SCHEMA DI CONVENZIONE
All. 2
SCHEMA DI CONVENZIONE
Istruttoria pubblica per l’attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore ai fini della co- progettazione degli interventi nell’ambito del Progetto “EMPORIO SOLIDALE” –
CUP E81B21005910004
(ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)
- Comune di Riccione, nella persona di ……………………………., in qualità di
…………………………………….. pro tempore, domiciliata presso la sede in ……………., Via/Piazza
……………………. n. ……. - d’ora innanzi anche solo denominato “Comune” o “Amministrazione procedente”
e
- ……………………………………, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
……………, alla via/piazza …………………, n. ………………… (CAP ………), p. iva , C.F.
……………….., iscritta nel ………………………. con il numero …. - d’ora innanzi anche
solo denominato “Ente Attuatore Partner Capo-Fila” o “EAP-CF”;
- ……………………………………, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
……………, alla via/piazza …………………, n. ………………… (CAP ………), p. iva , C.F.
……………….., iscritta nel ………………………. con il numero …. - d’ora innanzi anche
solo denominato “Ente Attuatore Partner” o “EAP”;
- ……………………………………, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
……………, alla via/piazza …………………, n. ………………… (CAP ………), p. iva , C.F.
……………….., iscritta nel ………………………. con il numero …. - d’ora innanzi anche
solo denominato “Ente Attuatore Partner” o “EAP”;
Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data ../../20…, in esecuzione della determina n. … del ../../20.., il Comune di Riccione ha indetto istruttoria ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività ivi indicate, per l’attuazione del Documento progettuale (DP) elaborato dall’Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.
Richiamati
- la D.D. n. … del ../../20.. di approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo “ETS”) volte alla istruttoria ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- i verbali del seggio istituito dall’Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute all’Amministrazione – entro il termine previsto dall’Avviso - nell’ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la D.D. n. … del ../../…. di conclusione del procedimento ad esito del quale la proposta formulata da
……………………….. / le proposte formulate da ……………………….. è stata ritenuta/sono state ritenute la più rispondente/ le più rispondenti alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati, come da relativa Graduatoria.
Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti del/dei soggetto/i attuatore/i degli interventi – autodichiarati nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.
Preso atto degli esiti del Tavolo di co-progettazione e del Progetto Definitivo (PD) scaturito, avente a contenuto le modifiche/integrazioni apportate in sede di confronto tra EAP selezionato/EAP selezionati
e Comune di Riccione, ferme restando le caratteristiche fondamentali della proposta progettuale presentata;
Visti:
- l’Art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la Legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la Legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
-il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 - 57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”.
Richiamati inoltre l’articolo 119 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;
Tanto premesso,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Premesse Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 1 – Oggetto della convenzione
1. Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla costituzione di un partenariato per la realizzazione degli interventi descritti nel Documento progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica, elaborati nella Proposta progettuale/nelle Proposte progettuali, positivamente valutata/e dalla Commissione e successivamente declinata/e, all’interno del Tavolo di co-progettazione, nel Progetto Definitivo.
2. A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle premesse sono allegati alla presente Convenzione sub “..” per farne parte integrante e sostanziale.
3. L’EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune di Riccione siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.
4. In ragione di quanto precede, l’EAP assume l’impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico e dei soggetti beneficiari dell’intervento, fermo restando quanto previsto dall’Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.
Art. 2 – Durata della convenzione
1. Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione dovranno concludersi entro il …………………. .
2. La prosecuzione delle attività oltre il periodo di conclusione previsto potrà essere eventualmente autorizzata esclusivamente con la finalità di portare a compimento le attività previste in sede di co- progettazione e comunque nei limiti delle risorse finanziari previste con il presente avviso.
Art. 3 – Risorse messe a disposizioni dalle parti
1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l’EAP mette a disposizione proprie risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d’opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie, individuate nel Progetto Definitivo [Allegato “..”].
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dall’Avviso, il Comune di Riccione mette a disposizione dell’EAP un budget complessivo di € ………………..
