AREA TECNICA
COMUNE DI XXXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxx xx Xxxxxx XXX. 00000
AREA TECNICA
.
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE
CIG PADRE 86157738CB
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA DI
CONTRATTO
Il Progettista e RUP
Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX
Bardonecchia, dicembre 2020
Sommario
1 Premessa 3
2 Oggetto dell’accordo 3
3 Consistenza degli impianti e qualità delle lampade - censimento 4
4 Estensione della rete comunale a seguito dela realizzazione o acquisizione di nuovi impianti 5
5 Durata ed ammontare dell’accordo quadro 5
6 Riferimenti tecnici normativi per l’esecuzione degli interventi 7
7 Specifiche tecniche dei materiali 8
7.1 Efficienza luminosa per lampade al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra≤60 8
7.2 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e fattore di sopravvivenza per lampade al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra≤60 8
7.3 Efficienza luminosa per lampade ad alogenuri metallici e per lampade al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra>60 8
7.4 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e fattore di sopravvivenza per lampade agli alogenuri metallici e al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra>60 8
7.5 Rendimento degli alimentatori per lampade a scarica ad alta intensità 9
7.6 Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED 9
7.7 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Tasso di guasto dei moduli LED 9
7.8 Rendimento degli alimentatori per moduli LED 10
7.9 Efficienza luminosa di sorgenti luminose di altro tipo 10
7.10 Informazioni sulle lampade a scarica ad alta intensità 10
7.11 Informazioni sui moduli LED 10
7.12 Informazioni sugli alimentatori 11
7.13 Informazioni relative a installazione, manutenzione e rimozione delle lampade a scarica ad alta intensità, dei moduli LED e degli alimentatori 11
7.14 Garanzia 11
7.15 Mezzi di verifica 12
7.16 Dichiarazione di conformità UE e conformità ai requisiti tecnici 12
7.17 Requisiti tecnici apparecchi di illuminazione 13
8 Imballaggi e smaltimenti 13
9 Presa visione di consistenza della rete 13
10 Ripartizione delle modalità di espletamento dell’accordo e del servizio 13
11 Perfezionamento attività di censimento al fine di giungere ad un approfondimento di livello 2 di cui al DM 28.04.2018 14
12 Manutenzione programmata ordinaria annuale – lampade guaste 16
13 Manutenzione programmata ordinaria stagionale – lampade guaste e interventi suppletivi 16
14 Interventi di pronto intervento e manutenzione straordinaria conservativa 17
15 Verifica periodica impianti 17
16 Reportistica periodica consumi 19
17 Servizi e lavori diversi ed aggiuntivi 19
18 Determinazione dei corrispettivi e dei prezzi unitari 20
19 Rendicontazione degli interventi e pagamenti 23
20 Revisione prezzi 24
21 Prescrizioni riguardanti l’allestimento delle aree d’intervento e custodia 24
22 Responsabile del procedimento e del servizio - verifiche e controlli in corso di esecuzione 25
23 Organizzazione del servizio e custodia 25
24 Personale, materiali, mezzi ed attrezzature 25
25 Obblighi di dipendenza assicurativi 27
26 Responsabilità dell'affidatario 27
27 Cauzione definitiva 27
28 Esonero di responsabilità / polizza assicurativa 27
29 Controversie ed eccezioni dell’affidatario 28
30 Subappalto e subaffidamento 29
31 Variabilità del contratto 29
32 Spese a carico dell'affidatario 30
33 Oneri ed obblighi dell’affidatario 30
34 Costituzione in mora 31
35 Recesso 32
36 Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa 32
37 Penali 33
38 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – cessione dei crediti 33
39 Documenti che fanno parte dell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi 34
40 Allegati 34
1 Premessa
L’oggetto dell’accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 è il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Bardonecchia, con ridotto impatto ambientale e con riferimento al D.M. 28 marzo 2018 relativi al “Servizio di Illuminazione Pubblica”.
Sono comprese le prestazioni di mano d’opera, fornitura dei materiali, noli a caldo necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti impianti la cui consistenza è riportata all’art. 3.
Si è altresì consapevoli che l’impatto ambientale dell’Illuminazione Pubblica (lampade, apparecchi di illuminazione e impianti) lungo il ciclo di vita è molto elevato.
Ci si prefigge pertanto di limitare e migliorare gli impatti e contenere:
- i consumi energetici nel rispetto dell’approvvigionamento dell’energia elettrica che avviene per la totalità di tutti i consumi comunali da fonte rinnovabile,
- dove possibile ridurre l’inquinamento luminoso,
- utilizzare materiali performanti al fine di aumentare la vita media delle componenti e ridurre gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria a beneficio di una maggiore qualità,
- contenere la produzione dei rifiuti, la separazione dei materiali per filiera oltre a effettuare e monitorare il loro corretto smaltimento.
2 Oggetto dell’accordo
Il presente capitolato viene redatto al fine di stabilire e definire la specifica ricognizione e costituzione degli aspetti tecnico-economici, degli obblighi e dei diritti delle Parti contraenti e definisce l’articolazione tecnica e le condizioni contrattuali per l’erogazione da parte della ditta affidataria del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica comunali.
Viene pertanto disciplinata l'erogazione di beni, servizi e lavori atti ad assicurare le condizioni ottimali per il soddisfacimento dei fabbisogni dell'Amministrazione appaltante in materia di servizio di Illuminazione Pubblica, in ottemperanza delle norme tecniche CEI ed UNI.
Costituisce ulteriore scopo dell'affidamento il conseguimento dell'obiettivo di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica e conseguentemente della qualità urbana, favorendo altresì il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, ad utilizzare prodotti che garantiscano la qualità durante tutto il ciclo di vita nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e degli operatori e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso come specificato in premessa.
L’oggetto della consegna è rappresentato dal complesso degli impianti di Illuminazione Pubblica (IP) Comunali su tutto il territorio comunale (frazioni e borgate comprese): per questi vige l’obbligo, da parte del Comune di Bardonecchia, di manutenzione ordinaria corrispondente alla sostituzione delle lampade a seguito di guasto o esaurimento e di tutti gli interventi volti al mantenimento funzionale del servizio che saranno valutati con l’Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio.
L’oggetto dell’affidamento include le seguenti attività:
a) la gestione dell’impianto di illuminazione pubblica che include almeno la conduzione dell’impianto, la manutenzione, ivi inclusa la verifica periodica degli impianti e un report periodico dei consumi;
b) un censimento / aggiornamento almeno di livello 2 di cui al DM 28 marzo 2018 degli impianti di illuminazione pubblica.
L’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro si obbliga ad assumere i lavori e servizi che saranno di volta in volta richiesti nell’ambito delle suddette attività nel rispetto delle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel presente capitolato come poi, per quanto attiene l’aspetto economico, risultanti dall’offerta presentata, e comunque entro il limite massimo dell’importo e della durata previsti all’art. 5.
Codice CPV di riferimento:
45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione stradale
50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica 65320000-2 Gestione di impianti elettrici
Categorie di lavoro per interventi straordinari/nuovi impianti:
OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, in parte per interventi predeterminati nel numero, in parte non determinati, secondo le tempistiche e le necessità disposte dall’Amministrazione committente e con le modalità di cui al presente capitolato.
Per Manutenzione si intende la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a tenere o a riportare un’entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.
La Manutenzione si ripartisce, in funzione del contenuto degli interventi e della loro finalità, nelle seguenti destinazioni:
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria conservativa
Manutenzione straordinaria non conservativa
Elenco delle attività che possono essere incluse nella manutenzione ordinaria:
a) rilevamento delle sorgenti luminose o apparecchiature spente o non funzionanti;
b) ri-verniciatura (ovvero verniciatura di elementi già in origine verniciati);
c) pulizia dei corpi illuminanti;
d) riparazione o sostituzione per deterioramento / guasto o decadimento del flusso luminoso delle sorgenti luminose e/o delle apparecchiature componenti il punto luce ma non dell’intero apparecchio di illuminazione, ad eccezione dei moduli LED indipendenti;
e) verifica semestrale delle apparecchiature installate nelle cabine elettriche di trasformazione MT se presenti;
f) verifica della messa a terra degli impianti, dei sostegni e delle apparecchiature;
g) controllo periodico e pulizia delle linee e dei sostegni, verifica costante della condizione di sicurezza degli impianti sia meccaniche che elettriche che di isolamento, per il loro mantenimento in normale stato di efficienza;
h) controllo, regolazione ed eventuale sostituzione dei dispositivi di accensione e spegnimento degli impianti;
i) smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dagli interventi effettuati, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
Elenco delle attività che possono essere incluse nella manutenzione straordinaria conservativa:
j) interventi di revisione di elementi costitutivi dell’impianto (a titolo esemplificativo apparecchi illuminanti, sostegni, quadri di alimentazione), con rinnovo e/o sostituzione totale o parziale del bene oggetto di intervento di loro parti, che non modificano in modo sostanziale le prestazioni dell’impianto e sono destinati a riportare l’impianto in condizioni ordinarie di esercizio;
k) messa a piombo dei sostegni fuori assetto e stabilizzazione delle mensole a muro pericolanti;
l) sostituzione delle vetrerie rotte;
m) sostituzione per guasto delle sorgenti luminose e/o delle apparecchiature componenti il punto luce ma non dell’intero apparecchio di illuminazione, ad eccezione dei moduli LED indipendenti;
n) riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature installate nelle cabine elettriche di trasformazione MT se presenti;
o) revisione della messa a terra degli impianti, dei sostegni e delle apparecchiature;
p) riparazione e/o sostituzione di componenti dei sistemi automatizzati di monitoraggio degli impianti e/o di accensione/spegnimento e regolazione, se presenti;
q) ripristini conseguenti all’azione colposa o dolosa di terzi (incidenti stradali, atti vandalici,ecc.) con la rivalsa diretta, per le spese sostenute, sul soggetto che ha causato il danno.
Le attività di manutenzione straordinaria non conservativa riguardano la sostituzione degli impianti o la realizzazione di nuovi impianti ossia attività non ricorrenti, d’elevato costo e non preventivabili.
In caso di sostituzione dell’intero oggetto facente parte dell’impianto di illuminazione pubblica l’intervento si configura come intervento di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica.
Per le definizioni dei termini riportati nel presente capitolato vedasi anche il DM 28 marzo 2018 a cui si rimanda.
3 Consistenza degli impianti e qualità delle lampade - censimento
La consistenza dei Punti Luce (PL) e degli impianti è riportata nel database e planimetrie allegate.
Si contabilizzato circa 1.060 PL (lampade) su circa 850 punti di installazione (sostegni), con la seguente ripartizione per tipologia lampade:
TIPO LAMP. | N. LAMP |
FLC | 4 |
JOD. MET. | 27 |
LED | 571 |
SAP | 204 |
SODIO A.P. | 51 |
SODIO B.P. | 10 |
VAP. MERC. | 196 |
(vuoto) | |
Totale complessivo | 1063 |
Eventuali inesattezze riportate nello stato di consistenza dianzi riportato non potranno in ogni caso essere causa di contestazione da parte dell’affidatario nell’espletamento del servizio.
I documenti allegati costituiscono un censimento degli impianti sia come planimetria in dwg con posizionamento qualitativo, non georeferenziato, di quadri e punti luce, sia come database (foglio excel) che riporta le seguenti informazioni per ogni punto luce (P.L.):
- codifica alfanumerica (definita come specificato all’art.17)
- riferimento quadro alimentazione (identificato con una lettera)
- tipo area circolazione
- denominazione area di circolazione
- area circolazione ubicazione quadro alimentazione
- tipo supporto
- tipo lampada
- potenza lampada (W)
- n° lampade per supporto
- potenza totale PL (W)
- tipologia corpo illuminante (marca – modello)
- tipo palo
- altezza in metri fuori terra PL
- elenco e documentazione fotografica quadri
4 Estensione della rete comunale a seguito dela realizzazione o acquisizione di nuovi impianti
La stazione appaltante si riserva la possibilità di estendere gli attuali impianti con la realizzazione ed installazione di nuovi P.L.: fino ad un aumento del 20% dei P.L., rispetto l’attuale consistenza, l’affidatario nulla potrà pretendere in termini economici e contrattuali per l’effettuazione degli interventi previsti di manutenzione programmata e stagionale riportati agli articoli 12 e 13.
Nel territorio comunale sono presenti dei punti luce gestiti dalla società Enel Sole, quale società in parte proprietaria dei relativi impianti, con una consistenza di circa 600 P.L.
Qualora nel corso del presente contratto il Comune di Bardonecchia procedesse con il riscatto dei suddetti impianti ai sensi del D.P.R. 902/86, in considerazione dell’aumento della consistenza dei PL oggetto di manutenzione ordinaria programmata e stagionale, sarà riconosciuto all’affidatario un incremento pari al 5 %. dei prezzi unitari aggiudicati, ciò limitatamente ai servizi di cui agli articoli 12 e 13.
Resteranno al contrario invariati i prezzi unitari di aggiudicazione previsti per i restanti servizi ed interventi.
5 Durata ed ammontare dell’accordo quadro
L'accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 avrà la durata di 3 anni e comunque fino al 31.12.2023 decorrente dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro e, comunque, al massimo sino all'esaurimento dell'importo complessivo riportato nella tabella a seguire.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo complessivo non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo complessivo, venga raggiunto in un termine inferiore.
L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, di non stipulare alcun contratto, ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che il contraente dell’accordo quadro abbia nulla a pretendere.
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro risulta così composto:
Descrizione | 2021 | 2022 | 2023 | totale | ||||
Importo servizi manutenzione a base di offerta (compresi oneri per la sicurezza) | € | 11.200,00 | € | 14.500,00 | € | 14.500,00 | € | 40.200,00 |
Importo lavori straordinari a base di offerta (compresi oneri per la sicurezza) | € | 10.000,00 | € | 10.000,00 | € | 10.000,00 | € | 30.000,00 | |
Totale | € | 21.200,00 | € | 24.500,00 | € | 24.500,00 | € | 70.200,00 | |
Iva sul servizio (22%) | € | 2.464,00 | € | 3.190,00 | € | 3.190,00 | € | 8.844,00 | |
Iva sui lavori (22%) | € | 2.200,00 | € | 2.200,00 | € | 2.200,00 | € | 6.600,00 | |
Incentivo ai sensi dell’art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (2%) | 424,00 € | 490,00 € | 490,00 € | € | 1.404,00 | ||||
Somme disposizione | a | € | 5.088,00 | € | 5.880,00 | € | 5.880,00 | € | 16.848,00 |
TOTALE: | € | 26.288,00 | € | 30.380,00 | € | 30.380,00 | € | 87.048,00 |
Gli oneri per la sicurezza verranno valutati di volta in volta relativamente ad ogni intervento oggetto dei successivi contratti applicativi. Stante la natura delle lavorazioni, si prevede in generale una percentuale di oneri per la sicurezza ammontante al 2% rispetto all’importo del contratto applicativo (da calcolarsi con riferimento alle voci in cui vi sia incidenza sulla sicurezza, escludendo pertanto, ad esempio, le fornire): tale quota non sarà aggiuntiva bensì compresa nella computazione del singolo contratto applicativo sulla base dei prezzi di cui all’art.18 e su di essa non sarà applicato il ribasso offerto.
