CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE
VER. 08/2018/ITA
Qui di seguito Xx consegniamo per accettazione le Condizioni Generali di Locazione di motoveicoli senza conducente. Il Cliente accetta altresì gli allegati facenti parte del medesimo accordo quali "SCHEDA D’ORDINE" e “VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE VEICOLO A NOLEGGIO”.
Premessa
a) Le presenti Condizioni Generali di Locazione regoleranno tutti i contratti di locazione di motoveicoli senza conducente che verranno stipulati fra COOLTRA MOTOS ITALIA SRL ed il Cliente e si intenderanno conclusi con l’accettazione da parte del Cliente, fatta salva la facoltà di recesso riconosciuta alle Parti.
b) Ogni contratto di locazione sarà inoltre disciplinato dalla SCHEDA D’ORDINE, che riporterà le Condizioni Particolari del singolo contratto e dagli eventuali patti aggiunti o in deroga. Costituirà inoltre parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale, salvo diversa modalità di pagamento concordata tra le Parti, l’autorizzazione all’addebito SU CARTA DI CREDITO di tutti i corrispettivi dovuti a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, in calce alle presenti condizioni.
c) L’accettazione tramite sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Locazione, in vigore dal 18/04/2018, rende applicabili al rapporto contrattuale esclusivamente le medesime, non risultando operanti le condizioni contrattuali rinvenibili sul sito della Società, di proprietà della medesima o sui siti partner o di terzi, o tramite condizioni precedentemente accordate in forma verbale o scritta.
1 - Condizioni particolari della locazione
Tipo e quantità dei motoveicoli
Il tipo e la quantità dei motoveicoli locati saranno individuati sulla base dei singoli ordini specifici sottoscritti tra COOLTRA MOTOS ITALIA SRL ed il Cliente. Qualità dei motoveicoli: i motoveicoli locati saranno in perfetta efficienza meccanica. Il Cliente si impegna altresì ad ottemperare agli obblighi derivanti da eventuali campagne di richiamo delle Case Costruttrici che COOLTRA MOTOS ITALIA SRL provvederà a comunicare tempestivamente. COOLTRA MOTOS ITALIA SRL dichiara ed attesta che il motoveicolo concesso in locazione al Cliente è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) e che si trova in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza.
2 – Inizio e conclusione del contratto di locazione
I diritti e gli obblighi derivanti dalle Condizioni Generali di Locazione saranno efficaci dal momento del perfezionamento del contratto, che si realizzerà nel momento in cui COOLTRA MOTOS ITALIA SRL riceverà la SCHEDA D’ORDINE sottoscritta dal Cliente, che costituirà l’ordine da parte del Cliente. La durata del contratto sarà quella indicata nelle singola SCHEDA D’ORDINE.
Offerta
Le offerte di locazione COOLTRA MOTOS ITALIA SRL saranno valide per 30 (trenta) giorni dalla data della loro emissione. Resta inteso che, qualora i modelli dei motoveicoli indicati nella SCHEDA D’ORDINE sottoscritta per accettazione dal Cliente non siano disponibili e/o qualora COOLTRA MOTOS ITALIA SRL accerti che il Cliente versi in una situazione economico-finanziaria critica ovvero si sia reso inadempiente di tutte o alcune delle obbligazioni contrattuali derivanti dall’applicazione di altri contratti di locazione stipulati con COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, quest’ultima avrà diritto di recedere dal contratto di locazione nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data dell’accettazione della SCHEDA D’ORDINE da parte del Cliente.
Ordine
Con l’accettazione della SCHEDA D’ORDINE, il Cliente formalizza il proprio ordine relativo al motoveicolo ivi indicato. Il contratto così concluso sarà immediatamente vincolante, salvo eventuali incrementi di listino delle Case Costruttrici, degli oneri fiscali, della tassa di proprietà, dei premi e costi assicurativi fino al giorno di consegna del motoveicolo, e salvo le ipotesi di scioglimento di seguito indicate.
Annullamento dell’ordine
Il Cliente potrà richiedere l’annullamento del singolo ordine, senza addebiti di penale, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del medesimo, tramite comunicazione scritta, anticipata via PEC a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso l’indirizzo di cui all’art. 25. In caso di annullamento del singolo ordine da parte del Cliente, oltre il suddetto termine di 5 giorni lavorativi, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL addebiterà una penale pari a 3 (tre) mensilità del canone previsto, maggiorato in ogni caso del costo degli eventuali optional indicati nella SCHEDA D’ORDINE del singolo motoveicolo, salvo il caso in cui il fornitore del motoveicolo confermi per iscritto a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL l’annullamento della relativa fornitura, nel qual caso nulla sarà dovuto fra le Parti.
Qualora il Cliente non provveda a ritirare il motoveicolo locato entro 15 (quindici) giorni dalla messa a disposizione comunicata ai sensi della lettera b) del successivo paragrafo “Locazione”, s’intenderà receduto dal contratto e COOLTRA MOTOS ITALIA SRL applicherà una penale pari al 20% del valore totale dei canoni mensili contrattualizzati più eventuali optional e/o allestimenti.
COOLTRA MOTOS ITALIA SRL si riserva la facoltà, per alcuni motoveicoli particolari, per cilindrata, colore, allestimento, destinazione d’uso, di prevedere una penale maggiorata, fino ad un massimo del 30% del valore del motoveicolo. Restano in ogni caso salve le previsioni specifiche contenute nelle singole SCHEDE D’ORDINE.
Locazione
a) La locazione avrà inizio dalla data di consegna mediante messa a disposizione di ciascun motoveicolo al Cliente presso la sede concordata nella SCHEDA D’ORDINE e avrà la durata indicata nel singolo ordine.
b) La data di disponibilità del motoveicolo sarà comunicata a mezzo telefono, email, messaggio o con raccomandata A.R., con almeno 24 ore d’anticipo.
c) La consegna dei motoveicoli locati è subordinata all’avvenuto pagamento degli eventuali depositi cauzionali e/o prestazione delle garanzie richieste da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL ai sensi del successivo art. 21.
3 - Obblighi del Cliente in relazione all’uso del motoveicolo
a) I motoveicoli in locazione non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.
b) I motoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merce eccedenti le quantità previste dal libretto di circolazione e di quello di “Uso e Manutenzione”.
c) Lo strumento contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato.
d) I motoveicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia.
e) I motoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del codice della strada ed il Cliente si assumerà qualsiasi conseguenza per eventuali infrazioni.
f) I motoveicoli dovranno essere condotti solo da persone abilitate alla guida, e comunque maggiorenni, secondo le norme vigenti ed in possesso di patente di guida adeguata alla tipologia di motoveicolo locato. Resta inteso che il Cliente, nonché l’utilizzatore, dovrà fornire prova di validità per l’Italia della patente di guida, ovvero ove richiesto la patente internazionale e/o la traduzione giurata della patente, in virtù degli art. 135, 136, 136-bis e 136-ter del C.d.S. o successive modifiche/integrazioni in materia di circolazione sul territorio italiano. In caso di inosservanza, il Cliente dovrà tenere indenne COOLTRA MOTOS ITALIA SRL da qualsivoglia costo, sanzione amministrativa, onere o spesa derivante da tale infrazione, e in caso di qualsivoglia rivalsa da parte di terzi e controparte, da parte della compagnia assicurativa, delle Autorità e delle Forze dell’Ordine.
g) Qualora a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL siano notificate sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada, ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada nonché dell’art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL provvederà a comunicare i dati del Cliente all’organo accertatore e/o a società terze di gestione che procederà a rinotifica del relativo verbale al Cliente stesso. In tali casi, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL addebiterà al Cliente i costi ed oneri amministrativi sostenuti, pari all’importo specificato nella SCHEDA D’ORDINE, per ogni singolo verbale di infrazione, in relazione al quale si sia provveduto a comunicare i dati del Cliente al competente organo accertatore e/o a società terze di gestione.
h) I motoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altri motoveicoli.
i) Il Cliente dovrà denunciare per iscritto entro 3 (tre) giorni, con raccomandata A.R., all’attenzione di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, Ufficio Multe e Sinistri, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, o via PEC a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, qualsiasi sinistro/furto/smarrimento/incendio/rapina del motoveicolo eventualmente verificatosi allegando all’originale denuncia di sinistro/furto/smarrimento/incendio/rapina anche la chiave originale (e qualora in possesso, i duplicati). Non saranno ritenute valide denunce di sinistro/furto/smarrimento/incendio/rapina inviate diversamente. COOLTRA MOTOS ITALIA SRL addebiterà al Cliente gli eventuali oneri e spese derivanti dal mancato rispetto dei termini suindicati come previsto al successivo art. 12 Paragrafo “Garanzie Assicurative” punto 2.
l) Il Cliente non apporterà modifiche al motoveicolo e non apporrà scritte pubblicitarie, senza espressa autorizzazione scritta di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL.
m) Il Cliente sarà custode del motoveicolo assumendosi l’obbligo della migliore conservazione e manutenzione dello stesso.
n) Il Cliente è responsabile della custodia, dell’aggiornamento periodico e della sostituzione dei documenti di circolazione in essere, ivi incluse le copie autenticate, e pertanto COOLTRA MOTOS ITALIA SRL addebiterà al Cliente i costi delle sanzioni amministrative derivanti da omissione di tale procedura.
4 - Proprietà del motoveicolo e subnoleggio
a) Il Cliente riconosce con il presente accordo che il diritto di proprietà del motoveicolo locato é, e rimarrà, sempre di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL. Il Cliente non potrà quindi vantare alcun diritto di proprietà sui motoveicoli locati.
b) Il Cliente, inoltre, non potrà sublocare, ipotecare o sottoporre i motoveicoli locati da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL a qualsiasi forma di privilegio, permettere che gli stessi siano sottoposti a pignoramento o concederli in pegno o costituirli in garanzia sotto qualsiasi forma. Il subnoleggio deve essere espressamente autorizzato e regolamentato da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL attraverso la SCHEDA D’ORDINE. In caso di Subnoleggio, il Cliente è il solo responsabile dell’attività di locazione, della gestione dei veicoli per tutta la durata contrattuale e degli obblighi, delle eventuali penali e sanzioni ad esso ascrivibili. Il Cliente si assume la responsabilità inoltre di essere in possesso di regolare licenza di noleggio senza conducente e di manlevare COOLTRA MOTOS ITALIA SRL da qualsivoglia pretesa e responsabilità nei confronti di terzi in relazione all’attività di Subnoleggio.
c) Il Cliente riconosce che COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, a propria discrezione insindacabile, avrà il diritto di far installare sui motoveicoli un dispositivo antifurto localizzatore onde tutelare la proprietà di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL rispetto ai motoveicoli medesimi, riducendo i rischi di furto. COOLTRA MOTOS ITALIA SRL dichiara che i su indicati dispositivi consentono l’individuazione ed il tracciamento dei motoveicoli e che, in ogni caso, il monitoraggio degli stessi mediante tali sistemi non sarà costante ma sarà attivato solo in caso di eventi che ne rendano necessaria l’attivazione al fine di tutelare la proprietà di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL. 5 - Qualificazione del conducente
Salvo quanto previsto dal precedente articolo 3, il Cliente si impegna affinché il conducente del motoveicolo in locazione sia persona abilitata alla guida in forza delle norme del codice della strada vigenti, e sia comunque dipendente del Cliente o terzo facente parte del nucleo familiare dell'utilizzatore e/o terzo autorizzato per iscritto dal Cliente, nel rispetto dei predetti requisiti.
Fermo restando che il Cliente è il solo responsabile nei confronti di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, il Cliente si obbliga ad inviare a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, qualora richiesto ed entro 48h dalla richiesta, copia delle autorizzazioni firmate dal Cliente e dall’utilizzatore finale e rilasciate per iscritto agli utilizzatori del motoveicolo locato e copia dei documenti degli utilizzatori stessi, quali patente di guida in corso di validità, documento d’identità, indirizzo di residenza, codice fiscale, recapito telefonico, accordo di attribuzione e contratto di noleggio.
6 - Consegna dei motoveicoli ordinati
a) Fermo restando quanto previsto all’art. 2 Par. Locazione lett. a) la consegna dei motoveicoli sarà effettuata da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL in base ai tempi previsti dalle Case Costruttrici, pertanto gli eventuali termini di consegna indicati nella SCHEDA D’ORDINE dovranno ritenersi puramente indicativi e non perentori.
b) COOLTRA MOTOS ITALIA SRL si impegna a mettere al corrente il Cliente degli eventuali ritardi di consegna, conseguenti a problemi/ritardi di consegna/produzione delle Case Costruttrici, rispetto ai tempi indicati nella SCHEDA D’ORDINE accettata dal Cliente, rimanendo tuttavia espressamente sollevata da qualsiasi responsabilità o danni relativi al ritardo, per cause ad essa non imputabili.
c) A seguito della sottoscrizione del VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE VEICOLO A NOLEGGIO, ove vengono espressamente indicate la data e l’orario di consegna, il Cliente si intenderà costituito custode del motoveicolo, che si riterrà accettato in via definitiva e senza riserva alcuna.
