CONCESSIONE SERVIZI DI FACCHINAGGIO CENTRALIZZATI NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL
CONCESSIONE SERVIZI DI FACCHINAGGIO CENTRALIZZATI NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL
CENTRO AGROALIMENTARE DI BOLOGNA
CAPITOLATO SPECIALE
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
E
SPECIFICHE TECNICO-REGOLAMENTARI
Bologna, settembre 2021
Sommario
Parte prima – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 4
Art. 1 - Oggetto del Capitolato 4
Art. 3 - Servizio in concessione 5
Art. 4 - Organizzazione del servizio 7
............................................................................................................................................................ 9
.......................................................................................................................................................... 10
Art. 7 – Xxx. XX 000/0000, Xxx. XX 178/2002 e norme ISO 9000 11
Art. 8 – Responsabilità del Concessionario di Servizio 12
Art. 9 – Controlli e responsabilità 13
Art. 10 – Divieto di cessione del contratto e condizioni di subappalto 13
Art. 11 – Sospensione o irregolare esecuzione del servizio 14
Art. 12 – Durata dell’affidamento 15
Art. 13 - Definizione e misura dei Corrispettivi di servizio 15
Art. 14 – Strutture e attrezzature necessarie all’espletamento del servizio 17
I) Strutture in uso esclusivo 17
II) Strutture in uso non esclusivo 18
III) Spazi ausiliari in uso non esclusivo 19
Art. 15 - Compensi e modalità di pagamento 20
Art. 16 – Inadempienze, penalità, clausola risolutiva espressa 21
Art. 17 – Garanzie fideiussorie 22
Art. 18 – Rapporti con gli operatori del Centro Agroalimentare di Bologna 23
Art. 19 - Domicilio del Concessionario 23
Parte seconda - SPECIFICHE TECNICO- REGOLAMENTARI 24
Art. 21 – Condizioni generali 24
Art. 22 – Descrizione analitica servizio 25
Art. 23 – Sistemi Informativi 30
Art. 24 – Livelli di Servizio 31
Art. 25 – Controlli art. 7 ISO 9000 33
Art. 26 - Personale e Formazione 33
Art. 27 - Specifiche tecniche Attrezzature 35
Parte prima – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 - Oggetto del Capitolato
Formano oggetto del presente Capitolato le prescrizioni e le clausole di carattere generale, nonché le specifiche tecniche e regolamentari che disciplinano l’affidamento da parte di CAAB Spa (di seguito nominata CAAB) del servizio specificato al successivo Art. 3 che il Concessionario si obbliga ad eseguire, in modo pieno e incondizionato, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente Capitolato, dagli atti di gara e nel rispetto del Regolamento del Centro Agroalimentare di Bologna (Allegato V) .
Ai fini del presente capitolato speciale le espressioni di seguito elencate avranno i seguenti significati:
1. N.A.M.” Nuova Area Mercatale: area dove si svolge il servizio come rappresentata nella planimetria (allegato IV).
2. “Concessionario di Servizio”: impresa aggiudicataria dell’appalto concesso da CAAB per il servizio di logistica centralizzata.
3. “Concessionario alle vendite”: commerciante produttore autorizzato alla vendita nel Mercato Ortofrutticolo del Centro Agroalimentare di Bologna N.A.M.
4. “Stand”: locali e aree assegnati ai Concessionari alle vendite.
5. “Operatore Logistico insediato”: Entità complessa in grado di prendere in carico la gestione delle operazioni che costituiscono la filiera logistica.
6. “Acquirente”: grossista che acquista da diversi concessionari e, pertanto, si avvale dei servizi di carico centralizzato.
7. “Bancale”: indica il supporto delle merci commercializzate all’interno di CAAB. Resta inteso che CAAB avrà facoltà di variare l’elenco dei prodotti in qualsiasi momento purché dette variazioni non comportino una modifica tale da incidere sulle modalità logistiche di gestione e sugli oneri ad esse relative.
8. “Unità di Carico”: indica la colonna ricompattata per il carico sugli automezzi su cui si trovano i bancali con le confezioni di vendita delle merci, eventualmente contenute in imballi intermedi (es. cartone). In alternativa, la colonna scaricata dall’automezzo.
9. “Audit”: processo volto a valutare le attività di gestione, controllo e implementazione dei servizi resi.
10. “Servizio di Logistica Centralizzata”: l’insieme di tutti i servizi funzionali alla gestione del ciclo distributivo relativo al trasporto, deposito, stoccaggio, trasferimento, movimentazione, compattazione ed approntamento delle spedizioni.
11. “Software di gestione operativa di magazzino (WMS)”: (Warehouse Management System) strumento unico per la gestione informatizzata dei processi di magazzino e delle sue risorse.
12. “Regia”: sistema di monitoraggio che governa tutte le missioni e gli avanzamenti dei materiali fisici e logici.
13. “Quota”: parte di un carico di derrate che arriva nel mercato per la consegna ad una delle aziende insediate.
14. “Piattaforma di Picking”: superficie destinata alle attività di picking.
15. “Sventagliamento”: attività di distribuzione delle merci dal traino verso le bocche di carico identificate dalle cartoline apposte alle unità di movimentazione
16. “Compattazione”: insieme delle operazioni necessarie per inserire i prodotti in opportuni involucri o imballi per agevolarne le attività di movimentazione fisica di vendita o di trasporto.
17. “Traino”: carrello su quattro ruote per il trasporto “Prodotti”.
18. “Treno”: mezzo di trasporto merci composto da un insieme di traini (in genere tre) e un trattore, identificabile da una targa.
19. “Trattore”: trattore elettrico per la movimentazione del “Treno”.
20. “Trasferimento”: movimentazione dei prodotti per mezzo di un “Treno”.
21. “Custodia”: insieme delle operazioni e degli adempimenti relativi alla cura e alla sorveglianza dei beni in occasione della sosta degli stessi presso il deposito.
22. “Resi”: ritorni dovuti ad annulli, controlli qualità, mancati ritiri, recessi.
23. “Galleria”: superficie destinata alle attività di commercializzazione e logistica.
24. “Banchina”: zona deputata al carico e scarico delle merci dai mezzi di trasporto.
25. “Pallet”: supporto per l'unita di movimentazione della merce.
Art. 3 - Servizio in concessione
Costituiscono oggetto del presente contratto di appalto, ai sensi dell’art. 1655 e segg. c.c., i servizi che il Concessionario si impegna ad eseguire nell’ambito dell’attività del Mercato Ortofrutticolo, limitatamente all’orario di servizio pubblico, del Centro Agroalimentare di Bologna, nelle zone evidenziate nella Planimetria Allegato IV con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio esclusivo rischio, a fronte dei corrispettivi di cui all’art. 13 del presente Capitolato Speciale, di seguito definiti:
Il Servizio in affidamento, in applicazione del presente Capitolato, è riferito alle operazioni di carico, con le modalità di seguito specificate, delle merci che nell’ambito del servizio pubblico sono vendute dalle aziende concessionarie alle vendite (di seguito definiti “Concessionari alle vendite”) del Mercato Ortofrutticolo agli operatori acquirenti grossisti del Mercato Ortofrutticolo di Bologna.
I servizi di carico sono i seguenti:
A1 Carico in tettoia centrale: operazioni di carico dei bancali sui traini ubicati nella corsia di commercializzazione nelle aree appositamente delimitate (ad oggi in blu), trasferimento con treno ai punti di carico centralizzati, sventagliamento dei prodotti, ricompattazione in unità di carico degli stessi secondo indicazioni del cliente e carico sul camion.
A2 Trasferimento alla Piattaforma di Picking: Operazioni di carico dei bancali sui traini dedicati ubicati nella corsia di commercializzazione nelle aree appositamente delimitate (ad oggi in blu), trasferimento con treno all’interno degli spazi assegnati agli Operatori della Piattaforma di picking.
A3 Trasferimento a Operatore Logistico: Operazioni di carico dei bancali sui traini dedicati ubicati nella corsia di commercializzazione nelle aree delimitate in blu, trasferimento con treno all’interno degli spazi assegnati all’Operatore logistico.
A4 Trasferimento da stand a stand: Trasferimento dei bancali da stand a stand. A5 Reso: restituzione delle unità di carico al Concessionario alle vendite.
I servizi A1 potranno essere erogati anche in una speciale modalità, denominata “Servizio Espresso” che comporta la riduzione del 50% del tempo limite di erogazione del servizio ed il raddoppio del prezzo di vendita.
Il Servizio in affidamento, in applicazione della presente normativa, è riferito allo scarico dagli automezzi che hanno forniture per più di n. 4 Concessionari alle vendite (Quote). I servizi in affidamento, svolti nei punti centralizzati deputati al servizio, sono i seguenti:
B1 e B1FO Scarico dai punti centralizzati agli stand: presa in consegna e scarico delle unità di carico dagli automezzi con posizionamento a terra, collocazione degli stessi sui traini, trasferimento con treno alle aree appositamente delimitate (ad oggi in giallo) nella corsia di commercializzazione, scarico delle unità dai traini e posizionamento nelle zone di esposizione delimitate in giallo davanti agli stand.
B2 Scarico dai punti centralizzati a Operatore logistico: presa in consegna e scarico delle unità di carico dagli automezzi con posizionamento a terra, collocazione degli stessi sui traini, trasferimento con treno all’interno dei magazzini degli Operatori Logistici. Recupero dei traini liberi e posizionamento degli stessi nella zona sosta traini.
B3 Trasferimento da Operatore Logistico agli stand: messa a disposizione dei traini presso gli Operatori Logistici, trasferimento degli stessi con treno alle aree appositamente delimitate (ad oggi in giallo) al centro nella corsia di commercializzazione, scarico delle unità dai traini e posizionamento nelle zone di esposizione delimitate in giallo davanti agli stand.
I servizi B1, B2 e B3 hanno livelli di servizio e tariffe differenziate in base alle fasce orarie di erogazione del servizio.
CAAB può richiedere al Concessionario durante il rapporto contrattuale l’espletamento di ulteriori servizi nel limite del 20% del valore definito in sede di gara.
La richiesta dovrà essere formulata con 7 giorni di anticipo, fatta eccezione per i casi urgenti dovuti a particolari eventi non programmabili (es. condizioni climatiche avverse).
Il corrispettivo inerente i servizi richiesti sarà concordato con il Concessionario. In mancanza di accordo, nel predetto termine, a CAAB è riconosciuta la facoltà di affidare i nuovi servizi ad altre imprese.
In questa ipotesi è fatto obbligo al Concessionario di prestare la massima e fattiva collaborazione con tali imprese per il miglior svolgimento del servizio nella sua globalità, incorrendo, in caso contrario, nella previsione dell’art. 11 del presente Capitolato.
Art. 4 - Organizzazione del servizio
Il Concessionario di Servizio dovrà, con un’adeguata organizzazione tecnico-amministrativa di cui è responsabile, espletare il servizio a lui affidato nella maniera più idonea, sollecita ed efficiente, in ossequio alle procedure organizzative di cui all’art. 26 del presente Capitolato Speciale.
Il Concessionario di Servizio dovrà prevedere un periodo di affiancamento all’attuale concessionario, a partire dalla data di aggiudicazione, con un numero di persone e attrezzature crescenti fino all’inizio del nuovo rapporto contrattuale. In detto periodo dovrà acquisire i dettagli utili all’organizzazione ottimale dei servizi, tenuto conto della delicatezza di tale fase di passaggio e dell’importanza di mantenere elevati standard di qualità. In ogni caso tutti i relativi oneri rimarranno a suo integrale carico.
L’organizzazione, oltre alle normali esigenze, dovrà adeguarsi tempestivamente ad eventuali necessità stagionali e assecondare la richiesta di servizio che, nei diversi giorni della settimana e a seconda delle imprese utilizzatrici, può risultare assai diversificata.
L’organizzazione dovrà altresì tener conto del fatto che i servizi vengono attualmente erogati in orario notturno, diurno e anche festivo e che tali orari possono essere soggetti a cambiamenti.
In termini di orario per i servizi, si precisa che l’attuale orario di contrattazione, di riferimento per la definizione degli orari di servizio di cui all’art. 3 lettere A) e B) del presente Capitolato, è articolato su un complessivo di 48,5 ore quando il mercato è chiuso il sabato e 55 ore quando il sabato è lavorativo. Le ore in fascia notturna sono rispettivamente 21 (43%) (senza il Sabato) e 22 (40%) (con il Sabato).
Per il servizio di carico A) l’orario di contrattazione è riferito alla vendita all’interno dello stand tra “Concessionario alle Vendite” e “Acquirente”. Il servizio centralizzato deve prevedere un ulteriore termine di 0,5 ore per l’espletamento del servizio dalla messa a disposizione del pallet in corsia di commercializzazione.
Per il servizio di scarico B) l’orario di inizio è attualmente fissato alle ore 22:00 nei giorni feriali e alle ore 17:00 nei giorni festivi. Il servizio ordinario si conclude 30 minuti prima dell’inizio contrattazioni come da tabella orari indicata all’art. 21. Dopo tale termine il servizio può essere erogato in tettoia centrale salvo diversa indicazione da parte del CAAB con una tariffa maggiorata.
Il Concessionario è tenuto a trasmettere per iscritto a CAAB lo schema organizzativo generale del servizio, articolato per ruoli e mansioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26 del presente Capitolato.
In corso di contratto il Concessionario dovrà preventivamente concordare con CAAB le eventuali variazioni e aggiornamenti che intende apportare.
CAAB ha facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritiene opportuni al fine di stabilire la rispondenza e il rispetto del predetto schema organizzativo.
CAAB avrà inoltre facoltà, nella propria attività di controllo del servizio, di valutare la competenza professionale degli addetti e dei responsabili utilizzati dal Concessionario. Il Concessionario del servizio, sulla base di giustificate motivazioni di CAAB, assumerà in piena autonomia le necessarie misure di intervento.
Il Concessionario del servizio è tenuto a collaborare a tutti gli accertamenti senza alcuna opposizione o ostruzionismo e a fornire, su semplice invito degli organi tecnici di CAAB, tutti gli elementi utili agli accertamenti in atto.
CAAB può richiedere l’allontanamento del personale che dovesse dimostrarsi non adatto al servizio sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista del comportamento nei confronti degli operatori.
Il Concessionario dovrà disporre di un numero adeguato di mezzi come meglio definiti all’art. 27 e alle allegate schede per l’espletamento del servizio quali carrelli elevatori controbilanciati elettrici, transpallet elettrici, traini, motrici, parte dei quali coperti per i trasferimenti di merce in zone esterne, e ogni altro attrezzo o strumento dovesse risultare più utile e funzionale all’esecuzione del servizio o alla protezione della merce da eventuali danneggiamenti, nel rispetto di quanto previsto all’art. 27 del presente Capitolato.
Art. 5 – Obblighi del Concessionario relativi ai requisiti e agli adempimenti riguardanti il personale
Il Concessionario ha l’obbligo di:
a) presentare l’elenco nominativo del personale destinato all’espletamento del servizio, avendo cura di comunicare tempestivamente a CAAB ogni variazione, e dotare a propria cura e spese tutti gli addetti al servizio di apposita tessera di accesso rilasciata da CAAB nel rispetto del Regolamento del Centro Agroalimentare;
b) dotare il personale, a propria cura e spese, degli indumenti più idonei e conformi alle norme di sicurezza per l’espletamento del servizio. Ogni addetto dovrà esporre il proprio personale segno di riconoscimento tale da renderne possibile l’identificazione;
c) dotare il personale, a propria cura e spese, di strumenti di comunicazione rapida (walkie-talkie) con frequenza selezionabile;
d) provvedere all’immediata consegna al personale di CAAB delle cose rinvenute nell’ambito del mercato, qualunque sia il valore e lo stato;
e) segnalare, anche attraverso gli addetti al servizio, le avarie, le mancanze, le anomalie delle strutture e degli impianti del Mercato e, altresì, tutte le irregolarità di funzionamento e di carattere comportamentale che si rendessero palesi al fine di consentire a CAAB gli opportuni interventi;
f) contrassegnare con il proprio nome i mezzi e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio, dotandole dei dispositivi previsti dalla D.lgs. n. 81/08 e successive integrazioni e modificazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
g) non prendere accordi o ricevere ordini da estranei sull’organizzazione del servizio di mercato. Il Concessionario inoltre è obbligato a non effettuare operazioni di facchinaggio successive ad illecite operazioni commerciali (es. fra acquirenti e acquirenti, fra conferenti e acquirenti, fra conferenti e conferenti e comunque fra operatori non addetti alle vendite);
h) non chiedere o ricevere e comunque rifiutare compensi e regalie di ogni tipo. Tutti gli addetti al servizio debbono comprovare solo attraverso documentazione amministrativa (fatture, scontrino fiscale, ecc.) il legittimo possesso di derrate ortofrutticole. Il Concessionario del servizio sarà tenuto all’allontanamento degli addetti dopo due giustificati richiami di CAAB sul rispetto del presente obbligo;
i) non divulgare notizie concernenti, direttamente o indirettamente, il servizio in affidamento;
j) non prendere parte diretta o indiretta a qualsiasi impresa che svolga attività in contrasto con gli interessi del Mercato;
k) garantire che i propri addetti tengano un comportamento assolutamente corretto sotto ogni profilo nei confronti di tutti gli utilizzatori del servizio;
l) garantire che i propri addetti non ledano con comportamenti impropri l’immagine del Mercato Ortofrutticolo di Bologna e di CAAB.
Art. 6 – Osservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza, obblighi previdenziali e contributivi
Il Concessionario è tenuto a presentare a CAAB, con cadenza di legge, la certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali degli avvenuti pagamenti (DURC), tempo per tempo ed in corso di validità, ed è altresì tenuto a:
a) osservare tutte le norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all’assistenza sanitaria dei propri dipendenti e dei loro familiari e alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori;
b) osservare tutte le norme per la prevenzione dagli infortuni e per l’igiene sul lavoro nonché quelle relative alla regolarità delle attrezzature, degli arredamenti e simili ed eventualmente adeguare ed integrare quelli già esistenti nonché provvedere alla pulizia dei fabbricati, dei locali e delle aree di pertinenza;
c) adottare tutte le misure e le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la salvaguardia dell’incolumità del personale impiegato presso CAAB accollandosi anche gli oneri di ripristino delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell’attività, come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché dalle norme collegate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, assumendo a tal fine, il Concessionario, ogni responsabilità così come l’assume per qualsiasi fatto doloso o colposo ascrivibile al proprio personale con pieno esonero, in proposito, di CAAB;
d) presentare apposita dichiarazione di aver ottemperato a tutte le norme di cui al punto precedente;
e) adeguare tutte le attrezzature impiegate nell’espletamento dei servizi dei dispositivi di sicurezza in osservanza a quanto stabilito dalle leggi vigenti;
f) formare il personale impiegato all’uso corretto delle attrezzature e all’adozione delle misure di prevenzione e protezione idonee;
g) fornire all’appaltante, prima dell’inizio dei lavori, un documento chiaro ed esaustivo che riporti tutte le misure preventive e protettive adottate nonché le procedure di sicurezza aziendali, i cui contenuti minimi coincidono secondo quanto previsto dall’allegato XV, punto 3 del D.Lgs. n. 81/08.
Il Concessionario dovrà predisporre il piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori sulla base delle informazioni contenute nella relazione sui rischi ambientali fornita da CAAB, che provvederà, a sua volta, a redigere, per i luoghi di lavoro che lo richiedano, un piano integrato.
Dovranno essere attuate le attività di coordinamento previste dal D.lgs. 81/08 e successive integrazioni e modificazioni anche per quanto concerne il servizio oggetto di eventuale subappalto autorizzato da CAAB.
Tutte le misure di sicurezza che si rendessero necessarie nel corso del rapporto contrattuale dovranno essere proposte e concordate con CAAB e regolate da apposita circolare o da altra documentazione in ottemperanza al Regolamento del Centro Agroalimentare vigente.
Poiché da una valutazione preliminare è stata rilevata la possibilità di rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all’esecuzione dei servizi in concessione per i quali, conseguentemente, è necessario adottare le relative misure di sicurezza, CAAB provvederà ai fini di un’adeguata cooperazione e coordinamento dei lavori, ad elaborare un unico Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) allegato al presente capitolato (Allegato III), secondo quanto disposto dall’art. 26, comma 3 D.Lgs. n. 81/08 e specificato nella determinazione n. 3 del 5 marzo 2008. Tale Allegato dovrà intendersi parte integrante del contratto e a piena conoscenza del Concessionario.
Al riguardo il Concessionario si impegna a cooperare — prima dell'inizio delle prestazioni — all'integrazione del DUVRI in relazione agli impianti ove eseguirà dette prestazioni, relativamente ai nuovi rischi ivi introdotti dal Concessionario medesimo. Il DUVRI verrà inoltre aggiornato congiuntamente al Concessionario nei casi in cui sopraggiungano modifiche significative nello svolgimento di una prestazione o modifiche organizzative, ivi compresi i casi in cui subentri una nuova Impresa/Prestatore d'opera, che configuri nuovi potenziali rischi di interferenza.
Si chiede che entro tre mesi dalla data di aggiudicazione del servizio un numero adeguato di addetti del Concessionario (almeno 6) sia dotato di attestato rilasciato dai VV. FF sulla base del D.M. 10.3.98 in qualità di lavoratore designato ad interventi antincendio per aziende classificate a rischio di incendio elevato, al fine di poter inserire tali addetti nelle squadre di emergenza previste a salvaguardia dell’intera struttura.
Art. 7 – Xxx. XX 000/0000, Xxx. XX 178/2002 e norme ISO 9000
Il Concessionario, anche se non certificato, si deve impegnare ad applicare e a rispettare “il Sistema HACCP e di rintracciabilità” dell’Ente Gestore del Centro Agroalimentare di Bologna conformemente a quanto stabilito dai Regolamenti sopra citati.
Il concessionario deve inoltre impegnarsi, sin dall’inizio dell’affidamento del servizio, al rispetto delle procedure previste nel “Sistema Qualità” di CAAB relativamente alle norme ISO 9000. CAAB, periodicamente, procederà ad Audit del servizio sulla base di un modello allegato al contratto.
Art. 8 – Responsabilità del Concessionario di Servizio
Il Concessionario ed il personale impiegato saranno responsabili in via esclusiva di tutti i danni diretti e/o indiretti a cose e persone che dovessero derivare dall’espletamento dei servizi in concessione, danni per i quali il Concessionario è obbligato a manlevare CAAB per qualsivoglia ed eventuale responsabilità e/o richieste risarcitorie.
Smarrimenti e ritardi nelle operazioni di carico e di scarico
CAAB individua la responsabilità degli smarrimenti di derrate che dovessero verificarsi, sulla base del Regolamento del Centro Agroalimentare, delle norme emanate e delle norme contenute nel presente Capitolato.
In caso di smarrimento dovuto alla responsabilità del Concessionario di servizio, questi è tenuto al pieno risarcimento del danno sulla base delle registrazioni contabili in possesso della ditta venditrice, della ditta acquirente o della ditta destinataria del prodotto quando si tratta del servizio di scarico.
Nel caso in cui i prodotti movimentati vengano gestiti nelle fasi di carico o scarico al di fuori dei limiti previsti dal livello di servizio di cui all’articolo 24, ove il ritardo sia dovuto alla responsabilità del Concessionario del servizio (stabilita da CAAB), il servizio stesso non sarà fatturabile.
Nel caso in cui i prodotti venduti non vengano caricati sul mezzo dell’acquirente a causa di ritardo dovuto alla responsabilità del Concessionario del servizio (stabilita da CAAB), questi è tenuto a riconsegnare le derrate alla ditta venditrice che potrà pretendere il risarcimento del danno valutabile nell’eventuale minor realizzo sulla base delle registrazioni contabili della ditta venditrice.
Gli acquirenti (carico) e le ditte destinatarie del prodotto (scarico) sono tenuti a denunciare immediatamente gli smarrimenti e i ritardi nel carico dei prodotti acquistati al Concessionario del servizio, alla ditta venditrice e a CAAB.
In ogni caso gli acquirenti debbono effettuare la denuncia di smarrimento e di ritardo del carico dei prodotti prima che l’automezzo lasci il punto centralizzato di carico apponendo la nota sulla documentazione di fine carico (contabilizzazione).
A tal fine, il Concessionario è tenuto a contrarre idonea polizza assicurativa con Primaria Compagnia di Assicurazioni a garanzia e copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione dei servizi in concessione con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). Di detta polizza il Concessionario dovrà fornire copia a CAAB al momento della sottoscrizione del contratto e successivamente copia delle quietanze.
In particolare, la liquidazione dei sinistri sulle merci movimentate nell’espletamento dei servizi, ove non avvenga da parte della compagnia assicuratrice entro il termine massimo di 90 gg., dovrà essere anticipata dal Concessionario.
Art. 9 – Controlli e responsabilità
L’organizzazione del servizio, predisposta dal Concessionario in attuazione delle procedure indicate da CAAB, è sottoposta al controllo di CAAB mediante la propria organizzazione.
Il Concessionario del servizio ha autonomia operativa e deve prevedere forme efficaci di adeguamento ad esigenze operative non prevedibili derivanti ad esempio da particolari fatti climatici, o da imprevisti di carattere operativo quali incidenti stradali, scioperi, ecc...
Nell’arco dei tempi di espletamento di ciascuno dei servizi il Concessionario è custode della merce e pertanto risponde di eventuali furti o danneggiamenti subiti dalla stessa.
Art. 10 – Divieto di cessione del contratto e condizioni di subappalto.
E’ fatto espresso e tassativo divieto alle imprese affidatarie di cedere, in tutto o in parte, anche per singoli servizi e a qualsivoglia titolo il contratto di concessione di servizi oggetto del presente Capitolato Speciale.
Le imprese affidatarie sono tenute preventivamente a comunicare l’esecuzione di prestazioni per il tramite di imprese terze, anche a titolo di subappalto, nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/16 (“Codice”), a CAAB, anche ai fini delle necessarie autorizzazioni di legge.
L'affidamento in subappalto resta, comunque, subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte di CAAB previa verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dall’art. 105 del Codice.
Il subappaltatore, nell'ambito del contratto sottoscritto dal Concessionario con CAAB, identificato con il CIG n. 67446358DE, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
L. n. 136/2010 e successive modifiche impegnandosi a dare immediata comunicazione a CAAB ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento del Concessionario controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le verifiche antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i. sono estese a tutti i subcontraenti del Concessionario.
Le prestazioni oggetto di tali subcontratti non potranno avere inizio prima dell'acquisizione dell'informativa prefettizia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., salvi i casi d'urgenza previsti dalla legge.
Ciascun contratto di subappalto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia positive (e cioè sfavorevoli) ovvero contenenti elementi ritenuti da CAAB motivatamente rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia.
Le prestazioni subappaltate non possono, in tutto o in parte, formare oggetto di ulteriori subappalti. Tale divieto deve essere previsto in apposita clausola del contratto tra il Concessionario ed il Subappaltatore.
Inoltre, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, il Concessionario deve trasmettere a CAAB copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Concessionario stesso all'impresa subappaltatrice, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Resta inteso che il Concessionario è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti di CAAB dell'esecuzione delle prestazioni di cui innanzi e dei relativi livelli qualitativi nonché di qualsiasi altra conseguenza dell'operato dei Subappaltatori e dei dipendenti di essi. Il Concessionario assume l'obbligo di dare a CAAB la dimostrazione che il Subappaltatore ha la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dal Concessionario medesimo.
E' vietato, infine, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, affidare in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l'impiego di manodopera assunta e retribuita dal subappaltatore o dall'intermediario.
In caso di violazione dei suddetti obblighi, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto ex art. 1456 c.c., con escussione della garanzia fideiussoria di cui all’art 17, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati, nonché ogni ulteriore effetto, anche di natura penale, derivante dall’applicazione delle Leggi vigenti.
Art. 11 – Sospensione o irregolare esecuzione del servizio
Nel caso in cui il Concessionario, durante il periodo di svolgimento del servizio, interrompa per qualsivoglia motivo, eccezion fatta unicamente per sciopero nazionale del proprio personale, anche per brevi periodi di tempo, l’attività o non la segua in modo regolare, completo e diligente, CAAB provvederà senza alcun preavviso alla sua sostituzione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, ponendo a suo carico tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivanti da dette inadempienze e dai necessari provvedimenti adottati.
Nel caso in cui l’interruzione superi le 48 ore, il Concessionario decadrà automaticamente dal rapporto; conseguentemente sarà tenuto a risarcire tutti i danni causati a CAAB con tale comportamento, nonché a tenere indenne CAAB dai danni che fossero alla stessa legittimamente richiesti dagli operatori, fermo restando l’obbligo di erogazione del Servizio fino al momento della nomina del nuovo concessionario da parte di CAAB e nel rispetto di tutte le norme che regolano il rapporto. Detto periodo non potrà essere superiore ad un anno.
Art. 12 – Durata dell’affidamento
Il periodo di affidamento del servizio è fissato in 2 anni garantiti a partire dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (o in alternativa dal primo del mese successivo alla sottoscrizione del contratto e fino all’ultimo giorno del ventiquattresimo mese) e quattro anni aggiuntivi da erogarsi solo previa espressa volontà a proseguire manifestata da CAAB entro e non oltre il 30 giugno 2023.
Il Concessionario dovrà erogare obbligatoriamente il Servizio fino al momento della nomina del nuovo concessionario da parte di CAAB e nel rispetto di tutte le norme che regolano il rapporto. Detto periodo dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo concessionario e, in ogni caso, non potrà essere superiore ad un anno.
Art. 13 - Definizione e misura dei Corrispettivi di servizio
I servizi di facchinaggio elencati nel presente Capitolato sono affidati al Concessionario in modo esclusivo negli orari riservati all’attività pubblica del Mercato Ortofrutticolo (planimetria Allegato IV). L’offerta, da redigersi sul Modulo allegato A) al bando di gara, dovrà essere presentata per corrispettivi unitari, in Euro esclusi IVA, moltiplicati per le quantità sotto riportate indicative e non vincolanti. Su detti importi dovrà essere proporzionato l’importo di Euro 10.800,00 (euro diecimilaottocento/00) definito dal DUVRI, redatto ai sensi dell’art. 6 del presente Capitolato Speciale. L’importo complessivo ottenuto sarà rapportato alle quantità per la definizione dei corrispettivi unitari omnicomprensivi da addebitarsi ai fruitori di ciascun servizio.
Servizio | Numero bancali movimentati/ anno (*) | Numero bancali movimentati/ sei anni (*) |
A1 Carico in tettoia centrale | 150000 | 900000 |
A2 Trasferimento alla Piattaforma di Picking | 30000 | 180000 |
A3 Trasferimento a Operatore Logistico | 20000 | 120000 |
A4 Trasferimento da stand a stand | 105000 | 630000 |
A5 Reso | 200 | 1200 |
B1 Scarico dai punti centralizzati agli stand prima dell’inizio contrattazioni | 48600 | 291600 |
B1FO Servizio di scarico dai punti centralizzati agli stand durante orario di contrattazioni | 11400 | 68400 |
B2 Scarico dai punti centralizzati a Operatore logistico | 5000 | 30000 |
B3 Trasferimento da Operatore Logistico agli stand | 20000 | 120000 |
Totali | 390200 | 2341200 |
(*) Dati stimati su base storica
CORRISPETTIVI DA DETERMINARSI IN FASE DI GARA
Gli importi dovranno essere indicati con sei decimali e tenuto conto degli oneri della sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016.
Servizio | Corrispettivo unitario al netto degli oneri della sicurezza derivante da DUVRI | |
Carico | Standard | Espresso |
A1 Carico in tettoia centrale | ||
A2 Trasferimento alla Piattaforma di Picking | / | |
A3 Trasferimento a Operatore Logistico | / | |
A4 Trasferimento da stand a stand | / | |
A5 Reso | / | |
Scarico | Standard | Espresso |
B1 Servizio di scarico dai punti centralizzati agli stand | / | |
B1FO Servizio di scarico dai punti centralizzati agli stand durante orario di contrattazioni | / | |
B2 Scarico dai punti centralizzati a Operatore logistico | / | |
B3 Trasferimento da Operatore Logistico agli stand | / |
Si precisa che:
qualora nel corso del rapporto concessorio l’orario di contrattazione del mercato dovesse subire (ai sensi dell’art. 3) modifiche tali da abbassare la percentuale della quota notturna, i corrispettivi definiti in sede di gara per i servizi sopra elencati dovranno essere rivisti in diminuzione in proporzione ai rispettivi costi ed oneri.
CORRISPETTIVI ACCESSORI
Il bacino potenziale di CAAB è costituito da
– 16 aziende grossiste
– 1 Consorzio di produttori che raggruppa 135 aziende
– 46 imprese agricole che commercializzano direttamente
– 2000 clienti grossisti e dettaglianti
– 1.645.325 quintali di merci transitate per il CAAB (dati indicativi 2020).
I corrispettivi accessori non concorrono alla base d’asta ma bensì dovranno essere obbligatoriamente indicati nel Modulo Allegato A1 da inserirsi nell’Offerta Economica.
I servizi a corrispettivo fisso da intendersi accessori a tutti i servizi di facchinaggio con le modalità descritte all’art. 22 sono:
C1. Servizio di picking retrostand per i quali va espressa una quotazione al quintale (prezzo di riferimento stimato fino a 3 €/q.le).
C2. Servizio di scarico retrostand per i quali va espressa una quotazione al bancale (prezzo di riferimento stimato fino a 3 €/bancale).
C3. Pesatura bancale con carrello elevatore munito di strumento di pesatura (quotazione al bancale stimata in 1,5 €/q.le);
C4. Servizio ore di facchinaggio in economia (quotazione orarie secondo tariffa di mercato).
Art. 14 – Strutture e attrezzature necessarie all’espletamento del servizio
I) Strutture in uso esclusivo
Al Concessionario del servizio saranno assegnati in concessione e in uso esclusivo, per l’espletamento dello stesso, gli immobili e le relative pertinenze di mq. 5.460 circa di superficie, individuati nell’allegata planimetria Allegato IV. Saranno inoltre affidati il box ad uso ufficio posto nella corsia di commercializzazione adiacente alla tettoia di carico di circa mq. 20 e due bagni (1 per gli uomini e 1 per le donne) all’interno della batteria di bagni pubblici posta in prossimità del Varco 2.
Le norme d’uso di detti immobili e relative pertinenze sono regolate da apposita Convenzione Strutture Allegato I) al presente Capitolato.
Durante l’orario di erogazione del servizio logistico, secondo gli orari indicati all’art.21, il Concessionario avrà l’uso esclusivo della corsia di commercializzazione per quanto inerente i servizi di facchinaggio. Le aree sono evidenziate nell’allegata planimetria Allegato IV.
Il corrispettivo annuo, non contrattabile e comprensivo degli oneri condominiali, da versarsi direttamente a CAAB, è pari a Euro 270.000,00 (duecentosettantamila/00) anno oltre ad IVA e sarà adeguabile con le modalità stabilite dal successivo art. 15.
Restano a carico del Concessionario le spese relative ai servizi di propria pertinenza per:
- l’utenza di alimentazione degli impianti di ricarica dei mezzi per la movimentazione delle merci, delle rampe di carico, del box regia;
- gli oneri di pulizia e lavaggio delle superfici, di raccolta e smaltimento rifiuti, sgombero neve, asciugatura della pavimentazione, come definito nell’art. 4.2 della Convenzione allegato 1 al presente Capitolato.
Saranno inoltre a carico del concessionario:
- tutti gli oneri di manutenzione ordinaria delle strutture sopra descritte comprese le pedane di carico/scarico e i relativi quadri elettrici;
- eventuali interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento del servizio di cui all’art. 6 del presente Capitolato.
L’uso delle suddette strutture è esclusivamente connesso con lo svolgimento dei servizi e non dà luogo in alcun modo ad un rapporto di locazione, per cui con la cessazione dell’appalto le strutture dovranno essere riconsegnate a CAAB nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, senza che il temporaneo Concessionario possa vantare alcun indennizzo.
Il Concessionario potrà utilizzare per la propria attività dette strutture anche al di fuori dell’orario di funzionamento del servizio centralizzato oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle norme vigenti, del Regolamento del Centro Agroalimentare e senza arrecare danno a CAAB e alle altre imprese insediate all’interno della struttura mercatale.
II) Strutture in uso non esclusivo
Nell’arco orario compreso tra un’ora prima dell’inizio contrattazioni e fino alle ore 9:30 del mattino il Concessionario potrà fruire a titolo di Tettoia centralizzata degli spazi evidenziati in arancio nell’allegata planimetria Allegato IV.
Il Corrispettivo per detto uso comprensivo degli oneri condominiali è di Euro 15.000,00 anno e sarà adeguabile con le modalità stabilite dal successivo art. 15.
Per detti spazi in uso non esclusivo sono a carico del concessionario i seguenti oneri:
- gli oneri di pulizia e lavaggio delle superfici, di raccolta e smaltimento rifiuti, sgombero neve, asciugatura della pavimentazione, come definito nell’art. 4.2 della Convenzione allegato 1 al presente Capitolato;
- la manutenzione delle rampe di carico come definito all’art. 2.2 della Convenzione allegato 1 al presente Capitolato;
- eventuali interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento del servizio di cui all’art. 6 del presente Capitolato.
III) Spazi ausiliari in uso non esclusivo
Nell’arco orario compreso tra un’ora prima dell’inizio contrattazioni e fino alle ore 9:30 del mattino il Concessionario potrà richiedere ulteriori spazi, a pagamento, fino ad un massimo di 4 bocche di carico.
Il Concessionario, nell’espletamento del servizio, dovrà avvalersi, in concessione d’uso, del sistema informatico (hardware e software) di CAAB e dovrà seguirne tutte le procedure nel rispetto di quanto richiesto da CAAB in termini di manuale d’uso e di applicazione del D.lgs. N. 196/03 e s.m.i.
Tutte le variazioni o integrazioni che dovessero rendersi utili o necessarie sul sistema informatico nel corso del contratto saranno esclusivamente apportate da CAAB dopo approfondita analisi con il Concessionario.
Le norme d’uso di dette attrezzature saranno regolate da apposita “Convenzione Attrezzature” Allegato II) al presente Capitolato.
Il corrispettivo annuo per l’utilizzo del sistema informatico è pari a Euro 60.000,00 (sessantamila/00) anno oltre IVA e sarà adeguabile con le modalità stabilite dal successivo art. 15.
L’uso delle suddette attrezzature è esclusivamente connesso con lo svolgimento del servizio, per cui con la cessazione dell’appalto le strutture dovranno essere riconsegnate funzionanti a CAAB nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, senza che il temporaneo Concessionario possa vantare alcun indennizzo.
Si ribadisce, relativamente all’uso delle strutture e attrezzature sopradescritte, quanto segue:
- il divieto di utilizzo da parte di terzi;
- il dovere di riconsegna con la cessazione del servizio di tutte le Attrezzature;
- il dovere del Concessionario del servizio di tenere indenne CAAB da qualsiasi responsabilità derivante dall’uso delle stesse.
Art. 15 - Compensi e modalità di pagamento
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L.
n. 136/2010 e successive modifiche.
Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione a CAAB ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I corrispettivi di servizio determinati dalla procedura di gara, nelle forme indicate e descritte nel presente Capitolato ed elencate all’art. 13 sono da intendersi applicabili agli operatori del Centro Agroalimentare che fruiscono dei medesimi servizi.
I corrispettivi dei servizi erogati saranno incassati dal Concessionario nel rispetto delle seguenti norme e criteri:
- legge n. 136/2010 in tema di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- non sono applicabili variazioni di corrispettivi di alcun genere se non quelle disposte da CAAB ai sensi di quanto previsto all’art. 15 del presente Capitolato;
- gli incassi dei corrispettivi dovranno avvenire, previa emissione di documenti amministrativi validi, alla fine del servizio o entro 30 giorni dalla data della fattura emessa mensilmente, fatto salvo quanto previsto dalla legge in tema di condizioni contrattuali pattuite e ritardati pagamenti.
Decorsi 15 giorni dalla scadenza della fattura, il Concessionario, qualora lo ritenga opportuno, potrà notificare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al cliente la messa in mora. Decorsi ulteriori 30 giorni dal ricevimento della messa in mora il Concessionario potrà sospendere il servizio al cliente e ricorrere alle procedure legali di recupero del credito. In caso di sospensione del servizio al cliente moroso il Concessionario dovrà preventivamente darne comunicazione a CAAB.
Il Concessionario è tenuto - anche in questo caso nel rispetto delle forme e delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari - al pagamento a CAAB dei corrispettivi d’uso delle Strutture e delle attrezzature e di tutti gli oneri di cui alle rispettive convenzioni (Allegati I e II), di cui al precedente articolo 14, messe a disposizione da CAAB per l’espletamento del servizio.
I corrispettivi annui come sopra definiti dovranno essere versati direttamente a CAAB, in rate mensili anticipate di pari importo entro e non oltre il giorno 10 del mese.
I corrispettivi per servizi dovranno essere corrisposti a CAAB entro il termine di 30 giorni dall’emissione della fattura mensile.
I corrispettivi di servizio di cui all’art. 13 del presente Capitolato potranno essere adeguati da CAAB a cadenza annuale sulla base dell’indice ISTAT (FOI) con le procedure previste dall’art. 35 del Regolamento del Centro Agroalimentare.
I canoni d’uso delle strutture immobili e delle attrezzature potranno essere adeguati nella stessa misura.
Art. 16 – Inadempienze, penalità, clausola risolutiva espressa
In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente Capitolato, CAAB avrà la facoltà di applicare al Concessionario una penale secondo le seguenti modalità:
1. Euro 200,00 (duecento/00) per ogni violazione agli artt. 3-4-6-8-9-11 del presente Capitolato;
2. Euro 400,00 (quattrocento/00) alla terza notifica annuale di non conformità mediante pec o mail delle procedure di qualità di cui all’art. 7 del presente Capitolato;
3. Euro 1.000, 00 (mille/00) al terzo richiamo annuale per ciascuno dei servizi elencati all’art. 3 e art. 22 del presente Capitolato con raddoppio dalla quarta della medesima (es. quarta: Euro 2.000,00; quinta: Euro 4.000,00; ecc);
4. Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni violazione all’art. 5 del presente Capitolato con raddoppio della medesima dalla seconda (es. seconda 2.000,00; terza 4.000,00; ecc.);
5. Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni violazione rilevata dagli uffici CAAB all’uso improprio del sistema informatico di cui all’art. 23 del presente Capitolato.
6. Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni rilievo formulato dagli organi competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, fatto salvo il rimborso di eventuali maggiori somme richieste dall’Amministrazione, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. Euro 5.000,00(cinquemila/00) per rilievi formulati da CAAB nel controllo della corretta applicazione dei corrispettivi che saranno definiti in sede di gara ai sensi dell’art. 13 del presente Capitolato. Per detti controlli CAAB si riserva la facoltà di chiedere l’esibizione dei documenti amministrativi sia alla Concessionaria del servizio sia ai fruitori degli stessi. Se tale violazione dovesse venire accertata più di due volte nell’arco della durata del contratto, potrà comportare la risoluzione del contratto per giusta causa.
Le contestazioni di cui ai precedenti punti da 1. a 7. sarà elevata e comunicata mediante pec inviata al Concessionario non oltre il 5° (quinto) giorno dalla rilevazione del disservizio e/o inadempienza.
Il Concessionario avrà 5 (cinque) giorni di tempo dalla contestazione per fare pervenire le proprie valutazioni, a seguito delle quali si vedrà confermata o annullata la penalità a totale discrezione di CAAB.
Per ogni contestazione o non conformità comunicata per servizi resi in modo non soddisfacente, anche in assenza di definizione delle penali sopra descritte, il Concessionario sarà obbligato agli interventi di
“ripristino” entro il termine minimo di 2 ore e massimo di 7 giorni, ad insindacabile giudizio di CAAB, senza nulla pretendere oltre agli importi pattuiti.
I tempi di ripristino saranno indicati da CAAB nella contestazione tenendo conto della fattibilità del medesimo “ripristino”, delle condizioni di urgenza e di pericolosità rilevate in seguito al disservizio contestato.