Nell’atto di affidamento dei lavori, inoltre, verrà valutata la necessità di redazione da parte dalla ditta appaltatrice del Piano Operativo di Sicurezza e si procederà, inoltre, alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ogni qual volta dalle valutazioni effettuate per i lavori affidati, si ritenga che sussistano rischi di interferenza.
L’importo a base di offerta sarà comunque soggetto al regime fiscale dell’IVA applicabile per Xxxxx in relazione alla tipologia di opere e lavorazioni che verranno attuate.
La direzione tecnica del cantiere si ritiene retribuita con “gli utili dell’impresa” relativi alle opere / servizi contabilizzati e nient’altro sarà dovuto alla Ditta in merito.
.Il valore stimato dell’accordo quadro non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino all’importo sopra indicato e non costituisce per l’impresa il minimo garantito.
L'importo presunto complessivo dei lavori e servizi, al lordo del ribasso offerto, che si intende affidare, potrà variare in fase esecutiva, nel rispetto del limite massimo complessivo, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni dello schema di accordo quadro, nei limiti di capacità di spesa dell’Amministrazione comunale, senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini posti a base dell’accordo quadro (cfr art. 18).
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate nell’accordo quadro.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare l’accordo nelle more della stipula del contratto.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso le facoltà di recesso anticipato dal contratto come meglio riportato all’art. 35.
Alla scadenza del contratto non è previsto alcun rinnovo tacito fatto salvo quanto riportato a seguire.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento, il Comune di Bardonecchia potrà comunque ricorrere, previa comunicazione scritta, alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, con durata massima di mesi 3 (tre) dopo la naturale scadenza ovvero fino al raggiungimento degli importi previsti nella precedente tabella; in ogni caso, la proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dall’Amministrazione appaltante, fatto salvo eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia.
Inoltre, in caso di motivate esigenze, la Stazione Appaltante si riserva, con apposito provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati necessari
per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo contratto applicativo e quindi dell'intero accordo quadro. Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
6 Riferimenti tecnici normativi per l’esecuzione degli interventi
L'Affidatario sarà tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:
Criteri Ambientali Minimi (di seguito C.A.M.) di cui al D.M. 28 marzo 2018 relativo al “Servizio di Illuminazione Pubblica” e D.M. 27 settembre 2017 relativo alla “Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, per l’acquisizione di apparecchi per l’illuminazione pubblica e l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”.
leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;
leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
regolamento di Polizia Urbana;
regolamento Edilizio comunale;
disposizioni delle indicazioni del Piano d’Azione Nazionale del Green Public Procurement (PAN-GPP), del Protocollo degli Acquisti Pubblici Ecologici (APE) della Provincia di Torino e sottoscritto da questa Amministrazione;
disposizioni riferite agli standard sociali di cui al D.M. 6 giugno 2012 “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
D.Lgs 25 luglio 2005 n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, Parte terza - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
D.Lgs 6 novembre 2007, n. 201 “Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia”;
D.Lgs 20 novembre 2008, n. 188 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
D.Lgs 28 giugno 2012, n. 104 “Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all’indicazione del consumo de energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti”;
Legge 17 dicembre 2012, n. 221 “conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
Inoltre, l'Affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme di buona tecnica e di legge con particolare riferimento a:
Legge n. 791 del 18/10/77;
D.M. 37 del 22 gennaio 2008;
D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
Norma XXX-XX 00000, XXX-XX 00000, XXX-XX 12464-1
Legge Regione Piemonte n. 31/2000;
Normativa CEI e UNI vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto od emanata nel corso della durata del contratto, ed in particolare:
Norma CEI 64-8/1-7 – “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 100V in c.a. e a 1500V in c.c.”;
Norma CEI 64-8/V2 Sezione n. 714 – “Impianti di illuminazione situati all’esterno”;
Norma CEI 11-17 – “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee di cavo”;
Norma CEI 11-18 – “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra”;
Norma CEI EN 50110-1 – “Esercizio degli impianti elettrici”.
7 Specifiche tecniche dei materiali
7.1 Efficienza luminosa per lampade al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra≤60
Le lampade al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra≤60 debbono avere le seguenti caratteristiche – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
tab. 1
Potenza nominale della lampada W | Efficienza luminosa lampade chiare lm/W | Efficienza luminosa lampade opali lm/W |
P≤ 45 | ≥ 60 | ≥ 60 |
45<P≤55 | ≥ 80 | ≥ 70 |
55<P≤75 | ≥ 90 | ≥ 80 |
75<P≤105 | ≥ 100 | ≥ 95 |
105<P≤155 | ≥ 110 | ≥ 105 |
155<P≤255 | ≥ 125 | ≥ 115 |
P>255 | ≥ 135 | ≥ 130 |
(le lampade al sodio alta pressione con indice di resa cromatica Ra>60 debbono avere efficienza luminosa come indicato per le lampade agli alogenuri metallici al successivo articolo 7.3.
7.2 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e fattore di sopravvivenza per lampade al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra≤60
Per ottimizzare i costi di manutenzione, le lampade al sodio ad alta pressione debbono avere le seguenti caratteristiche – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
tab. 2
Tipologia lampada | Fattore di sopravvivenza | Fattore di mantenimento del flusso luminoso |
Ra≤ 60 e P≤ 75 W | ≥ 0,90 Per 12.000 h di funzionamento | ≥ 0,80 Per 12.000 h di funzionamento |
Ra> 60 e P≤ 75 W | ≥ 0,75 Per 12.000 h di funzionamento | ≥ 0,75 Per 12.000 h di funzionamento |
Ra≤ 60 e P> 75 W | ≥ 0,90 Per 16.000 h di funzionamento | ≥ 0,85 Per 16.000 h di funzionamento |
Ra> 60 e P> 75 W | ≥ 0,65 Per 16.000 h di funzionamento | ≥ 0,70 Per 16.000 h di funzionamento |
In cui P è la potenza nominale della lampada
7.3 Efficienza luminosa per lampade ad alogenuri metallici e per lampade al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra>60
Le lampade ad alogenuri metallici (chiare o opali), e le lampade al sodio ad alta pressione (chiare o opali) con indice di resa cromatica Ra>60, devono avere le seguenti caratteristiche: – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
tab. 3
Potenza nominale della lampada W | Efficienza luminosa lampade chiare lm/W | Efficienza luminosa lampade opali lm/W |
P≤ 55 | ≥ 60 | ≥ 60 |
55<P≤75 | ≥ 75 | ≥ 70 |
75<P≤105 | ≥ 80 | ≥ 75 |
105<P≤155 | ≥ 80 | ≥ 75 |
155<P≤255 | ≥ 80 | ≥ 75 |
P>255 | ≥ 85 | ≥ 75 |
7.4 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e fattore di sopravvivenza per lampade agli alogenuri metallici e al sodio alta pressione con un indice di resa cromatica Ra>60
Per ottimizzare i costi di manutenzione, le lampade al sodio ad alta pressione debbono avere le seguenti caratteristiche – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
tab. 4
Potenza nominale della lampada W | Fattore di sopravvivenza | Fattore di mantenimento del flusso luminoso |
P≤ 150 | ≥ 0,80 Per 12.000 h di funzionamento | ≥ 0,55 Per 12.000 h di funzionamento |
P> 150 | ≥ 0,75 Per 12.000 h di funzionamento | ≥ 0,60 Per 12.000 h di funzionamento |
7.5 Rendimento degli alimentatori per lampade a scarica ad alta intensità
Gli alimentatori per lampade a scarica ad alta intensità (lampade al sodio ad alta pressione e lampade agli alogenuri metallici) devono avere i seguenti requisiti – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
tab. 5
Potenza nominale della lampada W | Rendimento dell’alimentatore % |
P≤ 30 | ≥ 80 |
30<P≤75 | ≥ 82 |
75<P≤105 | ≥ 87 |
105<P≤405 | ≥ 89 |
P>405 | ≥ 92 |
7.6 Efficienza luminosa e indice di posizionamento cromatico dei moduli LED
I moduli LED devono raggiungere, alla potenza nominale di alimentazione (ovvero la potenza assorbita dal solo modulo LED) le seguenti caratteristiche – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
tab.6
Efficienza luminosa del modulo LED completo di sistema ottico (il sistema ottico è parte integrante del modulo LED) lm/W | Efficienza luminosa del modulo LED senza sistema ottico (il sistema ottico non fa parte del modulo LED) lm/W |
≥ 95 | ≥ 110 |
Inoltre, per evitare effetti cromatici indesiderati, nel caso di moduli a luce bianca (Ra >60), i diodi utilizzati all’interno dello stesso modulo LED devono rispettare una o entrambe le seguenti specifiche:
- una variazione massima di cromaticità pari a Δu’v’ ≤ 0,0041 misurata dal punto cromatico medio ponderato sul diagramma CIE 1976;
- una variazione massima pari o inferiore a un ellisse di MacAdam a 5-step2 sul diagramma CIE 1931.
7.7 Fattore di mantenimento del flusso luminoso e Tasso di guasto dei moduli LED
Per ottimizzare i costi di manutenzione, i moduli LED debbono presentare, coerentemente con le indicazioni fornite dalla norma EN 62717 e s. m. e i., alla temperatura di funzionamento tp e alla corrente di alimentazione più alte (condizioni più gravose), le seguenti caratteristiche – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
tab.7
Fattore di mantenimento del flusso luminoso | Tasso di guasto % |
L80 Per 60.000 h di funzionamento | B10 Per 60.000 h di funzionamento |
1 ANSI C78.377-2011
2 XXX XX 00000
Xx cui
L80: Flusso luminoso nominale maggiore o uguale all’80% del flusso luminoso nominale iniziale B10: Tasso di guasto inferiore o uguale al 10%
7.8 Rendimento degli alimentatori per moduli LED
Gli alimentatori per moduli LED devono avere le seguenti caratteristiche – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
tab. 8
Potenza nominale modulo LED W | Rendimento dell’alimentatore % |
P≤ 10 | ≥ 70 |
10<P≤25 | ≥ 75 |
25<P≤50 | ≥ 83 |
50<P≤60 | ≥ 86 |
60<P≤100 | ≥ 88 |
P>100 | ≥ 90 |
7.9 Efficienza luminosa di sorgenti luminose di altro tipo
Le sorgenti luminose diverse dalle lampade ad alogenuri metallici, da quelle al sodio ad alta pressione e dai moduli o diodi LED debbono rispettare almeno le seguenti caratteristiche – riferimento D.M. 27 settembre 2017:
Resa cromatica | Efficienza luminosa lm/W |
Ra ≤ 60 | ≥ 80 |
Ra >60 | ≥ 75 |
7.10 Informazioni sulle lampade a scarica ad alta intensità
Oltre a quelle già previste dai precedenti criteri, l’affidatario deve fornire per le lampade a scarica ad alta intensità le seguenti informazioni:
- dati tecnici essenziali: marca, modello, tipo di attacco, dimensioni, potenza nominale, tensione nominale, sigla ILCOS,
- indice di resa cromatica (Ra),
- flusso luminoso nominale.
7.11 Informazioni sui moduli LED
Nei casi in cui la fornitura è esclusivamente riferita ai Moduli LED ed è separata da una contestuale fornitura del relativo apparecchio di illuminazione, oltre a quelle già previste dai precedenti criteri, l’affidatario deve fornire per i moduli LED le seguenti informazioni:
- dati tecnici essenziali (riferimento EN 62031): marca, modello, corrente tipica (o campo di variazione) di alimentazione (I), tensione (o campo di variazione) di alimentazione (V), frequenza, potenza (o campo di variazione) di alimentazione in ingresso, potenza nominale (W), indicazione della posizione e relativa funzione o schema del circuito, valore di tc (massima temperatura ammessa), tensione di lavoro massima, classificazione per rischio fotobiologico (se diverso da GR0 o GR1) ed eventuale distanza di soglia secondo le specifiche del IEC XX 00000;
- temperatura del modulo tp (°C), ovvero temperatura al punto tp cui sono riferite tutte le prestazioni del modulo LED; punto di misurazione ovvero posizione ove misurare la temperatura tp nominale sulla superficie dei moduli LED;
- flusso luminoso nominale emesso dal modulo LED (lm) in riferimento alla temperatura del modulo tp (°C)e alla corrente di alimentazione (I) del modulo previste dal progetto;
- efficienza luminosa (lm/W) iniziale del modulo LED alla temperatura tp (°C) e alla temperatura tc (°C);
- campo di variazione della temperatura ambiente prevista dal progetto (minima e massima);
- Fattore di potenza o cosφ per ogni valore di corrente previsto;
- criteri/normativa di riferimento per la determinazione del fattore di mantenimento del flusso a 60.000 h;
- criteri/normativa di riferimento per la determinazione del tasso di guasto a 60.000 h;
- indice di resa cromatica (Ra);
- nei casi in cui è fornito insieme al modulo, i parametri caratteristici dell’alimentatore elettronico
- (v. art. 7.13);
- se i moduli sono dotati di ottica, rilievi fotometrici, sotto forma di documento elettronico (file) standard normalizzato (tipo "Eulumdat", IESNA 86, 91, 95 ecc.);
- se i moduli sono dotati di ottica, rapporti fotometrici redatti in conformità alla norma EN 13032 (più le eventuali parti seconde applicabili) emessi da un organismo di valutazione della conformità (laboratori) accreditato o che opera sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente;
- dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilità dell’affidatario che il rapporto di prova si riferisce a un campione tipico della fornitura e/o che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura (da non confondere con l’incertezza di misura) per tutti i parametri considerati.
Tali informazioni relative al solo modulo non devono essere fornite se il modulo stesso è fornito come componente dell’apparecchio di illuminazione. In tale caso infatti le informazioni relative all’apparecchio comprendono anche le prestazioni della sorgente.
