Contratto di Assicurazione Autovetture
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Fascicolo Informativo
Modello 35000 - Edizione Dicembre 2015
Fascicolo Informativo
Modello 35000 - Edizione Novembre 2016
Contratto di Assicurazione Autovetture
Responsabilità Civile verso Terzi, Incendio e Furto, Cristalli e Perdite Pecuniarie, Kasko, Eventi Naturali e Socio Politici, Ritiro Patente, Tutela Legale, Assistenza Stradale, Infortuni del conducente
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• la Nota Informativa
• il Glossario
• le Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd
Indice
Introduzione pag. 2
Nota Informativa............................................................................................................................... pag. 2
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione................................................. pag. 1 della Nota Informativa
pag. 5 della Nota Informativa
B. Informazioni sul contratto Assicurazione ................................................... pag. 1 della Nota Informativa
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami .............................
pag. 6 della Nota Informativa
Glossario pag. 9
Informativa Privacy ....................................................................................................................... pag. 11
Condizioni di Assicurazione ............................................................................................. pag. 12
pag. 16 delle Condizioni di Assicurazione pag. 17 delle Condizioni di Assicurazione pag. 18 delle Condizioni di Assicurazione pag. 19 delle Condizioni di Assicurazione pag. 20 delle Condizioni di Assicurazione pag. 22 delle Condizioni di Assicurazione
pag. 26 delle Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali di Assicurazione ........................................................................... pag. 1 delle Condizioni di Assicurazione Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi.................................................. pag. 7 delle Condizioni di Assicurazione Sezione 2 - Furto e Incendio pag. 16 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 3 - Cristalli e Perdite Pecuniarie.........................................................
Sezione 4 - Kasko ...............................................................................................
Sezione 5 - Eventi Naturali e Socio Politici ........................................................
Sezione 6 - Ritiro Patente ..................................................................................
Sezione 7 - Tutela Legale .................................................................................
Sezione 8 - Assistenza ......................................................................................
Sezione 9 - Infortuni del conducente .............................................................
pag. 17 delle Condizioni di Assicurazione pag. 18 delle Condizioni di Assicurazione pag. 19 delle Condizioni di Assicurazione pag. 20 delle Condizioni di Assicurazione pag. 20 delle Condizioni di Assicurazione pag. 22 delle Condizioni di Assicurazione pag. 27 delle Condizioni di Assicurazione
Consigli utili in caso di sinistro pag. 40
Introduzione
Gentile Cliente, questo Fascicolo Informativo illustra
le condizioni che regolamentano il suo contratto di Assicurazione con Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia e le garanzie offerte da questa Compagnia.
Per facilitare la lettura del Fascicolo abbiamo realizzato un Glossario (pag. 9) che definisce il significato che le parti attribuiscono ad alcuni termini ricorrenti. Questi termini, quando presenti nel testo, sono evidenziati in blu.
Inoltre abbiamo evidenziato in grassetto alcune frasi che le suggeriamo di considerare con particolare attenzione, così come i paragrafi contrassegnati da Avvertenza .
Nota Informativa
Contratto di Assicurazione per Autovetture
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da IVASS, ma il suo contenu- to non è soggetto alla preventiva approvazione di IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscri- zione della Polizza. È possibile calcolare un preven- tivo chiamando il Servizio Clienti al n. 02.83.430.430 dalle ore 8.30 alle 19.30 dal lunedì al sabato, o col- legandosi al sito internet www.zurich-connect.it. Il preventivo, formulato in base agli elementi di per- sonalizzazione previsti dalla tariffa e alla formula contrattuale offerta dalla Compagnia, è gratuito.
A. Informazioni sull’impresa di Assicurazione
1. Informazioni generali
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Ge- nerale per l’Italia è una società sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari, capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v., Rappresentanza Generale per l’Italia - Sede: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004, Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28/5/08 al n. 2 C.F./ P.IVA/R.I. Milano 01627980152, Imp. aut. con Provvedi- mento IVASS n. 0054457/15 del 10/6/15
Telefono: +39 0259661, Fax: +39 0226622212,
E-mail: info@zurich-connect.it,
Nota informativa - pag. 1 di 10
Sito internet: www.zurich-connect.it. Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia, Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Company@pec.zurich.it
Il contratto viene stipulato con Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia, Compagnia autorizzata all’esercizio delle attività assicurative ai sensi dell’art. 65 del regio decreto legge 29.4.1923 n. 966.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Zurich Insurance Company Ltd è pari a 20.837 milioni di CHF e risulta così ripartito: capita- le sociale pari a 825 milioni di CHF e riserve patrimoniali pari a 20.012 milioni di CHF. L’indice di solvibilità di Zurich
Insurance Company Ltd è pari a 459% inteso come il rap- porto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla nor- mativa vigente. Il patrimonio netto e l’indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili svizzeri (Swiss GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Svizzera.
B. Informazioni sul contratto
Il contratto può essere stipulato unicamente nel seguente modo:
• durata annuale
• senza tacito rinnovo
• senza obbligo di disdetta
Le garanzie sono operanti fino alle ore 24.00 della data di scadenza, come specificato nell’art.2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 12).
Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del con- tratto, avvenuta con il pagamento del premio, ha la facol- tà di recedere dal contratto, come stabilito dall’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 12).
3. Coperture assicurative offerte
La Compagnia offre le seguenti garanzie:
• Responsabilità Civile
• Incendio e Furto
• Cristalli e Perdite Pecuniarie
• Kasko
• Eventi Naturali e Socio Politici
• Ritiro Patente
• Tutela Legale
• Assistenza Stradale
• Infortuni del conducente
Responsabilità Civile - Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione
La Compagnia offre la garanzia Responsabilità Civile con la formula tariffaria Bonus/Malus a copertura dei danni causati a terzi dal Conducente durante la circolazione del veicolo assicurato. La formula tariffaria Bonus/Malus si ar- ticola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1a alla 18a classe, definiti dall’art.
1.11 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 22). In assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nel
periodo di osservazione, al Contraente viene attribuita una nuova classe di appartenenza da cui deriva l’eventuale ri- duzione o maggiorazione del Premio. Per la determinazio- ne della classe di conversione universale CU e per la rela- tiva corrispondenza della classe di merito di Compagnia si rimanda agli artt.1.8 e 1.9 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pagg. 19-20), mentre per l’evoluzione delle classi di merito sia della classe universale CU sia della classe di Compagnia, si rimanda alla Tabella n. 1 -Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU) (pag. 23, Tabella n. 2 -Regole evolutive della classe di Compa- gnia valida per Autovetture ad uso privato ed autoveicoli ad uso promiscuo (pag. 24) e Tabella n. 3 - Regole evolu- tive della classe di Compagnia valida per autotassametri, autovetture a noleggio e adibite a scuola guida (pag. 24). Ad integrazione della formula Bonus/Malus la Compagnia offre differenti formule di guida: “Guida Libera”, “Guida Esperta” e “Guida Esclusiva”, come stabilito dall’art.1.12 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 25). Inoltre la Compagnia offre la garanzia “Bonus Protetto” che in deroga alle regole evolutive, esclude ogni pena- lizzazione di premio RC conseguente al pagamento del primo sinistro e l’eventuale penalizzazione in malus della classe di Compagnia, come stabilito dall’art.1.14 della Se- zione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 26).
Avvertenze:
• La Compagnia nei casi rientranti tra le esclusioni ed in tutti gli altri casi in cui sia tenuta ad effettua- re risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali, eserci- terà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmen- te diritto di rifiutare o ridurre la propria presta- zione (art. 1.3 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione pag. 18).
• Per le formule di guida “Esperta” e “Esclusiva”, in caso di Sinistro provocato dal conducente non conforme al tipo di guida selezionato, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa come stabilito dall’art. 1.12 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 25). Per “Ri- valsa” si intende l’azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate nel contratto, volte a recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.
• Per le formule di guida “Esperta” e “Esclusiva”, la Com- pagnia limita la guida ai soggetti stabiliti nell’art.1.12 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 25).
• Per l’Estensione Scatola Nera:
- nei casi previsti all’articolo 1.13, è previsto il diritto di rivalsa della Compagnia;
- si precisa che in caso di mancata restituzione del Di- spositivo sono previste le penali come descritto all’ar- ticolo 1.13 delle Condizioni di Assicurazione e come riportato nelle Condizioni Generali di Abbonamento Ai Servizi Octo Telematics Italia consegnate insieme al presente Fascicolo Informativo in caso di attivazione della Estensione Scatola nera.
Avvertenza: l’attivazione dell’Estensione Scatola nera comporta obbligatoriamente l’attivazione della Garanzia Assistenza in una qualsiasi forma.
Incendio e Furto (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione
La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, le parti di ricambio e gli accessori di se- rie stabilmente fissati sul veicolo stesso contro i rischi di furto (commesso o tentato), rapina, e in caso di incendio, scoppio e esplosione.
Avvertenza: Questa copertura è prevista con differenti livelli di scoperto come specificato nella Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 27) e con le esclusioni previste all’art. 2.3.
Cristalli e Perdite Pecuniarie (garanzie attive solo se acquistate) -Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione
Cristalli - La Compagnia copre i danni di rottura e scheg- giatura dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo do- vuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi.
Avvertenza: La copertura è prestata con massimale, franchigia ed Esclusioni specificati nel paragrafo A) della Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 28).
Perdite Pecuniarie - La Compagnia copre le spese soste- nute in caso di ricovero temporaneo disposto dall’Autorità, trasporto, smarrimento chiavi, spese di immatricolazione, concorso spese per ripristino box di proprietà, garanzia ba- gaglio, danni causati dal trasporto di vittime della strada.
Avvertenza: Questa copertura è prevista con i massi- mali e le Esclusioni specificati nel paragrafo B) della Sezio- ne 3 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 28).
Kasko (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione
Sono disponibili due diverse tipologie di copertura Kasko:
A) Blukasko - La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di colli- sione con altro veicolo a motore identificato.
B) KaskoCompleta - La Compagnia copre i danni mate- riali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional.
Avvertenza: Entrambe le coperture sono previste con differenti livelli di massimale e di scoperto come specifica- to nei capoversi A e B della Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 29), con le esclusioni indicate nell’art.
4.2 della Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 29).
Eventi Naturali e Socio Politici (garanzie attive solo se acquistate) - Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione
A) Eventi Naturali - La Compagnia copre i danni mate- riali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti anche quando il veicolo non si trova in circolazione.
B) Eventi Socio Politici - La Compagnia garantisce l’in- dennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneg- giamento volontario.
Avvertenza: Entrambe le garanzie prevedono il mas- simale ed il livello di scoperto specificato nella Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 30).
Ritiro Patente (garanzia attiva solo se acquistata)
- Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione
Nota informativa - pag. 2 di 10
La Compagnia copre i danni in caso di ritiro e sospen- sione temporanei della patente di guida, in conseguenza diretta e esclusiva di incidente da circolazione avvenu- to durante il periodo di validità della Polizza che abbia provocato la morte o lesioni personali gravi o gravissime a persone e in ogni altro caso di investimento di perso- na, sempre che l’Assicurato venga prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del reato di fuga o di omis- sione di soccorso, come specificato nell’art. 6.1 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 31). La Compagnia rimborsa anche le spese sostenute, fino al massimale prestabilito, per il corso di recupero punti o per sostenere l’esame di revisione della patente stessa.
Avvertenza: Questa copertura è prevista con i massi- mali specificati nella Sezione 6 delle Condizioni di Assi- curazione (pag. 31) mentre le Esclusioni sono specificate nell’art. 6.2 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicura- zione (pag. 31).
Tutela Legale (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione
La Compagnia assicura il rischio della Tutela Legale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a seguito di Sinistro rientrante in garanzia, e ne ha affidato la relativa gestione a DAS.
Avvertenza: La presente copertura è prevista con il massimale specificato nell’art.7.1 della Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 31) e con le Esclusioni indicate nell’art. 7.4 della Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 32).
Assistenza Stradale (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 8 delle Condizioni di Assicurazione
La Compagnia in collaborazione con Mapfre Asistencia
S.A. , garantisce 24 ore su 24 un aiuto immediato in caso di bisogno per il veicolo o per le persone trasportate. In caso di Sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa che provvede all’erogazione del- le prestazioni, come specificato nell’art.8.1 della Sezione 8 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 34), mentre le Esclusioni sono specificate nell’art. 8.3 della Sezione 8 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 34).
Avvertenza: La presente copertura è prevista con i massimali e limitazioni specificati negli artt. 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17,
2.18 della Sezione 8 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per i dettagli relativi ad ogni singola prestazione (pagg. 35-36-37-38).
Infortuni del conducente (garanzia attiva solo se acquistata) - Sezione 9 delle Condizioni di Assicurazione
La Compagnia copre gli infortuni che il Conducente del veicolo assicurato, anche se persona diversa dal proprie- tario e in possesso del veicolo con il suo consenso, può subire durante la circolazione del veicolo oppure nel salire o scendere dal veicolo o durante lo svolgimento di opera- zioni (ad esempio riparazioni) attorno ad esso.
Avvertenza: Questa copertura è prestata con i massi- mali, limitazioni (es. limite massimo di età del conducente) e franchigie specificati negli artt. 9.1, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7,
9.8 e 9.9 della Sezione 9 delle Condizioni di Assicurazione (pagg. 38-39).
Informazioni comuni a tutte le garanzie
Avvertenze:
Nota informativa - pag. 3 di 10
• la Franchigia è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, per ciascun Sinistro. L’importo della Franchigia è espresso in cifre e viene convenuto al momento della stipula del contratto di Polizza;
• lo Scoperto è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, per ciascun Sinistro. L’importo dello Scoperto è espresso in base percentuale sul danno liquidato e viene dedotto dall’indennizzo. La relativa percentuale è convenuta al momento della sti- pula del contratto.
Per facilitare la comprensione dei relativi meccanismi di funzionamento, si riportano i seguenti esempi:
Esempio 1 (Franchigia):
Ammontare del danno 10.000,00 Euro
Franchigia 1.500,00 Euro
Indennizzo =
Ammontare del danno - Franchigia = 8.500,00 Euro
Esempio 2 (Massimale):
Ammontare del danno 10.000,00 Euro
Massimale 5.000,00 Euro
Indennizzo = Massimale = 5.000,00 Euro
Esempio 3 (Scoperto):
Ammontare del danno 10.000,00 Euro
Scoperto 10% 1.000,00 Euro
Importo di minimo scoperto 500,00 Euro Indennizzo =
Ammontare del danno - Scoperto = 9.000,00 Euro
Esempio 4 (Scoperto):
Ammontare del danno 3.000,00 Euro
Scoperto 10% 300,00 Euro
Importo di minimo scoperto 500,00 Euro Indennizzo = Ammontare del danno =
Importo di minimo scoperto 2.500,00 Euro
Avvertenze:
• Il contratto di Polizza non è attivo
a) durante la partecipazione del veicolo a gare o compe- tizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
b) nelle aree aeroportuali;
c) per i danni causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.
• È facoltà del Contraente sospendere l’Assicurazione in corso di contratto dandone dovuta comunicazione alla Compagnia. È possibile sospendere il contratto una sola volta nell’arco del periodo di validità dello stesso. Di conseguenza non è ammessa la sospensione della Polizza di riattivazione. Per i dettagli del processo di sospensione/riattivazione del contratto si rimanda all’art.14 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 14).
• In caso di pagamento frazionato del Premio, nei casi in cui ciò è concesso dalla Compagnia e di mancato versa- mento della rata successiva dovuta dal Contraente alla scadenza convenuta, l’Assicurazione viene sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza del pe- riodo di copertura già pagato sino alle ore 24.00 del gior- no del pagamento tardivo. Tale pagamento non potrà in alcun caso produrre un effetto retroattivo della garanzia.
• In caso di divieto di cessione del credito e facol- tà di delega di pagamento, si precisa che rimane impregiudicata la facoltà dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti dell’Assicuratore derivan- te dal presente contratto di delegare l’Assicuratore a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell’riparatore (sia se convenzionato, sia se non con- venzionato) nei limiti del valore del danno del veico- lo riparato per il quale l’Assicurato ha diritto a essere risarcito ai sensi del presente contratto come stabilito dall’art. 19 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 15) L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoripa- ratore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell’articolo 20 delle Condi- zioni di Assicurazione (pag. 16).
3.1 Estensioni della copertura
La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assicura- zione obbligatoria indicati specificati negli artt. 1.6 e 1.7 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pagg. 18-19) a cui si rinvia.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.Lgs. 209/2005 Co- dice delle Assicurazioni private, la garanzia non copre i danni subiti dal conducente responsabile dell’eventuale Sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui
all’art.129, comma 2 lett. a), b) e c) del predetto Codice e come specificato nell’art.1.2 delle Condizioni di Assicu- razione (pag. 18).
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenze:
• dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipula del con- tratto, relative a circostanze che influiscono sulla valu- tazione del rischio, possono comportare la perdita tota- le o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione dichiarata, come specificato nell’art.5 delle Condizioni di Assicurazione;
• il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli contemplati dalla Legge.
Aggravamento e diminuzione del rischio
Qualora in corso di contratto si verifichino cambiamenti nella definizione del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve darne immediato avviso alla Compagnia indicando le variazioni avvenute. Per le variazioni che comportino dimi- nuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt.1897 e 1898), come specificato negli artt.5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione (pagg. 12-13).
Esempio: in caso di cambio di residenza il Contraente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambiamento in quanto la provincia di residenza è un parametro tariffario determinante per la diversa profila- zione del rischio.
6. Premi
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. La possibilità di frazionare il pagamento del Premio con pa- gamenti semestrali è prevista solo in caso di proposta di rinnovo della Compagnia ai sensi dell’articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione.
Il pagamento del premio può essere effettuato presso i punti SisalPay di Sisal o LIS PAGA di Lottomatica Servizi, tramite carta di credito o bonifico bancario oppure usu- fruendo dei servizi di bonifico on-line forniti da MyBank. Solo a seguito di proposta di rinnovo della compagnia o di sostituzione di polizza (ai sensi degli articoli 10 e 3 delle Condizioni di Assicurazione) sarà possibile pagare tramite bollettino di conto corrente postale. Qualora il contrat- to preveda un pagamento frazionato e il Contraen- te abbia dichiarato, all’atto della stipula, di voler effettuare il pagamento tramite carta di credito, la modalità indicata per il versamento della prima rata viene estesa automaticamente anche al pagamento delle rate successive, con addebito dell’importo do- vuto 10 giorni prima della scadenza di ciascuna rata, senza specifica comunicazione al Contraente.
Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario, qualora presente. Qualora concesso, il frazionamento semestrale del Premio comporta l’ap- plicazione di una tariffa diversa rispetto alla tariffa applicata per il pagamento del Premio senza frazio- namento e una maggiorazione dell’8% del Premio annuo a titolo di diritti amministrativi.
Avvertenza: La sostituzione del veicolo nell’ambito della forma tariffaria Bonus/Malus, e quindi nei casi di ven- dita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva del veicolo assicurato consente alla Compagnia di restituire la parte di Premio della sola garanzia R.C. Auto non usufrui- ta. Il rimborso è pari alla parte di Premio annuo compresa
tra la data di annullamento del contratto e la data dell’ulti- ma rata di Premio pagata al netto di imposte e oneri para- fiscali (SSN). Qualora il Contraente richieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Compagnia procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. La sostituzione prevede il pagamento di 15,00 Euro lordi a titolo di spese di so- stituzione, come specificato nell’art. 3 delle Condizio- ni di Assicurazione (pag. 12) a cui si rinvia.
In caso di Estensione Scatola Nera il Contraente avrà diritto ad una riduzione del premio RC.
7. Informativa in corso di contratto
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia invierà al domicilio del Contraente, almeno 30 giorni prima dalla scadenza medesima, la comunica- zione relativa alla scadenza del contratto contenente tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti.
Con tale avviso di scadenza si ricorda al Contraente che il Servizio Clienti è a disposizione per fornire qualsiasi informazione sul Premio di rinnovo con il dettaglio del- le singole componenti di variazione del Premio rispetto all’annualità precedente.
La Compagnia inoltre, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, consegnerà telematica- mente l’Attestato di Rischio, mettendolo a disposizione nell’Area Clienti Riservata del sito www.zurich-connect.it, come specificato nell’art.1.11 della Sezione 1 delle Condi- zioni di Assicurazione.
La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- ente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione e sulla eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
8. Attestato di Rischio - Classe di merito
La Compagnia, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, mette a disposizione del Contra- ente l’Attestato di Rischio per via telematica come spe- cificato nell’art.1.11 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Il periodo di validità dell’Attestato di Rischio è di 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce.
Per ulteriori informazioni sull’Attestato di Rischio si rinvia all’articolo 1.11 “Attestato di Rischio” della Sezione 1 del- le Condizioni Generali di Assicurazione.
Per comprendere nel dettaglio i meccanismi di assegna- zione della classe di merito universale anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rimanda agli artt.1.8, 1.9 e 1.10 delle Condizioni Generali di Assicura- zione (pagg. 19-20-21) a cui si rinvia.
Avvertenza: La classe di merito di conversione univer- sale CU riportata sull’Attestato di Rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Nota informativa - pag. 4 di 10
I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso l’azione contro di lui (art. 2952 del Codice Civile). Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, il termine di prescrizione di 2 anni decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Regime fiscale
Responsabilità Civile
In merito al trattamento fiscale vengono applicate alla garanzia in oggetto le imposte nella misura sta-
bilita dalla legge ed il Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10.5% del premio imponibile.
Auto Rischi Diversi
In merito al trattamento fiscale vengono applicate alle garanzie riportate di seguito le imposte come da elenco sottostante:
• Furto e Incendio: 13.5% del Premio imponibile.
• Cristalli: 13.5% del Premio imponibile.
• Perdite Pecuniarie: 22.25% del Premio imponibile.
• Blukasko: 13.5% del Premio imponibile.
• Kasko completa: 13.5% del Premio imponibile.
• Eventi Naturali: 13.5% del Premio imponibile.
• Eventi Socio Politici: 13.5% del Premio imponibile.
• Ritiro Patente: 22.25% del Premio imponibile.
• Tutela Legale: 12.5% del Premio imponibile.
• Assistenza: 10.0% del Premio imponibile.
• Infortuni del conducente: 2.5% del Premio imponibile.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
11. Procedura per il risarcimento del danno
Nel caso l’Assicurato sia coinvolto in un Sinistro avvenuto nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Cit- tà del Vaticano che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, e abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di Risarcimento Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal DPR 254 del 18 luglio 2006.
In questo caso, l’Assicurato, qualora intenda avva- lersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia o tramite email a documenti@zurich-connect.it o tramite fax al numero 02.83.430.111 o tramite la compilazione dell’apposito form di denuncia del sinistro situato nella propria Area Riservata sul sito www.zurich-connect.it, le seguenti in- formazioni di legge, necessarie per la corretta e tempe- stiva istruzione della pratica:
1) la data ed il luogo dell’incidente;
2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coin- volti nel sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicura- zione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’in- cidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nota informativa - pag. 5 di 10
Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l’Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore conven- zionato, sia ad un riparatore non convenzionato.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’i- spezione diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazione l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).
Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del ter- mine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la
messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazione, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopral- luogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.
Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia prov- vederà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti.
La Compagnia provvederà alla liquidazione del sinistro entro 15 giorni a decorrere dall’accettazione dell’offerta di risarcimento.
Avvertenza: il Contraente deve denunciare il sinistro o tramite l’apposito form di denuncia situato nella pro- pria Area Riservata sul sito www.zurich-connect.it oppure telefonicamente chiamando il numero 02.83.430.000. Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà, come prescritto dall’art.1913 del Codice Civile e dall’art. 143 del D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicura- zioni Private), dare anche avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto cono- scenza, tramite email a documenti@zurich-connect.it o fax al numero 02.83.430.111, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e/o l’entità appros- simativa del danno. Per informazioni sul centro di liqui- dazione Sinistri di competenza può consultare la sezio- ne “Gestione Sinistri” sul sito internet della Compagnia www.zurich-connect.it. Per la garanzia Responsabilità Civi- le, la Compagnia è tenuta a formulare la proposta di risar- cimento entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta danni completa per i danni alle cose o al veicolo, e entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni nel caso in cui gli assicurati o i conducenti dei due veicoli coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).
Nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di Risarci- mento Diretto, come previsto dall’art.148 del Codice delle Assicurazioni Private, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicura- zione del veicolo del responsabile del Sinistro.
Avvertenza: In caso di denuncia di Sinistro riguardante le coperture diverse dalla RC, il Contraente deve osservare i termini e le modalità specificate nell’art.15 delle Condi- zioni di Assicurazione.
Avvertenza: la Compagnia, per la gestione dei Sini- stri riguardanti la garanzia Tutela Legale, si avvale della collaborazione di DAS S.p.A. come specificato negli artt. 7.6, 7.7 e 7.8 della Sezione 7 delle Condizioni di Assicu- razione (pag. 33) a cui si rinvia, mentre per la gestione dei Sinistri della garanzia Assistenza Stradale si avvale della collaborazione di Mapfre Asistencia S.A. come specificato nell’art. 8.2 della Sezione 8 delle Condizioni di Assicura- zione (pag. 34) a cui si rinvia.
Avvertenza: Qualora sul veicolo sia installato il disposi- tivo, in caso di sinistro, l’Impresa ha la facoltà di utilizzare, per la gestione dello stesso, i dati registrati dal dispositivo al momento dell’evento.
12. Incidenti stradali con controparti estere In caso di Sinistro con veicoli immatricolati e/o assicurati all’estero l’Assicurato deve rivolgere le proprie richieste risarcitorie all’Ufficio Centrale Italiano, come specificato nel paragrafo “Consigli utili in caso di Sinistro” delle Con- dizioni di Assicurazione.
13. Incidenti stradali con veicoli non assicurati o non identificati
In caso di Sinistro con veicolo non assicurato o non iden- tificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessio- naria Servizi Assicurativi Pubblici.
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro
Per evitare eventuali maggiorazioni del Premio derivanti da responsabilità nel Sinistro occorso, il Contraente ha facoltà di rimborsare alla Compagnia gli importi da essa liquidati, per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza della Polizza.
Nel caso in cui il sinistro sia stato liquidato attraverso la procedura di risarcimento diretto, la richiesta di rim- borso può essere effettuata direttamente dal contra- ente, in maniera autonoma, a CONSAP Spa – Servizio Stanza di Compensazione, Via Yser 14 – 00198 Roma; Fax:06.85.79.65.45/46/47; sito internet: www.consap.it; e-mail: rimborsistanza@consap.it. La Compagnia ha in ogni caso facoltà di assistere l’Assicurato inoltrando a CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere l’importo da rim- borsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo dall’Assicurato. A fronte del rim- borso dell’importo liquidato per il sinistro, il contratto verrà riclassificato e l’attestato di rischio non riporterà l’annota- zione del sinistro.
15. Arbitrato
Relativamente alla garanzia Infortuni del conducente, nel caso di controversie di natura medica sull’indenniz- zabilità del danno e sulla quantificazione dei rimborsi e delle indennità, è facoltà dell’Assicurato ricorrere ad un Collegio Medico, come specificato nell’art. 9.12 della Sezione 9 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 39).
Avvertenza: Rimane comunque facoltà dell’Assicurato rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
16. Accesso agli atti dell’Impresa
Il Contraente e il danneggiato possono accedere agli atti dell’Impresa a conclusione dei procedimenti di valutazio- ne, constatazione e liquidazione dei danni che li riguarda- no. Tale richiesta può essere fatta se il danneggiato ha già avuto un’offerta di risarcimento o se la Compagnia comu- nica che non ha fatto o non intende fare alcuna offerta precisandone i motivi. Il richiedente può farne richiesta mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio presso la sede della Compagnia. La Compagnia è tenuta a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni co- municandone l’eventuale irregolarità o incompletezza o alternativamente ad indicare il referente aziendale incari- cato e le modalità di messa a disposizione dei documenti. Il richiedente deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia, in caso contrario può rivolgersi diret- tamente ad IVASS.
17. Reclami
Eventuali reclami possono essere presentati alla Com- pagnia ed all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), secondo le disposizioni che seguono.
• Alla Compagnia
Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il pro- filo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri.
I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione
del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circo- stanze.
La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscon- tro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimen- to dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. I re- clami devono essere inviati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail a:
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Clienti / Reclami
Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano Telefono n. 02/59663040
(lun-ven 8.30-19.30)
Fax n. 02.83.430.111
• All’IVASS
Vanno indirizzati i reclami:
- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Pri- vate, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a di- stanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compa- gnia nel termine di 45 giorni.
Il Reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere i se- guenti elementi essenziali: nome, cognome e domici- lio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato; breve ed esau- stiva descrizione del motivo della lamentela; copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale ri- scontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’i- potesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vi- gilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich-connect.it. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all’in- dirizzo ivass@pec.ivass.it.
I reclami devono essere inviati per iscritto a:
I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale 21, 00187 Roma Fax numero: 06/42.133.206
Nota informativa - pag. 6 di 10
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s. m. i., che l’Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autori- tà Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
− la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare
in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circo- lazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto libe- ramente dalla parte tra quelli territorialmente compe- tenti. Tale Organismo provvede a designare un media- tore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato;
− l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni gene- rali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
− la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal
D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da cir- colazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non ecce- denti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già sog- gette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare leal- mente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati;
− la conciliazione paritetica, nel caso di controversie re- lative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, ri- volgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
18. Altre informazioni precontrattuali
Nota informativa - pag. 7 di 10
Il Contraente ha diritto di scegliere se ricevere e trasmette- re il contratto, la documentazione precontrattuale e con-
trattuale nonché, durante la validità del contratto, le co- municazioni previste dalla normativa vigente su supporto cartaceo o altro supporto durevole tramite posta, e-mail o fax; ha diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione di cui al punto precedente e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che tale cir- costanza non sia incompatibile con il contratto concluso; prende atto che la Compagnia richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dalla Compagnia; il Contraente per la sottoscrizione e la restituzione del contratto potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole (salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e trasmetterlo alla Compagnia a mez- zo posta, e-mail o fax; nel caso di promozione e colloca- mento del contratto tramite Servizio Clienti ha il diritto di chiedere di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promo- zione e collocamento di contratti di Assicurazione.
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 per ogni controver- sia legata al presente contratto, è obbligatorio l’esperi- mento del tentativo di mediazione, condizione di procedi- bilità per l’eventuale successiva azione giudiziaria.
Il Fascicolo Informativo sempre aggiornato è dispo- nibile sul sito www.zurich-connect.it, nella sezione ’Documenti’.
Il testo della Nota Informativa è aggiornato al 11/2016.
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Infor- mativa.
ll Rappresentante Generale per l’Italia Camillo Candia
Glossario
Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Con- traente attribuiscono il significato qui precisato:
Accessori di serie e optional - installazioni stabilmente fissate al veicolo rientranti nel novero degli accessori di serie.
Apparecchi autoradio/cd/video - Si intendono esclusi- vamente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.
Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall’As- sicurazione o la persona fisica o giuridica la cui responsa- bilità civile è coperta dall’Assicurazione.
Assicurazione - Garanzia prestata con il contratto di As- sicurazione.
Assistenza stragiudiziale - È quell’attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ri- corso al giudice e per evitarlo.
Atto di danneggiamento volontario - gesto, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.
Aventi diritto - persona fisica o giuridica che ha dirit- to alla consegna dell’Attestato di Rischio ( il contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usu- fruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
Attestato di Rischio - il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Banca Dati degli Attestati di Rischio - banca dati elet- tronica che le imprese di Assicurazione hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad atte- stare lo stato del rischio.
Bonus/malus - Formula tariffaria che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1a alla 18 a classe. In assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei “periodi di osservazione” si prevede il collocamento del Contraente in una nuova classe di ap- partenenza e la conseguente riduzione o maggiorazione del Premio.
Centrale operativa - È la struttura di Mapfre Asistencia
S.A. - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI), costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzio- ne sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza e eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Classe di merito di Compagnia - È la classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia e risultante dall’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compa- gnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.
Classe di merito “CU” - È la classe Bonus/Malus di “Con- versione Universale” (CU), ex classe “CIP” di cui all’- Al- legato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 di esecuzione del Codice delle Assicurazioni private. Tale classe è risultante dall’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.
Codice delle Assicurazioni - il Codice delle Assicurazio- ni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.
Compagnia - L’Impresa Assicuratrice, ovvero Zurich Insu- rance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contraente - Persona fisica o giuridica che stipula il con- tratto di Assicurazione.
Danno extracontrattuale - È il danno ingiusto conse- guente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile del danno non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Decorrenza e durata - Dalla data di decorrenza della Polizza e per tutta la durata della stessa.
Degrado d’uso - è il deprezzamento del valore del veico- lo o di sue parti dovuto all’uso dello stesso e/o al trascor- rere del tempo.
Delitto colposo - È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge pena- le, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso - È doloso, o secondo l’intenzione, qualsi- asi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale - Si ha delitto preterintenzio- nale, o oltre l’intenzione, quando l’evento dannoso risulta più grave di quello voluto.
Dispositivo o Scatola nera - Dispositivo elettronico omologato secondo le Direttive Europee CE 95/54 Au- tomotive concesso al cliente in comodato da Octo Tele- matics S.r.L, identificato come Clear Box nelle Condizioni generali di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia.
Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropa- ga con elevata velocità.
Estensione territoriale - Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell’Unione Euro- pea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. Auto per lo stesso veicolo.
Franchigia - L’importo contrattualmente pattuito in mi- sura fissa che, in caso di Sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’inden- nizzo.
Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte la normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.
Furto - È il reato, previsto dall’art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Guasto - Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rot- tura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in con- dizioni normali.
Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma.
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Incidente - il Sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Infortunio - Ogni evento dovuto a causa fortuita, violen- ta e esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Insorgenza (del Sinistro) - Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione
del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e coincide con: nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informa- zione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima; Nella Responsabilità Extra- contrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richie- sta del risarcimento.
In viaggio - qualunque località al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato ad oltre 25 chilometri dal luogo di residenza dello stesso.
Invalidità permanente - La perdita o la diminuzione de- finitiva e irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Kasko - I danni diretti e materiali subiti dal veicolo a se- guito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.
Fatto illecito - Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
Legge - Atto normativo del Parlamento con il quale ven- gono disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi dei medesimi.
Lesioni personali colpose - Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art.590 C.P.).
Massimale - La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro se- condo le condizioni stabilite nel contratto.
Omicidio colposo - Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà e intenzione, provoca la morte di una persona (art.589 C.P.).
Periodo di osservazione
- Sinistri con responsabilità principale:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicu- razione e termina due mesi prima della scadenza del pe- riodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decor- rono dalla scadenza del periodo precedente.
- Sinistri con responsabilità paritaria: Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compre- so l’anno corrente, così come indicate nel quinquennio dell’Attestato di Rischio.
Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione.
Pra - Pubblico Registro Automobilistico.
Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compa- gnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.
Primo rischio assoluto - forma di Assicurazione che pre- vede la copertura fino ad un importo di massimo Inden- nizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
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Procedimento penale - Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa
contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (col- poso - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di Polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rapina - La sottrazione della cosa mobile a chi la detie- ne, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
Reato - Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterin- tenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la vo- lontà è irrilevante.
Ricovero - La degenza, con pernottamento, in Istituto di Cura, autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospe- daliera.
Risarcimento - La somma spettante al terzo danneggiato a seguito di Sinistro.
Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Rivalsa - L’azione esercitata dalla Compagnia nei con- fronti dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Polizza, per recuperare le somme eventualmente paga- te a terzi danneggiati.
Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a ter- mini di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato/Contra- ente per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.
Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
Sinistro - L’evento dannoso per il quale è prestata l’As- sicurazione.
Spese di giustizia - Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giu- dizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
Tariffa - La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
Transazione - Accordo col quale le Parti, facendosi reci- proche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Valore a nuovo - È il prezzo di listino del veicolo e degli eventuali optionals, se assicurati, al momento del Sinistro, con il limite della somma assicurata.
Valore Assicurato - È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al mo- mento della stipulazione del contratto.
Valore commerciale - È il valore del veicolo corrispon- dente a quello del corrente mercato dell’usato, riportato da Quattroruote.
Veicolo - autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone regolarmente assicurati con Polizza RCA.
Il testo del Glossario è aggiornato al 11/2016.
Informativa Privacy ex art. 13 D.LGS n.196/03 - Codice in materia di trattamento dei dati personali
Gentile Cliente,
la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterLe fornire i servizi e/o le presta- zioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n. 196 e s.m.i - “Codice in materia di protezione dei dati personali”(in prosieguo, il “Codice”) forniamo, pertanto, qui di seguito l’informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali e sensibili.
1. Finalità assicurative e contrattuali
I Suoi dati personali - anche sensibili1 - saranno trattati dal- la nostra Società al fine di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società2.
Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facol- tativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.
2. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche Con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, i Suoi dati personali saranno trattati dalla Società:
(i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni com- merciali e vendita di prodotti o servizi offerti dalla So- cietà o prodotti o servizi di soggetti terzi (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, oltre alle modalità tradizionali quali invio di posta cartacea e telefonate con operato- re), nonché per consentire alla Società di condurre ricer- che di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
(ii) per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare
avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l’adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice. Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati “incaricati” e “respon- sabili” nell’ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del tratta- mento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.
4. Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è la Società con la quale è stato concluso il contratto di assicurazione o che ha emesso il preventivo.
5. Ambito di comunicazione e diffusione
5.1 Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali, in- clusi i dati sensibili, potrebbero essere comunicati alle cate- gorie di soggetti indicate in nota4, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento.
5.2 Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al pre- cedente paragrafo 2, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota5, i quali potranno agire con responsabili esterni del trattamento.
5.3 I Suoi dati potranno essere trasferiti all’estero, anche in Paesi extra UE.
5.4 I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.
6. I Suoi diritti (art. 7 del Codice)
Ai sensi dell’art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l’o- rigine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
i nostri prodotti e servizi.
3. Tali sog-
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi,
(iii) per comunicarli a soggetti terzi indicati in nota
getti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing, invio di comunicazioni commer- ciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.
Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.
3. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati
Note
1. L’art. 4 del dlgs. 196/2003 considera sensibili, ad esem- pio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni poli- tiche o sindacali e alle convinzioni religiose.
2. Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; pre- venzione e individuazione delle frodi assicurative e rela- tive azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; gestione e controllo interno.
3. Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, Società del gruppo Zurich Italia, altri soggetti operanti nel settore bancario e di intermediazione assicurativa e finanziaria,
al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finali- tà commerciali e di marketing. Con riferimento alle attività di cui al punto 2 (i) si precisa inoltre che l’opposizione al trattamento effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto si estenderà altresì a quelle tradizionali, ferma restando la possibilità di esercitare tale diritto solo in parte ovvero il diritto di manifestare l’eventuale volontà di rice- vere comunicazioni per le suddette finalità di marketing esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto. Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la pro- pria richiesta alla Società intestataria del contratto o del pre- ventivo al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23, 20159
– Milano; oppure via Fax al numero 02.2662.2210 ovvero via E-mail al seguente indirizzo: privacy@zurich-connect.it.
Nota informativa - pag. 10 di 10
4. (i) Assicuratori, coassicuratori (ii) agenti, mediatori (iii) banche, istituti di credito; (iv) altri soggetti inerenti allo specifico rapporto, tra cui, a titolo esemplificativo, sog- getti terzi che abbiano stipulato delle convenzioni con la Società (v) società del Gruppo; (vi) legali; periti; medici; centri medici, (vii) società di servizi, fornitori, outsourcers
(viii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (ix) società di recupero crediti; (x) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assi- curativa, organismi associativi e consortili, IVASS ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (xi) Magistra- tura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.
5. Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, So- cietà del gruppo Zurich Italia, altri soggetti quali consu- lenti e fornitori di servizi.
Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali di Assicurazione
Art. 1 - Modalità di conclusione del contratto
1.1 Per stipulare questo contratto è necessario inviare i do- cumenti richiesti alla Compagnia e pagare il Premio previsto con le modalità indicate nella lettera accompagnatoria al Preventivo. La ricevuta di versamento o l’estratto conto co- stituiscono quietanza di pagamento. La Compagnia prov- vederà a verificare, prima dell’emissione del contratto, la correttezza dei dati risultanti dalle banche dati rela- tivamente all’attestazione del rischio del veicolo e del Contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa (ai sensi dell’art.132 D.Lgs. 7/9/2005 n°209). Il contratto si intende concluso nel momento del paga- mento del Premio, a condizione che i documenti inviati confermino le informazioni contenute nel preventivo. La data di decorrenza della garanzia è quella indicata nel preventivo.
1.2 La difformità tra le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalla documentazione inviata dal Contraente comporta la necessità della formulazione di un nuovo preventivo o l’invio da parte del Contraente di ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni rese in fase di preven- tivazione. Il Contraente può decidere di aderire alla nuova proposta pagando l’integrazione di Premio e fornendo tutta la documentazione richiesta; oppure di rinunciare e chiedere la restituzione del Premio già corrisposto. Se entro 30 giorni dalla formulazione del nuovo preventivo la Compagnia non riceve alcun re- sponso da parte del Contraente, procede al rimborso del premio versato, senza che la copertura abbia ef- fetto. Qualora concesso, il frazionamento semestrale del Premio comporta l’applicazione della relativa ta- riffa e una maggiorazione dell’8% del Premio annuo a titolo di diritti amministrativi.. Se il contratto prevede un pagamento rateale e il Contraente dichiara, all’atto della stipula, di volerlo eseguire tramite carta di credito, questa modalità di pagamento si estende automaticamen- te al pagamento delle rate successive, con addebito dell’importo dovuto 10 giorni prima della scadenza di ciascuna rata, senza ulteriore comunicazione al Contraente.
Art. 2 - Durata del contratto e periodo di copertura
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Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo. La Compagnia mantiene operante, non oltre il quindicesi- mo giorno successivo alla scadenza del contratto, la sola garanzia RCA fino all’effetto del nuovo contratto, anche se stipulato con altra Compagnia.
Le coperture diverse dalla garanzia RCA sono effetti- ve fino alle ore 24.00 della data di scadenza.
Tuttavia, quando la Compagnia invia una proposta di rinno- vo ai sensi del seguente articolo 10, tutte le garanzie pre- state con il presente contratto resteranno attive fino alle ore
24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il Contraente provveda entro e non oltre questo termine al pagamento del Premio della proposta di rinnovo.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indi- cato in Polizza.
Se alla data indicata in Polizza il Contraente non ha paga- to il Premio o la prima rata di Premio, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 della data di pagamento, in tal caso l’assicurazione avrà effetto:
1. per i pagamenti a mezzo bonifico bancario:
• dalle ore 24.00 della data indicata come valuta fissa per il beneficiario;
• dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato dato l’or- dine irrevocabile di bonifico, qualora la data di valuta fissa per il beneficiario sia antecedente alla data in cui è stato dato l’ordine irrevocabile di bonifico;
2. per i pagamenti a mezzo bollettino di conto corrente postale, quando previsti in base alla lettera B, punto 6 ’Premi’ della Nota Informativa, dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato eseguito il versamento;
3. per i pagamenti effettuati presso i punti SisalPay di Sisal o LIS PAGA di Lottomatica Servizi, quelli effettuati tramite carta di credito o quelli che usufruiscono dei servizi di bo- nifico on-line forniti da MyBank, dalle 24.00 del giorno di pagamento.
In caso di frazionamento del Premio (quando previsto in base alla lettera B, punto 6 ’Premi’ della Nota Informativa), il man- cato pagamento della seconda rata comporta la sospensione dell’assicurazione dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della seconda rata sino alle ore
24.00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene effettuato. Il pagamento oltre il 15° giorno successivo alla scaden- za di pagamento della seconda rata, non può in alcun caso produrre un effetto retroattivo della copertura.
Art. 3 - Sostituzione di Polizza
Il Premio della nuova Polizza di sostituzione viene calcolato con la stessa tariffa della polizza sostituita.
Per ogni variazione che comporti la sostituzione della Polizza è previsto:
1. il pagamento di un corrispettivo di 15,00 Euro lordi a titolo di spese di sostituzione;
2. l’eventuale rimborso della parte di Premio non goduto della sola garanzia R.C. Auto (al netto di imposte e oneri parafiscali).
All’atto della sostituzione, le garanzie diverse dall’RC pos- sono essere previste solo se già presenti nel contratto pre- cedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.
Art. 4 - Diritto di recesso - ripensamento
Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta con il pagamento del Premio salvo quanto previsto dall’art. 1, ha la facoltà di recedere dal contratto. In caso di recesso il Contraente deve far pervenire alla Compagnia, via fax o email, una dichiarazione attestante l’avvenuta distruzione del certificato di Assicurazione e della Carta Verde eventualmente in suo possesso. Alla ricezione di tutta la documentazione la Compagnia è tenuta a rimborsare la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del pre- mio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso), al netto di imposte e oneri parafiscali. Il modulo per il recesso può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o scaricato sul sito inter- net www.zurich-connect.it nella sezione ’Documenti’.
Art. 5 - Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio variazione del rischio
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdi- ta totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprie-
tario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione cui si è dichiarata. Qualora nel cor- so del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristi- che del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia. Per le variazioni che com- portino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898). Nei casi in cui sia applicabile l’articolo 144, 2°comma del Codice delle Assicu- razioni, la Compagnia esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla norma citata.
Art. 6 - Variazione della residenza del Contraente / proprietario
Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestiva- mente alla Compagnia il cambio di residenza del Contra- ente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. In mancanza di comunicazione, si applica il disposto del precedente art. 5.
Art. 7 - Esclusioni
L’Assicurazione non è operante:
• durante la partecipazione del veicolo a gare o com- petizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regola- mento di gara;
• nelle aree aeroportuali;
• relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causa- ti dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
• (salvo specifica pattuizione) urto con animali selvatici.
Art. 8 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. La Compagnia, a semplice richiesta dell’Assicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assi- curazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. Per quanto riguarda la sola Sezione 7 - Tutela Legale, l’Assicurazione vale per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti in tutti gli stati d’Europa. La Carta Verde è valida per lo stesso pe- riodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso in cui trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni a terzi che si verifichino fino alle ore 24.00 del 15° giorno dopo il giorno di scadenza della rata di Premio successiva all’emissione del contratto. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Car- ta Verde, il Contraente è obbligato a distruggerla; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti art. 5, 6 e 7.
Art. 9 - Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistri, il Con- traente o l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. L’omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
Art. 10 - Proposta di rinnovo del contratto Prima della scadenza della Polizza, la Compagnia può proporre al Contraente il rinnovo del contratto avente pari durata, contenente le nuove condizioni di Polizza e di Premio. Il Premio della proposta di rinnovo sarà calcolato in base alle tariffe in vigore il giorno di decorrenza del con- tratto, e alle regole evolutive relative alla formula tariffaria del contratto in corso. Nel caso in cui nel contratto siano presenti garanzie a copertura di danni diretti al veicolo, la Compagnia provvederà all’adeguamento automatico del valore commerciale del veicolo stesso, calcolato sulla base delle quotazioni di “Quattroruote”. Di conseguenza verrà adeguato il valore degli eventuali optionals e/o accessori non di serie utilizzando la stessa percentuale di svalutazio- ne considerata per l’autovettura assicurata. Il Premio sarà calcolato sulla base del nuovo valore commerciale dell’au- tovettura, applicando la tariffa in vigore il giorno di decor- renza del contratto e la relativa quotazione commerciale ri- levata su “Quattroruote” il giorno di emissione della nuova proposta contrattuale. Il Contraente è libero di accettare o meno la proposta e di acquistare la nuova Polizza.
La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rin- novo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio.
Art. 11 - Trasferimento di proprietà del veicolo - risoluzione anticipata del contratto – conto vendita
Nel caso in cui il Contraente intenda richiedere la risoluzio- ne anticipata del contratto con la restituzione del premio non goduto, è tenuto a darne immediata comunicazio- ne alla Compagnia. Il modulo per la “Richiesta di storno della polizza” deve essere richiesto al call center al n° 02.83.430.430 dalle ore 8.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato o scaricato dal sito internet www.zurich-connect.it nella sezione ’Documenti’.
A. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Compagnia, così da potersi adottare una delle soluzioni di seguito previste (non valide per contratti di durata infe- riore ad un anno):
1. nel caso di trasferimento di proprietà del Veicolo assicu- rato che comporti la cessione del contratto di Assicura- zione, il Contraente è tenuto a distruggere il certifica- to di assicurazione e la carta verde eventualmente in suo possesso e a fornire tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle rate di pre- mio successive fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario deve stipulare un nuovo contratto: la Compagnia pertanto non rilascerà l’Attestato di Rischio.
2. nel caso di alienazione del veicolo assicurato:
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• qualora il Contraente chieda che la Polizza sia resa va- lida su altro veicolo di sua proprietà, in sostituzione del precedente, con conseguente variazione di premio, si procede al conguaglio del Premio dovuto. Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di assicurazione, e la carta verde eventualmente in suo possesso.
• qualora il Contraente chieda la risoluzione anticipata della Polizza con rimborso del premio non goduto, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di assicurazionee la carta verde eventualmente in suo possesso e deve inviare alla Compagnia tramite fax o email la “Richiesta di storno della polizza” compilata in tutte le sue parti e firmata, unitamente ad una co- pia dell’atto di vendita. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto
di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso viene ef- fettuato alla ricezione di tutta la documentazio- ne sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.
Nei predetti casi, qualora la sostituzione con altro Veico- lo non avvenga contestualmente alla cessione del Vei- colo assicurato la Compagnia conserverà (a favore del proprietario del Veicolo venduto o alienato) la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di regi- strazione di tale evento all’ACI o al PRA.
B. In caso di demolizione o cessazione o esportazione definitiva del Veicolo, il Contraente è tenuto a distrug- gere il certificato di assicurazione, e la carta verde eventualmente in suo possesso e deve inviare alla Compa- gnia tramite fax o email la “Richiesta di storno della poliz- za” compilata in tutte le sue parti e firmata, unitamente ad una copia dell’attestazione del P.R.A. certificante la restitu- zione della carta di circolazione e della targa di immatrico- lazione. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso viene effettuato alla ricezione della documen- tazione indicata al primo comma e sarà calcolato dal mo- mento della cessazione del Rischio. Qualora il Contraente chieda che il contratto di assicurazione relativo al Veicolo demolito, cessato o esportato sia reso valido per un altro veicolo in sostituzione del precedente, la Compagnia pro- cede al conguaglio del premio di cui sopra con quello do- vuto per il Veicolo subentrante. La Compagnia conserverà (a favore del proprietario del Veicolo distrutto o demolito o esportato) la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione di tale evento all’ACI o al PRA.
C. In caso di veicolo consegnato in conto vendita
1. qualora il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, chieda che la Polizza sia resa valida su altro veicolo di sua proprietà, in sostituzione del precedente, con conseguente variazio- ne di Premio, si procede al conguaglio del Premio stesso, purché non vi sia variazione nella figura del proprietario. Il Contraente è tenuto a distrug- gere il certificato di Assicurazione, e la Carta Verde eventualmente in suo possesso. Qualora il veicolo consegnato in “conto vendita” non fosse venduto e il proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la co- pertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14 e alla classe di Compagnia maturata all’atto della consegna in conto vendita.
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2. qualora il Contraente chieda la risoluzione anticipata della Polizza con rimborso del Premio non goduto, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di as- sicurazione e la carta verde eventualmente in suo pos- sesso e deve inviare alla Compagnia tramite fax o email la “Richiesta di storno della polizza” compilata in tutte le sue parti e firmata, unitamente ad una copia di messa in conto vendita. La Compagnia restituirà la parte di Pre- mio non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso verrà effettuato alla ricezio- ne di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.
D. Qualora sia stata attivata l’Estensione Scatola nera, in caso di cessazione del rischio per vendita o mes- sa in conto vendita, demolizione, esportazione del veicolo assicurato all’estero o in caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo Telematics Italia Srl per fissare un appunta- mento per disinstallare il dispositivo.
La Compagnia, nel caso in cui lo ritenesse necessario, si riserva la facoltà di chiedere al Contraente la restituzio- ne mediante raccomandata del certificato di assicurazio- ne e della carta verde eventualmente in suo possesso.
Art. 12 - Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione
Se il Contraente non provvede, quando esplicitamen- te richiesto, alla distruzione dei documenti di Assi- curazione (certificato di Assicurazione e Carta Verde eventualmente in suo possesso), è tenuto al rimborso integrale degli importi pagati dalla Compagnia a terzi, quale risarcimento o indennizzo dei Sinistri causati, successivamente alla sostituzione del contratto del veicolo precedentemente assicurato.
Art. 13 - Furto totale del veicolo
In caso di furto totale del veicolo assicurato il Contraen- te deve informare la Compagnia fornendole copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all’autorità stessa. La Compagnia corrisponderà all’Assicurato la rata di Premio della garanzia R.C. Auto e delle eventuali garanzie ARD, ad esclusione della garanzia Furto (al netto di imposte e oneri parafiscali) relativo al periodo intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e la data di scadenza della rata di Premio pagata. Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza semestrale del certificato di Assicurazione (art. 1901 del Codice Civile), il Contraente è tenuto al pagamento del Premio della rata scaduta, fermo quanto stabilito al comma precedente.
Art. 14 - Sospensione del contratto e sua riattivazione
A. Sospensione: qualora il Contraente intenda sospende- re la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comu- nicazione alla Compagnia. Il modulo per la “Richiesta di sospensione di polizza” può essere richiesto al call center al n° 02.83.430.430 dalle ore 8.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato o scaricato dal sito internet www.zurich-connect.it nella sezione ’Documenti’. La “Richiesta di sospensione di polizza” deve essere compilata dal Contraente, firmata ed inviata via fax o e-mail alla Compagnia.
La sospensione avrà effetto dalle 24.00 della data in- dicata nel modulo di sospensione, purché trasmesso dal Contraente via fax o email entro la stessa data; nel caso in cui il contraente lo dovesse inviare in una data successiva a quella indicata nel modulo stesso, la sospensione avrà effetto dalle ore 24 del giorno d’in- vio. Entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto della sospensione il Contraente deve inviare in origi- nale alla Compagnia il certificato di Assicurazione e la Carta Verde eventualmente in suo possesso. In caso di mancata restituzione di tutta la documentazione il contratto verrà riattivato dal giorno successivo rispet- to alla data di effetto della sospensione. Qualora sia concesso in Polizza il frazionamento del Premio, la Compa- gnia rinuncia alla successiva rata. Se il contratto prevede un frazionamento semestrale e il Contraente abbia pagato la prima rata con carta di credito, al fine di evitare l’addebito della seconda rata, la richiesta di sospensione deve pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza della stessa. Contra- riamente, la Compagnia, procederà all’addebito del Premio dovuto 10 giorni prima della scadenza della rata. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 13. Decor- si 12 mesi dalla sospensione, in assenza di una richiesta di riattivazione della garanzia esercitata dal Contraente, il con- tratto si estingue e il Premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. La Compagnia rimborsa il Premio pagato e non goduto solamente in caso di vendita documentata, demo- lizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) avvenuti nel periodo di sospensione. È possibile sospendere il contratto una sola volta nell’arco di vita dello stesso. Di conseguenza non è ammessa la sospensione della Polizza di riattivazione. La Compagnia rilascia una regolare appendice di sospensione.
B. Riattivazione: la riattivazione del contratto, ferma la for-
mula di personalizzazione e il proprietario assicurato, deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a 1/360 di anno per ogni giorno di sospensione. Il Premio di riattivazione verrà calcolato con la stessa tariffa della polizza sospesa, maggiorato, per la sola garanzia R.C. Auto, di 20,33 Euro (al netto di imposte e oneri parafiscali) quali spe- se di riattivazione.In caso di variazione del rischio, dall’impor- to così determinato, verrà detratta la rata del Premio pagato e non goduto della Polizza sospesa. Il periodo di osservazio- ne rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattiva- zione della stessa pertanto l’Attestato di Rischio è consegna- to per via telematica almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
La riattivazione viene concessa sull’autovettura pre- cedentemente assicurata o su un’auto di nuova pro- prietà e decorre dalle ore 24.00 della data di paga- mento del Premio calcolato. Le garanzie diverse dall’RC sono prestate solo se già presenti nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.
Art. 15 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve denuncia- re l’evento o tramite l’apposito form di denuncia situato nella propria Area Riservata sul sito www.zurich-connect.it oppure telefonicamente chiamandoil numero 02.83.430.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documen- tazione necessaria). Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto co- noscenza, tramite e-mail a documenti@zurich-connect.it o fax al numero 02.83.430.111, indicando la data, il luo- go e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità approssimativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni. In caso di Sinistro in cui sono coin- volti anche terzi o loro beni (Sinistro RCA), la denuncia deve essere redatta secondo lo schema del modulo “Con- statazione amichevole d’incidente Denuncia di Sinistro”, approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo CAI). Se il Sinistro è avvenuto nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore, identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lie- ve entità ai rispettivi conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del Sinistro) dovrà rivolgersi direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subi- to. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite accesso alla propria Area Riservata sul sito www.zurich-connect.it oppure fax al numero 02.83.430.111 o tramite email all’indirizzo documenti@zurich-connect.it, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:
1) la data ed il luogo dell’incidente;
2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’inci- dente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l’Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore conven- zionato, sia ad un riparatore non convenzionato.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezio- ne diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazioni l’Assicurato
deve mettere a disposizione della Compagnia le cose dan- neggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).
Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ri- tenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispet- to delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazione, negli artt. 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saran- no concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettua- to entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.
Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia provve- derà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti.
Nei casi di furto, rapina, eventi socio-politici o atti di danneggiamento volontario da parte di terzi, dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere presentata anche all’Autorità Italia- na. Qualora il danno sia causato da eventi naturali la comunicazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rile- vazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’Autorità competente del luogo. Nell’ipotesi di “ritiro patente”, alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall’Autorità competente e i motivi di esso. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di Sinistro o nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il risarcimento del terzo danneggiato.
Art. 16 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 17 - Foro competente e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Condizioni di Assicurazione - pag. 4 di 30
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpre- tazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Art. 18 - Modalità di rimborso
Nel caso in cui al Compagnia debba effettuare un rimborso, questo avverrà tramite bonifico bancario o assegno di traenza.
Art. 19 - Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi
i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assi- curatore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessio- nario del credito sia uno degli autoriparatori convenzionati con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich-connect.it).
L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell’articolo 20.
L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non conven- zionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale auto- riparatore non convenzionato il proprio credito nei confron- ti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 02.83.430.111 o email all’indirizzo documenti@zurich-connect.it.
In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore en- tro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il con- senso si intenderà negato.
Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’As- sicurato che vanti un credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quantificazione dell’in- dennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell’autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.
Art. 20 - Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati
Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte dell’Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall’Assi- curato a favore di autoriparatori convenzionati, l’Assicurato che decida di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:
• riduzione del 50% della percentuale di Scoperto e del Minimo di Scoperto secondo quanto previsto agli articoli 2.1, 4.1 lettera b), 5.1;
• dimezzamento della franchigia secondo quanto previsto all’articolo 4.1 lettera a);
• presa e consegna del veicolo a domicilio;
• precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati dell’Assicuratore;
• fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
• garanzia di due anni sulla riparazione;
• lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.
Condizioni valide solo per le sezioni
Condizioni di Assicurazione - pag. 5 di 30
Furto e Incendio (Sezione 2), Cristalli e Perdite Pecuniarie (Sezione 3), KasKo (Sezione 4), Eventi Naturali e Socio Politici (Sezione 5)
Art. 21 - Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurre- zioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - co- munque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b) determinati o agevolati da dolo (compreso il sui- cidio o il tentato suicidio) o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipen- denti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni;
c) derivanti da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche
previste dal regolamento di gara nonché dalla gui- da fuoristrada;
d) avvenuti (salvo specifica pattuizione) in conse- guenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
e) conseguenti ad appropriazione indebita.
Art. 22 - Riparazioni / sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’offi- cina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazio- ne alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro. La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni, a regola d’arte, occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà del veicolo danneggiato, corrispondendone il valore. In tale caso la Compagnia deve darne immediata comunicazione al Contraente/Assicurato entro il termine di cui al 1° com- ma ovvero anche successivamente detto termine, sempre che gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio. Nel caso di Furto totale, il suddetto termine decorre dalla data in cui il Contraente/Assicurato ha comunicato il ritrovamen- to del veicolo.
Art. 23 - Degrado d’uso
Si definisce degrado d’uso il rapporto fra il valore com- merciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100. In eccezione a quanto sopra e limitatamente ad autovetture, veicoli ad uso promiscuo, il degrado d’uso verrà stabilito secondo le seguenti tabelle basate sull’età del veicolo assicurato:
Età del veicolo | Percentuale di deprezzamento |
oltre 6 mesi | 5% |
oltre 1 anno | 10% |
oltre 2 anni | 20% |
oltre 3 anni | 30% |
oltre 4 anni | 40% |
oltre 5 anni | 50% |
Per la valutazione dei danni agli pneumatici si terrà conto dell’effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.
Art. 24 - Valore a nuovo
La liquidazione del danno totale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del degrado d’uso, ove il Sinistro si sia verificato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.
In caso di danno totale, per valore a nuovo si intende il costo sostenuto per l’acquisto di un nuovo veicolo aventi pari caratteristiche a quello assicurato ovvero al costo sostenuto per l’acquisto di quello andato sot- tratto o distrutto. In entrambi i casi non potrà essere riconosciuto un valore superiore a quello indicato come valore di listino alla data del sinistro.
Per i danni parziali non sarà applicato il degrado d’u- so per 12 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente alla sola carrozzeria, esclusi pertanto il motore e le sue parti, organi e impianti elettrici o elettronici, la batteria, i pneumatici, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura.
Art. 25 - Forma di Assicurazione
• Valore Totale - L’Assicurazione viene prestata a valore totale, forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del veicolo (nel solo caso di veicolo di prima immatricolazione questo valore corri- sponde al prezzo di listino). Questa forma di Assicura- zione comporta l’applicazione della “regola propor- zionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile. Tale regola non sarà comunque applicata nel caso di contratto di rinnovo per il quale la Compagnia ha determinato il nuovo valore sulla base della quotazione di ”Quattroruote” sempre che al momento della stipula del primo contratto sia stato assicurato l’effettivo valore commerciale dell’auto- veicolo. Relativamente alla garanzia Furto, questa forma può essere prestata alle seguenti condizioni:
A1: senza l’applicazione dello scoperto; comprese le ap- parecchiature autoradio/CD/video, purché stabilmente fissate sul veicolo.
A2: con applicazione dello scoperto (art. 29) comprese le apparecchiature autoradio/CD/video, purché stabilmen- te fissate sul veicolo.
• Primo Rischio Assoluto - L’Assicurazione viene presta- ta a Primo Rischio Assoluto, forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo In- dennizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Questa forma di Assicurazione esclude l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 26 - Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di perdita totale del veicolo, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale, rilevato dal mensile “Quattroruote Professional”, che il veicolo aveva al momento del Sinistro al netto del valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Pertanto in caso di liquidazione del valore commerciale del veicolo il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponi- bilità del veicolo danneggiato e a prestarsi per tut- te le formalità necessarie per la vendita dello stesso ad un soggetto indicato dalla Compagnia. A richiesta dell’Impresa, inoltre, dovrà essere prodotto il certificato di proprietà digitale con annotata la radiazione al PRA del mezzo.. In caso di danno parziale, l’ammontare del dan- no è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del degrado d’uso (art. 23), quando applicabile. L’ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momen- to del Sinistro e di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Non si tiene in ogni caso conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, né delle spese per modi- ficazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l’Assicurazione co- pre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte sud- detta. Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel alore assicurato.
Art. 27 - Liquidazione dei danni
La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, median- te accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di
disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presiden- te del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappellabile e impegna le parti, anche se chi dissente non l’abbia sottoscritta. Ciascu- na delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 28 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito in Euro mediante bonifico bancario.
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato a decorrere dal trentesimo giorno dal ricevimento da parte della Compagnia dei se- guenti documenti:
• Copia della denuncia di furto presentata all’Autorità (con traduzione se in lingua straniera).
• Certificato di proprietà digitale con annotata la perdita di possesso.
• Originale della carta di circolazione (se non è stata sot- tratta con il veicolo).
• Originale del certificato cronologico.
• Copia della carta di circolazione estera (solo se il veicolo è stato precedentemente immatricolato all’estero).
• Copia della fattura di acquisto.
• Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo).
• Piano di ammortamento (solo se il veicolo è locato in leasing).
• Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del veicolo.
• procura notarile in favore di Zurich Insurance Company Ltd SpA.
• codice IBAN del proprietario del mezzo assicurato per eseguire il bonifico.
La Compagnia ha la facoltà di richiedere anche:
• il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il reato di cui all’art. 642 c.p..
Condizioni di Assicurazione - pag. 6 di 30
• La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispo- sitivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Società è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richie- sti e prodotti. L’autorizzazione data alla Società, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. In caso di Incendio, Eventi Na- turali ed Atti di danneggiamento volontario l’indennizzo è subordinato al ricevimento, da parte della Compagnia, di copia della denuncia inoltrata all’Autorità competente e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. La Com- pagnia, su richiesta del danneggiato, può corrispondere direttamente all’officina il costo della riparazione.
Art. 29 - Scoperto a carico dell’Assicurato
In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all’As- sicurato l’indennizzo con deduzione della percentua- le di scoperto e relativo minimo indicato in Polizza, ove previsto.
Art. 30 - Diritto di rivalsa
In caso di Sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compa- gnia è surrogata, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo pagato.
Sezione 1
Responsabilità Civile verso Terzi
Art. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti a titolo di risar- cimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo. Ad estensione della garanzia, sono coperti i danni involontariamente cagionati a terzi dall’eventuale rimorchio agganciato al veicolo assicurato, purché l’installazione sia stata effettuata in osservanza delle disposizioni in vigore ed in conformità alle indicazio- ni riportate sui documenti di circolazione.
L’Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto. Non sono assicurati i ri- schi della responsabilità per i danni causati dalla par- tecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifiche previste nel regola- mento di gara nonché ad altre manifestazioni previ- ste dall’art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private.
Art. 1.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto
Ai sensi dell’art.129, del D.Lgs. 209/2005 Codice del- le Assicurazioni private, il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamen- te ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acqui- rente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascen- denti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quan- do convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contraente provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. nel caso il Contraente sia una società, i soci a re- sponsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al pre- cedente punto 2;
4. per i veicoli adibiti a scuola guida è prevista la co- pertura della responsabilità dell’istruttore. Sono invece considerati terzi l’esaminatore, l’allievo anche quando è alla guida e l’istruttore durante l’esame dell’allievo stesso.
Condizioni di Assicurazione - pag. 7 di 30
Art. 1.3 - Esclusioni e rivalsa
L’Assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istrutto- re ai sensi della legge vigente;
• nel caso di veicolo con targa in prova, se la circola- zione avviene senza l’osservanza delle disposizio- ni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducen- te, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprieta- rio o da suo dipendente;
• per i danni subiti dai terzi trasportati, se il traspor-
to non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato);
• in caso di dolo del conducente;
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS.
30.04.92 n. 285.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compa- gnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conse- guenza dell’inopponibilità al danneggiato di ecce- zioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiu- tare o ridurre la propria prestazione.
Art. 1.4 - Sostituzione della Polizza e del certificato
In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione della Polizza, nel calcolo del Premio relativo alla Polizza sostitutiva verrà effettuato l’eventuale conguaglio rispetto al Premio pa- gato e non goduto nella Polizza sostituita. Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Compagnia provvederà ad inviarlo al Contraente contestualmente al pa- gamento dell’eventuale conguaglio; il Contraente è obbli- gato a distruggere il certificato e la Carta Verde even- tualmente in suo possesso della Polizza sostituita. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe l’e- voluzione della classe di merito, purché non vi sia stata variazione nella persona del proprietario o locatario in caso di leasing.
Art. 1.5 - Gestione delle vertenze
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudizia- le delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, le- gali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’As- sicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 1.6 - Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)
La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assi- curazione obbligatoria indicati nelle seguenti Prestazioni aggiuntive. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza dei massimali di seguito indicati, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi.
Responsabilità civile dei trasportati
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e au- tonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Po- lizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza. Responsabilità civile per fatto di figli minori
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivan-
te all’Assicurato, dalla circolazione, purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell’art. 2048, 1° comma, Co- dice Civile. Tale garanzia opera entro i limiti del mas- simale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
Ricorso dei terzi
La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio in aree pri- vate. La Compagnia risponde fino alla concorrenza di 150.000,00 Euro dei danni diretti e materiali cagiona- ti dal Sinistro a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente.
La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente, del proprietario del veicolo e del conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, da Furto o da smarrimento. La copertura è estesa anche ai danni derivanti da inter- ruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale sopra indicato.
Sono comunque esclusi:
a) i danni da inquinamento e contaminazione;
b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato/Contraente;
c) i danni contemplati dall’Assicurazione obbligatoria.
Art. 1.7 - Condizioni aggiuntive valide per “veicoli a motore”
La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assi- curazione obbligatoria indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in di- pendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita da questi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive che seguono:
1. Carico e scarico - La Compagnia assicura la responsa- bilità del Contraente e - se persona diversa - del com- mittente per i danni involontariamente cagionati ai ter- zi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose tra- sportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
2. Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di ecce- zioni previste all’art. 1.3 delle condizioni specifi- che relative alla Sezione 1.
a) La Compagnia, a parziale deroga dell’art. 1.3 della Sezione 1, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario (quando lo stesso non è conducente), del veicolo indicato in Polizza, adibi- to a servizio privato o ad uso promiscuo:
• se il conducente non è abilitato a norma delle di- sposizioni in vigore;
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle di- sposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.
Qualora proprietario o locatario fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto all’azione di rivalsa nei termini di cui all’art.
1.3 della Sezione 1.
b) La Compagnia inoltre rinuncia, solo per il primo sini- stro, al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario (leasing) del mezzo assicurato, quando il conducente alla guida dello stesso risulti in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; mentre, nei confronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario) limiterà la rivalsa ad un importo pari al Sinistro, con il massimo di 2.500 Euro.
c) Nel caso in cui sia stata acquistata la copertura “Tu- tela Rivalsa in caso di ebbrezza”, e pagato il relativo premio, la Compagnia, solo per il primo sinistro, ri- nuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del pro- prietario o locatario (leasing) del mezzo assicurato sia nei confronti del conducente medesimo quando questi risultino in stato di ebbrezza a condizione che il tasso alcolemico rilevato sia comunque inferiore al limite stabilito dalla legge maggiorato di 0,5 gr/l. Se il tasso alcolemico supera detto limite, la Compagnia limiterà la rivalsa nei confronti del conducente mede- simo (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario) ad un importo pari al Sinistro, con il massi- mo di 2.500 Euro.
3. Neo patentati - Patente non rinnovata
La Compagnia rinuncia, in caso di incidente stradale, all’azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o proprietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:
1) la patente venga successivamente rilasciata;
2) la data di superamento dell’esame sia anteriore al Sinistro;
3) la guida sia conforme alle prescrizioni del docu- mento che sarà rilasciato;
4) non penda, al momento del Sinistro, procedi- mento penale per il reato di guida senza paten- te nei confronti del conducente.
Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.
Art. 1.8 - Determinazione della classe di conversione universale CU
Nel caso di Polizze nuove da stipulare in forma Bonus/ Malus relative a veicoli assicurati in precedenza con un’al- tra Compagnia e per le quali non è specificata nell’attesta- zione del rischio la classe CU, così come nei casi di veicoli precedentemente assicurati all’estero, si procederà alla de- terminazione della classe CU secondo le regole seguenti:
Condizioni di Assicurazione - pag. 8 di 30
a) viene in primo luogo determinata una classe di meri- to sulla base del numero di annualità, nell’ultimo quinquennio ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale secondo la Tabella A.
Tabella A
Anni senza Sinistri | Classi di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della Sinistrosità pregressa, di cui all’attestato di rischio, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).
b) si prendono in considerazione tutti gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsa- bilità principale, provocati nell’ultimo quinquen- nio (compresa l’annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi giun- gendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
Art. 1.9 - Determinazione della classe di merito di Compagnia
La classe di merito di Compagnia, per le Polizze nuove,
Tabella B.1
sarà così determinata:
a) in caso di prima immatricolazione del veicolo, prima Assicurazione dopo voltura al PRA o a seguito di ces- sione del contratto, si applicherà la classe di merito 14;
b) in caso di veicolo precedentemente assicurato presso altra Compagnia con regolare attestazione di rischio o precedentemente assicurato all’estero con regolare dichiarazione rilasciata dall’Assicuratore estero, si ap- plicherà la Tabella B.1 o la Tabella B.2.
Classe “CU” di assegnazione | CLASSE DI COMPAGNIA ASSEGNATA PER AUTOVETTURE AD USO PRIVATO E AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO | |
Nessun Sinistro nei 5 anni più anno corrente | 1 o più Sinistri nei 5 anni più anno corrente | |
01 | 01 | 01 |
02 | 02 | 02 |
03 | 03 | 03 |
04 | 04 | 04 |
05 | 05 | 05 |
06 | 06 | 06 |
07 | 07 | 07 |
08 | 08 | 08 |
09 | 09 | 09 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
Condizioni di Assicurazione - pag. 9 di 30
Tabella B.2
Classe “CU” | CLASSE DI COMPAGNIA ASSEGNATA PER AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE A NOLEGGIO O ADIBITE A SCUOLA GUIDA | ||||||
numero di Sinistri nel quinquennio | |||||||
nessun Sinistro | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 2 Sinistri di cui almeno 1 nell’AC o precedente | 3 Sinistri | 3 Sinistri di cui almeno 1 nell’AC o precedente | 4 o più Sinistri | |
01 | 01 (*) | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 18 |
02 | 02 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
03 | 03 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 | 18 |
04 | 04 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18 |
05 | 05 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 18 |
06 | 06 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 18 |
07 | 07 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 |
08 | 08 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 |
09 | 09 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 |
10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
(*) nel caso del quinquennio completo la classe di Compagnia per autotassametri, per autovetture a noleggio, quelle adibite a scuola guida sarà la 1C
Art. 1.10 - Bonus/Malus
La presente Assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/ Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Pre- mio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei periodi di osservazione definiti al comma seguente e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1 alla 18 classe, come da tabella delle regole evolutive della classe di “Conversione Universale”.
Per gli autotassametri, le autovetture a noleggio e quelle adibite a scuola guida sono previste 26 (ven- tisei) classi di appartenenza corrispondenti a livelli
Condizioni di Assicurazione - pag. 10 di 30
Tabella C
di Premio crescenti dalla classe 1H alla classe 18. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva co- pertura:
• 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell’Assicurazio- ne e termina 60 giorni prima della scadenza dell’Assicura- zione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
• periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. All’atto della stipula del contratto, la classe di merito viene assegnata in base alla situazione del veicolo risultante dagli ele- menti indicati nella Tabella C.
