ALLEGATO E/1
ALLEGATO E/1
SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN FULL SERVICE
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 11 AUTOBUS NUOVI CLASSE I URBANI CON PIANALE TOTALMENTE RIBASSATO DA 10,00 MT. A 10,80 MT., SECONDO IL REGOLAMENTO UNECE 107/2010 CON MOTORE A CICLO DIESEL EMISSIONI EURO VI E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN FULL SERVICE
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE DI
N° 11 (UNDICI) AUTOBUS MARCA MODELLO
, DESTINATI A , PER LA DURATA DI 10 ANNI.
CIG:
TRA
ATP Esercizio S.r.l., (cfr. il Committente) , con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, x.00 – 00000 Xxxxxxx (XX), iscritta al Registro delle Imprese di Genova con numero di iscrizione, codice fiscale e partita iva n. 02115960995, capitale sociale sottoscritto e interamente versato € 1.443.142,00 rappresentata da Xxxx XXXXXX, nato a Lavagna (GE) il 04/08/1962, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di ATP Esercizio S.r.l., Via Conturli 53, 16042 Carasco, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore di ATP Esercizio S.r.l., nel prosieguo del presente atto indicata anche come “ATP” o “Committente” da una parte,
E
l’Impresa/l’associazione temporanea di Imprese con sede legale in Via/Piazza , n. – ( ), iscritta al Registro delle Imprese di con numero di iscrizione e codice fiscale n.
, partita IVA n. , capitale sociale sottoscritto e interamene versato € rappresentata da ,
nato a
( ) il / /
codice fiscale
domiciliato ai fini del presente atto presso la sede
, – ( ), nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore di prosieguo del presente atto indicata anche come “ ” o “Fornitore”, dall’altra,
di seguito singolarmente indicati come la “Parte” e collettivamente indicati come le “Parti”
PREMESSO CHE
a) ATP Esercizio S.r.l. ha indetto, in nome e per contro proprio, apposita procedura di gara per la fornitura di un numero di 11 (undici) autobus a gasolio, nuovi di fabbrica, di ultima generazione, appartenenti alla classe I, secondo il Regolamento UNECE n. 107/2010, e relativo servizio di manutenzione in full service;
b) alla procedura di gara è stato invitato il Fornitore che, entro i termini previsti dalla lex specialis di gara, segnatamente in data / / , ha rimesso la propria offerta
- CIG ;
c) a seguito dell’esperimento dei lavori di valutazione delle offerte pervenute, in data
/ / , è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo al CIG
a favore di (cfr. il Fornitore);
d) in data / / è stato sottoscritto tra il Committente e il Fornitore
il CONTRATTO PER LA FORNITURA DI UN NUMERO DI 11 (undici) AUTOBUS MARCA MODELLO , DA ADIBIRE AL SERVIZIO PUBBLICO DI ;
e) (cfr. il Committente) e il Fornitore intendono regolare l'affidamento dell’appalto mediante appositi e separati contratti, rispettivamente, di fornitura degli autobus e del servizio di manutenzione full service;
f) le Parti intendono regolamentare l'affidamento in appalto del servizio di manutenzione in full service, per la durata di 10 anni, di 11 (undici) autobus , nel oggetto del suddetto contratto di fornitura del / / , come di seguito specificato negli articoli del presente atto (di seguito “Contratto”) e nei documenti allegati;
g) gli allegati di cui al precedente punto sono qui di seguito elencati:
• Allegato N: elenco veicoli;
• Allegato C: l’Offerta economica presentata da
/ / ;
(cfr.: il Fornitore) del
• Allegato E: regolamento del servizio di manutenzione in full service affidato al Fornitore –, allegato alla lettera di invito e sottoscritto dal Fornitore in sede di offerta;
• Allegato F – Scheda Valutazione Rischi da Interferenza
• Allegato M – Costo del Contratto di manutenzione in full-service;
• Scheda M1 – Dettaglio elementi oggetto di manutenzione programmata;
• Scheda M2 – Elementi oggetto di manutenzione programmata;
• Scheda M3 – Risposta anomalie veicolo;
• Scheda M4 – Standard minimi di manutenzione;
• Scheda M5 – Scheda revisione periodica motorizzazione;
• Scheda M6 – Dichiarazione rapporto bus/addetti;
• Scheda M7 – Indice di indisponibilità;
• Scheda M8 – Elenco sostituzioni parti principali;
• Scheda M10 – Scheda risposta anomalie veicolo;
TUTTO CIÒ PREMESSO E FATTO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse e norme regolatrici
Le premesse, gli atti e gli allegati ivi citati, anche se non materialmente uniti al presente Contratto, ne formano parte integrante e inscindibile, a tutti gli effetti di legge.
