Contratto di disponibilità: l’affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della soglia di risoluzione del contratto. (Leonardo Miconi)i
Contratto di disponibilità: l’affidamento con l’offerta economicamente più vantaggiosa
e la determinazione della soglia di risoluzione del contratto.
(Xxxxxxxx Xxxxxx)i
Abstract: Il presente lavoro esamina due temi specifici del cd. “contratto di disponibilità”, introdotto con il recentissimo decreto legge 1 del 2012: l’affidamento del contratto con la “offerta economicamente più vantaggiosa” e la individuazione di una “soglia minima di risoluzione” del contratto. Quanto al primo punto, sono illustrate le criticità del metodo prescelto dalla norma, laddove, a fronte della complessità del contratto, ha stabilito l’onere dell’amministrazione aggiudicatrice di indicare nel bando di gara, gli elementi di valutazione delle offerte secondo un ordine gerarchico d’importanza. Poiché la formula non prevede l’usuale “ponderazione” degli elementi, si suggerisce un approccio idoneo, da un lato, ad assicurare la trasparenza del decisore, dall’altro, a valorizzare la flessibilità delle valutazioni descrittive rispetto ai metodi di sintesi numerica. L’articolo s’inserisce nel più ampio dibattito del criterio di aggiudicazione della “offerta economicamente più vantaggiosa”, rivalutando la competenza e la responsabilità del decisore. Quanto al secondo punto, dapprima si colgono le analogie della soglia di risoluzione automatica con la prassi del project financing, e segnatamente delle opere fredde, quindi si argomenta su un possibile criterio d’individuazione del valore ottimale di tale soglia; facendo comprendere gli effetti di una soglia più alta o più bassa sul piano economico e finanziario dell’operazione. L’articolo fornisce spunti di riflessione sia all’amministrazione aggiudicatrice, deputata a elaborare il bando di gara, sia agli operatori economici interessati alle gare di appalto e chiamati a formulare le offerte economiche.
Abstract: This paper examines two specific issues of the cd. "availability contract", introduced with the recent Decree Law 1 of 2012: the awarding of the contract with the "most economically profitable bid" and the individualization of a "minimum level of resolution" of the contract. Firstly the criticality of approach chosen from the norm is illustrated, where, in view of the complexity of the contract, the contracting authority has indicate in the notice, the elements of evaluation of bids according to hierarchical importance. Because the formula does not provide the usual "weighting up" of the elements, we suggest a suitable approach, on the one hand, to ensure the transparency of the decision maker, and on the other to enhance the flexibility of descriptive assessments compared to numerical methods of synthesis. The article fits into the wider debate of the awarding criterion "most economically profitable", re-evaluating the competence and responsability of the decision maker. Secondly, we first capture the similarities of the threshold of automatic resolution with the practice of project financing, and particularly of the works cold, than we discuss a possible criterion for identifying the optimal value of such a threshold, making people understand the effects of a threshold higher or lower on the economic and financial level of the transaction. The article gives food for thought both to the contracting authority, appointed to draw up the tender, and to the traders involved in tenders and called to make the offers.
Tra i recentissimi provvedimenti varati dal Governo vi è una nuova tipologia contrattuale recata nell’art.44, co.4, del dl 1 del 2012 (decreto sviluppo), rinvenibile nel cd. “contratto di disponibilità”. Una prima novella si trova nel comma 15-bis, art.3, d.lgs. 163/2006 (in seguito codice) e reca la nozione dell’istituto: affidamento di un contratto teso alla costruzione di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Una seconda novella, nel successivo comma 15-ter, art.3, del codice, ha provveduto a collocare il contratto di disponibilità nell’ambito dell’elenco dei “contratti di partenariato pubblico privato”. Infine, una terza novella, subito dopo il contratto di leasing, introduce l’art.160-ter del d.lgs. 163 del 2006, per disciplinare i caratteri dell’istituto: dal canone di disponibilità, al prezzo di trasferimento anticipato, fino alla riduzione (per inadempimento) del canone a una soglia oltre la quale il contratto è risolto automaticamente, nonché al limite massimo del 50 % di contributo dell’amministrazione, qualora intenda acquisire l’opera al termine della gestione o riscattarla anticipatamente.
