2021/11 - Condizioni generali di contratto per la fornitura di calore da teleriscaldamento.
2021/11 - Condizioni generali di contratto per la fornitura di calore da teleriscaldamento.
A) RAPPORTI CON IL CLIENTE Art. 1
Definizioni
1.1 Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
• “Cliente”: il soggetto, persona fisica o giuridica identificato nella “Richiesta di attivazione”; nel caso di edifici non costituiti in Condominio, serviti da un unico punto di consegna, è la persona fisica che, a fronte di mandato scritto, richiede l’attivazione della fornitura. In questo caso, gli altri soggetti fruitori del servizio sono responsabili in solido per le obbligazioni nascenti dal presente Contratto;
• "Condizioni economiche di fornitura": rappresentano la tariffa di fornitura dell'energia termica o la formula per la determinazione in modo univoco della stessa e ogni altro corrispettivo applicato all'utenza per l'erogazione del servizio.
• “Contratto”: il presente contratto di fornitura;
• "Corrispettivo di salvaguardia": specifico corrispettivo che il Fornitore, ove previsto, può applicare al Cliente in caso di recesso dal contratto entro un periodo di 3 anni dalla sua sottoscrizione a copertura dei costi di allacciamento;
• "Disattivazione": è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura a seguito della richiesta dell'utente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza;
• "Fattura di chiusura": è la fattura emessa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura tra l'esercente e l'utente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto all'utente;
• “Fornitore”: HERA S.p.A. titolare del contratto di fornitura del calore da teleriscaldamento;
• “Gestore del Servizio Calore: il soggetto qualificato che svolge attività di gestione calore, raffrescamento o servizi energia ai sensi di legge;
• “Gruppo di Misura”: è la parte dell'impianto di alimentazione del Cliente che serve per l'intercettazione, per la misura del calore e per il collegamento all'impianto interno del Cliente;
• “Misura della portata o della potenza”: la taratura del dispositivo di limitazione della portata o della potenza verrà effettuata secondo le caratteristiche tecniche delle apparecchiature impiegate. Nel caso venga utilizzato un misuratore a lettura diretta, fa fede il valore letto una volta stabilizzata la lettura. Nel caso venga invece utilizzato un gruppo di misura volumetrico, stabilito l’appostamento del dispositivo di regolazione, la portata effettiva (metri cubi/ora) è calcolata moltiplicando per 12 il volume d’acqua (metri cubi) che transita in un periodo di 5 minuti primi attraverso il gruppo di misura d’acqua, costituente parte integrante del gruppo di misura di calore. Il valore letto è ritenuto valido per valori misurati compresi fra più o meno 10% del valore contrattuale;
• “Misura della temperatura”: per le temperature di ingresso ed uscita dallo scambiatore è consentita una tolleranza di +/- 5° C compresa la tolleranza strumentale. Le misure si eseguono con strumenti ad immersione e/o a contatto aventi la xxxxxxxxxx xx x/- 0x X;
•"Parametri tecnici di fornitura": sono i parametri che caratterizzano il fluido termovettore del punto di fornitura; sono allegati alle
presenti Condizioni generali di contratto e ne costituiscono parte integrante;
• “Parti”: il Fornitore ed il Cliente definiti congiuntamente;
• “Potenza contrattualmente impegnata”: è espressa in kW ed è il valore che il Cliente, in base alle sue esigenze, deve indicare al momento della richiesta di attivazione del servizio;
• “Potenza disponibile”: è la potenza con cui viene dimensionato l’allacciamento e quindi lo scambiatore di calore;
• “Punto di Consegna”: si intende la flangia a valle dello scambiatore o a valle del contatore;
• “Richiesta di Attivazione”: allegata alle seguenti Condizioni Generali, è il documento che il Cliente sottoscrive, chiedendo l’attivazione del Servizio da parte di Fornitore;
• "RQCT": è il testo integrato di regolazione della qualità commerciale del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento, approvato con deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr e s.m.i.;
•"RQTT": Regolazione della qualità tecnica del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo di regolazione 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2023, approvato con deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019 548/2019/R/tlr e s.m.i.
• "Scollegamento": è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, comprende la rimozione del contatore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto;
• “Servizio”: si intende la fornitura di energia termofrigorifera (caldo o freddo);
• “Sottocentrale di Utenza”: comprende tutte le apparecchiature poste a valle dell'allacciamento sino al punto di consegna. La sottocentrale, rimane di proprietà del Fornitore;
• "Tipologia di utenza": è la classe di appartenenza dell'utente definita sulla base della potenza contrattualizzata o convenzionale associata alla fornitura: utente di minori dimensioni con potenza non superiore a 50 kW; utente di medie dimensioni con potenza superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW; utente di maggiori dimensioni con potenza superiore a 350 kW;
• "Tipologia di utilizzo": è la tipologia di utilizzo dell'energia termica fornita, definita sulla base del segmento di mercato di appartenenza; sono previste le seguenti tipologie di utilizzo: residenziale, terziario, industriale;
• "Tipologia di servizio": è il riscaldamento, il raffrescamento, la fornitura di acqua calda igienico sanitaria e/o gli usi di processo.
• "TITT": è il testo integrato in tema di trasparenza del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento approvato dall'Autorità con deliberazione 313/2019/R/tlr del 16 luglio 2019 e s.m.i.;
• "TUAR": Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2025.
• "TIMT": è il testo inerente la regolazione della misura nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo di regolazione 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, approvato dall'Autorità con deliberazione 478/2020/R/tlr del 17 novembre 2020 e s.m.i.
Art. 2
Documenti contrattuali e soggetti legittimati alla conclusione del Contratto.
2.1 Il Servizio è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali e dai Parametri tecnici di fornitura i facenti parte integrante del Contratto, dal TUAR, dal TITT, dall'RQCT, dal TIMT nonché dalle disposizioni imposte dagli Enti e/o Autorità competenti in materia.
2.2 La Richiesta di Attivazione può essere effettuata dal proprietario dell'immobile destinatario del Servizio o dalla persona, fisica o giuridica, che detiene con idoneo titolo o comunque occupa legittimamente l'immobile stesso.
2.3 All'atto della richiesta di allacciamento il Fornitore è tenuto a fornire al cliente il preventivo di allacciamento che costituisce un'offerta irrevocabile con validità non inferiore a tre mesi. Il preventivo contiene l'ammontare del corrispettivo di allacciamento e quello eventuale cd. di salvaguardia. Ai sensi del TUAR potrà essere altresì applicato dal Fornitore un separato ed ulteriore corrispettivo rispetto a quello di allacciamento, qualora si renda necessario ai fini dell'allacciamento procedere altresì all'estensione o al potenziamento della rete.
2.4 Il Servizio potrà essere effettuato anche a favore del Gestore del Servizio Calore.
Nel caso di edifici non costituiti in condominio serviti da un unico Punto di Consegna, il Contratto è intestato ad uno dei fruitori del Servizio su delega scritta degli altri utilizzatori che risponderanno in solido per quanto concerne gli obblighi contrattuali. Nel caso di Clienti non persone fisiche o condomini, il Contratto è sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di delega scritta.
2.5 Il Cliente che richiede un nuovo allacciamento è tenuto a richiedere contratti separati per forniture che sono destinate ad abitazioni, negozi, officine ed esercizi pubblici, anche se i locali sono inseriti in fabbricati misti.
2.6 Il Cliente può richiedere al Fornitore la possibilità di essere servito con allacciamenti a bassa temperatura, sulla condotta di mandata oppure sulla condotta di ritorno. Il Fornitore si riserva la facoltà di accettare la richiesta del Cliente, in virtù delle caratteristiche tecniche della rete teleriscaldamento sulla quale dovrebbe essere realizzato l’allacciamento.
Art. 3
Utilizzo del Servizio
3.1 Il Cliente non può cedere il Servizio a terzi né può utilizzarlo per propri scopi in locali od ambienti non indicati nel Contratto.
3.2 L’utilizzo del Servizio per usi diversi da quelli inizialmente richiesti è considerato abusivo e comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art.1456 c.c.
Art. 4
Decorrenza, durata, recesso dal Contratto e diritto di ripensamento
4.1 Il contratto si intende concluso in seguito all'accettazione da parte del Fornitore della proposta contrattuale del Cliente.
Nessun obbligo od onere è imputabile al Fornitore prima dell’avvenuta accettazione della Richiesta di Attivazione. L’efficacia del Contratto è comunque subordinata alla consegna da parte del Cliente di tutta la documentazione prescritta e al pagamento delle spese iniziali (allacciamento, indennità, oneri, contributi, deposito cauzionale).
4.2 Il Fornitore si riserva di non accettare la Richiesta di Attivazione nei seguenti casi:
a) il Cliente risulti protestato o sottoposto a procedure esecutive, o abbia chiesto l’ammissione o risulti sottoposto a procedure concorsuali compresa l’amministrazione controllata;
b) qualora risulti che la Richiesta di Attivazione è sottoscritta da un soggetto diverso da quello che intende utilizzarla in proprio, al di fuori dei casi previsti dal precedente art. 2.3;
c) qualora per motivi di natura tecnica l’erogazione del Servizio non rientri nelle condizioni standard del Contratto
4.3 Nel caso in cui fosse stato eseguito il lavoro di allacciamento e il Cliente non provvedesse a pagare il relativo corrispettivo, il Fornitore procederà al recupero coattivo del proprio credito e qualora fosse stato già attivato il Servizio, potrà sospenderne l’erogazione.
4.4 Il Contratto è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso delle Parti così come di seguito disciplinato.
Il Fornitore può recedere dal Contratto, e sospendere il Servizio nei casi in cui:
1. l’impianto interno del Cliente non rispetti più le norme tecniche sulla sicurezza degli impianti;
2. se a causa dell’inadeguatezza dell’impianto del Cliente il Fornitore ravvisi un pericolo reale ed immediato per la sicurezza;
3. il gruppo di misura sia stato dolosamente alterato o manomesso;
4. il Cliente risulti moroso e sia trascorso il termine perentorio per il pagamento comunicato dal Fornitore nella comunicazione di messa in mora;
5. il Cliente utilizzi il Servizio per scopi diversi da quelli dichiarati all’atto della Richiesta di Attivazione;
6. il Cliente utilizzi il Servizio come forma di riserva termica al proprio impianto privato e non come fonte primaria.