Le Parti, a tal fine, si danno reciprocamente atto che il documento di cui alla lettera g), punto 1, della premessa verrà sottoscritto al momento della consegna dei veicoli oggetto di manutenzione a termini del presente Contratto.
L’esecuzione del presente Contratto è regolata dai documenti e nei termini di cui al successivo art. 2.
Art. 2 - Condizioni contrattuali e ordine di priorità nella validità dei documenti contrattuali
Ai fini dell’esecuzione del servizio si applicano le disposizioni di cui:
a. al presente Contratto e ai suoi allegati;
b. alla lettera d’invito e ai sui allegati come richiamati in premessa (di seguito “documentazione di gara”);
c. all’offerta presentata dal Fornitore in sede di gara come richiamata in premessa; e per quanto non previsto e/o non diversamente disposto dagli atti sopra richiamati, l’ordine con il quale sono stati
riportati i documenti da sub a) a sub c) si configura come ordine di priorità nella validità dei documenti contrattuali.
Rimane pertanto stabilito che in caso di difformità riferita ad uno stesso oggetto, il contenuto di ciascun documento ha valore prevalente su quello successivo, secondo l’ordine nel quale i documenti stessi sono stati sopra elencati.
Per quanto non regolato dalle disposizioni contrattuali sopra richiamate, trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ove applicabili in base alla natura ed all’oggetto dell’appalto, nel Codice Civile e nelle altre disposizioni di legge e/o regolamenti in materia di contratti pubblici.
Si precisa che, nell’ambito della documentazione di gara di cui alla lett. sub b), i documenti “Capitolato Speciale d’Oneri – Allegato 1”, “Capitolato Tecnico – Allegato 2” e “Regolamento del servizio di manutenzione in full service affidato al Fornitore – Allegato E” allegati al Disciplinare sono richiamati nel prosieguo del presente Contratto rispettivamente come “Capitolato speciale d’Oneri”, “Capitolato Tecnico” e “Regolamento del Servizio di Manutenzione Full Service”.
Art. 3 - Domicilio delle parti
ATP ESERCIZIO S.r.l. dichiara che, ai fini del presente Contratto, il proprio domicilio è posto in Xxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx x. 00, XXX 00000, xxx. 0000/0000, fax 0185/373300, mail pec xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
(cfr. il Fornitore) dichiara che, ai fini del presente Contratto, il proprio domicilio è posto in in , Xxx/Xxxxxx , x. , XXX , xxx
, xxx , mail .
Art. 4 - Oggetto del contratto e campo di applicazione
Le parti stipulano un contratto di esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione dei veicoli individuati nell’Allegato 1- Elenco dei veicoli (di seguito denominati “i veicoli“) dietro corrispettivo di un importo forfetario chilometrico.
I veicoli in oggetto di questo contratto sono gli autobus consegnati dal Fornitore a seguito dell’aggiudicazione della gara per la fornitura di n° 11 autobus Classe I con pianale totalmente
ribassato da 10,00 mt. a 10,80 mt. secondo il regolamento UNECE 107/2010 con motore a ciclo diesel emissioni Euro VI assegnati alla società ATP Esercizio S.r.l.
Alla sottoscrizione del presente contratto si allega come riferimento l’Allegato N - Elenco dei veicoli.
Il Fornitore si obbliga nel periodo di validità del contratto ad eseguire, dietro pagamento del corrispettivo forfettario chilometrico di cui all’Allegato M “Costo del contratto di manutenzione full-service”, tutte le attività previste nel presente contratto sui veicoli individuati nell’Allegato N presso la propria centrale operativa sita obbligatoriamente nel territorio della Città Metropolitana di Genova e/o presso i depositi/officine del cliente siti a Carasco (GE) in Xxx Xxxxxxxx 00, x Xxxxxxx (XX) in xxx Xxx Xxxxxx 00, x Xxxxxxxxx (XX) in Xxx X. Xxxxxxx 00, x Xxxxxx Xxxxxxx (XX) in via Bruno Primi 30, a Xxxxx Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxxxxxx 00.
Il tipo e l’entità delle prestazioni sono stabilite dal Fornitore in modo tale che venga garantito l’uso maggiore possibile dei veicoli nel rispetto dei limiti massimi di indisponibilità degli stessi secondo quanto indicato all’Art. 3.2 “Disponibilità dei veicoli” di cui al regolamento del servizio di manutenzione full service – Allegato E.
Art. 5 - Obblighi del Fornitore
Il Fornitore si obbliga, nell’ambito di questo contratto, alla fornitura di lavori d’ispezione, di manutenzione e di riparazione causata dall’usura e/o difetti di materiali e componenti per permettere la piena funzionalità del veicolo.
