REPUBBLICA ITALIANA
Allegato III
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ENTE PARCO NATURALE DELLE PREALPI GIULIE
Rep. n.
OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL RIFUGIO ESCURSIONISTICO PIAN DEI CICLAMINI IN COMUNE DI LUSEVERA
L’anno duemilaventidue (2022), addì XX (XX) del mese di XX,
a) tra il dott. for. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Belluno il 24/12/1963 in qualità di Direttore pro tempore che interviene in nome, per conto nell’interesse dell’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, (CF
NDRNTN63T24A757X) in esecuzione della determinazione a contrarre n. del
di seguito chiamato Ente parco o locatore
E
b) , nato a ( ) il , c.f.
, che nella sua qualità di Legale Rappresentante, agisce in nome e per conto di , C.F. e P.IVA. , avente sede legale in ( ), , di seguito chiamato conduttore;
PREMESSO CHE:
- con Delibera del Consiglio Direttivo n. 34 del 04/09/2017 si approvava la convenzione con il Comune di Lusevera per la costituzione diritto di superficie del complesso ricettivo di Pian dei Ciclamini.
- con decreto del Direttore n. del , all’esito di procedura ad evidenza pubblica, veniva assegnata la locazione dell’immobile predetto all’operatore economico
;
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
L’Ente parco concede in locazione a , che accetta, l’immobile denominato “Rifugio escursionistico Pian dei Ciclamini” e relative pertinenze, situato in Comune di Lusevera (UD), località Pian dei Ciclamini, censito catastalmente come segue:
- Fg. 10, pc. 129 (Ente urbano);
- Fg. 10, pc. 129, sub. 2, Cat. D02;
- Fg. 10, pc. 129, sub. 4, Cat. C06 e A03;
- Fg. 10, pc. 129, sub. 6, Cat. D02;
- Fg. 10, pc. 129, sub. 7 BCNC
- Fg. 202 pc. 202 (incolto produttivo)
Art. 2 – Destinazione d’uso
La struttura ha destinazione ricettiva-turistica (bar ristorante, alloggi, punto informativo, spazio meeting ed eventi) nell’ambito del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.
È fatto divieto alla parte conduttrice di mutare la destinazione d’uso senza il consenso scritto del locatore.
Il conduttore solleva il locatore da ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da violazione della disciplina dell’attività d’impresa esercitata.
Art. 3 - Custodia
Il Conduttore è costituito custode dell’immobile locato e tiene sollevato l’Ente parco da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dal suo utilizzo, da incuria o cattiva sorveglianza. L’Ente parco non è tenuto ad alcun risarcimento qualora l’immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicare, in tutto o in parte, l’utilizzo, restando, quindi, esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli artt. 1578 e 1581 del c.c.
Art. 4 - Durata
Il presente contratto produrrà i suoi effetti a partire dalla data di stipula del presente contratto, per una durata di 6 (sei) anni. Alla scadenza, il presente contratto è rinnovabile in forma espressa per un periodo di 6 (sei) anni, qualora una delle parti, ai sensi e nel rispetto degli artt.
28 e 29 della Legge n. 392/1978, non abbia comunicato disdetta all’altra, tramite lettera raccomandata o PEC, almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.
Art. 5 - Recesso del conduttore
Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata o PEC, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione ex art 27 della Legge n. 392/1978.
Art. 6 - Canone
Il canone annuo è pari a € ( / ) + IVA.
Detto canone di locazione dovrà essere pagato da parte del conduttore in rate mensili entro il 30 di ogni mese, mediante Bonifico c/o , su conto corrente n. IBAN , intestato all’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie.
Qualora il conduttore, alla luce di quanto previsto al successivo art. 8, o il locatore o entrambi provvedano al completamento delle camere al grezzo site al secondo piano al momento della stipula del presente contratto per un totale di 16 posti letto, il canone verrà aumentato del 10% con decorrenza a far data dal verbale di messa a disposizione dei nuovi spazi. Qualora i lavori interessino solo una parte delle camere, il canone verrà aumentato in modo proporzionale alla disponibilità aggiuntiva dei posti letto, ovvero di € 75,00/posto letto/anno.
