Contratto Collettivo
ITALIANO
Nuovo
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro Colf e Badanti
il NUOVO
CONTRATTO
Il Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Colf e Badanti si potrà richiedere
anche in formato Cd-Rom.
xxx.xxxxxxxx.xx
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI
SOTTOSCRITTO
DA:
ARPE - FEDERPROPRIETA
Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia rappr. dal Presidente Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx
xxx.xxxx.xxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
FISALS CONFSAL
CONFSAL FISALS
Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri rappr. dal Segretario Nazionale Sig. Claudio Trovato xxx.xxxxxx.xx
CONFSAL
Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori
rappr. dal Segretario Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxx xxx.xxxxxxx.xx
CONFAPPI
Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare
rappr. dal Presidente Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxx.xxxxxxxx.xx
FESICA CONFSAL
Federazione Nazionale Sindacati Industria Commercio ed Artigianato rappr. dal Segretario
Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
XXXXX.XXXX CONFSAL
Sindacato Inquilini
rappr. dal Segretario Nazionale Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx.xxxxx-xxxx.xx
UNAI
Unione Nazionale Amministratori d’Immobili
rappr. dal Presidente Nazionale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx.xxxx.xx
UPPI
Unione Piccoli Prioprietari Immobiliari
rappr. dal Presidente Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx xxx.xxxx.xx
ANIA
Associazione Nazionale Inquilini Assegnatari
rappr. dal Presidente Nazionale Xxx. Xxxxxx Xxxxxx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
FAI
Filipino Alliance in Italy xxx.xxxxxxxxx.xxx
U.I.I.R
Unione Imprenditori Italiani Romania Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxxxx, 00 Xxxx Xxxxx - Xxx Xxxx
Xxxxxxx
Perché il nuovo contratto colf e badanti è importante
U
n’attenta lettura del nuovo contratto di segui- to riportato porta alla
considerazione che con esso si è fatto un notevole passo avanti rispetto al contratto da tempo sot- toscritto dalle associazioni che si riconoscono in altre organizza- zioni. Il precedente contratto aveva trascurato, rinviandolo, un dato fondamentale che è vera- mente qualificante e cioè l’attua- zione nel settore dell’art. 38, co. 2, Cost. sulla compiuta tutela (comprensiva cioè del diritto alla salute) dei lavoratori.
Gioverà al riguardo ricordare che l’art. 32 Cost. stabilisce che la salute è tutelata dallo Stato come diritto fondamentale del cittadi- no, ma anche come problema che interessa l’intera collettività nazionale. Strettamente collegati a tale principio sono l’art. 35 Cost. che affida allo Stato la tute- la del lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni” e l’art., 38 citato che sancisce il diritto del lavoratore ad essere tutelato con mezzi adeguati in caso di infortu- nio, malattia, invalidità, vec- chiaia ecc. Si richiama inoltre come precedente di sicuro peso l’art. 2060 c.c. nonché tutte le norme che, specie nel capo III del titolo I del libro V dello stesso codice, disciplinano i contratti collettivi di lavoro. La particola- xxxx che qui interessa è che l’art. 2068, co.2, sottraeva alla regola-
mentazione dei contratti collettivi proprio i rapporti relativi al lavo- ro domestico, ma che la Corte costituzionale, con sentenza 9.4.1969 n. 68, ha dichiarato ille- gittimo.
D’altro canto tale settore era rimasto privo di tutela proprio sotto il profilo dell’assistenza per malattia sia perché non regola- mentato legislativamente sia per- ché – come si è accennato – il precedente contratto collettivo sottoscritto da altre organizzazio- ni non vi aveva dedicato alcuna attenzione. Infatti, i due contratti (il primo recentemente modifica- to ma senza sostanziali innova- zioni dal momento che alcuni istituti con dette modifiche intro- dotti avranno applicazioni assai limitate) si differenziano per tale dato fondamentale: il diverso trattamento dell’assistenza malattia. Ed invero mentre il pre- cedente contratto pone a carico del datore di lavoro la correspon- sione dell’indennità di malattia (dal 4° al 180° giorno come limi- te massimo, nell’intero importo della retribuzione), il nostro con- tratto attribuisce tale onere ad un apposito organismo, l’ente bilate- rale denominato EBILCOBA, da finanziarsi con una contribuzione periodica a carico del datore di lavoro ammontante all’1,30 % della retribuzione. Questo siste- ma di natura in buona sostanza assicurativa (già largamente
applicato ad altre categorie che non godono dell’assistenza obbligatoria) offre maggiori e sicure garanzie e vantaggi per ambedue le parti:
al lavoratore la retribuzione nel periodo di conservazione del posto è assicurata per intero da un terzo cioè l’ente bilaterale senza che le mutevoli condizioni del datore di lavoro possano influirvi in alcun modo;
al datore di lavoro è tolto, grazie al modesto contributo mensile di cui si è detto, un onere indubbia- mente gravoso e nella pluralità dei casi sicuramente insostenibi- le. Non può infine trascurarsi la circostanza che tale disciplina, al di là dei sicuri positivi e benefici effetti sugli specifici rapporti di lavoro scaturenti dal nostro con- tratto collettivo, rappresenta una svolta significativa nelle relazio- ni sindacali per l’intero settore, cosicché può ben dirsi che anco- ra una volta le nostre associazio- ni stipulanti si pongono all’avan- guardia nelle iniziative volte a dare concrete ed affidabili rispo- ste anche su problemi di interesse generale.
Si aggiunge che il contratto affi- da all’EBILCOBA anche la sti- pula di una convenzione-quadro per la previdenza integrativa che in questo periodo acquista note- vole rilevanza per la destinazio- ne del trattamento di fine rap- porto.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxx x Xxxxxxx 0
INDICE
TITOLO I • Generalità e relazioni sindacali
pag. 6
TITOLO II • Classificazione dei lavoratori - Mansioni
pag. 8
TITOLO III • Costituzione del rapporto di lavoro
pag. 10
TITOLO IV • Orario di lavoro - Festività - Ferie - Permessi
pag. 13
TITOLO V • Trattamento di malattia
pag. 18
TITOLO VI • Trattamento economico
pag. 20
TITOLO VII • Trattamento di fine rapporto - Previdenza integrativa
pag. 23
TITOLO VIII • Provvedimenti disciplinari e disposizioni finali
pag. 26
TABELLE • Tabella delle retribuzioni
pag. 27
• ALLEGATO ASSUNZIONE COLF E BADANTI pag. 28
• ADEMPIMENTI pag. 30
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI
TITOLO I -
Lavoro Domestico
GENERALITA
e RELAZIONI SINDACALI
Sfera di applicazione
Articolo 1
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si appli- ca a tutti i lavoratori addetti al funzionamento della vita familiare; è ammessa la contrattazione di 2° livello in sede territoriale.
Osservatorio nazionale
Articolo 2
Le parti, nella consapevolezza dell’importanza delle rela- zioni sindacali ed al fine di individuare scelte tese alla soluzione dei problemi economici, sociali e dell’occupa- zione, convengono, nel rispetto della reciproca autonomia e responsabilità, di costituire l’Osservatorio nazionale i cui componenti sono le parti stipulanti.
L’Osservatorio nazionale dovrà:
1. potenziare, verificare e vigilare sulla sicurezza del lavoro;
2. studiare progetti tesi alla valorizzazione professionale delle risorse umane tramite la formazione e riqualificazione del personale;
3. fornire linee di indirizzo per la contrattazione di 2° livello;
4. fornire interpretazioni delle norme contrattuali;
5. fornire pareri sull’applicazione del presente contratto.
Presso l’Osservatorio è costituita una Commissione nazio- nale paritetica composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno sti- pulato il presente contratto e da uguale numero di rappre- sentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro.
La Commissione ha il compito di esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le organizza-
TITOLO I
zioni territoriali dei datori di lavoro e le organizzazioni sin- dacali territoriali dei lavoratori, facenti capo alle organiz- zazioni nazionali che hanno stipulato il presente contratto.
Ente Bilaterale
Articolo 3
Entro 2 mesi dalla firma del presente contratto le parti con- traenti procederanno alla costituzione dell’Ente bilaterale , denominato EBILCOBA.
I compiti dell’Ente sono i seguenti:
1. contrattazione e vertenzialità
2. formazione professionale
3. costituzione dell’Osservatorio di cui all’articolo precedente
4. gestione della cassa per l’assistenza della malattia e prestazioni accessorie
5. tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno con successivi accordi nell’ambito del concetto di bilateralità.
L’ente gestirà vari fondi. In via prioritaria si indicano i seguenti:
• fondo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
• fondo per la formazione professionale;
• fondo integrativo del credito;
• tutti gli altri fondi che si riterrà opportuno promuovere.
Ai fini dell’esplicazione dell’attività dell’ ente e dei vari fondi, finalizzati alle prestazioni e servizi ai lavoratori e datori di lavoro, si concorda che datori di lavoro e lavora- tori verseranno all’Ente trimestralmente una quota nella misura complessiva dell’1,90% calcolata sul contributo previdenziale che viene trimestralmente versato all’ Inps. Tale contributo sarà così ripartito :
Lo 0,30 % a carico dei lavoratori;
L’ 1,60% a carico dei datori di lavoro;
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti. L’ importo com-
TITOLO I
plessivo sarà versato all’ Inps secondo le modalità stabi- lite dalla convenzione stipulata tra EBILCOBA ed INPS.
Trattenute sindacali
Articolo 4
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta. Detta quota sarà commisurata ad un ammontare pari all’ 1% della retribuzione netta di fatto, salvo diversa comunicazione delle organizzazioni sindaca- li firmatarie del presente contratto.
TITOLO II
CLASSIFICAZIONE dei LAVORATORI MANSIONI
Categorie dei lavoratori
Articolo 5
I prestatori di lavoro si suddividono in quattro categorie: Prima Categoria Super – appartengono a questa catego- ria i lavoratori in possesso di attestati professionali o diplomi specifici riconosciuti. (puericultore diplomato, infermiere diplomato generico, assistente geriatrico xxxxx- xxxx, e istitutore diplomato) con piena autonomia decisio- nale.
TITOLO II
Prima categoria
appartengono a questa categoria lavoratori che in piena autonomia presiedono all’andamento della casa o che svol- gano mansioni qualificate con elevata competenza (xxxxx- xxxxx, capo-cuoco, maggiordomo, assistente ai malati, assistente agli anziani,assistente ai portatori di handicap e assistente all’infanzia).
Seconda categoria
appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono mansioni inerenti all’andamento della casa con capacità e conoscenze tecniche acquisite (assistente a persone anche non autosufficienti, ,assistente ai malati, cameriere, cuoco, autista e custode) senza autonomia decisionale.
