CAPITOLATO DI GARA
CAPITOLATO DI GARA
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PUNTI DI PRELIEVO DI
ACQUA NOVARA.VCO S.p.A.
Acqua Novara.VCO S.p.A. (di seguito per brevità ACQUA), gestisce il servizio idrico nel territorio di 137 Comuni delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Il servizio è gestito direttamente in 137 Comuni.
La presente procedura di affidamento è bandita da ACQUA per l’intero perimetro di servizio comprendente i punti di prelievo dislocati sui 137 Comuni.
ACQUA è “cliente idoneo” ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 79/99 e della delibera n. 91/99 e successive modifiche e integrazioni, nonché per effetto del Decreto Legge n.73/07 (recepimento della direttiva europea 2003/54/CE).
Il presente appalto riguarda circa 858 unità di consumo di energia elettrica (punti di prelievo), 809 in bassa tensione e 49 in media tensione situate nel territorio delle province di Novara e Verbania. I punti di prelievo attuali sono individuati nell’Allegato 1 del presente Capitolato di gara.
L’obiettivo che si pone ACQUA con la presente gara è quello di acquistare energia sul mercato libero al prezzo più basso.
Al fine di valutare, confrontare e scegliere la migliore proposta di fornitura, è stato redatto il presente Capitolato di gara nel quale sono stati individuati i requisiti minimi che devono essere contenuti nelle proposte di fornitura di energia elettrica per l’anno 2018
1. Definizioni
Nell’ambito del presente Capitolato di gara si applicano le seguenti definizioni.
A.E.E.G.S.I.: l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici.
Capitolato di gara: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.
Data di attivazione della fornitura: salvo diversa data concordata tra le parti, 1 gennaio 2018. Fasce orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita). Fornitore: azienda energetica che risulterà aggiudicataria della fornitura complessiva (12 mesi).
Garanzia di Origine (GO): certificazione, a carattere volontario, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rilasciata su richiesta del produttore.
Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale ACQUA comunica la volontà di approvvigionarsi di energia elettrica, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta.
Punto di Prelievo: è il singolo punto di confine tra l’impianto del Distributore e gli impianti di in cui l’energia elettrica è consegnata ed è indicato di volta in volta da ACQUA nell’Ordinativo di Fornitura.
TIV (Testo Integrato Vendita): Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012 301/2012/R/eel e s.m.i. “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07”.
2. Oggetto
Oggetto della fornitura complessiva (12 mesi) è l’erogazione di circa 51.593.186 KWh stimati in base ai consumi dei periodi gennaio - dicembre 2016), somministrati da un soggetto idoneo (FORNITORE), al punto di consegna per l’alimentazione dei siti di ACQUA per il periodo dal 01 Gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 con le modalità ed alle condizioni indicate nel presente Capitolato di gara. Gli Ordinativi di fornitura saranno stipulati ai sensi del D.Lgs. n° 79/99 e s.m.i., ed avranno, come base d’asta, un controvalore economico complessivo (12 mesi) della componente energia, di circa € 2.550.000,00 I.V.A. di legge esclusa.
Detto importo è puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo secondo le indicazioni del presente Capitolato di gara.
Il valore sopra citato non impegna ACQUA in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all’andamento dei consumi e dell’aperture e/o chiusura di utenze, subire un incremento o una diminuzione, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relativa alla fornitura di energia elettrica.
Non dovranno essere addebitati ad ACQUA costi di attivazione e/o inizio fornitura. Tale clausola varrà anche in caso di variazione societaria di ACQUA a seguito di operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo fusione, acquisizione di rami d’azienda, trasformazioni, ecc.) e conseguente subentro di ACQUA nella gestione di POD già attivi.
ACQUA garantisce che i Punti di Prelievo indicati risultano già adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai propri fabbisogni energetici.
3. Potenze impegnate e previsioni di consumo – Condizioni di fornitura
XX FORNITORE si impegna a definire tutti i rapporti contrattuali con il Distributore locale o con altri soggetti necessari per il buon esito della fornitura.