7 - Manutenzione e/o riparazione
COOLTRA MOTOS ITALIA SRL fornirà la manutenzione ordinaria per il mantenimento in buona efficienza dei motoveicoli, salvo accordi differenti indicati sulla SCHEDA D’ORDINE, quando necessaria a giudizio di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, anche in considerazione del chilometraggio percorso, presso le officine autorizzate e convenzionate con COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, includendo i seguenti interventi:
a) Il canone di locazione include la manutenzione ordinaria per il mantenimento in buona efficienza dei motoveicoli, compresi tra l’altro il cambio dell’olio alle scadenze previste dal programma manutentivo della Casa Costruttrice e di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL e gli eventuali rabbocchi dell’olio (se necessari), ad esclusione espressa degli interventi richiesti a seguito di negligenza, incuria e/o sinistri senza controparte. Qualora il Cliente debba inoltre far effettuare la manutenzione straordinaria e/o qualsiasi riparazione di carrozzeria e/o meccanica del motoveicolo derivante da negligenza, incuria e/o sinistri senza controparte, dovrà recarsi presso le officine autorizzate e convenzionate con COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, e comunque previa autorizzazione da parte di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL. Il Cliente prende atto ed accetta che i predetti costi saranno a carico del Cliente medesimo.
b) COOLTRA MOTOS ITALIA SRL provvederà alla sostituzione degli pneumatici, quando siano usurati oltre i limiti minimi stabiliti dalle norme vigenti, addebitandone i costi al Cliente ove non ricompresi nella manutenzione ordinaria. Per ciascuna categoria, gli pneumatici verranno sostituiti quando usurati oltre i limiti minimi stabiliti dalla norme vigenti e comunque non più di una volta ogni 12 mesi. Le sostituzioni eccedenti il numero stabilito nella SCHEDA D’ORDINE saranno a carico del Cliente.
c) Il Cliente si impegna a: I) Far effettuare la manutenzione ordinaria dei tagliandi obbligatori di garanzia e le riparazioni straordinarie di garanzia presso le strutture della rete ufficiale di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, rispettando le scadenze degli interventi di manutenzione ordinaria e i controlli periodici II) Far effettuare i tagliandi previsti dal programma manutentivo della Casa Costruttrice e le riparazioni fuori garanzia, presso le strutture della rete ufficiale di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL III) Controllare lo spessore del battistrada e la pressione di gonfiaggio degli pneumatici, in modo da mantenerli sempre conformi alle norme vigenti in materia. Il Cliente s’impegna in ogni caso a verificare costantemente i livelli dell’olio, dei liquidi e l’usura del sistema frenante. Il Cliente s’impegna in ogni caso a fare effettuare almeno una volta l’anno il cambio dell’olio presso le strutture della rete ufficiale di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL.
d) Qualora i motoveicoli non vengano presentati per i controlli periodici alle percorrenze e scadenze previste dal programma manutentivo della Casa Costruttrice, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL si riserva la possibilità di addebitare al Cliente, a suo insindacabile giudizio, le eventuali spese di riparazioni meccaniche sostenute e gli eventuali danni riscontrati sul veicolo. Il Cliente sarà inoltre responsabile dei danni derivanti dall’utilizzo del motoveicolo con scarso livello olio e/o liquidi necessari al suo ottimale funzionamento, nonché dal mancato controllo/sostituzione del sistema frenante (pasticche freno e/o dischi).
e) Il Cliente è obbligato a portare lo scooter presso la sede COOLTRA MOTOS ITALIA SRL più vicina o presso le strutture della rete convenzionata e autorizzata di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, qualora il mezzo non risulti funzionante al 100% e/o manifesti criticità o problematiche da sottoporre a verifica (luci fulminate, rumori inconsueti, usura anticipata di dischi e pasticche del sistema frenante, perdite, ecc.).
f) Non sono mai coperti dalle limitazioni di responsabilità e da garanzia, e dunque da considerarsi sempre a carico del Cliente, i seguenti danni e/o prodotti: foratura della ruota, la rottura/danneggiamento del cerchione, l’errato rifornimento, la manomissione del blocchetto d’accensione e del sistema di ritenuta quali blocchetto/catena, lo smarrimento delle chiavi, la manomissione, lo smarrimento o il furto di qualsivoglia componente che possa pregiudicare la guida del veicolo o la manomissione della strumentazione (ad esempio, GPS satellitare, scatola nera, contachilometri, ecc.), la rottura/danneggiamento/smarrimento di optional quali casco, baule, parabrezza, coperta termica, blocca disco, portapacchi.
g) Qualora durante un’ispezione, un tagliando o un controllo, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL e le officine autorizzate ritengano che sul veicolo vi siano danni e/o imperfezioni estetici e/o meccanici, il veicolo verrà tempestivamente fermato e riparato a insindacabile giudizio di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL. Tali riparazioni e interventi saranno fatturati e addebitati immediatamente al Cliente.
h) Il Cliente riceve conferma di data e ora dell’appuntamento per la manutenzione, controllo e/o tagliando presso le officine autorizzate, tramite Cooltra o suoi incaricati. Tale comunicazione può pervenire al Cliente tramite email, telefono, messaggio. Qualora il Cliente, una volta concordato e comunicato giorno e orario per l’appuntamento presso le officine autorizzate, non si presenti a tale appuntamento prestabilito e/o si presenti con un ritardo superiore a 10 minuti e/o non abbia comunicato per iscritto (mail/messaggio) la richiesta di annullamento dell’appuntamento con almeno 48h di preavviso, Cooltra addebiterà al Cliente una penale di 20€ (venti) + IVA quale rimborso parziale delle spese comunque sostenute da Cooltra stessa nei confronti delle officine autorizzate per il costo orario di manutenzione e controllo.
8 - Piccole riparazioni di emergenza
In deroga a quanto stabilito nel precedente art. 7, in caso di assoluta necessità, ad esclusione dei casi non coperti da garanzia e da considerarsi sempre a carico del Cliente (quali la foratura, la rottura/danneggiamento del cerchione, l’errato rifornimento, manomissione del blocchetto d’accensione e di sistema di ritenuta quali blocchetto/catena, smarrimento/duplicazione chiavi, ecc.) e sempre previa accettazione scritta di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, il Cliente potrà provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni, in località ove non sia possibile usufruire della rete di officine convenzionate COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, fino ad un ammontare di € 100,00 (cento/00) I.V.A. esclusa, per ogni singola riparazione e durante l’intero periodo della durata della locazione. La spesa sostenuta dal Cliente sarà rimborsata da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL dietro presentazione di fattura, intestata a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, da inviarsi entro 5 (cinque) gg. dalla avvenuta riparazione.
