CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE
CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI
- LIBRO MATRICOLA -
CIG 7993742494
Contraente: Amga Legnano SpA
In nome e per conto proprio e di tutte le Società Con- trollate :
• Aemme Linea Ambiente Srl (ALA Srl),
• AMGA Sport srl;
• Aemme Linea Distribuzione srl – (ALD srl) Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxxxxx (XX)
Partita I.V.A./C.F.: 10811500155
Assicurato : Come da condizioni di polizza
Compagnia Assicuratrice:
Broker : Xxxxxx Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31.12.2019
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31.12.2022
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31.12.
Frazionamento: Annuale
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
Sezione I - DEFINIZIONI 4
Sezione II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 6
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto 6
Art. 2: Gestione del contratto 6
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente 6
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto 6
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa 7
Sezione III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ ASSICURAZIONE 8
Art. 6: Beni assicurati 8
Art. 7: Oggetto dell’assicurazione 8
Art. 8: Estensioni della garanzia 9
Art. 9: Massimali, somme assicurate e limiti di indennizzo – Criteri di liquidazione 9
Art. 10: Validità territoriale 10
Art. 11: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni 10
Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società 11
Art. 13: Gestione delle vertenze dei danni 11
Art. 13bis: Difesa penale 11
Art. 14: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo 12
Art. 15: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie 12
Art. 16: Costituzione del premio e regolazione annuale 12
Art. 17: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso) 12
Art. 18: Trattamento dei dati 13
Art. 19: Disposizione finale 13
Art. 20: Tracciabilità dei flussi finanziari 13
Sezione IV – VINCOLI DI LEASING - CONDIZIONI VALIDE SOLO PER I VEICOLI IN LEASING 14
ALLEGATO GARANZIE DI ASSISTENZA STRADALE 16
Art. 1 Soccorso Stradale e Depannage per guasto 16
Art. 2 Soccorso Stradale/Depannage per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto 16
Art. 3 - Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio 17
Art. 4 Piantonamento del veicolo 17
Art. 5 Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza 17
Art. 6 Modalità per la richiesta di assistenza 17
Sezione V - SCOPERTI, FRANCHIGIE, MASSIMALI E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO 20
Art. 1: Massimali, somme assicurate, limiti di indennizzo 20
Art. 2: Franchigie/scoperti 20
ELENCO DEI VEICOLI ASSICURATI 21
CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA 22
Sezione I - DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Azienda o Ente: Amga S.p.A. e le sue Società Controllate: Aemme Linea Distribuzione srl, Amga Sport srl, Aemme Linea Ambiente srl, Assicurati e Contraenti della polizza;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e’ protetto dalla assicurazione;
Contraente: il soggetto persona giuridica che stipula la assicurazione;
Attività del Contraente:
L’esercizio delle attività e competenze istituzionalmente previste e/o consentite e/o delegate da leggi, re- golamenti o altri atti amministrativi e/o previste dagli Statuti Sociali delle Società Assicurate e le attività ac- cessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, riassunte a puro titolo esemplificativo come segue:
⮚ Servizio Gas: Ricezione, compressione, trasporto, manipolazione e distribuzione del gas, accerta- mento della sicurezza degli impianti di utenza gas;
⮚ Servizio di igiene urbana ed ambientale: Servizi di igiene e nettezza urbana, raccolta e smaltimento ri- fiuti anche speciali e tossico-nocivi, pulizia e spazzamento, gestione di piattaforme di deposito rifiu- ti;
⮚ Manutenzione del verde pubblico;
⮚ Servizio di Teleriscaldamento;
⮚ Gestione Impianto di cogenerazione;
⮚ Gestione Impianti Fotovoltaici;
⮚ Controlli impianti termici;
⮚ Gestione impianti natatori: Gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e filtrazio- ne/clorazione dell’acqua, gestione e organizzazione di corsi di nuoto e attività ludico sportive;
⮚ Gestione impianti sportivi;
⮚ Servizio di gestione, accertamento, riscossione dei tributi;
⮚ Servizio di gestione di parcheggi;
⮚ Ogni altra attività e/o servizio previsti dagli Statuti delle Società del Gruppo e/o da determinazioni del CdA e/o altri atti amministrativi.