3. A tale ultimo proposito, si precisa che l’importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dall’Amministrazione procedente, costituisce il massimo importo erogabile dalla stessa.
4. Il Comune di Riccione metterà inoltre a disposizione, previa sottoscrizione di apposito contratto di subcomodato gratuito con il Comune stesso, una porzione dell’immobile denominato “Ex Xxxxxx” sito a Riccione in Viale del Commercio n. 9, attualmente oggetto di confisca, affidato dal Tribunale di Rimini all’Amministrazione comunale con contratto di Comodato gratuito, registrato presso l’Ufficio Territoriale di Rimini dell’Agenzia delle Entrate il 02/02/2018 al n. 417 serie III. Tale contratto ha attuale scadenza fissata in data 18.01.2022, con possibilità di proroga a cadenza annuale, così come previsto dal Giudice delegato nel procedimento di prevenzione n.1/2015 con provvedimento del 16.11.2017 e depositato in cancelleria il 21.11.2017. La porzione di immobile ad oggetto è sita al piano terra ed ha una superficie di circa 700 mq. In data 17.06.2019 è stata redatta apposita relazione del tecnico Incaricato, afferente al Servizio Patrimonio e Società Partecipate – Settore Servizi Finanziari – Affari Generali – Risorse Umane – Sviluppo Tecnologico del Comune di Riccione, per quantificare un valore di mercato puramente “figurativo” per la locazione dell’immobile in oggetto, con il solo scopo di quantificare il vantaggio economico indiretto agli assegnatari di una porzione del medesimo con finalità sociali. Il canone di locazione per l’intero immobile della superficie di ca. 1.079 mq è stato quantificato nella somma di euro 30.000,00 annui. Verosimilmente, pertanto, il valore figurativo del canone di locazione per la porzione considerata di ca 700 mq, ammonta a ca. € 19.000,00 all’anno.
5. In qualsiasi ipotesi di recesso da parte del Tribunale di Rimini dal contratto di comodato sopradescritto o di risoluzione o comunque cessazione dello stesso, per qualsivoglia ragione, il/la Subcomodatario/a non avrà nulla a pretendere dal Comune di Riccione o dal Comodante e comunque dal Tribunale di Rimini ovvero dall’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ovvero (in caso di revoca e/o annullamento della confisca) o dalla Proprietà.
6. Nell’ipotesi di recesso/risoluzione/cessazione di cui al punto precedente, si applica quanto previsto all’art. 5 c. 3 della presente convenzione.
7. Ai sensi del vigente regolamento comunale “Regolamento per l’assegnazione in godimento a soggetti terzi dei beni immobili comunali”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.2009, l’assegnatario/ gli assegnatari dovrà/dovranno:
a) osservare e far osservare ogni diligenza nell’utilizzo dell’immobile, provvedendo anche agli interventi di natura conservativa volti ad assicurare la funzionalità dell’organismo edilizio e degli impianti tecnologici esistenti;
b) assumere tutte le spese inerenti alla gestione dell’immobile, ivi incluse quelle per consumi, installando o volturando a proprio carico i relativi contatori e quelle per le pulizie ed eventuale sanificazione dei locali;
c) tenere indenne l’amministrazione da qualsiasi danno alla proprietà, alle persone o alle cose, nonché da qualunque pretesa, azione o ragione avanzata da terzi in dipendenza dell’utilizzo dell’immobile, assumendosi ogni conseguente responsabilità civile e penale e stipulando adeguata polizza assicurativa;
8. L’Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall’assegnatario con appaltatori, fornitori, prestatori d’opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto e comunque con il personale dipendente impiegato nell’esercizio dell’attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra lo stesso assegnatario e detti soggetti.
Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto
1. Le risorse umane, impiegate nelle attività del progetto, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall’EAP, e avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l’EAP stesso.
2. Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.
