Tribunale di Roma
Tribunale di Roma
Reclamo al Collegio EX art. 669-TERDECIES c.p.c.
nell’interesse di ENI S.p.A. (C.F. 00484960588 e P.I. 00905811006; di seguito anche “Eni”), in persona del procuratore Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx come da procura generale a Notaio Castorina dell’11 dicembre 2020 (rep. 90878/16232), con sede legale in Roma, Piazzale Xxxxxx Xxxxxx n. 1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Xxxx Xxxxxxxx del Foro di Milano (C.F. BGLSRA67P51G388C e P.E.C. xxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx), Xxxx Xx Xxxxxxxxx del Foro di Milano (C.F. DBNLCU73L30D862V e P.E.C. xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx) e Xxxxxxx Xxxxxx del Foro di Roma (C.F. LPRRRT80P30H501N e P.E.C. xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi (Dentons Europe Studio Legale Tributario) in Roma, Xxx XX Xxxxxxxxx x. 0, xxxxxx procura in calce all’atto di citazione del giudizio di merito
- Reclamante -
Firmato Da: BIGLIERI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9360dac5f035f223e12c197e8c42f4
Contro
Xxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito anche soltanto “Armanna”) (C.F. RMNVCN72B27G580P), nato a Piazza Armerina (EN), il 27 febbraio 1972 e residente in Xxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, rappresentato e difeso dall’Avv. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso in Roma, Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 8,
- Resistente -
AVVERSO
l’ordinanza emessa in data 15 dicembre 2021 e comunicata ad Eni il successivo 10 gennaio 2022 (di seguito l’“Ordinanza”) con cui il Giudice Istruttore Dott.ssa Xxxxx Xx Xxxxxx ha respinto il ricorso per sequestro conservativo depositato da Eni in data 26 ottobre 2021 nel sub-procedimento cautelare R.G. n. 62383-1/2021 (di seguito il “Procedimento”).
* .*. *
Premessa sul contenuto del presente atto
Con il presente ricorso la scrivente difesa intende perseguire la finalità di sintetizzare i precedenti
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atti depositati sia nel giudizio di merito (iscritto al r.g.n. 62383/2021) sia nel Procedimento1 per il più agevole esame da parte di Codesto Xxx.xx Collegio delle vicende per cui è causa e di illustrare le ragioni per cui l’Ordinanza deve ritenersi xxxxxxxx, errata ed illogica.
Come si è già avuto modo di dimostrare nel Procedimento e come verrà ribadito anche in queste sede, in fattispecie sussiste senza alcun dubbio il presupposto del fumus boni iuris, erroneamente ritenuto assente dal Giudice (con assorbimento dell’esame del requisito del periculum in mora).
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Il Giudice ha infatti omesso di considerare che tutte le circostanze fattuali, i documenti e le dichiarazioni rese da Xxxxxxx avanti alle autorità giudiziarie e agli organi di stampa, sono incontestati e che, come si illustrerà infra, il loro contenuto diffamatorio e calunnioso è addirittura stato riconosciuto dalla stessa parte resistente. Inoltre, essi si muovono e convergono tutti nella medesima direzione, ovverosia che Xxxxxxx ha ideato e realizzato un disegno criminoso, come da lui stesso confessato già nella nota video-registrazione dell’incontro del 28 luglio 2014 al quale il medesimo ha preso parte (cfr. pp. 40 ss. ns doc. 5 in cui l’Armanna ha dichiarato, parlando a proposito dei Eni e dei suoi vertici: “mi adopero perché gli arrivi” una “valanga di merda” ed “avvisi di garanzia”), agendo nel periodo dal 2014 e, senza soluzione di continuità, sino ad oggi con il precipuo intento criminale di accusare falsamente e di gettare discredito su Eni e i suoi vertici, mosso da un forte risentimento nei loro confronti (come evidenziato dalla Corte di Appello di Milano a pp. 68-69 ns doc. 9, ove si legge quanto segue: “Nel caso di
specie, risulta incontestato che Xxxxxxxx Xxxxxxx – che ha reso le prime dichiarazioni spontanee ai Pubblici Ministeri il 30.07.2014 – era stato licenziato nel 2013 da Eni per violazioni dell’etica per missioni non autorizzate e, quindi, il predetto ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti degli stessi dirigenti che lo avevano licenziato, subito dopo aver subito una perquisizione presso la sua abitazione e aver appreso di essere indagato…”). Si ricorda che la spregiudicatezza dell’odierno resistente lo ha
portato persino a creare false chat telefoniche tra lui e l’Amministratore Delegato di Eni (Xxxxxxx
Xxxxxxxx) e altro manager apicale (Xxxxxxx Xxxxxxx) (cfr. ns. docc. 21 e 38 e docc. 49, 51, 52, 53, 54,
56, 57-62), depositare false denunce (cfr. doc. 55, 57-62), produrre documenti “alterati” al
1 Specificamente: (i) atto di citazione del 15 ottobre 2021; (ii) ricorso per sequestro conservativo del 26 ottobre 2021;
(iii) istanza del 15 novembre 2021, (iv) memoria di costituzione di Armanna del 3 dicembre 2021, (v) note autorizzate del 14 dicembre 2021 e (vi) note di Armanna del 15 dicembre 2021.
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Tribunale (cfr. doc. 50, 57-62) e pagare alcuni testimoni del Processo OPL 245 (cfr. ns. docc. 15-18 e doc. 50, 57-62).
Parimenti incontestati ed incontestabili sono altresì i documenti, gli elementi di prova e gli accertamenti sottesi alla sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Milano a definizione del Processo OPL 245 relativo alla Vicenda Nigeriana (entrambi come infra definiti).
Ciò nonostante, il Giudice:
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− sull’an debeatur, ha inopinatamente ed immotivatamente tolto qualunque valore probatorio e/o del tutto omesso di considerare (i) il ruolo essenziale di ‘testimone- chiave’ e di ‘super teste’ della Pubblica Accusa notoriamente rivestito da Armanna nell’ambito dei procedimenti penali relativi alla Vicenda Nigeriana (come si evince dai numerosi articoli di stampa che si sono occupati della vicenda, cfr. ns doc. 32); (ii) la menzionata sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano (cfr. ns doc. 1) e l’amplissima e scrupolosa istruttoria (durata ben 4 anni) nel contraddittorio tra le parti (ivi compresi Armanna e il suo difensore); (iii) le valutazioni espresse dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano in data 21 marzo 2021 in cui Xxxxxxx veniva definito come “avvelenatore di pozzi bugiardo” che “Mescola verità e bugie” ed “è totalmente inaffidabile per questo” (cfr. p. 20 ns doc. 10); (iv) la sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Milano già passata in giudicato, relativa ai medesimi fatti analizzati dal Tribunale di Milano nel Processo OPL 245, e le conclusioni della stessa Corte con riferimento alla manifesta inattendibilità e alle palesi falsità dichiarate da Armanna (cfr. ns doc. 9, Sentenza Obi-Di Nardo); (v) l’avviso di conclusione delle indagini formulato nei confronti di Xxxxxxx, contenente gravissime accuse per condotte criminose poste in essere ai danni di Eni e dei suoi vertici, per una serie di reati tra cui la calunnia (cfr. ns doc. 39); nonché (vi) le ulteriori dichiarazioni diffamatorie e calunniose rese da Xxxxxxx anche al di fuori delle aule di giustizia, mediante le quali ha utilizzato strumentalmente gli organi di stampa al fine di perpetrare e dare maggiore risalto alle false accuse nei confronti di Eni e dei suoi vertici (cfr. p. 329 ns doc. 1, ove si legge, con
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riferimento ad Armanna, dell’“attitudine del soggetto a sfruttare per fini personali il sistema giudiziario e il conseguente eco mediatico derivante dalla pubblicazione di notizie riguardanti le indagini in corso”);
− sul quantum debeatur, (i) è incontestata ed incontestabile la considerevole attività
svolta dai legali e dai consulenti tecnici di Eni e dei suoi vertici nei procedimenti penali all’interno dei quali Xxxxxxx ha reso le sue dichiarazioni calunniose e diffamatorie nei confronti di Eni e dei suoi vertici, nonché i pagamenti effettuati da Eni per la suddetta attività, (ii) il Giudice ha omesso di considerare le valutazioni del Tribunale di Milano circa l’“immenso pregiudizio di immagine ed economico” (cfr.
p. 330, ns doc. 1) subìto da Eni e dai suoi vertici in conseguenza delle dichiarazioni calunniose e diffamatorie di Armanna.
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In merito, inoltre, al periculum in mora (dal Giudice ritenuto “assorbito” dall’assenza del requisito del fumus boni iuris) la scrivente difesa è venuta a conoscenza soltanto recentemente (v. infra) di importanti nuove circostanze di fatto da cui è emerso che, non solo Xxxxxxx non sarebbe un “nullatenente”, come infondatamente sostenuto dalla difesa avversaria (al punto da arrivare a dire che avrebbe i “conti correnti sequestrati” in forza di “un sequestro conservativo eseguito in suo danno
dall’Amministratore Giudiziario degli immobili di Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, dove attualmente risiede”; cfr. p. 9 all. E), ma risulta al contrario (i) intestatario di numerosi conti correnti all’estero, (ii) titolare di partecipazioni in altrettante numerose società a lui riconducibili, (iii) nella disponibilità di oltre 100 milioni di euro su un conto corrente acceso presso HSBC Bank PLC (Regno Unito), (iv) beneficiario di diversi milioni provenienti da entità nigeriane, nonché (v) assiduo utilizzatore di yacht di lusso con una spesa complessiva che ammonta ad oltre 1.3 milioni di euro.
Tutto ciò premesso, richiamato il contenuto degli atti del Procedimento - da intendersi qui integralmente ritrascritti - con il presente atto Eni intende ottenere il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., anche alla luce delle nuove circostanze e dei nuovi documenti di cui medio tempore l’odierna esponente ha acquisito conoscenza e, a tal fine, propone reclamo avverso l’Ordinanza per tutte le ragioni che si illustrano nell’ordine indicato dal seguente
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Sommario
I.2 La difesa del resistente Armanna 14
I.3 Il provvedimento reclamato 16
II.1 Omessa e/o errata valutazione delle risultanze di causa: la manifesta sussistenza del fumus boni iuris 18
II.1.1 Omessa e/o errata valutazione delle produzioni documentali: la piena prova del fumus boni iuris 18
II. 1.2 Omessa e/o errata valutazione delle allegazioni fattuali: la manifesta sussistenza del nesso di causalità21
II.2 Motivi sopravvenuti: le “nuove” circostanze di cui si è acquisita conoscenza successivamente al Procedimento 26
II.2.1 L’ulteriore conferma della sussistenza del fumus boni iuris 27
II.2.2 L’ulteriore conferma della sussistenza anche del periculum in mora 32
III. Sulla quantificazione dei considerevoli danni subiti da eni 34
I. IL PROCEDIMENTO
1. Prima ancora di svolgere le nostre censure relativamente al provvedimento qui reclamato, si reputa opportuno offrire al Collegio una sintesi di quanto già in atti.
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2. Con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2021 (di seguito l’“Atto di citazione”, all. A) Eni ha adìto il Tribunale di Roma per proporre domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti dell’ex dirigente di Eni, Armanna, in conseguenza delle gravissime e plurime condotte illecite e (false) dichiarazioni ripetutamente rese – dal 2014 in poi, in diverse sedi, ivi incluse le aule dei Tribunali – dal medesimo Armanna nei confronti di Eni e dei suoi vertici con riguardo alla nota vicenda relativa all’acquisto (di seguito “Vicenda Nigeriana”), da parte di Eni e Shell (tramite le rispettive consociate nigeriane), dal Governo nigeriano, dei diritti di concessione esplorativa di idrocarburi (oil prospecting license - OPL) sul lotto in acque profonde nigeriane contraddistinto dal n. 245 (di seguito anche “Blocco 245”).
3. Al fine di meglio comprendere le ragioni sottese all’iniziativa giudiziale avviata da Eni, si rende opportuno ripercorrere brevemente il ruolo e la figura di Xxxxxxx nell’ambito della Vicenda Nigeriana.
4. Xxxxxxx è un ex dirigente di Eni, assunto nel 2006 all’interno della Funzione Approvvigionamenti, che aveva svolto la funzione di “project leader” nell’ambito della (nota) Vicenda Nigeriana.
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5. Nel giugno 2013 Xxxxxxx veniva licenziato a seguito di plurime contestazioni disciplinari correlate ad ingenti rimborsi-spesa dallo stesso richiesti in violazione delle procedure aziendali (cfr. p. 321 della Sentenza - ns doc. 1, ove si legge: “Il rapporto professionale con Eni cesserà bruscamente nel maggio 2013, quando viene licenziato a seguito di contestazioni relative a ingenti spese
non autorizzate” e pp. 68-69 - ns doc. 9 in cui si legge che: “Nel caso di specie, risulta incontestato che Xxxxxxxx Xxxxxxx – che ha reso le prime dichiarazioni spontanee ai Pubblici Ministeri il 30.07.2014 – era stato licenziato nel 2013 da Eni per violazioni dell’etica per missioni non autorizzate e, quindi, il predetto ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti degli stessi dirigenti che lo avevano licenziato, subito dopo aver subito una perquisizione presso la sua abitazione e aver appreso di essere indagato…”).
6. Due giorni dopo il noto incontro in cui Xxxxxxx xxxxxxxx il proprio disegno criminoso di
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“far arrivare” ad Eni e ai suoi vertici “valanga di merda” ed “avvisi di garanzia”, in data 30 luglio 2014 Armanna si presentava alla Procura di Milano al fine di rendere una (prima) lunga dichiarazione spontanea, nel corso della quale l’ex manager rendeva dichiarazioni accusatorie nei confronti dei vertici di Eni in relazione alla Vicenda Nigeriana (cfr. ns doc. 3). Nei mesi successivi Xxxxxxx reiterava e rendeva pubbliche le accuse già mosse nei confronti di Eni e dei suoi vertici, rilasciando plurime interviste agli organi di stampa (cfr. ns doc. 8).
7. Più precisamente, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, tra le altre, dichiarazioni in merito a: (i) il ruolo di Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito anche soltanto “Obi”) e di Xxxx Xxxxxxxx come presunti intermediari di Eni; (ii) un asserito incontro “segreto” tra Xxxxxxx, il Presidente nigeriano e i vertici Eni nei primi mesi del 2010; (iii) i pagamenti effettuati dal Governo nigeriano e i presunti “sabotaggi” orchestrati dallo stesso Xxxxxxx (con l’asserita consapevolezza dei vertici di Eni) e (iv) le presunte “retrocessioni” di denaro (“kickbacks”) a soggetti apicali dell’Eni e, in particolare, la consegna presso l’abitazione del manager Eni, Xxxxxxx Xxxxxx, di enormi trolley contenenti 50 milioni di dollari destinati ai manager di Eni, di cui Xxxxxxx sarebbe stato informato da tal Xxxxxx Xxxxxx, “xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx [xxxxxxxxx, xxx]”.
8. Se è vero che le indagini avevano formalmente presso avvio a seguito degli esposti presentati dalle ONG nel settembre 2013, è altrettanto indiscutibile, oltre che notorio ed
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espressamente riconosciuto dall’odierno resistente, che (i) gli apicali di Eni venivano iscritti nel registro degli indagati in data 31 luglio 2014, ovvero esattamente il giorno dopo le menzionate dichiarazioni spontanee rese da Armanna in Procura e che (ii) Armanna, sia nel corso delle indagini sia nel corso del dibattimento e sino alla chiusura del procedimento di primo grado, veniva riconosciuto da tutti come il c.d. “teste-chiave” o “super-teste” della Procura nel predetto procedimento penale e ex d.lgs. 231/2001 (r.g.trib. n. 1351/2018 – r.g.n.r. 54772/13) avanti al Tribunale di Milano (di seguito il “Processo OPL 245”).
9. Sin dal 2014 e fino alla conclusione del Processo OPL 245 nel 2020 Xxxxxxx rendeva dichiarazioni accusatorie nei confronti di Eni e dei suoi vertici nel corso dell’intero Processo OPL 245 e, specificamente, in occasione de:
(i) la presentazione spontanea in Procura in data 30.7.2014 (cfr. ns doc. 3);
(ii) l’interrogatorio innanzi alla Procura di Milano del 7.4.2016 (cfr. ns doc. 6);
(iii) l’interrogatorio innanzi alla Procura di Milano del 21.4.2016 (cfr. ns doc. 6):
(iv) l’interrogatorio innanzi alla Procura di Milano del 27.4.2016 (cfr. ns doc. 6);
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(v) l’interrogatorio innanzi alla Procura di Milano del 13.7.2016 (cfr. ns doc. 6);
(vi) l’udienza dibattimentale del 17.7.2019 (cfr. ns doc. 7);
(vii) l’udienza dibattimentale del 22.7.2019 (cfr. ns doc. 7);
(viii) l’udienza dibattimentale del 23.7.2019 (cfr. ns doc. 7).
10. È inoltre importante evidenziare che, immediatamente dopo aver reso le (false) dichiarazioni alla Procura di Milano il 30 luglio 2014, Xxxxxxx veicolava le proprie dichiarazioni calunniose attraverso gli organi di stampa al solo fine di gettare discredito nei confronti di Eni e dei suoi vertici, sfruttando così “il conseguente eco mediatico derivante dalla pubblicazione di notizie riguardanti le indagini in corso” (cfr. pp. 328-330 della Sentenza, ns doc. 1). In particolare, è sufficiente qui richiamare le dichiarazioni diffamatorie rese da Xxxxxxx in occasione (i) dell’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica in data 7 ottobre 2014 (cfr. ns doc. 8), (ii) delle plurime interviste mandate in onda all’interno di uno dei programmi più noti del panorama televisivo (Report) nel 2015 (puntata “La Trattativa”; cfr. trascrizione sub doc. 41), nel 2017
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(puntata “Un aereo per il Presidente”; cfr. trascrizione sub doc. 42) e nel 2019 (puntata “L’amara giustizia”; cfr. trascrizione sub doc. 43), nonché (iii) delle interviste rilasciate ai giornalisti de Il Fatto Quotidiano (cfr. ns doc. 19) poi confluite all’interno di due libri (cfr. ns doc. 20 e l’estratto del libro “Enigate” di Xxxxxxx Xxxxx sub doc. 44).
11. In data 23 luglio 2019 veniva depositata, agli atti del Processo OPL 245, la video- registrazione del noto incontro del 28 luglio 2014 (quindi due giorni prima della sopramenzionata presentazione di Armanna in Procura), nel corso del quale Xxxxxxx, parlando dell’Operazione OPL 245, affermava ripetutamente che si sarebbe adoperato presso le autorità inquirenti per far arrivare una “valanga di merda” ed “avvisi di garanzia” (“mi adopero perché gli arrivi”) ad Eni ed ai suoi vertici (cfr. pp. 40 e ss., ns doc. 5). Tale intenzione, già chiarissima dal tenore della conversazione riportata, veniva poi confermata in dibattimento dallo stesso Xxxxxxx “con disarmante leggerezza” (espressione utilizzata dal Tribunale di Milano a. p. 328, doc. 1).
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12. Nelle more della definizione del Processo OPL 245 Armanna rilasciava ulteriori interviste alla stampa, dichiarando di aver intrattenuto conversazioni con i vertici di Eni (i.e. Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx) nel corso degli anni 2013-2014 e fornendo copia delle asserite (ma in realtà false) chat WhatsApp (cfr. ns docc. 19 e 38), pubblicate anche in un libro nel novembre 2020 (cfr. ns docc. 19-20) – dal contenuto dichiaratamente diffamatorio e calunniatorio per Eni e i suoi vertici – da cui si evinceva, in particolare, che Xxxxxxx Xxxxxxx (i) avrebbe invitato Xxxxxxx a “non fare mosse avventate […] Ricordati che l’Eni può certamente distruggere chiunque in Italia” e avrebbe poi rivolto ad Armanna vere e proprie minacce.
13. La “valanga di merda” che dal 2014 fino al 2020 Armanna provvedeva a “far arrivare” ad Eni e ai suoi vertici non è stata di certo interrotta dalla memoria (irrilevante e, anzi, controproducente) depositata da Armanna in data 31 ottobre 2017 (richiamata strumentalmente dall’odierno resistente nel Procedimento, come meglio evidenziato infra), con la quale peraltro il medesimo si limitava a difendere la propria posizione, atteso che (i) il Processo OPL 245 era già stato avviato e Xxxxxxx aveva reso dichiarazioni accusatorie in ben 5 occasioni (dal 2014 al 2016) e (ii) poi, successivamente al deposito della memoria, nel 2019 lo stesso aveva ripetutamente
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confermato anche in dibattimento le proprie dichiarazioni calunniose e diffamatorie contro Eni e i suoi vertici.
14. In data 17 marzo 2021, il Processo OPL 245 si concludeva con la sentenza penale n. 3055 del 17 marzo - 9 giugno 2021 (di seguito, “Sentenza”, ns doc. 1) con cui il Tribunale di Milano assolveva, con la più ampia formula assolutoria (“perché il fatto non sussiste”), l’attuale Amministratore Delegato di Eni, Xxxxxxx Xxxxxxxx, e gli altri membri del management di Eni a suo tempo coinvolti nel procedimento, nonché Eni stessa (imputata ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001). Specificamente, con la Sentenza il Tribunale di Milano affermava quanto segue in relazione alle dichiarazioni e all’attendibilità del c.d. teste-chiave o “super teste” Armanna:
− evidenziava l’“atteggiamento opportunista” e l’“abilità mistificatoria” di Xxxxxxx,
nonché la tendenza dello stesso a raccontare anche “gli aspetti che presentano un nucleo di verità storica […] in maniera volutamente ambigua o sono stati accostati fra di loro in modo allusivo, con la finalità di attribuire un alone di sospetto a situazioni del tutto fisiologiche” (cfr. p. 336 della Sentenza, ns doc. 1);
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− definiva Armanna come il “ricattatore” di Eni e dei suoi vertici, che con le sue
gravissime condotte illecite ha fatto di tutto per gettare discredito sul più grande e importante asset dello Stato (Eni) (cfr. p. 330 della Sentenza, ns doc. 1);
− sottolineava la “radicale inattendibilità del dichiarante” (cfr. ex multis pp. 240, 243 e 345
della Sentenza, ns doc. 1), “capace di strumentalizzare il proprio ruolo processuale a fini di personale profitto” (cfr. p. 331 della Sentenza, ns doc. 1) e determinato a mentire, calunniare e ricattare Eni e i suoi vertici, esclusivamente per proprio tornaconto personale (cfr. p. 329 della Sentenza, ns doc. 1);
− riteneva le dichiarazioni rese da Xxxxxxx con riferimento a presunti intermediari di Eni
(Sig.ri Obi e Femi Akinmade) “pacificamente false” e palesemente smentite dalle risultanze probatorie emerse nella fase dibattimentale del Processo OPL 245 (cfr. pp. 331, 332 e 336 della Sentenza, ns doc. 1);
− affermava, con riferimento alle dichiarazioni rese da Xxxxxxx in merito alla presunta
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consapevolezza da parte dei dirigenti Eni del “giro dei soldi”, ossia dei pagamenti effettuati dal Governo nigeriano (circostanza peraltro già smentita dai presunti testimoni del sabotaggio; cfr. ns docc. 11-12), quanto segue: “Desta stupore che le dichiarazioni di Xxxxxxx vengano valorizzate anche in relazione a quella fase della vicenda — ossia il giro dei soldi successivo al resolution agreement — in cui egli stesso risulta pesantemente implicato in prima persona e rispetto alla quale ha reso una versione che il medesimo Pubblico Ministero giudica falsa in maniera grossolana. […] Ciò che traspare, al contrario, è la volontà della società di non essere coinvolta nelle successive movimentazioni di denaro che venivano disposte direttamente dai vertici dell'amministrazione nigeriana e sulla quale non aveva, e non poteva avere, alcun controllo” (cfr. p. 347 della Sentenza, ns doc. 1);
− riteneva le dichiarazioni di Xxxxxxx con riferimento alle asserite “retrocessioni” ai vertici
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Eni palesemente smentite dai plurimi testimoni e consulenti tecnici sentiti nell’ambito del Processo OPL 245 (cfr. ns docc. 11-13) e che l’unico soggetto ad aver ricevuto “denaro di dubbia provenienza” era stato proprio lo stesso Xxxxxxx (cfr. p. 333 della Sentenza, ns doc. 1), sicché “A parere del Tribunale, invece, le vicende esposte confermano l'incredibile spregiudicatezza con la quale Xxxxxxxx Xxxxxxx utilizza gli strumenti processuali per finalità personali, arrivando a orchestrare un impressionante vortice di falsità di cui, infine, egli stesso ha perso il controllo […]” (cfr. p. 352 della Sentenza, ns doc. 1);
− nel dare ampia rilevanza alla sopracitata video-registrazione dell’incontro del 28 luglio
2014, concludeva che:
(i) “per comprendere l'importanza della registrazione occorre saper leggere il linguaggio ricattatorio di chi preannuncia il proposito di rendere dichiarazioni accusatorie che certamente avrebbero colpito i vertici dell'Eni quantomeno in modo indiretto”;
(ii) “il contenuto del documento — registrato appena due giorni prima della presentazione in Procura – è tuttavia di per sé dirompente in termini di valutazione dell'attendibilità intrinseca perché rivela che Xxxxxxx, licenziato dall'Eni un anno prima, aveva cercato
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di ricattare i vertici della società petrolifera preannunciando l'intenzione di rivolgersi ai PM milanesi per far arrivare "una valanga di merda" ad alcuni dirigenti apicali della compagnia. […] Il successivo utilizzo del termine "adoperarsi" per far pervenire avvisi di garanzia, inserito nel contesto di promozione di affari quale consulente privato di aziende concorrenti dell'Eni, appare davvero inquietante e dimostra l'attitudine del soggetto a sfruttare per fini personali il sistema giudiziario e il conseguente eco mediatico derivante dalla pubblicazione di notizie riguardanti le indagini in corso”;
(iii) “il suo intento primario non era certo quello di offrire il proprio contributo conoscitivo
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alla giustizia, ma la sua presentazione perseguiva lo scopo precipuo di gettare fango sui dirigenti Eni che potevano ostacolarne gli affari, di mettere in imbarazzo la compagnia e, in ultima analisi, di sollevare un caso mediatico giudiziario che lo avrebbe messo in una posizione di forza rispetto alla sua ex società. Del resto, che il reale fine dell'imputato fosse quello di creare il maggior clamore possibile è confermato dalla circostanza che, poche settimane dopo la deposizione in Procura, egli ha rilasciato un'intervista a un quotidiano nazionale e ha consegnato il materiale in suo possesso a un giornalista in modo da rendere pubblica l'indagine che egli stesso aveva contribuito a far sorgere” (cfr. pp. 328-330 della Sentenza, ns doc. 1).
15. In data 24 giugno 2021 la Corte d’Appello di Milano emetteva la sentenza di assoluzione
n. 4960 in data 24 giugno – 22 settembre 2021 (di seguito “Sentenza di Appello”, ns doc. 9) a definizione del procedimento di appello avverso la sentenza del Gup pronunciata nei confronti di taluni imputati nel Processo OPL 245 che avevano optato per il rito abbreviato (Sig.ri Obi e Xxxxxxxx Xx Xxxxx) e anch’essa relativa ai medesimi fatti analizzati dal Tribunale di Milano nel Processo OPL 245 (di seguito, “Giudizio di Appello”), nell’ambito del quale lo stesso Procuratore Generale, nelle ultime battute della propria requisitoria, aveva icasticamente definito Armanna come “un avvelenatore di pozzi bugiardo”, che “mescola verità e bugie” ed “è totalmente inaffidabile per questo” (cfr. p. 20, ns doc. 10).
16. In data 2 novembre 2021 la Sentenza di Appello diveniva definitiva in forza del
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provvedimento con cui il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano rigettava l’istanza di impugnazione della suddetta sentenza formulata dalla persona offesa Repubblica Federale della Nigeria, evidenziando che “non si può dubitare che i soggetti indicati - ndr i manager ENI […] siano estranei alla condotta tipica del reato di corruzione […] nel senso che non ci sono gli elementi per ritenere sussistente il fatto” (cfr. ns. doc. 31).
17. Soltanto successivamente alla conclusione dei summenzionati procedimenti penali, da fonti di stampa si apprendevano le notizie – poi confermate, come si vedrà, dagli atti di indagine delle Procure di Brescia e di Milano in separati procedimenti penali (v. par. II.2) – relative al pagamento illecito da parte di Armanna di due testimoni del Processo OPL 245 (cfr. ns docc. 15- 18) e alla falsità delle chat WhatsApp consegnate da Armanna ai giornalisti (cfr. ns docc. 21 e 38).
18. Alla luce di quanto appena riassunto, Eni invocava dunque la responsabilità di Xxxxxxx per aver gravemente ed ingiustamente leso il decoro, l’onore e la reputazione di Eni e dei suoi manager, cagionando agli stessi “un immenso pregiudizio di immagine ed economico” (così definito dal Tribunale di Milano nella Sentenza - cfr. p. 330, ns doc. 1).
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19. Con l’Atto di citazione Eni, pertanto, chiedeva il risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti a titolo di:
(i) danni patrimoniali, sia per le ingenti spese legali e per consulenze tecniche sostenute per la difesa propria e dei suoi manager nei plurimi procedimenti penali correlati alla Vicenda Nigeriana nel corso dei quali sono state utilizzate o rese le (false) dichiarazioni di Xxxxxxx (spese ammontanti quantomeno a complessivi € 52.803.345,13 (oltre IVA), così come risultanti dalla copiosa documentazione - consistente in fatture, relative distinte di pagamento e bilanci di esercizio - prodotta sub ns docc. 22.1-22.5, 23 e 39); sia tenuto conto dei considerevoli investimenti (per importi da oltre € 50.000.000,00 ad oltre € 70.000.000,00) fatti da Eni in comunicazione, pubblicità ed iniziative con riferimento all’immagine aziendale, inevitabilmente pregiudicata a causa delle menzionate dichiarazioni;
(ii) danni non patrimoniali per la gravissima ed ingiusta lesione dell’immagine, della reputazione e della credibilità commerciale, attesi sia il gravissimo discredito cagionato
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dalle dichiarazioni rese da Armanna agli organi di stampa sia l’esposizione mediatica marcatamente negativa (anche a livello internazionale) subita da Eni nel corso del lungo Processo OPL 245 (cfr. ns doc. 24).
20. La causa veniva iscritta a ruolo sub n. R.G. 62383/2021 ed assegnata al Giudice Istruttore Dott.ssa Lilla De Xxxxxx della XVIII Sezione Civile del Tribunale di Roma.
21. Con ricorso ex artt. 671 e 669-quater c.p.c. depositato in data 26 ottobre 2021 (di seguito il “Ricorso”, all. B), Eni richiedeva al Giudice di autorizzare il sequestro conservativo nei confronti di Xxxxxxx, in via di estrema urgenza ed inaudita altera parte, fino alla concorrenza dell’importo di € 50.000.000,00 (Euro cinquanta milioni/00).
22. Segnatamente, con il Ricorso e successiva istanza in data 15 novembre 2021 (cfr. all. C), Eni deduceva (e documentava ampiamente) la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 671
c.p.c. per la concessione della misura cautelare richiesta. In particolare:
(i) quanto al fumus boni iuris, riproponeva tutte le allegazioni e le produzioni documentali già contenute nell’Atto di citazione;
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(ii) quanto al periculum in mora, evidenziava che:
− sotto il profilo soggettivo, l’indubbio disvalore e l’estrema spregiudicatezza delle sopra descritte condotte processuali ed extra processuali tenute da Xxxxxxx lasciavano (e lasciano) senza alcun dubbio ragionevolmente temere che lo stesso intenda sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi risarcitori per cui è causa (cfr. ex multis ns docc. 14- 17; 26);
− poco dopo la richiesta di rinvio a giudizio del medesimo Armanna nel Processo OPL 245, lo stesso aveva significativamente costituito un fondo patrimoniale con un immobile sito in Porto Rotondo (OT) del valore di € 600.000,00 circa (cfr. ns docc. 29-30);
− sotto il profilo oggettivo, da approfondite indagini di carattere patrimoniale ed economico effettuate sul conto di Armanna (cfr. ns doc. 25) era emerso che, nelle more dei menzionati procedimenti penali, lo stesso aveva incominciato a “spogliarsi” o comunque a “mettere al riparo” il proprio patrimonio, all’uopo trasferendone una considerevole
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parte in Paesi extra UE (tra cui, Emirati Arabi Uniti), così sottraendo i propri beni alla garanzia dei creditori e rendendo incapiente o, comunque, insufficiente il proprio patrimonio rispetto all’ingentissimo credito vantato da Eni;
− fino a quantomeno maggio 2019 Xxxxxxx aveva percepito consistenti importi da parte di
numerose entità nigeriane per un ammontare complessivo di oltre 8 milioni di dollari (cfr. ns doc. 33) e che, ciononostante, dalle predette indagini patrimoniali emergeva unicamente l’esistenza in Italia di un conto corrente presso Banca Intesa Sanpaolo;
− pur risultando lavorare per una società estera, che peraltro “in molti paesi è concorrente
di Eni” (cfr. ns doc. 34), Xxxxxxx dichiarava di non percepire alcun reddito, risultando quindi fittiziamente un quasi “nullatenente”.
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23. Da ultimo, con note autorizzate del 14 dicembre 2021 (all. D), ad ulteriore conferma della fondatezza delle proprie pretese, Eni depositava, tra l’altro, sia la relazione tecnica datata 8 novembre 2021 con cui il consulente nominato dalla Procura di Milano, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, confermava che le chat WhatsApp falsamente attribuite ai vertici di Eni (Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx), fornite da Armanna e consegnate agli organi di stampa e successivamente alla Procura di Milano, erano state “contraffatte” (cfr. ns doc. 38), sia l’avviso di conclusione delle indagini emesso nell’ambito del procedimento xxxxxx x. 00000/00 xxxx, con cui la Procura di Milano aveva dato avviso agli indagati, tra cui Xxxxxxx, della conclusione delle indagini a proprio carico, contestando al medesimo Armanna plurimi reati di calunnia ex art. 368 c.p. per aver, tra l’altro, “in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in più circostanze, accusa[to] innanzi ai Pubblici Ministeri nell’ambito del p.p.n. 12333/17 rgnr e al Tribunale di Milano nell’ambito del
p.p. n. 54772/13 rgnr, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx, pur sapendoli innocenti, del delitto di cui all’art. 377 bis c.p. […]” (cfr. ns doc. 39).
I.2 La difesa del resistente Xxxxxxx
24. Armanna si costituiva nel Procedimento con memoria del 3 dicembre 2021 (all. E), poi integrata con note non autorizzate del 15 dicembre 2021 (all. F), con cui sosteneva - senza mai contestare, anzi, addirittura riconoscendo la sussistenza della condotta gravemente
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calunniosa e diffamatoria tenuta da Armanna nei confronti di Eni e dei suoi vertici – che, nel merito:
− le doglianze rivolte da Eni ad Armanna si fondavano “essenzialmente” su due pronunce
dell’A.G. di Milano e, segnatamente, (i) sulla sentenza del Tribunale di Milano che era “ancora sub judice, essendo stata appellata dalla Procura di Milano, quindi ancora potenzialmente riformabile” e, pertanto, non “in grado [di] fornire alcun elemento valutativo nella presente sede processuale rispetto al contegno difensivo assunto in quel processo” da Armanna, nonché (ii) sulla pronuncia della Corte d’Appello di Milano ritenuta irrilevante poiché Eni “non era stata coinvolta in quel processo che, peraltro, riguardava la posizione di due Professionisti non in organico all’Azienda stessa e quindi, difficilmente avrebbe potuto subire danni né diretti (non avendo dovuto remunerare alcun collegio di difesa) né tantomeno indiretti” (cfr. p. 4);
− Eni aveva cercato “di stabilire un improbabile nesso causale tra il presunto danno di
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immagine all’Azienda con la difesa penale” di Armanna (cfr. p. 4), considerato che il coinvolgimento di Eni e dei suoi vertici “nel processo dell’OPL 245 non era dipeso da quanto riferito dal resistente agli Inquirenti” bensì dalle denunce depositate presso la Procura di Milano da alcune Associazioni non profit (cfr. p. 4);
− “… Xxxxxxx non venne licenziato, bensì risolse consensualmente il rapporto di lavoro
con ENI spa il 31 maggio 2013, ricevendo il 2 ottobre dello stessa Azienda la liquidazione di competenze di sua spettanza” (cfr. p. 6)2;
− Xxxxxxx non aveva arrecato “alcun pregiudizio alle difese concorrenti”, anzi aveva
offerto loro “un ausilio indiretto, a mente della memoria difensiva depositata il 31.10.2017 nella quale aveva delineato […] un’articolata contestazione in punto di diritto della costruzione accusatoria riferita al delitto di corruzione internazionale aggravata” (cfr. pp. 5 e 8);
2 Sul punto si rileva, sin da ora, l’assoluta infondatezza di quanto ex adverso asserito e si ribadisce che nel giugno del 2013 Xxxxxxx veniva licenziato a seguito di plurime contestazioni disciplinari correlate ad ingenti rimborsi-spesa dallo stesso richiesti in violazione delle procedure aziendali (cfr. lettera di licenziamento sub doc. 45), come del resto confermato anche dalla Sentenza a p. 321 (cfr. ns doc. 1) e dalla Sentenza di Appello a pp. 68-69.
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− erano “del tutto fantasiosi” i report prodotti in giudizio da Eni che attribuivano ad Armanna un conto corrente con un deposito di € 136.000 presso Intesa San Paolo e un target assets estero del valore di € 1.600.000, posto che Armanna non “possiede depositi esteri”, “non gode di alcun patrimonio estero, né di conti in paradisi fiscali, ma vive in una casa nella città di Roma, dove risiede stabilmente e possiede una vettura immatricolata nel 2011” e che il conto acceso presso Intesa San Paolo “non solo non presentava alcun saldo attivo ma […] su di esso gravava anche un blocco (dal 13 settembre 2021) in forza di un sequestro conservativo eseguito in suo danno dall’Amministratore Giudiziario degli immobili di Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, dove attualmente risiede” (cfr. pp. 6, 8 e 9);
− la produzione documentale di Eni relativa alle spese sostenute per l’attività di legali e di
consulenti tecnici era “irrilevante” ed “insufficiente” (cfr. pp. 7-8), senza tuttavia contestare né la considerevole attività svolta dai legali e dai consulenti tecnici di Eni e dei suoi vertici né l’effettivo pagamento della stessa da parte di Eni;
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− l’iniziativa cautelare di Eni presentava natura temeraria ed emulativa e perseguiva
l’“intenzione di infliggere alla propria controparte una sorta di castigo senza precedenti” (cfr. pp. 3, 6, 7 e 9).
I.3 Il provvedimento reclamato
25. Con l’Ordinanza qui impugnata, datata 15 dicembre 2021 e comunicata il successivo 10 gennaio 2022, il Giudice - dopo aver (i) esposto sinteticamente le ragioni sottese alle pretese avanzate da Eni e le argomentazioni difensive svolte da Armanna (cfr. fol. 1-5) e (ii) riportato passaggi della Sentenza in cui si dava atto che “il Tribunale […] ha contestato quanto affermato dalla Procura in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni rese dal resistente” (cfr. fol. 7) - rigettava il Ricorso.
26. La domanda di sequestro veniva dunque rigettata per la ritenuta carenza del requisito del
xxxxx xxxx iuris (e dichiarato assorbito “l’esame del requisito del periculum in mora”, cfr. ult. fol.).
27. Specificamente, dalla laconica motivazione dell’Ordinanza - nella quale (in circa due
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pagine, cfr. fol. 6 - 7) vengono riportate alcune parti della Sentenza contenenti le ragioni per cui il Tribunale ha ritenuto del tutto false le dichiarazioni rese da Armanna - risulta che il Giudice ha ritenuto mancante il requisito del fumus boni iuris in quanto:
(i) una parte della documentazione depositata da Eni nel Procedimento e, in particolare, la Sentenza (ns doc. 1) e l’avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura di Milano nel procedimento penale n. 12333/17 rgnr (ns doc. 40), sarebbe priva di valore probatorio;
(ii) non vi sarebbero sufficienti elementi per ritenere sussistente il nesso di causalità tra la condotta di Xxxxxxx e i danni lamentati da Eni.
28. In sintesi, ad avviso del Giudice, dopo aver premesso le valutazioni del Tribunale sulla falsità e il carattere calunnioso e diffamatorio delle dichiarazioni di Xxxxxxx contro Eni ed i suoi vertici, il conseguente danno subìto da questi ultimi non sarebbe causalmente riconducibile al medesimo Armanna, bensì alla Pubblica Accusa che ha ritenuto “attendibili” le predette dichiarazioni (si legge, in particolare, testualmente che “assume rilievo la valutazione effettuata dalla
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Procura in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni del resistente per escludere in questa fase … la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del resistente e il danno lamentato dal ricorrente”; cfr. ult. fol.).
II. I MOTIVI DI RECLAMO
29. Le statuizioni del Giudice non sono affatto condivisibili poiché:
(i) sono il risultato di un’evidente errata interpretazione degli elementi fattuali e documentali posti da Eni a fondamento delle proprie pretese; elementi che, se correttamente valutati, avrebbero certamente determinato il Giudice ad accogliere la richiesta cautelare avanzata da Eni;
(ii) sono corrispondenti a suggestioni inseguite dalla difesa di Xxxxxxx, già puntualmente e documentalmente confutate dalla scrivente difesa nel Procedimento;
(iii) hanno trascurato di considerare la pressoché totalità delle deduzioni e produzioni dell’odierna reclamante, di per sé sufficienti ad integrare il requisito del fumus boni iuris.
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30. L’Ordinanza è dunque ingiusta, errata ed illogica e merita di essere integralmente riformata per i seguenti motivi.
II.1 Omessa e/o errata valutazione delle risultanze di causa: la manifesta sussistenza del fumus boni iuris
II.1.1 Omessa e/o errata valutazione delle produzioni documentali: la piena prova del fumus boni iuris
31. Il convincimento del Giudice muove anzitutto dall’assunto per cui sarebbe “irrilevante” la documentazione prodotta dall’esponente nel Procedimento, con particolare riferimento solo alla Sentenza e all’avviso di conclusione delle indagini preliminari nel procedimento penale n. 12333/17, afferente anche all’ipotesi di reato di calunnia; quanto alla Sentenza, poiché “non […] ancora passata in giudicato”, mentre, quanto al menzionato avviso di conclusione delle indagini, poiché “svolge anche una funzione di garanzia a tutela dell’indagato e non può costituire di per sé un argomento di prova” (cfr. ult. fol.). Nessun esame viene inoltre fatto delle ulteriori deduzioni e produzioni fatte dall’odierna reclamante.
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32. Ebbene, fermo che nel Procedimento sono invero emersi molteplici elementi tali da ritenere ampiamente dimostrato il requisito del fumus boni iuris, non si riesce proprio a comprendere per quale motivo il Giudice, a fronte di ben 40 produzioni documentali, abbia concentrato la propria attenzione esclusivamente sui due summenzionati documenti e tolto loro il valore probatorio che evidentemente li contraddistingue.
33. Come noto, infatti, in sede cautelare non è richiesto un accertamento pieno del diritto che si intende far valere nel merito, ma è sufficiente la probabile3 ed attuale4 sussistenza dello stesso, da accertare in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico alla stregua della documentazione allegata5.
34. A tal riguardo si precisa che la richiesta di concessione della misura cautelare deve essere suffragata con elementi tali da consentire una delibazione di verosimiglianza, nel senso che i fatti allegati dalla parte istante, in un giudizio di comparazione, devono risultare più probabili di quelli
3 Cfr. ex multis Trib. Torino Sez. III Ord., 31/03/2014; Trib. Nola Ord., 28/06/2011; Cass. Civ. Sez. III, 27/06/2007, n. 14844; Cass. civ. Sez. III, 26/06/1998, n. 6336 e Cass. civ. Sez. I, 27/02/1998, n. 2248.
4 Cfr. Trib. Napoli, 01/04/2020; Trib. Nola Sez. II, 28/06/2011; Trib. Bari Sez. IV, 23/04/2009 e Cass. civ. Sez. I, 28/01/1994, n. 864.
5 Cfr. ex multis Trib. Napoli, 01/04/2020; Trib. Roma Sez. III, 10/08/2017; Trib. Roma Sez. III, 08/06/2015, n. 12452; Trib. Bologna Sez. spec. imp., 04/04/2014; Cass. Civ. Sez. III, 27/06/2007, n. 14844.
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addotti dal convenuto6, senza che si richieda la piena dimostrazione del diritto, che è invece rimessa alla causa di merito. Tale giudizio sulla verosimiglianza del diritto vantato può basarsi anche su accertamenti operati da organi particolarmente qualificati7, ivi incluse le sentenze non passate in giudicato8 o anche su prove assunte in separati procedimenti, anche penali9 o, ancora, su semplici presunzioni10.
35. Del tutto priva di fondamento logico e giuridico si appalesa dunque la (laconica) motivazione resa dal Giudice.
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36. La Sentenza, infatti, costituisce soltanto un quid pluris ad ulteriore conferma della fondatezza del diritto fatto valere da Eni. Tutti i documenti, gli elementi di prova e gli accertamenti sottesi alla Sentenza, nonché la copiosa documentazione versata in atti, sono assolutamente incontestati tra le parti. A tal riguardo è sufficiente leggere la memoria di costituzione avversaria per rendersi conto che le allegazioni fattuali e le produzioni documentali di Eni con riferimento all’an e le risultanze della Sentenza non sono mai state ex adverso contestate (neppur genericamente), atteso che non esiste – né, appunto, è mai stata ex adverso allegata - alcuna circostanza fattuale e/o produzione documentale da cui possa emergere una (neppur minima) prova contraria in grado di smentire quanto rilevato da Eni ed accertato dal Tribunale con la medesima Sentenza. Al contrario, tutte le circostanze fattuali, i documenti, gli elementi di prova, le dichiarazioni calunniose e diffamatorie rese da Armanna avanti alle autorità inquirenti e alle autorità giudiziarie e le condotte illecite dallo stesso tenute anche al di fuori delle sedi giudiziarie confermano il disegno criminoso ideato e realizzato da Xxxxxxx, come da lui stesso chiaramente ammesso nella nota video-registrazione dell’incontro del 28 luglio 2014 (cfr. pp. 40 ss. ns doc. 5) e anche in dibattimento, con cui il medesimo Armanna perseguiva l’intento criminale di far arrivare ad Eni e ai suoi vertici una “valanga di merda” ed “avvisi di garanzia”, all’uopo utilizzando gli strumenti processuali, oltre che quelli mediatici, per finalità personali.
6 Cfr. ex multis Trib. Roma sez. III, 10/08/2017, Trib. Napoli, 05/08/2015 e Trib. Napoli, 21/07/2004.
7 Come, ad esempio, CTU o perizie tecniche; cfr. Trib. Potenza, 16/02/1998 e Trib. Frosinone 06/11/1995.
8 Cfr. Trib. Bologna Sez. III, 12/12/2016.
9 Cfr. ex multis Trib. Bologna Sez. III, 12/12/2016 e Trib. Parma, 22/06/2004.
10 Cfr. Trib. Genova, 02/09/1994.
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37. Diversamente da quanto sostenuto dal Xxxxxxx, non assume quindi alcuna rilevanza il fatto che la Sentenza sia stata impugnata e non sia “ancora passata in giudicato”. A tal proposito, peraltro, preme evidenziare che la Corte di Appello di Milano innanzi alla quale è stato proposto l’appello avverso la Sentenza (di seguito, “Giudizio di Appello OPL 245”) si è già espressa con riferimento alla Vicenda Nigeriana, ritenendo che non vi fosse nulla di illecito nell’operazione e qualificando Xxxxxxx come un soggetto “pacificamente inattendibile”, sulla base peraltro di tutti gli atti di indagine della Pubblica Accusa11.
38. Le considerazioni svolte con riguardo alla Sentenza e i summenzionati principi di diritto espressi dalla giurisprudenza valgono anche per l’avviso di conclusione delle indagini prodotto sub doc. 40. All’interno dello stesso sono infatti compendiate le imputazioni formulate dalla Procura di Milano nei confronti dello stesso Xxxxxxx all’esito di una corposa attività investigativa, durata ben oltre quatto anni, nel corso della quale sono state raccolte prove certe ed evidenti (su cui si tornerà infra) delle condotte illecite e calunniose di Armanna.
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39. Ai due sopra menzionati documenti, di per sé rilevanti anche solo presi singolarmente, si aggiunga l’ulteriore copiosa e significativa produzione documentale, tutta univocamente orientata a confermare in modo manifesto il disegno criminoso di Armanna ai danni di Eni e dei suoi vertici, la cui valutazione è stata completamente trascurata dal Giudice. In particolare:
(i) la Sentenza di Appello, passata in giudicato, con cui la Corte di Appello di Milano sottolineava la notoria inattendibilità di Armanna nonché l’incoerenza e la falsità delle sue dichiarazioni e concludeva che, nella Vicenda Nigeriana, non era stato commesso alcun reato di corruzione, diversamente da quanto affermato da Armanna (cfr. pp. 66 e 69 ns doc. 9);
(ii) la trascrizione della discussione conclusiva nel Giudizio di Appello con cui la Procura Generale di Milano definiva Armanna come un “avvelenatore di pozzi bugiardo” e un soggetto “totalmente inaffidabile” (cfr. ns doc. 10);
11 La Corte di Appello si è infatti pronunciata nell’ambito di un giudizio abbreviato che, come noto, si fonda su tutti gli atti del fascicolo del P.M.
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(iii) la nota video-registrazione dell’incontro del 28 luglio 2014 nel corso del quale Xxxxxxx, parlando dell’Operazione OPL 245, affermava ripetutamente che si sarebbe adoperato presso le autorità inquirenti per far arrivare una “valanga di merda” ed “avvisi di garanzia” (“mi adopero perché gli arrivi”) ad Eni (cfr. p. 40 e ss., ns doc. 5);
(iv) la relazione tecnica datata 8 novembre 2021, con cui il consulente tecnico nominato dalla Procura di Milano, Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx confermava, come già anticipato da fonti di stampa (cfr. ns doc. 21), che le chat WhatsApp falsamente attribuite ai vertici di Eni (Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx), fornite da Armanna e consegnate agli organi di stampa e alla Procura di Milano, erano state “alterate” dal medesimo Armanna (cfr. ns doc. 38);
− gli articoli di stampa dell’11 giugno 2021 in cui veniva riportata la notizia –poi
confermata, come si vedrà infra, dalle indagini condotte dalla Procura di Brescia – in merito ad un “versamento di 50mila dollari da un conto dello stesso Xxxxxxx a un teste, Xxxxx Eke” (cfr. ns docc. 15-16).
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40. Alla luce di quanto sopra rappresentato, risulta evidente che nel Procedimento Eni ha fornito un corredo probatorio (ben 40 documenti), che già di per sé sarebbe sufficiente a dimostrare pienamente il proprio diritto creditorio nei confronti di Xxxxxxx, di tal che risulta incontrovertibilmente confermata la sussistenza del requisito del fumus boni iuris.
II.1.2 Omessa e/o errata valutazione delle allegazioni fattuali: la manifesta sussistenza del nesso di causalità
41. Con l’Ordinanza il Giudice ha poi ritenuto che “in base alla cognizione sommaria propria della fase cautelare […], allo stato, non sussist[erebbero] sufficienti elementi per poter ritenere che la condotta del resistente sia causalmente connessa al danno lamentato dal ricorrente tenuto conto del fatto che il procedimento penale è stato aperto a seguito di un esposto di alcune associazioni consegnato alla Procura il 20/09/2013…” (cfr. ult. fol.).
42. Ebbene, sul punto preme anzitutto osservare che la sussistenza delle plurime e gravissime condotte calunniose e diffamatorie perpetrate da Armanna nei confronti di Eni e dei suoi vertici emerge di per sé chiaramente dai plurimi passaggi della Sentenza riportati all’interno del
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provvedimento qui censurato (cfr. fol. 6-7). anche se il Giudice giunge poi illogicamente ad escludere la sussistenza del nesso di causalità tra le stesse e i danni subìti da Eni.
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43. Del resto, nel Procedimento neppure la difesa di Armanna ha mai contestato – né d’altro canto avrebbe potuto contestare – la natura gravemente diffamatoria e calunniosa delle condotte e delle dichiarazioni di Armanna. Xxxx, con la memoria del 31 ottobre 2017 (sub doc. 6 avv.) con cui Xxxxxxx asserisce di aver offerto un “ausilio” ad Eni e ai suoi vertici, contestando l’impianto accusatorio della Pubblica Accusa del Procedimento OPL 245 ed insistendo per il suo proscioglimento, è la stessa parte resistente di fatto a riconoscere che le dichiarazioni dalla stessa rese prima del deposito della suddetta memoria recavano false accuse nei confronti di Eni e dei suoi vertici. La memoria rappresenta in ogni caso una mera “parentesi”, posto che Xxxxxxx ha reso dichiarazioni calunniose e diffamatorie nei confronti di Eni e dei suoi vertici sia prima che dopo il deposito della stessa nel Processo OPL 245, come emerge evidente dal verbale di presentazione spontanea alla Procura di Milano del 30 luglio 2014 (cfr. ns doc. 312), dagli interrogatori del 7, 21 e 27 aprile 2016 e del 13 luglio 2016 (cfr. ns doc. 6) e, infine, dai verbali delle udienze dibattimentali del 17, 22, 23 luglio 2019 (cfr. ns doc. 7).
44. Ciò fermo, si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato nell’Ordinanza, risulta per tabulas la sussistenza del nesso di causalità tra le condotte illecite di Xxxxxxx e gli ingentissimi danni subiti da Eni e dai suoi vertici.
45. Dalla documentazione versata in atti (anche dalla difesa avversaria) emerge indiscutibilmente, infatti, che le dichiarazioni e le condotte di Armanna sono state poste a fondamento del Processo OPL 245. A mero titolo esemplificativo basti considerare che:
12 Ove si legge, a mero titolo esemplificativo, quanto segue:
“Pubblico Ministero: Ma Lei cosa aveva capito in ordine a questo meccanismo di distribuzione di regalie tramite Obi? Imputato Armanna: La certezza che ci sarebbe stata una retrocessione di somme di denaro da parte di Obi mi derivava dalla eccessiva e inusuale disponibilità dei miei capi, Casula e Descalzi, nei suoi confronti. Per essere chiari io non sarei stato disponibile a partecipare alla spartizione di queste somme, anche perché il contesto mi sembrava così pericoloso che ero certo che sarei stato ricattato per tutta la vita. Io non ho avuto nessuna conferma diretta né da Xxxxxx né da Descalzi che loro avrebbero partecipato al meccanismo di spartizione però ritenevo ciò molto verosimile visto l'atteggiamento molto favorevole nei confronti di Xxx. Xxxxxx presente che in epoche successive io ho cercato di capire se effettivamente i miei capi, Xxxxxx e Xxxxxxxx, avessero ricevuto delle regalie dall'operazione. Ho parlato con varie persone che conosco in Nigeria e da una persona che lavora negli apparati di sicurezza, il cui nome non posso menzionare in questo momento perché sarebbe troppo pericoloso per lui e per me, ho saputo che dei 400 milioni trasferiti sui conti di First Nigerian Bank, circa 50 milioni in contanti sono andati "agli italiani", ovvero a persone di Eni o vicine a loro. Naturalmente non ho prove dirette di questa distribuzione di 50 mln in contanti”.
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(i) le pretese “articolate denunce delle Associazioni no profit” ex adverso menzionate (cfr.
p. 2 all. E e doc. 2 avv.) risalenti al settembre 2013 constavano, invero, di sole 5 pagine con cui, in modo assolutamente generico ed evanescente, veniva ipotizzata – senza il benché minimo supporto probatorio – un imprecisato “reato di frode da parte dei manager ENI a danno della stessa società e dei suoi azionisti” (cfr. p. 4 doc. 2 avv.), sulla base di alcune dichiarazioni rese nel giudizio inglese di cui si dirà infra;
(ii) nel marzo 2014 veniva pubblicata la sentenza della Corte inglese, emessa nel giudizio civile promosso da Obi (società Energy Venture Partners Ltd) nei confronti della società nigeriana che deteneva i diritti sul Blocco 245 (Malabu Oil & Gas Ltd), confermata in appello e passata in giudicato, con cui venivano ritenute assolutamente prive di fondamento le dichiarazioni menzionate dell’esposto in merito ad un presunta retrocessione di denaro in favore dei vertici di Eni (cfr. p. 105 ns doc. 2)13;
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(iii) due giorni dopo il noto incontro del 28 luglio 2014 in cui Xxxxxxx preannunciava i propri propositi criminali, in data 30 luglio 2014 il medesimo spontaneamente si recava in Procura e accusava (falsamente) i vertici di Eni di essere stati destinatari di retrocessioni di denaro nell’ambito della Vicenda Nigeriana (cfr. ns doc. 3);
(iv) il giorno successivo alle suddette dichiarazioni calunniose, vale a dire il 31 luglio 2014 - come dallo stesso resistente affermato (cfr. p. 4 all. E) - i vertici di Eni venivano iscritti nel registro degli indagati del Processo OPL 245 (cfr. p. 13 doc. 5 avv.);
(v) nel 2015 le ONG presentavano un altro esposto che riguardava principalmente Shell e che, con riferimento ad Eni, si limitava a riprendere le (false) dichiarazioni accusatorie rese da Armanna al quotidiano La Repubblica nel 2014 così come segue: “Nell'ottobre
13 Si veda la motivazione del giudice inglese, ove si legge quanto segue: “Come ho già constatato, la dichiarazione di Xxx Xxxxx, secondo cui il signor Xxxxxxx avrebbe proposto a Xxxxxx di partecipare ad una frode ai danni di ENI/NAE, accettando una proposta per cui 200 milioni di dollari sarebbero stati sottratti dal prezzo di vendita pagato da ENI/NAE a beneficio di alcuni rappresentanti di ENI/NAE e del signor Xxx, è incredibile e l'ho respinta. Di conseguenza concludo che l'accordo di esclusiva di EVP non deve essere considerato come una truffa fraudolenta che non ha dato alcun diritto esigibile a EVP contro Malabu” (testo originale: As I have already found, Chief Xxxxx’x evidence to the effect that there was a proposal by Mr Xxxxxxx that Xxxxxx should assist in a fraud on ENI/NAE by agreeing to a proposal whereby $200 million should be diverted from the sale price paid by ENI/NAE for the benefit of certain ENI/NAE representatives and Mr Xxx, was incredible and I rejected it. Accordingly I conclude that the EVP Exclusivity Agreement is not to be regarded as a fraudulent scam which gave no enforceable rights to EVP as against Malabu”).
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del 2014 il quotidiano italiano La Repubblica ha pubblicato un'intervista rilasciata da Xxxxxxxx Xxxxxxx, ex senior manager di Eni che è stato strettamente coinvolto nella transazione per OPL 245. Xxxxxxx racconta che ad Abuja era di dominio pubblico che la commissione di 200 milioni di dollari per Xxxxx Xxx era "una tangente per gli italiani", in apparenza per dirigenti di Eni. i loro intermediari e i loro associati. Xxxxxxx dice che "la prima persona che mi parlò di 'tangenti' da dare agli italiani è stato uno degli avvocati di Shell. Mi ha detto: 'Non si possono prendere 200 milioni in questo modo. Se questo è ciò che si vuole fare veramente, bisogna trovare un altro sistema. E, in ogni caso, non esiste che noi paghiamo anche per questo'"'. Sulle dichiarazioni di Armanna andrebbe fatta una indagine ad hoc” (cfr. p. 11 ss. doc. 3 avv.);
(vi) dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari nel Procedimento OPL 245 prodotto proprio dall’odierno resistente (cfr. p. 20, doc. 5 avv.) si evince chiaramente che l’impianto accusatorio della Pubblica Accusa si fondava anche e soprattutto sulle plurime (false) dichiarazioni rese da Armanna;
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(vii) nel decreto che dispone il giudizio del 20.12.17 (cfr. p. 13, doc. 46) risultano menzionate tra le “fonti di prova indicate dai Pubblici Ministeri” le dichiarazioni rese da Xxxxxxx;
(viii) come emerge dai passaggi della Sentenza riportati proprio dal Giudice nell’Ordinanza, il Tribunale si concentra sulle falsità delle dichiarazioni di Xxxxxxx per escludere le retrocessioni di denaro in favore dei vertici di Eni;
(ix) con specifico riferimento alla figura di Xxxxxxx Xxxxxxxx, la stessa Sentenza ha affermato che il relativo “coinvolgimento nella vicenda sarebbe quindi stato un’inevitabile conseguenza delle dichiarazioni di Armanna” (cfr. p. 328, ns doc. 1);
(x) è fatto notorio che Xxxxxxx è sempre stato (e continua ad essere) considerato dalle autorità giudiziarie e dagli organi di stampa, nazionali ed internazionali, come “super teste” o “testimone chiave” della Pubblica Accusa del Processo OPL 245 (cfr. ns doc. 32).
46. Da questi elementi si evince chiaramente che ove Xxxxxxx non avesse reso le
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dichiarazioni calunniose in esame la Vicenda Nigeriana sarebbe stata certamente ricostruita diversamente senza quell’“alone di sospetto a situazioni del tutto fisiologiche” (cfr. p. 336 della Sentenza, ns doc. 1) conferito da Xxxxxxx e non si sarebbe discusso di presunte retrocessioni di denaro ai manager di Eni (invero l’unica prova di retrocessione di denaro è relativa ad un pagamento di 1 milione di dollari ricevuto proprio da Armanna) (sic!).
47. Ferma dunque l’inequivoca e diretta riconducibilità degli ingentissimi danni subìti da Eni alle dichiarazioni calunniose e alle condotte illecite di Xxxxxxx, in ogni caso, anche a tutto voler concedere (e non lo si concede), non può certamente negarsi che le gravissime (diffamatorie e calunniose) dichiarazioni e le condotte illecite di Armanna hanno senza alcun dubbio – quantomeno – concorso a cagionare ad Eni e ai suoi vertici quell’“immenso pregiudizio di immagine ed economico” acclarato dal Tribunale di Milano in Sentenza (cfr. p. 330, ns doc. 1) e peraltro mai contestato dalla difesa avversaria.
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48. A questo proposito, non vi è chi non veda che l’errore di diritto in cui è incorso il Giudice consiste nell’aver ritenuto inesistente il nesso di causalità anche in caso di sussistenza di concorso di cause. Si evidenzia infatti, per mero tuziorismo difensivo, che, per consolidata giurisprudenza, “qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, il problema della concorrenza di una pluralità delle cause trova la sua soluzione nella disciplina di cui all’art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a ciascuna di esse…”14.
49. Fermo quanto precede, il Giudice ha altresì errato nell’affermare che “assume[rebbe] rilievo la valutazione effettuata dalla Procura in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni del resistente” (cfr. ult. fol. 8) per escludere la sussistenza del nesso di causalità.
50. A tal riguardo, è sufficiente ricordare che il reato di calunnia è un reato istantaneo “la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione a carico
14 Cfr. ex multis Cass. civ. Sez. III, 17/05/2021, n. 13169, Cass. civ. Sez. I Ord., 08/02/2019, n. 3779 e Cass civ. Sez. III, Ordinanza n. 18753 del 28/07/2017.
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di persona che si sa essere innocente…”15, sicché è sufficiente comunicare alla Pubblica Autorità delle false incolpazioni a carico di soggetti che si sa essere innocenti/divulgare espressioni offensive per ritenere leso il diritto alla reputazione dei soggetti incolpati/offesi e quindi integrati gli estremi dei predetti reati.
51. Il Giudice, infine, ha del tutto omesso di considerare le plurime dichiarazioni diffamatorie rese da Armanna agli organi di stampa dal 2014 al 2021, che in ogni caso certamente non c’entrano nulla né con l’“esposto di alcune associazioni” né “con la valutazione effettuata dalla Procura” evocati (comunque erroneamente, come sopra evidenziato) nell’Ordinanza per escludere “la sussistenza del nesso di causalità”. A ciò si aggiunga, peraltro, che anche il reato di diffamazione ha natura istantanea16.
52. Dagli elementi sopra riferiti emerge con evidenza che il Giudice è incorso nel grave e palese errore di aver ritenuto mancante nel caso di specie il requisito del fumus boni iuris a causa di un’analisi superficiale delle allegazioni fattuali e delle produzioni documentali, così pervenendo a valutazioni ed a conclusioni a dir poco aberranti.
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II.2 Motivi sopravvenuti: le “nuove” circostanze di cui si è acquisita conoscenza successivamente al
Procedimento
53. Xxxxx quanto precede, preme evidenziare che, successivamente all’udienza del 10 dicembre 2021, si è venuti a conoscenza di ulteriore documentazione rilevante da cui si desumono “nuove” circostanze ed elementi di prova che confermano ulteriormente la sussistenza dei presupposti del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.. La suddetta documentazione risulta depositata in due procedimenti penali:
- il primo pendente avanti alla Procura di Milano (p.p. n. 12333/17 r.g.n.r.) (di seguito “Procedimento Milano”) – le cui indagini sono state effettuate dal X.X. Xxxx. Xxxxxxx – al cui fascicolo processuale si è avuto accesso soltanto in data 28 dicembre 2021 (doc. 47), in relazione al quale è già stato prodotto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari
15 Cfr. ex multis Cass. pen. Sez. VI, 08/03/2016, n. 13416. V. in senso conforme Cass. pen. Sez. VI, 18/12/2020, n. 36533, Cass. pen. Sez. VI, 26/11/2019, n. 48102 e Cass. pen. Sez. VI, 28/12/2015, n. 50756.
16 Cfr. ex plurimis Cass. pen. Sez. V, 20/03/2019, n. 12546; Cass. pen. Sez. V, 11/12/2018 n. 55386 e Cass. pen. Sez. V, 20/04/2012, n. 36713.
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(cfr. ns doc. 40);
- il secondo pendente avanti alla Procura di Brescia (p.p. 7121/2021 r.g.n.r.) (di seguito “Procedimento Brescia”) – al cui fascicolo processuale si è avuto parziale accesso in data 7 gennaio 2022 (cfr. provvedimento di autorizzazione parziale emesso in data 7 gennaio 2022, doc. 48) – nell’ambito del quale il X.X. Xxxx. Xxxxxxx ha ricostruito le evidenze probatorie relative alle falsità di Armanna raccolte nell’ambito del Procedimento Milano.
54. I documenti estratti da tali procedimenti confermano – una volta in più – l’incredibile spregiudicatezza di Armanna e la sua volontà di calunniare e ricattare Eni e i suoi vertici, per il tramite di dichiarazioni false, documenti falsi e pagamenti ai testimoni.
55. Per utilizzare le parole del PM Xxxxxxx nell’ambito del Procedimento Milano, su cui si tornerà infra, nel ripercorrere le condotte illecite di Xxxxxxx si assiste ad un “climax crescente ricattatorio”, realizzato da un soggetto “animato da forte sete di vendetta nei confronti di Eni”.
56. Alla luce delle indagini effettuate nel Procedimento Milano è infatti emerso che
Armanna – grande accusatore e “super-teste” della Pubblica Accusa nel Processo OPL 245
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– era in realtà un “grande calunniatore”, un “delinquente”, un “tarocco” (così testualmente il
P.M. Storari avanti alla Procura di Brescia, su cui si tornerà infra).
57. Le predette nuove circostanze di fatto non hanno potuto formare oggetto di valutazione da parte del Giudice in quanto emerse successivamente al Procedimento; tuttavia, si confida che esse saranno tenute in debito conto dal Collegio ai fini della concessione della misura cautelare richiesta.
II.2.1 L’ulteriore conferma della sussistenza del fumus boni iuris
58. Tutto quanto già dedotto, allegato e prodotto con riguardo alla manifesta sussistenza del fumus boni iuris risulta ulteriormente confermato dall’analisi della documentazione del Procedimento Milano da cui è emerso che Armanna ha:
(i) predisposto e successivamente veicolato alla Procura di Milano false chat WhatsApp, di cui si è parlato supra (cfr. par. I.1), apparentemente intercorse tra lo stesso Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx (attuale AD di Eni) e Xxxxxxx Xxxxxxx (dirigente di Eni), contenenti
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fantomatiche promesse di riassunzione in Eni, nonché vere e proprie minacce che i manager Eni gli avrebbero rivolto; all’esito dell’attività investigativa effettuata è emerso che le stesse erano materialmente ed ideologicamente false in quanto nel 2013 (anno in cui sarebbero intercorse le fantomatiche chat) le utenze che comparivano nelle (false) chat non erano in uso ai due manager apicali di Eni. Tale circostanza dimostra, ancora una volta, l’attitudine di Xxxxxxx ad inquinare le indagini, arrivando persino a predisporre prove false, al solo scopo di (tentare di) avvalorare le sue false dichiarazioni. In buona sostanza, sempre per usare le parole del PM Storari, “Armanna ha prodotto documenti falsi per accreditare la sua versione dei fatti”; dalle attività di indagine della GdF è inoltre emerso che Armanna ha acquistato “materiale informatico, attraverso la creazione di specifici account su piattaforme informatiche Apple, Dell e Samsung […] al fine di consentire a soggetti ignoti di procedere a non meglio definite operazioni ‘to crack the whatsapp’” (cfr. p. 7 dell’annotazione della Guardia di Finanza del 29 settembre 2021 n. 599084, doc. 49);
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(ii) pagato due testimoni chiamati a deporre nel Processo OPL 245 (tali Xxxx Xxxx e Xxxxx Xxx), entrambi citati come testimoni dalla difesa di Xxxxxxx, uno dei quali (Xxxxx Xxx), peraltro, era considerato un testimone particolarmente rilevante del Processo OPL 245, atteso il fatto che avrebbe dovuto confermare le dichiarazioni di Armanna relative alle presunte retrocessioni di denaro ai vertici di Eni. Ebbene, dall’analisi delle chat è emerso che, quando Xxxx ha comunicato ad Armanna la sua intenzione di non testimoniare nel Processo OPL 245, Xxxxxxx gli ha chiesto “indietro i [suoi] soldi” (“then I need my money back”), ben 50.000 dollari (cfr. pp. 9 e ss. dell’annotazione della GdF del 7.4.2021 n. 218452, doc. 50). Il tenore dei messaggi di Xxxxxxx non potrebbe essere più esplicito: “Mi dispiace non ti stai comportando da amico, ho consegnato 50.000 usd per niente, solo problemi […] sto aspettando la tua risposta per riavere i miei soldi”.
Da ulteriori chat estrapolate dal telefono di Xxxxxxx (in particolare, dalle chat tra Armanna e tale Xxxxxxx Xxxxxxxx del 17.12.2019, cfr. annotazione della GdF del 7.4.2021 n. 218452, pp.
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34 e ss., doc. 50) è emerso poi che Xxxx Xxxx aveva ricevuto il denaro da Xxxxxxx e lo aveva “spartito” con l’altro testimone Eke, che ha poi effettivamente reso testimonianza nel Processo OPL 245;
(iii) prodotto chat WhatsApp alterate nel corso del Processo OPL 245, intrattenute con il predetto testimone Xxxx Xxxx, al fine di celare al Tribunale il pagamento di 50.000 dollari effettuato ai testimoni e la richiesta di restituzione del denaro (cfr. annotazione della GdF del 7.4.2021 n. 218452, pp. 89 e ss., doc. 50);
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(iv) ideato e realizzato gravissime condotte calunniose nei confronti dei manager di Eni, inventandosi fantomatiche (a) promesse di riassunzione dai manager di Eni, affinché Xxxxxxx attenuasse le dichiarazioni accusatorie rese contro l’Amministratore Delegato Descalzi nel Processo OPL 245 e si avvalesse della facoltà di non rispondere in dibattimento; (b) minacce e pressioni esercitate dai manager apicali di Eni – per il tramite di soggetti nigeriani – al fine di non fargli rendere dichiarazioni nel Processo OPL 245. Per realizzare il proprio disegno criminoso, ancora una volta, Xxxxxxx ha attuato gravissime condotte illecite. In particolare, Xxxxxxx ha reso false dichiarazioni al P.M. e al Tribunale, predisposto falsi documenti / e-mail /chat e “pilotato” le dichiarazioni rese da alcuni testimoni, indicando loro le risposte da fornire alle domande dell’Autorità Giudiziaria e predisponendo i documenti che gli stessi hanno poi consegnato agli Inquirenti.
A mero titolo esemplificativo della spregiudicatezza di Armanna e della sua particolare attitudine a porre in essere condotte illecite si evidenziano: (a) le chat intercorse tra Xxxxxxx e tale Xxxxxxx Xxxxxxxx (cittadino nigeriano), in data 11-12 settembre 2019 (cfr. annotazione del 14.1.2021 n. 23961,
p. 77 e ss., doc. 51), in cui Armanna tramette a Tonlagha le risposte che quest’ultimo avrebbe dovuto fornire alle domande che la Polizia nigeriana gli avrebbe posto il giorno successivo. In particolare, in tali messaggi Armanna riferisce a Xxxxxxxx che è importante “che tu spieghi agli italiani che Eni ha cercato di fare pressione su di me, forte pressione e tu non hai mai accettato e per questa ragione hanno cancellato il contratto”; (b) le false dichiarazioni allegate alla
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denuncia presentata da Xxxxxxx il 21.10.2020, con cui sostanzialmente accusava falsamente i manager di Eni di aver posto in essere fantomatiche minacce e pressioni – veicolate attraverso lo stesso Xxxxxxxx e altri soggetti nigeriani – al fine di indurlo a non rendere dichiarazioni nel Processo OPL 245.
59. In merito alle circostanze sopra evidenziate si producono i seguenti documenti:
(a) richiesta di consegna dei cellulari formulata dalla Procura di Milano in data 2.11.2020 nei confronti di Xxxxxxx, con allegate le (false) chat con il manager Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx (doc. 52);
(b) verbale di perquisizione e sequestro del 5.11.2020 eseguito nei confronti di Xxxxxxx (doc. 53);
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(c) annotazioni della Guardia di Finanza del 1.12.2020 n. 691728 (doc. 54) e del 14.01.2021 n. 2396117 (doc. 51). All’interno di tali annotazioni risultano compendiati gli esiti delle attività di indagine effettuate dalla Guardia di Finanza sulle utenze telefoniche indicate nelle (false) chat di Armanna. In particolare, la Guardia di Finanza illustra gli accertamenti effettuati presso la Vodafone, da cui è emerso che i numeri di telefono indicati nelle (false) chat a Descalzi e Granata nel 2013 (anno in cui sarebbero avvenuti gli scambi di messaggi) non erano in uso o comunque nella disponibilità dei manager di Eni;
(d) annotazione della Guardia di Finanza del 22.01.2021 n. 42626 relativa alle chat estrapolate dal cellulare di Armanna (doc. 55) da cui è emerso che Xxxxxxx è l’autore delle dichiarazioni “testimoniali” formalmente rese da soggetti terzi e allegate alla querela depositata dallo stesso Armanna ai Carabinieri di Torvajanica;
(e) annotazione della Guardia di Finanza del 7.4.2021 n. 21845218 (doc. 50) con la
17 A tal riguardo si richiama un’ulteriore chat rinvenuta sul telefono di Xxxxxxx particolarmente significativa, intrattenuta da Armanna con tale Xxxxxxxxx Xxxxxxx (imprenditore bergamasco arrestato nel 2018 per corruzione), intercorsa immediatamente dopo la conferma del terzo mandato di Xxxxxxxx all’Eni nell’aprile del 2020 (cfr. annotazione del 14.1.2021 n. 23961, p. 61), in cui Xxxxxxx – alla notizia della riconferma di Xxxxxxxx – afferma “Anche qui l’abbiamo preso nel c” e Xxxxxxx risponde “Più di quello fatto impossibile".
18 Si richiama altresì un’ulteriore chat rinvenuta sul telefono di Xxxxxxx ed intrattenuta da Armanna con tale Xxxxxx Xxxxx (legale rappresentate di una società riconducibile ad Armanna, la Sestante Consulting & Trade S.r.l.) in cui i due commentano la notizia relativa alla mancata ammissione da parte del Tribunale nel Processo OPL 245 della
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disamina delle chat tra Xxxxxxx, Xxxx Xxxx (amico di vecchia data di Xxxxxxx, indicato dalla difesa di Xxxxxxx come testimone nel Processo OPL 245) e Xxxxxxx Xxxxxxxx (cittadino nigeriano);
(f) annotazione della Guardia di Finanza del 29.9.2021 n. 599084 (doc. 49), da cui risulta che Xxxxxxx avrebbe acquistato “materiale informatico, attraverso la creazione di specifici account su piattaforme informatiche Apple, Dell e Samsung […] al fine di consentire a soggetti ignoti di procedere a non meglio definite operazioni ‘to crack the whatsapp’” (p. 7); il materiale sarebbe stato consegnato, precisa inoltre la GdF, “su istruzioni dello stesso Armanna”, direttamente presso la sua abitazione a Roma;
(g) relazione dell’Xxx. Xxxxxxxx del 29 luglio 2020 (doc. 56) di analisi di altre chat prodotte sempre da Armanna alla Procura di Milano (chat di Telegram), che, ancora una volta, sono risultate “alterate” con Photoshop.
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60. Il quadro sopra rappresentato è inquietante e conferma, ancora una volta, le univoche conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale con la Sentenza, la Corte di Appello con la Sentenza di Xxxxxxx, la Procura Generale con la requisitoria del Procuratore Generale e la Procura di Milano con l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti di Xxxxxxx nel Procedimento Milano. Peraltro, la puntuale e minuziosa ricostruzione di tutte le falsità di Xxxxxxx risulta inequivocabilmente dagli atti prodotti dal P.M. Storari nel Procedimento Brescia. Nel corso degli interrogatori resi alla Procura di Brescia in data 19.5.2021, 28.5.2021 e 20.10.2021, il PM Storari ha infatti puntualmente ricostruito gli accertamenti effettuati nel Procedimento Milano, da cui è emerso che Xxxxxxx (e il suo sodale, l’Avv. Xxxxx Xxxxx) sono “due grandi calunniatori”, “due calunniatori seriali”, che dicono un “sacco di balle”.
Sul punto si producono i seguenti documenti:
(h) verbali di interrogatorio con le dichiarazioni rese dal PM Storari alla Procura di Brescia in data 19.5.2021, 28.5.2021 e 20.10.2021 e relativi allegati (docc. 57-59);
(i) documenti denominati “le falsità di Armanna”, “le falsità di Armanna 2” e “le falsità
testimonianza del sodale di Armanna, l’Avv. Xxxxx Xxxxx (che avrebbe dovuto confermare le false dichiarazioni di Xxxxxxx); Xxxxxxx scrive a Galdi “non lo hanno ammesso…Non posso crederci”, Xxxxx risponde “che cazzo…. Sei incazzato” e Xxxxxxx incredibilmente risponde “No… già pronto piano b” (cfr. pp. 68-69).
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di Armanna 3” prodotti dal PM Storari alla Procura di Brescia (docc. 60-62).
II.2.2 L’ulteriore conferma della sussistenza anche del periculum in mora
61. Ferme tutte le allegazioni e produzioni documentali effettuate nel corso del Procedimento, le quali si richiamano integralmente, gli atti raccolti nel Procedimento Milano e nel Procedimento Brescia confermano la manifesta sussistenza anche del periculum in mora.
62. Contrariamente a quanto sfrontatamente sostenuto dall’odierna resistente nel Procedimento, Xxxxxxx non è affatto il “nullatenente” come vorrebbe far credere.
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63. Ed infatti, nonostante controparte asserisca che (i) “Il conto non solo non presentava alcun saldo attivo ma anche che su di esso gravava anche un blocco (dal 13 settembre 2021) in forza di un sequestro conservativo eseguito in suo danno dall’Amministratore Giudiziario degli immobili di Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, dove attualmente risiede” (cfr. p. 9 all. E); (ii) Armanna non gode “di alcun patrimonio estero, né di conti in paradisi fiscali” (cfr. p. 8 all. E); (iii) tutte le somme ricevute da Armanna sono confluite sul conto corrente italiano di UBI Banca; (iv) non vi sarebbero movimentazioni sospette sul conto corrente di Armanna (cfr. p. 8 all. E), la realtà dei fatti è ben diversa.
64. Armanna è infatti risultato avere la disponibilità di oltre 100 milioni di euro su un conto estero acceso presso la HSBC Bank PLC. In particolare, dalle attività di indagine svolte nel Procedimento Milano è emerso che Xxxxxxx ha stipulato nel marzo 2018 un contratto di servizi con la società Sestante Consulting & Trade S.r.l. (di seguito “Sestante”) con cui si impegnava a fornire alla Sestante la somma di € 104.910.000 che sarebbe servita per l’acquisto di alcune ville a Porto Rotondo, ad Olbia e a Roma, di alcune imbarcazioni e di 5 polizze assicurative. Nel contratto si precisava inoltre che la somma sarebbe stata accreditata sul conto corrente della Sestante da un conto acceso presso la HSBC Bank PLC del Regno Unito. La somma sarebbe stata versata da Armanna in due tranches: la prima da circa 40 milioni; la seconda da 60 milioni. Ed in effetti nel marzo 2018 risulta agli atti del Procedimento Milano l’attestazione Swift di un bonifico proveniente dalla HSBC Bank PLC e diretto alla Sestante dell’importo di circa 44 milioni di Euro. È inoltre importante evidenziare che la banca italiana aveva ricevuto dalla Sestante, a supporto
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dell’operazione di accredito, copia del contratto stipulato tra la società e Armanna.
65. È dunque confermato che Xxxxxxx ha celato l’intero suo patrimonio (di diversi milioni di euro) all’estero, come evidenziato anche da Equalize nel Report sub ns doc. 25.
66. Da ultimo si evidenzia che i conti correnti italiani di Armanna sono stati oggetto di
plurime segnalazioni di operazioni sospette dal 2016 al 2021. Sul punto si producono i seguenti documenti:
(j) annotazione della Guardia di Finanza del 17.7.2019 n. 448330 relativa alla segnalazione di operazione sospetta correlata al bonifico di circa 44 milioni proveniente dalla HSBC Bank PLC e diretto alla Sestante (doc. 63);
(k) sommarie informazioni testimoniali del legale rappresentante della Sestante del 19.7.2019 e relativi allegati (doc. 64);
(l) ordine europeo di indagine formulato dalla Procura di Milano con riferimento alla segnalazione menzionata al punto j) (doc. 66);
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(m) comunicazioni di segnalazioni di operazioni sospette sui conti di Armanna dell’8.3.2021 n. 147101 (doc. 66), del 5.7.2019 n. 422871 (doc. 67), del 10.10.2016 n. 616475 (doc. 68).
67. Dalla documentazione del Procedimento Milano è infine emerso che Armanna ha numerosissimi conti all’estero, anche in Paesi extra UE, accesi a suo nome ovvero a nome della moglie (Xxxxxxx Xxxxxxxxx) ovvero a nome della galassia di società a lui riconducibili (Sestante Consulting & Trade S.r.l.; Sestante Yachts S.r.l.s.; Dodici S.r.l.; International Charter S.r.l. in liquidazione; Fermi S.p.A.; Xxxxx S.r.l.; Marconi Industrial Service S.p.A.)19 e che ha ricevuto negli ultimi anni otto milioni di euro da entità nigeriane, di cui non vi è naturalmente traccia sul conto corrente italiano.
19 Secondo la Guardia di Finanza, infatti, dall’esame del conto corrente italiano di Armanna “è stato possibile rilevare come agli accrediti pervenuti dalla Nigeria (riconducibili non esclusivamente a Tonlagha ma anche ad altre entità nigeriane) corrispondano diversi prelievi in contante e numerosi giroconti in favore di conti correnti esteri intestati allo stesso Xxxxxxx, effettuati nella medesima giornata o in quelle immediatamente successive” (cfr. annotazione GdF del 7.4.2021 n. 218452, pp. 88 e 89, doc. 50). “Ciò che rileva maggiormente” – prosegue la GdF – “è il quasi sistematico utilizzo di giroconti, disposti da Armanna su due conti correnti esteri nella sua disponibilità (uno tedesco presso la N26 di Berlino IBAN XX00000000000000000000 ed uno inglese presso la Revolut Ltd di Londra IBAN XX00XXXX00000000000000), a seguito degli accrediti di denaro ricevuti per conto di Tonlagha e dalle altre entità nigeriane sopra menzionate”.
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68. In particolare, dagli atti di indagine è emerso che Armanna detiene conti (i) in Germania, presso la N26 Bank di Berlino - dove risulta acceso anche un conto corrente intestato alla moglie su cui Armanna sistematicamente girava somme di denaro - e presso la Deutsche Bank di Potsdam; (ii) nel Regno Unito, presso la Revolut Ltd di Londra; (iii) in Repubblica Ceca, presso l’Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia di Praga; (iv) negli Emirati Arabi Uniti, in cui risultano tre conti accesi presso la First Gulf Bank di Abu Dhabi e la National Bank of Abu Dhabi.
69. Dalla documentazione è inoltre emerso che Xxxxxxx avrebbe speso centinaia di migliaia di euro nel noleggio di yacht di lusso – quantomeno – dal 2015 al 2018 (cfr. p. 141 ss. annotazione della Guardia di Finanza del 5.9.2019 n. 533969 – doc. 69).
Sul punto si producono i seguenti documenti:
(n) annotazione della Guardia di Finanza del 3.2.2021 n. 72401, in cui sono indicate le società riconducibili ad Armanna (doc. 70);
(o) annotazioni della Guardia di Finanza del 9.2.2021 n. 85668 (doc. 71), del 10.2.2021
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x. 00000 (doc. 72), del 10.3.2021 n. 155349 (doc. 73), in cui sono indicati i conti esteri di Armanna;
(p) estratto dell’annotazione della Guardia di Finanza del 5.9.2019 n. 533969, con l’indicazione sia delle somme ricevute da Armanna da parte di entità nigeriane sia delle somme spese per il noleggio di yacht di lusso (doc. 69);
(q) documentazione ricevuta dalla Procura di Milano (a seguito di ordine europeo di indagine) dalla banca tedesca N 26 relativa al conto di Xxxxxxx e della moglie (doc. 74);
(r) documentazione ricevuta dalla Procura di Milano (a seguito di ordine europeo di indagine) dalla banca inglese Revolut relativa al conto di Armanna (doc. 75).
III. SULLA QUANTIFICAZIONE DEI CONSIDEREVOLI DANNI SUBITI DA ENI
70. Una volta accertati già prima facie i vizi dell’Ordinanza reclamata e riconosciuta la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, si insiste affinché il Collegio adito voglia concedere la misura cautelare richiesta per l’importo di € 50.000.000,00 o per il
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diverso importo ritenuto di giustizia.
71. Valga infatti la pena ribadire che in conseguenza dell’“immenso pregiudizio di immagine ed economico” subìto da Eni a causa delle condotte illecite e delle dichiarazioni calunniose e diffamatorie di Armanna. quest’ultimo è tenuto a risarcire sia i danni patrimoniali (i) per le ingenti spese legali e di consulenze tecniche sostenute da Eni nei procedimenti penali correlati alla Vicenda Nigeriana nel corso dei quali sono state utilizzate o rese le (false) dichiarazioni di Xxxxxxx, allo stato del tutto prudenzialmente quantificabili quantomeno in complessivi € 52.803.345,13 oltre IVA (come risulta anche dal prospetto e dalle fatture sub ns doc. 22 e dalle distinte di pagamento sub ns doc. 39) e (ii) per i considerevoli investimenti per un importo senza dubbio non inferiore ad ulteriori € 50 milioni, fatti da Eni in comunicazione, pubblicità ed iniziative con riferimento all’immagine aziendale, inevitabilmente pregiudicati dalle menzionate (false) dichiarazioni di Armanna (cfr. ns. doc. 23); sia i danni non patrimoniali per la gravissima ed ingiusta lesione dell’immagine, della reputazione e della credibilità commerciale di Eni (cfr. ns doc. 24).
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72. Come già rilevato supra, l’odierno resistente non ha contestato né la considerevole attività svolta dai legali e dai consulenti tecnici di Eni e dei suoi vertici né l’effettivo pagamento della stessa da parte di Eni, limitandosi ad affermare che la documentazione prodotta da Eni sarebbe “insufficiente” ed “irrilevante” (cfr. pp. 7-8 all. E) e che “l’elenco delle parcelle e delle dichiarazioni di pagamento non soddisfa l’assunto di partenza, in quanto la difesa avversaria ha strategicamente evitato di produrre fatture e preavvisi con le descrizioni delle attività per le quali i singoli legali avevano chiesto la liquidazione dei compensi” (cfr. p. 2 all. F).
73. Ebbene, contrariamente a quanto ex adverso pretestuosamente sostenuto, a supporto della propria (fondata) pretesa creditoria Eni ha prodotto copiosa e rilevantissima documentazione e, in particolare, oltre n. 300 fatture con la specifica descrizione dell’attività svolta dai professionisti e le relative attestazioni di avvenuta esecuzione dei pagamenti provenienti da istituti bancari incaricati da Eni (cfr. ns docc. 22.1-22.5 e 39). Del resto è sufficiente scorrere le prime pagine della Sentenza (ove si evince la composizione dei collegi difensivi
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di Eni e dei suoi vertici nel Processo OPL 24520) ed esaminare la documentazione prodotta in giudizio sub ns doc. 22 per rendersi conto che sono ampiamente stati provati i “rapporti di consulenza intrattenuti con gli studi legali” ex adverso menzionati a p. 7 della memoria di costituzione.
74. L’odierno resistente contesta poi del tutto infondatamente i pagamenti sostenuti da Eni in favore di Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx e dello Studio Erede, Xxxxxxx e Xxxxxxxxxx “pur non avendo fatto parte di alcun collegio difensivo” (cfr. p. 2 all. F), trascurando di considerare che l’attività agli stessi richiesta (attività di studio, consulenza stragiudiziale e pareristica) era invero assolutamente afferente al Processo OPL 245 (cfr. ns docc. 22 e 39 che, per comodità di lettura, si producono nuovamente sub docc. 76 e 77).
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75. Ancora, il medesimo odierno resistente contesta la circostanza per cui Eni avrebbe effettuato soltanto in data 3 novembre 2021 i “singolari” pagamenti di una fattura del novembre 2014 dello Studio Erede, Xxxxxxx e Xxxxxxxxxx e di alcune fatture dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx “deceduto il 23 luglio 2019” (cfr. p. 2 all. F), non accorgendosi che la data del 3 novembre 2021 corrisponde alla data in cui sono state emesse le attestazioni di avvenuta esecuzione dei pagamenti provenienti dagli istituti bancari incaricati da Eni, non già alla data dei singoli pagamenti che, nel caso di specie, risalgono rispettivamente al 27 novembre 2014 e al 30 luglio 2015/21 marzo 2017 cfr. ns docc. 22 e 39 che, per comodità di lettura, si producono nuovamente sub docc. 78 e 79).
76. In definitiva, alla luce di quanto sopra e in forza della copiosa documentazione già versata in atti nel Procedimento, è incontestabile che Eni abbia ampiamente provato i considerevoli danni subìti che l’odierno resistente è senza alcun dubbio tenuto a risarcire ex art. 2043 c.c..
* .*. *
Tutto quanto sopra premesso, ENI S.p.A., come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,
20 Tra cui, in particolare:
- Avv. Xxxxxx Xx Xxxxxxxxxxx dello Studio Legale de Castiglione Xxxxxxxxx Xxxxxx e Associati, difensore di Xxxxx Xxxxxxx;
- Avv. Xxxxx Xxxxxxxx dello studio legale Studio Xxxxxxxx Penalisti Associati, difensore di Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- Avv. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx dello studio Alleva & Associati e Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx dello Studio Legale Fornari e Associati, difensori di Xxxxxxx Xxxxxx;
- Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx dello Studio Legale Associato Xxxxxxxxx, difensore di Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx;
- Avv. Xxxxx Xxxxx dello Studio Legale Xxxxx Xxxxx, difensore di Eni.
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RICORRE
a Codesto Xxx.xx Collegio affinché voglia ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., assunte se del caso informazioni e acquisiti nuovi documenti, riformare integralmente l’Ordinanza impugnata, per tutte le ragioni esposte nel presente atto e negli atti relativi alla prima fase di giudizio da intendersi qui integralmente richiamati, accogliendo il ricorso ex art. 671 c.p.c. proposto da ENI e per l’effetto:
(i) disporre, previa convocazione delle parti in udienza. il sequestro conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili e/o immobili, crediti e ogni altro cespite patrimoniale di proprietà e/o titolarità del, e/o dovuti al sig. Xxxxxxxx Xxxxxxx, per tutte le ragioni illustrate in narrativa, fino alla concorrenza dell’importo di € 50.000.000,00 (Euro cinquanta milioni/00), ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
(ii) autorizzare Eni S.p.A. ed i suoi difensori a partecipare alle operazioni di esecuzione del sequestro ed autorizzare l’esecuzione del sequestro anche presso terzi ai sensi dell’art. 513, comma III, c.p.c.;
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(iii) nominare il custode dei beni sequestrati, determinando i criteri e i limiti dell’amministrazione degli stessi e le particolari cautele idonee a renderne più sicura la custodia;
(iv)disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ed opportuno ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione.
(v) Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali anche del procedimento di
prime cure.
* .*. *
In via istruttoria, si riserva di ulteriormente dedurre ed eccepire, produrre documenti e di indicare persone per assumere sommarie informazioni, in relazione alle superiori circostanze di fatto.
* .*. *
Si producono in copia, oltre al fascicolo del precedente grado di giudizio (all. A – all. F), all’Ordinanza reclamata e alla comunicazione P.E.C. dell’Ordinanza pervenuta all’indirizzo
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P.E.C. xxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx, i seguenti documenti richiamati in narrativa, ulteriori rispetto ai documenti già prodotti nel procedimento di prime cure, proseguendo la numerazione adottata nel grado precedente:
41. trascrizione puntata di Report “La Trattativa”;
42. trascrizione puntata di Report “Un aereo per il Presidente”;
43. trascrizione puntata di Report “L’amara giustizia”;
44. estratto del libro “Enigate” di Xxxxxxx Xxxxx;
45. lettera di licenziamento di Armanna del 17.06.2013;
46. decreto che dispone il giudizio del 20.12.17;
47. ricevuta copia atti procedimento penale r.g.n.r. 12333/17;
48. provvedimento di autorizzazione parziale emesso in data 7.1.2022;
49. annotazione della Guardia di Finanza del 29.09.2021 n. 599084;
50. annotazione della Guardia di Finanza del 7.4.2021 n. 218452;
51. annotazione della Guardia di Finanza del 14.1.2021 n. 23961;
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52. richiesta di consegna dei cellulari formulata dalla Procura di Milano in data 2.11.2020 nei confronti di Xxxxxxx;
53. verbale di perquisizione e sequestro del 5.11.2020 eseguito nei confronti di Xxxxxxx;
54. annotazione della Guardia di Finanza del 1.12.2020 n. 691728;
55. annotazione della Guardia di Finanza del 22.01.2021 n. 42626;
56. relazione dell’Xxx. Xxxxxxxx del 29 luglio 2020;
57. verbale di interrogatorio del PM Storari alla Procura di Brescia in data 19.5.2021;
58. verbale di interrogatorio del PM Storari alla Procura di Brescia in data 28.5.2021;
59. verbale di interrogatorio del PM Storari alla Procura di Brescia in data 20.10.2021;
60. documento denominato “le falsità di Armanna” prodotto dal PM Storari alla Procura di Brescia;
61. documento denominato “le falsità di Armanna 2” prodotto dal PM Storari alla Procura di Brescia;
62. documento denominato “le falsità di Armanna 3” prodotto dal PM Storari alla Procura di Brescia;
63. annotazione della Guardia di Finanza del 17.7.2019 n. 448330;
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64. sommarie informazioni testimoniali del legale rappresentante della Sestante del 19.7.2019 e relativi allegati;
65. ordine europeo di indagine formulato dalla Procura di Milano;
66. comunicazione di segnalazione di operazione sospetta sui conti di Armanna dell’8.3.2021 n.
147101;
67. comunicazione di segnalazione di operazione sospetta sui conti di Armanna del 5.7.2019 n.
422871;
68. comunicazione di segnalazione di operazione sospetta sui conti di Armanna del 10.10.2016 n.
616475;
69. annotazione della Guardia di Finanza del 5.9.2019 n. 533969;
70. annotazione della Guardia di Finanza del 3.2.2021 n. 72401;
71. annotazione della Guardia di Finanza del 9.2.2021 n. 85668;
72. annotazione della Guardia di Finanza del 10.2.2021 n. 89092;
73. annotazione della Guardia di Finanza del 10.3.2021 n. 155349;
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74. documentazione ricevuta dalla Procura di Milano dalla banca tedesca N 26 relativa al conto di Xxxxxxx e della moglie;
75. documentazione ricevuta dalla Procura di Milano dalla banca inglese Revolut relativa al conto di Xxxxxxx:
76. fatture emesse da Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx nel luglio-dicembre 2017;
77. fattura emessa dello Studio Erede, Xxxxxxx e Xxxxxxxxxx nel novembre 2014;
78. attestazione di avvenuta esecuzione del pagamento del 27 novembre 2014 in favore dello Studio Erede, Xxxxxxx e Xxxxxxxxxx;
79. attestazioni di avvenuta esecuzione dei pagamenti del 30 luglio 2015 e del 21 marzo 2017 in favore
dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx.
* .*. *
Ai fini della determinazione del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento è superiore ad euro 520.000,00 e che, pertanto, anche in ossequio alle linee guida
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comunemente in uso presso gli uffici giudiziari, il contributo unificato dovuto è pari a € 147,00.
I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria relative al presente giudizio al seguente numero di fax 02/00000000 e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata xxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx, xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx e xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Milano-Roma, lì 24 gennaio 2022
Firmato Da: BIGLIERI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 9360dac5f035f223e12c197e8c42f4
(Avv. Xxxx Xxxxxxxx) (Avv. Xxxx Xx Xxxxxxxxx) (Avv. Xxxxxxx Xxxxxx)
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