SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
DIPARTIMENTO SANITA’ PUBBLICA REGGIO XXXXXX
SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
TdP Xxx Xxxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxx Reggio Xxxxxx, Settembre 2016
IL NUOVO ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI RSPP E ASPP
E LE MODIFICHE DELLA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA
L’ ACCORDO MODIFICA PRINCIPALMENTE:
DURATA E CONTENUTI MINIMI FORMAZIONE RSPP- ASPP ACCORDO STATO-REGIONI 26.01.2006
D.Lgs 81/08 - Art. 32 - Capacità e requisiti professionali ASPP-RSPP
In quanto non più coerente con il quadro normativo delineato da:
- D.Lgs. 81/ 08
- Accordi Stato-Regioni 21.12.2011 «formazione lavoratori» e 22.02.2012 «formazione attrezzature»
- Decreto interministeriale 06.03.2013 «criteri del formatore»
ACCORDO STATO-REGIONI
07.07.2016 n. 128 – GU 19.08.2016 n. 53
IN VIGORE 03.09.2016
L’ ACCORDO MODIFICA ANCHE:
ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011 n.221 FORMAZIONE LAVORATORI-PREPOSTI-DIRIGENTI
D.Lgs 81/08 - Art. 37 – Formazione Lavoratori e loro rappresentanza c.2 (durata e contenuti formazione lavoratori)
ACCORDO STATO-REGIONI 22.02.2012 n.53 FORMAZIONE ATTREZZATURE
PUNTO 9.2 (specifica abilitazione operatori x attrezzature)
D.Lgs 81/08 - Art. 73 c.5 (attrezzature con abilitazione)
ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011 n. 223 FORMAZIONE DDL-RSPP
D.Lgs 81/08 - Art. 34 – Svolgimento diretto DDL dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi
ACCORDO STATO-REGIONI 07.07.2016 n. 128
E-LEARING
SOSTITUZIONE Allegato I – ASR 21.12.2011 n. 221
Formazione Lavoratori esteso, pur se non obbligatorio, anche ai dirigenti e preposti con ALLEGATO II – ASR 07.07.2016 n. 128
ENTI BILATERALI
ELIMINAZIONE enti bilaterali, in quanto non previsti nel D.Lgs 81/08
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
ATTUAZIONE della disciplina del riconoscimento dei crediti formativi per i Corsi di formazione i cui contenuti, in tutto o in parte, si sovrappongono tra loro – ALLEGATO III
Tutto ciò premesso si concorda
- la revisione dell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006;
- le disposizioni modificative degli Accordi:
n. 221 - 21.12.2011 / n. 223 - 21.12.2011 / n. 53 - 22.02.2012.
PREMESSA
- ESONERO MOD.C
- SOGGETTI FORMATORI E ACCREDITAMENTO
- NO ENTI BILATERALI
- REQUISITI DOCENTI
- MODULO B E CODICI ATECO
- RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA VECCHIO MODULO B
- AGGIORNAMENTO ORE
- RICONOSCIMENTO CREDITI TRA SOGGETTI
- E-LEARNING
NUOVE DISPOSIZIONI
PREMESSA ALLEGATO A
ACCORDO SULLA DURATA E SUI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMAZIONE PER RSPP-ASPP
1. Esonero dalla formazione per Xxxxxx e altri titoli
2. Soggetti formatori e accreditamento
3. Requisiti docenti
4. Organizzazione corsi
5. Metodologia insegnamento-apprendimento
6. Articolazione obiettivi e contenuti percorso formativo
6.1 Modulo A
6.2 Modulo B
6.3 Modulo C
STRUTTURA
7. Valutazione apprendimenti
7.1 Modulo A
7.2 Modulo B
7.3 Modulo C
7.4 Verbali d’esame
8. Riconoscimento formazione pregressa rispetto alla nuova articolazione MODULO B
9. Aggiornamento
9.1 Modifiche all’ XIV D.Lsg 81/08 Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
10. Decorrenza Aggiornamento
11. Attestazioni
STRUTTURA
12. Disposizioni integrative e correttive della formazione sicurezza salute lavoro
12.1 Docenti – requisiti
12.2 Datore di lavoro RSPP – requisiti per la formazione
12.3 Medico Competente – riconoscimento formazione
12.4 Pubblici Ufficiali - riconoscimento formazione
12.5 Lavoratori somministrati – formazione
12.6 E-lerning progetti sperimentali - mutuo riconoscimento
12.7 E-learing- formazione specifica
12.8 Corsi – n. discenti
12.9 Datore di lavoro RSPP accordo 21.12.2011 n. 223 - organismi paritetici
12.10 Lavoratori accordo 21.12.2011 n. 221 - organismi paritetici
12.11 Attrezzature formazione accordo 22.02.2012 n. 53 – organismi paritetici e decorrenza aggiornamento
12.12 Organismi di vigilanza – controllo sugli enti erogatori
STRUTTURA
13. Entrata in vigore
14. Disposizione transitorie
15. Disposizioni finali
ALLEGATI
I - Elenco delle classi di laurea per l’esonero moduli A e B II - E-learning – specifiche e requisiti
III -Tabella crediti per il passaggio tra soggetti del sistema di prevenzione art. 32 comma 1
IV - Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi
V - Tabella riassuntiva CRITERI DELLA FORMAZIONE PER SOGGETTI - Tabella riconoscimento CREDITI FORMATIVI
STRUTTURA
L’art. 32, c.2 D.Lgs 81/2008
subordina lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP a due requisiti:
1. titolo di studio non inferiore al
diploma di istruzione secondaria superiore
2. attestato di frequenza, con
verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione:
a) adeguati alla natura dei rischi;
b) relativi alle attività lavorative
Aggiornamento
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ALLEGATO A
Stabilisce
durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per:
✓ RSPP;
✓ ASPP.
PRECISAZIONE 1°- requisiti
Possibile solo se ESPRESSAMENTE
prevista da:
Norme
Accordi Stato/Regioni
Contrattazio ne collettiva
E nel RISPETTO dell’Allegato II
--------------------
vedi Allegato V per sintesi dei Corsi nei quali è prevista E-L
11
PRECISAZIONE 2° - E-LEARNING
• Specifica su Lauree Magistrali e Specialistiche
• Equiparazione di tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura
• ALLEGATO I - Elenco classi di laurea per l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione (art. 32, c.2, D.Lgs. 81/08)
(modulo A e moduli B)
---------------------------------------------------------------------
• Esonero condizionato al possesso certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea o l’attestato
di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master
INTERO MODULO C
1. ESONERI FORMAZIONE MODULO A-B-C
Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007): LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizia
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
LM-31 Ingegneria gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-34 Ingegneria navale
LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
Laurea Specialistica (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000): 4/S Architettura e Ingegneria edile
25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica
26/S Ingegneria biomedica
27/S Ingegneria chimica
28/S Ingegneria civile
29/S Ingegneria dell’automazione
30/S Ingegneria delle telecomunicazioni
31/S Ingegneria elettrica
32/S Ingegneria elettronica
33/S Ingegneria energetica e nucleare
34/S Ingegneria gestionale
35/S Ingegneria informatica
36/S Ingegneria meccanica
37/S Ingegneria navale
38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 8 gennaio 2009): LM/SNT 4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 marzo 2006): L7 Ingegneria civile e ambientale
L8 Ingegneria dell’informazione
L9 Ingegneria Industriale
L17 Scienze dell'architettura
L23 Scienze e tecniche dell'edilizia
Xxxxxx (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000):
4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione
10 Classe delle lauree in ingegneria industriale Laurea (D.M. dell'università e della ricerca in data 19 febbraio 2009): L/SNT 4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione.
E’ stato ampliato l’elenco delle lauree che davano diritto all’esonero,
già stabilito nell’art. 32, c.5 D.Lgs 81/08.
CLASSI LAUREA - ALLEGATO I
ALLINEAMENTO CON ALTRI ACCORDI
Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
c) le Università;
d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
f) l’INAIL;
g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
h) l’amministrazione della Difesa;
i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
❑ Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
❑ Ministero della salute;
❑ Ministero dello sviluppo economico;
❑ Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
❑ Formez;
❑ SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
n) gli ordini e i collegi professionali.
2. SOGGETTI FORMATORI E ACCREDITAMENTO
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• Lettera l – Valido per tutti gli Accordi (punti 10-11-12.9)
• Tolti gli ENTI BILATERALI, anche da precedenti accordi (lavoratori, DDL-RSPP e attrezzature)
• concetto di RAPPRESENTATIVITA’ per associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici
• consistenza numerica degli associati delle singole XX.XX.
• ampiezza e diffusione delle strutture organizzative
• partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (esclusione casi sottoscrizione per mera adesione)
• partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro
Nota alla lett l)
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione.
Queste ultime dovranno essere accreditate.
2. SOGGETTI FORMATORI RAPPRESENTATIVITA’
Allineamento con i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 6.03.2013
CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
PUNTO 12.1
VALIDI per tutti i corsi in materia di salute e sicurezza salvo nei casi in cui non siano previsti requisiti specifici
(es. esperienza professionale utilizzo carrelli elevatori art. 73, addetti primo soccorso, ecc )
DATORE DI LAVORO AUTONOMINATO RSPP
può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo 21.12.2011 n.223
ANCHE SE NON IN POSSESSO
l r del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal Decreto 06.03.2013
3. REQUISITI DOCENTI
SOGGETTI 81 | NORME DI RIFERIMENTO | CATEGORIA RISCHIO | SOGGETTI FORMATORI | REQUISITI DEI DOCENTI | VALUTAZIONE APPRENDIMENTI | MODALITÀ DI VALUTAZIONE | N. MASSIMO PARTECIPANTI | INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA | EROGABILI IN E-LEARNING |
RSPP e ASPP | art. 32 d.lgs. 81/2008 - presente accordo | Modulo B comune + eventuali 4 moduli di specialistici (Agricoltura Edilizia Sanità Petrolchimico) | soggetti indicati all’art. 32 del d.lgs. 81/2008, presente accordo e soggetti accreditati | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | Si | Modulo A test ed eventuale colloquio Modulo B test , simulazione ed eventuale colloquio Modulo C test e colloquio | 35 | Si | Possibile solo per Modulo A |
RLS * * Fatto salvo diverse indicazioni CCNL | art. 37 d.lgs. 81/2008 - presente accordo e CCNL | / | / | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | Si * | / * | 35* | No * | No * |
MAX 35 PARTECIPANTI per formazione in presenza sia base che per l’aggiornamento (punto 12.8)
Allegato V
4. ORGANIZZAZIONE CORSI
5. MODALITA’ DIDATTICHE
Allegato IV: aula per ASPP RSPP (con particolare riguardo per Modulo B)
Allegato II: e-Learning per tutti i corsi di salute e sicurezza sul lavoro
VALIDE per formazione in presenza sia base che per l’aggiornamento
PROFILI DI COMPETENZA DEGLI ASPP/RSPP
• Ruolo
• Compiti
• Competenze richieste (tecnico-scientifiche, gestionali, progettuali e relazionali)
BISOGNI FORMATIVI DI ASPP E RSPP
• Conoscenza della normativa di salute e sicurezza
• Conoscenza sull’organizzazione della prevenzione (ruoli, responsabilità, processi);
• Capacità di individuare e valutare adeguatamente i rischi
• Capacità di collaborare a definire e a programmare adeguate misure di prevenzione e protezione.
• Capacità relazionali, comunicative
5. MODALITA’ DIDATTICHE – Allegato IV
Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi
Conformità
Rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, specifiche, eventuali standard
Coerenza
Adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico, e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi
Pertinenza
Adeguatezza alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Efficacia
Capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze
5. MODALITA’ DIDATTICHE – Allegato IV IL PROGETTO FORMATIVO
Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell’unità didattica
I contenuti dell’unità didattica e la durata
La strategia formativa e la metodologia didattica (lavori di gruppo, casi di studio. Simulazioni)
Documento progettuale
5. MODALITA’ DIDATTICHE – Allegato IV IL PROGETTO FORMATIVO
Prima evidenza rispetto al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi in termini di conoscenze e competenze acquisite durante il corso.