3. Il Responsabile – coordinatore di progetto, come individuato nell’ambito della procedura di co- progettazione sarà – oltre al legale rappresentante del Soggetto Attuatore – il referente per i rapporti con il Comune di Riccione, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.
4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d’opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia, nonché dal CCNL sottoscritto dalle XX.XX. maggiormente rappresentative ed eventuali contratti integrativi.
5. Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Riccione, restando quindi ad esclusivo carico dell’EAP tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività.
6. Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune di Riccione con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.
7. Tutto il personale svolgerà le attività e i propri compiti con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione, in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.
Art. 5 – Procedura di co-progettazione circolare
1. Ai fini di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento il Comune di Riccione e l’EAP si impegnano a mantenere aperta la co- progettazione, per l’intera durata del Progetto, con verifiche e aggiornamenti con frequenza temporale definita in sede di co-progettazione.
2. Il Comune di Riccione si riserva la facoltà di chiedere al Soggetto attuatore / ai Soggetti attuatori la partecipazione in qualunque momento al Tavolo di co-progettazione, con frequenza anche superiore a quanto sopra previsto.
3. La co-progettazione potrà essere sempre riattivata, qualora si manifestasse la necessità o l’opportunità di rivedere le modalità attuative o implementare l’assetto raggiunto in sede di stipula della convenzione finale, fermo restando il rispetto degli obiettivi e caratteristiche essenziali del progetto, coerentemente con quanto previsto dalle Linee di azione progettuali di cui al presente avviso. Eventuali modifiche da apportare alla convenzione, così come la riapertura del Tavolo di co-progettazione, presuppongono la riattivazione della procedura di co-progettazione mediante apposita comunicazione del Responsabile del procedimento, notificata tramite PEC a tutti gli ETS partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, almeno 15 giorni prima dalla riapertura del tavolo di co-progettazione.
Art. 6 – Assicurazioni
1. In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune di Riccione, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Riccione è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.
3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, il Soggetto Attuatore/ i Soggetti Attuatori
« » ha/hanno prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il
periodo della convenzione: - n………… del………………….rilasciata da per
responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei. Il Comune di Riccione è considerato “terzo” a tutti gli effetti.
4. Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo di esecuzione delle attività in oggetto.
Art. 7 - Garanzia definitiva
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l’EAP ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa è resa, in favore dell’Ente Comune di Riccione come segue: polizza xxxxxx n. xxxxxx rilasciata da xxxxx di Euro xxxxx emessa in data xxxxxx. La garanzia di cui sopra costituita nelle forme previste dall’art. 103 del Codice dei contratti richiamato in analogia e per quanto applicabile, ha (o non ha) beneficiato delle riduzioni.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata di realizzazione del progetto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Ente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del progetto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Ente qualora, in fase di esecuzione del progetto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’EAP. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione.
4. L’Ente ha diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 seguente.
Art. 8 – Somme liquidabili per la realizzazione degli interventi
1. L’importo massimo riconosciuto a « » per l’espletamento delle attività
individuate dalla presente convenzione è stabilito in € ……………..
2. I pagamenti avverranno sulla base delle rendicontazioni prodotte per la realizzazione degli interventi e delle attività, previa presentazione di nota contabile corredata dai relativi giustificativi delle spese sostenute, secondo le seguenti modalità: (le modalità verranno determinate in sede di tavolo tecnico di co-progettazione).
3. Il riconoscimento delle spese sostenute è subordinato all’approvazione della relativa rendicontazione finale da parte del Comune di Riccione a seguito di verifica di congruità.
4. Qualora, in esito ad ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l’aggiudicatario si impegna a restituire quanto indebitamente percepito.
5. Il Comune di Riccione si riserva di trattenere dalle risorse da trasferire all’EAP le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.
6. La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all’accertamento della regolarità contributiva dell’EAP, attestata da certificazione DURC in corso di validità.
Art. 9 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Soggetto attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Il Soggetto attuatore si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, con la specifica indicazione che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il Soggetto attuatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Attuatore si obbliga a trasmettere all’Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l’Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Attuatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Attuatore non potrà, tra l’altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto nella determinazione ANAC 3 maggio 2017, n. 556.
8. In atti è presente la comunicazione dell’Attuatore in merito al conto corrente dedicato di cui trattasi (Prot. N. del )
Art. 10 – Divieto di cessione
1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l’immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Riccione. L’esecuzione delle azioni è in capo alla sola co-progettante, salvo per le attività derivanti da rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale e approvate in sede di documento progettuale definitivo.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l’EAP assume l’impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Riccione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.
Art. 11 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione e rendicontazione
1. Il Comune di Riccione assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall’EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell’EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.
2. La sede per la revisione, l’integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate è definita nel Tavolo di co-progettazione, da considerarsi permanente, in quanto utile a definire quanto necessario e/o utile per la modifica del progetto, anche con riferimento alla durata di cui all’art. 2.
3. Il Comune di Riccione è tenuto al presidio, al controllo e alla verifica della rendicontazione puntuale sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale degli interventi e delle attività svolte dall’Ente Attuatore Partner.
4. A tale proposito, l’Ente Attuatore Partner, con cadenza trimestrale, procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Riccione svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.
5. La rendicontazione, per le finalità dell’art. 93, comma 1, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 e xx.xx., dovrà essere tassativamente corredata da documentazione giustificativa comprovante la spesa.
6. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l’Ente Attuatore Partner presenterà – entro e non oltre 10 giorni – una relazione tecnica conclusiva, nella quale saranno declinate nel dettaglio le attività svolte.
7. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato e relativo codice CUP per la riconducibilità delle spese allo stesso.
8. Saranno ammesse a rendicontazione le seguenti spese sostenute dall’EAP:
………..
………….
9. Con specifico riferimento all’eventuale apporto dell’attività prestata dai volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai corrispondenti contratti collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.
Art. 12 - Sicurezza e riservatezza
1. In esecuzione della presente Convenzione l’EAP ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune di Riccione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’EAP è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei soggetti partner di progetto dell’ETS partecipante e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell’Amministrazione comunale per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
0.Xx caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 4, l’Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che L’Ente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione comunale attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente Convenzione.
7. L’Ente non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Amministrazione comunale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione comunale.
Art. 13 – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. ed, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.
2. Il Comune di Riccione, nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR 2016/679, tratta i dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell’interessato. I dati personali sono trattati per le finalità indicate nella convenzione.
3.I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, in corso, da instaurare o cessati.
4. In esecuzione della presente convenzione, l’EAP effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
5. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’Accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
6. L’EAP è, pertanto, designato dal Comune di Riccione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento per il trattamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall’Accordo allegato al presente atto.
7. L’Ente Comune di Riccione ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida ScpA:
mail: xxx-xxxx@xxxxxx.xx P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
8. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
Art. 14 - Codice di Comportamento, Protocolli di legalità e delle misure
1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Riccione, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 413/2013 e successivamente integrato GC n. 31/201 – atti reperibili sul sito internet dell’Ente, l’EAP e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.
2. l’EAP e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto:
- dei Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Riccione o ai quali lo stesso ha aderito;
- del Patto di Integrità sottoscritto con il Comune di Riccione, in relazione alla convenzione ad oggetto, depositato agli atti;
- dell’osservanza di quanto prescritto nel Piano Triennale e di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Riccione;
- del rispetto dei protocolli sottoscritti dal Comune di Riccione e di tutte le disposizioni normative vigenti adottate per contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19.
Art. 15 – Inadempienze e penali
1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Convenzione, il Comune di Riccione si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l’EAP potrà produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell’inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d’immagine provocato al Comune di Riccione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
2. La penale potrà essere escussa sulla garanzia definitiva costituita ai sensi dell’art. 7, in ipotesi di espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l’EAP si è impegnato ad eseguire, come risultanti dal progetto definitivo, in misura compresa tra un minimo di € 150,00 ed un massimo di € 2.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.
