Contract
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai Signori:
Avv. Xxxxx Xx Xxxxxxx Membro designato dalla Banca d’Italia, che svolge le funzioni di Presidente
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Xxxxxx Xxxxx Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Prof. Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Membro designato dal C.N.C.U.
nella seduta del 09/11/2012 dopo aver esaminato
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,
Fatto
Il ricorrente si duole dell’illegittima segnalazione del proprio nominativo nella centrale rischi CRIF e chiede il risarcimento dei danni per diniego di concessione del credito nella misura di €. 150.000,00, poi ricondotta, con dichiarazione del 24.07.2012, nella misura di
€. 100.000,00. Riferisce di aver stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento per acquisto di automobile, cui accedevano n. 3 contratti accessori relativi a polizza assicurative. Estinto il finanziamento, tuttavia, non sarebbero stati automaticamente estinti dall’intermediario anche i contratti accessori, con conseguente addebito delle relative rate e segnalazione in CRIF per il mancato pagamento delle rate scadute.
L’intermediario contesta la fondatezza della pretesa avversaria obiettando che il ricorrente ha estinto il solo finanziamento principale e non quelli accessori per i quali continuano a maturare insoluti. Rappresenta che il ricorrente aveva maturato insoluti già prima dell’estinzione del finanziamento principale e ribadisce, dunque, la legittimità della segnalazione e la carenza di prova in ordine alle domande risarcitorie.
Diritto
Il ricorrente lamenta di essere vittima di illegittime segnalazioni nella centrale rischi CRIF ad opera dell’intermediario, che avrebbe continuato ad addebitare illegittimamente l’importo delle rate concernenti le polizze assicurative accessorie al contratto di finanziamento principale oramai estinto. Al riguardo, afferma che riteneva scontato che all’atto dell’estinzione del finanziamento principale, relativo all’acquisto dell’autovettura, venissero estinti anche i finanziamenti accessori relativi alle polizze assicurative.
L’intermediario contesta che il ricorrente è tenuto al pagamento dei finanziamenti concernenti le polizze assicurative, nonostante l’estinzione del contratto principale. L’eccezione è infondata. E’ ormai consolidato, infatti, l’orientamento di Codesto Arbitro che attribuisce alle polizze assicurative natura meramente accessoria al contratto di finanziamento principale. Nel caso di specie, tale circostanza non risulta validamente avversata dalle evidenze documentali da cui risulta che l’intermediario ha direttamente operato anche come collocatore del contratto accessorio e la documentazione contrattuale fa continuo riferimento alle polizze abbinate. Né l’intermediario ha dimostrato il contrario, sicché deve desumersi che la sottoscrizione delle polizze assicurative costituiva, com’è prassi, condizione necessaria per la concessione del finanziamento ad opera dell’intermediario.
Per quanto precede, deve dichiararsi il diritto dei ricorrenti all’estinzione dei finanziamenti collegati alle polizze assicurative in quanto contratti accessori al finanziamento principale. La volontà del ricorrente di estinguere anche i finanziamenti accessori risulta chiaramente espressa nella contabile relativa al pagamento estintivo del finanziamento principale, nella quale si legge, tra le note: “rimanendo in attesa per conteggi contabili ad oggi vs. assicurazione.” Pertanto, ad avviso del Collegio, la convenuta, in ossequio ai doveri di trasparenza e buona fede, è tenuta a provvedere al riguardo, predisponendo i conteggi di estinzione dei predetti ulteriori contratti di finanziamento con riferimento alla data di estinzione del finanziamento principale.
Ne consegue che il ricorrente non è tenuto al pagamento degli importi dei contratti accessori scaduti successivamente all’estinzione del finanziamento principale, ma a corrispondere il saldo determinato in base al conteggio estintivo alla suddetta data. Pertanto, le segnalazioni operate dall’intermediario convenuto nei sistemi informativi creditizi in funzione di tali pagamenti sono illegittime, tanto più che il ricorrente afferma di
esserne venuto a conoscenza non già tramite il preavviso previsto, come condizione di liceità del trattamento, dall’art. 12 d.lgs. 196/2003 e art. 4, comma 7 Codice deontologico, ma avendo ricevuto un diniego di finanziamento da altro intermediario, di cui allega copia. Alla illegittimità delle iscrizioni consegue l’obbligo dell’intermediario convenuto di provvedere alla loro cancellazione.
Fermo quanto precede, l’intermediario contesta espressamente che gli insoluti nel pagamento delle rate e le relative segnalazioni in CRIF risalgono ad epoca antecedente all’estinzione del finanziamento principale. Sul punto, però, nessuna delle parti ha prodotto le risultanze CRIF, sicché non è dato al Collegio di verificare il periodo di permanenza delle segnalazioni né a quale insoluto esse facciano riferimento. Al riguardo, non può andare esente da censura il contegno dell’intermediario che ha omesso di prestare la dovuta collaborazione al Collegio versando in atti la documentazione inerente le segnalazioni.
Da ultimo, si osserva che la dichiarazione rilasciata da altro intermediario relativa al diniego di finanziamento - prodotta dal ricorrente a supporto della domanda risarcitoria - nulla prova in ordine al nesso di causalità tra le segnalazioni asseritamente illegittime ed il diniego di accesso al credito, limitandosi essa a riferire che il finanziamento è stato negato per generiche valutazioni afferenti il merito creditizio del cliente. Né d’altra parte il ricorrente fornisce elementi per la valutazione della sussistenza e eventuale quantificazione del danno.
Per quanto precede, la domanda risarcitoria del ricorrente deve essere rigettata per carenza di prova.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1