CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI DI LEGNO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI DI LEGNO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
tra
RILEGNO, Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno, X.Xxx 02549390405, con sede a XXXXXXXXXX (XX), xx Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00/X, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona opportunamente delegata _, C.F. nel proseguo anche solo “Convenzionante” ovvero RILEGNO.
-da una parte-
e
nella persona del
_, C.F. in qualità
di, , con sede in _ P.IVA _, nel proseguo anche solo “Convenzionato”
(di seguito collettivamente “Parti”)
Premesso che
-dall’altra parte-
- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico sottoscritto da ANCI e RILEGNO relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio di legno.
- l’attuazione di tale Accordo avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio: la Convenzione si compone della presente parte generale uguali per tutti i Consorzi di Filiera e delle condizioni generali specifiche di ciascun Consorzio di Filiera, il cui testo è pubblicato sul sito del Consorzio stesso, richiamate nell’allegato “A”, contenenti la definizione delle condizioni tecniche di conferimento, delle modalità e dei luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, delle regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, dei corrispettivi unitari e delle modalità di pagamento.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 – Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2 – Oggetto
La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento a RILEGNO dei rifiuti di imballaggi di legno provenienti dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti svolto sul territorio e la conseguente corresponsione dei cc.dd. corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento, ove non espressamente riportate nell’allegato tecnico, sono comunque indicate nelle Condizioni Generali richiamate nell’allegato “A” alla presente Convenzione che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.
Articolo 3 - Durata
La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
□1 fino al e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Quadro ovvero, in presenza di delega, fino alla durata della stessa
oppure
□ e per tutta la durata del vigente Accordo Quadro, ovvero, in presenza di delega, fino alla durata della stessa.
È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6 per l’ipotesi di esercizio della facoltà di recesso.
Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati
Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2018” i seguenti dati (barrare l’opzione prescelta):
□ “dati standard” (allegato “B”);
□ “dati aggiuntivi” (allegato “C”);
Tale obbligo è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
L’adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
RILEGNO ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci- Conai 2014-2018” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell’allegato “D”. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.
1 Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell’AQ oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).
Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi
Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi nel momento in cui essi gli vengono consegnati nel luogo stabilito o come meglio specificato nell’Allegato Tecnico e/o nelle Condizioni Generali.
Articolo 6 – Recesso
Il Convenzionato, nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato Tecnico e/o dalle Condizioni Generali a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante.
L’esercizio della facoltà di recesso non libera il Convenzionato da tutti gli obblighi che la presente Convenzione pone a suo carico, compresi quelli relativi alla trasmissione dei dati, per tutta la sua residua durata.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le pattuizioni riportate nelle Condizioni Generali di cui all’allegato A e disponibili sul sito: xxx.xxxxxxx.xxx.
Ciascuna delle PARTI riceve un originale della presente convenzione. Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Data,
XXXXXXX CONVENZIONATO
(Timbro e firma) (Timbro e firma)
_
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 c.c., le PARTI approvano espressamente le clausole sottoindicate delle Condizioni Generali di cui all’Allegato A della presente convenzione agli Artt.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 e 15 della presente convenzione.
XXXXXXX CONVENZIONATO
(Timbro e firma) (Timbro e firma)
1. DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI- ALLEGATO A
Ai fini della presente CONVENZIONE i termini di cui al sottostante elenco assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:
a) ACCORDO QUADRO: l’Accordo di programma Quadro ANCI/CONAI in vigore alla data di sottoscrizione della presente CONVENZIONE;
b) ALLEGATO TECNICO: l’Allegato Tecnico sottoscritto da ANCI,CONAI e RILEGNO e costituente parte integrante dell’Accordo Quadro;
c) CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE: il luogo presso cui il CONVENZIONATO rende disponibile il conferimento alle utenze domestiche;
d) COMUNI: le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’Art. 218, com. 1 lett. t) del DECRETO;
e) CONDIZIONI GENERALI: le presenti Condizioni Generali contenenti le condizioni tecniche ed economiche per il ritiro dei rifiuti di imballaggio di legno;
f) CONSORZI DI COMUNI: i Comuni di cui al precedente punto d) delle definizioni, riuniti in Consorzi ai sensi della vigente normativa;
g) CONVENZIONATI: l’autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune o (forma associativa di comuni) titolare pro tempore delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero il gestore del servizio di raccolta rifiuti che hanno sottoscritto la Convenzione.