Le parti si rendono finora disponibili, nell’evenienza di una riorganizzazione delle Società assicurate in corso di contratto, a mantenere in copertura i rischi sulla base dei nuovi assetti mantenendo inalterate ed in vigore le garanzie alle condizioni in essere ed adeguandole al nuovo rischio assicurato.
Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stes- se (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;
Broker: il Broker vigente Xxxxxx Italia Spa;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal ri- sarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro;
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1’ immatricolazione dalle quo- tazioni Eurotax colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edizione antece- dente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dota- zione;
Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del vei- colo; se inferiore, il danno e’ parziale;
Degrado: il deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo;
Parti accessorie: l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumen- tazioni fisse;
Optionals: l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Eventi socio politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, ter- rorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;
Eventi naturali: le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi;
Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro in- dennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attività di terzi.
Sezione II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le sca- denze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
É facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - al- meno 120 (centoventi) giorni gg prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratri- ce inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
É inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condi- zioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzio- ne.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Azienda e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Azienda, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per la Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile veicoli e natanti a motore, nel testo vigente.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’Azienda.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 90 giorni dalla data di ricezione delle appendici.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le
successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa
1. Per le garanzie RCA di cui alla lett. A) dell’art. Oggetto dell’Assicurazione che segue si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo o dell’Assicurato nei casi di:
a. danni subiti da trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti in materia, o alle indicazione della carta di circolazione;
b. veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato o fosse sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
c. veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
La rinuncia alla rivalsa non e’ operante nel caso in cui la Azienda fosse a conoscenza, prima del sinistro, delle esistenza delle fattispecie sopra menzionate.
In ogni caso, la Società rinuncia alla rivalsa nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona:
- non ancora in possesso della prescritta patente di guida, ma che ha già superato con esito favorevole gli eventuali esami teorico / pratico richiesti;
- con patente di guida scaduta, per la quale sia già stato chiesto il rinnovo o, diversamente, per la quale il rinnovo non sia stato chiesto involontariamente.
2. Per le restanti garanzie di cui al medesimo articolo si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società di- chiara di rinunciare all’azione di surroga che possa competerle nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Azienda, o altri soggetti a cui l’Azienda abbia concesso in uso il veicolo.
Sezione III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ ASSICURAZIONE
Art. 6: Beni assicurati I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito complessivamente de- finiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione.
Art. 7: Oggetto dell’assicurazione
La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:
A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia RCA:
1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005
B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, limitatamente ai vei- coli per i quali nell’elenco allegato è indicato il valore da assicurare, definiti garanzie ARD:
1. incendio
2. azione del fulmine
3. esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione
4. furto o tentato furto, totale o parziale, anche se commessi per asportare oggetti non assicurati posti all’interno del veicolo
5. rapina e/o estorsione
6. xxxx xxxxxxxxx e/o eventi socio politici
7. eventi naturali.
C) il ricorso terzi;
D) l’indennizzo delle spese comunque sostenute dalla Azienda:
1. a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto;
2. in caso di danno che comporti la perdita totale del veicolo, per il rateo della tassa automobilistica ri- ferito al periodo residuo che non verrà fruito;
3. a seguito dell’attivazione dell’airbag per incidente da circolazione oppure per cause accidentali;
4. per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi;
5. per i danni da imbrattamento subiti dal veicolo nonché per i danni materiali verificatisi al suo interno in conseguenza di attività di soccorso e/o trasporto, anche di vittime di incidenti stradali;
6. per il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un sinistro tutelato dalla presente polizza;
7. fino alla comunicazione dell’avvenuto ritrovamento, successivo a furto totale o rapina, per il par- cheggio e/o la custodia disposti dalla Pubblica Autorità, nonché per l’eventuale dissequestro del vei- colo.
8. per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati, in conseguenza di sinistro da cir- colazione;
9. Rimborso dei danni ai bagagli portati in viaggio, in caso di sinistro da circolazione;
10.Rimborso spese di immatricolazione (automaticamente prestata in abbinamento con la garanzia In-
cendio o la garanzia Furto) l’impresa garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell’acquisto del veicolo con il limite di € 300,00 per sinistro;
E) Garanzia Assistenza come da Allegato Garanzie di Assistenza Stradale;
F) Garanzia Tutela Giudiziaria come da Allegato Tutela Giudiziaria.
Art. 8: Estensioni della garanzia
L’assicurazione, nell’ambito del massimale della garanzia RC auto, comprende anche i danni:
◊ causati dalla circolazione e sosta dei veicoli assicurati in aree private;
◊ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
◊ causati a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo as- sicurato;
◊ cagionati involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, sono portati con sé da terzi trasportati, su veicoli adibiti a trasporto pubblico esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento;
◊ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
◊ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando so- no effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
◊ causati a terzi nella esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l’impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso;
◊ sofferti dai trasportati portatori di handicap durante la loro salita o discesa effettuata con l’ausilio di mezzi meccanici;
◊ conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di so- stanze liquide o gassose dal veicolo assicurato, sia esso in circolazione che non;
e comprende altresì, nell’ambito del valore assicurato per la garanzia ARD, i danni:
◊ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, im- pianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse e/o amovibili, in dotazione al veicolo.
Art. 9: Massimali, somme assicurate e limiti di indennizzo – Criteri di liquidazione L’ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specifi- cate, è determinato con le seguenti modalità:
a) per i danni di cui alle lettere A) e C) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, la somma che l’Azienda deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dell’importo quale massimale unico per sinistro per ciascun veicolo indicato alla successiva Sezione V, art. 1;
b) per i danni di cui alla lettera B) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, fino alla concorrenza dell’importo ri- portato dal Libro Matricola più avanti disciplinato, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:
◊ in caso di danno parziale, la spesa necessaria per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato, senza tenere conto del degrado d’uso fino alla concorrenza di un importo corrispondente al 20% (ventiprocento) del valore commerciale del veicolo interessato, e con applicazione del degrado d’uso per l’importo del danno eccedente tale percentuale;
◊ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commer- ciale dello stesso al momento del sinistro.
Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile qua- lora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventiper- cento) di quest’ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolle- ranza, l’applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull’eccedenza.
c) per le spese di cui alla lettera D) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla con- correnza per ciascuna spesa dell’importo per sinistro indicato alla Sezione V, art. 1.
d) per le spese di cui alla lettera E) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla con- correnza per ciascuna spesa dell’importo per sinistro indicato nella relativa clausola.
e) per le spese di cui alla lettera F) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla con- correnza per ciascuna spesa dell’importo per sinistro indicato nella relativa clausola.
Art. 10: Validità territoriale L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.
Art. 11: Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni
Impostazione del contratto – Inclusioni ed esclusioni
L’indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:
◊ marca e modello
◊ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
◊ tipo veicolo
◊ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
◊ tipo di alimentazione
◊ anno di 1’ immatricolazione
◊ valore assicurato
◊ tariffa applicata e classe di merito
◊ data di inclusione ed eventuale data di esclusione
oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.
Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa è automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.
In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, la Azienda ne darà comunicazio- ne alla Società per il tramite del broker, anche mediante posta elettronica, e la Società si impegna
- a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione.
- in caso di inclusione, a far pervenire direttamente alla Azienda il contrassegno / certificato di assi- curazione entro le ore 10 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunica- zione di variazione.
In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, con conse- guente trasferimento di proprietà del veicolo stesso e sua sostituzione con altro veicolo, la applicazione è resa valida per tale altro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.
Il mantenimento della classe di merito potrà avvenire unicamente se:
- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengono al medesimo settore tariffario,
- la esclusione e la inclusione sono contestuali.