9 - Danno Grave
In caso di Danno Grave:
a) Fermo quanto previsto dal successivo art.12 - (Garanzie assicurative e servizi accessori) il contratto del motoveicolo locato si intenderà automaticamente risolto al momento in cui COOLTRA MOTOS ITALIA SRL comunichi la non riparabilità del motoveicolo in tutti i casi di danno grave in cui sia preclusa la sicurezza del motoveicolo oppure il costo della riparazione del danno sia pari o superiore al 70% del valore di mercato del motoveicolo al momento dell’accadimento (EUROTAX-GIALLO).
b) La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, anche tramite la rete di officine autorizzate e convenzionate con COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, entro 4 (quattro) settimane dalla data in cui COOLTRA MOTOS ITALIA SRL riceverà dal Cliente una comunicazione scritta in merito all’accadimento.
10 – Assistenza stradale e traino
10.1 Come indicato nell’art. 13 delle presenti Condizioni Generali di Locazione, in caso di guasto e/o incidente avvenuto sul territorio italiano e qualora il motoveicolo risulti impossibilitato a muoversi autonomamente e in sicurezza o qualora il CLIENTE non sia in grado per qualunque ragione di guidare il veicolo, IL CLIENTE dovrà immediatamente chiamare la sede di noleggio e il numero d’emergenza indicato in sede contrattuale e seguire le istruzioni ricevute dal personale. E’ vietato abbandonare il luogo del sinistro/guasto e/o il mezzo senza l’autorizzazione del NOLEGGIATORE e/o delle Autorità e senza aver informato il NOLEGGIATORE stesso. IL NOLEGGIATORE garantirà per il tramite di aziende terze, il soccorso stradale (24 ore su 24), trainando il motoveicolo al più vicino punto di assistenza tecnica o deposito convenzionato.
10.2 In caso di guasto/incidente per cause imputabili al LOCATARIO e sotto la sua responsabilità (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: foratura alla gomma o rottura del cerchio o degli pneumatici; danni accidentali; incidenti; errato o mancato rifornimento; perdita o rottura delle chiavi; atti vandalici; manomissioni; blocchetto d’accensione rotto/manomesso/danneggiato; chiave rotta/spezzata nel blocchetto d’accensione; blocca disco rotto/danneggiato; perdita o rottura chiave del blocca disco; smarrimento o danni della targa e dei documenti del veicolo; sterzo rotto o danneggiato; smarrimento o danneggiamento di accessori, caricabatterie, batterie, caschi, chiavi; motore rotto o danneggiato causa errato o mancato rifornimento, causa utilizzo improprio del mezzo, causa mancanza d’olio e di liquidi che il LOCATARIO è tenuto a verificare ogni 1.000km, IL LOCATARIO attenderà il soccorso stradale a carico del LOCATARIO stesso (ad esclusione dei casi coperti da garanzia della casa produttrice del motoveicolo o in caso di guasti meccanici non imputabili al LOCATARIO) che ricondurrà il veicolo presso le sedi autorizzate del NOLEGGIATORE. A seguito del controllo del mezzo, verranno applicate le penali sottoscritte dal LOCATARIO.
10.2.1 In tutti i casi di cui sopra, imputabili al LOCATARIO e sotto la sua responsabilità, è fatto obbligo al LOCATARIO, fatto salvo l’acquisto e l’inserimento nel contratto di noleggio dell’Assistenza Stradale FULL, di riconsegnare, a proprie spese ed entro 24h dall’avvenuta riparazione del veicolo e comunque alla scadenza del contratto di noleggio, il veicolo noleggiato, nei modi che riterrà opportuno rispettando il codice della strada, presso il luogo di riconsegna previsto ovvero la sede di noleggio del NOLEGGIATORE, anche a seguito di intervento dell’Assistenza Stradale con trasporto e riparazione del veicolo presso un’officina meccanica convenzionata o deposito. Qualora il LOCATARIO non potesse riconsegnare il veicolo, verrà comunque addebitata allo stesso la copertura dei costi di trasporto del veicolo presso il luogo di riconsegna previsto, anche successivamente alla chiusura del contratto di noleggio stesso. IL LOCATARIO sarà tenuto a pagare il trasporto presso la sede di noleggio del NOLEGGIATORE: detto trasporto, a carico del LOCATARIO, ha un costo di 127€+IVA per i primi 20km, più 1€+IVA per ogni km extra fino alla sede di noleggio del NOLEGGIATORE presso cui il LOCATARIO ha noleggiato il veicolo.
10.3 L’Assistenza Stradale/Road Assistance BASE è inclusa nel canone di noleggio e copre esclusivamente l’assistenza stradale e il traino in caso di guasto meccanico o difetto di fabbrica non imputabile al LOCATARIO. In tutti gli altri casi, di cui al punto 10.2 del presente documento, l’assistenza stradale e il traino verranno addebitati al LOCATARIO secondo i costi e le condizioni previsti all’Art. 10.2.1 del presente documento.
10.3.1 L’Assistenza Stradale/Road Assistance FULL, qualora acquistata come optional accessorio e inclusa nel Contratto di Noleggio, copre l’assistenza stradale e il traino PER TUTTE LE CAUSE, dal punto di presa dello scooter all’officina meccanica convenzionata o deposito più vicini.
11 - Tassa di proprietà
COOLTRA MOTOS ITALIA SRL provvederà al pagamento, nei termini di legge previsti, della tassa di proprietà per tutta la durata della locazione indicata nella SCHEDA D’ORDINE.
12 - Garanzie Assicurative e servizi accessori
COOLTRA MOTOS ITALIA SRL si impegna a fornire i motoveicoli locati con le coperture assicurative e servizi accessori indicati nella SCHEDA D’ORDINE, salvo variazioni di polizza in costanza di rapporto.
Garanzie Assicurative: RC
1) Il Cliente si impegna a trasmettere sollecitamente a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL ogni e qualsiasi documento ricevuto, sottoscritto o notificato in relazione a qualsiasi tipo di sinistro e si impegna altresì ad adeguarsi alla linea di difesa di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL in caso di controversia giudiziaria con terzi, fornendo la collaborazione richiesta da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL stessa e prendendo atto che è riservata alla compagnia di assicurazione, la gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri alla quale quindi il Cliente rimarrà comunque estraneo.
2) In caso di sinistro, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL applicherà al Cliente una penale pari a € 100 (cento/00) per ciascun sinistro registrato, salvo ove diversamente indicato nella SCHEDA D’ORDINE, oltre a quanto previsto ai punti 3 e 4 di questo articolo.
3) COOLTRA MOTOS ITALIA SRL addebiterà inoltre al Cliente una penale pari ad € 150 (centocinquanta/00), per ritardi o mancate denunce/comunicazioni di furto e/o smarrimento, nonché denunce/comunicazioni di sinistro di cui all’art.3 punto i) delle presenti Condizioni Generali di Locazione, ossia entro 3 (tre) giorni/72 (settantadue) ore dall’accadimento, con raccomandata A.R., all’attenzione di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, Ufficio Multe e Sinistri, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, o via PEC a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
4) In aggiunta a quanto previsto ai punti 2 e 3 di questo articolo, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL addebiterà al Cliente un’ulteriore penale pari ad € 150 (centocinquanta/00) per ogni ulteriore mancata comunicazione relativa ad eventuali denunce di sinistri, di furto e/o smarrimento, quale integrazione di documentazione e dichiarazioni che il Cliente è tenuto sempre a trasmettere a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente contratto, comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta formale di sollecito effettuata da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL.
5) COOLTRA MOTOS ITALIA SRL potrà richiedere al Cliente un’integrazione della penalità al punto 2 di questo articolo, in rapporto al numero di sinistri registrati nel corso della durata contrattuale, ovvero si riserverà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, così come di seguito specificato, salvo ove diversamente indicato nella SCHEDA D’ORDINE: (i) a partire dal 3° al 4° sinistro: penale complessiva integrata di € 250,00 per sinistro. (ii) al 5° sinistro: penale complessiva integrata di € 250,00 e risoluzione di diritto del contratto di locazione, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti e le spese sostenute da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL.
Servizi Accessori:
Furto, Incendio, Appropriazione indebita, Rapina, Smarrimento, Danni al motoveicolo: il Cliente riconosce che i motoveicoli locati non sono garantiti da polizza assicurativa contro il rischio di sinistro/furto/smarrimento/incendio/rapina e danni al motoveicolo e che pertanto, la parte eccedente rispetto all’eventuali limitazioni di responsabilità a favore del Cliente di seguito indicata, è sopportato direttamente da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL. L’appropriazione indebita non viene equiparata ai casi di sinistro/furto/smarrimento/incendio/rapina e danni.
6) Fermo quanto previsto alla lettera i) dell’articolo 3 delle presenti Condizioni Generali di Locazione, in caso di danni, furto, incendio, smarrimento, rapina, la responsabilità del Cliente sarà limitata al pagamento, a titolo di penalità, di una quota parte del valore del motoveicolo, fino al 30% del valore commerciale del motoveicolo e degli optional indicati nella SCHEDA D’ORDINE risultante dalla pubblicazione EUROTAX-GIALLO del mese in cui è avvenuto l’evento, salvo ove specificato diversamente sulla SCHEDA D’ORDINE, oltre optional e accessori. Tale limitazione di responsabilità opererà solo alle seguenti condizioni: a) salvo quanto previsto alla lettera i) dell’articolo 3 delle presenti Condizioni Generali di Locazione, che il furto/smarrimento/incendio/rapina sia comprovato da regolare denuncia alle autorità competenti, da effettuarsi entro 3 (tre) giorni dall’evento e da trasmettersi in originale entro 3 (tre) giorni dall’evento con raccomandata A.R., all’attenzione di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, Ufficio Multe e Sinistri, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, o via PEC a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. In mancanza di tale denuncia, il Cliente risponderà dell’integrale danno subito dalla COOLTRA MOTOS ITALIA SRL; b) che la denuncia di furto/smarrimento/incendio/rapina in originale sia accompagnata dalla restituzione a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL delle chiavi del motoveicolo, comprese le chiavi master e/o eventuali duplicati (se consegnata al Cliente); in difetto,COOLTRA MOTOS ITALIA SRL si
riserva il diritto di addebitare al Cliente, a titolo di penalità, una somma pari al valore commerciale del motoveicolo stesso, così come risultante dalla pubblicazione EUROTAX-GIALLO del mese in cui è avvenuto l’evento, oltre optional e accessori.
In caso di Appropriazione indebita, non verranno applicate limitazioni di responsabilità ma verrà addebitato al Cliente l'intero valore commerciale del motoveicolo risultante dalla pubblicazione EUROTAX-GIALLO del mese in cui è avvenuto l’evento, oltre optional e accessori.
7) In deroga a quanto previsto dall’Art. 12 punto 6) circa la limitazione di responsabilità, in caso di accertamento dell’irreparabilità del motoveicolo locato e/o di rottamazione dello stesso, ai sensi del precedente art. 9 Xxxxx Xxxxx, il Cliente sarà tenuto a pagare a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL a titolo di penalità, una quota parte del valore del motoveicolo, pari al 50%
del valore commerciale del motoveicolo risultante dalla pubblicazione EUROTAX-GIALLO del mese in cui è avvenuto l’evento, oltre gli optional e gli accessori.
8) Le limitazioni della responsabilità non opereranno nei casi di dolo o colpa grave del Cliente e nei casi di danni, furto, incendio, smarrimento, rapina, appropriazione indebita successivi alla cessazione, per qualunque causa, del contratto di locazione e per perdita di possesso del motoveicolo dovuta a causa diversa da danni, furto, incendio, smarrimento, rapina regolarmente denunciati durante il periodo contrattuale. In tutte queste ipotesi il Cliente risponderà dell’integrale danno subito da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, per un importo pari al valore commerciale del motoveicolo stesso, così come risultante dalla pubblicazione EUROTAX-GIALLO del mese in cui è avvenuto l’evento.
9) In ogni caso COOLTRA MOTOS ITALIA SRL non sarà responsabile di danni, furto, incendio, smarrimento, rapina, appropriazione indebita subiti dal Cliente alla merce trasportata, bagaglio, oggetti e accessori vari contenuti all’interno del veicolo, nelle borse o bauletto del motoveicolo o installati sul motoveicolo anche quando tali eventi siano avvenuti in una struttura convenzionata con COOLTRA MOTOS ITALIA SRL o Casa Costruttrice.
10) Tutti gli optional e gli accessori non sono coperti da limitazione di responsabilità.
