Marca da bollo di € 16,00 ogni
Marca da bollo di € 16,00 ogni
4 facciate se e in quanto dovuta. In caso non dovuta
indicare
dell’esenzione.
il
motivo
COMUNE DI PORDENONE C.F. 80002150938
N.
DEL
ATTO NON ROGATO DAL
SEGRETARIO COMUNALE
SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE AD UNO PSICOLOGO PER PRESTAZIONI INTEGRATE CON IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI A FAVORE DEI CITTADINI DELL’AMBITO TERRITORIALE “NONCELLO” (PORDENONE, CORDENONS, PORCIA, ROVEREDO IN PIANO, SAN QUIRINO, ZOPPOLA)
TRA
Il Comune di Pordenone - Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale “Noncello”, rappresentato da , residente per la carica presso la residenza municipale, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di , agendo in forza dell’art. 61 dello Statuto Comunale e della Determinazione
n. e quindi in nome, per conto e nell'interesse
dell'Ente che rappresenta (di seguito denominato per brevità anche “Comune” o “Amministrazione”)
E
, nato a e residente a
Partita Iva , Codice
fiscale (di seguito denominato per brevità
“incaricato” o “professionista”)
PREMESSO CHE
Il Comune di Pordenone:
- con determinazione n. cron. 3081 del 30.11.2020 avviava ai sensi dell’art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., una procedura selettiva comparativa per il conferimento di incarico professionale mediante contratto di lavoro autonomo ad uno psicologo per prestazioni integrate con il Servizio Sociale dei Comuni a favore dei cittadini dell’ambito territoriale “Noncello” (Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola);
- in esito alla selezione di cui sopra (Avviso di selezione prot.
85014/P del 30.11.2020) con determinazione n. cron.
del individuava nella persona di
il professionista cui affidare l’incarico in oggetto;
In esecuzione della determinazione n. cron sopra richiamata
si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 – FINALITA’ DELL’INCARICO
Considerato che il Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito territoriale “Noncello” (Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola) (di seguito denominato anche SSC) è impegnato nella realizzazione di interventi di aiuto e di sostegno nei confronti di minori, famiglie, persone con disabilità, anziani e loro cargiver, che si trovano in situazioni di disagio, il Comune di Pordenone intende dotare il SSC, nella progettazione e nella realizzazione dei suddetti interventi, e in un’ottica di operatività multidisciplinare, della collaborazione di uno psicologo esperto in grado di fornire una più ampia lettura dei bisogni e delle situazioni di disagio presenti sul territorio, al fine di favorire risposte concrete di
sostegno più adeguate ed efficaci, tenendo contestualmente conto degli aspetti sociali e psicologici implicati in tale processo.
Art. 2 – OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune, con il presente atto, conferisce a , che accetta, l’incarico per lo svolgimento delle attività di seguito specificate.
Il professionista dovrà svolgere in via principale:
• Progettazione, realizzazione e supervisione tecnica di iniziative e interventi di prevenzione del disagio psico-sociale in ambito familiare, scolastico ed educativo;
• Formazione e sostegno alla genitorialità, con realizzazione di interventi individuali di orientamento, valutazione e sostegno psicologico a favore di tutta la casistica minorile in carico al SSC (Famiglie, Genitori, Bambini e Adolescenti);
• Affiancamento degli operatori del Servizio Sociale dei Comuni nell’attività di valutazione delle situazioni di minori e famiglie rispetto all’eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria;
• Partecipazione all’Unità di Valutazione Minori e Famiglie;
• Affiancamento degli operatori del SSC nelle situazioni affidate dall’Autorità Giudiziaria al SSC.
• Attività di prevenzione del disagio anche attraverso l’intervento diretto (colloqui individuali e/o di gruppo) in favore dei cittadini immigrati.
Potranno essere previste, secondariamente, anche le seguenti attività:
• Sostegno e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la permanenza delle persone anziane a domicilio;
• Sostegno alle persone anziane tenendo conto delle implicazioni psicologiche del processo di invecchiamento e della
rappresentazione sociale dell'anziano;
• Formazione e sostegno - anche con lavoro in gruppo - di caregiver di persone anziane /non autosufficienti/ con disabilità’;
• Valorizzazione e sostegno della famiglia e delle responsabilità famigliari lungo tutto il ciclo di vita delle persone con disabilità’;
• Valorizzazione della famiglia come risorsa comunitaria nello svolgimento delle sue funzioni sociali in particolare nei rapporti di solidarietà e nello scambio generazionale;
• Promozione e realizzazione, in collaborazione con il SSC, di studi e ricerche sulle condizioni di benessere (aspettative e bisogni), sull’efficacia degli interventi e su tematiche psicologiche e sociali.
Art. 3 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico si svolgerà prevalentemente presso la sede del Servizio Sociale dei Comuni sita a Pordenone e/o presso le altre sedi del SSC, nonché presso sedi di altri servizi pubblici che collaborano con il SSC, presso strutture di accoglienza, Tribunali, Azienda per l'Assistenza Sanitaria, strutture educative per minori, e presso abitazioni private.
È altresì prevista la consultazione telefonica e per via telematica.
L’incarico si svolgerà comunque secondo forme di presenza e di interlocuzione compatibili con la normativa per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore durante l’incarico stesso.
L’articolazione delle attività, orari e giornate di lavoro, nel rispetto dell’autonomia professionale dell’incaricato, sarà concertata con le figure preposte dall’Amministrazione.
Art. 4 – CORRISPETTIVO PER L’INCARICO; MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo orario per l’incarico in oggetto, tenuto conto delle attività da svolgere e del tariffario di categoria, è stabilito in € 40,00 - oltre IVA di legge se e in quanto dovuta - comprensivi di trattenute di legge dovute e di qualsiasi ulteriore onere a carico delle parti (cassa previdenziale, assicurazioni, tasse, spese, spese generali, etc.), in modo che null’altro potrà essere posto a carico del Comune.
Per lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico il corrispettivo lordo massimo erogabile dall’Amministrazione è stabilito in € 23.000,00 annui, IVA inclusa e onnicomprensivi come sopra specificato, e potranno essere effettuate prestazioni fino al raggiungimento di tale importo massimo.
Non sono previsti rimborsi spese.
Il Comune, a fronte dell'attività effettivamente svolta dall’incaricato, si impegna a liquidare il corrispettivo mensilmente su presentazione di regolare fattura elettronica corredata da una relazione sulle prestazioni rese nel mese di riferimento contenente anche il riepilogo delle ore svolte.
Il Comune provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa e della relazione sopra indicata, previo accertamento dell’effettivo e corretto svolgimento dell’incarico, e previo accertamento della regolare posizione contributiva dell’incaricato nei confronti del proprio Ente previdenziale.
La fattura elettronica dovrà essere intestata al Comune di Pordenone – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00 - 00000 Xxxxxxxxx - C.F. 80002150938 / P.IVA 00081570939 – Settore III – Servizi alla persona e alla comunità e
(Codice univoco ufficio: RGBZCY) e dovrà riportare il numero e la data della determinazione dirigenziale di conferimento dell’incarico.
ART. 5 – DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.
ART. 6 – NATURA DELL’INCARICO, XXXXXXXX’ D’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Viene espressamente esclusa tra le parti la possibilità di convertire il presente incarico in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Si tratta di incarico professionale di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. avente ad oggetto prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, nei quali l’opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente con il lavoro personale del contraente. Il professionista incaricato svolgerà la propria attività autonomamente, senza alcun vincolo di subordinazione con il Comune di Pordenone, fermi restando i momenti di raccordo con la struttura istituzionale di riferimento che ha il compito di verificare, in qualità di Ente Gestore, il puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti.
Il rapporto messo in essere tra le parti, per effetto del presente contratto, non comporta pertanto conferimento di rappresentanza o di mandato da parte di una di esse all’altra, né la creazione di rapporti societari o di qualsiasi altro tipo o natura, che non siano di semplice prestazione professionale.
Il Comune si impegna a mettere a disposizione del professionista le informazioni in suo possesso inerenti l’incarico.
All’ampia discrezionalità dell’incaricato, che opererà in conformità ai principi della sua deontologia professionale, alla sua scienza e coscienza, nel rispetto della dignità personale dei soggetti coinvolti, sono demandate tutte le modalità tecniche di esecuzione dell’incarico, per il raggiungimento del miglior risultato possibile, in un’ottica di collaborazione con le figure preposte dall’Amministrazione.
Il rischio per l’esatto adempimento delle prestazioni pattuite, nel tempo indicato, grava soltanto sul professionista, per il lavoro prettamente di sua competenza.
Il professionista dovrà eseguire personalmente le prestazioni inerenti l’incarico assunto, non potendo in alcun caso valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari.
Resta inteso il mantenimento, da parte del Comune, del ruolo di indirizzo, supervisione, controllo e valutazione del progetto complessivo.
L’incarico ha natura di prestazione d’opera intellettuale di cui al libro V, Titolo III del Codice Civile.
Trattandosi di incarico avente ad oggetto servizi di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 non ricorre l’obbligo di redazione del DUVRI e gli oneri per la sicurezza per contenere i rischi interferenziali sono nulli.
ART. 7 – ONERI A CARICO DELLE PARTI
Con l'accettazione dell’incarico il professionista dichiara di avere le capacità tecniche ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle obbligazioni richieste dal Comune.
L’incaricato si obbliga ad assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che avessero a derivare per qualsiasi motivo - anche per causa di forza maggiore – a persone e/o cose derivanti dall’espletamento del servizio o dalle prestazioni inerenti comunque l’incarico di cui trattasi, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta; a tal fine l’incaricato ha presentato copia di idonea polizza di Responsabilità Civile Professionale (indicare estremi polizza ) ai sensi del paragrafo 7 dell’Avviso di selezione prot. 85014/P del 30.11.2020 facente parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato.
Il professionista si impegna a mantenere la suddetta copertura assicurativa per tutta la durata dell’incarico.
ART. 8 – VERIFICHE E CONTROLLI
L’Ente potrà verificare in qualsiasi momento la regolarità delle prestazioni dovute e qualora ritenga che il professionista non abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi procederà come previsto ai successivi art. 9 “Contestazioni e penalità” e art. 10 “Risoluzione e recesso”.
ART. 9 – CONTESTAZIONI E PENALITA’
Nel caso in cui il Comune ritenga che la prestazione sia svolta in maniera imprecisa o non accurata il Comune invierà all’incaricato una richiesta scritta di chiarimenti o una formale diffida, a mezzo posta elettronica certificata, invitando il professionista ad inviare le proprie controdeduzioni, e/o ad ovviare alle negligenze e agli inadempimenti contestati, presentandole entro un periodo non superiore a 10 giorni di calendario.
Ove siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, il Comune si riserva di applicare una penale rapportata alla gravità dell’inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d’immagine provocato al Comune stesso, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore. La penale verrà trattenuta sul compenso pattuito.
Per inadempimento contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 ciascuna, a seconda della gravità dell’inadempimento. Per reiterate violazioni della medesima fattispecie, le penali di cui sopra si intendono raddoppiate.
L’applicazione delle penali non solleverà il professionista dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del presente contratto.
ART. 10 – RISOLUZIONE E RECESSO
L’inadempimento da parte dell’incaricato degli obblighi contrattuali posti a suo carico potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice civile.
Il Comune può procedere alla risoluzione del contratto e provvedere all’espletamento delle prestazioni ricorrendo ad altro incaricato addebitando l’eventuale maggior costo al professionista nei seguenti casi di inadempimento:
a) reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffide formali da parte del Comune, tali da compromettere la regolarità del servizio;
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione di uno o più attività affidate.
Le eventuali contestazioni di addebito avverranno a mezzo raccomandata
A. R. o posta elettronica certificata a cui il professionista dovrà dare risposta entro 10 giorni dal ricevimento.
La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata. Il Comune si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa. E’ fatta salva l’azione del Comune per il risarcimento di eventuali danni.
Ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile, l’incaricato può recedere dal
contratto per giusta causa. In tal caso l'incaricato ha diritto di ottenere il
corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento. Il recesso dell’incaricato deve essere esercitato mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A. R. o posta elettronica certificata, con almeno 90 giorni di preavviso, e in modo da evitare pregiudizio al Comune.
Ai sensi dell’’art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Comune può recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge. Il Comune, con provvedimento motivato, può recedere dal contratto per giusta causa, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, con almeno 90 giorni di preavviso. L'incaricato ha diritto di ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento.
ART. 11 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE
L’incaricato si obbliga ad accettare e a rispettare, in applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014, reperibile nel sito del Comune di Pordenone, gli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili.
La violazione dei predetti obblighi di condotta potrà configurare causa di risoluzione del rapporto di cui al presente disciplinare.
ART. 12- INCOMPATIBILITA'
L'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
L'incaricato dichiara inoltre di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente con riguardo al
presente contratto e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.
L’incaricato si impegna, per tutta la durata del contratto, a non assumere incarichi comportanti situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale Noncello.
ART. 13 – TRATTAMENTO E UTILIZZO DEI DATI
Il Comune di Pordenone è autorizzato a trattare i dati personali forniti dall’incaricato per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto.
L’incaricato è obbligato a trattare i dati personali di cui prende conoscenza in virtù dei compiti conferitogli per i soli fini dell’espletamento dell’incarico stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa - Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) e Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per la parte ancora in vigore. L’incaricato dovrà fornire le garanzie di legge, quale responsabile del trattamento, sulle modalità di conservazione dei dati personali e sensibili cui prende conoscenza in virtù dell’espletamento delle proprie funzioni.
Il Comune di Pordenone, titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle attività connesse al presente incarico, mediante separato accordo individua e nomina l’incaricato quale responsabile del trattamento dei dati personali che lo stesso tratterà per conto del titolare del trattamento, a soli fini contrattuali e a beneficio dello stesso titolare, nonché nel rispetto delle normative tutte vigenti e secondo quanto previsto nell’accordo stesso.
L'incaricato rinuncia espressamente a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Comune.
ART. 14 – SPESE RELATIVE AL CONTRATTO
Il presente contratto, redatto nella forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986 N. 131, con onere a carico della parte richiedente.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono poste a carico dell’incaricato.
ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto si applicano le vigenti norme in materia ed in particolare le disposizioni di cui al libro V, Titolo III del Codice Civile. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Per ogni controversia comunque connessa e/o dipendente dal presente contratto le parti convengono che il foro competente è quello di Pordenone. Il presente contratto è redatto su supporto informatico in un unico originale (bollo assolto mediante ).
Xxxxx, approvato e sottoscritto con modalità di firma digitale per l’incaricato
e per il legale rappresentante del Comune di Pordenone , ai sensi degli artt. 1, c. 1, lett. s), e 21 e 24, del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti dichiarano la validità del certificato di firma utilizzato, in applicazione all’art. 1, c. 1, lett. f) del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
L’incaricato -
Per il Comune di Pordenone - Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Noncello, -
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXX XXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 29/04/2021 17:10:43
IMPRONTA: 11B158E6EF24EC4526DAD6AF651F2FB19235A953A401C35ED71F399C5AF5ABBF 9235A953A401C35ED71F399C5AF5ABBFB37807B22490BA5EF9437249CBACD48D B37807B22490BA5EF9437249CBACD48DCAB2C472E0A1CD1CF48038E88DF551E8 CAB2C472E0A1CD1CF48038E88DF551E828251F9531D92B5CDE2A03EC85FDB70B
Atto n. 1225 del 29/04/2021