PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 2238 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione testo accordo tra Provincia Autonoma di Trento e parti sociali in tema di apprendistato professionalizzante e autorizzazione alla sottoscrizione.
Il giorno 12 Dicembre 2016 ad ore 10:00 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE | XXX XXXXX | |
Presenti: | VICEPRESIDENTE ASSESSORE | XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX MELLARINI XXXX XXXX |
Assenti: | ASSESSORE | XXXXX XXXXXXX |
Assiste: | IL DIRIGENTE | XXXXXX XXXXXXXX |
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Pag 1 di 4 RIFERIMENTO : 2016-D323-00096
In provincia di Trento è attualmente in vigore un accordo in materia di apprendistato professionalizzante, sottoscritto in data 29 dicembre 2014 dai rappresentanti dalle Parti sociali e della Provincia Autonoma di Trento, in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 2443 del 29 dicembre 2014.
L’accordo attualmente in vigore prevede:
1. che la Provincia assicuri l’offerta formativa di base e trasversale nell’apprendistato professionalizzante;
2. che la Provincia garantisca un supporto all'offerta formativa professionalizzante alle imprese che lo richiedono, previo eventuale concorso di spesa, quantificato nel Documento degli interventi di politica del lavoro;
3. che la Provincia metta a disposizione dei piani formativi standard;
4. la subordinazione dell'erogazione dei contributi provinciali per l'occupazione di apprendisti alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei tutori aziendali.
Sulla base della normativa statale sopravvenuta, in particolare il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, con l’evolvere dei contenuti della contrattazione collettiva e dei servizi resi disponibili da parte degli enti bilaterali o altri enti definiti dalla contrattazione, risulta necessario aggiornare i contenuti dell’intesa in materia.
Secondo le nuove indicazioni, continua ad essere accessibile il sostegno economico provinciale alla formazione professionalizzante svolta dall’impresa sotto la propria responsabilità, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le regole stabilite dal Documento degli Interventi di politica del lavoro provinciali previste nell’ambito della formazione continua.
Continua, inoltre, ad essere garantito il sostegno pubblico alla formazione di base e trasversale, sempre nei limiti delle risorse disponibili, mantenendo fermo il fatto che essa è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione provinciale e sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista, in quanto approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione competente e che consenta all’impresa l’iscrizione all’offerta medesima affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data di assunzione dell’apprendista.
La durata ed i contenuti dell’offerta formativa pubblica di base e trasversale rimangono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione: 120 ore per gli apprendisti privi di titolo; 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equipollente. Le predette durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi.
Considerato l’assetto normativo generale in materia e, soprattutto, il fatto che la contrattazione collettiva di settore abbia oramai disciplinato, in larga parte, la figura del tutore
Pag 2 di 4 RIFERIMENTO : 2016-D323-00096
aziendale, nel nuovo accordo viene meno la parte dedicata all’intervento pubblico nell’offerta formativa dei tutori, in quanto ritenuta una esigenza superata, e quindi soppressa la previsione di esclusione della azienda dai contributi provinciali eventualmente previsti per l’assunzione di apprendisti, in caso di mancato svolgimento della formazione per i tutori aziendali.
Infine, considerata l’evoluzione dell’intervento in materia da parte della “bilateralità”, si riconosce a quest’ultima un maggiore ruolo nell’erogazione dei servizi alle aziende.
Udita la relazione,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- vista la L.P. di data 16 giugno 1983 n. 19 e successive modificazioni avente ad oggetto “Organizzazione degli Interventi di Politica del Lavoro”;
- visto il Documento degli interventi di politica del lavoro;
- vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di data 20 febbraio 2014, concernente le linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
- visto il Protocollo d’intesa in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere sottoscritto in data 29 dicembre 2014;
- visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81;
- visto il parere favorevole espresso dalla Commissione provinciale per l’impiego con deliberazione n. 425 di data 2 novembre 2016;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato schema di Protocollo d’intesa tra le Parti sociali e la Provincia autonoma di Trento, volto a regolare le modalità di attuazione del contratto di apprendistato sul territorio provinciale, secondo la tipologia di cui all'articolo 44 (Apprendistato professionalizzante) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81;
2) di autorizzare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione del protocollo di cui al punto 1);
3) di dare atto che agli oneri conseguenti all’attuazione della presente deliberazione si provvederà secondo gli stanziamenti già autorizzati nel bilancio dell’Agenzia del Lavoro.
Pag 3 di 4 ACC RIFERIMENTO : 2016-D323-00096
Adunanza chiusa ad ore 11:30 Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 PROTOCOLLO D'INTESA
IL PRESIDENTE
Xxx Xxxxx IL DIRIGENTE
Xxxxxx Xxxxxxxx
Pag 4 di 4 RIFERIMENTO : 2016-D323-00096
PROTOCOLLO D’INTESA IN MATERIA DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE di cui
all’art.44 del
D.lgs 15 giugno 2015 n° 81
Tra
LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
e
LE ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO:
Associazione Albergatori e Imprese Turistiche Associazione Artigiani e Piccole Imprese Confesercenti del Trentino
Confindustria Trento
Federazione Trentina della Cooperazione Confcommercio Imprese per l’Italia - Trentino
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
CGIL CISL UIL
di seguito denominate “Parti Sociali”
VISTO
- viste le linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014;
- visto il Protocollo d’intesa in materia di apprendistato professionalizzante sottoscritto in data 29 dicembre 2014;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81;
PRESO ATTO CHE
- la formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità della azienda, con possibilità di finanziamento tramite fondi paritetici interprofessionali, ed è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, per un monte ore complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze
dell'apprendista;
- gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
- il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali;
- il presente Protocollo d’intesa costituirà riferimento per le proposte di adeguamento della normativa provinciale e del Documento degli interventi di politica del lavoro;
LE PARTI CONCORDANO CHE
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. nella gestione dei servizi, formativi e non, di sostegno all’apprendistato professionalizzante, gli Enti bilaterali, o in attesa della costituzione degli enti, altri organismi identificati dalle parti, oppure diverse forme di bilateralità eventualmente previste dai contratti collettivi, procedono con una presa in carico dei servizi di seguito elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, anche a favore dei datori di lavoro non iscritti che li richiedessero:
- assistenza alla compilazione dei P.F.I.
- attività di sostegno alla formazione sotto la responsabilità dell’azienda mediante:
• consulenza alla programmazione ed erogazione della formazione;
• consulenza sulla documentazione e sull’attestazione della formazione;
• consulenza sulla registrazione sul libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale eventualmente acquisita ai fini contrattuali;
• sviluppo di offerte formative di tipo professionalizzante;
• eventuale formazione per tutori aziendali;
3. la Provincia, per il tramite dell’Agenzia del Lavoro e nei limiti delle risorse annualmente disponibili, può finanziare l’attività formativa professionalizzante aziendale nell’ambito degli Interventi di formazione continua; inoltre, realizza l’offerta formativa finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore, per la durata dell’apprendistato, tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista e nel rispetto delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. Le modalità, i termini ed i contenuti della formazione sono specificati nel Documento degli interventi di politica del lavoro;
4. nell’ambito delle ore di formazione di base e trasversale erogate nel corso del primo anno dall’assunzione, vanno previste 2 ore per la trattazione del tema della pensione complementare;
5. il presente accordo si applica, in quanto compatibile, a tutti i contratti di apprendistato professionalizzante e sostituisce il protocollo di intesa sottoscritto in data 29 dicembre 2014.
Letto, condiviso e sottoscritto
Per le Associazioni dei Datori di Lavoro
L’Associazione Albergatori e Imprese Turistiche |
|
L’Associazione Artigiani e Piccole Imprese |
|
La Confesercenti del Trentino |
|
La Confindustria Trento |
|
La Federazione Trentina della Cooperazione |
|
Confcommercio Imprese per l’Italia - Trentino |
|
Per le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
la CGIL
la CISL
la UIL
Per la Provincia Autonoma di Trento
Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Xxx Xxxxx
Trento,