Contract
I . N . P . D . A . P .
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di lavori di manutenzione ed intervento di compartimentazione scale ed adeguamento norme prevenzione incendio presso la casa di Soggiorno sita nel comune di Fano (PU) – Via Montegrappa n. 19.
Quinto stralcio prima fase funzionale
Capitolato speciale di appalto
II edizione aggiornata con
– Capitolato generale di appalto per gli appalti pubblici
(D.M. 145/2000)
LAVORI manutenzione ed intervento di compartimentazione scale ed adeguamento norme prevenzione incendio presso la casa di Soggiorno sita nel comune di Fano (PU) – Via Montegrappa n. 19. Quinto stralcio prima fase funzionale
ENTE APPALTANTE: I.N.P.D.A.P.
RESPNSABILE DEI LAVORI:
PROGETTISTA :
DIRETTORE DEI LAVORI:
IMPRESA ESECUTRICE:
DIRETTORE TENICO DI CANTIERE:
INDICE
Parte Prima – Disposizioni generali
Titolo I – Termini di esecuzione e Penali
Art. | 1 | - Dichiarazione impegnativa dell’Appaltatore |
Art. | 2 | - Oggetto dell’Appalto |
Art. | 3 | - Forma e principali dimensioni delle opere |
Art. | 4 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Committente |
Art. | 5 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Responsabile dei Lavori |
Art. | 6 | - Direzione dei Lavori |
Art. | 7 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori |
Art. | 8 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per la |
progettazione | ||
Art. | 9 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per |
l’esecuzione dei lavori | ||
Art. | 10 | - Riservatezza del contratto |
Art. | 11 | - Penali |
Art. | 12 | - Difesa ambientale |
Art. | 13 | - Trattamento dei dati personali |
Titolo II – Programma di esecuzione dei lavori
Art. | 14 | - Ordini di servizio |
Art. | 15 | - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori |
Art. | 16 | - Impianto del cantiere e programma dei lavori |
Art. | 17 | - Accettazione dei materiali |
Art. | 18 | - Accettazione degli impianti |
Titolo III – Sospensioni o riprese dei lavori
Art. | 19 | - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori |
Art. | 20 | - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei |
requisiti minimi di sicurezza | ||
Art. | 21 | - Variazione dei lavori |
Art. | 22 | - Lavoro notturno e festivo |
Titolo IV – Oneri a carico dell’Appaltatore
Art. | 23 | - Funzioni, compiti e responsabilità dell’Appaltatore |
Art. | 24 | - Personale dell’Appaltatore |
Art. | 25 | - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore tecnico di cantiere |
Art. | 26 | - Funzioni, compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi e delle imprese |
subappaltatrici | ||
Art. | 27 | - Disciplina del cantiere |
Art. | 28 | - Cessione del contratto e subappalto |
Art. | 29 | - Rinvenimento di oggetti |
Art. | 30 | - Cauzione definitiva e Assicurazione |
Art. 31 - Norme di sicurezza
Titolo V – Contabilizzazione dei lavori a misura
Art. 32 - Valutazione dei lavori - Condizioni generali Art. 33 - Valutazione dei lavori a misura ed a corpo Art. 34 - Valutazione dei lavori in economia
Titolo VI - Liquidazione dei corrispettivi
Art. | 35 | - Forma dell’Appalto |
Art. | 36 | - Importo dell’Appalto |
Art. | 37 | - Lavori in economia |
Art. | 38 | - Nuovi prezzi |
Art. | 39 | - Invariabilità dei prezzi |
Art. | 40 | - Contabilità dei lavori |
Art. | 41 | - Stati di avanzamento dei lavori – Pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari |
Art. | 42 | - Conto finale |
Art. | 43 | - Eccezioni dell’Appaltatore |
Titolo VII – Controlli
Art. | 44 | Qualificazione dell’impresa |
Art. | 45 | Prove e verifiche dei lavori, riserve dell’Appaltatore |
Titolo VIII – Specifiche modalità e termini di collaudo
Art. | 46 | - Ultimazione dei lavori, consegna delle opere, collaudo |
Art. | 47 | - Collaudo (Certificato regolare esecuzione art. 141 comma 3 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) |
Art. | 48 | - Proroghe |
Art. | 49 | - Anticipata consegna delle opere |
Art. | 50 | - Garanzie |
Titolo IX – Modalità di soluzione delle controversie
Art. 51 - Danni alle opere
Art. 52 - Morte o fallimento dei contraenti Art. 53 - Accordo bonario
Art. 54 - Cause di forza maggiore Art. 55 - Risoluzione e recesso Art. 56 - Esecuzione in danno
Art. 57 - Spese Contratto, di Registro ed accessori a carico appaltatore Art. 58 - Foro competente
Parte Seconda – Capitolato Speciale d’oneri e Descrizione Lavori
Tiotolo I
Art. | 1 | - Oggetto dell’appalto |
Art. | 2 | - Documenti facenti parte il contratto |
Art. | 3 | - Normativa di riferimento |
Art. | 4 | - Formulazione offerta |
Titolo II
A) Installazione di Porte tagliafuoco:
Art. 1 - Installazione porte tagliafuoco Art. 2 - Elenco voce e specifiche tecniche
B) Realizzazione delle due scale metalliche esterne di emergenza: Art. 1- Descrizione interventi
Art. 2 - Prescrizioni tecniche Art. 3 - Elenco voci
C) Realizzazione del pavimento in linoleum: Art. 1- Descrizione interventi
Art. 2 - Prescrizioni tecniche Art. 3 - Elenco voci
Titolo III
Prescrizione tecniche per esecuzione dei lavori
Titolo IV
Prescrizione tecniche su qualità e provenienza dei materiali
Titolo V
Prescrizione tecniche per esecuzione di opere complementari
Titolo VI
Caratteristiche tecniche per esecuzione di impianti elettrici
Titolo VII
Qualità e caratteristiche dei materiali – Consegna ed esecuzione dei lavori – verifiche e prove in corso d’opera degli impianti elettrici
TITOLO I – TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI
Art. 1
DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA DELL’APPALTATORE
Costituiscono parte integrante del Contratto, oltre al presente “Capitolato speciale d’Appalto”, i seguenti documenti:
• Elaborati grafici progettuali, n. 7 Tav. Formato A1;
• Relazione Tecnica;
• Relazione Tecnica Generale e di Calcolo;
• Bando di Gara;
• Schema di Contratto;
• DUVRI;
• Il piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 del D.lgs.81/2008 e s.m.i.;
• L’offerta presentata dall’Appaltatore;
L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);
f) dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto;
g) dei disegni di progetto contenuti in questo capitolato.
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali.
In presenza degli impianti una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall’Appaltatore, al pieno rispetto delle condizioni dalla normativa vigente, in ordine alla “sicurezza degli impianti” ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.
