GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D.LGS. n. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO D’ORMEGGIO NEL LUNGOMARE DI GOLFO ARANCI
GARA A PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D.LGS. n. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO D’ORMEGGIO
NEL LUNGOMARE DI GOLFO ARANCI
Codice Identificativo Gara - C.I.G. n. 6999321668 CPV 63723000-3
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Golfo Aranci , alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di gestione del punto d’ormeggio nel lungomare di Golfo Aranci”.
SOMMARIO
Premesse | |
1 | Procedura di gara |
2 | Luogo di esecuzione |
3 | Descrizione dell’oggetto della concessione |
4 | Condizioni generali di gestione |
5 | Durata della concessione |
6 | Valore della concessione ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 |
7 | Canone di concessione a favore del concedente e controprestazione a favore del concessionario |
8 | Documentazione di gara |
9 | Condizioni per ottenere la documentazione di gara |
10 | Soggetti ammessi a partecipare alla gara |
11 | Condizioni di partecipazione |
12 | Chiarimenti |
13 | Modalità di presentazione della documentazione |
14 | Comunicazioni |
15 | Subappalto |
16 | Ulteriori disposizioni |
17 | Xxxxxxxx e garanzie richieste |
18 | Pagamento in favore dell’Autorità (A.N.A.C.) |
19 | Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali |
20 | Modalità di presentazione dell’offerta |
21 | Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione |
22 | Criterio di aggiudicazione |
23 | Modalità di svolgimento della gara |
24 | Adempimenti connessi all’aggiudicazione e alla stipula del contratto |
25 | Trattamento dei dati personali |
26 | Responsabile del procedimento |
27 | Procedure di ricorso |
28 | Definizione delle controversie |
29 | Norme di rinvio |
30 | Allegati |
PREMESSE
Il Comune di Golfo Aranci (di seguito denominato Concedente), con sede in Golfo Aranci, Via Libertà n. 74 (C.F. 00337180905), intende affidare, mediante procedura aperta, in concessione ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, la gestione del punto d’ormeggio nel lungomare di Golfo Aranci.
Ai sensi dell’art. 8 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 come modificato dall’art. 1 del Regolamento Delegato UE 2015/2172 della Commissione del 24 novembre 2015 e dell’art. 35, comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 l’importo della presente concessione, come di seguito stimato, è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di Euro 5.225.000.
Il relativo bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Speciale relativa ai contratti pubblici ed, inoltre, sul sito internet del Comune di Golfo Aranci, sul sito internet dell'ANAC, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna nonché per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale.
1 - PROCEDURA DI GARA
L’affidamento della concessione in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Affari Generali – Contratti n. 03/80 del 06.03.2017 e avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 e 173 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche Codice).
Ai sensi dell’art. 164 del D.Lg. n. 50/2016, alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella parte II del Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
La procedura di gara risponde, altresì, alle disposizioni previste dal bando di gara, dal presente Disciplinare, dal Capitolato Prestazionale, dallo schema di contratto e dai relativi allegati, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole ivi contenute, dal R.D. n. 2440/1923 e dal X.X. 000/00, dalle norme del Codice Civile, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto della Concessione.
2 - LUOGO DI ESECUZIONE
Golfo Aranci – Lungomare - Area demaniale marittima di mq. 15.027 così suddivisa: mq. 970 di pontili amovibili e mq. 14.057 di specchio acqueo asservito di cui alla Concessione Demaniale Marittima - Determinazione n. 2143/38793 del 24.10.2013 Reg. CM n. 43 - rilasciata dalla Regione Autonoma Sardegna
- Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio e Olbia la cui titolarità rimane esclusivamente al concedente.
3 - DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione consiste nel servizio di gestione di un punto d’ormeggio secondo lo schema di contratto e le modalità minime previste nel Capitolato Prestazionale e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Concessione Demaniale Marittima Determinazione n. 2143/38793 del 24.10.2013 Reg. CM n. 43 rilasciata dalla Regione Autonoma Sardegna - Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio e Olbia.
In particolare la gestione si articola nelle seguenti prestazioni minime:
A) Servizi minimi da erogare alla clientela:
1. gestione di tutti i contratti di ormeggio relativi ai posti barca;
2. presenza giornaliera di un responsabile per i rapporti con l’utenza, preferibilmente con padronanza di più lingue;
3. informazioni all’utenza tramite apposito ufficio da istituire in loco con assistenza anche radiotelefonica;
4. assistenza giornaliera per le operazioni di ormeggio e disormeggio;
5. fornitura di energia elettrica ed acqua potabile;
6. connessione WI-FI;
7. servizio meteorologico;
8. servizio antincendio;
9. servizi di ritiro e conferimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, batterie e oli esausti;
10. spostamento natanti all’interno dello specchio acqueo in concessione;
11. custodia e vigilanza giornaliera, diurna e notturna, degli ormeggi anche con l’ausilio di sistemi di videosorveglianza;
B) Manutenzione ordinaria dell’opera in concessione compresi:
1. le parti in ferro, in legno e in gomma, corpi morti, linea catenaria, cime di ormeggio e bitte;
2. l’impianto elettrico, di pubblica illuminazione e idrico, con relativi oneri contrattuali, e della segnaletica marittima portuale;
3. l’impianto e servizi antincendio e antinquinamento;
4. vie di accesso;
C) Pulizie del pontile, dell’area di accesso (percorsi pedonali a terra e banchina) e dello specchio acqueo portuale dell’area in concessione.
4 - CONDIZIONI GENERALI DI GESTIONE
La gestione deve svolgersi secondo le condizioni generali minime descritte nel Capitolato Prestazionale e nello schema di contratto di concessione integrati dalle ulteriori condizioni risultanti dall’offerta formulata in sede di gara dal concessionario.
5 - DURATA DELLA CONCESSIONE
Il contratto di concessione del servizio in oggetto decorrerà dalla data di redazione di apposito verbale di inizio della gestione redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente e scadrà in data 31.12.2020.
Il Concedente si riserva, secondo i presupposti e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni prima della stipula del contratto.
Il Concedente, entro la scadenza contrattuale, si riserva, la facoltà di disporre la proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Solo in caso di rinnovo della concessione demaniale marittima da parte della Regione Sardegna, previa valutazione positiva sulla gestione del servizio, il Concedente si riserva di procedere alla ripetizione dei servizi, in analogia all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori tre anni.
La presente concessione è risolutivamente condizionata all’eventuale revoca da parte della Regione Autonoma Sardegna a carico del Comune di Golfo Aranci della Concessione Demaniale Marittima prima della sua naturale scadenza per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali/nazionali/europee, o per iniziative di pubblico interesse o equiparate. In tale ipotesi il Concessionario non avrà diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.
6 – VALORE DELLA CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART. 167 DEL D.LGS. 50/2016
Valore della concessione
Il valore della concessione, ai fini di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, calcolato sulla base dei parametri indicati nel punto seguente, è stato stimato, ai sensi dell’art. 167 del medesimo D.Lgs., in circa € 338.711 annui (valore annuo medio) ed € 1.354.844,00 per l’intera durata contrattuale (presunti anni 3 e mesi 8).
L’importo totale presunto comprensivo degli ulteriori ed eventuali altri (3 anni), ammonta ad € 2.509.466,00 oltre I.V.A.
In tale importo non sono compresi i costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, quantificati in € 3.432,64 per l’intero periodo di durata contrattuale.
Illustrazione del calcolo del valore stimato ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016
Ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 il valore stimato della concessione è stato calcolato per il periodo di durata contrattuale ivi compresa l’opzione della ripetizione di servizi analoghi in analogia all’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori tre anni. Il valore è dato dall’importo totale delle entrate derivanti dalla vendita dei servizi di ormeggio facenti parte della concessione al netto dell’IVA come meglio schematizzato nella tabella che segue:
Periodo durata contrattuale presunta | TOTALE durata contrattuale | Periodo eventuale ripetizione servizi analoghi | TOTALE COMPLESSIVO | |||||
0000 | 0000 | 0000 | 0000 | € 1.354.844 | 2021 | 2022 | 2023 | |
€ 283.945 | € 334.576 | € 351.449 | € 384.874 | € 384.874 | € 384.874 | € 384.874 | € 2.509.466 |
Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il Concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo legato alla gestione del servizio.
L’importo derivante dagli oneri della sicurezza ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali è stato stimato in € 3.432,64 (euro tremilaquattrocentotrentadue/64), come indicato nel DUVRI.
Il concedente, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di Concessione in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dall’articolo 175 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 la presente concessione non è stata suddivisa in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici e prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare.
7 - CANONE DI CONCESSIONE A FAVORE DEL CONCEDENTE E CONTROPRESTAZIONE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO
Canone annuo di concessione
Il canone annuo di concessione (a titolo di indennità di occupazione del pontile e dello specchio acqueo) è determinato a carico del concessionario nella misura minima garantita di € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00). Tale canone viene posto a base di gara della concessione e costituirà elemento di valutazione di natura quantitativa dell’offerta. Pertanto il canone annuo di concessione sarà dato dall’importo minimo garantito di cui sopra maggiorato dell’aumento percentuale offerto dal concessionario. Il pagamento del canone per ciascun anno dovrà essere effettuato con le modalità di cui all’art. 10 del Capitolato Prestazionale.
Controprestazione a favore del concessionario
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio per tutta la durata della concessione. I corrispettivi per l’erogazione dei servizi di cui al Capitolato Prestazionale rimarranno a totale ed esclusivo carico dei soggetti beneficiari con esonero per il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
8 - DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
− Il bando di gara
− Il disciplinare di gara e suoi allegati (Allegato 1 “Domanda di partecipazione” – Allegato 2 “DGUE” – Allegato 3 “Dichiarazione sostitutiva” – Allegato 4 “Dichiarazione di offerta economica” – Allegato 5 “Scheda darsena” – Allegato 6 “Patto di integrità” – Allegato 7 “Codice di comportamento”;
− il Capitolato Prestazionale e suoi allegati (Allegato A “Concessione Demaniale Marittima Determinazione n. 2143/38793 del 24.10.2013 Reg. CM n. 43 rilasciata dalla Regione Autonoma Sardegna - Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio e Olbia – Allegato B “Grafici e documentazione tecnica” – Allegato C “Piano di manutenzione” – Allegato D “Studio meteo-marino”)
− Il Piano Economico Finanziario;
− Lo schema di contratto di concessione;
− Il DUVRI.
9 - CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il bando e il disciplinare di gara sono liberamente visionabili e scaricabili presso il sito del Concedente all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx. – Sezione Albo Pretorio on line.
Tutta la documentazione di gara è liberamente visionabile e scaricabile presso il sito del Concedente all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx Sezione Bandi, Concorsi e gare e Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti – Gare in corso.
10 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 19 tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
− operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
− operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice.
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
11 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
− le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
− le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
12 – CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica/PEC xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx.
13 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.
Le dichiarazioni relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all’Allegato 2 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.
Le dichiarazioni sostitutive di cui al successivo punto 20.2.5. devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di cui all’Allegato 3 del presente disciplinare.
Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice.
La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:
a. devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Concedente, della sanzione pecuniaria pari ad € 1.400,00 (euro millequattrocento/00) che dovrà essere corrisposta mediante versamento su Conto Corrente Postale n. 13403076 intestato a Comune di Golfo Aranci – Servizio di tesoreria o bonifico bancario da effettuare sul conto corrente bancario XX00X0000000000000000000000 Banco di Sardegna – Servizio di tesoreria Comune Golfo Aranci; La Causale del versamento o del bonifico deve specificare che si tratta di sanzione pecuniaria relativa alla gara ad oggetto (citare l’oggetto del bando) ed il CIG di riferimento. Nel caso di
ricorso al soccorso istruttorio, il Concedente assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
Nel caso di irregolarità formali, ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non essenziali ai fini della procedura di gara, il Concedente ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma senza applicazione di alcuna sanzione.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell’concedente digitale (di seguito anche CAD).
14 – COMUNICAZIONI
Salvo quanto disposto nel punto 12 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Concedente e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente il Concedente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
15- SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 174 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto i servizi oggetto del contratto, previa autorizzazione del Concedente, purché:
a) il concorrente indichi in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi (Parte II Sezione D del DGUE);
b) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80.
Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
16 – ULTERIORI DISPOSIZIONI
− Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice.
− In caso di discordanza nell’offerta tra i dati indicati in cifre e quelli indicati in lettere saranno ritenuti validi quelli indicati in lettere.
− Il Concedente si riserva la facoltà insindacabile di non dare corso alla gara o di rimandare l’apertura delle offerte, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare pretesa alcuna; nel caso in cui la gara non si concluda con l’aggiudicazione, nessun concorrente offerente potrà richiedere alcun risarcimento danni a qualsiasi titolo.
− È facoltà del Concedente di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.
− L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Concedente potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dal medesimo Concedente e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
− Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, co. 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co.9, del Codice. 9.5.
− La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara e delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
− La stipulazione del contratto è, altresì, subordinata all’ultimazione dell’opera e alla verifica positiva, secondo le disposizioni di legge, dell’idoneità strutturale della stessa.
− Ai sensi dell’art. 171, comma 3, lett. b) la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso.
− Nei casi indicati all’art. 110, co. 1, del Codice, il Concedente provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
− Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 (G.U. 25 gennaio 2017, n. 20) le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani sono rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo complessivo presunto calcolato sulla base di una procedura similare è circa di € 7.000,00.
17 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo della concessione e precisamente ad € 27.096,88 (euro ventisettemilazeronovantasei/88).
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Concedente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento presso Banco di Sardegna – Servizio di tesoreria Comune Golfo Aranci
– Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Concedente dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Xxxxxx in favore del Concedente.
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta del Concedente, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell’art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
5) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
6) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente;
d. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice in favore del Concedente valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art.93, co.7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.
Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.
18 – PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITA’ (A.N.A.C.)
I concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento della sanzione pecuniaria e con le modalità di cui al punto 13 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata sanatoria il Concedente procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura
19 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE, DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE, DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICHE PROFESSIONALI
I concorrenti, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del Codice e art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, a pena esclusione, devono essere in possesso di seguenti requisiti:
19.1 - Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) e c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016).
Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), o nell’apposito registro, se cooperativa, per l’attività primaria oggetto della presente concessione.
Solo per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro dell’UE diverso dall’Italia deve essere attestata l’iscrizione stessa in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;
Per gli organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.: deve essere dichiarata l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente impegnarsi a produrre, su richiesta del Concedente, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.
19.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) e c. 4 - art. 86, c. 4, e art. 172, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016).
Il concorrente deve fornire, già in sede di formulazione dell’offerta, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante autodichiarazione le seguenti prove di capacità economica e finanziaria:
a) fatturato globale complessivo, di cui all' art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2014 – 2015 – 2016), o comunque disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività della società, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, il cui fatturato medio sia non inferiore all’importo annuale di € 200.000,00 (euro duecentomila/00).
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto dell’oggetto e del valore della concessione è richiesto, quale condizione di partecipazione, tra le altre, il fatturato come sopra determinato in quanto correlato alla necessità di garantire la capacità del concessionario ad eseguire la concessione. I requisiti sono proporzionati all’oggetto della concessione e tali da garantire il rispetto di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.
Per la prova di questo requisito, il Concedente potrà richiedere, ai sensi dell'art. 86, del D.Lgs. n. 50/2016, copia dei bilanci o estratti di bilancio del periodo interessato.
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente punto, trova applicazione quanto previsto all’art. 86, comma 4, del Codice.
19.3 - Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c) e c. 6 - art. 86, c. 5, e art. 172, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016).
Il concorrente deve fornire, già in sede di formulazione dell’offerta, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante autodichiarazione le seguenti prove di capacità tecnica:
a) Avvenuto espletamento negli ultimi tre anni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo specifico non inferiore a € 300.000,00 (euro trecentomila/00) L’elenco dei servizi deve contenere l’indicazione degli importi, delle date, dell’oggetto dell’affidamento e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
Per servizi analoghi si intendono quelli relativi alla gestione di porti, e/o banchine e/o strutture dedicate alla nautica da diporto come definite dal D.P.R. 509/1997 art. 2, comma 1.
19.4. - Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i Consorzi
In caso di Raggruppamento di imprese/Consorzi, già costituiti o costituendi o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, da parte di ciascuna società concorrente, i rimanenti requisiti di capacità economica - finanziaria e tecniche - professionali, di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) e lettera c), richiesti dai punti che precedono dovranno essere soddisfatti e dichiarati come di seguito indicato:
ll requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 19.2. lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto 19.3. lett. a) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete.
Nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti dal Consorzio oppure dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici; resta inteso che sia il Consorzio che le imprese esecutrici dovranno rendere comunque, la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito; resta fermo quanto previsto all’art. 47, comma 2, del Codice.
Il R.T.I. e il Consorzio dovranno inoltre indicare, partitamente e specificatamente, le prestazioni della concessione che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 48, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016).
19.5. - Avvalimento dei requisiti
Ai sensi dell’art. 172, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui ai precedenti punti 19.2. e 19.3. l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro.
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica- professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 (con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80), necessari per l'esecuzione della concessione del servizio, i concorrenti singoli o raggruppati ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel pieno rispetto delle relative prescrizioni, possono far ricorso all'istituto dell'avvalimento nei limiti e alle condizioni previsti dalla predetta norma, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al medesimo Raggruppamento.
Al riguardo, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve rilasciare apposita dichiarazione nella Parte II – Sezione C del Documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato 2) ed integrare lo stesso, a pena di esclusione dalla gara, con:
a) un DGUE, debitamente compilato e firmato da parte di ogni impresa ausiliaria che, attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016, nonché il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica - professionale oggetto di avvalimento;
b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore di ogni impresa ausiliaria attestante:
- l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso il concedente , di messa a disposizione per tutta la durata della concessione delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata;
c) il contratto di avvalimento, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata della concessione oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo della concessione.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione alla presente procedura di gara non è consentito, a pena di esclusione dalla procedura, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice nei confronti dei sottoscrittori, il Concedente esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria. Il Concedente verificherà se l’ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del Codice ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, pena l’esclusione dalla gara
20 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
20.1. Offerta: composizione e contenuto
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, o posta celere, o tramite agenzia di recapito autorizzata entro il termine perentorio del 10.04.2017 ore 12.00, ed all’indirizzo COMUNE DI GOLFO ARANCI – Via Libertà n. 74 – 07020 GOLFO ARANCI (OT) (ITALIA).
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, entro il suddetto termine perentorio, presso l’Ufficio Protocollo del Concedente sito in Golfo Aranci - Via Libertà n. 74 – piano terra – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. L’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione.
Nel rispetto delle misure previste nel Piano Comunale Anticorruzione in caso di consegna a mano l’attestazione di data e ora di arrivo deve avvenire in presenza di più funzionari riceventi.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni) e riportare la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 del Servizio di gestione del punto d’ormeggio nel lungomare di Golfo Aranci – CIG 6999321668 Scadenza offerte 10.04.2017 Ore 12.00 – NON APRIRE”
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:
1. “A – Documentazione amministrativa”
2. “B – Offerta tecnica”
3. “C – Offerta economica”
La mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta, la mancata sigillatura del plico esterno e delle buste interne, la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi economici in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in riduzione rispetto all’importo a base di gara.