Art. 7 - Morosità
Qualora il conduttore non rispetti il termine stabilito per il pagamento del canone di locazione di cui all’articolo precedente, il locatore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato; per la
determinazione del saggio di interesse si fa riferimento all’art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Nessuna azione potrà essere intentata dal conduttore moroso contro il locatore. Tale clausola viene ritenuta condizione essenziale del presente contratto.
Art. 8 – Acquisizione delle lavorazioni
Qualora il costo per le opere di completamento delle camere o per altri interventi che risultino a beneficio dell’Ente parco, siano sostenute in tutto o in parte dal conduttore, tali somme potranno essere scalate dai canoni di locazione con il meccanismo dello scomputo, salvo i contributi a fondo perduto e comunque nel rispetto delle norme inerenti le contribuzioni e le agevolazioni fiscali.
Qualunque lavorazione o acquisto inerente la proprietà oggetto del presente contratto, sarà sottoposta al parere ed all’autorizzazione espressa dell’Ente parco.
Al termine del contratto, quanto risultato degli interventi di ultimazione effettuati dal conduttore entrerà a far parte del patrimonio del locatore.
La responsabilità della manutenzione e del funzionamento delle lavorazioni effettuate rimane in carico al conduttore per l’intera durata contrattuale.
Nel caso in cui il contratto si risolva prima del termine, per ragioni addebitabili al conduttore, l’aggiudicatario non avrà in alcun modo diritto al risarcimento o indennizzo per i lavori eseguiti e non ancora scomputati.
Nel caso in cui il contratto si risolva prima del termine, per ragioni addebitabili al locatore ovvero per ragioni dipendenti da terzi, l’aggiudicatario avrà diritto al risarcimento per l’importo dei lavori eseguiti eccedenti l’ammontare scomputato per mezzo dei canoni di locazione dovuti fino al momento della conclusione anticipata del contratto.
Art. 9 - Riconsegna dell’immobile
Alla scadenza, naturale o prorogata ovvero in caso di risoluzione, l’immobile dovrà essere riconsegnato all’Ente parco, nella persona di un incaricato, pulito e sgombero da persone e cose
senza alcun obbligo di risarcimento o indennizzo a carico del locatore, salvo quanto riportato al comma 2. Dell’avvenuta riconsegna si darà atto con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.
Al termine del contratto, il conduttore dovrà garantire l’immediato sgombero e rimuovere a propria cura e spese attrezzature ed arredi non di proprietà del locatore, salvo diverso accordo fra le parti. Tale obbligo, nel caso di riconsegna dell’immobile a seguito di risoluzione dovuta ad inadempimento del conduttore, dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla cessazione anticipata del contratto, salvo che l’Ente parco, senza alcun obbligo di corrispondere rimborsi al conduttore uscente, eserciti la facoltà di ritenzione, anche parziale, degli stessi arredi od attrezzature. Negli altri casi il termine per la riconsegna viene fissato alla data di scadenza del contratto per decorso del termine finale ed entro 30 giorni in caso di risoluzione anticipata.
Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dell’immobile alla scadenza ovvero in caso di risoluzione o cessazione del contratto, la parte conduttrice - oltre a quanto previsto nel presente contratto - dovrà pagare alla parte locatrice un’indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di locazione a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari all’1% del canone annuale, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. È fatta salva la facoltà dell’Ente parco di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.
Art. 10 - Manutenzione ed obblighi del conduttore
La manutenzione ordinaria dell’immobile e relative pertinenze di cui all’art. 1, comprensive dello sfalcio del prato, sono a carico del conduttore che è obbligato a mantenerli in ordine e in buono stato di manutenzione.
Fermo restando quanto specificatamente previsto al precedente art. 6, le ulteriori trasformazioni o modifiche necessari ad assicurare l'idoneità dell'immobile all’uso convenuto sono a carico del Conduttore.
Il Conduttore dovrà svolgere l’attività nel pieno rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, ambientale e di prevenzione incendi.
Il conduttore ha l'obbligo di acquisire a propria cura e spese presso gli enti competenti, le certificazioni, i titoli amministrativi, le autorizzazioni, comprese quelle sanitarie, e le licenze commerciali, necessari per mantenere la gestione del locale.
Il conduttore dovrà volturare o stipulare a proprio nome tutti i contratti di utenza.
Il conduttore dovrà utilizzare le strutture esclusivamente per le finalità cui le stesse sono destinate e dare completa attuazione a quanto indicato nel piano di gestione.
Il conduttore dovrà garantire il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 nello svolgimento delle attività connesse alla locazione.
Il conduttore dovrà sopportare tutte le spese inerenti la conduzione, compresi eventuali lavori di manutenzione ordinaria, durante il periodo di locazione, e rispettare le disposizioni legislative e regolamentari per la sicurezza e l'igiene del lavoro, compreso quelle per i dipendenti.
Le riparazioni urgenti sono regolate dall’art. 1577, secondo comma, c.c.
Il locatore è tenuto ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile locato e a sostenerne le spese.
Eventuali lavori di manutenzione straordinaria potranno essere eseguiti dal conduttore col consenso espresso del locatore e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni. L'onere di tali lavori dovrà essere preventivamente concordato tra il conduttore e il locatore, che si riserva comunque la facoltà di eseguirli direttamente. Tutte le spese di cui al presente articolo vengono sostenute dal conduttore a far data dalla stipula del presente contratto di locazione.
Il locatore è tenuto altresì ad adempiere a quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse relativamente agli “Obblighi del conduttore” di cui al punto 10 dell’Avviso, che si intende parte integrante della presente senza necessità di allegato.
Art. 10 – Trasformazioni, migliorie e addizioni
Il conduttore non potrà eseguire trasformazioni che comportino alterazioni strutturali significative della cosa locata senza il permesso scritto del locatore.
Quanto ad eventuali migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del locatore, questo avrà la facoltà o di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno ovvero, con riguardo alle addizioni, di richiedere al conduttore, e questo ne avrà l’obbligo, la remissione in pristino a proprie spese al termine della locazione.
Art. 11 – Divieto di sublocazione e cessione del contratto e altri divieti
Il conduttore non può sublocare in tutto o in parte i locali oggetto di locazione senza il consenso scritto del locatore.
Il conduttore non può cedere il presente contratto senza il consenso scritto del locatore.
Nei locali di cui al presente contratto sono proibiti i giochi elettronici e di azzardo. Inoltre non potranno essere esposti o installati cartelli pubblicitari, ad eccezione di quelli riguardanti l’attività e le iniziative del gestore e quelli relativi all’Ente parco o concordati con lo stesso
Art. 12 – Inadempienze e penali
Le inadempienze a qualunque obbligo derivanti dal presente contratto comporteranno ad insindacabile giudizio dell’Ente la comunicazione tramite PEC di apposita contestazione scritta degli addebiti e la conseguente applicazione della penalità pari a € 200,00 per ogni contestazione addebitata, fatto salvo comunque l’obbligo di adempimento. Il gestore potrà presentare eventuali controdeduzioni a giustificazione dell’inadempienza nei tempi e nei modi indicati nella comunicazione di contestazione. L’ente deciderà nel merito applicando o meno le penali. In caso di recidiva delle inadempienze si potrà addivenire alla risoluzione del contratto. Art. 13 – Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., il presente contratto si intenderà risolto per fatto o colpa del conduttore nel caso di:
- violazione della destinazione d’uso del presente contratto;
- violazione del divieto di sublocazione anche parziale e di cessione del contratto, di cui al precedente art. 15;
- mancato pagamento del canone di locazione;
- mancato rispetto di quanto previsto dal piano di gestione nella sua globalità;
- mancata manutenzione dell’area;
- mancato rinnovo/aggiornamento delle polizze assicurative prescritte.
Costituisce altresì causa espressa di risoluzione del contratto il fallimento del conduttore o l’assoggettamento dello stesso ad altra procedura concorsuale o a liquidazione volontaria.
Art. 14 – Controlli ed ispezioni
Il locatore ha la facoltà di ispezionare i locali, ogni qualvolta lo ritenga necessario.
Nel caso in cui il locatore si avvalga di questa facoltà, è necessario dare preavviso di almeno 24 ore al conduttore. È fatta salva la possibilità per il locatore di ispezionare i locali senza alcun preavviso, dandone adeguata motivazione.
Art. 15 – Assicurazioni – locazione
Il conduttore ha stipulato la polizza assicurativa n. del con la Società , Agenzia di , per un valore pari a € a copertura del rischio locativo, per i danni che possono derivare da incendio e/o distruzione del bene locato conformemente alla normativa vigente in materia di assicurazioni e la polizza assicurativa n. del con la Società , Agenzia di
, per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) per un massimale pari a €
.
Le suddette polizze potranno essere integrate da altre garanzie accessorie ritenute opportune in relazione all’attività svolta dal conduttore.
Il conduttore si impegna a rinnovare le polizze assicurative di cui sopra per tutta la durata della presente locazione.
Art. 16 – Cauzione
Il conduttore ha versato al locatore, mediante a favore dell’Ente parco, l'importo di € (euro / ) a titolo di deposito cauzionale a garanzia dei danni prodotti alla cosa locata. La cauzione non potrà mai essere imputata ai canoni di affitto non pagati e sarà resa al termine della locazione al conduttore salvo che, per effetto di danni prodottisi alla cosa locata, il locatore non eserciti il diritto di ritenzione di tutta o parte della somma.
Art. 17 - Fideiussione
Il conduttore ha presentato idonea fidejussione mediante atto n. del
rilasciato dalla società , Agenzia di per l’importo di Euro , a garanzia dei pagamenti dovuti all’Ente parco dal conduttore e di tutti gli obblighi a carico del conduttore derivanti dal presente contratto.
Art. 18 - Modificazioni al contratto
Ogni modifica al presente contratto, all’infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le Parti, dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta.
Art. 19 – Domicilio legale
A tutti gli effetti del presente contratto l’aggiudicatario elegge speciale domicilio in
.
Art. 20 - Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere sull’applicazione o sull’interpretazione del presente contratto è competente il Tribunale di Udine.
Art. 21 - Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, della Legge 392/1978 e, in generale, alla normativa vigente in materia.
Art. 22 - Spese di contratto
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, compresi gli oneri fiscali e nessuna esclusa, sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
Art. 23 – Oneri fiscali
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui all’oggetto è soggetto al pagamento dell’I.V.A. e pertanto si richiede la registrazione a tassa fissa.
Art. 24 – Dichiarazione ex art. 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001
Ai sensi dell’art. 53, co. 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, la ditta, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell’Ente parco, che hanno esercitato – negli ultimi tre anni di servizio – poteri autoritativi o negoziali nei sui confronti per conto degli stessi Enti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
Art. 25 – Trattamento dati personali
Il Comune, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, informa l’aggiudicatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti dell’Ente in materia.
Art. 26 – Codice di comportamento
Ai sensi dell’art. 2, co. 3, e dell’art. 17, co. 1, del D.P.R. n. 62/2013, le parti danno atto che nel sito dell’Ente è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il “Codice di comportamento dei dipendenti”, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 35 in data 20 dicembre 2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale.
Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto in modalità elettronica, l’imposta di bollo dovuta. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico. Il contratto sarà prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante
piattaforma telematica.
Per l’Ente parco - Locatore Il Direttore
dott. for. Xxxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente)
Per il Conduttore – il Legale Rappresentante XX