CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA
TRA
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona, con sede in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 –– codice fiscale, in seguito denominata “Ente”, rappresentata dal ,
nato a ……….il ……….., nella sua qualità di ………………..
E
la ………………., con sede in ……………… …….. – codice fiscale e partita IVA in
seguito chiamata "Gestore", rappresentata da ………..………………., nato il a
………..……., nella sua qualità di;
premesso
– che ai sensi dell’art. 1, commi da 391 a 394 della Legge 190/2014, a decorrere dal 1° febbraio 2015, le Camere di Commercio sono incluse nella tabella A allegata alla Legge n. 720/1984 e sono, pertanto, assoggettate al regime di "Tesoreria Unica";
– che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate e alle norme tempo per tempo vigenti, affluiscono nelle contabilità speciali presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato (contabilità infruttifera o fruttifera), ovvero sul conto presso il Tesoriere relativamente alle entrate per le quali ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica;
– che con determinazione del Segretario Generale n. del , veniva approvata determina a contrarre per l’affidamento del servizio ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di cui trattasi, per il periodo 01/07/2019 – 31/12/2021, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio e quindi sino al 31.12.2023;
– che con Determinazione del Segretario Generale n. ……… del …………, il servizio veniva affidato all’Istituto di credito ;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA
1. Con la presente convenzione l’Ente affida al Gestore, che accetta, il proprio servizio di tesoreria e di cassa.
2. Il servizio di tesoreria e di cassa sarà svolto a decorrere dall'01/07/2019 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.
3. Le condizioni di cui alla presente convenzione potranno essere modificate in qualsiasi momento a seguito di eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari applicabili.
Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie o opportune mediante semplice scambio di lettere.
4. Sono escluse modifiche/integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio - assenso.
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. Il Servizio di tesoreria e di cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono ed in conformità della vigente
disciplina in materia, nonché l’eventuale custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 14.
2. Il Gestore svolgerà il servizio oggetto del presente contratto con proprio personale presso gli sportelli siti in Cremona e in Crema via
3. Le funzioni di Cassiere potranno altresì essere esercitate anche per tutte le Aziende Speciali costituite o che la Camera di Commercio dovesse costituire, alle condizioni e secondo le modalità gestionali previste nella presente convenzione e compatibilmente con le norme riguardanti il sistema di Tesoreria Unica.
ART. 3 – RESPONSABILITA’ DELLA BANCA
1. La Banca dedicherà all’espletamento del servizio le migliori cure. E’ responsabile di tutte le somme e di tutti i valori che tiene in consegna per conto della Camera di Commercio. Risponde di eventuali disfunzioni, disguidi e danni causati dalla propria gestione ed organizzazione e di tutti gli errori materiali eventualmente commessi, anche se riconosciuti dopo l’approvazione dei rendiconti di cui all’art. 12, rispondendone anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose.
2. L’Istituto cassiere sarà responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed ai regolamenti della Camera di Commercio.
3. In relazione a quanto sopra ed a garanzia dell’esatta esecuzione del servizio assunto e degli oneri derivanti dalla presente convenzione, la Banca si obbliga, con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, in modo formale verso la Camera di Commercio a tenerla indenne e manlevata da qualsiasi danno e pregiudizio in cui potesse incorrere per effetto dell’esecuzione del servizio o del comportamento del personale da essa dipendente.
ART. 4 – ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L’esercizio finanziario della Camera di Commercio ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. Dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’esercizio finanziario scaduto.
ART. 5 - NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO
1. Il servizio deve essere svolto con l’osservanza di quanto previsto:
a) dal presente contratto;
b) dalla normativa di tempo in tempo vigente in materia e con particolare, ma non esaustivo riguardo:
1. al D.P.R. n. 254/2005 e s.m.i. che disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;
2. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9/6/2016 afferente la codifica SIOPE;
3. all’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), che ha previsto l’evoluzione del sistema di rilevazione SIOPE nel c.d. SIOPE+;
4. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/6/2017 afferente SIOPE +;
5. alla Legge 13/08/2010 n. 136 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari;
6. il Decreto Legislativo n. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) anche per quanto attiene il sistema “PagoPa”;
7. al Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00 gennaio 2004 – Regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione, anche temporale, dei documenti informatici;
8. della Delibera del Centro Nazionale per l’informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA), 17 febbraio 2005 n. 4 – Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico;
9. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate;
ART. 6 – REQUISITI SOGGETTIVI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di cassa, ai sensi dell’art. 41 del D.p.R. 254/2005 è affidato ad una banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385.