h) DECRETO: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
i) DELEGA: l’atto redatto secondo lo schema tipo allegato all’a Accordo Quadro Anci Conai.
j) DICHIARAZIONE: l’atto redatto secondo lo schema tipo allegato (ALLEGATO A1) alla presente CONVENZIONE con il quale il CONVENZIONATO comunica a RILEGNO le modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio di legno;
k) IMPUREZZE: i rifiuti non legnosi. Non si considerano impurezze parti, anche merceologicamente diverse, comunque proprie dell'imballaggio all'origine.
l) PARTI: RILEGNO e il CONVENZIONATO;
m) PIATTAFORME e RICICLATORI: gli impianti riconosciuti da RILEGNO in cui vengono conferiti i rifiuti oggetto di CONVENZIONE;
n) RACCOLTA: raccolta dei rifiuti di imballaggio di legno di provenienza domestica o comunque conferiti al gestore del servizio pubblico, provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica, come disciplinata all’Art. 1 dell’ALLEGATO TECNICO;
o) RECUPERO: le attività previste dall’Allegato C) del DECRETO;
p) RECUPERO DEI RIFIUTI GENERATI DA IMBALLAGGIO: le operazioni come definite all’Art. 218, comma 1, lett. m) del DECRETO;
q) RIFIUTI DI IMBALLAGGIO: ogni imballaggio come definito ai sensi dell’Art. 218, comma 1, lett. f) del DECRETO;
r) RITIRO: presa in carico da parte di RILEGNO, presso le PIATTAFORME e/o RICICLATORI, della RACCOLTA eseguita dal CONVENZIONATO;
s) SMALTIMENTO: le operazione previste dall’Allegato B del DECRETO;
t) UTILIZZATORI: come definito ai sensi dell’Art. 218, comma 1, lett. s) del DECRETO.
2. FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.
Finalità della CONVENZIONE è la disciplina dei reciproci obblighi e diritti delle PARTI, nei limiti delle rispettive funzioni istituzionali, in attuazione delle disposizioni di legge previste dal DECRETO, dall’ACCORDO QUADRO e dall’ALLEGATO TECNICO.
3. OGGETTO.
3.1 Oggetto della presente CONVENZIONE è il conferimento dei rifiuti di imballaggio di legno, così come definito all’Art. 2 della Parte Generale. I rifiuti di imballaggio di legno oggetto della RACCOLTA possono essere codificati e conferiti con il seguente codici C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti): 15.01.03 imballaggi in legno.
3.2 Ai fini dell’identificazione della presenza di rifiuti di imballaggio di legno, il CONVENZIONATO provvederà a comunicare a Rilegno, tramite DICHIARAZIONE, le modalità di RACCOLTA dei rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica (a titolo esemplificativo: da mercati rionali o stradali, da piattaforma ecologica comunale, da raccolta porta/porta per utenze particolari, da appositi containers su territorio posizionati presso utenze particolari ed altro) e conseguentemente avviati in PIATTAFORMA. RILEGNO si riserva comunque la facoltà di realizzare, in collaborazione con il convenzionato, specifiche verifiche documentali e campagne di analisi merceologiche, strutturate in funzione delle specifiche modalità di RACCOLTA autodichiarate.
4. OBBLIGAZIONI GENERALI ED IMPEGNI A CARICO DEL CONVENZIONATO.
4.1 Le modalità del servizio di raccolta differenziata organizzate dal Convenzionato e comunicate a RILEGNO tramite DICHIARAZIONE, vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi di legno di cui ai documenti predisposti da RILEGNO ai sensi dell’Art. 223 del Decreto Legislativo 152/2006 e succ. modd.
In virtù di tale obbligo, il CONVENZIONATO:
a) si impegna ad attivare ed organizzare la raccolta, su superficie pubblica, di rifiuti imballaggio primari di legno (cassette ortofrutticole e altri piccoli imballaggi provenienti dal consumo domestico);
b) si impegna a favorire il conferimento dei rifiuti di cui alla precedente lettera a), nonché degli imballaggi secondari e terziari presso una o più PIATTAFORME e RICICLATORI di riferimento;
c) condivide e comunica a RILEGNO i nominativi delle PIATTAFORME e dei RICICLATORI destinatari, che potranno essere modificati, sempre in accordo fra le parti, nel corso della CONVENZIONE;
d) è tenuto a compilare l’apposito formulario o altro documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti con la specifica dicitura …“in convenzione con RILEGNO”…..;
e) si impegna con la presente ed accetta la condizione di porre a disposizione di RILEGNO o di soggetti dallo stesso designati, tutta la documentazione attinente i materiali raccolti e conferiti a recupero in relazione all’osservanza delle norme che regolamentano la gestione dei rifiuti e quindi, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, formulari di trasporto dei singoli carichi o altri documenti di accompagnamento, registri di carico e scarico dei rifiuti e Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.).
f) dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio delle attività oggetto della presente CONVENZIONE. In caso di modifica della normativa, il CONVENZIONATO è tenuto a mettere in atto tutte le procedure necessarie per adeguarvisi, tenendo RILEGNO tempestivamente informato. Il CONVENZIONATO garantisce inoltre che il materiale raccolto corrisponde per tipologia ai materiali compresi nei codici dei rifiuti specificati all’Art. 3.1, conformi alle tipologie di materiali compresi negli atti autorizzativi ed in particolare garantisce l’assenza di rifiuti classificati come pericolosi dalla normativa vigente. A tale fine libera RILEGNO da qualsiasi responsabilità in ordine all’eventuale difformità dei rifiuti rispetto alle norme vigenti ed alle autorizzazioni in essere.
4.2 Il CONVENZIONATO non potrà cedere la CONVENZIONE o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza previo consenso dell’altra parte.
5. OBBLIGAZIONI GENERALI ED IMPEGNI A CARICO DI RILEGNO.
5.1 RILEGNO con il fine di ottimizzare i servizi in essere e per il raggiungimento degli obiettivi di recupero degli imballaggi di legno, si impegna a coordinarsi con le PIATTAFORME e i RICICLATORI di riferimento per assicurare la ricezione gratuita dei rifiuti di imballaggio di legno oggetto della presente convenzione nel rispetto dei limiti di IMPUREZZE indicate al successivo Art. 6.
5.2 RILEGNO si impegna ad erogare i corrispettivi di cui al successivo Art. 6.
5.3 RILEGNO non potrà cedere la CONVENZIONE o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza precedente consenso dell’altra parte.
6. CORRISPETTIVI.
6.1 Con l’intento di raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dalla legge, le PARTI assumono come riferimento, ai soli fini della determinazione del corrispettivo, un sistema di raccolta differenziata caratterizzato in via prevalente dal conferimento presso CENTRI DI RACCOLTA comunali, integrato, ove previsto, da raccolta presso mercati ortofrutticoli rionali o stradali od altro.
6.2 Quale contributo per il servizio di cui all’Art. 3.1, RILEGNO riconoscerà il corrispettivo:
• di 16,70 Euro/ton. oltre I.V.A. per materiali con IMPUREZZE sino all’2,5% in peso;
• di 8,35 Euro/Ton. oltre I.V.A. per materiali con IMPUREZZE comprese tra il 2,5% e il 5%.
RILEGNO non riconosce alcun corrispettivo e non provvede alla presa in carico del materiale presso le PIATTAFORME e/o i RICICLATORI, ove il materiale superi il 5% di IMPUREZZE.
Per conferimenti che contengano oltre il 2,5% di IMPUREZZE le stesse saranno ritirate dal convenzionato presso le piattaforme concordate a propria cura e spese.
6.3 I corrispettivi di cui sopra verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell’ACCORDO QUADRO.
6.4 Qualora i rifiuti di imballaggio di legno provengano da isole minori e le PIATTAFORME di conferimento siano ubicate in continente o isole maggiori, per i relativi costi di trasporto a mezzo nave RILEGNO riconosce al convenzionato un contributo supplementare pari a 30,00 €uro/ton per il quantitativo conferito.
6.5 RILEGNO promuove e sostiene, anche attraverso misure mirate di incentivazione economica (un extra-contributo pari al 20% di quanto previsto al precedente Art. 6.2), i sistemi di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio presso piattaforme ecologiche comunali e presso mercati ortofrutticoli rionali o stradali che garantiscono il raggiungimento di elevate rese pro-capite.
7. FATTURAZIONE
7.1 Il CONVENZIONATO provvederà ad emettere, con cadenza trimestrale (periodi di competenza dei conferimenti: gen-mar, apr-giu, lug-set, ott-dic), fattura nei confronti di RILEGNO e comunque entro 6 mesi dalla consegna del materiale ad una o più PIATTAFORME e RICICLATORI di riferimento, allegando elenco (conforme ai modelli predisposti da RILEGNO) comprovante i conferimenti effettuati. La fattura dovrà prevedere la seguente descrizione “servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti di imballaggio di legno”.
7.2 Nel caso RILEGNO rilevi incongruenze nella comunicazione dei dati di cui sopra è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al CONVENZIONATO.
La reiterata mancanza dell’elenco riepilogativo comporterà, ove preventivamente comunicata al convenzionato, la sospensione del pagamento dei corrispettivi fatturati.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati a mezzo Bonifico Bancario a 60 gg. data fattura fine mese (Scadenza del 31/12 posticipata al 15/01). Le fatture dovranno inoltre riportare il codice IBAN necessario alla disposizione del bonifico ed eventuali modifiche dello stesso dovranno essere immediatamente comunicate a RILEGNO.
8. PENALI
8.1 In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di RILEGNO, qualora RILEGNO non avesse preventivamente comunicato ai sensi dell’Art. 7,.2 eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal CONVENZIONATO, il CONVENZIONATO potrà addebitare a RILEGNO una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 2 punti, per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
9. ACCERTAMENTO DELLA QUALITA'
9.1 Le operazioni di verifica del materiale oggetto della presente CONVENZIONE devono essere svolte in contraddittorio tra le parti, fin dalla formazione del campione, presso la PIATTAFORMA o RICICLATORE di conferimento all’atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordate.
Ai fini dell’individuazione del tenore medio di IMPUREZZE, le parti stabiliscono la seguente attività:
a. identificazione in contradditorio del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di 100 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura, o altre modalità, se concordate tra le parti;
b. Pesatura del campione individuato;
c. Cernita dei rifiuti di imballaggio in legno;
d. Pesatura delle IMPUREZZE;
e. Determinazione della percentuale di IMPUREZZE secondo la formula seguente:
Peso campione – Peso rifiuti di imballaggio di legno cerniti) X 100 Peso campione
f. Redazione di apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal Convenzionato e dal gestore della PIATTAFORMA.
Costi ed oneri della suddetta verifica sono a carico di RILEGNO.
La cadenza delle analisi per l'accertamento del tenore di impurezze nel campione indicato verrà concordata tra le parti in sede locale.
E’ data facoltà al convenzionato, qualora si verifichi un declassamento dei conferimenti, di richiedere a proprie spese una ulteriore verifica che dovrà essere effettuata entro il trimestre di fatturazione successivo, restando inapplicata la verifica oggetto di accertamento.
9.2 RILEGNO effettua accertamenti, sia direttamente che a mezzo terzi incaricati, atti a verificare le caratteristiche chimiche e merceologiche dei rifiuti di imballaggio di legno conferiti dal CONVENZIONATO. Gli accertamenti o prelievi potranno essere effettuati presso i CENTRI DI RACCOLTA COMUNALE, PIATTAFORME e RICICLATORI.
10. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE.
10.1 Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, RILEGNO realizza, in collaborazione con il CONVENZIONATO, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di legno. Tali interventi saranno correlati al servizio di raccolta attivato e finalizzati all’ottimizzazione dei relativi livelli di qualità e quantità.
11. SOSPENSIONE E RECESSO DELLA CONVENZIONE.
11.1 RILEGNO, qualora ricevesse dalla PIATTAFORMA o RICICLATORE destinatario dettagliata comunicazione all’atto dello scarico dei rifiuti di imballaggio di legno, per presenza di IMPUREZZE oltre il 5% in peso, così come indicato all’Art. 6, o per presenza di rifiuti pericolosi, provvederà ad effettuare una verifica sullo scarico oggetto di
contestazione, in contraddittorio con il CONVENZIONATO entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione. Nel caso in cui la verifica confermi la difformità segnalata, RILEGNO provvederà ad addebitare al CONVENZIONATO tutti i costi sostenuti per la verifica effettuata, oltre a quanto già definito all’Art. 6.
