Contract
C O M U N E D I X X X X X X X
XXXXXXXXX XX XXXXX
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE
INDICE
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI 5
Art.1 Oggetto, finalità e principi 5
Art. 2 Durata del contratto 5
Art. 3 Cessione del contratto e dei crediti 6
Art. 4 Divieto di rinnovo del contratto 6
Art. 5 Proroga 6
Art. 6 Subappalto 6
Art. 7 Distacco di manodopera 7
Art. 8 Documento unico di regolarità contributiva 7
TITOLO 2 COMPETENZE E PROCEDIMENTO 8
Art. 9 L’Ufficiale Rogante 8
Art. 10 L’attività di rogito ed il repertorio contratti 8
Art. 11 Ufficio Contratti e Ufficio Appalti 8
Art. 12 Fasi del procedimento 9
Art. 13 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto 9
TITOLO 3 FASE PRELIMINARE ALLA GARA 10
Art. 14 Indagini di mercato 10
Art.15 Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi 10
Art. 16 Programmazione 10
Art. 17 Determinazione a contrattare 11
Art. 18 Commissione giudicatrice 11
TITOLO 4 MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 13
Art. 19 Procedure per l’individuazione degli offerenti 13
Art. 20 Procedura aperta 13
Art. 21 Procedura negoziata con bando 14
Art. 22 Procedura negoziata senza bando 14
Art. 23 Procedura negoziata per lavori 15
Art. 24 Procedura ristretta 15
Art. 25 Dialogo competitivo 15
Art. 26 Accordo quadro 16
Art. 27 Sistema dinamico di acquisizione 16
Art. 28 Aste elettroniche 16
Art. 29 Consip e mercato elettronico 17
Art. 30 Tipologia e oggetto dei contratti di lavori 17
Art. 31 Concessione 17
Art. 32 Convenzioni con cooperative di solidarietà sociale 18
Art. 33 Competenze per le procedure di gara e per l’aggiudicazione 18
Art. 34 Regole generali per bando di gara e lettera d’invito 18
Art. 35 Capitolati 19
Art. 36 Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 19
Art. 37 Criteri di aggiudicazione 20
Art. 38 Pubblicità 21
Art. 39 Soggetti cui affidare i contratti pubblici 21
Art. 40 Qualificazione 22
Art. 41 Avvalimento 22
Art. 42 Vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario 22
Art. 43 Vicende soggettive dell'esecutore del contratto 23
Art.44 Accesso agli atti e divieti di divulgazione 23
TITOLO 5 SVOLGIMENTO DELLA GARA 24
Art. 45 Espletamento della gara 24
Art. 46 Riapertura e proroga dei termini 24
Art. 47 Regole per la presentazione delle offerte 24
Art. 48 Offerte uguali 25
Art. 49 Offerte anomale 25
Art. 50 Unica offerta 26
Art. 51 Offerta incongrua 26
Art. 52 Verbale di gara 26
Art. 53 Rappresentanti dei concorrenti 26
Art. 54 Interpretazione dell’offerta 27
Art. 55 Aggiudicazione 27
Art. 56 Post informazione 28
Art. 57 Decadenza dall’aggiudicazione 29
Art. 58 Rifiuto, rinuncia dell’aggiudicatario 29
TITOLO 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA DI BENI E PER L’APPROVVIGIONAMENTO DEI SERVIZI 30
Art. 59 Ufficio Unico degli Acquisti 30
Art. 60 Norme applicabili 30
TITOLO 7 CONTRATTO 31
Art. 61 Forma del contratto 31
Art. 62 Documenti che sono parte integrante del contratto 32
Art. 63 Soggetti competenti alla stipula 32
Art. 64 Termini per la stipulazione del contratto 32
Art. 65 Copie del contratto 33
Art. 66 Condizioni generali del contratto 33
Art. 67 Interpretazione 33
Art. 68 Prezzi 33
Art. 69 Esecuzione 33
Art. 70 Collaudo 34
Art. 71 Verifica di conformità 34
Art. 72 Variazioni 34
Art. 73 Revisione prezzi 35
Art. 74 Decorrenza e computo termini 35
Art. 75 Garanzie per vizi 36
Art. 76 Pagamenti 36
Art. 77 Garanzie 36
Art. 78 Inadempimenti 38
Art. 79 Penali 38
Art. 80 Recesso 39
Art. 81 Risoluzione 39
Art. 82 Spese contrattuali 40
Art. 83 Diritti di segreteria 40
TITOLO 8 TIPOLOGIE CONTRATTUALI SPECIALI 41
Art. 84 Contratti misti 41
Art. 85 Contratti esclusi 41
Art. 86 Affidamento di servizi di cui all’Allegato II B del D.lgs. 163/2006 e s.m 41
Art. 87 Sponsorizzazione 42
Art. 88 Contratti per le concessioni cimiteriali 42
Art. 89 Contratti di mutuo o altro prestito 43
Art. 90 Concessioni di occupazione di suolo pubblico 43
Art. 91 Incarichi a professionisti 43
TITOLO 9 NORME FINALI 44
Art. 92 Aggiornamento degli importi 44
Art. 93 Abrogazione di norme 44
Art. 94 Entrata in vigore 44
Art. 95 Rinvio 44
TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Oggetto, finalità e principi
1. Il presente regolamento disciplina l’attività negoziale del Comune nel rispetto dei principi fissati dall’ordinamento comunitario, in base a quanto dispongono il D.lgs.163/2006 e
s.m. e ed il relativo regolamento attuativo, approvato con il D.P.R. 207/2010.
2. Il presente regolamento si applica:
a) alle procedure di affidamento di lavori pubblici, di forniture, di servizi il cui importo sia superiore ed inferiore alla soglia comunitaria nei limiti in cui le norme nazionali e comunitarie non dispongano in senso difforme;
b) alla procedure di stipulazione dei contratti in generale.
3. L’attività contrattuale del Comune si ispira ai principi fondamentali di buon andamento e di imparzialità previsti dall’art. 97 comma 1 della Costituzione, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità. L’Amministrazione sceglie, tra gli strumenti ammessi dall’ordinamento, quello più idoneo per perseguire nel modo migliore i fini istituzionali dell’Ente. L’attività di scelta del contraente deve garantire la par condicio tra i concorrenti e la snellezza operativa delle procedure di gara, ispirandosi ai principi di concorrenza e trasparenza. Tutti i contratti devono ispirarsi a criteri di convenienza per la Pubblica Amministrazione. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal D.lgs. 163/2006 e s.m., ai criteri previsti dal bando, ispirati ad esigenze di individuazione della migliore prestazione, ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione dal presente regolamento:
a) le forniture acquisite ai sensi del vigente regolamento di contabilità nella specifica forma del buono economale;
b) le forniture, i servizi, i lavori rientranti nell’ambito di applicazione del vigente regolamento comunale delle forniture, dei servizi, dei lavori in economia fino alla soglia prevista nel predetto regolamento.
5. Ai contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari, si applicano gli artt. 90-96 del D.lgs.163/2006 e s.m. e gli artt. 252-267 del
D.P.R. 207/2010.
6. Ai lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale si applicano gli artt. 197-205 del D.lgs.163/2006 e s.m. e gli artt. 239-251 del D.P.R. 207/2010.
Art. 2 Durata del contratto
1. In tutti i contratti stipulati devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. Di norma i contratti non possono avere una durata superiore a 9 anni, computando a tale fine le ipotesi di cui al successivo articolo 4 comma 3.
3. Ai sensi dell’art. 29 comma 4 del D.lgs. 163/2006 e s.m. nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
Art. 3
Cessione del contratto e dei crediti
1. È vietata la cessione anche parziale del contratto a terzi. I soggetti affidatari dei contratti sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
2. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto. Alle vicende soggettive del candidato, dell’offerente, dell’aggiudicatario si applica l’art. 51 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
3. Alla cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l’art. 117 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Art. 4
Divieto di rinnovo del contratto
1. È vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e per l’approvvigionamento di servizi.
2. La clausola di rinnovo tacito del contratto non può essere inserita in nessun contratto, pena la nullità della stessa.
3. E’ fatta salva la possibilità ripetizione di servizi analoghi di cui all’art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs.163/2006 e s.m., con apposita indicazione nel bando/lettera invito ed essa va considerata ai fini del calcolo del valore stimato degli affidamenti ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Art. 5 Proroga
1. Il temporaneo prolungamento del rapporto contrattuale è ammesso per esigenze di particolare interesse ed ai fini dell’espletamento della nuova gara per l’affidamento della prestazione contrattuale.
2. La proroga non può comunque avere durata superiore a 12 mesi ed ha la stessa forma del contratto prorogato.
3. In materia di lavori si applica l’art. 159 commi 8-10 del D.P.R. 207/2010.
Art. 6 Subappalto
1. Il subappalto è consentito ai sensi e con le modalità indicate dall’art. 118 del D.lgs.163/2006 e s.m. e dall’art. 170 del D.P.R. 207/2010.
2. Il subappalto è autorizzato con Determinazione del Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa previa verifica dei requisiti del subappaltatore. Il subappalto si intende autorizzato se l’Amministrazione non risponde entro trenta giorni dalla richiesta formulata dall’appaltatore.
3. Il termine di 30 giorni per rilascio dell’autorizzazione al subappalto può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Ai sensi dell’art. 118 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e s.m. il predetto termine è ridotto della metà per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro.
4. Per quanto riguarda i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del D.lgs. 163/2006 e s.m., il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa che approva il bando o la lettera invito può stabilire se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità ai sensi dell’art. 27 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.. Se è consentito il subappalto, si applica l'articolo 118 del D.lgs.163/2006 e s.m.
Art. 7
Distacco di manodopera
1. In caso di distacco di manodopera di cui all’art. 30 del D.lgs. 276/2003 e s.m., l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante apposita comunicazione con la quale dichiarare di avvalersi del distacco, indicando i soggetti da distaccare, e le motivazioni per le quali ricorrre al distacco. Alla suddetta dichiarazione devono essere allegati il contratto di distacco e altra documentazione che sia ritenuta necessaria dalla stazione appaltante, quali le comunicazioni agli Enti competenti ed al Centro per l’impiego.
Art. 8
Documento unico di regolarità contributiva
1. La regolarità contributiva oggetto del Durc riguarda tutti i contratti pubblici di lavori, di servizi o di forniture.
2. Il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità va acquisito d’ufficio, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.P.R. 207/2010:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38 comma 1, lettera i) del D.lgs. 163/2006 e s.m.;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e s.m.;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
3. In base all’art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo
118 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e s.m., dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
4. L’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore e del subappaltatore è disciplinato dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.
TITOLO 2 COMPETENZE E PROCEDIMENTO
Art. 9 L’Ufficiale Rogante
1. Il Segretario Generale esercita le funzioni di ufficiale rogante nei limiti di cui all’art. 97 comma 4 lett. c) del D.lgs.267/2000.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale la funzione di rogito è esercitata dal Vice Segretario Generale.
3. Il contenuto e le modalità di rogito sono quelli indicati dagli artt. 49 e seguenti della legge 176 febbraio 1913, n. 89 in quanto applicabili.
4. L’Amministrazione può avvalersi di notai di fiducia, in particolare per gli atti che comportino la costituzione, la modificazione, l’estinzione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrabili in pubblici registri.
Art. 10
L’attività di rogito ed il repertorio contratti
1. Il Segretario Generale osserva i principi e le norme che disciplinano l’attività notarile.
2. A cura del Segretario Generale e sotto la sua diretta responsabilità è tenuto un registro di repertorio sul quale devono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati per scrittura privata qualora per questi ultimi debba provvedersi alla registrazione fiscale in termine fisso ovvero si voglia procedere a registrazione volontaria.
3. Il Segretario Generale, a mezzo dell’Ufficio Contratti, provvede alla conservazione del repertorio e degli originali dei contratti in appositi fascicoli ordinati con il rispettivo numero di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.
5. I contratti stipulati con scrittura privata, non soggetti a registrazione fiscale, possono essere annotati nel registro di cui al punto 2 o in apposito registro.
Art. 11
Ufficio Contratti e Ufficio Appalti
1. Il Dirigente Responsabile dell’Ufficio Contratti e dell’Ufficio Appalti provvede, in collaborazione con i Dirigenti competenti, agli adempimenti connessi alle procedure di scelta del contraente ed alla stipula dei relativi contratti. Svolge altresì consulenza in materia contrattuale per tutti i Servizi dell’Ente.
2. L’Ufficio Appalti coordina e sovrintende gli adempimenti relativi alle procedure di scelta dei contraenti.
3. L’Ufficio Xxxxxxxxx gestisce tutti gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti e provvede alla tenuta del repertorio dei Contratti.
Art. 12
Fasi del procedimento
1. Il procedimento amministrativo di formazione del contratto si articola, di norma, nelle seguenti fasi:
a) atto di programmazione;
b) istruttoria e decisione sulle modalità di scelta del contraente, esternata con Determinazione a contrattare del Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa;
c) scelta del contraente;
d) aggiudicazione provvisoria;
e) aggiudicazione definitiva;
f) aggiudicazione definitiva efficace;
g) stipulazione del contratto;
h) esecuzione del contratto.
Art. 13
Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, viene nominato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile Unico del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Si richiama quanto previsto dall’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
2. Si applicano l’art. 9 del D.P.R. 207/2010, per gli affidamenti di lavori pubblici, e gli artt. 272/274 del D.P.R. 207/2010 per quelli di forniture e servizi.
3. La nomina del Responsabile Unico del Procedimento è disposta dal Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa responsabile del Servizio interessato mediante apposito provvedimento. Il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa che non provvede al riguardo è considerato automaticamente Responsabile Unico del Procedimento.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento adempie agli obblighi informativi nei confronti dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico in base agli artt. 7 comma 8 del D.lgs.163/2006 e s.m. e 10 comma 1 lett. s) del D.P.R. 207/2010.
5. Per i lavori, l’art. 9 comma 4 del D.P.R. 207/2010 stabilisce le tipologie e gli importi massimi, per i quali il Responsabile Unico del Procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.
6. Per forniture e servizi il Responsabile Unico del Procedimento svolge di norma, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto dispone l’art. 272 comma 5 del D.P.R. 207/2010. L’art. 300 comma 2 del D.P.R. 207/2010 individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento.
TITOLO 3
FASE PRELIMINARE ALLA GARA
Art. 14 Indagini di mercato
1. Prima di attivare la procedura di selezione del contraente fatte salve le disposizioni di legge che comportino l’obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP, il Responsabile Unico del Procedimento, o in sua assenza il Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa, può esperire un’indagine di mercato, anche in via informale, al fine di acquisire informazioni sull’eseguibilità e le caratteristiche delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant’altro possa essere utile per stabilire i termini della gara e della trattativa. La predetta indagine deve essere documentata nella pratica di indizione della procedura e ad essa può non seguire l’aggiudicazione.
2. In casi di particolare rilevanza e complessità, se ritenuto necessario dal Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa, l’indagine di mercato può essere avviata, con un avviso pubblico, non vincolante per l’Amministrazione, al fine di valutare la disponibilità di eventuali operatori economici. Il predetto avviso può essere pubblicato all’Albo pretorio informatico per almeno 7 giorni consecutivi.
Art.15
Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi
1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché per stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86 comma 1 del D.lgs. 163/2006, si deve tener conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile, secondo l’art. 89 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione i costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, di servizi e di forniture ai sensi dell'articolo 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m., gli elenchi prezzi del Genio civile, i prezziari delle opere pubbliche della regione Lombardia, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
3. I prezzi potranno essere confrontati con gli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall’ISTAT, dalle Camere di Commercio, dalle altre Amministrazioni pubbliche o Associazioni di categoria.
4. Nella predisposizione delle gare di appalto deve essere valutato, ai sensi dell’art. 89 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m., che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87 comma 2 lettera g) del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Art. 16 Programmazione
1. E’ fatto salvo il richiamo agli atti di programmazione contenuto nell’art. 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
2. Per i lavori pubblici si rinvia all’art. 128 del D.lgs.163/2006 e s.m. e all’art. 13 del D.P.R. 207/2010, quanto alla programmazione triennale ed all’elenco annuale.
3. Per le forniture ed i servizi può essere adottato da ciascun Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa il programma annuale previsto dall’art. 271 del D.P.R. 270/2010.
4. Le procedure di scelta del contraente sono strettamente correlate all’attività programmatoria che consente, anche attraverso adeguati strumenti di pianificazione, l’individuazione delle modalità di affidamento che meglio perseguono gli obiettivi di razionalizzazione ed economicità.
5. E’ facoltativa la pubblicazione di un avviso di preinformazione ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 163/2006 e s.m.. Xxxx è obbligatorio solo per usufruire della riduzione dei termini di cui all’art. 70 comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Art. 17 Determinazione a contrattare
1. L’Amministrazione manifesta la volontà di procedere alla conclusione di un contratto mediante Determinazione a contrattare del Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa.
2. Nella Determinazione a contrattare devono essere indicati, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto individuato nelle rispettive prestazioni e la sua durata;
c) le clausole ritenute essenziali;
d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne stanno alla base;
e) la forma di stipula del contratto;
f) l’impegno di spesa o l’accertamento dell’entrata che derivano dal contratto;
g) il Codice identificativo gara e/o CUP, se obbligatorio ex art. 11 della legge 3/2003, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m. (che dovranno essere altresì riportati nell’atto di liquidazione);
h) le modalità di pubblicazione del bando ed in relativo impegno di spesa;
i) il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.;
3. La Determinazione deve essere motivata, in modo congruo, con particolare riguardo a quanto previsto dal precedente comma 2 lettera d).
4. Con la Determinazione di indizione della procedura di selezione del contraente devono essere approvati il bando di gara o la lettera invito ed il relativo di capitolato, che devono essere elaborati di concerto con l’Ufficio Appalti, per le parti di competenza. Il bando di gara, la lettera invito ed il capitolato devono essere allegati alla stessa determinazione, quale parte integrante e sostanziale.
5. Nel caso in cui siano previsti oneri per la sicurezza dovrà essere allegato alla pratica di indizione gara apposito documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, secondo quanto disposto dall’art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.). Nel caso di lavori la funzione del DUVRI è assolta dai piani di sicurezza, redatti ai sensi dell’art. 131 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Art. 18 Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice è obbligatoria per le procedure aperte e per tutte le altre procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed è nominata con atto del Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa che indice la procedura di gara ed è composta, ai sensi di quanto dispone l’art. 84 del D.lgs.163/2006 e s.m. da un numero dispari di componenti:
a) Il Dirigente competente con riferimento all’ambito di attività cui si riferisce la procedura, quale Presidente di gara;
b) Il Dirigente responsabile dell’Ufficio Appalti quale componente di diritto e segretario; in caso di assenza o di impedimento del predetto Dirigente dal dipendente di qualifica più elevata in servizio presso il predetto ufficio;
c) altro componente, anche esterno all’Ente, dotato di professionalità adeguata per l’affidamento di cui trattasi, ovvero il Segretario Generale.
2. I commissari diversi dal Presidente sono individuati con le modalità di cui all’art. 84 comma 8 del D.lgs.163/2006 e s.m.
3. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84 commi 4, 5 e 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
4. Si applicano gli artt. 120 e 282 del D.P.R. 207/2010.
5. Due testimoni assistono alle operazioni di gara. Il Presidente dirige e coordina lo svolgimento procedurale della gara e ne proclama l’esito.
6. Il Dirigente che ha indetto la procedura di gara/Titolare di Posizione Organizzativa provvede alle eventuali sostituzioni dovute all’assenza o impedimento dei membri della Commissione sulla base degli automatismi di supplenza previsti negli atti di auto organizzazione del Settore interessato.
7. Devono essere fissati nel bando, nella lettera invito e/o nel capitolato i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art. 83 comma 1 del D.lgs.163/2006 e s.m. e se necessario i sub-criteri, i sub-pesi o i sub-punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta.
8. Nel provvedimento di indizione della procedura il Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa determina l’eventuale compenso spettante agli esperti esterni, assumendo il relativo impegno di spesa.
9. La Commissione giudicatrice adempie alle proprie funzioni collegialmente con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza.
10. La Commissione giudicatrice procede in seduta pubblica:
a) all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa richiesta nella lettera invito o nel bando ed all’ammissione o esclusione dei concorrenti;
b) all’apertura delle offerte economiche.
11. La Commissione giudicatrice esamina, in seduta segreta, i progetti/ le offerte tecniche e attribuisce i punteggi, come le modalità fissate dal bando/lettera invito, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
12. Le operazioni di gara sono documentate nel verbale redatto a cura dell’Ufficio Appalti che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione giudicatrice e dai testimoni.
13. Il Dirigente responsabile dell’Ufficio Appalti predispone una proposta di Determinazione con la quale trasmette al Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa, competente per l’aggiudicazione definitiva, le risultanze delle operazioni di gara documentate dal predetto verbale.
14. I lavori della Commissione devono svolgersi nel rispetto del principio della continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l’aggiornamento delle operazioni di gara.
15. Spetta alla Commissione giudicatrice l’individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 49 del presente regolamento, mentre la richiesta di elementi giustificativi delle stesse e la relativa valutazione compete al Responsabile Unico del Procedimento che riferisce, con relazione scritta, alla Commissione giudicatrice sull’esito del procedimento di verifica.
16. La Commissione giudicatrice dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore della migliore offerta risultata congrua e dichiara l’anomalia delle offerte che all’esito del procedimento di verifica sono risultate non congrue. Nella Determinazione di aggiudicazione definitiva si deve dar conto della risultanze della predetta verifica.Nel caso di affidamenti a mezzo procedura negoziata con e senza bando l’esame delle offerte sarà effettuata dal Dirigente del Settore competente/Titolare di Posizione Organizzativa, assistito da un dipendente del Servizio appalti che cura la redazione del verbale di gara. È fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1.
TITOLO 4
MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 19
Procedure per l’individuazione degli offerenti
1. Le procedure per l’individuazione degli offerenti, alle condizioni espressamente previste dal D.lgs.163/2006 e s.m. sono:
a) Procedura aperta;
b) Procedura negoziata con bando;
c) Procedura negoziata senza bando;
d) Procedura negoziata per lavori;
e) Procedura ristretta;
f) Dialogo competitivo;
g) Accordo quadro;
h) Sistema dinamico di acquisizione;
i) Aste elettroniche;
j) Consip e mercato elettronico;
k) Concessione;
l) Convenzioni con cooperative di solidarietà sociale.
2. A norma dell’art. 55 comma 2 del D.lgs.163/2006 e s.m. vanno utilizzate di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. La scelta della procedura più idonea deve essere motivata, nel provvedimento di indizione, al fine di garantire, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m., la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità, di pubblicità .
4. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA. Tale calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.. Per le altre tipologie di affidamento si applicano i commi 2-14 dell’art. 29 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Art. 20 Procedura aperta
1. Alla procedura aperta possono partecipare tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara.
2. Fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, l’Amministrazione si avvale della procedura aperta:
a) per i contratti attivi da cui derivi un entrata per l’ente;
b) per le procedure che comportino la richiesta di offerta del solo prezzo ed il cui oggetto sia definito in modo dettagliato nel capitolato;
c) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
d) in ogni altro caso in cui si ritenga tale procedura più opportuna e vantaggiosa in relazione alla importanza e natura del contratto.
3. Il bando di gara, da pubblicarsi secondo le modalità previste dagli artt. 66, 122 comma 5, 124 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m., costituisce l’atto fondamentale della predetta procedura e deve essere sottoscritto dal Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa che ha indetto la procedura stessa.
4. All’aggiudicazione si fa luogo, se non previsto in senso difforme dalle norme vigenti, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Nella Determinazione a contrattare e nel bando di gara dovrà essere indicato uno dei seguenti criteri di aggiudicazione:
a) prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato ai sensi dell’ art. 82 del D.lgs. 163/2006 e s.m.;
b) offerta economicamente più vantaggiosa in base all’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m., valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, che possono essere scelti tra quelli elencati – a titolo esemplificativo – dall’art. 83 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m..
6. La procedura aperta si svolge nel giorno, nell’ora, nel luogo stabiliti nel bando di gara.
7. Si applica l’art. 64 del D.lgs.163/2006 e s.m. quanto al contenuto del bando.
Art. 21
Procedura negoziata con bando
1. La procedura negoziata con bando è ammessa nei casi e con le modalità fissate dall’art. 56 del D.lgs.163/2006 e s.m.
Art. 22
Procedura negoziata senza bando
1. La procedura negoziata senza bando può essere attivata nelle sole ipotesi contemplate dall’art. 57 del D.lgs.163/2006 e s.m.
2. In base all’art. 57 comma 6 del D.lgs. 136/2006 e s.m. ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Per individuare gli aspiranti idonei può essere pubblicato per almeno 7 giorni consecutivi all’Albo Pretorio informatico, se ritenuto necessario dal Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa, un apposito avviso con cui sollecitare manifestazioni di interesse oppure possono essere utilizzati nella determinazione di indizione della procedura alcuni dei parametri, sotto elencati in via esemplificativa:
a) idoneità della struttura imprenditoriale e/o produttiva in relazione alla tipologia, entità e durata dei lavori /forniture/ servizi da affidare;
b) rotazione avuto riguardo ad eventuali precedenti rapporti contrattuali;
c) positiva esperienza in precedenti rapporti con l’Amministrazione;
d) inesistenza di contenziosi in essere tra l’impresa e l’Amministrazione relativi all’esecuzione di prestazioni non definiti in via bonaria;
e) insussistenza di inadempimenti gravi accertati dall’Amministrazione o grave ritardo nella realizzazione delle opere/ dei servizi/delle forniture;
f) insussistenza di dichiarazioni di decadenza dall’aggiudicazione o dall’affidamento delle prestazioni da parte del Comune;
g) mancanza di annotazioni gravi sul sito dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici
h) inesistenza di situazioni di irregolarità contributiva, retributiva ed assicurativa rilevanti al fine della liquidazione dei corrispettivi;
i) manifestazione di interesse a contrattare con l’Ente.
3. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
Art. 23
Procedura negoziata per lavori
1. In base all’art. 122 comma 7 del D.lgs.163/2006 e s.m. i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 del D.lgs. 163/2006 e s.m.; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 122 commi 3 e 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m., entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva.
2. Per individuare gli aspiranti idonei, se ritenuto necessario dal Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa, può essere pubblicato, per almeno 7 giorni consecutivi all’Albo Pretorio informatico, un apposito avviso con cui sollecitare manifestazioni di interesse oppure possono essere utilizzati nella Determinazione di indizione della procedura alcuni dei parametri sotto elencati, in via esemplificativa:
a) idoneità della struttura imprenditoriale e/o produttiva in relazione alla tipologia, entità e durata dei lavori da affidare;
b) rotazione avuto riguardo ad eventuali precedenti rapporti contrattuali;
c) positiva esperienza in precedenti rapporti con l’Amministrazione;
d) inesistenza di contenziosi in essere tra l’impresa e l’Amministrazione relativi all’esecuzione di prestazioni non definiti in via bonaria;
e) insussistenza di inadempimenti gravi accertati dall’Amministrazione o grave ritardo nella realizzazione delle opere;
f) insussistenza di dichiarazioni di decadenza dall’aggiudicazione o dall’affidamento delle prestazioni da parte del Comune;
g) mancanza di annotazioni gravi sul sito dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici;
h) inesistenza di situazioni di irregolarità contributiva, retributiva ed assicurativa rilevanti al fine della liquidazione dei corrispettivi;
i) manifestazione di interesse a contrattare con l’Ente.
Art. 24 Procedura ristretta
1. Ai sensi dell’art. 55 comma 2 del D.lgs.163/2006 e s.m. la procedura ristretta va utilizzata di preferenza quando si tratta di affidare la sola esecuzione o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. In base all’art. 123 del D.lgs.163/2006 e s.m. per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila euro, il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa ha facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.
