PER L’AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI UTILI PER LA PUBBLICITA’ SULLE VETTURE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI SUPERFICIE DELLA CITTA’ DI NAPOLI E SULLE VETTURE, STAZIONI E AMBITI DELLA METROPOLITANA E DELLE FUNICOLARI E INFRASTRUTTURE DI...
CAPITOLATO SPECIALE rev.01
PER L’AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA DELLA GESTIONE DEGLI SPAZI UTILI PER LA PUBBLICITA’ SULLE VETTURE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI SUPERFICIE DELLA CITTA’ DI NAPOLI E SULLE VETTURE, STAZIONI E AMBITI DELLA METROPOLITANA E DELLE FUNICOLARI E INFRASTRUTTURE DI SOSTA DI ANM
INDICE
ART. 1 – SOGGETTI CONTRATTUALI 3
ART. 2 – OGGETTO E NATURA DELL’AFFIDAMENTO 3
ART. 3 – CONSISTENZA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE 4
ART. 4 – DURATA E PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI 13
ART. 5 – COMMISSIONI PUBBLICITARIE 14
ART. 6 – LIMITAZIONI 14
ART. 7 – CORRISPETTIVO PER ANM 15
ART. 8 – INTERRUZIONE O LIMITAZIONE DEL SERVIZIO 18
ART. 9 – SPAZI IN RISERVA ANM 18
ART. 10 – PUBBLICITA’ 20
ART. 11 – PUBBLICITÀ ABUSIVA 21
ART. 12 – PRESCRIZIONI ANM 21
ART. 13 – SUBAFFIDAMENTO 22
ART. 14 – PROCEDURE DI ACCESSO AI SITI ANM 22
ART. 15 – OBBLIGHI DERIVANTI DA IMPEGNI DI PUBBLICITÀ 23
ART. 16 – XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX 00
ART. 17 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA 23
ART. 18 – ONERI DEL CONCESSIONARIO 24
ART. 19 – PENALI 24
ART. 20 – IMPEGNI DELL’AZIENDA 25
ART. 21 – DOCUMENTAZIONE TECNICA 26
ART. 22 – GARANZIE E FIDEJUSSIONE 26
ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 26
ART. 24 – RECESSO 27
ART. 25 – GESTIONE DEL CONTRATTO 27
ART. 26 – NORME DI SICUREZZA 27
ART. 27 – CESSIONE DI ATTIVITA’ O RAMO D’AZIENDA 28
PREMESSE
La ANM SpA è la società di servizio di trasposto pubblico locale operante nella città di Napoli e controllata da Napoli Holding, società del Comune di Napoli che ha coordinato il processo di fusione e riorganizzazione di Metronapoli (ex trasporto su ferro), ANM (ex trasporto su gomma) e Napolipark (sosta e parcheggi).
Con una flotta di circa 550 bus, 50 tram, 54 filobus, due linee metropolitane (Linea 1 e Linea 6), quattro impianti Funicolari (Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina), ANM muove ogni giorno sul territorio urbano, suburbano ed extraurbano oltre 500mila persone, pari a circa 130 milioni di passeggeri l'anno.
Lo sviluppo della rete di trasporto su ferro nella città di Napoli è oggi ancora in corso, e dunque nei prossimi anni nuove tratte si aggiungeranno a quelle attualmente in esercizio. Entro i primi mesi del 2015 è prevista l’apertura della stazione Municipio della Linea 1, successivamente il prolungamento della linea fino alla chiusura dell’anello con un totale di 27 stazioni che si aggiungeranno alle complessive 8 stazioni della Linea 6 che accoglieranno circa 400 mila passeggeri al giorno pari a 125 milioni di passeggeri all’anno sul ferro.
ART. 1 – SOGGETTI CONTRATTUALI
Sono soggetti contrattuali:
a) L’ANM S.p.A. appresso anche denominata AZIENDA
b) La ditta aggiudicataria appresso anche denominata CONCESSIONARIO
ART. 2 – OGGETTO E NATURA DELL’AFFIDAMENTO
L’ANM S.p.A. con il presente Capitolato Speciale intende affidare in concessione esclusiva per la durata di 9 (nove) anni l’esercizio della pubblicità per conto terzi all’interno delle stazioni, delle vetture e in altri spazi nell’ambito delle vetture di superficie, della Linea 1 e Linea 6 della metropolitana di Napoli e delle funicolari di Mergellina, Chiaia, Montesanto e Centrale e nelle infrastrutture in gestione.
L’affidamento prevede, altresì, l’installazione e la manutenzione di impianti pubblicitari, con previsione della sostituzione graduale degli impianti più vetusti nei primi tre anni di durata contrattuale allo scopo di uniformare i formati e dell’adeguamento degli impianti stessi in caso di evoluzione delle normative antinfortunistiche.
In particolare, la gara ha per oggetto la concessione in esclusiva:
A) degli spazi pubblicitari interni ed esterni ai veicoli di superficie adibiti al servizio urbano, suburbano ed extraurbano di trasporto pubblico della città di Napoli gestito da ANM (autobus, filobus, tram), come risultanti dall’elenco delle polizze assicurative RC a libro matricola aziendale (All. 1);
B.1) degli spazi e impianti pubblicitari sulle vetture, nelle stazioni e negli ambiti della Metropolitana e delle Funicolari di Napoli (All. 2: stato di consistenza degli impianti espositivi nelle stazioni).
B.2) degli spazi e impianti pubblicitari individuati negli ambiti delle aree di sosta gestite da ANM (All. 3).
L’affidamento comprende, altresì, la presentazione e realizzazione di un progetto di valorizzazione della pubblicità negli ambiti oggetto di concessione, e la conseguente installazione di impianti e strutture.
ART. 3 – CONSISTENZA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE
3.A Veicoli di superficie adibiti al servizio di trasporto pubblico
Indicativamente, la dimensione del parco attivo ANM nel periodo di validità dell’appalto sarà compresa tra 530 e 650 veicoli. Di questi, un numero variabile tra 250 e 400 sarà impiegato quotidianamente per l’esercizio in funzione della tipologia del servizio (feriale, sabato, festivo, invernale, estivo).
Si consideri che mediamente il 25/30% dei mezzi è fermo giornalmente per manutenzione. La concessione si intende estesa ai veicoli in dotazione ad ANM all’atto della gara ed a quelli che saranno acquistati, affittati, acquisiti a vario titolo o in usufrutto e immessi in esercizio nel periodo di durata del presente contratto.
3.A.1) Spazi e servizi utilizzabili sui mezzi di superficie adibiti al servizio di trasporto pubblico
L’affidamento della pubblicità sui mezzi di superficie riguarda la pubblicità all’interno e all’esterno delle vetture in ogni forma consentita dalle norme e leggi vigenti e verrà eseguita in modo da non menomare l’estetica delle vetture o danneggiarle.
Oltre ai prodotti e servizi sotto rappresentati sarà possibile eseguire tutte quelle attività che il Concessionario avrà proposto nel progetto-offerta ad ANM e che saranno da questa approvate.
Pubblicità interna
La pubblicità all’interno delle vetture potrà essere effettuata:
▪ Mediante l’utilizzo, sugli spazi interni sovrastanti i finestrini laterali, di profilati in alluminio anodizzato, o materiali avente caratteristiche simili, al cui interno sono inseriti cartelli pubblicitari delle dimensioni di cm 70x25;
▪ Mediante l’utilizzo nello spazio retrostante il posto di guida di un telaio di alluminio e vetro temperato, o altri materiali aventi caratteristiche simili, per contenere cartelli di misure varie, a seconda del tipo di veicolo;
▪ Mediante applicazione ai tubi corrimano di locandine in cartone leggero con angoli arrotondati delle misure massime di cm 17x25, per un massimo di 10 cartelli per vettura
▪ Mediante l’applicazione di vetrofanie o decalcomanie trasparenti e a tinte chiare delle misure massime di cm 30x20, con il messaggio rivolto all’interno della vettura, nella quantità di 1 per finestrino, esclusi quelli delle porte e della piattaforma
▪ Mediante l’applicazione di pellicole adesive sulle superfici interne, su autorizzazione da parte dell’Azienda dello specifico lay out presentato dal Concessionario
▪ Mediante monitor a bordo
All’interno dei veicoli potranno essere espletate iniziative promozionali, anche di sampling, concordandone le modalità con la Direzione dell’Azienda incaricata del contratto.