11.2 In caso di particolare gravità dell’infrazione a seguito della presenza di rifiuti pericolosi, RILEGNO potrà prevedere la sospensione temporanea per 60 giorni della presente CONVENZIONE, qualora si ripeta almeno 3 volte nel giro di un anno.
12. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE E COMUNICAZIONI.
Qualsiasi modifica alla CONVENZIONE sarà valida ed efficace solo se formalizzata per iscritto e debitamente sottoscritta dai rispettivi rappresentanti delle PARTI a ciò autorizzati.
Qualsiasi richiesta, domanda o comunicazione fra le PARTI in merito alla CONVENZIONE dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata personalmente o spedita mediante fax, telegramma, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo Pec agli indirizzi indicati nella premessa.
13. PATTUIZIONI TRA LE PARTI
La CONVENZIONE, unitamente agli allegati in essa contenuti, sostituisce gli accordi intercorsi tra le PARTI in merito alle attività in oggetto e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, orale o scritto, eventualmente stipulato tra le PARTI.
14. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
In caso di contrasto tra le obbligazioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e quanto previsto nell’ALLEGATO TECNICO, varranno le pattuizioni e i principi stabiliti in questo ultimo atto.
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla CONVENZIONE, comprese quelle relative alla validità, all’esecuzione, alla risoluzione e all’interpretazione della CONVENZIONE ed ai diritti ed obblighi ad essa connessi, è deferita ad un Collegio Arbitrale di tre Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. Gli arbitri procedono in via rituale e secondo diritto.
In via generale, la sede competente dell’arbitrato è, per il Convenzionato avente sede nelle regioni del nord Italia: Milano; nelle regioni del centro Italia e Sardegna: Roma; nelle regioni del sud Italia e Sicilia: Napoli; salvo diverso accordo fra le parti.
15. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 del Dlgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), le PARTI in qualità di Titolari del Trattamento, sono tenute a dare reciproca informazione sull’utilizzo dei loro dati personali.
Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
- acquisizione di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità delle PARTI;
- rispetto di obblighi derivanti dalla CONVENZIONE o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
- gestione commerciale dei rapporti convenzionali (comunicazioni, fatture);
- servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
- gestione del contenzioso.
Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.
All’interno delle PARTI, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali , sono gli addetti ai servizi Tecnici ed Amministrativi.
Il diritto di accedere ai reciproci dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli Art. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del Trattamento di entrambe le PARTI.
ALLEGATO A1
MODELLO DI DICHIARAZIONE
Da compilarsi da parte del Comune o Delegato su carta intestata
Spett.le
Consorzio Rilegno
……………………………..
……………………………..
……………………………..
ove previsto e possibile p.c. Spett.le
Delegante
………………………………
………………………………
………………………………
Oggetto : Dichiarazione delle modalità di raccolta dei rifiuti di imballaggio di legno
Con la presente il/la Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………….……..
nato/a a………………………………………………….Il ,
in qualità di …………………………………………………………………………………….……
o del Comune di………………………………………………………………………………………
oppure
o dell’Ente….…………………………………………….…………………………………………….
delegato dal/dai Comune/i di o
si veda elenco allegato
DICHIARA
che presso il/i comune/i sopraccitato/i, al fine di intercettare i rifiuti di imballaggio di legno provenienti dalla raccolta differenziata su superficie pubblica ha attivato le seguenti forme di raccolta:
raccolta mercatale (mercati stradali, mercati rionali, mercati ortofrutticoli, ect…); servizio di ritiro ingombranti di legno domestici (su chiamata o con giorni prestabiliti); da centri di raccolta (CdR), area/stazione/piattaforma/isola ecologica;
da container posizionati presso utenze particolari (aziende, zone artigianali/industriali ect…); da raccolta stradale con cassonetti dedicati;
altro (specificare)
Distinti saluti.
Data (timbro e firma)