3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, nell’Avviso pubblicato, per quanto riguarda il Comune di Riccione, e nella domanda di partecipazione, da parte dell’EAP.
Art. 16 – Risoluzione della convenzione
1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell’EAP, il Comune di Riccione liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.
2. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
• apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
• messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte di un ETS partner;
• interruzione non motivata delle attività;
• difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
• qualora l’EAP si renda colpevole di frode;
• violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle XX.XX. maggiormente rappresentative;
3. Nelle ipotesi sopraindicate, la Convenzione può essere risolta di diritto, con effetto immediato, a fronte della dichiarazione del Comune di Riccione, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
4. Il Comune si riserva in qualsiasi momento di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute Disposizioni regionali, nazionali o europee, nonché per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza. Al/ai soggetto/i partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.
Art. 17 – Rinvii normativi
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.
Art. 18 – Controversie
1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Rimini.
Art. 19 – Registrazione
1. La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata, sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso con oneri e spese a carico dell’EAP.
Art. 20 – Allegati
Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:
Allegato sub “..”:
• Determinazione Dirigenziale di conclusione del procedimento. Allegato sub “..”:
• Progetto Definitivo come risultante da tavolo di co-progettazione. Allegato sub “..”:
• Accordo per il trattamento di dati personali Allegato sub “..”:
………..
Xxxxxxxx, li……………………..
FIRME
Per Comune di Riccione ……………………………………………………
Per l’Ente Attuatore Partner il Legale rappresentante « »
……………………………………………………..
Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del « », quale
EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16 e
18).
(luogo), ……………………………………..
Il Legale Rappresentante dell’Ente Attuatore Partner « »
…………………………………
…………………………………
Accordo per il trattamento di dati personali
1. Premesse
Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della Convenzione siglata tra l’Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario riportato in calce.
Le Parti convengono quanto segue:
2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell’Ente
2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell’Ente garantisce che:
2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall’Ente;
2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte dall’Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall’Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l’Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall’Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile.
2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:
2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all’Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;
2.2.2 procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell’Ente dei dati personali di ogni interessato;
2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai dati personali a richiesta dell’Ente;
2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell’Ente.
2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all’Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.
2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell’esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l’Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. Le misure di sicurezza
3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all’Ente,
con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.
4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default
4.1 Con riferimento agli esiti dell’analisi dei rischi effettuata dall’Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall’Ente per affrontare eventuali rischi identificati.
4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all’Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.
4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.
4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall’Ente e specificatamente comunicate.
5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione
5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell’Ente.
5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.
6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali
6.1 Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d’ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d’ora in poi anche “sub-responsabili”), previa informazione dell’Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.
6.2 Su specifica richiesta dell’Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni SubResponsabile sottoscriva direttamente con l’Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.
6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell’Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.
7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell’area economica europea
7.1 L’Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea.
8. Cancellazione dei dati personali
8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l’esecuzione del presente contratto al termine dell’affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall’Ente, compresa l’ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati
9. Audit
9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell’Ente.
9.2 L’esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.
10. Indagini dell’Autorità e reclami
10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l’Ente di qualsiasi a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell’ordine b) istanza ricevuta da soggetti interessati. Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all’Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.
11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica
11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all’Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri SubResponsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a a) descrivere la natura della violazione dei dati personali; b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach; d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali; e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.
11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all’Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l’Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell’Ente.
12. Responsabilità e manleve
12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l’Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.
12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:
12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l’Ente del Reclamo;
12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l’Ente;
12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell’Ente;
12.2.4 fornisce all’Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.
GLOSSARIO
- “Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;
- “Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- “GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation), direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;
- “Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29;
- “Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;
- “Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;
- “Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- “Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- “Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- “Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.
Letto, confermato e sottoscritto Xxxxxxxx, li……………………..
Per Comune di Riccione ……………………………………………………
Per l’Ente Attuatore Partner il Legale rappresentante « »
……………………………………………………..