CONDIZIONI GENERALI di CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI di CONTRATTO
0 DEFINIZIONI
0.1 ACCON: si intende Accon Italia s.r.l. con sede legale in Pavia – Via Mirabello 1C e P.IVA n. 02129110223;
0.2 OFFERTA: si intende la proposta commerciale di una prestazione elaborata, progettata e presentata da ACCON al COMMITTENTE;
0.3 COMMITTENTE: si intende il sottoscrittore dell’offerta presentata da ACCON ed a cui la stessa dovrà fornire la prestazione indicata;
0.4 CONTRATTO: si intende l’insieme delle obbligazioni a fare e/o a dare derivanti a ACCON ed al COMMITTENTE dalla sottoscrizione dell’offerta;
0.5 PARTI: si intendono ACCON e COMMITTENTE;
0.6 CONDIZIONI GENERALI di CONTRATTO: si intendono le presenti condizioni che regolano il rapporto tra ACCON ed il COMMITTENTE;
0.7 COMPENSI: si intendono gli importi dovuti dal COMMITTENTE a ACCON in virtù delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell’offerta;
0.8 DATI: si intendono le informazioni tecniche e non che il COMMITTENTE deve fornire a ACCON per l’esecuzione del contratto;
0.9 INCARICO OCCASIONALE: si intende l’incarico avente ad oggetto la fornitura una-tantum dei servizi specificati nell’offerta sottoscritta;
0.10 INCARICO CONTINUATIVO: si intende l’incarico avente ad oggetto la fornitura dei servizi specificati nell’offerta sottoscritta per il periodo di tempo concordato;
1 OGGETTO del CONTRATTO
1.1 ACCON svolgerà per il COMMITTENTE, dietro pagamento dei compensi così come pattuiti ed indicati nell’offerta (da intendersi sempre al netto di IVA se dovuta) ed alle condizioni espressamente indicate nella stessa oppure a quelle di seguito formulate, solo le attività specificatamente descritte nell’offerta in questione.
1.2 ACCON è libera di eseguire e fornire le prestazioni promesse avvalendosi anche di personale esterno alla propria struttura, nonché di ogni forma di collaborazione, in ogni modo reperita. L’organizzazione del servizio è soggetta alla totale discrezionalità di ACCON, che dovrà però rispettare le modalità d’intervento ed i tempi eventualmente imposti dalla legge per singoli specifici adempimenti o, in ogni caso, concordati tra le parti anche successivamente al presente contratto.
2 ESCLUSIONI, LIMITAZIONI di RESPONSABILITA’, GARANZIE CESSIONE CONTRATTO, REFERENZE e RISERVATEZZA
2.1 Nessun rapporto giuridico intercorrerà tra i collaboratori di XXXXX ed il COMMITTENTE a seguito dell’espletamento del contratto derivante dall’accettazione dell’offerta.
2.2 Il COMMITTENTE è l’unico responsabile della veridicità, correttezza e completezza dei dati forniti a ACCON e su cui la stessa interviene per procedere alle valutazioni ed elaborazioni tecniche necessarie. Il COMMITTENTE, oltre ad assumersi la piena ed integrale responsabilità verso l’esattezza e la completezza dei dati forniti, si impegna a:
- mettere a disposizione di ACCON il proprio personale direttivo e tecnico, i propri dati tecnici, i progetti, il documento di valutazione dei rischi secondo il D.LGS. 81/08 e xx.xx. ed ogni altro atto e documento rilevante al fine dell’esecuzione delle prestazioni pattuite;
- osservare le disposizioni, le indicazioni ed i suggerimenti forniti da ACCON, liberando fin d’ora la stessa da ogni responsabilità per il caso di inosservanza delle indicazioni stesse;
- comunicare per iscritto e tempestivamente a ACCON ogni notizia relativa a variazioni del ciclo produttivo, siano esse di carattere tecnico, di impianti, di macchinari, di natura strutturale e/o di natura organizzativa;
- comunicare per iscritto e tempestivamente a ACCON ogni notizia relativa a infortuni, malattie professionali, incidenti, incendi, anomalie, guasti, inquinamenti, emissioni o immissioni inquinanti o in ogni caso anomale, situazioni di emergenza, prescrizioni, verbali, ordinanze, inconvenienti vari riscontrati o, in ogni caso, chiaramente percepibili.
2.3 Qualora negli elaborati consegnati da ACCON fossero riscontrati errori materiali, non derivanti dai dati comunicati dal COMMITTENTE ma direttamente ed esclusivamente imputabili alla elaborazione di ACCON e non altrimenti ovviabili, l’unica responsabilità gravante su ACCON è quella patrimoniale derivante da eventuali sanzioni amministrative di cui il COMMITTENTE fosse eventualmente gravato, nel limite massimo dell’ammontare pattuito per la prestazione (se prestazione occasionale) o del corrispettivo annuale (se prestazione continuativa).
2.4 Sono escluse dal presente contratto tutte le attività non espressamente menzionate nell’offerta. Rimangono inoltre esclusi gli oneri derivanti da modifiche e/o integrazioni del programma concordato, quelli connessi con la permanenza presso gli insediamenti del COMMITTENTE oltre i tempi strettamente necessari per la normale esecuzione degli interventi concordati e quelli derivanti da vertenze, anche di tipo legale, che coinvolgano ACCON per l’espletamento dell’incarico affidatole (ad esempio ed a titolo meramente indicativo si riporta: impossibilità di accesso, fermi macchina o produzione, sospensione o cessazione dell’attività, assenza di lavorazioni, rotture, indisponibilità di spazi adeguati, indisponibilità o assenza di tutto o parte del personale previsto, incontri supplementari, sopralluoghi, incontri con organi di vigilanza o rappresentanze sindacali, determinazioni analitiche e/o con metodiche diverse o superiori a quelle previste, progettazioni, disegni tecnici, rilievi, accatastamenti, interventi di formazione, esercitazioni anche antincendio, oneri sopportati per vertenze legali, spese legali, etc.) nonché il relativo rimborso delle spese di trasferta. Quanto sopra sarà addebitato al COMMITTENTE sulla base del tariffario ACCON in vigore pro-tempore. Detto tariffario è depositato presso l’Area Commerciale di ACCON ed è fornibile a semplice richiesta del COMMITTENTE.
2.5 Eventuali altre prestazioni non menzionate nell’offerta, che il COMMITTENTE richiedesse e che ACCON intendesse fornire, saranno contabilizzate e pagate separatamente sulla base del tariffario ACCON in vigore pro-tempore ed a disposizione del COMMITTENTE presso la sede della società ACCON. La richiesta di prestazioni aggiuntive comporta l’accettazione del tariffario in vigore pro-tempore.
2.6 Qualora, nell’esecuzione delle prestazioni concordate nell’offerta, ACCON utilizzasse e/o fornisse beni, prodotti, materiali, strumenti o impianti acquistati presso terzi, ACCON cede sin da ora al committente, che accetta, tutti i diritti e le azioni, sia a titolo di garanzia legale che convenzionale, nei confronti del fornitore e/o del costruttore, normalmente connessi con la proprietà di tali beni, prodotti, materiali, strumenti o impianti. Il committente eserciterà direttamente tali diritti ed azioni a proprio nome, a proprio rischio ed a proprie spese. Il committente, inoltre, rinuncia nei confronti di ACCON, a qualsiasi azione per danni derivanti da guasti e/o vizi, anche occulti, di tali beni, prodotti, materiali, strumenti o impianti.
2.7 A condizione che la tutela dei diritti del COMMITTENTE non sia diminuita e previa notificazione anche a mezzo fax, ACCON è autorizzata a cedere a soggetti terzi il presente contratto, senza necessità di ulteriore accettazione da parte del COMMITTENTE, accettazione che si intende qui già espressa e confermata.
2.8 Il COMMITTENTE non potrà cedere a terzi il presente contratto, i diritti, le obbligazioni da esso derivanti ed il servizio stesso, senza il previo consenso scritto di XXXXX.
2.9 Il COMMITTENTE esprime il proprio consenso a ACCON affinché la stessa possa citare il presente contratto ed il nominativo del COMMITTENTE nelle proprie referenze professionali.
2.10 ACCON si obbliga a mantenere il doveroso segreto in ordine a processi lavorativi, know-how, conoscenze ed esperienze, affari, situazioni personali relativi al COMMITTENTE.
2.11 L’obbligo di riservatezza perdurerà anche successivamente all’estinzione della prestazione, finché l’oggetto dell’eventuale segreto non divenga di dominio pubblico.
3 TERMINE dell’INCARICO OCCASIONALE – DECORRENZA, SCADENZA CONVENZIONALE e RINNOVO AUTOMATICO dell’INCARICO CONTINUATIVO
3.1 L’incarico occasionale s’intende positivamente concluso con la trasmissione da parte di ACCON, per mezzo di posta ordinaria o mediante consegna a mano, della documentazione necessaria, qualora la stessa sia esplicitamente prevista nell’offerta.
3.2 Nel caso di prestazioni che non richiedono l’invio di documentazione, l’incarico occasionale si intende positivamente concluso con la sottoscrizione, effettuata a cura del COMMITTENTE e senza osservazioni riportate da parte dello stesso, del modello di riscontro di visita.
3.3 L’incarico occasionale si intende positivamente concluso anche nel caso di mancato invio da parte del COMMITTENTE di quanto necessario per la predisposizione dell’intervento che ACCON deve eseguire (ad esempio: elenco documentazione indicata al precedente punto 2.2, dati tecnici necessari alla elaborazione delle relazioni, etc.). Per ricorrere a tale ipotesi ACCON dovrà aver sollecitato il COMMITTENTE per l’invio delle informazioni mancanti almeno 2 (due) volte e per iscritto (lettera, fax, e-mail, modello di riscontro di visita, etc.).
3.4 Gli effetti e gli oneri relativi all’incarico continuativo decorrono, se non diversamente indicato nell’offerta, dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell’offerta effettuata per accettazione da parte del COMMITTENTE.
3.5 La durata dell’incarico continuativo è quella indicata nell’offerta. Allo scopo di uniformare le scadenze e semplificare i termini di eventuale rinnovo e/o di revisione dei prezzi, le parti convengono di fissare la prima scadenza convenzionalmente alla data del 31.12 dell’anno in cui cade il termine previsto dalla durata convenuta.
3.6 La durata dell’incarico continuativo sarà di volta in volta rinnovata per pari periodo, salvo comunicazione di disdetta che una delle parti manderà all’altra a mezzo lettera raccomandata A/R almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza di ogni periodicità (pertanto entro il 30.06 dell’anno in questione). Eventuali disdette inviate successivamente ai termini di cui sopra saranno ritenute valide per la successiva periodicità.
4 CORRISPETTIVI, REVISIONE PREZZI, FATTURAZIONE e PAGAMENTI
4.1 Il COMMITTENTE corrisponderà a ACCON l’intero compenso così come pattuito al momento della stipulazione del presente contratto.
4.2 Il diritto di ACCON al pieno pagamento del compenso per l’incarico svolto prescinde dall’eventuale decisione del COMMITTENTE di non utilizzare tutte le prestazioni previste nell’offerta e/o di non dare corso, anche solo parzialmente, alle attività indicate da ACCON e/o contenute nella documentazione fornita dalla stessa.