E’ fatto divieto alla ditta concessionaria di esporre pubblicità all’interno delle vetture aziendali ove questa impedisca la dovuta visibilità all’esterno delle vetture stesse, nonché di installare avvisi e cartelli volanti, che, per la loro collocazione, possano comunque arrecare fastidio al pubblico viaggiatore (valido anche per metropolitane e funicolari).
Pubblicità esterna
Le modalità attualmente individuate all’esterno delle vetture sono le seguenti:
▪ Pubblicità mediante tabelle da inserirsi in appositi telai (tabellare). Sarà effettuata su tutti i tipi di vetture in considerazione delle caratteristiche dei veicoli in dotazione dell’Azienda. Le dimensioni indicative dei cartelli saranno: m.1,20x0,70; m.2,00x0,70 e m.3,00x0,70 Su ogni fiancata sono previsti 1 o 2 cartelli, a seconda delle caratteristiche dei veicoli, sul lato posteriore un solo cartello. Sulle vetture a due casse è previsto un numero doppio di cartelli sulle fiancate laterali. I formati dei cartelli sono indicativi e potranno essere variati a seconda delle caratteristiche dei veicoli in dotazione.
▪ Pubblicità all’esterno dei veicoli mediante pellicole adesive. L’uso di spazi è consentito su tutti i tipi di veicoli e potrà avvenire nei seguenti modi: la pubblicità dovrà riguardare, in tutto o in parte, le superfici esterne dei veicoli e avverrà a mezzo di decorazioni integrali o parziali sulle due fiancate laterali per i tram e sulle due fiancate laterali e il lato posteriore per gli autobus. Potranno essere utilizzate anche le superfici vetrate ove consentito dalle
leggi e regolamenti vigenti, sono comunque escluse le superfici vetrate indispensabili ai fini della sicurezza della guida. Per quanto concerne l’ingombro delle decorazioni, la Concessionario si obbliga a realizzarlo nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.
▪ Rimane inteso che la pubblicità integrale, ossia realizzata mediante la decorazione integrale di tutte le fiancate laterali dei tram e di tutte le fiancate laterali e il lato posteriore degli autobus, potrà essere effettuata su non più del 50% del parco contemporaneamente.
Qualora nel periodo di vigenza contrattuale fosse reso possibile da sopravvenute disposizioni di legge e/o regolamentari e/o sviluppi tecnologici, l’effettuazione all’interno o all’esterno delle vetture anche di altre forme di pubblicità similari a quelle oggetto del presente contratto, l’ambito della locazione potrà essere esteso a dette forme di pubblicità, previa specifica autorizzazione da parte dell’Azienda e contrattazione della quota aggiuntiva del canone.
3.A.2) Prescrizioni pubblicità sui veicoli di superficie
Tutti i materiali impiegati dal Concessionario dovranno essere pienamente conformi alle normative vigenti ed essere approvati dall’Azienda al fine di garantire la sicurezza di esercizio e la conservazione del proprio patrimonio mobiliare. L’uso di materiale rifrangente è consentito alle condizioni stabilite dalle norme vigenti.
Tutti i supporti pubblicitari, preventivamente approvati da ANM, saranno predisposti a cura e spese del concessionario che si occuperà, altresì, della loro manutenzione in stato di perfetta efficienza e decorosa conservazione, provvedendo, in qualsiasi momento si rendesse necessario, alla loro sostituzione.
Qualora per l’applicazione delle tabelle esterne o di pellicole adesive si rendesse necessario lo spostamento della denominazione dell’Azienda o del numero aziendale del bus, il Concessionario concorderà con l’Azienda il nuovo posizionamento degli stessi e, previa autorizzazione scritta, provvederà a spostare gli stessi a proprie spese e in modo che non vengano deturpati estetica e decoro delle vetture e la loro funzionalità; le modalità di applicazione degli impianti pubblicitari sulle vetture saranno preventivamente concordati con l’Azienda.
Resta convenuta la più ampia facoltà, per il Concessionario, di effettuare le esposizioni pubblicitarie all’esterno dei veicoli nelle forme e dimensioni che riterrà più opportune, compatibilmente con le normative vigenti, e con la possibilità di integrare e intercambiare le varie forme pubblicitarie in relazione alle richieste del mercato.
Nel caso in cui, in vigenza di contratto, l’Azienda dovesse modificare il proprio parco veicoli con altri autoveicoli di dimensioni tali da non rendere più compatibili le misure delle tabelle di pubblicità indicate, il Concessionario dovrà, previa autorizzazione dell’Azienda e ferme restando
le ubicazioni designate, conformare le proprie tabelle di pubblicità secondo le nuove possibili misure, purché le stesse rientrino in quelle vigenti per legge e per regolamento.
Pubblicità tabellare esterna
La pubblicità sarà applicata dal Concessionario mediante installazione di telai in alluminio anodizzato o in acciaio inox o altro materiale di analoghe caratteristiche, fissati alla carrozzeria delle vetture con rivetti ad espansione e a tenuta stagna, o altro sistema analogo, atto, comunque, ad evitare la formazione di ruggine con conseguenti danneggiamenti delle vetture, e rispettare le norme vigenti.
La fornitura, posa in opera, manutenzione e sostituzione dei telai, anche in caso di danneggiamento o furto, saranno a cura e spese del Concessionario.
Eventuali nuove tipologie di telai pubblicitari o di sistemi di fissaggio degli stessi dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Azienda.
Le tabelle di pubblicità da utilizzare nei telai devono avere rigidità tale da non fuoriuscire dagli stessi per deformazioni proprie.
Pubblicità esterna con pellicole adesive
Le pellicole adesive, con le quali la pubblicità dovrà essere affissa al veicolo, dovranno essere sempre rimovibili ed avere caratteristiche idonee affinché non si arrechino danni alla carrozzeria dei veicoli, sia nella fase di montaggio sia in quella di rimozione.
Le pellicole dovranno essere di tipo omologato e, se applicate sulle parti vetrate, avere caratteristiche tali da consentire la visibilità dall’interno verso l’esterno.
L’Azienda si riserva la facoltà di non immettere in linea i veicoli e di far rimuovere a carico del Concessionario i supporti adesivi che non dovessero rispettare i suddetti standard di visibilità.
L’Azienda approverà preventivamente i vari tipi di pellicole affinché esse abbiano le caratteristiche sopraindicate.
Il Concessionario si impegna a sorvegliare che le pellicole pubblicitarie siano sempre in perfetto stato e a sostituire immediatamente, anche a richiesta dell’Azienda, quelle che presentassero anomalie.
La richiesta di messa a disposizione dei veicoli dovrà essere effettuata con un anticipo di almeno due giorni lavorativi rispetto all’inizio dei lavori di allestimento.
L’allestimento dovrà essere eseguito senza creare intralci di alcun tipo ai compiti di istituto dell’Azienda.
Il tempo di esecuzione non dovrà in ogni caso superare un giorno lavorativo dalla messa a disposizione di ogni veicolo.
I nominativi del personale addetto all’allestimento delle vetture dovranno essere consegnati ai responsabili dell’Azienda.
Tale personale, all’interno dei depositi, dovrà rispettare le norme di sicurezza ed ogni altra disposizione in vigore per il personale dell’azienda che operano nei depositi. Il personale dovrà inoltre indossare divise con elementi di riconoscimento dell’impresa concessionaria nonché il cartellino personale esposto come da normativa vigente.
A questo scopo il Concessionario dovrà rilasciare all’azienda una dichiarazione di manleva per i rischi relativi alle operazioni di allestimento e rimozione.
Alla scadenza del periodo di utilizzo dei veicoli per pubblicità tramite pellicole adesive, il Concessionario dovrà provvedere all’asportazione completa delle pellicole pubblicitarie con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per l’allestimento.