11) Fatte salve le condizioni di cui all’Art.9 e all’Art.12 punti 6) 7) 8) delle presenti Condizioni Generali di Locazione, in caso di fermo prolungato del motoveicolo, a seguito di danni, malfunzionamento da imperizia del Cliente, incendio, manomissione, per un periodo eccedente i 10 (dieci) giorni lavorativi, si garantisce la disponibilità di un mezzo sostitutivo presso il punto convenzionato COOLTRA MOTOS ITALIA SRL più prossimo alla sede operativa del Cliente, previo saldo a carico del Cliente di tutti gli eventuali oneri pendenti, danni, insoluti, sanzioni amministrative, spettanze inevase. Fatte salve le condizioni di cui all’Art.9 e all’Art.12 punti 6) 7) 8) delle presenti Condizioni Generali di Locazione, nel caso di fermo tecnico del motoveicolo, imputabile a difetto di fabbrica e/o guasto meccanico non imputabile al Cliente, al Cliente verrà garantito un veicolo sostitutivo entro 3gg/72h lavorativi dalla presa in carico del veicolo da parte delle officine autorizzate COOLTRA MOTOS ITALIA SRL e dalla conseguente certificazione ufficiale del guasto tecnico, previo saldo a carico del Cliente di tutti gli eventuali oneri pendenti, danni, insoluti, sanzioni amministrative, spettanze inevase.
In ogni caso e fatte salve le condizioni di cui agli Art. 9, 11 e 12, il Cliente è tenuto a restituire il veicolo sostitutivo presso la sede di ritiro autorizzata da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, entro e non oltre 24h dalla ricezione della comunicazione di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL di avvenuta riparazione e richiesta di riconsegna del veicolo sostitutivo. Tale comunicazione potrà avvenire tramite email, messaggio, lettera, A.R., PEC. A far data dalla mezzanotte del giorno previsto per la riconsegna del veicolo inizieranno a decorrere i termini per l’applicazione delle penali di seguito indicate per mancata riconsegna del veicolo:
- € 50,00 giornalieri fino ad un massimo di 10 giorni e quindi di € 500,00;
- a partire dall’undicesimo giorno in aggiunta a questa penale sarà applicata una penale equivalente all’intero valore del veicolo locato al momento della mancata riconsegna, valore ricavabile insindacabilmente dalla quotazione rinvenibile sul calcolatore EUROTAX-GIALLO al momento dell’evento. Tale mancata riconsegna verrà automaticamente denunciata alle Autorità competenti.
12) In caso di sequestro/blocco del mezzo/fermo amministrativo/rimozione del veicolo da parte delle Autorità/Forze dell’Ordine o di blocco del mezzo per sinistro, danno, incendio, imperizia, negligenza, errore del Cliente, il Cliente sarà il solo responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative, del pagamento del deposito giudiziario, del pagamento dei costi operativi per recupero e trasporto del veicolo, e di tutti gli eventuali costi amministrativi oltre a quelli attribuiti dalle Autorità/Forze dell’Ordine e/o da organi accertatori preposti e da organi terzi di notifica e gestione, ascrivibili al Cliente stesso e al suo contratto di locazione. Il contratto di locazione in essere al momento di suddette evenienze, continuerà a rimanere in vigore, inclusi gli oneri a carico del Cliente, fino alla scadenza naturale dello stesso.
13) La mancata riconsegna del veicolo da parte del Cliente al termine del contratto, per qualunque causa si verifichi, viene assoggettata alle penali e alle condizioni di cui all’Art.16 delle presenti Condizioni Generali di Locazione.
13 - Gestione in caso di traino
In caso di necessità di traino, IL CLIENTE dovrà immediatamente chiamare la sede di noleggio e il numero d’emergenza indicato in sede contrattuale e seguire le istruzioni ricevute dal personale. E’ vietato abbandonare il luogo del sinistro/guasto e/o il mezzo senza l’autorizzazione del NOLEGGIATORE e/o delle Autorità e senza aver informato il NOLEGGIATORE.
Il soccorso stradale è a carico del Cliente, ad esclusione dei casi coperti da garanzia della casa produttrice del motoveicolo, di eventuali assicurazioni opzionali e accessorie acquistate e/o incluse nel contratto di locazione e indicate nella SCHEDA D’ORDINE, di guasti meccanici non imputabili al Cliente, e comunque secondo quanto regolato dall’Art.10 delle presenti Condizioni Generali di Locazione.
14 - Risoluzione e recesso
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. COOLTRA MOTOS ITALIA SRL si riserva di risolvere di diritto il contratto di locazione, per mezzo di lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi specifici: a) mancato pagamento di 2 (due) canoni di locazione e/o degli addebiti vari entro i termini indicati nel successivo art. 22; b) mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti nei precedenti artt. 3 (lett. a-p), 5 e 12; c) commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs 231/2001 “Responsabilità amministrativa di impresa” e s.m.i. COOLTRA MOTOS ITALIA SRL potrà, inoltre, recedere dal contratto di locazione mediante invio di lettera raccomandata A.R. in caso di: I) assoggettamento di beni di proprietà del Cliente a sequestro giudiziale o ad esecuzione forzata su beni di proprietà; II) scioglimento e/o liquidazione dell’impresa del Cliente a qualsiasi titolo o assoggettamento a procedura concorsuale; III) qualora l’impresa del Cliente si trovi in situazioni finanziarie tali da far ritenere che la medesima impresa non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Nei casi disciplinati dal presente articolo, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL potrà rientrare in possesso di tutti i
motoveicoli locati, anche se in presenza di opposizione o contestazione, sia essa giudiziale o meno del Cliente. Resta inteso che per l’eventuale periodo intercorrente tra la data di cessazione del contratto e l’effettiva riconsegna del motoveicolo, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una somma a titolo di penalità per utilizzo senza titolo e mancata riconsegna come da Art. 16 delle presenti Condizioni Generali di Locazione, oltre il risarcimento dei danni eventualmente subiti da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, da calcolarsi nei termini di seguito riportati, come da Art. 12 delle presenti Condizioni Generali di Locazione. In tutti i casi di risoluzione e recesso, a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL resteranno acquisiti per l’intero ammontare i canoni periodici pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta; il Cliente avrà l’obbligo di riconsegnare immediatamente il motoveicolo e corrispondere immediatamente a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL tutto quanto dovuto per i canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, costi amministrativi, sanzioni e quant’altro sia già maturato alla data di risoluzione o recesso del contratto. COOLTRA MOTOS ITALIA SRL avrà la facoltà di procedere all’addebito di una penale pari all’ammontare dei canoni mancanti fino alla scadenza del contratto stesso anche in tutti i suddetti casi di risoluzione espressa e recesso.
15 - Scadenza anticipata del contratto di locazione
a) Il Cliente avrà la facoltà di richiedere l’anticipazione della scadenza di un contratto di locazione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il Cliente potrà provvedere a tale richiesta unicamente con raccomandata A.R., all’attenzione di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, Ufficio Multe e Sinistri, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, o via PEC a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
b) COOLTRA MOTOS ITALIA SRL si riserva la facoltà di aderire alla richiesta del Cliente che, comunque, sarà condizionata all’accettazione da parte del Cliente del pagamento di una penalità da calcolarsi nei termini di seguito riportati: 50% dei canoni di locazione mancanti alla scadenza contrattuale indicata nella SCHEDA D’ORDINE, comprensivi di optional e accessori indicati nella SCHEDA D’ORDINE stessa.
c) In caso di restituzione anticipata del motoveicolo locato da parte del Cliente, senza una richiesta preventivamente accettata da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL come previsto al punto b) del presente articolo, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL avrà la facoltà di procedere all’addebito di una penale per un ammontare massimo pari alla somma dei canoni mancanti alla scadenza contrattuale indicata nella SCHEDA D’ORDINE, comprensivi di optional e accessori indicati nella SCHEDA D’ORDINE stessa.
d) Il Cliente non potrà richiedere l’anticipazione della scadenza e la risoluzione anticipata del contratto di noleggio prima che sia trascorso il 50% del periodo contrattualizzato nella SCHEDA D’ORDINE e comunque non prima del settimo mese di noleggio.
16 - Riconsegna del motoveicolo locato
a) Il Cliente si impegna, al termine del contratto, per qualsiasi causa, a riconsegnare il motoveicolo locato, previo accordo con COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, presso la sede operativa di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, o un punto convenzionato ed autorizzato da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale stato di usura. Il Cliente si impegna inoltre a restituire tutte le chiavi del motoveicolo, comprese le chiavi master e/o eventuali duplicati. La mancata riconsegna delle chiavi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla riconsegna del motoveicolo, comporterà l’addebito al Cliente delle spese che COOLTRA MOTOS ITALIA SRL dovrà sostenere per il loro ripristino.
Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Locazione e della SCHEDA D’ORDINE, il Cliente autorizza COOLTRA MOTOS ITALIA SRL a inviare comunicazioni a far data dal quinto giorno antecedente la chiusura del contratto recanti l’indicazione della data di scadenza del medesimo ed il cortese invito a provvedere alla restituzione del motoveicolo locato entro la data contrattualmente prevista. Il medesimo Cliente sottoscrittore autorizza, altresì, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL ad inviare nel termine di due giorni prima della chiusura del contratto una formale richiesta di restituzione del mezzo locato nel termine pattuito con invito a provvedere alla medesima restituzione presso le sedi concordate di cui al punto a) del presente articolo con esplicito avvertimento che, a far data dalla mezzanotte del giorno previsto per la riconsegna del veicolo inizieranno a decorrere i termini per l’applicazione delle penali di seguito indicate per mancata riconsegna e utilizzo senza titolo:
- € 50,00 giornalieri fino ad un massimo di 10 giorni e quindi di € 500,00;
- a partire dall’undicesimo giorno in aggiunta a questa penale sarà applicata una penale equivalente all’intero valore del veicolo locato al momento della mancata riconsegna, valore ricavabile insindacabilmente dalla quotazione rinvenibile sul calcolatore EUROTAX-GIALLO al momento dell’evento. Tale mancata riconsegna verrà automaticamente denunciata alle Autorità competenti.
b) Resta espressamente convenuta l’applicabilità al caso di specie di quanto previsto all’art. 14 in merito al recupero dei motoveicoli ovunque essi si trovino.
c) Per una corretta valutazione dello stato d'uso, il Cliente si impegna a riconsegnare a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL il motoveicolo con carrozzeria ed interni puliti (sotto sella, bauletto, ecc).
d) Eventuali spese di ripristino del motoveicolo, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitate da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL al Cliente.
e) Lo stato di ogni motoveicolo oggetto di riconsegna sarà valutato tra le Parti in contraddittorio alla presenza di personale tecnico o autorizzato da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, il cui giudizio sarà insindacabile.
f) Rifornimento: il veicolo dovrà essere riconsegnato con la medesima quantità di carburante indicata sul VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE VEICOLO A NOLEGGIO al momento della consegna. Qualora ciò non avvenga, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL applicherà 15€ come costo di servizio di rifornimento.
17 - Facoltà di proroga
Sarà facoltà del Cliente richiedere di prorogare la scadenza del contratto di locazione. COOLTRA MOTOS ITALIA SRL si riserva la facoltà di accettare, per il periodo che riterrà più idoneo, fatte salve le eventuali revisioni delle condizioni tariffarie. La mancata restituzione del motoveicolo locato alla data della scadenza prevista nella SCHEDA D’ORDINE, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.
18 - Eccedenze chilometriche
a) Con cadenza semestrale e alla fine della locazione per qualsiasi causa intervenuta, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL addebiterà al Cliente alla riconsegna del motoveicolo i chilometri eccedenti al monte chilometrico previsto in ogni singola SCHEDA D’ORDINE. L’adeguamento del monte chilometrico e l’eventuale ricalcolo delle tariffe, avviene con cadenza semestrale a decorrere dalla data di consegna del veicolo locato.
b)Se tuttavia nel corso del periodo contrattuale, a seguito di verifiche da parte di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL (ad esempio nel corso della manutenzione programmata), viene rilevata una percorrenza media chilometrica, superiore al 15% rispetto al monte chilometrico originariamente previsto nella singola SCHEDA D’ORDINE, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL provvederà nei casi opportuni a comunicarlo al Cliente ed avrà la facoltà insindacabile di effettuare un ricalcolo della tariffa dei restanti canoni, in base all’effettivo utilizzo e percorrenza del motoveicolo. In caso di mancata proposta al Cliente di ricalcolo della tariffa, i chilometri eccedenti saranno addebitati secondo le modalità di cui al successivo punto c).
c) Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. a) Il costo unitario di addebito dei chilometri sarà espressamente indicato nella SCHEDA D’ORDINE. Il calcolo dell’importo sarà effettuato applicando il costo unitario indicato nella SCHEDA D’ORDINE alla differenza tra la percorrenza effettiva al momento della riconsegna del motoveicolo e il chilometraggio previsto nella SCHEDA D’ORDINE, rapportato ai giorni effettivi di durata della locazione.
d) COOLTRA MOTOS ITALIA SRL provvederà all’addebito anche in tutti i casi di risoluzione e recesso previsti negli artt. 14 e 15.
e) In tutti i casi in cui il contachilometri non potrà essere controllato per guasto o furto del motoveicolo, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL considererà una percorrenza media giornaliera pari a quella risultante dall’ultima rilevazione del chilometraggio del motoveicolo, che COOLTRA MOTOS ITALIA SRL è autorizzata a richiedere in qualsiasi momento.
f) Qualora la percorrenza del motoveicolo non fosse stata rilevata, prima del guasto o del furto del motoveicolo stesso, COOLTRA MOTOS ITALIA SRL considererà una percorrenza media giornaliera proporzionata al chilometraggio totale contrattualmente previsto nella SCHEDA D’ORDINE.
