CONTRATTO DI CONCESSIONE
CONTRATTO DI CONCESSIONE
Il Comune di Livo con sede in Livo, via Xxxxxxxxx Xxxxxxx n. 54 codice fiscale 83002860225, rappresentata in quest’atto dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale signor Xxxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Cles il 09.03.1957, che agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, giusta la deliberazione della Giunta Comunale n. dd ,esecutiva, di seguito indicato come “concedente”;
E
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A., con sede legale in Milano, via Xxxxxxx Xxxxxx, 19 codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P. IVA 08936640963, nella persona del Sig. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Mogliano Veneto (TV) il 7 gennaio 1964, in qualità di procuratore speciale della Società medesima, di seguito indicata come “concessionario” (o “INWIT”),
di seguito congiuntamente le “Parti”,
PREMESSO CHE
a) in data 31.10.2013 è stato stipulato tra il comune di Livo e Telecom Italia Mobile S.p.A. (ora Telecom Italia S.p.A. e di seguito “Telecom”) un contratto di comodato in uso (di seguito il “Contratto Originario”), avente ad oggetto una porzione di immobile: stanza di mq. 3 circa al piano terzo dell’edificio iscritto al NCEU/Catasto Fabbricati – Ufficio di Cles, particella edificiale 55 sub 8 per l’installazione di stazione radio base;
b) in esecuzione del Contratto Originario, sull’infrastruttura passiva (di seguito l’”Infrastruttura”) realizzata sull’Immobile e negli spazi fisici dello
stesso sono stati installati apparati di Telecom Italia S.p.A. (di seguito gli “Apparati”);
c) con atto del 26 marzo 2015 a rogito notaio Xxxxx Xxxxxxxxx di Milano Telecom ha conferito il proprio ramo di azienda – costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile – a INWIT, facente parte del Gruppo Telecom Italia (di seguito il “Conferimento”);
d) in seguito del Conferimento, la cui efficacia decorre dal 1° aprile 2015, INWIT ha assunto la titolarità del rapporto contrattuale di cui in lettera a) di premessa;
h) con la stipula del presente contratto (di seguito il “Contratto”) le Parti in- tendono risolvere consensualmente ed in via anticipata, per come in effetti risolvono, il Contratto Originario e intendono stipulare un nuovo contratto di comodato avente ad oggetto l’immobile di cui in lettera a) di premessa, come meglio identificato al successivo Art. 1 – Oggetto, avente efficacia dalla Data di Efficacia come di seguito definita;
i) l’amministrazione comunale nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico comunale risulta autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale numero di data , esecutiva con cui si è proceduto contestualmente all’approvazione del contenuto del medesimo;
tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue
ART. 1 – Oggetto
Il concedente concede in concessione al concessionario, che accetta, oggetto
pozione di immobile: stanza di mq. 3 circa al piano terzo dell’edificio iscritto al
NCEU/Catasto Fabbricati – Ufficio di Cles, particella edificiale 55 sub 8, il tutto come risulta dall’allegata planimetria sub lett. A).
Il concedente, nella sua qualità di proprietario dell’immobile, dichiara che
sullo stesso non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitare la piena disponibilità del bene da parte del concessionario.
ART. 2 – Scopo della concessione
2.1 L’immobile sarà utilizzato dal concessionario per l’installazione e l’esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica (le “Infrastrutture”). Il concedente prende atto che il concessionario fornisce infrastrutture e relativi servizi a terzi operatori di servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, con qualunque tecnologia esistente o futura ed acconsente a che il concessionario possa utilizzare per detto scopo l’immobile senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone.
2.2 Il concessionario potrà, quindi, a sua cura o tramite i terzi operatori da esso ospitati, comunque senza oneri a carico del concedente e previa
acquisizione di formale autorizzazione da parte del concedente sulla base di
documentata domanda, eseguire sull’immobile gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione delle Infrastrutture, nonché quelli per la loro allocazione integrazione, modifica e sostituzione. Fatta salva l’eventuale
acquisizione dei necessari titoli urbanistici e autorizzativi, stanti le
c aratteristiche architettoniche e di interesse culturale dell’edificio, il
concessionario potrà inoltre installare, mantenere, integrare e modificare anche all'esterno dell'immobile, previa comunicazione al concedente, cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi e manufatti,
sistemi radianti, sostegni per antenne ed impianti di telecomunicazione in ponte radio, apporre cartelli, targhe, tabelle anche non relativi all'attività esercitata nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi. In ragione di quanto sub 2.1, Il concedente concede il diritto di posa in opera di appositi pozzetti interrati per l'impianto di messa a terra, compreso il collegamento con altra eventuale rete di terra esistente per come previsto dalle leggi vigenti in materia.
2.3 La realizzazione di tali opere non comporterà per il concedente alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. In merito a tutti i lavori ed interventi summenzionati, il concedente riconosce al concessionario la facoltà di richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni necessarie e qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del concessionario.
ART. 3 – Durata
La concessione avrà efficacia e decorrenza dal 01.12.2017.
La concessione avrà la durata di anni 9 (nove), eventualmente rinnovabili previo provvedimento del competente organo dell’ente concedente.
E’ fatta salva la facoltà di revoca da parte del concedente per “sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto (ivi compresa l’eventuale sopravvenuta non conformità tecnica dell’impianto e l’accertamento di potenziali rischi per la salute connessi all’attività della stazione), nuova valutazione dell’interesse pubblico originario,” prevista dall’art. 21 quinquies della L. 241/90 e s.m.i.
ART. 4 – Recesso del concessionario
Le Parti convengono che il concessionario possa recedere in qualsiasi momento dalla concessione dandone avviso al concedente mediante raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
ART. 5 Canone di concessione
Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro 2.000 comprensivi degli oneri accessori da corrispondersi in unica rata anticipata con bonifico bancario presso CASSA RURALE DI TUENNO – VAL DI NON filiale di Varollo, IBAN IT 30M0359901800000000129106, intestato a Comune di Livo (Trento).
Il canone decorrerà e sarà corrisposto dal 01.12.2017. A partire dal secondo anno di concessione, il canone sarà aggiornato automaticamente in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U..
È vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto salvo diverso accordo tra le Parti.
ART. 6 – Cessione e ospitalità degli spazi concessi in uso
Il concedente attribuisce al concessionario la facoltà di cedere il contratto, e di ospitare negli spazi concessi altri operatori di telefonia mobile.
ART. 7 – Manutenzione
Ai fini della manutenzione degli impianti, attrezzature, infrastrutture nonché degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il concedente concede al concessionario garanzie per l’accesso all’immobile concesso ed alle relative strutture e pertinenze in qualsiasi momento.
Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l’accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestano il carattere d’urgenza saranno espletate dalle ore 8 alle ore 17 dei giorni feriali e alle 12 del venerdì.
Per ragioni correlate alla gestione dei sistemi di sicurezza operanti sull’immobile, si ritiene indispensabile che gli accessi al medesimo fuori degli orari di ufficio del comune, siano preceduti da preavviso da effettuarsi almeno 24 ore prima dell’accesso con le modalità da concordarsi con l’ufficio tecnico comunale. In casi di interventi di emergenza, il preavviso dovrà comunque essere effettuato con il maggior margine di anticipo possibile.
ART. 8 – Ripristino
Il concessionario, qualora richiesto dal concedente, provvederà a propria cura e spese alla rimozione degli impianti installati ed al ripristino dell’immobile concesso. Resta inteso che il concedente dovrà inoltrare tale richiesta al concessionario, a pena di decadenza, per iscritto, tramite raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima del termine della concessione, ovvero della data in cui diverrà efficace l’eventuale recesso del concessionario.
Indipendentemente dal ripristino dell’immobile, il concedente si impegna a garantire l’accesso di imprese incaricate dal concessionario per l’effettuazione degli interventi di smontaggio ed asporto delle infrastrutture installate, unitamente a qualsiasi altro accessorio o bene di pertinenza.
A maggior esplicitazione dell’impegno sopra descritto, il concedente dichiara e riconosce che tale accesso per il ripristino potrà avvenire in ogni tempo ed indipendentemente da qualsivoglia diritto vantato dal concedente ai sensi del presente contratto.
ART. 9 – Riservatezza
Il concedente si impegna a non fornire a terzi notizie oggetto del presente contratto ed a fare delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da non recare pregiudizio alcuno al concessionario e altresì si impegna ad osservare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo produrranno effetti anche oltre la durata del presente contratto. Il concedente autorizza sin da ora il concessionario a far trattare i propri dati da terzi all’uopo nominati.
ART. 10 – Variazioni al testo del contratto.
Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell’avvenuto accordo scritto tra di esse.
ART. 11 – Clausole fiscali e registrazione del contratto
Il presente contratto dovrà essere registrato a cura del concessionario secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. Le spese di registrazione del contratto saranno sostenute dal concessionario.
Art. 12 – Domicili contrattuali
A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in: Il concedente: xxx Xxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxx (XX);
Il concessionario: al seguente indirizzo operativo: Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. – Via Torino n. 84 – 00000 Xxxxxx (XX).
Art. 13 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che il
presente contratto, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell’esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.
, lì / /
Il Concedente Il Concessionario