2. Il Cassiere ha e si impegna a mantenere per tutta la durata della presente convenzione, nel Comune di Cremona uno sportello bancario, con almeno due dipendenti, funzionante dal lunedì al venerdì di ogni settimana nel rispetto dell’orario osservato per le normali operazioni bancarie per tutto il periodo dell’anno. Il Cassiere ha e si impegna a mantenere, per la medesima durata, uno sportello bancario nel Comune di Crema.
3. Il servizio di Xxxxx dovrà essere gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto in tempo reale tra il servizio finanziario dell’Ente e delle Aziende Speciali e il Cassiere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio. E’ fatto obbligo al Cassiere di utilizzare metodologie e sistemi informatici compatibili e di cui sia possibile l’integrazione con il sistema informatico della Camera di Commercio di Cremona e delle Aziende speciale in base a specifiche tecniche che verranno comunicate di volta in volta dalla Camera di Commercio stessa.
4. Il Cassiere dovrà assicurare il rispetto della normativa di tempo in tempo vigente in materia di flussi finanziari
ART. 7 - RISCOSSIONI
1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) trasmesse dall’Ente mediante flussi informatici, predisposti, e numerati progressivamente, firmati digitalmente dal Dirigente dell'Area Economico –finanziaria e Sviluppo economico e dal Responsabile dell'ufficio ragioneria o dai rispettivi delegati.
2. Le reversali d'incasso verranno trasmesse dall'Ente al Gestore in modalità telematica accompagnate da una distinta che, previa verifica, dovrà essere restituita firmata digitalmente per ricevuta.
3. Le reversali devono contenere le seguenti indicazioni: data di emissione; esercizio finanziario; importi in cifre e in lettere; cognome e nome o ragione sociale dei debitori; codice fiscale del debitore, causale delle riscossioni; indicazione di eventuali vincoli di destinazione, codice Siope +.
4. Nessuna responsabilità compete al Cassiere per l’omessa o inesatta indicazione della contabilità speciale. In mancanza di indicazione si intende che l’imputazione è alla contabilità speciale fruttifera.
5. Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione della Camera di Commercio, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa «salvi i diritti dell’Amministrazione». Tali incassi saranno giornalmente accreditati con valuta immediata (stesso giorno del versamento) e segnalati entro il secondo giorno lavorativo successivo all’operazione all’Ente stesso, il quale deve emettere i relativi ordinativi di riscossione entro trenta giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso.
6. Il Cassiere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi.
7. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al Cassiere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall’Ente mediante emissione di ordinativo (reversale) cui deve essere allegata copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Cassiere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accredita l’importo corrispondente sul conto di cassa con valuta il giorno successivo alla data di emissione dell’assegno postale.
8. Le reversali non incassate entro il 31 dicembre saranno restituite dal Cassiere alla Camera di Commercio per l’annullamento.
ART. 8 - PAGAMENTI
1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) trasmessi dall’Ente mediante flussi informatici, predisposti, e numerati progressivamente, firmati digitalmente dal Dirigente dell'Area Economico –finanziaria e Sviluppo economico e dal Responsabile dell'ufficio ragioneria o dai rispettivi delegati.
2. I mandati di pagamento verranno trasmessi dall'Ente al Gestore in modalità telematica accompagnati da una distinta che previa verifica dovrà essere restituita firmata digitalmente per ricevuta.
3. I mandati di pagamento devono contenere:
a) Nome e cognome o ragione sociale del creditore
b) Codice fiscale/partita iva del creditore
c) Causale
d) Importo in cifre e lettere
e) Modalità di estinzione del titolo
f) Data di emissione
g) Eventuale data di scadenza
h) Codice SIOPE +
i) Codice Identificativo di Gara (CIG) se necessario
j) Codice Unico di Progetto (CUP) se necessario.
La Camera di Commercio si riserva di integrare le informazioni sui mandati in relazione alla normativa vigore.
4. Il Gestore su conforme richiesta dell'Ente, effettua i pagamenti di spese fisse, ricorrenti od obbligatorie della Camera, quelle derivanti da obblighi tributari, rate di imposte e tasse, somme iscritte a ruolo, canoni di utenze varie, deleghe di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque emesso entro quindici giorni dalla comunicazione dell’operazione.
Il Gestore provvederà inoltre, senza addebito di spese per commissioni o altro, anche in mancanza del relativo mandato e nel rispetto delle scadenze indicate, al pagamento degli emolumenti al personale, e ai pagamenti urgenti che dovessero eventualmente rendersi necessari, sulla base di apposita autorizzazione al pagamento sottoscritta da una delle persone autorizzate alla firma dei mandati.
5. I mandati sono eseguiti, inderogabilmente, il giorno lavorativo bancabile successivo rispetto a quello dell’invio del flusso al Gestore.
Il Gestore sarà, comunque, tenuto ad eseguire con precedenza assoluta i pagamenti dichiarati urgenti dall’Ente e quelli relativi a debiti per la cui inadempienza siano dovuti interessi di mora nonché, nei termini, quelli per i quali l’Ente avrà indicato sul mandato la scadenza.
6. Per i pagamenti dei mandati dovrà essere applicata la seguente valuta: entro il giorno successivo (elevabile a 2 giorni, v. circolare MEF n. 22 del 15 giugno 2018).
7. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino non conformi ai requisiti di trasmissione sopra richiamati.
8. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.
9. A comprova dei pagamenti effettuati il Gestore trasmette la ricevuta telematica del pagamento effettuato.
10. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto dall’art. 16, comma 5, del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dall'Ente con assunzione di responsabilità da parte del Gestore che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. Saranno a carico del Gestore gli oneri ed eventuali rimborsi di sanzioni derivanti da ritardi nei pagamenti allo stesso imputabili.
11. I mandati di pagamento sono estinti, conformemente ad espressa annotazione contenuta sui titoli, mediante:
a) accreditamento in conto corrente postale;
b) commutazione in assegno circolare, non trasferibile all'ordine del creditore da spedire a cura del Gestore a mezzo raccomandata a.r. con spese a carico del beneficiario; in tal caso dovrà essere allegata al mandato di pagamento la ricevuta dell'assegno nonché dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita al beneficiario;
c) assegno bancario a copertura garantita con firma di traenza da spedire a cura del Gestore;
d) bonifico bancario (in Italia e all'estero);
e) altre forme di pagamento autorizzate dalle normative vigenti.
12. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare, l'Ente è liberato dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario o postale.
13. Le spese derivanti dalle diverse modalità di estinzione sono poste esclusivamente a carico del beneficiario.
14. Nessuna commissione verrà addebitata ai beneficiari ai sensi della circolare MEF n. 22 del 15 giugno 2018.
15. Nessun addebito di commissione dovrà comunque applicarsi alle operazioni concernenti:
- retribuzioni, indennità e compensi a favore dei dipendenti;
- indennità, rimborsi e compensi ai componenti gli organi e commissioni camerali;
- pagamento fatture per contratti di somministrazione lavoro;
- contributi erogati dalla Camera di Commercio a soggetti terzi;
- quote associative.
16. I pagamenti ai dipendenti sono effettuati con valuta fissa compensata e senza addebito di spese per l'Ente.
17. Qualora i pagamenti da effettuare abbiano scadenze prefissate, i relativi mandati dovranno essere trasmessi al Gestore di norma almeno un giorno lavorativo bancabile precedente a detta scadenza o valuta.
18. L'Ente si impegna a concordare di anno in anno la data oltre la quale non presentare al Gestore mandati, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
19. L’Ente indica negli ordinativi di pagamento specifico codice in caso di esenzione dall’obbligo dell’imposta di bollo di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni o integrazioni; il Gestore è responsabile del relativo obbligo. E’ comunque esclusa ogni responsabilità del Gestore in ordine all’errata indicazione da parte dell’Ente.
20. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Ente per l'annullamento.
ART. 9 - PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO
1. Su richiesta della Camera di Commercio, l’Istituto cassiere procederà al rilascio di carte di credito aziendali, appartenenti al circuito internazionale, regolate da apposito contratto. A tal fine l'Ente trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo.
2. L'Ente trasmette al Gestore i relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute con l'utilizzo della carta di credito.
3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Ente applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.
4. L'utilizzo della carta di credito si presuppone senza commissioni di gestione e transazione. Il rilascio e la gestione annuale della carta di credito aziendale sono gratuiti per l’Ente.