19 - Validità canone di locazione
Dal momento della consegna e fino alla naturale scadenza il canone rimarrà invariato, salvo incrementi degli oneri fiscali, dei costi e dei premi assicurativi, delle tasse di proprietà oltre che in conseguenza delle disposizioni di legge vigenti al momento. Sarà cura di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL comunicare per iscritto ogni eventuale variazione del canone corrente, incluso l’eventuale variazione derivante da adeguamento del monte chilometrico.
20 - Forma convenzionale per xxxxx xxxxxxxx o in deroga al presente accordo
Qualsiasi modifica e/o variazione in deroga agli articoli del presente accordo dovrà essere formulata per iscritto, a pena di nullità.
21- Mezzi e garanzie di pagamento
a) Il Cliente, inoltre, si impegna a versare per ogni veicolo ordinato un deposito cauzionale infruttifero, prima della consegna, nella misura ed entro i termini che saranno stabiliti in ogni singolo ordine. Il deposito si intenderà versato dal Cliente a titolo di garanzia di tutti gli obblighi previsti nel presente accordo.
b) Il deposito cauzionale sarà restituito al Cliente entro il 30° giorno dalla data di riconsegna del veicolo locato e comunque a seguito della verifica delle condizioni del veicolo da parte del personale tecnico autorizzato da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL. COOLTRA MOTOS ITALIA SRL si riserva un periodo di 72h/3gg lavorativi per la valutazione tecnica delle condizioni del veicolo riconsegnato e il deposito cauzionale non verrà in ogni caso restituito prima di tale valutazione tecnica. Il deposito non sarà restituito, in tutto o in parte, nel caso di risoluzione espressa prevista nel precedente art. 14 ed in tutti i casi in cui il Cliente sia tenuto, in base al presente accordo, a corrispondere a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL somme di denaro a qualsiasi titolo.
c) Le parti potranno prevedere, all’atto della sottoscrizione dell’ordine, il versamento di una quota a titolo di anticipo canone, il cui importo andrà a ridurre il canone mensile di locazione. L’anticipo sarà assoggettato al regime IVA in vigore al momento della fatturazione. In caso di anticipo canone, il Cliente sarà tenuto comunque a versare il deposito cauzionale. I termini e le modalità di versamento dell’anticipo canone saranno indicati nella singola SCHEDA D’ORDINE.
22 - Termini di pagamento del canone di locazione
a) Il canone sarà fatturato mensilmente all’inizio del periodo di locazione di riferimento.
b) Il Cliente si impegna a pagare il canone e gli addebiti extra previsti dal presente accordo a ricezione fattura.
c) In caso di ritardato pagamento e fatto salvo il diritto di risoluzione di cui al precedente art. 14, al Cliente verranno in ogni caso addebitati gli interessi di mora applicando il tasso di cui all’art. 5 del D. Lgs. 231/02 ed eventuali spese amministrative sostenute da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL per il recupero del credito.
d) Ogni domanda di variazione della modalità di pagamento prevista al precedente art. 21 lett. a) dovrà pervenire a COOLTRA MOTOS XXXXXX XXX xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della data della successiva scadenza.
e) COOLTRA MOTOS ITALIA SRL si riserva inoltre la facoltà di addebitare al Cliente le eventuali spese di recupero stragiudiziale in misura non superiore ad un ammontare massimo del 10% (dieci per cento) degli importi da recuperare.
23 - Cessione del contratto
a) Il Cliente - senza il preventivo assenso di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL - a pena di risoluzione del contratto, non potrà cedere a terzi il presente accordo nemmeno in caso di fusione, scissione, cessione o affitto d'azienda o di ramo d'azienda. Il Cliente potrà cedere un singolo o più contratti di noleggio, previa autorizzazione di COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, con addebito a suo carico dei costi amministrativi e di gestione sostenuti da COOLTRA MOTOS ITALIA SRL per la voltura quantificati in € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun contratto volturato.
b) Il Cliente ha l’obbligo, per tutta la durata del contratto, di dare comunicazione scritta a COOLTRA MOTOS ITALIA SRL, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno A.R., di qualsiasi atto o delibera che comporti la sua messa in liquidazione, scioglimento,
fusione, o concentrazione nonché di ogni rilevante variazione del suo assetto giuridico o patrimoniale e di qualsiasi cambiamento delle persone cui ne compete la rappresentanza.
24 - Imposta sul valore aggiunto e spese
a) COOLTRA MOTOS ITALIA SRL ed il Cliente si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti in questo accordo sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, ad eccezione delle somme addebitate a titolo di penalità e/o risarcimento di danni subiti ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1 del DPR 633/72.
b) Resta inteso che sarà a carico del Cliente ogni costo aggiuntivo per i servizi non espressamente previsti ed indicati nelle presenti condizioni.
25 - Domicilio delle parti, Comunicazioni e Foro competente
a) COOLTRA MOTOS ITALIA SRL ed il Cliente dichiarano di eleggere a proprio domicilio i rispettivi indirizzi riportati nel presente accordo.
c) Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le Parti, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, queste si impegnano a tentare di risolvere amichevolmente il contenzioso. Nel caso in cui non fosse possibile trovare una soluzione amichevole mediante conciliazione, le Parti concordano sin d'ora che ogni controversia in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, sarà soggetta alla competenza dell'Autorità giudiziaria italiana e che il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma, con espressa esclusione di ogni altro Foro alternativo e/o concorrente.
d) Per quanto non previsto dal presente accordo varranno le norme del Codice Civile. Xxxxx, approvato e sottoscritto
Luogo e Data Firma (leggibile) e timbro del Cliente
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Vi chiediamo di prendere visione e di approvare specificatamente le condizioni di cui agli artt. 1. Condizioni particolari della locazione; 2. Conclusione del contratto ed inizio della locazione; 3. Obblighi del Cliente in relazione all’uso del motoveicolo; 4. Proprietà del motoveicolo; 5. Qualificazione del Conducente; 6. Consegna dei motoveicoli ordinati; 9. Sostituzione motoveicolo; 12. Garanzie Assicurative e servizi accessori; 14. Risoluzione e recesso; 15. Scadenza anticipata del contratto di locazione; 16. Riconsegna del motoveicolo locato; 18. Eccedenze chilometriche; 19. Validità canone di locazione; 21. Xxxxx e garanzie di pagamento; 22. Termini di pagamento del canone di locazione e varie; 23. Cessione del contratto; 25. Domicilio delle parti, Comunicazioni e Foro competente.
Luogo e Data Firma (leggibile) e timbro del Cliente