REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI
INDICE | ||
Pag. n. | ||
Art. 1 | – oggetto e finalità | 2 |
Art. 2 | – tipologia dei contratti | 2 |
Art. 3 | – contenuto degli incarichi | 3 |
Art. 4 | – esclusioni | 3 |
Art. 5 | – presupposti per il conferimento degli incarichi | 4 |
Art. 6 | – requisiti per il conferimento degli incarichi | 4 |
Art. 7 | – procedure per il conferimento degli incarichi | 5 |
Art. 8 | – procedimento senza procedura comparativa | 7 |
Art. 9 | – formalizzazione del’incarico | 7 |
Art. 10 | – verifica della prestazione | 8 |
Art. 11 | – misura dei compensi | 8 |
Art. 12 | – proroga/rinnovo del contratto | 9 |
Art. 13 | – sospensione e revoca del contratto | 9 |
Art. 14 | – formazione, coperture assicurative, sicurezza | 10 |
Art. 15 | – pubblicità ed efficacia | 10 |
Art. 16 | – disposizioni finali | 10 |
Art. 17 | – entrata in vigore | 11 |
ARTICOLO 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento da parte della CCIAA di Gorizia, di incarichi individuali ad esperti esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e tenute presenti le specificazioni riportate nelle circolari
n. 5 del 21.12.2006 e n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Rientrano in questa disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche ai sensi e per gli effetti degli art. 2222 e 2230 del Codice Civile e dell’art. 409 del Codice di Procedura Penale, trattandosi di prestazioni professionali d’opera senza vincolo di subordinazione.
ARTICOLO 2
Tipologia dei contratti
1. Gli incarichi individuali vengono conferiti con contratti di lavoro autonomo:
a) di natura coordinata e continuativa o a progetto;
b) di natura occasionale;
c) di natura professionale.
2. Le caratteristiche principali che contraddistinguono i contratti di lavoro oggetto del presente regolamento sono:
a) per le collaborazioni coordinate e continuative (tra cui rientrano anche le collaborazioni coordinate di progetto):
- prestazione prevalentemente personale rispetto all’impiego di mezzi e/o di altri soggetti;
- assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
- continuità della prestazione che deve protrarsi nel tempo con una durata definita;
- coordinazione tra l’opera del collaboratore e l’attività del committente in quanto strettamente connessa con le finalità di quest’ultimo;
b) per le collaborazioni di lavoro occasionale:
- la prestazione dell’attività non viene effettuata in maniera continuativa, ha quindi carattere episodico, l’attività del prestatore non si coordina con i fini del committente e vi è assenza del vincolo di subordinazione;
- l’attività è svolta da un soggetto che presta altre attività in maniera abituale e prevalente;
- rientrano tra le prestazioni di lavoro occasionale anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente ed un compenso complessivamente percepito nello stesso anno inferiore a 5.000,00 euro (c.d. mini xx.xx.xx).
c) per le collaborazioni d’opera intellettuale
- la prestazione è svolta da coloro che esercitano abitualmente attività professionali, vale a dire attività il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi e/o elenchi.
ARTICOLO 3
Contenuto degli incarichi
1. Con riguardo al contenuto, gli incarichi possono essere:
a) di studio: quando hanno ad oggetto lo studio (attraverso analisi, indagini conoscitive, di approfondimento, di verifica) di una materia/argomento e si concludono con una relazione scritta nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
b) di ricerca: quando hanno ad oggetto la raccolta organica di materiale che consenta alla CCIAA di reperire contenuti di conoscenza utili per le sue finalità. Si conclude con la consegna di una relazione scritta che evidenzi tale ricerca, i relativi approfondimenti e le conclusioni;
c) di consulenza: quando hanno ad oggetto la richiesta di un parere, di una valutazione tecnica o di un giudizio ad un esperto, al fine di acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l’azione amministrativa della CCIAA;
d) di collaborazione: quando hanno ad oggetto lo svolgimento di un’attività di supporto o di cooperazione con uffici camerali finalizzati al raggiungimento di un obiettivo specifico.
