TESTO COORDINATO - CLAUSOLE INTEGRATIVE E MODIFICATIVE ALLA CONVENZIONE REPERTORIO N. 42219/13309 DEL 24.05.2016 REGISTRATA A MODENA IL 31.05.2016 AL N. 7685 E TRASCRITTA A MODENA IL 1.06.2016 AL N. PART.9206/9207
ALLEGATO 2
TESTO COORDINATO - CLAUSOLE INTEGRATIVE E MODIFICATIVE ALLA CONVENZIONE REPERTORIO N. 42219/13309 DEL 24.05.2016 REGISTRATA A MODENA IL 31.05.2016 AL N. 7685 E TRASCRITTA A MODENA IL 1.06.2016 AL N. PART.9206/9207
PREMESSE
• ...................................................... nato/a a ...................................................
il ...................................................... residente in. ,
Via ............................... n. , il/la quale interviene in legale rappresentanza del
Comune di Modena, a ciò autorizzato/a ai sensi dell’art. 75 dello Statuto comunale, in esecuzione dell’art. 64 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, giuste le attribuzioni conferiteLe con Disposizione del Sindaco in data , Prot. Gen.
n. …………………., e in forza dei poteri attribuitigli/le con Determinazione Dirigenziale n. ……. del ………………………………. C.F. del Comune di Modena 00221940364;
• ...................................................... nato/a a ...................................................
il...................................................... residente in. ,
Via ............................... n..............., il/la quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua qualità di legale rappresentante della “Cooperativa Edificatrice Modena Casa – Società Cooperativa”, con sede a Modena, Via Rubens Triva n. 29/33, iscritta alla …………………….. di ...................... al n. , a
quanto infra debitamente autorizzato/a con delibera del Consiglio di Amministrazione in data ............ che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera “…..”; CF. 80018710360 e P. IVA 01452570367.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto mediante il quale, fatte salve le seguenti premesse:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 13.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, si stabilivano le linee guida per la concessione di un terreno edificabile, posto in Modena, compreso nella Xxxx xxxxxxxxxx x. 000, xxxx 00;
• con determinazione dirigenziale n. 468/2013, esecutiva dal 20.05.2013, è stato approvato il bando per la ricerca dei futuri concessionari del diritto di superficie sull’area sopra citata, nell’osservanza delle predette linee guida, successivamente modificato con determinazione dirigenziale n. 650/2013, con deliberazione di Giunta comunale n. 488/2013 e con determinazione dirigenziale n. 1327/2013;
• con determinazione dirigenziale n. 454/2014, esecutiva dal 22.04.2014, il terreno di cui sopra, appositamente frazionato, è stato assegnato alla “Cooperativa Edificatrice Modena Casa – Società Cooperativa”, attraverso il succitato bando, con contestuale trasferimento del possesso;
• con delibera del Consiglio Comunale n........del sono state approvate le clausole
integrative e/o modificative della convenzione repertorio n. 42219/13309 a Ministero Xxxx. Xxxx Xxxxxxx;
• con determinazione dirigenziale n. del ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
Il Comune di Modena, a mezzo come sopra, in qualità di proprietario dell’appezzamento di terreno fabbricabile, di seguito meglio descritto, ad esso pervenuto in forza di atto di “Cessione onerosa relativa a Convenzione di Lottizzazione”, Rep. n. 75374/10798 del 03.04.2007, a Ministero Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, registrato a Modena il 18.04.2007, al n. 4925 Atti Pubblici Serie 1T, ivi trascritto il 19.04.2007, al n. 8666 R. PART. (per la parte ex mappale n. 167); nonché in forza di atto di “Cessione bonaria in luogo di Esproprio”, Rep. n. 81489 del 13.05.2003, a Ministero Segretario Generale del Comune di Modena, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, registrato a Modena il 27.05.2003, al n. 671, ivi trascritto il 10.06.2003 al n. 10519 R.PART. (per la parte ex mappali 168-163)
CONCEDE
alla “Cooperativa Edificatrice Modena Casa – Società Cooperativa”, con sede a Modena in via Rubens Triva n. 29/33, di seguito, per brevità, anche indicata “Parte concessionaria”, che, nella persona del suo legale rappresentante, Sig./ra ..........….…………….., accetta, il diritto esclusivo di costruire e mantenere, sulla porzione di terreno posta in Modena, all’interno della Zona Elementare n. 533, area 07, denominata “Pergolesi”, censita al Catasto Terreni del Comune di Modena, al Foglio n. 114, mappale 210, giuste le risultanze del tipo frazionamento Prot. n. MO0177591, approvato dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Modena in data 28.01.2015, un xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x. 00 alloggi, e relative pertinenze, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 4.
L’appezzamento di terreno sopra identificato confina:
- a Nord con un tratto del canale tombato denominato “Cavo”;
- a Est con il mappale n. 211 del foglio n. 114;
- a Sud con i mappali nn. 100 e 213 del foglio n. 114;
- a Ovest con i mappali nn. 42 e 213 del foglio n. 114.
Art. 2 – CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE
Il corrispettivo, convenuto ed accettato dalla Parte concessionaria, per la presente concessione del diritto di superficie, è fissato in complessivi Euro 465.636,71, di cui:
Euro 280.733,48, quale corrispettivo per la concessione dell’area;
Euro 60.120,67, quale corrispettivo per opere di urbanizzazione primaria;
Euro 96.203,36, per oneri di urbanizzazione secondaria; Euro 28.579,20, a titolo di recupero costi organizzativi.
Si dà atto che Parte concessionaria realizzerà, a sua cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria afferenti all’intervento edilizio meglio descritto al successivo art. 4, a scomputo parziale del contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire.
Si dà atto, altresì, che il costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo, risultante dal relativo computo metrico estimativo allegato al Permesso di costruire Prot. n. 2801/2014, ammonta a complessivi € 171.614,14; pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di oneri di U1.
Il Comune di Modena, come sopra rappresentato, attesta che Parte concessionaria ha già provveduto a versare, quali acconti del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie sulla porzione di terreno sopra identificata, nonché a titolo di recupero dei costi organizzativi, le seguenti somme:
€ 25.000,00 per area;
€ 13.260,00 per costi organizzativi;
come risulta dalle richieste di pagamento del Comune di Modena, debitamente quietanzate dalla competente Tesoreria in data 10.06.2014, n. 6257, e in data 03.12.2014, n. 13176.
All’atto della stipula della presente convenzione, Parte concessionaria provvede a versare, a saldo dei corrispettivi sopra indicati, le seguenti somme:
€ 255.733,48 per area;
€ 15.319,20 per recupero costi organizzativi,
come risulta dalle richieste di pagamento del ……….., Prot. n. ………….., del Comune di Modena, debitamente quietanzate dalla competente Tesoreria in data ……………..
Il Comune di Modena, a mezzo del costituito rappresentante, rilascia alla Parte concessionaria, per le somme versate, ampia e finale quietanza liberatoria.
L’IVA sul corrispettivo per la concessione in diritto di superficie dell’area di cui sopra non è dovuta in quanto detta concessione rientra nell’ambito dell’attività istituzionale del Comune, come tale priva di qualsiasi rilevanza commerciale.
Le Parti attestano che Cooperativa Edificatrice Modena Casa – Società Cooperativa, con comunicazione, agli atti Prot. n. 35336/2016 del Settore Pianificazione territoriale e Trasformazioni edilizie del Comune di Modena, ha esercitato la facoltà di rateizzare quanto dovuto per oneri di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, con le modalità previste dall’art 47, comma 1, della L. n.457/78.
A fronte di quanto sopra, Cooperativa Modena Casa – Società Cooperativa si impegna a versare n. 4 (quattro) rate di importo costante, pari a € 24.050,84 ciascuna, alle scadenze di seguito indicate:
entro: 60 giorni, sei mesi, dodici mesi e diciotto mesi dal ricevimento della lettera di invito al rilascio del Permesso di Costruire dell’edificio.
A garanzia del pagamento delle rate di cui sopra la Cooperativa Modena Casa – Società Cooperativa dovrà depositare una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a €
134.684,70, entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di invito al rilascio del permesso di costruire.
Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE; MODALITA’ PER LA RICHIESTA DI RINNOVO
La Parte concessionaria o i suoi aventi causa potranno chiedere il rinnovo del diritto di superficie.
In caso di rinnovo, la durata della concessione del diritto sarà di ulteriori 99 anni.
Il corrispettivo del rinnovo sarà determinato dal Comune di Modena in proporzione all’edificabilità, come quota parte del valore delle aree comprese nella zona, secondo quanto stabilirà la disciplina vigente al momento, e in base al costo preventivato del rinnovo e adeguamento delle opere di urbanizzazione, se a carico del Comune.
Tutte le spese relative all’atto di rinnovo, alla stima per la determinazione del corrispettivo e ogni altra inerente al perfezionamento del rinnovo stesso, saranno poste a carico della Parte concessionaria o dei suoi aventi causa.
Scaduto il termine di concessione del diritto, compreso l’eventuale rinnovo, il diritto di superficie si estinguerà a favore del Comune di Modena che diverrà automaticamente proprietario delle costruzioni insistenti sul terreno.
Art. 4 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE DELL’EDIFICIO DA REALIZZARE, TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DELL’EDIFICIO
La Parte concessionaria si obbliga a realizzare le costruzioni e le opere tutte per le quali è concesso il diritto di superficie, conformemente alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e a quanto definito dalla seguente documentazione tecnica, posta agli atti del Comune di Modena, ai Prott. nn. 35336/2016 e 41550/2016:
• Progetto esecutivo e sue successive varianti, redatte secondo quanto indicato nel relativo articolo dalla presente convenzione;
• Capitolato descrittivo delle opere edili e delle sistemazioni esterne;
• Computo metrico estimativo dei lavori aggiuntivi per il raggiungimento della classe energetica “A”;
• Programma lavori;
• Modello E1, Quadro economico;
• Modello E2, prospetto dei prezzi unitari e a corpo delle singole unità immobiliari e pertinenze;
• Modello E3, prospetto dimostrativo della superficie vendibile di ciascuna unità immobiliare e relative pertinenze;
• Prospetto delle Condizioni generali;
• Bozza di regolamento condominiale.
Salvo proroghe debitamente autorizzate per cause di forza maggiore, i lavori di costruzione del fabbricato dovranno iniziare entro 12 mesi e essere ultimati entro 3 anni dalla data del rilascio del Permesso di costruire dell’edificio; la copertura dell’edificio dovrà avvenire entro 1 anno dall’inizio dei lavori.
Stante l'avvenuta nomina del Commissario governativo avvenuta con Decreto direttoriale
n. 26/SGC/2018 del 31/08/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, riconoscendo questa circostanza come causa di forza maggiore per l'ultimazione delle opere da parte della Cooperativa Modena Casa – Società Cooperativa, si ridetermina un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori stessi in tre anni a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione integrativa.
Il Commissario governativo o, successivamente, l'Amministratore del Condominio, qualora nominato, hanno titolo a subentrare alla Cooperativa Modena Casa – Società Cooperativa nella titolarità dei titoli edilizi, se non decaduti.
Si riconosce in capo al Commissario nonché ai promissari acquirenti o per questi l'Amministratore del condominio, qualora nominato, la facoltà di presentare i titoli edilizi necessari per l'ultimazione dei lavori.
Per l'esecuzione dei lavori di completamento delle parti comuni, delle pertinenze e delle opere di urbanizzazione di competenza del fabbricato, nonché negli adempimenti previsti dalla Convenzione e addendum, i soggetti legittimati a presentare titoli e la documentazione richiesta sono: il Commissario o l'Amministratore condominiale, qualora nominato, per le parti comuni e la relativa documentazione; per i singoli alloggi legittimati sono anche i proprietari per i singoli alloggi venduti prima dell'ultimazione dei lavori, quando ammissibile ai sensi dell'art. 12.
Art. 5 – VARIANTI AL PROGETTO ESECUTIVO
Gli elaborati di progetto costituenti variante al progetto esecutivo iniziale, di cui al precedente art. 4, dovranno essere previamente concordati con il Servizio Politiche abitative e quivi presentati anteriormente alla richiesta del titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività edilizia.
Le varianti al progetto esecutivo di cui alla lettera a), del precedente art. 4, debitamente autorizzate ai sensi del precedente comma, che comportino variazione della superficie vendibile complessiva o diminuzione delle opere dovranno essere recepite nei Modelli E2 e E3 aggiornati, di cui all’art.16, lettera a), n.2.
Per le modifiche comportanti un aumento della Superficie Vendibile dell’intero fabbricato superiore al 1,5% rispetto alla S.V. complessiva convenzionata, pari a mq. 2.729,12, dovrà essere stipulato un nuovo atto di concessione del diritto di superficie.
Art. 6 – OPERE DI URBANIZZAZIONE
La Parte concessionaria eseguirà, a proprie cure e spese, le opere di urbanizzazione primaria afferenti all’intervento edilizio oggetto del presente atto. Allo scopo ha stipulato un’apposita convenzione che disciplina tempi, modalità e garanzie per la realizzazione di dette opere a regola d’arte, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento a titolo gratuito al Comune di Modena.
Art. 7 – SERVITU’
Il Comune, in accordo con Parte concessionaria, con il presente atto costituisce, su tutte le aree condominiali esterne agli edifici, a favore degli Enti istituzionalmente operanti nei servizi, servitù di esecuzione e mantenimento delle reti tecnologiche costituenti le opere di urbanizzazione previste dai progetti delle opere di urbanizzazione del Comparto, ed eventuali loro varianti.
Si precisa, dalle parti, che del valore delle citate servitù si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie.
Art. 8 – LIMITI AL POTERE DI DISPOSIZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E DELLA PROPRIETA’ SUPERFICIARIA
1. E’ fatto divieto alla Parte concessionaria, e ai suoi aventi causa, di alienare il diritto di superficie sull’area non edificata o solo parzialmente edificata.
2. Salva la possibilità di stipulare contratti preliminari di compravendita, ai sensi del successivo art. 15, l’alienazione a terzi degli alloggi è consentita anche prima dell'ultimazione dei lavori, previo rilascio da parte del Comune di determinazione del prezzo di cessione ai sensi dell'art.16 della presente Convenzione.
3. Le parti comuni alle unità abitative residenziali, evidenziate con colorazione gialla nella planimetria allegata sub ….. al presente atto, dovranno rimanere in comunione pro indiviso tra i concessionari del diritto di superficie, non potendo costituire oggetto di esclusiva proprietà.
4. N. 2 (due) alloggi, da realizzare sul lotto oggetto della presente concessione destinati dalla Convenzione rep. n. 42219/13309 del 24/05/2016 ad un regime di locazione agevolata per 15 anni, sono svincolati da tale vincolo e potranno essere alienati con lo stesso regime dei rimanenti alloggi previa richiesta del Commissario governativo o altro legale rappresentante della Cooperativa che ne specifichi le motivazioni ed illustri la destinazione delle risorse ricavate dalle vendite, che saranno in ogni caso da destinarsi al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella procedura straordinaria aperta con la nomina del Commissario governativo avvenuta con Decreto direttoriale
n. 26/SGC/2018 del 31/08/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Art. 9 – PARTI COMUNI INDIVISIBILI
La Parte Concessionaria, anteriormente all'ottenimento del certificato di conformità edilizia e agibilità, si obbliga a predisporre le tabelle millesimali per la ripartizione delle spese relative
alla manutenzione, gestione e sistemazione delle parti comuni indivisibili di cui al comma 3 del precedente articolo 8.
Art. 10 – MUTUI IPOTECARI
La Parte concessionaria, e i suoi aventi causa, potranno contrarre, con istituti di credito, mutui ipotecari sui fabbricati costruiti, o in corso di costruzione, sul terreno concesso in diritto di superficie.
Art. 11 – SUPERFICIE VENDIBILE
La superficie vendibile dell’edificio da realizzare sul lotto concesso in diritto di superficie, come risultante dalla proposta tecnica depositata in atti, è di mq. 2.729,12.
Detta superficie è stata calcolata in base alle seguenti componenti:
• intera superficie delle unità immobiliari a destinazione abitativa, comprensiva dei muri perimetrali, condominiali e interni, compresi eventuali pilastri e metà dei muri di confine con altre unità immobiliari;
• intera superficie dei balconi delimitati da tre muri perimetrali (logge);
• metà della superficie dei balconi;
• un terzo della superficie di terrazzi o lastrici di pertinenza dell’unità immobiliare;
• metà della superficie delle autorimesse;
• metà della superficie di solai o soffitte, o di loro porzioni geometriche (comprensiva di muri come sopra computati), aventi altezza media ponderata non inferiore a metri 1.80;
• metà della superficie delle cantine;
• un decimo della superficie delle aree verdi di pertinenza esclusiva delle abitazioni poste al piano terra.
Le scale interne si intendono comprese nella superficie vuoto per pieno dei singoli alloggi calcolata, per tutti i piani interessati, in base alla percentuale di calcolo del piano stesso.
Art. 12 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEGLI ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE
Il prezzo massimo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale ultimate, e relative pertinenze, ivi compresa la quota parte di spettanza delle superfici comuni indivisibili, viene rideterminato in € 1.740,00/mq. di S.V, al netto di I.V.A.
Il Commissario governativo, è autorizzato a vendere ai soci promissari acquirenti accertati al momento della nomina avvenuta con con Decreto direttoriale n. 26/SGC/2018 del 31/08/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, le unità immobiliari non ultimate, essendosi verificato e pattuito tra le parti che lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti possa essere quantificato in via speditiva in circa l'80% dei lavori previsti per l'ultimazione.