• conoscenze tecniche e metodologiche
• capacità di analisi e di decisione
• capacità di trasferimento delle conoscenze e competenze in
ambito lavorativo
Particolare attenzione rispetto alla prova finale della simulazione
• Riproduzione di un contesto aziendale in modo
• Project work elaborato in parte anche durante lo sviluppo del percorso formativo e finalizzato in un momento finale
5. MODALITA’ DIDATTICHE – Allegato IV VERIFICHE IN ITINERE E FINALI
PROPEDEUTICO PER ACCESSO AGLI ALTRI MODULI CONOSCENZE
• la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza
• tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità
• le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
• i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze
• gli obblighi di informazione, formazione e addestramento
• i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione
• gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.
6. PERCORSO FORMATIVO
6.1 MODULO A
NOVITA’ A5 INFORMAZIONE - FORMAZIONE
6. 1 MODULO A – 28 ORE + verifiche
6. 1 MODULO A ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI
• individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici
e stress lavoro-correlato
• individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla
specifica natura del rischio e dell’attività lavorativa
• contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di
rischio
6.2 MODULO B CONOSCENZE E ABILITÀ
6.2 NUOVO PERCORSO FORMATIVO
6.2 MODULO B COMUNE – 48 ORE + verifiche ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI | ||
NOVITA’ UD 1-7-11-12 |
6.2 MODULI B SPECIALIZZAZIONE
6. 2 Modulo B-SP1: Agricoltura - Pesca 12 ore
6.2 Modulo B-SP2 Costruzioni – attività estrattive 16 ore
6.2 Modulo B-SP3: Sanità residenziale 12 ore
6.2 Modulo B-SP4 Chimico Petrolchimico 16 ore
• alla risoluzione di problemi
• alla analisi e alla valutazione dei rischi
1°
2°
3°
4°
• alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio
• all’approfondimento in ragione dei differenti livello di rischio
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MODULO B – METODOLOGIA OPERATIVA
• progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere
organizzativo
• pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali attraverso
sistemi di gestione della sicurezza
• utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del
sistema
6.3 MODULO C – 24 ORE + verifiche CONOSCENZE, XXXXXXX’ RELAZIONALI E
GESTIONALI
NOVITA’ UD C3 ASPETTI SINDACALI C4 BENESSERE ORGANIZZATIVO
6.3 MODULO C ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI
MODULO A
• Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ad almeno 3 risposte chiuse – superamento 70%
(eventuale colloquio di approfondimento)
MODULO B
• Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ad almeno 3 risposte chiuse – superamento 70%
• Prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione
(eventuale colloquio di approfondimento)
MODULO C
• Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ad almeno 3 risposte chiuse – superamento 70%
• Colloquio individuale
7. VALUTAZIONI APPRENDIMENTI
IL CREDITO TOTALE SUL B COMUNE CONSENTE DI OPERARE SUI SETTORI 4-6-8-9.
8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (VECCHIO MODULO B)
8. VECCHI MODULO B
8. VECCHI MODULO B
RSPP e ASPP che NON CAMBIANO SETTORE produttivo e continuano ad operare esclusivamente all’interno di esso NON DOVRANNO INTEGRARE IL PROPRIO PERCORSO
formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo
In prima applicazione (max 5 anni 03.09.2021)
la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione,
può essere riconosciuta ai fini dell’assolvimento DELL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO,
degli RSPP e ASPP formati.
8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (VECCHIO MODULO B)
RSPP: 40 ore nel quinquennio ASPP: 20 ore nel quinquennio
• Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE
• Modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell’allegato II è consentita per TUTTO IL MONTE ORE
• Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti ma con tenuta del registro presenze)
per max 50% del monte ore
VALIDO ANCHE PER ACCORDI PRECEDENTI LAVORATORI-PREPOSTI-DIRIGENTI-DDL=RSPP-RLS
I CORSI DI AGGIORNAMENTO
DEVONO ESSERE EROGATI DAI SOGGETTI PUNTO 2.