Al carattere ibrido del contratto di disponibilità (dall’istituto della concessione, all’acquisto di cosa futura), vanno aggiunte le analogie con le opere fredde della finanza di progetto (cfr. art.143 co.9 e art.153 del codice), rispetto alle quali, sono da registrare semplificazioni non secondarie sul piano delle procedure di selezione dei concorrenti e dei documenti a base di gara (un capitolato prestazionale). Interessa, nel seguito, proporre alcune argomentazioni sul criterio di aggiudicazione e sulla soglia minima.
Nell’art.160-ter, co.3, del d.lgs. 163 del 2006, per la individuazione dell’affidatario, viene tassativamente richiamato l’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di applicare il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa (oev) di cui all’art.83 del d.lgs. 163 del 2006. Il medesimo comma, nel prescrivere i contenuti obbligatori del bando di gara, ha incluso, ai fini della formazione della graduatoria di merito, i “criteri secondo l’ordine d’importanza loro attribuita e in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte”. Dunque, diversamente dall’art.83, co.3, del codice, dove la elencazione dei criteri secondo l’ordine di importanza, si effettua in via residuale, qualora non sia possibile la ponderazione (operazione di assegnazione dei pesi ai diversi elementi di valutazione delle offerte, fino a 100 o all’unità), nel caso del contratto di disponibilità il legislatore riconosce ex ante la difficoltà di effettuare tale ponderazione degli elementi di valutazione, a fronte, evidentemente, della complessità del contratto. La decisione di riconoscere la difficoltà di effettuare la ponderazione, dunque, non è lasciata al caso concreto e, così, an le amministrazioni più dotate professionalmente sono poste nelle stesse condizioni di tutte le altre.
L’indicazione gerarchica dei criteri di valutazione (elementi di valutazione) non è nuova: è da ricordare la sua origine comunitaria, precisamente nell’art.53, comma 2, u.p., direttiva UE 2004/18, ripresa dapprima nel comma 4, art.83, del codice, e in seguito nel comma 6, art.153, del codice stesso. Da rimarcare la sussistenza, nella disposizione comunitaria, dell’onere dell’amministrazione aggiudicatrice di dimostrare (nella delibera a contrarre o prima) le ragioni dell’impossibilità a procedere ad una ponderazione, con la funzione evidentemente di costituire un contrappeso ad una metodologia nella quale si può esercitare una eccessiva discrezionalità (da parte della commissione giudicatrice), tuttavia ammessa difronte ad un contratto particolarmente complesso. Nel co.4, art.83, del codice, la formula comunitaria ricordata, è stata anche arricchita e per certi versi attenuata: si consente all’amministrazione, quando non sia in grado di stabilire la ponderazione con la propria organizzazione, di nominare, nella determina a contrarre, ai fini del bando di gara, uno o più esperti con l’incarico di definire i criteri e i pesi. Nella norma comunitaria ricordata, si parla di oggettiva impossibilità e quindi d’indeterminatezza del problema di attribuzione dei pesi a ciascuno dei criteri di valutazione; nella seconda, invece, è sufficiente in concreto e realisticamente la sola carenza dell’organizzazione, cioè delle risorse a disposizione, per consentire il ricorso all’approccio più generico (per quanto si dirà) delineato dalla direttiva e comunque più rischioso in termini di trasparenza.
Nel criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ci si trova di fronte ad uno scenario così formato: da un lato, una serie di offerte o alternative ammesse alla gara, dall’altro, un insieme di elementi e sub-elementi di valutazione (in generare in parte qualitativi e in parte quantitativi) con relativo peso o sub-peso recati nel bando o lettera d’invito. Il regolamento emanato con dpr n.207/2010, consente di assumere nel bando o lettera d’invito, i metodi più adatti per la valutazione delle singole offerte (in breve: confronti a coppia o punteggi discrezionali da zero a 1) e per la concatenazione di esse, ai fini di ottenere una graduatoria di merito delle offerte in gara (dal metodo semplice ed intuitivo cd. aggregativo-compensatore, fino al metodo molto sofisticato e variegato cd. metodo el.e.ctre). Metodi recepiti nell’ordinamento (ora ALL. G, dpr 207/2010) in un lungo arco temporale e talora presi in prestito, non senza malfunzionamenti e criticità, da discipline scientifiche lontane dalle gare d’appalto ma, avendo sempre il fine, di mettere a punto un processo di valutazione oggettivo, riscontrabile e trasparente. Non a caso, la vasta giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato sul punto la sufficienza delle valutazioni numeriche in luogo dell’obbligo di motivazione (proprio degli atti amministrativi). Vale a dire: se ci sono valutazioni riassumibili in espressioni numeriche e punteggi, queste non necessitano di motivazioni scritte.