XX FORNITORE si impegna ad assistere ACQUA affinché produca tutti gli atti di propria competenza.
La quantità di energia presunta è pari a circa 51.593.186 KWh u base annua. Tale quantità sarà soggetta alle normali variazioni esogene e suscettibile di variazioni comprese nel ±20%. Eventuali variazioni superiori a tale soglia non potranno comunque costituire in nessun caso motivo per la
mancata fornitura di energia, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del FORNITORE nei confronti di ACQUA, né potrà dare origine a revisione delle condizioni contrattuali.
Il FORNITORE si impegna a soddisfare il fabbisogno di ACQUA seguendone i profili dei consumi fino al punto di misura.
Le tariffe offerte in sede di gara rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto.
In qualsiasi momento il FORNITORE potrà proporre interventi volti a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti da ACQUA che si riserva di accettare le proposte in tal senso formulate.
Il FORNITORE si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato di gara a:
a. stipulare i contratti di dispacciamento e trasporto (per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica per ciascun punto di prelievo, anche con l’intermediazione di terzi, secondo quanto disposto dalla vigenti disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica, e il gas e il sistema idrico (nel seguito AEEGSI);
b. a soddisfare l'intero fabbisogno di ACQUA, in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto per tutti i punti di prelievo;
c. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
d. recepire mensilmente i volumi reali di consumo mensile rilevati dal contatore di ciascun POD direttamente da parte di ACQUA; tal volumi saranno trasmessi al Fornitore via e-mail 5 giorni prima dell’emissione delle fatture di ciascun mese, con tracciato record CODICE POD | CODICE MESE | LETTURE-DATA LETTURA E/O CONSUMO TOTALE in kWh del mese;
e. utilizzare tali valori di consumo trasmessi da ACQUA per sistematiche attività di verifica ed eventualmente di fatturazione, come nel seguito esposte:
1) qualora il Distributore abbia effettuato su un POD e trasmesso al Fornitore una lettura mensile presunta e non effettiva, verrà utilizzato per quel POD e per la fatturazione del mese il dato reale di misura trasmesso da ACQUA in kWh;
f. ai fini della fatturazione dei consumi mensili di un POD con i dati reali di consumo forniti da ACQUA, come descritto al punto precedente, verrà utilizzato un valore di prelievo potenza provvisorio, pari al consumo complessivo di kWh diviso le ore mensili del mese da fatturare.;
g. Fatta salva la disponibilità dei dati, la fattura dell’ultimo mese dell’anno di fornitura sarà per ciascun POD tassativamente effettuata con dati reali di misura e in alcun modo presunti, ciò al fine di evitare al Cliente successive note di debito/credito motivate da ulteriori letture e rettifiche reali di misura, da parte del Distributore. Qualora il fornitore dovesse presentare fatture a conguaglio dei consumi del suddetto periodo, verrà richiesto di dimostrare il ritardo
del Distributore nell’invio dati; includere nella fatturazione il valore del fattore di potenza e delle relative eventuali penali applicate, per tutti quei POD per i quali Distributore trasmetta analoga informazione sulla fattura del mese;
h. garantire l’invio delle fatturazioni mensili entro il giorno 10 del mese successivo al periodo fatturato, anticipandone copia a mezzo e-mail in formato PDF;
i. fornire su richiesta di ACQUA informazioni tempestive (massimo entro 5 gg. lavorativi) circa l’aggiornamento delle pratiche per eventuali volture, cessazioni, modifiche contrattuali ecc;
j. il Fornitore si farà carico senza addebitare ad ACQUA alcuna spesa di trasmettere mensilmente ad ACQUA idonei file elettronici (con estensione txt, csv, xls o altri formati concordati), utili all’importazione dei dati nel nostro programma gestionale e all’analisi di quanto fatturato. Tali file dovranno essere prodotti sulla base delle specifiche definite da ACQUA e dovranno contenere i dettagli delle singole voci che compongono la fattura e quelli richiesti in fase di stipula del contratto ed eventualmente modificati in corso di fornitura.
k. il Fornitore inoltre metterà a disposizione su proprio portale, accessibile con password, i documenti di fatturazione in formato PDF, e garantirà per i siti di prelievo che ne siano dotati l’accesso al dato di misura del contatore elettronico con dettaglio orario, con periodicità mensile e con ritardo massimo di 30 giorni rispetto alla data di fatturazione di ogni consumo energetico mensile.
ACQUA potrà richiedere in qualsiasi momento la sospensione e/o l’interruzione della fornitura presso uno o più punti di consegna oppure, potrà richiedere l’estensione della fornitura ad utenze aggiuntive non indicate nella scheda in Allegato 1. I relativi prezzi faranno riferimento ad utenze con simili caratteristiche di potenza e d’uso.
Il fornitore si impegna a garantire l’interfaccia operativa con ACQUA al fine di garantire la celere esecuzione di apertura e/o chiusura di utenze, la modifica della potenza disponibile di ciascun POD, a semplice richiesta scritta (anche a semplice mezzo posta elettronica) da parte del referente di ACQUA, nella tempistica prevista dal Codice di Rete vigente emanato dalla competente AEEGSI.
Il fornitore metterà a disposizione di ACQUA un proprio referente commerciale (dipendente diretto e non agente), per tutte le problematiche e i chiarimenti relativi alle forniture elettriche per tutta la durata del contratto di fornitura. Detto referente rimarrà a disposizione per i due mesi successivi alla conclusione del contratto al fine di consentire eventuali verifiche e controlli.
La Società aggiudicataria nel formulare l’offerta dovrà tenere conto dei seguenti oneri ed obblighi:
− farsi carico di tutte le spese relative alla stipulazione del contratto;
− predisporre tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti, garantendo l’attivazione dei punti di prelievo sin dal primo giorno di fornitura, tenendo conto dei preavvisi e tempistiche richieste da AEEGSI e da Terna. Nel caso in cui alcuni punti di prelievo (tra quelli elencati dall’ACQUA) non venissero alimentati e fossero oggetto del
fornitore di salvaguardia di competenza, la Società aggiudicataria per quei punti si farà carico della più celere attività di ripristino della fornitura sotto la propria compagnia, risarcendo ad ACQUA ogni eventuale differenza positiva tra tariffa di salvaguardia e tariffa di fornitura concordata in sede di aggiudicazione.
4. Distribuzione dei consumi per fasce orarie
Si riporta una stima dei dati di consumo, al netto delle perdite di rete dei Punti di Prelievo. Tale indicazione non costituisce alcuna fonte di obbligazione per ACQUA. Gli stessi dati, in forma dettagliata, sono riportati nell’allegato “Xxxxxxx stimati_2018”.
L’esatta indicazione dei Punti di Prelievo e i relativi consumi saranno comunicati da ACQUA al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.
TABELLA DI SINTESI
Previsione 2018 | F1 | F2 | F3 | Totale |
Totale previsione | 17.949,835 | 13.330,451 | 20.312,901 | 51.593,186 |
Ripartizione | 34,79% | 25,84% | 39,37% |
5. Servizi associati alla Fornitura di Energia Elettrica
Oltre che alla somministrazione del quantitativo di energia elettrica previsto dal presente Capitolato di gara sono a carico del fornitore i servizi al cliente nel seguito descritti.
1) Trasporto dell’Energia e Riconsegna: il fornitore si prenderà cura per conto di ACQUA (nelle forme giuridiche previste e consentite) dei contratti relativi al trasporto dell'energia dal punto di consegna al punto di riconsegna.
2) Contratti di Dispacciamento: il fornitore si prenderà cura per conto di ACQUA (nelle forme giuridiche previste e consentite) dei contratti relativi al Dispacciamento.
3) Componenti tariffarie "A" ed "UC/MCT" relative alle utenze nel mercato libero , Imposte erariali ed addizionali, I.V.A.: il fornitore si farà carico dell'esazione delle componenti tariffarie "A" ed "UC/MCT", delle Imposte erariali ed addizionali, dell'I.V.A. .
