CRESCITA SICURA
CRESCITA SICURA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Data ultimo aggiornamento del documento 20/12/2018
Art. 1. - Prestazioni assicurate
La Società con il presente contratto di assicurazione sulla vita si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati, al verificarsi del decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, il capitale iniziale assicurato rivalutato fino alla data dell’evento. Tale capitale è pari al cumulo dei capitali maturati a fronte del versamento di uno o più premi unici. La rivalutazione del capitale è determinata nella misura e secondo le modalità previste dal successivo art. 5 (Clausola di rivalutazione). Il capitale assicurato iniziale, per ogni versamento, è pari all’importo del premio al netto delle spese. E’ facoltà del Contraente, successivamente al versamento del premio unico iniziale, effettuare in qualsiasi momento versamenti unici aggiuntivi, fermo restando che le prestazioni assicurate risultano comunque commisurate ai versamenti effettuati.
Art. 2. - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell’assicurazione
Il contratto si considera concluso nel momento in cui:
- la Società abbia rilasciato il documento di polizza e lo stesso sia stato sottoscritto dal Contraente
oppure
- il Contraente abbia ricevuto, per iscritto, l’accettazione della proposta (lettera di conferma).
La conclusione del contratto e la conseguente entrata in vigore dell’assicurazione sono subordinati alla valutazione, da parte della Società, della proposta e dell’ulteriore documentazione richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. In caso di esito negativo, la Società si impegna a rimborsare al Contraente il premio unico eventualmente versato al momento della sottoscrizione della proposta.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio previsto:
- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso; oppure
- alle ore 24 del giorno indicato in polizza o nella lettera di conferma, qualora la stessa preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui il contratto è concluso.
Se il premio è versato dopo tali date, l’assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Art. 3. - Recesso dal contratto e revoca della proposta
Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla conclusione
del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:
HDI Assicurazioni S.p.A.
XXXX XXXX - GESTIONE PORTAFOGLIO -
Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione quale risulta dal timbro postale di invio della relativa comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio pagato al netto dell’eventuale imposta, e delle spese già sostenute dalla Società per l’emissione del contratto, quantificate nella proposta in €20,00 (venti euro) nonché la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare per iscritto la proposta di assicurazione finché il contratto non è concluso, privandola di ogni effetto. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborsa al Contraente l’eventuale somma versata alla sottoscrizione della proposta.
Art. 4. - Pagamento del premio
Le prestazioni assicurate vengono garantite dietro pagamento di un premio unico di ammontare non inferiore a 3.000,00 euro. E’ facoltà del Contraente effettuare i versamenti di premi aggiuntivi di importo non inferiore a 1.000,00 euro. I versamenti aggiuntivi possono essere effettuati in qualsiasi mese dell’anno, purché nello stesso giorno di decorrenza del contratto. La Società si riserva di accettare le proposte di versamento aggiuntivo. In relazione a ciascun versamento, la Società garantisce prestazioni che vanno ad aggiungersi a quelle precedentemente acquisite.
Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 Giugno 2011, le movimentazioni in entrata per la gestione separata Fondo Futuro sono soggette ad uno specifico limite di importo pari ad € 1.000.000, 00. Tale limite riguarda movimentazioni effettuate da Contraenza Unica. Per Contraenza Unica si intende due o più Contraenti persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente, due o più Contraenti Società collegate ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ.,
Contraente persona fisica e una o più Società da questo controllate. La Società si riserva di verificare l’esistenza di eventuali relazioni attraverso una apposita dichiarazione che deve essere compilata dal Contraente per importi in entrata maggiori di € 300.000,00.
Il Contraente può provvedere al pagamento del premio
contestualmente alla sottoscrizione della proposta purché l’importo complessivo del premio sia minore od uguale ad
€ 50.000,00 (cinquantamila/00).
Il Contraente può versare i premi con assegno intestato ad “HDI Assicurazioni S.p.A.” o all’Intermediario espressamente in tale qualità e munito della clausola di non trasferibilità, con apposito bollettino di conto corrente postale o con bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o all’Intermediario espressamente in tale qualità, con bancomat o carta di debito senza oneri a carico dei clienti, con pagamento effettuato in pari data di liquidazione del capitale proveniente da altra/e polizza/e emessa/e dalla Società.
In caso di pagamento del premio, contestualmente alla sottoscrizione della proposta, il Contraente può versare i premi esclusivamente con assegno o con bonifico bancario secondo le medesime modalità sopra indicate.
In tutti i casi previsti, i premi non possono essere corrisposti in contanti.
Art. 5. - Clausola di rivalutazione
Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni che seguono. A tal fine la Società gestisce le attività maturate sul contratto, attività a copertura della riserva matematica, nell’apposita Gestione Speciale denominata “FONDO FUTURO”, con le modalità e i criteri previsti dal relativo Regolamento più avanti riportato.
A) Misura della rivalutazione
La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento della gestione speciale, determinato secondo l’art.
6 del regolamento del FONDO FUTURO. Il rendimento annuo da attribuire al contratto è pari al predetto rendimento al netto di una percentuale trattenuta dalla Società pari a 1,30%.
Nel caso in cui il rendimento del Fondo Futuro ecceda il 3,00%, la Società trattiene una ulteriore quota del rendimento pari a 0,02% per ogni 0,10% di tale eccedenza.
La medesima misura di rivalutazione è applicata per i capitali garantiti a fronte dei versamenti aggiuntivi.
Il rendimento così definito costituisce la misura di rivalutazione. La Società garantisce una misura annua minima di rivalutazione pari a 0,00%.
B) Rivalutazione del capitale assicurato
Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il capitale viene rivalutato mediante aumento a totale carico della Società della riserva matematica come segue:
✓ aumentando il capitale maturato alla precedente ricorrenza annuale della rivalutazione della misura annua
indicata al precedente punto A).
✓ aumentando i capitali iniziali a fronte dei premi aggiuntivi versati nel corso dell’anno nella misura annua di rivalutazione indicata al predetto punto A) applicato pro rata temporis come successivamente illustrato.
Ne segue che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti dalle precedenti rivalutazioni. Il capitale complessivo è determinato dalla somma dei singoli capitali maturati.
La rivalutazione annua viene applicata pro rata temporis con riferimento alla misura di rivalutazione ultima fissata dalla Società a norma del precedente punto A):
✓ in occasione della prima rivalutazione, con riferimento al periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza del versamento e la ricorrenza della rivalutazione
✓ in occasione della liquidazione di una delle prestazioni previste, con riferimento al periodo di tempo compreso:
- per prestazioni che hanno già usufruito almeno della prima rivalutazione, fra la ricorrenza annuale della rivalutazione immediatamente precedente e la data del decesso e di richiesta del riscatto;
- per prestazioni che non hanno usufruito di alcuna rivalutazione, fra la data di decorrenza del versamento e la data del decesso o di richiesta del riscatto.
La maggiorazione del capitale una volta comunicata viene acquisita in via definitiva.
Art. 6. - Riscatto
Il Contraente, mediante richiesta scritta alla Società ed a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto può risolvere anticipatamente il contratto e chiedere la liquidazione del valore di riscatto. La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione. Il valore di riscatto totale è dato dalla somma dei seguenti importi:
✓ il capitale rivalutato all’ultimo anniversario scaduto ulteriormente rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto con le modalità previste al precedente art. 5 – Clausola di rivalutazione punto B).
✓ I capitali assicurati iniziali dei versamenti aggiuntivi effettuati nel corso dell’anno rivalutati fino alla data di richiesta del riscatto. La rivalutazione per la frazione di anno è calcolata pro rata temporis con riferimento alla misura di rivalutazione ultima fissata dalla Società.
Il diritto di riscatto può essere esercitato anche in maniera parziale con conseguente riduzione proporzionale delle prestazioni in vigore alla ricorrenza annuale precedente. I riscatti parziali sono ammessi trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto.
Qualora la richiesta di riscatto avvenga nel corso del secondo anno dalla data di decorrenza del contratto, è prevista una penalità pari a 1% del valore di riscatto, qualora avvenga nel corso del terzo anno, è prevista una penalità pari a 0,50%. In caso di riscatto parziale, la penalità è conteggiata nella riduzione proporzionale della prestazione residua in vigore
alla ricorrenza annuale precedente.
Trascorsi tre interi anni dalla data di decorrenza del contratto, la riduzione proporzionale della prestazione avviene senza l’applicazione di alcuna penalità.
È prevista una commissione di € 20,00 in caso di riscatto sia totale che parziale. Come misura di rivalutazione del capitale fino alla data di richiesta del riscatto verrà adottata quella ultima fissata dalla Società a norma del punto A) del precedente art. 5 (Clausola di rivalutazione).
Il valore di riscatto può risultare inferiore al premio versato.
Ai fini del Regolamento Isvap n. 38 del 3 Giugno 2011, la Società in caso di riscatto (parziale o totale) di importo maggiore di € 300.000,00 si riserva di verificare la Contraenza Unica. Per Contraenza Unica si intende due o più Contraenti persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente, due o più Contraenti Società collegate ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ., Contraente persona fisica e una o più Società da questo controllate.
Art. 7. - Cessione - pegno - vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sul contratto o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del Creditore o Vincolatario.
Art. 8. - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società anche qualora fatte per testamento.
La Società provvederà, ai sensi dell’art. 1189, 1 c, c.c., a pagare le prestazioni dovute in favore del Beneficiario univocamente identificato nella polizza, fermo restando che non potrà essere opposta alla Società alcuna nomina, revoca o modifica del Beneficiario, in qualunque forma effettuata (anche testamentaria), che non sia stata notificata alla Società anteriormente al pagamento delle suddette prestazioni.
Art. 8.1 - Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell’art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che
le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Art. 9. - Pagamenti della Società
La Società condiziona i pagamenti delle prestazioni all’acquisizione dei seguenti documenti:
- certificato di nascita o copia di un documento valido
riportante i dati anagrafici dell'Assicurato;
- copia del documento di identità e codice fiscale dell’avente diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti;
- certificazione che attesti con certezza la qualità di Beneficiario laddove lo stesso non sia stato indicato univocamente.
Inoltre, per i pagamenti conseguenti al riscatto occorre che siano consegnati:
- domanda del Contraente che contenga le indicazioni che permettano di identificare il contratto;
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato se non coincidente con l’avente diritto;
- eventuale dichiarazione necessaria ai fini dell’art. 5 del Regolamento Isvap n.38 (Contraenza unica).
La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono essere consegnati:
- domanda del Beneficiario che contenga la denuncia dell’evento e le indicazioni che permettano di identificare il contratto;
- certificato di morte dell’Assicurato;
- ove il Beneficiario non sia indicato univocamente: atto di notorietà attestante l’esistenza o meno di un testamento - l’ultimo noto non impugnato - con l’indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l’indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del testamento deve essere consegnata copia conforme all’originale;
- nel caso in cui l’evento sia connesso ad ipotesi di reato, eventuale documentazione giudiziaria relativa allo stesso, ove tale documentazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può sottoscrivere una richiesta alla Società di acquisire direttamente tale documentazione, in virtù della delega conferita alla Società dall’Assicurato;
- autorizzazione del Giudice Tutelare rilasciata agli esercenti la potestà genitoriale per la riscossione di somme spettanti ai minori Beneficiari.
La Società, maturato il diritto alla prestazione e ricevuta la documentazione, esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra indicata o dell'eventuale documentazione che la Società potrà richiedere per particolari esigenze istruttorie.
Decorsi i termini sopra indicati sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Art. 10. - Comunicazioni alla Società
Il Contraente e l’Assicurato, ad ogni effetto del presente contratto, devono comunicare per iscritto alla Società ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.
Art. 11. - Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed Aventi diritto.
Art. 12. - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto la sede del Foro competente è quella di residenza o domicilio elettivo del Contraente.
Art. 13. - Legge applicabile
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 14. Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art.1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili.