Resta a carico del Concessionario lo smaltimento degli imballaggi e il ripristino dello stato dei luoghi in cui avviene l’allestimento.
La Concessionaria prende atto che le vetture saranno sottoposte a pulizia e lavaggio, anche attraverso impianti automatici. A tal proposito, la Concessionaria esonera l’ANM da qualsiasi responsabilità per abrasioni o per qualsiasi altro inconveniente, che possa derivare ai tabelloni pubblicitari e/o alle pellicole adesive a seguito del lavaggio dei veicoli.
3.B) spazi e servizi pubblicitari individuati sulle vetture, nelle stazioni e negli ambiti delle linee della Metropolitana e delle Funicolari di Napoli e all’interno e all’esterno delle infrastrutture di sosta
L’affidamento è riferito all’esercizio della pubblicità nelle vetture, stazioni e ambiti della Linea 1 e Linea 6 della Metropolitana e delle funicolari di Mergellina, Chiaia, Montesanto e Centrale, indicati in apposita scheda tecnica che, allegato 2, costituisce parte integrante del presente contratto. L’affidamento si intenderà automaticamente esteso a tutti gli ampliamenti delle strutture, ambiti e materiale rotabile che dovessero intervenire nel corso del presente rapporto.
Il Concessionario potrà, inoltre, valutare l’opportunità economica di presentare all’Azienda un progetto per lo sfruttamento pubblicitario delle aree e delle infrastrutture di sosta. L’affidamento sarà pertanto riferito anche all’esercizio della pubblicità all’interno dei parcheggi e/o all’esterno delle relative infrastrutture e si intenderà automaticamente esteso a tutti gli ampliamenti delle infrastrutture e ambiti che dovessero intervenire nel corso del presente rapporto.
3.B.1) Spazi, impianti, servizi e modalità di esecuzione della pubblicità nell’ambito della metropolitana, delle funicolari e delle infrastrutture di sosta
La pubblicità sulle vetture e negli ambiti della metropolitana e funicolari e delle infrastrutture di sosta, oltre che attraverso tutte quelle attività che il Concessionario avrà proposto nel progetto- offerta ad ANM e che saranno da queste approvate, sarà effettuata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso le modalità appresso indicate:
1. impianti, luminosi e non luminosi, di formati vari; schermi e sistemi digitali anche interattivi e/o con sistemi di supporto alla comunicazione quali ad esempio bluetooth, touch-screen, proiezioni etc; device/applicazioni digitali e lo sfruttamento dell’interazione tra passeggero e pubblicità/impianti;
2. impianti e spazi all’interno delle vetture;
3. personalizzazione delle superfici delle stazioni, ambiti e vetture;
4. iniziative promozionali, naming rights, sampling, engagement, elementi 3D, distribuzione di materiali etc.;
5. pubblicità audiovisiva avente palinsesto misto (pubblicità + contenuti editoriali, informazione, etc.);
6. impianti, luminosi e non luminosi, di formati vari all’esterno delle infrastrutture di sosta.
Qualora nel periodo di vigenza contrattuale fosse reso possibile, da sopravvenute disposizioni di legge e/o regolamentari e/o sviluppi tecnologici, l’effettuazione di altri tipi di pubblicità/comunicazione/interazione diverse da quelle oggetto del presente affidamento, l’ambito della gestione, previa specifica autorizzazione scritta dell’Azienda e contrattazione della quota aggiuntiva del canone, si intenderà esteso a dette forme di pubblicità.
3.B.2) Prescrizioni pubblicità in ambito metropolitana, funicolari e infrastrutture di sosta
La pubblicità per conto terzi nelle vetture, stazioni ed ambiti della Metropolitana, delle Funicolari e dei parcheggi potrà essere effettuata a condizione che essa sia compatibile, a giudizio dell’Azienda, con la sicurezza e regolarità dell’esercizio e dei beni ad essi comunque destinati, nonché con le esigenze tecniche, estetiche ed architettoniche degli impianti societari. La pubblicità, comunque eseguita non deve generare equivoci con i nomi delle stazioni.
Gli spazi nuovi da destinare alla pubblicità così come le nuove modalità componenti il sistema devono essere preventivamente autorizzati dall’Azienda.
Il Concessionario si impegna a rispettare le disposizioni tecniche impartite dall’Azienda, nonché tutte le norme relative all’attività affidata, in particolare quelle che salvaguardano dai rischi d’incendio.
L’Azienda, in caso di trasformazione o modifica delle strutture o dei tipi dei materiali rotabili, si riserva la facoltà di modificare la qualità dei materiali, dei riquadri nonché le dimensioni e la forma dei nuovi spazi che potranno essere utilizzati per l’esercizio della pubblicità in relazione alle avvenute modifiche o trasformazioni. L’eventuale spostamento e la rimozione degli impianti avverrà a cura e spese della ditta Concessionaria, su semplice richiesta dell’Azienda.
Il Concessionario inoltre dovrà provvedere a propria cura e responsabilità e spese alla rimozione dell’impiantistica esistente negli ambiti della Metropolitana/Funicolari e alla sua sostituzione, come da progetto presentato in offerta, secondo la tempistica indicata nell’offerta stessa.
Nelle more delle nuove installazioni e solo per lo stretto tempo necessario ad esse, il Concessionario potrà utilizzare gli impianti pubblicitari esistenti risultanti in regola con le norme vigenti, nei tipi, caratteristiche e condizioni in atto.
A questo proposito il Concessionario si impegna a mettere a disposizione dell’Azienda report semestrali idonei all’identificazione dei quantitativi e tipologie di impianti, device/applicazioni e sistemi installati e funzionanti, oltre che sintesi dei sistemi di collegamento/interazione avviati.
Tutti i supporti pubblicitari, preventivamente approvati da ANM, saranno predisposti a cura e spese del concessionario che si occuperà, altresì, della loro manutenzione in stato di perfetta efficienza e decorosa conservazione, provvedendo, in qualsiasi momento si rendesse necessario, alla loro sostituzione.
Tutte le installazioni ed esposizioni della pubblicità dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme antinfortunistiche e della specifica regolamentazione degli ambienti della Metropolitana, delle Funicolari e delle aree di sosta ed in adempimento ai regolamenti emessi dalle autorità locali per la disciplina della pubblicità esterna.
La gestione degli impianti e relative spese di manutenzione sono a carico del Concessionario. L’azienda si riserva di chiedere il ristoro delle spese per i consumi di energia elettrica, attraverso accordo tra le parti.
In tutti i casi in cui si rendesse necessario, per esigenze relative all’esercizio del trasporto, il Concessionario è tenuto a rimuovere in tutto o in parte, a proprie spese, nei termini prefissati dall’Azienda, gli impianti interessati. In tali ipotesi il Concessionario non potrà richiedere alcuna riduzione dei corrispettivi dovuti, né indennizzi o risarcimenti di sorta.
Qualora il Concessionario non si uniformasse alla richiesta dell’Azienda questa avrà facoltà di provvedere direttamente alla rimozione degli impianti pubblicitari addebitando alla stessa la spesa sostenuta. Per il recupero di dette spese l’Azienda potrà avvalersi della cauzione prestata. Entro 10 giorni dalla cessazione delle cause che hanno determinato la rimozione degli impianti, l’Azienda autorizzerà il concessionario al ripristino degli stessi.
Pubblicità all’interno delle vetture
La pubblicità all’interno delle vetture potrà essere effettuata:
▪ Mediante cartelli protetti da lastre in "lexan" o similari, da collocare entro appositi profilati, compatibilmente con le esigenze tecniche e la conformazione delle vetture (alternativa: adesivi). La consistenza iniziale degli di impianti è riportata nel citato Allegato 2.
▪ Mediante l’utilizzo degli spazi interni sovrastanti i finestrini laterali, con applicazione di profilati in alluminio anodizzato, o materiali avente caratteristiche simili, al cui interno sono inseriti cartelli pubblicitari delle dimensioni, indicativamente, di cm 70x25 o con applicazione di adesivi di formati compatibili con le dimensioni degli spazi in questione ;
▪ Con applicazione di pellicole di diversi formati, anche in forma di personalizzazione/brandizzazione;
▪ Mediante monitor a bordo.