Le parti convengono che per “riparazione causata dall’usura e/o difetti di materiali e componenti” si intendono quelle attività di manutenzione, ispezione e riparazione compatibili con l’età e la percorrenza chilometrica prevista contrattualmente che e rese necessarie durante l’uso del veicolo.
Per quanto precede è espressamente esclusa dalla definizione di usura e/o difetti di materiali e componenti qualsiasi danno diverso quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, danno causato da incidente, da atti di vandalismo, da eventi meteorologici, dal mancato rispetto ed implementazione delle istruzioni d’uso fornite dal costruttore dei veicoli etc.
Il Fornitore dovrà garantire l’esecuzione di tutti gli interventi necessari per assicurare i requisiti previsti per un buon funzionamento, e per il rispetto dei requisiti imposti dalle disposizioni vigenti (Codice della Strada, ecc.), secondo quanto previsto all’interno del regolamento del servizio di manutenzione full service – Allegato E e alle schede di riferimento M1, M2, M5- dettaglio elenco elementi oggetto di manutenzione programmata, elenco elementi oggetto di manutenzione programmata – scheda revisione periodica motorizzazione (art. 80, comma 4 CdS), nel rispetto del piano di manutenzione, nel rispetto degli standard minimi previsti dalla Società Appaltante nella scheda M4 standard minimi di manutenzione e nel rispetto degli indici di indisponibilità previsti dalla Società Appaltante all’art. 3.2 “Disponibilità dei veicoli” del regolamento del servizio di manutenzione full service.
Le attività di manutenzione saranno pianificate in modo tale da garantire la massima disponibilità dei veicoli per l'attuazione dell'esercizio da parte della Società Appaltante.
Art. 6 - Obblighi della Società Appaltante
La Società Appaltante si obbliga al pieno rispetto e a porre in essere tutte le istruzioni contenute nel manuale d’uso del veicolo e, in caso di sinistro, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per minimizzare il danno.
Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione, i veicoli dovranno essere messi a disposizione del Fornitore tempestivamente, in modo di rispettare le tempistiche previste dalle norme di manutenzione del costruttore.
In caso di cessione o prestito del veicolo a terzi, la Società Appaltante si impegna a darne preventiva informazione per iscritto al Fornitore, fornendo allo stesso tutti i dettagli necessari o opportuni per permettere l’identificazione della parte a cui è stato ceduto il veicolo.
Il Fornitore si riserva il diritto di rifiutare di eseguire le prestazioni concordate per il veicolo in questione.
La Società Appaltante, in ogni caso, sarà completamente responsabile di ogni e qualsiasi violazione degli obblighi e delle incombenze di questa terza parte nei confronti delle parti contrattuali.
La Società Appaltante si obbliga a rifornire i veicoli solamente con carburante rispondente ai requisiti UNI EN 590.
Art. 7 - Obblighi derivanti dal D.Lgs. N. 81 del 9.4.2008
Le Parti dichiarano e si garantiscono reciprocamente di aver preso piena visione del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ed in particolare dell’art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” e di essere conseguentemente a conoscenza degli obblighi rispettivamente a loro carico, impegnandosi sia ad un integrale adempimento di detti obblighi che a reciprocamente manlevarsi per ogni rispettiva responsabilità. In particolare la Società Appaltante ha redatto di concerto con il Fornitore la Scheda di Valutazione dei Rischi da Interferenza - Allegato F al contratto, in cui sono state indicate le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze.
La quota parte del corrispettivo del contratto, destinata alla sicurezza del lavoro viene dichiarata all’interno del documento di valutazione dei rischi di interferenze DUVRI.
Art. 8 - Riparazione di danni causati da sinistri
Se i danni causati da sinistri vengono riparati da un officina non autorizzata, la Società Appaltante si impegna a informarne subito il Fornitore e, dopo che i danni sono stati riparati, a mettere a disposizione del Fornitore la relativa documentazione. Il Fornitore si riserva il diritto di verificare che i lavori di riparazione presso l’officina non autorizzata siano stati effettuati a regola d’arte; in difetto il Fornitore comunicherà alla Società Appaltante un preventivo per gli interventi necessari al ripristino a regola d’arte dei mezzi; qualora la Società Appaltante rifiuti in tutto o in parte il preventivo si assumerà ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni riconducibili all’intervento dell’officina non autorizzata, fatta salva la facoltà del Fornitore di escludere il veicolo dal programma di manutenzione.
Art. 9 - Esclusione /messa fuori servizio anticipata di un veicolo
La messa fuori servizio definitiva di un veicolo oppure la distruzione del veicolo, o qualsiasi altro tipo di danno irreversibile, causano l’esclusione del veicolo dal contratto. Parimenti il veicolo
sarà escluso dal presente contratto qualora ne cambi la proprietà, fatta salva l’ipotesi di passaggio di proprietà tra aziende tra loro collegate.
Saranno esclusi dal presente contratto, ovvero oggetto di rinegoziazione, i veicoli che avranno superato il limite del +/- 20% del chilometraggio.
La Società Appaltante si impegna a comunicare al Fornitore, il giorno stesso del suo verificarsi, la realizzazione di una o più cause di esclusione dei veicoli dal presente contratto; in tale ipotesi sarà obbligo della Società Appaltante comunicare per ogni veicolo il chilometraggio raggiunto sino al momento dell’esclusione.
A far tempo dall’esclusione dei veicoli dal contratto decadranno tutti gli obblighi contrattuali relativamente agli stessi.
La sospensione provvisoria dal servizio di uno o più veicoli fino a tre mesi consecutivi, dipendenti da provvedimenti di una qualsiasi Autorità ovvero da autonoma decisione della Società Appaltante ed in ogni caso per circostanze non riconducibili al Fornitore, non ha alcuna influenza sul presente contratto.
Fermo quanto precede, ove la sospensione provvisoria dal servizio fosse superiore a tre mesi, dovranno essere comunque adottate, con oneri a carico della Società Appaltante, da parte del Fornitore e sul veicolo interessato, le misure tecniche di protezione e salvaguardia di questo, atte a preservarne le qualità di base.
Qualora la Società Appaltante non provveda a far svolgere le operazioni di conservazione dal Fornitore, ovvero la messa fuori servizio del veicolo superi i sei mesi, il veicolo interessato dalla sospensione sarà escluso dal presente contratto non appena il Fornitore avrà accertato il verificarsi di uno di tali eventi, fatti salvi diversi preventivati accordi fra le parti.
Art. 10 - Durata del contratto
Il presente Contratto entra in vigore a far tempo dalla data di consegna dei veicoli e sarà valido per 10 (dieci) anni ovvero sino al raggiungimento del chilometraggio massimo previsto di
500.000 (cinquecentomila) chilometri per ciascun veicolo; pertanto, al raggiungimento della scadenza, il contratto cesserà di avere efficacia senza necessità di formalità alcuna.
Art. 11 - Recesso
Le Parti possono recedere dal presente Contratto relativamente ad alcuni o a tutti i veicoli, per giusta causa, senza rispettare i termini contrattuali, fermo il rispetto dei rispettivi obblighi e diritti nel frattempo maturati. Tale possibilità è riconosciuta ad entrambe le Parti, qualora una delle Parti violi gli obblighi contrattuali, nonostante la Parte diligente abbia provveduto ad una ammonizione scritta. Il Committente può recedere dal presente Contratto relativamente ad alcuni o a tutti i veicoli, negli altri casi previsti dal Capitolato Speciale d’Oneri e dal Regolamento del Servizio di Manutenzione allegato.
Inoltre il presente Contratto si risolve in relazione a quei veicoli di cui il Committente abbia trasferito a terze persone la proprietà degli stessi, o abbia costituito a favore di terze persone diritti personali o reali di godimento, o rispetto ai quali sia venuto meno in capo al Committente il diritto di utilizzarli.
Gli autobus, muniti della documentazione, delle dotazioni e delle prescrizioni di cui al Capitolato Speciale d’Oneri, al Capitolato Tecnico, alla “Tabella punteggi autovalutazione tecnica”
- Allegato L e al “Regolamento del Servizio di Manutenzione Full Service” – Allegato E, dovranno essere manutenuti nel luogo concordato tra il Committente e il Fornitore.
Fermo restando quanto sopra e quanto altro previsto dalla documentazione che forma parte integrante e inscindibile del presente Contratto, le Parti si danno atto che ATP Esercizio S.r.l. potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto dando all’altra un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni con comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A/R, in caso di rinvio a giudizio di un rappresentante del Fornitore (ex D.Lgs. n. 231/01) per supposti reati relativi alla gestione di impresa che incidano sulla relativa affidabilità morale o siano suscettibili di arrecare danno o compromettere anche indirettamente l’immagine del Committente.
Il Fornitore prende altresì atto e accetta che:
- ATP ESERCIZIO S.r.l. svolge l’attività di Trasporto Pubblico Locale su gomma nel bacino della Regione Liguria;
- qualora, in un qualsiasi momento della vigenza del presente Contratto, ATP ESERCIZIO S.r.l. cessasse di essere affidataria del servizio di Trasporto Pubblico Locale, quale che sia la causa di tale cessazione, ATP ESERCIZIO S.r.l. potrà recedere dal Contratto, senza che il Fornitore possa
vantare alcuna pretesa o diritto e senza che possa avanzare alcuna contestazione a fronte di tale recesso;
- ATP ESERCIZIO S.r.l., per l’esercizio della facoltà di recesso unilaterale, provvederà a notificare la propria volontà con le modalità e nei termini sopra indicati.
Art. 12 - Risoluzione
Il presente Contratto si risolve se una delle Parti è sottoposta a procedura concorsuale.
Fatte salve le disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché nei casi previsti dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato Speciale d’Oneri e negli altri casi previsti dal presente Contratto.
In caso di risoluzione del Contratto si provvede altresì all'incameramento della garanzia di cui al successivo art. 23.
Art. 13 - Corrispettivo
Per le prestazioni di cui all’art. 4 OGGETTO DEL CONTRATTO E CAMPO DI APPLICAZIONE, la Società Appaltante si obbliga a pagare il corrispettivo annuale chilometrico offerto dal Fornitore.
Il prezzo unitario (€/km/bus) da applicare per la determinazione del corrispettivo per il servizio di manutenzione in full service è riportato nella tabella che segue:
COMMITTENTE | ||||||||||
Km. Stimati annui | 50.000 (cinquantamila) | |||||||||
Fascia | A | B | C | D | ||||||
Durata anni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Prezzo complessivo €/km. (in cifre) | ||||||||||
Prezzo complessivo €/km. (in lettere) | ||||||||||
PERIODO GARANZIA | PERIODO FUORI GARANZIA |
€/km/veicolo 0,
Costo medio
€/km/veicolo
Gli importi unitari indicati nella tabella sono da intendersi oltre gli oneri della sicurezza di seguito indicati e oltre IVA.
Valore medio del costo del full service nei 10 anni: €/km/veicolo 0, (euro/km zero virgola ) oltre IVA.
L’importo complessivo presunto del presente contratto, comprensivo del servizio di manutenzione in full service dei n. 11 (undici) veicoli individuati dall’Allegato 1, per la durata di 10 anni, è pari ad € (euro / ) oltre gli oneri della sicurezza di seguito indicati e oltre IVA.
L’importo complessivo presunto di cui sopra viene calcolato assumendo una percorrenza stimata annua di 50.000 (cinquantamila) km per ciascun veicolo e sulla base dei prezzi unitari riportati nella tabella che precede.
I costi relativi alla sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso sono stati valutati e quantificati in € ,00 (euro _ /00) oltre IVA e sono riconosciuti al Fornitore in aggiunta al corrispettivo sopra indicato.
Il corrispettivo complessivo di cui sopra si intende convenuto come prezzo omnicomprensivo e compensativo di ogni onere connesso e accessorio previsto e specificato nella lettera d’invito, nei suoi allegati, e nel presente Contratto.
Il Committente pagherà al Fornitore, per ciascun veicolo, il corrispettivo trimestrale forfettario (forfait trimestrale), oltre all’IVA, derivante dal prodotto del corrispettivo chilometrico relativo all’anno in corso, indicato nella tabella sopra riportata, per la percorrenza chilometrica
stimata nel trimestre (pari a km). Il Fornitore emetterà fattura per l’importo
corrispondente al forfait trimestrale, che sarà corrisposto al Fornitore entro il termine di 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.
Al termine di ogni anno contrattuale, il Committente comunicherà al Fornitore il numero di chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo durante l’anno contrattuale appena trascorso ai fini della determinazione del conguaglio.
All’interno di uno scostamento del +/-20% (calcolato su base annua per ogni singolo veicolo), il corrispettivo chilometrico sopra indicato rimarrà fisso ed invariabile.
Ogni anno il fornitore verificherà il chilometraggio complessivo di ogni veicolo in relazione al triennio precedente; nel caso in cui il chilometraggio effettivo percorso nel triennio precedente si discosti di +/- 20% dal chilometraggio triennale atteso (per chilometraggio atteso si intende il chilometraggio annuale previsto di 50.000 km annui moltiplicato per tre), le Parti concorderanno, per quel veicolo, un adeguamento del corrispettivo chilometrico sopra indicato, che verrà applicato retroattivamente per i 3 (tre) anni oggetto dello scostamento.
Il Fornitore avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, con riferimento al predetto veicolo, qualora le Parti non raggiungessero un accordo sul nuovo corrispettivo.
Fissato il parametro chilometrico all’interno del range, qualora i chilometri realmente effettuati eccedano quelli stimati (pari a 50.000 km annui), il Committente pagherà al Fornitore il maggior importo derivante dalla differenza fra i chilometri effettivamente percorsi e i chilometri forfettariamente stimati (50.000 km annui). L’importo dovuto verrà calcolato moltiplicando detta differenza per l’importo chilometrico sopra riportato relativamente all’anno oggetto di osservazione.
Tale importo verrà versato dal Committente a favore del Fornitore entro il termine di 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.
Qualora invece i chilometri effettivamente percorsi siano inferiori a 50.000 km annui, il Fornitore rimborserà al Committente l’importo eccedente, derivante dalla differenza fra i chilometri forfettariamente stimati (50.000 km annui) e i minori chilometri effettivamente percorsi.
L’importo dovuto verrà calcolato con gli stessi criteri di cui sopra e verrà versato dal Fornitore a favore del Committente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della nota di credito emessa dal Fornitore a fine mese.
E’ facoltà di entrambe le Parti di chiedere una verifica in contraddittorio del chilometraggio effettivamente percorso.
La responsabilità della corretta manutenzione è del Fornitore, quindi ogni eventuale decadimento anomalo di materiali, componenti o impianti sostituiti, dovrà essere tempestivamente comunicato al Committente, congiuntamente alle misure che il Fornitore, a proprie spese e carico, vorrà adottare per risolvere e prevenire le problematiche sopra descritte.
Art. 14 - Fatturazione e modalità di pagamento
Ogni fattura dovrà essere intestata e inviata a ATP Esercizio S.r.l. (cfr. il Committente) Via Conturli, n. 53 – CAP 00000 - Xxxxxxx (XX) e dovrà riportare l’indicazione “Operazione soggetta a scissione dei pagamenti - Art. 17 Ter – D.P.R. 633/72”.
L'emissione delle fatture dovrà comunque avvenire con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti al momento dell'emissione. Ogni conseguenza relativa all'inosservanza di tali disposizioni sarà ad esclusivo carico del Fornitore. Qualsiasi clausola inserita unilateralmente dal Fornitore nelle fatture varrà considerata come non apposta.
Il Fornitore chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sotto indicata, con esplicita dichiarazione che l’adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva ATP Esercizio S.r.l. (cfr. il Committente) medesima da ogni responsabilità conseguente:
bonifico su Conto Corrente Bancario n. presso (cfr. istituto bancario/assicurativo) Via/Piazza , n. – CAP -
( ), cod. IBAN .
Per consentire le attività di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmente, il Fornitore, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché dal Capitolato Speciale d’Oneri, dovrà:
- inviare solo documenti in originale ed in un unico esemplare - indicare sempre in fattura il Codice Fornitore e il numero dell’Ordine di Acquisto;
- indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine;
- indicare sempre sulle fatture le coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare i pagamenti.
Il pagamento è subordinato all’attestata regolarità contributiva del Fornitore e di tutti i suoi subappaltatori mediante acquisizione di un certificato di regolarità contributiva (“DURC”) rilasciato non oltre 120 giorni antecedenti la data di presentazione della fattura.
Il Committente avrà, pertanto, facoltà di sospendere i pagamenti del corrispettivo laddove alla scadenza degli stessi il Fornitore non abbia trasmesso il DURC in corso di validità e fino a quando il Fornitore non abbia provveduto in tal senso. Analogamente nel caso in cui un DURC risulti irregolare, il Committente non procederà ai pagamenti.
Eventuali ritardi nel pagamento dei corrispettivi, connessi al mancato rispetto da parte del Fornitore delle procedure, tempi e modalità di cui al presente articolo, non saranno pertanto in alcun modo imputabili al Committente.
Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Le Parti assumono tutti gli obblighi, nessuno escluso, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010.
I pagamenti saranno effettuati unicamente a mezzo bonifico bancario e/o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato ovvero sui conti correnti dedicati già oggetto di comunicazione da parte del Fornitore ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, con salvezza del Committente da ogni responsabilità conseguente. Il bonifico, ovvero gli altri strumenti di pagamento di cui sopra, riporteranno il CIG indicato nell’intestazione del presente documento e attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il Fornitore assume, pertanto, espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti a proprio carico dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e dalle disposizioni interpretative, attuative e modificative di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito dalla L. n. 217/2010. In particolare, il Fornitore:
- è tenuto a indicare, in ogni fattura emessa, il suddetto CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- a comunicare a ATP Esercizio S.r.l. (cfr. il Committente) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, L. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente Contratto.
Art. 16 - Conguaglio del fatturato
Per le modalità di conguaglio si rinvia integralmente a quanto previsto all’art. 13 del presente Contratto.
Art. 17 - Adeguamento del compenso
Per le modalità di adeguamento del compenso si rinvia integralmente a quanto previsto all’art. 13 del presente Contratto.
Art. 18 - Compensazione, diritto di ritenzione
Il Committente si impegna a corrispondere puntualmente al Fornitore i pagamenti previsti nel presente Contratto; nell’eventualità di ritardati pagamenti si applicheranno le disposizioni in materia di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i..
Art. 19 - Revisione dei prezzi
E’ esclusa la revisione dei prezzi, fatto salvo quanto stabilito all’art. 13 del presente Contratto.
Art. 20 Incedibilità dei crediti
I crediti derivanti dai contratti stipulati con ATP Esercizio S.r.l. possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione (“Cessione”) a favore di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della cessione, ATP Esercizio S.r.l. può opporre diniego espressamente motivato.
In ogni caso, ATP Esercizio S.r.l. a seguito della notifica di cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art. 21 - Trasparenza dei prezzi
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto ad alcuno, direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 22 - Garanzia
(cfr. il Fornitore) ha prodotto, ai sensi dell’art. 9-2.2 del Capitolato Speciale d’Oneri, fidejussione bancaria/assicurativa n° _ rilasciata da
(cfr. l’Istituto fidejubente) in data / / , dell’importo di € (euro
/00), corrispondente al 10 % (dieci per cento) dell’importo complessivo presunto del servizio di cui al presente Contratto (al netto di IVA). La fideiussione viene rilasciata a garanzia degli obblighi correlati al servizio di manutenzione in full service, e sarà svincolata in un’unica soluzione successivamente alla data di positivo collaudo di fine contratto del servizio di manutenzione in full service come indicato all’art. 8 “Controllo e collaudo” del Regolamento del servizio di manutenzione in full service affidato al Fornitore, e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.
ATP Esercizio S.r.l. ha la facoltà, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, di procedere all’incameramento della Garanzia di cui al presente articolo, in caso di inadempimento da parte di (cfr. il Fornitore) agli obblighi previsti nel Contratto.
Resta, in ogni caso, fermo il diritto di ATP Esercizio S.r.l. al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Art. 23 - Responsabile dell’esecuzione del contratto
Il Responsabile Tecnico di ATP Esercizio S.r.l. Sig. – in qualità di Responsabile per la fase esecutiva del Contratto – è deputato alla gestione tecnica ed al controllo sull’esatta esecuzione del Contratto stesso.
Il referente tecnico-amministrativo del Fornitore che si interfaccerà con il Committente per ogni comunicazione e per la risoluzione di ogni problematica legata all’esecuzione e alla gestione del presente Contratto è il Sig. o suo delegato.
Art. 24 - Responsabilità del Fornitore
Il Fornitore assume su di sé la piena responsabilità di qualunque evento dannoso possa derivare al Committente o a terzi, anche come mera conseguenza dell’attività connessa al Contratto, imputabile a fatto e colpa del Fornitore medesimo o dei suoi addetti.
Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione del presente Contratto, tutte le prescrizioni di legge connesse all’esercizio di impresa, con particolare riguardo a quelle connesse all’assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi nei confronti dei propri dipendenti, nonché a quelle derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, esonerando il Committente da ogni responsabilità conseguente.
Art. 25 - Diritto di rivalsa
Nell’ipotesi in cui, per colpa e fatto del Fornitore, il Committente fosse tenuto al pagamento di somme per l’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto a favore di soggetti diversi dal Fornitore, il Committente avrà diritto a rivalersi direttamente sul Fornitore, dietro esibizione delle relative fatture quietanziate, anche incamerando, a titolo compensativo, parte della garanzia.
Art. 26 - Penali
Le Parti si danno reciprocamente atto e dichiarano irrevocabilmente di accettare che, per tutta la durata del presente Contratto, ATP Esercizio S.r.l. avrà facoltà di applicare le penali di cui all’art.10 del Regolamento del Servizio di Manutenzione in Full Service, nei casi e nei limiti previsti dai medesimi documenti, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
L’applicazione delle penali non impedisce a ATP Esercizio S.r.l. di adottare altre misure, quali la risoluzione del Contratto o la denuncia alle Autorità competenti, a fronte di inadempienze del Fornitore.
Oltre alle penali di cui al presente articolo, il Fornitore dovrà farsi carico/rimborsare tutti i costi, debitamente documentati, che ATP Esercizio S.r.l. dovrà eventualmente sostenere a causa di qualsiasi inadempimento contrattuale da parte del Fornitore stesso.
L’ammontare delle penali ed i costi sostenuti di cui al precedente capoverso, saranno trattenuti sull’importo dei corrispettivi contrattuali in sede di liquidazione delle fatture ovvero, quando occorra, saranno recuperati mediante corrispondente incameramento della Garanzia, con le
modalità indicate all’art.10 del Regolamento del Servizio di Manutenzione in Full Service. L’applicazione delle penali di cui sopra non pregiudicherà, comunque, il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.