ART. 10 - ANTICIPAZIONE DI CASSA
1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Ente.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente dell'Ente, su richiesta dell'Ente, corredata della deliberazione dell'organo competente, il Gestore si impegna ad accordare un'anticipazione di cassa, per un ammontare massimo di € 1.000.000,00.
3. Gli interessi a carico dell'Ente vengono calcolati sulla base delle somme effettivamente utilizzate e decorrono dalla data di effettivo utilizzo. Il tasso di interesse annuo applicato sulle anticipazioni di cassa sarà pari a (……) punti percentuali in ………al tasso Euribor a tre mesi di tempo in tempo vigente (base 360, media del mese), la cui liquidazione avrà luogo con cadenza trimestrale
4. Nel caso in cui il rapporto di cui alla presente Convenzione venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito.
5. Il Gestore addebita trimestralmente nel conto bancario dell'Ente gli eventuali interessi a debito maturati con trasmissione dell'apposito estratto conto e con esclusione di qualsiasi altro onere (commissione max scoperto, spese di istruttoria, commissioni o altro). L'operazione verrà conclusa mediante emissione di appositi mandati di pagamento.
ART. 11 - FIRME AUTORIZZATE
1. L'Ente provvede a depositare presso il Gestore le firme autografe con le generalità e la qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
ART. 12 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI
1. Il Gestore, ai fini dell’espletamento del servizio, dovrà tenere in ordine cronologico le registrazioni giornaliere tanto delle riscossioni quanto dei pagamenti mediante un apposito "giornale di cassa" da trasmettere in via telematica all'Ente, con indicazione di: numero di riferimento mandati/reversali, valute, beneficiari, causali dettagliate dei movimenti, sospesi di entrata e uscita, annullamenti di operazioni, storni, regolarizzazione di sospesi.
2. Il Gestore trasmette all'Ente ogni mese, ovvero quando da una delle due parti sia ritenuto opportuno, la situazione di cassa contenente il conto cronologico delle reversali riscosse e dei mandati pagati, nonché delle riscossioni e dei pagamenti in conto sospeso e l'elenco delle reversali e dei mandati inevasi. Tale situazione si riterrà senz'altro riconosciuta esatta se non perverranno al Gestore eventuali segnalazioni di discordanze, entro il termine di sessanta giorni dalla data di invio.
3. Il Gestore invia all'Ente alla chiusura dell’esercizio, per il rimborso, una nota dei bolli e delle spese applicati ai mandati ed alle quietanze non rimborsabili dai percipienti se indicato negli ordinativi.
4. Il Gestore trasmette mensilmente all'Ente l'estratto del conto corrente, corredato del tabulato riportante analiticamente:
- i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento e di introito effettuate nel periodo considerato;
- gli estremi della relativa quietanza;
- il foglio dell'estratto conto regolato per capitale ed interessi.
L'Ente è tenuto a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati. Il Gestore è sempre responsabile degli errori materiali della sua gestione, anche se riconosciuti dopo l'approvazione dei documenti di rendiconto;
5. Per l'imposta di bollo relativa alle quietanze ed in genere per tutte le ritenute fiscali, il Gestore si dovrà attenere alle indicazioni che saranno annotate sui mandati.
ART. 13 - CONTO GIUDIZIALE
1. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.P.R. 254/2005 entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio il Gestore si impegna a trasmettere all'Ente il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell'allegato E dello stesso decreto.
ART. 14 - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE TITOLI E VALORI
1. Il Gestore assumerà in deposito a custodia ed amministrazione, sotto la propria responsabilità, qualsiasi titolo o valore di spettanza della Camera di Commercio o delle Gestioni Speciali annesse e qualsiasi valore o titolo depositato per cauzione da Amministratori o Funzionari dell’Ente, ed anche, su specifica disposizione camerale, depositi di titoli o valori fatti da terzi nell’interesse della Camera di Commercio per garanzia di contratti, concorsi ed aste, cauzioni, etc. Questi ultimi depositi verranno dal Cassiere restituiti, anche in giornata, anche ai rispettivi titolari, dietro ordine firmato dal Dirigente Area Economico – Finanziaria.
2. I valori di proprietà della Camera di Commercio saranno immessi su specifico deposito amministrato. La Banca curerà la gestione degli obblighi connessi e l’eventuale riscossione dei diritti patrimoniali maturati.
3. Gli anzidetti servizi di custodia ed amministrazione saranno espletati dalla Banca a titolo gratuito.
ART. 15 – SMARRIMENTO ASSEGNI CIRCOLARI
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione degli assegni circolari N.T. spediti, si applicano le disposizioni vigenti in materia (RD 21.12.1933 n. 1736).
2. Nel caso che tali assegni vengano pagati da altri istituti di credito, la Banca si impegna a collaborare per il recupero del relativo controvalore in nome e per conto della Camera di Commercio.
ART. 16 - VERIFICHE
1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, la documentazione relativa alla gestione.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'Ente hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.
ART. 17 - TASSI CREDITORI E DEBITORI
1. Su tutte le giacenze di cassa dell'Ente e dell’Azienda Speciale presso la Banca cassiere per somme che, a norma di legge, non devono essere riversate nel sistema della Tesoreria Unica viene applicato il tasso di interesse creditore annuo lordo (indicato dall’aggiudicatario nella
dichiarazione presentata), la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
2. Sugli effettivi utilizzi delle anticipazioni di cassa di cui all'art. 10 viene applicato il tasso di interesse debitore annuo lordo (indicato dall’aggiudicatario nella dichiarazione presentata), la cui
liquidazione ha cadenza trimestrale.
3. Per ogni operazione o servizio accessorio derivante dalla presente convenzione e/o non compreso nella stessa, il Cassiere applicherà i diritti o le Commissioni previste per la migliore clientela.
ART. 18 - SERVIZIO DI HOME BANKING
1. Il Gestore attiverà – senza alcun onere a carico dell’Ente – il servizio di “home banking” con funzioni informative per l’accesso in tempo reale agli archivi del conto corrente e operative per svolgere funzioni telematiche di versamento a cura e spese del Gestore il giorno stesso dell’inizio della prestazione.
2. La relativa gestione e manutenzione non comporterà alcun onere per l'Ente.
ART. 19 - APPARECCHIATURE P.O.S.
1. Il In aggiunta ai servizi di cui ai precedenti articoli la Banca si impegna ad assicurare almeno quattro apparecchiature POS fisse per la riscossione delle entrate di cui tre presso la sede centrale di Cremona, una presso la sede di Crema e due apparecchiature POS GSM/GPRS alle seguenti condizioni economiche:
- installazione gratuita di ogni terminale POS (fisso o GSM/GPRS);
- canone annuo gratuito per ogni terminale POS (fisso o GSM/GPRS);
2. Eventuali diverse e/o ulteriori esigenze individuate dall’Ente nel periodo della presente convenzione verranno di volta in volta concordate tra le parti.
3. I costi del servizio sono a totale carico del Gestore: installazione, manutenzione, disinstallazione e quant’altro necessario per la corretta prestazione del servizio di cui al presente articolo. Rimarranno a carico dell’Ente gli allacciamenti elettrici e telefonici, così come saranno a carico dell’Ente la fornitura di energia elettrica ed il costo del traffico telefonico originato dalle transazioni eseguite.
4. Prima dell’installazione saranno definite, di comune accordo, le condizioni d’utilizzo del servizio, restando sin d’ora convenuto:
- l’installazione e disinstallazione gratuita di ogni terminale POS (fisso con connessione via rete telefonica o mobile con connessione via GSM/GPRS);
- il canone annuo gratuito per ogni terminale POS (fisso, GSM/GPRS o virtuale);
- operazioni gratuite effettuate da ogni terminale POS (fisso, GSM/GPRS o virtuale).
ART. 20 - COMPENSO E SPESE DI GESTIONE
1. Per la gestione del servizio la Camera di Commercio corrisponderà semestralmente il compenso di € offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, salvo il rimborso delle spese forzose (bolli,
iva, stampati, postali ecc). Il compenso semestrale si ottiene dividendo per nove (il numero dei semestri considerati) il prezzo offerto in sede di gara.
2. La liquidazione avverrà, previa emissione di regolare fattura elettronica.
ART. 21 - DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione avrà durata dal 01/07/2019 fino al 31/12/2021, con possibilità di proroga ad insindacabile richiesta dell’Ente, per un ulteriore biennio e quindi sino al 31.12.2023. E’ comunque fatto obbligo all’Istituto cassiere, di proseguire nel servizio alle medesime condizioni, anche dopo la scadenza del contratto nelle more dell’individuazione del nuovo concessionario, per un periodo non superiore a sei mesi.
2. E’ in atto la procedura di accorpamento con le Camere di Commercio di Mantova e Pavia. All’esito di tale procedura, la Camera di Commercio di Cremona si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione alla data di costituzione della nuova Camera di Commercio senza che l’Istituto cassiere abbia a pretendere alcun risarcimento.
3. La Camera di Commercio, a seguito di innovazioni legislative che potranno essere introdotte, nell’ambito della riforma del sistema camerale, o a seguito di scelte autonomamente assunte, si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione con un preavviso di tre mesi senza che l’Istituto cassiere abbia a pretendere alcun risarcimento.
4. Nel caso di cessazione del servizio, per qualsiasi motivo, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso del Gestore stesso, a far rilevare dal cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni.
ART.22 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITA’
1. L’Ente, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare penali pecuniarie in ogni caso di accertata violazione.
La penalità è applicata dopo formale contestazione ad esame delle eventuali controdeduzioni del Gestore, le quali dovranno pervenire entro cinque giorni lavorativi dalla data di contestazione.
2. Il mancato, insufficiente o errato svolgimento delle attività previste, nonché il ritardo nell’espletamento delle stesse laddove è previsto un termine e/o frequenza di adempimento, comporta l’applicazione di una penalità commisurata alla gravità dell’inadempienza accertata e, comunque, per ogni singola inadempienza, non inferiore a € 250,00 e non superiore a € 5.000,00. Resta fermo per il Gestore l’obbligo di ripristino delle condizioni previste entro i tempi stabiliti dall’Ente.
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto sarà risolto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso, nei seguenti casi:
a) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro di pignoramento a carico del Gestore.
2. L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, nelle seguenti fattispecie:
a) interruzione non giustificata del servizio;
b) subappalto, anche parziale, del servizio, senza preventiva autorizzazione dell’Ente;
c) cessione del contratto;
d) revoche di provvedimenti di autorizzazioni che incidano sull’attività inerente la presente convenzione;
e) ulteriori inadempienze del Gestore dopo l’applicazione di tre penalità per la medesima infrazione nel corso di un esercizio finanziario.
Costituirà altresì causa di risoluzione della convenzione la chiusura di tutti gli sportelli della Banca nel Comune di Cremona e nel Comune di Crema.
3. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l’Ente, concluso il relativo procedimento, stabilisca di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione al Gestore il quale è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Ente dovrà sopportare.
ART. 24 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Le spese di stipulazione – nessuna esclusa – e dell’eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Cassiere. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/1986.
ART. 25 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’Istituto Cassiere dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
2. il Codice identificativo gara (CIG) attribuito alle operazioni relative alla presente convenzione è il seguente: Z37284DB9A
ART. 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle concernenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico da nominarsi di comune accordo tra le parti o, diversamente, secondo quanto stabilito dal Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, cui è demandata l’amministrazione della procedura arbitrale.
ART. 27– RISERVATEZZA
1. L’Istituto cassiere sarà impegnato formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
ART. 28- DOMICILIO DELLE PARTI E RINVIO
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Ente e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato: Ente – Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 - Xxxxxxx Gestore – ………….
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
ART. 29 - ADEGUAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito con Legge n. 135/2012, l’Ente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento nel caso in cui i parametri delle convenzioni eventualmente stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’Istituto cassiere non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
ART. 30 - VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D. LGS. 81/2008
1. In considerazione della natura del servizio non sono previsti rischi da interferenze e quindi non si procede alla redazione del DUVRI. Non sono altresì previsti specifici oneri per la sicurezza direttamente riferibili alla presente concessione.
ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi della normativa pro tempore applicabile in materia di protezione dei dati personali rispetto alle possibili attività di trattamento di dati personali inerenti all’esecuzione della convenzione e dichiarano che tratteranno tali dati personali in conformità alle relative disposizioni di legge.
2. Con riferimento al trattamento dei dati personali relativi alle Parti, i dati forniti per la sottoscrizione del presente atto saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione dello stesso; l’Ente e il Tesoriere agiranno reciprocamente in qualità di autonomi titolari del trattamento.
3. Ove nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione vi sia trattamento di dati personali, l’Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre il Tesoriere agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.