All’interno dei veicoli potranno essere espletate iniziative promozionali, anche di sampling, concordandone preventivamente le modalità con la Direzione dell’Azienda incaricata del contratto.
Pubblicità all’esterno delle vetture mediante pellicole adesive
L’uso di tali spazi dovrà riguardare la superficie esterna delle vetture e avverrà a mezzo di decorazioni integrali o parziali delle pareti esterne ANM secondo un progetto preventivamente approvato dall’Azienda, suscettibile di eventuali modifiche, da concordare tra le parti, nel corso della vigenza contrattuale. Per quanto concerne l’ingombro della decorazione, il Concessionario si obbliga a realizzarlo nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Le modalità di esecuzione dei lavori di allestimento dovranno preventivamente essere concordate con l’Azienda, secondo le esigenze di esercizio.
In ragione della componibilità dei treni per mezzo di diverse unità di trazione, nessun onere e vincolo di esercizio potrà derivare all’Azienda dalla presenza o meno di decorazioni esterne né il concessionario potrà avanzare richieste di alcun tipo e natura, qualora il treno posto in circolazione dall’Azienda non garantisse l’originale allestimento.
I tempi di allestimento di ogni vettura non potranno essere maggiori di 1 giornata lavorativa.
Al termine dei lavori di allestimento i treni dovranno essere immediatamente utilizzabili per il servizio passeggeri.
Non devono essere abbandonate attrezzature, materiali e quant'altro all'interno dei depositi aziendali, che possa costituire intralcio all’operatività del personale dell’Azienda.
L’Azienda metterà a disposizione del Concessionario gli spazi che di volta in volta si renderanno liberi, dando la priorità alle esigenze di esercizio e manutenzione delle vetture stesse. Al
riguardo si rimanda a specifici accordi con i responsabile dei depositi.
Le attività devono avvenire nel rispetto della vigente normativa di sicurezza ed igiene sul lavoro. I treni, pronti per la decorazione, dovranno essere messi a disposizione del Concessionario (o della ditta allestitrice) presso i depositi dell’Azienda, in apposite aree di lavorazione, previo lavaggio di tipo industriale.
Il Concessionario garantisce, sotto la propria responsabilità che la ditta allestitrice eseguirà per proprio conto i lavori di allestimento, manutenzione ed eventuali rimozioni delle decorazioni, presso i depositi aziendali utilizzando materiali approvati dall’Azienda di cui dovranno essere fornite le schede tecniche.
Il Concessionario garantisce la perfetta aderenza e removibilità della pellicola alla carrozza ed un’adeguata resistenza ai lavaggi successivi.
I nominativi del personale addetto all’allestimento dovrà essere preventivamente comunicato all’Azienda ed essere chiaramente identificato.
L’Azienda si riserva di verificare, con proprio personale, le varie fasi della decorazione, nonché di effettuare saltuari controlli sui prodotti usati per l’allestimento e per la manutenzione.
Il Concessionario si impegna ad osservare tutte le prescrizioni tecniche impartite dall’Azienda, nonché a lasciare i luoghi di lavoro, dopo gli interventi, in decoroso stato di pulizia e a seguire le procedure di legge per l’eventuale smaltimento di materiali.
Le decorazioni saranno mantenute in buono stato di conservazione e dovranno essere tempestivamente sostituite in caso di deterioramento a cura e spese del Concessionario.
Eventuali ritardi degli allestitori nel rifacimento delle decorazioni non dovranno precludere all’Azienda l’utilizzo dei vagoni.
L’Azienda si impegna, comunque, ad attivarsi per ridurre i tempi tecnici del fermo carrozze a quelli strettamente necessari per le operazioni di ripristino. Qualora il treno/vagone non potesse essere rimesso in esercizio, l’Azienda metterà a disposizione, ove possibile, un altro vagone da decorare a cure e spese del concessionario.
In caso di sinistri che danneggino le decorazioni, il concessionario dovrà intervenire per la contestazione dei danni entro 48 ore dalla chiamata, o ad horas in casi di riscontrato pericolo nei confronti di cose e/o persone, concordando con il responsabile dell’Azienda il tempo di rimozione della pellicola danneggiata e di ripristino della decorazione.
In caso di sinistro, l’Azienda risponderà dei danni materiali alle decorazioni solo nei casi di responsabilità del proprio personale e limitatamente al valore del bene danneggiato.
Alla scadenza dei periodi di esposizione, che dovranno essere concordati tra le parti, il Concessionario provvederà a sua cura, spese e responsabilità, all’asportazione completa della pellicola ed alla messa in ripristino dei treni.
Restano a carico del Concessionario eventuali danni alle decorazioni conseguenti a deterioramenti, atti vandalici, eventi naturali e/o accidentali.
ART. 4 – DURATA E PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI
La Concessione avrà la durata di nove (9) anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
E’ prevista la facoltà di recesso da parte dell’ANM al termine del quinto anno di durata. Tale facoltà, da esercitarsi in forma scritta con almeno sei mesi di anticipo, potrà essere esercitata nel caso di gravi inadempienze o negligenza da parte del concessionario nel corso della gestione ed esecuzione delle prestazioni ovvero in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.
Gli impianti oggetto della gara sono di proprietà ANM; il Concessionario prende in gestione tali impianti e ne è totalmente responsabile per la manutenzione e per il decoro degli stessi.
Il Concessionario, nell’ambito del progetto di ridefinizione del sistema di comunicazione in ambito ANM, coerente al progetto tecnico di offerta, si impegna a realizzare il piano di investimenti attraverso le modalità rappresentate nel progetto-offerta.
E’ onere del Concessionario presentare all’Azienda, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, un Cronoprogramma delle Attività, redatto sulla base di quanto dichiarato in sede di Offerta, e, riportante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il dettaglio delle varie fasi attuative e con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento per ognuna di esse. ANM approverà tale documento ovvero si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificarne la programmazione: in tal caso, il Concessionario dovrà recepire al meglio le modifiche richieste e presentare un nuovo Cronoprogramma delle attività per approvazione.
Eventuali ritardi nella realizzazione del piano d’installazione degli impianti potranno essere giustificati unicamente allorquando imputabili a causa di forza maggiore e/o a sopravvenute esigenze tecniche/operative da parte dell’Azienda.
Il Concessionario si impegna a rispettare il Piano Annuale delle Attività che conterrà puntualmente gli interventi da realizzare ciascun anno e le previsioni per l’annualità successiva.
I nuovi impianti/device previsti dal progetto, previa approvazione dell’Azienda, dovranno essere collocati tassativamente entro la fine del terzo anno contrattuale e diverranno, al termine della concessione, di proprietà ANM a titolo gratuito.
Nel caso di apertura di nuove stazioni e/o in caso di nuovi conferimenti e/o laddove fosse ritenuto d’interesse, il Concessionario è tenuto all’allestimento delle stesse secondo un progetto globale delle nuove installazioni che dovrà prevedere impianti di tipologia analoga a quella esistente nelle altre stazioni. Tale progetto dovrà essere presentato al Concedente entro 60 gg. dall’apertura della stazione e realizzato entro 90 gg. dall’intervenuta approvazione del Concedente.
Tutte le spese, dirette ed indirette, necessarie alla realizzazione del progetto sono a totale carico del Concessionario.
Gli investimenti previsti dal progetto saranno totalmente ammortizzati nei primi cinque anni del contratto. Ulteriori investimenti che dovessero essere concordati ed eseguiti in aggiunta al progetto, previa approvazione tecnica ed economica dell’Azienda, saranno ammortizzati sulla base di un ammortamento quinquennale e al termine della concessione potranno essere trasferiti in proprietà ad ANM o al nuovo gestore attraverso il riconoscimento al Concessionario del loro valore residuo.
In caso di risoluzione anticipata del contratto imputabile al Concessionario, tutti gli impianti saranno trasferiti all’Azienda a titolo gratuito.
In caso di inadempienza, da parte del Concessionario, di uno solo dei patti contenuti nel presente articolo l’Azienda potrà risolvere il contratto allo scadere dei primi 5 anni del contratto, attraverso formale comunicazione di ANM.