9. AGGIORNAMENTO- MODALITA’
NON deve essere di carattere generalistico
NO riproduzione di argomenti e contenuti proposti nei corsi base
Trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore
Tematiche:
• sugli aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
• sui sistemi di gestione e sui processi organizzativi
• sulle fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo
• sulle tecniche di comunicazione, volte all’informazione e
formazione dei lavoratori
9. AGGIORNAMENTO - ARGOMENTI
DECORRENZA QUINQUENNALE
dalla conclusione del Modulo B comune
DECORRENZA ESONERATI
(art. 32,d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo),
obbligo di aggiornamento quinquennale
dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 15.05.2008 dalla data di conseguimento della laurea, se dopo il 15.05.2008
L’ASSENZA della frequenza ai corsi di aggiornamento, non fa venir meno il credito formativo
maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti.
Il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
10. AGGIORNAMENTO DECORRENZA
QUINQUENNIO RIGIDO | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOT |
10 | 20 | 12 | 10 | 8 | 60 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | TOT |
Da quinquennio precedente | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti
un TITOLO ABILITATIVO ALL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ESERCITATA,
ESEMPIO nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione, gli addetti al Primo Soccorso,
gli operatori addetti all’uso delle attrezzature (ASR 22.02.2012)
per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc .
LA FUNZIONE NON E’ ESERCITABILE
se non viene completato l’aggiornamento
riferito al periodo indicato dalle specifiche norme ( 5/3 anni).
Alla data di entrata in vigore 03.09.2016, l’eventuale completamento dell’aggiornamento relativo al quinquennio precedente,
potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.
60-100 ore 40 ore
10. AGGIORNAMENTO TITOLO ABILITATIVO
RSPP e ASPP per esercitare, dovranno poter dimostrare, IN OGNI ISTANTE
che nel quinquennio antecedente
hanno partecipato a corsi per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.
QUINQUENNIO APERTO
10. AGGIORNAMENTO DECORRENZA
SOGGETTI 81 | NORME DI RIFERIMENTO | CATEGORIA RISCHIO | SOGGETTI FORMATORI | REQUISITI DEI DOCENTI | VALUTAZIONE | N. MASSIMO PARTECIPANTI IN AULA | EROGABILI IN E-LEARNING | PERIODICITÀ | CONVEGNI SEMINARI |
RSPP e ASPP | art. 32 d.lgs. 81/2008 - presente accordo | / | Medesi mi dei corsi di formazio ne | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | No | 35 | Sì | 5 anni | Sì |
RLS * * Fatto salvo diverse indicazioni CCNL | art. 37 d.lgs. 81/2008 | per numero di addetti – 2 classificazio ni | / | requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013 | No | 35* | / * | annuale | Sì * |
12.2 FORMAZIONE DATORE DI LAVORO - RSPP
UN DATORE DI LAVORO
la cui attività risulti a RISCHIO MEDIO/ALTO (ASR 21.12.2011 allegato II) può frequentare il corso di formazione per datore di lavoro- RSPP
relativo al livello di rischio basso,
SE tutti i lavoratori svolgono
esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso.
Previsione valida anche per situazioni opposte da rischio basso a rischi medio-alti.
12.3 Medico Competente – riconoscimento formazione
Il MC che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro È ESONERATO
dalla partecipazione ai corsi di formazione (art. 37, c. 1 D.Lgs. 81/08).
12. DISPOSIZIONI INTREGRATIVE E CORRETTIVE DELLA FORMAZIONE SICUREZZA SALUTE LAVORO
10. AGGIORNAMENTO – ALLEGATO V
12.4 Pubblici Ufficiali - riconoscimento formazione
12.5 Lavoratori somministrati
Modifica paragrafo 8 CREDITI FORMATIVI Accordo CSR 21.12.2011
La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (art.