Egli dovrà quindi:
– affidare l’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali , accertati e riconosciuti ai sensi degli artt, 2-3 della legge medesime, ed ai sensi dell’art. 7 del DPR n°392/94;
– pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art.6 relative all’iter previsto per la progettazione degli impianti;
– garantire l’utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte, e comunque il rispetto delle previsioni dell’art.6;
– pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto negli articoli 9 e 13 della legge 46/90.
Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appalto ha per oggetto i lavori, le opere, le somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per la COMPARTIMENTAZIONE SCALE, ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDIO - QUINTO
STRALCIO “PRIMA FASE FUNZIONALE” presso la Casa di Soggiorno di proprietà dell’ INPDAP PATRIMONIO ex E.N.A.M. ubicata in Xxx Xxxxxxxxxxx x.00 x XXXX (XX) e indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera.
Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell’Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.
Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.
L’Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall’Appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell’Appalto stesso, senza che per tale motivo l’Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto dall’articolo 3 del presente Capitolato.
Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
Art. 3
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.
In concreto l’appalto comprende le seguenti opere particolari:
• Rimozione di porte interne;
• Demolizione di murature;
• Montaggio di porte interne tagliafuoco;
• Installazione di scale di sicurezza in ferro;
• Scavi e rinterri;
• Getti in cemento armato
• Altre opere minori
L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 151.200 (Euro centocinquantunomiladuecento/00) compresi € 7.560,00 di oneri per la sicurezza. I lavori sono articolati secondo il seguente prospetto:
1) Importo lavori a base d’asta | €. | 143.640,00 |
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | €. | 7.560,00 |
TOTALE IMPORTO LAVORI | € | 151.200,00 |
Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell’Appalto.
Il committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato.
Art. 4
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto .
Al Committente compete, con le conseguenti responsabilità:
- provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;
- provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al Contratto di Appalto;
- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
- nominare il Collaudatore delle opere;
- verificare, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 8/G l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare.
- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in particolare lo svolgimento delle pratiche e le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
- le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori e dei Collaudatori;
- nominare il Responsabile dei Lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);
- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori, del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
- provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
- sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
- chiedere all’Appaltatore di attestare l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato ovvero di fornire altra attestazione di professionalità oltre ad una dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili;
- chiedere all’Appaltatore di attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
- chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare.
Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per questo esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza.
Art. 5
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
Il Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione, o della esecuzione dell’opera .
Coincide con il progettista nella fase di progettazione dell’opera e coincide con il direttore dei lavori nella fase esecutiva dell’opera; la designazione del RL deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico. Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.
Il committente, inoltre, essendo stato eliminato il secondo periodo dell’art. 93 comma 1 che ne fissava l’obbligo, non risponde più, a partire dalla data del 20/8/2009, dell’operato del responsabile dei lavori.
Art. 6 DIREZIONE DEI LAVORI
Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento costituito da un Direttore dei Lavori.
Il Committente dichiara di riconoscere l’operato del Direttore dei Lavori, quale Xxx rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto.
Art. 7
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
Il Direttore dei Lavori è il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori ed assume la rappresentanza di Questi in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l’appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall’ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.
In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:
– accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;
– vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l’Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;
– effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi;
– trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori; dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
– sollecitare l’accordo fra il Committente e l’Appaltatore in ordine ad eventuali variazioni del progetto;
– coordinare l’avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l’installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;
– fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;
– svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo all’emissione dei certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle opere;
– redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
– redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;
– assistere ai collaudi;
– controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di manutenzione.
Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.
Art. 8
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE
Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione, è designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 91 del D.lgs. 81/2008) in caso di presenza di più imprese.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
– redigere il piano di sicurezza e coordinamento ;
– predisporre un fascicolo, i cui contenuti sono definiti nell’allegato XVI, con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
Art. 9
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COORDINATORE
Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla medesima normativa vigente in materia.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
- verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizione loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;
- curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
- verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- dialogare con il Coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;
- non interferire nell'operato del Coordinatore per l'esecuzione;
- sospendere i lavori su ordine del Committente o del Responsabile dei lavori e dietro segnalazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza dell’ASL territoriale competente e alla Direzione provinciale del Lavoro;
- consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del Coordinatore per l'esecuzione, nel caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando il coordinatore medesimo non verifichi l'avvenuto adeguamento da parte delle imprese interessate.
- verificare l’idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
-
Art. 10 RISERVATEZZA DEL CONTRATTO
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
Art. 11 PENALI
L’Appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei Lavori, dovrà rimborsare all’Appaltante le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% sull’ammontare dell’appalto. L’ammontare delle spese di assistenza e della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.
Nel caso in cui il ritardo ingiustificato superi i 20 giorni, divenendo pertanto termine essenziale ex art. 1457 c.c., oppure l’importo delle penali superi il 10%, ovvero l’Appaltatore incaricato non osservi o violi le clausole e le condizioni previste dal presente Capitolato e dalle norme, generali e particolari, vigenti in materia di sicurezza, il Committente potrà disporre la risoluzione del contratto.
Art. 12 DIFESA AMBIENTALE
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
– evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
– effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
– segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.
L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 ; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
TITOLO II – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 14 ORDINI DI SERVIZIO
Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
Art. 15
CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.
Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell’Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell’area, redigendo un verbale in contraddittorio con l’Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Il verbale di consegna contiene l’indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l’indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant’altro concesso all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l’area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.
Art. 16
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI
L’Appaltatore dovrà provvedere entro 10 giorni dalla data di consegna all’impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall’Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell’intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d’appalto.
Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un’opera.
Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento.
In base alla legge 81/2008 s.m.i. questo documento deve essere approntato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l’esecuzione delle parti dell’opera.
In mancanza di tale programma l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.
Art. 17 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.
Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
A tale proposito si ricorda come con l’entrata in vigore della legge 109/94 e delle successive modifiche ed integrazioni introdotte, si sia avviato un processo di cambiamento che mira a promuovere la certificazione di qualità in tutti gli aspetti legati sia alla progettazione che alla realizzazione delle opere edili.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori, ottenendo l’approvazione della Direzione dei Lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
Art. 18 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.
Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.
I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell’Appaltatore) dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell’impianto nel suo insieme.
L’Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un’adeguata campionatura delle parti costituenti l’impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti.
Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l’Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’Appaltatore.
TITOLO III – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
Art. 19
SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all’Appaltatore.
Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.
La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall’Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.
Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l’Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:
– al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
– al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;
– al pagamento, nei termini contrattuali, dell’importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.
Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l’entità della proroga dei termini di consegna e l’ammontare dell’indennizzo da corrispondere all’Appaltatore stesso.
Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.
Art. 20
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Art. 21 VARIAZIONI DEI LAVORI
Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti definiti per legge.
Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell’Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.
Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella legislazione e nei regolamenti di riferimento.
Il Committente, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato generale d’appalto.
Art. 22
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso l’Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.
TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 23
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
– nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
– comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
– redigere il Piano operativo di sicurezza (POS) da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
– predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
– predisporre le occorrenti opere provvisionali, quali recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le opere occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
– predisporre per le esigenze del Committente e della Direzione dei Lavori, un locale illuminato e riscaldato con attrezzatura minima da ufficio;
– provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
– provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali;
– provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori;
– provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto;
– provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire (casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina, ecc.);
– provvedere all’assicurazione con un massimale pari al 5% della somma assicurata contro i danni dell’incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d’opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
– provvedere all’assicurazione con un massimale pari al 5% della somma assicurata di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
– provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;
– approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere;
– disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
– corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
– provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d’arte;
– richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
– tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
– provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
– osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla confezione ed all’invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
– provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;
– prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità;
– promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;
– promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
– promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
– mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
– assicurare:
• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
• la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
• le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
• il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
• la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
• il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
– rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
– provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
– richiedere tempestivamente disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
– tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
– fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
• adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
• le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese.;
• le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
– mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
– informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
– organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
– affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
– fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico- professionale.
Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.
L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia della costruzione e di subordinare l’obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.
Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l’Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.
Per le opere escluse dall’Appalto, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire:
– lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l’accatastamento, l’immagazzinamento e la custodia nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti;
– il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
– in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.
Per tutte le suddette prestazioni l’Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nell’“Elenco dei prezzi unitari” allegato al contratto.
Art. 24
PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro e dovrà essere munito di regolare tesserino di riconoscimento.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
– i regolamenti in vigore in cantiere;
– le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
– le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione;
– tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
Art. 25
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell’organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:
– adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui l’allegato XIII; (Art. 96, comma 1 lettera a), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i.;
– predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili; (Art. 96, comma 1 lettera b), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i.
– curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; (Art. 96, comma 1 lettera c), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i.
– curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute ; (Art. 96, comma 1 lettera d), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i.
– curare la condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il Committente o con il Responsabile dei Lavori; (Art. 96, comma 1 lettera e), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i.; (Art. 96, comma 1 lettera d), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i.
– curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; (Art. 96, comma 1 lettera f), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i.
– redigere il Piano operativo sicurezza (POS), di cui all’art. 89,comma 1, lettera h) del D.Lgs n. 81/08. (Art. 96, comma 1 lettera g), X.Xxx. n. 81/08s.m.i.
– attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (POS), (Art. 100, comma 3), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i.
– esercitare la sorveglianza sull’attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei Piani di sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o sub- appaltatori;
– mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei Piani di sicurezza 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. (Art. 100, comma 4), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i.
– prima dell’inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo sicurezza, al Coordinatore per l’esecuzione; (Art. 101, comma 3), X.Xxx. n. 81/08 s.m.i.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Art. 26
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI
Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:
– rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell’Appaltatore;
– utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
– collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
– non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
– informare l’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative;
– munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
– munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto;
– possono beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’Art.41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
– possono partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’Art.37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
Art. 27 DISCIPLINA DEL CANTIERE
Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l’orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall’Appaltatore.
La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l’Appaltatore dalle relative responsabilità.
Art. 28
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il Contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore del Committente.
I subappalti di singole opere e prestazioni sono consentiti, nei limiti previsti dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., e secondo le modalità indicate nella lettera invito- disciplinare di gara, purché commessi a Ditte di gradimento del Committente e del Direttore dei Lavori; a tale scopo l’Appaltatore dovrà predisporre volta per volta l’elenco delle Ditte alle quali intende rivolgersi per il subappalto. L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e prestazioni subappaltate.
Art. 29 RINVENIMENTO DI OGGETTI
L’Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso durante l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.
Art. 30
CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE
Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. al momento della stipulazione del contratto, l’Appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria (cauzione) nella misura del 10% dell’importo contrattuale complessivo.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della cauzione definitiva è ridotta del 50% nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 40 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa fideiussoria prestate da istituti di credito o da banche, autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Il Committente può inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
• L’Appaltatore dei lavori deve stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne la stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per un massimale pari a € 250.000,00 e che preveda anche una garanzia per responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori ,ai sensi del comma 1 dell’art. 129 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. 31
NORME DI SICUREZZA
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara:
– di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
– di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).
Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
L’Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l’esecuzione.
Inoltre l’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Il Committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.
È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.
In questo caso per l’esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all’elenco prezzi delle opere provvisionali allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.
TITOLO V – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO
Art. 32
VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.
Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell’opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell’Appaltatore.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.
Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l’applicazione dell’Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l’appalto.
Art. 33
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO
I prezzi di cui all’allegato elenco, comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.
I lavori oggetto del presente capitolato, sona da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.
Art. 34
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.
Il prezzo relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore.
TITOLO VI – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Art. 35
FORMA DELL’APPALTO
Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate a misura secondo l’allegato elenco, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nell’allegata specifica tecnica.
I prezzi a corpo, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare l’opera finita, con la sola esclusione di quanto espressamente indicato come da computarsi a misura od in economia e come facente parte di fornitura del Committente o di terzi.
Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento.
Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella specifica tecnica verranno contabilizzate a misura, per le quantità effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti nell’allegato elenco dei prezzi unitari.
Solo le opere per le quali verrà esplicitamente richiesta l’esecuzione in economia saranno contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entità risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi unitari previsti nell’allegato elenco dei prezzi unitari.
Art. 36 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo dell’Appalto è dato dalla sommatoria delle opere appaltate a misura, determinate dall’applicazione dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore.
L’importo complessivo dell’Appalto comprenderà anche i lavori in economia.
Il Committente si riserva la facoltà di detrarre fino ad un quarto dell’importo complessivo e di aggiungere opere nella misura che riterrà opportuna, alle condizioni tutte del presente Contratto e ciò a totale deroga degli articoli 1660 e 1661 del c.c.
L’attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all’Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.
Art. 37 LAVORI IN ECONOMIA
Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dell’elenco prezzi allegato al contratto.
La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.
Art. 38 NUOVI PREZZI
I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell’“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d’opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell’“Elenco prezzi” allegato al contratto.
Art. 39 INVARIABILITÀ DEI PREZZI
L’Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all’atto dell’inizio dei lavori i materiali necessari per l’esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d’opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.
Art. 40 CONTABILITÀ DEI LAVORI
I documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
Il Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all’Appaltatore e ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell’Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.
Il giornale dei lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che riterrà utile indicare.
Normalmente durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all’Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti.
I libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che dovrà contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto.
Tale libro dovrà essere aggiornato quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l’Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.
Le liste settimanali nelle quali sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate da parte dell’appaltatore. Il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento. L’iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall’Appaltatore,
con o senza riserve.
Sommario del registro di contabilità contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi.
Stati di avanzamento dei lavori contengono il riassunto di tutte le lavorazioni e somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino alla data di redazione dello stesso ed è redatto a cura del Direttore dei Lavori, quale strumento per effettuare il pagamento di una rata d’acconto all’Appaltatore.
I certificati per il pagamento delle rate di acconto sono rilasciati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l’emissione del mandato di pagamento e deve essere annotato nel registro di contabilità.
Conto finale e relazione relativa è l’ultimo stato di avanzamento dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori e deve essere accompagnato da una relazione in cui vengono riportate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando relativa documentazione (verbali di consegna dei lavori, atti e perizie, eventuali nuovi prezzi, gli atti contabili, …)
Art. 41
STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – PAGAMENTI – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Direttore dei Lavori, redigerà con cadenza pari a Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila) uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l’avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, entro 30 giorni.
Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 15 (quindici) giorni, al suo esame ed all’emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.
Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art 3 della legge n. 136 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Per tanto, entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Inoltre, l’appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Qualora l’aggiudicatario non assolva gli obblighi previsti dall’art 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art 3.
L’INPDAP verifica in occasione di ogni pagamento all’aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 42 CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, al Committente per i relativi adempimenti.
Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.
Il conto finale viene trasmesso dal Committente all’Appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 60 (sessanta) giorni.
Art. 43
ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
TITOLO VII – CONTROLLI
Art. 44 QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA
Per quanto riguarda i lavori indicati dal Capitolato è richiesta la qualificazione OG1 – Classe 1 dell'Impresa, per la Capacità economica e finanziaria e per la Capacità tecnica.
Art. 45
PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL’APPALTATORE
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.
Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.
La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.
Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.
Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.
Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale.
Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.
TITOLO VIII – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO
Art. 46
ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO
La data fissata per l'ultimazione dei lavori è stabilita in 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna.
La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.
I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.
Al termine dei lavori l’Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l’Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’opera si intende consegnata, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di procedere nel termine fissato all’eliminazione dei difetti.
Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla senz’altro inaccettabile.
Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all’Appaltatore, l’opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.
L’occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.
Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d’opera) nomina il Collaudatore con competenze e qualifiche professionali di legge.
Il certificato di regolare esecuzione ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant’altro definito in corso d’opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.
Il certificato di regolare esecuzione comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all’esame di eventuali riserve dell’Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Il Direttore dei Lavori, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l’eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell’Appaltatore.
Della visita di certificato di regolare esecuzione è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell’intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo verbale, è firmato dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.
Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di redazione di certificato di regolare esecuzione emergessero difetti di esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l’Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto.
Trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per l’esecuzione dei lavori senza che l’Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l’onere all’Appaltatore.
Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del certificato di regolare esecuzione; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all’Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.
Art. 47
COLLAUDO (CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)
(Art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita e dai documenti contrattuali, anche successivi all’inizio dei lavori, il Collaudatore redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell’Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all’impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell’impresa stessa (in riferimento a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione delle imprese).
Qualora l’opera risulti collaudabile, il collaudatore emette il certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.
La collaudazione dei lavori deve comunque essere iniziata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La collaudazione stessa deve essere conclusa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di legge.
Il Certificato di collaudo viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore che deve firmarlo entro 20 (venti) giorni, formulando eventuali domande nei termini di legge.
Art. 48 PROROGHE
L’Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall’Appaltante purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l’ultimazione dei lavori.
La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all’Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all’Appaltante.
Art. 49
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE
Avvenuta l’ultimazione dei lavori il Committente potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato richiesto il certificato di agibilità;
c) siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
d) siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.
La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.
In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
Art. 50 GARANZIE
Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l’Appaltatore si impegna a garantire l’Appaltante per la durata di due anni dalla data del collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all’Appaltante.
L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.
Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, l’Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
TITOLO IX – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 51 DANNI ALLE OPERE
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
Art. 52
MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI
In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Xxxxxxx non si risolve.
Si risolve invece ai sensi dell’art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell’uno o dell’altro è stata motivo determinante del rapporto contrattuale.
In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 53 ACCORDO BONARIO
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve, l’importo economico dell’opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, il Committente provvederà ad acquisire la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, se costituito, dell’organo di collaudo, formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l’Appaltante dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l’eventuale verbale di accordo xxxxxxx sarà sottoscritto dall’Appaltante e dall’Appaltatore.
Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.
Art. 54
CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall’Appaltatore.
Art. 55 RISOLUZIONE E RECESSO
In caso di inadempimento dell’aggiudicatario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto e, ove compatibili, con la presentazione dell’offerta, che si protragga oltre il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l’INPDAP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di ritenere definitivamente la cauzione o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
In particolare, l’INPDAP potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata a/r, nei seguenti casi:
- accertamento della non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni presentate dall’aggiudicatario nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara stessa;
- reiterato mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel contratto;
- cessione dell’impresa o dell’azienda ovvero del ramo aziendale deputato all’esecuzione dell’appalto oppure cessazione delle attività o qualunque sospensione unilaterale dell’erogazione dei lavori, anche se motivata dall’eventuale esistenza di controversie con l’INPDAP;
- accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l’aggiudicatario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’aggiudicatario;
- cessione totale o parziale, diretta o indiretta del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti derivanti da quest’ultimo ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’INPDAP.
a) In caso di risoluzione del contratto da parte dell’INPDAP, l’aggiudicatario ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni svolte a perfetta regola d’arte, a condizione che queste siano autonomamente utilizzabili per il proseguimento delle attività oggetto dell’appalto, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente Capitolato e nel contratto. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà prevista dall'art.140 del Codice.
E’ fatto salvo il diritto di recesso dell’INPDAP nell’eventualità che, a seguito di processi di riorganizzazione, l’Amministrazione ritenga non più conveniente l’affidamento dei lavori oggetto del presente capitolato. La volontà di recesso viene comunicata all’impresa aggiudicataria con almeno tre mesi di preavviso.
L’INPDAP, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:
- l’aggiudicatario incorra nella situazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
- venga depositata una domanda o depositato un ricorso, nei confronti o contro l’aggiudicatario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori dell’aggiudicatario.
Dalla data di efficacia del recesso, l’aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’INPDAP.
In caso di recesso dell’INPDAP, l’aggiudicatario ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel
contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Art. 56 ESECUZIONE IN DANNO
In caso di risoluzione del contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltate, l’INPDAP si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell’eventuale maggior costo all’aggiudicatario , fermo restando il diritto dell’INPDAP al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nei casi di cui sopra, l’INPDAP ha inoltre la facoltà di rivalersi sull’importo della cauzione definitiva prestata e di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto al momento della risoluzione o del recesso, al fine di quantificare il danno che l’aggiudicatario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra questi ultimi due importi.
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.
Art. 57
SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELL’APPALTATORE
Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale, contratto, e nessuna esclusa, sono a carico dell’impresa aggiudicatrice.
Art. 58
FORO COMPETENTE
Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, sarà deferita al Giudice Ordinario, in quanto è escluso il ricorso all’Arbitrato. Salvo l’esistenza di diverso Foro inderogabile per legge, la competenza giudiziale spetterà esclusivamente al Foro di Roma.
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI E DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
TITOLO I
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
L'offerta ha per oggetto la fornitura e posa in opera di tutti gli apparati necessari per:
A. l'installazione di porte tagliafuoco interne ed esterne;
B. la realizzazione di due scale metalliche esterne d'emergenza;
C. la realizzazione di pavimento in linoleum;
All'atto della fine dei lavori, la ditta aggiudicataria dovrà fornire un'autocertificazione a firma di un tecnico abilitato attestante la rispondenza degli impianti alle vigenti norme CEI e al presente capitolato.
Le caratteristiche tecniche e le specifiche realizzative saranno descritte più dettagliatamente al Capo II del presente Capitolato.
L'offerta sarà presentata sulla base del presente Capitolato e dei criteri progettuali definiti negli elaborati allegati.
Soluzioni di dettaglio anche diverse da quelle riportate negli elaborati progettuali che si dovessero rendere necessarie in dipendenza di situazioni non previste (sottoservizi, cavedi, elementi strutturali nascosti, ecc.), potranno essere studiate e proposte e sottoposte per approvazione alla stazione committente.
E', altresì, onere dell'Impresa aggiudicataria redigere, a fine lavori, il progetto "as built" (disegno di liquidazione) da sottoporre alla firma della Direzione Lavori per la determinazione del conto finale.
Per quanto non espressamente descritto si farà riferimento alle buone regole d'arte ed alle norme e leggi vigenti.
Art. 2 - Documenti facenti parte del contratto
Xxxxx parte integrante del contratto d'appalto:
a) il presente Capitolato Speciale di Appalto;
b) la relazione sulle specifiche tecniche e la relazione tecnica generale e di calcolo;
c) il Duvri;
d) gli elaborati grafici di progetto (n. 7 tav).
Art. 3 - Normativa di riferimento
Gli Impianti, le apparecchiature e le opere civili dovranno essere conformi alle Leggi - Decreti - Regolamenti - Normative e Raccomandazioni vigenti, di seguito elencate a titolo esemplificativo:
certificazione di prodotto in base alla LS.O. 9002 (UNI EN 29002); C.E.I. 20/36;
U.N.I. 9795; D.Lgs. 818 s.m.i. D.M. 08/03/85;
D.M. 09/04/94 (Parte Seconda); D.M. 7/4/1999; D.M. 20/12/1999; D.L. 46/90; D.P.R. 547/95;
Circ. Min. Int. 14/09/1991
L. 1086/71 e successivi decreti applicativi. Acronimi:
C.E.L: Comitato Elettronico Italiano; LM.Q.: Istituto Marchio Italiano di Qualità; U.N.L: Ente Italiano di Unificazione;
C.S.Q.: Certificazione Italiana dei Sistemi di Qualità.
Art. 4 - Formulazione dell'offerta
Le ditte concorrenti redigeranno le relative offerte, tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni, di competenza dell'Amministrazione appaltante, le quali sono specificate nei vari articoli di questo capitolato in corrispondenza ai vari impianti e lavori.
I prezzi a base di gara, sui quali formulare l'offerta, sono comprensivi, oltre che della fornitura e posa in opera, anche delle spese generali e utili d'Impresa.
All'offerta sarà allegata, per farne parte integrante, un programma dei lavori sviluppato per le seguenti attività: Cod. 01) allestimento cantiere;
Cod. 02) approvvigionamento materiali; Cod. 03) realizzazione interventi;
Cod. 04) smobilizzo cantiere.
Il programma a barre dovrà indicare la data di inizio e fine lavori, le durate parziali delle singole attività individuate e la durata totale dei lavori.
L'offerta sarà comprensiva degli oneri inerenti la redazione del progetto "as built", che sarà presentato dall'Impresa in triplice copia all'Ente appaltante.
L'Ente appaltante potrà richiedere all'Impresa, nel caso di ribassi ritenuti anomali, un'analisi giustificativa di dettaglio dei prezzi offerti.
TITOLO II
A) INSTALLAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO INTERNE ED ESTERNE Art. 1 - Descrizione interventi
L'installazione delle porte tagliafuoco interne sarà eseguita utilizzando, in generale, porte tagliafuoco in acciaio o vetrate. In particolare, al fine di salvaguardare oltre che la sicurezza dell'ambiente anche l'estetica ed il valore architettonico, saranno utilizzate anche porte tagliafuoco in legno e vetro (v. art. 2.1 - Descrizione Tecnica).
Tutte le porte tagliafuoco saranno comprensive del kit composto dal maniglione antipanico interno, maniglia esterna, maniglione antipanico per la seconda anta e il chiudiporta aereo normale per le due ante.
Le pareti il cui spessore non garantisce il valore REI di progetto, saranno trattate con adeguato intonaco ignifugo di caratteristiche come di seguito specificato.
Ove esistano già delle porte o finestre, si provvederà alla rimozione e trasporto a discarica della porta con l'intelaiatura, nonché al successivo governo vano, ovvero, alla predisposizione muraria, completa di intonaco e tinteggiatura, per l'alloggiamento della porta tagliafuoco.
Le porte tagliafuoco interne saranno corredate di elettromagneti a parete in box con pulsante e contropiastra snodata, collegati e comandati dall'esistente Impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. In tal modo, gli elettromagneti permetteranno di mantenere aperte le porte delle scale durante la normale attività della Casa di soggiorno. In caso di allarme incendio, la centrale analogica di controllo dell'impianto di rivelazione comanderà automaticamente lo sblocco degli elettromagneti e, quindi, la chiusura delle porte tagliafuoco.
Ulteriore intervento è previsto per la realizzazione delle uscite di sicurezza esterne.
Art. 2 - Elenco voci e specifiche tecniche
(Cod. PT02 ) PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, PER LUCE PASSAGGIO 1.265x2.000, AD UN BATTENTE IN ACCIAIO OMOLOGATA A NORMA UNI 9723 CONFORME ALLE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO ISO 9001.
La porta tagliafuoco sarà realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio.
(Cod. PT07) KIT COMPOSTO DA MANIGLIONE ANTIPANICO INTERNO E MANIGLIA ESTERNA. (Cod. PT08) MANIGLIONE ANTIPANICO PER SECONDA ANTA.
(Cod. PT09) CHIUDIPORTA AEREO NORMALE.
(Cod. PT10) ELETTROMAGNETE A PARETE IN BOX CON CONTROPIASTRA SNODATA. (Cod. PT11) COLLEGAMENTI ELETTRICI.
Comprensivo di cavi di tipo schermato antifiamma non propaganti incendio, morsetti, tubazioni flessibili in PVC di tipo RK autoestinguenti serie leggera e tutto quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
(Cod. PT12) MURATURA CON MATTONI FORATI (8110x15x30) PER PARETE INTERNA, COMPRESO PONTEGGIO.
(Cod. PT14) INTONACO ISOLANTE (per spessori di 3,75 cm).
Intonaco isolante premiscelato a base di gesso e vermiculite da applicarsi a mano e tirato in piano a frattazzo rustico.
(cod. PT 15) TINTEGGIATURA.
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica di tipo acrilica, emulsionabile (idropittura), a tre mani a coprire.
(Cod. PT16) SMONTAGGIO E TRASPORTO A DISCARICA PORTA/FINESTRA PREESISTENTE CON INTELAIATURA.
(Cod. PT 17) GOVERNO VANO.
Predisposizione, in parete già esistente, dell'alloggiamento della nuova porta tagliafuoco, comprensiva di opere murarie, intonacatura e tinteggiatura.
(Cod. PT 18) DEMOLIZIONE MURATURA.
Demolizione di muratura compreso di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.
(Cod. PT19) PAVIMENTO DI PIASTRELLE DI GRES, di dimensioni 1sXls cm, con superficie liscia, poste in opera su un letto di malta di cemento tipo 32.s in quantità di 400 kg per 1.00 mc di sabbia, compresi nel prezzo, previo spolvero di cemento con giunti connessi a cemento, pezzi speciali, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e la pulitura finale.
(Cod. PT20) MASSETTO DI SOTTOFONDO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO. Massetto di sottofondo in
conglomerato cementizio, dello spessore non inferiore a 4 cm
(Cod. PT 22) PARETE VETRATA REI 60 (Fig. 2).
Parete in legno tagliafuoco vetrata REI 60, composta da elementi fissi certificata secondo la NORMA UNI 9723, omologata DM 14.12.93.
Componenti tecnici generali
• Mostre perimetrali di finitura sulle due facce da 70 mm. di larghezza x 18 mm. di spessore impiallacciate con tranciato di legno Noce Tanganika o Rovere.
• Verniciatura tinta naturale.
• Peso teorico: 55,35 Kg/m2 +5%.
Chiusura complessa in legno tagliafuoco costituita da:
Parti fisse:
Le parti fisse vetrate rappresentate da pannello per laterali e/o sopraluci sono costituite da:
Intelaiatura perimetrale interna in legno duro massiccio abbinata a materiali di alto isolamento termico -acustico e particolare resistenza al fuoco spessore totale 100 mm. Impiallacciatura delle parti esterne con tranciato di legno Noce Tanganika o Rovere.
• Fresature per incastro con idonea "anima" in legno duro massiccio protetta da guarnizioni termoespandenti per l'unione con le parti mobili.
• Vetro Isofireglass Rei 60 spessore 21 mm. traslucido;
Marchiatura di identificazione dei prodotto secondo la NORMA UNI 9723 e DM del 14.12.93.
Descrizione | L (cm) | H (cm) | U.M. | Q. |
Foro muro sx Foro muro dx . | 350 350 | 292 292 | ||
Xxxx Nominale sx Luce Nominale dx | 344 344 | 289 289 | ||
Esterno telaio totale sx Esterno telaio totale dx | 341 341 | 287 287 | ||
Controtelaio tubolare in acciaio zincato sx Controtelaio tubolare in acciaio zincato dx | Ml Ml | 9.22 9.22 | ||
Sopraluce vetrato sx Sopraluce vetrato dx | 350 350 | 425 425 | cad. cad. | 1 1 |
Laterale vetrato sx Laterale vetrato sx | 318 3185 | 287 287 | cad. cad. | 1 1 |
Vetri REI 60 sp. 21 mm. Traslucidi | ||||
Parti fisse - sopraluce | 177 | 260 | cad | 1 |
Parti fisse - laterale (vetro inferiore) sx Parti fisse - laterale (vetro inferiore) dx | 290 290 | 185 185 | Cad cad | 7 7 |
Parti fisse - laterale (vetro superiore) sx Parti fisse - laterale (vetro superiore) dx | 290 290 | 260 260 | cad cad | 7 7 |
Coppia di telaietti "finto inglese" applicati a ridosso di vetro unico | Cad | 12 | ||
Impiallacciatura Noce Tanganika | mq | 19.53 | ||
Mostre di finitura interne ed esterne | ml | 40.69 |
PARETE VETRATA SX - cod. PT 22PARETE VETRATA DX - cod. PT 22 FIGURA 2
(Cod. PT 23) CHIUSURA COMPLESSA IN LEGNO TAGLIAFUOCO VETRATA REI 60 COMPOSTA DA PORTA AD UN'ANTA VETRATA, SOPRALUCE VETRATO E LATERALI VETRATI.
Chiusura complessa in legno tagliafuoco vetrata ad un' anta con sopraluce vetrato Isofire/L.C.V. Rei 60, impiallacciata nelle parti in vista con tranciato di legno Noce Tanganika o Rovere di serie; certificata secondo la NORMA UNI 9723, omologata DM 14.12.93.
Componenti tecnici generali
• Controtelaio in tubolare di acciaio da 60 mm.x30 mm.x2 mm. di spessore con zanche da murare o fori di fissaggio alla muratura; fibra ceramica di tamponamento dello spazio tecnico esistente fra controtelaio e telaio maestro perimetrale.
• Mostre perimetrali di finitura sulle due facce da 70 mm. di larghezza x 18 mm. di spessore impiallacciate con tranciato di legno Noce Tanganika o Rovere.
• Verniciatura tinta naturale. Peso teorico: 55,35 Kg/m2 +5%.
(Cod. PT 24) CHIUSURA COMPLESSA IN LEGNO TAGLIAFUOCO VETRATA
ISOFIRE/ LCV REI 60 COMPOSTA DA PORTA AD DUE ANTE VETRATE E SOPRALUCE VETRATO.
Chiusura complessa in legno tagliafuoco vetrata a due ante e sopraluce vetrato
Isofire/L.C.V. Rei 60, impiallacciata nelle parti in vista con tranciato di legno Noce Tanganika o Rovere di serie; certificata secondo la NORMA UNI 9723, omologata DM 14.12.93.
Componenti tecnici generali
• Controtelaio in tubolare di acciaio da 60 mm.x30 mm.x2 mm. di spessore con zanche da murare o fori di fissaggio alla muratura; fibra ceramica di tamponamento dello spazio tecnico esistente fra controtelaio e telaio maestro perimetrale.
• Mostre perimetrali di finitura sulle due facce da 70 mm. di larghezza x 18 mm. di spessore impiallacciate con tranciato di legno Noce Tanganika o Rovere.
• Verniciatura tinta naturale.
Peso teorico: 55,35 Kg/m2 + 5%..
(Cod. ID03) Muratura piena per tramezzature costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, dimensioni 25 x 62,5 cm, densità 600 kg/mc, con sistema ad incastro su 41ati legati mediante idoneo collante a letto sottile, compresi lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte. Spessore 7,5 cm, trasmittanza 1,44 W/mqK, fonoassorbenza 33 dB, resistenza al fuoco classe REI 120.
