CASA
Contratto di Assicurazione Incendio dedicato alle abitazioni civili
# CASA
Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali
GLOSSARIO – DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: Abitazione
Fabbricato, o porzione di fabbricato, luogo di domicilio - abituale e non - dell’Assicurato adibito ad uso abitativo, che deve essere situato in territorio italiano. È ammessa la presenza di studio professionale o ufficio privato annesso.
Abitazione locata
Abitazione data in affitto con un regolare contratto, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, con il quale il proprietario si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) di poter utilizzare l’abitazione per un tempo specificato in cambio di un corrispettivo ("pigione" o "canone di affitto"). L'istituto della locazione è regolato principalmente dagli artt. 1571 e 1654 del Codice Civile. Viene equiparata ad Abitazione Locata anche l’abitazione concessa in Comodato d’uso, e purchè lo stesso risulti regolarmente registrato come indicato nel D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. – Testo Unico Imposte di Registro e s.m.i.
Animali domestici, da cortile e da sella
Esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall’uomo per l’alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest’ultimo per lavoro o alimentazione.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e che risulta indicato nella Scheda di Polizza ed a cui spettano i diritti da essa derivanti. Relativamente alla garanzia Responsabilità civile e nel caso in cui sulla scheda di polizza fosse indicato che l’abitazione assicurata è locata, la qualifica di Assicurato, spetta anche al locatario dalla data di registrazione del Contratto presso l’Agenzia delle Entrate.
Assicurazione
Il contratto di Assicurazione ed il suo contenuto.
Bed & Breakfast
Il servizio consistente nell’offrire nella casa di abitazione alloggio e prima colazione, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione, esercitata in conformità alle normative in vigore, dopo aver avuto le necessarie autorizzazioni.
Beni
Fabbricato e contenuto assicurati in Polizza, anche se di proprietà di terzi.
Cassaforte o armadio corazzato
Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. I contenitori suddetti devono essere incassati nel muro fino a filo di battente e dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
Collezione
Raccolta, ordinata secondo criteri di omogeneità, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e di valore.
Contenuto
Mobilio ed arredamento in genere per abitazione ed eventuale coesistente ufficio privato, compreso quanto riposto nelle dipendenze anche se non comunicanti con i locali dell’abitazione (le soffitte, le cantine, le autorimesse ad uso privato e pertinenti il fabbricato), impianti di prevenzione e di allarme purché non assicurati nella partita fabbricato e tutto quanto serve per uso domestico o personale compresi i ciclomotori a due ruote ricoverati nelle dipendenze (esclusi altri veicoli a motore ed
imbarcazioni), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche a motore. Se l’Assicurato è locatario, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione.
Contraente
Il soggetto che stipula l’Assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.
Cose
Gli oggetti materiali.
Danni indiretti
Danni derivanti all’Assicurato:
1) dall’impossibilità di usare, impiegare in tutto od in parte i beni colpiti da un sinistro;
2) dall’esborso di spese impreviste che deve sostenere in conseguenza di un sinistro.
Dimora abituale
L’abitazione nella quale l’Assicurato ed i suoi familiari dimorano in modo fisso e continuativo.
Dimora saltuaria
L’abitazione nella quale l’Assicurato ed i suoi familiari non dimorano abitualmente.
Dipendenze
Vedere “pertinenze/dipendenze”.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato
L’intera costruzione edile compresi box, soffitte e cantine, nonché gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti e le pertinenze, inclusi centrale termica, serbatoi ed attrezzature in genere per gli impianti termici ed idraulici, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi, antenne radiotelericeventi, tinteggiature, tappezzerie, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. In caso di Assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Sono esclusi: l’area, i parchi, i giardini, gli alberi e le opere di pavimentazione all’aperto.
- Prima Classe: fabbricato costruito in materiale incombustibile conforme alla normativa di cui al DM del 14 gennaio 2008 contenente le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- Seconda Classe: fabbricato costruito con solai e strutture portanti verticali e del tetto in cemento armato, pareti in laterizi.
- Terza Classe: fabbricato costruito con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto in laterizi.
Franchigia
L’importo a carico dell’Assicurato (espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata). È dedotta dall’importo indennizzabile e se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
Furto
Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Implosione
Il cedimento violento delle pareti di un corpo cavo sotto l’azione di una pressione esterna superiore a quella interna.
Incendio
Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Incombustibili
Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Limite di indennizzo o risarcimento
L’importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro.
Liquidazione del danno
Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall’avente diritto.
Massimale
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.
Occlusioni
La chiusura o la riduzione della sezione della conduttura determinata da corpi estranei.
Onda sonica
L’onda acustica provocata da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica.
Parti
Il Contraente e la Società.
Pertinenze/ dipendenze
La soffitta, la cantina, l’autorimessa ad uso privato, gli edifici minori che completano, anche se separati, l’edificio principale, i muri di cinta, le recinzioni realizzate con materiali incombustibili, le cancellate e tutte quelle cose destinate, in modo durevole, al servizio o come ornamento all’abitazione.
Polizza
I documenti che provano il contratto di Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione.
Preziosi
Gioielli, oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle.
Primo fuoco / Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.
Serramento
Nome generico di infissi e imposte per la chiusura di finestre, porte e sportelli.
Scheda di Polizza
Il documento che riporta i dati dell’Assicurato, la durata dell’assicurazione, la somma assicurata, la descrizione del rischio, i premi e altri dettagli della polizza. La Scheda di Polizza è parte integrante del contratto.
Scoperto
La parte di danno da liquidare a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società
HDI Assicurazioni S.p.A.
Solaio
Il complesso degli elementi che costituiscono la struttura portante della separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse la pavimentazione e le soffittature.
Somma assicurata
Valore in base al quale è stipulata l’Assicurazione.
Terremoto
Intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, comprese orditure, tiranti, catene, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tipologia di abitazione assicurata
Appartamento in condominio:
- abitazione facente parte di un fabbricato costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno del fabbricato, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato stesso.
Casa unifamiliare – Casa a schiera – Villa:
- abitazione, dotata di una o più porte individuali di accesso dall'esterno di suo uso esclusivo, unita o aderente ad altri fabbricati abitazione, facente parte di un fabbricato costituito da più appartamenti, dotata di una o più porte individuali di accesso dall’esterno di suo uso esclusivo;
- abitazione, dotata di una o più porte individuali di accesso dall'esterno di suo uso esclusivo, isolata da altri fabbricati.
Uso abitativo
Fabbricato destinato, per almeno metà della superficie complessiva dei piani (compresi i locali interrati ed escluso il sottotetto vuoto ed inoccupato), ad abitazioni - inclusi Bed & Breakfast sino a 3 camere– uffici e studi professionali.
Valore a nuovo
Per il fabbricato: il costo di ricostruzione a nuovo;
per il contenuto: il costo di rimpiazzo con altre cose nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche.
Valore allo stato d'uso
A. Per il fabbricato: la spesa prevista per l’integrale costruzione con le stesse caratteristiche al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente;
B. Per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente.
Valore commerciale
Il valore di un bene in commercio inclusi gli oneri fiscali.
Valore intero
Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati. Tale forma di assicurazione è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.
Valore nominale
Per carte valori, titoli di credito in genere e denaro: la somma indicata sul titolo.
Vendita a distanza
Il contratto di assicurazione stipulato tra la Società e un Contraente nell’ambito di un sistema di vendita a distanza che, per tale contratto, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Vivo di cotto
Xxxxxxx, laterizi, argilla indurita dal fuoco, tufo e similari pietre dure da costruzione.
Condizioni di Assicurazione
# CASA
Documento aggiornato a Gennaio 2019
INDICE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO 5
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 10
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 13
MODULO PER LA DENUNCIA DI SINISTRO 14
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
L’Assicurato è esonerato preventivamente dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, salvo quanto previsto dall’art. 5.1.
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione
La rateazione del premio è sempre annuale.
L’assicurazione, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.
Art. 1.4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 1.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
L’eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 1.8 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, secondo quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.
Decorsi 6 mesi dal mancato pagamento del premio o della rata, il contratto sarà risolto di diritto
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Art. 1.11- Diritto di ripensamento (norma valida solo in caso di contratto stipulato a distanza).
Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (ovvero dal momento in cui ha ricevuto la polizza), a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa il premio pagato, al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente.
CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)
Art. 1.12 - Abitazione adibita a B&B (CP B&B)
L’Assicurato dichiara e la Società ne prende atto che l’abitazione Assicurata è adibita a B&B, con numero di camere superiori a 3 ma inferiori a 9.Per tale ragione nella definizione di Uso Abitativo il numero delle camere contemplato pari a 3 si deve intendere elevato fino a 9 camere.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A. La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto, se assicurati, da:
1) incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio;
2) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
3) onda sonica determinata da aeromobili;
4) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente od all’Assicurato né in suo uso o servizio;
5) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili con la presente Sezione che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell’ambito di 50 m. dai predetti;
6) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
7) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze. In caso di tromba d’aria, si intendono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati anche se la violenza dell’evento non è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
8) bagnamento verificatosi all’interno del fabbricato purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto 7) che precede;
9) atti vandalici o dolosi compresi quelli verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
B. La Società inoltre rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per:
1) la demolizione, lo sgombero ed il trasporto alla più vicina discarica autorizzata dei residuati del sinistro
2) la riparazione dei danni arrecati ai beni assicurati:
- per ordine dell’Autorità;
- dall’Assicurato, per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente effettuati, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del sinistro.
3) gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri, architetti, professionisti incaricati dall’Assicurato a seguito di sinistro;
C. Nel caso di Assicurazione di dimora abituale, la Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati dagli eventi assicurati ai capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi, denaro e valori, di proprietà dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei, purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tali luoghi.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, fermi limiti di indennizzo indicati all’art. 3.3.
D. Ricorso Terzi - La Società tiene indenne l’Assicurato – fino alla concorrenza del massimale convenuto nella Scheda di Polizza – delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale convenuto e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo,
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori e figli dell’Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedentele società le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
E. Rischio Locativo - La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e sempre che sia indicata la rispettiva somma assicurata nella Scheda di Polizza, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.
F. Terremoto – La Società , sempreché sia indicato il rispettivo premio nella Scheda di Polizza, risponde, a parziale deroga dell’Art. 3.4 “Rischi esclusi dall’assicurazione” punto 3, dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti al fabbricato assicurato adibito a dimora abituale dell’Assicurato/Contraente per effetto di terremoto. L’assicurazione non comprende i danni:
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- di sciacallaggio;
- a fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento o ristrutturazione;
G. Colpa Grave - A deroga dell’art. 1900 del codice civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
H. La Società rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
I. L’assicurazione si intende stipulata per conto e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia. L’indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.
Art. 2.2 - Determinazione delle Somme Assicurate / Massimali
Le somme assicurate e i massimali relativi alla Sezione Incendio si intendono quelli riportati sulla scheda di polizza.
Art. 2.3 - Cambio del domicilio - Trasloco enti assicurati - Cambio residenza
Nel caso in cui il rischio assicurato venga trasferito la garanzia viene prestata nel periodo del trasloco, sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova dimora sia sita nel territorio italiano. In caso diverso la garanzia assicurativa cessa immediatamente. Nel caso in cui il rischio sia in Italia e trascorsi i sette giorni sopraindicati, la garanzia sarà operante solamente per il nuovo indirizzo, fermo quanto disposto dall'Art.
1.5 "Aggravamento del rischio".
L'eventuale pagamento di premi avvenuto successivamente al trasferimento all’estero sarà rimborsato su richiesta scritta del Contraente e non varrà quale tacita proroga.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
Art. 3.1 - Caratteristiche costruttive del fabbricato - Destinazione
Il Fabbricato deve essere destinato, per almeno la metà della superficie complessiva dei piani, ad abitazione, intendendosi per tale anche il Bed & Breakfast, uffici e studi professionali.
Art. 3.2 - Valore dei beni assicurati e forma dell’assicurazione
L’Assicurazione è prestata:
1) per il fabbricato/rischio locativo: a valore a nuovo e a primo rischio assoluto;
2) per il contenuto: a valore a nuovo e a primo rischio assoluto. Fanno eccezione:
- i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d’arte, gli oggetti d’antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria per i quali l’Assicurazione è prestata a valore commerciale;
- le carte valori, i titoli di credito e il denaro per i quali l’Assicurazione è prestata a valore nominale.
Art. 3.3 - Limiti di indennizzo / Franchigie
Per qualsiasi tipologia di danno vige una franchigia minima assoluta pari a € 500,00 per sinistro, ove non prevista franchigia maggiore di seguito riportata.
A. Contenuto dell'abitazione
L’Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
1) per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori e i titoli di credito: 40% della somma assicurata per il contenuto, con il massimo di € 10.000,00;
2) per il denaro: 4% della somma assicurata per il contenuto;
3) per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i preziosi), gli oggetti e i servizi di argenteria: per singolo oggetto o servizio 60% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di € 20.000,00.
I beni, esclusi quelli elencati ai punti 1), 2) e 3), sono assicurati anche in locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione, nel limite del 10% della somma assicurata per il contenuto.
X. Xxxxxxxx, vento e quanto da esso trasportato e bagnamento (art. 2.1 lettera A punti 7 e 8)
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 500,00.
Per i danni a vetrate e lucernari, in genere in conseguenza di vento, in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, un importo superiore a € 500,00.
C. Atti vandalici o dolosi etc. (art. 2.1 lettera A punto 9)
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 500,00.
D. Spese di demolizione e sgombero (art. 2.1 lettera B punto 1)
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto.
X. Xxxxxxxxx (art. 2.1 lettera F):
- Fabbricato Prima Classe: franchigia 1% della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di € 5.000,00 e con il limite di risarcimento del 60% della somma assicurata;
- Fabbricato Seconda: Classe franchigia 2% della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di € 10.000,00 e con il limite di risarcimento del 50%della somma assicurata;
- Fabbricato Terza : Classe franchigia 5% della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di € 20.000,00 e con il limite di risarcimento del 40% della somma assicurata.
Art. 3.4 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Sono sempre esclusi dall’Assicurazione i danni:
1) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2) causati o agevolati con dolo del Contraente, dell’Assicurato o dei familiari con essi conviventi, salvo quanto previsto all’Art. 2.1 – Rischi Assicurati - lettera “G”;
3) causati da terremoto (salvo che la garanzia sia espressamente richiamata in polizza), da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da mareggiate e penetrazione di acqua marina, da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi, specchi d'acqua naturali od artificiali, da formazione di ruscelli, da accumulo esterno di acqua, da cedimento o franamento del terreno;
4) da smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente polizza;
5) da scoppio alla macchina od all’impianto nel quale si è verificato se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
6) subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione.
7) da rapina, saccheggio od - ammanchi di qualsiasi genere;
8) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
9) da scritte od imbrattamento;
10) alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente, ai tubi elettronici;
11) da difetti di materiale e di costruzione o di usura o manomissione;
12) dovuti ad umidità e stillicidio;
13) indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto previsto dall’art. 2.1 lettera B;
Art. 3.5 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio della Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Art. 3.6 - Facoltà di recesso per terremoto
A parziale deroga della normativa contrattuale e limitatamente alla garanzia “Terremoto” di cui all’Art.
2.1 lettera F, le Parti possono recedere dall’assicurazione in qualsiasi momento, anche in assenza di sinistri, con preavviso di 30 giorni; in caso di recesso la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta qualora versata, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Se espressamente richiamate nella scheda di polizza, si rendono operanti le seguenti clausole:
Art. 4.1 – Allegato di vincolo (VN) - Clausola di portabilità
La presente polizza si intende vincolata a favore dell’Istituto indicato sulla Scheda di Polizza per, e pertanto la Compagnia si obbliga a:
1) a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto; o comunque godente priorità assoluta su ogni altro eventuale vincolo;
2) a non liquidare nessun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell’Istituto Mutuante;
3) a pagare esclusivamente all’Istituto Mutuante l’importo della liquidazione di eventuali sinistri;
4) a notificare tempestivamente all’Istituto Mutuante- a mezzo lettera raccomandata - l'eventuale mancato pagamento dei premi e l’eventuale mancato rinnovo delle polizze. E’ all’Istituto Mutuante consentito il termini di 15 giorni da quello della ricevuta notificata per provvedere, ove lo voglia alla corresponsione del premio o del rinnovo dell’assicurazione, in luogo dell’Assicurato; soltanto dopo il decorso di tale termine l’assicurazione potrà essere dichiarata insoluta;
5) a non apportare alla presente polizza nessuna variazione se non con il consenso scritto dell’ Istituto Mutuante ed a notificare alla stessa Banca tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione.
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Società restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, depurato delle imposte governative.
In alternativa la Società, su richiesta del Debitore/Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Art. 5.1 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore eventualmente insolvente, superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali scoperti e/o franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall’importo così calcolato.
Xxxx intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
In caso di sinistro che interessi l’assicurazione “Incendio” e nell’ipotesi che con un’unica somma assicurata si voglia assicurare sia il fabbricato che il contenuto, convenzionalmente verrà attribuito, fatta 100 l’intera somma assicurata, il 50% della stessa al fabbricato ed il restante 50% al contenuto.
L’eccedenza tra la somma assicurata ed i valori accertati al momento del sinistro, si intende ripartita sul fabbricato o sul contenuto proporzionalmente all’insufficienza riscontrata.
SINISTRI RELATIVI ALLE SEZIONI INCENDIO
Art. 5.2 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell’art. 1914 del codice civile;
b) darne avviso scritto all'Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del codice civile.
L’inadempimento di uno dei due obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di ipotesi di reato, fare, nei cinque giorni successivi a quello della comunicazione alla Società, denuncia scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente e/o l’Assicurato o persona da lui designata;
oppure, se entrambe le Parti sono consenzienti,
2) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente e/o dall’Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
I Periti devono:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro fossero esistite circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dalla Polizza in caso di sinistro;
4) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 2) dell’art. 5.3, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 5.5 - Determinazione del danno.
Premesso che l’attribuzione del valore che i beni assicurati – illesi, danneggiati, distrutti o rubati – avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti nelle singole Sezione ai punti “Valore dei beni assicurati”, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni voce di Polizza secondo i seguenti criteri:
1) per il fabbricato: si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate;
2) per il contenuto: si stima il valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso, entro i limiti d’indennizzo previsti alle singole Sezioni di Polizza, dei beni distrutti o sottratti ed il costo per riparare quelli danneggiati.
Per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d’arte, gli oggetti d’antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria si stima il valore commerciale; per le carte valori, i titoli di credito ed il denaro si stima il valore nominale.
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
1) la Società non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
2) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l’indennizzo verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 5.7 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, oltre al rimborso delle spese per demolizione e sgombero (art. 2.1 lettera B punto 1), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 5.8 - Anticipo sugli indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 30.000,00.
L’anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.
Art. 5.9 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.
Relativamente alla Sezione Incendio – partita fabbricato – il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
1) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione verrà corrisposto l’indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d’uso;
2) entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all’importo di cui al punto 1), determina l’ammontare complessivo dell’indennizzo calcolato in base al punto 5.5.
Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti all’art. 3.4 punto 2)
Art. 5.10 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 5.11 –Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
L’Assicurato ha la facoltà di chiedere, e la Società di concedere, il reintegro di detti importi previo pagamento dei corrispettivi premi.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto calcolato sulle somme assicurate rimaste in essere.
Art. 5.12- Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari e anche per i locatari, interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia.
L’indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari o dei locatari.
In caso di sinistro che possa dar luogo all'attivazione delle garanzie previste in polizza si deve inviare la denuncia per lettera raccomandata o presentarla all’Ufficio di Rappresentanza o all’Agenzia cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società, entro tre giorni da quando è avvenuto il fatto o da quando se ne è avuta la possibilità.
E’ comunque necessario indicare:
- numero di polizza;
- generalità del Contraente;
- generalità dell’Assicurato;
- generalità dei danneggiati;
- data e ora del sinistro;
- circostanze, modalità del sinistro e sue conseguenze dannose (per i danni a cose, indicazione approssimativa della loro entità a soli fini informativi e senza che tale informazione abbia alcun rilievo nella valutazione del danno).
Successivamente si devono inviare tutti gli altri documenti necessari all’espletamento della pratica.
6.2 - Assicurazione “Incendio e Rischi Accessori”
Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve:
- precisare il tipo di sinistro avvenuto ed i danni subiti sia dalle cose assicurate, sia da altre cose non assicurate;
- indicare i tipi di interventi ed i mezzi che si sono resi necessari per limitare i danni (intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia o di altre autorità, ecc.);
- tenere a disposizione della Società, le tracce ed i residui del sinistro occorso;
- completare eventualmente la denuncia con la documentazione delle spese sostenute per arrestare o limitare le conseguenze del sinistro nonché le altre spese per le quali è assicurato il rimborso;
(riferita all’esempio di denuncia di sinistro riportato alla pagina seguente)
(1) • Incendio
• Fulmine
• Esplosione, implosione o scoppio
• Urto di veicoli stradali
• Onda sonica
• Caduta di ascensori
• Spese di demolizione, sgombero e trasporto
• Eventi socio – politici
• Rischio locativo.
(2) Indicare la data certa o presunta in cui si è verificato il sinistro
(3) Indirizzo esatto e completo anche di C.A.P.
(4) Trattasi di importo indicativo e comunque senza impegno fra le Parti
MODULO PER LA DENUNCIA DI SINISTRO
Da trasmettere direttamente via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx, o tramite posta elettronica a: xxxxxxxx@xxxx.xx oppure via fax al numero verde 000.00.00.00.
Polizza x. Xxxxx.le
Mittente HDI Assicurazioni S.p.A
Cognome e Nome Indirizzo
C.A.P. Località
Xxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Oggetto: denuncia di sinistro
Il/la sottoscritto/a nato/a a Età di professione con domicilio Tel. assicurato/a con polizza n. denuncia il sinistro di con/senza danni a terzi verificatosi alle ore del nell’immobile ubicato in Via/Piazza con presumibile importo di danno di Euro Si resta in attesa di essere contattato dal Vostro perito. Per fissare un appuntamento si può rivolgere al Sig. Tel.
Luogo e data Firma
DOCUMENTI DA ALLEGARE:
PER L’ISTRUZIONE DELLA PRATICA DI RIMBORSO:
copia della polizza
IN RELAZIONE ALLA GARANZIA INCENDIO:
Verbale dei vigili del fuoco (se presente)
Denuncia alle autorità (solo in caso di incendio doloso) Documentazione fotografica
Preventivi/fatture di riparazione o sostituzione