ARTICOLO 4
Esclusioni
1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dell’Organo di valutazione strategica;
b) agli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
c) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (es. incarichi di componente commissioni di concorso, incarichi per la prestazione di servizi riconducibili ai contratti di appalto ecc.)
d) incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
e) incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio della CCIAA;
f) incarichi professionali inerenti attività notarili;
g) incarichi di collaborazione meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per lo stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o,
comunque, di modica entità (al massimo di € 4.000,00), quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, le singole docenze, la traduzione di pubblicazioni e simili.
ARTICOLO 5
Presupposti per il conferimento degli incarichi
1. Per esigenze a cui non può far fronte con personale in servizio, la Camera può conferire incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, coordinata e continuativa o professionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento alle Camere di Commercio e ad obiettivi e progetti specifici e determinati per la cui realizzazione si richiede un apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità;
b) l’Ente deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. La verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno deve risultare da un documento scritto.
3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell’Ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esclusivamente esecutiva e non comporta l’attività di rappresentare l’Ente; non comporta inoltre l’attività di agire in nome e per conto dell’Amministrazione con responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
ARTICOLO 6
Requisiti per il conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi regolati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere.
2. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l’esercizio di specifiche professioni intellettuali (es. giornalisti, geometri, ragionieri commercialisti ecc.) i candidati debbono pertanto essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea magistrale, laurea specialistica, laurea vecchio ordinamento o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale) e aver
maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l’incarico da conferire.
3. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l’abilitazione professionale e/o l’iscrizione in un albo professionale.
4. Il soggetto cui viene conferito l’incarico deve altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
5. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a:
a) soggetti in conflitto di interessi con la CCIAA.
ARTICOLO 7
Procedure per il conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi sono conferiti a seguito di procedure di selezione mediante comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, colloquio.
2. Per gli incarichi di collaborazione di cui alle lettere a) e b) comma 2 del precedente art. 2, che comportano un compenso lordo di importo superiore ad € 20.000,00 è adottata la procedura che segue.
2.1 Con determinazione del Segretario Generale viene approvato un apposito avviso contenente le seguenti informazioni:
a) l’oggetto della prestazione che deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) modalità di svolgimento dell’incarico;
c) i requisiti richiesti;
d) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum ed eventualmente colloquio);
e) termine entro il quale devono essere presentate le domande e relativa modalità di presentazione;
f) durata dell’incarico e compenso previsto.
2.2 L’avvio della selezione è reso pubblico con l’affissione del relativo avviso all’albo camerale e nel sito Internet della Camera di Commercio di Gorizia.
2.3 Il Segretario Generale individua anche i funzionari chiamati ad espletare le procedure di selezione che normalmente coincidono con il Dirigente competente, con l’eventuale Responsabile del Progetto o dell’attività e con un dipendente dell’Ufficio Personale o Provveditorato competente. A dette commissioni non spetta alcun compenso.
2.4 I funzionari individuati in base al comma precedente, procedono alla selezione dei candidati, mediante comparazione dei curricula pervenuti e, se ritenuto opportuno, sottopongono i candidati ad un colloquio.
2.5 Il candidato idoneo a ricoprire l’incarico è individuato valutando la rispondenza delle competenze ed esperienze possedute alla professionalità richiesta.
3. Per gli incarichi di collaborazione di cui alle lettere a) e b) comma 2 del precedente art. 2, che comportano un compenso lordo di importo pari o inferiore ad € 20.000,00 è adottata la procedura semplificata che segue.
3.1 I funzionari chiamati ad espletare la procedura di selezione semplificata (individuati in base al precedente comma 2.3) effettuano una comparazione tra le domande ed i curricula acquisiti agli atti della CCIAA (presentati da coloro che intendono proporre la loro candidatura al nostro Ente o inseriti presso siti specializzati es. Unicurricula) aventi le caratteristiche professionali e culturali coerenti con l’incarico da conferire.