Un esempio di quattro offerte (A, B, C e D) valutate da tre Commissari (C1, C2 e C3) con il confronto a coppie, in riferimento al criterio E1, fornisce, sommando le preferenze ottenute in totale, una graduatoria provvisoria per E1:
E 1 |
A |
B |
C |
D |
C 1 |
4 |
2 |
3 |
7 |
C 2 |
1 |
1 |
6 |
4 |
C 3 |
1 |
1 |
2 |
4 |
PUNTEGGIO TOTALE |
6 |
4 |
11 |
15 |
PUNTEGGIO NORMALIZZATO |
0,40 |
0,27 |
0,73 |
1,00 |
PUNTEGGIO PONDERATO |
- |
- |
- |
- |
ORDINAMENTO PARZIALE |
III° |
IV° |
II° |
I° |
Al di fuori di questo caso (cfr. ALL. G del dpr 207/2010), sommando i punteggi normalizzati (punteggi delle offerte, diviso il punteggio massimo) provenienti dagli altri elementi (an se quantitativi), e ponderati con i pesi, si forma la graduatoria finale delle offerte necessaria per individuare l’aggiudicatario e per le esigenze dello scorrimento. Nel contratto di disponibilità, invece, mancano i pesi e ciò non consente di utilizzare i metodi di sintesi numerica per l’ordinamento delle offerte in gara. Il bando può indicare solo quali siano i criteri di valutazione (Ei) disposti in ordine gerarchico: ad esempio, E1 migliore di E2, E2 migliore di E3, E3 migliore di E4, e così via fino a En-1 migliore di En; ma è tassativamente esclusa, dopo la consegna delle offerte, la possibilità della Commissione di svolgere la ponderazione tra gli stessi criteri: non si può attribuire a E1 il peso del 60 %, a E2 del 20 % a E3 il 20 % (fino a 100).
Nell’esempio, ci fermeremmo al punteggio normalizzato, ma non saremmo in grado di combinare i detti punteggi relativi con quelli degli altri elementi. Qualora li sommassimo, per giungere ad un punteggio complessivo, avremmo operato la scelta implicita di attribuire lo stesso peso relativo (100 % o 1 ) ai vari criteri, con la violazione del precetto insito nell’ordine gerarchico recato nell’art.160-ter del codice: nella decisione, E1 deve incidere di più di E2, E2 più di E3, e così via.
L’alternativa alla quale si deve ricorrere per giungere alla graduatoria di merito, è quella di adottare valutazioni motivate. Infatti, nei contratti complessi, il giudizio sintetico espresso con elementi e pesi, è sostituito da un giudizio descrittivo delle offerte sulla base dei criteri posti e della loro diversa importanza.
Si sostiene, autorevolmente, che il giudizio descrittivo permette (comunque) di verificare ex post la correttezza del percorso di valutazione, sempre e comunque sottoponibile al sindacato giurisdizionale. Esso consentirebbe inoltre di mirare alla sostanza dell’offerta e non alla forma, cosa questa, preclusa ai metodi di valutazione numerica. In sostanza, avrebbe il merito di poter premiare la creatività delle offerte in assenza di parametri troppo rigidi.
Vi sono però forti obiezioni a un tale approccio, tra cui quelle più risalenti (epoca di tangentopoli e conseguente legge 109/1994) motivate dall’eccessiva discrezionalità tecnica del valutatore o decisore, insita nelle aggiudicazioni disancorate da un metodo numerico (cfr. allegati dedicati alle metodologie nel dpr 554/99, ora dpr 207/2010).
Una conferma si trova proprio nella determina n.2 del 2009 dell’Autorità di vigilanza, in tema di finanza di progetto la quale, laddove il co.6, art.153, del codice, fa riferimento al medesimo ordine d’importanza dei criteri di valutazione nell’oev, suggerisce un’ampia serie di tabellazioni sui possibili elementi e pesi consigliati per la valutazione. Peraltro alcuni criteri, oltre a quelli dell’art.83 del codice, sono prestabiliti (qualità della progettazione, piano economico e finanziario, schema di convenzione). In altre parole, ciò conferma sia il favore riconosciuto dall’Autorità ai metodi analitici, sia la possibilità anche nei contratti complessi di formulare una lista di criteri di valutazione e pesi, sempre adattabile e integrabile. Infatti, per ogni tipologia di contratto, l’esperienza e la prassi portano a individuare un gruppo di elementi ricorrenti per le valutazioni delle offerte e non vi è molto spazio d’innovazione se si vogliono escludere i cd. bandi fotografia. Occorre inoltre considerare la difficoltà di trascrivere, a verbale, motivazioni sufficientemente immuni da illogicità, e quindi superabili in sede di contenzioso, soprattutto qualora non vi siano differenze significative tra le offerte, nonché dei tempi tecnici più dilatati per venire a capo di gare con un numero di partecipanti non esiguo.
Una procedura in grado di cogliere, da un lato, il supposto vantaggio di un giudizio descrittivo e, dall’altro, di limitare la discrezionalità della commissione giudicatrice, può essere delineata come segue. In primo luogo, s’indicano nel bando di gara, sulla base delle istanze capitolari, i criteri di valutazione secondo l’ordine di importanza e si fissano, nello stesso tempo, le soglie di sbarramento delle offerte come sopra descritto. Queste ultime possono essere individuate in percentuale al numero di offerte ammesse in gara: ad esempio, si possono accantonare dall’iter valutativo il 30 % delle offerte peggiori, o altra aliquota, purché scelta nel bando nel rispetto del principio di adeguatezza (art.83, co.2, d.lgs. 163/2006). Inoltre, al primo criterio, più importante, non si può associare una soglia diversa dai restanti criteri. Si assicura in tal modo la qualità minima delle offerte e se ne riduce il numero da trattare successivamente.
In una prima fase si svolge il confronto a coppie per ciascun criterio o elemento e si operano gli accantonamenti delle offerte al disotto delle soglie prefissate. Il risultato del confronto a coppie, pur non fornendo valori assoluti delle singole offerte, è un ordinamento relativo delle offerte stesse (cfr. punteggio normalizzato), valido per l’elemento preso in considerazione. Una volta ricavati gli ordinamenti parziali per ogni elemento, si pone il problema di come giungere all’ordinamento finale delle offerte rispettando la gerarchia degli elementi di valutazione.
Per illustrare le varie difficoltà e le possibili obiezioni, si passano in rassegna vari casi. Ipotizziamo un primo caso dove l’offerta D superi in tutti gli elementi di valutazione le restanti offerte: X (xx X0), X (xx X0), X (xx X0) .. X (Xx). L’offerta D sarà la prima nell’ordinamento finale e un'altra qualsiasi offerta, ad esempio l’offerta A, non potrà mai essere preferita a D pur se supportata da una qualsivoglia motivazione descrittiva, perché non sarebbe coerente con gli ordinamenti parziali. In un secondo caso, si prendono in considerazione offerte diverse per ogni elemento di valutazione: D (in E1), A (in E2), C (in E3), .. X (in En). Per ogni elemento vi è un’offerta leader e D risulta essere l’offerta migliore secondo l’elemento di valutazione più importante: ma potrebbe essere svantaggiosa in un altro elemento o addirittura la meno qualificata. L’offerta D potrà allora essere la prima dell’ordinamento finale, solo a seguito di una motivazione descrittiva. Un terzo caso può essere rappresentato come segue: X (xx X0), X (xx X0), X (xx X0), X (xx X0), X(xx E5), con 5 elementi di valutazione. Anche qui l’offerta D è leader con una preferenza più elevata rispetto alle altre (in 3 elementi rispetto a 5), ma si ripropone la problematica del secondo caso.
Un quarto caso, antisimmetrico rispetto al terzo, è il più affollato: X (xx X0), X (xx X0), X(xx X0), X(xx X0), X(xx X0); oppure D (in E1), B(in E2), C(in E3), A(in E4), A (in E5). L’offerta A si trova al primo posto in più elementi rispetto a D, ma non in quelli più importanti. Generalizzando, qualora cioè A prevalesse su D con maggiore frequenza, potremmo far cadere la scelta su tale offerta. L’approccio, però, non sembra corretto in assenza d’informazioni su quali elementi A supera la D; in tal caso, non è significativo rilevare in quali elementi un’offerta prevalga sulle altre, ma in quanti di essi, e così non vi sarebbe alcun bisogno di conoscerne l’ordine gerarchico richiesto dalla norma. Magari gli ultimi elementi sono residuali e poco importa quale offerta prevalga; infatti, non conosciamo per definizione quale sia la misura della “distanza” d’importanza tra gli elementi. Il quarto caso, in realtà, in dipendenza della mole degli elementi di valutazione, si può configurare secondo molteplici combinazioni alle quali appare impossibile dare una soluzione automatica o matematica.
Occorre pertanto ricorrere a una semplificazione: assumere un numero di elementi piuttosto contenuto, quello strettamente necessario, per non avere ordinamenti parziali poco significativi ai fini dell’affidamento, operando la scelta dell’offerta prima classificata nell’ordinamento finale, attraverso una valutazione descrittiva solo tra le offerte leader, con una valutazione, per così dire, orizzontale tra gli elementi (disposti dal più importante, a sinistra, al meno importante, a destra, con al disotto la classifica parziale ottenuta per l’elemento). Senza mai arrivare a esiti paradossali: le offerte leader negli elementi residuali, non potranno prevalere su quelle classificate negli elementi più importanti, e un’offerta in posizione inferiore in un ordinamento parziale, non può prevalere su un’offerta in posizione superiore; in breve, non può ammettersi lo spostamento verticale delle offerte, per evidenti ragioni di coerenza con gli ordinamenti parziali. Nondimeno, la frequenza delle offerte nei vari ordinamenti parziali e la loro posizione in elementi più o meno importanti, avranno comunque un peso ai fini della scelta, e la commissione giudicatrice, è chiamata a dare un’articolazione particolarmente approfondita della motivazione qualora intenda discostarsi dai precetti di logicità. Infine, per completare l’ordinamento finale, cioè individuare il secondo posto, il terzo, ecc., si applicheranno le stesse regole della prima classificata.
Riassumendo, le offerte superstiti alle soglie, sarebbero tutte comprese nella graduatoria di merito e la loro scelta risulterebbe coerente con il dettato dell’art.160-ter, comma 3, del codice: i criteri verrebbero sempre applicati in ragione delle loro importanza gerarchica, seppure temperata con le valutazioni descrittive, per così dire, orizzontali. Si tornerebbe, con tale approccio, al migliore spirito con cui sono stati originariamente concepiti negli anni 80 i metodi cd. ELECTRE (cfr. variante ELECTRE II): non metodi volti necessariamente a formare una graduatoria automatica e rigida (come nella versione ELECTRE nell’ALL. G, del dpr 207/2010), bensì, in una prima fase, volti a individuare una serie di proposte tutte meritevoli; in una seconda fase, superata la rigidità delle valutazioni numeriche, i metodi sono tesi a operare una scelta ragionata tra queste ultime. Le motivazioni a verbale sarebbero in numero contenuto e i confronti a coppia, nella prima fase di costruzione degli ordinamenti parziali, oltre ad assicurare la scientificità delle valutazioni, darebbero comunque ex post la possibilità di valutare la coerenza dei confronti operati da ciascun commissario (analisi di coerenza).
In conclusione, nell’approccio delineato in due fasi, per i contratti complessi (ordinamenti parziali e valutazione descrittiva), non si ravvedono necessariamente deficit di trasparenza, laddove la commissione giudicatrice, alla quale si richiede un maggiore livello di competenza rispetto alla prassi dei metodi automatici, è responsabilizzata dall’onere della motivazione.
L’individuazione della soglia minima al disotto della quale operare la risoluzione del contratto di disponibilità, non è meno problematica. Per comprenderne gli effetti sul contratto, si può fare riferimento alle opere fredde nella finanza di progetto, caratterizzate da un flusso di cassa non generato dal mercato attraverso una tariffa, ma da una sorta di canone indicato nella convenzione di concessione, come appunto nel contratto di disponibilità.
Generalmente, in tali tipi d’interventi, si garantisce un livello minimo di disponibilità (dell’opera o dell’impianto) attraverso un canone contrattualmente previsto, cui è sottratto, in caso di deficit del servizio durante la gestione, una penale ragguagliata agli utili prodotti dal progetto. In particolare, nel piano economico e finanziario, si costruisce un equilibrio così formato: i ricavi sono commisurati, in prima analisi, al solo canone, mentre le spese sono dovute alle rate di ammortamento dell’investimento e al costo della gestione; la differenza produce il risultato ante imposte cui si applica la penale. Se s’ipotizza un’aliquota di penale distribuita su tutto il periodo di gestione, come se l’opera fosse perennemente gestita in modo insoddisfacente, ma appena al disotto della risoluzione del contratto, e si sottrae al valore del canone l’ammortamento e la decurtazione, si ottiene una somma destinata agli utili e al pagamento degli interessi e imposte. Ribaltando tale ragionamento, cioè partendo dall’eguaglianza “ Ricavi - Costi - Ammortamenti - Interessi - Imposte - Penali = Utile = 0 ” (qui semplificata per esigenze di chiarezza e di concisione), i cui termini sono da intendere “attualizzati” rispetto al tempo contrattuale, si può ricavare la soglia di penale applicabile per salvaguardare gli ammortamenti e quindi gli investimenti dell’affidatario; intaccando finanche gli utili e individuando gli ammortamenti facendo riferimento ad un costo medio ponderato del debito (la penale è da intendere come un algoritmo più o meno articolato, nel quale, il valore incognito, rispetto a cui va risolta l’equazione, è la percentuale da inserire, insieme alla formula, nel capitolato prestazionale). Pur se non vi sono regole prefissate per individuare il livello di penale, non sembra si possano intaccare gli ammortamenti perché, diversamente, non vi sarebbero a priori le condizioni per un investimento e il contratto non sarebbe proponibile al mercato. Qualora si prevedesse il riscatto dell’opera, alla formula riportata, dovrebbe aggiungersi, con il segno positivo, l’anticipo da corrispondere: “Ricavi + Anticipo - Costi - Ammortamenti - Interessi - Imposte - Penali = Utile = 0 ”.
A parte il livello di penale assunto, a questo punto si pone un altro problema: in alcune opere, non sarebbe accettabile un costante deficit di gestione nel periodo di durata del contratto di disponibilità, pur se di poco sotto la detta soglia di risoluzione. Ad esempio, in un ospedale, dovrebbe prevedersi: a) la possibilità di sanzionare, anche con la risoluzione, l’ipotesi di eventi ripetuti (situazioni d’indisponibilità) ciascuno al di sotto del rispettivo limite o periodo di grazia; b) la classificazione delle tipologie di aree dei vari reparti, per assicurare una più stretta dipendenza gerarchica tra essi, la cui indisponibilità sia causa di indisponibilità di altri reparti ad esso correlati. Mentre, per l’esercizio di una linea metropolitana, sarebbe tollerabile la ridotta regolarità del servizio nei periodi non di punta (sempre se sopra le soglie puntuali di ammissibilità dei parametri prestazionali), se i valori nella fascia di punta fossero soddisfatti ecc.
In breve, il valore della soglia limite, dovrebbe comunque essere armonizzato con un’adeguata disciplina delle penali e un coerente sistema di parametri prestazionali ancorati alla gestione. E’ evidente pertanto il vantaggio, da un lato, di individuare una soglia limite tale da consentire ai potenziali concorrenti di prevedere correttamente il costo degli investimenti ragguagliati alla durata della gestione (linee di credito); dall’altro, quello di decidere a priori, da parte della Pubblica Amministrazione, i limiti di qualità del servizio atteso dal contratto di disponibilità. Qualora l’amministrazione concedente elabori un’attenta disciplina delle penali, il gestore non potrebbe mai adagiarsi a livelli di ridotta efficienza gestionale per il sol fine di ridurre i costi. Per determinare la soglia senza ricorrere a regole empiriche, sembra necessaria una simulazione del piano economico e finanziario dell’investimento.
La formula minimalista adottata per i criteri di valutazione delle offerte, nell’affidamento del contratto di disponibilità, comporta varie difficoltà e incertezze, alle quali si può sopperire con approcci al tempo stesso flessibili e rigorosi. Soccorrono, inoltre, almeno in una fase di applicazione inziale, gli indirizzi delineati dall’Autorità di vigilanza in analoghe fattispecie in tema di affidamento. Non è meno problematica la formulazione della soglia minima di risoluzione, laddove gli elaborati a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice sono molto scarni.□
i Dirigente Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Le argomentazioni svolte sono personali e non impegnano in alcun modo l’Autorità.
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