Contract
Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale
U. O. Acquisti e Contratti
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 E 54 DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER SINGOLO LOTTO, PER LA FORNITURA DI CARRELLI ELEVATORI, COMPRENSIVA DI TRASPORTO E CONSEGNA PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV.
NUMERO GARA 8937205 LOTTO 1 - CIG 9642753B7F LOTTO 2 - CIG 9642765568
ALLEGATO B DISCIPLINARE DI GARA
xxx.xxx.xx
Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma
Sede legale: Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
C.F. e P.IVA 00000000000 tel: +39.06.55100635-636
eMail: xxxxxxxxxxx@xxx.xx pec: xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
OdV.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO e suddiviSione in lotti 9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 12
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (FVOE) 15
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 16
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 16
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 16
6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 17
10. ESTENSIONE O RIDUZIONE DELLA FORNITURA 23
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 23
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 24 13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 25
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 27
13.1 Domanda di partecipazione ED EVENTUALE PROCURA 28
13.2 BOLLO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 29
13.3 Documento di gara unico europeo 30
13.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’XXXXXXXX 000 XXX XXX X.X. 00 MARZO 1942, N. 26 32
13.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 32
13.6 Dichiarazioni integrative 32
13.7 documentazione ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 33
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Metodo di calcolo dell’offerta economica 36
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 37
19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 37
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 38
21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO 39
22. OBBLIGHI INERENTI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 41
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 44
27. TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 44
PREMESSE
Con atto a contrarre 081SR/2022 del 06/02/2023 del Responsabile dell’Unità Operativa Acquisti e Contratti, l’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV (nel prosieguo Stazione Appaltante), ha indetto una procedura aperta, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di un Accordo quadro, per singolo lotto, finalizzato alla fornitura di xxxxxxx elevatori, comprensiva di trasporto e consegna destinate all’Associazione della Croce Rossa Italiana, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo “Codice”).
Si rappresenta fin d’ora la necessità dell’Associazione della Croce Rossa Italiana- OdV di assicurare l’acquisizione di mezzi e materiali che risultano necessari per l'implementazione dei progetti e il reintegro delle dotazioni di emergenza, anche in relazione alle esigenze dei Comitati Regionali secondo le caratteristiche e le composizioni come da Capitolato Tecnico (Allegati C1; C2).
La predetta esigenza traducendosi nella specificità della fornitura oggetto d’appalto ha determinato la Stazione Appaltante a ritenere idonea la suddivisione dell’appalto in n.2 (due) lotti.
Il codice NUTS: ITI43
Con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e le prescrizioni previste dal presente disciplinare e nei suoi allegati.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dell’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV.
Stazione Appaltante: Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV, con sede legale in Xxxx, Xxx X. Xxxxxxxxx 00, – 00000 Xxxx – Partita IVA 13669721006, operante sulla base delle disposizioni previste dal D.lgs. n.178/2012 e dallo Statuto (disponibile sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “Chi siamo”) dell’Associazione (nel prosieguo “Stazione Appaltante”).
La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare la presente procedura di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Allegato M Disciplinare Telematico.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxxxx://xxx.xx/xxxxx-xxxx/ dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Allegato M Disciplinare Telematico, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
Per l’espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale della Piattaforma gestita da Net4market-CSAmed S.r.l. di Cremona (CR), accessibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxxx, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre alle comunicazioni e a gli scambi di informazioni, conformemente all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Le modalità di accesso e utilizzo della Piattaforma sono indicate nelle Disciplinare telematico di gara (Allegato M).
1.2. DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato M Disciplinare Telematico, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
1.3. IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Net4market.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
▪ Bando di gara;
▪ Allegato B - Disciplinare di Gara;
▪ Allegato C1 - Capitolato Tecnico LOTTO 1;
▪ Allegato C2 - Capitolato Tecnico LOTTO 2;
▪ Allegato D – Domanda di Partecipazione;
▪ Allegato E - DGUE;
▪ Allegato F – Dichiarazione Integrativa Art. 80;
▪ Allegato G – Patto di Integrità;
▪ Allegato H - Schema di Accordo Quadro;
▪ Allegato I - Disciplinare Telematico;
▪ Allegato J - Conformità Capitolato Tecnico
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, e scaricabile dal sito internet xxxxx://xxx.xx/xxxxx-xxxx/ e sulla piattaforma Net4market nella sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso” raggiungibile collegandosi all’URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxxx. Il
legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione
della suddetta documentazione.
L’estratto del bando è stato pubblicato sulla GUUE, 2022/S 248-720185, atti trasmessi il 20/12/2022, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.
2.2. CHIARIMENTI
È possibile richiedere chiarimenti inviando quesiti entro le ore 20:00 del giorno 10/03/2023 tramite la Piattaforma, scrivendo nell’apposita sezione “Chiarimenti”, previa registrazione alla Piattaforma ed abilitazione alla procedura stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte saranno inviate, tramite Piattaforma, entro il giorno 15/03/2023.
La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici accreditati alla procedura una segnalazione di avviso di inserimento nuovo chiarimento da parte della Stazione appaltante.
Non saranno prese in considerazione e non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte saranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante e all’indirizzo xxxxx://xxx.xx/xxxxx-xxxx/ nonché sulla Piattaforma.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici né con strumenti diversi rispetto a quelli indicati.
2.3. COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando i mezzi di comunicazione elettronici sopra indicati.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate solo se rese tramite PEC, all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei, nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione chiarimenti. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. In tal caso l’operatore economico è tenuto a darne adeguata informazione alla Stazione Appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
Oggetto della presente gara è la sottoscrizione di un Accordo quadro per singoli lotti, per la fornitura, di xxxxxxx elevatori, comprensiva di trasporto e consegna destinate all’Associazione della Croce Rossa Italiana.
La consegna dei beni dovrà avvenire entro e non oltre 150 giorni solari dall’emissione del
singolo ordine di fornitura, presso il COE di Avezzano.
Si precisa che per tutte le caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara (nel Capitolato Tecnico) è valevole il principio di equivalenza ai sensi dell’art. 68 D.lgs. 50/2016. Sarà, pertanto, onere del concorrente la dimostrazione dell’equivalenza dei prodotti offerti ai fini della verifica di corrispondenza alle caratteristiche richieste dalla Stazione Appaltante.
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
LOTTO | DESCRIZIONE | CIG | IMPORTO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO PER LOTTO |
1 | CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO | 9642753B7F | 300.000,00 € |
2 | CARRELLO ELEVATORE DIESEL | 9642765568 | 300.000,00 € |
Ciascun concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti e potrà aggiudicarsi uno o più lotti. Il dettaglio dei CPV per lotto è il seguente:
LOTTO | Descrizione dei beni | CPV | P (principale) S (secondario) | Importo unitario a base d’asta |
1 | CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO | 42415100-9 | P | 36.500,00 € |
2 | CARRELLO ELEVATORE DIESEL | 42415100-9 | P | 48.000,00 € |
L’importo complessivo previsto per la procedura in esame - determinato dalla somma degli importi dei singoli accordi quadro per ciascun lotto - è pari a € 600.000,00 (seicentomilaeuro/00cent) al netto di Iva e/o di altre imposte, contributi e oneri di legge.
L’operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto dovrà̀ garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite nel presente Disciplinare la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso
- nessuna prestazione esclusa o riservata - senza alcun onere aggiuntivo per Associazione della Croce Rossa Italiana a qualsivoglia titolo richiesto.
Si precisa che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’affidamento e che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento dell’affidamento non è necessario redigere il DUVRI, trattandosi di mera fornitura. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a
€ 0.
3.1 DURATA
La durata di ciascun Accordo Quadro è di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi e comunque fino ad esaurimento del plafond di ogni Accordo Quadro. L’Associazione si riserva la possibilità di procedere alla cessazione anticipata dell’Accordo Quadro in caso di esaurimento plafond.
3.2 OPZIONI E RINNOVI
L’Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106 del Codice.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario nuove prestazioni strettamente connesse a quelle oggetto di affidamento e/o prestazioni integrative nei limiti previsti dall’art. 106 del codice, laddove sorgessero esigenze impreviste ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l’Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori due anni e comunque fino all’esaurimento del Plafond.
La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’affidatario mediante PEC almeno 30 gg prima della scadenza dell’accordo originario, salvo l’esaurimento del Plafond complessivamente previsto per l’accordo quadro
3.3 REVISIONE DEI PREZZI
In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione.
A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara.
Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza.
Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla presente procedura di gara.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste, non partecipanti alla gara, possono presentare offerta, per i singoli lotti, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con
la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del
Xxxxxx, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera
b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella
medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune, privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata
nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il Concorrente dovrà dichiarare il possesso, attraverso l’utilizzo dei documenti in allegato, dei requisiti di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico del Bando di gara.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (FVOE)
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono difatti inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara e per il controllo in fase di esecuzione del contratto (in ordine alla relativa permanenza) a far data dal 9 novembre 2022 è fatto obbligo alle stazioni appaltanti e a ciascun concorrente in ricorso al “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” (FVOE) - adottato con Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 e regolamentato dall’art. 81, commi 2 e 4, del Codice appalti così come novellato dall’art. 53, comma 5, lett.d) del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis).
L’accesso al FVOE potrà essere consentito, ai sensi dell’art. 81, comma 4-bis, oltre che alle stazioni appaltanti anche agli Organismi di attestazione, per le verifiche di competenza, e agli stessi operatori economici, per i dati di loro pertinenza.
Conseguentemente, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti e le modalità indicate di seguito (artt. 6.1; 6.2 e 6.3 della presente lex specialis), è acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, presso cui è istituito il FVOE.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla procedura.
In merito alla documentazione da inserire nel FVOE si rimanda agli artt. 5 e 6 della delibera ANAC n. 464/2022.
In particolare, nel FVOE sono presenti i dati di cui al comma 2 dell’art. 81 del Codice per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 nonché i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’art. 83 che l’operatore economico carica.
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara, per lotto di interesse.
Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Gli operatori economici interessati devono possedere un fatturato globale medio annuo, relativo al triennio antecedente alla pubblicazione della presente gara, non inferiore al 50% dell’importo dell’Accordo Quadro per il lotto di interesse.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di una dichiarazione concernente il requisito richiesto all’interno del DGUE (parte IV, sezione B punto 1b) (Allegato E)
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Esecuzione nei n. 3 (tre) anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara, di importo complessivo almeno pari al 50% di quello dell’Accordo Quadro, per il lotto di interesse.
La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, presentando l’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi n. 3 (tre) anni con i relativi importi, durata dell’appalto e specificando i dati della Stazione Appaltante o soggetto privato che ha affidato la fornitura, nell’apposita sezione del DGUE (parte IV, sezione C punto 1b);
b) Certificazione Sistema di Qualità ISO 9001:2015 coerente allo specifico oggetto
dell’appalto.
La comprova del requisito è fornita presentando copia, firmata digitalmente, dell’attestato di
certificazione nella documentazione amministrativa, ai sensi di quanto previsto al punto 15.
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata designata a rivestire il ruolo di capofila (per cui si richiede una quota almeno pari al 50%) assume la quota maggiore di attività esecutive.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di cui al punto 6.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici dell’affidamento.
I requisiti di capacità economica (punto 6.2), nonché tecnica e professionale (punto 6.3 a) e b)), ai
sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento,
quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Si richiamano, inoltre, le disposizioni dell’art. 47, comma 2bis in riferimento ai consorzi stabili.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di qualità richiesta comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Le clausole del contratto di avvalimento devono rendere puntualmente apprezzabili quali siano le risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliata, al fine di evitare che il requisito risulti attribuito in via meramente cartolare e non effettiva. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria, che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, cui consegue l’esclusione del dell’offerta del concorrente, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone ed il concorrente è obbligato, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, a sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, tale comunicazione deve essere effettuata al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo, comunque non superiore a 30 giorni, per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, così come
da ultimo modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021.
In particolare, il concorrente dovrà indicare nel DGUE le parti di prestazione che intende subappaltare nonché la relativa percentuale che, per la procedura in oggetto, è da intendersi fissata nella misura non eccedente il 49% (ai sensi e per gli effetti del novellato comma 1 dell’art. 105 del Codice) da calcolare sull’importo complessivo del singolo Accordo Quadro.
Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta, per il concorrente il divieto di subappalto
l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli, mediante presentazione di un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 105, comma 7, del codice.
Il concorrente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del codice.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da:
1) una cauzione provvisoria che dovrà costituire una garanzia a corredo dell’offerta (garanzia provvisoria) pari al 2% dell’importo complessivo previsto per singolo Accordo quadro (per ciascun lotto di interesse per cui si presenta offerta) ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il singolo lotto di riferimento;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la produzione della documentazione richiesta è necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la BANCA “CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA AG. 4” Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, con sede in Roma indicando: Causale “Cauzione provvisoria per la gara europea a
procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 e 54 del d.lgs. 50/2016, suddivisa in lotti, per la sottoscrizione di un accordo quadro, per la fornitura di Carrelli elevatori comprensiva di trasporto e consegna per l’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV.– GARA n. 8937205 – LOTTO CIG ”.
b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al consorzio ed alle imprese esecutrici indicate in sede di offerta;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite in Piattaforma (contestualmente a tutta la documentazione amministrativa) in una delle seguenti forme:
- originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha
dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio
possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. ESTENSIONE O RIDUZIONE DELLA FORNITURA
Nel corso del rapporto contrattuale, la Stazione Appaltante, in relazione a proprie esigenze organizzative, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto.
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del d.lgs. 50/2016, nel caso in cui sorgano esigenze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante la fornitura potrà essere incrementata o ridotta o potranno essere richieste forniture accessorie nei limiti previsti dalla citata disposizione, previa richiesta da parte del direttore dell’esecuzione.
Il direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro indicherà, in tal caso, i tempi e le modalità di
intervento e sarà deputato ad effettuare tutti i necessari controlli sulla qualità dell’attività svolta.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, che per la presente gara è pari, per lotto di interesse, a:
LOTTO | CIG | IMPORTO |
1 | 9642753B7F | € 35,00 |
2 | 9642765568 | € 35,00 |
Deve essere allegata la ricevuta del pagamento come meglio specificato al punto 15.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione di gara, sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 27/03/2023, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico (Allegato I).
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
Nel solo caso di operatori economici esteri, qualora non sia possibile l’utilizzo della firma digitale, la documentazione amministrativa potrà essere sottoscritta con firma olografa su documento scansionato e corredato da copia del documento d’identità del legale rappresentante firmata dal medesimo.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale
ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Le modalità di presentazione dell’offerta sono riportate nel Disciplinare telematico di gara (Allegato I). L’operatore economico dovrà predisporre e depositare:
A. Documentazione amministrativa;
B. Offerta economica: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare. Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e
chiarimenti inclusi.
Al momento del caricamento della documentazione, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto caricamento della documentazione come indicato nel Disciplinare Telematico.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione
amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni
richieste e dell’offerta è sanabile;
Ai fini del Soccorso Istruttorio, la Stazione Appaltante procederà tramite comunicazione all’indirizzo PEC, ad assegnare al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa, (unica per tutti i lotti), andrà caricata a sistema secondo le modalità previste nell’allegato “Disciplinare Telematico” (Allegato I) e sarà costituita dalle dichiarazioni e dalla documentazione di seguito elencata:
1. Domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato agli atti di gara (Allegato D) sottoscritta digitalmente ed eventuale procura;
2. DGUE secondo lo schema allegato agli atti di gara (Allegato E), sottoscritto digitalmente;
3. Dichiarazione Integrativa Art.80, secondo lo schema allegato agli atti di gara (Allegato F), sottoscritta digitalmente;
4. Patto di Integrità, allegato agli atti di gara (Allegato G), sottoscritto digitalmente;
5. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. Nell’ipotesi di omessa produzione dell’AVCpass, il concorrente verrà invitato dall’Associazione a registrarsi al sistema AVCpass, producendo il suddetto PASSOE a pena di esclusione, entro i termini previsti dal Soccorso Istruttorio, dalla data di ricezione della relativa richiesta;
6. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC, che dovrà essere versato,
per l’importo dovuto, per ciascun lotto cui il concorrente intenda partecipare;
7. Documento attestante la garanzia provvisoria, costituita per ogni lotto di interesse cui il concorrente presenti offerta con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, sottoscritto digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle forme tassativamente indicate nel presente disciplinare;
8. (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
9. Copia del modello F23 attestante l’assolvimento in forma virtuale dell’imposta di bollo;
10. Copia della Certificazione Sistema di Qualità ISO 9001:2015, coerente allo specifico oggetto dell’appalto, sottoscritta digitalmente e corredata da autocertificazione attestante la conformità all’originale.
In tale documentazione, pena l’esclusione dalla presente procedura, non dovranno essere presenti riferimenti all’offerta economica, né indicati eventuali valori economici inerenti all’offerta. Si ribadisce che in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, le procedure di gara si
caratterizzano per una netta separazione tra la fase di valutazione della documentazione amministrativa, ai fini dell’ammissione alla procedura, e quella dell’offerta economica, nel rispetto del principio di segretezza. Pertanto, nella presente documentazione non dovrà essere inserito alcun elemento economico, pena l’esclusione dalla procedura.
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta digitalmente, con adempimento del bollo in forma virtuale, secondo il modello di cui all’Allegato D e firmata digitalmente nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 82/2005.
La domanda di partecipazione, le dichiarazioni e l’offerta potranno essere sottoscritte anche da soggetti diversi dal legale rappresentante del concorrente. In tal caso dovrà essere presentata la relativa procura, dalla quale risultino i poteri attribuiti al procuratore.
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (operatore singolo o consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE), di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera
b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, occorrerà indicare il domicilio fiscale; il codice fiscale; la partita IVA; l’indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega alla domanda, firmata digitalmente copia conforme all’originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
13.2 BOLLO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire secondo una delle possibilità indicate nel seguito:
Modello F23: utilizzo del modello F23, secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate collegandosi al link xxxxx://x00xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/X00/xxxxxxXxxxXxx.xx?xxxxxxxxxxx con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente;
- dei dati identificativi della stazione appaltante;
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – CIG n. vedi oggetto)
- ufficio o ente: inserire il codice dell’ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente dove ha sede l’Associazione, per la sede di xxx Xxxxxxx x. 00, Xxxx è l’ufficio territoriale ROMA 1 – TRASTEVERE con codice ufficio: TJN;
- codice tributo: 456T;
Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione presenti al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/x00/xxxxxxxxx00
@x.xxxxx: Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente dovrà caricare sulla piattaforma la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario ovvero copia informatica del modello F23.
13.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema Allegato E agli atti di gara, che deve essere firmato digitalmente, come previsto ex d.lgs. 82/2005.
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’impresa ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento,
come di seguito precisato.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota
percentuale dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro.
Il concorrente, prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, per ciascun subappaltatore, presenta
alla Stazione Appaltante:
DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al par. 6.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato firmato digitalmente (ex d.lgs. 82/2005):
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
13.4 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 000 XXX XXX X.X. 00 XXXXX 0000, X. 00
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186- bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
13.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria.
13.6 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice (Allegato H);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267
3. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 - bis, comma 6 della legge fallimentare.
Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2 e, ove pertinente 3, allegandole al loro DGUE. Ciascun subappaltatore le renderà almeno 20 giorni prima della sottoscrizione dell’accordo.
13.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà l’accordo in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD),
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti,
partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di RTI costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
16. OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere predisposta, secondo quanto previsto nel Disciplinare Telematico (Allegato I), utilizzando il form online, disponibile in piattaforma, in cui andrà inserita l’indicazione del RIBASSO PERCENTUALE PER CIASCUN LOTTO DI INTERESSE (da esprimere in cifre e in lettere).
La percentuale di ribasso offerta per ciascun lotto di interesse, dovrà essere espressa fino alla seconda cifra decimale. Nel caso di valori offerti dal concorrente con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, il Sistema procederà, in automatico al troncamento alla seconda cifra decimale.
In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà
ritenuto valido quello più conveniente per l’Associazione.
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente e vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dall’Associazione.
Con la sottoscrizione dell’offerta economica il concorrente dichiara:
1. di aver giudicato l’offerta presentata, nel suo complesso, remunerativa;
2. di aver preso esatta conoscenza della natura della procedura e di tutte le circostanze
particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
3. di aver preso esatta conoscenza che con la formulazione dell’offerta il concorrente si
impegna a erogare i servizi in oggetto entro i termini previsti negli atti di gara;
4. di essere informato che il trattamento dei dati forniti avverrà in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR – REG. 2016/679, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in diminuzione, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate.
Sono inammissibili e verranno pertanto escluse anche le offerte economiche inferiori all’importo a base d’asta.
Saranno escluse le offerte che non rispettino tali condizioni.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare la procedura in oggetto in qualunque momento o comunque di non procedere alla stipula dell’accordo con l’operatore economico risultato aggiudicatario a causa dell’insorgenza di specifiche ragioni/sopravvenute esigenze.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE METODO DI CALCOLO DELL’OFFERTA ECONOMICA L’Accordo Quadro, per ciascun lotto, sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016, calcolato in ragione del ribasso percentuale applicato di cui al precedente x.xx 14 del presente disciplinare.
La percentuale di ribasso offerta deve essere espressa fino alla seconda cifra decimale.
In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettera, verrà ritenuto valido quello più conveniente per la Stazione Appaltante.
La congruità delle offerte verrà valutata secondo le modalità previste dall’art. 97 co. 2 del D.lgs.
50/2016.
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’accordo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare la procedura in oggetto in qualunque momento, senza che i concorrenti possano avere nulla a pretendere.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, altresì, di non procedere ad alcuna aggiudicazione o,
comunque, alla stipula dell’accordo con l’operatore economico risultato aggiudicatario, senza che i
concorrenti e l'aggiudicatario possano avanzare pretese di sorta, ivi compresi eventuali rimborsi spese.
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
L’espletamento della procedura di gara avrà luogo esclusivamente in videoconferenza.
La prima seduta pubblica è prevista per il giorno 28/03/2023, ore 11:00 presso gli Uffici della sede della ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, Xxx X. XXXXXXXXX x. 00, XXXXX -0, XXXX.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 giorni prima della data fissata.
La pubblicità delle sedute è garantita esclusivamente mediante collegamento dei concorrenti da remoto in videoconferenza per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.
In questo caso è necessario inviare una pec all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 27/03/2023 che riporterà un indirizzo email ordinario cui verrà inviato il link di invito a partecipare per collegarsi da remoto mediante Google Hangouts Meet.
La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.
19. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta il seggio di gara istituito ad hoc accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta economica resta, chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale.
Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:
a) attivare tramite il seggio di gara la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 12;
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “xxx.xx/xxxxxxxxxxx” alla voce “bandi e gare” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, si procederà mediante richiesta di un’offerta migliorativa tra le parti presenti e in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio in seduta pubblica.
Qualora il RUP individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2-bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà alla verifica dell’anomalia in seduta riservata.
Qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016.
È prevista l’esclusione in caso di:
- mancata separazione tra la documentazione amministrativa e l’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2 e 2 bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP dovrà richiedere al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti risultino inaffidabili.
21. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
All’esito delle operazioni, di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni ai fini dei successivi adempimenti.
La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
La verifica dei requisiti avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente che ha presentato l’offerta migliore, una volta espletate tutte le verifiche obbligatorie.
Prima dell’aggiudicazione esecutiva, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede all’aggiudicatario di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema FVOE.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’affidamento non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La Stazione Appaltante si riserva, in casi di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula dell’Accordo Quadro, previa acquisizione
della documentazione necessaria e con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione definitiva e previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell’Accordo Quadro.
Agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
La stipula avrà luogo ai sensi e per effetto dell’art. 32 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, per ciascun lotto, preceduta dalle opportune verifiche, verrà comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo pec con la quale si richiederà ai relativi aggiudicatari di produrre, entro 5 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione:
a. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, all’appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, ai sensi di cui all’art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010;
b. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Associazione, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, dovrà essere pari al 10%, previe riduzioni spettanti, dell’importo contrattuale secondo quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016;
c. Documentazione ed attestazioni tecniche, da rendere firmate digitalmente, contenenti tutte le specifiche tecniche dei Carrelli Elevatori offerti e l’indicazione del rispetto di tutte le caratteristiche richieste per ciascuna fornitura oggetto di singolo lotto.
L’Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione dell’intera procedura è pari a €
3.500,00 (tremilacinquecentoeuro/00cent).
La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese,
nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell’Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
L’Associazione è libera di richiedere il numero di veicoli che ritiene necessari e funzionali alle proprie esigenze, senza che l’aggiudicatario possa opporre vincoli o eccezioni, sia per quanto attiene la previsione di un limite minimo di spesa sia per quanto riguarda il raggiungimento dell'intero plafond.
22. OBBLIGHI INERENTI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
23. CAUZIONE DEFINITIVA
La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 del Codice.
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità
rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016.
N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e testualmente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni dell’accordo e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, previa obbligatoria
consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione
Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del servizio/fornitura (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016).
In caso di escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma
1 penultimo capoverso del codice.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.
24. PAGAMENTO E VERIFICHE
A fronte della corretta e completa esecuzione delle forniture oggetto dell’accordo quadro e solo in caso di esito positivo dei controlli, l’Associazione pagherà all’Aggiudicatario il corrispettivo contrattuale, secondo le condizioni e i termini individuati nello schema di accordo quando e nel Capitolato Speciale d’oneri.
L’Associazione si riserva, nel corso dell’esecuzione della fornitura e laddove ne ravvisi la necessità, di procedere alla esecuzione di verifiche, per l’accertamento del rispetto delle caratteristiche di prestazione e qualità dei beni forniti.
I costi relativi sono a carico dell’aggiudicatario e in caso di esito negativo a seguito della predetta verifica l’Associazione procederà al recesso dall’accordo quadro e alla segnalazione alle competenti autorità.
25. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale l’accesso agli
atti è differito:
a. in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b. in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione esecutiva;
c. in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.
È comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda ai fini della difesa in giudizio dei propri
interessi.
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dall’esecuzione dell’accordo quadro è competente il Foro di Roma,
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
27. TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
La Stazione Appaltante, ai sensi del GDPR – REG. UE 2016/679 e delle altre disposizioni vigenti in materia, informa che tratterà i dati contenuti nel presente accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e degli obblighi strettamente connessi all’attuazione dell’accordo, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione della Croce Rossa Italiana. Il Responsabile del trattamento è l’Avv. Xxxxxx Xx Xxxxx (DPO).
L’aggiudicatario sarà responsabile del trattamento dei dati forniti dalla Stazione Appaltante per l’espletamento del servizio/fornitura oggetto di affidamento e sarà vincolato al trattamento degli stessi nel pieno rispetto della normativa vigente.
L’aggiudicatario inoltre è tenuto al segreto in merito a tutte le informazioni e notizie di cui verrà a conoscenza nell’espletamento del servizio. Ogni violazione o comportamento inidoneo potrà essere sanzionata nel rispetto delle disposizioni vigenti e potrà determinare la revoca dell’affidamento.
28. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si fa riferimento al capitolato tecnico, al d.lgs. 50/2016, al Codice Civile e alle disposizioni vigenti in materia.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx