ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
UNIFGCLE - Prot. n. 0022569 - II/6 del 03/05/2021 - Delibera Senato Accademico n. 154/2021
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
L'Università di Foggia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, C.F. 94045260711 – Partita IVA 03016180717, con sede legale in Foggia, xxx Xxxxxxx 00/00, rappresentata dal Direttore pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Bari il 22/08/1971, domiciliato per la carica presso la sede del Polo di Medicina e Chirurgia “E. Altomare” c/o il Policlinico “Ospedali Riuniti” di Foggia, sito in Xxxxx Xxxxx Xxxxx – 00000 XXXXXX, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 25 marzo 2021 e successiva delibera del Senato Accademico del ………………………
E
l’Istituto Superiore di Sanità, C.F. 80211730587 – P.IVA 03657731000, con sede legale presso Viale Regina Elena 299, 00161 – Roma, rappresentata dal Presidente xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Udine il 11.04.1960, domiciliato per la carica presso l’l’Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299, 00161 – Roma
di seguito congiuntamente indicate “Parti” o singolarmente “Parte” PREMESSO CHE:
- l’art. 1 dello Statuto di Ateneo prevede che l’Università di Foggia realizza le proprie finalità di formazione e di promozione della ricerca scientifica, della valorizzazione dei risultati della ricerca in tutte le sue forme, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione, dell'apprendimento permanente e del sostegno allo sviluppo locale, combinando in modo organico le proprie funzioni e contribuendo al progresso culturale, civile ed economico del paese, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dallo statuto;
- ai sensi dell’art. 4 dello Statuto di Ateneo “L’università promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale e internazionale, favorisce l’integrazione europea delle strutture universitarie, assume l’internazionalizzazione quale essenziale motore della crescita culturale e dello sviluppo del territorio e della comunità in cui opera”;
- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e la legislazione universitaria di riferimento prevedono e disciplinano forme di collaborazione per scopi di ricerca;
- il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia con delibera prot.n. 0016365 del 25/03/2021- III/8 – Rep: 325/2021, e successiva delibera del Senato Accademico del ………….…. hanno autorizzato la stipula dell’accordo di collaborazione oggetto del presente atto;
- il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università degli Studi di Foggia, promuove e coordina le ricerche di base e applicate nell'ambito delle discipline dei settori scientifico – disciplinari ad esso afferenti, nel rispetto della libertà di ricerca scientifica dei singoli e dei gruppi; gli interessi scientifici del Dipartimento sono rivolti principalmente alla ricerca di base e innovativa in campo biomedico e allo studio delle sue ricadute cliniche, nella prospettiva del costante trasferimento delle conoscenze di base nella pratica clinica;
- l’ISS - ai sensi dell’art. 1 del proprio Statuto (DM 24 ottobre 2014) - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
- l’ISS, ai sensi dell’art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l’espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera e) è istituito presso l’ISS il Centro Nazionale Dipendenze e Doping, con la precipua missione di supporto alle policy e alle decisioni in sanità pubblica nell’ambito delle dipendenze e del doping, attraverso attività di ricerca, mirate alla definizione del fenomeno, alla sorveglianza, alla prevenzione, alla consulenza e ad una maggiore consapevolezza dello stesso;
- le nuove sostanze psicotrope (NSP) costituiscono un grave rischio per la salute fisica e mentale di coloro che le assumono e/o ne abusano;
- nell’ultimo decennio tali sostanze hanno invaso il mercato mondiale della droga, con effetti devastanti sulla salute dei giovani;
- le NSP cambiano frequentemente, secondo le tendenze del mercato e dei controlli legislativi, e costituisce una sfida importante per la ricerca scientifica nazionale ed internazionale, garantire un continuo e rapido aggiornamento sui loro effetti;
- le Parti intendono avviare una collaborazione che preveda sinergie nello studio degli effetti farmaco-tossicologici delle nuove sostanze psicotrope (NSP), al fine precipuo di garantire la tutela della salute pubblica, anche attraverso programmi di prevenzione sociale nelle
scuole, e di formazione del personale specializzato sia in campo sanitario che delle forze dell’ordine;
- tanto premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Premessa
Le premesse si considerano parte integrale e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Finalità dell’Accordo
Nell’ambito dei rapporti istituzionali tra enti pubblici, il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia e l’Istituto Superiore di Sanità intendono instaurare una collaborazione scientifica per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della farmacodinamica e farmacocinetica di Nuove Sostanze Psicoattive.
Art. 3 – Modalità di attuazione della Collaborazione
Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità, facendo riferimento ciascuna alle rispettive unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, nonché alle proprie dotazioni strumentali.
In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici. Resta salvo quanto disposto dall’art. 3, 6 comma, D. Lgs. n. 81/2008.
Tale rapporto di collaborazione potrà comportare anche la necessità di realizzare forme di scambio di materiale di consumo per laboratorio e di materiale di ricerca, oppure la necessità di garantire la presenza, di personale docente o tecnico-amministrativo nei laboratori di pertinenza delle rispettive Parti.
Le Parti potranno organizzare iniziative didattiche e scientifiche comuni, finalizzate alla formazione dei dottorandi di ricerca e specializzandi (es. svolgimento di stages, ecc.).
Le Parti, con modalità da concordare separatamente, potranno definire obiettivi specifici e programmi di ricerca che, di volta in volta, dovranno essere approvati dai rispettivi Organi deliberativi e dagli eventuali Comitati etici locali. Gli stessi saranno definiti in successivi atti esecutivi da stipularsi tra le Parti in attuazione del presente Accordo di collaborazione.
Art. 4 – Referenti
L’Università di Foggia – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche – individua nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Professore Associato di Farmacologia, il referente e responsabile scientifico delle attività che promuovono l’Accordo di collaborazione.
L'Istituto Superiore di Sanità individua nella persona della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping, il referente con cui si intende instaurare il rapporto di collaborazione scientifica e responsabile scientifico delle attività da svolgere in esecuzione del presente Accordo di collaborazione.
Art. 5 - Risultati scientifici
Per "Risultati scientifici" deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche conseguiti dalle attività di ricerca oggetto del presente Accordo.
La proprietà dei dati che scaturiranno dalla collaborazione sarà congiunta delle Parti.
Le Parti si impegnano a non utilizzare i dati e i risultati della collaborazione per finalità commerciali, ma unicamente a scopo di pubblicazione e diffusione dei risultati alla comunità scientifica.
Art. 6 - Riservatezza
Entrambe le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza si fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività, di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni e/o le attività di ricerca congiunta, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.
Art. 7 - Pubblicazioni
Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per la salute pubblica in considerazione del ruolo istituzionale spettante all’Istituto.
Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca
collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
Qualora le Parti intendano esporre o fare uso, in occasioni di congressi, convegni, seminari o simili, dei risultati delle ricerche in oggetto, concorderanno le modalità ed i termini.
Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che l’ISS è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.
Art. 8 - Tutela dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, le Parti si impegnano a trattare i dati personali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”) e dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, aggiunto dal D.lgs. 101/2018). In conformità a quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti in relazione al presente Protocollo d’Intesa saranno trattati da ciascuna Parte al fine esclusivo di dare esecuzione allo stesso e all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti e di consentire reciprocamente al trattamento dei dati personali che le riguardano.
Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe e contattabili ai recapiti indicati.
I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente nominati responsabili esterni del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.
I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Le parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento, secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento europeo.
Le parti inoltre garantiscono reciprocamente il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.
Per ogni attività su temi generali concordati, intrapresa in esecuzione della collaborazione oggetto del presente Protocollo d’Intesa che dovesse determinare un trattamento di dati personali, le parti
individueranno le rispettive titolarità soggettive ad ogni effetto di legge corrispondenti alle modalità operative reciprocamente scelte, quali la titolarità autonoma, la contitolarità o la responsabilità ex art. 28 GDPR. Nei casi che configurino la contitolarità le parti si impegnano a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell’informativa. Nel caso, ancora, nel rapporto tra le parti o tra una di esse ed un soggetto differente si configurasse una Responsabilità ex art. 28 GDPR, le parti interessate si impegnano a definire tale rapporto con atto di nomina a Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR.
La base giuridica del trattamento, le categorie dei dati personali e la comunicazione degli stessi, se prevista, saranno all’uopo necessariamente individuate e definite per ciascuna attività ed iniziativa realizzata nell’attuazione del presente protocollo e dovrà avvenire secondo le modalità definite nell’eventuale attività, comunque, adeguata ai fini della sicurezza delle informazioni (es. preventiva individuazione delle persone autorizzate all'accesso, policy password di progetto, strumenti e mezzi di trasmissione adeguati ecc.).
Tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività ed iniziative realizzate nell’ambito del presente Protocollo d’Intesa sono soggette all’obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate al fine di svolgere la presente collaborazione.
In riferimento alle attività future da realizzarsi nell’ambito del presente Protocollo d’Intesa che possano determinare un trattamento di dati personali, le parti si impegnano alla corretta tenuta, implementazione ed aggiornamento del Registro delle attività di trattamento ex art. 30 GDPR, che descriverà le attività di trattamento oggetto delle attività ed iniziative intraprese in esecuzione del presente Protocollo d’Intesa ed in relazione alle rispettive soggettività/titolarità che si andranno a delineare nella fase di esecuzione.
Le parti hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer (D.P.O.).
In ogni caso, il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.
I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente Protocollo d’Intesa, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le finalità che sono state la causa della raccolta dei dati personali.
Le parti del presente Accordo di collaborazione assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente atto.
I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.
Inoltre, previa anonimizzazione, con irreversibilità del processo, i dati potranno essere conservati senza alcun limite temporale.
I dati personali saranno trattati garantendo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.
Il trasferimento dei dati sarà preveduto solo verso paesi UE e dello spazio europeo o verso paesi adeguati, per quelli diversi da essi il trattamento della migrazione del dato dovrà esaminato in fase di esecuzione mediante un’analisi caso per caso, oppure, attraverso una politica generale di condotta accettata da tutti i contraenti per iscritto.
Art. 9 - Spese
Il presente Accordo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali. Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti come previsto nel precedente articolo 3.
Art. 10 – Durata
Il presente Accordo di collaborazione è stipulato per una durata di anni 5 a decorrere dalla data della stipula, salvo disdetta scritta di una delle parti, da comunicare alla controparte almeno tre mesi prima della scadenza.
Art. 11 – Controversie
Qualsiasi controversia inerente il presente Accordo, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta da un collegio arbitrale composto da un rappresentante nominato da ciascuna Parte e presieduto da un Presidente eletto di comune accordo tra le parti.
Il collegio deciderà secondo diritto, ex artt. 806 e segg. Cod. Proc. Civ.
Art. 12 Foro competente
Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione non risolvibile in via amichevole è competente il Foro di Foggia.
Art. 13 Registrazione e spese contrattuali
Il presente accordo, redatto in un unico originale in formato digitale, sarà registrato solo in caso d’uso non avendo contenuto patrimoniale ed è soggetto all’imposta di bollo assolta in modo virtuale dall’Università degli Studi di Foggia – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.
Art. 14 - Sottoscrizione
Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall’art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22.
Letto, confermato e sottoscritto.
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Istituto Superiore di Sanità Il Direttore Il Presidente
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
Firme digitali ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005