4.3 Tutti i compensi indicati nell’offerta s’intendono al netto dell’I.V.A. di Xxxxx, se dovuta.
4.4 L’eventuale revisione dei prezzi indicati nell’offerta sarà definita annualmente con accordo fra le parti, garantendo, in ogni caso, l’adeguamento automatico, senza alcun obbligo di preavviso, dei valori indicati almeno pari alla variazione percentuale in aumento dell’indice annuale ISTAT rispetto all’anno precedente e/o comunque l’adeguamento dei valori minimi previsti da disposizioni aventi valore di norma legislativa (ad esempio: tariffe minime previste per le prestazioni mediche, tariffe minime previste dall’ordine dei chimici, etc.). L’adeguamento opererà automaticamente ogni anno, anche se dovesse essere calcolato in un momento successivo per ragioni tecniche connesse alla disponibilità degli indici di rilevazione delle variazioni percentuali. In tali casi sarà operato il conguaglio in occasione dell’invio della prima fattura emessa sulla base dell’importo adeguato.
4.5 I corrispettivi di cui al precedente comma sono liquidati dal COMMITTENTE a ACCON, previa emissione di regolare fattura da parte della stessa, a mezzo saldo di specifica R.B. emessa a 30 gg. d.f. comprensiva di spese bancarie ed eventuali bolli, appoggiata alla banca indicata dal COMMITTENTE.
4.6 Nel caso di prestazioni continuative i compensi annuali pattuiti saranno fatturati con cadenza semestrale anticipata alle scadenze del 01.01 e 01.07. Quanto sopra per una rata pari al 50% degli importi stabiliti su base annuale. In caso di cadenze semestrali di durata inferiori a 6 (sei) mesi saranno fatturati gli importi proquota.
4.7 I compensi relativi a prestazioni occasionali e/o a singoli servizi specialistici (ad esempio: controlli medico-sanitari, analisi di laboratorio, etc.) saranno invece fatturati per l’intero importo pattuito con cadenza mensile all’esecuzione degli stessi.
4.8 Il pagamento delle fatture emesse da ACCON deve avvenire da parte del COMMITTENTE per l’intero importo; in caso di contestazione il COMMITTENTE dovrà attivare, per la parte di fattura eventualmente contestata, la procedura di reclamo di cui al successivo punto 5, effettuando in ogni caso il pagamento della parte non contestata. In ogni caso tutti i materiali e/o i beni forniti restano di proprietà di ACCON sino al completo saldo dell’importo concordato nonché di tutti gli oneri derivanti dal recupero del credito e/o degli intessi per il mancato pagamento.
4.9 In caso di ritardo nei pagamenti saranno addebitati al COMMITTENTE gli interessi di mora calcolati con le modalità e nella misura massima prevista dal D.LGS. 09.10.02 n. 231 [riferimento al tasso semestrale Banca Centrale Europea maggiorato di 7 (sette) punti percentuali], oltre a tutti gli oneri sostenuti nonché alle spese, legali e non, affrontate per il recupero del credito. Fatta salva la non responsabilità del COMMITTENTE, il tutto sarà addebitato con un importo minimo di 100 (cento) Euro.
4.10 Il COMMITTENTE dovrà prontamente comunicare per iscritto a ACCON, ogni cambiamento dei propri dati identificativi, anche ai fini della fatturazione, nonché il nominativo del proprio referente interno incaricato di seguire il contratto.
4.11 Tutte le comunicazioni intercorrenti tra le parti dovranno essere inviate, se indirizzate a ACCON, a Xxxxx - Xxx Xxxxxxxxx 0X e, se indirizzate al COMMITTENTE, all’indirizzo indicato nella intestazione dell’offerta; quanto sopra salvo diversa specifica comunicazione scritta di variazione inviata all’altra parte a mezzo lettera raccomandata A/R o con altra modalità che certifichi il ricevimento della comunicazione.
5 PROCEDURE RECLAMI e RIMBORSI
5.1 Le richieste di rimborso oppure i reclami relativi alla prestazione resa o alla fatturazione effettuata dovranno essere effettuate a cura del COMMITTENTE solo per iscritto e mediante l’invio di raccomandata A/R all’indirizzo di ACCON, da effettuarsi entro e non oltre il limite massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.
5.2 Non saranno presi in considerazione reclami o contestazioni, né avviate azioni di rimborso qualora gli stessi non siano richiesti nelle forme e nei tempi di cui al punto 5.1.
5.3 Qualora dovuto, il rimborso sarà liquidato mediante accredito sulla fattura successiva alla definizione della richiesta di rimborso o, se non più possibile, direttamente al COMMITTENTE.
6 RECESSO UNILATERALE
6.1 Le parti potranno in qualunque momento recedere dal presente contratto mediante l’invio, a cura della parte che intende recedere, di una specifica comunicazione con raccomandata A/R spedita all’indirizzo dell’altra parte.
6.2 Il COMMITTENTE, in caso di recesso unilaterale, avrà l’obbligo di pagare a ACCON l’intero compenso così come pattuito al momento della stipulazione del presente contratto. E’ fatta salva la possibilità di risarcimento del maggior danno.
6.3 ACCON potrà recedere dal presente contratto, senza alcun obbligo di indennizzo e con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti conseguenti al recesso, per cause di forza maggiore, per eventi non dipendenti dalla sua volontà, compresi quelli causati da scioperi e/o vertenze sindacali.
7 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
7.1 ACCON potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 C.C. oltre che nel caso di mancato pagamento delle fatture o di parte di esse, per l’uso non corretto degli elaborati forniti da ACCON, per la mancata o incompleta comunicazione da parte del COMMITTENTE dei dati necessari alla evasione dell’incarico, nel caso in cui il COMMITTENTE sia iscritto nell’elenco dei protesti o soggetto a procedure esecutive, concorsuali, fallimentari o di amministrazione controllata.
ACCON potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 C.C. anche qualora il COMMITTENTE divenga in ogni caso insolvente e/o effettui una fusione societaria, sia soggetto ad acquisizione o non sia, in ogni caso, più direttamente o indirettamente riconducibile al soggetto giuridico che ha concluso il contratto.
8 FORO COMPETENTE
8.1 In espressa deroga alle norme di cui agli artt. 18 ss. C.P.C. resta inteso che per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Pavia
9 CLAUSOLA di CHIUSURA
9.1 Per quanto non espressamente previsto o disciplinato nei precedenti articoli si rinvia alle disposizioni del C.C. in quanto applicabili e compatibili.
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INFORMATIVA per TRATTAMENTO, PROTEZIONE dei DATI PERSONALI e RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 30.06.03 n. 196 con la presente si informa che il titolare del trattamento è ACCON s.r.l. con sede legale in Pavia, Via Mirabello 1 C.
Tutti i dati raccolti (sia in ambito pre-contrattuale che durante lo svolgimento dello stesso) - anche eventualmente sensibili - saranno trattatati per l’elaborazione del contratto, l’effettuazione e la gestione delle prestazioni contrattualmente pattuite.
I dati raccolti saranno trattati, conservati ed eliminati utilizzando strumenti elettronici, manuali ed informatici, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali ed ad opera di soggetti appositamente incaricati.
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I dati potranno essere comunicati, ai sensi di legge e contratto ad altri soggetti quali società terze facenti parte del medesimo gruppo aziendale e/o altre società partecipate da ACCON s.r.l. e/o società che hanno un rapporto di collaborazione con S.E.A. s.r.l.
I dati potranno essere utilizzati anche per finalità di marketing, per l’invio di informazioni e proposte commerciali, di materiale pubblicitario e promozionale, per vendita di prodotti e servizi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’instaurazione e prosecuzione del rapporto contrattuale; l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità ad adempiere le prestazioni contrattualmente pattuite.
L’interessato può far valere i diritti previsti dall'articolo 7 del D.LGS. 30.06.03 n. 196, il cui testo è allegato in calce, rivolgendosi al titolare del trattamento.
D.LGS. 30.06.03 n. 196 - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed atri diritti
“1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”