Contract
Disciplinare di incarico contenente le norme e le condizioni per l’affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo relativo ai Lavori di riordino e riqualificazione delle strutture dell’area pediatrica nell’ambito del polo materno infantile (padiglioni 4, 10, 13 e 16), comprensivo dell’ampliamento del padiglione n. 4 e della demolizione del padiglione n. 21 presso il Policlinico – primo stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e secondo stralcio funzionale (intervento APb 16).
CUP F36J13000510002 CIG 75463282DE
Premessa
Il presente atto ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola (di seguito solo l’Azienda o l’Amministrazione) e l’Appaltatore per l’espletamento del servizio di cui in premessa, al fine di accertare, in particolare, gli aspetti enumerati all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
ARTICOLO 1. Conferimento incarico
1. L’Azienda conferisce all’Appaltatore sulla base dell’offerta presentata, facente parte integrante e sostanziale del presente disciplinare (allegati……), il servizio di verifica in itinere della progettazione esecutiva relativa ai lavori di riordino e riqualificazione delle strutture dell’area pediatrica nell’ambito del polo materno infantile (padiglioni 4, 10, 13 e 16), comprensivo dell’ampliamento del padiglione n. 4 e della demolizione del padiglione n. 21 presso il Policlinico – primo stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e secondo stralcio funzionale (intervento APb 16).
ARTICOLO 2. Dettaglio delle prestazioni professionali
1. Nell’ambito dell’incarico l’Appaltatore dovrà svolgere la propria attività in conformità al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.P.R. 207/10 in quanto applicabile. La verifica è diretta ad accertare, in particolare, gli aspetti enumerati all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dovrà essere effettuata dall’aggiudicatario in itinere sulla totalità dei documenti progettuali con riferimento a tutte le opere che compongono l’intervento e non “a campione”. La verifica è finalizzata ad accertare la rispondenza della soluzione progettuale alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute negli elaborati progettuali nonché la loro conformità alla normativa vigente. L’Appaltatore dovrà inoltre verificare la rispondenza degli elaborati progettuali alle prescrizioni contrattuali contenute all’interno del disciplinare d’incarico dei progettisti.
2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà accertare in particolare: a) la completezza della progettazione e la rispondenza all’art. 23 del codice; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere con riferimento a tutte le opere che compongono l’intervento e non “a campione”.
3. Nel dettaglio la verifica dovrà essere condotta secondo i criteri generali di:
a) affidabilità, intesa come:
- verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza ed adeguatezza, intese come:
- verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
- verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
- verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità, intese come:
- verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilità, intesa come:
- la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
- la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
- inserimento ambientale;
- impatto ambientale;
- funzionalità e fruibilità;
- stabilità delle strutture;
- topografia e fotogrammetria;
- sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- igiene, salute e benessere delle persone;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- sicurezza antincendio;
- inquinamento;
- durabilità e manutenibilità;
- coerenza dei tempi e dei costi;
- sicurezza ed organizzazione del cantiere.
ARTICOLO 3. Documentazione da esaminare
1. L’Appaltatore dovrà esaminare e valutare tutta la documentazione progettuale prodotta dai progettisti incaricati, vale a dire la specifica documentazione per la progettazione esecutiva, necessaria secondo le leggi e le norme di buona tecnica vigenti e prevista dal disciplinare d’incarico dei progettisti.
2. Si specifica che il progetto è cofinanziato con risorse aziendali, regionali e statali.
3. La verifica dovrà inoltre riguardare il rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti in sede di approvazione del progetto mediante Conferenza di Servizi o altra tipologia di autorizzazione, comunque denominata.
ARTICOLO 4. Modalità di verifica della documentazione
Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati l’Appaltatore dovrà:
a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
b) per le relazioni di calcolo:
- verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
- verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di
progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
- verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
- verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;
c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
- le specifiche esplicitate dal committente;
- le norme cogenti;
- le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
- le regole di progettazione;
d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia
adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
- i computi metrici analitici siano coerenti con la quantità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
- siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari e la coerenza e la correttezza della relativa valutazione economica;
- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
- gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
- i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
- le misure delle opere computate siano corrette e che le stesse siano bidirezionalmente e univocamente identificabili all’interno degli elaborati progettuali;
- i totali calcolati siano corretti;
- il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta
dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie generali e specializzate;
g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16 del D.P.R. 207/2010,
i) accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.
ARTICOLO 5. Modalità di espletamento del servizio
1. Il servizio in oggetto dovrà essere eseguito nei termini, con le modalità e i contenuti previsti e indicati nel presente disciplinare d’incarico.
2. Le verifiche devono essere effettuate sul progetto esecutivo e contestualmente allo sviluppo dello stesso; il Responsabile del Procedimento (RUP) pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.
3. L’Appaltatore, nella prestazione del servizio, dovrà collaborare con il RUP, al quale spetta il coordinamento per l’effettuazione del controllo di adeguatezza e completezza del progetto esecutivo, nel rispetto del quadro complessivo delle esigenze e degli obiettivi dell’Azienda.
4. Non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente disciplinare d’incarico, l’Appaltatore, previo accordo con il RUP, dovrà presentare una “Pianificazione delle attività di verifica”, con riferimento all’oggetto del presente servizio, che deve indicare le azioni generali di controllo, le azioni dettagliate di controllo, le tempistiche di emissione dei documenti di controllo ed il tipo di documenti da emettere (il tutto elaborato in un cronoprogramma delle attività).
5. L’Appaltatore dovrà partecipare alle riunioni periodiche con i progettisti che il RUP convocherà presso la propria sede con cadenza minima quindicinale e comunque ogni qualvolta il RUP ne riscontri la necessità.
6. La struttura preposta dall’Appaltatore e di supporto al RUP per l’attività di verifica dovrà essere dimensionata correttamente al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di approvazione del progetto. L’Appaltatore, nello svolgimento delle attività ispettive, dovrà operare con il personale qualificato indicato in sede di presentazione di offerta. In particolare tali soggetti devono partecipare alle riunioni con i progettisti.
7. L’Appaltatore dovrà emettere un verbale al termine di ciascun incontro di cui a precedente comma 5; tale verbale, oltre a contenere quanto emerso nel corso dell’incontro, dovrà dare atto dello stato di avanzamento della verifica e delle eventuali criticità. Il documento dovrà essere trasmesso a mezzo PEC al RUP e ai progettisti entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’incontro.
ARTICOLO 6. Rapporti intermedi e finali
1. Prima dell’emissione del rapporto finale di verifica potranno essere emessi rapporti intermedi che individuino le difformità nel progetto, le attività e le migliorie da condursi da parte dei progettisti per il superamento di tali non conformità. Qualora i progettisti provvedano a recepire nel progetto le osservazioni contenute all’interno del rapporto, l’Appaltatore dovrà procedere alla rivalutazione del progetto e all’emissione di un nuovo rapporto intermedio.
2. I rapporti intermedi potranno essere emessi, in accordo con il RUP:
- sulla base di una tempistica concordata;
- al termine della verifica degli elaborati riferiti a ambiti di specifiche categorie di opere (edili, strutturali, impiantistiche…);
- al termine della verifica di tipologie omogenee di elaborati progettuali (grafici, relazioni, computi…).
La cadenza di emissione dei rapporti intermedi risulterà all’interno della “Pianificazione delle attività di verifica” del presente disciplinare. L’Appaltatore dovrà analizzare le risultanze dei rapporti in contraddittorio con RUP e Progettisti.
3. Al termine della verifica l’Appaltatore dovrà redigere un “Rapporto finale” nel quale saranno riportate le risultanze delle verifiche effettuate. Il rapporto finale non deve riportare pareri sospensivi e/o condizionati.
4. Il rapporto finale relativo alla progettazione esecutiva riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
ARTICOLO 7. Tempistiche per l’esecuzione del servizio
1. I rapporti finali dovranno essere consegnati in tre copie cartacee sottoscritte in originale e su supporto informatico, al RUP entro e non oltre:
- 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna da parte del RUP all’Appaltatore del progetto completo.
2. I termini contrattuali potranno essere sospesi con provvedimento del RUP secondo le previsioni dell’art. 107 del D.Lgs. 50/16.
ARTICOLO 8. Recesso dal disciplinare d’incarico e obblighi dell’affidatario
1. Qualora si renda necessario per esigenze dell’L’Azienda recedere dal disciplinare d’incarico, spetterà all’Appaltatore unicamente il compenso dovuto per la quota di servizio effettivamente prestata.
2. L’Appaltatore è tenuto a mantenere la continuità del servizio, sostituendo il personale specialistico, in caso di assenza prolungata, con altro di pari competenza professionale.
3. L’Appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi professionali del personale impiegato.
4. L’Appaltatore assume l’obbligo di non fornire dati e informazioni che possano essere lesivi dell’immagine dell’Azienda.
5. L’Appaltatore si impegna altresì a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie o delle informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio in oggetto. In particolare, le notizie e le informazioni non dovranno essere comunicate o divulgate a terzi, né potranno essere utilizzate dall’Appaltatore o da parte dei suoi collaboratori per fini diversi da quelli dell’esecuzione degli obblighi derivanti dall’affidamento.
ARTICOLO 9. Proprietà dei documenti – Subappalto - Cessione del contratto
Tutto il materiale e i prodotti originali, conservati su qualsiasi supporto, derivanti dall’esecuzione dell’incarico in oggetto restano di esclusiva proprietà dell’Azienda.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 31, c. 8, del D.Lgs. 50/16, non è ammesso il subappalto. È altresì vietata la cessione del contratto.
ARTICOLO 10. Risoluzione del contratto
L’Azienda si riserva di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., salvo il risarcimento del maggior danno, nei seguenti casi: a) per gravi o ripetute violazioni
degli obblighi assunti dall’Appaltatore; b) in caso di cessione totale o parziale del disciplinare d’incarico o di subappalto totale o parziale delle prestazioni; c) per sospensione ingiustificata della prestazione.
L’Azienda si riserva altresì di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno, nel caso di cui al successivo art. 11, comma 2.
Il contratto è risolto di diritto nel caso di cui al successivo art. 12, comma 3.
ARTICOLO 11. Corrispettivo per il servizio
1. Il corrispettivo omnicomprensivo è determinato in
(euro ), Iva e oneri esclusi. Per il servizio
di verifica della progettazione esecutiva.
2. Il corrispettivo sarà liquidato secondo le percentuali e le tempistiche di seguito specificate:
- verrà liquidato un acconto dell’70%, a seguito della consegna del rapporto finale;
- il saldo del corrispettivo relativo alla verifica verrà liquidato all’approvazione del progetto esecutivo da parte degli Organi dell’Azienda.
3. La liquidazione di ogni importo avverrà, a presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dal suo ricevimento, previa verifica dell’assolvimento degli obblighi in
materia di contributi previdenziali e assistenziali. Gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto di IVA. Si richiama l’obbligo di fatturazione elettronica, vigente nei confronti delle amministrazioni pubbliche dal 31/03/2015: il codice univoco ufficio da indicare nella fattura elettronica è UFR9WK.
4. Ai pagamenti si applicherà il meccanismo dello split payment ai sensi dell’art. 1, co. 629 lettera b) della L. 190/14.
5. Le eventuali consulenze di cui l’Appaltatore potrà servirsi avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo all’affidatario medesimo, sono da considerarsi comprese nel corrispettivo omnicomprensivo come sopra determinato.
6. Non è prevista l’anticipazione.
ARTICOLO 12. Penali
1. In caso di ritardo nell’emissione del rapporto finale, per cause imputabili all’affidatario, si applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo da trattenersi direttamente dal compenso spettante. Le penali si applicano ai termini di consegna dei rapporti finali per ciascun livello di progettazione.
2. L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il disciplinare d’incarico quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.
3. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto dell’Azienda di richiedere la risoluzione per inadempimento del disciplinare d’incarico, fermo restando il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 13. Assicurazione
L’Appaltatore ha prodotto la polizza di responsabilità civile e professionale di cui alle Linee Guida Anac n. 1/2018 in riferimento all’attività svolta con un massimale pari a 2.500.000,00 € - Polizza n.
stipulata con la compagnia con validità fino al _ .
ARTICOLO 14 – Clausole contrattuali speciali
Per effetto di quanto stabilito nel Protocollo di Intesa per la Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, sottoscritto tra la Prefettura di Bologna ed l’Azienda Ospedaliera, in data 19/06/2018
(prot. n. 13023), l’Appaltatore si impegna espressamente a sottoscrivere le seguenti clausole contrattuali:
1) Il contraente appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito , e
che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2) Il contraente appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, il contraente appaltatore si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
3) Il contraente appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni,
forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
4) Il contraente appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola
3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
5) Il contraente appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.
6) Il contraente appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
7) Il contraente appaltatore dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.
8) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
9) Il contraente appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”
ARTICOLO 15. Risoluzione delle controversie - Foro Competente - Arbitrato
1. In caso di controversie in merito all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente disciplinare d’incarico che non si fossero potute definire in via amministrativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. È escluso il ricorso all’arbitrato.
ARTICOLO 16 - Spese contrattuali
Il contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 co 2 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri ripartiti tra le Parti.
Le spese di bollo sono a carico dell’Appaltatore.
Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32
c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna ed a norma di legge.
ARTICOLO 17 - Rimando alle norme
1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni, di cui sopra, si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile per le parti applicabili, nonché a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e dal D.P.R, n. 207 e s.m.i. per quanto applicabile.