Il recesso sarà comunicato dal Fornitore al Cliente con lettera raccomandata o PEC.
4.5 Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di fornitura del servizio in qualunque momento, con un periodo di preavviso di un mese, come definito dal TUAR. Il cliente può esercitare il diritto di recesso dal presente contratto presentando al Fornitore una richiesta di disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di scollegamento dalla rete. In caso di disattivazione il Fornitore provvederà alla chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura effettuando la lettura di cessazione con la quale provvederà all'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale. In caso di scollegamento dalla rete, invece, il Fornitore dopo aver rimosso il gruppo di misura e le altre componenti della sottostazione di utenza (nei casi in cui queste siano di proprietà del gestore) provvede alla disalimentazione delle apparecchiature e alla intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell'utente, ove tale circuito non serva altri utenti. In entrambe le fattispecie non saranno applicati corrispettivi di disattivazione o scollegamento, salvo che: 1) la procedura di scollegamento preveda la rimozione di ulteriori componenti della sottostazione dell'utenza qualora queste siano di proprietà dell'utente; 2) su richiesta del Cliente si rendano necessari ulteriori interventi. In queste due ultime ipotesi il Fornitore, ai sensi del TUAR, indicherà nel preventivo gli eventuali ulteriori e distinti corrispettivi che saranno applicati al cliente.
Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto di fornitura del servizio entro un periodo di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto
medesimo, ove previsto, il Fornitore ha facoltà di applicare un corrispettivo di salvaguardia.
La richiesta potrà essere presentata compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet da trasmettersi mediante posta ordinaria all'indirizzo Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxx (XX), posta elettronica all'indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx (per i clienti famiglia) o all'indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx (per le aziende o i condomini), direttamente dal sito internet del Fornitore xxx.xxxxxxxxxx.xx oppure recandosi allo sportello negli orari indicati nella sezione "Area Clienti" del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx. Per qualsiasi ulteriore o supporto è possibile contattare uno dei seguenti numeri verdi gratuiti 800999500 (per i clienti famiglia) o 800999700 (per le aziende o i condomini).
4.6 Qualora il Contratto sia stipulato al di fuori dei locali commerciali del Fornitore, ovvero attraverso forme di comunicazione a distanza il Cliente potrà recedere senza oneri dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto.
Art. 5
Risoluzione del Contratto per trasferimento del Cliente, cessione dell’immobile, morte del Cliente, altri casi.
5.1 Nel caso di trasferimento del Cliente, di cessione a qualunque titolo dei locali (per es.: locazione, subaffitto, ecc.) oggetto di fornitura o modifica nella destinazione d'uso degli stessi, il Cliente dovrà darne
tempestiva comunicazione scritta al Fornitore.
5.2 In caso di decesso del Cliente, gli eredi che intendano mantenere attivo il Servizio, sono tenuti a subentrare nel Contratto.
5.3 Il Contratto è considerato risolto, anche in mancanza di recesso formale del Cliente, nei casi in cui altro soggetto chieda di sottoscrivere un contratto per la stessa fornitura dimostrando la legittima detenzione dell’immobile.
Art. 6
Richiesta di allacciamento per locali non collegati alla rete di teleriscaldamento (nuovi allacciamenti o allacciamenti da modificare).
6.1 Per richiedere un nuovo allacciamento o modificare un allacciamento esistente, il Cliente deve rivolgere apposita richiesta al Fornitore.
6.2 Contestualmente alla richiesta di allacciamento alla rete, occorre presentare:
1. la documentazione e le certificazioni prescritte da norme di legge e regolamenti vigenti in materia di edilizia e di occupazione dei suoli pubblici
2. il nullaosta del proprietario dell'immobile (nel caso non si tratti del soggetto richiedente) nel quale dovranno essere installate le tubazioni e il gruppo di misura
3. la dichiarazione con cui il richiedente l’allaccio si impegna a consentire al Fornitore, di allacciare altri clienti alle derivazioni di presa al servizio della sua utenza e posate in suolo pubblico o privato purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura.
6.3 Il Fornitore si considera autorizzato a eseguire l’intervento richiesto dopo l‘accettazione da parte del richiedente l’allaccio della soluzione tecnica proposta e del preventivo di spesa.
6.4 Il Fornitore ha la facoltà di accettare o respingere la richiesta di allacciamento. In caso di diniego il cliente riceverà risposta scritta alla Richiesta ove saranno indicati in modo chiaro, dettagliato ed esauriente, le motivazioni del rifiuto.
6.5 Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione il Fornitore si impegna ad eseguire i lavori necessari dopo l’accettazione del preventivo entro i limiti di disponibilità dell’impianto esistente.
Art. 7
Forniture su strade non canalizzate
7.1 Per le Richieste di Attivazione relative ad immobili siti in strade non provviste di tubazioni di distribuzione, il Fornitore si riserva di accogliere le richieste, nei limiti della potenzialità degli impianti esistenti e della propria pianificazione per lo sviluppo della rete, dopo che i richiedenti abbiano pagato un contributo anticipato per la spesa di costruzione della tubazione stradale.
Art. 8
Richiesta di Attivazione del Servizio
8.1 La Richiesta di Attivazione del Servizio è sottoscritta dal richiedente o suo delegato se persona fisica o dal legale rappresentante o suo delegato se trattasi di persona giuridica.
8.2 Il Fornitore può chiedere al Cliente di garantire il pagamento della fornitura tramite fideiussioni o altre forme di garanzia.
Art. 9
Deposito Cauzionale
9.1 Il Fornitore ha la facoltà di richiedere al Cliente, anche successivamente all’attivazione del contratto, una somma a titolo di deposito cauzionale, così determinato: a) se il consumo è inferiore a
25.000 kW/anno, 75,00 euro; b) se il consumo è superiore a 25.000 kW/anno l'ammontare del deposito è commisurato ad un dodicesimo del consumo medio annuo al netto delle imposte.
9.2 Può essere richiesta anche la costituzione di un adeguato deposito cauzionale, oltre al pagamento del debito pregresso, per ottenere la riattivazione di utenze interrotte per morosità.
9.3 Il deposito sarà restituito a compensazione dell’ultima fattura emessa in seguito alla cessazione del contratto o con assegno di traenza se nell’ultima fattura non vi è sufficiente capienza.
Art. 10
Diritto di sospensione o di revoca della fornitura per motivi tecnici e di sicurezza
10.1 Il Fornitore potrà sospendere o limitare la somministrazione del Servizio non solo per cause di forza maggiore (fra queste sono comprese ad esempio: scioperi, eventi naturali, guasti imprevedibili nonché diminuzioni nella disponibilità globale del calore), ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione.
10.2 Il Fornitore si impegna a fare in modo che le interruzioni siano limitate al tempo strettamente indispensabile e verranno preannunciate al Cliente secondo le modalità di preavviso previste dal RQTT.
10.3 Le sospensioni parziali o totali nella somministrazione dovute a cause di forza maggiore o ad interventi di manutenzione
programmata non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura.
10.4 È prevista la sospensione e la risoluzione del Contratto nel caso in cui l'impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e possa costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità del Cliente e/o terzi.
10.5 Il Fornitore può inoltre sospendere il Servizio senza preavviso nei seguenti casi:
-per cause oggettive di pericolo
-per appropriazione fraudolenta di energia, compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità.
B) PAGAMENTO, FATTURAZIONE, MOROSITA’ Art. 11
Condizioni economiche e Fatturazione
11.1 Il Servizio viene fatturato al Cliente in ragione del consumo rilevato mediante gruppo di misura: bimestrale per i clienti con consumi inferiori a 25.000 kWh annui e mensile per i clienti con consumi superiori a 25.000 kWh annui.
11.2 Il prezzo di vendita del calore, l'ammontare dei contributi e delle anticipazioni, le disposizioni di ogni singolo contratto, sono stabiliti dal Fornitore nel rispetto della normativa vigente in materia e sono accettati dal Cliente all'atto della Richiesta di Attivazione o del preventivo di allaccio.
11.3 Il prezzo del Servizio è determinato in modo tale da tenere conto sia della energia termica effettivamente consumata, sia della portata (o potenza termica) impegnata. Il prezzo di fornitura può avere una struttura "monomia" ovvero "binomia". Nel primo caso il prezzo si compone della sola quota variabile cioè proporzionale al consumo di energia ed è espresso in bolletta in €/kWh; mentre la struttura di prezzo "binomia", prevede oltre alla "quota variabile" anche una quota fissa proporzionale alla potenza contrattualmente impegnata ed è espressa in €/kW/anno. I cd. "prezzi base", come sopra descritti, sono soggetti ad un aggiornamento trimestrale sulla base dell'andamento del costo del gas naturale previsto dall'Autorità per il servizio di tutela e vengono pubblicati periodicamente sul sito. xxx.xxxxxxxxxx.xx. Quanto invece ad eventuali offerte personalizzate, per la struttura di prezzo e le relative modalità di aggiornamento si rimanda alla specifica "Offerta economica" sottoscritta dal Cliente, la quale è parte integrante del contratto.
11.4 Oltre al prezzo di fornitura è previsto anche un corrispettivo a carico del Cliente per il noleggio del contatore.
11.5 Il cliente accetta gli aggiornamenti periodici del prezzo di vendita del calore previsto nella richiesta di attivazione o nel preventivo di allaccio.
11.6 La fatturazione avverrà a seguito di lettura dei consumi sul misuratore (o autolettura), o per acconti sulla base di letture stimate, secondo quanto stabilito dal TIMT.
11.7 Nel caso di avaria degli strumenti di misura, in attesa di determinare i consumi con metodo induttivo secondo i criteri indicati dal TIMT, il Fornitore potrà emettere fatture in acconto di importo presunto. Una volta ricostruiti i consumi con metodo induttivo, il Fornitore procederà al relativo conguaglio.
Art. 12
Pagamenti e morosità
12.1 Il Cliente deve effettuare il pagamento delle fatture entro e non oltre il termine di scadenza indicato nelle medesime.
Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari o postali, oppure utilizzando l’Addebito Diretto SEPA sottoscritto nel modulo allegato alla Richiesta di Attivazione (“Pagamento e invio della bolletta”) e modificabile in qualsiasi momento, su richiesta del Cliente. Altre modalità di pagamento sono indicate nel sito xxx.xxxxxxxxxx.xx o in bolletta. Qualora il Cliente non effettui il pagamento della bolletta nel termine ivi indicato, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita al Cliente interessi di mora, calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali decorrenti dal termine di scadenza della fattura.
12.2 Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella bolletta è considerato moroso.
12.3 Il Fornitore, trascorsi inutilmente non meno di 20 (venti) giorni dalla data di scadenza riportata in bolletta, invia al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito, Il Fornitore indica il termine ultimo entro cui provvedere all’adempimento, decorrente a partire dalla data di emissione o di invio della comunicazione di costituzione in mora, le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento, i tempi entro i quali in costanza di mora la fornitura potrà essere sospesa, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.
12.4 Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio della raccomandata o, alternativamente, 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, Il Fornitore procede, trascorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni, alla sospensione di erogazione del calore.
12.5 Decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall’avvenuta sospensione, e persistendo la morosità, Il Fornitore ha facoltà di risolvere il Contratto.
12.6 In caso di sospensione della fornitura, il Fornitore ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione nella misura di € 56,70 e di riattivazione della fornitura nella misura di € 59,50.
12.7 Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto
12.8 il Fornitore addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.
12.9 In caso di ripristino dell’erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell’impianto e per le azioni svolte dal Fornitore per la tutela dei propri diritti.
12.10 Il Cliente può richiedere la rateizzazione dei pagamenti entro i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della bolletta.
12.11 La richiesta di rateizzazione può essere formulata ai sensi dell'art. 4.5 del TITT, e fatte salve le ulteriori condizioni più favorevoli previste dal Fornitore, qualora l'importo fatturato sia superiore a tre volte l'importo medio fatturato nelle bollette emesse nei 12 mesi precedenti all'emissione della fattura.
Art. 13
Lettura dei misuratori
13.1 La lettura dei contatori viene di norma effettuata dagli incaricati del Fornitore con la frequenza di seguito riportata.
Contatori non teleletti:
- utenti con potenza contrattualizzata o convenzionale non superiore a 50 kW: almeno quattro tentativo di lettura all'anno;
- utenti utenti con potenza contrattualizzata o convenzionale superiore a 50 kW e non superiore a 350 kW: almeno dodici tentativi di lettura all'anno, con almeno un tentativo al mese;
- utenti con potenza contrattualizzata o convenzionale superiore a 350 kW: almeno dodici tentativi di lettura all'anno, con almeno un tentativo al mese.
Contatori teleletti:
- almeno un tentativo di lettura al mese.
13.2 Al momento dell’attivazione del Servizio i consumi presunti sono comunicati dal Cliente. In assenza di comunicazioni la prima stima dei consumi è pari a KWh 1.200 per ogni kW di potenza.
13.3 Se non è possibile eseguire la lettura o il Cliente è irreperibile, l'incaricato lascerà nella cassetta per le lettere o nei locali comuni dell'edificio, un modulo sul quale il cliente trascriverà le misure riportate dal gruppo di misura. Il modulo compilato dovrà essere ritornato al Fornitore entro cinque giorni lavorativi.
13.4 Qualora l'impossibilità di eseguire la lettura del misuratore si verifichi per tre volte di seguito, il Servizio potrà essere sospeso previa comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Servizio sarà riattivato dopo il pagamento dei consumi accertati e delle spese.
13.5 Il Fornitore ha, comunque, la facoltà di emettere fatture di consumo presunto sulla base delle medie dei consumi precedenti e tenuto conto di eventuali evidenze documentali fornite dall'utente, come previsto dal TIMT, con conguaglio successivo alla lettura del gruppo di misura.
Per i nuovi Clienti, le stime vengono effettuate in base alla stima di consumo annuale dichiarata dal Cliente in fase di sottoscrizione della Richiesta di Attivazione. In assenza della dichiarazione del Cliente, Il Fornitore provvede ad imputare una stima annuale kWh 1.200 per ogni kW di potenza.
13.6 Il Cliente può provvedere, solo se espressamente previsto in bolletta, anche all’autolettura del contatore, comunicandola al Fornitore secondo le modalità ivi riportate; l’autolettura, se comunicata nelle date indicate in bolletta è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica con i dati storici del Cliente.
C) MODALITA’ TECNICHE PER LA FORNITURA, ALLACCIAMENTI, MISURATORI
Art. 14
Modalità di fornitura
14.1 Il calore oggetto del Servizio è fornito a mezzo di allacciamento costituito da coppia di tubazioni poste tra la rete stradale e gruppo di misura.
14.2 Il punto di consegna si intende, ad ogni effetto, quello individuato dalle flange di connessione tra l’impianto del Fornitore e del circuito privato.
14.3 Il misuratore viene installato ai limiti della proprietà, in posizione
accessibile dall’ esterno, o in altra posizione ritenuta idonea dal Fornitore.
14.4 I lavori di allacciamento verranno effettuati compatibilmente con i programmi di lavoro del Fornitore indicati nel preventivo di allacciamento fornito ed accettato dal Cliente.
14.5 Se l'esecuzione dei lavori viene rinviata a causa del Cliente, oltre i due mesi, il Fornitore aggiornerà i costi, prima di eseguire i lavori.
14.6 Il preventivo si considera decaduto se l’accettazione del Cliente non perviene al Fornitore nei tempi comunicati.
14.7 Dopo l’esecuzione dei lavori di allacciamento, il Fornitore si impegna alla erogazione del Servizio solo in seguito alla Richiesta di Attivazione del Servizio stesso.
Art. 15
Allacciamento alla rete di teleriscaldamento
15.1 L’allacciamento, di proprietà del Fornitore, è costituito dalla coppia di tubazioni (mandata e ritorno) fra lo stacco dalla tubazione stradale e le valvole di intercettazione generali posate immediatamente a valle della sottocentrale di utenza o, in sua assenza, dal misuratore, oltre alla polifora (tubazione) per i cavi di trasmissione dei segnali.
15.2 Il Cliente si impegna a consentire il passaggio, l'appoggio, l'infissione e l'installazione di quanto è necessario per l'esecuzione dell'allacciamento medesimo e per l'adduzione delle somministrazioni.
15.3 Il Cliente si impegna inoltre a consentire di allacciare altri utenti sulle derivazioni di allacciamento della sua utenza, purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura e previo riconoscimento di servitù di passaggio, concessa gratuitamente.
Art. 16
Sottocentrale di utenza
16.1 Il Cliente dovrà mettere a disposizione un vano adeguato da adibirsi a sotto centrale di fabbricato (nel caso di conversione da altro combustibile il vecchio vano caldaie)
16.2 Nel locale, che sarà dato a titolo di comodato gratuito al Fornitore, documentato dalla sottoscrizione di apposito verbale, verranno installate le apparecchiature di regolazione, misura e scambio di calore. Il locale resta di proprietà del Cliente con esonero del Fornitore da ogni e qualsiasi spesa condominiale o similare.
16.3 La sottocentrale di utenza comprende tutte le apparecchiature poste a valle dell'allacciamento sino al punto di consegna. La sottocentrale, realizzata nel rispetto delle normative tecniche vigenti, rimane di proprietà del Fornitore che ne assume anche gli oneri di manutenzione e sostituzione, anche parziale, di componenti non più funzionali.
16.4 L'impianto a valle del punto di consegna rimane di proprietà del Cliente che ne assume ogni responsabilità e l'obbligo di una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria per consentire e salvaguardare il funzionamento degli impianti.
16.5 È fatto obbligo al Cliente di rispettare le norme tecniche e le prescrizioni che il Fornitore impartisce o riterrà opportuno impartire al fine di garantire il funzionamento ottimale sia dell'impianto interno che dell'impianto di Teleriscaldamento.
16.6 Il Fornitore si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche
all'impianto interno che, pur non pregiudicando le prestazioni di funzionamento dello stesso, consentano un miglioramento funzionale e gestionale complessivo.
16.7 Le modifiche saranno eseguite dal Fornitore, a spese del Cliente, anche nei casi in cui il sistema di derivazione non sia giudicato in grado di garantire il rispetto delle norme di sicurezza, emanate successivamente alla costruzione dell'impianto. Se le spese per le modificazioni non sono pagate anticipatamente, il Fornitore potrà interrompere il Servizio.
Art. 17
Verifica del misuratore e modalità di ricostruzione dei consumi in seguito a malfunzionamento del gruppo di misura
17.1 Il misuratore rappresenta l'unico strumento a cui fare riferimento per la rilevazione dei prelievi di energia e conseguentemente per la fatturazione dei consumi stessi.
17.2 Il Fornitore può sostituire i sistemi di misurazione, integrarli o modificarli ogni qualvolta lo ritenga opportuno al fine di migliorare il grado di affidabilità di funzionamento e di precisione dei misuratori o per adeguarli alle innovazioni tecnologiche.
17.3 La verifica di regolare funzionamento dei misuratori può essere effettuata in qualsiasi momento sulla base di una richiesta del Cliente o per iniziativa del Fornitore. Qualora il Cliente richieda la verifica di regolare funzionamento del misuratore, il Fornitore esegue tale verifica nelle modalità e nei tempi previsti dal TIMT, e consultabili sul sito internet xxxxxxxxxx.xx, nella sezione "Qualità commerciale".
17.4 Nel caso in cui la verifica sia richiesta dal Cliente, il Fornitore informa il Cliente dei possibili costi e chiede conferma del suo impegno a pagare tali eventuali oneri. Se la verifica conferma il malfunzionamento del contatore caratterizzato da un errore superiore ai limiti di tolleranza del +/-5%, i costi della verifica sono a carico del Fornitore; in caso contrario sono a carico del Cliente e gli saranno addebitati in fattura. In caso di accertato malfunzionamento del misuratore oltre i predetti limiti di tolleranza del +/- 5%, il Fornitore procederà alla ricostruzione dei consumi e ai conguagli (in aumento o in diminuzione), dal momento in cui la irregolarità si è prodotta, se tale momento è determinabile. Se il momento in cui si è verificato il guasto del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi è quello intercorrente tra l’ultima misura validata e non contestata ed il momento della sostituzione del misuratore. Il periodo con riferimento al quale il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi non può comunque superare i cinque anni solari precedenti la data in cui è stata effettuata la sostituzione del misuratore per l’invio a un laboratorio qualificato.
17.5 Nel caso in cui il Fornitore ritenga il misuratore malfunzionante, rilevando un consumo anomalo rispetto al consumo storico del Cliente, non oggettivamente giustificabile sulla base di valutazioni climatiche o di modificate e comprovate condizioni di utilizzo da parte del Cliente, potrà procedere alla sostituzione del misuratore stesso, dandone comunicazione al Cliente, e alla conseguente ricostruzione dei consumi. Se il momento in cui si è verificato il guasto del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale il Fornitore procede alla ricostruzione dei consumi è quello intercorrente tra l’ultima misura validata e non contestata ed il momento della sostituzione del misuratore. Il periodo con riferimento al quale il Fornitore procede alla ricostruzione dei
consumi non può comunque superare i cinque anni solari precedenti la data di sostituzione del misuratore. Il Cliente potrà, in ogni caso, chiedere la verifica del misuratore. In tal caso, se la verifica accerterà il malfunzionamento del misuratore, secondo i limiti di tolleranza di cui all’art. 17.4, gli oneri di verifica saranno addebitati al Cliente.
17.6 La ricostruzione dei consumi di cui ai precedenti art. 17.4 e 17.5 avverrà secondo i criteri indicati dal TIMT.
Qualora, attraverso la verifica del misuratore, sia possibile ricostruire l'errore di misura, il Fornitore correggerà i dati di misura proporzionalmente all'errore rilevato. Qualora ciò non sia invece possibile, la ricostruzione avverrà con metodo induttivo, in funzione dei consumi storici disponibili, corretti sulla base dell’andamento climatico del periodo oggetto di ricostruzione, e sulla base delle eventuali evidenze documentali fornite dall'utente, come previsto dal TIMT. In particolare, in mancanza di periodi pregressi di consumo o di altri riferimenti utili ad una ragionevole stima degli stessi, il Fornitore potrà effettuare la ricostruzione anche avvalendosi dei consumi rilevati dal nuovo misuratore per analogo periodo termico.
Art. 18
Modifica della potenza termica impegnata
18.1 Nei casi di richieste oggettivamente motivate sulla base di esigenze obiettive da parte del Cliente, è prevista la possibilità di modificare la potenza termica che è stata impegnata all'atto della sottoscrizione del Contratto.
18.2 Nel caso di riduzione, la variazione della potenza termica decorre dalla prima data utile, fatti salvi i tempi tecnici necessari all’adeguamento dei dispositivi limitatori della potenza, qualora presenti sul punto di fornitura.
18.3 In caso di richiesta di aumento della potenza, entro i limiti delle capacità di offerta del Fornitore, può essere richiesto un contributo integrativo per la nuova potenza richiesta.
18.4 In entrambi i casi di richiesta di riduzione o aumento della potenza, può essere richiesto il rimborso dei costi sostenuti, qualora sia necessario effettuare modifiche impiantistiche.
18.5 Il fornitore si riserva di verificare la coerenza della potenza contrattuale con quella effettivamente utilizzata, eventualmente adeguandola.
D) RESPONSABILITA’ E DIRITTI DEL CLIENTE E DEL FORNITORE ART. 19
Responsabilità nell'uso e conservazione della derivazione
19.1 Sono a carico del Cliente i costi relativi alla fornitura di energia elettrica necessaria per la alimentazione di tutte le apparecchiature elettriche installate in sottocentrale, nonché la fornitura del fluido di riempimento del circuito secondario.
19.2 Il Cliente è responsabile di eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature del Fornitore dovuti a manomissioni o causati da incuria o negligenza nel condurre il proprio impianto da parte del Cliente; in tale evenienza il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente il danno riscontrato ed il tipo di intervento necessario per la riparazione.
19.3 I costi sostenuti verranno addebitati al Cliente che ha inoltre l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali perdite e/o malfunzionamenti dell'impianto a monte del punto di consegna nei luoghi di pertinenza del Cliente di cui venisse a conoscenza.
Art. 20
Caratteristiche dei contatori e delle misurazioni.
20.1 Le misure sono eseguite nel rispetto delle clausole seguenti: a) Misura del calore
L'unità di misura del calore è il KWh termico, pari a 3,6 MJ (860 Kcal), secondo le definizioni del Sistema internazionale. La misura avviene per metodo indiretto mediante sistema integratore.
b) Misura della portata o della potenza
La taratura del dispositivo di limitazione della portata o della potenza verrà effettuata secondo le caratteristiche tecniche delle apparecchiature impiegate. Nel caso si impieghi un misuratore a lettura diretta, fa fede il valore letto una volta stabilizzata la lettura. Nel caso si impieghi un gruppo di misura volumetrico, stabilito l'appostamento del dispositivo di regolazione, la portata effettiva (metri cubi/ora) è calcolata moltiplicando per 12 il volume d'acqua (metri cubi) che transita in un periodo di 5 minuti primi attraverso il gruppo di misura d'acqua, costituente parte integrante del gruppo di misura di calore.
Il valore letto è ritenuto valido per valori misurati compresi fra più o meno 10% del valore contrattuale.
c) Misura della temperatura
Per le temperature di ingresso ed uscita dallo scambiatore è consentita una tolleranza di +/- 5° C compresa la tolleranza strumentale. Le misure si eseguono con strumenti ad immersione e/o a contatto aventi la precisione di +/- 1° C.
Art. 21
Posizione e custodia degli apparecchi di misura
21.1 Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Fornitore per facilitare l’accesso agli incaricati per la manutenzione e la verifica.
21.2 Il Cliente è tenuto a conservare gli alloggiamenti dei misuratori in modo che siano accessibili, sgombri e puliti. Gli alloggiamenti sono di proprietà del cliente che risponde per la loro manutenzione e per eventuali danni arrecati a cose, persone o animali.
21.3 Il Fornitore ha la facoltà di imporre il cambiamento di posto del gruppo di misura a spese del Cliente, qualora questo per modifiche ambientali o per esigenze di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, venga a trovarsi in luogo ritenuto non adatto.
21.4 Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti del sigillo di garanzia apposto dal Fornitore. La manomissione dei sigilli da parte del Cliente o qualunque altra manomissione o danneggiamento delle apparecchiature, daranno luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni azione anche giudiziaria nei confronti del responsabile.
21.5 I misuratori sono di proprietà del Fornitore che ne cura la gestione e manutenzione.
Art. 22
Verbali di posa, rimozione e sostituzione del gruppo di misura
22.1 Dopo l’installazione, la rimozione o sostituzione dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale su modulo a stampa predisposto dal Fornitore e firmato dal Cliente.
Art. 23
Accesso e Modifiche
23.1 Il personale del Fornitore ha diritto ad accedere, per controlli, verifiche, oltre che per la lettura del misuratore di energia termica, a tutte le parti dell'impianto a valle del punto di consegna
23.2 Il Fornitore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni ed il cliente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengano prescritti.
23.3 In caso in inadempienza del Cliente, il Fornitore ha la facoltà di sospendere l'erogazione del Servizio finché il Cliente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
23.4 Il Cliente dovrà dare preventiva comunicazione al Fornitore nel caso intenda apportare modifiche a:
a) locale ove trovasi collocato il misuratore;
b) allacciamento della condotta stradale.
Il Fornitore provvederà a spese del Cliente a quanto necessario per adeguare l'impianto alle nuove esigenze.
23.5 Qualora il Cliente non ottemperi a queste norme il Fornitore potrà a suo insindacabile giudizio rescindere il Contratto.
Art. 24
Livelli di qualità e indennizzi automatici
24.1 In applicazione dell'RQCT il Fornitore è tenuto al rispetto di determinati standard di qualità indicati sul sito internet e che il cliente può consultare collegandosi a xxx.xxxxxxxxxx.xx
24.2 Il mancato rispetto di uno standard specifico comporta il riconoscimento automatico in favore del cliente di un indennizzo.
Art. 25
Condizioni particolari
25.1 Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi modifica inerente le utilizzazioni del calore rispetto a quanto dichiarato al momento della richiesta di attivazione.
25.2 Con la Richiesta di Attivazione il Cliente accetta e si impegna ad osservare tutte le norme che regolano la fornitura, i prezzi di vendita, le condizioni generali di contratto e relative clausole e condizioni. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano gli articoli 1559 e seguenti del C. C.
Art. 26
Risoluzione del contratto
26.1 Il Fornitore ha la facoltà di risolvere il Contratto di diritto, a norma dell’art. 1456 c.c., nei casi previsti all’art. 10 e nelle seguenti situazioni:
1. violazione delle norme relative all’uso del calore e alla subfornitura
2. alterazione delle apparecchiature di misura del calore o sottrazione di calore non misurato o fraudolento
3. il Cliente risultati sottoposto a procedure concorsuali o risulti in stato di insolvenza
4. mancata o invalida costituzione delle garanzie richiesta
5. morosità protratta per almeno 90 giorni di calendario dalla sospensione del Servizio.
Art. 27
Aggiornamento clausole contrattuali
27.1 Il presente contratto si intende modificato di diritto, mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che le autorità competenti vorranno definire. Si intendono automaticamente inserite nel contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si intendono abrogate le clausole del contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte dalla normativa.
27.2 Qualora in corso di contratto si renda necessaria una modifica unilaterale di una o più condizioni economiche e/o contrattuali il Fornitore ne dà tempestiva comunicazione al Cliente, e comunque almeno sessanta (60) giorni solari prima della loro applicazione, tramite comunicazione scritta. La comunicazione si presume ricevuta trascorsi dieci (10) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.
27.3 Le modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali adottate unilateralmente dal Fornitore senza averne dato comunicazione al Cliente secondo le modalità sopra descritte, sono inefficaci.
27.4 In caso di dissenso dalle modifiche proposte, il Cliente potrà recedere dal contratto, senza oneri, dandone comunicazione al Fornitore tramite lettera raccomandata a.r. o fax al numero indicato in bolletta o sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Art. 28 Domicilio
28.1 Agli effetti contrattuali le parti eleggono il proprio domicilio: il Fornitore presso la propria Sede Legale, il Cliente presso l’indirizzo indicato nella Richiesta di Attivazione o presso l’indirizzo che sarà comunicato per iscritto successivamente, o presso il proprio legale rappresentante (nel caso di condominio presso l’amministratore del condominio).
28.2 Per quanto non previsto nelle presenti Condizioni sono applicabili le norme di legge, le disposizioni e gli usi vigenti.
28.3 Per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del contratto sarà esclusivamente competente il foro del luogo di residenza o il domicilio eletto del Cliente.