Situazione veicolo | Classe di conversione Universale “cu” di assegnazione | Documentazione Necessaria |
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto | 14 | - Carta o certificato di circolazione e certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) ovvero appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita |
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura - comma 4-bis dell’art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005. | Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già Assicurato. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Eventuale “Stato di famiglia” |
Già Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia, con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da non più di 12 mesi. | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
Già Assicurato in forma Bonus/ Malus ma con contratto scaduto da oltre 12 mesi (entro 60 mesi). | Classe “CU” risultante dall’attestato di rischio dall’Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto |
Già Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia o con forma tariffaria a franchigia, ma con contratto scaduto da oltre 60 mesi. | 14 | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Veicolo rubato da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma Bonus/ Malus; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. |
Veicolo rubato da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma tariffaria a franchigia fissa e assoluta; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU calcolata in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali, art. 1.8 Determinazione della classe di Conversione Universale CU. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. |
Veicolo oggetto di demolizione, o cessazione definitiva della circolazione da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della documentazione comprovante la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. |
Situazione veicolo | Classe di conversione Universale “cu” di assegnazione | Documentazione Necessaria |
Veicolo oggetto di sospensione senza riattivazione da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati alla precedente Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sospensione del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Già Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia, con contratto temporaneo scaduto da non più di 12 mesi. | Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo, in assenza verrà assegnata la classe 14. | - Copia del contratto temporaneo. - Se il contratto è scaduto da più di tre mesi ma meno di un anno, occorre anche la dichiarazione (ai sensi Artt.1892 e 1893 del C.C.) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea. |
Già Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia o con forma tariffaria a Franchigia, con contratto temporaneo scaduto da oltre 12 mesi. | 14 | - Copia del contratto temporaneo - Dichiarazione (ai sensi Artt.1892 e 1893 del C.C.) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea. |
Già Assicurato in forma Franchigia, con contratto temporaneo scaduto da non più di 12 mesi. | 13 | - Copia del contratto temporaneo -Se il contratto è scaduto da più di tre mesi ma meno di un anno, occorre anche la dichiarazione (ai sensi Artt. 1892 e 1893 del C.C.) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea. |
Già Assicurato in altra forma tariffaria (Franchigia fissa e assoluta). | Classe CU calcolata in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali, art. 1.8 Determinazione della classe di Conversione Universale CU. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Se il contratto è scaduto da più di 12 mesi, ma meno di 60 mesi occorre anche la dichiarazione firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto (ai sensi Artt. 1892 e 1893 del C.C.). |
Assicurato all’estero | 14 oppure con classe calcolata in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali, art. 1.8 Determinazione della classe di Conversione Universale CU. | - Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera dalla quale risulti il precedente periodo di Assicurazione (senza interruzione di garanzia) e il numero dei Sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo. |
Veicolo già Assicurato on un’altra Compagnia di Assicurazione cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa. | Classe di pertinenza come risulta dalla documentazione presentata. | - Fotocopia della raccomandata di richiesta dell’Attestato di Rischio inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore - Dichiarazione del Contraente degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’Attestato o la classe di assegnazione, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale (art. 1892 e 1893 c.c.). |
Mancanza di attestazione o documentazione specifica o casi non espressamente indicati. | 18 | - Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 6 mesi successivi (con conteggio della eventuale differenza di Premio che sarà rimborsata dalla Compagnia). |
Condizioni di Assicurazione - pag. 11 di 30
Art. 1.11 - Attestazione dello stato del rischio Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di lo- cazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regola- mento n.9 del 19 maggio 2015.
La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della sca- denza del contratto con le seguenti modalità:
• messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell’a-
rea riservata con possibilità di consultazione e scarico;
• possibilità di invio mediante e-mail sempre dall’area ri- servata del sito web della Compagnia;
• modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del contraente, chiamando il Servizio Clienti.
Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contrat- to, l’Attestato di Rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riat- tivazione.
La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attestati di Rischio.
Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari.
Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque mo- mento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di os- servazione. Per un periodo transitorio di 12 mesi dall’en- trata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 il rilascio dell’Attestato nel caso sopra descritto può avvenire con modalità di consegna indicate dall’Avente Diritto, senza applicazione di costi.
Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già sca- dute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS
n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di co- sti, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la Compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’At- testato di Rischio direttamente dalla compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa.
Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizza- bile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio.
Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Rischio nell’apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del ri- schio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti.
Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successi- ve alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazio- ne rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regola- mento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassifica- zione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attesta- to di Rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestato si riferisce.
In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della cir- colazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprietà, il Contrente, o se persona, diversa, l’Avente Diritto, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà . In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informa- zioni contenute nell’ultimo Attestato di Rischio, purchè in corso di validità, relativo al precedente veicolo.
In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di conse-
gna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel rela- tivo Attestato di Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferio- re a dodici mesi - di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da par- te del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestato di Rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del vei- colo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del prece- dente contratto assicurativo.
Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/ Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Uni- versale CU determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente Tabella n. 1.
La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contra- ente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della clas- se di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Tabella n.1 - Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU)
Classe “CU” | Classe di collocazione in base ai Sinistri | ||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 3 Sinistri | 4 o più Sinistri | |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 30
L’assegnazione della classe di Bonus/Malus di Compagnia, avverrà con le modalità previste dalla Tabella n. 2 o la Tabella n.3.
Tabella n.2 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per Autovetture ad uso privato e Autoveicoli ad uso promiscuo
Classe di merito di Compagnia | Classe di collocazione in base ai Sinistri “osservati” | |||||||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 3 Sinistri | 4 o più Sinistri | ||||||
Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | |
1H | 1H | 0,00% | 1F | 3,00% | 1C | 17,80% | 1 | 39,50% | 4 | 45,80% |
1G | 1H | -1,00% | 1E | 5,20% | 1B | 22,80% | 2 | 38,90% | 5 | 49,30% |
1F | 1G | -1,90% | 1D | 8,50% | 1A | 26,50% | 3 | 36,90% | 6 | 50,20% |
1E | 1F | -3,10% | 1C | 10,80% | 1 | 31,30% | 4 | 37,20% | 7 | 50,80% |
1D | 1E | -4,90% | 1B | 11,00% | 2 | 25,50% | 5 | 34,90% | 8 | 50,30% |
1C | 1D | -5,10% | 1A | 10,60% | 3 | 19,70% | 6 | 31,40% | 9 | 50,50% |
1B | 1C | -5,00% | 1 | 12,50% | 4 | 17,50% | 7 | 29,20% | 10 | 48,80% |
1A | 1B | -4,80% | 2 | 7,70% | 5 | 15,70% | 8 | 29,00% | 11 | 53,20% |
1 | 1A | -6,60% | 3 | 1,10% | 6 | 10,90% | 9 | 27,10% | 12 | 58,60% |
2 | 1 | -0,50% | 4 | 3,90% | 7 | 14,30% | 10 | 31,60% | 13 | 94,70% |
3 | 2 | -0,50% | 5 | 6,90% | 8 | 19,10% | 11 | 41,50% | 14 | 167,60% |
4 | 3 | -3,30% | 6 | 6,20% | 9 | 21,60% | 12 | 51,80% | 15 | 201,40% |
5 | 4 | -3,30% | 7 | 6,30% | 10 | 22,40% | 13 | 81,10% | 16 | 273,10% |
6 | 5 | -2,60% | 8 | 8,60% | 11 | 28,90% | 14 | 143,80% | 17 | 365,10% |
7 | 6 | -3,40% | 9 | 10,60% | 12 | 38,10% | 15 | 174,10% | 18 | 475,20% |
8 | 7 | -4,60% | 10 | 9,80% | 13 | 62,50% | 16 | 234,80% | 18 | 448,70% |
9 | 8 | -5,20% | 11 | 12,60% | 14 | 112,80% | 17 | 306,10% | 18 | 420,00% |
10 | 9 | -3,90% | 12 | 19,90% | 15 | 138,10% | 18 | 399,60% | 18 | 399,60% |
11 | 10 | -7,50% | 13 | 36,80% | 16 | 182,00% | 18 | 362,00% | 18 | 362,00% |
12 | 11 | -9,80% | 14 | 70,50% | 17 | 225,30% | 18 | 316,60% | 18 | 316,60% |
13 | 12 | -19,00% | 15 | 60,90% | 18 | 237,60% | 18 | 237,60% | 18 | 237,60% |
14 | 13 | -27,60% | 16 | 49,10% | 18 | 144,30% | 18 | 144,30% | 18 | 144,30% |
15 | 14 | -14,10% | 17 | 63,90% | 18 | 109,80% | 18 | 109,80% | 18 | 109,80% |
16 | 15 | -21,90% | 18 | 63,90% | 18 | 63,90% | 18 | 63,90% | 18 | 63,90% |
17 | 16 | -21,80% | 18 | 28,10% | 18 | 28,10% | 18 | 28,10% | 18 | 28,10% |
18 | 17 | -21,90% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% |
(*) Si precisa che per “Variazione %” si intende la diminuzione o l’aumento del premio sulla base dell’appli- cazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.
Condizioni di Assicurazione - pag. 13 di 30
Tabella n. 3 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per autotassametri, autovetture a noleggio o adibite a scuola guida
Classe di merito di Compagnia | Classe di collocazione in base ai Sinistri “osservati” | |||||||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 3 Sinistri | 4 o più Sinistri | ||||||
Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | |
1H | 1H | 0,00% | 1F | 14,40% | 1C | 38,60% | 1 | 58,30% | 4 | 81,50% |
1G | 1H | -5,30% | 1E | 16,30% | 1B | 38,60% | 2 | 54,00% | 5 | 80,70% |
1F | 1G | -7,70% | 1D | 14,50% | 1A | 34,20% | 3 | 49,00% | 6 | 69,00% |
1E | 1F | -6,90% | 1C | 12,80% | 1 | 28,80% | 4 | 47,70% | 7 | 67,60% |
1D | 1E | -6,20% | 1B | 11,70% | 2 | 24,20% | 5 | 45,70% | 8 | 64,60% |
1C | 1D | -5,40% | 1A | 10,90% | 3 | 23,10% | 6 | 39,60% | 9 | 65,80% |
1B | 1C | -5,40% | 1 | 8,10% | 4 | 24,00% | 7 | 40,70% | 10 | 64,90% |
1A | 1B | -4,70% | 2 | 5,90% | 5 | 24,30% | 8 | 40,40% | 11 | 68,20% |
1 | 1A | -3,00% | 3 | 7,70% | 6 | 22,20% | 9 | 45,10% | 12 | 73,90% |
2 | 1 | -2,70% | 4 | 11,60% | 7 | 26,60% | 10 | 48,40% | 13 | 83,00% |
3 | 2 | -4,60% | 5 | 11,90% | 8 | 26,50% | 11 | 51,500% | 14 | 88,60% |
4 | 3 | -6,00% | 6 | 6,60% | 9 | 26,60% | 12 | 51,600% | 15 | 144,20% |
5 | 4 | -4,90% | 7 | 7,90% | 10 | 26,40% | 13 | 56,000% | 16 | 171,10% |
Classe di merito di Compagnia | Classe di collocazione in base ai Sinistri “osservati” | |||||||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 3 Sinistri | 4 o più Sinistri | ||||||
Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | Classe “BM” | (*) Variazione % | |
6 | 5 | -1,30% | 8 | 11,50% | 11 | 33,50% | 14 | 66,300% | 17 | 266,60% |
7 | 6 | -6,10% | 9 | 11,60% | 12 | 33,60% | 15 | 115,20% | 18 | 366,40% |
8 | 7 | -4,50% | 10 | 11,90% | 13 | 38,10% | 16 | 140,00% | 18 | 345,30% |
9 | 8 | -6,10% | 11 | 12,40% | 14 | 40,00% | 17 | 208,60% | 18 | 318,00% |
10 | 9 | -4,80% | 12 | 14,00% | 15 | 83,60% | 18 | 297,90% | 18 | 297,90% |
11 | 10 | -6,60% | 13 | 15,30% | 16 | 100,40% | 18 | 271,80% | 18 | 271,80% |
12 | 11 | -6,20% | 14 | 16,90% | 17 | 157,60% | 18 | 249,00% | 18 | 249,00% |
13 | 12 | -7,60% | 15 | 48,80% | 18 | 222,50% | 18 | 222,50% | 18 | 222,50% |
14 | 13 | -7,40% | 16 | 60,90% | 18 | 198,60% | 18 | 198,60% | 18 | 198,60% |
15 | 14 | -27,40% | 17 | 60,00% | 18 | 116,70% | 18 | 116,70% | 18 | 116,70% |
16 | 15 | -14,40% | 18 | 85,60% | 18 | 85,60% | 18 | 85,60% | 18 | 85,60% |
17 | 16 | -27,00% | 18 | 35,50% | 18 | 35,50% | 18 | 35,50% | 18 | 35,50% |
18 | 17 | -26,20% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% |
(*) Si precisa che per “Variazione %” si intende la diminuzione o l’aumento del premio sulla base dell’appli- cazione del coefficiente relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione.
Il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti alla applicazione delle regole evolu- tive del Malus provvedendo a rimborsarealla Compagnia, all’atto della scadenza del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. Tale facoltà non è applicabile se, al momento del Si- nistro, il conducente non è compreso tra quelli auto- rizzati alla guida nella formula prescelta. La Compa- gnia non rilascerà l’Attestato di Rischio nei seguenti casi:
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale a condizione che il periodo d’os- servazione non sia stato concluso;
• cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato a condizione che il periodo d’osservazione non sia stato concluso.
Art. 1.12 - Formule di guida della garanzia
R.C. Auto
a) LIBERA - Il veicolo identificato in Polizza può essere guidato da chiunque, nel rispetto della Legge.
b) ESPERTA (qualora concessa) - Il veicolo identifica- to in Polizza può essere guidato esclusivamente da conducenti con età uguale o superiore ai 25 anni. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di età inferiore ai 25 anni, la Compagnia eser- citerà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia. In questo caso non è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di Premio e di fruire della riduzione di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive previste alle Tabella B.1 o B.2 e di cui all’art. 1.9, offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di os- servazione.
c) ESCLUSIVA (qualora concessa) - Il veicolo identifi- cato in Polizza può essere guidato esclusivamente dal Contraente che sia anche proprietario del veicolo e con età uguale o superiore ai 30 anni. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente di- verso da quello dichiarato, la Compagnia eserciterà il pro- prio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia.
In questo caso non è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di Premio e di fruire della riduzione di Premio conseguenti alla applicazione delle regole evolu- tive previste alla tabella e di cui all’art.1.9, offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazio- ne. La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. La Compagnia rinuncia alla ri- valsa, di cui ai suindicati punti b) e c), nei seguenti casi:
• in caso di Sinistro causato da un guidatore addetto o preposto alla custodia o riparazione del veicolo;
• in caso di Sinistro avvenuto successivamente al furto del veicolo, a condizione che il fatto sia stato regolarmente denunciato alle autorità competenti;
• durante l’utilizzo del veicolo in caso di stato di necessi- tà, a condizione che tale stato sia adeguatamente do- cumentato.
Le Formule di guida possono essere modificate in corso d’anno solamente nei seguenti casi con conse- guente variazione di Premio:
- inserimento di nuovi conducenti di età inferiore ai 25 anni per passaggio da guida esperta o esclusiva a guida libera;
- inserimento di nuovi conducenti di età superiore ai 24 anni con passaggio da guida libera o esclusiva a guida esperta.
Condizioni di Assicurazione - pag. 14 di 30
Art. 1.13 - Estensione Scatola nera (qualora concessa)
Premesso che la Compagnia ha stipulato un accordo con la società Octo Telematics Italia Srl che tramite i propri servizi telematici fornirà il servizio di raccolta ed elabora- zione dei dati esclusivamente per scopi assicurativi (tra i quali la gestione e liquidazione dei sinistri RC) e statisti- ci, il contraente che acquista l’estensione Scatola nera si impegna a rispettare i termini e le condizioni contenute nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Octo Telematics Italia consegnate insieme al presente Fascicolo Informativo in caso di attivazione della Estensione Scatola nera ed in particolare:
1. far installare ed attivare il dispositivo presso un instal- latore della rete di Octo Telematics Italia Srl (elenco disponibile presso il sito www.zurich-connect.it/scato- lanera) entro 15 giorni dalla data di inizio di validità della polizza;
2. avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo Tele-
matics Italia Srl qualora fosse impossibile per cause di forza maggiore imprevedibili ed improvvise osservare la data stabilita di installazione e fissare un nuovo appun- tamento. Non sono ammesse ulteriori proroghe;
3. in caso di sostituzione del veicolo o riattivazione della polizza su un nuovo veicolo, avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo Telematics Italia Srl per fissare un appuntamento per disinstallare il dispositivo dal vei- colo e re-installare ed attivarlo sul nuovo veicolo;
4. in caso di cessazione del rischio per vendita o messa in conto vendita, demolizione, esportazione del veicolo assicurato all’estero o in caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, avvisare immediatamente il Centro Servizi di Octo Telematics Italia Srl per fissare un appuntamento per disinstallare il dispositivo;
5. in caso di guasto o mancato funzionamento della Sca- tola nera a recarsi da un installatore per la verifica e manutenzione del sistema entro 3 giorni lavorativi dal- la notifica di guasto o malfunzionamento da parte del Centro Servizi di Octo Telematics Italia Srl;
6. in caso di disinstallazione del dispositivo con polizza in vigore ad avvisare preventivamente e tassativamen- te la Compagnia contattando Servizio Clienti al n. 02.83.430.430; prima di prendere qualsiasi appunta- mento presso un installatore per la disinstallazione del dispositivo stesso;
7. in caso di specifica richiesta della Compagnia, far ef- fettuare una perizia preventiva del veicolo ed accet- tarne formalmente l’esito tramite firma dell’apposito documento compilato dall’incaricato designato dalla Compagnia ad effettuare la perizia.
L’inadempimento dei sopra citati obblighi comporta che:
a) Il contraente deve rimborsare a Zurich Insurance Com- pany Ltd un importo pari allo sconto di cui ha usufruito per l’inserimento nel contratto dell’Estensione Scatola nera, non più concedibile per effetto della mancata installazione del dispositivo. Tale importo è notificato dalla Compagnia tramite appendice di integrazione e il contraente deve effettuare il pagamento dell’appendi- ce stessa entro 2 giorni lavorativi dalla notifica;
b) in caso di contratto con Estensione Scatola nera la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni sinistro a titolo di franchigia se al momento del Sinistro non risulta installato il dispositivo ed il contraente non ha corrisposto il pagamento dell’integrazione nei termini previsti al punto a);
c) in caso di contratto con Estensione Scatola nera la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni sinistro a titolo di franchigia se al momento del Sinistro il dispositivo risulta guasto o malfunzionante ed il con- traente non ha provveduto ad effettuare la manuten- zione entro 3 giorni lavorativi dalla notifica di guasto o malfunzionamento da parte del Centro Servizi di Octo Telematics Italia Srl;
Condizioni di Assicurazione - pag. 15 di 30
d) in caso di disinstallazione del dispositivo con polizza in vigore il contraente deve rimborsare a Zurich Insuran- ce Company Ltd un importo pari allo sconto di cui ha usufruito per l’inserimento nel contratto dell’Estensio- ne Scatola nera. Tale importo è notificato dalla Compa- gnia tramite appendice di integrazione e il contraente deve effettuare il pagamento dell’appendice stessa en- tro 2 giorni lavorativi dalla notifica. In caso di contratto con Estensione Scatola nera la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 Euro per ogni sinistro a titolo di fran- chigia se al momento del Sinistro il dispositivo risulta disinstallato ed il contraente non ha corrisposto il pa- gamento dell’integrazione entro 2 giorni dalla notifica dell’appendice;
e) il contraente rinuncia ai servizi di Octo Telematics Italia Srl;
f) in caso di mancata disinstallazione del dispositivo a fronte di cessazione del rischio, il Contraente è tenuto
a pagare a Octo Telematics una penale di 200 € come normato nelle Condizioni generali di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia.
In caso di Estensione Scatola nera il Contraente avrà diritto ad una riduzione del premio RC.
Il contraente ha diritto in ogni momento di richiede- re la disinstallazione del dispositivo.
Il Contraente può rimuovere dalla Polizza in corso d’anno l’”Estensione Scatola nera” solamente dopo avere svolto le attività di seguito elencate nel pre- ciso ordine:
1. comunicato alla Compagnia la volontà di rimuovere l’Estensione Scatola nera dalla polizza contattando il Servizio Clienti al n. 02.83.430.430;
2. pagato il Premio per l’integrazione della copertura nei termini previsti al punto d)effettuato la disinstallazione del dispositivo, in base alle direttive di Octo Telematics Italia Srl.
A conclusione della procedura il Contraente deve sotto- scrivere un’appendice di variazione per poter usufruire, fino alla scadenza del contratto annuale, della copertura
R.C. Auto senza “Estensione Scatola nera”.
In caso di disinstallazione senza aver svolto le attività di cui ai punti 1 e 2, la Compagnia si riserva il diritto di rivalsa come all’art. 1.13.d.
In caso di segnalzione antifrode decadono i dirit- ti derivanti dall’acquisto dell’estensione “Scatola nera”.
Art. 1.14 - Bonus Protetto
(qualora concessa) - La presente garanzia, in deroga alle regole evolutive di cui all’Art. 1.11 Tabella 2, esclude ogni penalizzazione di premio RC conseguente al pagamento del primo sinistro (con responsabilità paritaria o principale del conducente) avvenuto durante il periodo di osserva- zione del contratto. Pertanto, in presenza di un singolo sinistro nel corso di tale periodo, la classe di Compagnia della proposta di rinnovo non subirà alcuna variazione in malus. Ove invece risultino più di un sinistro nel pe- riodo di osservazione del contratto, la classe di merito di Compagnia sarà assegnata in base alle regole evolutive di cui all’Art. 1.11 Tabella 2, senza tener conto del primo sinistro.
L’evoluzione della classe CU subirà le normali regole evo- lutive in base alla normativa vigente, considerando tutti i sinistri pagati, compreso il primo.
La garanzia non è operante nel caso in cui il primo sinistro sia stato oggetto di segnalazione antifrode.
Art. 1.15 - Furto totale del veicolo
In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente potrà beneficiare della classe di merito maturata su tale veicolo, per assicurare un altro veicolo di sua proprietà, a condi- zione che l’emissione del nuovo contratto avvenga entro 60 mesi e che non vi sia variazione nella figura del proprietario dei veicoli. Il Contraente è tenuto a consegnare all’Assicuratore tutta la documentazione spe- cificata nell’art. 28 “Pagamento dell’indennizzo” delle Condizioni di Assicurazione (pag. 17). Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il Contraente si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, a partire dalla scadenza dell’ultimo periodo per il quale è stato pagato il Premio, a partire dalle 24.00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle Autori- tà, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegna- re alla classe di merito CU 14 e alla classe di Compagnia maturata alla data del furto.
Art. 1.16 - Riclassificazioni
A) Mancato invio o invio di documenti non conformi
Qualora il Contraente non invii alla Compagnia la docu-
mentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio la copia del certificato di proprietà digitale e/o del libretto di circolazione riportante l’avvenuto passag- gio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà) oppure ci sia difformità tra le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalle banche dati istituzio- nali, la Compagnia provvederà a comunicare i termini di riclassificazione della Polizza. Il Contraente è tenuto al pa- gamento dell’eventuale differenza di Premio; in difetto la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, propor- zionalmente alla differenza di Premio non acquisi- to, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati conseguentemente a Sinistri causati dal veicolo assicurato. Alla scadenza del contratto, la Com- pagnia rilascerà l’Attestato di Rischio, con l’indicazione
B) A seguito di Sinistro
1. Sinistro senza seguito - La Compagnia, nel caso in cui un Sinistro che abbia dato luogo a conseguente evoluzione del Malus, venga successivamente elimina- to perché non si è riscontrata alcuna responsabilità del Contraente, contestualmente aggiornerà per via tele- matica l’Attestato di Rischio, considerando il Sinistro come “senza seguito”; la Compagnia allo stesso tem- po dispone il rimborso del maggior Premio percepito.
2. Riapertura di un Sinistro - Nel caso in cui un Si- nistro già eliminato come senza seguito venga riaper- to e i suoi sviluppi abbiano dato luogo a conseguente evoluzione del Malus, si procederà, all’atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del Premio.
della corretta classe di merito.
Dichiarazione del Con-
Art. 1.17 - Assistenza tecnica e informativa
Se l’Assicurato abbia fornito la “
traente – Integrazione Attestato di Rischio”, e la veri- fica della classe di merito, sia con banche dati istituzionali sia presso la Compagnia di provenienza, abbia dato esito discordante rispetto a quanto riportato nella polizza, la Compagnia procederà alla corretta riclassificazione con conseguente adeguamento in aumento o diminuzione del premio ai sensi dell’art.9 del Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015.
ai danneggiati
La Compagnia garantisce un servizio di consulenza al danneggiato al fine di fornire ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, anche attraverso un adeguato supporto tecnico nella compilazione della richiesta di ri- sarcimento e nell’interpretazione dei criteri di determina- zione del grado di responsabilità.
Sezione 2
Furto e Incendio (garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diret- ti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, il cui valore deve essere compreso nei “valori assicurati”, stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi:
• furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso;
• incendio, esplosione e scoppio e azione del fulmine. Sono compresi in garanzia gli apparecchi autoradio/CD/ video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fis- sati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Sinistro il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Po- lizza con il massimo di 5.000,00 Euro.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.
La sola copertura “Furto” prevede le seguenti per- centuali di Scoperto: senza Scoperto, Scoperto del 10% con Minimo di Scoperto pari a 150,00 Euro, Sco- perto del 15% con Minimo di Scoperto pari a 250,00 Euro e Scoperto del 15% con Minimo di Scoperto pari a 500,00 Euro.
La percentuale di Scoperto ed il Minimo di Scoperto, ove presenti, verranno ridotti del 50% nel caso in cui l’Assicu- rato provveda al ripristino del danno recandosi presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia. Il Minimo di Scoperto non può essere comunque inferiore di 150 Euro.
Art 2.2 - Recuperi successivi al furto totale
Quando l’assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato
o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia. Qualora il recupero sia avvenuto:
• prima del pagamento dell’indennizzo, l’importo indenniz- zabile verrà determinato come previsto dall’articolo 24;
• dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato potrà optare se:
a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il proprietario del veicolo inoltre, ove non fos- se stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Compagnia si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
b) rientrare in possesso del veicolo restituendo alla Com- pagnia l’indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l’Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al prece- dente articolo 24).
Art. 2.3 - Esclusioni
Condizioni di Assicurazione - pag. 16 di 30
Ferme le esclusioni nelle “Condizioni Generali di As- sicurazione” l’Assicurazione non comprende altresì i danni causati o derivati da:
• semplici bruciature non seguite da incendio, non- ché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenome- no elettrico comunque manifestatosi;
• furto di radiotelefoni o telefoni satellitari anche stabilmente fissati sul veicolo;
• furto totale o parziale del veicolo soggetto a prov- vedimento di fermo amministrativo , nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del C.d.S.;
• furto di animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, anche in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato;
• furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso;
• furto totale o parziale del veicolo agevolato dall’utilizzo delle chiavi di accensione.
Art. 2.4 - Estensioni Furto e Incendio (sempre operanti)
Incendio da tumulti popolari
L’Assicurazione vale in caso di danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di ter- rorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di Sinistro l’As- sicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità.
Circolazione abusiva
L’Assicurazione vale anche per i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non as- sicurate
La Compagnia indennizza l’Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto, dei danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’inter- no dello stesso.
Caduta “corpi orbitanti”
Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali o loro parti, esclusi ordigni esplosivi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei “valori assicura- ti” per la garanzia Furto e Incendio, con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Sezione 3
Cristalli e Perdite Pecuniarie
(garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia, nei limiti e alle condizioni sotto ripor-
tate, indennizza i danni elencati di seguito.
A) Cristalli
Oggetto dell’Assicurazione
Sono indennizzabili i danni di rottura e scheggiatura di cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo dovuti a cau- sa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi. Per ogni Sinistro, e indipendente- mente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la ga- ranzia è prestata: fino a concorrenza del 10% dei “valori assicurati”, con il massimo di 600,00 Euro con applicazio- ne di una franchigia fissa di 250,00 Euro. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio fornito da Carglass, Doctorglass o Glassdrive.
Esclusioni:
Sono esclusi i danni:
• conseguenti a furto o rapina consumati o tentati;
• connessi ad operazioni di applicazione o rimozio- ne dei cristalli;
• elencati nell’art. 21 delle Condizioni di Assicura- zione;
• conseguenti ad eventi speciali, così come definiti alla Sezione 5 delle presenti condizioni, o ricondu- cibili alla garanzia kasko;
Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 30
• se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato dal libretto di circolazione.
Servizio “Carglass”
L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Carglass dovrà:
• chiamare il Numero Verde 800-360036 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;
• esibire l’originale della scheda di Polizza;
• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarci- mento di 600,00 Euro o fino alla concorrenza del 10% dei “valori assicurati”.
Servizio “Doctorglass”
L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Doctorglass dovrà:
• chiamare il Numero Verde 800-101010 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;
• esibire l’originale della scheda di Polizza;
• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarci- mento di 600,00 Euro o fino alla concorrenza del 10% dei “valori assicurati”.
Servizio “Glassdrive”
L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Glassdrive dovrà:
• chiamare il Numero Verde 800-010606 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio;
• esibire l’originale della scheda di Polizza;
• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarci- mento di 600,00 Euro o fino alla concorrenza del 10% dei “valori assicurati”.
B) Perdite Pecuniarie
Autorimessaggio e trasporto
In caso di rapina, furto o incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa - sino ad un massimo di 250,00 Euro - le spese sostenute per il trasporto e/o ricovero tem- poraneo disposto dall’Autorità.
Spese per sottrazione o smarrimento chiavi In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborsa - fino ad un massimo di 250,00 Euro per evento - le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l’apertura del- le portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
Garanzia spese di immatricolazione
In caso di incendio, furto o incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assi- curato in Polizza o l’antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà - fino ad un massimo di 250,00 Euro - le spese documentate sostenute dall’Assi- curato al momento dell’acquisto per l’immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato.
Concorso spese ripristino box di proprietà
La Compagnia rimborsa - fino ad un massimo di 250,00 Euro per evento -le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell’Assicurato o suoi familiari adibito a rimessa, in conseguenza di incendio o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di ali- mentazione del veicolo assicurato.
Garanzia bagaglio
In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo identifica- to in Polizza o la antieconomicità della sua ripara- zione, la Compagnia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, fino ad un massimo di 250,00 Euro per even- to. La garanzia è valida esclusivamente per enti di pro- prietà dell’Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi e altri contenitori, nonché indumen- ti indossati. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi foto- grafici e relativi accessori, gli apparecchi autoradio/
CD/video, apparecchi ottici e simili, il denaro, i titoli e altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato. In caso di Sinistro, l’As- sicurato dovrà far constatare i danni all’Autorità competente e chiedere che venga redatto regolare processo verbale.
Danni causati dal trasporto di vittime della strada La Compagnia rimborsa - sino ad un massimo di 500,00 Euro per evento - le spese sostenute per eliminare i dan- ni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell’auto- vettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.
Sezione 4
Kasko (attiva solo la garanzia acquistata)
Art. 4.1 - Oggetto dell’Assicurazione
A. Blukasko - La Compagnia, si obbliga ad indenniz- zare le riparazioni dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato, fino ad un massimo di 3.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo. Per ogni Sinistro la Compagnia applica una franchigia fissa di 250,00 Euro. La franchigia verrà ridotta del 50% nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristi- no del danno recandosi presso una delle carrozzerie facenti parte della rete Zurich Help Point. Questa ga- ranzia è calcolata in percentuale rispetto al Premio R.C. Auto, pertanto soggetta a tutte le variazioni tariffarie che lo determinano. Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto ove risulta par- zialmente impegnata la responsabilità dell’Assicura- to, l’indennizzo sarà determinato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Massimale indicato in Polizza. Nel caso invece di Sinistri non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsa- bilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indenniz- zo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le som- me eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Pri- mo Rischio Assoluto senza applicazione del Degrado d’u- so sulle parti sostituite.
B. Kasko Completa - La Compagnia si obbliga ad inden- nizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi e animali selvatici, ribalta- mento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazio- ne su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi:
• i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional;
• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparec- chiature del genere) purché stabilmente fissati sul vei- colo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e tra- scritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Sinistro il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della
Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitata- mente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello.
Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risarci- mento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la re- sponsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determinato dalla come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcitonell’ ambito della CARD, entro il Valo- re Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Sinistri non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diret- to, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, conservando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventualmente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito.
E’ possibile prevedere la garanzia “Kasko completa” sola- mente se già presente nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documenta- zione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.
Condizioni di Assicurazione - pag. 18 di 30
La garanzia “Kasko completa” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 10%, con diversi Minimi di Scoperto applicati in base alla po- tenza del veicolo: 500,00 e 1.000,00 Euro. La percen- tuale di Scoperto ed il Minimo di Scoperto verranno ridotti del 50% nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia.
Art. 4.2 - Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni di Assi- curazione, la garanzia non è operante:
• se il conducente non è abilitato a norma delle di- sposizioni in vigore, salvo quanto regolato dalla Condizione Aggiuntiva 1.7 (Sezione 1 - pag. 19);
• per i danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del C.d.S.;
• per i danni al veicolo nel caso in cui alla guida del-
lo stesso ci sia un conducente diverso da quello di- chiarato in contratto, come regolato dall’Art. 1.12
– Forme di guida della garanzia R.C. Auto (Sezione 1 - pag. 25);
• per i danni subiti dal veicolo qualora non sia abi- litato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada;
• per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
• per i danni subiti a causa di traino attivo o passi- vo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
• per i danni conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non deter- minato da uno degli eventi previsti all’“Oggetto dell’Assicurazione”;
• per i danni alle ruote - cerchioni, coperture e ca- mere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all’oggetto dell’Assicurazione;
• avvenuti in conseguenza di guida da parte di per- sona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n.° 285 e successive modifiche.
Art. 4.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente de- bitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei traspor- tati e dei familiari dell’Assicurato, all’esercizio dell’azione di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
Art. 4.4 - Colpa grave
L’Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle per- sone che legittimamente detengono il veicolo identificato in Polizza.
Sezione 5
Eventi Naturali e Socio Politici
(garanzie attive solo se acquistate)
Art. 5.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La garanzia può essere estesa, se espressamente richiama- ta in Polizza, ai seguenti rischi:
A) Eventi Naturali.
B) Eventi Socio Politici.
Sia la garanzia “Eventi naturali” che la garanzia “Eventi socio-politici” prevedono la seguente percentuale di Scoperto applicata: 10% con un Minimo di Scoper- to pari a 500,00 Euro. La percentuale di Scoperto ed il Minimo di Scoperto verranno ridotti del 50% nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una delle carrozzerie indicate dalla Compagnia. Per la sola garanzia Eventi Naturali, ferma la posizione prece- dente, qualora la riparazione del danno alla carrozzeria del veicolo dovesse essere effettuata con la tecnica “tira- bolli”, la percentuale di Scoperto ed il Minimo di Scoperto non verranno applicati.
A) Eventi Naturali
Condizioni di Assicurazione - pag. 19 di 30
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo designato in Polizza ,anche quando il veicolo non si trova in circolazione, a seguito di trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti a condizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di veicoli. La garanzia è inoltre operante in caso di collisione con animali selvatici, avvenuta in aree am- messe alla circolazione, fino alla concorrenza di 3.000 Euro e comunque nel limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro, a condizione che l’evento fortuito sia rilevato dalle Autorità preposte sul luogo di accadimento del Sinistro stesso. Ferme le esclusioni previste nelle “Condizioni Generali di Assicurazione”, la garanzia non è operante per i danni derivanti da uscita di strada, ribaltamento o successi- va collisione del veicolo assicurato se non immediatamente conseguente all’urto con l’animale selvatico.
Sono compresi:
• i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional;
• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, compact disk players, televisori, registratori e altre apparecchia- ture del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi -se “non di serie”-sia sommato agli altri eventuali optional e tra-
scritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Sinistro il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore as- sicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.
In caso di Sinistro il risarcimento non potrà comun- que essere superiore al 15% del valore assicurato ri- ferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro.
Restano espressamente esclusi i danni a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche e per danni provocati al motore derivanti dall’aspirazione di acqua.
B) Eventi Socio Politici
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo designato in Polizza a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sa- botaggio e atti di danneggiamento volontario, compresi:
• i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional;
• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, compact disk players, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul a condizione che il valore degli stessi - e “non di serie” - sia som- mato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Sinistro il risarcimento non po- trà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 Euro. Limitatamente alle sole apparecchiature di valore a nuovo superiore a 500,00 Euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello. Restano espressamente esclusi i danni riconducibili alla garanzia kasko.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. E’ possibile prevedere la garanzia “Eventi Socio Politici” solamente se già presente nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova immatricolazione. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contra- ente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garan- zia non operante, pertanto la Compagnia non proce- derà al pagamento dell’indennizzo.
Sezione 6
Ritiro Patente (garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 6.1 - Oggetto dell’Assicurazione
a) La Compagnia riconoscerà al Contraente, qualora subisca una decurtazione di punti dalla propria patente in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della Strada, commesse successiva- mente alla decorrenza della presente garanzia:
• il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di 500,00 Euro per la partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti;
• il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di 1.000,00 Euro qualora a seguito di perdita totale del punteggio iniziale si renda necessario sostenere l’esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamen- to, per riacquistare il punteggio perduto.
b) La Compagnia si obbliga a corrispondere una dia- ria di 50,00 o 100,00 Euro in base alla selezione effettuata e indicata in Polizza, per una durata massima di 90 giorni per Sinistro, per il caso che al Conducente del veicolo assicurato sia adottato in via cautelativa il provvedimento di sospensione prov- visoria della patente di guida in conseguenza diretta e esclusiva di incidente da circolazione avvenuto durante il periodo di validità della presente Polizza, che abbia provocato la morte o lesioni personali gravissime o gra- vi e in ogni altro caso di investimento di persona.
Art. 6.2 - Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle “Condizioni di As- sicurazione” la garanzia non è operante:
• se la patente viene immediatamente revocata con provvedimento definitivo;
• se l’Assicurato guida il veicolo con patente scadu- ta o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi prescritti in patente;
• se la patente viene sospesa in relazione a fatti do- losi compiuti dall’Assicurato;
• se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nel libretto di circolazione;
• se l’Assicurato si trova in stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
• se al momento del verificarsi dell’evento, il veicolo non è regolarmente assicurato a norma di legge;
• se l’Assicurato non viene prosciolto o assolto da eventuali imputazioni del Reato di fuga o di
omissione di soccorso o se viene riscontrata, in via definitiva, una violazione al Nuovo Codice della Strada (solo per il punto b);
• se il conducente non è abilitato a norma delle di- sposizioni in vigore;
• se nei confronti dell’Assicurato sono stati in pre- cedenza adottati provvedimenti di sospensione della patente, senza che la circostanza sia stata resa nota alla Compagnia;
• se l’Assicurato non fa uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della pa- tente.
Art. 6.3 - Recesso dal contratto per variazione di legge
La Compagnia e il Contraente hanno facoltà, nel caso di modifiche delle norme di legge concernenti la sospensio- ne delle patenti, di recedere dal contratto limitatamente alla garanzia “Ritiro Patente” con preavviso di quindici giorni da darsi con lettera raccomandata. Nel caso in cui il recesso venga richiesto dalla Compagnia, questa rimborserà al Contraente la quota di Premio relativo al periodo di rischio non corso.
Art. 6.4 - Criterio di liquidazione del danno
La Compagnia provvederà al rimborso dei costi sostenuti, per il recupero dei punti patente o per sostenere l’esame di idoneità, solamente a fronte di idonea documentazione comprovante l’avvenuta frequenza ai corsi stessi.
Le spese devono essere altresì comprovate da idonea do- cumentazione fiscale.
L’indennità giornaliera é riconosciuta dal giorno succes- sivo a quello in cui ha effetto la sospensione e fino a quando la patente non venga restituita o definitivamente revocata, fermo sempre il limite massimo di giorni inden- nizzabili. Il pagamento viene effettuato al termine del periodo di indennizzabilità e in quanto l’Assicurato abbia ottemperato agli “obblighi in caso di Sinistro”. È tutta- via facoltà dell’Assicurato di chiedere che l’indennità via via maturata venga corrisposta alla fine di ciascun mese solare. In caso di imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso, l’indennità è corrisposta solo dopo che l’Assicurato sia stato prosciolto o assolto oppure, in caso di presunta violazione del Nuovo Codice della Strada, solo successivamente alla revo- ca della relativa sanzione. In ogni caso, l’Assicurato è tenuto a dare avviso immediato alla Compagnia dell’avve- nuta restituzione della patente.
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Sezione 7
Tutela Legale (garanzia attiva solo se acquistata)
Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA,
Tel. (045) 8378901 - Fax (045) 8351023, sito internet: www.das.it, in seguito detta D.A.S.
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Ge- nerale per l’Italia ha la facoltà, previa informativa al Contraente, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei sinistri di Tutela Legale.
Art. 7.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia, nei limiti del massimale di 15.000,00 Euro e delle condizioni previsti in Polizza, assicura il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a
seguito di Sinistro rientrante nella garanzia Tutela Legale. Sono coperte le spese:
• di assistenza stragiudiziale;
• per l’intervento di un legale;
• per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.);
• per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
• conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dina- mica dei Sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autori- tà Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba es- sere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri. La Compagnia non assume a proprio carico il paga- mento di multe o ammende e gli oneri fiscali, che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 7.2 - Forme di garanzia
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colpo- so o per contravvenzione;
c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in con- seguenza diretta e esclusiva di evento della circo- lazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superio- re a 250,00 Euro;
f) sia sottoposto a procedimento penale per delitto do- loso, purché venga prosciolto o assolto con deci- sione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Com- pagnia provvederà all’anticipo delle spese, nel limite della somma di € 2.000, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o de- rubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmen- te anticipate in ogni grado di giudizio. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momen- to in cui ha inizio l’azione penale o quando abbia- no avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale;
Condizioni di Assicurazione - pag. 21 di 30
g) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso l’Ordinanza - In- giunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale:
- quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabi- lità;
- ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’at- tribuzione di responsabilità, la garanzia sarà ope- rante, ove sussistano i presupposti per presen- tare il ricorso, con il limite di una (1) denuncia per ciascun anno assicurativo e purché l’impor- to della sanzione sia superiore a € 100.
Ad integrazione di quanto sopra, la Società garantisce i seguenti servizi, nell’ambito delle materie previste dalla presente copertura: ConsulDAS telefonica con il Nu- mero Verde 800.34.55.43. L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì) per ottenere:
• consulenza legale, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• informazione sul contenuto delle garanzie e sulle mo- dalità per accedere efficacemente alle prestazioni pre- viste dalla Polizza (iter per la denuncia dei Sinistri o per l’utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.);
• consultazione preventiva e assistenza: nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite il Numero Verde 800.849.090.
Per le coperture elencate in questo articolo, le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere pro- cessualmente trattati e eseguiti:
• In tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extra- contrattuali o di procedimento penale.
• In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San marino, nel caso di vertenze di diritto civile di natura con- trattuale.
Art 7.3 - Persone assicurate
• nel caso di danni extracontrattuali e procedimenti pe- nali: il proprietario, il conducente e i trasportati del vei- colo;
• nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattua-
le: il proprietario del veicolo.
Art. 7.4 - Esclusioni
La garanzia non vale:
• per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dall’Art. 7.2 lettera g);
• se il conducente non è abilitato o non è in pos- sesso dei requisiti alla guida secondo la norma- tiva vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idonei- tà alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;
• se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefa- centi o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt 186 e 187 C.d.S., o se è imputato di fuga o omissione di soccorso (art. 189 C.d.S.), o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omis- sione di soccorso. Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall’imputa- zione di guida in stato di ebbrezza o sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga o omissione di soccorso, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
• se il veicolo non è coperto da regolare Assicura- zione obbligatoria R.C.A.;
• se il veicolo è usato in difformità da immatricola- zione.
Art. 7.5 - Insorgenza del Sinistro
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione della Polizza. Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel mo- mento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o con- trattuali. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
• dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a san- zioni amministrative;
• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali. Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di
• vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
Art. 7.6 - Denuncia di Sinistro e scelta del legale
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne immediata comu- nicazione a D.A.S., chiamando il seguente Numero Verde 800.04.01.01 (attivo dalle 8,30 alle 19,30 da lunedì al sa- bato) e trasmettendo tutti gli atti o documenti di cui al successivo art. 7.7. Subordinatamente, può presentare denuncia direttamente alla Compagnia. Il diritto dell’As- sicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il Sinistro viene denunciato oltre due anni dal momen- to in cui poteva essere fatto valere il diritto alla pre- stazione, ai sensi dell’art. 2952, 2° comma del Codice Civile. L’Assicurato dovrà immediatamente, e comunque entro il termine utile per la difesa, far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicurato può indicare un legale -residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’ufficio giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudi- ziale ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente pres- so il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasfer- ta, vacazione, domiciliazione e di duplicazioni di attività. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto
d’interessi con D.A.S. o con la Compagnia.
Art. 7.7 - Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa L’Assicurato è tenuto a fornire a D.A.S. tutti gli atti e documenti che la stessa richieda, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
Art. 7.8 - Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia di Sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Nel caso ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale desi- gnato ai sensi dell’art. 7.6. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i Sinistri per i quali gli incarichi, a legali e/o periti, siano stati preventivamente con- cordati con D.A.S. per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure. Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devo- no essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza -con conse- guente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richie- sta di benestare -i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garan- zia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 7.9 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favo- revole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una del- le parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tri- bunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese in- contrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto. Le parti anziché ricor- rere all’arbitrato di cui sopra, hanno la facoltà di adire l’autorità giudiziaria competente.
Art. 7.10 - Recupero di somme
Condizioni di Assicurazione - pag. 22 di 30
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per ca- pitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.
Sezione 8
Assistenza (garanzia attiva solo se acquistata)
Premessa
La Compagnia, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia ASSISTENZA, si avvale di:
“Mapfre Asistencia, Compañia Internacional de Se- guros Y Reaseguros, S.A.”
Sede secondaria in Italia: Via San Martino n.7 - 20122 Milano.
Sede operativa: Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (BI)
Numero Verde 800.186.064
oppure +39 (015) 2559791
in seguito detta “Mapfre Asistencia S.A.”
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Ge- nerale per l’Italia ha la facoltà, previa informativa al Contraente, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei sinistri della garanzia Assistenza.
Condizioni Generali Assistenza
Art 8.1 - Oggetto della garanzia
In forza di una specifica convenzione stipulata tra la Com- pagnia e Mapfre Asistencia S.A. , in caso di Sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicati nelle sezioni successive. In caso di Sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa che provvede all’erogazione delle prestazioni.
Per quanto concerne la Sezione Assistenza per Sini- stro si intende il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l’utilizzo del veicolo assicurato, dipendente da Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di Assistenza.
La garanzia Assistenza in una qualsiasi forma di se- guito descritta si attiva obbligatoriamente in caso di attivazione - qualora concessa - della Estensione Scatola nera.
Art 8.2 - Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l’Assicurato po- trà contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, chiamando il Numero Verde 800-186.064 oppure il numero della sede operativa di Verrone (BI) 015-2559791. In alternativa può inviare un fax al numero: 015-2559604. In ogni caso dovrà comunicare con precisione i seguenti dati:
1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. la targa del veicolo;
3. il Nome e Cognome;
4. ZURI per la forma “Classic”, ZTEC per la forma “Top”;
5. l’indirizzo del luogo in cui si trova;
6. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provve- derà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicu- rato, che è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessa- rio inviare alla Centrale Operativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà auto- rizzare esplicitamente l’effettuazione.
Art 8.3 - Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali:
Condizioni di Assicurazione - pag. 23 di 30
a) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobi- listiche e motociclistiche e relative prove e allena- menti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmo- sferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non tera- peutico di stupefacenti e allucinogeni. Le presta- zioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/lists/ cargo che riportano un grado di rischio uguale o
superiore a 4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia;
b) Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo en- tro ciascun anno di validità del servizio stesso;
c) La durata massima della copertura per ogni pe- riodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della garanzia è di 60 giorni;
d) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun gene- re a titolo di compensazione;
e) La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o con- seguenti ad ogni altra circostanza fortuita e im- prevedibile;
f) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si pre- scrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sini- stro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile; g) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con a Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro;
h) L’Assicurato libera dal segreto professionale, re- lativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicura zione i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei con- fronti della Centrale Operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del Sinistro stesso;
i) Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, ver- ranno concessi compatibilmente con le disposizio- ni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa forni- re alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assi- curato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso bancario corrente;
j) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarci mento, in forza dei contratti sot- toscritti con altra Compagnia di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sini- stro ad ogni Compagnia assicuratrice e specifica- tamente alla Compagnia nel termine di tre gior- ni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato de- gli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la presta- zione;
k) Per tutto quanto non è espressamente disciplina- to nella presente “Sezione Assistenza” si applica- no le disposizioni di legge.
Non è possibile inoltre erogare prestazioni in na- tura (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipen- dentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
Art 8.4 - Garanzie specifiche
In funzione della forma prevista, sono prestate le garanzie riportate nelle sezioni dedicate:
Forma “Classic”
Forma “Top”
Forma “Classic”
1.1 Depannage
(Prestazione erogata solo in Italia)
In seguito a guasto il veicolo non risulti in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, va- lutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. La compagnia terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro. Qualora durante l’intervento l’Of- ficina Mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il vei- colo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione “Soccorso stradale”. Restano a carico dell’assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettua- ta dal mezzo di soccorso.
1.2 Soccorso stradale
In seguito a Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche par- ziale o tentato), Rapina (anche tentata) del veicolo, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assisten- za della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza re- sta a carico dell’Assicurato. In caso di Sinistro avvenuto all’estero oppure in autostrada, specifiche istruzioni ver- ranno fornite direttamente dalla Struttura Organizzativa. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
1.3 Recupero del veicolo fuori strada Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organiz- zativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicura- to. In caso di incidente avvenuto all’estero o in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Struttura Orga- nizzativa. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l’incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada).
1.4 Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul po- sto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano repe-
ribili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a ca- rico della Compagnia. La garanzia operante quando il sinistro si verifica ad oltre 25 Km. dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
1.5 Anticipo delle cauzioni penale e civile In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’As- sicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qua- lora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissa- ta dall’Autorità, fino ad un massimo di Euro 6.000,00 tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. La garanzia è operante solo quando il sinistro si verifi- ca all’estero (al di fuori del territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
1.6 Estensione Depannage
La prestazione è erogata anche in caso di:
- mancanza di carburante;
- foratura di pneumatico;
- perdita/rottura/furto delle chiavi di accensione;
- necessità montaggio catene da neve.
1.7 Estensione Soccorso stradale
La prestazione è erogata anche in caso di:
- mancanza di carburante;
- foratura di pneumatico;
- perdita/rottura/furto delle chiavi di accensione.
1.8 Spese d’albergo
Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti im- mobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assi- curati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Compagnia direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 600,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati). La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad ol- tre 25 Km. dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
1.9 Auto in sostituzione (Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora, in conseguenza di sinistro avvenuto in Italia, il veicolo resti immobilizzato e ci comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, fa- cendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un’auto di categoria C non superiore a 1200 cc., per un massimo di 3 giorni con percorrenza illimitata.
Condizioni di Assicurazione - pag. 24 di 30
Restano sempre a carico dell’assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie rela- tive alle assicurazioni facoltative nonché ogni even- tuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere og- getto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La prestazione non operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
La garanzia operante quando il sinistro si verifica ad oltre 25 Km. dalla residenza dell’Assicurato (e co- munque al di fuori del comune di residenza dell’As- sicurato stesso).
Forma “Top”
(Tutto ciò che è compreso nella forma “Classic” con l’e- sclusione della garanzia prevista al punto 1.9 “Auto in sostituzione”, che risulta integralmente sostituita dalla garanzia al punto 2.18).
2.1 Autodemolizione
(Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottempe- ranza alle disposizioni di legge vigenti, (Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 art. 103, come modificato dal D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46 e suc- cessive modificazioni), debba procedere alla demolizione del veicolo e alla sua cancellazione al P.R.A., la Centrale Operativa entro 15 giorni dalla richiesta dell’Assicurato organizzerà, con costi a carico della Compagnia:
a) il recupero del veicolo, previo appuntamento con l’As- sicurato;
b) il trasporto del veicolo al Centro di Demolizione au- torizzato;
c) il rilascio all’Assicurato o a terzi incaricati dallo stesso, all’atto del ritiro, delle idonee dichiarazioni a norma di legge;
d) l’invio all’Assicurato da parte del Centro di Demolizio- ne, a mezzo raccomandata A.R., dei certificati di avve- nute demolizione e cancellazione al P.R.A..
Qualora il veicolo sia stato assoggettato ad asporta- zioni di parti e/o danneggiamenti tali da richiedere l’intervento di mezzi eccezionali per il suo recupero, l’Assicurato, all’atto della richiesta della prestazio- ne, dovrà darne immediata segnalazione alla Cen- trale Operativa, la relativa maggiorazione di costo per l’intervento del mezzo eccezionale resta a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. Nel caso in cui lo stato del veicolo non sia segnalato tempestivamente e all’atto del suo recupero si rilevi la necessità dell’utilizzo di un mezzo eccezionale il costo della seconda uscita rima- ne a totale carico dell’Assicurato che dovrà provve- dere direttamente al pagamento. L’Assicurato deve produrre, contestualmente alla consegna del veicolo di cui al precedente punto A., la seguente documen- tazione:
a) ricevuta di pagamento degli eventuali costi di de- posito del veicolo relativi sia ai giorni antecedenti la richiesta dell’Assicurato alla Centrale Operativa che ai successivi 15 giorni;
b) libretto di circolazione in originale;
c) foglio complementare o certificato di proprietà digitale;
d) targhe veicolo; in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti, di cui ai punti b), c) e/o d), l’Assicurato deve produrre l’originale della denun- cia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronolo- gico rilasciato dal P.R.A.;
e) codice fiscale (fotocopia);
Condizioni di Assicurazione - pag. 25 di 30
f) documento di riconoscimento valido dell’intesta- tario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equiva- lente);
g) documento di riconoscimento valido dell’inca- ricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia). La mancata produzione dei documenti di cui so- pra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
2.2 Invio di un’autoambulanza
(Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora a seguito di infortunio da incidente stradale l’As- sicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Centrale Operativa invierà direttamente l’autoambulan-
za e la Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello ne- cessario per compiere 300 Km di percorso complessi- vo (andata/ritorno).
2.3 Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato ne- cessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contat- to direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
2.4 Viaggio per il recupero del veicolo Qualora, il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per 5 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato per- petrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio ca- rico il relativo costo.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e co- munque al di fuori del comune di residenza dell’As- sicurato stesso).
2.5 Rientro dei passeggeri - prosecuzione del viaggio
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia ri- masto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione l’Assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di desti- nazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
• un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 300,00 Euro per Sinistro complessivamente per tutte le perso- ne a bordo del veicolo (assicurato e trasportati). La garanzia è operante quando il Sinistro si veri- fica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
2.6 Autista a disposizione
Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il vei- colo per un infortunio subito a seguito di un incidente stradale, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo e eventualmente i passeg- geri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve. La Compagnia terrà a proprio cari- co le spese dell’autista. Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
2.7 Anticipo spese di prima necessità Qualora in conseguenza di Sinistro l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo
di 600,00 Euro per Sinistro. L’Assicurato dovrà comuni- care la causa della richiesta, l’ammontare della cifra neces- saria e il suo recapito.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e co- munque al di fuori del comune di residenza dell’As- sicurato stesso).
2.8 Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stra- dale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l’Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici ritengano che non sia trasferi- bile prima di dieci giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consen- tire al familiare stesso di recarsi presso l’Assicurato ricove- rato. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 600,00 Euro.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e co- munque al di fuori del comune di residenza dell’As- sicurato stesso).
2.9 Rientro sanitario
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stra- dale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Cen- trale Operativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengano più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente in ba- rella;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il tra- sporto sarà interamente organizzato dalla Centrale Operativa e effettuato a spese della Compagnia, in- clusa l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l’ae- reo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verifica- tisi in Paesi Europei.