7.12 Informazioni sugli alimentatori
Oltre a quelle già previste dai precedenti criteri, l’affidatario deve fornire per gli alimentatori le seguenti informazioni:
- dati tecnici essenziali: marca, modello, dimensioni, tensione in ingresso, frequenza in ingresso, corrente in ingresso e rendimento nominale. Per gli apparecchi a scarica dovranno essere indicate anche le lampade compatibili,
- fattore di potenza per ogni valore di corrente previsto,
- lunghezza massima del cablaggio in uscita,
- temperatura di funzionamento,
- temperatura del contenitore - case temperature tc,
- temperatura ambiente o il campo di variazione della temperatura (minima e massima),
- eventuali valori di dimensionamento oltre ai valori previsti dalle norme per l’immunità, rispetto alle sollecitazioni derivanti dalla rete di alimentazione,
- per alimentatori dimmerabili: campo di regolazione del flusso luminoso, relativa potenza assorbita e fattore di potenza per ogni valore di corrente previsto,
- per alimentatori telecontrollati: soppressione RFI e armoniche sulla rete, protocollo e tipologia di comunicazione.
7.13 Informazioni relative a installazione, manutenzione e rimozione delle lampade a scarica ad alta intensità, dei moduli LED e degli alimentatori
L’affidatario deve fornire, per ogni tipo di lampada a scarica ad alta intensità/modulo LED, oltre a quanto richiesto da:
- Regolamento 245/2009 CE, allegato III punto 1.3 come modificato dal Regolamento (CE) N. 347/2012 (unicamente per lampade a scarica),
- Regolamento UE 1428/2015 del 25 agosto 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature.
- Regolamento 1194/2012 UE, tabella 5 più Tabelle 1 e 2 e s. m. e i. (per sistemi LED direzionali),
- normativa specifica, quale EN 62717 (unicamente per moduli LED),almeno le seguenti informazioni:
- istruzioni per installazione ed uso corretti,
- istruzioni di manutenzione per assicurare che la lampada/il modulo LED conservi, per quanto possibile, le sue caratteristiche iniziali per tutta la durata di vita,
- istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento.
L’affidatario deve fornire, per ogni tipo di alimentatore, anche le seguenti informazioni:
- istruzioni per installazione ed uso corretti,
- istruzioni di manutenzione,
- istruzioni per la corretta rimozione e smaltimento.
7.14 Garanzia
L’affidatario deve fornire garanzia totale, per tutti i prodotti, valida per almeno 3 anni, a partire dalla data di consegna all’Amministrazione, nelle condizioni di progetto, esclusi atti vandalici, danni accidentali o altre condizioni eventualmente definite nel contratto.
Nel caso di moduli LED il periodo di garanzia di cui sopra è di 5 anni.
Nel caso di alimentatori (di qualsiasi tipo) il periodo di garanzia di cui sopra è di 5 anni.
Le condizioni generali di garanzia debbono essere definite dall’Amministrazione coerentemente con le proprie aspettative ed esigenze.
(l’affidatario deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante idoneo certificato di garanzia firmato dal proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilità. Si presumono conformi al requisito i prodotti in possesso di un marchio di Tipo I che comprenda il rispetto di questo requisito).
7.15 Mezzi di verifica
Relativamente alle prescrizioni sui materiali riportate nei precedenti paragrafi, l’aggiudicatario dovrà dimostrare il soddisfacimento dei criteri allegando la scheda tecnica delle lampade che si intendono utilizzare e delle altre componenti ovvero altra documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto dove saranno indicate le metodologie di prova ovvero ancora altra documentazione tecnica del fabbricante ove non possibile una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
I rapporti di prova devono essere emessi da organismi di valutazione della conformità (laboratori) accreditati o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente.
Nel caso in cui non esista un test di prova standardizzato (UNI, EN, ISO) il richiedente deve fornire evidenze ottenute da organismi di valutazione della conformità (laboratori), accreditati per lo stesso settore o per settori affini o che operano sotto regime di sorveglianza da parte di un ente terzo indipendente, applicando un metodo di prova interno e il metodo utilizzato deve essere descritto in dettaglio (metodo di campionamento, limiti di rilevazione, campo di misura, incertezza di misura, ecc.) in modo da rendere possibile la verifica dell’esattezza e affidabilità del metodo adottato.
L’affidatario deve fornire una dichiarazione del proprio legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilità attestante che il rapporto di prova si riferisce ad un campione tipico della fornitura e che indica le tolleranze di costruzione o di fornitura per tutti i parametri considerati.
Si faccia comunque riferimento a quanto previsto al cap. 4 dei CAM di cui al D.M. 27 settembre 2017.
7.16 Dichiarazione di conformità UE e conformità ai requisiti tecnici
Ai fini del presente documento un modulo LED completo di ottica e sistema di alimentazione è equivalente ad un apparecchio di illuminazione; di conseguenza ad esso si applicano i criteri definiti al capitolo 4.2. dei CAM di cui al D.M. 27 settembre 2017.
Nel caso di installazione, in impianti e/o apparecchi esistenti, di componenti (quali ad esempio sorgenti luminose o ausiliari di comando e regolazione) che non rispettano le specifiche tecniche del produttore dell’apparecchio, il fabbricante originario dell’apparecchio non sarà responsabile della sicurezza e degli altri requisiti derivanti dalle direttive applicabili. Di conseguenza l’installatore deve emettere una nuova dichiarazione UE per gli apparecchi modificati e messi in servizio, comprensivi dei relativi fascicoli tecnici a supporto, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
L’affidatario deve verificare altresì l’esistenza di eventuali requisiti brevettuali (es. proprietà intellettuale) e, nel caso, il loro rispetto.
La dichiarazione di conformità UE deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- nome e indirizzo del fabbricante o del mandatario che rilascia la dichiarazione (ed il numero di identificazione dell'organismo notificato qualora il modulo applicato preveda l'intervento di un ente terzo);
- identificazione del prodotto (nome, tipo o numero del modello ed eventuali informazioni supplementari quali numero di lotto, partita o serie, fonti e numero di articoli);
- tutte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte;
- norme o altri documenti normativi seguiti (ad esempio norme e specifiche tecniche nazionali) indicati in modo preciso, completo e chiaro;
- data di emissione della dichiarazione;
- firma e titolo o marchio equivalente del mandatario;
- dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformità UE viene rilasciata sotto la totale responsabilità del fabbricante ed eventualmente del suo mandatario;
- dichiarazione di conformità UE della fornitura a tutti i requisiti tecnici previsti, firmata dal legale responsabile dell’affidatario.
(l’affidatario deve dimostrare il soddisfacimento del criterio mediante dichiarazione del legale rappresentante o persona delegata per tale responsabilità resa nelle forme appropriate. La verifica del mantenimento dell’impegno avviene in corso di contratto con la presentazione della dichiarazione di conformità UE aggiornata. In particolare, chi esegue le modifiche su prodotti esistenti deve fornire i rapporti
di prova richiesti all’interno dei fascicoli tecnici previsti dalla dichiarazione di conformità UE ovvero dalla normativa applicabile).
7.17 Requisiti tecnici apparecchi di illuminazione
Qualora nell’ambito dell’accordo, la stazione appaltante affidasse all’affidatario dell’accordo la fornitura e posa di apparecchi di illuminazione per l’illuminazione pubblica, l’affidatario si impegna a garantire la fornitura conforme ai requisiti previsti al cap. 4.2 dei CAM di cui al D.M. 27 settembre 2017.
8 Imballaggi e smaltimenti
L’affidatario deve garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e smaltimento ambientalmente compatibile delle sorgenti luminose, classificate come RAEE professionali secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Ove richiesto, l’affidatario deve assicurare anche il ritiro ed il trattamento a norma di legge di RAEE storici esistenti presso la stazione appaltante.
Riguardo al ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, l’affidatario si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008 e s. m. i.
Ai sensi del DM 07 marzo 2012 e dell’aggiornamento di cui Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2014, l’aggiudicatario dovrà::
procurare mediante presentazione della scheda tecnica ovvero altra documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto che i relativi imballaggi (primario, secondario e terziario) devono essere costituiti da materiali:
o facilmente separabili per tipologia,
o riciclabili,
o riciclati almeno nelle seguenti quantità in peso:
90% se in carta o cartone,
60% se in plastica;
e che risulti:
- l’elenco di tutti i materiali utilizzati e le relative quantità in peso,
- le caratteristiche di riciclabilità di ciascun materiale utilizzato,
- il contenuto in materiale riciclato,
- le modalità idonee a separare i materiali diversi riciclabili,
- le norme tecniche cui l’imballaggio è conforme.
L’affidatario dovrà inoltre presentare annualmente, all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio, un rapporto sui quantitativi e corretti smaltimenti delle lampade, altri materiali speciali e RAEE a cui saranno allegati in copia fotostatica i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e le dichiarazioni degli altri conferimenti. La mancata presentazione della documentazione comporta l’applicazione di una penale a cui si rimanda all’art. 35.
9 Presa visione di consistenza della rete
Con la sottoscrizione del presente CSA, l’affidatario dichiara e conferma di essere consapevole e di avere preso atto della consistenza della rete e degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà del Comune di Bardonecchia, insistenti sul capoluogo e nelle rispettive frazioni e borgate, delle caratteristiche degli impianti medesimi, dei corpi illuminanti e dello stato dei luoghi e le modalità operative del presente accordo compresi gli allegati.
L’affidatario nulla potrà pertanto eccepire, sia in termini economici che per qualsiasi condizione ed obbligo contrattuale, per quanto attiene ad eventuali discrepanze fra quanto rilevato e lo stato di consistenza degli impianti riportato all’art.3.
10 Ripartizione delle modalità di espletamento dell’accordo e del servizio
L’accordo quadro include le seguenti attività:
a) un aggiornamento del censimento impianti messo a disposizione della stazione appaltante al fine di giungere ad un censimento di livello 2 di cui al DM 28.04.2018;
b) la gestione dell’impianto di illuminazione pubblica che include la conduzione dell’impianto, la manutenzione, ivi inclusa la verifica periodica degli impianti e un report periodico dei consumi;
In particolare quindi l’accordo in oggetto viene ripartito nelle seguenti voci:
perfezionamento attività di censimento al fine di giungere ad un approfondimento di livello 2 di cui al DM 28.04.2018
manutenzione ordinaria annuale - lampade guaste
manutenzione ordinaria stagionale - lampade guaste
interventi di manutenzione straordinaria conservativa e pronto intervento;
verifica periodica impianti
reportistica periodica consumi
servizi e lavori diversi ed aggiuntivi.
Per ogni ripartizione vengono definite, negli articoli a seguire, le clausole e le specifiche di espletamento delle attività sotto il profilo tecnico ed economico. Vengono inoltre stabiliti i tempi d’intervento corrispondenti.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Affidatario si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi al netto del ribasso offerto sui prezzari elencati all’art. 18 per l’espletamento di tutte o parte delle attività dianzi elencate e di seguito specificate.
11 Perfezionamento attività di censimento al fine di giungere ad un approfondimento di livello 2 di cui al DM 28.04.2018
L’affidatario dovrà impegnarsi a seguito di ordinativo della stazione appaltante al perfezionamento ed integrazione del censimento impianti di cui all’art.3, che dovrà essere implementato entro 4 mesi dall’ordinativo (qualora comminato nel suo complesso) alle condizioni economiche riportate all’art. 18.
In caso di ordinativi parziali, causa indisponibilità economica dell’ente, ossia riguardante solo alcuni aspetti dell’impianto (es solo i quadri di alimentazione, solo una parte dei P.L ecc) le tempistiche saranno concordate fra le parti ma non potranno superare i 3 mesi per ogni ordinativo.
Per quanto attiene al numero minimo di elementi oggetto di ordinativo nelle attività di censimento, questo viene riportato all’elenco prezzi di cui all’ all’art. 18 (ciò al fine di rendere economicamente sostenibile l’intervento in considerazione dei tempi di trasferta ed utilizzo dei mezzi d’opera e strumentazione per l’esecuzione delle attività medesime)
Con riferimento a quanto riportato nel DM. 28.04.2018 rispetto alle informazioni di censimento attualmente disponibili, si prevede l’implementazione delle seguenti informazioni aggiuntive.
A -Sui quadri di alimentazione:
- Codice POD (fornito dall’Amministrazione)
- Tipologia contratto (fornito dall’Amministrazione)
- Potenza contrattuale (fornito dall’Amministrazione)
- Tensione di alimentazione (fornito dall’Amministrazione)
- Numero fasi
- Numero circuiti in uscita
- Tipo di protezione generale (magnetotermico/differenziale)
- Tipo di accensione
- Ore annue di accensione (anche stimate)
- Tipo e modalità di eventuali regolazioni attuate
- Stato del quadro
- Eventuali carichi esogeni
Per quanto attiene ai quadri dovrà definirsi una scheda anagrafica secondo il seguente modello:
-
B - Sui punti luce:
- Stato dell’apparecchio
- Potenza nominale lampada più alimentatore (in pratica la potenza complessiva assorbita dall’apparecchio di illuminazione al 100% del proprio funzionamento alla tensione di rete)
- Materiale del sostegno (ferro, acciaio zincato, alluminio, ghisa, vetroresina, cemento)
- Stato del sostegno
- Tipologia ambito (stradale, pedonale, ciclabile)
- Geometria tipica ambito (es sezione stradale)
- Tipologia disposizione (unilineare, bilineare, quinconce ecc)
- Classificazione stradale PUT (fornita dall’amministrazione)
- Indice IPEA
C -Sulle linee di alimentazione:
- Tipo linea (interrata, tesata aerea, graffata a muro aerea ecc)
D -Sugli ambiti illuminati
- Ubicazione ambito
- Tipologia ambito (stradale, pedonale, ciclabile)
- Geometria tipica ambito (es sezione stradale)
- Tipologia disposizione dei punti luce (unilineare, bilineare, quinconce ecc)
- Interdistanza tipica dei punti luce
- Classificazione stradale PUT (fornita dall’amministrazione)
- Categoria illuminotecnica di ingresso (se l’ambito è riconducibile a quanto espresso dalla norma UNI 11248…)
- Indice IPEI*
*Per quanto attiene al calcolo dell’indice IPEI, l’attività dovrà comprendere:
- Il sopralluogo con presa visione ambienti
- Verifica delle misure
- Riporto analitico dei valori misurati su disegno di base fornito dalla committenza, relazione tecnica indicante le metodologie delle misure effettuate, caratteristiche degli strumenti ed eventuali considerazioni in merito.
Il numero di misure di illuminamento sarà dettato dalla normativa tecnica vigente, sulla base delle caratteristiche dell’ambito illuminato e dell’impianto di illuminazione servente.
Per tali attività i prezzi a base di offerta e le formule per giungere alla computazione delle prestazioni sono riportati all’art. 18.
12 Manutenzione programmata ordinaria annuale – lampade guaste
La manutenzione programmata ordinaria annuale a lampade guaste comprende la riparazione sui singoli punti luce riscontrati spenti e/o segnalati da parte dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune, con una frequenza prevista pari ad n. 1 “uscita” ogni n. 3 settimane. Per l’effettuazione di tale prestazione l’Impresa metterà a disposizione idoneo cestello aereo con operatore ed elettricista al seguito, il carburante ed ogni onere connesso per l’impiego. Resta esclusa dalla voce di prezzo riportata all’art. 18 la fornitura delle lampade necessarie per la sostituzione di quelle esauste, le quali saranno contabilizzate e pagate come previsto nello stesso articolo.
Il servizio deve prevedere la sostituzione delle lampade riscontrate guaste e la manodopera per eventuali piccole riparazioni concomitanti sui punti luce quali:
pulizie dei vetri, parabole ecc.;
sistemazione del cablaggio;
chiusura e messa in sicurezza di eventuali parti non protette (es. conchiglie di protezione vani morsettiera);
verifica/riattivazione/regolazione linee elettriche, quadri, crepuscolari ecc.
Il tempo d’intervento massimo relativo ad una “uscita” risulta essere n. 2 giornate.
La prima giornata di intervento sarà calendarizzata indicativamente per la giornata di giovedì o venerdì, la seconda, nel caso in cui si dimostri necessaria, sarà il giorno immediatamente successivo.
Per ciascun intervento sarà cura dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici comunicare alla Ditta, secondo il calendario, l’elenco delle attività minime da svolgere utilizzando il modello allegato al presente disciplinare tecnico prestazionale ed individuato come Allegato 3: l’invio di tale documento potrà avvenire sia a mezzo e-mail o p.e.c. entro il giorno antecedente l’intervento di manutenzione programmata, sia mediante consegna a mano presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune il mattino stesso della giornata programmata. Si specifica che tale elenco costituisce una base minima di lavoro: sarà cura della Ditta effettuare un controllo ed un intervento più approfondito e generalizzato laddove lo si renda necessario su tutto il territorio comunale.
Lo stesso documento, integrato con l’elenco di tutte le attività effettuate dalla Ditta affidataria del servizio oltre a quelle non segnalate, dovrà essere restituito debitamente firmato come meglio riportato all’art.19.
Il calendario della manutenzione programmata potrà subire delle modifiche a seconda delle specifiche esigenze dell’Amministrazione Comunale, ed in particolare:
potranno essere annullati interventi ordinari /stagionali poiché non necessari;
potranno essere anticipati e/o posticipati interventi ordinari / stagionali;
potranno essere richiesti interventi suppletivi, fatto salvo quanto riportato all’art. 13 e art.14.
Tutte le variazioni al calendario della manutenzione programmata dovranno essere comunicate dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici alla Ditta con un minimo di 24h di anticipo.
L’affidatario dovrà, nell’ambito e conseguentemente ai sopralluoghi/uscite di manutenzione ordinaria, comunicare in tempo reale all’Ufficio Tecnico Comunale ed ottenere l’autorizzazione per tutti quegli interventi che ritenga necessario eseguire, oltre alla mera sostituzione delle lampade ed agli interventi compresi nel presente articolo, al fine di garantire la massima prevenzione delle avarie con particolare riguardo alla sicurezza e qualità urbana, esplicitando le esigenze temporali esecutive e di fornitura/installazione di tutti i materiali, le apparecchiature complete o parti di esse, in sostituzione di quelle che per obsolescenza, vetustà, guasto o altro rendano probabile il verificarsi di interruzioni di servizio anche parziali.
13 Manutenzione programmata ordinaria stagionale – lampade guaste e interventi suppletivi
In coincidenza di particolari periodi nel corso dell’anno (solitamente causa maggiore afflusso turistico nella località) il Comune di Bardonecchia ha l’esigenza di incrementare le frequenze di espletamento del
servizio di cui all’art. 12. Si stabiliscono conseguentemente delle “uscite” di controllo/manutenzione extra rispetto quelle previste al precedente Art. 12, ossia:
Per il periodo dal 15 luglio al 30 agosto, n. 2 interventi di controllo/manutenzione aggiuntivi, da effettuarsi indicativamente dopo 10 giorni naturali e consecutivi rispetto all’intervento in uscita programmata ordinaria di cui all’art. 12, che saranno comunque concordati con l’Ufficio tecnico Lavori Pubblici;
Per il periodo dal 1 dicembre al 10 gennaio dell’anno successivo n. 2 interventi di controllo/manutenzione aggiuntivi, , da effettuarsi indicativamente dopo 10 giorni naturali e consecutivi rispetto all’intervento in uscita programmata ordinaria di cui all’art. 12, che saranno comunque concordati con l’Ufficio tecnico Lavori Pubblici.
Sull’intera durata contrattuale si prevedono inoltre ulteriori n. 3 uscite (“jolly”) di manutenzione ordinaria da effettuarsi in caso di particolari condizioni di aggravamento del parco impianti, anche conseguenti ad eventi naturali ed atmosferici.
Il tempo d’intervento massimo relativo ad una “uscita” risulta essere n. 2 giornate, organizzate, gestite e rendicontate come previsto all’art. 12 per gli interventi in manutenzione ordinaria annuale.
L’affidatario dovrà, nell’ambito e conseguentemente ai sopralluoghi/uscite di manutenzione ordinaria stagionale e per interventi suppletivi, comunicare in tempo reale all’Ufficio Tecnico Comunale ed ottenere l’autorizzazione per tutti quegli interventi che ritenga necessario eseguire, oltre alla mera sostituzione delle lampade ed agli interventi compresi nel presente articolo, al fine di garantire la massima prevenzione delle avarie con particolare riguardo alla sicurezza e qualità urbana, esplicitando le esigenze temporali esecutive e di fornitura/installazione di tutti i materiali, le apparecchiature complete o parti di esse, in sostituzione di quelle che per obsolescenza, vetustà, guasto o altro rendano probabile il verificarsi di interruzioni di servizio anche parziali.
14 Interventi di pronto intervento e manutenzione straordinaria conservativa
Gli interventi di manutenzione straordinaria conservativa ed il pronto intervento nei casi urgenti rientrano nelle seguenti casistiche:
A: interventi per la riattivazione di impianti completamente spenti da effettuarsi su specifica richiesta dell’Ufficio Tecnico Comunale anche telefonica, compresa la ricerca guasti, verifica fasi, ecc.;
B: pronto intervento di emergenza per ripristino in caso di danni agli impianti di illuminazione pubblica quali ad es. quadri di comando divelti/incidentati o pali di sostegno pericolanti, copri illuminanti pericolanti, con messa in sicurezza delle parti, rimozione del palo luce / corpo illuminante pericolante o caduto, compreso noleggio a caldo di autogrù con operatore e carburante, trasporto presso il punto di stoccaggio più vicino (magazzino comunale e/o centro di raccolta differenziata);
C: esecuzione di riparazioni complementari rispetto gli interventi riportati all’art. 12 ed all’art. 13, quali ad esempio sostituzione di accenditori, reattori, portalampade, condensatori, bracci di sostegno, pali luce, corpi illuminanti, sistemazione plinti di fondazione, sostituzione cavo tratto morsettiera-corpo illuminante, esecuzione di dorsali aeree o interrate provvisorie, ricerca guasti, ecc….
I tempi d’intervento massimi relativi a tale servizio risultano essere i seguenti, a partire dalla segnalazione anche telefonica dell’Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune:
Caso A: 1 giorno;
Caso B: 3 ore dalla chiamata per la mera messa in sicurezza (es raddrizzamento/rimozione del palo/corpo pericolante, messa in sicurezza dal punto di vista del rischio contatto elettrico);
Caso C: in funzione dell’entità dell’intervento.
Nel caso sia necessario intervenire con la messa in sicurezza del palo/impianto l’affidatario dovrà comunque intervenire, contattando preliminarmente l’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici al numero di reperibilità fornito a seguito dell’aggiudicazione.
L’affidatario dovrà, nell’ambito e conseguentemente ai sopralluoghi di manutenzione straordinaria, comunicare in tempo reale all’Ufficio Tecnico Comunale ed ottenere l’autorizzazione tutti quegli interventi che ritenga necessario eseguire al fine di garantire la massima prevenzione delle avarie, esplicitando le esigenze temporali esecutive e di fornitura/installazione di tutti i materiali, le apparecchiature complete o parti di esse, in sostituzione di quelle che per obsolescenza, vetustà, guasto o altro rendano probabile il verificarsi di interruzioni di servizio anche parziali.
15 Verifica periodica impianti
Le attività di verifica periodica comprendono le seguenti e saranno comunque oggetto di apposito ordinativo nell’ambito del contratto quadro, e che saranno liquidate secondo le voci prezzo riportate all’art. 18.
A seguito di ogni intervento dovrà essere predisposto e trasmesso apposito rapporto di verifica nel quale dovranno essere riportati l’elenco attività svolte (secondo le voci di seguito riportate) e le eventuali anomalie riscontrate come annotazione. I tempi di trasmissione del rapporto a partire dall’ordinativo sono stabiliti quale somma dei tempi esecutivi di seguito riportati incrementata di 10 giorni lavorativi.
Per quanto attiene al numero minimo di elementi oggetto di ordinativo nelle attività di verifica, questo viene riportato all’elenco prezzi di cui all’ all’art. 18 (ciò al fine di rendere economicamente sostenibile l’intervento in considerazione dei tempi di trasferta ed utilizzo dei mezzi d’opera e strumentazione per l’esecuzione delle verifiche medesime)
A - Quadri di alimentazione (involucro/cassetta):
- Verifica funzionale involucro e chiusura a chiave portella
- Verifica grado di isolamento interno ed esterno
- Verifica stato carpenterie
- Lettura gruppo di misura
Per l’esecuzione delle attività suddette si prevede un tempo medio a base di offerta pari a 0,4 h/quadro
B - Quadri di alimentazione (apparecchiature):
- Pulizia generale
- Verifica funzionale strumentazione
- Controllo surriscaldamento
- Verifica stato collegamento a terra
- Verifica funzionale interruttore accensione e eventuale taratura
- Verifica stato cablaggi, cavi, innesti
- Verifica stato morsettiere
- Verifica funzionale fusibili
- Verifica funzionale differenziali
- Verifica funzionale quadro sinottico
- Misurazione fattore di potenza linee
- Verifica funzionale protezioni
Per l’esecuzione delle attività suddette si prevede un tempo medio a base di offerta pari a 2 h/quadro
C - Rifasamento in cabina:
- Verifica funzionale impianto
- Verifica funzionale centralina
- Verifica equilibratura fasi
- Verifica funzionale condensatori
- Verifica funzionale fusibili
Per l’esecuzione delle attività suddette si prevede un tempo medio a base di offerta pari a 0,5 h/cabina
D - Verifica Impianti di terra per impianti in classe I o doppio isolamento per impianti in classe II
Per l’esecuzione delle attività suddette si prevede un tempo medio a base di offerta pari a 1 h/cabina
E- Punti Luce - Corpo illuminante:
- Verifica visiva integrità
- Pulizia involucro esterno
- Verifica funzionale involucro esterno
- Pulizia riflettori e rifrattori
- Verifica chiusura ed integrità riflettori e rifrattori
- Pulizia diffusori
- Pulizia coppe chiusura
- Verifica funzionale
- Verifica stato usura porta lampada
Per l’esecuzione delle attività suddette si prevede un tempo medio a base di offerta pari a 10 minuti/punto luce
F- Pozzetti:
- Verifica pozzetti, integrità chiusini, eventuali sfondamenti e cedimenti
Per l’esecuzione delle attività suddette si prevede un tempo medio a base di offerta pari a 5 minuti/pozzetto.
G- Sostegni/Pali:
Controllo visivo verticalità palo e integrità generale Controllo visivo integrità alla base (sezione di incastro) Controllo presenza e serraggio portella coprimorsettiera
Per l’esecuzione delle attività suddette si prevede un tempo medio a base di offerta pari a 5 minuti/palo
16 Reportistica periodica consumi
A seguito di apposito ordinativo nell’ambito dell’accordo, l’affidatario dovrà redigere un report dei consumi suddivisi per impianto (sulla base dei dati forniti dall’Amministrazione) con la quantificazione degli stessi e dei possibili risparmi ottenibili a seguito di eventuali modifiche o sostituzioni delle sorgenti luminose e/o livelli di servizio (ore di funzionamento/ regolazione flusso luminoso ecc).
Le attività di reportistica saranno oggetto di apposito ordinativo nell’ambito del contratto quadro saranno liquidate secondo le voci prezzo riportate all’art. 18.
17 Servizi e lavori diversi ed aggiuntivi
Nel presente disciplinare vengono definiti i seguenti servizi / lavori aggiuntivi opzionali, da effettuarsi a seguito di apposito ordinativo nell’ambito dell’accordo:
A: georeferenziazione con rilevatore GPS dei punti luce, trasferimento cartografico sia su cartografia di base fornita dalla stazione appaltante sia come shape file da importare su apposita piattaforma GIS (sistema di riferimento coordinate fornito dalla stazione appaltante)
B: integrazione/aggiornamento del database di identificazione per ogni punto luce esistente (formato excel / csv) a seguito di modifica degli impianti o nuovi impianti, con valorizzazione delle caratteristiche, comprensiva dell’aggiornamento del supporto cartografico non georeferenziato, con definizione degli elementi e dati riportati all’art. 3 e art.11.
C: Numerazione dei nuovi punti luce comunali secondo specifiche comunali (v. fig. 1 e 2) e fornitura e posa di etichettatura su palo / supporto riportante il codice punto luce. L’etichettatura dovrà garantire una perfetta adesione al supporto (a prova di pioggia, neve, gelo, alte temperature) nonché la resistenza delle scritte a seguito di esposizione ai raggi solari e ultravioletti. Si richiedono pertanto a tal proposito le seguenti caratteristiche:
- pellicola adesiva, collante permanente con sovralamina in protezione UV dim 34x240 mm, colore sfondo bianco con colore numerazione nero per n. 5 cifre + lettera con stemma del Comune a colori (fornito vettoriale dalla stazione appaltante), incollata su supporto in alluminio dotato di fori per applicazione a muro e n. 2 asole per applicazione con fascetta in alluminio a palo (x. xxxx. 1, 2).
Fig. 2 (supporto alluminio tipo, con 2 asole laterali e 2 fori per applicazione a muro)
Fig. 1 (etichetta tipo) Es:
05: codice strada – numero 2 cifre C: codice quadro - lettera
017: codice PL – numero 3 cifre
Per i servizi riportati ai punti precedenti, sono previsti i prezzi unitari a base di offerta come meglio specificati riportati all’art. 18.
D: Nell’ambito dell’accordo quadro sarà inoltre possibile prevedere l’assegnazione dell’esecuzione di lavori per la posa di nuovi impianti, il rifacimento degli esistenti con nuovi sostegni e/o nuovi corpi illuminanti (manutenzione straordinaria non conservativa). Tali interventi, qualora previsto dalle norme in vigore, saranno sottoposti a specifica progettazione da parte dell’Amministrazione comunale da parte di tecnico abilitato, comprensivo di apposito computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario Regione Piemonte opere edili vigente al momento della progettazione (Sezione 13 Illuminazione Pubblica e Sezione 14 Reti elettriche) e, se necessario, con la redazione di opportune analisi prezzo, con particolare riferimento al prezzo dei corpi illuminanti e dei sostegni. Nel caso di manutenzione straordinaria non conservativa sarà in ogni caso facoltà dell’affidatario accettare l’assegnazione dei lavori sulla base del progetto e computo metrico estimativo e del ribasso presentato in sede di offerta per l’aggiudicazione del presente accordo.
18 Determinazione dei corrispettivi e dei prezzi unitari
Tutti i lavori previsti nell’Accordo Quadro devono essere accertati in contraddittorio tra l’Ufficio Tecnico Comunale e l’esecutore e contabilizzati a misura con riferimento ai seguenti elenchi prezzi.
L’Offerente dovrà presentare un ribasso unico sul seguente elenco prezzi
Rif. Art. | Elenco prezzi a base di offerta | u.m. | Prezzo unitario € | Numero minimo elementi per ogni ordinativo (completo= tutti gli elementi) |
11-A | Integrazione censimento - quadri (con redazione scheda sinottica quadro) | quadro | 15,00 | 10 |
11-B | Integrazione file censimento - punti luce (con esclusione dell’indice IPEA) | punto luce (sostegno) | 1,20 | 100 |
11- B1 | Integrazione file censimento - punti luce – calcolo/verifica IPEA (se disponibile sulla base della documentazione del corpo illuminante) | Per ogni tipologia di corpo illuminante | 2,00 | completo |
11-C | Integrazione censimento - linee | linea | 2,00 | completo |
11-D | Integrazione censimento - ambiti illuminati (con esclusione dell’indice IPEI) | ambito | 10,00 | 20 |
12-13 | Importo unitario per ogni ”uscita ” con esclusione della fornitura delle lampade e componenti varie | intervento | 310,00 | Secondo calendario art. 12 - 13 |
14-A | Importo di € 150,00 + IVA per l’espletamento del servizio di riattivazione degli impianti completamente spenti | intervento | 150,00 | n.p. |
14-B | Importo di € 180,00 + IVA per l’espletamento del servizio di pronto intervento di emergenza | intervento | 180,00 | n.p. |
15 -A | Verifica periodica – quadri (involucro) | quadro | 11,00 | 10 |
15 -B | Verifica periodica – quadri (apparecchiature) | quadro | 54,00 | 5 |
15 -C | Verifica periodica –cabina (rifasamento) | cabina | 14,00 | 10 |
15 -D | Verifica periodica – cabina (messa a terra o doppio isolamento) | cabina | 27,00 | 10 |
15 -E | Verifica periodica – punti luce | Punto luce | 4,50 | 50 |
15 -F | Verifica periodica – pozzetti | pozzetto | 2,30 | 50 |
15 -G | Verifica periodica – sostegni | sostegno | 2,30 | 50 |
16 | Reportistica periodica consumi | impianto | 50,00 | 5 |
17 -A | Georeferenziazione con rilevatore GPS dei punti luce, trasferimento cartografico sia su cartografia di base fornita dalla stazione appaltante sia come shape file da importare su apposita piattaforma GIS (sistema di riferimento coordinate fornito dalla stazione appaltante) | punto luce | 5,00 | 100 |
17 -B | Aggiornamento database comunale con le informazioni riportate all’art. 17 ed aggiornamento cartografico su file autocad dwg (posizione indicativa non georeferenziata su cartografia CTR) – nuovi PL | punto luce (sostegno) | 1,20 | n.p. |
17 -C | Fornitura e posa etichettatura su punti luce (a parte/a palo) come da specifiche riportate all’art. 17 | punto luce (sostegno) | 5,20 | n.p. |
Per quanto attiene al calcolo dell’indice IPEI relativamente al censimento degli ambiti illuminati di cui all’art. 11 voce D, con riferimento a quanto riportato al punto 4.19 del documento “Proposte per onorari a discrezione (ai sensi degli articoli 40 e 41 della Legge 12.03.1957 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni)” emesso dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, si riportano le voci di prezzo unitarie (costo fisso per ambito e costo per ogni misura) anch’esse poste a base di offerta, definendo le modalità di calcolo della tariffa per la definizione dell’IPEI secondo i parametri di seguito riportati:
Rif. Art. | Elenco prezzi a base di offerta | u.m. | Prezzo unitario € |
11 | Calcolo IPEI - Quota fissa per ogni ambito individuato ai sensi della normativa tecnica vigente: | ambito | 256,00 |
Calcolo IPEI - Quota per ogni misura illuminamento: | punto misura | 12,00 | |
Coefficienti di superficie Ks 1:fino a 100 m2; 1,5 fra 101 e 500 m2; 2 fra 501 e 1.0002; 2,5 fra 1.001 e 10.0002 ; 3 oltre 10.0002 |
Coefficiente di complessità Kc = 1 Coefficiente di riduzione Kr nel caso di effettuazione di più prestazioni ripetitive nello stesso ambito illuiminato (sorgenti di emissione poste sulla stessa macchina o nello stesso impianto con unico contesto di produzione): 1 da 1 a 10 misure; 0,8 da 11 a 20 misure; 0,6 da 21 a 40 misure; 0,5 oltre le 40 misure | |||
Tariffa IPEI a base di offerta = 256 *Ks*Kc +12*Kr*Kc = 256*Ks + 12*Kr (€)3 |
I compensi relativi alla fornitura delle lampade, secondo la tipologia e potenza come indicato nel prospetto dell’Art. 3, accessori e le eventuali opere, saranno corrisposti attraverso l’applicazione del Prezziario Regione Piemonte vigente Sezione 13 Illuminazione Pubblica e Sezione 14 Reti elettriche a cui sarà applicato il ribasso che l’affidatario avrà presentato in fase di gara.
Qualora si dovessero effettuare delle forniture di lampade i cui corrispettivi non sono individuabili attraverso l’applicazione del prezzario regionale di riferimento, si provvederà a redigere un nuovo prezzo basato sul listino prezzi del fornitore della lampada, prevedendo comunque uno sconto rispetto al prezzo di listino a favore della Stazione Appaltante di almeno il 15 %, indipendentemente dal ribasso offerto qualora il ribasso fosse inferiore alla suddetta %. La Stazione Appaltate potrà comunque riservarsi di procedere con l’acquisto diretto dal fornitore della lampada.
Per gli interventi di cui all’art. 14 - C, si procederà con apposito preventivo/computo, definito sulla base del Prezziario Regione Piemonte vigente Sezione 13 Illuminazione Pubblica e Sezione 14 Reti elettriche a cui sarà applicato il ribasso che l’affidatario avrà presentato in fase di gara. In subordine sarà possibile considerare il prezzario delle opere edili ed impiantistiche sulla piazza di Torino redatto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato di Torino. Nel caso siano da eseguire su richiesta della Stazione appaltante categorie di lavori non previste ma della stessa tipologia oggetto dell’affidamento o si debbano realizzare lavori o impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo unitario dai Prezzari ufficiali sopra elencati, si dovrà procedere con la redazione di apposita analisi prezzi, con uno dei seguenti metodi:
a) ragguagliandoli, per quanto possibile, a quelli dei lavori consimili, ovvero, quando non sia possibile in tutto o in parte l'assimilazione :
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi di mercato in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.., facendo riferimento ad almeno 3 preventivi, se disponibili, per quanto attiene alle forniture.
I nuovi prezzi così formulati verranno sottoposti alla Stazione appaltante per il concordamento e l'approvazione e diverranno operativi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori solo dopo la firma tra le parti del verbale di concordamento nuovi prezzi.
A tutti i nuovi prezzi come sopra determinati verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Detti prezzi comprendono:
a) le maggiorazioni delle spese generali, imposte, xxxxx ed utili per l'Affidatario;
b) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, nessuna esclusa ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro, anche per piccoli quantitativi. L'Amministrazione Appaltante non riconoscerà oneri di subfornitura;
3 Esempio:
AMBITO ILLUMINATO: porzione di strada lunga 30 m, larga 5 m e con apparecchi illuminanti ad altezza 10 m. Ipotesi N°25 punti di misura sulla base della normativa tecnica vigente.
Calcolo della tariffa a base di offerta:
Quota base 256 €
Ks = 1,5 (150 m² di superficie) Kc = 1 (fissato a capitolato)
Per cui quota base = 256 x 1,5 x 1= 384 € Quota singole misure 12 €
Kr = 0,6 (25 misure)
Kc = 1 (fissato a capitolato)
Per cui quota misure = 25 x12 x 0,6 x 1= 180 €
TOTALE TARIFFA CALCOLO IPEI SULL’AMBITO ILLUMINATO: 384 € + 180 € = 564 €
c) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché la corresponsione delle paghe orarie e della indennità integrativa secondo le norme in vigore, le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
d) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
e) per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli tutti oneri che l'affidatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi.
f) qualunque altro onere connesso con l’esecuzione dei lavori, compresa l’usura delle attrezzature manuali, meccaniche, elettriche complete di accessori e il materiale di consumo non inserito nei listini sopra indicati e necessario per le lavorazioni.
I prezzi medesimi, si intendono accettati dall'affidatario in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
Si specifica che ai prezzi unitari di riferimento non saranno applicate maggiorazioni di qualsivoglia genere.
Per gli interventi di cui all’art. 17 - D il ribasso presentato in sede di offerta sarà applicato al computo metrico estimativo per la definizione del costo complessivo oggetto dell’ordinativo: come già riportato all’art. 17 sarà in ogni caso facoltà dell’affidatario in questi casi accettare il costo delle opere così definito e quindi la realizzazione dei relativi interventi. Tali interventi nell’ambito dell’accordo quadro non dovranno in ogni caso superare gli importi riportati all’art. 5.
Eventuali lavori in economia saranno calcolati secondo le tariffe locali vigenti incrementati di spese generali ed utili di impresa e con applicazione del ribasso d’asta.
19 Rendicontazione degli interventi e pagamenti
A seguito di ogni intervento di manutenzione programmata (ordinaria annuale, stagionale, suppletiva
– articoli 12, 13) l’Impresa dovrà restituire all’Ufficio Tecnico Comunale l’Allegato 3 (rapporto interventi) firmato corredato di dettagliato riepilogo delle attività svolte riportante altresì i riferimenti dei materiali impiegati come indicato all’Art. 7 del presente disciplinare.
Tale rapporto, il cui modello è allegato al presente CSA, è lo stesso con il quale l’Ufficio Tecnico Comunale ha segnalato (con le modalità indicate ai precedenti articoli) eventuali malfunzionamenti sul territorio, integrato con le manutenzioni aggiuntive non segnalate.
Tale documento dovrà essere debitamente firmato, anche digitalmente, dalla Ditta e dovrà pervenire entro n. 3 giorni dalla conclusione dell’intervento programmato a pena dell’applicazione di una penale come definita all’Art. 37. In tal modo sarà verificata la rispondenza tra quanto segnalato e quanto effettivamente effettuato dalla Ditta.
Nel caso fosse necessario procedere con interventi di manutenzione straordinaria o che in ogni caso necessitino di computazione separata e specifica (cfr. Art. 14-C), l’Impresa trasmetterà apposita proposta all’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici basata, qualora possibile sulla base della natura degli interventi, sui prezzi unitari (ribassati) di cui all’art.18 (anche utilizzando gli schemi allegati al presente CSA)
Ogni preventivo dovrà essere adeguatamente numerato e datato, in modo che possa essere inequivocabilmente identificato: l’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare il preventivo proposto e non procedere conseguentemente con l’affidamento e richiedere eventuali altri preventivi nonché affidare gli interventi ad imprese terze, sollevando ovviamente in tal caso l’affidatario da qualsivoglia responsabilità su quanto effettuato da altra impresa.
L’affidatario emetterà apposita proposta di fatturazione trimestrale, separando gli interventi ordinari da quelli straordinari, inserendo anche gli interventi eventualmente effettuati sulla base degli art.14,15,16,17. A seguito di conferma da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale l’Impresa emetterà quindi fattura per l’importo corrispondente. I pagamenti delle fatture del quarto trimestre sono subordinati alla presentazione annuale degli smaltimenti come meglio specificato all’Art. 8.
Nella rendicontazione interventi potranno essere utilizzati gli schemi allegati.
Per quanto attiene ai lavori oggetto di specifica progettazione (rif. art. 17-D) si procederà con contabilizzazione separata e collaudo ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Il compenso sarà a misura per i servizi o lavori previsti del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Tutte le fatture dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla normativa. Nelle fatture dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “scissione dei pagamenti”
così come disposto dall’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015. Sarà in ogni caso cura della committenza comunicare le modalità di fatturazione all’aggiudicatario.
L’affidatario non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
È fatto obbligo all’impresa affidataria di mantenere costantemente aggiornata la propria contabilità indipendentemente da quella ufficiale predisposta a cura dei componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori/Esecutiva.
L’esecuzione degli interventi, benché ordinati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori/esecutiva, dovrà essere limitata all’importo del singolo ordinativo.
L’eventuale superamento di tale importo sarà a totale carico e rischio dell’impresa medesima la quale non potrà pretendere o richiedere risarcimenti o riconoscimenti di sorta.
Raggiunto, in forza della contabilità tenuta dall’impresa esecutrice, l’importo contrattuale, l’impresa stessa dovrà darne immediata comunicazione e documentazione ai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori/Esecutiva.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’affidatario e possono sempre essere rifiutati dai componenti dell’Ufficio Tecnico comunale oppure della Direzione Lavori/Esecutiva.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge nr.136/2010 come modificato dall'art.7 del D.L. 12 novembre 2010 nr.187 convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 nr.217
Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge nr.136/2010 e s.m.i., il relativo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente accordo quadro vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane.
Il pagamento di ogni pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'esecutore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori ed alla presentazione di regolare fattura da parte dell’affidatario che dovrà essere redatta secondo il disposto dell’art.25 del D.L. 66/2014 convertito in L. 23/06/2014 nr.89 in formato elettronico pervenendo alla stazione appaltante attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).
20 Revisione prezzi
Non sono previste revisioni dei prezzi per tutta la durata del servizio. In caso di eventuale affidamento di servizi analoghi per la revisione prezzi si farà riferimento alle disposizioni dell’art. 106, comma 1 lettera b),c) e d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
21 Prescrizioni riguardanti l’allestimento delle aree d’intervento e custodia
Così come previsto dal Codice della Strada, dalle normative sull’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni nei cantieri temporanei e mobili (Codice della sicurezza e salute nel lavoro approvato con D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed al Piano Operativo della sicurezza (POS) dell’Impresa (in caso di lavori), in considerazione del fatto che la maggior parte degli interventi interesseranno la sede stradale ed in ogni caso aree aperte al pubblico, l’Impresa si impegna ad allestire e mantenere il cantiere nelle condizioni di massima sicurezza nei confronti delle proprie maestranze, delle eventuali interferenze con altri cantieri e soprattutto nei confronti delle persone e dei veicoli.
Le aree d’intervento andranno quindi adeguatamente segnalate ed eventualmente delimitate utilizzando la cartellonistica e gli apprestamenti previsti ed in conformità con il Codice della Strada, la segnaletica di cantiere e quanto previsto negli schemi dei piani di sicurezza specifici presentati dall’aggiudicataria.
L’Aggiudicatario dovrà presentare gli schemi tipo delle opere provvisionali e segnaletica che utilizzerà negli interventi di manutenzione agli impianti di IP comunali e che saranno inseriti nei piani di sicurezza.
Si rende noto che se per motivi tecnici e logistici si rendesse necessaria l’interruzione della circolazione su di una determinata strada o via di comunicazione, anche parziale, dovrà essere informato tempestivamente l’Ufficio Tecnico Comunale, anticipando la richiesta di ordinanza di chiusura all’ufficio medesimo ed al comando di Polizia Locale almeno 72 ore prima dell’apprestamento del cantiere.
L’Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela riportate nel Codice della sicurezza e salute nel lavoro approvato con D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Contestualmente alla firma del contratto, l’Impresa deve predisporre e consegnare alla committenza, il Piano per la Sicurezza per quanto attiene alle modalità di esecuzione dei lavori in sicurezza, dei DPI previsti per i lavoratori, dei mezzi utilizzati, dell’organizzazione delle aree d’intervento e dei cantieri temporanei e mobili.
In considerazione della natura del servizio di manutenzione degli impianti, si veda quanto riportato anche del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) messo a disposizione dalla stazione appaltante ed allegato al presente disciplinare tecnico a farne parte integrante.
È a carico e a cura dell’affidatario, la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali l’affidatario non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.
Il compenso per danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all’esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d’asta.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Rimangono altresì a carico dell’esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisionali, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.
L’Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.
22 Responsabile del procedimento e del servizio - verifiche e controlli in corso di esecuzione
Il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore del servizio o Direttore dei Lavori, ognuno secondo le specifiche responsabilità e competenze, hanno il compito e facoltà di:
• seguire l’esecuzione del servizio/lavori, verificando il rispetto delle condizioni contrattuali
• evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze al fine dell’applicazione delle penali
• esprimere il parere di congruità tecnico-economica sulle preventivazioni e fatture emesse dall’Affidatario per il pagamento delle prestazioni
• controllare ed attestare la corrispondenza in numero e qualifica dei subappaltatori.
• accertare la regolarità della posizione assicurativa dell’affidatario
• accertare la regolarità della posizione assicurativa del subaffidatario
• liquidare le prestazioni previa acquisizione del DURC
• predisporre gli atti e i diversi provvedimenti amministrativi derivanti dall’esecuzione del contratto.
In materia di esecuzione del contratto si fa rinvio alla generale disciplina di cui all’art. 30 del D.Lgs.
50/2016.
Nel corso dell’esecuzione del servizio l’Amministrazione, e nello specifico i tecnici dell’Ufficio Tecnico LL.PP., si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell’Impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa. Eventuali ordini di servizio emessi nei confronti dell’Impresa saranno notificati da parte dei responsabili comunali con apposita comunicazione scritta: in caso di notifica prescrittiva e di inadempienza della stessa varranno le disposizioni di cui all’Art. 26, 29, 34, 35,36 37.
L'Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale hanno compiti di sorveglianza e vigilanza sullo svolgimento del servizio, ognuno secondo le rispettive competenze e responsabilità.
23 Organizzazione del servizio e custodia
Il servizio dovrà essere gestito mediante l'organizzazione dei mezzi dell'Impresa affidataria, con personale proprio, attrezzi e macchine per tutti i lavori/servizi conseguenti ai compiti derivanti dal presente capitolato.
L'esecutore, per ciascun contratto applicativo affidato conseguente all'accordo quadro, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'esecutore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'esecutore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
L’esecutore durante l’esecuzione dei lavori dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.lgs. 81/08 e curare, per la parte di propria competenza quanto descritto nell’art. 95 del D.lgs. 81/08
s.m.i. - misure generali di tutela.
La Direzione Lavori/Esecutiva potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e comunque l’Affidatario sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.
24 Personale, materiali, mezzi ed attrezzature
L’Impresa dovrà garantire la disponibilità in ogni momento di mezzi ed attrezzature necessari per l’espletamento del servizio, in particolare la disponibilità di almeno n. 1 cestello elevatore portapersone montato su autocarro (piattaforma aerea). Non saranno ammessi ritardi nell’esecuzione del servizio causati dalla mancata disponibilità del mezzo su indicato.
L’affidatario dovrà dimostrare l’idoneità e la rispondenza del/i mezzo/i che intende utilizzare mediante un mezzo di prova appropriato come ad esempio il libretto di circolazione con i vari collaudi e/o certificazioni e la scheda del mezzo, se disponibile, scaricabile sul sito INAIL.
L’Affidatario si obbliga ad osservare le norme di tutela dei lavoratori previste all’art .30 del D.lgs. n.
50/2016.
L’Affidatario si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’affidamento.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi da parte dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi all’art. 105 nei confronti del personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, rilevata dal DURC negativo in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’affidatario e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e i saldo.
Ai sensi dell’art 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante esperita la procedura di cui al comma 6, paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
L’affidatario deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.
L’affidatario deve aver applicato le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali:
• le otto Convenzioni fondamentali dell’ILO n. 29, 87,98, 100,105, 111, 138 e 182;
• la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
• la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del “salario minimo”;
• la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
• la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
• la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
• art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”
Con riferimento ai paesi dove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori), l’affidatario deve dimostrare che rispetta la legislazione nazionale o, se appartenente ad altro stato membro, la legislazione nazionale conforme alle norme comunitarie vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza sociale (previdenza e assistenza). L'affidatario deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e rispettoso quale si conviene a chi svolge un pubblico servizio.
E’ facoltà dell'Amministrazione richiedere la sostituzione del personale per motivi di inabilità o per comportamento scorretto.
L'Impresa appaltatrice si impegna a rispettare ed applicare le norme previste dal contratto collettivo nazionale e dagli accordi locali, anche nel periodo di scadenza del contratto nazionale e degli accordi locali, sino al loro rinnovo, anche se l'Impresa non è aderente alla rispettiva associazione lavorativa o vi receda.
In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti e previa segnalazione all'Ispettorato del Lavoro e all'Impresa stessa, l'Amministrazione Comunale provvederà ad una detrazione del 20% sui corrispettivi dovuti, da destinare a garanzia dell'inadempienza degli obblighi di cui sopra. Il rimborso della somma di cui sopra all'Impresa avverrà solo dopo che l'Ispettorato del Lavoro avrà dato il proprio nulla osta.
L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente conformi con i limiti e le prescrizioni imposte dalla normativa vigente sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato.
L’Impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche che dei prodotti utilizzati. L’Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
L’Impresa dovrà provvedere, mediante propri contenitori, alla raccolta differenziata dell’immondizia ed al suo trasporto nei contenitori pubblici posti nelle immediate vicinanze delle aree oggetto degli interventi dei materiali di risulta assimilabili ai rifiuti urbani, per gli altri rifiuti provvederà a smaltirli secondo le indicazioni dell’Art. 8 A tal fine si impone alla ditta aggiudicataria lo smaltimento differenziato dei rifiuti.
25 Obblighi di dipendenza assicurativi
Tutti gli obblighi e gli oneri di dipendenza assicurativi, compresi quelli sugli infortuni sul lavoro, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'affidatario e saranno verificati come dalle disposizioni legislative vigenti.
26 Responsabilità dell'affidatario
L'affidatario è responsabile verso il Comune del servizio aggiudicato, che viene svolto con impiego di capitali e di mezzi ed a completo rischio dell'Impresa. Conseguentemente ogni responsabilità colposa o dolosa nell'esercizio delle funzioni appaltate è a carico dell'Impresa appaltatrice.
27 Cauzione definitiva
L’Affidatario, al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre cauzione definitiva rilasciata sotto le forme e ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina, in ogni caso, la decadenza dall’affidamento.
La cauzione definitiva è progressivamente ridotta a norma dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto, quale garanzia a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice per il regolare ed esatto adempimento dell’Affidatario e di eventuali subappaltatori, di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi ed assicurativi e verrà rimborsata dopo la scadenza del contratto, dietro richiesta dell’Affidatario ed in assenza di pendenze di qualsiasi natura con quest’ultimo, resta inteso che l’Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l’applicazione delle penali.
In relazione alle variazioni che possono intervenire nel corso dell’anno, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere l’aggiornamento della cauzione definitiva al nuovo importo del canone complessivo, fermo restando i limiti ed i vincoli di cui ai punti precedenti.
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Impresa ha l’obbligo di integrare la stessa, fino all’importo stabilito; in mancanza l’Amministrazione tratterrà l’importo corrispondente dai primi pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
Per tutto quanto non riportato si rimanda all’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il documento di garanzia sarà restituito al Contraente soltanto alla conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, in assenza di contestazioni.
La garanzia definitiva potrà essere escussa anche per coprire le eventuali maggiori spese per l’esecuzione degli interventi previsti nel presente Capitolato, qualora l’affidatario si rifiuti di eseguirli o di eseguirli ai prezzi aggiudicati, dovendo pertanto l’Amministrazione procedere con affidamento a terzi.
28 Esonero di responsabilità / polizza assicurativa
L’affidatario è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
Durante l’esecuzione del contratto, l’affidatario è responsabile per danni derivanti a terzi, anche conseguenti all’operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.
E’ fatto dunque obbligo all’affidatario di mantenere l’Amministrazione comunale sollevata e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
Grava altresì sull’affidatario l’obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’affidamento
- di produrre, almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio e comunque ai fini della sottoscrizione del contratto:
Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell’Amministrazione Comunale e riferita specificamente al presente affidamento, con espressa conferma di copertura dei danni subiti dall’Amministrazione del Comune di Bardonecchia, suoi amministratori e dipendenti, per fatto e colpa dell’affidatario e di eventuali subappaltatori.
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per sinistro.
Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’affidatario, il Comune di Bardonecchia e gli eventuali subappaltatori.
La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art.1900 del C.C., alla colpa grave degli assicurati.
La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:
- responsabilità personale di amministratori e dipendenti dell’affidatario e dei subappaltatori;
- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- danni a terzi da incendio;
- danni a terzi da inquinamento accidentale;
- danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori.
La polizza R.C.T. dev’essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio.
Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del X.X.X. 00 xxxxxx 0000 xx.0000 x.x.x., (x) del X.Xxx. 23 febbraio 2000 nr.38 e s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell’Amministrazione comunale e riferita specificamente al presente affidamento.
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’affidatario, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 1.000.000,00 (eurounmilione/00) per sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.
Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’affidatario, il Comune di Bardonecchia.
La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:
- a parziale deroga dell’art.1900 del Codice Civile alla colpa grave degli assicurati;
- alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.
La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino alla data del certificato di collaudo finale provvisorio.
L’Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’Impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico dell’Amministrazione.
L’Impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile dell’affidamento alla presenza dei Tecnici dell’Ufficio Lavori Pubblici dell’Amministrazione Comunale.
A tale scopo il responsabile dell’affidamento comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di intervenire.
Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili. I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione dei servizi non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Affidatario, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Amministrazione aggiudicatrice. I danni che l’Affidatario ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati alla Amministrazione aggiudicatrice entro 5 (cinque) giorni dall’inizio del loro avverarsi, unicamente mediante lettera raccomandata, anticipata via fax, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
29 Controversie ed eccezioni dell’affidatario
Nel caso l’affidatario ritenga che le disposizioni impartite dall’Amministrazione comunale siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all’esecuzione stessa dei
lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, Egli, prima di dar corso all’ordine di lavoro con il quale tali lavori siano stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve con osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
Ogni vertenza che dovesse insorgere fra il Comune e l'Impresa appaltatrice dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa mediante l’intervento del responsabile del procedimento nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da quello in cui è pervenuta alla stazione appaltante richiesta da parte dell’Impresa a mezzo di lettera raccomandata AR o p.e.c..
Qualora non si raggiunga l’accordo fra le parti nel termine succitato, fatto salvo quanto previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e con le modalità indicate dal codice di procedura civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
È esclusa la camera arbitrale.
30 Subappalto e subaffidamento
In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , è fatto divieto all’Affidatario di cedere il relativo Contratto stipulato.
Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1°, lett. d), 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , in caso di modifiche soggettive dell’esecutore del contratto.
E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.
La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’immobile in favore del quale è prestato il Servizio.
Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l’Affidatario rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione.
L’Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell’Amministrazione cessionaria.
Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subaffidatario in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Affidatario previste dal Xxxxxx.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subaffidatario attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
31 Variabilità del contratto
L’Affidatario non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall’Amministrazione aggiudicatrice e che questi gli abbia ordinato, che non rappresentino modifica
essenziale alla natura del servizio e delle prestazioni comprese nel servizio, in conformità al disposto dell’art. 106 del D. lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del X.xx n. 50/2016 la Stazione Appaltante qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, può imporre all’Affidatario l’esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario. In tal caso l’Affidatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell’Amministrazione risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo PEC /lettera raccomandata con preavviso di gg. 30 ( giorni trenta ) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato l’affidamento del servizio, senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.
A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 109 del D.lgs n. 50/2016.
Riguardo all’Affidatario é ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.
32 Spese a carico dell'affidatario
Sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative e conseguenti all’affidamento dei servizi/lavori, nessuna esclusa. In particolare, sono a suo carico le spese di bollo, scritturazione e registrazione del contratto, degli atti di consegna o riconsegna ed altri ad esso inerenti; così pure s'intendono a carico del medesimo Affidatario tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico dell'Amministrazione.
33 Oneri ed obblighi dell’affidatario
Saranno compresi nell’importo contrattuale a carico dell’Affidatario gli oneri e gli obblighi dell’elenco esemplificativo ma non esaustivo di seguito riportato:
a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori.
b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Affidatario.
c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza.
d) la documentazione fotografica degli interventi eseguiti se e come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione Lavori/Esecutiva.
e) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere.
f) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo.
g) tutte le opere provvisionali, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario.
h) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario.
i) osservare le norme derivanti dalle vigenti Xxxxx e Decreti relativi all’assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'affidamento in materia di assistenti e assicurazione sociale.
j) comunicare alla Direzione Lavori/Esecutiva, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
k) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito, anche situati nell'interno degli immobili, secondo le disposizioni dell’U.T. o della Direzione Lavori/Esecutiva. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e negligenze imputabili all'Affidatario, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.
l) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati gli stessi.
m) assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure potrà nominare a rappresentarlo sui cantieri persona giuridicamente e professionalmente idonea, benvista dalla Direzione Lavori/Esecutiva, e che possa ricevere e disporre per l'esecuzione degli eventuali ordini da questa impartiti.
Obblighi concernenti la mano d’opera
Nell'esecuzione dei lavori / servizi che formano oggetto del presente accordo, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori suddetti.
Si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi sono vincolanti per la l’affidatario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione della Ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Le maestranze impegnate dovranno essere identificate dall’apposito tesserino di riconoscimento.
L’affidatario dovrà impegnarsi a garantire la disponibilità delle suddette maestranze anche durante il periodo delle ferie estive e invernali.
Le opere/servizi in oggetto saranno liquidate di massima a misura; saranno eseguite e liquidate in economia, quando non sia citato diversamente nell’elenco prezzi.
Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della mano d'opera, l'imprenditore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.
Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in cantiere.
Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina o di laboratorio per lavori/servizi non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contraddittorio con i tecnici dell’U.T. o la Direzione Lavori/Esecutiva, prima dell'esecuzione dei lavori/servizi stessi, salvo il diritto da parte della Direzione di effettuare o di far effettuare dei sopralluoghi per accertare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera.
Esclusivamente nel caso di lavori in economia l’applicazione delle percentuali di aumento per il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, sarà fatta adottando i coefficienti stabiliti nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
Obblighi speciali
Nessuna opera può essere iniziata dall'impresa affidataria senza ordinazione scritta approvata dai componenti dell’Ufficio Tecnico Comunale oppure della Direzione Lavori/Esecuzione, fatta salva l’esecuzione degli interventi connessi alle attività di cui agli art. 12 e 13.
L'affidatario è tenuto ad eseguire in contraddittorio con i tecnici dell’U.T. o la Direzione Lavori/Esecutiva le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse nonché quelle delle eventuali liste giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.
Al termine dell’esecuzione degli interventi ordinati, l’Impresa appaltatrice dovrà consegnare le aree, che sono state interessati dai lavori stessi, in ordine e puliti a “regola d’arte”.
Tali prestazioni saranno compensate secondo i prezzi contrattuali di cui al presente Capitolato. Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa dovrà:
segnalare il recapito telefonico al quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti;
provvedere a indicare il nominativo della persona autorizzata a firmare la contabilità e della persona autorizzata a ritirare gli ordini di lavoro/servizio. Quest’ultima dovrà presentarsi presso l’ufficio tecnico nei giorni e negli orari concordati precedentemente per un puntuale rendiconto sull’andamento delle opere/servizi in corso;
segnalare ai tecnici dell’U.T., prima del loro inizio, i lavori oggetto di subappalto, la categoria di appartenenza, il nominativo della ditta subappaltatrice al fine di verificare il pieno rispetto dell'art 105 D.lgs. n. 50/2016 e valutare che l'importo delle opere/servizi subappaltate rientri nell'ambito di quanto dichiarato dall’impresa all’atto dell’offerta. L'esecuzione di eventuali opere/servizi, benché specialistiche, oggetto di subappalto non potranno avere inizio fino a quando non sarà stato adempiuto quanto previsto dall’art.105, comma 4 D.lgs. n. 50/2016.
Reperibilità
Per tutto il periodo contrattuale la ditta affidataria ha l’obbligo di eseguire, secondo la procedura prevista nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, quegli interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità o per evitare danni al patrimonio comunale, che si rendessero necessari e nei tempi riportati nel presente capitolato.
Gli interventi potranno essere segnalati alla Ditta dai tecnici reperibili, dall’Ufficio Tecnico del Comune, dal Responsabile del Procedimento, dai Capi Squadra dei Servizi Esterni oltre che dal Direttore dei Lavori/Direttore esecutivo.
La ditta è pertanto tenuta a predisporre un proprio servizio di reperibilità, indicando un recapito telefonico per ricevere richieste d’intervento e a tenere a disposizione un congruo numero di operai, di attrezzatura e di mezzi per l’esecuzione degli eventuali interventi richiesti.
L’elenco del personale reperibile della Ditta ed il recapito telefonico del responsabile della squadra reperibile dovrà essere comunicato all’Ufficio Tecnico comunale.
34 Costituzione in mora
I termini e le comminatorie previsti dal presente disciplinare operano di pieno diritto senza obbligo per l'Amministrazione di costituire in mora l'affidatario.
35 Recesso
All'Amministrazione comunale è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto in analogia di quanto disposto dall’articolo 1671 del codice civile. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Fra i suddetti motivi di pubblico interesse si configura anche l’eventuale di perfezionamento di procedimento volti alla definizione di Contratti di Prestazione Energetica o similari, anche eventualmente comprendenti la gestione del patrimonio comunale.
L’Amministrazione Comunale, per attuare le disposizioni dell’art. 1 del D. L.. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 (Spending Review), consistente nell’adesione alla convenzione Consip S.p.A., Servizio Luce 4, si riserva sin d’ora la facoltà di recedere anticipatamente il presente servizio, in qualsiasi momento e previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con esclusione di qualsivoglia indennità, con avviso anticipato di 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata inviata all’indirizzo dell’Affidatario senza che questi possa avanzare riserva alcuna.
In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la ditta appaltatrice avrà diritto al rimborso delle somme anticipate a titolo di finanziamento per esecuzione di eventuali lavori/interventi comminati, per le rate ancora non scadute all'atto della risoluzione del contratto, nonché alla corresponsione dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.
36 Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa
L’intero contratto di affidamento è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile:
a) nel caso di xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’affidatario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b) nel caso di mancata effettuane del servizio, per due interventi consecutivi (articoli 11,13,14), fatte salve cause di forza maggiore;
c) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
d) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
e) nel caso di irreperibilità dell’affidatario o del suo legale Rappresentante;
f) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell’affidatario comporti l’esposizione a rischi per la cittadinanza;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’affidatario verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo all’affidatario, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’affidatario, che determinino una grave irregolarità;
j) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
k) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
l) nei confronti dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
m) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016;
n) qualora nei confronti dell’ affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l’affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’affidatario, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante puo’ risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’ affidatario per iscritto dall'Amministrazione comunale previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui al presente articolo.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione comunale non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’affidatario di qualsivoglia natura.
Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’ affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.
In ogni caso, l'Affidatario sarà soggetto a titolo di penale alla perdita del deposito cauzionale, nonché al risarcimento dei danni.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario dell'accordo quadro in sede di offerta.
Si richiamano i restanti commi 3 – 6 del predetto articolo del D.lgs. n. 50/2016.
37 Penali
Il ritardo nell’espletamento dei servizi con riferimento ai tempi d’intervento/reportistica/rendicontazione riportati nei precedenti articoli, comporterà una penalità di € 70,00 per ogni giorno di ritardo o, in caso di tempi definiti in ore, di 50,00 € per ogni ora di ritardo.
Per comportamenti scorretti da parte del personale dell’affidatario o per mancato rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’interruzione delle lavorazioni, la messa in sicurezza del cantiere o l’allontanamento dallo stesso del personale indesiderato e la sua sostituzione.
38 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – cessione dei crediti
L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.
La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
L’affidatario deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, per la verifica dell’inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti. In caso di cessione dei crediti d’appalto si applica la disciplina prevista all’art. 106, comma 13° del D.lgs n. 50/2016 s.m.i cui si fa integrale rinvio. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all’appalto. L’atto di cessione del corrispettivo successivo alla stipula del presente Contratto deve in ogni caso indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché le condizioni di cui al successivo comma del presente articolo.
In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i., l’atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso la Committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della
persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG dell’intervento.
39 Documenti che fanno parte dell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
il Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 19/04/2000 nr. 145, per quanto applicabile non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
l’offerta presentata dall’affidatario;
il prezzario della Regione Piemonte delle Opere Pubbliche e tutti gli altri prezzari in vigore riportati e citati all’art. 18;
le polizze di garanzia di cui al presente capitolato;
il Piano Operativo di Sicurezza (eventualmente prodotto sulla base dei lavori ordinati).
Il DUVRI
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.
Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le seguenti indicazioni (vedasi schemi allegati):
a) l'oggetto degli interventi/servizi da eseguire;
b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni / servizi e delle eventuali forniture in opera;
c) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
d) i luoghi interessati dagli interventi;
e) l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza con riferimento agli elenchi prezzo ribassati secondo offerta
f) il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento;
g) i termini utili per l'esecuzione dei lavori/servizi e le penalità;
h) il termine per l'emissione della certificazione attestante la regolare esecuzione/collaudabilità delle opere/servizi;
j) i documenti previsti in materia di sicurezza.
Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori/servizi da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.
40 Allegati
Si intendono parte integrante del presente CSA, i seguenti documenti:
Allegati 1 e 2: planimetrie con individuazione PL e quadri IP Comunali;
Allegato 3 Scheda interventi ordinari - stagionali illuminazione pubblica
Allegato 4: Schema O.D.L.
Allegato 5: Schema rapportino esecutore
Allegato 6: Schema rilevamento misure
Allegato 7: DUVRI
Allegato 8: database in formato excel dei PL comunali
Allegato 9: file *dwg contenente la planimetria dei PL
SCHEMA DI CONTRATTO COMUNE DI BARDONECCHIA
(Provincia di Torino)
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE
.
CIG PADRE
In esecuzione alla determinazione di affidamento a firma del Responsabile dell’Area Tecnica n.
del _, che si richiama quale parte integrante del presente contratto;
TRA
il Comune di Bardonecchia, di seguito denominato Comune, con sede in Xxxxxx Xx Xxxxxxx x.0 - 00000 XXXXXXXXXXXX (XX), codice fiscale 86501270010, rappresentato in questo atto dal Responsabile del Servizio Tecnico Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, legittimato alla stipulazione del presente contratto,
E
la Ditta con sede in _ , P.IVA/CF. , rappresentata in questo atto
dal Sig. _ , codice fiscale , nella sua qualità di Rappresentante Legale dell’Impresa di seguito denominata Affidatario,
si stipula e si conviene quanto segue:
PREMESSO CHE
- con determinazione n. __ del a firma del Responsabile dell’Area Tecnica veniva dato avvio al procedimento relativo all’affidamento dell’Accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione illuminazione pubblica comunale, sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, previa richiesta di preventivi con invito rivolto ad operatori abilitati al portale “Traspare”;
- l’importo massimo stimato complessivo a base dell’Accordo Quadro era pari a € _ , oltre ad IVA 22%, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, che verranno valutati di volta in volta relativamente ad ogni intervento oggetto dei successivi contratti applicativi;
- si è conclusa positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. __ del _ i lavori sono stati affidati alla
ditta Ditta _ _ con sede in , P.IVA/CF. ,, che ha offrendo un ribasso pari
al _ % sull’elenco prezzi posto a base di offerta,
TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto.
1. Il Comune di BARDONECCHIA, (in virtù degli atti sopra richiamati) affida alla Ditta , che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dell’Accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione illuminazione pubblica comunale, come da offerta della ditta stessa conservata in atti, attraverso la stipula di uno o più eventuali contratti applicativi.
Il presente Accordo Quadro contiene la disciplina generale inerente all’esecuzione dei lavori e servizi che saranno specificatamente e successivamente individuati ed affidati all'operatore economico con appositi Contratti applicativi.
2. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto le prestazioni di mano d’opera, noli e la fornitura dei materiali necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica comunale e quant’altro previsto nel CSA.
L’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro si obbliga ad assumere i lavori/servizi che saranno di volta in volta richiesti nel rispetto delle condizioni stabilite dallo stesso, entro il limite massimo dell’importo e della durata ivi previsti.
La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi solo parzialmente predeterminati nel numero, secondo le tempistiche e le necessità disposte dall’Amministrazione committente e con le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, in cui è possibile reperire maggiori dettagli relativi all’affidamento in oggetto.
3. La stipula dell’Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Bardonecchia nei confronti dell’affidatario.
L’Affidatario, per contro, è vincolato all’esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dal Comune.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Affidatario si impegna pertanto a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell’Accordo Quadro, a semplice richiesta della stazione appaltante, sempre che gli stessi siano in attuazione del presente Accordo Quadro.
L’Affidatario altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti applicativi che l’Ente, sempre in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.
Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti applicativi le disposizioni di cui al
D.Lgs. 50/2016 e del d.P.R. 207/2010.
Gli articoli del presente contratto si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche per gli eventuali contratti applicativi.
L’Affidatario si impegna all’esecuzione dei lavori / servizi di cui ai successivi contratti applicativi alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati. Gli interventi devono essere realizzati con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e dell’offerta economica presentata dall’Affidatario stesso, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.
Articolo 2. Capitolato Speciale d’Appalto.
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Fanno parte del contratto i prezzi del Prezzario della Regione Piemonte e tutti gli elenchi prezzi riportati nel C.S.A., posti a base di gara.
Articolo 3. Ammontare del contratto.
1. Il valore stimato dell’Accordo Quadro è di € _, oltre IVA 22%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Il ribasso offerto in sede di gara pari al _ % si applica ai singoli ed eventuali contratti applicativi.