Nel caso in cui la Parte concessionaria/Commissario governativo intenda procedere con la vendita degli alloggi non ultimati, possibile esclusivamente a favore dei soci promissari acquirenti accertati al momento della nomina avvenuta con Decreto direttoriale n. 26/SGC/2018 del 31/08/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, il prezzo massimo da applicare alla unità immobiliari non ultimate sarà pari al valore iniziale di 1.740 €/mq scontato del 20 % per tener conto dei costi necessari per l'ultimazione di lavori, ossia viene determinato in 1.392 €/mq. Ogni maggior somma, se corrisposta è a titolo di erogazione in qualità di socio della cooperativa e non si computa ai fini del calcolo del prezzo di vendita nelle successive alienazioni.
Al prezzo massimo di vendita dell'alloggio non ultimato come sopra determinato per ciascun alloggio (SV) l'importo pattuito direttamente per le migliorie effettivamente eseguite.
Il prezzo unitario effettivo delle unità immobiliari, e delle relative pertinenze, potrà variare entro un limite di +/- 5% rispetto al prezzo medio iniziale convenzionato, in funzione delle differenze qualitative o di posizione delle unità immobiliari, quali: presenza di scale interne, piano, orientamento, affaccio, esposizione, ecc..
Condizioni particolari nella vendita delle unità immobiliari, eventualmente praticate in favore di taluno, in nessun caso potranno comportare aumenti ingiustificati nei confronti degli altri acquirenti.
Le unità non ancora vendute o assegnate con preliminari di vendita alla data di sottoscrizione della presente Convenzione integrativa potranno essere cedute dal Commissario a soggetti aventi i requisiti soggettivi previsti dalla Convenzione (persone fisiche residenti o con attività lavorativa a Modena; impossidenti).
Una volta ultimate le unità immobiliari, i proprietari, ovviamente decorso il periodo di inalienabilità di 5 anni a decorrere dalla stipula dell'atto di compravendita, potranno alienare l'unità al prezzo massimo di calcolato in conformità alla Convenzione.
La vendita al grezzo a soggetti terzi, diversi dai promissari acquirenti potrà essere autorizzata solo in blocco, con delibera di Giunta comunale, per motivate ragioni comunicate dal Commissario.
Art. 13 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEGLI ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE
• 10% alla stipula del preliminare (o all’atto di prenotazione);
• 20% all’inizio del getto di fondazione, la cui data è da comunicarsi per iscritto al Comune di Modena - Servizio Politiche abitative a cura della Parte concessionaria;
• 20% a 6 mesi dalla data di inizio getto fondazione;
• 25% a 12 mesi dalla data di inizio getto fondazione;
• 15% alla comunicazione ufficiale di fine lavori;
• 10%, a saldo, alla data del rogito.
Nel caso in cui la stipula del preliminare di compravendita (o l’atto di prenotazione) avvenga tra l’inizio e la fine dei lavori per causa non imputabile alla Parte concessionaria, all’acquirente potranno essere addebitati, come oneri finanziari, in maggiorazione del prezzo di cessione, gli interessi semplici maturati sulle singole rate di pagamento già scadute, calcolati, per l’intervallo di tempo trascorso tra la scadenza di ciascuna rata e la data di stipula del preliminare (o dell’atto di prenotazione), in misura pari al tasso ufficiale di sconto BCE in vigore nei periodi interessati, aumentato del 2%. Per il calcolo degli interessi sulla prima rata, da corrispondersi all’atto della stipula, la data cui fare riferimento è quella della comunicazione ufficiale di inizio dei lavori.
In caso di ritardato pagamento delle rate, all’acquirente potranno essere parimenti addebitati, come oneri finanziari, in maggiorazione del prezzo di cessione, interessi semplici in misura pari al tasso ufficiale di sconto BCE al momento in vigore, aumentato del 2%, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella dell’effettivo pagamento; tale addebito è condizionato alla presentazione, da parte del Concessionario, della comunicazione scritta dell’avvenuto getto di fondazione.
In caso di anticipati versamenti, rispetto allo scadenziario di cui sopra, saranno riconosciuti all’acquirente, in riduzione del prezzo di cessione, gli interessi attivi, calcolati come sopra.
Modalità diverse di rateizzazione rispetto a quelle convenzionate dovranno essere espressamente richieste dall’acquirente (e del pari accettate dall’operatore) senza calcolo e applicazione di interessi attivi/passivi previsti per detta rateizzazione; le relative nuove e diverse scadenze e/o importi costituiranno la base di riferimento per il calcolo degli eventuali interessi passivi/attivi, fermo restando il saldo del 10% a rogito.
Gli interessi, in tutti i casi, dovranno essere addebitati o accreditati distintamente dalle rate di pagamento e non costituiranno corrispettivo per l’acquisto dell’immobile.
Parte concessionaria si impegna a rilasciare, ai promissari acquirenti, apposite ricevute attestanti l’avvenuto versamento degli acconti sul prezzo.
Art. 14 – AGGIORNAMENTO DEI PREZZI DI VENDITA DEGLI ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE
Per i preliminari (o per gli atti di prenotazione) stipulati dopo la data di ultimazione dei lavori, il prezzo massimo finale di vendita delle unità immobiliari, e relative pertinenze, come risultante dal Mod. E2, sarà rivalutato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice generale nazionale dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale, verificatasi tra il mese della comunicazione ufficiale di fine lavori e quello della richiesta dell’atto di determinazione del prezzo massimo di cessione, di cui al successivo art.16.
In caso di ritardo nella pubblicazione dell’indice ISTAT, l’inizio e la fine del periodo di riferimento saranno opportunamente e in eguale misura retrodatati.
Decorsi cinque anni dalla data di ultimazione lavori il suddetto prezzo massimo sarà diminuito in base alle percentuali di deprezzamento di cui all’art.17.
Art. 15 – MODALITÀ PER LA STIPULA DEI CONTRATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA DEGLI ALLOGGI
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 20 della presente convenzione, Parte concessionaria si obbliga a preferire, per la stipula dei contratti preliminari (o atti di prenotazione), i cittadini che si impegnino a divenire impossidenti alla data di stipula dei contratti di compravendita.
Parte concessionaria si obbliga, altresì, a inserire, nei contratti preliminari di compravendita (o negli atti di prenotazione), una clausola espressa, ex art. 1456 cod. civ., che preveda la risoluzione di diritto dei contratti medesimi nel caso in cui i promissari acquirenti non risultino impossidenti alla data fissata per la stipula del contratto definitivo.
Pertanto, prima della stipula del contratto definitivo, Parte concessionaria dovrà verificare la effettiva condizione di impossidenza del promissario acquirente, e, in caso negativo, dovrà risolvere il preliminare ai sensi dell’art. 1456, comma 2, del cod. civ.
2. Allo scopo di consentire l’accertamento del requisito sopraindicato anche da parte del Comune, prima della stipula del contratto di compravendita Parte concessionaria farà pervenire, al Servizio Politiche abitative, i nominativi e il codice fiscale dei futuri intestatari dell’alloggio, e a fornire, con frequenza mensile, l’elenco dei contratti preliminari (o atti di prenotazione) stipulati.
3. Ai fini del presente articolo si considera “possidente” il titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio comunale.
Art. 15 bis – CONTENUTO OBBLIGATORIO DEI CONTRATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA DEGLI ALLOGGI DA COSTRUIRE
1. Il contratto preliminare (o l’atto di prenotazione) di compravendita dell’alloggio dovrà contenere quanto richiesto a norma dall’art. 6 del D.lgs. 20.6.2005, n.122, fatta eccezione per l’indicazione di cui al comma 1, lettera g), nonché l’elenco dei vincoli contenuti al successivo art.17.
2. Prima della stipula del contratto preliminare (o dell’atto di prenotazione) di compravendita, Parte concessionaria è tenuta ad informare il soggetto interessato all’acquisto, dei vincoli a cui soggiace l’alloggio, consegnando copia dello schema di convenzione da stipulare per la concessione del diritto di superficie.
Art. 16 – MODALITÀ PER LA CESSIONE DEGLI ALLOGGI E RELATIVE PERTINENZE
Le unità immobiliari costruite dovranno essere alienate nell’osservanza delle seguenti prescrizioni:
I. il Commissario governativo dovrà richiedere al Comune di Modena, la congruità del prezzo massimo di cessione delle unità immobiliari non ultimate, nel rispetto delle condizioni indicate nell'art.12 della presente Convenzione, consegnando:
1. copia delle relative planimetrie concessionate, riportanti la superficie vendibile delle varie unità immobiliari e relative pertinenze;
2. Modelli E2 e E3, aggiornati, recanti l’indicazione della superficie vendibile, del prezzo unitario e a corpo di cessione;
3. prospetto riportante tempi e modalità di pagamento applicati ad ogni alloggio, e i conteggi degli eventuali interessi attivi e/o passivi applicati;
II. Il Comune di Modena rilascerà un'attestazione di congruità del prezzo massimo nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
III. La Parte concessionaria/Commissario governativo si obbliga ad alienare le singole unità immobiliari, anche non ultimate, e relative pertinenze, ad un prezzo determinato secondo quanto stabilito dell'art.12 della presente Convenzione. Nel prezzo massimo di cessione così calcolato è ricompreso il corrispettivo per il trasferimento della proprietà superficiaria delle parti comuni indivisibili, di cui al precedente art. 8, comma 3, per la quota di relativa spettanza.
IV. Negli atti di trasferimento delle singole unità immobiliari dovranno essere inserite espressamente le clausole e le condizioni tutte di cui al successivo articolo 17; inoltre, ai medesimi dovranno essere allegati gli atti di determinazione del prezzo massimo di cessione.
V. La Parte concessionaria/Commissario governativo dovrà comunicare, a sua cura e spese, al Comune di Modena - entro 90 giorni dalla stipula, gli estremi dei rogiti di compravendita stipulati.
Art. 17 – CLAUSOLE DA INSERIRE PER ESTESO NEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO DELLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI E RELATIVE PERTINENZE
dal Comune di Modena, con scadenza al 22.04.2113, mediante convenzione stipulata tra il Comune medesimo e la “Cooperativa Edificatrice Modena Casa – Società Cooperativa” –, con sede a Modena, Via Rubens Triva n. 29/33, a Ministero …………… in data
…………. Repertorio n. …………… trascritta il …………..
Fino alla scadenza del quinto anno dalla data di stipula del rogito di compravendita, l’immobile dovrà essere abitato dall’acquirente e dal suo nucleo familiare. Durante questo
periodo è fatto divieto al proprietario di alienare, locare o concedere in comodato l’alloggio oggetto del presente atto, fatta salva l’autorizzazione del Comune di Modena per sopravvenuti e comprovati motivi.
L’inosservanza dei suddetti obblighi comporterà l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 5% del prezzo massimo di cessione dell’alloggio determinato alla data di accertamento della violazione.
3. In caso di vendita dell’unità immobiliare, e relative pertinenze, dovranno essere adempiuti i seguenti obblighi.
Dovrà essere richiesto al Comune di Modena apposito atto di determinazione del prezzo massimo di cessione dell’unità immobiliare.
Tale prezzo sarà stabilito come somma degli importi di ogni singola rata di corrispettivo, versata per l’acquisto dell’immobile, e dei costi sostenuti per le opere di miglioria, eventualmente apportate, debitamente documentati, aggiornati in base alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice generale nazionale dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale, verificatasi tra la data di ogni singolo pagamento e quella di determinazione del prezzo massimo di cessione. In caso di ritardo nella pubblicazione dell’indice ISTAT, l’inizio e la fine del periodo di riferimento saranno opportunamente retrodatati in eguale misura.
Il suddetto prezzo massimo di cessione sarà diminuito applicando un coefficiente di deprezzamento determinato, in base all’età dell’edificio, con decorrenza dalla data di rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, secondo la seguente tabella:
◦ fino al 5° anno: 0;
◦ dal 6° al 10° anno: fino al 5%;
◦ dall’11° al 20° anno: fino al 10%;
◦ dal 21° al 30° anno: fino al 20%;
◦ oltre il 30° anno: fino al 30%.
Il suddetto prezzo massimo di cessione dell’unità immobiliare, e relative pertinenze, dovrà essere nuovamente determinato dal Comune in corrispondenza ad interventi di ristrutturazione o restauro, per i quali sia stato rilasciato permesso di costruire o altro titolo abilitativo ai sensi di legge.
Nel prezzo massimo di cessione così calcolato è ricompreso il corrispettivo per il trasferimento dell’intera quota di spettanza della proprietà superficiaria sulle parti comuni indivisibili, di cui alla successiva lettera e).
• Per il trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare, e relative pertinenze, non dovrà essere pattuito un prezzo superiore a quello determinato ai sensi dell'art.12 della presente Convenzione.
• Al contratto di compravendita dovrà essere allegato l’atto suddetto.
• Entro 90 giorni dalla stipula dovranno essere comunicati al Comune di Modena gli estremi del rogito di trasferimento dell’immobile.
• Le parti comuni alle unità abitative residenziali, evidenziate con colorazione gialla nella planimetria allegata sub ….. al presente atto, dovranno rimanere in comunione pro indiviso tra i concessionari del diritto di superficie, non potendo costituire oggetto di esclusiva proprietà, a pena di decadenza dal diritto medesimo. (clausola da approvarsi specificatamente per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile)
4. Il Comune di Modena potrà esercitare il diritto di prelazione nell’acquisto delle unità immobiliari, anche in favore di soggetti designati o presenti nelle proprie graduatorie di assegnazione. L’esercizio di tale diritto dovrà intervenire entro il termine di 40 giorni decorrente dalla data di richiesta dell’atto di determinazione del prezzo massimo di cessione. Entro 30 giorni dall’esercizio del suddetto diritto, il Comune di Modena, o il soggetto designato, sarà vincolato a stipulare, su richiesta della controparte, il contratto di trasferimento.
5. In caso di locazione dovranno essere adempiuti i seguenti obblighi.
a) Dovrà essere richiesto al Comune di Modena apposito atto di determinazione del canone massimo di locazione, comunicando, contestualmente, le generalità del futuro conduttore.
Il Comune di Modena, con tale atto, fisserà il canone annuo massimo di locazione dell’alloggio in misura pari al 3% del prezzo massimo di cessione, calcolato ai sensi della precedente clausola n.3).
Detto canone è comprensivo del corrispettivo per il godimento degli spazi comuni indivisibili e per la fruizione dei servizi complementari (concierge, sala biblioteca, connessione internet, ecc.).
Rimane a carico dei conduttori la manutenzione ordinaria degli alloggi locati.
b) Il locatore non dovrà esigere un canone superiore a quello fissato dal Comune di Modena nell’atto di determinazione del canone massimo di locazione di cui alla precedente lettera a).
c) L’aggiornamento del canone di locazione potrà avvenire a scadenze annuali in misura non superiore alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice generale nazionale dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell’anno precedente.
Alle medesime scadenze, il locatore, che abbia effettuato sull’immobile opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, potrà chiedere al Comune la rideterminazione del canone massimo consentito.
d) Al contratto di locazione dovrà essere allegato l’atto di determinazione del canone massimo di locazione rilasciato dal Comune di Modena.
e) Il contratto di locazione dovrà riportare la seguente clausola: “è fatto divieto al conduttore di sublocare l’unità immobiliare locata, pena la risoluzione di diritto del contratto”.
f) In caso di inosservanza del divieto di sublocazione, di cui alla precedente lettera e), dovrà essere fatta valere la risoluzione del contratto di locazione, inviando comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A/R, al conduttore inadempiente e, per conoscenza, al Comune di Modena.
g) Per tutto quanto non previsto dal presente atto dovranno osservarsi le norme vigenti in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, in quanto compatibili. In particolare trova applicazione il Regolamento di edilizia convenzionata e agevolata approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33/2018 per gli aspetti non disciplinati dalla presente Convenzione.
6. Sanzioni
a) Nullità:
Ogni singola pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione delle unità immobiliari, è nulla per la parte eccedente.
II - Nel caso in cui un soggetto abbia provveduto a vendere l’alloggio o a locarlo senza richiedere apposita determinazione del prezzo o del canone massimo di locazione, ma non si incorra nell’ipotesi di cui sopra, poiché il prezzo o il canone risultano in linea con le determinazioni comunali, si applicherà una penale pari all’1% del prezzo massimo di cessione, calcolato come sopra.
III - Nel caso in cui si verifichino entrambe le violazioni (richiesta di prezzo o canone più elevato del dovuto e mancata richiesta dell’atto di determinazione del prezzo o del canone massimo) si applicherà la sanzione prevista per la violazione di cui al punto I -, maggiorata dello 0,5%.
IV - Nel caso di inosservanza dell’obbligo di cui alla precedente clausola n. 3, lettera e), potrà essere applicata, in alternativa alla decadenza, una sanzione pecuniaria pari al 50% del prezzo massimo di cessione dell’alloggio.
7. L’attività di controllo circa il rispetto delle presenti clausole verrà esercitata dal Comune di Modena ai sensi degli xxx.xx 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge n. 241/1990, e sue successive mm. e ii., e del vigente Regolamento comunale sull’attività e sui procedimenti amministrativi.
8. L’esercizio della facoltà di riscatto del diritto di superficie potrà avvenire verso un corrispettivo calcolato sulla base, non solo dei dati economico-finanziari relativi ai singoli lotti, ma altresì con riferimento al valore reale dei terreni stabilito periodicamente con deliberazione della Giunta comunale, nonché in conformità con quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti in materia.
Art. 18 – NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE/ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO
1. Parte Concessionaria si obbliga a concedere in locazione/assegnare in godimento, per 15 anni decorrenti dalla data di rilascio del certificato di conformità edilizia e
agibilità, n. 2 (due) alloggi, contrassegnati con colorazione gialla nella tabella allegata sub al presente atto, a soggetti designati dal Comune o presenti nelle proprie graduatorie.
2. In caso di compravendita a terzi degli alloggi di cui al precedente comma, detto obbligo dovrà essere trasferito in capo all’acquirente il quale subentrerà nella titolarità dei contratti di locazione in corso esecuzione e negli altri obblighi scaturenti dalla presente convenzione che dovranno essere riportati per esteso nel rogito di trasferimento e nella nota di trascrizione nei registri immobiliari.
3. Il canone annuo massimo degli alloggi, e relative pertinenze, sopra indicati, non potrà essere pattuito in misura superiore a quella fissata dal Comune di Modena, pari al 2,5% del prezzo massimo di cessione determinato sulla base dei criteri di cui ai precedenti xxx.xx 12 e 14.
4. Fuori dal caso di cui sopra, il canone annuo massimo di locazione degli alloggi, e relative pertinenze, non potrà essere pattuito in misura superiore a quella fissata dal Comune di Modena, pari al 3% del prezzo massimo di cessione determinato sulla base dei criteri di cui ai precedenti xxx.xx 12 e 14.
5. Detti canoni si intendono comprensivi del corrispettivo per il godimento degli spazi comuni indivisibili e per la fruizione dei servizi complementari (concierge, sala biblioteca, connessione internet, ecc.).
6. L’aggiornamento dei canoni di locazione potrà avvenire a scadenze annuali in misura non superiore alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice generale nazionale dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell’anno precedente.
Alle medesime scadenze, il locatore che abbia effettuato sull’immobile opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità potrà chiedere al Comune la rideterminazione del canone massimo consentito.
7. Rimane a carico dei conduttori la manutenzione ordinaria degli alloggi locati.
8. Al contratto di locazione dovrà essere allegato l’atto di determinazione del canone massimo di locazione rilasciato dal Comune di Modena.
9. Per tutto quanto non previsto dovranno osservarsi le norme vigenti in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, in quanto compatibili.
10. E’ vietata la sublocazione.
Art. 19 – MODALITÀ PER LA LOCAZIONE/ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO DEGLI ALLOGGI
La Parte concessionaria potrà dare in locazione/assegnare in godimento le unità immobiliari adibite alla residenza, previo rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, alle seguenti condizioni:
a) richiedere al Comune di Modena la determinazione del canone massimo, comunicando contestualmente, le generalità del futuro conduttore;
b) allegare al contratto di locazione/godimento la predetta determinazione del canone massimo di locazione;
c) inserire espressamente nei contratti di locazione/godimento la clausola che vieta al conduttore di concedere in sublocazione l’alloggio locato, a pena di risoluzione di diritto del contratto, clausola da approvarsi specificatamente per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile;
d) far valere, in caso di inosservanza del divieto di sublocazione di cui alla precedente lettera c), la risoluzione del contratto di locazione, inviando comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno, al conduttore inadempiente e, per conoscenza, al Comune di Modena.
Art. 20 – BENEFICIARI DEGLI ALLOGGI
Gli alloggi di cui alla presente convenzione sono destinati a cittadini e cittadine aventi residenza o attività lavorativa nel Comune di Modena.
La residenza o l’attività lavorativa nel territorio del Comune di Modena devono sussistere, rispettivamente, alla data di stipula del rogito di compravendita e alla data di stipula del contratto di locazione/godimento.
Trova applicazione il Regolamento di edilizia convenzionata e agevolata approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33/2018, in riferimento agli adempimenti formali e alle fattispecie della locazione parziale e temporanea , patto di collaborazione.
A) Decadenza
1. Il Comune di Modena potrà dichiarare decaduta la Parte concessionaria dalla concessione del diritto di superficie nei seguenti casi:
1) Inosservanza del divieto di trasferire il diritto di superficie relativo ad area non edificata o solo parzialmente edificata.
2) Inosservanza dell’obbligo di iniziare e finire i lavori entro i termini di cui all’art. 4, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dal Comune per cause di forza maggiore.
3) Inosservanza dei termini di inizio e di fine dei lavori previsti dal cronoprogramma di realizzazione delle opere di urbanizzazione. In caso di mancato rispetto del termine di fine lavori l’Amministrazione Comunale potrà applicare, in alternativa alla pronuncia di decadenza, una penale pari a Euro 450,00 per ogni giorno di ritardo.
4) Inosservanza del divieto di frazionamento e divisione delle parti comuni indivisibili.
Nel caso di inosservanza dei termini di cui al precedente n. 2), e delle relative eventuali proroghe, il Comune potrà, in alternativa alla decadenza, applicare una sanzione pecuniaria determinata con il criterio indicato nella successiva lettera C), comma 2.
Nel caso di inosservanza del divieto di frazionamento e divisione delle parti comuni, alternativamente alla pronuncia di decadenza, il Comune potrà applicare
la sanzione pecuniaria di cui alla successiva lettera C), comma 4, avuto riguardo all’entità della violazione.
2. La decadenza dalla concessione comporta l’estinzione totale o parziale del diritto di superficie e la corrispondente automatica estensione del diritto di proprietà del Comune concedente alle costruzioni eventualmente già realizzate. Comporta altresì la risoluzione di diritto di tutti i contratti di compravendita eventualmente stipulati dal soggetto decaduto.
3. Il Comune concedente dichiara, comunque, di riconoscere fin d’ora, per quanto occorrer possa, che in tutte le ipotesi di decadenza, previste e non dal presente atto, la decadenza stessa non potrà mai operare in pregiudizio del credito o dell’ipoteca dell’istituto mutuante sull’immobile costruito sul terreno, oggetto della presente concessione del diritto di superficie, sue eventuali accessioni e nuove costruzioni, onde l’istituto mutuante potrà sempre far valere sull’immobile ipotecato il proprio credito, nei modi previsti dalla legge, anche dopo la decadenza della Parte concessionaria dal diritto di superficie, anche nei confronti del Comune stesso.
4. Il Comune, in caso di decadenza, verserà alla Parte concessionaria, o ai suoi aventi causa decaduti, al momento della rivendita dell’immobile ad un terzo, un’indennità pari al valore dell’edificio realizzato, risultante da una stima peritale compiuta da tre tecnici, nominati, rispettivamente, dal Comune, dal proprietario decaduto e dal concessionario subentrante nel diritto.
Da tale importo saranno dedotte le spese necessarie per la valutazione dell’indennità da corrispondere al soggetto decaduto, tutti gli oneri inerenti e conseguenti la pronuncia di decadenza e una somma pari alla quota di mutuo non ancora estinta e agli eventuali oneri reali gravanti sull’immobile.
Il Comune potrà altresì trattenere una somma pari al 60% del corrispettivo e degli altri oneri versati per la concessione del diritto di superficie, fatti salvi i maggiori danni.
5. Nel caso in cui, anteriormente alla pronuncia della decadenza, le unità abitative siano state oggetto di contratti di compravendita, il Comune riconosce ai terzi contraenti diritto di prelazione per l’acquisto delle medesime. In tal caso le ragioni di credito dei contraenti, nei confronti della Parte concessionaria decaduta, potranno essere cedute al Comune di Modena che le porterà in detrazione all’indennità di cui al precedente capoverso.
6. La pronuncia della decadenza dovrà essere preceduta dalla contestazione, alla parte inadempiente, dei fatti ad essa addebitati o dalla diffida ad adempiere laddove ancora sia possibile.
La parte inadempiente, secondo i casi, potrà presentare le proprie deduzioni alle inosservanze contestate ovvero procedere all’adempimento entro il termine fissato dall’Amministrazione comunale.
B) Nullità
Ogni singola pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.
La parte che ha percepito cifre superiori al dovuto dovrà restituirle.
C) Sanzioni pecuniarie
1. a) L’inosservanza dell’obbligo di pattuire prezzi di cessione e canoni di locazione/godimento non superiori a quelli determinati dal Comune di Modena comporterà l’applicazione di una penale pari al 10% del prezzo massimo di cessione, in caso di vendita a un prezzo superiore, e pari al 5% in caso di locazione a canoni superiori.
b) Nel caso in cui Parte concessionaria abbia provveduto a vendere gli immobili o a locare/assegnare in godimento i singoli alloggi senza richiedere apposita autorizzazione alla vendita o alla locazione, ma non si incorra nell’ipotesi di cui sopra, poiché il prezzo o il canone risultano in linea con le pattuizioni convenzionali, si applicherà una penale pari all’1% del prezzo massimo di cessione, calcolato, ai sensi dei precedenti articoli, alla data di accertamento delle violazioni.
c) Nel caso in cui si verifichino entrambe le violazioni (richiesta di prezzo o canone più elevato del dovuto e mancata richiesta di autorizzazione alla vendita o alla locazione/assegnazione in godimento) si applicherà la sanzione prevista per la violazione di cui al punto 1.a), maggiorata dello 0,5%.
2. Nel caso di inosservanza del termine previsto per la copertura dell’immobile, comprese le relative eventuali proroghe, verrà applicata una sanzione pecuniaria pari allo 0,03% del prezzo globale dell’edificio per ogni giorno di ritardo.
a) Nel caso in cui, in sede di determinazione del prezzo degli alloggi, si accerti l’avvenuta esecuzione di superfici comuni indivisibili inferiore a quella di cui alla proposta tecnica convenzionata, si applicherà una sanzione pari a € 1.640,00 per ogni Mq. di superficie mancante. Detta somma è soggetta a rivalutazione ai sensi del precedente art. 14.
b) Nel caso di inosservanza dell’obbligo di cui all’art.8, comma 3, si potrà applicare, in alternativa alla decadenza, una sanzione pecuniaria pari al 50% del prezzo massimo di cessione dell’alloggio, determinato alla data di accertamento della violazione.
c) In caso di violazione dell’obbligo di cui all’art.18, comma 1, verrà applicata una sanzione pari al 50% del prezzo massimo di cessione dell’alloggio a cui l’inadempienza è riferita.
3. In caso di accertata violazione degli obblighi di cui agli xxx.xx 15, comma 1, e 20 della presente convenzione, si applicherà una penale pari al 10% del prezzo massimo di cessione dell’alloggio, calcolato alla data dell’accertamento, per ogni singola violazione riscontrata.
Trova applicazione il Regolamento di edilizia agevolata e convenzionata approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33/2018 nei limiti ivi definiti.
Art. 22 – DISPOSIZIONI VARIE E MATERIE FISCALI
Il Comune di Modena a mezzo come sopra, dichiara che il terreno oggetto della presente concessione è di sua piena ed esclusiva proprietà.
Il Comune di Modena rinuncia all’iscrizione di ipoteca esonerando il Direttore dell’Agenzia del Territorio, Sezione Pubblicità Immobiliare di Modena, da qualsiasi responsabilità al riguardo.
• cause e conseguenze derivanti dalle dichiarazioni di decadenza del diritto di superficie;
• cause e conseguenze derivanti dalla violazione dei prezzi massimi di cessione e dei canoni massimi di locazione, secondo quanto stabilito nell’art. 21;
• tutte le clausole e condizioni di cui ai precedenti articoli 3 (Durata e rinnovo del diritto di superficie), 17 (Clausole da inserire per esteso negli atti di trasferimento delle singole unità immobiliari) e art. 18, comma 1, 2 e 3 (vincolo di destinazione alla locazione a termine).
La Cooperativa Edificatrice Modena Casa – Società Cooperativa chiede, altresì, l’applicazione del regime tributario previsto dall’art. 66, comma 6 bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427 (esenzione dall’imposta di bollo e imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati) dichiarando di essere una Cooperativa edilizia di abitazione disciplinata dai principi di mutualità, in conformità all’art. 26 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e xx.xx., iscritta all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004.
Ai sensi dell’art.30 del T.U., approvato con D.p.r. n.380/2001, si allega al presente atto, sotto la lettera “…..”, il “certificato di destinazione urbanistica” riguardante il lotto di terreno oggetto dell’ordierna concessione del diritto di superficie, rilasciato in data 14.04.2016, Prot. n. 55676/2016.
Il Comune di Modena a mezzo come sopra, dichiara che dalla data di rilascio del suddetto certificato alla data odierna non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici relativamente al terreno in oggetto.
Richiesto io notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, che viene da me letto alle parti comparenti, che lo approvano trovandolo conforme alla loro volontà.