Legge Regionale 14/4/2009, n.5 Sede Legale
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"CLAUSOLE DI AUTOTUTELA E PATTO DI INTEGRITA"
Tra l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo
e
il sottoscritto/a nato
a……………………il……………….. e residente a
…………………..via…………………….nella qualità di
…………………………….dell'Impresa iscritta
nel registro delle imprese tenutopresso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di ………………….. partecipante alla procedura di gara per l’affidamento della/del/dei fornitura/ servizio/ lavori di…..……………………………………………………………………………………………
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1. In forza del presente Accordo che si intende sottoscritto dal legale Rappresentante dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Xxxxx Xxxxxxxx di Palermo e la sottoscritta impresa assumono reciprocamente formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti- corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto di cui sopra e/o al fine di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto.
2. Il personale, i collaboratori ed i consulenti Dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Xxxxx Xxxxxxxx”, impiegati ad ogni livello nell’espletamento della gara in argomento e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente Accordo, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di
mancato rispetto di esso.
3. L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Xxxxx Xxxxxxxx”, si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura in oggetto: l’elenco dei concorrenti ed i
relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara o nel bando. Si impegna, altresì, a verificare sistematicamente la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alle gare, per le quali non opera l’obbligo delle informazioni del Prefetto ex art. 10 della L. n. 575/65, attraverso controlli anche a campione non inferiori al 10% in applicazione del DPR 445/00.
4. Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate,etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità.
5. La sottoscritta Impresa offerente dichiara espressamente e in modo solenne:
- di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla procedura di gara, in nessuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia influito sulla presentazione della relativa offerta e comunque di poter dimostrare che l’eventuale situazione di controllo o relazione, regolarmente dichiarate, non abbiano influito sulla stessa;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata- ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- quale condizione rilevante per la partecipazione alla gara, che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
6. La sottoscritta impresa concorrente, anche nel caso di aggiudicazione, dichiara espressamente e in modo solenne:
- di obbligarsi a segnalare all’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Xxxxx Xxxxxxxx qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in argomento.
- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).
- di obbligarsi a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
7. Nessuna sanzione potrà essere comminata all’Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di soggetti dell’Amministrazione.
La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti accerti, nel corso del procedimento di gara, una qualsiasi situazione di collegamento non dichiarata o che, seppur dichiarata, abbia comunque influito sulla formulazione dell’offerta, l’impresa verrà esclusa.
8. La sottoscritta Impresa offerente si obbliga espressamente, in caso di aggiudicazione, a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
9. La sottoscritta impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a rendere noti, su richiesta dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto in argomento, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
10. La sottoscritta impresa si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell’autorizzazione o della concessione o la decadenza del beneficio.
11. La sottoscritta impresa dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con il presente Accordo, o qualora la Stazione Appaltante, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti accerti, nel corso del procedimento di gara, una qualsiasi situazione di collegamento non dichiarata o che, seppur dichiarata, abbia comunque influito sulla
formulazione dell’offerta, saranno applicate le seguenti sanzioni:
- esclusione dalla gara o risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione provvisoria o della cauzione definitiva;
- responsabilità per danno arrecato all’Azienda Ospedaliera O. R. “Villa Xxxxx Xxxxxxxx” nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Azienda Ospedaliera O. R. “Villa Xxxxx Xxxxxxxx” per 5 anni nonché applicazione del divieto di partecipazione per 1(uno) anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Xxxxx Xxxxxxxx per 5 anni nonché applicazione del divieto di partecipazione per 1(uno) anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale;
- oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11 comma 3 del DPR 3 giugno 1998, n. 252:
Per gli appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Xxxxx Xxxxxxxx di Palermo si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione del contratto sia preventivamente all’autorizzazione dei sub- contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi e per gli effetti dell’art.10 del DPR n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del DPR n. 252/98, che a carico dei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-appalto.
12. Gli obblighi e facoltà previsti nel suddetto Accordo sono riprodotti nei contratti di appalto. La violazione di tutte le summenzionate clausole comporta, per le imprese che partecipano alle gare d’appalto, il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale oltre l’applicazione di tutte le sanzioni elencate al precedente punto 11). Le clausole del presente Accordo, con le relative sanzioni, potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in argomento.
13. Ogni controversia inerente alla interpretazione ed all'esecuzione del presente Accordo fra l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Xxxxx Xxxxxxxx di Palermo e i concorrenti di questa gara sarà devoluta al giudice ordinario.
14. Presso la Sede Amministrativa della Stazione Appaltante, negli Uffici del Servizio Legale, verrà istituito un apposito ufficio con la funzione di esaminare ciascun caso segnalato di corruzione e/o concussione, procedendo alla dovuta comunicazione della notizia di reato alle competenti Autorità.
15. Ogni necessaria informazione riguardante questo Accordo può essere acquisita presso la predetta Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo