COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) SIRENA Presidente
(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) XXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXX XXXXXX
Nella seduta del 15/04/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso del 20.8.2015 il ricorrente, lamentando l’inadempimento del fornitore, chiedeva di: a) dichiarare risolto il contratto di finanziamento di € 20.000,00 concesso dall’intermediario resistente; b) condannare l’intermediario al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per l’iscrizione del suo nominativo in un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) e per le “continue richieste di rimborso delle rate insolute da parte di due call center e da ultimo da uno studio legale”, azioni che stanno minando la salute del cliente, “danni da liquidarsi in separata sede”; c) condannare l’intermediario al pagamento delle spese e competenze del procedimento.
Narrava il ricorrente:
- di aver stipulato un contratto per la fornitura e messa in opera di un impianto fotovoltaico con una società convenzionata con l’intermediario resistente, che si è impegnato ad erogare l’intero finanziamento di € 20.000,00;
- che, preventivamente, il fornitore avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione al competente Ufficio, allegando la documentazione occorrente, e presentare all’Enel il progetto preliminare per il parere di massima;
- La motivazione che ha indotto il ricorrente a sottoscrivere il contratto è stata la possibilità (prevista nel contratto) di godere dei benefici fiscali e del “Conto Energia”, mentre quest’ultimo ha cessato la sua efficacia in data 31.12.14, poiché il Governo lo ha escluso a partire dal 2015;
- L’impianto è stato fornito e montato senza avere le autorizzazioni né alcun progetto di massima da una ditta terza, che ha danneggiato un modulo/pannello, impegnandosi alla sostituzione; nel giugno 2015 la ditta ha comunicato che avrebbe sostituito il pannello quando il fornitore le avrebbe pagato le prestazioni eseguite;
- L’efficienza dell’impianto non è stata provata e non si conosce né la capacità produttiva di energia, né se la stessa possa essere sufficiente ed usufruibile; l’impianto è stato acceso solo per alcuni minuti per verificare che tutti i collegamenti fossero funzionali;
- Il fornitore ha emesso la fattura n. 10 datata 20.07.2014 di € 20.000,00 a carico del ricorrente per “impianto fotovoltaico” con l’indicazione di status “pagato”;
- In data 3.9.14, la banca ha bonificato al fornitore la somma di € 20.000,00; contemporaneamente, l’intermediario ha comunicato al cliente la delibera del fido e le relative condizioni;
- il ricorrente, al fine di capire per quale motivo l’impianto non venisse ancora messo in funzione, ha appurato che presso il Comune era stata trasmessa una comunicazione preventiva di installazione impianto in data 11.08.14, cui l’Ufficio non ha dato seguito in attesa della documentazione integrativa (disegni e altri dati tecnici non presentati);
- l’Enel, con lettera del 13.3.15, ha comunicato di non poter prendere in carico la richiesta perché la domanda era priva di documentazione e ha chiesto all’interessato di provvedere a presentarla;
- è seguita una copiosa corrispondenza indirizzata al fornitore e alla banca, ove, rispettivamente, il ricorrente chiedeva lo smantellamento dell’impianto e ripristino dello stato dei luoghi e la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del fornitore.
Depositava controdeduzioni l’intermediario effettuando le seguenti precisazioni.
Con riguardo alla presunta impossibilità di beneficiare degli incentivi fiscali legati all’installazione dell’impianto fotovoltaico, rilevava che i motivi che determinano una delle parti a stipulare un negozio sono giuridicamente irrilevanti, fatta eccezione per il caso di cui all’art. 1345 c.c., che qui non ricorre; in ogni caso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni (Irpef): 50% delle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2015
Sui presunti inadempimenti del fornitore e sulla richiesta di risoluzione del contratto, l’intermediario, considerato che l’impianto fotovoltaico installato dal ricorrente ha una potenza di 5Kw e risulta collocato sul tetto dell’edificio senza modificarne la sagoma, esponeva che l’11.08.14, il fornitore aveva trasmesso una pec al Comune, contenente la “Comunicazione preventiva di “Impianto solare
fotovoltaico aderente o integrato nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi” e che la predetta comunicazione era stata effettuata ai sensi della Delibera Regionale 27/16 del 01.06.11 la quale ha previsto, in particolare, che non necessitano dell’Autorizzazione Unica gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 20 Kw, essendo invece sufficiente la comunicazione preventiva. L’intermediario precisava altresì che ai sensi della medesima delibera sono realizzabili mediante procedura abilitativa semplificata impianti solari fotovoltaici … i) aventi i moduli fotovoltaici collocati su edifici; ii) aventi superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati.