Art. 25 Dialogo competitivo
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora si ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa può attivare il dialogo competitivo, secondo quanto dispone l’art. 58 del D.lgs. 163/2006 e s.m.. Si applicano gli artt. 113-114 del
D.P.R. 207/2010.
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato
«particolarmente complesso» quando la stazione appaltante: non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68 comma 3 lettere b), c) o d) del D.lgs. 163/2006 e s.m., i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto.
3. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
4. La Determinazione del Dirigente /Titolare di Posizione Organizzativa con cui si decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei predetti presupposti.
Art. 26 Accordo quadro
1. Secondo l’art. 59 del D.lgs.163/2006 e s.m. si possono concludere accordi quadro che, per i lavori, sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.
2. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Art. 27
Sistema dinamico di acquisizione
1. In base all’art. 60 del D.lgs.163/2006 e s.m. il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa può ricorrere ad un sistema dinamico di acquisizione esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
Art. 28 Aste elettroniche
1. Secondo l’art. 85 comma 3 del D.lgs.163/2006 e s.m. le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.
2. In base all’art. 85 commi 1 e 2 del D.lgs.163/2006 e s.m. nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa può stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un'asta elettronica.
3. Alle condizioni di cui al comma 1, il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa può stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
4. Si applicano gli artt. 122 comma 2, 288 –297 del D.P.R. 207/2010.
Art. 29
Consip e mercato elettronico
1. Per le convenzioni CONSIP si rinvia alla normativa nazionale di riferimento.
2. Il Dirigente del Settore competente/Titolare di Posizione Organizzativa può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all’articolo 33 del D.lgs. 163/2006 e s.m.. Si applicano l’art. 328 e l’art. 335 del D.P.R. 207/2010.
Art. 30
Tipologia e oggetto dei contratti di lavori
1. Secondo l’art. 53 del D.lgs.163/2006 e s.m. fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione.
2. Negli appalti relativi a lavori, la Determinazione a contrattare stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.
Art. 31 Concessione
1. Salvo quanto disposto dall’art. 30 del D.lgs. 163/2006 e s.m., le disposizioni del Codice dei contratti pubblici non si applicano alle concessioni di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
3. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. Ad esse si applicano gli artt. 144 –147 del D.lgs.163/2006 e s.m. e l’art. 106 del D.P.R. 207/2010.
Art. 32
Convenzioni con cooperative di solidarietà sociale
1. Quando sia ritenuto opportuno affidare una fornitura o un servizio ad una cooperativa di solidarietà sociale il Dirigente del Settore competente/Titolare di Posizione Organizzativa può provvedere alla stipula della relativa convenzione nel rispetto della disciplina di legge vigente.
Art. 33
Competenze per le procedure di gara e per l’aggiudicazione
1. Le attività di gestione preordinate e susseguenti l’attività negoziale sono attribuite ai Dirigenti competenti o al Titolare di Posizione Organizzativa.
2. In particolare il Dirigente o il titolare di Posizione Organizzativa, responsabile del Settore interessato:
a) indice, con proprio provvedimento, la procedura di gara;
b) individua, con il provvedimento di indizione, il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 del D.lgs.163/2006 e s.m. qualora non abbia mantenuto per sé la relativa responsabilità;
c) approva il bando/lettera invito/avviso;
d) forma l’elenco dei soggetti da invitare alla procedura negoziata che deve essere allegato alla pratica di indizione gara, che non va pubblicato ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.;
e) provvede all’aggiudicazione definitiva.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento o il Dirigente del Settore competente/Titolare di Posizione Organizzativa:
a) segue l’intero iter procedimentale, coordina e promuove i rapporti con gli altri uffici e/o soggetti terzi al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per la procedura di gara e la successiva stipula del contratto;
b) redige il capitolato di gara/disciplinare tecnico di forniture e servizi e collabora con l’Ufficio Appalti alla redazione, per la parti di competenza, del bando e della lettera invito;
c) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto preliminare, definitivo,esecutivo ex art. 10 comma 1 lett. e), f) del DPR 207/2010 e collabora con l’Ufficio Appalti alla redazione, per la parti di competenza, del bando e della lettera invito;
d) verifica le offerte anormalmente basse secondo le modalità di cui all’art. 49 comma 8 del presente regolamento.
4. L’Ufficio Appalti:
a) cura l’intera procedura di gara dall’indizione all’aggiudicazione provvisoria;
b) redige, sulla base della documentazione fornita dal Settore competente, il bando di gara o la lettera invito;
c) collabora, per le parti di competenza, alla stesura dei capitolati/disciplinare tecnico.
Art. 34
Regole generali per bando di gara e lettera d’invito
1. Il bando e la lettera invito devono essere redatti dall’Ufficio Appalti in collaborazione, per le parti di competenza, con il Responsabile Unico del Procedimento. Essi devono descrivere, con la massima chiarezza, tra l’altro i requisiti di partecipazione, il criterio di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione.
2. Il bando di gara e la lettera invito fanno richiamo a capitolati generali, speciali, fogli di patti e condizioni o disciplinari, per quali sono assicurate le forme di pubblicizzazione e accesso agli atti descritte dal successivo articolo.
3. Qualora il bando o la lettera invito contengano disposizioni o richiedano requisiti di dubbia interpretazione questi vanno interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti.
4. In base all’art. 55 comma 4 del D.lgs.163/2006 e s.m. il bando di gara e la lettera invito possono prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81 comma 3 del D.lgs.163/2006 e s.m.
5. Nel bando e nella lettera invito deve essere indicato il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 del D.lgs.163/2006 e s.m.
6. Secondo l’art. 86 comma 3 bis del D.lgs.163/2006 e s.m. nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, va valutato che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
7. Nel bando e nella lettera invito può essere prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 122 comma 9 e 124 comma 8 del D.lgs.163/2006 e s.m.
8. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal D.lgs. 163/2006 e s.m., ai criteri previsti dal bando, ispirati a esigenze di individuazione della migliore prestazione, ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
9. Si applicano gli artt. 70, 122 comma 6, 124 comma 6 del D.lgs.163/2006 e s.m. quanto ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte.
Art. 35 Capitolati
1. I capitolati possono essere generali, ossia relativi ad una determinata specie di contratto, o speciali, ossia relativi al singolo contratto che si pone in essere.
2. Sono composti di una parte giuridico-amministrativa, in cui si individuano gli elementi essenziali del contratto e le modalità delle prestazioni, ed una parte contenente la descrizione tecnica delle singole prestazioni dedotte nel contratto.
3. Per forniture e servizi i capitolati sono redatti dal Responsabile Unico del Procedimento e sono approvati con il provvedimento di indizione della procedura di gara di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
4. Per i lavori i capitolati sono redatti dal progettista. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. art. 33 comma 3 della L.R. 12/2005.
5. Sono a disposizione dei concorrenti presso il Settore competente e sono resi disponibili sul sito internet del Comune. Per i lavori pubblici il capitolato speciale deve avere il contenuto minimo descritto dall’art. 43 del D.P.R. 207/2010.
6. In base all’art. 76 comma 3 del D.lgs.163/2006 e s.m. se nel bando/lettera invito è stata autorizzata la presentazione di varianti, nel capitolato d'oneri vanno menzionati i requisiti minimi che esse devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.
Art. 36
Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
1. Il Documento unico di valutazione dei rischi, previsto dall’art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008 e s.m., va redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, deve indicare le misure adottate per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. Va allegato non al contratto di appalto ma alla pratica indizione della procedura.
2. L’obbligo di redigere il Duvri non si applica, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 e s.m., ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008 e s.m.
3. E’ possibile anche escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici.
Art. 37
Criteri di aggiudicazione
1. In base all’art. 81 comma 2 del D.lgs.163/2006 e s.m. va scelto quale criterio di aggiudicazione quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, che va indicato nel bando o nella lettera invito o nel capitolato e nella determinazione di indizione della procedura di scelta del contraente.
2. L’aggiudicazione è effettuata:
a) per i contratti da cui derivi un’entrata, al prezzo più alto;
b) per contratti da cui derivi una spesa, al prezzo più basso;
c) in entrambi i casi all’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi, secondo quanto previsto nel bando, nella lettera invito e/o nel capitolato, con riferimento a elementi diversi variabili a seconda della natura della prestazione, che possono essere scelti tra quelli elencati dall’art. 83 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità/prezzo l’aggiudicazione viene disposta a favore del concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando di gara/lettera invito e/o il capitolato stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto,che possono essere quelli elencati, a titolo esemplificativo, dall’art. 83 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.. Il bando di gara/lettera invito e/o il capitolato ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato. Quando la ponderazione di sia impossibile per ragioni dimostrabili, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m., nel bando di gara/lettera invito e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, va indicato l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per ciascun criterio di valutazione prescelto il bando/lettera invito/capitolato prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Possono essere nominati uno o più esperti con la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, vanno usate metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal
D.P.R. 207/2010 in modo distinto per lavori (Allegato G), servizi (Allegato M per servizi di progettazione), e forniture (allegato P) e dagli artt. 285 e 286 del D.P.R. 207/2010.
4. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato secondo quanto dispone l’art. 82 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
5. Per gli affidamenti a corpo o a misura si applica l’art. 53 comma 4 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
6. Per l’aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi e sull’importo dei lavori si applica l’art. 118 del D.P.R. 207/2010.
7. Per l’aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari si applica l’art. 119 del D.P.R. 207/2010.
8. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel bando/lettera invito si può autorizzare gli offerenti a presentare varianti. In mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate, secondo l’art. 76 del D.lgs.163/2006 e s.m.. Se le varianti sono autorizzate nel bando/lettera invito, il capitolato d'oneri deve indicare i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.
9. Il bando, la lettera invito e il capitolato, in relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, possono indicare punteggi, o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l’aggiudicazione.
10. Nel caso in cui non siano state presentate offerte o nel caso in cui le offerte non siano state ritenute valide la Commissione di gara dichiara la gara deserta.
11. Ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D.lgs.163/2006 e s.m. nel bando/lettera invito può essere previsto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Art. 38 Pubblicità
1. Il bando di gara, nel rispetto dell’evidenza pubblica, deve essere pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigente per gli appalti di forniture, lavori e servizi ai sensi degli artt. 66, 122 comma 6 e 124 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
2. Le modalità di pubblicazione devono essere specificate nel provvedimento di indizione della gara.
3. Il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa che indice la procedura di gara può adottare, in relazione all’oggetto o al valore dell’appalto, ulteriori forme di pubblicità.
4. Tutti i bandi devono essere pubblicati all’Albo Pretorio informatico.
5. Il bando di gara è messo a disposizione dei concorrenti dall’Ufficio Appalti. I capitolati ed i documenti tecnici vengono messi a disposizione dei concorrenti dal Settore competente. Gli atti di gara sono disponibili altresì sul sito internet del Comune.
6. L’esito di gara è pubblicato secondo le modalità e la tempistica indicata dall’art. 65 del D.lgs. 163/2006 e s.m..
7. Alle sopra descritte pubblicazioni provvede l’Ufficio Appalti che si occupa altresì della pubblicazione degli esiti di gara a norma dell’art. 65 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Art. 39
Soggetti cui affidare i contratti pubblici
1. Sono ammessi a partecipare alla procedure di selezione del contraente i soggetti di cui agli artt. 34, 36 e 37 del D.lgs.163/2006 e s.m.
2. I partecipanti alla procedura di selezione del contraente devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs.163/2006 e s.m.
3. Quanto alla partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia, si applica l’art. 47 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Art. 40 Qualificazione
1. Il bando o la lettera invito per forniture, servizi e lavori possono richiedere ai concorrenti requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.lgs. 163/2006 e s.m..
2. La dimostrazione del possesso di capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi può essere richiesta mediante uno o più dei documenti elencati dall’art. 41 del D.lgs.163/2006 e s.m.
3. La dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico - organizzativa dei fornitori e dei prestatori di servizi può essere richiesta mediante uno o più dei documenti elencati dall’art. 42 del D.lgs.163/2006 e s.m.
4. Si applica l’art. 48 del D.lgs.163/2006 e s.m. quanto al controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti, eventualmente sorteggiati, e del primo e secondo classificato nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
5. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs.163/2006 e s.m. sono quelli definiti dall’art. 35 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
6. È condizione necessaria e sufficiente ex art. 60 del D.P.R. 207/2010 per concorrere agli affidamenti di lavori pubblici di importo superiore a 150 mila euro Iva esclusa il possesso dell’Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici per categoria e classifica adeguata ai lavori da affidare. Per quanto riguarda i requisiti per affidamenti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro Iva esclusa si applica l’art. 90 del
D.P.R. 207/2010.
Art. 41 Avvalimento
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs.163/2006 e s.m. in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
2. All’avvalimento si applicano gli artt. 49 e 50 del D.lgs.163/2006 e s.m. e l’art. 104 del
D.P.R. 207/2010.
Art. 42
Vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario
1. In base all’art. 51 del D.lgs.163/2006 e s.m. qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62 del D.lgs. 163/2006 e s.m., anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal D.lgs. 163/2006 e s.m.
Art. 43
Vicende soggettive dell'esecutore del contratto
1. In base all’art. 116 comma 1 del D.lgs.163/2006 e s.m. le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.lgs. 163/2006 e s.m.
Art.44
Accesso agli atti e divieti di divulgazione
1. Salvo quanto espressamente previsto dell’art. 13 del D.lgs.163/2006 e s.m., il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Il diritto di accesso è differito, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.lgs.163/2006 e s.m. per i seguenti atti che, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. Ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.
3. Secondo l’art. 13 comma 5 del D.lgs.163/2006 e s.m. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
4. In ordine all'ipotesi di cui al comma 3, lettera a) è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
TITOLO 5 SVOLGIMENTO DELLA GARA
Art. 45 Espletamento della gara
1. In base all’art. 117 del D.P.R 207/2010 nel bando di gara, o nell’avviso di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno, l’ora ed il luogo della prima seduta pubblica di gara. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.
2. Qualora un procedimento di gara non possa concludersi in una sola seduta il Presidente sospende i lavori e ne dispone il rinvio. In tal caso i plichi pervenuti, sia quelli aperti sia quelli ancora chiusi sono custoditi in un luogo idoneo dal Responsabile dell’Ufficio Appalti e delle modalità di conservazione dei plichi viene dato conto nel verbale di gara. Delle operazioni di gara svolte viene dato conto nel verbale che deve avere il contenuto fissato dall’art. 78 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
3. La seduta non è pubblica quando si esaminano progetti, opere dell’ingegno o offerte contenenti informazioni protette ai sensi della normativa sulla riservatezza dei dati personali, ed ogni qual volta il Presidente di gara lo ritenga opportuno.
4. In caso di gare da aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica, alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte ed all’esame della documentazione concernente il possesso dei requisiti di partecipazione. Valuta, in seduta segreta, le offerte tecniche attribuendo a ciascuna di esse il relativo punteggio sulla base dei parametri fissati nel bando/lettera invito, con le modalità di cui all’art. 37 comma 3 del presente regolamento. In successiva seduta pubblica il Presidente di gara dà lettura dei punteggi attribuiti e poi apre le buste contenenti le offerte economiche. La Commissione giudicatrice assegna il punti anche alle offerte economiche e poi attribuisce il punteggio finale.
5. Per l’individuazione delle offerte anormalmente basse si applica l’art. 49 del presente regolamento.
6. Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Art. 46
Riapertura e proroga dei termini
1. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga dello stesso devono essere disposta, per motivate ragioni di pubblico interesse, dal Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa che ha indetto la gara. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e con gli stessi termini con i quali è stata indetta la gara.
Art. 47
Regole per la presentazione delle offerte
1. Le offerte devono essere presentate, secondo le modalità fissate nel bando o nella lettera invito, inderogabilmente entro il termine e l’ora previsti a pena di esclusione; a tal fine fa fede il timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune. Scaduto il termine perentorio fissato nel bando o nella lettera invito le offerte non possono essere più ritirate, modificate o integrate.
2. Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte i concorrenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima. In questo caso dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l’ultima offerta pervenuta.
3. L’Amministrazione non è responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi da parte del vettore cui il concorrente ha affidato il plico per la consegna.
4. Secondo l’art. 11 comma 6 del D.lgs.163/2006 e s.m. ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Art. 48 Offerte uguali
1. Nel caso in cui la migliore offerta economica sia stata presentata da due o più concorrenti il soggetto aggiudicatore procede all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio pubblico.
Art. 49 Offerte anomale
1. In base agli artt. 122 comma 9 e 124 comma 8 del D.lgs.163/2006 e s.m. nei bandi di gara per lavori d’importo inferiore o pari a 1.000.000,00 di Euro o per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000,00 Euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, può essere prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.lgs. 163/2006 e s.m.. In tali casi l’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. Si applicano gli artt. 121 e 284 del D.P.R. 207/2010.
2. Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 1 per l’individuazione delle offerte anormalmente basse valgono i criteri fissati dall’art. 86 commi 1 e 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica le offerte anormalmente basse richiedendo all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88 del D.lgs.163/2006 e s.m.
4. A tal fine la Commissione di gara sospende le operazioni di gara e attiva il sub procedimento di verifica dell’anomalia di cui all’art. 84 e seguenti del D.lgs.163/2006 e
s.m. trasmettendo gli atti di gara al Responsabile Unico del Procedimento.
5. A norma dell’art. 87 comma 2 del D.lgs.163/2006 e s.m. le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
f) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
7. La verifica dell’offerta anomala deve svolgersi in contraddittorio con l’offerente con le modalità e la tempistica indicata dall’art. 88 del D.lgs.163/2006 e s.m.
8. Il Responsabile Unico del Procedimento valuta le giustificazioni presentate e la congruità dell’offerta e sottopone le proprie conclusioni, con relazione scritta, alla Commissione giudicatrice, secondo quando dispone l’art. 18 comma 15 del presente regolamento.
9. Il Responsabile Unico del Procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa Commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina della specifica Commissione prevista dall'articolo 88 comma 1-bis del D.lgs. 163/2006 e s.m. La specifica Commissione è nominata utilizzando in via prioritaria personale interno alla stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stazione appaltante stessa, attestate dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dalle informazioni e degli atti forniti dal Dirigente/ Titolare di Posizione Organizzativa preposto alla struttura competente. Si applica al riguardo l’art. 84 comma 8 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Art. 50 Unica offerta
1. Secondo l’art. 55 comma 4 del D.lgs.163/2006 e s.m. il bando di gara o la lettera invito può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la disciplina di cui all'articolo 81 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
2. Qualora l’unica offerta non sia valida e/o risulti incongrua l’appalto non viene aggiudicato e la gara è dichiarata deserta.
Art. 51 Offerta incongrua
1. L’offerta può essere esclusa dalla gara quando, in relazione all’oggetto ed alla natura del contratto, sia reputata incongrua dalla Commissione giudicatrice o dal Dirigente del Settore competente/Titolare di Posizione Organizzativa. Tale giudizio deve risultare da atto scritto motivato.
Art. 52 Verbale di gara
1. Il verbale di gara è l’atto pubblico che attesta le operazioni di gara dall’apertura delle offerte all’aggiudicazione provvisoria. In esso devono essere descritte, in ordine cronologico, tutte le attività svolte nella/e seduta/e di gara. La parte conclusiva contiene la proposta di aggiudicazione dell’appalto, in caso di esito positivo; in caso di esito negativo deve indicare le motivazioni che hanno condotto alla non aggiudicazione.
2. Il verbale deve avere il contenuto indicato dall’art. 78 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Art. 53 Rappresentanti dei concorrenti
1. Chiunque è ammesso ad assistere alle seduta di gara pubblica in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale volta all’individuazione di un contraente con il quale addivenire alla stipula di un contratto.
2. I rappresentanti delle imprese partecipanti possono altresì, durante lo svolgimento delle operazioni di gara, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. Essi devono chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la
concederà in modo compatibile con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.
3. Il segretario della Commissione di gara dovrà acquisire i dati personali dei predetti rappresentanti, l’atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentante, ovvero in mancanza di questo una dichiarazione sottoscritta con la quale l’interessato si dichiari essere rappresentante dell’impresa partecipante e ne spenda la contemplatio domini.
Art. 54 Interpretazione dell’offerta
1. In caso di discordanza tra il prezzo o il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere va considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l’indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.
2. Devono essere escluse dalla gara le offerte condizionate, ad eccezione di quando ciò sia espressamente previsto nel bando di gara o nella lettera invito, quelle espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da una espressa previsione del bando.
3. Devono essere escluse le offerte per persona da nominare, ad eccezione delle aste pubbliche aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili ed immobili comunali.
Art. 55 Aggiudicazione
1. L’aggiudicazione in sede di gara è sempre provvisoria ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
2. Secondo l’art. 11 comma 7 del D.lgs.163/2006 e s.m. l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9 dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
3. L’aggiudicazione definitiva conclude la fase della scelta del contraente nelle procedure di scelta del contraente pubbliche o informali ed è disposta con Determinazione del Dirigente del Settore/Titolare di Posizione Organizzativa che ha indetto la gara, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
4. Il Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa, prima di aggiudicare in modo definitivo, controlla la legittimità dell’intero procedimento di scelta del contraente, la convenienza e l’economicità del contenuto contrattuale. Verifica altresì che non siano sopravvenuti gravi motivi di ostacolo alla stipulazione del contratto. Procede quindi, con proprio provvedimento, all’aggiudicazione definitiva.
5. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell’aggiudicatario e comunque decorso senza esito il termine di 30 giorni dall’invio della richiesta della verifica predetta.
Art. 56
Post informazione
1. A norma dell’art. 79 del D.lgs.163/2006 e s.m. il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa che ha aggiudicato definitivamente comunica:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m., i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente, cui è stato aggiudicato il contratto, o delle parti dell'accordo quadro.
2. Si può motivatamente omettere talune informazioni di cui al comma 1 relative all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizioni, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
3. Le informazioni predette sono fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.
4. In ogni caso sono comunicati d’ufficio:
a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; in tale comunicazione va indicata la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.
b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione; in tale comunicazione va indicata la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla predetta lettera a).
5. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta.
Art. 57
Decadenza dall’aggiudicazione
1. L’aggiudicatario decade dall’aggiudicazione in ogni caso in cui emerga, successivamente allo svolgimento della gara, l’incapacità dello stesso a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base alle normative vigenti.
2. L’aggiudicatario può essere dichiarato decaduto dall’aggiudicazione qualora, senza giustificato motivo, non presenta i documenti richiesti per la stipulazione del contratto entro il termine fissato o non si presenta per la stipulazione del contratto il giorno stabilito. Il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione provvisoria nonché di richiedere il risarcimento dei danni.
3. In questi casi si può aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.
Art. 58
Rifiuto, rinuncia dell’aggiudicatario
1. In caso di rifiuto o di rinuncia dell’aggiudicatario, fermi i mezzi di tutela previsti dall’ordinamento, è in facoltà del Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa che ha indetto la procedura di gara di disporre l’aggiudicazione a favore del soggetto collocato in posizione successiva in graduatoria ovvero di disporre la ripetizione della gara.
TITOLO 6
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA DI BENI E PER L’APPROVVIGIONAMENTO DEI SERVIZI
Art. 59
Ufficio Unico degli Acquisti
1. Il Comune, attraverso l’Ufficio Unico degli Acquisti, istituito presso il Servizio Economato
– Provveditorato, provvede in modo centralizzato all’approvvigionamento dei beni e dei servizi di carattere generico, necessari al generale funzionamento dell’Ente, per i quali è possibile realizzare economie di scala.
Art. 60 Norme applicabili
1. Ai procedimenti di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia, ai sensi dell’articolo 124 del D.lgs. 163/2006 e s.m., si applica l’art. 326 comma 2 del D.P.R. 207/2010. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del D.lgs. 163/2006 e s.m..
TITOLO 7 CONTRATTO
Art. 61 Forma del contratto
1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
a) per atto pubblico con intervento del Notaio;
b) per atto pubblico/amministrativo con intervento del Segretario generale;
c) a mezzo di scrittura privata non autenticata;
d) a mezzo di scrittura privata autenticata;
e) nella forma della corrispondenza secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali;
f) per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato o al disciplinare tecnico.
2. Sono fatte salve ulteriori forme di stipulazione del contratto disciplinate da altri regolamenti.
3. La persona che rappresenta la parte contraente è tenuta a provare la propria legittimazione e la propria identità nei modi di legge.
4. Il contraente ha diritto comunque di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa di alcun compenso, entro il termine di validità dell’offerta indicato nella lettera invito o nel bando di gara e che di norma è 180 giorni dalla data di aggiudicazione della gara; in tal caso deve essere comunicata al Dirigente competente la volontà di sciogliersi dall’impegno contrattuale.
5. Il Segretario Generale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’Ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell’interesse dell’Ente.
6. Salvo quanto prescritto da specifiche disposizioni di legge che dispongano espressamente in modo diverso, i contratti il cui valore sia superiore a € 40.000,00 Iva esclusa sono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Generale. In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica.
7. Nel caso di contratti il cui valore sia inferiore o pari a € 20.000,00 Iva esclusa la scelta della modalità di stipula del contratto è rimessa al Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa che, nella Determinazione di indizione della gara, potrà scegliere tra le modalità indicate dal punto 1 lettere c), e), f) oppure stabilire che i contratti siano perfezionati mediante sottoscrizione, per accettazione, a piè di pagina del capitolato o del disciplinare o con separato atto di obbligazione sottoscritto dall’offerente o con sottoscrizione da parte del contraente della determinazione di affidamento o della lettera d’ordine del servizio o della fornitura. Le correlate formalità sono adempiute dal Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa, che ne curerà altresì la conservazione.
8. I contratti di importo superiore a € 20.000,00 Iva esclusa e sino a € 40.000,00 Iva esclusa devono essere stipulati con scrittura privata autenticata.
9. Anche per i contratti il cui valore sia pari o inferiore a € 20.000,00 Iva esclusa, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o dei servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.
10. I contratti stipulati con i professionisti ovvero con collaboratori esterni al Comune, seguono la forma della scrittura privata autenticata per importi superiori a € 20.000,00 Iva esclusa e non autenticata per importi rispettivamente pari o inferiori a € 20.000,00 Iva esclusa, sempre che specifiche norme di legge non dispongano espressamente in modo
diverso. Restano escluse dall’ipotesi di cui al precedente periodo i contratti stipulati a seguito di gara ad evidenza pubblica quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli incarichi di progettazione di opere pubbliche.
Art. 62
Documenti che sono parte integrante del contratto
1. In base all’art. 137 del D.P.R. 207/2010 sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito;
b) il capitolato speciale/disciplinare tecnico;
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
d) l'elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del D.lgs. 163/2006 e s.m.;
f) il cronoprogramma;
g) le polizze di garanzia.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma
1. Il DUVRI deve essere allegato non al contratto di appalto ma alla pratica di indizione della procedura di selezione del contraente.
3. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
4. In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.
Art. 63
Soggetti competenti alla stipula
1. I Dirigenti stipulano, in rappresentanza dell’Amministrazione, i contratti che si riferiscono all’ambito di attività degli uffici cui sono preposti.
2. In caso di motivata assenza e impedimento del Dirigente competente il contratto può essere sottoscritto da altro Dirigente indicato dal Segretario Generale.
Art. 64
Termini per la stipulazione del contratto
1. In base all’art. 11 comma 10 del D.lgs.163/2006 e s.m. il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del D.lgs.163/2006 e s.m.
2. In ogni caso l’aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula del contratto che viene comunicata dall’Ufficio Contratti con un preavviso di almeno 7 giorni e deve presentare i documenti necessari per la stipula del contratto in tempo utile per il rispetto del termine di cui all’art. 11 comma 9 del D.lgs.163/2006 e s.m.
3. Secondo l’art. 11 comma 10 bis del D.lgs.163/2006 e s.m. il termine dilatorio di 35 giorni non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o di inoltro degli inviti nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 163/2006 e s.m., è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 del D.lgs.163/2006 e s.m. in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
4. Restano fermi gli accertamenti antimafia, il controllo di regolarità contributiva mediante acquisizione del Durc o documentazione equipollente, e gli adempimenti previsti dall’art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.
Art. 65 Copie del contratto
1. Alla parte contraente privata è rilasciata comunque copia del contratto con gli estremi della registrazione a repertorio.
2. L’ufficio Contratti cura la trasmissione al Dirigente del Settore interessato delle copie occorrenti corredate, qualora prevista, degli estremi della registrazione a repertorio e dal numero assegnato dall’Agenzia delle Entrate.
Art. 66
Condizioni generali del contratto
1. Il Comune può stipulare contratti per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile qualora lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria.
Art. 67 Interpretazione
1. Ai contratti stipulati dal Comune si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali fissate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile.
Art. 68 Prezzi
1. La determinazione e l’approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto sono disciplinate dall’art. 163 del D.P.R. 207/2010.
2. Per il calcolo ed il pagamento della compensazione si applicano, per i lavori, gli artt 171- 172 del D.P.R. 207/2010.
Art. 69 Esecuzione
1. Secondo l’art. 11 comma 12 del D.lgs.163/2006 e s.m. l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza che deve essere motivata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, il Dirigente/ Responsabile di Posizione Organizzativa ne disponga l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 153 comma 1 e dall’art. 302 commi 2-4 del D.P.R. 207/2010. Restano fermi gli accertamenti antimafia, il controllo di regolarità contributiva mediante acquisizione del Durc o documentazione equipollente, e gli adempimenti previsti dall’art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.
2. In base all’art. 119 del D.lgs.163/2006 e s.m. l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal Responsabile Unico del Procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dagli artt. 9 comma 4 e 300 comma 2 del
D.P.R. 207/2010.
3. Il contratto sottoscritto dalle parti e pienamente efficace viene eseguito dal contraente sotto il controllo del soggetto che ha disposto l’aggiudicazione definitiva. Questi, sotto la propria responsabilità, coadiuvato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell’esecuzione del contratto/Direttore dei lavori, deve verificare e accertare l’integrale esecuzione del contratto, può ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, deve verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell’offerta, deve controllare la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prestazioni dedotte in contratto.
4. Alle varianti, nel corso dell’esecuzione del contratto, si applicano gli artt. 161-162 del
D.P.R. 207/2010 quanto ai lavori e gli artt. 310-311 del D.P.R. 207/2010, quanto a forniture e servizi.
5. Si applicano gli artt. 152-169 del D.P.R. 207/2010 per l’esecuzione dei lavori e gli artt. 297-311 del D.P.R. 207/2010 per l’esecuzione di forniture e di servizi.
Art. 70
Collaudo
1. A norma dell’art. 215 del D.P.R. 207/2010 il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le eventuali procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Al procedimento di collaudo si applicano l’art. 221 e seguenti del D.P.R. 207/2010.
3. In base all’art. 235 comma 1 del D.P.R. 207/2010 alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del D.lgs.163/2006 e s.m. e 123 del D.P.R. 207/2010.
Art. 71 Verifica di conformità
1. Secondo l’art. 312 comma 1 e seguenti del D.P.R. 207/2010 i contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.
2. Dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Art. 72 Variazioni
1. Per i lavori l’art. 161 del D.P.R. 207/2010 dispone che nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa che ha aggiudicato il contratto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132 comma 1 D.lgs.163/2006 e s.m. la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010 e dell’articolo 163 del D.P.R. 207/2010. L’esecutore non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
3. In base all’art. 161 comma 13 del D.P.R. 207/2010 se la variante supera il suddetto limite del quinto il Responsabile Unico del Procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per
iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.
4. Secondo l’art. 162 del D.P.R. 207/2010 indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del D.lgs. 163/2006 e s.m., la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell’articolo 161 comma 4 del D.P.R. 207/2010, e senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
5. Per le forniture ed i servizi nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 311 del D.P.R. 207/2010. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi previsti dall’art. 311 del
D.P.R. 207/2010. Ai sensi dell’art. 311 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sono inoltre ammesse per forniture e servizi, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa che ha aggiudicato il contratto.
Art. 73 Revisione prezzi
1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa responsabile dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7 comma 4 lettera c) e comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
2. Per i lavori pubblici non si può procedere alla revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 133 comma 2 del D.lgs.163/2006 e s.m. e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice civile.
Art. 74 Decorrenza e computo termini
1. I termini indicati nei contratti decorrono dalla data di stipula degli stessi oppure da altra data espressamente indicata e, per i contratti stipulati nella forma commerciale, dalla data di comunicazione al terzo contraente o dalla data di consegna dei lavori.
2. Qualora i termini siano indicati in giorni questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
3. Xxx siano indicati in mesi o anni si intendono computati alla data corrispondente del mese o dell’anno finale. Se non esiste il giorno finale corrispondente il termine scadrà il giorno successivo.
4. Se il termine scade in un giorno festivo o non lavorativo il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo.
Art. 75 Garanzie per vizi
1. L’intervenuta accettazione della prestazione non libera il contraente da eventuali difetti o vizi non rilevabili al momento del collaudo o della verifica di regolare esecuzione.
Art. 76 Pagamenti
1. Il capitolato speciale di appalto ed il contratto indicano i termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali.
2. Si applica ai sensi dell’art. 140 del D.P.R. 207/2010 il divieto di anticipazioni di prezzo di cui all’art. 5 della legge 140/997, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 140 del D.P.R. 207/2010.
3. Il corrispettivo contrattuale è liquidato dal Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa a seguito di regolare esecuzione delle prestazioni.
4. Secondo l’art. 141 del D.P.R. 207/2010 nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
5. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’art. 143 comma 1 del D.P.R. 207/2010.
6. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati negli articoli 143 e 144 del D.P.R. 207/2010 sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 133 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
7. A norma dell’art. 144 comma 1 del D.P.R. 207/2010 qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 del
D.P.R. 207/2010 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
8. Per le forniture ed i servizi l’art. 307 comma 1 del D.P.R. 207/2010 i pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile Unico del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, è facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e .s.m.
9. Ai pagamenti in acconto si applica l’art. 141 del D.P.R. 207/2010.
10. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono fissati dall’art. 143 del DPR 207/2010.
Art. 77 Garanzie
1. A garanzia dell’offerta e dell’esecuzione dei contratti relativi a forniture e servizi può essere richiesto un deposito cauzionale provvisorio il cui importo e le cui modalità di presentazione devono essere indicate nel capitolato speciale d’appalto, nella lettera invito e nel bando di gara. Il predetto deposito cauzionale deve avere un importo minimo non inferiore al 2% dell’importo a base d’asta, a norma dell’art. 75 del D.lgs.163/2006 e s.m.
2. La cauzione definitiva, di importo non inferiore al 10% del valore complessivo del contratto, in base all’art. 113 del D.lgs.163/2006 e s.m. è obbligatoria per tutti i contratti, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 3.
3. Per la stipula dei contratti di importo inferiore a € 20.000,00 Iva esclusa il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa può motivatamente escludere la presentazione della cauzione definitiva e della cauzione provvisoria senza miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
4. Le cauzioni sono validamente costituite con le modalità di cui all’art. 75 comma 3 del D.lgs.163/2006 e s.m. e art. 113 comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m., ed a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relative alla cauzione provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o la lettera invito, in base all’art. 75 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m., possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
5. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
6. Nell'atto con cui si comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, si provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia, a norma dell’art. 75 comma 9 del D.lgs. 163/2006 e s.m..
7. Secondo l’art. 75 comma 7 del D.lgs.163/2006 e s.m. l'importo della cauzione provvisoria e definitiva, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dal bando/lettera invito.
8. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Deve essere costituita con le modalità di cui all'articolo 75 comma 3 del D.lgs.163/2006 e s.m., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
9. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a norma dell’art. 113 comma 3 del D.lgs.163/2006 e s.m. e dell’art. 123 comma 1 del D.P.R. 207/2010. Deve prevedere una validità temporale di due mesi successivi al termine di durata del contratto. Essa resta
vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto. Si applica l’art. 123 commi 2-4 del D.P.R. 207/2010.
10. La cauzione definitiva deve essere costituita e presentata nel termine specificato nella richiesta di documenti per la stipula del contratto. Nel caso in cui non sia stata costituita e presentata in tempo utile per la stipula del contratto il Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa, previa diffida, secondo l’art. 113 comma 4 del D.lgs. 163/2006 e s.m., dichiara la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, con aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. In alternativa qualora lo ritenga maggiormente conveniente l’Amministrazione può procedere, motivando la decisione, ad altra gara in danno dell’aggiudicatario inadempiente rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio e riservandosi di esperire ogni altra azione nel caso di insufficienza o inesistenza del deposito stesso.
11. Il Comune ha diritto di disporre della cauzione definitiva salvo l’esperimento di ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno subito in ragione dell’inadempimento contrattuale dell’aggiudicatario Quest’ultimo è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
12. Lo svincolo della cauzione definitiva è disposto con provvedimento del Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa che attesti l’adempimento degli obblighi assunti con il contratto cui la cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.
Art. 78 Inadempimenti
1. L’inadempimento contrattuale del contraente è valutato ed accertato dal Responsabile Unico del Procedimento ed è comunicato al soggetto che ha stipulato il contratto affinché promuova i provvedimenti e le azioni di propria competenza.
2. Nei casi di irregolarità o ritardi dipendenti dall’appaltatore che non configurano un inadempimento grave spetta al Dirigente compente/Titolare di Posizione Organizzativa applicare le sanzioni e/o le penalità previste ed adottare le misure ritenute necessarie per il rispetto degli obblighi contrattuali.
3. In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l’esito finale del contratto, il Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa dopo aver diffidato il contraente ad adempiere, qualora questi non provveda, procede in collaborazione con il Responsabile dell’Ufficio Legale alla predisposizione degli atti necessari per addivenire alla risoluzione del contratto.
4. Secondo l’art. 146 comma 1 del D.P.R. 207/2010 qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente, per i lavori, la procedura prevista dall’articolo 136 commi 4 e 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m., può procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’articolo 125 comma 6 lettera f) del D.lgs.163/2006 e s.m. e nel limite di importo non superiore a
200.000 euro previsto all’articolo 125 comma 5 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Art. 79 Penali
1. Nei capitolati d’oneri e nei contratti possono essere previste penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo, in conformità a quanto dispone l’art. 145 del D.P.R. 207/2010.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo, in base all’art. 145 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
3. Ai sensi dell’art. 145 comma 3 e dell’art. 298 comma 1 del D.P.R. 207/2010 per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori, servizi, forniture, le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile Unico del Procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Le penalità possono configurarsi come trattenute sugli importi degli acconti o della rata di saldo o in alternativa possono essere applicate trattenendo l’importo corrispondente dal deposito cauzionale definitivo. In questo caso l’aggiudicatario dovrà provvedere, entro 15 giorni dall’applicazione della penale, a reintegrare il deposito stesso pena la risoluzione immediata del contratto.
5. L’applicazione delle penalità non preclude la richiesta del risarcimento di ulteriori danni.
Art. 80 Recesso
1. In base all’art. 134 del D.lgs.163/2006 e s.m. la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione del Dirigente/Titolare di Posizione Organizzativa all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
Art. 81 Risoluzione
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965 n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile Unico del Procedimento propone, ai sensi dell’art. 135 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m., alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.
2. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto secondo quanto dispone l’art. 135 comma bis del D.lgs.163/2006 e s.m. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
3. Si applica l’art. 136 del D.lgs.163/2006 e s.m. per la risoluzione del contratto di appalto di lavori per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
4. Per i lavori, quanto ai provvedimenti da adottare in seguito alla risoluzione del contratto di appalto, si applicano gli artt. 138 e 139 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
5. Per gli affidamenti di forniture e di servizi si applica quanto dispone l’art. 297 del D.P.R. 207/2010.
6. Si applica l’art. 140 del D.lgs.163/2006 e s.m. in caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione del contratto.
7. Si procede alla risoluzione anche nell’ipotesi di cui all’art. 8 comma 3 del presente regolamento.
8. La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte determina l’incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva, salvo il diritto del Comune al risarcimento degli ulteriori danni.
Art. 82 Spese contrattuali
1. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, in base all’art. 139 comma 1 del D.P.R. 207/2010, la cui liquidazione è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
2. L’aggiudicatario sarà tenuto a versare prima della stipula dell’atto, nelle forme previste dalla vigente normativa, la somma necessaria nei modi e nei termini indicati dall’Ufficio Contratti.
3. A norma dell’art. 139 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 83 Diritti di segreteria
1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata sono soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m. e. i.
2. Prima della stipula dell’atto, l’aggiudicatario provvederà al pagamento della quota dei diritti di segreteria mediante versamento al Tesoriere Comunale, nella misura e con le modalità preventivamente comunicate dall’Ufficio Contratti.
TITOLO 8
TIPOLOGIE CONTRATTUALI SPECIALI
Art. 84 Contratti misti
1. Sono contratti misti i contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. Ad essi si applica l’art. 14 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
2. In base all’art. 15 del D.lgs.163/2006 e s.m. l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal D.lgs. 163/2006 e s.m. e per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
Art. 85 Contratti esclusi
1. Per quanto riguarda i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del D.lgs.163/2006 e s.m. si applica l’art. 27 del predetto Decreto legislativo.
2. I contratti esclusi sono quelli oggetto degli articoli dal 16 al 26 del D.lgs.163/2006 e s.m. tra i quali quelli elencati dell’allegato II B del D.lgs. 163/2006 e s.m.
3. L’affidamento di tali contratti deve rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
4. Può essere stabilito nel bando/lettera invito se è ammesso o meno il subappalto. In caso affermativo vanno indicate le condizioni di ammissibilità secondo quanto dispone l’art. 27 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Art. 86
Affidamento di servizi di cui all’Allegato II B del D.lgs. 163/2006 e s.m.
1. Secondo quanto dispone l’art. 20 del D.lgs.163/2006 e s.m. l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'Allegato II B del D.lgs.163/2006 e s.m. è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) del D.lgs. 163/2006 e s.m., e deve essere effettuata ai sensi del precedente art. 85 comma 3.
2. Per l’affidamento dei servizi sociali e assistenziali, si osservano le disposizioni di cui alla legge 328/2000, al D.P.C.M. 30.3.2001 ed alla disciplina regionale, fatta comunque salva la possibilità di non applicare le norme del D.lgs.163/2006 e s.m. ad eccezione di quelle espressamente richiamate al precedente comma 1.
3. Per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi, si osservano le disposizioni di cui all’art. 90 della L. 289/2002 e della disciplina regionale attuativa.
4. In base all’art. 27 del D.lgs. 163/2006 e s.m. invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
5. Qualora i servizi da affidare, seppure compresi nell’Allegato II B al D.lgs. 163/2006 e s.m., assumono concretamente natura di servizi pubblici locali a rilevanza economica, vanno osservate le forme di affidamento previste dalla vigente disciplina in materia.
Art. 87 Sponsorizzazione
1. La sponsorizzazione deve intendersi come ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio o attività, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine.
2. La sponsorizzazione è una tipologia contrattuale nella quale una parte, lo sponsor, si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni o servizi o ad eseguire lavori pubblici a vantaggio dell’altra parte. Questa ultima si impegna, nell’ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie e di veicolazione del logo, del marchio o di altri messaggi.
3. Possono essere conclusi contratti di sponsorizzazione per migliorare la qualità dei servizi relativi ad attività:
a) culturali, sportive e ricreative;
b) di promozione turistica;
c) di carattere sociale ed assistenziale;
d) di promozione del territorio sotto il profilo della salvaguardia ambientale, della manutenzione dei parchi, verde pubblico ed aree pubbliche;
e) di valorizzazione del patrimonio Comunale e dell’assetto urbano;
f) di progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo di opere pubbliche, anche di interesse storico culturale;
g) e ad ogni altra attività connessa ad un incremento della qualità dei servizi erogati al cittadino o della attività amministrativa/contabile dell’Ente.
4. Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs.163/2006 e s.m. si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto.
5. L’Amministrazione può comunque recepire le proposte formulate direttamente da potenziali sponsor, garantendo il confronto rispetto alle stesse mediante tempestiva produzione di una sollecitazione a rappresentare manifestazioni di interesse. Il relativo avviso potrà essere pubblicato all’Albo Pretorio informatico, per un periodo di tempo compreso tra un minimo di 7 a un massimo 15 giorni consecutivi
6. Il contratto di sponsorizzazione, che può avere ad oggetto la realizzazione di una singola manifestazione o può configurarsi come contratto di durata, può essere concluso in via diretta quando la proposta si caratterizzi per unicità o per originalità e non comporti per il proponente il conseguimento di rilevanti vantaggi economici anche indiretti; diversamente il Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa potrà procedere mediante pubblicazione all’Albo pretorio informatico di apposito avviso, per un periodo di tempo compreso tra un minimo di 7 a un massimo 15 giorni consecutivi. Le offerte sono valutate dal Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa.
Art. 88
Contratti per le concessioni cimiteriali
1. Le concessioni cimiteriali sono stipulate nel seguente modo:
a) in forma pubblica se hanno ad oggetto le concessioni in uso di cappelle/ edicole funerarie di famiglia e le concessioni di aree per la costruzione di edicole funerarie;
b) in forma di scrittura privata non autenticata se hanno ad oggetto le concessioni di loculi, aiuole/giardini, cellette ossarie e nicchie cinerarie.
Art. 89
Contratti di mutuo o altro prestito
1. La stipulazione di contratti di mutuo e di altro prestito rientra nella competenza del Dirigente dei Servizi Finanziari.
Art. 90
Concessioni di occupazione di suolo pubblico
1. Per le concessioni di occupazione di suolo pubblico si rinvia al vigente regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa.
Art. 91 Incarichi a professionisti
1. L’affidamento di incarichi professionali è attribuito al Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa secondo le modalità fissata dal “Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina relativa all’affidamento di incarichi esterni”.
2. Agli affidamenti di incarichi di cui all’art. 91 del D.lgs.163/2006 e s.m. si applicano gli artt. 252-267 del D.P.R. 207/2010 e le procedure di cui al regolamento comunale delle forniture, dei servizi, dei lavori in economia.
TITOLO 9 NORME FINALI
Art. 92 Aggiornamento degli importi
1. I valori monetari specificati nelle disposizioni del presente regolamento vengono aggiornati annualmente a cura del Dirigente competente/Titolare di Posizione Organizzativa secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Art. 93 Abrogazione di norme
1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, sono abrogati il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 28 novembre 2005 e tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo.
Art. 94 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione dello stesso.
Art. 95 Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al D.lgs.163/2006 e s.m. ed al D.P.R. 207/2010.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.