B) REALIZZAZIONE DELLE DUE SCALE METALLICHE ESTERNE DI EMERGENZA.
Art. 1 - Descrizione interventi
L'intervento consiste nella realizzazione di due scale metalliche esterne di emergenza, così come da progetto approvato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco Pesaro e Urbino con lettera Prot. N° 2093/O1 (Prot. N° 3075) in data 16/07/O1. Le suddette scale esterne sono dislocate in due zone diverse della Casa di Soggiorno e Convitto. La disposizione planimetrica è riportata negli elaborati grafici posti a base di gara. Le zone di intervento sono contrassegnate con le lettere D ed E. Il tipo strutturale adottato varia per le due realizzazioni, in funzione delle diverse esigenze ed interferenze riscontrate nelle particolari situazioni.
La scala D situata nella parte nord-est del complesso edilizio, consente di accedere dal terrazzo del primo piano al secondo piano. La struttura formata da cosciali Heb 140 e trasversi Heb 120 è sostenuta da colonne Heb 200 collegate a coppie di travi Heb 140 inserite nell'intradosso del terrazzo.
La scala E è invece situata nella parte sud-ovest del complesso edilizio, formata da una struttura composta da cosciali Heb 140, trasversi Heb 120 e colonne Heb 200. La fondazione è del tipo a plinti in calcestruzzo con armatura ordinaria, gettati all'interno di uno scavo della profondità specificata in progetto e predisposto a fianco delle strutture dell'edificio esistente.
Le due scale metalliche previste sono costituite da profilati in acciaio giuntati tra loro con il sistema della saldatura e, successivamente, verniciate per evitare la corrosione.
Il buon funzionamento delle strutture progettate è strettamente subordinato alla corretta esecuzione di tutte le opere previste e descritte negli elaborati grafici progettuali.
Art. 2 - Prescrizioni Tecniche
2.1 - Generalità
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica», dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», dalle Circolari e dai Decreti Ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate.
L'Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione. I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.
L'esecuzione e la posa in opera delle strutture in acciaio dovrà essere realizzata da operai specializzati in numero adeguato perché il lavoro proceda con la dovuta celerità e sicurezza.
Per quanto riguarda i saldatori, dovrà essere rispettato il D.M. 26/02/36 nonché le prescrizioni delle norme UNI vigenti in materia.
2.2 - Collaudo tecnologico dei materiali
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Impresa darà comunicazione alla Direzione dei Lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:
- attestato di controllo;
- dichiarazione che il prodotto è «qualificato» secondo le norme vigenti.
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificame la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la
Direzione dei Lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Impresa.
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 14 febbraio 1992 e successivi aggiornamenti ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.
2.3 - Controlli in corso di lavorazione
L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori.
Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.
La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di chiedere il premontaggio in officina, totale o parziale delle strutture, secondo modalità da concordare di volta in volta con l'Impresa
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Impresa informerà la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.
2.4 - Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la
rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
2.5 - Verniciatura
Il ciclo di verniciatura sarà costituito da:
preparazione delle superfici mediante sabbiatura grado S.a. 2-1/2;
verniciatura di fondo e finitura consistente nell'applicazione di una mano di resina epossidica bicomponente spessore 150-200 micron;
pittura intumescente classe 120';
un ciclo epossivinilico consistente in uno strato di zincante inorganico per uno strato finito di 90 micron per mano; a montaggio ultimato verranno ritoccate le vernici deteriorate.
2.6 - Prove di carico e collaudo statico
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei Lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Impresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti Ministeriali, emanati in applicazione della Legge 1086/71.
Art. 3 - Elenco voci
(Cod. PT 31) CONTROSOFFITTO DI PANNELLI DI CARTONGESSO IGNIFUGHI DI CLASSE I.
Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante di poliestere, ignifughi di classe 1, delle dimensioni 600x600 mm e spessore di 12.5 mm con superficie non forata, montati su struttura metallica a vista ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile.
(Cod. SM01) SCAVO DI FONDAZIONE.
Scavo di fondazione a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura, consistenza e durezza, comprensivo di carico e trasporto a discarica autorizzata.
(Cod. SM02) CALCESTRUZZO MAGRO.
Conglomerato cementizio della classe di resistenza Rck 15 N/mm2 , gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma e dimensione.
(Cod. SM03) CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE.
Conglomerato cementizio della classe di resistenza Rck 30 N/mm2 , gettato e costipato in opera, per strutture di fondazione di qualsiasi tipo, forma e dimensione.
(Cod. SM04) CASSERI
Casseforme per strutture in conglomerato cementizio, in fondazione, piane, curve o comunque sagomate, lignee, metalliche o di qualsiasi altro materiale, comprese le armature di sostegno necessarie e le relative fondazioni, comunque realizzate e compresi pure il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido 0 l'eventuale perdita del materiale, i dispositivi di disarmo e quant'altro occorra.
(Cod. SM05) ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
Fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata, per strutture in conglomerato cementizio od altro compresi e compensati ogni lavorazione occorrente, lo sfrido, le legature con filo di ferro e quant'altro possa occorrere per dare le armature metalliche pronte per il getto.
(Cod. SM06) ACCIAIO CARPENTERIA METALLICA
Fornitura e posa in opera di travi, pilastri, gradini e pianerottoli in lamiera mandorlata, corrimano tubolari, e quant'altro possa occorrere per la realizzazione dell'opera come da progetto. La presente voce comprende anche la verniciatura come da specifiche tecniche.
(Cod. SM07) INTERVENTO DI MONTAGGIO DELLA SCALA DENOMINATA SCALA “D”
L’intervento consiste in:
- taglio del solaio in modo da consentire l’inserimento delle colonne montanti da ancorare alle strutture sottostanti;
- posizionamento dell’intradosso del solaio del terrazzo di due travi HEB 140 con piatti di rinforzo, appaiate orizzontalmente e saldate, collegate mediante piastre ai muri portanti;
- saldatura delle piastre sull’estradosso delle travi HEB 140 in corrispondenza delle colonne HEB 200 e collegamento a queste ultime
- ricostruzione del solaio, nella zona dove è stato fatto l’intervento con opportuno massetto, guaina di impermeabilizzazione, allettamento e pavimento in graniglia simile a quello esistente.
Nel prezzo sono compresi piastre, tirafondi, ponteggi, trasporto a discarica dei materiali di risulta e quant’altro necessario per dare il lavoro finito e a perfetta regola d’arte, nessun onere escluso.
(Cod. SM08) VERIFICHE E ACCERTAMENTI CARATTERISTICHE GEOTECNICHE
Oneri di sicurezza connessi alla verifica e acceratmenti delle caratteristiche geotecniche dei terreni di appoggio delle fondazioni della scala ed accorgimenti per operare in sicurezza durante la fase di scavo.
