Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Repubblica Italiana
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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÁNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
(art. 4 D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167)
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E LA VALIDAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA
QUESITI AGGIORNATI AL 15 Aprile 2015
1) QUESITO: |
La presente per avere un’informazione in merito: a) Al numero di apprendisti da formare relativo al bando “Apprendistato professionaliz- zante o contratto di mestiere”; b) Alla possibilità di presentare un’offerta per entrambi i lotti del suddetto bando. |
RISPOSTA: |
a) Il soggetto attuatore può procedere alla formazione di apprendisti fino ad esaurimento delle risor- se finanziarie assegnate, fermo restando l’organizzazione dei gruppi – classe secondo le indica- zioni fornite dall’art. 9 “Disposizioni di carattere finanziario” dell’Avviso. Inoltre, l’Avviso non defi- nisce un totale di apprendisti da formare poiché ciò dipende anche dal numero di giovani assunti in apprendistato per i quali le imprese richiedono di usufruire dell’offerta formativa pubblica; b) L’Avviso non esclude la partecipazione dello stesso ente ad entrambi i lotti bensì vieta la doppia “partecipazione in più di un RTI per la medesima area territoriale ovvero in forma individuale qua- lora abbia già partecipato in qualità di componente di un Raggruppamento” (cfr art. 3 “Soggetti ammessi a partecipare all’Avviso” e art. 8 “Modalità di valutazione delle offerte formative”). |
2) QUESITO: |
E' la prima volta che la nostra agenzia formativa intende partecipare a un bando sull'apprendistato e avremmo bisogno delle seguenti delucidazioni: a) Nella sezione 3.C dell'allegato 3 (formulario progettuale) si dice: "Descrivere le modalità di pianificazione della formazione esterna degli apprendisti in relazione ai fabbisogni e ad eventuali vincoli esplicitati dalle imprese..." se quindi bisogna fare riferimento ai fabbiso- |
gni, è necessario fare prima un'indagine fra le aziende per sapere quali sono i fabbisogni necessari per la formazione degli apprendisti o tali fabbisogni sono stati già individuati? E in tal caso dove è possibile trovare un'eventuale indagine sui fabbisogni delle aziende in materia di apprendistato? In sintesi, in che modo possiamo sapere quanti corsi è neces- sario progettare per l'inglese, l'informatica ecc. soddisfacendo i fabbisogni e le richieste delle imprese e del territorio? b) E' possibile già sapere quali sono le aziende che intendono far partecipare i loro appren- disti ai corsi di formazione previsti? c) Sempre nel formulario progettuale, alla scheda 6 di pag. 12, in riferimento alle sedi forma- tive, la nota numero 15 a piè di pagina sui collegamenti con mezzi di trasporto pubblici specifica quanto segue "Indicare la presenza di collegamenti nel raggio di 20 Km dalla se- de lavorativa e/o dal domicilio/residenza dell'apprendista". Questo limite di 20 km si riferi- sce solo ed esclusivamente ai corsi che si intende effettuare all'interno delle aziende o fa riferimento anche alle sedi formative accreditate? d) Vi è un numero minimo di enti bilaterali con cui accordarsi se si intende progettare dei percorsi di formazione sui rischi specifici? Tali enti bilaterali devono essere rappresenta- tivi di tutte le province presenti nel lotto o possono rappresentare anche solo una provin- cia? |
RISPOSTA: |
a) Il quesito posto riguarda una parte sostanziale dell’offerta che sarà anche oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione (cfr la tabella dei criteri di valutazione di cui all’art. 8 dell’Avviso) e, pertanto, non possono essere fornite indicazioni in merito. Infatti, la definizione delle modalità at- tuative del progetto formativo, ivi incluse le attività di ricognizione dei fabbisogni territoriali nonché le scelte inerenti i corsi da avviare, spetta esclusivamente alle Agenzie/RTI proponenti; b) Come già specificato al punto 1), le attività di ricognizione utili alla predisposizione del progetto formativo spetta ai proponenti; c) No, fa riferimento alle sedi formative accreditate: l'Avviso prevede che l'ubicazione della sede for- mativa tenga conto del domicilio/residenza dell’apprendista e/o della localizzazione della sede operativa dell’azienda che ha proceduto all’assunzione. In particolare le sedi formative accreditate devono essere facilmente raggiungibili con mezzi pubblici e debbono essere attivate nel raggio di 20 km. dal domicilio/residenza e/o dal luogo di