Convenzione di Ateneo per le attività di Orientamento Formativo TRA
Convenzione di Ateneo per le attività di Orientamento Formativo
TRA
LICEO / ISTITUTO ………………..........................................................…………… con sede a ........................... Via .........................................................., codice fiscale ......................................, d’ora in poi denominato “Istituzione Scolastica” o “Soggetto Promotore”, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Dott./Prof. .................................., nato a ...........................il ...........................
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L’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE, con sede legale in Ancona, Xxxxxx Xxxx 00, codice fiscale 00382520427 d’ora in poi denominata “Soggetto Ospitante”, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxx Xxxx Xxxxxxx nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 04/06/1961
Premesso che
- L’ISTITUTO ha tra le finalità statutarie ……………………….;
- UNIVPM ha tra le finalità statutarie la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, come previsto dall’art. 15 della legge 241/90;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia UNIVPM che L’ISTITUTO possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- UNIVPM e l’ISTITUTO hanno obiettivi comuni nell'ambito della formazione e della promozione culturale in genere e intendono dare una risposta congiunta alle necessità di formazione, creando le migliori condizioni possibili per una scelta consapevole del percorso formativo e per un apprendimento continuo di studenti e insegnanti in linea con i mutamenti della società;
Considerato che
- i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), istituiti dal D. Lgs. 77/2005, così ridenominati dalla legge n. 145/2018, costituiscono una modalità di realizzazione del sistema d’istruzione e formazione, come parte integrante dei percorsi di istruzione per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel loro futuro formativo e professionale;
- I Piani di Orientamento e Tutorato (POT) introdotti per incoraggiare le Università a integrare nelle proprie strategie di sviluppo anche quelle relative all’orientamento e al successo formativo per le lauree e le Lauree Magistrali a Ciclo Unico di ambito non scientifico;
- Il Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS) è volto a favorire l’acquisizione di competenze scientifiche meglio rispondenti alle sfide della società contemporanea ed alle attese del mondo del lavoro da parte degli studenti e a rafforzare l’impatto della formazione sulla società;
- i soggetti ospitati sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii. nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 2 svolgano “un’attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, (…)il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”.
Tutto ciò premesso UNIVPM e l’ISTITUTO, di seguito denominate anche “le Parti”, si impegnano nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza.
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione di Ateneo per le attività di Orientamento Formativo
Si conviene quanto segue
Art. 1 – Oggetto e Finalità
L'Università e l’Istituto si impegnano a collaborare per sviluppare iniziative di carattere formativo utili all’avvicinamento agli studi universitari e ogni altra attività ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi della presente Convenzione.
Le Parti si impegnano reciprocamente a:
- mettere in atto azioni e progetti mirati a sostenere l’apprendimento di discipline, quali la realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), i Progetti per l’Orientamento e il Tutorato (POT), il Piano per le Lauree Scientifiche (PLS);
- promuovere negli studenti nuove conoscenze e competenze, nell’ambito della valorizzazione della cultura scientifica e tecnologica, nella prospettiva della prosecuzione degli studi in ambito universitario;
- stimolare la sperimentazione e lo sviluppo delle innovazioni didattiche, tecnologiche e metodologiche, anche mediante attività di formazione rivolta agli insegnanti, al fine di sostenere l’azione educativa e contrastare la dispersione scolastica.
Art. 2 – Progetti di Formazione e Orientamento rivolti agli Studenti
1. Su proposta del LICEO/ISTITUTO [denominazione] (di seguito indicato anche come “Istituzione Scolastica” o “Soggetto Promotore”), l’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE (di seguito indicata anche come “Soggetto Ospitante”) si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue sedi (di seguito indicate anche come “strutture ospitanti”) gli studenti di tale Istituzione Scolastica per la realizzazione di attività di orientamento formativo quali PCTO, POT, PLS (di seguito denominati anche Progetti di Formazione e Orientamento) su proposta dell’Istituzione Scolastica.
2. Il numero degli studenti assegnati ai singoli Progetti o Percorsi sarà concordato successivamente di volta in volta tra l’Istituzione Scolastica e le singole strutture ospitanti dell’Università (Dipartimenti, Centri o altre strutture dell’Ateneo), nell’ambito delle disposizioni dalla presente Convenzione.
Art. 3 – Titolarità dei percorsi e progettazione congiunta
1. L’accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente coinvolto in Progetti di Formazione e Orientamento è equiparato al lavoratore, xx xxx. 0, xxxxx 0 xxxxxxx x) xxx xxxxxxx citato.
3. L’attività di formazione ed orientamento del PCTO/POT/PLS è congiuntamente progettata e verificata da un docente Tutor interno, designato dall’Istituzione Scolastica, e da un Tutor formativo della struttura, indicato dal Soggetto Ospitante, denominato Tutor formativo esterno.
4. Per gli allievi inseriti nella Struttura Ospitante in base alla presente Convenzione sono predisposti percorsi formativi personalizzati, che fanno parte integrante della presente Convenzione, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
5. La titolarità dei percorsi, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’Istituzione Scolastica.
6. L’accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
7. Gli studenti e il docente Tutor interno, se accompagnatore, nell'ambito delle attività previste nei percorsi di PCTO/POT/PLS, per accedere ad una qualsiasi Struttura dell’Università dovranno attenersi al regolamento interno di accesso di ciascuna Struttura in accordo con il proprio Tutor formativo.
Art. 4 – Obblighi dei Tutor
1. Il docente Tutor interno svolge le seguenti funzioni:
a) elabora, insieme al Tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle Parti coinvolte (scuola, Struttura Ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) assiste e guida gli studenti nei Progetti di Formazione e Orientamento e ne verifica, in collaborazione con il Tutor esterno, il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza formativa e di orientamento rapportandosi con il Tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dagli studenti;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del Percorso di Formazione e Orientamento da parte degli studenti coinvolti;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture che hanno ospitato le attività formative, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
2. Il Tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il Tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza formativa;
b) favorisce l’inserimento degli studenti nel contesto operativo, li affianca e li assiste nel percorso;
c) garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne, in aggiunta alla formazione generale e specifica già ricevuta dall’Istituzione Scolastica, di cui verifica l’avvenuto svolgimento. Nel caso in cui le attività siano svolte a distanza, tale obbligo decade;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella Struttura Ospitante;
e) coinvolge gli studenti nel processo di valutazione dell’esperienza;
f) fornisce all’Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività degli studenti e l’efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei Tutor condividono i seguenti compiti:
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente Tutor interno dovrà collaborare col Tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela degli studenti;
b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
e) verifica del rispetto da parte degli studenti degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, le violazioni da parte degli studenti degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalate dal Tutor formativo esterno al docente Tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.
Art. 5 – Obblighi degli studenti
1. Durante lo svolgimento dei Progetti Formativi e di Orientamento ogni allievo beneficiario del percorso è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;
d) seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
e) rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20. In caso di assenza di formazione gli studenti potranno accedere alla formazione generale e/o specifica predisposta dal Soggetto Ospitante prima di iniziare le attività laboratoriali.
Art. 6 – Obblighi dell’Istituzione Scolastica
1. L’Istituzione Scolastica assicura gli studenti partecipanti ai Percorsi di PCTO/POT/PLS contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
In caso di incidente occorso durante lo svolgimento delle attività previste nel percorso formativo in base alla presente Convenzione, la Struttura Ospitante si impegna a darne tempestiva comunicazione al soggetto promotore affinché questi possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del d.lgs. 81/2008 il Soggetto Promotore (Istituzione Scolastica) si fa carico dei seguenti obblighi:
• tener conto delle capacità e delle condizioni della Struttura Ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività formative e di orientamento;
• informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 d.lgs. 81/2008;
• fornire al Soggetto Ospitante, nel caso le attività siano completamente o in parte svolte in presenza presso la Struttura Ospitante, gli attestati o dichiarazione di avvenuta formazione generale e specifica in base al settore di attività svolta dal Soggetto Ospitante stesso ed al relativo profilo di rischio;
• designare un Tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
Art. 7 – Obblighi della Struttura Ospitante
1. Ogni Struttura Ospitante si impegna a:
a. garantire agli studenti partecipanti ai Percorsi di PCTO/POT/PLS per il tramite del Tutor della Struttura Ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito del Progetto, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c. consentire al Tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il Tutor della Struttura Ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d. informare il Soggetto Promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
e. individuare il Tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
Art. 8 – Altre Collaborazioni
Le modalità attuative di collaborazioni non rientranti nei Percorsi di Formazione e Orientamento sopra disciplinati saranno di volta in volta regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto delle finalità della presente Convenzione e della normativa vigente.
Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso.
Nel caso in cui gli atti e/o accordi attuativi riguardanti le prestazioni di servizio siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 50/2016.
Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione, saranno autorizzati ed approvati dagli organi competenti per materia e valore in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
Sarà sufficiente il mero scambio di corrispondenza tra le Parti per la partecipazione a:
- lezioni universitarie presso le Facoltà o presso l’Istituto Scolastico;
- laboratori o seminari informativi e formativi per insegnanti a titolo non oneroso;
- incontri di orientamento, visite guidate agli spazi Universitari;
- iniziative culturali, convegni, seminari o momenti di vita universitaria.
Per l’Università le comunicazioni dovranno essere inviate a xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx e per l’Istituto a ……………….
Art. 9 - Impegno di reciprocità
Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, UNIVPM e l’Istituto si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività didattica e di ricerca, l’accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall’art. 1, del rapporto collaborativo.
Le Parti si consulteranno per l’eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l’installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico- scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
Art. 10 – Referenti
Per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 9 le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Art. 11 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
Le collaborazioni di cui alla presente Convenzione non conferiscono alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell’altra Parte (incluse abbreviazioni).
Sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative di cui all’art. 9 in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite per l’utilizzo del logo dell’UNIVPM.
Art. 12 – Oneri
La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’articolo 9 che individueranno le strutture organizzative di ciascuna Parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 13 – Diritti di proprietà intellettuale
Le Parti, si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti di UNIVPM e dell’Istituto coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all’articolo 9, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
Nell’ambito delle convenzioni attuative aventi ad oggetto attività di ricerca e/o consulenza commissionata potranno essere stabilite la proprietà e il diritto esclusivo di sfruttamento da parte del committente. In ogni caso sono fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore.
Art. 14 – Riservatezza
Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esercitate negli atti successivi, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.
Art. 15 – Sicurezza
Fatto salvo quanto già definito dagli artt. 4-5-6-7 relativamente ai Percorsi di Orientamento Formativo, si demanda a singoli accordi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e ss.mm.ii. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.
Art. 16 – Coperture assicurative
UNIVPM dà atto che il personale universitario e gli studenti che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali dell’Istituto Scolastico sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
Analogamente a quanto già disciplinato dall’art. 6 comma 1 per i propri studenti, l’Istituto Scolastico garantisce copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali di UNIVPM.
Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 17 – Trattamento dei dati personali
Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell’art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito per brevità semplicemente «GDPR») e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che i trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso l’assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l’adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.
Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate:
- quanto all’ Università Politecnica delle Marche, al link
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/Xxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxx_xxx_Xxxxxx;
- quanto all’Istituto sul sito web______________________________.
Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.
Secondo quanto previsto dall’art. 9 del presente atto, nel caso in cui per lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi sia previsto il trattamento di dati personali, le Parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso con gli stessi accordi attuativi.
Art. 18 – Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona per qualunque controversia inerente alla validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.
Art. 19 - Durata, rinnovo, recesso
1. La presente Convenzione ha una durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione, con la possibilità di rinnovo espresso, anche tramite scambio di corrispondenza. Eventuali Percorsi di Formazione e Orientamento che siano iniziati prima della scadenza della presente Convenzione dovranno essere portati a termine anche successivamente alla scadenza della Convenzione stessa.
2. È riconosciuta facoltà alle Parti di risolvere la presente Convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato di cui ai Percorsi di Formazione e Orientamento (PCTO/POT/PLS).
3.Gli accordi attuativi conseguenti alle collaborazioni di cui all’art. 9 della presente Convenzione avranno una durata compatibile con la durata complessiva della Convenzione stessa, salvo l’ipotesi di recesso di cui al successivo comma.
4. In ogni caso rimangono salvi gli effetti delle convenzioni attuative perfezionate e non ancora concluse al momento della scadenza della presente Convenzione.
5. È fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna delle Parti, senza oneri, da esercitarsi in forma scritta con almeno un mese di preavviso, concludendo in ogni caso le attività in itinere.
Art. 20 - Registrazione e spese
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.
La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 co° 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dall’ Università Politecnica delle Marche come da autorizzazione n. 53209 rilasciata dall’ Agenzia delle Entrate – DRE Marche.
Art. 21– Clausole di rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Denominazione ISTITUTO Legale rappresentante (Firma digitale) |
Università Politecnica delle Marche Il Rettore Xxxx. Xxxx Xxxx Xxxxxxx |