3.2 L’individuazione del candidato prescelto al conferimento dell’incarico è effettuata con le modalità indicate nei commi 2.4 e 2.5 del presente articolo.
4. Al termine delle procedure normale e semplificata, con determinazione del Segretario Generale è approvato il disciplinare d’incarico ed è individuato l’esperto prescelto, dando atto nelle premesse dei criteri adottati per l’individuazione del soggetto stesso.
5. Per gli incarichi di collaborazione di cui alla lettera c) comma 2 del precedente art. 2, la scelta dell’esperto professionista esterno avviene attraverso la comparazione/valutazione delle offerte presentate dai soggetti invitati, a cura dei funzionari individuati in base al precedente comma 2.3.
5.1 Nella comparazione/valutazione delle offerte vengono valutati i seguenti elementi:
a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
c) compenso richiesto e tempistica di realizzazione della collaborazione.
5.2 Per gli incarichi di collaborazione professionale che comportano un compenso lordo di importo superiore ad € 20.000,00, si invitano a presentare la propria offerta almeno tre professionisti;
5.3 Per gli incarichi di collaborazione professionale che comportano un compenso lordo di importo pari o inferiore ad € 20.000,00, si invita a presentare la propria offerta un solo professionista.
5.4 Al termine della procedura, si procede alla formalizzazione dell’incarico.
ARTICOLO 8
Conferimento senza procedura comparativa
1. Fermo restando quanto previsto all’art. 5 del presente regolamento, l’amministrazione può conferire incarichi ad esperti esterni senza l’espletamento di procedura di selezione, quando ricorrano i seguenti presupposti:
a) nei casi di particolare urgenza, da motivare espressamente, che non rendano possibile l’effettuazione di alcun tipo di selezione;
b) quando le procedure selettive di cui all’art. 7 comma 2 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall’avviso di selezione;
c) nella scelta del personale a supporto degli organi di vertice della CCIAA (ex art. 12 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi);
d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all’abilità del prestatore d’opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altri amministrazioni pubbliche o dall’Unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione per l’individuazione dei soggetti attuatori.
2. L’incaricato presenta il curriculum e altri documenti utili alla positiva valutazione della idoneità a conseguire la prestazione.
3. La procedura di cui al presente articolo può essere espletata anche esaminando i curricula richiamati nel comma 3.1 dell’art. 7, al fine di individuare quello che risulta più rispondente alla professionalità richiesta.
ARTICOLO 9
Formalizzazione dell’incarico
1. L’amministrazione formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione, in forma scritta (ove previsto dalla legge), di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, coordinata e continuativa o professionale.
2. Il contratto, stipulato dal Segretario Generale, viene firmato per accettazione dal contraente, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.
3. I contratti devono contenere i seguenti elementi essenziali:
- l’oggetto della prestazione;
- le modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- il luogo in cui viene svolta l’attività;
- termini e durata della prestazione;
- il compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
- rapporti tra committente e contraente;
- eventuali cause di scioglimento anticipato del rapporto.
4. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto, non comporta osservanza
di un orario di lavoro, né inserimento dell’incaricato nella struttura organizzativa dell’Ente.
5. In caso di attribuzione di incarico a dipendenti pubblici, in applicazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, è necessario ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza del contraente e successivamente comunicare alla stessa Amministrazione l’effettuazione della prestazione, ai fini dell’aggiornamento dell’Anagrafe delle Prestazioni. Questo adempimento non è dovuto nei casi disciplinati dal medesimo art. 53.
ARTICOLO 10
Verifica della prestazione
1. Il dirigente competente o il responsabile del progetto indicato nel contratto, verificano periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti, in modo particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetti agli obiettivi affidati.
2. L’incaricato ad una delle collaborazioni di cui alle lettere a) e b), comma 2 del precedente art. 2, è tenuto alla presentazione di una relazione finale, se richiesta, sull’attività svolta e sui risultati raggiunti. Possono essere richieste anche relazioni intermedie.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore (nelle prestazioni di risultato) risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente o responsabile competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza (art. 1453 e seguenti del CC).
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente o responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il dirigente o responsabile competente verifica l’assenza di ulteriori oneri e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.
ARTICOLO 11
Misura dei compensi
1. Il corrispettivo della prestazione nelle collaborazioni di cui alle lettere a) e b) comma 2 del precedente art. 2, è determinato dal Segretario Generale il quale provvede in relazione all’attività oggetto dell’incarico, alla quantità e qualità dell’attività, all’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e
strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve essere comunque assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dalla CCIAA.
2. Il corrispettivo delle prestazioni nelle collaborazioni di cui alla lett. c) comma 2 del precedente art. 2 è determinato in relazione alle offerte pervenute, la cui congruità potrà essere valutata in relazione alle tariffe professionali dei rispettivi ordini/albi.
3. Il corrispettivo è al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali.
4. Il rimborso delle spese sostenute per trasferta è possibile previa autorizzazione e presentazione dei documenti giustificativi di spesa.
5. La liquidazione del corrispettivo avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell’incarico, salvo diversa espressa pattuizione in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell’incarico.
ARTICOLO 12
Proroga/rinnovo del contratto
1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione.
2. La proroga del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali o straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell’incaricato.
3. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione o attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto, fermo restando il compenso pattuito inizialmente.
4. Il limite di rinnovo e/o di proroga non trova applicazione per i contratti relativi al personale a supporto degli organi di vertice della Camera di Commercio (ex art. 12 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi).
ARTICOLO 13
Sospensione e revoca del contratto
1. Per le collaborazioni di cui alla lettera a) comma 2 del precedente art. 2, la malattia, l’infortunio e la gravidanza, debitamente documentate, non sono cause risolutive del contratto; in presenza di questi eventi il rapporto resta sospeso, senza corresponsione del compenso.
2. Nella malattia e nell’infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga del contratto, che si estingue alla scadenza.
3. Nella gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni.
4. Il contratto può essere risolto qualora:
a) il periodo di sospensione per malattia sia superiore a 1/6 della durata del contratto;
b) il periodo di sospensione per maternità sia superiore a 180 giorni.
ARTICOLO 14
Formazione, coperture assicurative, salute e sicurezza
1. I collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto possono partecipare a corsi di formazione nell’ambito dell’attività formativa promossa dall’Ente camerale, come previsto per il personale dipendente.
2. I medesimi soggetti sono inseriti tra i beneficiari dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza dell’attività svolta.
3. I medesimi collaboratori sono soggetti alla copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro qualora l’attività svolta rientri tra quelle previste dalla normativa Inail. La CCIAA provvederà al pagamento periodico del premio alle scadenza previste ed il premio verrà ripartito nella misura di un terzo a carico del collaboratore e di due terzi a carico del committente.
4. Al collaboratore, che svolga anche in parte la propria attività presso la CCIAA, è fornita la formazione e l’informazione necessaria ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
5. Il collaboratore, se l’attività prevista lo renda necessario, può essere sottoposto a visita medica specialistica preventiva da parte del medico del lavoro competente.
ARTICOLO 15
Pubblicità ed efficacia
1. Gli incarichi esterni conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti (sito internet, anagrafe delle prestazioni, Corte dei Conti ecc.).
2. L’efficacia dei contratti di collaborazioni è subordinata agli obblighi di cui all’art. 3, comma 18 della legge n. 244/07.
ARTICOLO 16
Disposizioni finali
1. Per tutti gli aspetti non previsti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2222 e seguenti del C.C., nonché tutte le norme di legge in materia di prestazioni professionali, collaborazioni coordinate e continuative e occasionali.
ARTICOLO 17
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore una volta ultimato il prescritto termine di pubblicazione.
2. La Camera di Commercio ne assicura la massima diffusione attraverso la pubblicazione nel sito camerale.