lavoro dell'apprendista. In carenza di questi requi- siti, la formazione può essere effettuata in impresa alle condizioni esplicitate nell'Avviso; d) L’Avviso non impone vincoli né rispetto al numero di enti bilaterali con i quali raccordarsi né rispet- to alla rappresentatività delle Province presenti nel lotto. Come precisato sia nell’Avviso (art.6) che nelle Linee Guida (paragrafo 7 “Struttura e modalità di erogazione della formazione”), gli “Enti Bilaterali devono essere costituiti nell’ambito delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e devono operare nel settore e nel territorio di competenza” (cfr. art.2, comma 1, lettera h del D.lgs.n.276/2003 ed art.2, comma 1, lettera ee, del D.lgs. n.81/2008). Ove l’ente bilaterale non sia presente sul territorio regionale, il protocollo ha valore quando sottoscritto da almeno un’associazione dei datori e da un’associazione dei prestatori di lavoro aventi valenza nazionale”. |
3) QUESITO: |
a) Rif. art. 3 dell’Avviso – I soggetti proponenti possono partecipare alla selezione per en- trambi i lotti con due candidature distinte. E’ corretto? b) Rif. art. 6 dell’Avviso – In merito alla formazione sulla sicurezza relativa ai rischi specifici |
(dell’impresa e/o del settore produttivo), si richiede se la collaborazione con gli Enti bilate- rali è obbligatoria in taluni casi e se si in quali. Inoltre si chiede se, in caso di Agenzia Formativa abilitata anche per la tipologia “Area Sicurezza nei luoghi di lavoro”, tale ambi- to formativo possa essere gestito direttamente dall’Agenzia, senza la collaborazione dei suddetti Enti bilaterali; c) Rif. art. 6 par. 6.1 dell’Avviso - Fermo restando che in sede di presentazione della doman- da di candidatura non sono ancora conoscibili i dati relativi al numero degli allievi, alla lo- ro ubicazione sul territorio e alle aziende richiedenti, si richiede se nel formulario possano essere indicate le sedi “esterne” (accreditate - per. es. Istituti Scolastici) normalmente uti- lizzate dall’Agenzia sul territorio (incluse quelle potenziali), ovvero se può essere indicata solo la sede principale dell’Agenzia. In merito a quest’ultimo punto si evidenzia che al par. 6.3 è richiesto ai proponenti di “garantire l’attivazione di sedi formative adeguatamente at- trezzate [..]”, lasciando supporre che la scelta delle sedi possa essere effettuata anche in un secondo momento, in corso di progetto; |
RISPOSTA: |
a) L’Avviso non esclude la partecipazione dello stesso ente ad entrambi i lotti bensì vieta la doppia “partecipazione in più di un RTI per la medesima area territoriale ovvero in forma individuale qua- lora abbia già partecipato in qualità di componente di un Raggruppamento” (cfr art. 3 “soggetti ammessi a partecipare all’Avviso” e art. 8 “Modalità di valutazione delle offerte formative”); b) Qualora il soggetto attuatore scelga di finalizzare una parte della formazione all’analisi e valuta- zione dei rischi specifici, quest’ultima deve essere declinata secondo quanto previsto negli Ac- cordi del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012 tra il Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazio- ne dei lavoratori ai sensi dell’art.37, co.2 del D.Lgs.n.81/08. Al riguardo, si precisa che l’Avviso non impone di effettuare tale formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i medesimi a conoscenza della volontà del datore di lavoro di volere svolge- re questo tipo di attività formativa, in modo che anche essi possano contribuire con proprie pro- poste in merito, svolgendo efficacemente la funzione che il “testo unico” gli attribuisce (cfr. art. 51 D.Lgs.n.81/08). Resta inteso, anche ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, che tale richiesta di collabora- zione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che quindi siano costituiti nell’ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentati- ve sul piano nazionale e che operino nel settore e nel territorio di competenza; c) Si, nel formulario possono essere indicate le sedi accreditate normalmente utilizzate dall’Agenzia sul territorio (incluse quelle potenziali). In ogni caso le sedi formative accreditate da attivare suc- cessivamente all’ammissione del soggetto attuatore al finanziamento e prima dell’avvio delle atti- vità formative dovranno possedere i requisiti definiti agli artt.3 e 6 dell’Avviso. Si ricorda comun- que che nella griglia di valutazione, di cui all’art. 8 dell’Avviso, è previsto un punteggio specifico per l’adeguatezza delle risorse logistiche e strumentali. |
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO X.xx XXXX XXXXXXX