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CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI BEVANDE ED ALTRI GENERI DI CONFORTO.
Capitolato Speciale
CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI BEVANDE ED ALTRI GENERI DI CONFORTO.
COD CIG 4398338755
CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI BEVANDE ED ALTRI GENERI DI CONFORTO.
Sommario
ART. 1 OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE 3
ART. 2 BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE 3
ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE E IMPORTO DELL’APPALTO 3
ART. 4 PRODOTTI DA EROGARE 4
ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI 4
ART. 6 VARIAZIONI DEI DITRIBUTORI INSTALLATI 5
ART. 7 ONERI DI GESTIONE A CARICO DELL’ASP DI R.C 5
ART. 8 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO 5
ART. 9 ASSISTENZA E MANUTENZIONE 6
ART. 10 NORME PER LE APPARECCHIATURE 7
ART. 11 VERIFICHE E LAVORI 7
ART. 12 IMPOSTE E TASSE 7
ART. 13 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 7
ART. 14 DEPOSITO CAUZIONALE 8
ART. 15 ASSICURAZIONI E GARANZIE 8
ART. 16 MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E RILASCIO COATTIVO 9
ART. 17 RISOLUZIONE ANTICIPATA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE 9
ART.18 DISCIPLINA TRANSITORIA 9
ART.19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 9
CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI BEVANDE ED ALTRI GENERI DI CONFORTO.
ART. 1 OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE.
Il contratto ha per oggetto l’affidamento in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di alimenti, bevande ed altri generi di conforto da collocarsi nei locali e nelle sedi degli uffici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.
Il rapporto giuridico intercorrente tra la Ditta preposta all’installazione e alla gestione delle apparecchiature di distribuzione e l’ASP di R.C. si configura come un rapporto di natura concessoria e non di locazione.
Le norme del presente Capitolato Speciale regolamentano l’installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica o semiautomatica di bevande o altri generi di conforto, con funzionamento a denaro, a gettone od a schede prepagate (cd. chiave), collocate su spazi di proprietà dell’ ASP di R.C.
I distributori da installare sono così suddivisi
N° 120 per bevande fredde e/o alimenti N° 120 per bevande calde
Per un importo a base d’asta per distributore di € 80,00 mensile
Il numero di distributori sopra indicati potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell’appalto, in quanto in atto, l’ASP di R.C. non ha contezza dell’esatto numero dei distributori automatici di cui le singole aree ed i singoli reparti abbisognano, nonché delle reali fattibilità e criticità tecniche in merito alla loro collocazione e pertanto la ditta aggiudicataria si impegnerà ad eseguire le variazione richieste dall’ASP di R.C. ed ad adeguare conseguentemente in aumento o in diminuzione il canone dovuto senza poter opporre alcuna eccezione ed accettando espressamente tale alea in merito al numero dei distributori ed alla loro collocazione.
ART. 2 BENI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Sono oggetto di concessione gli spazi idonei all’installazione di apparecchiature per la distribuzione alimenti, bevande ed altri generi di conforto su aree di proprietà dell’ ASP di R.C., . Gli spazi per l’installazione delle apparecchiature di distribuzione sono altresì concessi in uso per finalità strumentali al servizio del personale dell’ ASP di R.C. e e dell’utenza.
I distributori automatici da installare a cura della Ditta concessionaria dovranno essere installate negli spazi che saranno concordati con dalle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri , Dai Responsabili dei Distretti Sanitari , dai Responsabili dei Dipartimenti o dai Responsabili delle Strutture Complesse.
Il concessionario potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni all’ ASP di R.C , individuando spazi ritenuti idonei e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta. L’ ASP di R.C si riserva la facoltà di valutarne la convenienza e l’opportunità prima di concedere l’autorizzazione.
ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE E IMPORTO DELL’APPALTO
Il contratto ha una durata di anni cinque (5) anni consecutivi decorrenti dalla data di avvenuta installazione dei distributori ed avvio del servizio con possibilità di rinnovo per ulteriori anni tre ( 3 ) anni Anche nel caso in cui si dovesse procedere al rinnovo e l’ASP di Reggio Calabria non avesse ancora concluso con la nuova aggiudicazione del servizio, la stessa ha facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a mesi sei .
Gli obblighi conseguenti alla concessione degli spazi perdurano fino a che è sussistente il rapporto da cui la concessione trae titolo.
L’importo presunto per la durata del contratto per anni 5 (cinque) più la previsione di rinnovo per ulteriore anni 3 (tre) agli stessi patti e condizioni, calcolato su un importo minimo di € 80,00 mensile per ogni distributore installato è di € 1.843.200 ( unmilioneottocentoquarantatrèduecento) al netto dell’IVA
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Alla scadenza del periodo contrattuale la Ditta assegnataria dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant’altro eventualmente posto in essere per l’installazione medesima.
Con il provvedimento di concessione la Ditta è autorizzata a presentare, se dovuta, denuncia di inizio attività, ai sensi della vigente normativa (L. 241/90 e D.Lgs.114/98 e s.m.i.).
ART. 4 PRODOTTI DA EROGARE
Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto, da installare negli spazi oggetto della concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa.
La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a cura del concessionario.
I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.
ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI
Per la concessione degli spazi per l’installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande ed altri generi di conforto, il concessionario deve corrispondere per ogni distributore installato il canone offerto. Ai fini della determinazione del canone dovuto la ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere l’elenco dei distributori installati su supporto informatico (file excel) entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno di contratto. Il documento dovrà riportare i seguenti dati:
sede
modello distributore
data installazione/data dismissione
Resta inteso che l'attivazione di ciascun distributore è il presupposto necessario per il pagamento del relativo corrispettivo a favore dell' ASP di Reggio Calabria .
Tale canone sarà dovuto all’ASP di R.C quale corrispettivo per:
la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici;
il rimborso forfetario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano;
lo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.
Nessun ulteriore importo dovrà essere versato dal concessionario all’ASP di R.C, con specifico ma non esclusivo riferimento a canoni o corrispettivi comunque richiesti da enti terzi nei casi in cui l’ASP di R.C concedente non sia proprietaria degli immobili.
Il canone dovrà essere versato in quattro rate trimestrali, a seguito di emissione da parte dell’ASP di R.C della relativa fattura. La prima fattura sarà emessa trascorsi 30 giorni lavorativi dall’inizio del periodo di concessione.
Il concessionario sarà tenuto ad effettuare il pagamento del canone trimestrale, con le modalità che verranno indicate dall’ASP di R.C, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura che verrà trasmessa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di ritardato pagamento, il concessionario è tenuto a pagare, senza bisogno di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza. Il tasso è quello corrispondente al "prime rate" fissato dall'ABI in vigore alla scadenza del termine di pagamento maggiorato di cinque punti percentuali.
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Il canone annuo sarà adeguato, a partire dal secondo anno di contratto, in base all’indice ISTAT, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
ART. 6 VARIAZIONI DEI DITRIBUTORI INSTALLATI
Tutte le variazioni dei termini della concessione dovranno essere concordate per iscritto tra le parti. L’ASP di R.C si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i necessari presupposti di fatto e di diritto, di richiedere variazioni in aumento dei distributori automatici . A seguito di eventuali riorganizzazioni strutturali e, comunque, per qualsiasi esigenza dell'ASP di R.C., il concessionario è tenuto su semplice richiesta a provvedere, a sua cura e spese e senza alcuna rivalsa, allo spostamento delle apparecchiature in siti e/o locali ritenuti più idonei.
ART. 7 ONERI DI GESTIONE A CARICO DELL’ASP DI R.C
Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua sono completamente a carico dell’ASP di R.C, che provvede al recupero dei relativi costi mediante quota forfettizzata del canone di concessione, come indicato al precedente art. 5.