ART. 5 – COMMISSIONI PUBBLICITARIE
Il concessionario avrà l’obbligo di rilevare da quello uscente il portafoglio dei contratti pubblicitari successivi alla decorrenza contrattuale ad un importo pari al:
▪ 40% del valore residuale di ciascuna commissione per la pubblicità sui mezzi di superficie;
▪ 35% del valore residuale di ciascuna commissione per la pubblicità metropolitana e funicolari.
Il concessionario sarà altresì obbligato a corrispondere l’importo del CIMP (Canone Istallazione su Mezzi Pubblici) eventualmente versato ma non goduto dal concessionario uscente.
Il Concessionario potrà assumere ordini per l’esposizione di pubblicità sino al termine del contratto e per un periodo non successivo ai 6 mesi successivi alla scadenza.
ART. 6 – LIMITAZIONI
6.1 limitazioni all’esclusiva
L’affidamento è da intendersi a carattere esclusivo a favore del Concessionario ad eccezione della possibilità di distribuzione gratuita di free-press.
6.2 ultrattività
Per tutti gli ordini ultrattivi sottoscritti secondo l’art. 5, sarà riconosciuto al Concessionario un importo pari al 40% del valore residuale di ciascuna commissione.
L’importo del CIMP eventualmente versato ma non goduto sarà rimborsato dal soggetto subentrante.
ART. 7 – CORRISPETTIVO PER ANM
7.1 Determinazione del corrispettivo
Il Concessionario, anche in virtù delle condizioni di offerta, è tenuto a corrispondere al Concedente quale canone di concessione i seguenti importi:
▪ Per l’asset vetture di superficie (punto 3.A) un importo (I1) pari all’applicazione della royalty fissa offerta in sede di gara (minimo 40%) dell’importo annualmente fatturato dal concessionario stesso alla propria clientela e relativo alla vendita degli spazi/azioni promozionali, al netto del solo costo di imposta di pubblicità (o canone sostitutivo d’imposta) oltre l’IVA.
▪ Per l’asset metropolitana/funicolare/parcheggi (punto 3.B) un importo (I2) pari all’applicazione della royalty fissa offerta in sede di gara (minimo 35%) dell’importo annualmente fatturato dal concessionario stesso alla propria clientela e relativo alla vendita degli spazi/azioni promozionali, al netto del solo costo di imposta di pubblicità (o canone sostitutivo d’imposta) oltre l’IVA.
Il fatturato sopra descritto si riferisce alla messa a disposizione degli spazi pubblicitari con esclusione di eventuali riaddebiti ai clienti di materiali pubblicitari e di quanto necessario alla realizzazione della campagna.
In ogni caso, il corrispettivo annuo minimo (importo minimo garantito MGtot) che il
Concessionario, in virtù delle condizioni di offerta, è tenuto a corrispondere al Concedente è pari alla somma dei minimi garantiti offerti in sede di gara secondo la seguente formula:
MGtot = MG1 + MG2, dove:
▪ MG1 è il canone garantito riferito ai veicoli di superficie (punto 3.A) e offerto in sede di gara (minimo € 600.000,00/anno) €/anno
▪ MG2 è il canone garantito riferito alla metropolitana, funicolari e parcheggi (punto 3.B) e e offerto in sede di gara (minimo € 450.000,00/anno) €/anno
Al termine di ciascuna annualità si provvederà al calcolo dell’eventuale conguaglio (se positivo) a favore di ANM attraverso la seguente formula:
(I1 + I2) - MGtot
L’importo minimo garantito sarà corrisposto attraverso rate trimestrali, le fatture saranno emesse al termine del trimestre con pagamento a 30 gg. dffm.
Ai fini della determinazione dell’eventuale conguaglio, il Concessionario sarà tenuto a presentare apposito rendiconto analitico (a livello di singolo ordine) relativo a ciascuno dei due/tre asset trimestralmente. L’importo dell’eventuale conguaglio determinato entro il primo trimestre dell’anno sulla base dei rendiconti dell’anno precedente, sarà fatturato da ANM e corrisposto dal concessionario a 30gg dffm.
Il mancato pagamento di una annualità di canone nel termine stabilito comporterà potrà comportare la risoluzione del contratto in danno della ditta concessionaria.
Audit contabile
L’azienda si riserva di effettuare, in riferimento alle attività oggetto di affidamento, avvalendosi di personale proprio e/o con il supporto di consulenti terzi, audit contabili semestrali presso la sede del concessionario.
Il Concessionario riconoscerà, in tali occasioni e/o in qualunque momento venga richiesto da ANM, il diritto ad ogni controllo contabile impegnandosi ad esibire, le scritture contabili, le fatture, le commissioni e qualsiasi altro documento connesso, direttamente/indirettamente, all’attività pubblicitaria oggetto del presente contratto.
7.2 Variazioni del corrispettivo
7.2.1 Variazione della percentuale di retrocessione
Le percentuali di retrocessione offerte in gara resteranno fisse ed invariabili per tutta la durata della concessione.
7.2.2 Variazione del canone minimo garantito
A) Variazione indicizzata
L’importo del canone minimo garantito sarà rivalutato annualmente di una percentuale pari all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) su base annua desunto dai bollettini Istat. La revisione verrà effettuata annualmente.
Inoltre, il canone minimo garantito potrà subire variazioni per la modifica del numero di passeggeri trasportati e/o per la variazione della consistenza dell’asset.
B) Variazione numero di passeggeri
• Asset “ferro” e “veicoli di superficie”: per ogni incremento del 10% del numero di passeggeri trasportati su base annua rispetto al dato relativo all’anno 2014, il canone minimo garantito corrente sarà ulteriormente incrementato di 5 (cinque) punti percentuali fino ad un massimo di incremento di 20 (venti) punti rispetto al valore offerto in gara.
Per ogni eventuale diminuzione del numero di passeggeri trasportati su base annua rispetto al 2014, il minimo garantito non subirà variazioni.
La revisione in base al numero di passeggeri sarà applicata distintamente sui mezzi di superficie e sui mezzi su ferro e quindi calcolata sull’aumento dei reciproci numeri di passeggeri trasportati su base annua.
Il dato ufficiale dei passeggeri trasportati, risultante a consuntivo dell’esercizio, verrà comunicato al Concessionario in occasione della pubblicazione del Bilancio d’Esercizio annuale.
C) Variazione per modifica consistenza asset
• Asset “ferro”: a partire dalla consistenza raggiunta attraverso la realizzazione del progetto di offerta, ANM incrementerà del 5% l’importo del minimo garantito corrente, ad ogni incremento del 5% della superficie pubblicitaria (fissa e/o audiovisiva) a seguito dell’apertura di nuove stazioni e/o nuove disponibilità di spazi. Non sono applicabili variazioni per riduzioni della superficie pubblicitaria.
• Asset “veicoli di superficie”: nessuna variazione verrà apportata al canone minimo annuo offerto in gara in presenza di variazioni del parco veicoli marcianti, in più o in meno, entro il limite del 10% rispetto alla consistenza di cui all’allegato 1. Nel caso in cui, in vigenza di contratto, l’Azienda dovesse potenziare il proprio parco veicoli marcianti oltre il 10%, il Concessionario si impegna a corrispondere per ogni veicolo di nuovo inserimento in autoparco eccedente il 10%, un incremento del canone minimo garantito pari al canone minimo unitario annuo corrente; per ogni veicolo che sarà escluso dal parco, oltre il 10% della consistenza di cui all’allegato 1, il canone minimo annuo subirà una riduzione pari al valore del canone minimo unitario annuo corrente. Il canone minimo unitario annuo corrente è calcolato dividendo il canone minimo annuo corrente riferito all’asset veicoli di superficie per il numero di veicoli marcianti utilizzabili in servizio specificati nell’allegato 1.
Le variazioni di canone, per inserimento o sottrazioni di veicoli dalla copertura assicurativa oltre il limite del 10%, saranno applicate su base annuale e determinate
confrontando il numero dei veicoli marcianti ad inizio dell’anno corrente con il numero dei veicoli marcianti all’inizio dell’anno precedente.
In ogni caso la riduzione del canone minimo garantito non potrà eccedere il 20% del canone minimo offerto in sede di gara. Per variazioni eccedenti tale limite, le parti potranno rinegoziare un canone minimo garantito che tenga in considerazione il sopraggiunto cambiamento.
In ogni caso, a partire dal secondo anno di concessione, gli importi minimi garantiti MG1, relativo ai veicoli di superficie (punto 2.A), e MG2, riferito alla metropolitana, funicolari e parcheggi (punto 2.B), saranno pari al valore massimo tra il valore del minimo garantito rivalutato e il 75% del corrispettivo maturato nell’anno precedente.
ART. 8 – INTERRUZIONE O LIMITAZIONE DEL SERVIZIO
Fatto salvo quanto indicato al punto 3.a, l’Azienda non risponde del mancato esercizio della pubblicità in questione in conseguenza di eventuale sospensione, variazione o diminuzione del servizio, per guasti, mancanza di energia, sciopero dei dipendenti e per altre cause di qualsiasi natura. In particolare, l’azienda si riserva la facoltà di sospendere il servizio, anche parzialmente, modificare gli orari di servizio, introdurre riduzioni stagionali (es: festività, periodo estivo, ecc..), modificare gli itinerari di linea o di vettura, il numero delle vetture messe in servizio giornalmente o nelle varie ore della giornata o tenute di riserva (in officina per riparazioni normali e sraordinarie o nei depositi in sosta). In tali casi la ditta concessionaria non potrà chiedere alcun risarcimento per il periodo di interruzione o per la modifica del servizio. La società concessionaria non avrà diritto alla riduzione del canone minimo garantito, né a qualunque altro indennizzo derivante da interruzioni o limitazioni del servizio di trasporto o dalla chiusura delle stazioni metropolitane a seguito di provvedimenti emanati da qualsiasi Autorità. Sarà fatto salvo il caso in cui eventi di particolare gravità, con durata superiore a 60 giorni consecutivi, rendano impossibile lo sfruttamento pubblicitario di almeno il 15% degli spazi e servizi di cui al punto 3, oggetto del presente contratto. In tale ipotesi i corrispettivi dovuti dal Concessionario all’Azienda saranno proporzionalmente ridotti in relazione all’effettivo utilizzo degli spazi.
ART. 9 – SPAZI IN RISERVA ANM
L’Azienda si riserva, senza che la ditta concessionaria possa sollevare eccezioni o chiedere compensi di sorta, per tutta la durata dell’affidamento, il diritto di utilizzare spazi nelle stazioni, a bordo de treni e dei bus, e nelle area di sosta per i seguenti usi:
▪ informazioni relative al servizio offerto e alle tariffe;
▪ promozione di nuovi servizi offerti da ANM;
▪ promozione di attività, eventi e iniziative organizzate da ANM ;
▪ comunicazioni relative a cambiamenti nell’offerta di servizio;
▪ comunicazioni finalizzate ad ottemperare a specifiche disposizioni delle competenti Autorità;
▪ promozione iniziative di co-marketing con Enti, Associazioni, Aziende pubbliche e private.
di seguito gli spazi da riservare all’ANM:
Autobus, filobus e tram
▪ 10% della durata del palinsesto di trasmissione degli spazi audio/visivi presenti a bordo; i tempi di invio del messaggio aziendali saranno indicati da ANM
▪ decoro integrale o parziale di alcune vetture fino ad un massimo di 10 in contemporanea;
▪ 10% degli spazi esterni disponibili sui mezzi mediamente in uscita;
▪ una parte degli spazi interni alle vetture, oggetto dell’affidamento, così come di seguito indicato:
o fino ad un massimo di due spazi di cm 70x25 per ciascuna vettura collocati nella parte alta del mezzo;
o appendini corrimano fino ad una massimo di due per vettura della dimensione di 17x24 con angoli arrotondati, foro in altro centrale
o vetrofanie fino ad un massimo di 4 per bus di dimensioni compatibili con quelle dei finestrini e comunque tali da non pregiudicare la sicurezza della guida e dei viaggiatori
o tutti gli spazi retrostanti la postazione guida
metropolitane e funicolari
▪ 10% della durata del palinsesto di trasmissione degli spazi audio/visivi presenti nelle stazioni e sui treni; i tempi di invio del messaggio aziendali saranno indicati da ANM
▪ 4 locandine formato A3 per vettura
▪ 20 pannelli schienali formato 38 x 74 per vettura (funicolari di chiaia e montesanto)
▪ 2 spazi formato A3 all’interno delle sale di attesa delle funicolari nelle stazioni di monte e valle
▪ floor graphic (calpestabili) all’interno di tutte le stazioni di metropolitane e funicolari
▪ tutte le bacheche interne alle stazioni.
▪ 2 spazi parete vettura testa e 2 spazi parete vettura coda 73,5 X 81 (per ogni vettura metro)
▪ 2 spazi parete vettura testa e 2 spazi parete vettura coda 77,4 X 40 (per ogni vettura metro)
▪ tutti gli spazi piano ferro lato banchina
Per tutte le campagne ANM si riserva la possibilità di utilizzare loghi e messaggi di Enti, Associazioni o partner privati che non vadano a sovrapporsi ad iniziative di comunicazione commerciali del Concessionario già presenti all’interno delle stazioni o sullo stesso mezzo.
La cessione occasionale da parte di ANM di tali spazi per iniziative promosse da altri Enti o Istituzioni dovrà comunque essere relativa ad attività di tipo benefico o di pubblica utilità, senza scopo di lucro e senza o che abbiano impatto su attività commerciali di soggetti terzi. In ogni caso la cessione di tali spazi non dovrà arrecare alcun danno all’attività commerciale del Concessionario. Il materiale per le esposizioni riservate sarà fornito da ANM mentre l’esposizione sarà eseguita dal Concessionario entro 48 ore dalla consegna del materiale nei modi e nei termini indicati da ANM. Nel caso il materiale da esporre sia a scopo informativo, ovvero correlato a variazioni e modifiche temporanee del servizio (ad esempio scioperi, deviazioni, modifiche di percorsi e/o orari, chiusure anticipate delle stazioni, aperture posticipate delle stazioni, interruzioni programmate etc) o alla organizzazione di visite guidate ordinarie all’interno delle stazioni dell’arte, l’informazione dovrà essere affissa nelle bacheche delle stazioni di metropolitane e funicolari (o negli appositi supporti forniti da ANM) e in tutti i punti indicati da ANM, entro 24 ore dalla fornitura del materiale da parte di ANM al Concessionario.
ANM avrà cura di comunicare al concessionario la data di rimozione di tutto il materiale fornito almeno 48 ore prima della data stessa.
ART. 10 – PUBBLICITA’
Il Concessionario potrà avvalersi, per i rapporti con la clientela, come d’uso, di agenzie, agenti, centri media etc, rimanendo nella totale discrezionalità del cliente la scelta di eventuali Professionisti per la parte relativa al bozzetto grafico.
Eventuali rapporti fra il Concessionario ed il cliente, che abbiano per oggetto realizzazioni di bozzetti, esulano dal presente contratto.
Il Concessionario dovrà curare anche i rapporti con i clienti in ordine alle procedure ed ai versamenti (imposte pubblicità ecc.) che questi dovranno effettuare nel rispetto delle norme vigenti. L’Azienda viene pertanto
sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati adempimenti del cliente nei confronti delle amministrazioni interessate, conservando, tuttavia, il diritto alla risoluzione del contratto, dopo aver contestato ripetuti inadempimenti.
L’Azienda non risponderà nei confronti di terzi nel caso di utilizzo di immagini, foto, messaggi dei quali il cliente non abbia la piena disponibilità. A tal proposito il Concessionario manleva espressamente l’Azienda da qualunque pretesa da parte di terzi..
Il Concessionario effettuerà le esposizioni pubblicitarie nel pieno rispetto della normativa vigente e del Codice della Strada, nonché delle prescrizioni tecniche fornite da ANM (vincoli relativi al servizio), delle prescrizioni e regolamenti comunali, nonché delle prescrizioni, disposizioni e/ o norme emanate dagli Enti preposti.
Il Concessionario si impegna a non esporre messaggi che risultassero in contrasto con norme di ordine pubblico, etico e morale, contrarie al buon costume, lesive dei diritti individuali e costituzionali o lesive dell’immagine dell’Azienda e dei suoi interessi. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.
Il Concessionario assume direttamente ed in proprio ogni più ampia responsabilità, non soltanto per i reclami che potrebbero essere sollevati dai propri clienti circa le rispettive pubblicità, ma anche per quelli che potrebbero essere avanzati da terzi, che non siano suoi clienti e per qualsiasi motivo.
L’azienda non potrà essere considerata responsabile per eventuali contestazioni sorte tra il Concessionario e terzi a causa della pubblicità realizzata.
L’Azienda potrà richiedere la rimozione della pubblicità che a suo insindacabile giudizio ritenga possa risultare, anche potenzialmente, in contrasto con quanto sopra indicato. La rimozione dovrà essere effettuata entro 48 ore a carico del Concessionario. In caso di inadempimento, l’Azienda è legittimata a procedere in proprio alla rimozione, addebitando al Concessionario tutte le spese relative.
ART. 11 – PUBBLICITÀ ABUSIVA
L’Azienda, pur riservandosi di reprimere ogni eventuale abuso da parte di terzi nell’esposizione di pubblicità, non ne risponde nei confronti della Ditta aggiudicataria.
Al riguardo, il Concessionario è tenuto a rimuovere tutta la pubblicità ovunque installata abusivamente, assumendosene l’esclusiva responsabilità.
ART. 12 – PRESCRIZIONI ANM
ANM, si riserva, ancora, di:
▪ Diminuire, aumentare, trasferire da un deposito all’altro le vetture di ogni specie e tipo;
▪ Sostituire tipi di vetture con altre di specie differente;
▪ Alienare vetture, anche se sulle stesse vi fossero impianti pubblicitari.
ART. 13 – SUBAFFIDAMENTO
I subaffidamenti sono consentiti a condizione che vengano preventivamente autorizzati dal Concedente. Il subaffidamento è ammesso per le sole attività operative connesse alla gestione degli impianti pubblicitari e/o per la realizzazione di specifiche prestazioni specialistiche. Ai subaffidamenti si applicano le normative in materia antimafia.
Il subaffidamento non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Concessionario, che rimane per intero responsabile nei confronti del Concedente. Al fine di garantire la complessiva qualità delle prestazioni contrattuali, anche attraverso sub affidamenti, il Concessionario dovrà praticare verso i subaffidatari condizioni economiche tali da consentire, oltre che il pieno rispetto delle prescrizioni normative in materia di lavoro, anche il perseguimento di utilità d’impresa per i soggetti coinvolti.
ART. 14 – PROCEDURE DI ACCESSO AI SITI ANM
Il personale dell’impresa può accedere agli impianti solo su autorizzazione del Responsabile di Contratto, per le attività inerenti la posa, manutenzione e rimozione della pubblicità; tali attività debbono essere prevalentemente compiute di notte, previo accordi con i responsabili di ANM.
In nessun caso il personale dell’Impresa può accedere in galleria senza preventiva autorizzazione e senza i necessari benestare da parte degli agenti di ANM preposti alla sicurezza. Preliminarmente all’avvio del contratto, con successiva cadenza semestrale ed a ogni variazione di personale interessato, il Concessionario dovrà inviare all’Azienda, l’elenco dei propri dipendenti, in ordine alfabetico, per i quali sarà possibile l’eventuale richiesta d’accesso alle sedi ANM, con l’indicazione degli estremi di un documento di identità e della tessera di riconoscimento aziendale.
Detti elenchi dovranno essere accompagnati da estratto del libro matricola relativo ai nominativi interessati.
In casi di subaffidamento autorizzato, il Concessionario dovrà fornire analoga documentazione relativa ai dipendenti della ditta subaffidataria.
Tale documentazione dovrà essere datata e firmata (con firma estesa e leggibile), riportare la ragione sociale del Concessionario e l’indirizzo ed il numero telefonico di un responsabile del Concessionario cui fare riferimento per ogni necessità. L’invio di predetta documentazione di per sé non costituisce abilitazione all’accesso alle sedi ANM, ma solo condizione preliminare necessaria per richiedere detta abilitazione. Una volta ottenuta l’abilitazione agli accessi ai siti sociali, il personale del Concessionario (o del subaffidatario autorizzato), sarà tenuto a rispettare tutte le normative ANM in materia di accessi, nonché quelle relative alla sicurezza dei servizi.
Detto personale deve essere di gradimento dell’Azienda e sottostare a tutte le disposizioni che la Società stessa ritenga opportuno impartire affinché non arrechi danni agli immobili e/o, comunque, inconvenienti alle vetture e al servizio.
Nessun onere può derivare a ANM per eventuali infortuni al personale della Ditta aggiudicataria addetto al montaggio ed allo smontaggio ed a tutte le operazioni comunque inerenti la pubblicità di cui trattasi, in quanto, trattandosi di personale proprio, la Ditta deve provvedere alle necessarie coperture assicurative ed osservare tutte le prescrizioni vigenti in materia antinfortunistica.
Tutte le attività devono essere eseguite senza arrecare intralcio all’esercizio. L’Azienda si riserva di controllare in qualunque momento la regolarità e continuità dell’esecuzione dei servizi.
ART. 15 – OBBLIGHI DERIVANTI DA IMPEGNI DI PUBBLICITÀ
L’Azienda sarà estranea ad eventuali obblighi in capo al Concessionario per impegni assunti o per eventuali fatti illeciti propri o dei suoi dipendenti connessi all’esecuzione del presente contratto.
ART. 16 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Nessun onere e responsabilità possono derivare all’Azienda per eventuali infortuni agli incaricati del Concessionario addetti al montaggio, allo smontaggio e a tutte le operazioni comunque inerenti la pubblicità di cui trattasi, in quanto il Concessionario deve provvedere alle necessarie coperture assicurative ed osservare tutte le prescrizioni vigenti in materia anche antinfortunistica.
ART. 17 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per mancanze, danni, furti, distruzioni, infortuni od altro che dovessero derivare al concessionario o a suoi dipendenti o a terzi nell’esecuzione dell’attività pubblicitaria.
Il Concessionario assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che dovessero derivare all’Azienda, al suo personale o a terzi per fatto del Concessionario o dei suoi dipendenti o aventi causa nell’esecuzione dell’attività pubblicitaria e durante i lavori necessari all’esecuzione del progetto tecnico di offerta, tenendo, perciò, manlevata ed indenne l’Azienda da qualsiasi pretesa o richiesta che, al riguardo, le venisse mossa anche dalla clientela del Concessionario. A tal fine, il Concessionario deve dotarsi di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché a copertura per danneggiamenti relativi alla spoliazione della pubblicità integrale e per incendio, con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000, copia di tale polizza sarà consegnata all’Azienda alla sottoscrizione del presente atto.
Qualora, per motivi inerenti al servizio pubblico di trasporto, si rendesse necessaria l’interruzione del servizio di trasporto, ivi compreso la chiusura delle stazioni della Metropolitana o delle
Funicolari, delle aree di sosta e/o dei depositi, anche per sciopero del personale e per ragioni di ordine pubblico, nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Azienda per eventuali danni che ciò potesse arrecare al Concessionario il quale non potrà avanzare pretese di indennizzo e/o rimborso o riduzione di corrispettivo, salvo quanto previsto all’art.6.
ART. 18 – ONERI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario si impegna alla fruizione ottimale degli spazi pubblicitari, salvaguardando il valore commerciale degli asset pubblicitari affidati.
Il Concessionario potrà svolgere le attività operative necessarie all’esecuzione dell’affidamento direttamente o per tramite di altre società delle quali potrà avvalersi previa segnalazione formale all’Azienda.