35,c.4 D.Lgs. 15.06.2015, n. 81
viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti
N.B. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore
12. DISPOSIZIONI INTREGRATIVE E CORRETTIVE DELLA FORMAZIONE SICUREZZA SALUTE LAVORO
12.6 E-Learning – Mutuo riconoscimento Il mutuo riconoscimento tra Regioni consiste nell’accettazione di ulteriori
“PROGETTI SPERIMENTALI IN E-LEARNING”,
purché deliberati e documentati:
- estremi DELL’ATTO AMMINISTRATIVO nella quale si enunciano i criteri per l’accettazione dei progetti formativi sperimentali;
- PROTOCOLLO REGIONALE DI ACCETTAZIONE del progetto formativo in e-learning.
ATTENZIONE – ULTERIORI PROGETTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI MEDIO-ALTO RISCHIO.
IL BASSO RISCHIO E’ GIA’ POSSIBILE (punto 12.7).
12. DISPOSIZIONI INTREGRATIVE E CORRETTIVE DELLA FORMAZIONE SICUREZZA SALUTE LAVORO
12.7 E-learning - Formazione Specifica
E’ consentita la modalità e-learning (allegato II)
per le AZIENDE RISCHIO BASSO (ASR 21.12.2011 allegato II)
a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l’uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata,
per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori.
ULTERIORI CASI
Caso A AZIENDA RISCHIO MEDIO O ALTO
con lavoratori che non svolgono mansioni che comportino la loro presenza nei reparti produttivi (ASR 21.12.2011 Condizioni particolari)
E-learning formazione specifica CONSENTITA
Caso B AZIENDA RISCHIO BASSO
con lavoratori a mansioni a rischio medio e alto E-learning formazione specifica NON CONSENTITA
12. DISPOSIZIONI INTREGRATIVE E CORRETTIVE DELLA FORMAZIONE SICUREZZA SALUTE LAVORO
12.8 ORGANIZZAZIONE DEI CORSI ASR 21.12.2011 n.223
MODIFICA SOGGETTI FORMATORI E ACCREDITAMENTO
Non è più prevista la esperienza biennale del soggetto accreditato.
12.9 – 12.10 – 12.11 MODIFICA ENTI BILATERALI Non sono più tra i soggetti formatori negli Accordi
Accordo n. 223
21.12.2011
1, lettera h), e relativa nota;
Accordo n. 221
21.12.2011
Nota premessa
della
Accordo n. 153 del 25.07.2012
“Collaborazione degli organismi
paritetici formazione”;
alla
Accordo n. 53 del 22.02.2012
1, punto 1.1, lettera
i);
12. DISPOSIZIONI INTREGRATIVE E CORRETTIVE DELLA FORMAZIONE SICUREZZA SALUTE LAVORO
Accordo n. 223
21.12.2011
1, lettera h), e relativa nota;
Accordo n. 221
21.12.2011
Nota della premessa
Accordo n. 153 del 25.07.2012
“Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione”;
Accordo n. 53 del 22.02.2012
1, punto 1.1, lettera
i);
12.10 ORGANISMI PARITETICI
ENTI BILATERALI – FORMAZIONE LAVORATORI
Modifica PREMESSA ASR 21.12.2011
I CORSI DI FORMAZIONE per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici,
ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda.
In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici.
Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e
realizzazione delle attività di formazione.
Modifica Paragrafo COLLABORAZIONE ORGANISMI PARITETICI ALLA FORMAZIONE ASR 21.12.2011
SONO SOPPRESSI I RIFERIMENTI AGLI ENTI BILATERALI
12. DISPOSIZIONI INTREGRATIVE E CORRETTIVE DELLA FORMAZIONE SICUREZZA SALUTE LAVORO
12.11 Attrezzature formazione accordo 22.02.2012 n. 53 – organismi paritetici e decorrenza aggiornamento
Modifica ASR 22.02.2012 FORMAZIONE ATTREZZATURE
Attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore dell’ASR attrezzature (12.03.2013 – 12.03.2018)
XXXXX COMPLETO + APPRENDIMENTO
12.12 Organismi di vigilanza – controllo sugli enti erogatori
Previo Accordo definizione di MODALITA’ di monitoraggio dell’applicazione degli accordi, in particolare sul controllo del mercato della formazione, sul rispetto della normativa di riferimento sia per ENTI EROGATORI DI FORMAZIONE, sia DEI SOGGETTI FORMATI.
9.1 corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e
verifica finale dell’apprendimento;
12. DISPOSIZIONI INTREGRATIVE E CORRETTIVE DELLA FORMAZIONE SICUREZZA SALUTE LAVORO
comunque non oltre
12 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo
03.09.2017
possono essere avviati corsi di formazione ASPP e RSPP
rispettosi dell’Accordo del 26.01.2006
55
14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I corsi in materia di salute e sicurezza in e-learning
SONO VALIDI SOLO SE espressamente previsti da:
- Norme
- Accordi Stato-Regioni
- Contrattazione collettiva,
con le modalità disciplinate dal presente Accordo e dalle disposizioni all’allegato II.
RSPP/ASPP
• Modulo A
• Corsi di aggiornamento
Coordinatori
• Xxxxxx Xxxxxxxxx (28 ore)
• Corsi di aggiornamento
E-LEARNING – ALLEGATO II PREMESSA
NUOVI CRITERI ALLEGATO II VALIDO PER ACCORDI
ASR 07.07.2016 formazione RSPP n. 128
ASR 21.12.2011 formazione lavoratori n. 221
ASR 21.12.2011 formazione DDL-RSPP n. 223
Nelle aziende inserite nel rischio BASSO (Allegato II ASR 21.12.2011)
è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni all’allegato II anche per la FORMAZIONE SPECIFICA 4 ORE.
E-LEARNING – ALLEGATO II APPLICAZIONE
REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO
Soggetti punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO)
Monitoraggio continuo del processo (LMS – Learning Management System)
Garantire disponibilità profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning
REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO
Conformità standard internazionale SCORM (Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile) o eventuale sistema equivalente
Garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata
E-LEARNING – ALLEGATO II
REQUISITI E SPECIFICHE PER E-LEARNING
PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA
Responsabile/coordinatore scientifico del corso Requisiti decreto interministeriale del 6 marzo 2013
Mentor/tutor di contenuto
Requisiti decreto interministeriale del 6 marzo 2013
Tutor di processo
Supporto ai partecipanti per l’utilizzo della piattaforma
Sviluppatore della piattaforma
Sviluppare il progetto formativo nell’ambito della piattaforma utilizzata
DOCUMENTAZIONE
E-LEARNING – ALLEGATO II
REQUISITI E SPECIFICHE PER E-LEARNING
PRINCIPIO DI NON RIPETIZIONE
Evitare la ripetizione di formazione già effettuata
già inserito nelle linee applicative
degli accordi art. 34 e 37 (CSR del 25 luglio 2012)
“la frequenza ad un corso di formazione che per numero di ore, contenuti e argomenti, aggiornamento possa essere ritenuto equivalente o superiore a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi, COSTITUISCE UN CREDITO FORMATIVO
rispetto agli accordi”
SISTEMA CREDITI FORMATIVI
TRA PERCORSI FORMATIVI - ALLEGATO III
Attuazione art. 32 5bis D.Lgs. 81/08
SISTEMA CREDITI FORMATIVI - ALLEGATO III
* la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all’effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.
SISTEMA CREDITI FORMATIVI - ALLEGATO III
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008 | NORME DI RIFERIM ENTO | CREDITI | |||||
ASPP 20 ore | RSPP 40 ore | CSP/CSE 40 ore | DL 6 ore | DL 10 ore | DL 14 ore | ||
RSPP 40/60/100 ore | art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
RSPP 40 ore | Presente accordo | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
ASPP 28 ore | art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 | TOTALE | PARZIALE Necessaria frequenza: 12 ore | PARZIALE Necessaria frequenza: 12 ore | TOTALE | TOTALE | TOTALE |
64
Pubblicato su G.U. n. 65 del 18.03.2013
CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(Decreto Interministeriale 06.03.2013)
CREDITI AGGIORNAMENTO - ALLEGATO III
formatore che possiede il prerequisito ed almeno uno dei criteri di qualificazione elencati nel Decreto.