Le penali potranno essere applicate anche a seguito di verifica a posteriori della documentazione inerente l’esecuzione del presente Contratto e/o di verifica delle prestazioni o comunque nel momento in cui il Committente verrà a conoscenza di un’inadempienza, anche se commessa precedentemente.
Art. 27 - Codice etico
Il Fornitore dichiara di aver preso visione dei principi enunciati nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione ex lege 231/01 del Committente, che dichiara di ben conoscere e si impegna a rispettare. L’eventuale violazione di una qualsiasi delle norme contenute in detti documenti configura una ipotesi di risoluzione espressa del Contratto.
Art. 28 - Tutela dei dati personali – informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
In conformità alle disposizioni previste dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificate all’art. 40, L. 214/2011, i dati personali relativi ai legali rappresentanti, dipendenti/collaboratori del Fornitore eventualmente forniti in relazione all’espletamento dell’appalto di cui al presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dell’appalto stesso e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dal Committente e da persone all’uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Fornitore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell’Informativa resa dal Committente all’atto della stipula del presente Contratto.
Pertanto il Fornitore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del citato Decreto Legislativo, attesta il proprio consenso affinché venga effettuato da parte di ATP Esercizio S.r.l. il trattamento dei dati personali in suo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto scritto nella menzionata informativa.
Art. 29 - Riservatezza
Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili all’esecuzione del Contratto, le informazioni che vengano messe a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque a conoscenza durante l’esecuzione del Contratto.
Il Fornitore è vincolato dall’obbligo di segretezza per tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e anche in via ultronea rispetto alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile nei confronti del Committente, anche a titolo di mera colpa, per la mancata osservanza degli obblighi di segretezza di cui sopra, da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori; a tal fine, in caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, il Committente ha diritto di incamerare, a suo insindacabile giudizio ed in ogni fase contrattuale, la garanzia prestata, fatto salvo il maggior danno.
Art. 30 - Cessione del contratto
Il presente Contratto non può essere ceduto dal Fornitore a pena di nullità e di risoluzione del Contratto medesimo.
La cessione del Contratto da parte del Fornitore è consentita solo quale effetto indiretto di operazioni di riorganizzazione (fusioni, trasformazioni, cessione d’azienda, cessione di ramo d’azienda, affitto d’azienda, ecc.) e sempre che il Committente vi dia assenso.
Art. 31 - Inefficacia di singole condizioni contrattuali
Laddove qualsiasi disposizione del presente Contratto sia o diventi inefficace, ciò non pregiudicherà l’efficacia del Contratto nel suo complesso. In tal caso, le Parti dovranno accordarsi reciprocamente per sostituire la disposizione inefficace con un’altra che sia efficace e che – entro i limiti legalmente consentiti – si avvicini il più possibile allo scopo economico della disposizione da sostituire.
Art. 32 - Foro Competente
Le Parti convengono che le eventuali controversie giudiziarie aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente l’esecuzione, la gestione e/o l’interpretazione del presente Contratto saranno
deferite in via esclusiva al Foro corrispondente alla sede del Committente in contenzioso e, laddove il contenzioso coinvolga entrambi i Committenti, al Foro della località ove ha sede legale il Committente di riferimento.
Art. 33 - Spese di Stipulazione
Le spese di scritturazione del presente Contratto e delle copie occorrenti, quelle di bollo e di registro, ove dovute, nonché qualsiasi altra spesa inerente o conseguente al Contratto stesso, sono a carico di (cfr. il Fornitore).
Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto ad IVA, è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n.131/1986 e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa, giusto articolo 40 del citato decreto.
(cfr. il Fornitore) dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di impresa, giusto articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni, e che pertanto esse sono soggette ad IVA ai sensi dell’articolo 1 del
D.P.R. succitato.
Art. 34 - Disposizioni finali
Il presente Contratto, unito al Contratto di fornitura ed ai relativi allegati, contiene l’intero accordo in essere tra le Parti in relazione all’oggetto e può essere modificato solamente per iscritto. Qualora qualsiasi disposizione contenuta nel presente atto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà l’invalidità delle sue restanti previsioni, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
Le Parti si obbligano a darsi tempestiva comunicazione di ogni evento che possa avere rilevanza ai fini del presente Contratto.
Redatto in triplice originale in bollo di cui una per ciascuna delle Parti contraenti ed una per l’Ufficio Registro, ove ricorra il caso d’uso.
Letto, confermato e sottoscritto.
, / /
Per (cfr. il Fornitore)
Per ATP Esercizio S.r.l. (cfr. il Committente)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di aver preso visione del presente Xxxxxxxxx e di accettarne specificatamente ed integralmente le clausole relative ad ogni singolo articolo.