Il Concessionario, esonerando l’ANM da qualsiasi onere e responsabilità, è tenuto a sostenere direttamente ed integralmente i seguenti oneri e costi:
▪ alla produzione delle commissioni di pubblicità;
▪ al pagamento dell'imposta comunale gravante la pubblicità (con particolare riferimento alla pubblicità esterna);
▪ al pagamento delle imposte legate alle trasmissioni audio e video sui mezzi e nelle stazioni;
▪ alla manutenzione degli impianti e delle strutture pubblicitarie ed alla loro pulizia secondo le previsioni del presente capitolato e della proposta presentata in sede d’offerta e contrattualizzata;
▪ all’ottenimento delle autorizzazioni per impianti in esterna;
▪ alla fatturazione degli importi delle commissioni alla clientela;
▪ all'incasso degli importi dovuti;
▪ alle spese di struttura per la gestione della pubblicità;
▪ alle spese per la esposizione, manutenzione e rimozione della pubblicità dai manufatti;
▪ alle spese che riterrà opportuno sostenere per la valorizzazione delle forme di pubblicità attuabili, per ricerche di mercato, per illustrazioni, depliant, ecc.;
▪ a quanto altro richiesto da norme e regolamenti o comunque necessario alla corretta gestione della concessione.
ART. 19 – PENALI
L’azienda si riserva inoltre di applicare, per ciascuna delle sotto indicate inadempienze, le penali di seguito riportate:
1. € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni esposizione pubblicitaria al di fuori degli spazi autorizzati;
2. € 300,00 (Euro trecento/00) per la mancata ottemperanza degli obblighi previsti dal precedente art. 9;
3. € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) per ingiustificato ritardo e/o mancata presentazione e realizzazione dei progetti relativi alle installazioni pubblicitarie e/o agli impianti audiovisivi.
L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, da inoltrare a mezzo pec o fax. Il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla comunicazione della contestazione. In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni o di mancato accoglimento delle stesse, ad insindacabile giudizio dell’azienda, si procederà all'applicazione della penale.
Qualora il Concessionario non provveda al pagamento della penale, entro trenta giorni di calendario dall'applicazione della stessa, comunicata a mezzo pec o fax dall’azienda, l’azienda potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. Il Concessionario dovrà successivamente, entro i successivi 30 giorni di calendario dalla data di incameramento della somma dovuta a titolo di penale, provvedere alla reintegrazione della cauzione.
Resta in ogni caso fermo ed impregiudicato il diritto dell’azienda di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno sofferto per effetto dell'inadempimento del Concessionario e la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva, in caso di inadempienze gravi e/o ripetute.
ART. 20 – IMPEGNI DELL’AZIENDA
L’Azienda metterà a disposizione del Concessionario le vetture, stazioni ed ambiti definiti nel presente contratto, astenendosi da qualsiasi attività, diretta o indiretta, che possa porsi in concorrenza con l’oggetto del presente accordo. Gli spazi pubblicitari riservati all’Azienda specificati all’Art. 9 verranno utilizzati per promuovere attività istituzionali dell’Azienda, eventi sociali e culturali per i quali l’Azienda sia coinvolta per attività di co-marketing. Risulta inteso che, a salvaguardia di quanto espresso nel primo paragrafo di questo articolo, le attività di co-marketing potranno essere svolte attraverso messaggi le cui creatività rappresentino chiaramente la finalità individuata nel progetto di co-marketing e dove la presenza del partner commerciale non occupi più del 50% del totale della superficie del messaggio.
L’Azienda si impegna, allorquando ritenuto necessario ai fini della sicurezza e secondo le modalità da concordare, ad effettuare un servizio di accompagnamento notturno degli incaricati del Concessionario.
ART. 21 – DOCUMENTAZIONE TECNICA
Fanno parte integrante del contratto di affidamento, oltre ai documenti di gara (disciplinare di gara e capitolato tecnico) predisposti dall’Azienda per l'espletamento della procedura di gara, l’offerta tecnica e i relativi allegati presentati dal Concessionario nell’ambito della procedura di gara.
ART. 22 – GARANZIE E FIDEJUSSIONE
A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto di Concessione, il Concessionario costituirà a proprie spese nel termine di 15 giorni dall’aggiudicazione, cauzione definitiva per un importo pari ad una annualità del canone minimo garantito offerto a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi assunti, anche a mezzo di polizza fidejussoria bancaria, assicurativa, rilasciata da primario istituto o società.
Ove il Concessionario opti per uno dei modi alternativi alla cauzione in numerario, il garante dovrà espressamente dichiarare:
▪ di aver preso visione del Capitolato Speciale, di tutti i suoi allegati e degli atti in essi richiamati;
▪ di obbligarsi a versare al Committente, entro il termine di 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta e senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta;
▪ di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento di rapporti contrattuali.
In caso di escussione della cauzione, il Concessionario dovrà provvedere a reintegrarla, entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.
L’eventuale garanzia fideiussoria dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e al termine di cui al primo comma dell’art. 1957 c.c.; dovrà, inoltre, espressamente prevedere che le somme garantite siano esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte del Concedente senza possibilità che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che siano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa.
Quanto sopra anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte del Concessionario o di giudizio pendente avanti l’autorità giudiziaria.
ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:
a) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenze nell’adempimento degli obblighi contrattuali:
b) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra la ditta aggiudicataria;
c) cessazione del contratto o effettuazione del subappalto totale o parziale del servizio senza il rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa;
d) sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico;
e) reteirato ritardo nel versamento del canone e nei pagamenti;
f) al termine del quinto anno nel caso di gravi inadempienze o negligenza da parte del concessionario nel corso della gestione ed esecuzione delle prestazioni ovvero in caso di mancato rispetto degli impegni assunti (art. 4);
g) negli altri casi previsti dalla legge.
Resta salvo ed impregiudicato, in caso di risoluzione contrattuale per cause imputabili al concessionario, l’incameramento della cauzione definitiva e l’azione di risarcimento dei danni subiti dall’azienda.
ART. 24 – RECESSO
E’ prevista la facoltà di recesso da parte dell’ANM al termine del quinto anno di durata. Tale facoltà, da esercitarsi in forma scritta con almeno sei mesi di anticipo, potrà essere esercitata nel caso di gravi inadempienze o negligenza da parte del concessionario nel corso della gestione ed esecuzione delle prestazioni ovvero in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.
In tali casi nessun indennizzo verrà corrisposto alla concessionaria da parte dell’ANM
Qualora invece, per qualsivoglia motivo, la Concessionaria receda anticipatamente dal contratto, l’Azienda provvederà ad incamerare immediatamente la cauzione definitiva e la Concessionaria sarà tenuta al versamento dei canoni relativi a una annualità. Resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà dell’Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
ART. 25 – GESTIONE DEL CONTRATTO
L’ANM nominerà un Responsabile della Esecuzione del Contratto (RES) nonché un responsabile operativo della commessa.
Il Concessionario indicherà il nominativo del proprio tecnico responsabile della gestione del contratto e dovrà comunicarlo al RES.
ART. 26 – NORME DI SICUREZZA
L’ANM ha fornito al Concessionario il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08.).
L’Impresa aggiudicataria si impegna a:
▪ cooperare con ANM all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (D. Lgs. 81/08);
▪ coordinare, insieme con ANM, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informando ANM anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze reciproche (D. Lgs. 81/08);
▪ presentare al Responsabile della Esecuzione del Servizio di ANM tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle norme sopra riportate;
▪ sostenere i costi di sicurezza diretti ANM, così come indicati nel DUVRI consegnato al concessionario.
ART. 27 – CESSIONE DI ATTIVITA’ O RAMO D’AZIENDA
Qualora nel corso della vigenza contrattuale l’Azienda cedesse a terzi a qualsiasi titolo, anche per ordine della Pubblica Autorità, in tutto o in parte la propria attività di pubblico trasporto, si impegna, per quanto nella sua possibilità, a trasferire al nuovo soggetto la quota parte del rapporto contrattuale alle medesime condizioni, senza che la ripartizione così operata possa in alcun modo pregiudicare i diritti o accrescere gli obblighi del Concessionario come qui regolamentati.