65
FORMATORE
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO QUALIFICATO
FORMATORE
APPLICAZIONE SI applicano ai formatori dei corsi per: • LAVORATORI Non sono • DATORI DI LAVORO AUTONOMINATI vincolanti per RSPP i corsi già formalmente NON si applicano ai formatori dei corsi e per: documental- • COORDINATORI PER PROGETTAZIONE mente E ESECUZIONE DEI LAVORI (edilizia) approvati e • RSPP/ASPP calendarizzati • ALTRE FIGURE SPECIFICHE alla data di pubblicazione •NON riguardano attività di del decreto ADDESTRAMENTO | ||
ENTRA IN VIGORE IL 6 MARZO 2014 |
PREREQUISITO
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (no per DDL che effettuano formazione ai propri lavoratori)
NOTA - Formatori non in possesso del prerequisito ma che al 18 marzo 2013 dimostrano di possedere almeno uno dei criteri di seguito elencati, possono svolgere l’attività di formazione.
ALTRI 6 CRITERI differenti uno dei quali deve essere posseduto
AGGIORNAMENTO PERIODICO (24 ore in 3 anni) 67
LA QUALIFICAZIONE E’ PERMANENTE per la relativa area tematica (normativa/giuridica/organizzativa; tecnica/igienico-sanitaria; relazioni/comunicazione)
REQUISITI DEI FORMATORI
-entro 24 mesi dalla pubblicazione in G.U. del Decreto, (06.03.2015) i DDL possono formare i propri lavoratori se possiedono i requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del SPP (vedi Accordo Stato Regioni del 21/12/2011);
-Dopo tale data i DDL per svolgere attività formativa devono possedere uno dei criteri di seguito elencati.
PERIORO TRANSITORIO - FORMATORI=DDL
PREREQUISITO
ISTRUZIONE Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.
PREREQUISITO
Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza
1°CRITERIO
1°CRITERIO
2°CRITERIO | Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: |
2°CRITERIO – 2°parte | ||
2°CRITERIO | • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione in alternativa • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro In alternativa • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia In alternativa • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia 72 | |
2°CRITERIO – 1°parte
3°CRITERIO | Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) |
a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica della docenza |
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione- formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 32
3°CRITERIO ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
In alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 40
ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
In alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per 48
ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia 74
3°CRITERIO – 2°parte
73
3°CRITERIO – 1°parte
4°CRITERIO | Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) |
a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica della docenza |
b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione- formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 32
4°CRITERIO ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
In alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 40
ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
In alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per 48
ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia 76
4°CRITERIO – 2°parte
75
4°CRITERIO – 1°parte
77
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
5°CRITERIO
5°CRITERIO – 1°parte
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione- formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno
5°CRITERIO 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
In alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno
40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
In alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per 48
ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia 78
5°CRITERIO – 2°parte
Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento),unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
6°CRITERIO
6°CRITERIO – 1°parte
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione- formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 32
6°CRITERIO ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza
sul lavoro
In alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 40
ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
In alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per 48
ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia 80
6°CRITERIO – 2°parte
Tre aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro
RELAZIONI/COMUNICAZIONE
RISCHI TECNICI/IGIENICO SANITARI
(se i rischi interessano entrambe le materie, gli argomenti vanno trattati sotto il duplice aspetto);
NORMATIVA / GIURIDICA / ORGANIZZATIVA
AREE TEMATICHE
Aggiornamento triennale ALTERNATIVAMENTE mediante:
- 24 ore di frequenza a seminari, convegni, corsi nell’area tematica di competenza (almeno 8 h relative a corsi di aggiornamento)
- 24 ore di docenza nell’area tematica di competenza Decorrenza aggiornamento:
- 12 mesi dalla pubblicazione in G.U. del Decreto per formatori docenti già qualificati in tale data
- Data di effettivo conseguimento della qualificazione per formatori docenti non ancora qualificati
82
AGGIORNAMENTO