ART. 8 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario dovrà:
a) fornire ed installare entro 60 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto - i distributori automatici per la somministrazione di bevande od altri generi di conforto che dovranno essere:
collocati in maniera tale da non essere situati in prossimità di uscite di sicurezza ovvero in locali non adatti;
sollevati dal pavimento in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente.
eseguiti a perfetta regola d'arte gli allacci relativi alla fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua potabile, con l'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche e GEI/UNI, a spese della ditta appaltatrice del servizio.
muniti di marcatura CE e dispositivi per pagamento in denaro, che garantiscano l’erogazione del resto, a gettone o a schede prepagate (cd. chiave), nonchè conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 e s.m.i. e conformi al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
b) fornire, al termine dei 60 giorni lavorativi stabiliti per l’installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato dei distributori automatici installati, distinti per sito e tipologia dei prodotti erogati. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate, per consentire l’emissione della fattura da parte dell’ASP di R.C;
c) essere iscritto alla C.C.I.A.A., nel cui certificato dovrà comparire come attività esercitata quella oggetto della presente concessione;
d) dovrà essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività oggetto di concessione; l’eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all’ASP di R.C;
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e) garantire la costante pulizia e l’igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.;
f) possedere Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall’Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
g) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
h) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
i) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
j) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l’installazione dei distributori automatici;
k) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio a ritorno automatico - da sostituire qualora diventino inidonei allo scopo - in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell’utilizzo delle apparecchiature;
l) fornire ai Dirigenti delle singole Direzioni/Unità Organizzative, etc., presso le quali sono ubicati i distributori, il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato Speciale;
m) impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
n) adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
o) come disposto dall’art. 6 provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento per sopravvenute esigenze dell’ASP di R.C;
p) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un’accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
q) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.
r) Il concessionario potrà affidare a soggetti terzi (ditte esterne, artigiani, cooperative di servizi, ecc.) alcune prestazioni oggetto della concessione, ma ne dovrà preventivamente avvisare l’ASP di R.C concedente ed avere cura che questi ultimi adempiano a tutti gli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi. Resta fermo il fatto che il concessionario è responsabile, in solido con i soggetti terzi, di tutti gli altri obblighi derivanti dal presente Capitolato.
ART. 9 ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 8 ore lavorative
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dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l’apparecchiatura è installata.
Al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.
Qualora l’entità del guasto non consenta la riparazione dell’apparecchiatura entro le 8 ore lavorative dall’avvenuta segnalazione, il concessionario ha l’obbligo di sostituire l’apparecchiatura medesima entro i successivi 4 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.
ART. 10 NORME PER LE APPARECCHIATURE
La Ditta concessionaria è tenuta ad assicurare l’erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.
Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i., e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.
Il concessionario deve mettere a disposizione dell’ASP di R.C, prima dell’inizio del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare.
ART. 11 VERIFICHE E LAVORI
Nel corso del rapporto concessorio l’ASP di R.C ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, la verifica dei parametri qualitativi ed il controllo delle condizioni caratterizzanti l’”OFFERTA TECNICA” del Concessionario, ivi inclusi i prezzi di vendita dei prodotti. L’accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di risoluzione della convenzione e revoca della concessione.
Nel corso del rapporto concessorio l’ASP di R.C ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, sugli spazi dati in concessione, quelle verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessario effettuare, previa adeguata comunicazione al concessionario, che, comunque, non può negare il relativo consenso.
Qualora, per l’effettuazione di lavori negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze del luogo ove è posizionato il distributore, debba provvedersi allo spostamento delle apparecchiature stesse, l’ASP di R.C dovrà individuare un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori stessi.
ART. 12 IMPOSTE E TASSE
E’ a carico del Concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all’esercizio dell’attività, nonché delle spese derivanti dalla sottoscrizione dell’atto di concessione. Fermo restando quanto previsto al quinto capoverso dell’articolo 5, sono escluse quelle relative alla proprietà degli spazi ed allo smaltimento dei rifiuti.
ART. 13 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge.
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Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.
Il Concessionario si impegna a trasmettere all’ASP di R.C, prima dell’installazione dei distributori automatici e dell’avvio del servizio, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dagli enti competenti, attestante la regolarità delle posizioni previdenziali ed assicurative del Concessionario, e la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali.
Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Il personale del Concessionario incaricato all’espletamento del servizio dovrà:
essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell’ASP di R.C e degli utenti;
aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.
Atteso che il Concessionario potrà affidare a soggetti terzi (ditte esterne, artigiani, cooperative di servizi, ecc.) alcune prestazioni oggetto della concessione, lo stesso dovrà avere cura che questi ultimi operino in conformità alle normative vigenti ed adempiano a tutti gli impegni ed obblighi derivanti dal presente Capitolato.
ART. 14 DEPOSITO CAUZIONALE
Prima dell'avvio del servizio, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'esecutore del contratto, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a),| D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 è obbligato a costituire garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale affidato, XXX xxxxxxx, nelle forme e con le modalità previste per la partecipazione.
La garanzia, deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto a cui si riferisce e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice; civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Ai sensi dell'Art. 113, comma 3, D.lgs 163/06 e s.m.i., la garanzia fidejussoria sarà; svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%' dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo del restante 25% sarà autorizzato con apposito atto del Responsabile del Procedimento alla scadenza del contratto, solo dopo; l'attestazione di corretto e regolare adempimento del servizio, in assenza di controversie .
La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 15 ASSICURAZIONI E GARANZIE
Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate.
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Prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il concessionario deve dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi: 1) danni subiti dalla stazione appaltante con un massimale pari ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx; 0) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio con un massimale pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila).
Il concessionario è tenuto, comunque, a manlevare l’Ente da qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.
La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l’ASP di R.C ed il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta all’ASP di R.C o comunque all’atto della riconsegna degli spazi stessi.
ART. 16 MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE E RILASCIO COATTIVO
Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di revoca della concessione.
Il concessionario avrà comunque l’obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all’Ente che a tal fine potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo 14. Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il concessionario non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, l’ASP di R.C potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi dell’art. 823, comma secondo, del codice civile.
ART. 17 RISOLUZIONE ANTICIPATA E RINUNCIA DELLA CONCESSIONE
Il contratto di concessione potrà essere risolto nel caso in cui il concessionario utilizzi lo spazio concesso per finalità non conformi alla specifica funzione della concessione stessa, ovvero in caso di gravi inadempienze relative al mancato rispetto da parte del concessionario, reiterato e accertato in contraddittorio, delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, l’ASP di R.C potrà dichiarare risolto il contratto mediante comunicazione da inviarsi al Concessionario tramite lettera raccomandata a/r.
Il Concessionario potrà, dal canto suo, rinunciare alla concessione per giustificato motivo, dandone comunicazione all’ASP di R.C tramite lettera raccomandata a/r con preavviso non inferiore a tre mesi.
ART.18 DISCIPLINA TRANSITORIA
Le disposizioni contenute nel presente Capitolato regolamentano tutti i rapporti che si instaureranno tra il soggetto concessionario e l’ASP di R.C per l’utilizzo degli spazi necessari per l’installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione di bevande ed altri generi di conforto, non ancora definiti con il provvedimento di concessione.
ART.19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti sull’interpretazione, esecuzione, scioglimento della concessione e del sotteso rapporto giuridico, sarà competente il foro di Reggio Calabria secondo le disposizioni di cui al vigente codice di procedura civile.
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DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI BEVANDE ED ALTRI GENERI DI CONFORTO.
Responsabile del Procedimento: Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx
Tel. 0965/347446 - Fax 0965/347285- E-mail: xxxxxxxxxx@xxx.xx.xx
Per accettazione
_ Timbro e firma della Ditta
Il Responsabile del Procedimento Direttore ell’Ufficio Xxxxxxx Xxxxxxx Approvvigionamenti Beni e Servizi
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx