ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
con unico operatore per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade comunali – DURATA: 36 MESI- CIG 5155693474, CUP G36G13000070004
OGGETTO: Accordo quadro ex art.59 D.Lgs 163/06 con unico operatore per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione di alcuni tratti delle strade comunali – DURATA: 36 MESI- CIG 5155693474, CUP G36G13000070004
FRA
..................... (qui di seguito denominata “Stazione appaltante”), via ..................... .n –
..................... – Codice Fiscale e Partita IVA ....................., rappresentata nel presente atto da ,
nato/a a ..................... (.....) il ...../...../....., xxxxxxxxxxx/a per la carica in via ..................... .n ....., a ,
nella sua qualità di
E
l’Impresa ....................., con sede in ..................... n., P. IVA ......................, Cod. Fisc , iscritta
alla CCIAA di ..................... al n , di seguito anche “Appaltatore” o “Impresa”, in persona del sig.
....................., nato a ..................... il ....................., nella sua qualità di , munito dei necessari
poteri come da
(di seguito collettivamente indicati come le “Parti”)
L’anno duemilatredici, il giorno […] del mese di […], presso i locali del Comune di
Collesalvetti le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo.
Premesso che
Con determinazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni n. 57 del 30/05/2013, veniva avviata la procedura negoziata ex art.122 co.7 D.Lgs.163/06 al fine di aggiudicare i lavori in oggetto mediante sottoscrizione di un accordo quadro nel rispetto dell’art.3 co.13 e dell’art.59 D.Lgs.163/06;
che col suddetto provvedimento venivano altresì approvati:
1. Il disciplinare di gara, denominato allegato “A”;
2. La lettera di invito e l’elenco delle ditte da invitare denominati allegato “B”;
3. il fac simile dell’istanza di partecipazione alla procedura, denominato “Allegato “C”;
4. il fac simile della dichiarazione sul possesso requisiti art.38, denominato “Allegato “D”;
5. il fac simile della dichiarazione forme di controllo, denominato Allegato “E”;
6. il fac simile dell’offerta economica, denominato Allegato “F”
7. il capitolato speciale di appalto, denominato allegato “G”;
8. schema accordo quadro denominato allegato “H”;
9. Allegato “I” elenco prezzi e quadro economico.
l’Accordo Quadro oggetto di affidamento è del tipo “con unico fornitore”, ai sensi di quanto disposto dal comma 4° dell’art. 59 del D.Lgs. 163/06, e risponde all’esigenza di pervenire ad una razionalizzazione delle spese per lavori di manutenzione, all’abbattimento dei costi di procedura, alla standardizzazione dei risultati di gara, ed alla semplificazione nei rapporti contrattuali tra Stazione Appaltante e Fornitori;
a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni, la Stazione Appaltante ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l’aggiudicazione definitiva dei Lavori in favore del Fornitore, quale soggetto che ha presentato la migliore offerta in sede di gara;
il Fornitore ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ed alle altre norme rilevanti in tema, e dei requisiti speciali previsti dal Disciplinare di Gara, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento; a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di euro […], il Fornitore ha ritualmente prestato in favore del Comune la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di euro […], il Fornitore ha ritualmente prestato in favore del Comune polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione dei lavori ai sensi dell’art.129, co.1 D.Lgs.163/06 e dell’art.125, co.1 DPR 207/2010 (all risk-CAR) nelle forme di cui allo schema tipo 2.3 approvata con DM 123 del 12 marzo 2004;
trattasi di appalto aggiudicato col criterio del prezzo più basso, a misura, mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art.82 co.1 lett a) D.Lgs.163/06 e art.119 DPR 207/2010 e che l’elenco di tali lavorazioni è parte integrante e sostanziale del presente Accordo sotto la lettera “ ”
le Parti, con il presente accordo, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti i lavori di manutenzione.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 (Definizioni)
Nel presente accordo, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:
1. Lettera di invito”: il documento che, nel riassumere le caratteristiche essenziali dell’affidamento, viene predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.122 co.7 ed al co.6 art.57 D.Lgs.163/06, notificato agli Operatori Economici nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento definiti dal D.Lgs.163/06;
2. Disciplinare”: il disciplinare di gara, volto a regolamentare le caratteristiche essenziali, gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’appalto;
3. Accordo Quadro”: il presente accordo, quale contratto pubblico di tipo normativo, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 163/06, volto a stabilire e regolamentare in via preventiva le condizioni contrattuali dei singoli appalti da aggiudicarsi durante il periodo di validità dell’accordo stesso;
4. “Capitolato Speciale di Appalto”: il documento, allegato G al Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all’Amministrazione devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
5. Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l’operatore economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
6. “Stazione Appaltante” o “Amministrazione Aggiudicatrice”: è il COMUNE DI COLLESALVETTI, quale soggetto che avvia il procedimento ed acquisisce il Lavoro all’esito della procedura svolta,
7. Offerente” o “Concorrente”: l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha concorso alla procedura ai sensi di legge, e nel rispetto dei requisiti generali, tecnico – organizzativi ed economico - finanziari stabiliti nella documentazione di gara, ha presentato la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione;
8. “Fornitore”, “Affidatario”, “Aggiudicatario” o “Appaltatore”: il soggetto cui è stato affidato il presente appalto, all’esito dell’avviata selezione ad evidenza pubblica;
9. “Lavori di manutenzione”: gli interventi di manutenzione ordinaria della pavimentazione di alcuni tratti di strade, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali (urbane ed extra urbane), meglio specificati nelle sue caratteristiche costitutive e prestazionali, nel Capitolato Speciale di Appalto.
10. “lettera di ordinazione o ordine di servizio”: la richiesta, emessa dalla Stazione Appaltante verso il Fornitore secondo le caratteristiche previste dal presente Accordo Quadro, diretta alla stipula di uno o più Contratti Attuativi;
11. “Contratto Attuativo”: il singolo appalto che, in attuazione di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, previa discrezionale valutazione della Stazione Appaltante in ordine al proprio fabbisogno verrà eventualmente affidato all’aggiudicatario, compendiato in documento che riassumerà gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, secondo quanto previsto dal presente Accordo Quadro.
Art. 2 (Oggetto dell’Accordo Quadro)
1. Il presente Accordo regolamenta le caratteristiche minime degli interventi manutentivi e dei prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra la Stazione Appaltante ed il Fornitore, in occasione dei singoli Contratti Attuativi dell’Accordo stesso, ed impegna il Fornitore a sottoscrivere con la Stazione Appaltante uno o più Contratti Attuativi aventi le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo.
2. Gli eventuali contratti attuativi hanno come finalità quella di consentire lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione di alcuni tratti di strade, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali (urbane ed extra urbane). L’indicazione esatta delle strade verrà fornita di volta in volta dal Direttore dei Lavori.
3. A sua volta l’Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori che gli saranno ordinati nel rispetto dei patti risultanti dal presente accordo quadro, dichiarando che li assumerà con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
4. Le prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro consistono nell’esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione delle strade, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali
5. La Stazione Appaltante, previa discrezionale ed insindacabile valutazione dei propri fabbisogni, potrà stipulare con il Fornitore uno o più Contratti Attuativi per gli interventi che compongono i lavori. La durata dei singoli Contratti Attuativi non potrà eccedere la durata complessiva dell’Accordo Quadro. I Contratti Attuativi stipulati per periodo eccedente la durata dell’Accordo Quadro perderanno automaticamente efficacia.
6. La stipula del singolo Contratto Attuativo sarà preceduta da un’apposita procedura negoziata per affidamento diretto, nel corso della quale, ove necessario, il Fornitore sarà invitato dalla Stazione Appaltante a completare la propria offerta, ai sensi di quanto previsto dal 4° comma dell’art. 59 del D.Lgs. 163/06.
7. La stipula del presente Accordo Quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo all’Appaltatore verso la Stazione Appaltante. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula di un Contratto Attuativo con il Fornitore sarà di carattere eventuale e discrezionale, e verrà adottata dalla Stazione Appaltante, entro il termine di validità del presente Accordo, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità del presente Accordo non divenisse affidatario di Contratti Attuativi.
8. Parimenti, il presente Accordo non costituisce né rappresenta l’attribuzione dei lavori in via di esclusiva in favore del Fornitore. Anche nel corso della validità dell’Accordo stesso, la Stazione Appaltante sarà dunque libera, per motivate esigenze, di provvedere all’affidamento di parte o di tutti i lavori oggetto del presente Accordo anche in favore di soggetti terzi diversi dal Fornitore.
Art. 3 (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro)
1. Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione, e avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi, indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine.
2. In caso di urgenza, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, l'inizio dei lavori è affidato anche nelle more della stipula dell’accordo e nelle more della stipula del singolo contratto attuativo: in tal caso la durata decorrerà dalla data di effettivo avvio dei lavori.
3. Nel caso di consegna anticipata, al momento dell’avvio dei lavori di manutenzione, deve essere consegnata al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:
a) cauzione definitiva, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art.7
b) polizza per danni a terzi ai sensi dell'art.129 del D.L.vo 163/2006 ed art. 125 del D.P.R. 5.10.2010 n.207, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art.7;
c) il Piano Operativo per la Sicurezza, ai sensi del D.Lgs.81/08
d) il nominativo del Responsabile Operativo o Referente della Ditta, come meglio specificato al successivo art.7 co.1 lett a).
e) il Responsabile della sicurezza della Ditta, individuato ai sensi del D.Lgs.81/2008
4. Al termine del periodo di validità dell’accordo, l’Ente si riserva la facoltà di prorogare lo stesso per un massimo di 6 mesi nelle more della conclusione di una nuova procedura ad evidenza pubblica, in regime di “proroga tecnica”, agli stessi xxxxx xxxxxxxx e condizioni del presente accordo quadro.
Art.4 (Valore massimo stimato e costo orario dell'Accordo Quadro)
1. Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione, comprensivi degli oneri per la sicurezza, che potranno essere affidati è di euro
2. L’importo è indicato in xxx xx xxxxx xxxxxxx xx solo fine di determinare il massimo spendibile nell’arco dei 36 mesi ma è suscettibile di modifiche in relazione alle effettive esigenze dell’ente e disponibilità economiche, con la precisazione che agli effettivi impegni finanziari e contabili si provvederà ogniqualvolta si ricorrerà in concreto alla sottoscrizione dei singoli contratti attuativi.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità né alcun obbligo sulle quantità relative alle prestazioni richieste all’aggiudicatario.
Art. 5 (Modalità generali di esecuzione degli interventi)
1. I lavori di manutenzione saranno prestati nella stretta osservanza degli standard qualitativi fissati dal Capitolato Speciale di Appalto, dal presente Accordo, e delle prescrizioni normative in materia.
2. Il Fornitore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del presente Accordo, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’effettuazione degli interventi, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive della Stazione Appaltante e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabiliti nel presente Accordo, nel capitolato, nei Contratti Attuativi e nei loro allegati, e secondo i criteri di remunerazione stabiliti nel presente Accordo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti di gara e negli allegati contrattuali
Art. 6 (Stipula ed esecuzione dei Contratti Attuativi)
1. L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.
2. In sede di affidamento dei singoli Contratti Attuativi, il Comune potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.
3. Ogni Contratto Attuativo verrà stipulato in forma pubblico amministrativa elettronica, previo accertamento della presenza della determinazione che ne definisce la spesa, stabilisce la durata temporale, individua il soggetto cui affidare i lavori ed indica gli interventi da eseguire.
4. In sede di aggiudicazione e di stipulazione dei singoli Contratti Attuativi, non troveranno applicazione gli obblighi di comunicazione né il termine dilatorio previsti dall'art. 79 e dall'art. 11, comma 10, del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i.
5. La stipula dei contratti attuativi è preceduta dalla richiesta dei singoli interventi all’Aggiudicatario mediante apposita nota scritta a firma del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori, nei modi e nei tempi meglio descritti all’art.4 del capitolato.
6. I lavori che formano oggetto del contratto saranno in modo specifico individuati in ordini di servizio del Responsabile del Procedimento o del Direttore dell’Esecuzione mediante apposita nota scritta tenuto conto delle descrizioni meglio indicate all’elenco prezzi denominato allegato “F”: l’appaltatore darà immediato inizio all’esecuzione degli interventi con tutti i mezzi occorrenti e, in ogni caso entro 5 (cinque) giorni dalla data della consegna.
7. Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrà quantificato dal Direttore dei Lavori in relazione alla consistenza del lavoro stesso, che, comunque non dovrà superare i 60 giorni dalla data di consegna.
Art. 7 (cauzione definitiva e polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi)
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore medesimo deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'Accordo Quadro ( ovvero, 10% di € _ = € _ ) mediante la stipula di una fideiussione bancaria / assicurativa, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite.
2. L'importo della cauzione sarà ridotto del 50% nel caso in cui l'Appaltatore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000.
3. Detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
4. La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore per mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti Attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dal Comune nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell’Accordo Quadro, come previsto dagli artt. 11 e 12 che seguono.
5. La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori oggetto dei Contratti Attuativi dell'Accordo Quadro, secondo le modalità previste dall'art. 113, comma 3, del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.
7. L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art.129 del D.L.vo 163/2006 ed art. 125 del D.P.R. 5.10.2010 n.207, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione.
8. Tale polizza assicurativa (all risk – CAR) deve essere presentata sulla base degli schema tipo 2.3 di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004, ed avere un massimale minimo pari all’importo del contratto; inoltre deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni ai terzi nell'esecuzione dei lavori con un massimale minimo di € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).
9. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori (o della prima delle consegne parziali) e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Copia della polizza deve essere trasmessa almeno dieci giorni della consegna dei lavori.
10. Secondo quanto previsto dall'art.125 del D.P.R. 5.10.2010 n.207 qualora sia previsto un periodo di garanzia la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
11. La Polizza dovrà essere contratta con una impresa di assicurazioni compresa nell'elenco contenuto nel decreto ministeriale emanato secondo le Norme vigenti oppure con altra per la quale però l'Amministrazione abbia espresso per iscritto, su richiesta dell'Impresa, il suo gradimento.
12. La polizza deve contenere l’espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti del Comune. Le eventuali franchigie sono a carico dell’Impresa. Resta inteso che ai fini della assicurazione per R.C., il Comune assume la qualificazione di “terzo”.Si precisa altresì che detta polizza dovrà essere specifica per l’appalto in oggetto, oppure, nel caso l’Impresa sia già in possesso di una polizza propria avente le suddette caratteristiche, dovrà essere emessa, dalla Compagnia di Assicurazione, un’apposita appendice che riporti fedelmente le condizioni suesposte e che riservi i massimali richiesti ad esclusiva garanzia del Comune di Collesalvetti
Art.8 (sicurezza)
1. L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.
2. Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. In specifico si richiede la conoscenza e l’applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 che contiene gli schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali. Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e l’avvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.
3. L’impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
4. prima della stipula del contratto, l’aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell’attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo soccorso. I corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge.
5. E’ obbligo dell’appaltatore controllare che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
c) siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome dell’operaio e la relativa qualifica;
6. E’obbligo dell’appaltatore:
a) curarsi che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
b) prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante;
7. Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
8. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità.
9. Costituisce compito precipuo dell’appaltatore, la elaborazione e l’aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
10. Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa appaltatrice dovrà presentare al committente dell’appalto il proprio piano di lavoro e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell’art. 26 co. 3 del D.Lgs. 81/2008.
11. Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
Art. 9 (pagamenti in acconto e a saldo- fatturazione e Legge 136/2010)
1. L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera su certificati di pagamento emessi in base a stati d'avanzamento lavori (S.A.L.) redatti ogni qualvolta il suo credito, al netto della ritenuta 0,50% di cui all'art. 4, 3° comma, del D.P.R. 5.10.2010 N.207, raggiunga la cifra netta di €. 30.000 (euro trentamila/00).
2. a saldo della rata finale, previa costituzione della garanzia fideiussoria ex art.124 DPR 207/2010, entro il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Regolare esecuzione, nel rispetto dell’art.18 del capitolato speciale di appalto
3. Tutti gli importi indicati nel presente Accordo si intendono, ove non diversamente stabilito, al netto di IVA.
4. Il corrispettivo è in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dal contratto e dal presente capitolato speciale d’appalto. L’appaltatore, pertanto, non può pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.
5. In deroga a quanto stabilito dall’art. 1664 del c.c. l’Appaltatore si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi per l’intera durata dei contratti. I citati prezzi non saranno soggetti durante tutta l’esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità.
6. Ogni singola fattura è liquidata e pagata entro 30/60 giorni dalla data di ricevimento del documento da parte dell’ente, dopo aver riportato il visto di regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori attestante la regolarità del lavoro svolto, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e salvo contestazioni da parte del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori.
7. Ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 comma 8 e s.m.i., l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. Si obbliga altresì a comunicare al Comune di Collesalvetti gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Livorno della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
8. Per poter procedere al pagamento, sulle fatture vi deve essere riportata la seguente annotazione:”CIG 5155693474, IBAN dichiarato nel rispetto dell’art.3 L136/2010 e s.m.i.”
Art. 10 (Responsabilita’)
1. L’Amministrazione non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all’amministrazione comunale.
2. L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
3. L’Amministrazione sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.
4. A tale scopo l’Amministrazione comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima.
5. Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, l’Amministrazione provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
6. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Impresa.
7. Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l’Ente
8. L’impresa è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del lavoro connesso, di conseguenza risponde nei confronti del comune e dei terzi per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali. E’ fatto dunque obbligo all’impresa di mantenere il Comune indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi danneggiati
Art. 11 (Penalita’)
1. Il comune ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli, qualitativi e quantitativi, relativi alla corretta esecuzione dei lavori in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò l’appaltatore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.
2. Se nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx dovessero riscontrare palesi inadempienze di ordine qualitativo, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta appaltatrice il rimborso dei danni subiti, che saranno quantificati dal Responsabile del Procedimento.
3. L’ente, qualora risultino inadempienze dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni dovute, può applicare una penale come di seguito indicato:
a) per il mancato rispetto dei termini delle singole fasi previste dai commi 3 e 4 art.5,del Capitolato :
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo;
b) ritardo nella trasmissione di documentazione necessaria ad assolvere obblighi di legge o di contratto, anche in materia di sicurezza: € 30,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito a titolo di interessi e/o sanzioni pecuniarie;
c) omessa, incompleta, erronea trasmissione di documentazione: fino a 200,00 euro, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno subito a titolo di interessi e/o sanzioni pecuniarie;
4. Nelle ipotesi sopra previste, oltre all’applicazione delle penali, tra loro cumulabili, il comune non compenserà le prestazioni non correttamente eseguite.
Esecuzione in danno
4. Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente capitolato con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione, previa applicazione delle penali previste e decorsi infruttuosamente venti giorni dall'applicazione delle stesse, potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
5. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi lavori resi in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente capitolato. Di conseguenza le predette penali verranno applicate sino a quando i lavori non inizieranno ad essere resi in modo effettivamente conforme alle disposizioni del presente capitolato.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati all'aggiudicatario il quale dovrà far pervenire in ogni caso le proprie deduzioni al Comune di Collesalvetti nel termine massimo di 5 giorni dalla ricezione di detta contestazione.
7. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune di Collesalvetti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
8. L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto.
9. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione.
10. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Art.12 (Recesso)
1. L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà, liberamente riconosciuta ed accettata dall’appaltatore, di recedere dall’accordo quadro in ogni momento, mediante lettera raccomandata, ove ricorrano obiettive circostanze di interesse pubblico.
2. In tal caso spetterà all’appaltatore il pagamento delle fatture relative a lavori regolarmente eseguiti.
3. Non spetta all’appaltatore ulteriore somma a titolo di mancato guadagno in quanto trattasi di accordo quadro, nel quale rimane a discrezione dell’Amministrazione decidere o meno in qualsiasi momento di dare esecuzione al contratto.
Art.13 (Risoluzione)
1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., a rischio e danno dell’impresa aggiudicataria con riserva di risarcimento del danno, qualora i lavori non vengano effettuati secondo quanto pattuito e l’impresa, diffidata per scritto ai sensi dell’art.1454 c.c. alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda, entro il termine di 10 giorni dalla relativa comunicazione (anche via fax) a sanare le inadempienze contrattuali.
2. Dopo la terza diffida formulata con apposite separate note per la medesima tipologia di inadempimento, l’ente potrà procedere alla risoluzione del contratto.
3. Nel caso in cui l’inadempimento o il presupposto per la risoluzione contrattuale si verifichi prima della stipula del contratto, l’aggiudicazione verrà revocata, l’impresa non ha diritto a nessun riconoscimento economico a nessun titolo e l’ente potrà rivalersi sulla cauzione provvisoria, salvo il maggior danno subito.
4. Clausola risolutiva espressa
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei seguenti casi:
a. non si dia inizio all’erogazione dei lavori nonostante gli accordi intercorsi con il Direttore dei Lavori;
b. mancata esecuzione del contratto (si considera tale il contratto non ultimato decorso infruttuosamente un ritardo pari al 10% del tempo di esecuzione lavori)
c. grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
x. xxxxxxx di autorizzazioni o titoli abilitativi richiesti;
e. sospensione o interruzione dei lavori da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore.
f. grave inadempimento, derivante da una delle seguenti ipotesi:
- mancato pagamento di almeno tre mensilità al proprio personale nell'anno solare;
- omesso versamento di almeno tre mensilità di contributi del proprio personale nell'anno solare;
- omessa o incompleta formazione ed informazione al personale in materia di obblighi di sicurezza ex X.Xxx.81/08;
g. cessione dell’azienda, cessazione dell’attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
h. nel caso di cessione, anche parziale ed in qualsiasi forma, delle attività oggetto del presente
atto, senza aver dichiarato l’opzione al subappalto in sede di offerta.
i. per il persistere di cause di forza maggiore che impediscano l’esecuzione del contratto senza la possibilità, in un tempo ragionevole, di provvedere alla loro eliminazione.
5. Inoltre in caso di frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto del Comune di richiedere all’impresa il risarcimento dei danni subiti.
6. Il contratto ha un espresso richiamo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e s.m.i., il mancato rispetto di tale norma da parte dell’appaltatore determina, ai sensi dell’art. 3 – co. 9/bis – della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la risoluzione di diritto del contratto.
7. E’ sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
8. La risoluzione del contratto è notificata dal Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’impresa appaltatrice che, ricevutala, deve astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione.
9. L’impresa appaltatrice non potrà avanzare diritti di sorta per l’affidamento delle prestazioni ad altra impresa e deve rispondere dei danni derivanti al Comune dalla risoluzione del contratto.
00.Xx segnalazione dell’inadempimento che comporta la risoluzione in danno, deve essere effettuata nel rispetto del procedimento meglio descritto all’art.136 D.Lgs.163/06.
Art. 14 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativie Subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, sia l’Accordo Quadro che i singoli Contratti Attuativi dovranno essere eseguiti in proprio dal Fornitore, ed è fatto divieto al medesimo di cederli in tutto o in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. E’ ammesso il subappalto del contratto nei limiti del 20% della categoria prevalente, tenuto conto di quanto stabilito dall’art.122, co.7 D.Lgs.163/2006 e secondo le modalità previsti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e degli xxx.xx 109 e 170 del D.P.R. 207/2010.
Art. 15 (Spese)
1. Sono a totale ed esclusivo carico del Fornitore le spese per la stipulazione del presente Accordo, dei singoli Contratti Attuativi ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, esclusa soltanto l'I.V.A., a carico della Stazione Appaltante nella percentuale di legge.
Art.16 (Tutela della privacy)
1. L’appaltatore procede al trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento dei lavori, necessariamente acquisisce attenendosi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione. In particolare esso:
a) deve trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del lavoro appaltato;
b) non può comunicare a terzi nè diffondere i dati in suo possesso;
c) non può conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto;
d) deve adottare le misure atte a garantire la sicurezza dei dati cartacei e informatizzati in suo possesso.
Art.17 (Controversie)
1. In caso di controversie derivanti dal contratto si applicheranno le norme di cui al D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., D.lgs. 104/2010, ed ogni altra norma in tema di contenzioso in materia di appalti pubblici di lavori.
Art.18 (Foro giuridico)
1. Per qualsiasi controversia non conciliabile tra le parti, il foro competente è quello di Livorno.
Art.19 (Responsabile del procedimento)
1. Responsabile del procedimento e’il Responsabile del Servizio “Opere Pubbliche e Manutenzioni” Arch.Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
2. Direttore dei Lavori : resp.le ufficio manutenzioni, Geom.Xxxxxxx Xxxxxx, tel 0000000000, x.xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Art.20 (Informativa D.lgs.196/2003)
1. Si informa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. I dati sono trattati per le finalità connesse alla gara e alla successiva stipula e gestione del contratto.
2. Sono fatti salvi i diritti di garanzia dei soggetti interessati; soggetto attivo della raccolta dei dati e’ la stazione appaltante.
Letto, confermato e sottoscritto Collesalvetti li
per la Stazione Appaltante Per l’Appaltatore
.............................................. ............................
ALLEGATI AL PRESENTE ACCORDO QUADRO:
• CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
• OFFERTA A PREZZI UNITARI
• ISTANZA DI PARTECIPAZIONE