Qualora la Azienda abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà co- munque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 12: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Azienda, per il tramite del broker, entro dieci giorni dalla data dell’evento o da quando l’Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l’indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l’evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti te- stimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle at- testazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.
In caso di evento che riguardi le garanzie di cui ai punti 4, 5 e 6 lettera B) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.
La Azienda farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.
La Società fornirà semestralmente all’Azienda per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la targa del veicolo assicurato coinvolto
- le iniziali della controparte, laddove presente
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché, per i sinistri di cui alle lettere B e successive dell’art. 6 e qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
È facoltà dell’Azienda richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l’Azienda lo richieda.
Art. 13: Gestione delle vertenze dei danni In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, lad- dove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro la Azienda è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.
Il legale sarà scelto dalla Società in comune accordo con la Azienda; in caso di disaccordo, è facoltà della Azienda nominare un proprio legale da affiancare al legale della Società.
Qualora l’interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzi- dette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
Art. 13bis: Difesa penale
A condizione che la garanzia assicurativa sia operante, la Società assume la difesa della Contraente e del conducente anche in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati provvedendo al pagamento delle parcelle ai legali ed ai tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dalla Con- traente o dal Conducente non sarà a carico della Società se non preventivamente autorizzata.
Art. 14: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) ed E) dell’art. Oggetto dell’assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
In caso di danno da furto e/o rapina l’assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa in- chiesta preliminare; l’assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena pos- sibile, un certificato attestante la chiusura dell’indagine preliminare per l’evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l’indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudizio, il danno doves- se risultare non indennizzabile a termini di polizza.
Art. 15: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie Per le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dalla Azienda: a tal fine, la Società invierà a quest’ultima una proposta di indennizzo.
Qualora la Azienda non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribui- bili all’evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dalla Azienda ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Azienda.
I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggio- ranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sot- toscrizione del perito dissenziente.
Art. 16: Costituzione del premio e regolazione annuale Per le garanzie di cui alla lettera A) dell’art. Oggetto dell’assicurazione, il premio à costituito dall’applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società.
Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso promille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario o com- plessivo convenuto.
Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Azienda alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, ag- giornati nei termini di cui all’art. Impostazione del contratto – Inclusioni e Esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.
Art. 17: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso) Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione
Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazio- ne Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 18: Trattamento dei dati Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii, ciascuna delle parti con- sente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 19: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione tempora- nea di imprese (se esistente).
Art. 20: Tracciabilità dei flussi finanziari La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previ- ste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relati- vamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Sezione IV – VINCOLI DI LEASING - CONDIZIONI VALIDE SOLO PER I VEICOLI IN LEASING
Art. 21: Condizioni valide solo per i veicoli vincolati a favore di Alba Leasing
In riferimento ai veicoli vincolati a favore della ALBA LEASING S.P.A. con sede in Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxxxx proprietaria dei beni che l’Assicurato ha preso in locazione, la Sociatà Assicuratrice si obbliga:
1. A riconoscere detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
2. A mantenerlo invariato anche sulle polizze che sostituiscono le originarie;
3. A non liquidare alcun indennizzo se non in confronto con il consenso scritto dalla ALBA LEASING S.P.A.;
4. A pagare esclusivamente alla ALBA LEASING S.P.A., anche in pendenza di procedure concorsuali, l’importo della liquidazione di eventuali sinistri;
5. A notificare tempestivamente alla ALBA LEASING S.P.A., a mezzo lettera raccoman- data con ricevuta di ritorno, l’eventuale mancato pagamento dei premi ed a considera- re valida a tutti gli effetti l’assicurazione fino a quando non siano trascorsi trenta giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera raccomandata di cui sopra;
6. Ad accettare l’eventuale pagamento dei premi di cui al precedente punto 5) da par- te della ALBA LEASING S.P.A.;
7. A non apportare alla presente polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto della ALBA LEASING S.P.A. ed a notificare alla stessa ALBA LEASING S.P.A. tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione.
Art. 22: Condizioni valide solo per i veicoli vincolati a favore di UBI Leasing
Si precisa che per questi veicoli vale la copertura assicurativa anche per: esplosione, scoppio non causato da ordigni esplosivi, sovraccarico di neve, fenomeni elettrici, guasti macchine, rc proprietà Ubi Leasing Spa, demolizione e sgombero 10%, decontaminazione, disinquinamento e risanamento.
In riferimento ai veicoli vincolati a favore di UBI LEASING SPA con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx P.I. e C.F. 01000500171
La polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della UBI LEASING SPA con sede in Via Cefalonia, 74 – Bre- scia, proprietà dei beni che il Contraente ha preso in locazione finanziaria e pertanto la Società assicuratrice si obbliga:
a) A riconoscere il detto veicolo come l’unico ed essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione;
b) A mantenerlo invariato anche sulle polizze che sostituiscano la presente;
c) A non liquidare nessun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto del- la UBI LEASING SPA che il Contraente riconosce essere unica legittimata ai fini della liquidazione del danno;
d) A pagare esclusivamente alla UBI LEASING SPA, anche in pendenza di procedure concorsuali, l’importo della liquidazione di eventuali sinistri, salvo limiti o impedimenti di legge;
e) A notificare tempestivamente alla UBI LEASING SPA, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l’assicurazione fino a quando non siano trascorsi quindici giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di cui sopra;
f) Ad accettare l’eventuale pagamento dei premi di cui al precedente punto e) da par- te di UBI LEASING SPA;
g) A non apportare sulla polizza nessuna variazione se non con il consenso scritto dalla UBI LEASING SPA a notificare alla UBI LEASING SPA stessa tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione.
ALLEGATO GARANZIE DI ASSISTENZA STRADALE
(valide solo per i veicoli per i quali è richiamata la garanzia nell’elenco parco veicoli)
Xxxxxxxx che può essere sostituita con disposto contrattuale specifico della compagnia fermo l’oggetto della copertura
Art. 1 Soccorso Stradale e Depannage per guasto
(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx)
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all’officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente uti- lizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.
Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’Assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stra- dale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Per gli autocarri oltre 35 x.xx, la presente prestazione è operante con una franchigia di € 250,00 e con un li- mite massimo per evento di € 5.000,00.
Art. 2 Soccorso Stradale/Depannage per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto
(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx)
Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trai- nare il veicolo alla più vicina carrozzeria fra quelle rientranti nella Rete Convenzionata (durante il periodo di garanzia del veicolo e per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, sono equi- parate alla “Rete Convenzionata” le Concessionarie della Casa Automobilistica produttrice del veicolo assi- curato).
E’ data facoltà all’Assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo se presente entro un raggio di 50 km dal luogo dell’immobilizzo. In tal caso resta inteso che se la carrozzeria non rientra nella Rete Convenzionata, la liquidazione del danno sarà soggetta ai criteri liquidativi relativi al- le riparazioni effettuate fuori rete.
Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell’Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utiliz- zati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.
Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell’Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell’Assicurato qualora l’evento avvenga al di fuori della rete stra- dale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).
Per gli autocarri oltre 35 x.xx, la presente prestazione è operante con una franchigia di € 500,00 e con un li- mite massimo per evento di € 5.000,00.
Si precisa che per i mezzi in dotazione al canile sanitario, la garanzia di cui al presente articolo sarà prestata, su richiesta, fino alla sede aziendale.
Art. 3 - Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio
(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 x.xx e autocarri oltre 35 x.xx)
Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Centrale Operativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all’estero di € 500,00 per evento.
Art. 4 Piantonamento del veicolo
(valida per autocarri fino a 35 x.xx e per autocarri oltre 35 x.xx)
Qualora in caso di guasto, incendio, incidente, tentato furto, ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanga immobilizzato in condizioni tali da richiedere la custodia dei beni trasportati l’Impresa provvede ad organiz- zare la vigilanza dei beni trasportati per il tempo necessario ad effettuare il trasporto del veicolo e/o le ripa- razioni atte a ripristinare la sicurezza del veicolo.
I costi di intervento sono a carico dell’Impresa sino ad un importo massimo di € 600,00 per evento e per anno assicurativo.
Art. 5 Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza
• Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, at- ti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati ca- lamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energeti- ci dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si tro- vano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
• L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compa- gnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operati- va e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contrat- to) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’Assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’Assicurato.
• L’Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall’Assicurato.
• Relativamente a ciascun Assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all’estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
• Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l’Impresa non è tenuta a fornire in- dennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 6 Modalità per la richiesta di assistenza
In caso di sinistro l'Assicurato ha l'obbligo di contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, telefonando al numero verde
800.XXXXXX
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero ++39/xxxxxxxxx comunicando:
- Nome e cognome.
- Indirizzo e recapito telefonico.
- Luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno.
- Tipo, modello e targa veicolo.
L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto alla prestazione.
ALLEGATO TUTELA GIUDIZIARIA
(valide solo per i veicoli per i quali è richiamata la garanzia nell’elenco parco veicoli)
Art. 1 Tutela Giudiziaria
Oggetto dell’assicurazione
L’impresa assume a proprio carico, nel limite di € 15.000,00 ed alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a)-b)c)-d)-e) necessarie al Proprietario e/o Conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato, allo scopo di:
- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all’azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo stes- so, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall’art. 1917 del c.c., 3 comma;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di decurtazione di oltre cinque punti della patente.
Qualora l’Assicurato non vi provveda direttamente, l’impresa si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia alla quale l’Assicurato stesso dovrà conferire il mandato necessario, l’incarico di presentare alla competente autorità, il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente o di decurtazione di oltre cinque punti della patente, prendendo a carico le relative spese.
Sono in garanzia:
1. le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
2. le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
3. le spese per la difesa penale del Conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione conseguenti all’uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell’Assicurato;
4. le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini proba- tori dell’Autorità giudiziaria (sempreché il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia; queste ultime se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro;
5. a condizione che la causa sia stata autorizzata dall’Impresa, le spese processuali a carico dell’assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque moti- vo, comprese quelle che l’assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazio- ne anch’essa autorizzata dall’impresa.
La copertura prevede inoltre le spese sostenute per:
1. corsi di recupero punti patente presso Autoscuola.
Qualora dalla patente dell’Assicurato vengano decurtati dei punti, quale conseguenza di una violazione del codice della strada avvenuta in costanza di polizza, l’impresa rimborsa, entro il limite massimo di €
500,00 per evento, le spese sostenute dall’Assicurato per frequentare presso un’autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Il numero di corsi garantiti è pari al numero di decur- tazioni avvenute in costanza di polizza, fermi restando i limiti di legge. L’impresa provvederà al paga- mento entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell’Assicurato della relativa documenta- zione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.
La prestazione opera nei casi in cui la frequentazione del corso di recupero punti abbia avuto inizio in costanza di contratto;
2. esame di revisione della patente.
Qualora l’Assicurato, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che comportino l’azzeramento del punteggio del documento di guida, l’impresa garantirà fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento le spese per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per riot- tenere il documento di guida. La presente prestazione opera a condizione che l’Assicurato possieda almeno 12(dodici) punti al momento della sottoscrizione della polizza.
In caso di sinistro è onere dell’Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest’ultima condizione.
ESCLUSIONI
La garanzia non comprende:
- le spese sostenute nei casi in cui p ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall’art.
149 della legge;
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.). L’assicurazione non è operante:
- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti da Unipol per conto della Compagna del re- sponsabile, in applicazione della normativa sul risarcimento diretto (D.P.R. 18/7/2006 n. 254, in at- tuazione degli artt. 149 e 150 della legge);
- se il veicolo assicurato non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l’Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effet- tuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta in circolazione;
- se il conducente del veicolo non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di giuda in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a fare o competizioni sportive e relative prove ed al- lenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’Assicuratore R.C.A. del veicolo assicu- rato;
DENUNCIA DEL SINISTRO
- Unitamente alla denuncia dell’Assicurato è tenuto a fornire all’Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri ele- menti necessari. In ogni caso l’assicurato deve trasmettere all’Impresa con la massima urgenza, gli atti giudiziari e comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.
GESTIONE DEL SINISTRO
L’Assicurato dopo aver fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi inte- ressi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominati- vo all’impresa. L’impresa, preso atto della designazioni del legale assume a proprio carico le spese relative.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare dell’Impresa, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudi- ziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secon- do le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all’Impresa.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, l’impresa tiene indenne l’Assicurato li- mitatamente ai primi due tentativi sempreché il relativo costo complessivo rientri nel limite del massimale stabilito all’oggetto dell’Assicurazione. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, le parti possono demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provveda secondo equità. L’arbitro sarà designato di comune accordo del- le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
L’impresa avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Sezione V - SCOPERTI, FRANCHIGIE, MASSIMALI E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO |
Art. 1: Massimali, somme assicurate, limiti di indennizzo |
Articolo | Garanzia | Massimale / somme ass.te/ Limite di indennizzo |
Sez. III, art. 9 | Responsabilità Civile Auto (RCA) | € 15.000.000,00 per sinistro |
Sez. III, art. 9 | Auto Rischi Diversi (ARD) | Valore commerciale |
Sez. III, art. 9 | Ricorso terzi | € 1.500.000,00 per sinistro |
Sez. III, art. 9 | Spese aggiuntive | € 1.500,00 per sinistro |
Sez. III, art.9 | Assistenza | Come da specifica clausola |
Sez. III, art.9 | Tutela Giudiziaria | Come da specifica clausola |
Art. 2: Franchigie/scoperti
Articolo | Garanzia | Franchigia |
Sez. III, art. 0 | Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx (XXX) | Nessuna |
Sez. III, art. 9 | Ricorso terzi | Nessuna |
Sez. III, art. 9 | Spese aggiuntive | Nessuna |
Sez. III, art. 9 | Assistenza | Come da specifica clausola |
Sez. III, art. 9 | Tutela Giudiziaria | Come da specifica clausola |
ELENCO DEI VEICOLI ASSICURATI
Come da file “Elenco_veicoli.xls”
CONTEGGIO PREMIO DI POLIZZA
Garanzie sub A) art. 7 - RCA | |||
Premio imponibile complessivo R.C.A. | € | … | |
Garanzie sub B) art. 7 – ARD | |||
Totale valori assicurati | Tasso imponibile pro mille | Premio imponibile in € | |
Autocarro | € 7.022.121,70 | … | … |
Autovettura | € 104.392,63 | … | … |
Macchina Oper. A | € 932.146,31 | … | … |
Rimorchio autocarro | € 364,50 | … | … |
Premio imponibile complessivo per le garanzie sub B) art. 7 | … |
Garanzie sub C) e D) art. 7 – Ricorso terzi e garanzie accessorie | ||
Premio imponibile complessivo Garanzie sub C) e D) art. 7 | € | … |
Garanzie sub E) art. 7 - Assistenza | ||
I veicoli per i quali sarà attivata la ga- ranzia saranno indicati successivamen- te | ||
Premio imponibile per veicolo | € | … |
Premio imponibile complessivo per la garanzia sub E) art. 7 : € |
Garanzie sub F) art. 7 – Tutela Giudiziaria | |||
Numero veicoli | Premio imponibi- le per veicolo | Premio imponibile in € | |
Autocarro | 234 | … | … |
Autovettura | 22 | … | … |
Macchina Oper. A | 14 | … | … |
Rimorchio autocarro | 1 | ||
… | … | ||
Premio imponibile complessivo per le garanzie sub B) art. 7 | … |
Totale premio imponibile A)+B)+C)+D)+E)+F) | € | … | ||
Imposte R.C.A. | € | … |
Importo per S. S. N. | € | … |
Imposte A.R.D. | € | … |
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO | € | … |
Totale premio annuo comprese imposte (in lettere) | … |