Titolo del provvedimento:
Convenzione del 23/12/1978 n. 943
Titolo del provvedimento:
Convenzione tra la Repubblica italiana e la confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 12/02/1979)
art. 1
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Soggetti.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
art. 2
Imposte considerate.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2) Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3) Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne l'Italia:
(1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e (3)l'imposta locale sui redditi;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
b) per quanto concerne la Svizzera:
le imposte federali, cantonali e comunali
(1) sul reddito (reddito complessivo, proventi di lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale ed altri redditi);
(2) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio);
(qui di seguito indicate quali "imposta svizzera").
4) La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
5) La Convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi d'abilita', da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.
Definizioni generali.
art. 3
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
Convenzione del 23/12/1978 n. 943
1) Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Confederazione svizzera;
b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
c) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
d) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
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e) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
f) il termine "nazionali" designa:
(1) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente;
(2) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
g) l'espressione "autorita' competente" designa:
(1) in Italia: il Ministero delle finanze:
(2) in Svizzera: l'Amministrazione federale delle contribuzioni.
2) Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Residenza.
art. 4
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che posseggono in detto Stato.
2) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3) Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. La stessa disposizione si applica alle societa' di persone e a quelle ad esse equiparate costituite ed
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organizzate in conformita' della legislazione di uno Stato contraente.
4) La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio e' determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio e' determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data.
5) Non e' considerata residente di uno Stato contraente, ai sensi del presente articolo:
a) una persona che, sebbene risponda ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 3, e' soltanto beneficiaria apparente dei redditi, essendo questi in realta' - sia direttamente che indirettamente per il tramite di altre persone fisiche o giuridiche - destinati a una persona che non puo' essere considerata di per se' residente di detto Stato ai sensi del presente articolo;
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b) una persona fisica che non e' assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi generalmente imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato e provenienti dall'altro Stato contraente.
Stabile organizzazione.
art. 5
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2) L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.
3) Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata, ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4) Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5) Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
6) Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per
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far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Redditi immobiliari.
art. 6
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
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2) l'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
art. 7
Utili delle imprese.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3) Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4) Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5) Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6) Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7) Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
art. 8
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Navigazione marittima ed aerea.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2) Gli utili derivanti dall'esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3) Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o interna e' situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave o il battello.
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4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili di un'impresa di uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune ("pool"), a un esercizio comune o ad un organismo internazionale di esercizio di navigazione marittima, interna o aerea.
art. 9
Imprese associate.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
Allorche':
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,
e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
art. 10
Dividendi.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2) Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il
15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione del presente paragrafo.
3) Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia una attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 la lettera g) dell'articolo 5, sia
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una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5) Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili e redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
art. 11
Interessi.
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Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato sono imponibili in detto altro Stato.
2) Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 12,5 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3) Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titolo del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.
4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g) dell'articolo 5, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente, una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Canoni.
art. 12
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
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2) Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3) Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche - comprese le pellicole cinematografiche e di registrazione per le trasmissioni radiofoniche e televisive - di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
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4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2 lettera g) dell'articolo 5, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5) I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni , sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' e' stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone , l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Utili di capitale.
art. 13
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello stato contraente dove detti beni sono situati.
2) Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dalla alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dalla alienazione dei beni mobili indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 22 sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove i beni in questione sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo.
3) Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
art. 14
Professioni indipendenti.
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Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attivita'. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.
2) L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
art. 15
Lavoro subordinato.
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Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non e' residente dell'altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non e' soltanto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3) Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni dovute per attivita' dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4) Il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attivita' dipendente dei lavoratori frontalieri e' regolato dall'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, i cui articoli da 1 a 5 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
art. 16
Compensi e gettoni di presenza.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Artisti e sportivi.
art. 17
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione e i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte.
2) Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista
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dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3) Non si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 degli articoli 10 e
11 nel caso in cui beneficiaria dei dividendi e degli interessi e' una societa', residente di uno Stato contraente, che detiene piu' del 25 per cento del capitale della societa', residente nell'altro Stato contraente, che eroga i dividendi e gli interessi e quest'ultima esercita la propria attivita' prevalentemente nel settore dello spettacolo utilizzando, direttamente o indirettamente, artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicisti e sportivi.
art. 18
Pensioni.
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Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazioni ad un cessato impiego, sono soltanto in questo Stato.
art. 19
Funzioni pubbliche.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, oppure ancora da una persona giuridica o da un ente autonomo di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica che ha la nazionalita' di detto Stato a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.
2) Ai fini del presente articolo l'espressione "persona giuridica o ente autonomo di diritto pubblico" designa:
a) per quanto riguarda l'Italia:
(1) le Ferrovie dello Stato (F.S.);
(2) l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (XX.XX.);
(3) l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);
(4) l'Istituto nazionale per il Commercio estero (ICE);
b) per quanto riguarda la Svizzera:
(1) le Ferrovie federali svizzere (FFS);
(2) l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi (PTT);
(3) l'Ufficio nazionale svizzero del turismo (UNST).
Altri enti e persone giuridiche di diritto pubblico potranno essere compresi in detta lista in base ad accordo tra le competenti autorita' dei due Stati contraenti.
Studenti e apprendisti.
art. 20
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
Le somme che uno studente o un apprendista il quale e' o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
Altri redditi.
art. 21
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo
Convenzione del 23/12/1978 n. 943
Stato.
2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ad eccezione dei cantieri di costruzione o di montaggio nel senso del paragrafo 2, lettera g) dell'articolo 5, sia una libera professione mediante una basse fissa ivi situata. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto Stato contraente secondo la propria legislazione.
art. 22
Patrimonio.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
Servizio di documentazione tributaria
1) Il patrimonio costituito da beni immobili, definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
2) Il patrimonio costituito da beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione di una impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, e' imponibile nello stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
3) Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale ed i battelli destinati alla navigazione interna, nonche' i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4) Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente e' imponibile soltanto in detto Stato.
art. 23
Sgravio delle imposte riscosse su i dividendi, gli interessi e i canoni.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Una persona giuridica residente di uno Stato contraente, nella quale persone non residenti di detto Stato hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia indirettamente, in forma di partecipazione o in altro modo, puo' fruire di uno sgravio delle imposte dell'altro Stato contraente riscosse sui dividendi, gli interessi e i canoni provenienti da detto altro Stato, in conformita' delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, soltanto se:
a) i conti creditori fruttanti interessi, intestati a persone non residenti del primo Stato, non ammontano a piu' del sestuplo del totale ottenuto addizionando il capitale azionario (o il capitale sociale) e le riserve risultanti dal bilancio;
b) i debiti contratti verso le medesime persone fruttano un interesse ad un tasso non eccedente quello normale;
si considera tasso normale:
(1) per l'Italia, il tasso legale d'interesse aumentando di tre punti;
(2) per la Svizzera, il tasso della rendita media delle obbligazioni emesse dalla Confederazione Svizzera, aumentando di due punti;
c) il 50 per cento, al massimo, dei redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente, e' impiegato a soddisfare diritti (interessi debitori, canoni, spese di sviluppo, di propaganda, di primo impianto, di viaggio, ammortamenti di beni di ogni genere, compresi quelli immateriali, processi, ecc.) di persone non residenti del primo Stato;
d) le spese in relazione con i redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente, sono coperte esclusivamente con i detti redditi;
e) la societa' distribuisce il 25 per cento, almeno, dei redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato contraente.
Restano riservati i provvedimenti piu' ampi che sono o saranno presi da uno Stato contraente per impedire che venga preteso abusivamente lo sgravio di un'imposta riscossa alla fonte dall'altro Stato contraente.
2) Una persona giuridica residente della Svizzera, nella quale persone non residenti della Svizzera hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia indirettamente, in forma di partecipazione o in altro modo, puo'
Convenzione del 23/12/1978 n. 943
pretendere, anche se soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, uno sgravio delle imposte riscosse dall'Italia sugli interessi o canoni che le sono pagati in provenienza dall'Italia, solo se, nel Cantone dove la persona giuridica ha la sede, gli interessi e i canoni sono assoggettati all'imposta cantonale sul reddito a condizioni identiche o analoghe a quelle previste dalle disposizioni concernenti l'imposta federale per la difesa nazionale. Una fondazione di famiglia residente della Svizzera non puo' pretendere lo sgravio delle imposte riscosse in Italia sui dividendi, gli interessi e i canoni che le sono pagati in provenienza dall'Italia, se il fondatore o la maggioranza dei beneficiari sono persone non residenti della Svizzera e dai detti redditi traggono o devono trarre profitto, per piu' di un terzo, persone non residenti della Svizzera.
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3) La vigilanza, le indagini e le attestazioni che implica l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 spettano alle autorita' competenti dello Stato contraente di cui e' residente il beneficiario dei redditi di cui si tratta. Se le autorita' competenti dell'altro Stato contraente da dove provengono i detti redditi hanno indizi validi per dubitare delle dichiarazioni date dal loro beneficiario nell'istanza di sgravio d'imposta, e attestate dalle autorita' competenti del primo Stato, esse informeranno dei loro dubbi le autorita' competenti del primo Stato; queste autorita' procederanno ad una nuova indagine e ne comunicheranno il risultato alle autorita' competenti dell'altro Stato. Persistendo le divergenze d'opinioni tra le autorita' competenti dei due Stati, si applicheranno in tal caso le disposizioni dell'articolo 26. Lo sgravio d'imposta xxxx' differito sino a quando non venga raggiunto un accordo.
art. 24
Eliminazione della doppia imposizione.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Si conviene che la doppia imposizione xxxx' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Svizzera, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Svizzera, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nessuna deduzione xxxx' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3) Se un residente della Svizzera percepisce redditi e possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni del paragrafo 4, ma puo', per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione.
4) Se un residente della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio fiscale. Esso consiste:
a) nel computo dell'imposta pagata in Italia, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, nell'imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma cosi' computata non puo', tuttavia, eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti in Italia, o
b) in una riduzione globale dell'imposta svizzera che tenga conte dei principi generali di sgravio di cui alla lettera a) precedente, o
c) in una esenzione parziale dall'imposta svizzera dei redditi di cui si tratta, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Italia
Convenzione del 23/12/1978 n. 943
dall'ammontare lordo dei redditi percepiti dall'Italia.
Tuttavia, detto sgravio consiste in una deduzione dell'imposta pagata in Italia dall'ammontare lordo dei redditi di cui si tratta percepiti dall'Italia, se il beneficiario residente della Svizzera non puo', in virtu' delle disposizioni del paragrafo 4 degli articoli 10, 11 e 12, del paragrafo
3 dell'articolo 17 nonche' dell'articolo 23, fruire della limitazione di cui al paragrafo 2 degli articoli 10, 11 e 12 dell'imposta italiana afferente ai dividendi, agli interessi e ai canoni.
La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le disposizioni sull'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.
art. 25
Non discriminazione.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
Servizio di documentazione tributaria
1) I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente fruiscono delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e riduzioni d'imposte o tasse concessi per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato trovantisi nelle medesime condizioni.
2) L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'.
Tale disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art.9, del paragrafo 6 dell'art.11 o del paragrafo 6 dell'art.12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagate ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.
4) Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o in parte direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5) Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
Procedura amichevole.
art. 26
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo
Convenzione del 23/12/1978 n. 943
25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta una imposizione non conforme alla Convenzione.
2) L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell' altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'Accordo xxxx' applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3) Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
Servizio di documentazione tributaria
4) Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro ai fini del presente articolo. Una commissione mista, formata di rappresentanti designati dalle stesse autorita' competenti, avra' competenza per regolare amichevolmente i casi controversi risultanti dall'applicazione e dalla interpretazione della Convenzione. Detta commissione mista si riunira', alternativamente, in uno degli Stati contraenti, ogni qual volta che una delle autorita' competenti lo richieda. Essa sara' presieduta da uno dei suoi membri appartenenti allo Stato contraente sul territorio del quale la riunione avra' luogo.
art. 27
Scambio di informazioni.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali dei due Stati permettono di ottenere nel quadro della prassi amministrativa normale) necessarie per regolare applicazione della presente Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate devono essere tenute segrete e potranno essere rilevate soltanto alle persone che si occupano dell'accertamento, della riscossione, della giurisdizione o delle azioni penali quanto alle imposte alle quali si riferisce la presente Convenzione. Non potranno essere scambiate informazioni suscettibili di rilevare segreti commerciali, bancari, industriali o professionali o metodi commerciali.
2) Le disposizioni del presente articolo non potranno in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti di adottare misure amministrative in deroga alla sua regolamentazione o alla sua prassi amministrativa ovvero contrarie alla sua sovranita', alla sua sicurezza, ai suoi interessi generali o all'ordine pubblico oppure fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla sua propria legislazione o a quella dello Stato che le chiede.
art. 28
Agenti diplomatici e funzionari consolari.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale e di accordi particolari.
2) Nella misura in cui, a motivo dei privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari, in forza di accordi internazionali, i redditi o il patrimonio non sono imponibili nello Stato presso il quale detti funzionari sono accreditati, l'imposizione spetta allo Stato accreditante secondo la propria legislazione.
3) Ai fini della Convenzione, i membri di una missione diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditati nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo aventi le nazionalita' dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante, se quivi sono assoggettati agli stessi obblighi, in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, cui sono assoggettati i residenti di detto Stato.
4) La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, ne' alle persone membri di una missione
Convenzione del 23/12/1978 n. 943
diplomatica o consolare di uno Stato terzo, quando esse si trovano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattate come residenti nell'uno o nell'altro Stato contraente in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
Rimborsi.
art. 29
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
Servizio di documentazione tributaria
2) Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistano le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3) Nel caso di azioni, emesse da societa' residenti in Italia, intestate fiduciariamente a banche e istituti finanziari residenti in Svizzera e appartenenti effettivamente a persone quivi residenti, le istanze di rimborso possono essere presentate dai titolari effettivi di dette azioni. Ove il beneficiario effettivo dei dividendi sia persona diversa dal titolare effettivo delle azioni per le quali i dividendi sono pagati, le istanze di rimborso sono presentate dal beneficiario effettivo, ma in tal caso il rimborso sara' effettuato se entrambe le dette persone sono residenti in Svizzera.
Le istanze di rimborso devono essere corredate da una attestazione delle banche ed istituti finanziari di cui sopra circa la residenza del titolare o del beneficiario delle azioni e l'assoggettamento di dividendi alla ritenuta alla fonte in Italia.
Ove le istanze di rimborso vengano presentate dalle banche e dagli istituti finanziari predetti, per conto dei titolari effettivi delle azioni, le stesse devono contenere, per societa' emittente, ogni indicazione utile ad identificare detti titolari ed a conoscere l'ammontare dei dividendi percepiti da ciascuno di essi, nonche' la attestazione della residenza in Svizzera dei medesimi.
In ogni caso le istanze di rimborso devono essere corredate della certificazione dell'Amministrazione fiscale svizzera circa la sussistenza delle condizioni previste dal presente paragrafo, nonche' di quelle di cui al precedente paragrafo 2.
4) Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, le modalita' di applicazione del presente articolo.
art. 30
Entrata in vigore.
(N.D.R. "Vedi Protocollo 1, che ha soppresso e sostituito i paragrafi 2 e 3 dell'art. 30.")
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.
2) La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio 1974;
b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono a decorrere dal
1 gennaio 1974.
3) Le domande di rimborso cui da' diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore della Convenzione stessa possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione.
4) la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia
Convenzione del 23/12/1978 n. 943
imposizione dei redditi derivanti dalla navigazione aerea, marittima e lacuale, firmata a Roma il 31 luglio 1958, e' abrogata e cessa di produrre i suoi effetti per le imposte cui si applica la presente Convenzione conformemente al paragrafo 2.
Denuncia.
art. 31
(N.D.R. "Vedi Protocollo 2, che ha soppresso e sostituito l'art. 31.")
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
La presente Convenzione, di cui l'Accordo citato nel paragrafo 4 dell'articolo 15 costituisce parte integrante, rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a decorrere dell'anno 1979. In questo caso, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta:
Servizio di documentazione tributaria
a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al piu' tardi il
31 dicembre dello stesso anno.
Disposizioni complementari. (N.D.R. "Vedi Protocollo 3.")
Protocollo
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
All'atto della firma della convenzione conclusa in data odierna tra la repubblica italiana e la confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni complementari che formano parte integrante della convenzione.
Resta inteso:
a) che, per quanto concerne l'art.2, se un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, la convenzione si applichera' a detta imposta;
b) che le disposizioni del paragrafo 1 dell'art.19 si applicano agli insegnanti italiani occupati in Svizzera, di cui al n.1 dello scambio di note 27 novembre - 18 dicembre 1973 tra l'Italia e la Svizzera e che gli insegnanti svizzeri in servizio nelle scuole svizzere dell'Italia sovvenzionate in tutto o in parte con fondi pubblici svizzeri sono esonerati dalle imposte italiane per le loro remunerazioni; la disposizione che precede e' applicabile alle remunerazioni corrisposte a partire dall'1 gennaio 1973 ed abroga lo scambio di note 27 novembre - 18 dicembre 1973;
c) che, nel caso in cui un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, l'imposta svizzera sul patrimonio, prelevata in conformita' alle disposizioni della convenzione, xxxx' dedotta da detta imposta italiana sul patrimonio alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'art.24;
d) che, in relazione al paragrafo 1 dell'art.26, all'espressione " indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione non conforme alla convenzione delle imposte italiane;
e) che la disposizione di cui al paragrafo 4 dell'art.29 non esclude l'interpretazione secondo la quale le autorita' competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui da' diritto la convenzione.
Protocollo 1
Modificazioni dell'art.30, paragrafi 2 e 3, della convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra l'Italia e la Svizzera.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
Convenzione del 23/12/1978 n. 943
I paragrafi 2 e 3 dell'art.30 della convenzione sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
"2) La presente convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dall'1 gennaio 1979;
b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono a decorrere dall'1 gennaio 1979.
3) Le domande di rimborso cui da' diritto la presente convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1979 e fino all'entrata in vigore della convenzione stessa possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della convenzione".
Protocollo 2
Servizio di documentazione tributaria
Modificazioni dell'art. 31 della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa tra l'Italia e la Svizzera.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
L'articolo 31 della convenzione e' soppresso e sostituito come segue:
"La presente convenzione, di cui l'accordo citato nel paragrafo 4 dell'art.15 costituisce parte integrante, rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a decorrere dall'anno 1984. In questo caso, la convenzione si applichera' per l'ultima volta:
a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al piu' tardi il
31 dicembre dello stesso anno".
Protocollo 3
Modificazioni al Protocollo della Convenzione contro le doppie imposizioni conclusa fra l'Italia e la Svizzera.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
1) Dopo la lettera b) del protocollo e' inserita la seguente disposizione: "c) Le disposizioni dell'art.19 si applicano, nonostante quanto previsto dall'art.30 della convenzione, alle imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1974; le domande di rimborso possono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della convenzione. Le predette disposizioni si applicano anche alle remunerazioni percepite dai cittadini italiani che prestano la loro attivita' lavorativa in Svizzera alle dipendenze dei seguenti enti:
- ACLI (Associazione cristiana lavoratori italiani);
- INCA (Istituto nazionale confederale di assistenza);
- ITAL (Istituto tutela ed assistenza ai lavoratori);
- INAS (Istituto nazionale di assistenza sociale);
- ENCAL (Ente nazionale confederale assistenza lavoratori);
- ENAS (Ente nazionale di assistenza sociale);
- ENASCO (Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attivita' commerciale);
- ENPAC (Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori)".
2) Le successive lettere c), d), ed e) del protocollo diventano, fermo restando il loro contenuto, le lettere d), e) ed f).
Protocollo 4
Entrata in vigore.
Testo: in vigore dal 27/03/1979 con effetto dal 01/01/1974
Il presente protocollo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna non appena possibile; esso entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
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