Allegato alla deliberazione G.C. n. 114 del 27 novembre 2015.
Allegato alla deliberazione G.C. n. 114 del 27 novembre 2015.
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PIEVE DI CADORE E LA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY CLUB PIEVE PER LA GESTIONE DELLO STADIO POLIFUNZIONALE DI PIEVE DI CADORE IN LOCALITA’ MANZAGO DELLA FRAZIONE DI TAI.
L’anno 2015, il giorno del mese di nella sede municipale del Comune di Pieve di Cadore in Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00,
XXX:
il COMUNE DI PIEVE DI CADORE (C.F. e P.IVA 00206500258) (in seguito denominato Comune) con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxx x.00, rappresentato dal Responsabile dell’Area Tecnica Xxx. XXXXXXXX XXXXX, nato a Belluno il 05.05.1965, che interviene ai sensi dell’art. 107, 3°comma del D.Lgs. n. 267/2000 domiciliato per la sua carica presso il Comune di Pieve di Cadore, Xxxxxx Xxxxxxxxx x.00 xx Xxxxx xx Xxxxxx (XX):
E
l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY CLUB PIEVE DI CADORE (Codice
Fiscale e Partita IVA 00707110250) (in seguito denominata Hockey Club) con sede a Pieve di Cadore in via Campo Sportivo n.4 – Fraz. Tai – rappresentata dal Sig. XXXXXXXX XXXXXX, nato a Mestre – VE – il 20.01.1971 e residente a Xxxxx xx Xxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – Xxxx. Xxx - (Xxxxxx Xxxxxxx XXX XXX 00X00 X000X);
PREMESSO
- che il Comune di Pieve di Cadore è proprietario dello Stadio Polifunzionale di Tai di Cadore, sito in xxx Xxxxxxx, dove durante la stagione invernale si svolgono attività di pattinaggio su ghiaccio e, durante la stagione estiva, vengono invece organizzate manifestazioni ed eventi di vario tipo;
- che il suddetto Stadio è stato da sempre gestito dall’Hockey Club;
- che la suindicata gestione è sempre risultata molto soddisfacente, sia per gli utenti, sia per il Comune, sia per l'Hockey Club stessa;
- che l'Hockey Club, in accordo con il Comune, ha già investito nella struttura considerevoli risorse proprie, quali l’acquisto ed il montaggio di opere di protezione per il pubblico e di separazione bagni spogliatoi, la posa in opera di gomma ed il montaggio porte, la realizzazione arredi spogliatoi, l’acquisto della macchina rasaghiaccio (cd. “rolba”) per utilizzare al meglio la struttura, etc.;
- che l’Hockey Club ha dato la propria disponibilità al prosieguo della collaborazione con il Comune, almeno per un'altra stagione invernale.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE.
Art. 1 - OGGETTO
Oggetto della presente convenzione è la gestione dello Stadio Polifunzionale di Pieve di Cadore sito in via Manzago della frazione di Tai.
Art. 2 - GESTIONE
Il Comune, al fine di garantire l’apertura dello Stadio, stabilisce che la gestione della struttura avvenga in forma congiunta con l'Hockey Club.
Art. 3 – DURATA
La convenzione ha una durata di mesi 5 (cinque), dal 30.11.2015 al 30.04.2016, e non è tacitamente rinnovabile.
Art. 4 – OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Hockey Club si obbliga:
a) A cedere subito e definitivamente al Comune le strutture acquistate e/o realizzate, quali i vetri e le reti di protezione per il pubblico, i divisori bagni spogliatoi, le panche degli spogliatoi. Da tale cessione resta esclusa la “rolba”, acquistata dall’Hockey Club, che rimarrà di proprietà della stessa associazione;
b) A garantire la presenza di proprio personale per l’apertura dello Stadio negli orari stabiliti;
c) Ad operare secondo le direttive di massima impartite dal Comune;
d) Ad osservare e rispettare, per quanto possibile, la convenzione tra il Comune e la Federazione Italiana Sport Ghiaccio (F.I.S.G.) stipulata il 01.02.1992;
e) Ad osservare, applicare e far rispettare quanto stabilito dal piano di emergenza della struttura;
f) A garantire la diligente conduzione, tale da evitare danni all’impianto e/o disservizi di qualsiasi genere;
g) Ad organizzare il calendario di utilizzo in modo da consentire il massimo impiego della struttura nel periodo invernale fino al 30 aprile;
h) A dare supporto tecnico, limitatamente alle proprie capacità e possibilità, anche alle manifestazioni primaverili-estive che abbiano a svolgersi all’interno della struttura in parola;
i) Ad assicurare, nell’impiego dei materiali e nei consumi, un uso tale da evitare sprechi;
j) A garantire ogni adempimento di tipo assicurativo nonché tutti gli impegni di natura fiscale, di sicurezza e qualsiasi altro obbligo riguardante l’impiego di personale, nessuno escluso, con l’impegno ad esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità per gli incombenti di sua competenza;
k) Al rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente relativamente alla sicurezza, con particolare attenzione al divieto di accesso alla sala macchine dell’impianto di refrigerazione da parte di persone non autorizzate;
l) Alla comunicazione giornaliera dei dati necessari all’aggiornamento del registro dei corrispettivi, alla puntuale e corretta registrazione degli incassi, nonché al tempestivo versamento delle somme introitate, assumendosi la responsabilità delle citate azioni;
m) All’apposizione su tutti i manifesti pubblicitari e su tutte le comunicazioni dello stemma e della denominazione del Comune.
Art. 5 – SPESE DI MANUTENZIONE
Il Comune in quanto proprietario dello stabile garantisce:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e dei macchinari;
b) il combustibile per gli stessi;
c) le spese per l’acquisto di materiale di consumo;
d) le spese di energia elettrica, anche per il riscaldamento dei bagni e degli spogliatoi.
Art. 6 – ALTRE SPESE
Il Comune coprirà anche le spese riguardanti i diritti di riproduzione meccanica della musica, utilizzata durante il periodo invernale, che saranno versati annualmente alla Società Italiana degli Autori ed Editori - S.I.A.E. -
Art. 7 – SOSTEGNO FINANZIARIO
A fronte dell’assunzione, da parte dell’Hockey Club, di un dipendente che gestisca la struttura, con normale orario di lavoro settimanale, il Comune s’impegna a corrispondere all’Hockey Club l’importo di € 21.000,00 + I.V.A..
La fatturazione e corresponsione degli importi spettanti avverrà come segue:
Acconto/Saldo | Data fattura | Importo | I.V.A. 22% | Totale | Pagamento |
I° | 31 dicembre | € 11.000,00 | € 2.420,00 | € 13.420,00 | 31 gennaio dell'anno successivo |
Saldo | 30 aprile | € 10.000,00 | € 2.200,00 | € 12.200,00 | 15 maggio |
Art. 8 – PARTECIPAZIONE AGLI INCASSI
Il Comune si impegna, inoltre, a riconoscere all’Hockey Club al termine della stagione invernale una quota parte pari al 20% (venti per cento) degli incassi della gestione nel periodo dal 30 novembre 2015 al 30 aprile 2016.
Art. 9 – ASSICURAZIONE
Il Comune si impegna inoltre a farsi carico dell’assicurazione dell’impianto per danni a cose e/o a persone.
Art. 10 – APERTURA DELL’IMPIANTO E ORARI DI FUNZIONAMENTO
L’Hockey Club garantirà l’apertura al pubblico dell’impianto fino al 30 aprile 2016.
L’articolazione degli orari di fruizione dell’impianto sarà invece stabilita dall’ente proprietario in accordo con il soggetto gestore e formerà oggetto di specifico provvedimento.
Art. 11 – FRUIBILITA’ GRATUITA
L’Hockey Club si impegna a garantire la fruizione gratuita dello stadio per allenamenti, incontri e gare da parte delle società sportive affiliate alla Federazione Italiana Sport Ghiaccio (F.I.S.G.) per la pratica delle discipline dell’hockey su ghiaccio e del pattinaggio di velocità.
La determinazione circa gli orari di fruizione dell’impianto da parte delle società utilizzatrici, come pure per l’utilizzo degli altri spazi della struttura, è rimessa all’Hockey Club.
Art. 12 – TARIFFE
La fruizione dell’impianto comporta l’applicazione delle tariffe stabilite con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.
Art. 13 – SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA’
Le somme derivanti da sponsorizzazioni e/o da pubblicità mediante striscioni esposti all’interno dell’impianto saranno esclusivamente riscosse dall’ Hockey Club, cui competeranno tutti gli adempimenti connessi, compresi quelli fiscali. L'associazione dovrà però garantire adeguato spazio per eventuali sponsorizzazioni comunali.
Art. 14 – MODALITA’ DI VERSAMENTO DEGLI INTROITI
Gli introiti riscossi dall’Associazione dovranno essere versati con una frequenza almeno settimanale all’Economo del Comune.
Le somme dovranno essere accompagnate da documentazione giustificativa.
Art. 15 – CONTROLLO
Il Comune potrà controllare in ogni momento la gestione di cui alla presente convenzione, anche al fine di verificare lo stato di manutenzione delle cose concesse.
Art. 16 – MODIFICHE – ESTENSIONE
Qualsiasi modifica alla presente convenzione sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto dalle parti.
Art. 17 – DIVIETI
Non è consentito alle parti far subentrare terzi nei rapporti di cui alla presente Convenzione.
Art. 18 – SPESE DEL CONTRATTO
Le spese di bollo e di eventuale registrazione della presente scrittura saranno a carico dell’Hockey Club.
Art. 19– RECESSO
Non è ammessa facoltà di recesso in considerazione del breve periodo di durata della presente convenzione.
Art. 20 – NORMA FINALE
Le controversie che dovessero sorgere in esecuzione del presente contratto saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da un rappresentate dell’Hockey Club, uno del Comune e uno scelto di comune accordo o dal Presidente del Tribunale di Belluno.
Pieve di Cadore,
Per L’HOCKEY CLUB Per COMUNE di PIEVE DI CADORE
IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA XXXXXX XXXXXXXX Xxx. XXXXX XXXXXXXX