Deduceva ancora l’intermediario che la “Procedura Abilitativa Semplificata” (P.A.S.) per il fotovoltaico è stata prevista dal D.Lgs 28/2011, il cui art. 6, quarto comma stabilisce che “Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l’assenza di una o più condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento … Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita”.
Deduceva, quindi, l’intermediario che l’Amministrazione, essendo l’impianto soggetto a P.A.S., non ha fatto pervenire entro i 30 giorni né un atto di diniego né una richiesta di integrazione documentale, sicchè nessun inadempimento era imputabile al fornitore.
Deduceva ancora l’intermediario che per quanto rigurda le comunicazioni da effettuare ad Enel, il fatto che quest’ultima abbia chiesto al ricorrente l’indicazione del codice Pod conferma che la pratica di allacciamento dell’impianto era stata correttamente avviata e che, inoltre, il codice richiesto era nella disponibilità del ricorrente, il quale, non comunicandolo, non ha collaborato nell’esecuzione del contratto, come previsto dagli artt. 1175 e 1375 c.c.; per le suddette ragioni, il ricorrente non può invocare l’art. 12 del contratto, che, richiamando l’art. 1455 c.c., richiede un inadempimento “di non scarsa importanza”.
Sul punto concludeva, poi l’intermediario che il ricorrente non ha fornito prova del fatto che il Comune abbia vietato l’installazione dei pannelli fotovoltaici, né che l’Enel abbia definitivamente escluso la possibilità di rendere operativo l’allacciamento dell’impianto; in ogni caso, eventuali ritardi nell’attivazione dell’impianto (considerato anche che il ricorrente non ha provato la sussistenza di un termine pattizio per l’esecuzione) non sono di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto.
In ordine al pagamento delle rate del finanziamento e sulla segnalazione a un SIC dei ricorrenti, l’intermediario osservava che la validità del contratto obbliga il ricorrente a corrispondere le rate del finanziamento; la segnalazione a un SIC degli obbligati, avvenuta a seguito del mancato pagamento delle rate scadute, è quindi del tutto legittima e comunque la richiesta risarcitoria è del tutto sfornita di prova.
L’intermediario chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
A tali controdeduzioni replicava il ricorrente rilevando la presenza di irregolarità e manomissioni sui moduli contrattuali prodotti dall’intermediario. In particolare: il c.d. studio di fattibilità risulta alterato rispetto alla copia in possesso del ricorrente (mancata barratura della casella 3000-4200 Kw anno e casella impianto fotovoltaico; cancellatura che precede 7500 Kw; cancellatura delle note scritte a mano a piè di pagina; mancanza della firma dell’Amministratore in calce) così come sarebbe stato “manomesso il contratto di finanziamento (inserimento di scadenza rate - barrata casella 27 e inserita prima scadenza 27.02.15 -, inserimento data stipula 24.07.14, inserimento del luogo e della data a pag. 3/3, nonché del riepilogo dei tassi e degli interessi; il riporto in ultima riga del 7,14% uguale nelle tre caselle, inserimento dei timbro e firma del fornitore).
La dichiarazione che le prove sono state effettuate risulta sottoscritta a Guspini il
25.08.14 dalla moglie del ricorrente e cointestataria del contratto, ma la signora non è stata a Guspini in quella data.
Il ricorrente rileva le seguenti ulteriori irregolarità: è stata chiesta al Comune un’autorizzazione inerente n. 16 pannelli per la produzione di 3 Kw, mentre quelli sul tetto sono 20 e i Kw avrebbero dovuto essere 5: ciò è stato fatto per evitare i controlli e non dover presentare la documentazione prevista obbligatoriamente per gli impianti superiori a 3 Kw; oltre ai vincoli e alle autorizzazioni della Soprintendenza che riguardano l’intero territorio comunale, l’Isola di Sant’Antioco fa parte dell’organizzazione “Isole Minori”, che comporta dei vincoli edificatori, tra i quali quelli inerenti alla produzione di energia, in ordine ai quali è obbligatorio corredare la dichiarazione/richiesta degli appositi elaborati tecnici (disegni, capacità dell’impianto, mappali, ecc.); la mancanza dei predetti allegati comporta la nullità della richiesta; non è stata inviata la richiesta alla GSE per l’ammissione ai benefici del quinto conto energia; non è stato chiesto all’Enel il preventivo sopralluogo propedeutico alla successiva autorizzazione; la cominicazione al Comune è stata effettuata da un soggetto privo di mandato o procura conferito dai committenti, che non ha speso il nome del fornitore; non è stata compilata la necessaria certificazione energetica per l’impianto installato; il pannello rotto dalla ditta che ha installato l’impianto non è mai stato sostituito; non è mai avvenuto il collaudo dell’impianto; come risulta dalla nota all’Enel del 15.08.15, in data antecedente al montaggio dell’impianto, nessuna domanda è pervenuta all’Ente, né è in corso di istruttoria alcuna domanda di questo tipo.
Per quanto riguarda i benefici rappresentati dalla riduzione dei costi energetici e dal ristoro reddituale del V conto energia, il comportamento del fornitore è stato contrario a buona fede, perché, come dichiarato dal Gestore (GSE) con comunicazione del luglio 2013, i fondi erano esauriti già dal 6.07.13, sicchè, chiunque avesse avuto intenzione di utilizzarli avrebbe dovuto essere informato dal venditore della reale impossibilità di ottenere i benefici.
Il fatto che i miglioramenti energetici per le abitazioni godano di facilitazioni in sede di dichiarazione dei redditi è tutt’altra cosa rispetto al predetto conto energia, che comporta, nel medio/lungo termine, il recupero pressochè integrale delle spese e, in qualche caso, permette ai beneficiari un ristoro reddituale in termini monetari.
Per quanto riguarda il codice POD, si rilevava che al momento della firma del contratto i ricorrenti avevano consegnato al fornitore il tagliando di una bolletta Enel pagata, nella quale il predetto codice è indicato.
L’intermediario depositava controrepliche rilevando, sulla presunta contraffazione dei contratti, che:
- il raffronto tra il doc. n. 1 prodotto dall’intermediario e l’allegato n. 1 alle repliche del ricorrente dimostra che l’evidente cancellatura relativa alla quantificazione dei consumi energetici è presente sulla copia in possesso del cliente;
- per quanto rigurada le note scritte a mano in calce, è più plausibile che siano state aggiunte ex novo sulla copia del cliente successivamente alla consegna, piuttosto che cancellate dalla copia in possesso dell’intermediario.
In ordine alla mancata presenza della moglie del ricorrente nel luogo in cui è stata sottoscritta la dichiarazione del 25.08.14, rileva che:
- il ricorrente non prova quanto sostenuto;
- non viene disconosciuta la firma, sicchè il documento deve considerarsi vero ed incontestato;
- il Collegio di Roma ha, in un caso simile, attribuito rilevanza alla “dichiarazione di avvenuta consegna e installazione… controfirmata dal ricorrente, nonché (ad) una certificazione di avvenuto collaudo dell’impianto stesso” (Coll. Roma n. 3157 del 16.05.14), documenti che sussistono anche nel caso di specie.
Per quanto riguarda la pratica di autorizzazione comunale, il ricorrente non ha prodotto, neppure in allegato alle repliche, alcun provvedimento di diniego o ingiunzione di rimozione o richiesta di integrazione documentale da parte del Comune, a conferma del fatto che per l’Amministrazione nulla osta al mantenimento dell’impianto sul tetto dell’abitazione del ricorrente.
Circa il fatto che Enel ha comunicato di non avere in corso una pratica per l’attivazione di un impianto fotovoltaico “associata alla fornitura in oggetto”, l’intermediario osservava che la circostanza conferma il sopravvenuto disinteresse del ricorrente, che ha omesso di comunicare il codice POD nonostante i solleciti.
Le parti presentavano una serie di repliche e controrepliche ulteriori in cui ribadiscono le rispettive posizioni. In particolare, l’intermediario insisteva sulla natura confessoria della dichiarazione sottoscritta dalla moglie del ricorrente in data 25.08.14, che attesterebbe la “corretta esecuzione delle prestazioni da parte del fornitore ed ha legittimato l’intermediario ad erogare il finanziamento a copertura del costo dell’impianto”.
Il ricorrente replicava negando il valore confessorio e attribuendo alla firma della moglie il valore di “sottoscrizione per ricevuta” delle dichiarazioni “autoreferenziali” effettuate dal fornitore.
DIRITTO
La questione dianzi riassunta e sottoposta alla decisione di questo Collegio rientra in ipotesi disciplinata dall’art. 125 quinquies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385) a norma del quale “1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del
fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile. 2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. …”.
Il dettato della norma evoca, affinché possa pronunciarsi la risoluzione del contratto di credito al consumo, la necessaria ricorrenza, oltre che dell’avvenuta messa in mora del fornitore, della condizione di cui all’art. 1455 cod. civ. (ai sensi del quale “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”) ossia la gravità dell’inadempimento.
In proposito, può dirsi che certamente ricorre la prima delle condizioni richieste, poiché il ricorrente ha dato prova di aver inutilmente messo in mora il debitore.
Riguardo alla seconda condizione richiesta - ossia l’accertamento circa la gravità dell’inadempimento ed anzi ancor prima l’accertamento circa la stessa ricorrenza di un inadempimento del fornitore - deve ricordarsi che la natura strettamente documentale del procedimento che si svolge innanzi a questo Arbitro implica che sia preclusa l’esperibilità di mezzi istruttori quali, per tutti, la Consulenza Tecnica.
Ne consegue che ai fini della pronuncia sulla risoluzione del contratto di finanziamento la gravità dell’inadempimento del fornitore deve essere agevolmente rilevabile dai documenti versati agli atti del procedimento e quindi la ricorrenza delle condizioni per la risoluzione del collegato contratto di fornitura.
In proposito vi è da osservare che è tutt’altro che chiaramente dimostrato, nell’ambito del presente procedimento, l’inadempimento del fornitore.
Proprio le complesse, articolate e contrapposte deduzioni delle parti, tanto in fatto quanto anche in diritto, rendono infatti non immediatamente percepibile la ricorrenza del lamentato inadempimento.
Ciò detto, v’è solo da chiarire, dunque, quale sia il soggetto sul quale incombe l’onere probatorio circa la sussistenza, ovvero l’insussistenza, dell’inadempimento (per di più connotato dal carattere della gravità).
Com’è noto, infatti, in tema di inadempimento contrattuale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che per quanto attiene all'onere probatorio, la parte che agisce in giudizio deve provare il titolo costitutivo del rapporto mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento, gravando sulla controparte l'onere della prova contraria (Cassazione SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Se tale riparto può operare nei giudizi in cui la parte adempiente evoca in giudizio la controparte contrattuale, ossia il soggetto ritenuto inadempiente, v’è tuttavia da considerare che nel caso di specie convenuto è il solo ente finanziatore, potendo l’oggetto del procedimento consistere esclusivamente in una controversia in materia bancaria e finanziaria, cosicché il fornitore non partecipa e non può partecipare al
giudizio. Ne consegue che l’onere probatorio deve trovare diversa regolamentazione.
E tale regolamentazione – se si vuole ancora una volta evocando il principio di vicinanza della prova – non può che essere quella di ritenere che onerato di detta prova sia chi è parte del contratto, ossia il consumatore che ha ricevuto la fornitura, piuttosto che il terzo finanziatore, estraneo al rapporto di fornitura.
Mancando la prova inequivoca dell’inadempimento del fornitore il ricorso non può trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1