Oltre ai casi espressamente sopra previsti nonché ai casi pure espressamente previsti dal Codice, il contratto di concessione di servizi sarà immediatamente risolto ex art. 1456 c.c. con semplice comunicazione scritta, senza necessità di preventiva diffida nei seguenti casi:
a) in caso d’interruzione dei servizi;
b) in caso di reiterate (dieci per anno) violazioni delle obbligazioni discendenti dall’appalto con particolare riferimento alla violazione delle modalità e della tempistica di espletamento dei servizi appaltati di cui agli artt. 22 e 24 del presente Capitolato nonché alla violazione delle norme in materia di lavoro, previdenza ed infortuni anche con specifico riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che superino il 10% dell’importo annuale di appalto;
c) in caso di grave e provata indegnità del legale rappresentante dell’impresa;
d) in caso di perdita dei requisiti di idoneità morale e di capacità previsti dal bando di gara per la partecipazione al presente appalto.
La risoluzione del contratto o l’erogazione di sanzioni comporterà il diritto di CAAB di escutere l’importo della garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 17, oltre al risarcimento dei maggiori danni.
Art. 17 – Garanzie fideiussorie
A garanzia dell’adempimento del contratto di concessione di servizi e di tutte le specifiche obbligazioni in detto contratto contenute, il Concessionario presterà, nei termini definiti dal bando di gara, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 10/09/1993, pari al 10% dell’importo contrattuale determinato in sede di gara. La suddetta garanzia dovrà, altresì, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di CAAB. La garanzia dovrà essere operativa per tutta la durata contrattuale e fino a 180 (centoottanta) giorni dopo la cessazione del servizio, salvo controversie e pendenze in corso. Successivamente alla sottoscrizione del contratto, il Concessionario sarà tenuto a consegnare a CAAB copia delle quietanze della suddetta garanzia.
In caso di fidejussione assicurativa il concessionario dovrà produrre tale polizza completa di autentica notarile che attesti i poteri di firma conferiti all’assicuratore ad emettere le polizze.
La fideiussione potrà essere escussa totalmente o parzialmente anche in relazione all’irrogazione da parte di CAAB di penalità ai sensi del presente contratto di servizio.
Per le strutture e attrezzature necessarie all’espletamento del servizio di cui all’art. 14 del presente Capitolato per i quali sono stati redatti le relative convenzioni Allegato I) e Allegato II) al presente Capitolato, il Concessionario dovrà presentare entro i termini definiti dal bando di gara le rispettive garanzie fidejussorie con le modalità descritte nelle rispettive Convenzioni, per l’importo di Euro 71.250,00 (settantunomiladuecentocinquanta/00) per le Strutture ed Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per le Attrezzature.
Art. 18 – Rapporti con gli operatori del Centro Agroalimentare di Bologna
Il Concessionario potrà porre in essere rapporti contrattuali con gli operatori che operano nella struttura mercatale, previo accordo tra le stesse parti interessate e senza che dal presente Capitolato discenda alcun obbligo in tal senso, fermo restando il rispetto delle leggi vigenti e di quanto stabilito dalla presente procedura di gara.
Art. 19 - Domicilio del Concessionario
Il Concessionario agli effetti amministrativi e giudiziari comunicherà il proprio domicilio.
Per eventuali controversie è competente l’autorità giudiziaria del Foro di Bologna.
Parte seconda - SPECIFICHE TECNICO- REGOLAMENTARI
Art. 21 – Condizioni generali
1. Il Concessionario di Servizio si impegnerà ad eseguire a regola d'arte tutti i servizi e le prestazioni poste a proprio carico, in base al presente capitolato tecnico di servizio logistico.
2. Sono disciplinati l’orario di apertura e le giornate di funzionamento del servizio Mercato che al momento sono fissate come da tabella sotto riportata
Giorno | Orario | Fascia Notturna | Fascia Diurna | Ore notturne | Ore Diurne | Totale ore | Inc. notturna | |||
lunedì | 2:00 | 11:30 | 1:00 | 6:00 | 6:00 | 11:30 | 5:00 | 5:30 | 10:30 | 48% |
martedì | 4:30 | 11:30 | 3:30 | 6:00 | 6:00 | 11:30 | 2:30 | 5:30 | 8:00 | 31% |
mercoledì | 2:00 | 11:30 | 1:00 | 6:00 | 6:00 | 11:30 | 5:00 | 5:30 | 10:30 | 48% |
giovedì | 3:30 | 11:30 | 1:00 | 6:00 | 6:00 | 11:30 | 3:30 | 5:30 | 9:00 | 39% |
venerdì | 2:00 | 11:30 | 1:00 | 6:00 | 6:00 | 11:30 | 5:00 | 5:30 | 10:30 | 48% |
totali s/sab | 21:00 | 27:30 | 48:30 | 43% | ||||||
sabato | 6:00 | 11:30 | 5:00 | 6:00 | 6:00 | 11:30 | 1:00 | 5:30 | 6:30 | 15% |
totali c/sab | 22:00 | 33:00 | 55:00 | 40% |
3. La movimentazione delle merci, nonché ogni altro servizio oggetto del presente capitolato, dovranno essere effettuati in conformità alle modalità di esecuzione previste ed alle specifiche indicate.
4. La direzione e l’organizzazione della logistica competerà al Concessionario di Servizio che assume ogni responsabilità, notificando al committente il nominativo del proprio Responsabile del Contratto, con adeguate capacità ed esperienza, in relazione al servizio da effettuare.
5. CAAB si riserverà la facoltà di designare uno o più incaricati che dovranno specificatamente effettuare controlli, al fine di verificare lo svolgimento del servizio alle condizioni stabilite.
6. La presenza del suddetto incaricato non solleva il Concessionario di Servizio da alcuna attività o responsabilità che, come tale, gli compete.
7. Il Concessionario di Servizio è inoltre ritenuto responsabile del rispetto, da parte del suo personale, delle norme di legge in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni particolari vigenti all’interno degli spazi NAM oggetto delle attività.
Art. 22 – Descrizione analitica servizio
Il Servizio in affidamento ha per oggetto il trasferimento delle merci vendute dai Concessionari alle vendite nei diversi punti di consegna: zone centralizzate di carico, magazzini Piattaforma picking e Operatori logistici.
Attività comuni a tutti i servizi di carico:
1. Apertura da parte della Regia della posizione cliente con individuazione dei punti di consegna, banchina di carico, magazzino Piattaforma picking, e rilevazione automatica dell’inizio servizio.
2. Stampa cartolina da parte del concessionario alle vendite in duplice copia che riporta il nome della ditta venditrice, il nome della ditta acquirente, il numero della baia della zona di consegna, la data, l’indicazione dell’orario massimo entro il quale il bancale deve essere caricato o trasferito e infine il codice a barre;
3. Posizionamento da parte del concessionario alle vendite dei bancali cartellinati e rilevazione automatica dell’identificativo della zona libera (contrassegnata in giallo antistante lo stand) e dell’orario dal quale decorrerà il termine di fine servizio.
A1 Carico in tettoia centrale
4. Carico dei bancali sui treni mediante carrelli elevatori frontali elettrici di cui all’art. 27 del presente Capitolato.
5. Trasferimento dei treni dalla galleria alla zona opportunamente contrassegnata in blu antistante le zone di carico.
6. Scarico dei traini con transpallet elettrico di cui all’art. 27 del presente Capitolato.
7. Sventagliamento per singolo ordine dei bancali prelevati in galleria e posizionamento degli stessi negli appositi spazi contrassegnati in bianco davanti alle baie di carico.
8. Compattazione e/o assemblaggio dei bancali in relazione all’ottimizzazione sul mezzo di trasporto e alle esigenze di consegna dell’Acquirente.
9. Sottoscrizione da parte dell’Acquirente della documentazione di “Contabilizzazione Fine carico” del servizio ricevuto e verifica dei bancali caricati.
10. Chiusura della piazzola entro il termine massimo consentito per il servizio.
A2 Trasferimento alla Piattaforma di Picking
4. Carico dei bancali sui treni mediante carrelli elevatori frontali elettrici di cui all’art. 27 del presente Capitolato.
5. Trasferimento in modalità milk run dei treni dedicati dalla galleria alla zona interna ai magazzini degli operatori della piattaforma Picking come da planimetria Allegato IV.
6. Sgancio del treno che sarà scaricato direttamente dall’operatore.
7. Aggancio dei treni già liberati e riposizionamento degli stessi nella zona di parcheggio dei traini.
A3 Trasferimento a Operatore Logistico
L’apertura della piazzola, indicata al n.1 delle Operazioni Comuni, presso l’operatore logistico potrà avvenire esclusivamente 30 minuti prima dell’orario che il medesimo operatore dichiarerà giorno per giorno della settimana come inizio attività rendendo pertanto disponibile il personale per lo scarico dei traini.
4. Carico dei bancali sui treni mediante carrelli elevatori frontali elettrici di cui all’art. 27 del presente Capitolato.
5. Trasferimento dei treni dedicati dalla galleria alla zona interna ai magazzini degli Operatori Logistici.
6. Sgancio del treno che sarà scaricato direttamente dall’operatore entro un tempo di 30 minuti dalla consegna dello stesso.
7. Aggancio dei treni già liberati e riposizionamento degli stessi nella zona di parcheggio dei traini.
A4 Trasferimento da stand a stand
I trasferimenti da stand a stand saranno autorizzati di volta in volta dalla Regia e saranno fatti con carrelli elettrici o treni secondo le quantità di bancali posizionati nelle zone antistanti gli stand.
4. Carico dei bancali sul mezzo di trasferimento
5. Trasferimento allo stand di destinazione
6. Scarico del bancale e posizionamento nelle aree contrassegnate in giallo antistanti gli stand.
A5 Reso
L’attività prevede la restituzione dei bancali non caricati dall’Acquirente ai Concessionari alle vendite.
Sarà cura del Concessionario di Servizio ricondurre la responsabilità del reso a ciascuna delle seguenti motivazioni:
a) Non caricato per contestazione della merce da parte del cliente (corrispettivo addebitato al Concessionario alle vendite)
b) Non caricato per automezzo incapiente (corrispettivo addebitato all’Acquirente)
c) Non caricato per consegna in ritardo del bancale (nessun corrispettivo)
d) Non caricato per danneggiamento del prodotto durante le operazioni di movimentazione da parte del Concessionario di servizio (nessun corrispettivo)
Le operazioni relative al servizio sono:
4. Carico dei bancali sul mezzo di trasferimento.
5. Trasferimento allo stand di destinazione
6. Scarico del bancale e posizionamento nelle aree contrassegnate in giallo antistanti gli stand.
I servizi A1 potranno essere erogati anche in una speciale modalità, denominata “Servizio Espresso” che comporta la riduzione del 50% del tempo limite di erogazione del servizio ed il raddoppio del prezzo di vendita.
Il Servizio in affidamento è riferito al ricevimento degli automezzi, nei punti centralizzati che portano merci per più di quattro destinatari Concessionari alle vendite (di seguito definite quote), e per gli Operatori logistici.
Il Concessionario di Servizio non potrà accettare per nessun motivo mezzi con un numero inferiore di quote se non su richiesta scritta del Concessionario alle vendite (pec, mail o autorizzazione presso il box accessi presidiato di CAAB).
Il Concessionario di Servizio sarà responsabile della corretta e puntuale registrazione sul sistema informativo di tutte le fasi di servizio e sarà custode delle merci fino al momento della presa in carico da parte del destinatario (apertura stand o spazi assegnati quando il servizio è reso in orario di sovrapposizione con il carico).
Attività comuni a tutti i servizi di scarico:
1. Il conducente dell’automezzo consegna alla “Regia” i documenti di trasporto delle merci per la registrazione della targa (relazione automatica all’orario di accesso), dei nomi dei soggetti destinatari della merce e delle ditte fornitrici (conferenti).
2. La squadra di scarico prende in carico l’automezzo e provvede all’espletamento del servizio controllando i documenti di trasporto per quantità e qualità delle referenze, annotando eventuali differenze e sottoscrivendone la copia con data e ora.
3. Presa in carico dell’automezzo mediante l’operazione di apertura piazzola in banchina e rilevazione automatica dell’orario.
4. Scarico dall’automezzo con transpallet elettrico di cui all’art. 27 del presente Capitolato dei bancali di merce nei punti centralizzati di tettoia.
5. Posizionamento delle unità di carico sul traino mediante carrelli elevatori frontali elettrici di cui all’art. 27 del presente Capitolato.
B1 Scarico dai punti centralizzati agli stand (oltre le 4 Quote per i Concessionari alle vendite) prima dell’inizio contrattazioni e B1FO Scarico dai punti centralizzati agli stand (oltre le 4 Quote per i Concessionari alle vendite) durante orario di contrattazioni
6. Trasferimento delle unità di carico dalle zone centralizzate agli stand mediante treno.
7. Il trainista dovrà posizionare il treno nell’area compresa tra le linee gialle della galleria centrale.
8. Le operazioni di scarico delle merci dai treni dovranno essere effettuate per mezzo di carrelli elevatori frontali elettrici di cui all’art. 27 del presente Capitolato.
9. La zona di posizionamento dei bancali scaricati nella corsia di commercializzazione è delimitata in giallo antistante ogni stand.
NOTA: il servizio B1FO può venire regolamentato dalla direzione di CAAB in base a specifiche esigenze di contesto.
B2 Scarico dai punti centralizzati a Operatore Logistico
6. Il trasferimento delle unità di carico, dalle zone centralizzate di scarico ai magazzini degli operatori, dovrà avvenire mediante treno a partire dall’orario di apertura dichiarato giorno per giorno dall’Operatore.
7. L’operatore dovrà posizionare il treno nell’area interna ai magazzini.
8. Sganciare il treno che sarà scaricato direttamente dall’operatore entro un tempo di 30 minuti.
9. Agganciare i treni già liberati e posizionarli nella zona di sosta dei traini
B3 Trasferimento da Operatore logistico agli stand
Il servizio non prevede le fasi da 1 a 4 che sono svolte dall’Operatore stesso, prevede la consegna al Concessionario di Servizio di copia del documento di trasporto controllato allo scarico con indicazione della persona del Concessionario alle vendite che ha autorizzato la consegna presso l’Operatore Logistico. Il Concessionario di servizio, al momento della presa in carico, dovrà nuovamente verificare l’integrità della merce riportata nel documento di trasporto.
5. Posizionamento delle unità di carico sul traino mediante carrelli elevatori frontali elettrici di cui all’art. 27 del presente Capitolato.
6. Il trasferimento delle unità di carico, dall’operatore logistico agli stand/magazzini degli operatori, dovrà avvenire mediante treno.
7. Il trainista dovrà posizionare il treno nell’area compresa tra le linee gialle della galleria centrale.
8. Sganciare il treno che sarà scaricato dal Concessionario di Servizio.
9. Agganciare i treni già liberati e posizionarli nella zona di sosta dei traini.
La responsabilità della merce a carico del Concessionario di Servizio ha inizio dal momento in cui comincia il carico dei traini con la merce da trasferire al di fuori del magazzino dell’Operatore Logistico. Il documento di riferimento è copia del documento di accompagnamento sottoscritto dall’Operatore logistico e controllato dal Concessionario di servizio.
Sono da considerarsi servizi accessori e di carattere integrativo ai servizi di carico/ scarico:
C1. Servizio di picking retrostand: cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti e stivaggio su automezzi, per i quali va espressa una quotazione al quintale (prezzo di riferimento stimato da 3 a 4 euro/q.le).
C2. Servizio di scarico retrostand: scarico automezzi, controllo ddt, spostamento prodotti pallettizzati e stoccaggio in cella frigo o magazzino, per i quali andrà espressa una quotazione a bancale.
C3. Pesatura bancale con carrello elevatore munito di strumento di pesatura (quotazione al bancale stimata in €1,95/q.le);
C4. Servizio ore di facchinaggio in economia (quotazione orarie secondo tariffa di mercato).
Art. 23 – Sistemi Informativi
Per la gestione del servizio il Concessionario di Servizio sarà tenuto all’uso del sistema gestionale informatico di CAAB dal quale dovrà desumere le informazioni relative all’esecuzione di ogni singolo processo operativo logistico. Il sistema gestionale è in intranet con gli uffici CAAB delegati al controllo della buona esecuzione del servizio.
La Regia del Concessionario di servizio ha a disposizione un sistema di monitoraggio che governa tutte le missioni e gli avanzamenti dei bancali/unita di carico in ciascuna delle zone di espletamento dei servizi di facchinaggio centralizzati.
Il Concessionario di Servizio si servirà delle attrezzature informatiche di cui alla Convenzione art. 14 del presente Capitolato, conservandole con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell’art. 1804 c.c., esclusivamente per realizzare quanto previsto nel presente disciplinare. Relativamente all'uso delle attrezzature Il Concessionario ha:
- Il divieto di utilizzo da parte di terzi.
- L’obbligo di riconsegna alla cessazione del servizio.
E’ inoltre obbligo del Concessionario di Servizio tenere indenne CAAB da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso improprio delle stesse.
Per nessun motivo il Concessionario di Servizio potrà apportare modifiche ed implementazioni al sistema se non con espressa autorizzazione scritta di CAAB.
Per eventuali violazioni saranno applicabili le norme previste all’art. 16 del presente Capitolato.
Ai sensi del Dlgs 196/03 e s.m.i. il Concessionario di Servizio sarà tenuto alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati inerenti i servizi oggetto del presente Capitolato.
I dati desumibili dal sistema sono utilizzabili dal Concessionario esclusivamente per il controllo, il monitoraggio e l’efficientamento dei servizi e per nessun motivo sono divulgabili a terzi.
Art. 24 – Livelli di Servizio
L’ottimale svolgimento delle prestazioni logistiche implica che le stesse non solo vengano effettuate a regola d’arte, ma anche che esse siano svolte tempestivamente.
La rilevazione statistica dei livelli di servizio minimi svolti, con riferimento ai volumi trasportati/consegnati/trasferiti ed alle tempistiche, è affidata al programma gestionale CAAB. Esso consente una misura oggettiva del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni erogate.
Tale strumento di reporting (unico sistema di misurazione e di valutazione delle performance logistiche) garantisce inoltre la tracciabilità dei processi operativi del servizio di logistica centralizzata, grafici ed indicatori.
I livelli di servizio minimi che il Concessionario di Servizio ha l'obbligo di rispettare per i “Servizi di Carico” s’individuano nel tempo intercorrente tra l’esposizione della merce da parte del Concessionario alle vendite e la conclusione dell’esecuzione delle prestazioni.
Tali tempi sono fissati per ciascun servizio come segue:
Codice servizio | Descrizione breve servizio | Livello di servizio limite |
Da messa a disposizione del bancale all’arrivo in tettoia centralizzata, successivo sventagliamento, compattazione e carico camion | 60 minuti | |
A1 | ||
Tempo sosta in banchina | 120 minuti | |
A2 | Da messa a disposizione del bancale al magazzino della Piattaforma picking | 35 minuti |
A3 | Da messa a disposizione del bancale all’interno del locale dell'Operatore logistico | 35 minuti |
Codice servizio | Descrizione breve servizio | Livello di servizio limite |
A4 | Dalla messa a disposizione dello stand di vendita al posizionamento davanti allo stand di acquisto | 20 minuti |
A5 | Dalla notifica della causale di reso al Concessionario alla vendita | 35 minuti |
I livelli di servizio minimi che il Concessionario di Servizio ha l'obbligo di rispettare per i “Servizi di Scarico” s’individuano nel tempo intercorrente fra il momento della registrazione dell'arrivo dell'automezzo in tettoia, (registrazione da effettuare entro 15 minuti successivi all’attracco in banchina), e lo scarico dei bancali di derrate dai treni davanti agli stand o all'interno dei magazzini della Piattaforma Picking e degli Operatori Logistici.
Tali tempi sono fissati per ciascun servizio come segue:
Codice servizio | Descrizione breve servizio | Livello di servizio limite |
B1 e B1FO | Presa incarico del camion e sventagliamento e carico su treno, traino e scarico nelle zone davanti allo stand | 60 minuti |
B2 | Presa incarico del camion e sventagliamento e carico su treno, traino all’interno dei magazzini degli Operatori logistici | 60 minuti |
B3 | Da messa a disposizione del bancale sul treno all’interno del locale dell'Operatore logistico allo stand | 60 minuti |
In caso di scarico con più di 7 Quote i tempi limite sopra indicati avranno una tolleranza di ulteriori 30 minuti.
Il mancato rispetto di detti tempi per tre volte in un mese comporterà l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 16 punto 1.
Art. 25 – Controlli art. 7 ISO 9000
CAAB, tramite l’ufficio delegato, provvederà ad effettuare i controlli (Audit) con cadenza periodica sulla base di una scheda consegnata all’affidatario del servizio al momento della sottoscrizione del contratto.
Sulla base di detto controllo sarà redatto e condiviso con la direzione CAAB eventuale documento di Non Conformità al quale il Concessionario di Servizio dovrà rispondere con documento contenente l’Azione Correttiva e le motivazioni del mancato rispetto e/o deroga rispetto alle specifiche del presente Capitolato.
Per la chiusura dell’eventuale non conformità CAAB redigerà un nuovo documento di Audit relativo all’andamento delle azioni correttive messe in campo dal Concessionario di Servizio.
Art. 26 - Personale e Formazione
Con riferimento a quanto previsto all’art. 4 il Concessionario di Servizio, nella formulazione dell’offerta dovrà redigere lo schema organizzativo generale nonché i nominativi del personale che intenderà mettere costantemente a disposizione presso il NAM, per svolgere efficacemente i servizi, con le relative qualifiche e funzioni. Per i soggetti che dovranno svolgere la funzione di responsabile del Contratto e di Regista di Tettoia dovranno essere allegati anche i curriculum vitae.
Le competenze e attitudini specifiche dei profili professionali coinvolti per assolvere ai Servizi di facchinaggio centralizzato sono:
- Responsabile del Contratto: soggetto responsabile dell’andamento tecnico del contratto delegato a tenere i rapporti con l’ufficio Servizi di CAAB, con i Concessionari alle vendite e a dirimere eventuali contestazioni da parte dei soggetti che concorrono all’espletamento dei servizi. Il Responsabile del Contratto provvederà anche a definire la causale del Reso.
- Regista di Tettoia: soggetto con capacità manuali e pratiche per assolvere compiti che richiedono organizzazione e pianificazione. Si distingue in modo particolare per un atteggiamento positivo e flessibile nei confronti dei clienti, garantisce che il flusso delle merci sia continuo e senza intoppi e, conseguentemente, agisce sul sistema informatico per l’efficientamento del servizio. Verifica eventuali anomalie a carico dei Concessionari provvedendo a farli avvertire o informandone il Responsabile del Contratto.
- Carrellista di tettoia: soggetto specializzato nella gestione e movimentazione delle merci in entrata, del trasporto interno, stoccaggio, di quanto commercializzato all’ interno del NAM.
- Trainista: soggetto che dovrà garantire consegna puntuale in base ai termini predisposti, ponendo attenzione alle condizioni di staticità del carico e alle aree di manovra. A questo scopo utilizzerà mezzi adeguati al trasporto per approvvigionare in modo efficiente ed efficace.
- Carrellista per i punti centralizzati di scarico: soggetto specializzato che dovrà garantire lo scarico puntuale in base ai termini predisposti; a questo scopo utilizzerà mezzi adeguati al trasporto per approvvigionare in modo efficiente ed efficace.
- Carrellista di galleria di commercializzazione: operatore logistico in grado di operare con carrelli elevatori. È necessaria l’attitudine a valutare peso, stabilità ed equilibrio dei materiali caricati. E’ necessario un temperamento calmo e riflessivo.
- Sventagliatore: carrellista dedicato al riposizionamento della merce scaricata dai traini alle aree di compattazione/carico, mediante transpallet elettrico a pedana.
- Compattatore – Caricatore: operatore logistico che ottimizza le derrate per il carico e la spedizione. E’ in contatto diretto con la clientela perciò dovrà avere un atteggiamento positivo e flessibile.
- Controllo amministrativo: soggetto deputato alla contabilizzazione del servizio e al controllo della regolarità del servizio. E’ a contatto con il cliente per la sottoscrizione del documento di “fine carico” per la regolazione dei pallet a rendere, per l’emissione delle fatture e per i relativi incassi.
Tutti gli operatori dovranno, oltre al periodo di affiancamento all’attuale concessionario previsto all’art. 4, partecipare alla formazione che CAAB comunicherà al momento dell’affidamento dei Servizi.
I corsi di formazione si concluderanno con un test attitudinale. Il Concessionario di servizio si impegna a sostituire immediatamente i soggetti che non supereranno detto test.
Il numero medio di addetti operativi suggeriti in base alle mansioni descritte è il seguente:
PROFILO | UOMINI/GG |
Regista di tettoia | 2 |
Carrellista di galleria di commercializzazione | 4 |
Trainista | 6 |
Sventagliatore | 5 |
Compattatore | |
Carrellista di tettoia | |
Carrellista per i punti centralizzati di scarico | 3 |
Totale | 20 |
Art. 27 - Specifiche tecniche Attrezzature
I mezzi impiegati dal Concessionario di Servizio durante le attività di carico, trasporto e scarico di merci dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni e normative in materia di sicurezza, provvedendo, a proprie spese, ad una costante ed accurata manutenzione dei veicoli.
I mezzi impiegati dovranno essere sufficientemente puliti, asciutti e privi di residui da precedenti trasporti, ivi compreso imballaggi e bancali.
I mezzi utilizzati per la movimentazione delle merci dovranno essere perfettamente funzionanti.
In caso di attrezzature danneggiate il Concessionario di servizio dovrà provvederne all’immediata sostituzione, tenendo presente che per nessun motivo il numero di attrezzature deputate al servizio potrà essere inferiore al numero minimo sotto dettagliato.
Qualora per motivi non dipendenti dalla sua volontà detta sostituzione non fosse possibile dovrà avvertire immediatamente CAAB dando contestualmente notizia dei tempi.
Il numero minimo di attrezzature, le cui specifiche sono dettagliate nelle schede Allegato VI, che dovranno essere sempre presenti è il seguente:
TIPO ATTREZZATURE | N. |
Carrello Elevatore Elettrico Frontale | 19 |
Transpallet Elettrico a Pedana | 4 |
Trattore Elettrico | 8 |
Transpallet Elettrico a Timone | 4 |
Transpallet Elettrico a Xxxxxx con Bilancia certificata | 2 |
Totale | 37 |
Traini | 35 |
Tutti i mezzi dovranno essere muniti di ruote con gomme anti-traccia.
I) Convenzione strutture immobili
II) Convenzione strumenti informatici
III) Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI)
IV) Planimetria Servizio e aree
V) Regolamento del Centro Agroalimentare di Bologna
VI) Schede tecniche Attrezzature di movimentazione merci