6. Corrispettivo economico
6.1. Prezzo Contrattuale
ACQUA si impegna a corrispondere mensilmente al fornitore, per tutti i punti di riconsegna, a fronte della energia elettrica fornita e dei servizi resi, il prezzo contrattuale del kWh con cui è stata aggiudicata la fornitura moltiplicato per il numero di kWh contabilizzati nel periodo. Il prezzo si intende quale corrispettivo a copertura dell'energia elettrica.
Predetto prezzo, che dovrà essere riportato nel modulo “offerta economica” , dovrà essere espresso in €/kWh e comprendere i seguenti oneri:
− oneri, diretti o indiretti, conseguenti al recepimento della Direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti oneri CO2);
− oneri conseguenti all’applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Xxxxx);
− corrispettivi di sbilanciamento di cui all’art. 40 della Delibera AEEGSI n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni;
− corrispettivo di non arbitraggio di cui all’art. 41 della Delibera AEEGSI n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni;
− corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all’art. 43 della Delibera AEEGSI n. 111/06 e successive modifiche ed integrazioni;
− eventuali assegnazioni della capacità di interconnessione con l’estero (ovvero dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, cosiddetto import) e di bande di capacità produttiva di cui al
D.M. 21.11.2000 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetta energia CIP 6);
− oneri legati ad operazioni condotte dal fornitore a garanzia dei crediti derivanti dal contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, coperture assicurative, factoring);
− oneri legati ad operazioni tecniche, amministrative e fiscali conseguenti e necessarie alla stipula del contratto e al subentro nella fornitura;
− oneri per la remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore commisurabili al valore del corrispettivo PCV (prezzo commercializzazione vendita) previsto dalla delibera 156/07 dell’AEEGSI
− ogni altro onere non espressamente indicato.
Dovranno invece essere esclusi dal prezzo tutti e soli i seguenti oneri, da applicarsi senza alcuna maggiorazione:
− perdite di rete di cui alla Delibera AEEGSI n. 5/04 e successive modifiche ed integrazioni, valorizzate secondo il prezzo dell'energia elettrica concordato;
− oneri di dispacciamento di competenza del mercato libero applicati direttamente al singolo punto di dispacciamento in prelievo (pertanto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, non potranno essere applicati gli oneri CCT);
− corrispettivi di competenza del mercato libero per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura di cui alla Delibera AEEGSI n. 348/07 e successive modifiche ed integrazioni;
− oneri di sistema di competenza del mercato libero (cosiddette componenti A, UC, MCT) di cui alla Delibera AEEGSI n. 348/07 e successive modifiche ed integrazioni (pertanto non potranno essere applicati oneri relativi al Mercato di Maggior Tutela quali a titolo indicativo ma non esaustivo UC1 - perequazione dei costi di acquisto dell’energia del mercato vincolato e PPE - prezzo perequazione energia);
− imposte ed addizionali previste dalla normativa vigente;
− I.V.A.
6.2. Prezzo e condizioni proposte per servizio di trasporto e relative maggiorazioni
Il contratto di trasporto (comprendente i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) sarà stipulato, secondo quanto previsto dalla normativa, dal FORNITORE, con delega della ACQUA con l’esercente il servizio di distribuzione.
II FORNITORE si impegna a stipulare il contratto di trasporto scegliendo per ogni punto di prelievo le opzioni tariffarie possibili più convenienti per la ACQUA, in relazione ai consumi di cui in allegato 1.
Le maggiorazioni applicabili al servizio di trasporto saranno riscosse per l’entità e secondo le modalità previste dall’Autorità o dalla normativa vigente applicabile.
L'onere del trasporto verrà corrisposto all’esercente dal FORNITORE.
Eventuali oneri per energia reattiva assorbita dalle utenze saranno corrisposti ai sensi di quanto previsto dall’esercente il servizio di distribuzione.
Il FORNITORE fatturerà ad ACQUA in modo trasparente il servizio di trasporto, con lo stesso dettaglio fornito dall’esercente, senza oneri aggiuntivi.
6.3. Deleghe per l’acquisizione di diritti di trasporto e capacità produttiva
ACQUA, coerentemente con la normativa vigente, fornirà al FORNITORE, su sua richiesta, le eventuali opportune deleghe per l’acquisizione dei diritti di trasporto e capacità produttiva di energia nazionale e di importazione di energia estera (esempio: energia CIP 6 ed energia di importazione). La remunerazione di tali deleghe si intende compresa nel prezzo della fornitura.
7. Fatturazione e pagamento
Le offerte dovranno prevedere esplicitamente che non saranno richieste forme di garanzia sulle forniture di energia.
In relazione ad ogni mese di calendario durante il “Periodo di Fornitura”, ACQUA pagherà separatamente per ciascuno dei punti di riconsegna al Fornitore un importo pari al prodotto della quantità di Energia Attiva prelevata nel mese di calendario da ogni singola utenza, aumentata delle perdite di rete.
Il Fornitore si farà carico dell’esazione di quanto segue:
− le componenti tariffarie "A" e "UC" applicabili al mercato libero
− le componenti del trasporto
− le accise e relative addizionali
− l'I.V.A. .
Fatturazione su base mensile deve essere trasmessa entro e non oltre il 10 del mese successivo a quello di prelievo. Il Fornitore si impegna ad utilizzare per la fatturazione i dati effettivi.
Qualora questi ultimi non fossero disponibili il Fornitore utilizzerà per fatturare le autoletture trasmesse dal Cliente e solo qualora queste non fossero trasmesse, il Fornitore potrà stimare i consumi impegnandosi a conguagliare nelle fatture immediatamente successive. I pagamenti delle fatture verranno effettuati mediante bonifico bancario a 30 gg data fattura
Dovrà seguire l’ordine assegnato dalla società alle singole prese, raggruppata, naturalmente rispettando i singoli importi, in unica fattura..
ACQUA ha facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, idonea documentazione dal fornitore che attesti la rispondenza tra gli oneri passanti fatturati ad ACQUA (distribuzione, dispacciamento, accise fiscali, ecc.) e quelli sostenuti dal Fornitore in nome e per conto del cliente finale.
In allegato alla fatturazione dovrà pervenire un consuntivo mensile che dettagli i consumi per singola presa dall’inizio dell’anno in corso, sino al mese in oggetto, in base alle specifiche definite da ACQUA.
8. Penalità
ACQUA si riserva di applicare al Fornitore penalità a proprio giudizio variabili da 0,5 a 5,0 Euro/MWh sulla base della incidenza del disservizio/danno intercorso ad ACQUA e rapportate ai volumi di fornitura coinvolti nel disservizio/danno, in particolare in presenza di:
− errori reiterati nella procedura di fatturazione;
− problematiche legate alla tempistica della fatturazione;
− problematiche legate alla corretta gestione delle anagrafiche POD, per quanto di pertinenza al Fornitore;
− problematiche legate alla qualità della fornitura che, pur imputabili al Distributore, non trovino adeguato supporto per quanto di pertinenza da parte del Fornitore Grossista;
Tali penalità saranno applicabili previa comunicazione Raccomandata A/R da parte di ACQUA che non trovi riscontro e soluzione positiva entro 15 giorni dalla ricezione da parte del Fornitore. Le penalità saranno revocate ovvero riaccreditate al Fornitore solo a seguito della rimozione completa delle inadempienze e problematiche di cui sopra.
9. Durata del contratto
Il contratto di fornitura decorrerà dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
Alla sua scadenza non è necessaria la disdetta.
In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.
Qualora eventuali provvedimenti emessi nel corso di validità del contratto dalle autorità competenti inseriscano nuove regole o modifichino quelle esistenti al momento della stipula, le parti di comune accordo o secondo equità e buona fede provvederanno a formulare clausole modificative od integrative del contratto stipulato.
Alla scadenza, naturale o anticipata, del contratto, la Società aggiudicataria (uscente) si impegna a prestare la massima collaborazione per il trasferimento di tutti i POD alla Società subentrante:
- terminando tutte le attività entro 1 mese dalla citata data di scadenza;
- fornendo ad ACQUA un tracciato record con tutte le informazioni utili all’aggiudicatario per l’acquisizione dei punti di fornitura.
10. Risoluzione anticipata
Ferma restando ogni ipotesi di recesso e/o risoluzione eventualmente previste nel presente Capitolato di gara verrà attuata una risoluzione anticipata al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
− fallimento, amministrazione controllata, concordato od altra procedura concorsuale, anche stragiu-diziale, di una delle Parti;
− liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività di una delle Parti;
− grave inadempimento di una delle Parti ai propri obblighi contrattuali senza che la stessa vi ponga adeguato rimedio, ove possibile, nei 30 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione di messa in mora stragiudiziale, di una delle Parti.
11. Riservatezza
Ai sensi e per gli effetti D.Lgs n. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ACQUA comunica che intende procedere al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell’offerta esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la procedura di gara.
I dati sopra indicati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge.
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con la Società aggiudicataria, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs n. 196/2003.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 ACQUA impronterà il trattamento dei dati relativi ai concorrenti e alla Società aggiudicataria ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e alla tutela della riservatezza e dei diritti.
Si informa che l’esito della gara sarà reso pubblico e pertanto saranno resi noti i nominativi dei concorrenti ed i loro indirizzi nonché i ribassi da loro offerti.
12. Indipendenza delle clausole
Qualora una delle clausole del presente Capitolato di gara dovesse essere giudicata nulla o inefficace da un tribunale o da un'autorità avente giurisdizione o da un'autorità amministrativa avente diritto di pronunciarsi in merito, tale clausola dovrà ritenersi eliminata dal Contratto mentre le rimanenti clausole manterranno il proprio vigore e la propria efficacia. Le Parti dovranno in tale caso incontrarsi per negoziare in buona fede e trovare un accordo per definire l'inserimento di una clausola valida ed efficace che possa sostituire quella dichiarata nulla e inefficace e per l'eventuale modifica di altre clausole a quella direttamente o indirettamente collegate.
In difetto le Parti nomineranno un terzo a cui rimettersi per definire la clausola e per definire i contenuti contrattuali di cui al presente articolo che procederà con equo apprezzamento. In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo questo verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Novara che verrà adito dalla parte più diligente.
13. Cessione
Nessuna delle Parti potrà cedere parte o tutti i propri diritti previsti dal Contratto e/o trasferire le proprie obbligazioni qui previste senza il preventivo consenso dell'altra Parte che non potrà essere irragionevolmente negato, restando tuttavia inteso che:
− ciascuna Parte avrà diritto di cedere qualsiasi diritto (compreso il cash-flow dovuto a tale Parte ai sensi del presente Capitolato di gara) ad una banca o istituto finanziario al fine di finanziare l'attività delle Parti;
− ciascuna Parte avrà diritto di cedere i suoi diritti e obbligazioni ad una società controllata o collegata del Fornitore ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.
Qualsiasi cessione dei diritti qui previsti non comporterà la liberazione della Parte cedente dalle sue obbligazioni ai sensi del presente Capitolato di gara.
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa nei limiti previsti dalla normativa vigente.
14. Interpretazione
Ogni Allegato ed ogni Appendice a questo Capitolato di gara formano parte essenziale dello stesso. Il presente Capitolato di gara sarà modificato di diritto mediante inserimento delle disposizioni di cui l'AEEGSI disponga l'inserimento obbligatorio e tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni del presente Capitolato di gara.
15. Legge applicabile e giurisdizione
Il contratto prevederà l’individuazione del domicilio presso le rispettive sedi legali. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Novara.
16. Responsabile del servizio e responsabile tecnico
In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Responsabile del Servizio sarà il referente nei confronti di ACQUA.
Inoltre il Fornitore dovrà nominare un Responsabile Tecnico della Fornitura che avrà il compito di supportare ACQUA negli aspetti di tipo tecnico/operativo.