DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Proposta FLP-Giustizia Accordo quadro 2002-2005
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
ACCORDO NAZIONALE QUADRO D’AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA STIPULATO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, 7° COMMA, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195, E DELL’ARTICOLO 24 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 GIUGNO 2002, N. 164
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, come modificata dalla legge 16 ottobre 1991, n.321, e dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356;
Visto l’articolo 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000 n. 129.
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 395/95, 254/99 e 164/2002.
Visto l’articolo 24, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164;
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
e le Organizzazioni Sindacali
X.X.X.Xx., O.S.A.P.P., C.I.S.L. – F.P.S./P.P., U.I.L. – P.A./P.P., C.G.I.L. – F.P./P.P., X.X.X.X.X.Xx; F.S.A.; Xx.X.X.Xx. A.S.I.A; S.A.G. P.P.
stipulano il presente Accordo Nazionale Quadro d’Amministrazione:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo d’applicazione
1. Il presente accordo nazionale quadro disciplina i contenuti degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164 e si applica al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, compreso quello appartenente al ruolo separato e limitato di cui all’articolo 26 della legge 15 dicembre
1990 n.395.
2. Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n, 164, l’accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel predetto DPR né può comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’art. 14 del D.P.R. 164/2002.
3. Il presente accordo si riferisce al quadriennio contrattuale 2002 - 2005 e resta in vigore fino alla stipula del successivo accordo e attiene alle seguenti materie:
a) individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, cui destinare le risorse del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché delle necessarie modalità di verifica. L’accordo su tale materia avrà cadenza annuale;
b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6 dell’art.24 del DPR 18 giugno 2002, n. 164, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per la determinazione dei periodi di validità;
c) individuazione delle tipologie dei turni di servizio, disciplinando in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse;
d) criteri per la valutazione dell’adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in servizio di missione;
e) criteri relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale;
f) criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
g) criteri generali per l’applicazione del riposo compensativo;
h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
i) indirizzi generali per le attività di gestione dell’Ente di Assistenza del personale;
j)criteri per l’impiego del personale con oltre cinquanta anni di età o con più di trenta anni di servizio;
l)istituzione di nuove specializzazioni;
m) criteri per la determinazione dei compensi per servizi aggiuntivi;criteri e modalità per il rimborso delle rette degli asili nido per i figli del personale.
CAPO II
RAPPORTI TRA L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ED I SINDACATI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Art. 2
Relazioni Sindacali
Questo articolo unitamente al successivo art 3 è stato riformulato rispetto al precedente accordo.
Ne risulta una formulazione attenuata del valore delle relazioni sindacali.
Si propone il ripristino del testo dell’art 12 del precedente accordo quadro.
Art. 3
Contrattazione decentrata
Si propone il ripristino del testo dell’art 13 del precedente accordo quadro Art. 4
Sistema di partecipazione, informazione ed esame.
1. L’Amministrazione, prima di procedere all’esame sia a livello centrale che periferico, previsto dall’art. 26 del DPR 18 giugno 2002, n.164, fornisce alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, con congruo anticipo, tutte le informazioni e la relativa documentazione riguardanti:
a) l’articolazione dell’orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio. E’ fatto salvo quanto disposto all’art.3, commi 4, 5, e 8 del presente accordo;
b) la mobilità esterna del personale a domanda (solo a livello centrale) e la mobilità interna;
c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
d) l’applicazione del riposo compensativo;
e) la programmazione di turni di reperibilità;
f) i provvedimenti di massima riguardanti l’organizzazione degli uffici e l’organizzazione del lavoro (solo a livello centrale);
g) la qualità del servizio ed i rapporti con l’utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l’efficienza dei servizi;
h) l’attuazione di programmi di formazione del personale;
i) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alle previsioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626;
l) l’attuazione della mobilità interna centrale;
m) la definizione delle dotazioni organiche;
n) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi (solo a livello centrale);
o) l’introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli Uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull’organizzazione del lavoro ( a livello centrale, ma anche periferico nel caso si tratti di progetti da realizzarsi in sede periferica).
2. L’informazione preventiva è fornita dal titolare dell’Ufficio, Istituto o Servizio competente ad emanare gli atti;
3. Ricevuta l’informazione preventiva, ciascuna Organizzazione Sindacale può chiedere un incontro per l’esame delle predette materie.Tale incontro si conclude nel termine tassativo di quindici giorni.
4. Durante il periodo in cui si svolge l’esame, le amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le XX.XX. non assumono sulle
stesse iniziative conflittuali.
5. Decorsi tali termini l’Amministrazione assume le proprie autonome definitive determinazioni tranne che sulle materie indicate come oggetto di contrattazione decentrata nel presente accordo. Dell’esito dell’esame è redatto verbale dal quale devono risultare le posizioni delle parti in ordine alle materie oggetto di esame.
6. Il numero dei rappresentanti di ciascuna delegazione sindacale non dovrà superare le tre unità. Per le riunioni su convocazione dell’Amministrazione, ciascuna O.S. può avvalersi dei permessi di cui all’art. 32 comma 4, per un massimo di due unità. Nella richiesta di permesso sindacale di cui all’art. 32, comma 4, è onere dell’Organizzazione Sindacale specificare la sede ove si svolge l’esame congiunto o la contrattazione, qualora non coincidente con la sede ove presta servizio il Dirigente Sindacale per il quale si richiede il permesso.
7. Relativamente ai provveditorati di Torino, Padova e Pescara, sarà cura dei Provveditori, dei Direttori degli Istituti, Uffici o Servizi far pervenire le convocazioni alle segreterie territoriali di ciascuna regione di riferimento al fine di consentire alle XX.XX., l’individuazione dei componenti della delegazione, che comunque, non dovrà superare le tre unità.
Art. 5
Prerogative delle Organizzazioni sindacali
1. L’Amministrazione assicura alle organizzazioni sindacali una costante e tempestiva informazione su tutte le questioni che possano interessare il personale di polizia penitenziaria. Analoga informazione è fornita dai responsabili degli uffici, istituti penitenziari e servizi periferici.
2. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l’Amministrazione ha l’obbligo di predisporre nei luoghi accessibili a tutto il personale, circolari, pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. Al fine di assicurare il diritto di assemblea, i direttori degli uffici, istituti e servizi penitenziari, ricevuta la comunicazione scritta di indizione dell’assemblea provvedono ad indicare alle XX.XX. promotrici i locali idonei allo svolgimento della stessa, favorendo, nella salvaguardia delle esigenze di ordine e sicurezza, la partecipazione del maggior numero possibile di personale.
4. L’Amministrazione, nei limiti delle dotazioni informatiche di ciascuna sede, assicurerà alle XX.XX. rappresentative sul piano nazionale l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica. Per l’utilizzazione di tale indirizzo ciascuna sigla sindacale designa un proprio incaricato. L’accesso alla posta elettronica avviene, in fasce orarie determinate, a livello di singola sede di servizio.
5. Alle organizzazioni sindacali è consentito utilizzare i fax degli istituti e servizi dell’Amministrazione posti negli uffici segreteria per la sola ricezione delle comunicazioni indirizzate ai dirigenti sindacali locali. La ricezione è garantita, in automatico, anche durante l’orario di chiusura degli uffici segreteria.
6. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative possono effettuare visite sui luoghi di lavoro negli istituti e servizi penitenziari. Il giorno della visita dovrà
essere preannunciata al direttore dell’istituto o del servizio il quale, quando ostino effettive esigenze di sicurezza, ne darà comunicazione alle organizzazioni sindacali richiedenti con nota motivata e con l’invito a fissare una nuova data. La delegazione sindacale che non dovrà essere superiore a tre dirigenti, di cui uno appartenente almeno alla segreteria regionale, dovrà essere accompagnata nel corso della visita dal Direttore dell’istituto (o del servizio), o da altro funzionario appositamente delegato e dal responsabile di Area di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 444/92. Sul luogo di lavoro, non è consentito alla delegazione di scambiare alcun colloquio con il personale che ricopre posti di servizio per i quali è necessaria una prestazione lavorativa continuativa, né è consentita alcuna forma di colloquio con i detenuti ivi ristretti. Il comportamento della delegazione sindacale dovrà essere rispettoso delle prioritarie esigenze di sicurezza al fine di evitare che pure inconsapevolmente si affievolisca o si riduca in qualche modo la attività di sorveglianza. A tal riguardo la delegazione si asterrà dal rilasciare eventuali dichiarazioni che possano turbare l’ordine e la sicurezza dell’istituto. La visita è diretta a verificare esclusivamente le condizioni logistiche dei vari luoghi di lavoro, in funzione dell’art. 23 del DPR 164/2002. In tale occasione la delegazione ha facoltà di richiedere la copia del modello 14/A. Le organizzazioni sindacali garantiscono la riservatezza delle informazioni, da esso ricavabili, sensibili per la sicurezza dell’istituto.
7. Continua l’impegno dell’Amministrazione a non incaricare delle funzioni di comandante di reparto degli istituti, delle scuole e dei servizi penitenziari per adulti e per minori, il personale che risulti ricoprire incarichi statutari nelle organizzazioni sindacali.
Art.6
Tutela del dirigente sindacale
1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi previsti dagli statuti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo di polizia penitenziaria possono essere trasferiti o inviati a prestare servizio provvisorio ad istituti o servizi ubicati in un comune diverso solo previo nulla osta delle XX.XX. di appartenenza.
2. Nell’ambito della stessa sede di servizio, da intendersi quale località ove è ubicata la struttura o la singola direzione, il trasferimento del segretario nazionale, regionale e provinciale delle XX.XX. rappresentative sul piano nazionale, in un ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione, può essere disposto solo previo nulla osta delle XX.XX. di appartenenza.
3. Le suddette disposizioni si applicano fino alla fine dell’anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
4. Al termine del distacco o dell’aspettativa sindacale il dirigente può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto ad altro richiedente, nella sede ove ha svolto attività sindacale.
5. I dirigenti sindacali, fermi restando i principi di responsabilità e di correttezza, non sono soggetti, nell’esercizio delle loro funzioni e in occasione dei lavori delle commissioni previste dal Contratto e dal presente Accordo, ai doveri derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi e regolamenti.
I dirigenti sindacali che abbiano usufruito di giornate di permesso sindacale non possono essere impiegati nel giorno successivo nel turno notturno.
CAPO III
IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Art. 7
Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali
Criteri di utilizzazione
1. Le risorse del Fondo di cui all’articola 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 sono utilizzate dall'Amministrazione penitenziaria per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il personale di polizia penitenziaria in forza all’Ufficio di Gabinetto dell’On. Ministro e al Dipartimento per la Giustizia Minorile.
2. Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate – ai sensi dell’art. 24 comma 5 lettera a) – per attribuire compensi finalizzati a:
a. incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
b. fronteggiare particolari situazioni di servizio;
c. compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;
d. compensare la presenza qualificata;
e. compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi. I destinatari degli incentivi saranno individuati tra:
I. il personale che assicura nel mese di riferimento 22 giorni di effettiva presenza in servizio; ad eccezione del congedo ordinario non concorrono al raggiungimento del tetto dei 22 giorni di presenza le assenze a qualsiasi altro titolo. Il compenso è fissato nella misura di Euro . Tale previsione, e solo questa, si applica anche agli Ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia fino al grado di Tenente Xxxxxxxxxx;
II. Il personale che assicura nell’arco del mese un numero di turni di servizio notturno superiore a quattro. Il compenso è fissato nella misura di Euro per ogni turno notturno effettuato oltre il quarto;
III. Il personale, compreso quello impiegato nel servizio traduzioni e piantonamenti, chiamato a svolgere, nelle giornate del 24 o del 31 dicembre, un turno ordinario di servizio serale. Il compenso è fissato nella misura di Euro ;
IV. I comandanti di Reparto (ed i Coordinatori dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti degli Istituti Penitenziari) e chi ne assuma, con formale provvedimento, le funzioni. Il compenso è fissato, in relazione alla forza presente di personale di polizia penitenziaria, nelle misure mensili rispettivamente di:
i. Euro per gli istituti per adulti la cui forza è inferiore a 200 unità, di Euro , per gli istituti per adulti la cui forza è compresa tra le 200 e le 400 unità, di Euro , per gli istituti per adulti la cui forza è superiore alle 400 unità;
ii. Euro per gli istituti per minori la cui forza è inferiore a 30 unità, di Euro , per gli istituti per minori la cui forza è compresa tra le 30 e le 50 unità, di Euro , per gli istituti per minori la cui forza è superiore alle 50 unità;
f) il responsabile di un’unità operativa, il coordinatore di più unità operative tra quelle elencate all’art. 33, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, i preposti alle Basi
Navali del Corpo e i comandanti delle unità navali del Corpo di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 58 del predetto decreto presidenziale. Il compenso è fissato in misura non inferiore a Euro e non superiore a Euro mensili;
g) comandanti di reparto delle Scuole di Formazione e aggiornamento del personale dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile; i responsabili delle unità operative delle aree sicurezza e traduzioni e piantonamenti dei provveditorati regionali e dei centri per la giustizia minorile e i responsabili di unità organizzative del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia Minorile, e dell’Ufficio di Gabinetto. Il compenso è fissato in misura non inferiore a Euro e non superiore a Euro mensili.
3. I compensi indicati ai punti d), e), f) non sono tra loro cumulabili.
4. Qualora ricorrano le condizioni per l’attribuzione di più compensi tra quelli previsti alle lettere d), e), f) è corrisposto quello più favorevole.
5. Al personale indicato alle lettere d), e), f), spetta anche il compenso di cui alla lettera a);
6. Per l’attribuzione del compenso per il personale impiegato in compiti o incarichi che comportino disagi o particolare responsabilità a ciascun Provveditorato, a ciascun Centro per la Giustizia Minorile, e al Centro Amministrativo è assegnato un budget, determinato in relazione alla forza presente. La determinazione del compenso e l’individuazione dei compiti o degli incarichi che comportano disagi sono demandati alla contrattazione decentrata, che terrà comunque conto dei seguenti servizi:
I servizi svolti presso specifici reparti detentivi dove sono attuati, (il regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 14/bis dell’Ordinamento Penitenziario si propone lo stralcio in quanto non tiene conto dell’indennità istituita dall’art 12 del nuovo contratto) o particolari misure trattamentali ivi compresi i reparti per tossicodipendenti o servizi di piantonamento che coprono le 24 ore presso luoghi esterni di cura nonché altre particolari situazioni di servizio ivi compreso quello inerente all’espletamento del servizio delle traduzioni. L’importo del compenso da attribuire a ciascun dipendente non può eccedere la misura giornaliera di Euro
e la spesa deve essere contenuta entro il budget a tale scopo assegnato alla contrattazione decentrata.
La valutazione, con cadenza semestrale, della corretta utilizzazione delle risorse del fondo è demandata all’esame dell’Amministrazione e delle XX.XX. delle sedi di contrattazione decentrata.
Art. 8
Articolazione dei turni di servizio.
1. La programmazione e l’articolazione dell’orario di lavoro giornaliero di cui all’articolo 16 del DPR 18 giugno 2002 n. 164 garantisce:
a. efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa per un’organizzazione più funzionale dei servizi;
b. riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.
2. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio;
3. L’articolazione dei turni di servizio è realizzata dall’autorità dirigente secondo le tipologie di orario di cui all’articolo 12, comma 4, del DPR 31 luglio 1995, n.395, come appresso definite:
a. orario articolato su turni;
b. orario articolato su cinque giorni;
c. orario articolato su sei giorni;
d. orario flessibile.
4. In relazione all’orario di lavoro, i turni di servizio, della durata di sei ore, dovranno essere articolati su quattro quadranti orari nelle ventiquattro ore con inizio alle ore 6,00, alle ore 12,00, alle ore 18,00 ed alle ore 24,00. Non è consentita la prosecuzione del servizio nel quadrante successivo. La possibilità di deroga a tale principio, per eccezionali esigenze di servizio, è demandata alla contrattazione decentrata;
5. La gestione del servizio programmato su tre quadranti, nell’ipotesi di eventuali,eccezionali ed indifferibili esigenze locali, con inizio dei turni alle ore 8,00, alle ore 16,00 ed alle ore 24,00, è demandata alla contrattazione decentrata. Non possono, comunque ,essere previste prestazioni di lavoro straordinario programmato;
6. La durata dei turni di servizio di cui ai commi precedenti non può essere in nessun caso inferiore alle sei ore e superiore alle nove ore;
7. L’articolazione dei servizi su turni unici fissi, organizzata con orario di lavoro settimanale su sei o su cinque giorni lavorativi, e l’eventuale flessibilità dell’orario di lavoro sono demandate alla contrattazione decentrata.
8. In ogni struttura penitenziaria il servizio deve essere programmato, almeno mensilmente osservando scrupolosamente l’orario di lavoro settimanale previsto dall’articolo 16 del DPR 18 giugno 2002, n.164.
Il 2° Comma del punto 8 viene stralciato.
9. Il foglio di servizio, di cui all’articolo 30 del DPR 15 febbraio 1999, n.82, deve essere predisposto almeno 30 giorni prima del periodo che va a disciplinare e deve essere esposto, per l’intera durata di vigenza, nell’apposito albo ubicato in luogo tale da garantirne la riservatezza;
10. L’Amministrazione si impegna a proseguire l’informatizzazione di tutti gli istituti e servizi ed a seguire il progetto di informatizzazione dei turni di servizio già varato e in fase di applicazione, verificandone i risultati unitamente alle XX.XX. con cadenza semestrale. Con cadenza quadrimestrale, le XX.XX. della sede di contrattazione decentrata firmatarie del presente accordo, potranno, a richiesta, ottenere copia dei modelli 14/A ai fini della verifica sulla programmazione dei servizi. Le organizzazioni sindacali garantiscono la riservatezza delle informazioni, ricavabili dai modelli 14/A, sensibili per la sicurezza dell’istituto. E’ considerato, ad ogni effetto, orario di lavoro il tempo impiegato nelle riunioni periodiche di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 31 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, finalizzate all’illustrazione delle disposizioni che regolano il servizio. E’, altresì, considerato orario di lavoro il tempo, fino al massimo di quindici minuti, necessario allo scambio delle consegne, nei casi in cui la specifica tipologia del servizio lo richieda;
11. I turni programmati, di regola, non possono essere soggetti a variazioni esclusivamente per effettive esigenze di servizio e per documentate esigenze di carattere personale o familiare del dipendente. Nel primo caso il Comandante di
Reparto informa tempestivamente, dando conferma anche per iscritto, il dipendente della variazione del turno e delle ragioni. Quando sia il dipendente a chiederne la variazione, il medesimo presenta istanza scritta e motivata al Comandante di Reparto in tempo utile (almeno tre giorni prima) per consentire la variazione da apportare al servizio. L’eventuale diniego è circoscritto alle sole ipotesi dell’impossibilità di assicurare il cambio. Nei casi di piantonamento di detenuti o di internati in strutture sanitarie, è considerato orario di lavoro il tempo necessario al raggiungimento delle strutture stesse, quello richiesto per il rientro nella sede lavorativa, allo scambio delle consegne ed all’eventuale fruizione dei pasti previsti presso la mensa obbligatoria di servizio;
12. Per l’espletamento delle operazioni di ricovero e piantonamento, l’articolazione dei turni di servizio è disposta su quattro quadranti orari giornalieri.
13. Il servizio nei reparti ospedalieri infettivi è regolamentato tenendo conto dei seguenti criteri:
a. organizzazione tassativa su quattro quadranti orari;
b. obbligo di avvicendare il personale impiegato in tale servizio con cadenza quindicinale e fino ad un massimo di sei volte l’anno;
c. obbligo dell’Amministrazione di sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato nel predetto servizio ad accertamenti clinici con le cadenze fissate dalle vigenti normative in materia.
14. Le giornate di riposo, quelle di congedo ordinario e straordinario non possono essere seguite dall’espletamento di un turno notturno e non possono seguire ad un turno che termini dopo le ore 22 del giorno precedente;
15. Il turno notturno deve essere effettuato rispetto ad altri turni, precedenti , con un intervallo d’almeno otto ore. Al servizio notturno deve normalmente seguire il riposo settimanale.
Art. 9
Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale. Impiego nei servizi. Turni festivi, pomeridiani e notturni.
1. In tutti i servizi, ad eccezione di quelli all’interno delle sezioni per i quali sarà assegnato il personale dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti, il personale maschile e quello femminile di Polizia penitenziaria debbono essere impiegati secondo il principio dell’eguaglianza di posizione, attitudine e dignità professionali. L’applicazione del principio sopra enunciato deve essere salvaguardata con riferimento ai diversi ruoli e qualifiche e nel conferimento di incarichi e funzioni previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari ivi compreso l'incarico di comandante di reparto. L’assegnazione del personale all’interno dei singoli servizi è finalizzata, esclusivamente, al loro potenziamento ed alla loro funzionalità, nonché alla realizzazione di strutture operative rispondenti a criteri d’economia e di razionale impiego delle risorse umane disponibili. Nell’impiego del personale deve essere comunque garantita, in xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx dei posti di servizio relativamente ai compiti di istituto, in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 5 della Legge 395/90;
2. L’individuazione dei posti di servizio non soggetti a rotazione che richiedono particolari attitudini e capacità professionali, nonché l’individuazione dei criteri per la copertura degli stessi sono demandati alla contrattazione decentrata. L’aliquota di personale degli istituti penitenziari impiegato in servizi connessi a quelli istituzionali non può superare
quella accertata alla data di stipula del presente accordo. L’Amministrazione penitenziaria si impegna a ridurre progressivamente il numero di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegato in compiti diversi da quelli d’istituto contestualmente all’assunzione di personale amministrativo e tecnico.
3. Al di fuori delle ipotesi previste contrattualmente le modalità di impiego del personale nei turni notturni sono definite in sede di contrattazione decentrata nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a. per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni notturni in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata;
b. non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le sei ore tranne nell’ipotesi indicata all’art. 8, comma 5 del presente accordo. In tal caso non è consentito prolungare il servizio notturno oltre le otto ore;
c. il personale di Polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età, o che abbia oltre trenta anni di servizio è esentato, a sua richiesta, dalle turnazioni notturne nell’ambito dei servizi di vigilanza ed osservazione dei detenuti di cui all’articolo 42 del DPR 15 febbraio 1999, n. 82 e dal servizio notturno di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.
4. La ripartizione dei riposi festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità tra tutto il personale. Per ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni festivi domenicali e infrasettimanali, in eccedenza al limite mensile stabilito, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata;
5. A ciascun appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non possono essere assegnati mensilmente turni serali, in eccedenza all’aliquota mensile stabilita, per ciascun ruolo, in sede di contrattazione decentrata.
6. Per gravi ed indifferibili esigenze di servizio o su richiesta specifica del dipendente, possono essere assegnati:
a. turni notturni eccedenti il limite mensile stabilito e, comunque, non superiori a sei turni mensili;
b. turni festivi domenicali e infrasettimanali eccedenti il tetto mensile stabilito. In ogni caso, non possono essere superati tre turni mensili;
c. turni serali (16.00/24.00 oppure 18.00/24.00) in eccedenza rispetto al tetto mensile stabilito. Non possono essere, comunque, superati gli otto turni mensili.
7. Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 21 del DPR 395/95 e dall’art. 20 del DPR 164/2002, il personale interessato al conseguimento di titoli di studio è agevolato, salvo eccezionali esigenze di servizio, con turni di servizio compatibili con la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e con l’esonero da eventuali prestazioni di lavoro straordinario.
Art. 10
Prestazioni di lavoro straordinario.
1. L’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario debbono avere carattere residuale nell’organizzazione del lavoro. Possono però essere richieste, con provvedimento motivato, prestazioni di lavoro straordinario per assicurare il continuo, regolare e ordinato svolgimento delle attività istituzionali;
2. Ciascun Centro di Responsabilità, esperite le formalità di cui agli artt. 25 e 26 del
D.P.R.164/2002 ripartirà ai rispettivi Uffici e Servizi periferici il finanziamento assegnato, dalla Legge di bilancio, per il pagamento del compenso per il lavoro straordinario;
3. In ambito periferico ciascun Provveditorato regionale e ciascun Centro per la Giustizia Minorile effettuerà la ripartizione del budget, a favore degli istituti e servizi dipendenti, con le medesime modalità di cui al comma 2;
4. La ripartizione dei fondi per le prestazioni di lavoro straordinario sarà effettuata tenendo conto del livello di sicurezza degli istituti, della loro più o meno recente apertura, del numero dei detenuti presenti, nonché delle eventuali carenze di personale rispetto all’organico fissato dall’Amministrazione centrale;
5. Il presente accordo definisce i seguenti criteri per la determinazione del lavoro straordinario:
a. garanzia dell’ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria;
b. conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di Polizia Penitenziaria;
c. consenso di massima, preventivamente espresso per iscritto, del dipendente all’effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario.
6. Solo in presenza di particolari ed inderogabili esigenze del servizio attinenti in via preminente alla sicurezza, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste anche senza il consenso del dipendente. In tal caso il provvedimento con il quale si dispone il lavoro straordinario deve essere dettagliatamente motivato, anche in relazione al monte ore di lavoro straordinario previsto per la struttura;
7. Al personale impiegato, presso gli istituti penitenziari, in compiti diversi da quelli istituzionali non potranno essere richieste prestazioni di lavoro straordinario se non per attività attinenti alla sicurezza degli istituti;
8. Al personale di Polizia Penitenziaria, che presti servizio in uffici estranei al Ministero della Giustizia, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario eccedenti l’orario d’obbligo settimanale non è erogato a carico dell’Amministrazione penitenziaria;
9. Deve essere mensilmente affisso in apposito albo dell’istituto o servizio, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, un prospetto, sottoscritto dall’Autorità dirigente, riguardante la totalità del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria presente nella struttura, distinto per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l’indicazione del numero d’ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto deve rimanere affisso per un periodo non inferiore a quindici giorni e trasmesso alle Organizzazioni Sindacali con cadenza trimestrale;
10. Al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, dichiarato dalla competente Commissione medica ospedaliera parzialmente non idoneo al servizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.738, non debbono essere richieste prestazioni per lavoro straordinario, salvo inderogabili esigenze di servizio;
11. Il personale di Polizia Penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di età o che abbia svolto oltre trenta anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale (con prole di età inferiore a tre anni) è esentato a domanda, dall’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica anche al personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
12. Le richieste di prestazioni di lavoro straordinario devono essere contenute entro il limite dell’assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamento.
Art. 11
Turni di riposo compensativo.
1. Fermo restando quanto stabilito all’ultimo comma del precedente articolo, e’ facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni straordinarie rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti;
2. Il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal richiedente. Quando ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l’interessato formulerà una nuova richiesta;
3. Tenuto conto delle esigenze del servizio e della richiesta del dipendente, il riposo compensativo deve essere fruito entro quattro mesi da quello in cui le prestazioni sono state effettuate;
Salvo diversa richiesta del dipendente, qualora obiettive esigenze impongano che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in giornata festiva, ad esso spetta l’attribuzione di un riposo compensativo da effettuare in giornata festiva. Qualora tali esigenze impongono che il dipendente sia chiamato a prestare servizio in orario notturno,tale servizio è considerato a tutti gli effetti quale espletamento di turno notturno.
Art. 12
Criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità.
I turni di reperibilità possono essere stabiliti per fronteggiare improvvise e non prevedibili esigenze legate al mantenimento dell’ordine, della sicurezza e della disciplina negli istituti ovvero per esigenze di funzionalità di particolari servizi dell’Amministrazione Penitenziaria.
1. I turni di reperibilità, previsti dagli articoli 8, comma 1, del DPR 31 luglio 1995, n. 395 e 24, comma 5 – lettera h), del DPR 18 giugno 2002, n. 164, sono compensati con l’indennità di presenza qualificata, ai sensi dell’art. 15 del DPR 164/2002.
2. I turni di reperibilità, con riferimento alle esigenze di sicurezza dell’istituto ed alle eventuali carenze di personale rispetto agli organici previsti, sono programmati in relazione ai seguenti criteri generali:
a. volontarietà;
b. rotazione;
c. specifica esperienza professionale nel servizio da garantire.
3. Il numero dei turni di reperibilità che giornalmente può essere disposto per le esigenze degli istituti e servizi dell’Amministrazione non può eccedere l’uno per cento della forza presente di ciascun Provveditorato Regionale e di ciascun Centro per la Giustizia Minorile. I Provveditori Regionali ed i Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, previa informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali, assegnano, in ambito circoscrizionale, a ciascun istituto penitenziario il numero dei turni mensili di reperibilità;
4. Ciascun dipendente, ad esclusione del Comandante di Reparto o chi ne assuma le funzioni, non può effettuare più di un turno mensile di reperibilità;
5. I turni di reperibilità non possono coincidere con le giornate di riposo e di congedo, non possono essere programmati al termine dell’espletamento del turno notturno e debbono essere disposti nella stessa giornata nella quale il personale è impiegato in un turno di servizio.
6. La durata del turno di reperibilità è pari a quella del turno ordinario di servizio giornaliero.
7. I turni di reperibilità, disposti dal Comandante di Reparto ed approvati dal Direttore dell’istituto, debbono risultare nel foglio di servizio di cui all’art. 30, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82.
8. Il personale che assicura il turno di reperibilità deve raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un’ora dalla chiamata.
9. In caso di effettivo impiego in servizio sarà corrisposto, dal momento in cui il dipendente raggiunge l’istituto, il compenso per lavoro straordinario.
CAPO IV
ELEVAZIONE CULTURALE ED INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE
Art. 13
Formazione ed aggiornamento professionale.
1. Le parti individuano nella formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria un fondamentale strumento di crescita professionale. L’attività formativa, anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere e dell’informatica, si realizza attraverso programmi per la formazione di base, l’aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione;
2. Fermo restando quanto previsto dall’Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria in materia di formazione ed aggiornamento, l’Amministrazione penitenziaria consentirà equamente a tutto il personale la possibilità di accedere a corsi ed a momenti di formazione e aggiornamento professionale a livello locale, provinciale, regionale e nazionale. L’Amministrazione continuerà ad impegnarsi a realizzare, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, ulteriori iniziative formative attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, università, società private ed altre Amministrazioni;
3. Il modello organizzativo delle scuole di formazione ed aggiornamento del personale; la definizione dei criteri e delle modalità di scelta dei formatori e dei docenti; i criteri di rotazione dei formatori e del personale impegnato nell’attività didattica; la definizione dei criteri e delle modalità per l’aggiornamento del personale in servizio presso le scuole di formazione sono definiti dalla competente commissione prevista dall’art. 16 della Legge 395/90;
4. I corsi per la formazione e l’aggiornamento professionale devono essere programmati all’inizio di ciascun anno e devono essere effettuati rispettando le esigenze organizzative delle varie sedi. Durante la frequenza dei corsi a tempo pieno, l’orario di servizio giornaliero è quello stabilito, per lo svolgimento dell’attività didattica e/o addestrativi, dalla direzione dell’istituto presso cui ha sede il corso. Al predetto personale sarà corrisposto il compenso per prestazione straordinario qualora l’attività si protragga oltre il suddetto orario. Al fine di garantire un’omogenea attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale l’Amministrazione Centrale, sentito il parere della commissione di cui al terzo comma dell’articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, invia all’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, alle Scuole di Formazione ed Aggiornamento del personale del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria, al Dipartimento per la Giustizia Minorile, ai Provveditorati Regionali ed alle organizzazioni sindacali il piano annuale corredato delle indicazioni generali per l’organizzazione dei corsi da svolgersi nelle sedi periferiche;
5. D’intesa con la commissione prevista nell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, l’Amministrazione penitenziaria può prevedere che uno o più moduli, individuati per l’aggiornamento professionale, siano effettuati in collegamento con altri momenti formativi del personale penitenziario appartenente al comparto ministeri. Per assicurare le attività formative l’Amministrazione può utilizzare oltre alle risorse previste dal relativo capitolo di bilancio anche altre eventuali disponibilità. In tale ipotesi è informata la commissione di cui al comma 3 dell’art. 22 del DPR 395/95;
6. E’ garantita la diffusione, presso gli istituti e servizi penitenziari, delle pubblicazioni e delle dispense elaborate dalle Scuole di Formazione e dall’ISSP che abbiano carattere di utilità generale per il personale. I corsi sull’addestramento al tiro e sulle tecniche operative, nonché quelli finalizzati all’aggiornamento professionale, avranno la durata complessiva di dodici giorni lavorativi annui possibilmente con cadenza bimestrale. Per specifiche esigenze addestrative correlate all’utilizzazione di nuovo armamento di reparto o individuale, ovvero ai fini della conoscenza di nuove tecniche e strategie operative, il modulo formativo potrà essere articolato su due giornate; per tali fattispecie il modulo successivo dovrà svolgersi entro il trimestre successivo. Le giornate destinate a detti corsi, qualora non siano utilizzate nel corso dell’anno per esigenze di servizio, sono recuperate nel semestre successivo;
7. Ferme restando le attività formative per tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, al Dipartimento per la Giustizia Minorile sono demandate quelle che attengono alla formazione, all’aggiornamento, alla qualificazione ed alla specializzazione per il contingente minorile di cui al D.M. 26 marzo 1993.
Art. 14
Indirizzi generali per le attività gestionali dell’ente di assistenza del personale.
1. Gli indirizzi generali per le attività gestionali dell’Ente per l’assistenza del personale dell’Amministrazione penitenziaria debbono essere perseguiti avuto riguardo alle previsioni di cui all’articolo 41 della legge 15 dicembre 1990, n.395 e del relativo statuto approvato con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/4/1997 e del 26.06.2000;
2. L’Ente deve perseguire i propri obiettivi incrementando le entrate, ottimizzando le spese e la qualità dei servizi in tutte le attività di benessere del personale, nel rispetto della programmazione e dell’equilibrio finanziario. L’Ente predisporrà annualmente e comunque entro il 31 gennaio un complessivo documento programmatico che individua la destinazione delle risorse e delle attività da valorizzare;
4. L’Amministrazione si impegna a rendere sempre più efficienti ed adeguati i servizi per l’assistenza individuale, accelerando i tempi di erogazione dei contributi, incrementando i servizi per i figli disabili degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed offrendo
soluzioni assistenziali per i coniugi e i figli dei caduti per servizio;
5. Il testo proposto dall’Amministrazione va stralciato e così sostituito:
L’Amministrazione penitenziaria si impegna a che l’Ente favorisca l’acquisizione da parte del personale di servizi assicurativi, previdenziali e sanitari attraverso convenzioni più favorevoli di quelle normalmente reperibili sul mercato finanziario.
Art. 15
Alloggi di servizio e caserme.
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria comandato in servizio di missione, nel momento in cui giunge negli istituti di destinazione o in quelli di transito, ha diritto ad una decorosa sistemazione alloggiativa presso la caserma agenti o altre strutture dell’Amministrazione. Ove ciò non sia possibile il personale usufruirà di sistemazione alberghiera ai sensi delle vigenti disposizioni;
2. Il controllo sull’adeguato alloggiamento del personale in missione è demandato ai Provveditorati Regionali. Alle medesime autorità è demandata, altresì, l’attività relativa alla piena utilizzazione e ulteriore realizzazione di alloggi demaniali negli istituti della circoscrizione regionale di competenza.
CAPO V
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 16
Misure per la sicurezza, la salubrità e l’igiene dell’ambiente di lavoro.
1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n° 395, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
2. Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento per la Giustizia Minorile s’impegnano in sede centrale e locale ad organizzare il lavoro ed a mantenere i locali in condizioni di salubrità, allo scopo di salvaguardare la salute e l’incolumità del personale riducendo al minimo i rischi connessi ad ogni tipo di impiego e favorendo un’adeguata e responsabile informazione del personale in merito agli interventi di primo soccorso.
Art. 17
Procedure riguardanti l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza
1. In ogni struttura dell’Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento per la Giustizia Minorile i rappresentanti per la sicurezza, di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sono eletti dal personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria;
2. Il numero dei rappresentanti, eletti ai sensi del primo comma, è così determinato:
a. un rappresentante nelle strutture aventi, al massimo, cento addetti;
b. tre rappresentanti nelle strutture aventi da centouno a cinquecento addetti;
c. cinque rappresentanti nelle strutture aventi un numero d’addetti superiore a cinquecento.
3. Novanta giorni prima della scadenza del mandato del rappresentante della sicurezza, d’intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo di polizia penitenziaria, l’Amministrazione in sede locale indice le elezioni mediante l’affissione dell’avviso nell’albo del personale;
4. Le liste sono presentate nel termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui al terzo comma; l’ora della scadenza s’intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno;
5. L’Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Xxxxxxxx s’impegnano a favorire la più ampia partecipazione del personale alle operazioni elettorali;
6. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato la maggioranza assoluta dei dipendenti di polizia penitenziaria in forza nella struttura. Nel caso contrario, la commissione elettorale prende ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione, con riferimento alla situazione venutasi a determinare nell’unità lavorativa, e ne informa contestualmente, per iscritto, l’autorità dirigente; le elezioni conseguentemente ed unanimemente dichiarate invalide saranno ripetute nel termine di trenta giorni, decorrente dalla data prima stabilita per il loro espletamento;
7. Hanno diritto al voto tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in forza nella singola struttura alla data delle elezioni. Sono eleggibili i dipendenti effettivi, candidati nelle liste di cui ai commi ottavo e seguenti;
8. All’elezione dei rappresentanti per la sicurezza concorrono liste elettorali, che possono essere presentate da;
a. organizzazioni sindacali, firmatarie dell’accordo nazionale riguardante il personale di polizia penitenziaria;
b. personale di polizia penitenziaria effettivamente presente nella struttura, qualora la lista sia stata sottoscritta almeno dal cinque per cento della complessiva forza organica.
9. Non possono risultare candidati coloro che abbiano presentato la lista, né i componenti della commissione elettorale di cui ai commi decimo e seguenti;
10. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Xxx, nonostante il divieto di cui al nono ed al presente xxxxx, un candidato risulti compreso in più d’una lista, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste e prima di procedere alla loro affissione, inviterà l’interessato ad optare per una delle liste, pena l’esclusione dalla competizione elettorale;
11. Per ciascuna lista, il numero dei candidati non può eccedere di un terzo il numero complessivo dei rappresentanti da eleggere nell’unità lavorativa;
12. Allo scopo d’assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità lavorative è costituita una commissione elettorale per la composizione della quale ogni organismo presentatore di lista designerà, con presa d’atto dell’Amministrazione, un dipendente non candidato;
13. Alla commissione elettorale sono attribuiti i seguenti compiti:
a. ricevere le liste presentate, rimettendo al momento immediatamente successivo alla loro completa integrazione ogni contestazione sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dal presente accordo;
b. verificare la valida presentazione delle liste;
c. costituire i seggi elettorali e presiedere alle operazioni di voto, che dovranno svolgersi dalle ore 7,30 alle ore 16,00 del giorno d’apertura;
d. assicurare la correttezza dell’operazione di scrutinio dei voti, che comincerà alla chiusura dei seggi;
e. esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti;
f. proclamare il risultato delle elezioni e comunicarlo a tutti i soggetti interessati.
14. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei dipendenti, a cura della commissione elettorale, mediante l’affissione all’albo di cui al terzo comma, che avrà luogo almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni.
15. I presentatori di ciascuna lista hanno facoltà di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto tra i dipendenti elettori non candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata almeno ventiquattrore prima dell’inizio delle votazioni.
16. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
17. La votazione ha luogo per mezzo d’una scheda unica, comprendente la denominazione ed il numero di tutte le liste individuate secondo l’ordine di presentazione e con la medesima evidenza; nel caso di contemporaneità della presentazione di tali liste, l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede debbono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e le procedure di votazione debbono aver luogo conformemente all’esigenza di garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore dal presidente o da altro componente il seggio elettorale, all’atto della votazione.
18. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura ovvero analoghi segni d’individuazione.
19. Il voto è espresso dall’elettore scrivendo il nome ed il cognome del candidato presente nella lista per il quale intende votare.
20. Il luogo ed il calendario delle operazioni di voto saranno stabiliti dalla commissione elettorale in modo tale da consentire, a tutti gli aventi diritto, d’esprimere il loro voto. Il luogo ed il calendario di cui sopra dovranno essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti mediante l’affissione all’albo di cui al terzo comma; tale affissione avrà luogo almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per le votazioni.
21. Il seggio è composto dagli scrutatori, di cui al quindicesimo comma, e da un presidente nominato dalla commissione elettorale, la quale avrà cura di munire il seggio di urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata fino al momento dell’apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre disporre di un elenco completo degli aventi diritto al voto.
22. Ogni elettore dovrà esibire un documento personale di riconoscimento e dovrà apporre, a fianco del proprio nome, la propria firma sull’elenco degli aventi diritto al voto, di cui al ventunesimo comma.
23. Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. Al termine dello scrutinio il presidente del seggio consegnerà alla commissione elettorale il materiale delle operazioni di voto ed il corrispondente verbale, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni; la commissione elettorale procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto in apposito verbale. Al termine delle operazioni di scrutinio la commissione elettorale sigillerà in un unico plico tutto il materiale relativo, con l’esclusione dei verbali; il predetto materiale sarà conservato a cura dell’Amministrazione in modo da garantirne l’integrità per almeno tre mesi, e sarà successivamente distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale. I verbali saranno conservati dall’Autorità dirigente in originale, e dai rappresentanti di lista in copia.
24. Al termine dello scrutinio la commissione elettorale, sulla base del risultato, compila la lista riportandovi i voti ottenuti da ciascun candidato e redige il verbale sulle operazioni
elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione stessa.
25. Saranno designati rappresentanti per la sicurezza i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti, nell’ordine di preferenza individuato dalla graduatoria di cui al ventiquattresimo comma.
26. L’incarico del rappresentante della sicurezza dura tre anni. Esclusi i casi di forza maggiore, non è possibile cessare dall’incarico di assenza d’un nuovo rappresentante per la sicurezza. Nel caso di cessazione dell’incarico avvenuta per qualunque causa, subentra nella carica il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista del rappresentante cessato dall’incarico.
Art. 18
Formazione e consultazione del rappresentante per la sicurezza.
Tempo di lavoro retribuito.
1. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’articolo 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni. Tale formazione, articolata in moduli, deve prevedere un programma istituzionale di sessanta ore. I programmi di formazione comprenderanno:
a. conoscenze generali sui diritti, gli obblighi, i poteri, gli oneri e le facoltà normativamente previsti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
b. conoscenze generali sui rischi presentati dalle varie attività e sulle misure di prevenzione e protezione;
c. metodologie da utilizzare nella valutazione dei rischi;
d. metodologie per la comunicazione.
2. Il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile inoltrano, rispettivamente, ai Provveditori regionali ed ai direttori dei Centri per la Giustizia Minorile il piano annuale inerente alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza eletti nell’ambito delle strutture penitenziarie delle rispettive regioni, indicando il programma didattico degli stessi corsi e di prevedibili costi di tali iniziative.
3. Ai rappresentanti per la sicurezza è garantito:
a. l’accesso a tutti i luoghi di lavoro della struttura;
b. l’utilizzazione di una stanza che disponga di un arredamento funzionalmente adeguato al numero dei rappresentanti eletti, nonché l’uso di materiale necessario all’espletamento del mandato;
c. l’informazione di cui alle lettere e) e f) dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni;
d. l’avviso tempestivo per la consultazione di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni;
e. l’avviso, da notificarsi almeno dieci giorni prima ai rappresentanti per la sicurezza, della riunione periodica di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, con la contestuale comunicazione dell’ordine del giorno.
4. La consultazione del rappresentante per la sicurezza avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni.
5. Per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, ciascun rappresentante per la sicurezza utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a sessanta ore annue. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) e l) dell’articolo 19 del decreto legislativo citato l’attività è considerata orario di lavoro ed ha carattere prioritario. La
formazione dei rappresentanti della sicurezza avviene durante l’orario di lavoro.
CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE
Art.19
Specializzazioni
1. Nel rispetto dell’art. 11 del D.P.R. 164/2002 sono individuate le nuove seguenti specializzazioni: matricolista, direttore di tiro, specialista nel trattamento dei detenuti minorenni.
2. La disciplina delle citate specializzazioni è demandata a un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo da attivarsi entro il 31.05.2003.
Art. 20
Criteri e modalità per il rimborso delle rette per gli asili nido per i figli dei dipendenti
1. Nell’ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti sul relativo capitolo, è ammesso il rimborso anche parziale, delle spese sostenute dal personale di Polizia penitenziaria per la frequenza dell’asilo nido pubblico dei propri figli fino al compimento del terzo anno di età;
2. Il rimborso è disposto previa presentazione della documentazione attestante i versamenti effettuati;
3. Nell’ipotesi di frequenza di asili nido privati l’Amministrazione procede al rimborso delle spese sostenute fino alla concorrenza della quota pari alla retta mensile praticata dalla struttura pubblica del comune sede di servizio del dipendente o del comune in cui è ubicato l’asilo nido frequentato.
Roma, lì
il Ministro della Giustizia: x.xx Xxxxxxx XXXXXXXX
Per le Organizzazioni Sindacali:
X.X.X.Xx.
O.S.A.P.P.
C.I.S.L.- F.P.S./P.P.
U.I.L.- P.A ./P.P.
C.G.I.L.- F.P./X.X.
X.X.X.X.X.Xx.
F.S.A.
Si. A.L. Pe.- A.S.I.A.
S.A.G. – P.P.