Terza categoria
appartengono a questa categoria i lavoratori generici (assi- stente a persone autosufficienti,bambini ed anziani,addetti alle pulizie, addetto al giardinaggio ordinario, addetto agli animali ecc.).
Mansioni plurime
Articolo 6
Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente ed al relativo trattamento retributivo.
Passaggio dalla terza alla seconda categoria
Articolo 7
Il passaggio dalla terza alla seconda categoria sarà disci- plinato in sede di contrattazione di 2° livello.
TITOLO III
COSTITUZIONE del RAPPORTO
di LAVORO
Costituzione del rapporto di lavoro
Articolo 8
L’assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento e dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
• data di assunzione;
• durata del periodo di prova;
• qualifica del lavoratore e anzianità nella qualifica;
• retribuzione;
• orario di lavoro, mensile, settimanale e giornaliero;
• la durata dell’orario di lavoro e la sua distribuzione;
• la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi;
• i periodi concordati per il godimento delle ferie annuali;
• l’indicazione dell’adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
• l’eventuale convivenza, totale o parziale;
• l’eventuale tenuta di lavoro, posta comunque a carico del datore di lavoro.
Periodo di prova
Articolo 9
Il periodo di prova, regolarmente retribuito, non potrà superare i 45 giorni di lavoro effettivo per la categoria 1° super , i 30 per la 1°, i 15 per la 2° e gli 8 per la 3°.
Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto da ambo le parti in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 5 giorni.
Per le categorie 1° super e 1° il lavoratore è tenuto a dare, durante il periodo di prova, almeno 8 giorni di preavviso vista la particolarità delle mansioni a lui delegate.
Scaduto il periodo di prova, senza che sia stata data disdet-
TITOLO III
ta, il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato ed il periodo di prova va computato a tutti gli effetti.
Documentazione
Articolo 10 All’atto dell’assunzione il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro i seguenti documenti:
a) eventuale attestazione di servizio;
b) la tessera sanitaria o altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle vigenti norme di legge (ove la qualifica lo richieda);
c) un documento di riconoscimento non scaduto;
d) eventuali diplomi o attestati professionali specifici;
e) certificato penale;
f) codice fiscale;
g) per i lavoratori stranieri le documentazioni richieste dalla legge.
In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conse- guente rilascio di ricevuta.
Contratti a tempo determinato
Articolo 11
Ai contratti a tempo determinato si applicano le disposi- zioni previste dal d. lgs. 6.9.2001 n. 368; l’eventuale disci- plina di dettaglio è stabilita in sede di contrattazione di 2° livello.
Tutela dei lavoratori adolescenti
Articolo 12
Nei servizi familiari è ammessa l’assunzione di minori con più di 16 anni. La materia è regolamentata ai sensi della legge 17/10/1967 n. 977 e successive modifiche ed inte- grazioni.
TITOLO III
Discontinue prestazioni assistenziali durante l'attesa notturna
Articolo 13
Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all’infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammala- ti, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della pre- stazione sia interamente ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, fermo restando l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.
Nella lettera d’assunzione devono essere indicate l’ora di inizio e quella di cessazione dell’assistenza ed il suo carat- tere di prestazione discontinua.
Prestazioni esclusivamente d'attesa
Articolo 14
Il lavoratore assunto per garantire la presenza notturna verrà retribuito come previsto dalla Tabella F, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 7.00, fermo restando l’obbligo di con- sentire al lavoratore il completo riposo notturno.
Qualora venissero richiesti al lavoratore interventi diversi dalla presenza, questi non saranno considerati lavoro straordinario, bensì retribuiti aggiuntivamente in base alla tabella E allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effet- tivamente impiegato.
Riposo settimanale
Articolo 15
Il riposo settimanale è di 36 ore: deve essere goduto per 24 ore preferibilmente di domenica( i lavoratori di altra reli- gione possono contrattare un diverso giorno di riposo. In tal caso il lavoro svolto di domenica non dà diritto alla maggiorazione domenicale che verrà però corrisposta nel caso in cui dovesse lavorare nel giorno concordato di ripo- so) mentre le residue 12 ore possono essere godute in qual- siasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti,
TITOLO III
nel quale il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costi- tuiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornalie- ro.
Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di ripo- so non domenicale, esse saranno retribuite con la retribu- zione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
Il riposo settimanale domenicale o concordato in caso di lavoratori di altra religione è irrinunciabile. Qualora fosse- ro richieste prestazioni di lavoro per motivi occasionali ed inderogabili sarà concesso un uguale numero di ore di ripo- so non retribuito nel corso della giornata immediatamente successiva e le ore lavorate verranno retribuite con la mag- giorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
TITOLO IV
ORARIO di LAVORO
FESTIVITA’ – FERIE - PERMESSI
Orario di lavoro
Articolo 16
La durata dell’ orario di lavoro è quella liberamente con- cordata fra le parti e comunque la media totale delle ore lavorative settimanali è stabilita in 48 ore settimanali per i lavoratori conviventi.
Per i lavoratori non conviventi l’orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali distribuito in 5 o 6 giorni.
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e ad un ripo- so intermedio retribuito, nelle ore pomeridiane, normal- mente non inferiore a 2 ore. E’ consentito il recupero, con- sensuale ed a regime normale, di eventuali ore non lavora-
TITOLO IV
te, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
Le cure della persona e delle cose personali saranno effet- tuate dal lavoratore fuori dell’orario di lavoro.
Al lavoratore tenuto all’osservanza di un orario giornalie- ro pari o superiore alle sei ore, ove sia concordata la pre- senza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto,un’indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non viene computato nell’orario di lavoro.
E’ considerato lavoro ordinario notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 ed è compensato con una maggiora- zione del 20% della retribuzione globale di fatto.
Lavoro straordinario
Articolo 17
Il lavoratore, chiamato a prestare servizio oltre l’orario sta- bilito, ha diritto al pagamento delle ore straordinarie pre- state con le seguenti maggiorazioni:
• del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22,00;
• del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6,00;
• del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nel successivo art.18.
Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno 48 ore di preavviso, salvo casi di emergenza o par- ticolari impreviste esigenze.
In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno o diurno sono considerate di carattere nor- male e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso.
Festività
Articolo 18
Le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno del riposo festivo sono le seguenti: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1°
novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Santo Patrono. In tali giornate sarà osservato il completo riposo. In caso di coincidenza della festa del S. Patrono con una delle festività sopra elencate, il giorno di riposo è spostato
TITOLO IV
ad altra data . Nel caso che una delle festività coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori, essi hanno diritto, in aggiunta al normale trattamento economico, ad un importo pari ad una giornata di retribuzione globale. In luogo di detto trattamento economico aggiuntivo, su richiesta del lavoratore, è consentito il recupero della festi- vità non goduta.
Ove sia richiesta la prestazione lavorativa durante le pre- dette giornate è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribu- zione globale di fatto maggiorata del 60%.
Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 sono retribuite in base all’orario che il lavoratore avreb- be normalmente prestato in detta giornata.
Ferie
Articolo 19
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuali pari a 26 giorni. Le ferie non potranno essere divise in più di due periodi l’anno e comunque concordati tra le parti.
Durante il periodo di assenza per ferie il lavoratore ha dirit- to allo stesso trattamento economico che avrebbe percepi- to se avesse prestato servizio. Il diritto alle ferie è irrinun- ciabile e generalmente deve essere fruito da giugno a set- tembre.
Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso né durante il periodo di malattia o di infortunio o maternità.
Al lavoratore cui competono vitto e alloggio spetta per il periodo delle ferie il compenso sostitutivo convenzionale. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del periodo di xxxxx il lavoratore non abbia rag- giunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato.
Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, la frazione di anno è calcolata in dodicesimi.
Nel calcolo delle ferie non sono comprese quelle concesse dal datore di lavoro a causa di propri impedimenti.
TITOLO IV
Assenze e permessi
Articolo 20
Le assenze per motivi di forza maggiore devono essere tem- pestivamente comunicate al datore di lavoro e comunque non oltre le 24 ore dall’evento ostativo.
Le assenze per malattia o infortunio debbono essere compro- vate da relativo certificato medico, indicante il periodo di pre- sunto impedimento al lavoro, da spedire al datore di lavoro entro due giorni dall’evento; all’uopo fa fede il timbro posta- le di partenza . I lavoratori conviventi non sono tenuti all’in- vio della suddetta documentazione tranne il caso in cui la malattia sopravvenga durante le ferie o comunque al di fuori del posto di lavoro. Le assenze non giustificate entro il terzo giorno, salve le cause di forza maggiore, si interpretano come dimissioni del lavoratore. I lavoratori hanno diritto a permes- si individuali retribuiti per un massimo di 16 ore annue Per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ridotto le ore di permesso saranno riproporzionate in ragione delle ore effetti- vamente prestate. Il lavoratore, del quale sia morto un fami- liare convivente o un parente entro il secondo grado, ha dirit- to ad un permesso retribuito pari a tre giorni lavorativi. Al lavoratore uomo spettano due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio. Al lavoratore che, superato il limite di cui al comma 1, ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio. I lavo- ratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 18 mesi, possono usufrui- re di un monte annuo di 40 ore di permessi retribuiti, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per lavoratori domestici.
Permessi sindacali
Articolo 21
I componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali delle associazioni sindacali firmatarie del presente contrat- to, secondo quanto attestato dall’associazione sindacale di appartenenza, hanno diritto a permessi retribuiti per la par- tecipazione documentata alle riunioni degli organi suddet- ti, nella misura di sei giorni lavorativi nell’anno. I lavora- tori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro di regola tre giorni prima della riunione, corredando la richiesta di permesso con la convocazione da parte delle organizzazioni predette.
TITOLO IV
Diritto allo studio
Articolo 22
Senza pregiudizio per la funzionalità delle attività familia- ri, il datore di lavoro favorisce la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuo- la dell’obbligo o specifico professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro.
Non sono retribuite le ore di lavoro non prestate per tali motivi; le ore relative agli esami annuali, sono retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi, se ricaden- ti nell’orario giornaliero.
Matrimonio
Articolo 23
In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retri- buito di 15 giorni di calendario. Durante detto periodo al lavoratore spetta la stessa retribuzione che avrebbe perce- pito in normale servizio.
Al lavoratore cui competono vitto e alloggio spetta il com- penso sostitutivo convenzionale.
La retribuzione è corrisposta a presentazione della docu- mentazione comprovante l’avvenuto matrimonio.
