Contract
CONVENZIONE TRA I QUARTIERI BORGO PANIGALE-RENO, NAVILE PORTO-SARAGOZZA, SAN DONATO-SAN VITALE, SANTO STEFANO, SAVENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO.
In esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G.n. /2017
TRA
Il Quartiere Borgo Panigale-Reno (Quartiere capofila) con sede in via Battindarno n, 123, il Quartiere Navile con sede in xxx Xxxxxxxx, x. 0 il Quartiere Porto-Saragozza con sede in Xxx xxxxx Xxxxx 00, il Quartiere San Donato-San Vitale_ con sede in con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, il Quartiere Santo Stefano con sede in xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 e il Quartiere Savena con sede in xxx Xxxxxx, 0, di seguito denominati "Quartiere”, (Codice Fiscale e Partita IVA n. 01232710374) rappresentati ai fini del presente atto dal Direttore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nominato con atto del Sindaco P.G. N. 360655/2016 del 27/10/2016, che interviene ai sensi dell’art. 107, comma 3 del D.lgs n. 267/2000, dell’art. 44 dello Statuto comunale, domiciliato per la carica a Bologna – Via Battindarno n. 123,
L’organizzazione (Codice Fiscale ) di
seguito denominata Organizzazione, con sede legale in - Via
, iscritta al Registro regionale del volontariato ai sensi della L.R.
Xxxxxx-Romagna n. 12/2005 e n.34/2002 (iscrizione nr. del ) per
la quale interviene Il/la Sig/Sig.ra. , nato/a a il
in qualità di e Legale Rappresentate
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 – Principi generali - Xxxxxxx
I Quartieri Borgo Panigale-Reno, Navile, Porto–Saragozza, San Donato–San Vitale, Santo Stefano e Xxxxxx riconoscendo il ruolo del volontariato nella società (con riferimento al D.Lgs n.117/2017 Codice del Terzo settore e alla L.
R. Xxxxxx-Romagna n. 12/2005 “Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato” e ss.mm.ii.) come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale e civile, intendono affidare ad un'Organizzazione di volontariato la realizzazione di attività a carattere socio assistenziale, socio educativo e di segretariato sociale, connesse agli interventi ed iniziative programmati e gestiti dai Quartieri surrichiamati.
Le attività sono le seguenti:
TIPOLOGIA A) ATTIVITA' DI UTILITÀ PUBBLICA E A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE DEI QUARTIERI:
1) interventi di piccola manutenzione in locali, scuole, aree verdi e similari;
2) attività di guardiania in sale e/o locali ed in occasione di manifestazioni;
3) supporto alla sorveglianza e alle attività integrative e didattiche nelle scuole del territorio, in particolare con riferimento al pre e post scuola;
TIPOLOGIA B) XXXXXXXX' SOCIO ASSISTENZIALI E SEGRETARIATO SOCIALE:
auto o in autobus a strutture socio sanitarie e ospedaliere, servizi di trasporto
1) attività individuali per anziani, adulti, famiglie e minori in carico al S.S.T. a domicilio per assistenza alla conduzione del menage domestico e familiare, informazione e gestione delle pratiche e all'esterno per accompagnamenti in
pasti, semi residenziali, scolastiche e ad attività di tempo libero e di
socializzazione;
2) attività di supporto e compagnia a persone sole ricoverate in ospedale e in strutture residenziali;
3) attività di supporto all'assistenza e alla socializzazione di persone in carico ai servizi inserite in strutture semi residenziali e laboratori sul territorio del quartiere;
4) attività sperimentali in campo socio assistenziale e socio-educativo;
5) attività di tutela in occasione di eventi temporanei e per la fruizione da parte degli utenti (adulti, anziani e minori) di attività negli spazi pubblici;
6) attività di supporto alla sorveglianza presso le scuole del territorio negli orari di entrata e/o uscita degli utenti.
Il Quartiere si riserva di attivare fra quelle sopra indicate le attività che riterrà opportune anche in corso di durata convenzionale..
Per la realizzazione delle attività in oggetto si prevede un rimborso complessivo massimo, per l’intera durata della convenzione, pari ad € 104.250,00 a copertura degli eventuali oneri e spese ammessi al rimborso, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 21 Febbraio 2005, n. 12 e ss.mm.ii., come sotto suddiviso:
• Quartiere Borgo Panigale-Reno € 24.500 (quanto ad € 6.500,00 per tipologia A) - quanto ad €.18,000,00 per tipologia B)
• Quartiere Navile € 20.000,00 (quanto ad
€.2000,00.per tipologia A) - quanto ad €.18.000,00.per tipologia B)
• Quartiere Porto-Saragozza € 11.600,00 (quanto ad €.2000,00 per tipologia A) - quanto ad €.9.600,00per tipologia B)
• Quartiere San Donato-San Vitale € 21.000,00 (quanto ad € 1000,00.per tipologia A) - quanto ad €.20.000,00.per tipologia B)
• Quartiere Santo Stefano € 21.000,00 (quanto ad
€7.000,00.per servizi di sorveglianza e custodia, tipologia A) - quanto ad
€. 4.000,00per servizi di manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali, tipologia A) – quanto a €10.000,00.per tipologia B)
• Quartiere Savena € 6.1500,00 (quanto ad € 700,00 servizio di sorveglianza custodia e accoglienza per tipologia A) – quanto a
€450, 00 per manutenzione ordinaria e riparazione altri beni materiali per tipologia A) - quanto a € 5000,00 .per tipologia B).
Tali attività ed interventi si configurano con carattere di complementarietà, quindi assolutamente non sostitutive dei servizi erogati dal Quartiere in una logica di sussidiarietà.
Ciascun Quartiere sarà, in ogni caso, responsabile dell'esecuzione della
convenzione relativamente alla parte di attività di propria competenza e
provvederà alla liquidazione delle relative spese.
Art. 2 – Impegni dell’Organizzazione
L'Organizzazione s'impegna:
- a garantire che le attività programmate siano rese con continuità, nonché a comunicare al Quartiere di riferimento le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, oltre che a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari ed i motivi delle stesse;
- a mettere a disposizione volontari in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività previste, o, in caso contrario, programmare specifici incontri formativi;
- a presentare, con periodicità da concordare con il Quartiere di riferimento, una relazione sulla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione;
-- sviluppare iniziative e progetti, come meglio esplicitato all'interno della
proposta progettuale presentata in sede di gara;
-- osservare le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 39 del 2014 – lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori.
L'Organizzazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e che queste siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. In particolare, l’Organizzazione garantisce che i propri volontari svolgano gli interventi con rispetto e cortesia, mantenendo la riservatezza circa le informazioni sugli utenti di cui siano venuti a conoscenza. I volontari devono rendersi riconoscibili portando in maniera visibile un apposito tesserino.
L'Organizzazione:
- garantisce la copertura assicurativa dei volontari inseriti nelle attività per infortuni, malattie, ecc...connesse allo svolgimento delle attività stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito all’Art. 18 D.Lgs n.117/2017 Codice del Terzo settore, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazioni.
– si impegna per lo svolgimento delle attività ed interventi di cui all’art. 1 ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell’ambito territoriale interessato dall’intervento e/o attività di volontariato.
– si impegna, altresì, a nominare in accordo con il Quartiere un Referente Territoriale che possa facilitare ogni comunicazione ed attività dei programmi concordati. Al referente competerà l’attività di coordinamento delle squadre di
volontari e di vigilare sullo svolgimento delle attività ed interventi, avendo cura di
verificare che gli operatori rispettino gli eventuali tempi previsti, le modalità di svolgimento concordate, i diritti, la dignità e le opinioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.
Art. 3 – Obblighi del Quartiere
Il Quartiere si obbliga:
- a provvedere al rimborso delle spese di cui all’art. 8 della presente convenzione;
- a verificare periodicamente la qualità e regolarità dell’attività ed i risultati degli interventi effettuati anche attraverso incontri periodici con il Referente dell’Organizzazione e/o visite domiciliari e/o colloqui con gli utenti.
Il Quartiere è tenuto a comunicare tempestivamente al Referente dell'Organizzazione ogni evento che possa influire sulla validità della presente convenzione.
Art. 4 – Sicurezza sui luoghi di lavoro
L'Organizzazione, con riferimento al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. provvederà a:
• formare ed informare i volontari sui rischi specifici inerenti alle attività da svolgere;
• dotare (se necessario) i volontari di dispositivi di protezione individuale e formare gli stessi sul loro utilizzo;
• trasmettere al Quartiere la comunicazione dell’avvenuta formazione in materia di sicurezza, e le disposizioni trasmesse ai volontari.
Il Quartiere s'impegna, in ottemperanza al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. a promuovere la necessaria collaborazione in materia di sicurezza.
Art. 5 – Assicurazioni e responsabilità
L’Organizzazione garantisce che i volontari impegnati nelle attività, oggetto della presente convenzione siano coperti da Assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione e per la responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune di Bologna, secondo quanto stabilito dall’Art. 18 D.Lgs n.117/2017 Codice del Terzo settore. Copia della suddetta polizza viene consegnata al Quartiere alla sottoscrizione della presente convenzione.
L'Organizzazione si assume ogni e qualsiasi responsabilità inerente allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione ed esonera il Quartiere da ogni responsabilità per danni causati alle persone e alle cose che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica.
Art. 6 – Durata della convenzione
La presente convenzione ha validità dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Il Quartiere si riserva la facoltà di prosecuzione del rapporto convenzionale per egual periodo.
Art. 7 – Recesso della convenzione
Il Quartiere può recedere dalla presente convenzione, nel caso di sopravvenuta inopportunità nella prosecuzione del rapporto o non convenienza in relazione ai fini pubblici, previa comunicazione scritta.
L'Organizzazione può recedere dalla presente convenzione previo preavviso scritto e motivato di almeno 2 mesi, notificato al Quartiere con raccomandata A.R.
Il Quartiere può, in qualsiasi momento, previa diffida, risolvere il rapporto per
inadempienza agli impegni assunti con la sottoscrizione della presente
convenzione senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dal rimborso delle spese sostenute dall’Organizzazione fino al ricevimento della diffida.
Art. 8 - Rimborsi a carico del Quartiere
Conformemente a quanto disposto D.Lgs n.117/2017 (Codice del Terzo settore) e
dalla L.R. 21 Febbraio 2005 n. 12 (così come modificata dalla LR 13/2006 e LR
8/2014), le spese e gli oneri effettivamente sostenuti ed ammessi al rimborso, ancorché non interamente documentati, in relazione alle attività di supporto effettivamente svolte, oggetto della presente convenzione,come più avanti meglio specificato:
iL'Organizzazione mensilmente, a consuntivo, presenterà a ogni singolo Quartiere:
– una scheda riassuntiva delle attività effettivamente prestate dai volontari;
– una dichiarazione sostitutiva ex artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445/2000 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i., sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione medesima, riportante tutte le spese effettivamente sostenute nel mese cui la dichiarazione si riferisce per la realizzazione delle attività oggetto di convenzione. In tale dichiarazione l'Organizzazione specifica la suddivisione delle spese sostenute, così come riportate dall'art.8 della presente convenzione.
Sono ammesse a rimborso:
– quota parte delle spese generali di funzionamento dell'Organizzazione, corrispondente all'incidenza delle attività ed interventi oggetto della convenzione rispetto al totale delle attività gestite dall'Organizzazione.
Per spese generali si intendono tutte quelle previste come voci a
bilancio, quali a titolo esemplificativo le spese associative, spese di formazione dei volontari, spese di promozione, spese ordinarie d'ufficio (fax, postali, cancelleria, valori bollati, stampati, simili), certificazioni e vidimazioni, oneri tributari, spese per acquisto di libri, riviste, cataloghi, stampa informativa, pubblicità, spese associative, costi dei locali (affitto, pulizie, manutenzioni, TARI, ecc.), spese connesse a partecipazione ad iniziative sociali di valorizzazione del volontariato e di solidarietà, assistenza e beneficenza a persone fisiche, acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature, licenze software, assicurazioni generali, spese per consulenze, collaborazioni e tenuta contabilità, spese bancarie e oneri finanziari, con esclusione delle eventuali spese per quote di accantonamento) come risulta da bilancio dell'Organizzazione;
– oneri relativi alla copertura assicurativa sostenuta dalla Organizzazione per ogni volontario, in quanto impegnato nelle attività oggetto di convenzione, nel rispetto ed ai sensi dell'Art. 7 della Legge n. 266/91;
– elenco delle spese sostenute direttamente dai volontari coinvolti nell'espletamento delle attività previste nella convenzione, tra cui le spese di trasporto e precisamente:
– 1. spese sostenute dal volontario per l'utilizzo della propria autovettura per il trasporto di persone o cose oggetto di convenzione, nonché per lo spostamento dal proprio domicilio al luogo di espletamento di attività oggetto di convenzione e rientro, con indicazione dei Km effettuati per ciascun intervento e complessivamente dai volontari, nel mese di
riferimento, al quale verranno applicati i costi medi Kilometrici da tabelle
ACI, eventuali pedaggi autostradali;
– 2. spese sostenute per i “titoli” di pagamento della sosta dell'autovettura necessaria all'espletamento delle attività ed iniziative oggetto di convenzione;
– 3. spese sostenute per l'acquisto dei biglietti, o quota parte di abbonamenti, per l'utilizzo dei mezzi pubblici necessari all'espletamento delle attività oggetto di convenzione;
– spese per l'acquisto di generi di supporto, comprese le spese telefoniche, di tutela igienica e di conforto indispensabili per l'espletamento da parte dei singoli volontari delle attività previste in convenzione, in quanto strettamente attinenti alle specifiche attività svolte;
– spese sostenute dall'Organizzazione per l'acquisto di materiali e servizi occorrenti alla realizzazione delle iniziative/attività compreso eventuale noleggio di attrezzature, per interventi di formazione specifica, servizi, attrezzature, sussidi e strumenti di protezione individuale (D.lgs. 81/2008), che si dovessero rendere necessari per espletare le attività di cui alla presente convenzione;
– eventuali ulteriori spese oggettivamente non documentabili, che saranno rimborsate su presentazione d'apposita dichiarazione, resa ex artt. 38 e
47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445/2000 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i. motivata e firmata dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione; l’importo di dette spese dovrà comunque essere marginale (non superiore al 20%) e proporzionato
all’attività complessivamente prestata.
Tutta la documentazione giustificativa deve essere conservata presso la sede dell’Organizzazione e resa disponibile a richiesta del Comune/Quartiere in occasione dei controlli ex art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445/2000 e s.m.i.. che il Comune/Quartiere effettuerà a verifica di quanto dichiarato dall'Organizzazione stessa. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato l'Organizzazione decadrà dal diritto al rimborso e potrà essere punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (Artt. 75-76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445/2000 e s.m.i. ).
Tutta la documentazione giustificativa sarà disponibile e conservata presso la sede dell’Organizzazione. Il Comune/Quartiere potrà effettuare controlli mirati e/o a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'Organizzazione.
Eventuali richieste di ulteriori rimborsi dovuti ad aumento delle collaborazioni e debitamente documentate, dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal Quartiere, in relazione all’obbligatorietà di assicurare la relativa preventiva copertura finanziaria.
Il Comune si impegna a rimborsare all'Organizzazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del punto precedente, su presentazione di apposita documentazione.
Le liquidazioni dei rimborsi saranno effettuate entro i termini previsti dal Regolamento di Contabilità del Comune a far data dalla presentazione delle relative dichiarazioni.
I rimborsi verranno effettuati dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento. L'Organizzazione dovrà indicare le generalità e la qualifica della/e
persona/e delegata/e all'incasso oppure il numero di conto corrente postale o
bancario.
Le Parti si danno reciprocamente atto che gli importi dei rimborsi unitari potranno essere oggetto di adeguamento e che tali adeguamenti dovranno essere concordati motivatamente in relazione a idonea documentazione.
Il rimborso complessivo massimo, per l’intera durata della presente convenzione, quantificato in €104.250,00 a copertura degli eventuali oneri e spese ammessi al rimborso, risulta così suddifivo:
• Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx-Xxxx € 24.500,00
• Quartiere Navile € 20.000,00
• Quartiere Porto-Saragozza € 11.600,00
• Quartiere San Donato-San Vitale € 21.000.00
• Quartiere Santo Stefano € 21.000,00
• Quartiere Savena € 6.150,00
In ottemperanza all’art 191 comma 1 del D.lgs 267/2000 sulle note di richiesta rimborso spesa dovranno essere riportati i seguenti dati contabili:
• Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx = impegno n.
318001279 (TIPOLOGIA. A) - impegno n _318001148 (TIPOLOGIA
B);
• Quartiere Navile = impegno n. 318001142 (TIPOLOGIA A) – impegno n.
318001143 (TIPOLOGIA B);
• Quartiere Porto-Saragozza = impegno n. 318001132 (TIPOLOGIA. A) impegno n. 318001131 (TIPOLOGIA. B);
• Quartiere San Donato-San Vitale = impegno n. 318001122 (TIPOLOGIA. A) = impegno n. 318001123 (TIPOLOGIA. B);
• Quartiere Santo Stefano = impegno n. 318001119 (TIPOLOGIA A –
servizi di sorveglianza e custodia) – impegno n. 318001120 (TIPOLOGIA A – manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali) _ impegno n. 318001118 (TIPOLOGIA B);
• Quartiere Savena = impegno 318001093 - (TIPOLOGIA A - Servizi di sorveglianza e custodia e accoglienza) – impegno 318001097- (TIPOLOGIA A -Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali) = impegno 318001090 (TIPOLOGIA B):
Art.9 - Trattamento dei dati personali
Nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Organizzazione ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l’attività, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione del Quartiere.
Nello specifico il Quartiere designa l’Associazione responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui il primo è titolare, ai soli fini dell’adempimento della presente convenzione, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. L’Associazione si impegna a procedere al trattamento dei dati di cui l’Amministrazione è titolare nell’osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
L’Amministrazione, comunque, garantisce che i dati personali oggetto del trattamento di cui è titolare sono trattati lecitamente e sono stati raccolti nell’osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 196/03. L’Amministrazione è tenuta ad inoltrare al responsabile specificazione analitica dei compiti e delle istruzioni per il trattamento, che l’Organizzazione e si impegna a rispettare.
Art. 10 – Imposta di bollo e registrazioni
La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 – co. 5 del D.Lgs n.117/2017 Codice del Terzo settore ;
Art. 11 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Bologna.
Art. 12 – Osservanza delle disposizioni di legge
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell’atto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Bologna, lì
PER I QUARTIERI
Il Direttore del Quartiere Borgo Panigale-Reno Xxxxxx Xxxxxxxx
PER L'ORGANIZZAZIONE
Il Legale Rappresentante