La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di ri- chiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impedi- scono all’Assicurato di proseguire il viaggio. La pre- stazione non è altresì operante nel caso in cui l’As- sicurato o i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura. La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicura- to (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
2.10 Rientro con un familiare
Qualora, in caso di “Rientro sanitario” dell’Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al preceden- te B.13., i medici della Centrale Operativa non ritenga- no necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Centrale Operativa provvederà a far rientrare con lo stes- so mezzo utilizzato per il “Rientro sanitario” un familiare dell’Assicurato, presente sul posto. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 300,00 Euro. La Compagnia, qualora abbia provve- duto al rientro del familiare dell’Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest’ultimo, se
ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e comunque al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso).
2.11 Accompagnamento minori
Qualora l’Assicurato, in viaggio accompagnato da mi- nori di 15 anni, purché anch’essi assicurati, si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infor- tunio conseguente ad incidente stradale nel quale sia ri- masto coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Compagnia terrà a proprio carico la rela- tiva spesa fino ad un massimo di 600,00 Euro per Sinistro. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L’Assicurato dovrà comunicare nome, indiriz- zo e recapito telefonico del familiare affinché la Centrale Operativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e co- munque al di fuori del comune di residenza dell’As- sicurato stesso).
2.12 Rientro salma
Qualora a seguito di incidente stradale nel quale sia ri- masto coinvolto il veicolo, l’Assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizzerà e effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 4.000,00 Euro per Sinistro, ancor- ché siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla ceri- monia funebre e l’eventuale recupero della salma. La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 25 Km dalla residenza dell’Assicurato (e co- munque al di fuori del comune di residenza dell’As- sicurato stesso).
2.13 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale
Condizioni di Assicurazione - pag. 26 di 30
Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti im- mobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in con- dizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Ope- rativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso non- ché quelle della giacenza all’estero dalla data di comuni- cazione del Sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Compagnia.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di ripara- zione o di sostituzione di parti di ricambio e di acces- sori sono a carico dell’Assicurato.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro. L’eventuale eccedenza rimar- rà a carico dell’Assicurato. La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifica all’estero (al di fuori del territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
2.14 Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’As- sicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Opera- tiva, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere diretta- mente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di 1.500,00 Euro. La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifi- ca all’estero (al di fuori del territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
2.15 Interprete a disposizione
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’ar- resto dell’Assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso ne- cessiti di un interprete, la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo, tenendone la Compagnia a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative. La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifi- ca all’estero (al di fuori del territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
2.16 Anticipo delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il vei- colo, debba sostenere delle spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche impreviste e non gli sia possibile provve- dere direttamente e immediatamente al pagamento delle stesse, la Centrale Operativa anticiperà, per conto dell’Assicurato, il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 3.000,00 Euro per Sinistro. La garanzia è operante solo quando il Sinistro si verifi- ca all’estero (al di fuori del territorio dell’Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).
2.17 Richiesta documenti in caso di furto totale
Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l’Assicurato desideri avvalersi della Centrale Operativa per la richiesta dei seguenti documenti:
• estratto cronologico, generale o storico;
• perdita di possesso potrà contattare la Centrale Ope-
rativa stessa comunicando la targa del veicolo e invian- do l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente. In seguito la Centrale Ope- rativa tramite i propri incaricati, provvederà a richie- dere agli uffici preposti i citati documenti e una volta ottenuti li invierà all’Assicurato. La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza. La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
2.18 Auto in sostituzione
(Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora, in conseguenza di Sinistro, il veicolo resti im- mobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina au- torizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato, con spese a carico della Compagnia, un’auto di 1200 cc. in caso di immobilizzo di un motociclo; un’auto di pari categoria a quella assicurata e comunque non superiore a 2000 cc. in caso di immobi- lizzo di un’autovettura, per un massimo di:
• 7 giorni con percorrenza illimitata, in caso di guasto, incidente, incendio, furto parziale o tentato, rapina tentata;
• 30 giorni con percorrenza illimitata, in caso di furto to- tale o rapina. Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchi- gie relative alle Assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere ogget- to di deposito cauzionale richiesto dalla Società di auto- noleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
Sezione 9
Infortuni del conducente
(garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 9.1 - Infortuni del conducente
Condizioni di Assicurazione - pag. 27 di 30
La Compagnia indennizza, entro i limiti stabiliti, gli in- fortuni che il Conducente che guida il veicolo assicurato, con il consenso del proprietario, può subire in relazione alla circolazione del veicolo a motore oppure vi salga, ne discenda o si presti ad operazioni (ad esempio riparazio- ni) attorno ad esso. La garanzia è prestata con i seguenti massimali:
• Invalidità permanente: 52.000,00 Euro.
• Caso morte: 52.000,00 Euro.
• Rimborso spese mediche: 2.600,00 Euro.
• Diaria da ricovero (se prevista): 52,00 Euro.
Art. 9.2 - Estensioni
La garanzia è prestata anche in caso di:
• asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori;
• annegamento a seguito di incidente occorso al veicolo identificato in Polizza;
• infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del fulmine;
• infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane;
• infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negli- genza dovuti anche a colpa grave;
• infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza.
Art. 9.3 - Esclusioni
La garanzia non è operante in caso di:
• infortuni dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli sofferti sotto l’effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili;
• infortuni conseguenti ad atti dolosi o temerari dell’As- sicurato, restando coperti da garanzia gli infortuni per atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
• infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, terre- moto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
• infortuni che siano conseguenti a trasformazioni, di- rette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle ato-
miche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
• gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• se il trasporto non è effettuato a norma delle disposi- zioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione o all’uso dichiarato in Polizza;
• per le persone che usano il veicolo arbitrariamente come pure per quelle aventi più di 80 anni di età.
Art. 9.4 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette e esclusive dell’infortunio.
Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisica- mente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesi- stenti o sopravvenute.
Art. 9.5 - Spese di cura
La garanzia vale, sino a concorrenza della somma pattuita e, comunque, per la durata massima di 300 giorni da quello dell’infortunio, per il rimborso delle spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medici- ne, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre spese mediche indispensabili nonché, sempre nell’ambito della somma pattuita ma sino al massimo di 250,00 Euro, per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. Si intendono escluse le protesi (salvo gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di natura estetica. La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto su presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.
Art. 9.6 - Diaria per ricovero ospedaliero Nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, la Com- pagnia paga, per un periodo massimo di 300 giorni per infortunio, l’indennità giornaliera convenuta nei giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le necessità di cura causate dall’infortunio. Il giorno di dimissio- ne non viene computato agli effetti della presente garanzia.
Art. 9.7 - Caso di morte
Se entro due anni dall’infortunio e per conseguenza delle lesioni subite, l’Assicurato muore, la Compagnia paga la somma assicurata per il caso Morte , agli eredi dello stesso non oltre il quarto grado in parti ugua- li sotto deduzione dell’indennità eventualmente già pagata a causa del medesimo infortunio per Invalidità Permanente.
Art. 9.8 - Caso di invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza l’Invalidità Perma- nente e questa si verifica entro due anni dal giorno entro il quale l’infortunio è avvenuto, la Compagnia li- quida per tale titolo - al netto della eventuale franchigia prevista in Polizza secondo le disposizioni e percentuali seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicu- rata per Invalidità Permanente assoluta: Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro, Pa- ralisi completa, Cecità completa, Perdita di un occhio con ablazione, Perdita completa della facoltà visiva di un occhio, Sordità bilaterale completa e disturbi con- comitanti, Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti. La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di mi- norazione, le percentuali sopra indicate vengono consi- derate ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita funzionale di più organi o arti, l’in- dennità viene stabilita mediante l’addizione delle per- centuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al
limite massimo del 100%. Nei casi non specificati sopra, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati. Per le menomazioni degli arti superiori in caso di man cinismo, le percentuali previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Art. 9.9 - Franchigia per invalidità permanente
La liquidazione degli infortuni con postumi di invalidità permanente viene fatta con le seguenti modalità:
• non si farà luogo al risarcimento per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non su- periore al 3% della totale;
• se l’Invalidità Permanente supera il 3%, della tota- le ma non il 25%, verrà corrisposto un risarcimen- to solo per la parte eccedente il 3%;
• se invece l’Invalidità Permanente supera il 25% della totale, verrà corrisposto il risarcimento integrale.
Art. 9.10 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
La denuncia dell’infortunio con l’indicazione delle cause che lo determinarono, corredata dal certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Compagnia entro cin- que giorni dall’infortunio o al momento in cui l’Assicura- to e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Quando l’infortunio abbia causato la morte dell’Assi- curato, o quando questa avvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Compagnia. L’Assicurato o gli aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qual- siasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura sono a carico dell’Assicurato.
Art. 9.11 - Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia a favore dell’Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù della presente garanzia.
Art. 9.12 - Controversie
Condizioni di Assicurazione - pag. 28 di 30
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sulla natura e origine della malattia o sul grado di invalidità, le Parti conferiscono mandato, con scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, ad un Collegio di tre medici, no- minati uno per Parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Colle- gio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la Compagnia o nella città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’in- validità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 9.13 - Cumulo di indennità
Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Per- manente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compa-
gnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’in- dennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Il diritto all’indennità per Invalidità Perma- nente è di carattere personale e quindi non è tra-
smissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per cause indipendenti dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga agli aventi diritto, l’importo liquidato o offerto.
Tipologia di invalidità | Percentuale di invalidità | ||
Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro | 100% | ||
Paralisi completa | 100% | ||
Cecità completa | 100% | ||
Perdita di un occhio con ablazione | 30% | ||
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio | 25% | ||
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti | 50% | ||
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti | 15% | ||
Perdita completa del braccio | destro 70% | sinistro 60% | |
Perdita completa della mano | destra 60% | sinistra 50% | |
Perdita completa del pollice | destro 22% | sinistro 18% | |
Perdita completa dell’indice | destro 15% | sinistro 12% | |
Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano | destra 8% | sinistra 6% | |
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito | destri 20% | sinistri 15% | |
Perdita completa della funzione del polso | destro 12% | sinistro 10% | |
Perdita di una gamba sopra il ginocchio | 60% | ||
Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | ||
Perdita completa di un piede | 40% | ||
Perdita completa di un alluce | 8% | ||
Perdita di qualsiasi altro dito del piede | 3% | ||
Perdita completa della funzione di un’anca o di un ginocchio o delle articolazioni di un piede | 25% |
Consigli utili in caso di Sinistro
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assi- curatore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessio- nario del credito sia uno degli autoriparatori convenziona- ti con l’Assicuratore (il relativo elenco è disponibile sul sito internet www.zurich-connect.it).
L’Assicurato, nel caso in cui si rivolga ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore, avrà diritto ai benefici aggiuntivi elencati nell’articolo seguente.
Condizioni di Assicurazione - pag. 29 di 30
L’Assicurato che si rivolga ad un autoriparatore non con- venzionato con l’Assicuratore e che intenda cedere a tale autoriparatore non convenzionato il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente con- tratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al nu- mero 02.83.430.111 o email all’indirizzo documenti@ zurich-connect.it.
In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti dell’As- sicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c.
- previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quan- tificazione dell’indennizzo del danno - a eseguire il paga- mento direttamente nei confronti dell’autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.
Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati
Oltre alla automatica prestazione del consenso da par- te dell’Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall’Assicurato a favore di autoriparatori convenzionati, l’Assicurato che decida di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:
• presa e consegna del veicolo a domicilio;
• precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati dell’Assicuratore;
• fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto;
• garanzia di due anni sulla riparazione;
• lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.
Denuncia di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve se- gnalare l’evento alla Compagnia secondo una delle se- guenti modalità:
- online accedendo all’Area Riservata sul sito www.zurich-connect.it tramite l’apposito form di denun- cia del sinistro;
- oppure telefonicamente chiamando il numero 02.83.430.000. In questo caso il Contraente o Assicu- rato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto co- noscenza, tramite email a documenti@zurich-connect.it o fax al numero 02.83.430.111, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità approssimativa del danno.
Disciplina del risarcimento diretto
Limitatamente all’ipotesi in cui il Sinistro si sia verificato tra non più di due veicoli, e ricorrendone gli altri pre- supposti di legge indicati alla Sezione C della Nota Infor- mativa, per ottenere il risarcimento del danno l’Assicurato danneggiato, proprietario del veicolo e/o conducente del veicolo assicurato che non si ritiene, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, deve rivolgere la richiesta di risarcimento alla Compagnia Assicurativa presso cui ha stipulato il contratto inviando il modulo di consta- tazione amichevole (Modulo CAI) e la richiesta di Risarci- mento danni, debitamente compilati.
La richiesta può essere presentata, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (e di seguito richiamati), tra- mite fax al numero 02.83.430.111 o tramite email a documenti@zurich-connect.it.
L’Assicurato, in caso di sinistro e qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia in tale richiesta una serie di informa- zioni necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica. In dettaglio:
1) la data ed il luogo dell’incidente;
2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coin- volti nel sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicura- zione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’in- cidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Queste informazioni devono essere fornite sia nel caso in cui l’Assicurato intenda rivolgersi ad un riparatore conven- zionato, sia ad un riparatore non convenzionato.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezio- ne diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazione l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose dan- neggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).
Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ri- tenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispet- to delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazione, negli artt. 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saran- no concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettua- to entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.
Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia prov- vederà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti.
Atti Giudiziari
La legge 26.11.1990 n. 353 e successive modifiche ha ristretto i tempi necessari per la preparazione delle difese e la costituzione in causa del convenuto, per cui ad evi-
tare pregiudizi, occorre rimettere alla Compagnia, senza indugi, gli atti giudiziari firmati per il mandato alla difesa, con tutti gli elementi utili (nominativi dei testi, foto, certi- ficazioni, ecc.) che il difensore deve subito rappresentare nell’atto di costituzione.
Furto, Incendio o Evento Socio-Politico
In caso di Sinistro derivante da questi fatti occorre pre- sentare all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Nel caso in cui il Sinistro avvenga all’Estero, sarà necessario presentare denuncia all’Autorità straniera competente e -al rientro in Italia -presentare la denuncia presso le Autorità italiane citate sopra. Una copia delle denunce deve essere consegnata alla Compagnia.
Eventi Naturali
In caso di Sinistro è necessario presentare una dichiara- zione rilasciata dall’Autorità del luogo competente in materia; ovvero la comunicazione di Sinistro dovrà tro- vare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino.
Ritiro della patente
È necessario allegare alla denuncia il documento ufficiale comprovante il provvedimento adottato dalle Autorità.
Mapfre Asistencia S.A.
Ogni intervento di assistenza deve essere richiesto alla Centrale Operativa di Mapfre Asistencia S.A. e da questa preventivamente autorizzato.
Carta Verde
È il documento che dimostra la copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla Carta Verde stessa. Su richie- sta del Contraente, viene fornita gratuitamente tramite spedizione postale insieme al simplo di polizza.
Sinistri Esteri
In caso di incidente avvenuto all’estero occorre compilare il modello di Constatazione Amichevole di Incidente. In mancanza di tale modulo è indispensabile comunicare i dati seguenti, oltre al nome della Compagnia di Assicu- razione estera:
- Nome, cognome e indirizzo di residenza del Conducen- te e del Proprietario del veicolo.
- Numero di polizza.
- Compagnia di assicurazione.
- Luogo e data di accadimento del sinistro.
- Targa del veicolo responsabile del sinistro.
- Dinamica dell’incidente.
Il modulo compilato deve essere inviato o consegnato tempestivamente alla Compagnia. In caso di incidente grave è indispensabile contattare l’ufficio corrispondente all’estero del Gruppo Zurich, oppure rivolgersi all’Ufficio Centrale della nazione riportata sulla Carta Verde.
Per effettuare la richiesta di Risarcimento occorre distinguere:
Condizioni di Assicurazione - pag. 30 di 30
• Sinistro avvenuto in ITALIA con qualsiasi veicolo immatricolato e/o assicurato all’estero: è necessa- rio prendere direttamente contatto con l’UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione n. 39 – 20145 Mi- lano - Telefono +39 02 34 96 81.
• Sinistro avvenuto all’ESTERO:
- Con veicoli immatricolati e/o assicurati in Paesi UE: è possibile rivolgersi in Italia al Centro di Infor- mazioni-IVASS, via del Quirinale n. 21 – 00187 – Roma – Telefono +39 06 42 13 31.
- Con veicoli immatricolati e/o assicurati in Paesi extra UE: occorre sempre inoltrare la richiesta danni al responsabile del Sinistro e al suo assicuratore straniero.
PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA LIQUIDATIVA, È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA, TRAMITE IL NUMERO DEDICATO, OPPURE ALL’ ISPETTORATO SINISTRI DESIGNATO.
Il testo delle Condizioni di Assicurazione è aggiornato al 11/2016.
Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Mythenquai 2, Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari
Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v., Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152, Imp. aut. Con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia, Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it - www.zurich-connect.it
ERRATA CORRIGE.
Gli Art. 9.10 e 9.13 della Sezione 9 “Infortuni del conducente” sono stati modificati. Di seguito il testo aggiornato:
Sezione 9 “Infortuni del conducente”
Art. 9.10 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
La denuncia dell’infortunio con l’indicazione delle cause che lo determinarono, corredata dal certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Compagnia entro cinque giorni dall’infortunio o al momento in cui l’Assicurato e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Quando l’infortunio abbia causato la morte dell’Assicurato, o quando questa avvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Compagnia. L’Assicurato, gli eredi o gli aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso.
Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura sono a carico dell’Assicurato.
L’esito della valutazione viene comunicato entro 90 giorni dall’accertamento e comunque dall’avvenuta ricezione di tutta la documentazione necessaria al completamento dell’istruttoria.
Art. 9.13 - Cumulo di indennità
Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato decede per cause indipendenti dall’Infortunio prima che l’indennizzo sia stato pagato, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:
- l’importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l’Assicurato,
- in assenza di un’offerta della Compagnia o di un accordo con l’Assicurato , l’importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto previsto all’Art. 9.4 - Criteri di indennizzabilità e Art. 9.10 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi.
Pertanto nel caso intervenga il decesso per cause diverse dall’Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell’Invalidità permanente, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della
- avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, mediante produzione di certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medico legale di parte, certificati INAIL) corredata da tutta la documentazione medica e da cartella clinica qualora sia intervenuto ricovero;
- assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto all’Infortunio
Inoltre deve esserne data immediata comunicazione per iscritto alla Compagnia, presentando:
- documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato ricovero;
- certificato di morte;
- certificato di famiglia relativo all’Assicurato;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento della modalità di sinistro nonché per la corretta identificazione degli eredi o aventi diritto.
- Certificato di non gravidanza della vedova (se in età fertile);
- Copia dei verbali delle Autorità, ove intervenute;
- Patente di guida, se l’evento è avvenuto alla guida di veicoli;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione / sentenza di divorzio.
La Compagnia si impegna a comunicare agli eredi o agli aventi diritto, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione elencata più sopra.