C) REALIZZAZIONE DEL PAVIMENTO IN LINOLEUM
Art. 1 - Descrizione degli interventi
La realizzazione della pavimentazione in linoleum verrà eseguita con piastrelle da 50x50 cm all'interno del piano rialzato, secondo descrizione riportata nell'elaborato grafico consegnato tavola grafica FAN V 2V.dwg
Art. 2 - Prescrizioni Tecniche
L'esecuzione e la posa in opera della pavimentazione deve essere realizzata da operai specializzati.
L'impresa dovrà essere in grado di documentare in ogni momento la provenienza e la certificazione dei materiali adoperati oltre alla perfetta regola d'arte del lavoro eseguito.
Art. 3 - Elenco voci
(Cod. PV01) PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM CERTIFICATO IN PIASTRELLE DI 30x30 CM E SPESSORE DI 2.5 CM CIRCA.
Pavimentazione eseguita previa rimozione e rasatura utilizzando un rivestimento in linoleum con piastrelle da 30x30 cm. e spessore di 2.5 mm. La composizione dovrà consistere in olio di lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali; il tutto calandrato su un supporto a rete di fibre di poliestere nelle piastrelle, in tela di Juta nei teli, legato allo strato di usura in modo indelaminabile. La superficie deve essere liscia, lucida e marmorizzata, trattata con "finish" di protezione, difficilmente rimovibile. Il rivestimento dovrà essere stato approvato secondo le norme DIN 18171. La classificazione secondo CSTB dovrà essere: U3 P3E1/2C2. Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche da certificare:
- reazione al fuoco di classe 1;
- durezza shore "D" 70 c.a., secondo DIN 53505;
- resistenza alla dispersione elettrica compresa tra 109 e 101° ohm; - miglioramento acustico è di cira 6 db (150 717/2);
- resistenza all'impronta: piastrelle 0.025 mm, teli 0.10 mm DIN 51955; - resistenza all'usura 0.015 mm (DIN 53754)
- resistenza alle sedie a rotelle (DIN 54324)
- resistenza alla luce grado 6/8 (ISO 105 B02, metodo 3);
- coefficiente di conduzione termica 0.17 W/M (DIN 52612); - resistenza termica 0.014 m2 K/W (DIN 52612);
- resistenza alla brace delle sigarette (DIN 51961);
La posa dovrà avvenire su un supporto idoneo e consistente, perfettamente liscio e complanare, ben stagionato ed asciutto con un grado di umidità residua inferiore a12.5 %, da compensare a parte. Sono compresi: gli adesivi suggeriti dalla ditta fornitrice, i tagli, gli sfridi, le saldature e quanto altro occorre per dare l'opera finita
TITOLO III – PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. XI Opere provvisionali
Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico capitolato (vedi: XXXXX XXXXXX, Elenco prezzi delle opere provvisionali e Capitolato speciale d’appalto per la sicurezza, 1999, II edizione, Maggioli Editore).
Dovranno essere osservate tutte le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc..
Art. XII Noleggi
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l’oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto.
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l’energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l’utile dell’imprenditore.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Art. XIII Trasporti
Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo funzionante.
Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell’automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo.
Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente.
Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il d.P.R. 7 gennaio 1956, capo VII e successive modificazioni.
TITOLO IV – PRESCRIZIONI SU QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. XIV Materie prime
Materiali in genere
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati.
TITOLO V – PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI
Art. XXX Esecuzioni particolari
Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indicazioni che seguono.
La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse più particolarmente adatte al caso specifico e l’impresa dovrà uniformarsi a tali prescrizioni senza potere perciò sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo dell’opera stessa subirà in conseguenza semplici variazioni in meno od in più, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni, della tariffa prezzi, senza che l’Impresa possa accampare perciò diritto a compensi speciali di sorta.
Art. XXXV Opere varie
In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d’arte e si seguiranno i lavori nel miglior modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari.
Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori dell’elenco prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori in base alle normali consuetudini locali.
TITOLO VI - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Art. XXXV Prescrizioni tecniche generali
1 - REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. (Sono da considerare eseguiti a regola d'arte gli impianti realizzati sulla base delle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) secondo l'art. 2 della Legge 1 marzo 1968, n. 186).
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta ed in particolare essere conformi:
- alle prescrizioni delle norme CEI;
- alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda locale distributrice dell'energia elettrica;
- alle prescrizioni e indicazioni della TELECOM ITALIA;
- alle prescrizioni dei VV.F. e delle autorità locali.
Art. XXXVIII - Disposizioni particolari per impianti,per servizi tecnologici e per servizi generali
Tutti gli impianti che alimentano utenze dislocate nei locali comuni devono essere derivati da un quadro sul quale devono essere installate le apparecchiature di sezionamento, comando e protezione.
1 - QUADRO GENERALE DI PROTEZIONE E DISTRIBUZIONE
Detto quadro deve essere installato nel locale contatori, deve avere caratteristiche costruttive uguali a quelle prescritte nell'art. 32 ed essere munito di sportello con serratura.
Sul quadro devono essere montati, ed elettricamente connessi, almeno le protezioni ed il comando degli impianti a
valle.
5 - MATERIALE VARIO DI INSTALLAZIONE
Per le prescrizioni generali si rinvia all'art. 32. In particolare, per questi impianti, si prescrivono:
A) Pulsanti - Il tipo dei pulsanti sarà scelto a seconda del locale dove saranno installati: a muro, da tavolo, a tirante per bagni a mezzo cordone di materiale isolante, secondo le norme e le consuetudini. Gli allacciamenti per i pulsanti da tavolo saranno fatti a mezzo di scatole di uscita con morsetti, o mediante uscita passacavo, con estetica armonizzante con quella degli altri apparecchi.
B) Segnalatori luminosi - I segnalatori luminosi debbono consentire un facile ricambio delle lampadine.
TITOLO VII - QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI - CONSEGNA ED ESECUZIONE DEI LAVORI - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Art. LX - Qualità e caratteristiche dei materiali
1 - GENERALITÀ
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle norme CEI ed alle Tabelle di unificazione CEI- UNEL, ove queste esistano.
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana.
Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, giudiziario, economico e, comunque, in edifici in cui si svolgono attività comunitarie, le apparecchiature di comando devono essere installate ad un'altezza massima di 0,90 m dal pavimento.
Devono essere inoltre facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla. Al riguardo si farà riferimento al D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
2 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali dei quali sono stati richiesti campioni non potranno essere posti in opera che dopo l'accettazione da parte dell'Amministrazione. Questa dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.
La Ditta non dovrà porre in opera i materiali rifiutati dall'Amministrazione, provvedendo, quindi, ad allontanarli dal cantiere.
Art. LXII - Garanzia degli impianti
Se non diversamente disposto nel Capitolato speciale di appalto, la garanzia è fissata entro 12 mesi dalla data di approvazione del certificato di collaudo.
Per garanzia degli impianti entro il termine precisato, si intende, l'obbligo che incombe alla Ditta di riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di verifica e tenuto presente quanto espresso ai parr. 1, 2 e 3 dell'art. 45, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio.