Contract
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA, DI UN SISTEMA DI UPGRADE PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO IN AIELLI IN LOCALITA’ LA STANGA (AQ) – CIG 8787991F93 - CUP C84E20010200005
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INDICE
CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 5
1 Oggetto dell’appalto e definizioni 5
2 Limiti di batteria della fornitura 9
4 Ammontare dell’appalto e importo del contratto 19
5 Modalità di stipulazione del contratto 20
CAPO 2: DISCIPLINA CONTRATTUALE 21
6 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto 21
7 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 22
8 Fallimento dell’appaltatore 23
9 Domicilio dell’appaltatore, rappresentante 24
10 Brevetti e diritto d’autore 24
11 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 25
CAPO 3: DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ELABORATI AS-BUILT 27
12 Programma esecutivo della fornitura e cronoprogramma della fornitura 27
13 Contenuti della progettazione costruttiva 28
14 Termini per l’ultimazione della progettazione costruttiva 32
15 Fascicolo della documentazione tecnica 32
CAPO 4: TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 35
17 Consegna delle aree e avvio dell’esecuzione del contratto 35
23 Marcia industriale in periodo di garanzia 41
24 Termini per l’ultimazione della posa in opera e messa in esercizio 42
26 Sospensioni del rapporto contrattuale 43
27 Penali per ritardi nella fornitura e posa 44
28 Penali per mancato raggiungimento delle prestazioni 45
30 Mancata Accettazione della fornitura 49
31 Inderogabilità dei termini di esecuzione 49
CAPO 5: CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA E DEI LAVORI ACCESSORI
............................................................................................................................................... 51
32 Contabilizzazione della fornitura 51
34 Valutazione delle apparecchiature e dei materiali a piè d’opera 53
35 Anticipazione del prezzo 54
38 Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti 56
40 Cessione del contratto e cessione dei crediti 58
42 Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore in fase di cantiere 62
44 Esecuzione della fornitura 65
45 Modifiche e varianti del contratto in corso di esecuzione 66
46 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 68
47 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 69
48 Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) 69
49 Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento 70
50 Piano Operativi di Sicurezza e osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 70
51 Esecuzione del contratto 71
54 Accordo bonario, transazione e Foro competente 75
55 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 75
56 Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 76
57 Risoluzione del contratto e recesso 77
58 Collaudo statico delle strutture 82
59 Documentazione a cura del fornitore 82
60 Verifica della conformità 84
61 Prove e test in fase di Avviamento 86
CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
1 Oggetto dell’appalto e definizioni
L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura, installazione e messa in esercizio e gestione di:
- un digestore anaerobico per la produzione di biogas;
- un sistema di upgrading di purificazione del biogas e la produzione di biometano da immettere in rete di distribuzione;
- cabina di misura, regolazione e compressione;
- tutte le opere accessorie;
da installarsi presso l’impianto TMB e compostaggio sito in Aielli in Località la Stanga (AQ) per il trattamento di FORSU e RSU di proprietà di ACIAM S.p.A., così come individuati dagli elaborati tecnici. Nell’appalto sono inclusi i lavori per la realizzazione delle opere civili funzionali all’installazione del digestore e dell’upgrading (fondazioni).
ACIAM S.p.A. è autorizzata a realizzare un impianto di digestione anaerobica, capace di trattare un quantitativo annuo di miscela di rifiuti organici da raccolta differenziata che, in funzione della tecnologia dell’Aggiudicatario, può arrivare a 45.000 t/anno.
L’intervento è così individuato:
- denominazione della Stazione Appaltante: ACIAM S.p.A.;
- descrizione sommaria: Realizzazione del II lotto funzionale dell’impianto di compostaggio;
- ubicazione: Loc. La Stanga nel Comune di Aielli (AQ).
- Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è CIG 8787991F93 e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è - CUP C84E20010200005
Sono considerati e compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare la fornitura completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalle Prescrizioni Tecniche.
Non sono ritenute valide le clausole contenute nelle condizioni generali di vendita dell’Impresa o in altri documenti che siano in contrasto con quanto previsto dal contratto; non saranno ammesse, quindi, eccezioni o riserve ad esse relative.
Le prestazioni, le forniture e le provviste previste nel presente appalto sono di seguito riportate:
a) Fornitura, installazione e messa in esercizio di un impianto di digestione anaerobica, incluse opere accessorie e la documentazione tecnica necessaria per ottemperare agli adempimenti di legge. Il sistema di digestione ha una potenzialità di trattamento pari ad almeno 45.000 t/anno e volume utile di circa 2.800 m3, funzionamento mesofilo e termofilo, alimentato con una miscela di rifiuti organici da raccolta differenziata.
b) Fornitura, installazione e messa in esercizio di un sistema di upgrade per la purificazione del biogas e sistema di analisi, compressione e immissione in rete del biometano. L’impianto ha una taglia pari almeno a 900 Nm3/h e alimentato da biogas grezzo prodotto da digestione anaerobica di una miscela di rifiuti organici da raccolta differenziata e rifiuti ligneo cellulosici.
c) Opere strutturali, costituite dalle fondazioni.
d) Realizzazione della rete di trasporto del biogas e del biometano.
e) Avviamento e gestione full service degl’impianti forniti comprensivi di manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di mesi 6 (sei).
Sono escluse dalla presente fornitura:
- L’impianto di cogenerazione da 999 MW.
- Sistema di ricezione e pretrattamento del rifiuto.
- Sistema di post trattamento del digestato.
- Fluido di primo riempimento per la prova idraulica e/o tenuta del digestore.
- Fluidi di primo riempimento (compreso inoculo per avvio digestione).
- L’approvvigionamento di gas naturale, energia elettrica e termica dalla fase di Avviamento, di gestione full service, ed eventuale fase di Make Good;
- I materiali di consumo, necessari per le attività di Avviamento e Full service ed eventuale fase di Make Good;
a) L’impianto di Digestione Anaerobica (nel seguito anche D.A.) si intende così composto:
- Unità di stoccaggio dell’ingestato a valle della sezione di pretrattamento del rifiuto;
- Unità di trasporto dell’ingestato e di caricamento del digestore in continuo, opportunamente dimensionata in funzione della potenzialità del digestore;
- Unità di D.A. completa di tutte le componenti e sistemi accessori meccanici, elettrici, strumentali, etc. atti al suo completo e corretto funzionamento;
- Sistemi di sicurezza e di emergenza (torcia, guardia idraulica, dischi di rottura, etc..);
- Unità di accumulo ed estrazione e scarico del digestato da avviare a compostaggio;
- Sistema di captazione del biogas;
- Sistema di riscaldamento;
- Sistema di tubazioni;
- Sistema di monitoraggio e controllo;
- Sistema di trasporto dell’ingestato e del digestato;
- Smantellamenti e ripristini;
- Caldaia di Backup asservita al Digestore e all’Upgrade;
- Documentazione tecnica necessaria per ottemperare agli adempimenti di legge (deposito e collaudo strutturale, certificazioni relative alle parti impiantistiche);
- Quanto altro necessario per rendere la fornitura a regola d’arte perfettamente funzionante e performante.
b) L’impianto di Upgrading del biogas si intende così composto:
- Unità di pretrattamento del biogas;
- Unita di compressione del biogas e dei relativi accessori;
- Unità di upgrading dal biogas al biometano;
- Unità di essiccamento del biometano;
- Unità di regolazione e analisi;
- Unità di misura e consegna;
- Smantellamenti e ripristini;
- Documentazione tecnica necessaria per ottemperare agli adempimenti di legge (deposito e collaudo strutturale, certificazioni relative alle parti impiantistiche)
- Quanto altro necessario per rendere la fornitura a regola d’arte perfettamente funzionante e performante.
Le forniture dovranno essere coordinate ed integrate con quelle a carico della Committenza.
Le opere strutturali si intendono così composte:
- Fondazioni dell’impianto di digestione anaerobica, di upgrading del biogas comprensive delle eventuali opere profonde (pali di fondazione);
- Documentazione tecnica necessaria per ottemperare agli adempimenti di legge (deposito e collaudo strutturale): progetto esecutivo delle fondazioni del modulo di digestione anaerobica, parte integrante degli stessi e ad essi funzionali.
L’appalto in oggetto comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto di seguito elencato:
- ingegneria di dettaglio e costruttiva di tutti gli elementi che costituiscono l’oggetto dell’appalto: opere civili, impianto di digestione anaerobica, opere accessorie funzionali all’installazione;
- approvvigionamento dei materiali e dei componenti;
- costruzione, controlli, collaudi in officina e certificazioni;
- conservazione dei materiali e dei componenti prima del loro trasporto;
- preparazione alla spedizione e trasporto dei materiali e dei componenti presso il sito;
- montaggio in cantiere di tutte le apparecchiature e realizzazione completa delle opere;
- l’esecuzione delle attività di Avviamento della fornitura;
- conduzione impianto durante l’Avviamento e nel periodo di gestione Full service;
- i materiali ed i componenti necessari per la tempestiva esecuzione di tutti gli interventi che si rendessero necessari per il completamento ed il corretto funzionamento della fornitura (grandi riparazioni, modifiche, messe a punto, etc.), fino all’accettazione provvisoria;
Resta inteso che eventuali costi derivanti dalle attività in sito (smontaggi, montaggi, collegamenti, controlli, etc.) necessarie per l’esecuzione degli interventi di cui sopra, saranno a completo carico dell’Appaltatore;
- il personale e il materiale didattico per l’effettuazione dei corsi di formazione del personale di conduzione e manutenzione della Committente;
- le spare parts incluse nell’offerta formulata dall’Appaltatore in sede di gara;
- oneri per l’attuazione dei piani e delle misure di sicurezza per le attività in sito.
La documentazione tecnica necessaria per adempiere agli obblighi di legge e per consentire la corretta e completa posa in opera della fornitura, nonché la perfetta integrazione con l’impianto esistente è interamente a carico dell’Appaltatore. La documentazione deve essere redatta secondo le specifiche previste dalla normativa vigente e come di seguito descritto nel presente CSA e nelle Prescrizioni tecniche; essa include, quanto meno:
- il progetto esecutivo strutturale dell’impianto di digestione anaerobica, di upgrading del biogas e delle forniture accessorie, ivi incluse le opere di fondazione e sostegno, firmato da tecnico abilitato, funzionale al deposito presso gli Enti preposti e necessario per l’esecuzione della Direzione dei Lavori da parte della Stazione Appaltante e per il Collaudo statico;
- il progetto degli impianti (elettrici, meccanici, fluidi), firmati da tecnico abilitato, incluse le relative dichiarazioni di conformità e certificazioni;
- la documentazione necessaria per adempiere a specifiche norme di legge (gas in pressione, norme ATEX, norme di prevenzione incendi).
Restano comunque a cura e spese dell’Appaltatore tutti i materiali e le attività necessari per esecuzione ed il completamento dell’Appalto come specificato nel presente Capitolato, anche non esplicitamente indicati, ma necessari al perfetto funzionamento del sistema per lo scopo per cui è previsto ed alla rispondenza alle norme vigenti. Sono altresì compresi nella globalità dell’Appalto, tutte le attività, i materiali e le provviste necessarie per dare la fornitura completamente compiuta, secondo le presenti condizioni generali di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali, previste dai documenti contrattuali, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione delle opere è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’art. 1374 del Codice Civile.
Xxxxxx di batteria della fornitura
Il modulo di digestione anaerobica e di upgrading del biogas e tutte le opere ad essi connessi, oggetto dell’appalto, andranno ad integrare l’impianto di compostaggio esistente ed in esercizio. Il modulo di DA ed il modulo di Upgrade dovranno essere installati nelle aree libere messe a disposizione da ACIAM S.p.A. ed individuabili nelle planimetrie allegate al presente CSA. La fornitura, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sarà composta da almeno i seguenti lavori e/o componenti e/o attrezzature e/o sistemi:
Demolizioni e scavi
Tutte le operazioni di scavo e sbancamento, messa in sicurezza rientrano nella presente fornitura; Tutte le linee interferenti (acqua, fogna, elettrica, antincendio, ecc..) che dovessero essere interessate dalla posa in opera e dai lavori, dovranno essere ripristinate e/o deviate con attività a carico dell’Appaltatore. Le nuove posizioni dovranno comunque essere concordate con la Committenza.
Sono comprese tutti gli scavi e rinterri necessari per la posa delle tubazioni di adduzione del biogas, del biometano, dell’off gas e del metano alla caldaia di backup e le tubazioni di collegamento al Cogeneratore.
Impianto di Digestione Anaerobica (nel seguito anche D.A.):
- Unità di accumulo ed estrazione e scarico del digestato da avviare a compostaggio;
-Sistema di captazione del biogas;
- Sistema di riscaldamento;
- Sistema di tubazioni;
- Sistema di monitoraggio e controllo;
- Sistema di trasporto dell’ingestato e del digestato;
- Smantellamenti e ripristini;
- Documentazione tecnica necessaria per ottemperare agli adempimenti di legge (deposito e collaudo strutturale, certificazioni relative alle parti impiantistiche).
Sistema di stoccaggio e alimentazione dell’ingestato in continuo:
L’unita di stoccaggio dell’ingestato ed il sistema di alimentazione dell’ingestato si compone di:
N. 3 Tramogge affiancate
N. 2 Coclee convogliatrici;
N. 3 Coclee inclinate di alimentazione del fermentatore;
Unità estrazione, scarico e accumulo del digestato da avviare a compostaggio;
Il sistema consente l’estrazione del rifiuto organico digestato ed il suo accumulo in un serbatoio costituito da:
- Tubazioni per lo scarico del digestato;
- Buffer di accumulo digestato;
Sistemi di sicurezza e di emergenza
Nella fornitura sono previsti anche i seguenti sistemi di sicurezza:
- Sistemi di sovrapressione;
- Torcia di emergenza;
- Guardia idraulica (sovrapressione del biogas);
- Disco di rottura a membrana;
Linea trasporto del biogas
La linea per il trasporto del biogas in uscita dalla flangia del digestore fino alla flangia in entrata al sistema di Upgrading;
Unità di Upgrading
L’unità di upgrading sarà composta da:
- Soffianti in parallelo;
- Filtri a carbone attivo per H2S;
- Filtri a carbone attivo per VOC;
- Sistema di condensazione del gas;
- Tubazioni;
- Strumentazione di controllo;
- Quadro elettrico di comando;
- Sistema di compressione del biogas.
- Unità di regolazione e analisi
Unità di misura e consegna
Costituita dall’impianto di consegna e misura
Sistema di supervisione e controllo
Il modulo di digestione anaerobica e la sezione di upgrading sono controllati da un sistema PLC centralizzato. Sono compresi nel perimetro della presente fornitura il montaggio i collegamenti tutte le apparecchiature elettriche ausiliare necessarie al completo e corretto funzionamento della linea del biometano, inclusi il sistema di pressurizzazione, deumidificazione e pretrattamento per l’intera portata prodotta, necessari per renderlo idoneo all’immissione del biometano in rete, con particolare attenzione a spurghi per le condense, all’analisi ed alla pressurizzazione nonché tutti i sistemi di sicurezza ed emergenza di linea.
Opere civili
Le opere civili sono costituite da tutte le opere di fondazione delle forniture (sezione di digestione anaerobica, upgrading, cabine). In particolare, le opere civili sono così definite:
a) Opere di fondazione della sezione di digestione anaerobica: le opere saranno costituite da soletta in cemento armato ordinario su pali, tenuto conto delle caratteristiche specifiche dell’impianto di D.A. offerto. La progettazione della stessa è parte integrante della fornitura.
c) Opere di fondazione dell’impianto di upgrading: le opere saranno costituite da una soletta in cemento armato ordinario. La progettazione della stessa è parte integrante della fornitura.
d) Opere di fondazione dell’impianto di compressione, decompressione e regolazione e misura: le opere saranno costituite da una soletta in cemento armato ordinario. La progettazione della stessa è parte integrante della fornitura.
e) sono comprese tutte le opere accessorie quali;
- scale in acciaio o alla marinara per l’accesso alla copertura del modulo di digestione anaerobica, se calpestabile;
- strutture di sostegno di nastri, coclee e di tutti i componenti che compongono il sistema di trasporto (carico dell’ingestato, scarico del digestato, biogas e biometano);
- manufatti prefabbricati.
f) realizzazione degli scavi e posa delle tubazioni di trasporto del biogas, biometano, off-gas e quanto altro necessario per rendere la fornitura funzionante e performante a regola d’arte.
Gestione full service
Scopo della gestione Full Service è quello di effettuare le prove per l’Accettazione Provvisoria nonché effettuare la formazione al personale di ACIAM sulla conduzione della fornitura installata; pertanto nello scopo di Appalto è da ritenersi incluso la formazione al personale di Xxxxx S.p.A., che sarà effettuata nella fase di Avviamento e di gestione Full Service. La gestione full service verrà effettuata dal personale dell’appaltatore congiuntamente al personale di Xxxxx S.p.A.
L’Appaltatore è tenuto a sviluppare un piano di gestione che illustri i sistemi installati e che dovrà comprendere almeno le seguenti voci:
- Piano delle attività;
- Piano delle manutenzioni;
- Piano di sicurezza;
- Piano di monitoraggio della fornitura e relativi registri.
Sono da intendersi inclusi eventuali aggiornamenti degli stessi.
Restano a carico di Aciam S.p.A. durante la fase di gestione Full service:
- consumi di energia elettrica, termica, reagenti;
- materiali di consumo al digestore e all’upgrade.
2 Definizioni
Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
Codice dei Contratti d’Appalto: il D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016.
Regolamento Generale: il D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate.
Capitolato Generale: Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile 2000; Contratto: Contratto d’appalto contenente tutti i termini dell’accordo stipulato tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore.
Sicurezza sul posto di lavoro: il D.Lgs. del 9 Aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'art. 1 della Legge del 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Stazione Appaltante o Committente: ACIAM S.p.A..
Operatore Economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità
giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs. del 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere.
Appaltatore: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto.
Responsabile del Procedimento: il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile dei lavori.
DEC: l’ufficio di Direzione dell’Esecuzione del Contratto, di cui è responsabile il Direttore dell’esecuzione del contratto. Il DEC si avvale di un DL opportunamente nominato ove necessario per l’esecuzione di parti della fornitura o dei lavori oggetto del contratto. Ove citato il DEC all’interno delle norme del presente capitolato che riguardano lavorazioni per le quali è richiesto il DL, è da intendersi che il DL esercita le proprie funzioni coordinando l’attività con il DEC sotto la supervisione del Responsabile del Procedimento.
CSP: il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori è il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante di valutare le possibili interferenze derivanti dalle attività progettate e di redigere il PSC.
CSE: il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori è il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante di valutare le possibili interferenze in cantiere e di gestire, oltre a valutare che le prescrizioni riportate nel PSC e nel POS vengano correttamente applicate.
DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli artt. 6 e 196 del Regolamento Generale.
SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione.
PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008.
POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli artt. 89, c. 1, lett. h) e 96, c. 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008.
RSPP: il soggetto incaricato della gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Dell’Appaltatore che si è aggiudicato il contratto.
Costo del Personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della Contrattazione Collettiva Nazionale (CCNL) e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli
utili d’impresa.
Sicurezza Generale (anche SG): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), all’art. 26, c. 3, quinto periodo e c. 6, del D.Lgs. 81/2008.
Manutenzione Ordinaria (MO): Per manutenzione ordinaria s’intende l’insieme degli interventi finalizzati alla conduzione e gestione degli impianti, volte a contenere il degrado a seguito di normale uso o a seguito di eventi accidentali, che si rendono necessari, ma che non modificano la struttura essenziale dell’impianto e la sua destinazione d’uso. Comprende gli interventi programmati di manutenzione a scadenza fissa, la manutenzione ordinaria riparativa a guasto.
Manutenzione Straordinaria (MS): per manutenzione straordinaria s’intendono tutti quegli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto elettrico e termico; ivi inclusi interventi di riparazione o sostituzione dei componenti dell’impianto non contemplati fra gli interventi di manutenzione ordinaria; tra i quali è possibile indicare, a titolo di esempio, la parziale sostituzione degli impianti esistenti, la modifica d’intere apparecchiature/dispositivi e di loro parti significative che si siano danneggiate irreparabilmente per usura, nonostante la corretta e completa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché tutti gli interventi necessari per adeguamenti alle normative.
Cronoprogramma della fornitura: Programma temporale, fornito dall’Appaltatore, per l’esecuzione delle opere, la fornitura dei beni e quella dei servizi richiesti.
Valore Garantito: si intende il valore relativo ad un qualsiasi indicatore di prestazione, il non raggiungimento dello stesso determina il pagamento di una penale e/o l’esecuzione di un intervento di “make good”. I parametri per cui è previsto un valore garantito sono riportati nelle Prescrizioni tecniche e rappresentano i valori minimi richiesti per la verifica del raggiungimento delle prestazioni, nonché per il calcolo delle penali.
Valore Dichiarato: si intende il valore relativo ad un qualsiasi indicatore di prestazione, dichiarato in fase di offerta dall’Appaltatore. A tutti gli effetti sostituisce il Valore Garantito indicato all’interno delle Prescrizioni tecniche, ai fini delle verifiche e del calcolo delle penali. I valori prestazionali
indicati in sede di gara non possono essere peggiorativi rispetto ai valori minimi stabiliti nei documenti di gara.
Make Good: interventi di modifiche su parte della Fornitura, effettuate a scopo di risolvere non conformità contrattuali, relative al mancato rispetto dei parametri garantiti.
Verbale di consegna delle aree: Verbale redatto dal DEC, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore che consegna il cantiere all'Appaltatore. Programma esecutivo della fornitura: Piano redatto dall'Appaltatore, entro 10gg dalla sottoscrizione del contratto o dal Verbale di consegna delle aree in via di urgenza, in cui rappresenta il programma della fornitura per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, le date previste di consegna in cantiere dei materiali e delle apparecchiature (in particolare: completamento fondazioni e completamento elevazione opere civili del \modulo di digestione anaerobica e del Upgrade, apparecchiature e componenti di corredo).
Progettazione Costruttiva: Documento redatto dall’Appaltatore composto da due fascicoli tecnici; un primo, da prodursi entro 30 giorni sottoscrizione del contratto o dal Verbale di consegna delle aree in via di urgenza, contenente la documentazione tecnica per il deposito al genio civile; un secondo, che dovrà essere redatto e consegnato, entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dal Verbale di consegna delle aree in via di urgenza, alla Stazione Appaltante per le verifiche, eventuali richieste di integrazioni, approvazione.
Progettazione strutturale: fascicolo documentale necessario per il deposito del progetto al genio civile.
Prescrizioni Tecniche: documento atto a disciplinare la fornitura e posa in opera.
Documenti contrattuali: quelli indicati al successivo art. 5.
Fase di cantiere: Periodo di tempo che intercorre dall’avvio all’esecuzione della prestazione fino alla presa in carico dell’impianto da parte di ACIAM S.p.A., a valle dell’emissione del Certificato di verifica di conformità.
Verbale ultimazione dei Montaggi: Verbale che attesta l’avvenuto completamento delle attività di installazione e/o montaggio e interconnessione, fisica e logica, dell’intero.
Avviamento: Fase di avviamento dell'Impianto a carico dell'Appaltatore funzionale ad effettuare le Prove a Freddo ed a Caldo nonché all'immissione del Biometano in rete nei termini temporali indicati in fase di offerta.
Verbale di immissione in rete del biometano: documento redatto dal DEC e dall’Appaltatore in
cui si certifica l'avvenuta produzione di biometano aventi i requisiti d'immissione di cui al DM 2018 e l'inizio della sua immissione in rete Snam;
Verbale ultimazione fase di Avviamento: Documento redatto dal DEC in cui si certifica l'effettuazione con esito favorevole delle Prove a Xxxxxx ed a Caldo redatto a seguito del Verbale d'immissione in rete del biometano.
Gestione Full Service: Periodo di 180 gg in cui l'appaltatore effettua la gestione dell'impianto funzionale a partire dal Verbale di ultimazione della fase di Avviamento e comprende il periodo di tempo necessario per l'effettuazione delle prove per l'accettazione provvisoria.
Prove per l’Accettazione Provvisoria: Prove svolte nella fase di gestione full service, suddivisi in Prove di Affidabilità, Prove di Prestazionali, Prove Operative.
Verbale di Accettazione Provvisoria della Fornitura (PAC): Certificato di accettazione provvisoria, da parte della Stazione Appaltante, dell’impianto al termine della fase di Avviamento e messa a regime e svolgimento con esito positivo dei Test di Accettazione.
Certificato di Verifica di Conformità: Tale verbale costituisce il certificato che chiude la posa in opera della fornitura. A decorrere dalla data del documento l’impianto entra nella piena proprietà di ACIAM S.p.A., che ne assume la responsabilità sia sotto il profilo della gestione che del mantenimento. Da questa data decorrono altresì le garanzie fornite dall’Appaltatore e il periodo di manutenzione full service così come previsto dall’art. 102 del D.lgs 50/2016.
Marcia Industriale: Periodo di tempo della durata di 24 mesi solari consecutivi che decorre dalla data di stesura del Verbale di Accettazione Provvisoria della Fornitura (PAC). Durante questo periodo l’impianto è gestito da ACIAM S.p.A. nel rispetto delle condizioni di conduzione e manutenzione contenute nei manuali forniti dall’Appaltatore. Il rispetto di tale condizione determina la validità della garanzia sull’impianto.
Prove per accettazione definitiva: Prove svolte al termine della fase di gestione di Marcia industriale, suddivisi in Prove di Affidabilità, Prove di Prestazionali, Prove Operative.
Verbale di Accettazione Definitiva della Fornitura: documento bilaterale (a firma dell’Appaltatore e ACIAM S.p.A.) con il quale si sancisce l’esito positivo delle Prove per Accettazione Definitiva della Fornitura. A decorrere dalla data di emissione del certificato, ACIAM
S.p.A. considera accettato integralmente l’impianto.
Certificato di Accettazione Definitiva della Fornitura (FAC): Accettazione definitiva, da parte della Stazione Appaltante, dell’impianto decorsi 2 anni dal Verbale di accettazione Provvisoria
dell’impianto (PAC);
Documentazione “as built”: insieme della documentazione costituita da elaborati rappresentativi dello stato delle opere a valle della costruzione, completo di elaborati grafici, relazioni descrittive, manuali di uso e manutenzione, certificazioni richieste dalla normativa vigente ed applicabile alle opere realizzate.
Penali per il mancato raggiungimento delle prestazioni di affidabilità e performance: Penali nel caso di mancato raggiungimento dei valori di affidabilità e performance previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, e dalle prestazioni garantite dall’Appaltatore in fase di Offerta.
Penali per ritardo: Penali nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal Contratto.
Unico impianto: impianto per il trattamento aerobico e anaerobico dei rifiuti organici da raccolta differenziata e rifiuti ligneocellulosici, autorizzato con AIA e AU, in cui viene effettuato il trattamento del rifiuto organico attraverso un sistema aerobico e anaerobico attraverso un digestore.
Digestore: uno o più moduli di trattamento anaerobico del rifiuto allocati all’interno di un unico impianto la cui capacità di digestione è la sommatoria delle singole capacità dei moduli di digestione installati.
Collaudo provvisorio: Attività finalizzata alla verifica e certificazione della esecuzione dei lavori e dei montaggi secondo la regola dell’arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite, in conformità al contratto, alle sue eventuali varianti. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto. Alla fine dell’attività di verifica è redatto un certificato di collaudo che ha validità provvisoria di due anni- Collaudo definitivo: Certificato di collaudo provvisorio, trascorso il termine di due anni dalla data di emissione dello stesso, assume carattere definitivo, qualora la Stazione Appaltante riscontri l’assenza di vizi o difformità dell’opera sulla base di un atto formale di approvazione adottato entro il predetto termine.
Montaggi e lavori: Attività di realizzazione lavori e dei montaggi, del DA e dell'Upgrade dell’impianto di compostaggio sito in Loc La Stanga nel Comune di Aielli (AQ) di proprietà della società ACIAM S.p.A., in conformità ai documenti contrattuali ed alle autorizzazioni.
Prove a freddo: Attività, a carico dell’Appaltatore, dove si provano le apparecchiature, generalmente mediante l’utilizzo di servizi, e senza le materie prime per la verifica della corretta esecuzione dei lavori e dei montaggi effettuata in fase di Avviamento.
Prove a caldo: Attività a carico dell’Appaltatore dove si provano le apparecchiature, generalmente mediante l’utilizzo di servizi, e senza le materie prime per la verifica della corretta esecuzione dei lavori e dei montaggi effettuata in fase di Avviamento.
Prove operative: Test funzionali a verificare le diverse parti dell’impianto e controllare le sequenze di avviamento e i modi operativi, fino al funzionamento a pieno carico dell’impianto e il suo funzionamento nel tempo.
Prove prestazionali: Test finalizzati a verificare e certificare le prestazioni dichiarate in fase di Offerta.
Verbale approvazione Programma esecutivo della fornitura: Documento in cui il DEC approva il Programma esecutivo della fornitura
Verbale approvazione progettazione costruttiva: Documento in cui il DEC approva il Progetto costruttivo redatto dall'Appaltatore.
3 Ammontare dell’appalto e importo del contratto
L’importo dell’intero appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 9.296.597,00 di cui € 289.697,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di cui € 2.784.479,10 stimati per incidenza della manodopera.
Per la fornitura del sistema digestore, upgrade e opere accessorie l’importo complessivo, IVA esclusa, ammonta a € 8.881.597,00, di cui € 263.447,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di cui € 2.634.479,10 stimati per incidenza della manodopera.
I lavori di esecuzione dell’impianto (OS21), IVA esclusa, ammontano ad € 415.000,00 di cui € 26.250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di cui € 150.000,00 stimati per incidenza della manodopera:
Importo | Manodopera | Oneri sicurezza | |
Opere strutturali speciali (OS21) | € 415.000,00 | € 150.000,00 | € 26.250,00 |
4 Modalità di stipulazione del contratto
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro i sessanta giorni successivi all’aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nella richiesta di offerta, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato a ACIAM S.p.A., sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Per le procedure disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna in via di urgenza. Nel caso di consegna in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle opere ordinate dal DEC, ivi comprese quelle per opere provvisionali. L'esecuzione d'urgenza è ammessa nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere a ACIAM S.p.A., prima dell'effettivo inizio dell’esecuzione del contratto, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Xxxxx Xxxxx) assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio delle relative prestazioni.
CAPO 2: DISCIPLINA CONTRATTUALE
5 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto
In caso di norme del Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione della fornitura; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Ovunque nel presente documento si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli Appaltatori organizzati in aggregazioni tra Imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
Qualunque disposizione non riportata o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, contenuta però nelle normative che regolano l’appalto e l’esecuzione dei contratti pubblici, si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.
Documenti contrattuali Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
- il presente Capitolato Speciale d’Appalto, il Bando, il Disciplinare di gara compresi gli allegati agli stessi e tutta la documentazione di gara, ivi incluso tutto quanto facente parte dell’offerta formulata dall’Appaltatore;
- tutti gli elaborati grafici e le relative relazioni dell’impianto di digestione anaerobica e dell’upgrade e delle opere di corredo;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e al x.xx 2 dell'Allegato XV allo stesso Decreto;
- il piano operativo di sicurezza di cui, all'art. 89, c. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81 del 2008 e al x.xx 3.2 dell'Allegato XV allo stesso decreto;
- il Cronoprogramma della fornitura (aggiornato in base al Programma esecutivo della fornitura approvato di cui al successivo art. 11;
- le cauzioni e le polizze di garanzia di cui agli artt. 40, 41 e 42.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
- il Codice dei Contratti (ove espressamente richiamato);
- il Regolamento Generale, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati e ss.mm.ii..
Per quanto riguarda la fornitura indicata dal presente Capitolato, le imprese devono essere in possesso dei requisiti indicati nel Bando, nel Disciplinare di Gara, cui si rimanda per maggiori dettagli. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
- Bando, disciplinare, Contratto
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Prescrizioni Tecniche
- Documenti tecnici prodotti in sede di offerta.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, al DEC. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato e dalle Prescrizioni tecniche avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
6 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, sia di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
7 Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. del 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita.
In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto d’appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
8 Domicilio dell’appaltatore, rappresentante
L'Appaltatore deve comunicare le persone autorizzate a riscuotere.
Nel caso in cui la qualifica dell’Appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'Appaltatore s'intende sostituito del Legale Rappresentante della medesima società.
Pur lasciando libero l’Appaltatore nella definizione di una struttura organizzativa che ottimizzi la programmazione e l’esecuzione dell’appalto, si elencano di seguito le figure di responsabilità e di coordinamento minime che dovranno essere identificate nell’ambito dell’esecuzione del contratto.
9 Brevetti e diritto d’autore
La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’Appaltatore utilizzi, nell’esecuzione dell’appalto dispositivi e/o apparecchiature e/o tecnologie di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
L’appaltatore assume l’obbligo di tenere indenne la Stazione Appaltante, da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, incluse le perdite e i danni a pretendersi da qualsiasi persona nonché da tutte le spese, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di brevetto.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
10 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
Devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato d’Appalto, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del DEC.
I materiali devono giungere in cantiere corredati di tutti i certificati relativi a prove sperimentali o dichiarazioni di legge a cura del produttore, necessari ad attestare, prima dell’impiego, la loro conformità alle prescrizioni progettuali in termini di caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche. Il Documento di Trasporto con cui ciascun materiale viene consegnato in cantiere o a piè d’opera deve contenere idoneo riferimento ai relativi certificati. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le prove di laboratorio e le certificazioni dovute per l’accettazione provvisoria dei materiali in cantiere. Le prescrizioni di dettaglio riguardanti le certificazioni e prove necessarie per l’accettazione dei materiali sono riportate nella parte tecnica del presente capitolato e negli elaborati del progetto esecutivo.
In assenza delle necessarie certificazioni al momento della consegna in cantiere, il DEC può disporre che i materiali non siano scaricati ovvero che siano allontanati dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore. Nel caso in cui i materiali risultino non conformi agli standard ed ai controlli previsti, non saranno ritenuti idonei all'impiego e dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere, sostituendoli con altra fornitura che corrisponda alle caratteristiche volute. Le opere eventualmente già costruite utilizzando materiali non conformi dovranno essere demolite a totale cura e spese dell'Appaltatore. L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva soltanto dopo la loro posa in opera. Il DEC può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l‘introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l’esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DEC, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti ed i poteri della stazione appaltante in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o seguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato
per ragioni di necessità o convenienza da parte del DEC l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio viene applicata una adeguata riduzione al prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive del DEC. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto, sono disposti dal DEC e sono interamente a carico dell’Appaltatore. Il DEC può disporre ulteriori analisi ancorché non prescritte dal capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Qualora a seguito delle prove ed analisi i manufatti non rispondessero alle specifiche richieste, dovranno essere demoliti e ripristinati a cura e spese dell’Appaltatore. La mancata accettazione dei materiali e quanto necessario a rendere i manufatti conformi alle specifiche non interrompe il tempo contrattuale.
CAPO 3: DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ELABORATI AS-BUILT
11 Programma esecutivo della fornitura e cronoprogramma della fornitura
L’Appaltatore, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla consegna in via di urgenza delle aree, presenterà a ACIAM S.p.A. il Programma esecutivo della fornitura, intesa come sviluppo della documentazione tecnica, per la sua approvazione elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
Nel suddetto Programma esecutivo della fornitura saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, le date previste di consegna in cantiere dei materiali e delle apparecchiature (in particolare: completamento fondazioni e completamento elevazione opere civili modulo di digestione anaerobica, apparecchiature e componenti modulo di digestione anaerobica, fornitura macchine, apparecchi e componenti del sistema di upgrading, apparecchi e componenti del sistema di immissione in rete del biometano, trasporto del biogas e del gas naturale, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento della fornitura alle scadenze contrattualmente stabilite. Esso sarà redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate ed utilizzabili entro i termini fissati dal presente Capitolato. Il Programma deve evidenziare il “percorso critico” ed indicare almeno le date di completamento previste dall’Appaltatore per le seguenti lavorazioni principali:
a) Completamento opere civili impianto di D.A;
b) Completamento opere di assemblamento e montaggio delle apparecchiature impiantistiche dell’impianto di D.A.;
c) Completamento opere di assemblamento e monitoraggio delle apparecchiature impiantistiche dell’impianto di Upgrading;
d) Completamento impianto di regolazione e misura, compressione e decompressione;
e) Completamento opere dei collegamenti elettici e delle interconnessioni alla sala di potenza e di collegamento e posa tubazioni di trasporto;
f) Termine dell’ultimazione dei montaggi;
g) Attività di Avviamento e preparazione e immissione in rete del biometano;
h) Periodo di gestione full service;
La sequenza delle lavorazioni e montaggi e le date di completamento previste possono differire anche in modo sostanziale rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma facente parte della documentazione posta a base di gara, fermo restando quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara. Il programma include anche il Piano dei controlli di cui al successivo Art. 19. Il Programma deve consentire che durante l’esecuzione della posa in opera possa proseguire l’attività dell’impianto esistente e deve garantire che l’area di cantiere sia separata dall’area utilizzata dal personale operativo di ACIAM
S.p.A. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, dovranno essere approvate od ordinate dal DEC, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. Sono altresì inclusi i piani generali di costruzione della fornitura, che devono includere il programma cronologico di dettaglio dei lavori di montaggio in opera e delle prove di fine montaggio, armonizzato con le tempistiche massime del contratto, nonché, qualora siano a carico della Committente, tutte le informazioni sui fabbisogni di energia elettrica (potenza richiesta e previsione di consumo), di acqua e di aria compressa (portata e pressione). Qualora il Programma non sia stato approvato entro 10 giorni dalla data di consegna delle aree l’Appaltatore non potrà dar corso alle attività di cantiere pur decorrendo in ogni caso il tempo contrattuale.
12 Contenuti della progettazione costruttiva
La documentazione progettuale dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante con le seguenti scadenze decorrenti dalla data di firma del contratto o dalla consegna in via di urgenza delle aree:
- 30 giorni: progettazione strutturale per la consegna degli elaborati al Genio Civile;
- 45 giorni per la progettazione costruttiva della fornitura.
La documentazione tecnica da produrre dovrà essere idonea a garantire l’adempimento degli obblighi di legge relativamente alla realizzazione di strutture ed impianti (Deposito al Genio Civile) e per consentire la corretta e completa posa in opera della fornitura, nonché la perfetta integrazione con l’impianto esistente; questa è intesa come parte integrante della fornitura e pertanto è interamente a carico
dell’Appaltatore. Dovrà essere sviluppata la documentazione progettuale costruttiva specifica necessaria per la posa in opera della fornitura, redatta secondo le specifiche previste dalla normativa vigente e dal presente CSA.
I documenti progettuali costruttivi devono definire compiutamente ed in ogni particolare architettonico, civilistico ed impiantistico l'intervento da realizzare, inclusi i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. La documentazione progettuale relativa alle strutture ed impianti sarà composta almeno dai seguenti documenti:
a) elaborati tecnici
- Relazione generale con indicazione atte a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento; essa descrive i criteri utilizzati per le scelte progettuali, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti. Devono essere indicate eventuali interferenze.
- Relazione specialistica: deve riportare il modello geotecnico del volume di terreno influenzato dalla costruzione ed illustrare i procedimenti adottati per le verifiche geotecniche. Xxxx descrivere le tipologie strutturali, gli schemi e modelli di calcolo, la definizione dell’azione sismica, illustrare i criteri di calcolo e verifica delle strutture. Deve riportare la descrizione dei diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate. Individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili.
- Data-sheet dei principali componenti di impianto e materiali impiegati per le tubazioni biogas e di processo.
- Planimetria di insieme, con scala non inferiore a 1:500, con indicazione delle strade, sagome, distacchi dalle costruzioni.
- Planimetria, con scala non inferiore a 1:500, con ubicazione delle indagini geologiche e sezione geologica con riportato il modello geotecnico.
- Planimetria, con scala non inferiore a 1:200, corredata da due o più sezioni atta ad illustrare tutti i profili più significativi dell’intervento prima e dopo la realizzazione. Dovrà esserci indicazione delle quote altimetriche con riferimento sia al piano campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, tutte riferite ad un caposaldo fisso.
- Le piante, con scala non inferiore a 1:100, con le destinazioni d’uso, le quote planimetriche ed
altimetriche delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui al punto precedente.
- Un numero adeguato di sezioni trasversali e longitudinali (almeno 3 e con scala non inferiore a 1:100) con indicazione delle altezze e degli spessori delle strutture portanti. In tali sezioni è riportato l’andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell’intervento. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui ai punti precedenti.
- I prospetti, con scala non inferiore a 1:100, a semplice contorno, completi di riferimento alle altezze e ai distacchi.
- Elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali in particolare per quanto riguarda le fondazioni.
- Schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti.
- Planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche.
- Indicazione, con idonea rappresentazione grafica, delle parti conservate, da demolire e realizzare.
b) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti: il piano di manutenzione sarà il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico. Il piano di manutenzione sarà costituito dai seguenti documenti operativi:
- il manuale d'uso,
- il manuale di manutenzione
- il programma di manutenzione;
c) cronoprogramma delle lavorazioni e dei montaggi, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. La sua elaborazione è finalizzata alla individuazione dei tempi di completamento delle singole lavorazioni (Diagramma di Gantt) con l’associazione di un quadro della spesa prevista. All’interno del diagramma dovrà essere riportato chiaramente il percorso critico, che individua la sequenza principale delle varie lavorazioni o fasi di montaggio senza la cui esecuzione non possono essere svolte tutte le opere successive.
Parimenti, l’Appaltatore dovrà produrre alla Committente, in relazione ai materiali, ai macchinari ed alle apparecchiature inerenti la fornitura, copia delle Prescrizioni tecniche o, in loro mancanza, della documentazione contenente la composizione chimica, le caratteristiche meccaniche, i trattamenti termici, le prescrizioni per i collaudi, le prove distruttive e non distruttive e/o di funzionamento previste. L’Impresa è obbligata a tale produzione anche in relazione alle parti di ricambio che la Committente dovesse eventualmente ordinare successivamente.
Il Committente, ricevuto quanto sopra, ne trasmetterà all’Impresa l’approvazione oppure potrà presentare eventuali osservazioni. I documenti approvati dalla Committente avranno valore definitivo. I documenti definitivi sono i soli validi e non possono per nessun motivo essere modificati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta della Committente. Resta comunque inteso che l'approvazione da parte della Committente dei documenti dell’Impresa, non esonera minimamente quest'ultima dalle responsabilità ad essa derivanti dalle pattuite garanzie.
La Committente ha facoltà di sottoporre all'approvazione dell’Impresa i documenti elaborati da un altro costruttore, o dalla Committente, concernenti una fornitura o un'opera che abbia attinenza, in termini di realizzazione e/o di processo, con la fornitura oggetto dell’appalto. In tal caso l’Impresa, limitatamente a tutti gli aspetti d'interfaccia, dovrà comunicare tempestivamente alla Committente il proprio parere in merito.
Durante il montaggio della fornitura oggetto del contratto, la Committente ha diritto di prendere visione delle specifiche interne, dei calcoli relativi nei vari regimi di funzionamento della fornitura, di essere informata sui cicli di lavorazione e di seguire tutte le fasi di costruzione nonché le prove ed i collaudi. Tale diritto potrà essere esercitato dalla Committente mediante il DEC che, previamente autorizzato, ove occorra, dalle autorità competenti, potrà avere libero accesso, durante il normale orario di lavoro, alle officine dell’Impresa nonché a quelle dei suoi subfornitori. L’Impresa dovrà inoltre fornire alla Committente tempestivamente, dietro richiesta di quest'ultima, i certificati di avanzamento della costruzione in officina e notizie di altro genere che la Committente ritenga necessarie od anche solo utili per controllare la buona realizzazione della fornitura. L’Impresa dovrà altresì trasmettere alla Committente, in sede di consegna in cantiere della fornitura, i disegni necessari per i controlli della Committente in fase di montaggio. La Committente, anche durante l’esecuzione del montaggio in cantiere della fornitura e delle prove di fine montaggio ed esercizio su quanto forma oggetto del contratto, si riserva il diritto di controllare che le operazioni si svolgano secondo quanto previsto nel
contratto.
La presenza di incaricati della Committente alle varie fasi di costruzione, montaggio in opera, prove e collaudi, non solleva l’Impresa in alcun modo dal rispetto degli obblighi da essa assunti per effetto del contratto.
13 Termini per l’ultimazione della progettazione costruttiva
Lo sviluppo della documentazione progettuale è parte integrante della fornitura, pertanto il tempo necessario ad effettuarlo è ricompreso nel tempo complessivo contrattuale; la progettazione delle opere strutturali nonchè degli schemi elettrici di montaggio dovrà procedere in modo tale da consentire il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Committente.
14 Fascicolo della documentazione tecnica
Trenta giorni prima dell’Ultimazione dei montaggi, l’Appaltatore dovrà predisporre un fascicolo contenente tutta la documentazione tecnica necessaria per adempiere alle prescrizioni di legge e per avviare l’impianto, da tenere a disposizione nell’impianto (una copia completa in formato digitale e n. 1 copia cartacea). Di seguito si riporta un elenco, indicativo e non esaustivo, di tale documentazione:
a) la documentazione da consegnare ai Vigili dei Fuoco, in sede di sopralluogo, al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi. Qualora si rendesse necessario apportare modifiche od integrazioni ai sistemi di Prevenzione Incendi, l’Appaltatore dovrà predisporre la relativa documentazione nei tempi tecnici strettamente necessari;
b) le omologazioni ISPESL IPED delle apparecchiature a pressione a freddo;
c) la documentazione dell’impianto di messa a terra;
d) la documentazione dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
e) le omologazioni di tutte le apparecchiature a pressione;
f) la documentazione delle apparecchiature di sollevamento;
g) la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici; h) la documentazione di impianti elettrici con
pericolo di esplosione.
Dovrà inoltre essere fornita la seguente documentazione:
a) manuale delle procedure per l'Avviamento, l'esercizio e la messa in sicurezza dell'impianto in versione aggiornata. Tale manuale dovrà essere fornito anche su supporto informatico compatibile con il sistema di controllo e supervisione dell'Impianto, in modo che sia facilmente consultabile in linea durante l'esercizio;
b) Piano di manutenzione, manuali di esercizio delle singole apparecchiature macchinari e sistemi inversione aggiornata con elenco delle parti di ricambio consigliate, il tutto supportato dal richiesto software di gestione del piano medesimo; c) manuali di esercizio delle singole apparecchiature, macchinari e sistemi in versione aggiornata;
d) manuali di manutenzione delle singole apparecchiature, macchinari e sistemi in versione aggiornata con elenco delle parti di ricambio consigliate;
e) tutti i disegni aggiornati e dettagliati dell'impianto;
f) tutti i disegni aggiornati e dettagliati dell'impianto su supporto informatico compatibile AUTOCAD in versione editabile e non editabile;
g) tutte le schede tecniche e di sicurezza dei materiali installati; "fascicolo tecnico" di tutte le attrezzature a pressione;
h) piano di gestione ed organizzazione della sicurezza;
Almeno 60 giorni prima della data prevista per la conclusione del montaggio in opera della fornitura, l’Appaltatore dovrà consegnare al committente una versione preliminare del software di supervisione, gestione e controllo di quanto oggetto di fornitura (impianto di digestione anaerobica, sistemi di alimentazione e scarico, impianto di upgrading, impianto di regolazione e misura). Entro 30 giorni dalla consegna, sarà verificata la rispondenza del software alle specifiche (test offline). L’appaltatore è tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni richieste da ACIAM S.p.A. per rendere il software di gestione conforme al capitolato ed alle proprie esigenze.
15 Documenti As-Built
A seguito dell’emissione del Verbale di accettazione provvisoria della fornitura (PAC), l’Appaltatore
dovrà sviluppare gli elaborati As-Built (presentati sia su supporto cartaceo che informatico coerentemente con quanto sviluppato in fase di progettazione) nel termine di 60 giorni dall’emissione del verbale. Gli elaborati As-Built riprendono e ove necessario aggiornano tutta la documentazione di cui ai precedenti articoli. Gli elaborati As-Built completi saranno consegnati in formato digitale e cartaceo (due copie complete). Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla consegna e approvazione della documentazione di cui al presente articolo.
CAPO 4: TERMINI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
16 Consegna delle aree e avvio dell’esecuzione del contratto
Il DEC, sulla base delle indicazioni del Responsabile del Procedimento e comunque entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, convoca l’Appaltatore sul cantiere per consegnare l’area di cantiere stessa e dare avvio all’esecuzione della prestazione. Durante il sopralluogo il DEC fornisce all’impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redige il “Verbale di consegna delle aree”, controfirmato dall’impresa affidataria, nel quale sono indicati:
1) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l’attività;
2) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività; a far data dal verbale decorrono i termini contrattuali. Nel caso in cui l'Appaltatore non osservi i termini fissati per dare avvio all’esecuzione del contratto, il DEC fissa nuovi termini entro un periodo di 5 giorni. Decorso inutilmente quest’ultimo termine, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto e trattenere la cauzione definitiva. L'Appaltatore sarà comunque escluso dalla partecipazione nel caso in cui venga indetta nuova procedura per l'affidamento della stessa fornitura.
Con la firma del “Verbale di consegna delle aree”, l'Appaltatore è tenuto ad iniziare la costruzione delle opere accessorie (fondazioni upgrade e cabine consegna e riconsegna), previa consegna della documentazione progettuale necessaria per il deposito del progetto al Genio Civile delle opere civili del modulo di digestione anaerobica. L’appaltatore deve eseguire il contratto attenendosi al programma esecutivo della fornitura e al cronoprogramma, ultimando la messa in esercizio entro i termini di cui al presente Capitolato.
17 Montaggio in opera
L’appaltatore eseguirà a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, il montaggio in
opera della fornitura oggetto del contratto.
L’appaltatore dovrà assicurarsi sul luogo che i disegni di dettaglio e le informazioni necessarie per l'esecuzione del montaggio siano esatti e che le opere civili esistenti, sulle quali sarà eseguito il montaggio, siano corrispondenti ai dati di progetto ed alle relative istruzioni impartite da Aciam S.p.A.. Il montaggio in opera, inclusi tutti gli impianti elettrici, meccanici, gli accessori per il caricamento del digestore e per il convogliamento del digestato, l’impianto per il trasporto e il trattamento del biogas, gli impianti termici e quanto incluso nell’offerta comprensiva della fase di Avviamento, dovrà concludersi entro il termine contrattuale fissato in sede di offerta (455 giorni naturali e consecutivi a meno del ribasso offerto dall’appaltatore).
La conclusione del montaggio in opera e dei lavori accessori (completamento di tutte le opere civili ed elettromeccaniche oggetto di fornitura, ivi inclusa l’installazione dei software necessari al funzionamento e al controllo di tutto quanto oggetto della fornitura), sarà certificata con la sottoscrizione del Verbale di ultimazione dei montaggi; da tale data ha inizio l’attività di Avviamento.
18 Piano per i controlli
Il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche e dei controlli strutturali e funzionali, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo). Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato “Prescrizioni Tecniche”.
19 Attività di Avviamento
Il periodo necessario per l’espletamento delle attività di Avviamento è fissato in giorni 90 naturali e consecutivi o periodo inferiore indicato in offerta economica e comunque nel limite temporale effettivo che intercorre tra la data di inizio dell’Avviamento sino al termine definito dal Verbale di immissione in rete del biometano. L’Avviamento della Fornitura, prevede la fase di Prove a Freddo e Prove a Caldo e la successiva prima alimentazione dei rifiuti nel Digestore. L’Avviamento avrà inizio dopo l’emissione da parte dell’Appaltatore del “Verbale di ultimazione dei montaggi”.
Le Prove a freddo consistono essenzialmente nella verifica dell’idoneità all’esercizio delle apparecchiature, come ad esempio prove di continuità cavi e connessioni (battitura cavi), collegamento e taratura degli strumenti, protezioni e messa a terra degli impianti, senso di rotazione dei motori elettrici scollegati meccanicamente, funzionalità del sistema di automazione, eccetera.
Le Prove a caldo saranno effettuate senza carico, alimentando gli equipaggiamenti con energia elettrica, aria compressa, ecc., senza che gli stessi raggiungano le condizioni di esercizio (pressione, temperatura, carico dei materiali, ecc.).
L’attività di Avviamento sarà svolta dall’Appaltatore coadiuvato dal personale dei propri subfornitori. Il personale della Stazione Appaltante potrà assistere a tutte le fasi di Avviamento; il DEC potrà chiedere a propria discrezione di modificare il programma delle attività in modo tale da consentire la presenza del personale di ACIAM S.p.A. Le attività di Avviamento che si interfacciano con l’impianto esistente saranno svolte obbligatoriamente con modalità preventivamente concordate con il personale tecnico di ACIAM S.p.A. e ove necessario specificamente disposte dal DEC. Per quanto riguarda la realizzazione e il collaudo degli impianti a biogas è richiesta l’applicazione della norma UNI 10458. L’attività di Avviamento si intende completata una volta che siano stati effettuati, su tutti i componenti e sistemi della fornitura, tutti i controlli e le prove che rendono la fornitura pronta (Prove a Freddo e Prove a Caldo con esito positivo) e siano state effettuate con successo le fasi di preparazione ed immissione in rete del biometano, nel termine temporale indicato in Offerta economica. A seguito della prima immissione in rete del biometano il DEC congiuntamente all’Appaltatore redigerà il “Verbale di certificazione immissione in rete del biometano” indicante la data d’immissione.
L’esito di tutte le attività dovrà essere opportunamente documentato al DEC con la redazione di documentazione tecnica che riporti: l’elenco dettagliato di tutte le attività svolte, disegni e schemi grafici utili ad identificare in modo chiaro e univoco le parti oggetto di controlli e la loro esatta ubicazione, l’esito delle prove, l’eventuale esecuzione di attività di riparazione o adeguamento in caso di prove con esito negativo, i nominativi del personale esecutore dei controlli e dei supervisori che ne avranno certificato il buon esito. Tale documentazione, approvata dal DEC, è necessaria per l’emissione del “Verbale di ultimazione della fase di avviamento”.
Restano a carico di Aciam S.p.A. durante la fase di Avviamento i consumi di energia elettrica e termica.
20 Gestione full service
Dalla data di emissione del Verbale di ultimazione della fase di Avviamento l’Appaltatore effettuerà la gestione full service dell’impianto, per ulteriori mesi 6 mesi.
Resta inteso che, fino all’ultimazione della fase di Avviamento, l’Appaltatore provvederà a propria cura e spese a garantire il corretto funzionamento di quanto oggetto della fornitura, ivi incluse tutte le attività manutentive previste dal contratto. Sono a carico dell’Appaltatore l’attività di gestione in affiancamento con la manodopera operativa di Aciam S.p.A. al fine di effettuarne la formazione.
Restano a carico di Aciam S.p.A. durante la fase di gestione Full service:
- Consumi di energia elettrica, termica, reagenti;
- I materiali di consumo al digestore e all’upgrade.
Nei primi 3 mesi di gestione full service l’appaltatore effettuerà le Prove per l’accettazione provvisoria nei termini indicato nel presente Capitolato. L’Appaltatore dovrà comunicare il programma di dettaglio delle Prove per l’accettazione provvisoria almeno 14 giorni prima dell’inizio delle stesse. Tale Programma dovrà essere sottoscritto per accettazione dal Committente; tale accettazione costituisce elemento indispensabile per l’emissione del Verbale di accettazione provvisoria.
Le Prove per l’Accettazione provvisoria comprenderanno le “Prova di Affidabilità” e le “Prove Prestazionali” e le “Prove Operative” (della durata complessiva di almeno 14 giorni solari consecutivi) e saranno funzionali a verificare i Dati garantiti e i Dati dichiarati di cui Allegato 5.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le “Prove di affidabilità”, le “Prove prestazionali” e le “Prove Operative” potranno essere:
Prove di affidabilità
Hanno lo scopo di testare le diverse parti dell’impianto, controllare le sequenze di Avviamento e i modi operativi, fino al funzionamento a pieno carico dell’impianto e il suo funzionamento nel tempo. Saranno verificati e provati, indicativamente:
- Sistema di carico e scarico dell’ingestato funzionalità;
- Digestore: processo di funzionamento, gestione da sala controllo, tramite DCS, di tutti i sistemi; stabilità dei vari sistemi e adeguatezza delle ridondanze; corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza; interfacciabilità del software installato con quello in dotazione all’impianto e rispondenza requisiti per l’incentivazione dell’Industria 4.0; verifica delle opere elettromeccaniche installate (potenze assorbimenti, ect);
- Upgrade: processo di funzionamento, gestione da sala controllo, tramite DCS, di tutti i sistemi; stabilità dei vari sistemi e adeguatezza delle ridondanze; - corretto funzionamento delle apparecchiature di sicurezza; interfacciabilità del software installato con quello in dotazione all’impianto e rispondenza requisiti per l’incentivazione dell’Industria 4.0, verifica delle opere elettromeccaniche installate (potenze assorbimenti, ect);
Prove prestazionali
Hanno lo scopo di verificare che l’impianto sia in grado di rispettare tutti i requisiti funzionali, quantitativi, e quantitativi di produttività e di performance e dei consumi
Saranno verificati e provati, indicativamente:
- Sistema di carico e scarico dell’ingestato: capacità di stoccaggio, tempi di riempimento e svuotamento, autonomia gestionale in assenza di operatore.
- Digestore: processo di funzionamento, dati quantitativi processati, perdite di processo attese, bilancio di massa, produzione di biogas effettive, consumi (energia elettrica, acqua, gas, ecc.).;
- Upgrade: processo di funzionamento, dati quantitativi processati, perdite di processo attese, bilancio di massa, produzione di biometano effettivo, consumi (energia elettrica, acqua, gas, ecc.) produzione rifiuti;
Prove Operative
Completano il test dell’impianto e sono svolte con i criteri e le procedure di normale funzionamento, operando con tutto il sistema informatico e di automazione/regolazione (DCS). Le prove avranno come obiettivo il raggiungimento ed il mantenimento delle condizioni operative nominali, senza alcuna anomalia.
Durante le prove di cui sopra verranno verificate la congruenza dei valori rilevati con i Dati Garanti e Dichiarati nel tempo in fase di Offerta di cui all’allegato 5.
Le prove saranno eseguite dall’Appaltatore coadiuvato dal personale dei propri subfornitori. Il personale della Stazione Appaltante potrà assistere a tutte le attività incluse nel periodo di prove e fornire supporto all’Appaltatore ove stabilito dal DEC e sotto la sua supervisione.
L’esito di tutte le attività sopra descritte dovrà essere opportunamente documentato al DEC con la redazione di una relazione tecnica che riporti: l’elenco dettagliato di tutte le attività svolte, l’esito delle prove, l’eventuale esecuzione di attività di adeguamento in caso di prove con esito negativo, i nominativi del personale che avrà eseguito i controlli e dei supervisori che ne avranno certificato il buon esito. Al termine delle prove, l’Appaltatore redigerà i verbali con il dettaglio dei risultati. In caso di esito positivo delle prove si procederà con lo smobilito del cantiere. I risultati delle Prove ed i relativi verbali verranno discussi in contraddittorio con la Committente ed il Collaudatore.
Sulla base di quanto descritto sarà redatto il Verbale di Accettazione Provvisoria della Fornitura (PAC); la fornitura sarà considerata pronta per l’effettivo Esercizio Industriale. L’impianto nel suo complesso diverrà di proprietà della Committente, la quale, al termine del periodo di gestione full service sarà responsabile sia della corretta conduzione, sia della corretta e regolare manutenzione secondo i manuali di uso e manutenzione forniti dall’Appaltatore. Dalla data di sottoscrizione del Verbale di Accettazione provvisoria (PAC) decorrono i due anni di marcia industriale al termine dei quali verrà rilasciato redatto il Verbale di Accettazione Definitiva (FAC) previa esecuzione delle prove di accettazione definitiva.
Qualora non venissero rispettate le prestazioni garantite o quelle dichiarate dall’Appaltatore in sede di offerta, ove migliorative rispetto alle minime garantite, la Committente avrà il diritto di applicare all’Appaltatore le penali di cui al presente Capitolato Speciale.
21 Rimozione del cantiere
Entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’emissione del “Verbale di accettazione provvisoria” della fornitura l’Appaltatore dovrà provvedere ad eseguire le operazioni di smontaggio del cantiere e di sgombero, eliminando ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti e provvedendo all’accurata pulizia dell’area di cantiere e delle pertinenze. È incluso il ripristino di quanto deteriorato o manomesso: finitura delle superfici asfaltate, chiusura di eventuali brecce, restituzione di tutte le superfici piane e verticali nello stato antecedente all’installazione della fornitura. La presa d’atto da parte del DEC della corretta rimozione del cantiere e del pieno ripristino della funzionalità e dello stato preesistente
dell’impianto è condizione necessaria per l’emissione del Certificato di verifica di conformità della fornitura.
22 Marcia industriale in periodo di garanzia
Dopo l’emissione del “Verbale di accettazione provvisoria (PAC)” avrà inizio un periodo di “Marcia Industriale”, di durata pari a 24 mesi, effettuata da Aciam S.p.A. decorrente dalla data di sottoscrizione del PAC alla fine del quale saranno effettuate le “Prove per Accettazione Definitiva”.
L’Appaltatore è tenuto all’esecuzione degli interventi in garanzia nei 24 mesi successivi alla Presa in Carico della Fornitura. Il periodo di garanzia del complesso dei beni e lavori è fissato in Anni 2 (due) per le opere elettromeccaniche e gli impianti civili dei fabbricati, decorrente dalla data del “Verbale di Accettazione Provvisoria della Fornitura”. Al termine del periodo di garanzia dette opere verranno accettate definitivamente con l’emissione del “certificato di Accettazione Definitiva”.
La garanzia coprirà qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di costruzione o di funzionamento della fornitura, come pure l’usura anomala, ammesso che l’apparecchiatura fornita sia stata usata e mantenuta secondo la normale prassi di conduzione e manutenzione industriale, in accordo anche alle istruzioni eventualmente riportate nei Manuali di uso e manutenzione consegnati dall’Appaltatore.
Gli interventi in garanzia saranno richiesti dalla Committente direttamente all’Appaltatore.
Le Prove per Accettazione Definitiva, verranno eseguite dal personale della Committenza alla presenza del personale dell’Appaltatore al termine dei 24 mesi a far data dal “Verbale di accettazione provvisoria (PAC)”. Dell’esito delle prove darà conto il “verbale di accettazione definitiva della fornitura”; in caso di esito positivo delle prove sarà rilasciato il “Certificato di accettazione finale della fornitura (FAC)”, con il quale avrà termine il periodo di garanzia. A fare data dal Certificato di accettazione definitiva della fornitura, l’Appaltatore si riterrà libero da ogni impegno con la Committente, in quanto concluse tutte le attività previste all’interno del presente documento. Parimenti la Committente dalla data del medesimo Certificato nulla più avrà a pretendere dall’Appaltatore.
In fase di accettazione definitiva verranno ripetute le prove messe in essere in fase di accettazione provvisoria di almeno 14 giorni in cui saranno verificati i valori garantiti.
23 Termini per l’ultimazione della posa in opera e messa in esercizio
Il termine per l'ultimazione delle attività di fornitura, installazione e messa in esercizio è riportato nel “Verbale di consegna delle aree” ed è calcolato come somma del tempo concesso per l’esecuzione della fornitura, delle opere accessorie e delle attività di Avviamento:
1) Programma esecutivo della fornitura, progettazione costruttiva, lavori di realizzazione delle opere di fondazioni del modulo di digestione anaerobica dell’Upgrade e delle opere accessorie;
2) Fornitura montaggio e posa in opera del digestore e dell’upgrade e suoi accessori di corredo;
3) Attività d’Avviamento sino alla data dichiarata nel Verbale d’immissione in rete del biometano; 1+2+3 = un numero complessivo di giorni pari a complessivi 455 giorni naturali e consecutivi o periodo inferiore in funzione a quanto dichiarato dall’Aggiudicatario in sede di offerta. Il tempo per l’esecuzione della fornitura decorre dal Verbale di consegna delle aree e termina con il Verbale di ultimazione della fase di avviamento;
4) Contratto di full service, per complessivi 180 giorni naturali e consecutivi, a far data dal Verbale di ultimazione della fase di avviamento;
5) Entro 10 giorni dalla data del verbale di accettazione provvisoria della fornitura deve essere smobilitato il cantiere. Nel computo dei giorni utili sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole;
6) ai fini del calcolo di cui ai punti 1), 2) e 3) non devono essere considerati: (i) il tempo intercorrente tra il deposito al Genio Civile della progettazione strutturale e la data del suo rilascio da parte del Genio Civile (stimati in 30 giorni) (ii) i tempi di approvazione degli atti da parte della Stazione Appaltante previsti in indicativi 10 giorni
Quindi i tempi di cui sopra non incidono nei 455 giorni naturali e consecutivi o periodo inferiore in funzione a quanto dichiarato dall’Aggiudicatario in sede di offerta.
24 Proroghe
Nel caso si verifichino ritardi per ultimare le attività di fornitura, per cause non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del DEC.
Il Responsabile del Procedimento può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il parere del DEC se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile del Procedimento.
La mancata emissione del provvedimento di cui al precedente comma corrisponde al rigetto della richiesta di proroga.
25 Sospensioni del rapporto contrattuale
L’impresa affidataria ha l’obbligo di eseguire le prestazioni nei tempi fissati nel contratto per assicurare un regolare andamento dell’appalto e il DEC vigila sul rispetto di tali tempi. Il DEC ordina la sospensione dell’esecuzione, qualora sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, redigendo apposito verbale nel quale devono essere indicate:
1) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime,
2) le prestazioni già effettuate,
3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri,
4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale deve essere sottoscritto dall’impresa affidataria e inviato al Responsabile del procedimento.
La sospensione può essere disposta anche da Responsabile del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, però, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il DEC lo comunica al Responsabile del Procedimento affinché quest’ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle prestazioni effettuata dal Responsabile del Procedimento, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile del Procedimento. Il DEC trasmette tale verbale al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la durata della sospensione non è calcolata nel tempo contrattuale.
L’approvvigionamento dei materiali, la disponibilità dei mezzi e del personale necessario per l’esecuzione del contratto sono di esclusiva responsabilità dell’appaltatore e non possono essere addotti a motivo di ritardo rispetto agli obblighi contrattuali.
Nel caso di sospensione parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma esecutivo della fornitura viene aggiornato dal DEC in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
26 Penali per ritardi nella fornitura e posa
È prevista l’applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini contrattuali applicabili ai seguenti, eventuali, ritardi:
1) nel mancato rispetto del termine contrattuale indicato in fase di offerta economica per l’esecuzione della fornitura e per l’esecuzione dell’Avviamento;
2) nel rispetto dei termini imposti dal DEC per il ripristino di parti della fornitura non accettabili o danneggiate.
I “giorni di ritardo” sono da intendersi da calendario, naturali e consecutivi.
Qualora ricorra contemporaneamente più d’una condizione per l’applicazione di penali di cui al presente articolo, i relativi importi saranno addebitati all’Appaltatore in modo cumulativo.
In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, la Committente non ha l’obbligo di provare
all’Appaltatore di aver sopportato costi o danni in conseguenza del ritardo stesso.
Il DEC segnala al Responsabile del Procedimento tutti i ritardi e la relativa quantificazione temporale tempestivamente e dettagliatamente. Sulla base di tali indicazioni le penali saranno applicate tramite escussione della cauzione definitiva o contabilizzate in detrazione in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, o saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione. Nel caso in cui venga accertata la non applicabilità di una o più penali e qualora esse siano già state addebitate all’Appaltatore, i relativi importi saranno contabilizzati in occasione del pagamento immediatamente successivo all’accertamento.
L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del presente articolo non può superare al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; al raggiungimento di tale soglia trova applicazione l’articolo sulla risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
27 Penali per mancato raggiungimento delle prestazioni
Qualora non venissero rispettate le prestazioni garantite o quelle dichiarate dall’Appaltatore in sede di offerta, ove migliorative rispetto alle minime garantite, il Committente avrà il diritto di applicare all’Appaltatore le seguenti penali. Le prestazioni garantite, descritte nel presente CSA e nelle Prescrizioni tecniche, devono essere raggiunte nel periodo di Gestione Full Service e sono verificate prima della redazione del Verbale di accettazione provvisoria della fornitura (PAC). La verifica è anche prevista in sede di accettazione finale della fornitura.
Parametri | Descrizione | Valore minimo |
A - Sistema di carico e scarico del digestore | ||
A1 | Tramoggia di carico: tempo di autonomia dell’impianto in assenza di interventi da parte | 12 h |
dell’operatore | ||
A2 | Buffer di scarico del digestato: tempo di autonomia dell’impianto in assenza di interventi da parte dell’operatore | 12h |
B - Digestore anaerobico | ||
B1 | Ingestato: quantità di miscela in ingresso alla digestione anaerobica | >= 45.000 t/a |
B2 | Digestato: tenore di Secco nel digestato allo scarico % (w/w)* | >= 25% |
B3 | Biogas: Q.tà di biogas prodotto x ton di digestato | 145 Nm3/t |
B4 | Biogas: contenuto minimo di metano CH4 | >= 55% |
C - Sezione di upgrade | ||
C1 | Biogas: Portata nominale minima in ingresso | >=800 Nmc/h |
C2 | Biometano:% CO2 nel biometano | <2 % |
C3 | Biometano: Perdite di CH4 nell’off-gas | < 0.2 % |
C4 | En: termica: quota di energia termica utilizzata rispetto alla resa termica disponibile dall’impianto di cogenerazione | % |
D - Bilancio Energetico | ||
D1 | Energia: consumo complessivo annuo termico | Kw/h |
D2 | Energia: consumo complessivo annuo elettrico | Kw/h |
A1 e A2) Qualora il Valore Misurato ai precedenti p.ti A1 e A2 sia inferiore, in termini temporali, al 15% del valore dichiarato – ma comunque superiore al valore garantito – sarà applicata una penale pari al 0,3 per mille dell’importo complessivo della fornitura (Fornitura accettata);
B1) Qualora con riferimento alla quantità di ingestato di cui al precedente al x.xx B1 sia riscontrato uno scostamento in difetto superiore al 3% del valore dichiarato – comunque superiore al valore garantito - sarà applicata una penale pari ad € 5.000,00;
B2) Qualora con riferimento alla quantità di sostanza secca nel digestato (%) di cui al precedente al x.xx B2 sia riscontrata una percentuale inferiore al valore dichiarato – comunque superiore al valore garantito
- sarà applicata una penale pari ad € 5.000,00;
B3) Qualora con riferimento al biogas di cui al precedente al x.xx B3 sia riscontrato uno scostamento unitario per metro cubo rispetto al valore dichiarato – comunque nei limiti di quanto garantito - sarà applicata una penale pari ad € 10.000,00 per ogni metro cubo di discostamento rispetto al valore dichiarato;
B4) Qualora con riferimento al biogas di cui al precedente al x.xx B4 sia riscontrato uno scostamento percentuale rispetto al valore dichiarato – comunque nei limiti di quanto garantito - sarà applicata una penale di € 10.000,00 per ogni punto percentuale di discostamento rispetto al valore dichiarato;
C1) Qualora con riferimento alla portata nominale minima di biogas in ingresso di cui al precedente al x.xx C1 sia riscontrato uno scostamento inferiore al 5% del valore dichiarato – comunque superiore al valore garantito - sarà applicata una penale di € 5.000,00;
C2) Qualora con riferimento al biometano di cui al precedente x.xx C2 sia riscontrato uno scostamento percentuale in eccesso rispetto al valore dichiarato – comunque nei limiti di quanto garantito - sarà applicata una penale pari ad € 10.000,00 per ogni mezzo punto percentuale (0,5%) di discostamento rispetto al valore dichiarato;
C3) Qualora con riferimento al biometano di cui al precedente x.xx C3 sia riscontrato uno scostamento percentuale superiore al 0,02% rispetto al valore dichiarato – comunque nei limiti di quanto garantito - sarà applicata una penale pari ad € 2.500,00 per ogni punto millesimale di discostamento rispetto al valore dichiarato;
C4) Qualora con riferimento alla quota di energia termica di cui al precedente al x.xx C4 sia riscontrata una percentuale in eccesso al 5% rispetto al valore dichiarato, sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00 per ogni punto percentuale di discostamento rispetto al valore dichiarato;
D1) Qualora il Valore misurato di cui al precedente x.xx D1 del consumo termico sia compreso tra il 110% e il 120% del Valore Dichiarato, sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00 per ogni punto percentuale di discostamento dal limite del 110% sino al 120% del valore dichiarato e sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00 per ogni punto percentuale di scostamento. Qualora il Valore misurato sia maggiore del 120% del Valore Dichiarato, la fornitura non sarà accettata e l’Appaltatore si impegna ad eseguire il “make good” con le modalità e le penali previste dal presente CSA.
D2) Qualora il Valore misurato di cui al precedente x.xx D2 del consumo elettrico sia compreso tra il 110% e il 120% del Valore Dichiarato, sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00 per ogni punto percentuale di discostamento dal limite del 110% sino al 120% del valore dichiarato e sarà applicata una penale pari ad € 1.000,00 per ogni punto percentuale di scostamento. Qualora il Valore misurato sia maggiore del 120% del Valore Dichiarato, la fornitura non sarà accettata e l’Appaltatore si impegna ad eseguire il “make good” con le modalità e le penali previste dal presente CSA.
Qualora ricorra contemporaneamente più d’una condizione per l’applicazione di penali di cui al presente
articolo, i relativi importi saranno addebitati all’Appaltatore in modo cumulativo.
Il DEC segnala al Responsabile del Procedimento il mancato rispetto delle prestazioni garantite e la relativa quantificazione delle penali. Sulla base di tali indicazioni le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento della rata prevista in occasione dell’emissione del Verbale di accettazione provvisoria; nel caso in cui tale importo sia insufficiente, la parte restante delle penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento della rata di saldo.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del mancato rispetto delle prestazioni garantite.
L’importo complessivo delle penali applicabili all’Appaltatore, inteso come sommatoria dell’importo delle penali per ritardo e dell’importo delle penali per mancato raggiungimento delle prestazioni oltre alle penali per la ritardata esecuzione delle attività di “make good” di cui al successivo Art. 28 non potrà superare il 20% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia trova applicazione l’articolo in materia di risoluzione del contratto.
Le prestazioni raggiunte dovranno essere riscontrate anche alla data del certificato di accettazione definitiva (FAC); la verifica avverrà con le modalità riportate all’interno delle Prescrizioni tecniche.
28 Make Good
In tutti i casi previsti in cui l’Appaltatore fosse chiamato ad effettuare il “make good” per il mancato rispetto dei valori garantiti dei parametri e indicatori di prestazione oggetto di contratto, le attività di “make good” dovranno iniziare dal momento in cui è accertato il mancato rispetto dei valori garantiti o, comunque, a far data dal completamento delle Prove per Accettazione Provvisoria. Le attività dovranno avere una durata non superiore a 60 giorni naturali consecutivi.
Qualora tali attività dovessero iniziare in ritardo o dovessero protrarsi oltre i 60 giorni, la Committente avrà il diritto di applicare una penale pari all’uno per mille dell’importo di contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo e per ogni attività in ritardo.
Qualora le attività di make good dovessero protrarsi oltre 90 giorni il termine contrattuale previsto per il completamento delle Prove per accettazione provvisoria, sarà facoltà di Aciam S.p.A. procedere comunque con l’emissione del Verbale di accettazione provvisoria della fornitura, dando atto del mancato raggiungimento delle prestazioni garantite.
29 Mancata Accettazione della fornitura
Qualora entro la data di emissione del Verbale di accettazione provvisoria della fornitura non siano rispettate le prestazioni garantite (valore dei parametri garantiti corrispondente a quanto indicato delle Prescrizioni tecniche o corrispondente ai valori dichiarati in sede di offerta, ove migliorativi) e fatta salva l’applicazione delle penali di cui ai precedenti articoli, la Committente avrà il diritto di rifiutare la fornitura ed incamerare per intero le garanzie fideiussorie in essere (Cauzione definitiva); non saranno inoltre corrisposte le quote di pagamento relative, rispettivamente, al Verbale di accettazione provvisoria e alla rata di saldo.
Qualora entro la data di emissione del Verbale di accettazione definitiva della fornitura non siano rispettate le prestazioni da garantire al termine del periodo di Marcia industriale, con le medesime limitazioni descritte al precedente comma, la Committente avrà il diritto di rifiutare la fornitura ed incamerare per intero la fideiussione a garanzia della rata di saldo.
30 Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non sono concesse proroghe, fatta eccezione per quanto previsto al precedente art. 24, rispetto alle date previste di inizio della fornitura e alla sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o alla loro ritardata ultimazione né sospensioni del contratto, per i seguenti casi:
a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione;
c) esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal DEC o espressamente approvati da questi;
d) tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto o dal Capitolato Generale d’appalto;
f) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
g) eventuali controversie tra l’Appaltatore ed i fornitori, subappaltatori e affidatari;
h) sospensioni disposte dal DEC, dal CSE o dal Responsabile del Procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, purché titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio del rapporto contrattuale, della mancata regolare o continuativa conduzione del contratto secondo il relativo programma o della ritardata ultimazione della fornitura.
Le cause di cui al presente Articolo non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione del rapporto contrattuale, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto.
CAPO 5: CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA E DEI LAVORI ACCESSORI
31 Contabilizzazione della fornitura
Durante l’esecuzione del contratto il DEC provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, conformi alle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2002, al fine di procedere con i pagamenti all’Appaltatore il DEC accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al Responsabile del Procedimento. Resta ferma la facoltà dell’impresa affidataria di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
L’importo contrattuale dell’appalto sarà compensato “a corpo” e comprende la realizzazione di tutte le opere e prestazioni, nessuna esclusa, necessarie per dare la fornitura pronta al normale funzionamento. Tale importo rimarrà fisso ed invariabile. Dedotto l’importo previsto per l’esecuzione della manutenzione full service, l’importo risultante sarà compensato per quote, al raggiungimento di ciascuno Stato di Avanzamento della fornitura specificato nella tabella che segue. Il corrispettivo dovuto per l’esecuzione della manutenzione full service sarà corrisposto in quattro rate a conclusione della fase di Avviamento.
Tabella contabilizzazione Fornitura in Appalto
SA Attività Quota
1 | fondazioni modulo digestione anaerobica pronte al collaudo statico | 8,0% |
2 | completamento opere civili modulo digestione anaerobica pronte al collaudo statico | 20,0% |
3 | Fornitura e assemblaggio coclee, tramogge e buffer | 10,0% |
4 | Verbale di collaudo statico e tenuta idraulica modulo digestore anaerobica | 6,0% |
5 | Fornitura e assemblaggio OEM impianto di digestione anaerobica | 12,0% |
6 | Fornitura e assemblaggio OEM impianto di upgrade | 20,0% |
7 | Verbale ultimazione dei montaggi | 10,0% |
8 | Verbale ultimazione della fase di Avviamento e inizio service (I rata) | 6,0% |
9 | Verbale di accettazione provvisoria (PAC) | 6,0% |
10 | Contratto full service (rimanente 3 rate) | 2,0% |
I corrispettivi saranno liquidati applicando le percentuali sopra indicata all’importo di contratto dietro presentazione alla Contabilità del Committente di regolare fattura da parte dell’Impresa che potrà essere spiccata solo a seguito di emissione, da parte del DEC, del Certificato di pagamento da allegare obbligatoriamente alla fattura stessa
I pagamenti delle suddette quote rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, 2° comma del Codice Civile.
Tale accettazione si realizza infatti solo dalla data di sottoscrizione del Certificato di accettazione finale della fornitura.
32 Lavori a corpo
La valutazione dei lavori accessori a corpo è effettuata secondo quanto indicato negli elaborati del progetto esecutivo; il corrispettivo per il lavoro a corpo è fisso e invariabile e, dunque, le parti contraenti non possono invocare alcun accertamento sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Il compenso per l'esecuzione dei lavori a corpo comprende ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e secondo gli atti progettuali e relativi allegati. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo della fornitura e dei lavori accessori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale ai progressivi pagamenti della fornitura. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
33 Valutazione delle apparecchiature e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati apparecchiature e materiali a piè d’opera, ancorché accettati dal DEC.
Le apparecchiature ed i materiali portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal DEC.
CAPO 6: DISCIPLINA ECONOMICA
34 Anticipazione del prezzo
Ai sensi dell'art. 35, c. 18 del Codice dei Contatti, all'Appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del contratto da corrispondere entro quindici giorni dall’emissione del Verbale di Consegna delle Aree.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della fornitura.
La garanzia di cui al comma precedente è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. del 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. del 1 settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell’esecuzione del contratto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della fornitura non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
35 Pagamenti in acconto
Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta sia raggiunto uno dei successivi Stati di Avanzamento della fornitura elencati al precedente Art. 31. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato dall’applicazione della percentuale di cui alla tabella riportata nel medesimo articolo:
a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo soggetti a ribasso;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza, in percentuale corrispondente ai progressivi pagamenti della fornitura;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, dopo la fine del contratto di Full Service, e previo rilascio del DURC regolare;
d) al netto dell'importo degli Stati di Avanzamento precedenti;
e) al netto dell’anticipazione di cui al precedente art. 45 non più coperta da garanzia fideiussoria in quanto svincolata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni per l’emissione dello Stato di Avanzamento del presente articolo il DEC emette lo Stato di Avanzamento della fornitura, che deve recare la dicitura: «Stato di Avanzamento riferito al » con l'indicazione dell’attività completata; entro
30 giorni dall’’emissione dello stato di avanzamento il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento che deve richiamare lo stato di avanzamento con la relativa data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 35, c. 18 del codice dei contratti.
La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell’esecuzione del contratto, ACIAM S.p.A. trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
36 Pagamento a saldo
Il certificato per il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo il rilascio del certificato di accettazione provvisoria (PAC). Il certificato sarà redatto e sottoscritto dal DEC entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di accettazione provvisoria e trasmesso al Responsabile del Procedimento; entro 15 giorni egli accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata alle condizioni di cui al
presente articolo.
La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di legge, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 60 giorni dal rilascio del certificato di accettazione provvisoria, previa presentazione di regolare fattura fiscale e previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.103, c. 6, del Codice dei Contratti.
Ai sensi dell'art. 1666, c. 2, del Codice Civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione della fornitura.
Fatto salvo l'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi riferiti all’oggetto dell’appalto, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dal Verbale di Accettazione Provvisoria della Fornitura (PAC), purché siano state poste in atto e concluse tutte le attività di make good richieste dalla Committenza.
L'Appaltatore e il DEC devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare.
37 Formalità e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti
Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione Appaltante la pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’art. 1, c. da 209 a 213, della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 e del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori; il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
b) all’acquisizione dell’attestazione scritta dell’avvenuto pagamento in favore di tutti i subappaltatori, subcontraenti e fornitori, conformemente ai rispettivi contratti stipulati;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
Nel caso in cui il personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subisca ritardi nel pagamento delle retribuzioni, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, invita per iscritto il soggetto in difetto, e in ogni caso l’Appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
L’Impresa e la Committente si obbligano al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, i pagamenti verranno effettuati dalla Committente esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sullo specifico conto corrente dedicato all’appalto che l’Impresa dovrà comunicare alla Committente. Pertanto, l’Impresa dovrà trasmettere alla Contabilità Fornitori della Committente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto stesso (indicazione codice Iban), nonché le generalità (nome, cognome e numero di codice fiscale) delle persone fisiche abilitate ad operarvi. L’Impresa è tenuta all’atto dell’emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo. Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva. Si specifica altresì che anche i pagamenti nei confronti dei subappaltatori e subfornitori, a pena di nullità assoluta dei contratti con essi stipulati, dovranno essere effettuati dall’Impresa tramite bonifico bancario o postale avvalendosi di conti correnti dedicati. Si precisa infine che sarà onere dell’Impresa riportare nelle fatture il Codice Identificativo Gara (c.d. C.I.G.) ed il Codice Unico di Progetto (C.U.P.), coerentemente con quanto indicato nell’oggetto del contratto o nelle condizioni di pagamento del contratto stesso. La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti.
38 Riserve
I verbali e gli altri atti contabili, e documentazione integrativa di rilievo in cantiere, devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal DEC; le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 giorni, pena la decadenza, riportando le domande d’indennità, i relativi importi e le ragioni addotte nel modo indicato dagli artt. 14 e 21 del Decreto M.I.T. 49/2018. Il DEC nei
successivi 15 giorni, espone sull’atto le sue motivate decisioni. Qualora il DEC non motiva in modo esauriente le proprie deduzioni non consentendo alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi i documenti proposti dal DEC e dalla stazione appaltante, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel documento. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il documento oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti sottoposti.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Le riserve devono essere confermate sul conto finale nel modo indicato ed eventualmente sul certificato di collaudo, qualora non fossero state già composte in via amministrativa.
39 Cessione del contratto e cessione dei crediti
La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, c. 13 del Codice dei Contratti e della Legge del 21
febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell’opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici che, previa comunicazione all’ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.
CAPO 7: GARANZIE E FIDEIUSSIONI
40 Cauzione definitiva
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento della fornitura.
AI fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia fideiussoria, in quanto cauzione definitiva, viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
La Committente avrà altresì il diritto di valersi su tale garanzia: per l'eventuale spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La Committente potrà richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa stessa.
Tale fideiussione, una volta terminata la fase di esecuzione della fornitura, deve intendersi ancora valida ed efficace per la copertura delle performance dell’impresa in termini di affidabilità, parametri garantiti, ed eventuali sistemazioni connesse al Make Good.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui
ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. del 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di' rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione Certificato di Verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data del Verbale di accettazione provvisoria della fornitura (PAC). Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento della fornitura, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente comma determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. ACIAM S.p.A., fermo restando il diritto all’ottenimento del maggior danno, ha diritto a valersi della cauzione anche nei seguenti casi:
a) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
b) nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura e dei lavori accessori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore.
41 Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore in fase di cantiere
L’Appaltatore, a partire dalla data prevista per l’avvio dell’esecuzione del contratto o dalla data di consegna anticipata delle aree e per tutto il periodo del contratto, è obbligato a stipulare a propria cura e onere e a consegnare alla Committenza le seguenti coperture assicurative.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo oggetto del contratto;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di prestazioni aggiuntive affidate a qualsiasi titolo all’appaltatore;
La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del contratto, con un massimale pari 5.000.000 di euro per sinistro.
Le garanzie prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusta il regime delle responsabilità stabilito dalla normativa, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, dovranno essere previste le seguenti condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui sopra, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui sopra, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
42 Garanzie prestazionali
L’Impresa garantisce le prestazioni della fornitura, a decorrere dalla data del Certificato di verifica di conformità, per un periodo di mesi 24 (ventiquattro).
Durante tale periodo l'Impresa garantisce che gli oggetti del presente appalto funzionino correttamente, con continuità e nel rispetto dei parametri di esercizio eventualmente richiesti a monte dal Committente. L’Impresa è pertanto tenuta a tenere indenne il Committente da qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di costruzione o di funzionamento di dette macchine ed apparecchiature, ivi compresa l’usura quando non sia stato possibile accertare che questa sia derivata da un loro utilizzo non conforme alle prescrizioni dei Manuali di uso e manutenzione forniti dall'Impresa.
Pertanto, nel sopra citato periodo di garanzia, in caso di malfunzionamento e/o rotture delle macchine ed apparecchiature segnalato del Committente come di seguito precisato:
- l'Impresa è tenuta a ripristinare il loro normale funzionamento, a propria cura e con oneri completamente a proprio carico, ivi inclusi quelli: di trasporto macchina e/o apparecchiatura e/o parti di queste tra il sito dell'impianto e le officine/stabilimenti di riparazione dell’Impresa; di smontaggio e rimontaggio della parte di fornitura oggetto dell'intervento; associati ai malfunzionamenti che il Committente dovesse sostenere a causa della non conformità di dette macchine e/o apparecchiature;
- l'Impresa è tenuta al suddetto ripristino, con riparazione/sostituzione delle componenti avariate di dette macchine ed apparecchiature e la loro rimessa in funzione, entro e non oltre 72 (settantadue) ore dalla data ed ora nella quale ha ricevuto, a mezzo PEC, la segnalazione scritta in tal senso del Committente.
Decorso tale termine senza che sia occorso l’intervento risolutivo dell’Impresa, il Committente metterà formalmente in mora l’Impresa, con apposita comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC, intimandole di adempiere nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla data ed ora di ricevimento della comunicazione stessa. Spirato inutilmente l’ulteriore termine di messa in mora, la Committente potrà provvedervi d’ufficio a propria cura e con addebito all’Impresa della spesa sostenuta.
Per ogni parte di macchina e/o apparecchiatura riparata o sostituita in garanzia ed a partire dal giorno di suo completo ripristino, il periodo di garanzia di cui al primo capoverso del presente articolo è integralmente rinnovato. Se la suddetta riparazione o sostituzione ha riguardato un componente essenziale della macchina e/o apparecchiatura, allora tale rinnovo è esteso all’intera macchina e/o
apparecchiatura.
CAPO 8: ESECUZIONE DELLA FORNITURA E MODIFICA DEI CONTRATTI
43 Esecuzione della fornitura
L’Impresa è responsabile delle procedure per l’esecuzione dell’Appalto di fornitura e posa in opera, compreso il controllo e la garanzia della qualità in ogni fase.
Per quanto riguarda l’ingegneria, la scelta dei materiali e le procedure di esecuzione, l’Appaltatore può proporre delle soluzioni che siano almeno equivalenti a quelle specificate nei documenti contrattuali, e alla migliore tecnologia disponibile sul mercato. Comunque, queste soluzioni non possono essere applicate senza il consenso scritto della Committente; detto consenso non solleva l’Appaltatore da nessuna delle sue responsabilità e non costituisce modifica alcuna alle condizioni contrattuali ed economiche.
La Fornitura deve essere conforme alle migliori tecnologie di mercato disponibili al momento dell’esecuzione, e della migliore qualità. L’Impresa garantisce che ciascun componente è nuovo e immune da difetti. La stessa garanzia si applica ai materiali da magazzino o da stock.
L’Impresa dovrà garantire la natura, l’origine e la provenienza dei materiali e dei componenti costituenti la Fornitura, producendo i necessari certificati. In ogni caso, anche in assenza di specifiche e/o prescrizioni, l’Appaltatore dovrà essere in grado di dimostrare la natura, l’origine e la provenienza di detti materiali e componenti e di garantire la loro affidabilità.
Nel caso l’Appaltatore desideri proporre un metodo di fabbricazione, materiali e apparecchiature diverse da quelle definite nei documenti contrattuali, potrà presentare alla Committente la sua proposta perché venga valutata ed approvata. Comunque, tali soluzioni non possono essere applicate senza il consenso scritto della Committente; detto consenso non esonera l’Appaltatore da nessuna delle sue responsabilità e non costituisce modifica alcuna alle condizioni contrattuali ed economiche. In caso di mancata approvazione da parte della Committente, pertanto, l’Appaltatore dovrà attenersi alle condizioni contrattuali originarie.
L’appaltatore deve conformarsi alle procedure definite dagli Enti, Autorità e Organismi preposti al controllo della regolare esecuzione della Fornitura e fornire evidenza di tale conformità. Allo stesso modo, L’Impresa ha l’obbligo di eseguire i controlli, prove ed altre azioni previsti da norme e regolamenti applicabili al contratto e raccogliere i dossier richiesti dalle competenti Autorità.
L’appaltatore dovrà informare la Committente, appena ne viene a conoscenza, di eventi che, a suo
giudizio, possono produrre effetti sull’esecuzione del contratto, e, in particolare, sulle attività relative alle forniture e ai montaggi in sito (ritardi, difficoltà di approvvigionamento, dispute sindacali o cambi di organizzazione, di proprietà, ecc.).
L’Appaltatore dovrà informare il Committente di qualsiasi azione correttiva intrapresa, rimedi proposti ed eventuali considerazioni in merito a ogni proposta suggerita dalla Committente.
Gli avvisi, le informazioni, i commenti e/o le approvazioni dei documenti trasmessi dalla Committente durante l’esecuzione del contratto non sollevano L’Impresa dalle proprie responsabilità contrattuali, fatta salva l’esclusione di responsabilità del L’Impresa qualora quest’ultimo abbia segnalato specificatamente alla Committente problemi e/o errori e/o difetti presenti in avvisi e/o commenti rivoltigli dal Committente.
44 Modifiche e varianti del contratto in corso di esecuzione
Ai sensi dell'art. 106 del Codice degli Appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al c. 1 e 2 del medesimo articolo.
Eventuali modifiche o varianti in corso d’opera e l’eventuale definizione di nuovi prezzi, dovranno essere proposte dal DEC al Responsabile del procedimento e da questi autorizzate preliminarmente all’esecuzione delle stesse.
Il DEC può ordinare variazioni contrattuali senza averne ottenuto preventiva autorizzazione, solo nel caso in cui queste derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto.
Se le variazioni comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) Desumendoli dal prezzario della Regione Abruzzo;
b) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’impresa affidataria, e approvati dal Responsabile del procedimento. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento.
Se l’impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
CAPO 9: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
45 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
L’Appaltatore, come disciplinato dall'art. 90, c. 9, del D.Lgs. 81/2008, deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di avvio dell’esecuzione della prestazione se questa è iniziata more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, c. 1, lett. a), e 28,
c. 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’art. 29, c. 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, l’Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio RSPP e del proprio Medico Competente di cui rispettivamente all’artt. 31 e 38 del D.Lgs. 81/2008, nonché:
g) una dichiarazione di accettazione del PSC, con le eventuali richieste di adeguamento.
46 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
L'Appaltatore, anche ai sensi dell'art. 97, c. 1, del D.Lgs. 81/2008, deve:
a) osservare le misure generali di tutela di cui agli art. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
L'Appaltatore non può iniziare o continuare la posa in opera della fornitura o l’esecuzione dei lavori accessori se è in difetto rispetto a quanto stabilito dal presente Capitolato.
47 Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC redatto dal CSP e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, corredato da una valutazione preliminare dei costi per la sicurezza .
L’obbligo è altresì esteso:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE.
48 Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
L’Appaltatore può proporre al CSE una o più motivate di modificazioni o integrazioni al PSC, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
49 Piano Operativi di Sicurezza e osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'avvio dell’esecuzione della fornitura, l'Appaltatore, deve predisporre e consegnare al DEC o, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’art. 89, c. 1, lett. h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’Allegato XV al predetto decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare le attività di posa in opera ed i lavori, lo trasmette alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto a coordinare tutte le Imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di Imprese, tale obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
Il POS, ai sensi dell’art. 96, c. 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non è necessario per gli operatori che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’art. 26 del citato X.Xxx. n. 81 del 2008.
Il POS deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall’Allegato I al Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014) e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere conformi all’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dell’esecuzione del contratto e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per i loro adempimenti in materia di sicurezza.
50 Esecuzione del contratto
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal CSE. Nel verbale di consegna delle aree, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e:
- che il committente è ACIAM S.P.A. e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig. Xxxxxxx Xxxxxxx;
- che il Responsabile dei Lavori, incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è il sig. Xxxxxxx Xxxxxxx;
- che le opere e i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione dei lavori è il sig. Xxx Xxxxxxx Xxxxx;
- di aver preso visione del Piano di sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e
di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 289.697,91.
Nella fase di realizzazione dell'opera il CSE, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto; - verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dell’esecuzione del contratto, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui ACIAM S.p.A. o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati il nominativo del committente, l'oggetto dell’Appalto, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, e del DEC; in detti cartelli devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
CAPO 10: DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E SUB-FORNITURE
51 Subappalto
E’ ammesso il subappalto nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 sulle c.d. opere superspecialistiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2017; si ricorda dunque che per la categoria OS21 vige il divieto di subappalto oltre il 30% dell’importo delle opere. L’operatore economico che intenda ricorrere al subappalto è tenuto a dichiarare tale volontà indicando espressamente ed analiticamente le lavorazioni o parti di opere che intende subappaltare. In mancanza di tale dichiarazione, o in caso di dichiarazione generica, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, rispettivamente lett. d) ed e) del Codice, la dichiarazione relativa al subappalto dovrà essere espressa dal solo soggetto cui è conferito il ruolo di impresa mandataria.
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato da ACIAM S.p.A..
Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'affidatario è tenuto a comunicare a ACIAM S.p.A., prima dell’inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate a ACIAM S.p.A. eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC svolge le seguenti funzioni:
a. verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice;
b. controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c. accerta le contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; d. verifica il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice; e. provvede alla segnalazione al Responsabile del Procedimento dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’impresa affidataria, il DEC coadiuva il Responsabile del Procedimento nello svolgimento delle attività di verifica di cui all’art. 89, comma 9, del Codice.
52 Sub-forniture
Nei casi il Fornitore stipulerà contratti di subfornitura con soggetti terzi sarà considerato comunque il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto, nonché dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell’esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subfornitori e/o ausiliari.
Prima dell'inizio della fornitura, per tutti i contratti di subfornitura eventualmente stipulati, il Fornitore dovrà comunicare alla Committente il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della fornitura affidata. Dovranno, altresì, essere comunicate alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso della subfornitura.
CAPO 11: CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
53 Accordo bonario, transazione e Foro competente
Ai sensi dell’art. 206 del Codice dei Contratti, le disposizioni di cui all’articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 si applicano in quanto compatibili con l’oggetto dell’appalto.
E’ ammessa la transazione di cui all’art. 208 del Codice dei Contratti.
Fatto salvo quanto sopra, tutte le controversie che dovessero insorgere tra ACIAM S.p.A. e l’Appaltatore per l’interpretazione, ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro Di L’Aquila.
54 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’esecuzione del contratto, e in particolare:
a) nell’esecuzione del contratto di cui al presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il CCNL per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività di cantiere;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
d) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento possono richiedere all’Appaltatore e ai Subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della Legge del 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.
Ai sensi degli artt. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e 26, c. 8, del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché dell’art. 5, c. 1, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del Datore di Lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei Subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.
Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’art. 5, c. 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.
55 Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all’acquisizione del DURC. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante.
Il DURC ha validità 120 giorni ai sensi dell'art. 31, c. 5 della Legge 98 del 2013. Pertanto, dopo la stipula del contratto, esso è richiesto ogni 120 giorni o in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine e nel periodo di validità può essere adoperato solo per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
Ai sensi dell’art. 31, c. 3, della Legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità;
b) trattiene un importo, corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa Edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei Subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
Qualora il DURC del subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
56 Risoluzione del contratto e recesso
ACIAM S.p.A. potrà risolvere il contratto durante il periodo di validità dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 108, c. 1, del Codice dei Contratti.
ACIAM S.p.A. inoltre risolverà il contratto:
a) qualora l’Appaltatore non sia più in possesso dei requisiti occorrenti per l’ammissione alla procedura e qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'Applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
c) in caso di reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con ACIAM S.p.A. accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la
responsabilità dell’appaltatore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività. In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell’appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata a ACIAM S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..
d) qualora si verifichi la cessione, anche parziale, dell’appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata;
e) qualora l’affidatario non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta, oppure una nuova garanzia o assicurazione;
f) in caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto;
g) qualora si verifichi una delle cause di risoluzione comunque previste nel presente Capitolato. Quando il DEC o il Responsabile del Procedimento accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, o qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per grave negligenza dell'appaltatore stesso rispetto alle previsioni del contratto, il DEC invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle parti della fornitura eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dichiara risolto il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Il contratto è altresì risolto in caso violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, o nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3, c. 8, della Legge 136/2010.
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ACIAM S.p.A. può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori e delle opere eseguite nonché del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Sono inoltre causa di risoluzione:
a) il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC, dal Responsabile del Procedimento o dal CSE;
b) le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle forniture e dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Il Collaudatore procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente Capitolato d’Appalto. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
Nei casi di cui sopra, in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l’esecuzione del contratto, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'art. 110, c. 1, del Codice dei Contratti.
Nei casi di risoluzione del Contratto di Appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi
oneri e spese.
La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle opere già eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle opere eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso di cui al comma precedente è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna il cantiere ed effettua l’accettazione provvisoria della fornitura. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma precedente, sono soltanto quelli già accettati dal DEC, o del Responsabile del Procedimento o, in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso.
I danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della posa in opera affidato a terzi, sono dovuti dall’Appaltatore. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione delle opere eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso delle opere eseguite, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal DEC e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
CAPO 12: ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA
57 Collaudo statico delle strutture
L’Appaltatore, una volta terminata la realizzazione delle opere civili dell’impianto di digestione anaerobica, dovrà rilasciare idonea certificazione di conformità alla buona regola. Il collaudo statico delle opere in elevazione e delle fondazioni sarà redatto successivamente all’accettazione da parte della Stazione Appaltante del” Verbale di opere civili collaudabili”. La consegna di tutta la documentazione necessaria al collaudo statico delle opere civili costituisce condizione inderogabile per procedere con il collaudo e la verifica della tenuta idraulica. La conclusione del collaudo statico con esito positivo è condizione necessaria per il rilascio del verbale di accettazione provvisoria (PAC). Il tempo necessario alla redazione del collaudo statico non incide sul tempo contrattuale, eccetto i casi in cui l’appaltatore non abbia fornito la documentazione necessaria completa e adeguata, o il collaudo non possa procedere per un’esecuzione non adeguata delle opere o comunque per cause riconducibili alla responsabilità dell’appaltatore.
L’Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria alla Stazione Appaltante in tempo utile perché essa possa procedere al collaudo; il tempo necessario alla redazione del collaudo interrompe il tempo contrattuale per la parte eccedente i trenta giorni decorrenti dalla consegna di tutta la documentazione al DEC, solo nel caso in cui il ritardo sia imputabile alla Stazione Appaltante.
58 Documentazione a cura del fornitore
L'emissione del Certificato di verifica di conformità è subordinata alla consegna da parte dell’Appaltatore della seguente documentazione, redatta in lingua italiana, corredata di cartiglio riportante il codice di identificazione, completa ed esaustiva (n. 3 copie cartacee e n. 1 copia in formato digitale).
- Documentazione di progetto ed as built;
Al termine del processo di montaggio, ed Avviamento, l’Appaltatore predisporrà una revisione di tutti i documenti progettuali, contenente tutte le variazioni apportate durante la posa in opera
della fornitura. Il progetto as built di tutte le opere civili, elettromeccaniche e di controllo deve essere acquisito ed approvato dal DEC. Anche successivamente all’approvazione, qualora emergessero lacune al progetto durante tutto il periodo di garanzia, l’Appaltatore è tenuto ad integrare o correggere la documentazione fornita, pena l’impossibilità di emettere il certificato di accettazione finale della fornitura.
- Certificazione apparecchiature in zone a rischio esplosione
L’Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni ed omologazioni previste dalla normativa vigente per la costruzione ed esercizio di apparecchiature destinate all'impiego in zone a rischio di esplosione secondo la Direttiva ATEX.
- Certificazioni necessarie per la presentazione della SCIA antincendio
L’Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni e dichiarazioni a firma di professionista antincendio abilitato ai sensi del DPR 151/11
- Certificazione apparecchiature in pressione
L’Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni ed omologazioni previste dalla normativa vigente per la costruzione ed esercizio di apparecchiature in pressione secondo la Direttiva PED. In ogni caso dovranno essere forniti almeno (elenco non esaustivo):
• Certificazioni relativi ai materiali utilizzati;
• Certificazioni relativi alla qualificazione dei procedimenti e materiali di saldatura;
• Certificati radiografici, diagrammi di trattamento termico, spessimetrie, analisi con liquidi penetranti;
• Certificati di progetto e costruzione per valvole di sicurezza;
• Certificati di buona taratura delle valvole di sicurezza;
• Verbali di verifiche dei sopralluoghi da parte dell’ISPESL;
• Certificazione della prova idraulica;
• Certificazione della prova a caldo;
• Certificato di Omologazione generale dell’impianto.
- Altra documentazione
Nel seguito si fornisce un elenco della documentazione da fornire. Ove già citata altrove nel presente CSA è da intendersi richiesta un’unica volta, integrando tra loro le richieste.
• Elenchi delle parti dei componenti dell’impianto;
• Manuali e documentazione necessaria all’espletamento dei Corsi di Formazione alla
Conduzione ed alla Manutenzione del personale dalla Committente. Tali documenti dovranno essere presentati almeno un mese prima dell’inizio dei corsi;
• Manuali d’Istruzione per l’esercizio dell’impianto e/ delle apparecchiature, contenenti le istruzioni di conduzione, organizzate in maniera funzionale. Tali documenti dovranno essere presentati almeno un mese prima dell’inizio dell’Esercizio Provvisorio dell’impianto;
• Manuali d’Istruzione per Manutenzione e Ricerca Guasti, che dovranno essere presentati almeno un mese prima dell’inizio dell’Esercizio Provvisorio dell’impianto;
• Disegni, schemi e documentazione del “come costruito” (As Built) di tutte le parti, ed apparecchiature comprese nella fornitura ed installate nell’impianto, non escluse le opere strutturali, civili, elettromeccaniche, gli impianti elettrici, le parti in pressione nessuna esclusa, per quanto applicabile;
• Raccolta dei certificati di costruzione e collaudo delle apparecchiature; • Raccolta dei certificati di prova e/o collaudo delle opere eseguite;
• Certificati di collaudo delle opere strutturali, corredati di tutti gli allegati previsti per legge, nonché copia della denuncia al competente ufficio del Genio Civile delle opere stesse;
• documentazione necessaria per la presentazione dell’accatastamento presso l’Agenzia delle Entrate.
59 Verifica della conformità
Ad ultimazione della fornitura e posa in opera, comunicata attraverso il Verbale di Accettazione Provvisoria dall'esecutore al DEC, il quale procede entro dieci giorni ad avviare le necessarie verifiche ai sensi dell’Art. 102 del Codice dei contratti.
Il certificato di verifica di conformità è emesso entro tre mesi dal Verbale di Accettazione Provvisoria ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e una volta eseguite con esito positivo le prove per l’accettazione definitiva della fornitura, con l’emissione del Certificato di Accettazione definitiva della fornitura (PAC). Le prove per accettazione definitiva della fornitura devono essere avviate prima che siano decorsi 24 mesi dall’emissione del Certificato di verifica di conformità, in tempo utile per disporre dei risultati entro la scadenza del
periodo di garanzia.
La Stazione Appaltante, durante l'esecuzione delle prestazioni, può effettuare operazioni di verifica o di collaudo statico parziale, volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di realizzazione agli elaborati progettuali, nel presente documento o nel contratto.
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione del DEC e dell'organo di collaudo statico gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, il DEC potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Nel caso di verifica in corso d'opera, il DEC e l'organo di collaudo statico, effettueranno visite in corso d'opera con la cadenza ritenuta adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni in relazione a quanto verificato. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovrà essere invitato l'esecutore, sarà redatto apposito verbale.
Il Responsabile del procedimento può assegnare un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del DEC come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità della fornitura.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, in DEC (o l'organo di collaudo statico) prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo statico e il certificato di verifica di conformità non saranno rilasciati sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, il DEC (o l'organo di collaudo statico) disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Con l’ultimazione dei lavori accessori (realizzazione delle opere di contenimento e delle fondazioni) nonché, successivamente, al termine della realizzazione delle opere civili necessarie per la posa in opera dell’impianto di digestione anaerobica, daranno redatti tutti gli atti necessari al collaudo statico delle opere e all’emissione delle certificazioni di legge, ivi incluso quanto previsto dal T.U. edilizia in vigore.
60 Prove e test in fase di Avviamento
Durante le fasi di Avviamento i test eseguiti dall’Appaltatore non prevedono criteri di accettazione da parte della Committente. Pertanto, durante questa fase l’Appaltatore è tenuto solamente alla informazione regolare e tempestiva sullo stato di avanzamento delle attività di Avviamento in particolare modo per quanto riguarda alla coerenza con le tempistiche previste dal Cronoprogramma. La Stazione Appaltante può assistere alle attività di Avviamento.