COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO
INSTALLAZIONE PER IL PERIODO 2018-2023 DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI NELLE SEDI DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI E ALTRI SITI DI PROPRIETA’ COMUNALE ”.
ART. 1 - OGGETTO E NATURA DEL CONTRATTO
Il Comune di Padova, in seguito denominato Comune, conferisce alla Ditta aggiudicataria, in seguito denominata Ditta, la locazione di spazi per l'installazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici al fine della somministrazione di bevande calde, fredde e snack.
L’attività sarà svolta inizialmente nelle sedi indicate nell'allegato 1, con estensione nel corso del rapporto contrattuale alle sedi indicate nell’allegato 2.
E' vietata la concessione a terzi, da parte della Ditta, sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell'uso anche saltuario degli spazi dati in locazione o di parte di essi.
E' richiesto che la Ditta, nell'esecuzione del presente contratto, impronti costantemente la propria attività a criteri di ecosostenibilità (prevenzione nella produzione dei rifiuti, raccolta differenziata degli stessi, utilizzo di prodotti equosolidali etc.)
ART. 2 - BENI OGGETTO DEL CONTRATTO
Sono oggetto di utilizzo gli spazi idonei all’installazione di apparecchiature per la distribuzione di alimenti, bevande ed altri generi di conforto su aree di proprietà o nella disponibilità o uso del Comune.
I distributori automatici di cui è prevista l’immediata installazione presso gli immobili indicati nell’ allegato 1 sono complessivamente n.72 di cui n. 49 distributori di bevande calde, n.6 distributori di bevande fredde e n. 17 distributori di snack/alimenti preconfezionati.
Il Comune si riserva la facoltà nel corso del rapporto contrattuale di individuare ed assegnare alla ditta ulteriori spazi nell’ambito degli immobili di proprietà o rientranti nella disponibilità del Comune medesimo, da destinare all’installazione e gestione di ulteriori distributori automatici.
In particolare, con riferimento ai vari plessi scolastici afferenti ai vari Istituti Comprensivi, la Ditta installerà su richiesta del Comune propri distributori mano a mano che le sedi si renderanno disponibili a seguito della cessazione dei rapporti con gli attuali gestori, come meglio precisato all’art. 10.
La ditta potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni al Comune, individuando spazi ritenuti idonei e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta. Il Comune si riserva la facoltà di valutarne la convenienza e l’opportunità prima di concordare la locazione.
Negli immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici non è presente un bar e/o servizio similare ovvero, nei casi in cui è previsto, il servizio offerto in termini di orario o dislocazione non è idoneo a soddisfare le esigenze degli utenti.
ART. 3 – DURATA E VALORE DELLA LOCAZIONE
Il contratto ha una durata di anni cinque (5) anni consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
La ditta è comunque vincolata ad assicurare la continuità dell’attività fino a un massimo di 6 (sei) mesi, qualora la procedura concorsuale per la scelta del nuovo contraente non fosse ancora conclusa; in tale caso varranno le medesime condizioni economiche previste per i periodi di normale durata del contratto.
ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:
1. bevande calde espresse o solubili: caffè, caffè decaffeinato, caffè d'orzo, tè, cappuccino, cappuccino al cioccolato, caffè macchiato, cioccolata, latte;
2. bevande fredde in bottiglia, lattina o tetrapack, anche in versione light: acqua , bibite in lattina e succhi di frutta:
3. Prodotti da forno e snacks in monoporzioni;
Potrà inoltre essere prevista l’erogazione di altri prodotti quali, a titolo di esempio, caramelle, chewing gum etc..
La ditta dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti indicati nell'allegato 1, prelevando corrente elettrica ed acqua.
Al termine del contratto la ditta dovrà asportare a proprie spese e senza onere alcuno per il Comune le proprie apparecchiature entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla scadenza o nell'eventuale maggior termine concordato con l'Amministrazione;
Il Comune si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili. La ditta rifonderà al Comune le spese per le forniture secondo gli importi forfetariamente calcolati nei documenti di gara.
I distributori dovranno:
✓ essere in perfetto stato di manutenzione e funzionamento;
✓ essere muniti di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta a partire da € 0,05 (5 centesimi)
, nonché essere dotati di lettore per strumenti di pagamento (schede, chiavi...); i distributori per i quali è previsto l’utilizzo anche da parte di utenza esterna dovranno erogare il resto;
✓ essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, in modo da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
✓ avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
✓ indicare la tipologia del prodotto offerto (provenienza, caratteristiche, ingredienti etc.) nel rispetto delle previsioni di legge;
✓ mettere in evidenza la presenza di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale e/o da agricoltura biologica;
✓ riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta concessionaria ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
✓ avere una capace autonomia di bicchierini e palette.
La ditta dovrà installare a proprie spese contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e smaltimento di bottiglie di plastica, lattine, bicchieri e palette e sostituirli qualora divenuti inidonei allo scopo.
La distribuzione degli strumenti per il pagamento dei consumi e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un max di € 4,00 è a totale carico della ditta, la quale dovrà darne adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più opportuni.
Ciascun strumento potrà essere utilizzato indistintamente in tutti i distributori collocati all'interno degli spazi del Comune di Padova, in modo da favorirne l'utilizzo da parte del personale che presta servizio nelle varie strutture.
Alla scadenza del contratto, lo strumento verrà restituito contestualmente alla cauzione: il ritiro dovrà essere effettuato direttamente dalla ditta stessa, entro il termine di 15 gg. lavorativi dalla scadenza del contratto.
ART. 5 -PRODOTTI DI CONSUMO
I prodotti posti in vendita dovranno essere di qualità garantita e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari, nonché a quanto previsto nel successivo art. 8.
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.
ART. 6 - MANUTENZIONE E TEMPI DI INTERVENTO
La ditta deve garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di assistenza tecnica.
Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dalla ditta nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 33 del DPR 327/1980.
In caso di guasto o malfunzionamento, la ditta deve assicurare a proprie spese l'assistenza tecnica “on site” (intervento) entro 6 ore dalla segnalazione, che verrà effettuata da personale incaricato dal concedente via PEC, con messaggio di posta elettronica o anche telefonicamente.
Il ripristino dei distributori automatici deve avvenire entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione inviata ai sensi del comma precedente, salvo comprovati motivi di forza maggiore.
In caso di segnalazione di esaurimento prodotti, la ditta deve provvedere al rifornimento entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione che verrà effettuata da personale incaricato dal Comune via PEC, con messaggio di posta elettronica o anche telefonicamente.
Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti la ditta deve apporre apposita etichetta adesiva su ogni distributore automatico contenente i recapiti telefonici degli incaricati alla riparazione.
In caso di rotture gravi dovrà essere garantita la sostituzione del distributore automatico danneggiato entro 48 ore dalla segnalazione di cui sopra.
ART. 7 - REQUISITI DI CONFORMITA'
I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. Le apparecchiature dovranno:
• essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e altre normative specifiche di settore;
• rispettare la norma CEI EN 00000-0-00 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita e successive eventuali modifiche e integrazioni;
• rispettare le norme riguardanti materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;
• essere munite delle previste certificazioni/marchi richiesti dalla normativa .
La ditta avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori rispettando gli orari concordati con il Comune.
ART. 8 -SISTEMA HACCP
La ditta dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D.Lgs n. 193/2004 e dal D.Lgs 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.
La ditta verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.
La ditta dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004)
ART. 9 – OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune, per l'espletamento dell’attività oggetto del presente capitolato, si impegna a:
- fornire gli spazi idonei per l'espletamento dei servizi;
- consentire alla ditta l'approvvigionamento di acqua ed energia elettrica, salvo rimborso delle spese vive;
- provvedere all'asporto rifiuti con raccolta differenziata.
ART. 10 – OBBLIGHI DELLA DITTA
La ditta dovrà:
• fornire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva il calendario delle installazioni programmate. Tali installazioni dovranno essere concordate con Il Comune e programmate in orari che riducano al minimo i rischi di interferenza in materia di sicurezza;
• fornire ed installare entro il termine stabilito con la comunicazione dell'aggiudicazione, secondo il piano di installazioni di cui al precedente punto, i distributori di cui all'allegato 1;
• fornire, ad avvenuta installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato – in formato excel – delle apparecchiature distributrici installate distinte per codice della macchina, modello, tipologia dei prodotti erogati, sito di installazione completo di indirizzo, nonché procedere all'aggiornamento dello stesso in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;
• mantenere le apparecchiature in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed a quelle che saranno emanate in materia, procedendo al periodico controllo, alla pulizia e igienizzazioni delle stesse;
• garantire di norma almeno due interventi settimanali di rifornimento dei prodotti per ogni distributore automatico o comunque secondo necessità;
• collocare n. 2 idonei recipienti porta rifiuti, da l. 50 o 100, in prossimità di ogni distributore o gruppo di distributori installati, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell'utilizzo delle apparecchiature;
• garantire il controllo dei prodotti utilizzati, la rimozione dai distributori dei prodotti prossimi alla scadenza, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonchè la corretta conservazione sia a magazzino che nei distributori;
• impiegare nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
• provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione dei distributori per sopravvenute esigenze del Concedente;
• possedere Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall’Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
• garantire in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti la restituzione del prezzo pagato dall’utente;
• provvedere alla distribuzione degli strumenti di pagamento in conformità a quanto indicato all'art. 4, nonché al loro ritiro al termine della concessione con restituzione della cauzione;
• impegnarsi ad eseguire le prestazioni a suo carico a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio rischio e responsabilità e assicurare la sostituzione del personale con pari qualifica, in caso di assenza, affinché il servizio non abbia a risentirne;
• asportare a fine contratto le apparecchiature e procedere ad eventuali ripristini dove le stesse erano collocate.
La ditta si impegna inoltre nel corso del rapporto contrattuale ad attivarsi su richiesta del Comune per l’installazione di ulteriori apparecchiature di distribuzione di bevande calde/fredde/alimenti preconfezionati nei siti indicati nell’allegato 2, ove sono in molti casi attualmente presenti distributori posizionati da fornitori diversi; la ditta, con l’ausilio del Comune, si attiverà per il subentro e la sostituzione delle attrezzature attualmente presenti con le proprie, mano a mano che gli spazi verranno resi disponibili; il canone di locazione e la quota da versare a titolo di rimborso spese verranno conseguentemente aggiornati ad installazione avvenuta.
Per i distributori da posizionare nei siti di cui all’allegato 2, fermo restando il rimborso delle spese di esercizio, viene previsto un canone di locazione pari alla media del canone offerto dalla ditta per i distributori di cui all’allegato 1.
La ditta, oltre a quanto già specificato, è tenuta a tutte le spese necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti; il Comune resta completamente sollevato da qualsiasi onere e responsabilità.
ART. 11 – REFERENTE DELL’ATTIVITA’ VERSO IL COMUNE
La ditta deve indicare al Comune un referente di cui dovrà comunicare il nominativo e il recapito mail e telefonico.
Funzione del referente è quella di controllare che l’attività venga svolta secondo le modalità previste dal presente Capitolato, far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti per il regolare funzionamento dello stesso ed essere presente ai controlli di conformità dell’attività.
Il referente è unico e deve mantenere un contatto continuo con il Comune, per i controlli anche a campione sulle modalità di svolgimento dell’attività.
ART. 12 -CANONE DI LOCAZIONE E PAGAMENTI
Per la locazione degli spazi per l’installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande ed altri generi di conforto, la ditta deve pagare al Comune un canone di locazione annuo.
L’ammontare del canone annuo scaturirà dall’offerta proposta dalla ditta aggiudicataria.
E’ dovuto inoltre dalla ditta il rimborso forfetario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano, come risultante dai documenti di gara .
La ditta dovrà inoltre provvedere alla pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.
Il canone annuo dovrà essere versato in quattro rate trimestrali anticipate. Solo il primo pagamento potrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dall’inizio del periodo di concessione.
Il canone annuo sarà valido ed invariato per tutto il periodo di vigenza del contratto, salvi gli adeguamenti degli importi in caso di diminuzione od aumento delle apparecchiature installate.
ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA
La ditta dovrà costituire per i termini di durata del contratto una garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative, purchè debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, pari al 10% dell’importo derivante dalla somma del canone di locazione risultante dalla migliore offerta e da quanto dovuto a titolo di rimborso delle spese di esercizio annue.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza e l'affidamento del contratto al concorrente che abbia presentato la seconda migliore offerta.
In caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
ART. 14 - PENALITA'
La ditta, nell'esecuzione della propria attività ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l’attività stessa.
Per inadempimento a seguito di controlli saranno applicate le seguenti penali:
• mancato avvio dell’attività nel termine concesso a seguito della sottoscrizione del contratto: penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
• esaurimento nei distributori automatici di una qualunque tipologia di prodotto protratta per oltre 24 ore dalla segnalazione: penale di euro 50,00 per singolo distributore;
• mancato intervento in caso di guasto entro 6 ore dalla segnalazione: penale di euro 50,00;
• mancata riparazione entro 24 ore dalla segnalazione, penale di euro 50,00;
• mancata sostituzione in caso di rotture gravi entro 48 ore dalla segnalazione: penale di euro 50,00;
• per mancato rispetto di quanto indicato all'art. 8 – Sistema HACCP: penale di euro 500,00;
• mancata effettuazione delle prescritte attività di pulizia e igienizzazione dei distributori automatici: penale di euro 250,00 per ogni inosservanza;
Il Comune procede alla preventiva contestazione dell’inadempienza via PEC, dando un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per la presentazioni di eventuali controdeduzioni.
Nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute idonee, o nel caso di mancato invio delle stesse, il Comune darà corso all’applicazione della penalità .
Si procederà al recupero delle penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sulla cauzione, che dovrà di volta in volta essere reintegrata in modo tale da costituire l'ammontare previsto, salva la facoltà di versamento diretto dell’importo da parte della ditta.
ART. 15- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per il risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
1) abbandono dell’attività, salva la causa di forza maggiore;
2) dopo l’applicazione di n. 3 (tre) penali della stessa tipologia, nell'arco di un anno, ai sensi del precedente art. 14;
3) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte della ditta o del personale dell'impresa;
4) inosservanza da parte della ditta di uno o più impegni assunti verso il Comune;
5) quando la ditta si renda colpevole di frode e in caso di apertura di procedura fallimentare;
6) quando la ditta ceda ad altri, in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al contratto;
7) ogni altra inadempienza anche non contemplata nel presente contratto o fatto che impedisca la prosecuzione del rapporto contrattuale;
8) in caso di ritardato pagamento, anche solo parziale, superiore a 30 giorni, del canone di cui all'art. 12 del presente contratto;
9) emissione di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.
Nelle ipotesi sopraindicate Il Comune si riserva di chiedere via PEC l’adempimento o la risoluzione del contratto; il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei casi di cui al precedente punti 1), 5), 7), 9); nel caso in cui il Comune ritenga di richiedere la risoluzione del contratto e/o di avvalersi della clausola risolutiva espressa, la ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni .
ART. 16 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) elaborato dall'Amministrazione verrà compilato e sottoscritto dalle parti in contraddittorio tra loro dopo la stipula del contratto.
ART. 17 - PERSONALE ADDETTO
Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale della ditta ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento delle prestazioni concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.
La ditta è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Il personale della ditta incaricato all’espletamento del servizio dovrà:
(a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
(b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell’Amministrazione e degli utenti;
(c) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.
ART. 18 - ASSICURAZIONI E GARANZIE
La Ditta è tenuta a osservare tutte le disposizioni generali dell'Ente, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto e tutte le responsabilità per danni a cose e/o persone che comunque potessero derivare in conseguenza del servizio ad esso affidato.
A tal fine la Ditta deve stipulare presso primarie Compagnie di Assicurazione e successivamente far pervenire al Comune in copia, unitamente alla quietanza di pagamento dell'ultimo premio, polizza di Responsabilità Civile con massimale non inferiore al Euro 2.000.000 (duemilioni/00) per sinistro a copertura di qualsiasi danno provocato al Comune o a terzi con l'estensione ai danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti.
Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto di durata contrattuale, dovrà prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza almeno fino al termine della stessa e la polizza rinnovata dovrà essere trasmessa al Comune ai sensi del comma 2 del presente articolo.
ART. 19 – SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
La risoluzione del contratto, verificatasi ai sensi del precedente art. 15, fa sorgere in capo al Comune il diritto di affidare lo svolgimento dell’attività alla Ditta che segue in graduatoria.
Alla Ditta inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.
ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Padova. E’ escluso in ogni caso il ricorso all’arbitrato.