Contract
ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE |
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto, il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse. |
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente x. Xxxxxx Xxxxxx in qualità di: dipendente/collaboratore di Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers (in breve Aon S.p.A. o l’Intermediario) iscritto al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 26/03/2007 alla Sezione E al n. E000134352 b. Aon S.p.A. è iscritta al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 12 marzo 2007, numero B000117871, sezione B; c. Sede legale: Xxx X. Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX); d. Recapiti della Sede legale: tel. No: 00 000000; fax: No: 00 00000000; PEC: xxx.xxx@xxx.xxx.xx e. Sito internet centrale: xxx.xxx.xxx/xxxxx; f. Si segnala che l’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta. Gli estremi identificativi e di iscrizione di ciascun intermediario coinvolto possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx) alla relativa sezione sopra indicata. Sezione II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo a. Aon S.p.A. ha pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi: 1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali Aon S.p.A. ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico (xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx.xxx) 2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018. b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, Aon S.p.A. offre la possibilità per il contraente di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1 |
Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi a. Aon S.p.A, così come il soggetto coinvolto nella distribuzione, non è detentrice di alcuna partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione; b. nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Aon S.p.A; Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente a. POLIZZA RC PROFESSIONALE. L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti/assicurati da negligenze ed errori professionali degli intermediari o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato gli intermediari devono rispondere a norma di legge. b. RECLAMI NEI CONFRONTI DELL’INTERMEDIARIO. Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria e qualora il reclamo attenga al comportamento dell’intermediario, di inoltrare reclamo per iscritto direttamente ad Aon S.p.A. (Ufficio Reclami Xxx X. Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX) fax: a mezzo Fax al numero 00 00000000 o xxx x-xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx elettronica: xxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx, all’attenzione della Funzione Reclami Aon S.p.A., indicando: i) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; ii) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; iii) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo e numero di polizza oggetto del reclamo; iv) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. La Funzione Reclami provvederà quindi a rispondere al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricezione dello stesso con le medesime modalità utilizzate dal reclamante per il suo invio. RECLAMI PRESENTATI ALL’IVASS. Possono essere inviati all’IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari. Possono inoltre essere inoltrati all’IVASS reclami già rivolti all’Intermediario, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all’Assicuratore affinché possano essere sottoposti all’IVASS. Di seguito i recapiti dell’IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; |
c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore all’intermediario assicurativo o all’intermediario assicurativo iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro degli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza delle predette informazioni, l’IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante. c. SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, tra cui ad esempio, la possibilità di adire l’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal contratto. d. FONDO DI GARANZIA. Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o IVASS Via Quirinale, 21 – 00000 Xxxx – Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. |
ALLEGATO 4 INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP |
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite. |
Aon S.p.A. iscritta al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) al numero B000117871, sezione B Cognome e nome del soggetto che entra in contatto con il cliente: Xxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di dipendente/collaboratore di Aon S.p.A. iscritto al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 26/03/2007 alla Sezione E al numero E000134352 |
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI Sezione I: Informazioni sul modello di distribuzione a. Aon S.p.A. agisce su incarico del cliente contraente della polizza. Sezione II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza a. Aon S.p.A così come il soggetto coinvolto nella distribuzione, distribuisce i contratti assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di offrire esclusivamente i contratti di una impresa di assicurazione e senza fornire consulenza basata su un’analisi imparziale e personale. Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni Aon S.p.A., percepisce una commissione complessiva (già inclusiva di ogni emolumento per i propri dipendenti/collaboratori coinvolti nell’attività di distribuzione) espressa in percentuale sul premio delle polizze intermediate, corrisposta dalla compagnia ed inclusa nel premio. Aon S.p.A. percepisce altresì oneri di brokeraggio corrisposti direttamente dal cliente (già inclusivo di ogni emolumento per i propri dipendenti/collaboratori coinvolti nell’attività di distribuzione), pari a: - Euro 10,00 per ciascuna polizza con premio annuo lordo superiore ad Euro 40,00 ma inferiore o uguale ad Euro 1.000,00; oppure - Euro 20,00 per ciascuna polizza con premio annuo lordo superiore ad Euro 1.000,00; oppure - Il diverso importo indicato nell’incarico rilasciato dal Cliente. |
Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi a. Ai sensi dell’articolo 117 del d.lgs 7 settembre 2005, n. 209, i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite di Aon S.p.A., costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) annui per ciascun contratto. L’incasso del premio da parte di Aon S.p.A. o di suoi collaboratori ha effetto liberatorio nei confronti della compagnia solo allorquando la Compagnia di cui ha distribuito il prodotto sia tra quelle che hanno autorizzato Xxx X.x.X. ed i suoi collaboratori ad operare l’incasso per loro conto, come da elenco pubblicato sul sito xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx.xxx |
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL BROKER E DECADENZA DELL’AZIONE DI RESPONSABILITÀ. |
Con riferimento ai rapporti professionali intercorrenti con il cliente e con riferimento ai rapporti assicurativi stipulati o stipulandi tramite l’intermediazione di Aon S.p.A. nonché ai sinistri che sono o saranno gestiti tramite Aon, si precisa che: • Aon S.p.A. adempie ai suoi obblighi nel rispetto dei principi generali di cooperazione, correttezza e buona fede vigenti nell’ordinamento legislativo italiano ed in particolare uniforma i suoi comportamenti alle regole ed alla normale diligenza proprie della sua professionalità. In caso di sua inadempienza agli obblighi assunti Aon S.p.A. risponderà dei danni causati nei termini e limiti di seguito indicati: • a) Aon S.p.A. risponderà, secondo legge, senza limiti di valore per i danni causati quale conseguenza immediata e diretta di inadempienza imputabile a colpa grave o dolo; • Nel caso in cui l’inadempienza di Aon sia imputabile a colpa lieve, la stessa risponderà esclusivamente: • b.1) dei danni emergenti fino ad un valore massimo di euro 2.000.000,00 (duemilioni), importo che in tal caso si intende accettato come limite massimo di responsabilità civile valevole per ognuno e comunque globalmente per tutti gli addebiti azionabili; e •b.2) a condizione che il reclamo venga inviato a mezzo raccomandata a.r., a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui si è avuta (o si sarebbe dovuto avere) conoscenza dell’inadempimento Deve intendersi comunque fatta salva ogni eventuale diversa disposizione di legge, per cui ove o nella misura in cui le esclusioni ed i limiti di cui sopra fossero contrari a norme imperative di legge, le stesse si intenderanno automaticamente sostituite dalle prescrizioni di legge inderogabili, fermo restando la validità di tutte le altre previsioni del presente incarico non sostituite. |
RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI SANZIONI E RESTRIZIONI |
Si precisa che Aon non presterà alcuna attività in relazione al presente incarico né si adopererà per procurare alcun vantaggio che sia in violazione di leggi, regolamenti, atti delle autorità competenti o che possa esporre Aon o il suo Gruppo a sanzioni, violazione di divieti o di restrizioni stabilite da: (l) risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU; o (ll) da normative applicabili in materia di sanzioni economiche e commerciali adottate dall’Unione Europea, Regno Unito o dagli Stati Uniti d’America. |
ALLEGATO 4 - TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE |
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. |
Aon S.p.A. iscritta al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) al numero B000117871, sezione B |
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente. b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione. c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente. d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione. e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito. f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto. g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata. |