REGOLAMENTO DEL FONDO FUTURO
Art. 1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene denominata "FONDO FUTURO".
Art. 2. La valuta di denominazione della gestione separata è l’Euro.
Art. 3. Ai fini della determinazione del rendimento medio annuo del FONDO FUTURO, il periodo di osservazione decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.
Art. 4. Il fondo mira ad offrire un rendimento minimo e a conseguire un risultato stabile nel medio e lungo periodo. Le scelte di investimento puntano ad un contenimento dei rischi che mantenga stabile il profilo di rischio della gestione.
La politica di investimento della Società si ispira a principi di sicurezza e conservazione del patrimonio nonché a principi di profittabilità.
Gli obiettivi e le scelte di investimento sono strettamente collegati alla valutazione degli impegni assunti e ai rischi da sopportare. Le politiche di investimento adottate, pertanto, mirano a generare rendimenti sopportando rischi adeguati alla struttura dell’impresa, attraverso la gestione integrata di attivo e passivo in bilancio. In tale attività, la Società è tenuta a rispettare limiti qualitativi e quantitativi quali strumenti di controllo del profilo di rischio della gestione che hanno lo scopo di definire la migliore combinazione tra l’obiettivo di ridurre i rischi e quello di ottenere ragionevoli rendimenti dagli investimenti a favore degli assicurati .
La gestione è orientata prevalentemente verso titoli denominati in Euro.
La gestione investe le risorse prevalentemente nelle seguenti classi di attività:
a. Titoli obbligazionari governativi (o garantiti dallo Stato) riconducibili prevalentemente a Stati dell’Unione Europea e titoli semigovernativi riconducibili prevalentemente ad Enti internazionali;
b. Titoli azionari quotati nei mercati regolamentati;
c. Quote OICR;
d. Liquidità presso Istituti di Credito;
e. Altri attivi in conformità alla normativa in materia di copertura delle riserve tecniche;
f. Titoli obbligazionari riconducibili ad Emittenti Corporate o non governativi.
Almeno il 70% degli attivi dovranno essere costituiti da titoli obbligazionari. L’esposizione in azioni e quote OICR non potrà superare il 10% del patrimonio della gestione.
Ogni nuovo investimento in titoli obbligazionari può riguardare solo emittenti ad elevato merito creditizio.
Almeno il 30% dei titoli obbligazionari dovranno essere costituiti da titoli di Stato (o semigovernativi o garantiti dallo Stato).
Gli investimenti in titoli strutturati sono valutati soltanto tra emissioni liquide, titoli quotati, emittenti di primaria rilevanza nei rispettivi settori e solo in funzione di rischi che la Società sia in grado di monitorare.
- Non possono costituire attività della gestione separata: a) i crediti infruttiferi; b) gli immobili destinati all’esercizio dell’impresa; c) i crediti verso riassicuratori; d) le immobilizzazioni materiali; e) le spese di acquisizione da ammortizzare.
- Non sono consentite operazioni infragruppo, nei termini indicati dall’articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008.
- Sono esclusi investimenti diretti in titoli derivati, salvo a fini di copertura e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
Art. 5. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. La gestione del FONDO FUTURO è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) con il Regolamento n.38 del 3 giugno 2011e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
Art. 6. Il rendimento annuo del FONDO FUTURO relativo al periodo di osservazione indicato al precedente Art. 3 si ottiene rapportando il risultato finanziario del FONDO FUTURO nello stesso periodo alla giacenza media delle attività del FONDO FUTURO stesso.
Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
Per risultato finanziario del FONDO FUTURO si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla gestione stessa nel periodo di osservazione indicato al precedente art. 3 - compresivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, degli utili realizzati e dalle le perdite sofferte nel periodo di osservazione per la quota di competenza del FONDO FUTURO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese per l’acquisto e la vendita degli investimenti e per l’attività di certificazione di cui al successivo Art. 7. Non sono previste altre forme di prelievo in qualunque modo effettuabili.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO FUTURO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO FUTURO per i beni già di proprietà della Società.
Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Per giacenza media delle attività della gestione separata si intende la somma delle giacenze medie annue dei depositi in numerario, degli investimenti in titoli e di ogni altra attività del FONDO FUTURO.
La giacenza media annua nel periodo di osservazione dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO FUTURO.
Art. 7. La gestione del FONDO FUTURO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale attesta la rispondenza del FONDO FUTURO al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO FUTURO, il rendimento annuo del FONDO FUTURO quale descritto al precedente Art. 6 e la adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
Art. 8. La Società si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.
Art. 9. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 10. La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni Separate per esigenze di adeguatezza dimensionale della gestione stessa o per una migliore efficienza, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti .
Le gestioni separate coinvolte dovranno avere caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento.
Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.
Le suddette operazioni non comportano alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.
GLOSSARIO
Aliquota di retrocessione (o di partecipazione): La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la società riconosce agli assicurati.
Appendice: Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o meno con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto al verificarsi dell'evento assicurato.
Carenza: Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avviene in tale periodo la società non corrisponde la prestazione assicurata.
Condizioni di assicurazione: Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può collidere con quello del contraente.
Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società ed esercita i diritti derivanti dalla polizza.
Contratto di assicurazione sulla vita: Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
Contratto di capitalizzazione: Contratto con il quale la società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.
Controassicurazione dei premi: Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni di assicurazione.
Costo percentuale medio annuo: Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
Differimento (periodo di): Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.
Diritto proprio (del beneficiario): Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.
Durata contrattuale: Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Durata del pagamento dei premi: Periodo che intercorre fra
la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.
Estratto conto annuale: Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
Fascicolo informativo: L’insieme della documentazione
informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: scheda sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, unit linked e index linked); nota informativa; condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili; glossario; modulo di proposta.
Gestione separata (o speciale): Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Infortunio: Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità totale e permanente: E’ l’invalidità che comporti la perdita in modo presumibilmente totale e permanente della capacità all’esercizio della professione o mestiere dichiarato alla Società e di ogni altra professione confacente alle attitudini ed abitudini dell’assicurato.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Il 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP. Malattia: Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’assicurato non dipendente da infortunio.
Misura di rivalutazione: E’ il tasso di interesse, al netto del tasso tecnico, che di anno in anno viene riconosciuto al contratto e che consente la rivalutazione delle prestazioni e dei premi, se rivalutabili, così come è stabilito nella Clausola di rivalutazione.
Nota informativa: Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Opzione: è la facoltà del contraente di chiedere, entro il termine di scadenza del contratto, la conversione della prestazione contrattualmente prevista in una delle alternative
Condizioni di assicurazione
indicate dal contratto.
Polizza: Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: E’ l’importo che il contraente è tenuto a pagare per ottenere le prestazioni previste dal contratto.
Prestazione: E’ la somma – pagabile in un’unica soluzione (capitale) o in via ricorrente (rendite) – che viene garantita dalla Società al verificarsi dell’evento per il quale è stata chiesta la copertura assicurativa.
Principio di adeguatezza: Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Progetto personalizzato: Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’ISVAP e consegnato al potenziale contraente.
Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Questionario sanitario (o anamnestico): Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’assicurato che la società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.
Quietanza: Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
Recesso: Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Rendimento trattenuto: Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
Revoca: Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Riattivazione: Facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Ricovero: Degenza che comporti almeno un pernottamento in un istituto di cura tra quelli definiti nelle condizioni di assicurazione.
Riduzione: Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.
Riscatto: Facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e
determinato in base alle condizioni contrattuali. Può essere esercitato anche in forma parziale.
Riserva matematica: Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.
Rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni di assicurazione.
Rivalutazione minima garantita: Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Scheda sintetica: Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
Società (di assicurazione): È HDI Assicurazioni S.p.A., Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
Sovrappremio: Maggiorazione di premio richiesta dalla società per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l’assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l’assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
Tasso minimo garantito: Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Tasso tecnico: Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.
Trasformazione: Richiesta da parte del contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il contraente e la società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.
Crescita Sicura_Set Informativo Mod. V1F95HSIA Ed. 01/2019 Pagina 8 di 8