L’importo contrattuale è presunto e deve intendersi come un tetto massimo raggiungibile dell’importo massimo stimato, non impegnando il Comune a stipulare contratti derivati fino a quella concorrenza
L’importo contrattuale non costituisce minimo garantito e le eventuali variazioni in diminuzione non possono costituire per l’Affidatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
2. L’affidatario sarà vincolato all’esecuzione degli interventi che saranno richiesti con specifici ordini dalla Stazione Appaltante, qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi dell’Accordo Quadro, nei limiti fissati dal medesimo.
3. I contratti applicativi che deriveranno dall’accordo quadro verranno stipulati “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii..
Articolo 4. Durata del contratto.
L'accordo quadro avrà la durata di 3 anni decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto e comunque con termine previsto al 31.12.2023.
Ove il valore complessivo dei contratti applicativi dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo
Quadro prima della scadenza, l’Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le
parti abbiano nulla a che pretendere l’una dall’altra. Pertanto, l’operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo.
L’Affidatario non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell’ipotesi che dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l’Accordo Quadro.
Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, la Stazione Appaltante si riserva, con apposito provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo contratto applicativo e quindi dell'intero accordo quadro.
Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Modalità di affidamento ed esecuzione dei contratti applicativi
1. L'affidamento dei singoli contratti applicativi all'Affidatario avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.
2. L'esecuzione dei lavori di cui ai singoli contratti applicativi avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di quanto espressamente indicato nel Capitolato Speciale di Appalto, nella lettera di richiesta offerta e nell’offerta dell’operatore economico.
3. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata ai sensi dell'art. 210 del d.P.R. n. 207/2010.
Articolo 6. Modalità di effettuazione degli interventi
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Affidatario si impegna a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell’Accordo Quadro, a semplice richiesta del Comune.
Il codice identificativo gara relativo agli eventuali contratti applicativi dell’Accordo Quadro sarà fornito dal Comune se e quando verranno sottoscritti uno o più contratti applicativi.
In merito alle modalità di esecuzione dei singoli contratti attuativi, si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto.
In ogni caso, l’Affidatario è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità
alle migliori regole d'arte, della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Esecutiva, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi del Comune e non diminuiscono la responsabilità dell'Esecutore.
L'Esecutore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. Il Comune potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor valore, restando obbligato l'Esecutore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.
Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.
L'Esecutore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Appaltante, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore Xxxxxx.
Articolo 7. Rapporti con il Comune
_ _
L’operatore economico dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile, per ognuno dei contratti applicativi, quale unico referente del Comune, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi particolari che dovessero presentarsi. Si precisa che la figura del responsabile ravvisabile, per la gestione del presente contratto normativo, di norma, nel Sig.
.
A tale fine, l’operatore economico deve indicare altresì una sede, un recapito, anche telefonico, i nominativi del personale referente dell’Accordo Quadro.
L’Affidatario si impegna ad indicare anche un recapito, qualora diverso dal precedente, con le caratteristiche sopra indicate, per le eventuali urgenze.
Articolo 8. Sospensioni e riprese interventi.
1. Per ogni contratto applicativo è ammessa la sospensione degli interventi su ordine della direzione nei casi previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal C.S.A..
2. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione e può essere disposta, altresì, dal RUP ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Alla sospensione parziale dei lavori si applica il comma 4 dell’art. 107 del Codice.
Articolo 9. Oneri a carico dell’affidatario.
1. Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal
presente contratto, oltre a quelli a lui imposti per Xxxxx, per regolamento o in forza del Capitolato Generale approvato con D.M. n.145/2000, per quanto attualmente in vigore.
2. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del CSA, per ogni contratto applicativo si intendono compresi nel prezzo degli interventi (e perciò a carico dell’affidatario le relative spese) i seguenti oneri, ove previsti:
a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;
c) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
d) l’adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
3. L’affidatario è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione di ciascun cantiere di contratto applicativo verrà assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’affidatario per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. L’affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
7. Sono altresì a carico dell’affidatario gli oneri di cui al presente contratto.
Articolo 10. Contabilizzazione degli interventi.
1. La contabilizzazione dei lavori/servizi è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione a misura è effettuata secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’affidatario rifiuta
di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od i brogliacci, la direzione esecutiva procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto.
Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.
1. Per ciascun contratto applicativo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. L’affidatario avrà diritto alla somma proposta in sede di offerta economica, solo a seguito dell’esecuzione di uno o più contratti attuativi e nei limiti del corrispettivo previsto dal singolo contratto applicativo.
Il Comune di Bardonecchia corrisponderà la somma offerta in sede di gara, proporzionata all’entità del singolo contratto applicativo
2. Nel corso dell’esecuzione di ciascun contratto applicativo l’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall’affidatario e, comunque, non imputabili al medesimo, l’affidatario può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto dal contratto applicativo.
4. Il pagamento del saldo verrà effettuato secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal relativo contratto applicativo e dalla normativa vigente. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1. Trascorsi i termini di cui all’articolo precedente o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'affidatario ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
Articolo 14. Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione. Collaudo.
Accettazione interventi.
1. Durante il corso degli interventi di ciascun contratto applicativo la Stazione Appaltante potrà
effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con
eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori/servizi e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’affidatario per vizi, difetti e difformità dell’opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’affidatario stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
3. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’affidatario, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.
4. L’affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dei contratti applicativi fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
5. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui a ciascun contratto applicativo avvengono con approvazione del certificato di collaudo o di corretta esecuzione. Ai sensi dell’art.102 comma 2 del Codice, p eri lavori il certificato di collaudo potrà essere sostituito da quello di regolare esecuzione che deve essere emesso, ai sensi dell’art.237 del D.P.R. n. 207/2010, dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all’art.199 del citato D.P.R. n. 207/2010.
6. Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
8. Qualora vi siano interventi di natura strutturale, l‘opera sarà soggetta alle procedure di collaudo statico, ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. L’attività sarà eseguito da apposito soggetto incaricato dal Comune.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. Per la risoluzione del contratto e dei applicativi trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Il contratto applicativo si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la
semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.
3. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto d il singolo applicativo mediante semplice lettera raccomandata / pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori/servizi;
b) inadempimento alle disposizioni della direzione riguardo ai tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori/servizi;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’affidatario senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell’opera;
i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1 lettera e del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.;
j) perdita, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi ed economici finanziari richiesti per l’assunzione dell'appalto e per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
k) al verificarsi delle situazioni previste dal D.Lgs. 50/2016.
4. L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 16 - Recesso dal contratto
1.L’ente committente può recedere dal contratto applicativo, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del Codice, nonché dall’art. 35 del C.S.A.. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
2. All'Amministrazione comunale è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto in analogia di quanto disposto dall’articolo 1671 del codice civile. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in
attuazione di quanto previsto all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. Fra i suddetti motivi di pubblico
interesse si configura anche l’eventuale di perfezionamento di procedimento volti alla definizione di Contratti di Prestazione Energetica o similari, anche eventualmente comprendenti la gestione del patrimonio comunale.
3. L’Amministrazione Comunale, per attuare le disposizioni dell’art. 1 del D. L.. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 (Spending Review), consistente nell’adesione alla convenzione Consip S.p.A., Servizio Luce 4, si riserva sin d’ora la facoltà di recedere anticipatamente il presente servizio, in qualsiasi momento e previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, con esclusione di qualsivoglia indennità, con avviso anticipato di 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata inviata all’indirizzo dell’Affidatario senza che questi possa avanzare riserva alcuna.
4. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, la ditta appaltatrice avrà diritto al rimborso delle somme anticipate a titolo di finanziamento per esecuzione di eventuali lavori/interventi comminati, per le rate ancora non scadute all'atto della risoluzione del contratto, nonché alla corresponsione dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento.
Articolo 17 - Controversie.
1. Nei contratti applicativi eventuali riserve dovranno essere presentate in conformità a quanto di seguito disposto.
2. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
3.Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto contabile idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte negli atti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
4. Se l'esecutore ha firmato gli atti contabili con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, trasmettendo le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. La direzione esecutiva, nei successivi quindici giorni, espone le sue motivate deduzioni.
5. Nel caso in cui l'esecutore ha firmato con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo del singolo contratto applicativo, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la disciplina prevista dall’articolo 205 del D.Lgs. nr. 50/2016.
7. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Torino.
8. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto e/o dall'esecuzione del contratto applicativo, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 2, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente è quello di Torino.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000.
3. L’affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’art.36 bis, comma 3, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell’ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
4. L’impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
5. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
6. In caso di inadempimento, da parte dell’appaltatore o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall’Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa procederà ai sensi della legislazione vigente, in particolare la Stazione Appaltante:
a) procederà ad una adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Affidatario per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell’importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;
b) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedere secondo i disposti dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la Stazione Appaltante disporrà il pagamento di quanto dovuto a valere sulle trattenute effettuate ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 5bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sui certificati di pagamento;
7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti o per l’eventuale pagamento in surrogazione dell’Impresa, l’Affidatario non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.
Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L’affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente, nonché a far osservare ad eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quelle di dettaglio contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (eventuale) e nei Piani Operativi di Sicurezza.
2. L’Affidatario deposita presso la Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (se previsto) di cui all'art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere ed obbligo;
b) un proprio piano operativo di sicurezza (se previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
3. L’affidatario deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori (qualora
nominato) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 2 ogni volta che mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con quanto previsto all'art.105, comma 17, del citato X.Xxx. n. 50/2016, l'affidatario, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di coordinamento della Società, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori.
5. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
6. L'affidatario si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'affidatario, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale costituzione in mora dell'affidatario, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Articolo 20. Anticipazioni
1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016, l’anticipazione del 20% è prevista sull’importo dei singoli contratti applicativi alle condizioni ivi riportate,. Le modalità di erogazione e recupero dell’anticipazione vengono sancite dal citato art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30% (compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune).
Articolo 21. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo n. 105 del D.Lgs. n.
50/2016, i lavori che l'Affidatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. Il Comune è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.
Articolo 22. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con il
presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato cauzione definitiva
_ –
mediante polizza fideiussoria n. _ rilasciata in data da
Agenzia _, per l'importo garantito di € _ _.
2. La garanzia sarà integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in mancanza la Stazione Appaltante tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
3. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità indicate all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 23. Responsabilità civile verso terzi e assicurazione CAR.
1. L'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. Rimane inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, l’Affidatario deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi, altresì, a sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
3. A tale scopo l’Affidatario ha stipulato, ai sensi articolo 103, comma 7 del Codice, idonea polizza
assicurativa n. _ _ rilasciata in data _ da _ – Agenzia
_ .
L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale della predetta polizza.
Articolo 24. Responsabilità per difetti della costruzione.
L’affidatario è responsabile per difformità e difetti dei lavori oggetto dei contratti applicativi ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.
Articolo 25 – Domicilio e ulteriori obblighi dell’affidatario
1. Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio c/o la propria sede legale, obbligandosi di informare la Stazione Appaltante di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede del Comune di Bardonecchia.
2. L’affidatario dichiara che il Sig. è domiciliato c/o la sede legale della società e rappresenterà l’impresa nell’esecuzione dei lavori.
3. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
4. L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi
dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 26. Tracciabilità dei flussi finanziari.
1. Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.
2. L’affidatario nell’ambito del presente contratto sottoscritto con il Comune di Bardonecchia
identificato con il CIG n. _ , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’appaltatore si impegna a inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.
Xxxxx parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante e sottoscritti dalle parti, i seguenti documenti:
- il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
- il Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 19/04/2000 nr. 145, per quanto applicabile non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
- l’offerta presentata dall’Affidatario in sede di gara;
- il prezzario della Regione Piemonte delle Opere Pubbliche e gli altri eventuali prezzari di cui al C.S.A.;
- le polizze di garanzia di cui al C.S.A.;
- il DUVRI.
Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs. n. 50/2016 ed il regolamento approvato con D.P.R. 05/10/2010
n. 207, per quanto attualmente in vigore.
Articolo 29 – Trattamento dei dati personali
L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento U.E.
679/2016 esposta per esteso presso il Comune di Bardonecchia.
L’ente committente informa l’affidatario che titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Bardonecchia con sede a Xxxxxxxxxxxx (XX), xx xxxxxx Xx Xxxxxxx 0, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è l’Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bardonecchia.
Art. 30. Applicazione del codice di comportamento.
L’affidatario si obbliga, nella esecuzione della concessione/appalto e per tutta la sua durata, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014 e aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2018, pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Disposizioni Generali. L’inosservanza delle norme del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia, comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risoluzione del rapporto instaurato, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
Articolo 31. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto e dei successivi contratti applicativi, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc...) sono a totale carico dell'affidatario.
2. Sono altresì a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei lavori dei singoli contratti applicativi, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali trattandosi di prestazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa II allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
4. L'I.V.A., alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.
5. L’Appaltatore dichiara di conoscere tutti i documenti progettuali, siglati per presa visione, riferiti all’appalto e facenti parte del presente contratto, anche se non fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del C.C., in quanto sia applicabile, l'Impresa, come sopra rappresentata, dichiara di approvare specificamente gli artt.1-2-3-4-8-9-11-14-15-16-17-19-21-23-28 della presente scrittura privata.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Bardonecchia, lì _
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI BARDONECCHIA – Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX (FIRMATO DIGITALMENTE)
L'AFFIDATARIO – _
Sig. _ (FIRMATO DIGITALMENTE)
*************************************************************************************************
REPERTORIO CONTRATTI N. _ DEL /__/
AUTENTICA DI FIRME DIGITALI DI SCRITTURA PRIVATA
Io sottoscritta dott.ssa Xxxxxxxx Di Xxxxx, Segretario Comunale Capo del Comune di Bardonecchia, autorizzato ad autenticare le scritture private nell’interesse del Comune, in forza dell’articolo 97 comma 4 lettera c del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale, certifico che le parti:
- CECCHINI Dott. Ing. Xxxxxxxxx nato a SUSA (TO) il 25/12/1973, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bardonecchia
- _ nato a il , nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa
con sede in , P.IVA/CF. _
della cui identità personale sono certo, hanno apposto in mia presenza la propria firma digitale, con certificato valido e non revocato, ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013, sul documento informatico
denominato “ _” tra il Comune di Bardonecchia e la ditta _ di cui ho dato lettura ed il cui contenuto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE - D.ssa Xxxxxxxx DI XXXXX (FIRMATO DIGITALMENTE)
Bardonecchia, lì / / __