20.2. Offerta: Busta “A – Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
20.2.1 Domanda di partecipazione – redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.
20.2.2 Si precisa che:
− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:
a. dichiara di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli atti di gara e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri ed obblighi in essi previsti in particolare nel Capitolato Prestazionale e nello schema di contratto di concessione;
b. dichiara, di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’Offerta:
− degli oneri previsti per la stipula delle garanzie previste nel disciplinare di gara, nello Schema di Contratto di concessione e nel Capitolato Prestazionale e di tutte le altre condizioni contrattuali;
− degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo oggetto di concessione;
c. dichiara di avere preso piena conoscenza della natura della concessione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla gestione del servizio nonché sulle condizioni contrattuali e di rinunciare sin d’ora a qualsiasi eccezione, azione o pretesa per eventuali difficoltà impreviste nell’esecuzione dei servizi oggetto della concessione;
d. dichiara di avere preso piena conoscenza che l’affidamento della concessione è subordinato all’ultimazione dei lavori e conseguente disponibilità dell’opera e alla verifica positiva, secondo le disposizioni di legge, dell’idoneità strutturale della stessa e di rinunciare sin d’ora a qualsiasi eccezione, azione o pretesa;
e. dichiara di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera specializzata da impiegare nella concessione, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della stessa;
f. dichiara di aver verificato i presupposti reddituali e finanziari contenuti nel Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara e dichiara congrue le assunzioni dello stesso, seppur mutuate dal Piano Economico Finanziario reso disponibile dal Concedente e posto a base di gara;
g. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui dell’articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
h. dichiara di autorizzare il concedente, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge n. 241/1990, la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure )
dichiara di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il Concedente a rilasciare copia dell’offerta tecnica in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Il Concedente si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
i. dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail indicato nel (DGUE) (in caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, deve essere indicato esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica o fax della mandataria) sono idonei
per ricevere tutte le informazioni inerenti la procedura di gara compresa l’eventuale richiesta di documentazione di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
j. dichiara di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010;
k. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Concedente (con deliberazione G.C. n. 5 del 23.01.2014) allegato al disciplinare di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
l. dichiara di accettare e di impegnarsi, pena la risoluzione del contratto, a rispettare gli obblighi di cui al patto di integrità approvato dal Comune di Golfo Aranci con deliberazione G.C. n. 46 del 28.04.2016 allegato al presente disciplinare (art. 1, comma 17, della l.6 novembre 2012, n. 190), che sottoscrive ed allega alla documentazione a corredo dell’offerta;
m. dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
n. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
o. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), i servizi che verranno rese da ciascun componente;
p. in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
q. (nel caso in cui nel DGUE sia stato dichiarato che l’operatore economico intende subappaltare parte del servizio a terzi) la parte del servizio eventualmente da subappaltare.
20.2.3. Dichiarazione sostitutiva , resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii, - redatta utilizzando il documento di gara unico europeo – DGUE (Allegato 2) –Parte III: Motivi di esclusione: Sezione A (Motivi legati a condane penali) – Sezione B (Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali) – Sezione C (Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali) – Sezione D (Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale) - per la cui compilazione si rimanda alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), con la quale il
concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), del Codice e art. 53,comma 16- ter del D.Lgs. 165/2001.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice
1. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati ];
2. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5
(oppure)
Nel caso di cui all’art. 110, comma 5, del Codice:
a. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto
x. xxxxxxxxxxxxx, redatta secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto
c. dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l’Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice;
d. dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
e. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice.
Si precisa che:
1. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE;
2. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono essere rese sia dal consorzio che dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE;
3. le attestazioni relative ai requisiti di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del Codice, devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell’operatore economico. In relazione ai soggetti cui deve essere riferita l’attestazione, si richiama il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26.10.2016, pubblicato sul sito:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxx/XxxxXxxxXxxxxxxx/_Xxxx?xxx 6630
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.
4. L’attestazione del requisito di cui all’art. 80, co. 1, deve essere riferita anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, co. 3, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. A tal fine si richiama quanto indicato al punto precedente.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere riferite anche agli stessi soggetti indicati al punto precedente, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno la data di pubblicazione del bando di gara.
Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.
Nel DGUE - Parte III, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati nell’art. 80 commi 2 e 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti.
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire al Concedente ogni opportuna valutazione.
Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre
2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
20.2.4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii, - redatta utilizzando il documento di gara unico europeo - DGUE – Parte IV Criteri di selezione - (Allegato 2) - per la cui compilazione si rimanda alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) attestante:
a. l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d’iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l’iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza.
b. i requisiti economico finanziari e tecnico professionali di cui al punto 19 del presente disciplinare di gara e precisamente:
c.1 fatturato globale complessivo, di cui all' art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2014 – 2015 -2016) o comunque disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività della società, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, il cui fatturato medio sia non inferiore all’importo annuale di € 200.000,00 (euro duecentomila/00).
c.2 Elenco dei servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, per un importo specifico non inferiore a € 300.000,00 (euro trecentomila/00), contenente l’indicazione degli importi, delle date, dell’oggetto dell’affidamento e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
Si precisa che:
- le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE;
- le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e
c) del Codice devono essere rese sia dal consorzio che dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE;
20.2.5. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii, secondo il modello di cui all’Allegato 3 con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara:
1. che l’operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell’autorizzazione di cui al precedente punto 11;
2. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici dell’X.X.XX., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice).
Si precisa che:
- le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE;
- le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e
c) del Codice devono essere rese sia dal consorzio che dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE;
20.2.6. In caso di avvalimento: Documentazione di cui al punto 19.5. del presente Disciplinare lett. a (DGUE di ogni impresa ausiliaria], lett. b (dichiarazione di ogni impresa ausiliaria) e lett. c (Contratto di avvalimento).
20.2.7. PASSOE in originale di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.V.C.P. relativo al concorrente e a tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura. Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
Il PASSOE generato attraverso il sistema AVCpass deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico o, in caso di associazione temporanea, consorzio, GEIE o reti di impresa, deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.
Si precisa che la mancata produzione o inclusione del PASSOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. Tuttavia, il Concedente, verificherà, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontrasse la carenza, richiederà all’operatore economico interessato
di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
20.2.8. Documento attestante la prestazione della garanzia provvisoria di cui al punto 17, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso Xxxxxx, qualora l'offerente risultasse affidatario.
20.2.9. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art.93, co.7, del Codice.
20.2.10.Contributo A.N.A.C.: Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 140,00 (euro centoquaranta/00) di cui al punto 18 del presente disciplinare.
20.2.11.Patto di integrità (art. 1, comma 17, Legge 190/2012), approvato dal Comune di Golfo Aranci sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai punti 20.2.1. e
20.2.2. del presente disciplinare di gara.
20.2.12. Documentazione da presentare nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
− atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
− dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
− mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;
− dichiarazione in cui si indica ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
− atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
− dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
− copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
− dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
− dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
− copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o, in alternativa)
− copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
20.3. Offerta: Busta “B – Offerta tecnica”
La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
20.3.1 – Modalità di gestione e qualità dei servizi del Punto d’ormeggio (Piano di gestione) Documentazione grafica e descrittiva inerente le modalità di gestione e la qualità dei servizi (Piano di gestione del punto d’ormeggio).
Il piano di gestione deve contenere:
a) le condizioni minime previste nel “Capitolato Prestazionale” ed in particolare le condizioni minime previste negli articoli: 3 “Normativa di riferimento”, 4 “Oggetto della gestione”, 7 “Principi generali nell’erogazione dei servizi portuali”, 8 “Consegna e riconsegna delle opere”, 13 “Qualità della gestione dei servizi”, 14 “Sistema di gestione – standard minimi”, 17 “Manutenzione”, 18
“Programmazione delle prestazioni”, 19 “Risorse umane impegnate nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto”, 21 “Affidamento a terzi attività relative alla gestione” e 23 “Controllo e sorveglianza del servizio”
b) ulteriori condizioni migliorative offerte nelle quali devono essere specificati i seguenti aspetti, che saranno oggetto di valutazione (come previsto al successivo punto 22.1). In particolare saranno valutate:
1. struttura organizzativa della gestione del punto d’ormeggio con indicazione (n. addetti assunti direttamente con indicazione delle mansioni, conoscenza lingue straniere, qualificazione professionale ecc.);
2. servizi da fornire all’utenza non previsti nel capitolato prestazionale;
3. interventi di manutenzione ordinaria che si intende attuare nel corso della concessione specificando natura e frequenza;
4. livello qualitativo previsto per i servizi di assistenza all’utenza;
5. iniziative che si intende promuovere per le attività di promozione e valorizzazione turistica.
6. mezzi previsti per la gestione del punto d’ormeggio;
7. iniziative che si intende promuovere per le attività di promozione e valorizzazione della pesca e della cultura marinaresca;
8. indotto generato in ambito comunale dalla gestione del punto d’ormeggio.
Le condizioni migliorative, ove ritenute rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio, verranno inserite nel contratto di concessione, diverranno vincolanti e saranno parte integrante dello stesso.
Il Piano di gestione, composto come sopra specificato, deve essere formato da massimo 30 pagine – formato A4, escluso indici, copertine ed eventuali allegati (schede tecniche e/o grafici), scritto con carattere Times New Roman dimensione 11, interlinea 1,15, margini superiore, inferiore, destro e sinistro tutti di cm. 2. Le pagine devono essere numerate progressivamente senza salti od omissioni di alcun genere. N.B. si precisa che le pagine eccedenti quelle consentite, così come sopra descritte, non saranno né lette né valutate dalla commissione di gara.
La documentazione deve essere esaustiva e il testo relativo alle parti oggetto di valutazione (di cui precedente al punto “b”) deve essere scritto con carattere di colore rosso e articolato con l’indicazione e descrizione di quanto previsto nei punti sopra indicati (da 1 a 8) al fine di consentire alla commissione di gara di valutare compiutamente le caratteristiche qualitative dell’offerta ed attribuire i punteggi previsti al successivo punto 22.1.
20.3.2 – Servizi aggiuntivi relativi alla darsena comunale
Proposte tese ad implementare il servizio di gestione del punto d’ormeggio con servizi aggiuntivi da eseguire nella darsena comunale che saranno oggetto di valutazione (come previsto al successivo punto 22.1.). Le proposte, ove ritenute rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio, verranno inserite nel contratto di concessione, diverranno vincolanti e saranno parte integrante dello stesso.
In particolare, saranno valutate proposte di:
1. manutenzione periodica della darsena (pulizia dello specchio acqueo, delle banchine, manutenzione ordinaria degli impianti e degli arredi portuali);
2. servizi di vigilanza;
3. collaborazione con il Concedente per il controllo della regolarità dell’occupazione dei posti barca.
La relazione deve essere formata da massimo 6 pagine – formato A4, escluso indici, copertine ed eventuali allegati (schede tecniche e/o grafici), scritto con carattere Times New Roman dimensione 11, interlinea 1,15, margini superiore, inferiore, destro e sinistro tutti di cm. 2. Le pagine devono essere numerate progressivamente senza salti od omissioni di alcun genere. N.B. si precisa che le pagine eccedenti quelle consentite, così come sopra descritte, non saranno né lette né valutate dalla commissione di gara.
La documentazione deve essere esaustiva e articolata con l’indicazione e descrizione di quanto previsto nei punti sopra indicati (da 1 a 3) al fine di consentire alla commissione di gara di valutare compiutamente le caratteristiche qualitative dell’offerta ed attribuire i punteggi previsti al successivo punto 22.1.
Al fine di fornire ai concorrenti gli elementi per formulare l’offerta tecnica di cui al presente punto 20.3.2. si allega scheda tecnica descrittiva contenente tutte le informazioni sulla darsena comunale.
NOTA BENE:
− Tutta la documentazione di cui ai precedenti punti 20.3.1. e 20.3.2. costituente l’offerta tecnica, deve essere presentata in originale, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta per esteso nell’ultima pagina di ciascun documento dal Legale Rappresentante dell’Impresa Concorrente in forma singola o da suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva deve essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 20.2.2. del presente disciplinare.
− a pena di esclusione dalla gara, l’Offerta Tecnica non deve contenere riferimenti ad elementi economici che devono essere riportati soltanto nell’Offerta Economica di cui alla busta C;
− è causa di esclusione dalla gara la mancanza del documento di cui al punto 20.3.1 – Modalità di gestione e qualità dei servizi del Punto d’ormeggio (Piano di gestione) per manifesta insufficienza e indeterminazione dell’offerta tecnica.
− non costituisce causa di esclusione dalla gara la mancanza del documento di cui al punto 20.3.2 – Proposte tese ad implementare il servizio di gestione del punto d’ormeggio con servizi aggiuntivi da eseguire nella darsena comunale. In tal caso verrà attribuito un punteggio per tale elemento pari a 0 (zero).
20.4. – Offerta: Busta “C – Offerta economica”
La busta “C – Offerta Economica” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
20.4.1. Dichiarazione di offerta (Allegato 4)
L’offerta in competente bollo (€ 16,00), redatta in lingua italiana conforme all’Allegato 4, unica e non condizionata, dovrà:
1. indicare la maggiorazione offerta in cifre e in lettere (formulata tramite rialzo percentuale con un massimo di tre decimali - le cifre oltre la terza cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento) sul canone annuo posto a base di gara che è pari a € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00);
2. indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. indicare l’impegno, ai sensi dell’art. 171, comma 3, lett. b), del Codice al rispetto delle condizioni del piano economico finanziario e dei tempi previsti dallo stesso.
Si precisa che in caso di discordanza tra i dati indicati in cifre e quelli in lettere, prevarrà l’indicazione in lettere.
N.B.: non sono ammesse, pena l’esclusione dalla gara, offerte alla pari o in ribasso rispetto alla base minima di € 65.000,00, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara, offerte recanti abrasioni o correzioni.
20.4.2. – Piano Economico Finanziario (PEF)
Piano Economico Finanziario (PEF) della gestione per tutto l’arco temporale della concessione. La presentazione del PEF è obbligatoria a pena di esclusione.
Il PEF deve contenere una relazione esplicativa e considerare tutti gli elementi quantitativi e qualitativi dell’offerta;
Il PEF deve essere composto da una parte numerica e da una descrittiva.
La parte descrittiva, deve chiarire in maniera più esplicita il contenuto dei prospetti contabili presentati.
Il PEF deve essere redatto sulla base dell’ipotesi di Piano Economico Finanziario posto a base di gara contenente anche le Linee guida per l’elaborazione del PEF da parte degli operatori economici;
In esso devono essere esplicitati i presupposti e le condizioni di base legati alla peculiarità dell’offerta che possono variare rispetto alle previsioni del PEF posto a base di gara e che influenzano l’equilibrio economico-finanziario della concessione.
Particolare analisi dovrà riguardare i costi di gestione, le voci di ricavo.
Le entrate da utenza devono essere suddivise per tipologia di contratto con indicazione dell’indice di occupazione previsto.
Il Piano Economico-Finanziario deve inoltre contenere i seguenti elementi strutturali necessari:
- Determinazione dei corrispettivi per i servizi offerti (tariffe) (art. 9 Capitolato Prestazionale)
- Quantificazione degli oneri totali relativi alla manutenzione;
- Ripartizione temporale degli importi individuati;
- Stima dei ricavi di esercizio;
- Stima dei costi di investimento;
- Stima dei costi operativi, fra cui rientrano: costi del personale, costi per acquisti di beni e servizi, costi di manutenzione ordinaria, costi di assicurazione in dettaglio, spese generali, altri costi;
- Imposte (comprese quelle locali) e le aliquote fiscali previste e tasse.
Il PEF non è oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta, ma viene assunto al procedimento al fine di una valutazione di sostenibilità economica finanziaria delle offerte presentate.
NOTA BENE:
− Tutta la documentazione di cui ai precedenti punti 20.4.1 e 20.4.2 costituente l’offerta economica, deve essere presentata in originale, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta per esteso nell’ultima pagina di ciascun documento dal Legale Rappresentante dell’Impresa Concorrente in forma singola o da suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva deve essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 20.2.2 del presente disciplinare.
A pena di esclusione dalla gara, gli elementi economici di cui ai punti 20.4.1. e 20.4.2. devono essere contenuti soltanto nell’Offerta Economica di cui alla busta C.
21 – MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecniche-professionali (art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016), nelle more dell’attuazione del Decreto Ministeriale che istituirà la Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, di cui all’art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà, come disposto dall’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici (BDNCP, denominato AVCPASS), istituita presso l’ANAC, secondo le modalità ed i termini stabiliti nella Deliberazione ANAC n.
111 del 20.12.2012, come aggiornata con le modificazioni assunte nelle adunanze del Consiglio dell’Autorità dell’8 maggio e del 5 giugno 2013 e della Deliberazione n. 157 del 17.2.2016.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Qualora nella Banca dati non sia prevista l’inclusione di alcuni dei requisiti richiesti dal Concedente o, per motivi tecnici, non sia possibile la consultazione, la verifica sul possesso degli stessi sarà effettuata mediante l’applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e/o da altre norme in materia di verifica del possesso dei requisiti.
Il Concessionario dovrà comunicare immediatamente al Concedente, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto.
Il Concedente si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al Concessionario, al fine di accertare l'insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e di ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
22- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La Concessione del servizio sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 e dell’art. 173, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, con l’attribuzione di 100 punti (70 punti per l’Offerta Tecnica e 30 punti per l’Offerta Economica). La valutazione sarà eseguita da una commissione di aggiudicazione, nominata dal concedente ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi appresso indicati, mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore in ragione di quella più favorevole per il concedente.
L’offerta, secondo detti criteri, sarà determinata sulla scorta dei sotto elencati parametri convenzionali riportati nella tabella a seguire per ciascuno dei quali è indicato il massimo punteggio ottenibile.
CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta tecnica | 70 punti |
Offerta economica | 30 punti |
TOTALE | 100 punti |
22.1. – Elementi di valutazione dell’offerta tecnica
ELEMENTI QUALITATIVI | Punteggio max 70 | ||
Criterio 1 | Piano di gestione (Modalità di gestione e qualità dei servizi del Punto d’ormeggio) | Punteggio 55 | |
Sub criterio 1a | struttura organizzativa della gestione del punto d’ormeggio | saranno premiate le proposte che prevedono personale presente in un numero di unità superiore, e/o con conoscenza di lingua straniera e/o con più elevata qualificazione professionale | 10 |
Sub criterio 1b | servizi da fornire all’utenza non previsti nel capitolato prestazionale | saranno premiate le proposte che prevedono maggiori servizi in termini quantitativi | 10 |
Sub criterio 1c | interventi di manutenzione ordinaria che si intende attuare nel corso della concessione | saranno premiati gli interventi che per natura e frequenza garantiscono migliorie rispetto al piano di manutenzione allegato al progetto | 8 |
Sub criterio 1d | livello qualitativo previsto per i servizi di assistenza all’utenza | saranno premiate le proposte che prevedono servizi di assistenza con un livello qualitativo superiore | 8 |
Sub criterio 1e | iniziative che si intende promuovere per le attività di promozione e valorizzazione turistica | saranno premiate le proposte che prevedono interventi che consentono una maggiore promozione e valorizzazione turistica | 6 |
Sub criterio 1f | mezzi previsti per la gestione del punto d’ormeggio | saranno premiate le proposte che prevedono l’uso di mezzi che consentono di svolgere i servizi con maggiore efficienza, sicurezza e tutela dell’ambiente | 5 |
Sub criterio 1g | iniziative che si intende promuovere per le attività di promozione e valorizzazione della pesca e della cultura marinaresca | saranno premiate le proposte che prevedono interventi che consentono una maggiore promozione e valorizzazione della pesca e della cultura marinaresca | 5 |
Sub criterio 1h | indotto generato in ambito comunale dalla gestione del punto d’ormeggio | saranno premiate le proposte che prevedono maggiore indotto sul territorio | 3 |
Criterio 2 | Servizi aggiuntivi relativi alla darsena comunale (senza alcun onere a carico del Concedente) | Punteggio 15 | |
Sub criterio 2a | Interventi di manutenzione periodica della darsena (pulizia dello specchio acqueo, delle banchine, manutenzione ordinaria degli impianti e degli arredi portuali) | saranno premiate le proposte che per metodologia e frequenza garantiscono una migliore manutenzione | 8 |
Sub criterio 2b | Servizio di vigilanza | saranno premiate le proposte che prevedono una maggiore copertura del servizio di vigilanza in termini temporali | 5 |
Sub criterio 2c | collaborazione con il Concedente per il controllo della regolarità dell’occupazione dei posti barca | saranno premiate le proposte che prevedono una maggiore frequenza dei controlli | 2 |
22.2. – Elementi di valutazione dell’offerta economica
ELEMENTI QUANTITATIVI | Punteggio max 30 | ||
Criterio 1 | Rialzo percentuale | Punti max 30 | |
Rialzo percentuale sul canone annuo posto a base di gara di € 65.000,00 (euro sessantacinquemila./00) | non sono ammesse, pena l’esclusione dalla gara, offerte alla pari o in ribasso rispetto alla base minima di € 65.000,00. | punti max 30 |
Il PEF non è oggetto di valutazione nell’ambito dell’offerta, ma viene assunto al procedimento al fine di una valutazione di sostenibilità economica finanziaria delle offerte presentate.
22.3. - Metodo di calcolo della miglior offerta
La commissione per la valutazione dei singoli punti sopra indicati, da attribuire all’offerta tecnica, avrà a disposizione dodici voti che avranno i seguenti pesi:
Voto | Peso | Voto | Peso |
Nullo | 0,00 | più che buono | 0,75 |
Scarso | 0,20 | Distinto | 0,80 |
Insufficiente | 0,40 | Distinto/ottimo | 0,85 |
Mediocre | 0,50 | Ottimo | 0,90 |
Sufficiente | 0,60 | Ottimo/Eccellente | 0,95 |
Buono | 0,70 | Eccellente | 1,00 |
Il calcolo delle operazioni aritmetiche, relative al calcolo per l’assegnazione dei punteggi e i relativi risultati, verrà effettuato con un numero di cifre decimali pari a 3 (tre) arrotondato per eccesso se la quarta cifra decimale è uguale o maggiore di 5 o per difetto se inferiore.
Per l’offerta economica il rialzo percentuale deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 3 (tre) le cifre oltre la terza cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento.
Il metodo aggregativo compensatore, prevede la sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:
P(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
dove:
P(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; Σn = sommatoria.
La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l’attribuzione, secondo il metodo che prevede l’assegnazione di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione.
I coefficienti, variabili da zero a uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:
- mediante attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;
- una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il rialzo, a ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:
V(a)i= Ra/Rmax
dove
Vai= Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 Ra= valore (rialzo) offerto dal concorrente a
Rmax= valore (rialzo) dell’offerta più conveniente
Dalla sommatoria dei punteggi qualitativi e di quelli quantitativi sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
23 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
23.1. Soggetti ammessi ad assistere all’apertura delle offerte
Potranno assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Durante le sedute pubbliche, le persone diverse dal legale rappresentante delle Imprese identificate nel verbale, che intendessero fare dichiarazioni da allegare allo stesso verbale, devono presentare, al momento di tale richiesta, specifica delega con fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante. Potranno assistere anche soggetti non concorrenti, con la precisazione che, non avendone titolo, non potranno intervenire od interferire con le operazioni di gara.
L’accesso ai locali ove si procederà alle operazioni di gara è subordinato all’esibizione dell’originale del documento di identificazione.
23.2. Sedute di gara pubbliche
La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Golfo Aranci – Via Libertà n. 74 – 1° Piano – Sala Consiliare, il giorno 13.04.2017, alle ore 09,00.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso il Comune di Golfo Aranci – Via Libertà n. 74 – 1° Piano – Sala Consiliare, in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx Sezione “Bandi concorsi e gare” e “Albo Pretorio on line” – Sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti – gare in corso” almeno due giorni prima della data fissata.
23.3. Svolgimento della gara
Nel giorno e ora indicati al punto 23.2. per l’avvio delle operazioni di gara, la commissione, in seduta pubblica, esamina tutti i plichi pervenuti, escludendo quelli non integri o non conformi alle altre prescrizioni formali richieste a pena di esclusione dal bando di gara e dal presente disciplinare, nonché quelli pervenuti successivamente al termine perentorio del 10.04.2017 ore 12,00).
La commissione di gara procede, quindi, al vaglio dei plichi non esclusi, aprendo in successione, secondo l’ordine di registrazione al protocollo del Concedente, ciascuno di essi. Con riferimento a ciascun concorrente procede:
a) alla verifica che il plico contenga le buste A, B e C di cui al punto 20.1.del presente disciplinare, escludendo le offerte i cui plichi non siano conformi alle prescrizioni formali richieste, a pena di esclusione, dal bando di gara e dal presente disciplinare;
b) all’apertura della busta “A – Documentazione amministrativa” e al controllo della completezza formale della documentazione amministrativa;
c) alla verifica che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escluderli dalla gara il consorzio ed il consorziato;
d) alla verifica che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
e) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, procede ad applicare la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 13 del presente disciplinare e, a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le
condizioni di partecipazione stabilite dal bando di gara, dal presente disciplinare, dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
Ai sensi dell’art. 85, co.5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
Successivamente, in altra data che verrà resa nota con le modalità di cui al punto 23.2., in seduta pubblica, o, nella medesima seduta nel caso in cui non venga attivata la procedura di soccorso istruttorio, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all’apertura all’apertura delle Buste “B” relative ai concorrenti ammessi alla successiva fase di gara al fine di verificare la regolarità formale, dare pubblica evidenza dei documenti ivi contenuti e darne corrispondente atto nel verbale di seduta.
Esaurita la fase di verifica di cui sopra, la Commissione procede in una o più sedute riservate ad esaminare la documentazione contenuta nella busta “B – Offerta tecnica”, al fine di valutare ed attribuire i relativi punteggi secondo i criteri e sub – criteri previsti al punto 22.1. e con le modalità di cui al punto 22.3. del presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, che verrà resa nota con le modalità di cui al punto 23.2., la Commissione di gara procederà a:
a) comunicare i punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
c) aprire le buste “C – Offerta economica”, dei concorrenti ammessi e verificare la presenza nelle stesse sia dell’Offerta Economica che del Piano Economico Finanziario;
d) dare lettura delle offerte economiche e attribuire i relativi punteggi con le modalità di cui al punto 22.3. del presente disciplinare;
f) escludere i concorrenti che avessero presentato un’offerta alla pari o in ribasso rispetto alla base minima di € 65.000,00, offerta condizionata o espressa in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara, offerta recante abrasioni o correzioni;
g) sommare i punteggi delle offerte economiche e quelli assegnati alle offerte tecniche.
Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il RUP ai fini dell’esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.
All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
La Commissione procederà, in seduta riservata, all’esame del PEF presentato dal miglior offerente al fine di verificarne la corrispondenza con gli elementi espressi nell’offerta, nonché a valutarne la sostenibilità economica e finanziaria. Qualora l’esito evidenziasse delle incongruenze la Commissione chiederà chiarimenti all’offerente. L’esito negativo dei chiarimenti in contradditorio potrà comportare l’esclusione dalla procedura del concorrente e lo scorrere della graduatoria.
All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione, individuata la migliore offerta e coerente con il Piano Economico Finanziario, provvede alla formazione della graduatoria definitiva di gara che verrà dichiarata in seduta pubblica, che verrà resa nota con le modalità di cui al punto 23.2.
Qualora non ricorrano i termini di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 si procederà alla proposta di aggiudicazione.
Qualora il punteggio relativo all’elemento quantitativo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice, avvalendosi della Commissione di gara. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per l’offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e procede alla proposta di aggiudicazione.
23.4. Verifica di anomalia delle offerte
La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:
si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
a) si assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
b) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
c) potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
d) verrà esclusa l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.
23.5. Ai sensi dell’art. 29 del Codice, sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Contestualmente alla pubblicazione, è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, rendendo disponibili i relativi atti sul sito della stazione appaltante.
Si precisa che la documentazione a comprova del possesso dei requisiti economico - finanziari e tecnico – organizzativi sarà costituita da quanto indicato nell’art. 86 e nell’allegato XVII del D.Lgs. 50/2016.
24 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’AGGIUDICAZIONE E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
IL Concedente, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvederà all’aggiudicazione e, ai fini della sua efficacia, alle verifiche, ai sensi del comma 7 del citato articolo 32, del possesso dei prescritti requisiti.
Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, la stessa verrà aggiudicata al concorrente secondo classificato.
In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:
1. garanzia definitiva, a copertura degli oneri per eventuale mancato o inesatto adempimento delle prestazioni, nella misura del 10% del valore stimato della concessione per il periodo contrattuale, nei
modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, avente una validità temporale pari almeno alla durata del contratto.
La stessa dovrà essere:
a) essere corredata da autentica notarile che accerti l’identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della garanzia stessa;
b) essere intestata a tutte le imprese facenti parte dell’eventuale costituito o costituendo Raggruppamento Temporaneo.
Alla garanzia di cui al presente punto si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.
In caso di risoluzione del contratto per fatto del Concessionario, la cauzione definitiva sarà incamerata dal Concedente, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
La mancata costituzione della garanzia fidejussoria e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dell’affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e una nuova aggiudicazione della Concessione, da parte del Concedente, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di gara e costituzione della cauzione definitiva.
2. Dichiarazione, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187 (solo per società di capitali), relativa alla composizione societaria, all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” ed all’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, resa e sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all’esecuzione del servizio.
3. I Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e i Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti dovranno, inoltre, presentare rispettivamente:
- i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti: mandato collettivo speciale irrevocabile conferito all'impresa capogruppo, con scrittura privata autenticata e corredato della procura speciale rilasciata al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato collettivo speciale dovrà contenere l'indicazione del tipo di associazione costituita, del vincolo di solidarietà scaturente dalla presentazione dell'offerta da parte delle imprese riunite e della quota di partecipazione al raggruppamento delle singole imprese;
- i Consorzi di concorrenti: copia autenticata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti il vincolo di solidarietà delle imprese consorziate nei confronti del Concedente. Ove tale indicazione
non risulti dai predetti documenti, le imprese consorziate dovranno presentare oltre alla copia autenticata dello Statuto e dell'Atto Costitutivo, apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese consorziate, di assunzione della responsabilità solidale nei confronti del Concedente.
Il Concessionario è obbligato a presentare, almeno dieci giorni prima della consegna del servizio, o nel caso di esecuzione anticipata prima dell’inizio della gestione, Polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, per le garanzie di seguito indicate per tutta la durata del Contratto:
4. Polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, per le garanzie di seguito indicate per tutta la durata del Contratto:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.
A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:
− danni a cose in consegna e/o custodia;
− danni arrecati alle strutture e ai beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
− danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
− danni arrecati a terzi (inclusi il concedente e i beneficiari del servizio) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario
- che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale
Si precisa che la polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.
Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.
La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute al Concedente per fatto imputabile al Concessionario.
In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che il Concedente è esonerato da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alla struttura e agli impianti, per incendi.
Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse al Concedente alle relative scadenze.
In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente la polizza assicurativa, dovrà essere presentata:
- in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 dal Consorzio stesso.
La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte del Concedente, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di gara e costituzione della cauzione definitiva.
L’aggiudicatario della concessione dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal concedente, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà del Concedente medesimo aggiudicare l’appalto all’operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte..
Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa. Il concorrente aggiudicatario dovrà, pertanto, essere munito di firma digitale.
In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria.
25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Il titolare dei dati in questione è il Comune di Golfo Aranci - Via Libertà n. 74 – 07020 GOLFO ARANCI (OT); tel. 0000-000000.
26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx dell’Ufficio Lavori Pubblici.
27 - PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx n.17 – 00000 Xxxxxxxx –
Termini: D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i. – 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. Per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Tempio Pausania, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
29 - NORME DI RINVIO
Per quanto non contenuto nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Capitolato Prestazionale e suoi allegati, nel Piano Economico Finanziario, nello schema di contratto e alle vigenti disposizioni di legge in materia di contrattualistica pubblica e portuale, nonché, più in generale, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice della Navigazione.
30 - ALLEGATI
Si allegano al presente disciplinare:
Allegato 1 | Domanda di partecipazione di cui al punto 20.2.1. (busta A) |
Allegato 2 | Documento Unico di Gara Europeo (D.G.U.E.) di cui al punto 20.2.3. e 20.2.4. (busta A) |
Allegato 3 | Dichiarazione sostitutiva di cui al punto 20.2.5. (busta A) |
Allegato 4 | Dichiarazione di offerta di cui al punto 20.4.1. (busta C) |
Allegato 5 | Scheda tecnico descrittiva Darsena Comunale |
Allegato 6 | Patto di integrità (busta A) |
Allegato 7 | Codice di comportamento |
Le ulteriori dichiarazioni prescritte dal disciplinare di gara e non contenute nei suddetti modelli predisposti dal Concedente dovranno essere redatte a cura dei partecipanti sulla base delle prescrizioni del presente disciplinare.
Si invitano pertanto gli interessati, in particolare i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi e i concorrenti che intendono partecipare con l’istituto dell’avvalimento, a prestare la massima attenzione nella redazione dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
Si invitano, inoltre, gli interessati a consultare periodicamente il sito del comune xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx al fine di conoscere tempestivamente eventuali chiarimenti, rettifiche ed integrazioni riguardanti la presente procedura di gara.
Golfo Aranci, li 8 marzo 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
X.xx (Xxx. Xxxxx XXXXXX)