PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI STIPULATI DA DiSCo
PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI STIPULATI DA DiSCo
Approvato con determinazione direttoriale 3280 del 31 dicembre 2021
Il presente Xxxxx interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o concessionario ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.
Il presente Xxxxx, già sottoscritto dal Direttore Generale di DISCO, deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di esclusione, in sede di offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto:
Procedura negoziata sottosoglia per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e smi per l’affidamento di lavori di pronto intervento e di manutenzione da realizzarsi presso gli immobili di DiSCo
CIG 9120389F15 CUP J88G21000000002
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DISCO – Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della conoscenza (di seguito denominato DISCO o Amministrazione) con sede in Xxxx, xxx Xxxxxx xx Xxxxxx 00/X, codice fiscale 08123891007, nella persona del legale rappresentante Direttore Generale xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, domiciliato per la carica in Roma via Xxxxxx xx Xxxxxx 24/B.
E
L’operatore economico (di seguito, anche “concorrente” o “fornitore”) con
sede legale in …………….., via/piazza ………………………….. n. ……, C.F. ,
P.I. ……………………………, iscritta al Registro delle imprese presso il Tribunale di ……………… al n.
…………., in persona di ………………………………, nato a ………….., il , in qualità
di , munito dei relativi poteri;
IN OSSERVANZA DI QUANTO PREVISTO
• dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
• dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal Codice di comportamento dei dipendenti di DISCO consultabile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/0.-Xxxxxx-xx- Comportamento.pdf ;
• dal “Protocollo di azione di vigilanza collaborativa” sottoscritto tra ANAC e Regione Lazio in data 12 febbraio 2015, che trova applicazione anche a DISCO, quale ente da quest’ultima dipendente;
• dal “Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza” di DISCO 2021/2023, art. 9 (consultabile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/XXXXX-0000_0000-0-0.xxx )
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 Finalità e obblighi generali
1. Il presente Patto di Integrità costituisce uno degli strumenti adottati da DiSCo per la prevenzione di condotte corruttive, concussive o, comunque, dirette a sviare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’espletamento delle procedure di affidamento di commesse pubbliche e nella fase esecutiva delle stesse. Conseguentemente, esso disciplina sia i comportamenti del personale - nei ruoli dell’Amministrazione - che a qualsiasi titolo prende parte e gestisce le suddette procedure, sia le condotte degli operatori economici partecipanti alle medesime e dei loro collaboratori.
2. Con il presente Patto di Integrità le parti firmatarie assumono il reciproco obbligo generale di conformare i propri comportamenti ai princìpi di lealtà, trasparenza e correttezza e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di conseguire l’aggiudicazione della gara, l’assegnazione del relativo contratto o, comunque, di distorcerne la corretta esecuzione.
3. L’espressa accettazione del Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dall’Amministrazione
4. Le pattuizioni definite nel presente documento si applicano sia agli affidamenti sopra la soglia comunitaria sia a quelli sotto soglia, come definiti dagli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016, fatti salvi i casi in cui sussista già un apposito Patto di Integrità predisposto da altro soggetto giuridico (es. Consip). Nelle procedure sotto soglia si intendono ricompresi anche gli affidamenti effettuati sotto il limite dei 40.000,00 euro (quarantamilaeuro).
Art. 2 Obblighi dell’operatore economico
1. Con l’accettazione del presente Patto di Integrità la Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di Imprese)1 si impegna:
a) in relazione alle prestazioni dedotte nel capitolato e nel successivo contratto, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R. n. 62/2013, e dal Codice di comportamento dei dipendenti di questo Ente. A tale riguardo la Società dichiara di essere consapevole e di accettare che, ai fini della piena conoscenza dei Codici sopra citati, vale la pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale di DiSCo , nella sottosezione dell’area “Amministrazione trasparente”;
b) a divulgare e/o a trasmettere copia dei Codici ai propri collaboratori implicati, a qualsiasi titolo, nella gestione della partecipazione alla procedura e nella fase esecutiva della stessa, nonché a fornire prova dell’avvenuta informazione;
c) ad informare tutto il personale e i collaboratori di cui si avvale circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi che esso prevede, vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.
d) a segnalare tempestivamente all’Amministrazione - fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria - qualsiasi fatto o circostanza di cui sia venuta a conoscenza, che abbiano determinato irregolarità, turbative o distorsioni, sia nella fase di svolgimento della gara sia in di quella di esecuzione della prestazione contrattuale;
e) a segnalare qualsiasi pressione (intimidazione, estorsione) ricevuta da parte di chiunque possa influire sull’esito della procedura di affidamento o dell’esecuzione del contratto. La Società è tenuta a segnalare, altresì, qualsiasi illecita richiesta da parte dei dipendenti dell’Amministrazione (richieste di denaro o altre utilità per sé o per terzi) finalizzata a sviare il regolare esito delle procedure mediante l’esercizio abusivo della propria qualità o dei propri poteri. Il suddetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
1 Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto di Integrità va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio, nonché da ciascuna delle imprese consorziate o raggruppate e dall’eventuale direttore/i tecnico/i.
Nel caso di ricorso all’avvalimento, il Patto di Integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’Impresa ausiliaria e dall’eventuale direttore tecnico.
Nel caso di subappalto, il Patto di Integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo e dall’eventuale direttore tecnico qualora nominato
f) a segnalare la sussistenza, in capo a dipendenti dell’Amministrazione, di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui sia venuta a conoscenza, che potrebbero inficiare l’imparzialità delle valutazioni nelle varie fasi in cui si articola la procedura di affidamento e di esecuzione della prestazione.
2. Inoltre, la Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di Imprese) dichiara:
a) di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo propedeutico alla definizione del contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d’asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi inclusi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali e finanziari nonché i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell’appalto, richiesti per la partecipazione;
b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri operatori e che non ha concluso accordi né li concluderà con altri partecipanti alla gara allo scopo di restringere, impedire o falsare la libera concorrenza, in contrasto con le disposizioni normative vigenti anche di rango comunitario;
c) di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/20015 (così come integrato dall’art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013), e di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti; dichiara, inoltre, di essere consapevole che, in caso di accertamento della violazione del divieto previsto dal richiamato art. 53, comma 16-ter, verrà disposta l’immediata esclusione della Società dalla partecipazione alla procedura d’affidamento.
d) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rendere noti - su richiesta dell’Amministrazione - tutti i pagamenti eseguiti connessi con il relativo contratto.
Art. 3 Obblighi dell’Amministrazione appaltante
1. L’Amministrazione si impegna:
a) a far conoscere al proprio personale e a tutti i soggetti in essa operanti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle successive fasi di vigilanza, controllo e gestione dell’esecuzione del relativo contratto, il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
b) ad avviare un procedimento istruttorio per la verifica delle segnalazioni su eventuali condotte anomale tenute dal proprio personale in occasione dello svolgimento delle attività relative al procedimento di gara e/o all’esecuzione del contratto. L’accertamento delle violazioni del presente Patto di Integrità sarà formalizzato nel rispetto del principio del contraddittorio, a norma delle disposizioni normative vigenti;
c) ad attivare i procedimenti previsti dalla legge nei confronti del personale - a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nella gestione della fase esecutiva del relativo contratto - che abbia agito in violazione degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n.62), nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione;
d) ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto un rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.6.
Art. 4 Violazioni del Patto di integrità Sanzioni
1.L’accertamento del mancato rispetto da parte della Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di Imprese) - sia in qualità di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni assunti con l’accettazione del presente Patto di Integrità potrà comportare, ferma restando la segnalazione agli Organi competenti, l’applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:
▪ esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria versata a garanzia della serietà dell’offerta, in caso di accertamento della violazione nella fase precedente all’aggiudicazione dell’appalto;
▪ revoca dell’aggiudicazione e escussione della cauzione, in caso di accertamento della violazione nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto ma antecedente la stipula del contratto;
▪ escussione della cauzione definitiva versata a garanzia dell’adempimento del contratto se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell’appalto;
▪ revoca dell’aggiudicazione e risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei casi previsti dall’art. 2 e dall’art. 3 del presente Patto di Integrità, previa intesa con l’Autorità Nazionale anticorruzione, per il tramite della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma.
2. In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione della Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di Imprese) dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture bandite DiSCo per i successivi tre anni.
3. L’accertamento sarà formalizzato nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Ai fini dell’esercizio della potestà risolutoria da parte dell’Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 2, si procederà alla relativa segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione per il tramite della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma e, alla luce della posizione espressa dall’X.X.XX., saranno adottati gli atti conseguenti. Ove l’Autorità non dovesse fornire riscontro nel termine di trenta giorni, l’Amministrazione si riserva di procedere direttamente all’adozione dei necessari provvedimenti.
Art. 5 Efficacia del Patto di integrità Controversie
1. Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti dall'inizio della procedura di affidamento fino alla regolare ed integrale esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, qualora la Società (Impresa/Consorzio/Raggruppamento temporaneo di Imprese) ne risulti aggiudicataria.
2. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all’Autorità Giudiziaria competente.