Banca ore
Articolo 24
In sede di contrattazione di 2° livello, possono essere indi- viduate le modalità di costituzione e di funzionamento di una banca-ore per ogni lavoratore, nella quale far affluire le ore corrispondenti alle non regolamentate assenze dal lavo- ro ai fini della compensazione con quelle di lavoro effetti- vamente svolto eccedenti l’orario giornaliero contrattual- mente stabilito, previa traduzione in termini di quantità ora- rie delle relative maggiorazioni. La compensazione si rea- lizzerà comunque entro 1 anno dall’inizio dell’accumulo delle ore; trascorso tale periodo al lavoratore verrà liquida- to l’importo corrispondente alle ore lavorative ancora non compensate. L’applicazione delle modalità di cui sopra è subordinata al recepimento di esse nei contratti individuali.
TITOLO IV
Tutela delle lavoratrici madri
Articolo 25
Si applicano le norme di legge vigente. In particolare è vie- tato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
Detti periodi devono essere computati nell’anzianità di ser- vizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredice- sima mensilità e alle ferie.
Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.
Dall’inizio della gravidanza e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro non sono rite- nute valide le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice se non ratificate dalla Direzione Provinciale del Lavoro compe- tente.
TITOLO V
TRATTAMENTO di MALATTIA
Malattia
Articolo 26
Superato il periodo di prova, la conservazione del posto, in caso di malattia, viene garantita fino al quarantacinquesimo giorno di calendario, salva l’eventuale maggiore durata stabili- ta nel contratto individuale.
Il periodo relativo alla conservazione del posto di lavoro è da considerarsi nell’anno civile (1 gen.- 31 dic.).
Ai lavoratori assenti per malattia , il datore di lavoro corri- sponderà le seguenti indennità:
TITOLO V
Per i primi 3 giorni il 50 % della retribuzione globale di fatto;
Dal 4 ° giorno sino al 10° giorno il 100% della retribuzione globale di fatto;
Dal 11° giorno al 20° giorno il 50 % della retribuzione globale di fatto;
Le indennità di cui sopra vengono corrisposte con esclusio- ne della giornata di riposo settimanale e l’aggiunta della quota vitto ed alloggio nel caso in cui lavoratore non sia degente presso il domicilio del datore di lavoro
Per i primi tre giorni di malattia l’indennità rimane a carico del datore di lavoro, per il restante periodo provvede l’Ebilcoba, sempre che i datori di lavoro abbiano comunque versato all’ Ente almeno 9 mesi di contributi. I contributi versati sono considerati acquisiti e saranno valutati ai fini del pagamento dell’ indennità di malattia anche se sono stati ver- sati per un lavoratore diverso da quello in quel momento alle proprie dipendenze e che ha diritto all’indennità.”
Le assenze per malattia debbono essere giustificate secondo quanto previsto dall’art. 20, co. 2.
La malattia avvenuta in periodo di prova o di preavviso ne sospende la decorrenza. Lo stesso vale per la malattia sorta durante il periodo di ferie.
Infortunio
Articolo 27
In caso di infortunio, al lavoratore che abbia superato il perio- do di prova, convivente o non convivente, spetta la conserva- zione del posto per almeno 45 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell’anno civile intendendosi per tale periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro, spettano le prestazioni di legge erogate dall’Istituto nazionale infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare gli infortuni nei seguenti termini:
• entro le 24 ore,in caso di morte.
• entro 2 giorni dall’accertamento per quelli con prognosi superiore a tre giorni.
• entro 6 giorni per quelli con prognosi inferiore ai tre giorni.
La denuncia deve essere redatta sull’apposito modulo distri- buito dall’INAIL e corredata dal certificato medico.
TITOLO V
Altra denuncia deve essere rimessa entro 2 giorni dall’evento all’autorità di pubblica sicurezza.
Poiché le prestazioni economiche dell’INAIL hanno inizio a partire dal quarto giorno, il datore di lavoro deve corrispon- dere la retribuzione globale per i primi quattro giorni, com- prensivi di quello in cui l’infortunio è avvenuto.
La quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio è dovu- ta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente presso il domicilio del datore di lavoro.
L’infortunio in periodo di prova o di preavviso li sospende.
Gravidanza, puerperio e assistenza ai portatori di handicap
Articolo 28
Per il trattamento d’assistenza in caso di gravidanza e puer- perio della lavoratrice si fa richiamo alle norme legislative in materia, così come per i portatori di handicap.
TITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Retribuzione e prospetto paga
Articolo 29
Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, predispone un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dal lavora- tore.
La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale;
b) eventuali scatti di anzianità;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
Nel prospetto paga deve altresì risultare se l’eventuale trat- tamento retributivo di cui alla lett. d sia una condizione di miglior favore “ad personam” non riassorbibile; devono risultare anche le ore straordinarie, i compensi per festivi- tà e le trattenute per oneri previdenziali ed assistenziali.
TITOLO VI
Minimi retributivi
Articolo 30
I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D, E, F allegate al presente contratto e sono rivalutati annual- mente.
Vitto e alloggio
Articolo 31
L’ambiente di lavoro non deve recare pregiudizio all’inte- grità fisica e morale del lavoratore, il vitto dovuto deve assicurargli una nutrizione adeguata per qualità e quantità. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo al fine di salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
I valori convenzionali del vitto e dell’alloggio sono fissati nella tabella G allegata al presente contratto e sono rivalu- tati annualmente
Scatti di anzianità
Articolo 32
Spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribu- zione minima contrattuale.
Il numero massimo dei bienni è fissato in 10.
Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali
del vitto e dell'alloggio
Articolo 33
Le retribuzioni minime e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati in misura pari all’80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori conven- zionali del vitto e dell’alloggio. Le variazioni determinate ai sensi del comma precedente avranno in ogni caso decor- renza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
TITOLO VI
Tredicesima mensilità
Articolo 34
Spetta ai lavoratori una mensilità aggiuntiva, pari alla retri- buzione globale da corrispondere in occasione del Natale. Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta men- silità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liqui- data dagli enti preposti.
Cessazione del rapporto di lavoro
Articolo 35
Il rapporto di lavoro si estingue con la morte anche di un solo contraente. Ciascuna delle parti può recedere dal con- tratto di lavoro con l’osservanza del preavviso nei termini seguenti:
fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimis- sioni da parte del lavoratore.
Per il rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali, il preavviso è:
- fino a due anni di anzianità: 8 giorni di calendario;
- oltre i due anni di anzianità: 15 giorni di calendario.
Per i custodi di ville ed altri dipendenti che usufruiscano con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, e di 60 giorni di calendario per anzianità supe- riore; alla scadenza del preavviso, l’alloggio deve essere rilasciato libero da persone e da cose non appartenenti al datore di lavoro. I suddetti termini saranno ridotti del 50 % in caso di dimissioni da parte del lavoratore.
Nel caso di mancato preavviso, è dovuta dalla parte rece-
TITOLO VII
dente un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
In caso di morte del datore di lavoro i familiari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso.
TITOLO VII
TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO e PREVIDENZA INTEGRATIVA
Trattamento di fine rapporto
Articolo 36
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavora- tore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato a norma di legge sull’ammontare delle retribuzioni perce- pite nell’anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5. Le quote annue accantonate saranno incrementate a norma dell’art.1, co. 4, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell’1,5% annuo, men- silmente ricalcolabile, e del 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso.
I datori di lavoro anticipano, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta nel corso del rapporto, il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato.
L’ammontare del t.f.r. maturato annualmente dal 29 mag-
TITOLO VII
gio 1982 al 31 dicembre 1989 va calcolato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e nella terza categoria.
Per i periodi di servizio antecedenti al 29 maggio 1982 le quote di accantonamento sono determinate in base ai seguenti criteri:
A) Per il rapporto a servizio intero del lavoratore convivente o non convivente con l’anzianità maturata anteriormente il 1 maggio 1958 8 giorni per ogni anno di anzianità. Per l’anzianità maturata dopo il
1° maggio 1958 15 giorni per ogni anno di anzianità. Per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982 20 giorni per ogni anno di anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali, l’indennità di anzianità è la seguente:
1) per l’anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974 8 giorni per ogni anno di anzianità;
2) per l’anzianità maturata dal 22.5.74 al 31.12.78: 10 giorni per ogni anno di anzianità;
3) per l’anzianità maturata dal 31.1 .78 al 31.12.79: 15 giorni per ogni anno di anzianità;
4) per l’anzianità maturata dal 31.12.79 al 29.05.82: 20 giorni per ogni anno di anzianità.
Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28 maggio 1982 saranno calcolate sulla base dell’ultima retri- buzione e accantonate, e subiranno un incremento.
Ai fini del computo del t.f.r., come degli altri istituti con- trattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene divi- dendo per 6 l’importo della retribuzione media settimana- le o per 26 l’importo della retribuzione media mensile. Per il solo t.f.r. tale importo deve essere maggiorato del rateo della tredicesima mensilità.
TITOLO VII
Morte del lavoratore – Corresponsione delle indennità
Articolo 37
In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso, di anzianità e t.f.r. sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Previdenza integrativa
Articolo 38
Le parti firmatarie del presente CCNL valuteranno l’oppor- tunità di istituire forme di previdenza integrativa che verran- no promosse dall’Ente bilaterale, che provvederà a stipulare apposita convenzione con primaria e affidabile compagnia d’assicurazione.
La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quelli a tempo parziale.
Il fondo all’uopo costituito o da costituire a cura delle pre- detta compagnia sarà basato, per ciascun lavoratore volonta- riamente iscritto, sui seguenti elementi:
0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del lavora- tore;
0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del datore di lavoro;
una quota del t.f.r. a partire dal momento d’iscrizione al fondo pari al 50 % , salvo per i lavoratori, la cui prima occu- pazione è iniziata dopo il 28/4/2003, per i quali è prevista l’integrale destinazione del t.f.r.;
una quota, non utile ai fini pensionistici, da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, pari a euro 15,49, di cui euro 11,88 a carico del datore di lavoro ed euro 3,61 a carico del lavoratore.
TITOLO VIII
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
e DISPOSIZIONI FINALI
S anzioni disciplinari
Articolo 39 Le infrazioni disciplinari sono punite, a seconda della gravità, con i
provvedimenti seguenti:
rimprovero verbale censura scritta
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di gg. 3 licenziamento.
Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lieve mancanza ai propri doveri.
La censura può essere comminata in caso di recidiva di lievi mancanze. La sospensione può essere inflitta nelle mancanze che hanno compor- tato danni alle cose o nocumento alle funzionalità delle attività fami- liari.
Il licenziamento può essere comminato per giustificato motivo sog- gettivo od oggettivo con il rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 35.
In caso di mancanze gravi compresa l’ubriachezza in servizio, che pre- giudichino la prosecuzione del rapporto fiduciario, il lavoratore è pas- sibile di licenziamento in tronco.
Il licenziamento non libera il lavoratore da eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso.
Tutti i provvedimenti disciplinari si applicano nel rispetto delle pro- cedure previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970.
Trasferte e Trasferimenti
Articolo 40 Il lavoratore convivente, su richiesta del datore di lavoro, deve recarsi
in trasferta o seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura è addet- to, in soggiorni temporanei o in residenze secondarie ed avrà diritto anche in trasferta ai riposi settimanali.
Al lavoratore in trasferta, qualora l’obbligo di trasferta non sia stato contrattualmente previsto al momento dell’assunzione, dovranno essere rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute ed inol- tre gli verrà corrisposta una diaria giornaliera pari al 10 % della retri- buzione minima giornaliera.
In caso di trasferimento del datore di lavoro in altro comune il lavora- tore dovrà essere preavvisato almeno 15 giorni prima.
Al lavoratore che accetta il trasferimento sarà dovuto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti personali, salvo che vi prov- veda a proprie spese il datore di lavoro.
Decorrenza e durata
Articolo 41 Il presente contratto, sostitutivo del precedente in data 19.7.2006, sca-
duto il 31.12.2007, scadrà il 20.5.2010, ferma restando la possibilità di modifiche, a richiesta delle parti a decorrere dall’1.1.2009.
Tabelle Retributive
A) PRIMA CATEGORIA SUPER
• (solo lavoratori in possesso di diplomi specifici)
• divisore orario per convivente: 208 = Euro 5,77
• divisore orario per non convivente: 173 = Euro 6,94
B) PRIMA CATEGORIA
• (solo lavoratori con piena autonomia decisionale)
• divisore orario per convivente: 208 = Euro 5,53
• divisore orario per non convivente: 173 = Euro 6,65
Euro 1.200,00
Euro 1.150,00
C) SECONDA CATEGORIA
Euro 850,00
• (lavoratori senza autonomia decisionale, senza diploma ma solo con esperienza lavorativa)
• divisore orario per convivente: 208 = Euro 4,09
• divisore orario per non convivente: 173 = Euro 4,91
D) TERZA CATEGORIA
• (lavoratori senza esperienza lavorativa)
• divisore orario per convivente: 208 = Euro 3,61
• divisore orario per non convivente: 173 = Euro 4,34
Euro 750,00
E) DISCONTINUE PRESTAZIONI ASSISTENZA NOTTURNA
E prevista la maggiorazione pari al 20% rispetto alle tariffe dei livelli di riferimento
F) PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE D’ATTESA
E prevista una categoria unica con la retribuzione di Euro 550,00
G) VALORI CONVENZIONALI VITTO E ALLOGGIO
Pranzo e/o colazione Cena
Alloggio
Euro 1,42 al giorno Totale: Euro 4,70
Euro 1,64 al giorno Euro 1,64 al giorno
ALLEGATO ASSUNZIONE COLF E BADANTI
ASSUNZIONE con CCNL COLF e BADANTI FEDERPROPRIETA UPPI CONFSAL
Via Barberini, 29 00187 Roma xxx.xxxxxxxx.xx
GENTILE SIGNORA
……………………………………
……………………………………
Con la presente, Le comunichiamo la Sua assunzione alle mie dipendenze a decorrere dal ………………, con la qualifica di …………………… al livello ……… del vigente CCNL COLF BADANTI FEDERPROPIETA’ UPPI CONFSAL per la disciplina del lavoro domestico.
- Il rapporto di lavoro che si andrà a costituire sarà a tempo e la Sua prestazione
lavorativa viene concordata in ore settimanali.
La distribuzione dell’orario contrattale individuale di lavoro è ripartito su giorni lavorativi settima- nali per le giornate dal al .
- La Sua assunzione definitiva è, comunque, subordinata ad un periodo di prova di 15 giorni, durante il quale ciascuna delle parti contraenti, in conformità di quanto previsto dall’art. 9 del predetto contratto di cate- goria, potrà recedere dal rapporto, in qualsiasi momento, senza obbligo di alcun preavviso nè di corresponsio- ne di indennità sostitutiva.
- Le Sue mansioni, proprie del predetto livello di inquadramento, consisteranno, in particolare nella qualifica .
La Sua retribuzione mensile sarà quella prevista dal citato CCNL COLF E BADANTI FEDERPROPIETA’ UPPI CONFSAL in relazione alla qualifica attribuita e commisurata alle ore di lavoro effettivamente prestate e, in particolare, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, risulta così articolata:
- Paga base €
- Resta inteso che il Suo particolare orario di lavoro inciderà, proporzionalmente, sulla determinazio- ne di tutti gli altri elementi o istituti di trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL quali ferie, festi- vità, mensilità aggiuntive, permessi.
- Per quanto non espressamente dalla presente il Suo rapporto di lavoro sarà regolato dalla vigente regolamentazione collettiva più volte sopra richiamata, e in via supplettiva dalle altre disposuizioni legislative in materia di lavoro dipendente.
Nell’augurarLe una proficua e fattiva collaborazione La invito a volermi restituire, debitamente firmata per accettazione dell’intero contenuto, l’allegata copia della presente.
per ricevuta ed accettazione ( )
Roma,
N.B. Copia della presente, va inviata all’Ebilcoba, Xxx X. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx e al Commissariato o Distretto della Polizia di Stato competente per territorio
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ADEMPIMENTI
ADEMPIMENTI CONNESSI
CON L’ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI
1) Lettera di assunzione
E’ buona norma, anche se non esiste al riguardo alcun obbligo di legge, ufficializzare l’inizio del rapporto di lavo- ro con una lettera di assunzione redatta secondo lo schema (all. 1).
2) Documenti di lavoro
Al momento dell’assunzione il dipendente deve esibire al datore di lavoro alcuni documenti e consegnarne una foto- copia (art. 10 del CCNL)
Per i lavoratori minorenni in aggiunta ai documenti sopra elencati:
- la dichiarazione rilasciata dai genitori o da chi esercita la patria potestà e vidimata dal Sindacato del comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore viva presso la famiglia del datore di lavoro;
- il certificato di idoneità al lavoro rilasciato dall’ufficiale sanitario.
Per i lavoratori stranieri in aggiunta ai documenti richiesti agli altri lavoratori:
- la carta di soggiorno se si tratta di lavoratori comunitari;
- il permesso di soggiorno se si tratta di lavoratori extracomunitari.
3) Denunce obbligatorie
Dal 1° gennaio 2007, come per tutte le assunzioni, le denuncie devono essere precedenti all’inizio effettivo del lavo- ro (Finanziaria 2007).
La denuncia di assunzione va inviata per posta o per fax direttamente e unicamente all’ Inps territorialmente com- petente che trasmetterà in via informatica la comunicazione ai servizi competenti : Ministero del Lavoro , Inail e Sportello unico dell’ immigrazione se il lavoratore è extracomunitario.
La denuncia potrà essere fatta anche telefonicamente tramite il call- center dell’ Inps al numero 803164.
Dopo la comunicazione l’ inps apre una posizione assicurativa in favore del lavoratore ed invia al datore di lavo- ro i bollettini di conto corrente ( 2 precompilati e 2 in bianco) .
Anche le comunicazioni relative alla trasformazione , proroga e cessazione del rapporto domestico seguiran- no le medesime modalità.
4) Comunicazioni
Questura, Distretto o Commissariato (per i conviventi) legge 18/05/78 n. 181 art. 12.
La modulistica necessaria per le comunicazioni e le iscrizioni ai vari Istituti è reperibile sul sito: xxx.xxxxxxxx.xx
Potete trovare e SCARICARE IL MODULO ai seguenti siti:
www. xxxxxxxx.xx - xxx.xxxx.xxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Come compilare il Modulo di versamento dei contributi previdenziali INPS e Associativi Ebilcoba per i firmtari del CCNL Colf e Badanti
VERBALE
IN DATA 19/07/2006 LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORE DI LAVORO:
FEDERPROPRIETÀ rappresentata dal Presidente avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx, L’UPPI rappresentata dal Presidente avv. Xxxxxxx Xxxxxx, La CONFAPPI rappresentata dal Presidente Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx e quelle dei lavoratori: La FES ICA CONFAS L rappresentata dal Segretario Generale xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, La CONFAS L FIS ALS rappresentata dal responsabile Nazionale Claudio Trovato con l’as- sistenza della CONFS AL rappresentata dal Segretario Generale xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxx, hanno sot- toscritto un contratto collettivo nazionale di lavoro colf e badanti venuto a scadenza in data 31/12/2007 e rinnovato in data 25/ 5/ 2008 con decorrenza a partire dal 1/ 01/ 2009.
Successivamente le medesime parti, a richiesta delle stesse, si sono nuovamente riunite per prendere in esame l’opportunità di ulteriori modifiche ed integrazioni che si sono rese necessarie per consentire una maggiore e più spedita applicazione del contratto non solo alla luce della dell’intervenuta sottoscrizione della convenzione con l’Inps per la riscossione diretta dei contributi da destinare ad Ebilcoba ma soprat- tutto per favorire ed incentivare l’emersione e la legalizzazione del lavoro domestico contemperando le esigenze economiche di entrambe le parti in considerazione della crisi economica che sembra ormai essere inarrestabile ed a tal fine in data 19/12/2008 e 31/3/2009 hanno modificato gli art 3,16 e 26 ed introdotto la disciplina dei trasferimenti e trasferte - art 40.
Le modifiche e le integrazioni costituendo parte integrante del contratto sono state già inserite nel testo completo del contratto come riportato.
Per la certificazione della sua congruità è necessaria l’iscrizione ad una delle organizzazioni firmatarie
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Colf e Xxxxxxx 00
Come compilare il modulo di versamento dei contributi
previdenziali INPS e Associativi Ebilcoba per i firmtari del CCNL Colf e Badanti
LEGENDA:
Totale contributi previdenziali ed associativi
Importo contributi associativi per l’Ebilcoba: 1,60%
(datori di lavoro) + 0,30% (lavoratori) sui contributi previdenziali
E1
(codice CCNL Colf e
Badanti Federproprietà, Uppi, Confappi, Fesica Confsal, Confsal Fisals, Confsal)
Potete trovare
e scaricare il modulo ai seguenti siti:
www. xxxxxxxx.xx xxx.xxxx.xxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Importo contributi previdenziali
Nuovo
Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
Colf e Badanti
Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Tel. 06.48.56.11