INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A.
Sede legale: Xxx xxx Xxxxxxxxxx x.x.x. – X.X.X.00000 XXXX (XX)
Cod. Fisc. 00730670569
P. Iva 00730670569
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APPALTO PUBBLICO DI LAVORI decreto legislativo n. 50 del 2016 | |
NORME INTEGRATIVE AL BANDO DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE LAVORI OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'INTERPORTO DI ORTE ALLACCIO FERROVIARIO ALLA LINEA ORTE-FALCONARA 2° E 3° STRALCIO OPERE FERROVIARIE INTERNE ED ESTERNE | |
CIG 8063392992 | CUP J91D09000000007 |
PREMESSE 4
Capo 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 5
Art. 1. Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione dei lavori 5
Art. 2. Valore dell’appalto 5
Art. 3. Importi a base d’asta 5
Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 6
Art. 4. Soggetti ammessi 6
Art. 5. RTI, consorzi e divieto di partecipazione plurima 6
Art. 6. Requisiti di ordine generale 7
6.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale 7
6.2. Motivi di esclusione per per provvedimenti antimafia 8
6.3. Persone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi 9
6.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti 10
6.5. Ulteriori motivi di esclusione 11
6.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale 12
6.7. Motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata 13
Art. 7. Requisiti speciali 13
7.1. Requisiti di idoneità professionale 13
7.2. Requisiti di capacità economico finanziaria 13
7.3. Requisiti di capacità tecnico professionale 13
Art. 8. Sistemi di garanzia della qualità 14
Art. 9. Possesso dei requisiti per operatori economici a identità plurisoggettiva 14
Art. 10. Possesso dei requisiti in caso di consorzi di cooperative e consorzi stabili 15
Art. 11. Avvalimento 15
Art. 12. Subappalto 16
Art. 13. Sopralluogo assistito 16
Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 18
Art. 14. Assunzione di responsabilità 18
Art. 15. Presentazione dell’offerta e termini 18
15.1. Sottoscrizione degli atti 19
15.2. Modalità di presentazione dell’offerta in caso di R.T.I. o consorzio 20
Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 21
Art. 16. Documentazione amministrativa ( busta a) 21
16.1. a) Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti 21
16.2. b) Contribuzione ANAC 22
16.3. c) Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore 22
16.4. d) imposta di bollo 23
16.5. e) Passoe 24
16.6. f) Attestazione sopralluogo 24
16.7. g) Procura (campo non obbligatorio); 24
16.8. h) Documentazione relativa all’avvalimento (campo non obbligatorio); 25
16.9. 1) Atti relativi al R.T.I o Consorzio (campo non obbligatorio); 25
16.9. Istruzioni per la compilazione del DGUE 25
16.9.1 Casi particolari nell’utilizzo del DGUE 27
16.9.2 Appendici integranti il DGUE 28
Capo 5 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 29
Art. 17. Offerta economica (busta b) 29
Capo 6 – INVIO DELL’OFFERTA 30
Art. 18 Invio dell’offerta 30
Capo 7 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE 31
Art. 19. Criterio di aggiudicazione 31
19.1. Valutazione della «Offerta Economica» 31
Capo 8 – FASE DI GARA 31
Art. 20. Disciplina generale delle sedute 31
Art. 21. Verifica dei plichi digitali e apertura busta della documentazione amministrativa 31
21.1. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali 32
21.2. Soccorso istruttorio 33
21.3. Procedimento relativo al soccorso istruttorio 33
Art. 22. Apertura busta della documentazione economica e formazione della graduatoria 34
22.1. Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Economica» 34
Art. 23. Verifica di eventuali offerte anomale 34
Capo 9 – AGGIUDICAZIONE 36
Art. 24. Proposta di aggiudicazione 36
Art. 25. Aggiudicazione 36
Art. 26. Controllo sul possesso dei requisiti 36
Art. 27. Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione 36
Art. 28. Adempimenti posteriori all’aggiudicazione 37
Capo 10 – STIPULA DEL CONTRATTO 38
Art. 29. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto 38
Art. 30. Obblighi dell’aggiudicatario 38
Capo 11 – COMUNICAZIONI, QUESITI, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI 39
Art. 31. Comunicazioni agli operatori economici 39
Art. 32. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile 39
Art. 33. Accesso agli atti 40
33.1. Eventuali limitazioni all’accesso agli atti 40
Art. 34. Controversie 40
34.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 40
34.2. Controversie in materia contrattuale 40
Art. 35. Supplente 41
Art. 36. Riserva di aggiudicazione 41
Art. 37. Altre disposizioni e informazioni 41
37.1. Computo dei termini 41
37.2. Regime transitorio 41
37.3. Legge di gara 41
37.4. Trattamento dei dati personali 41
Art. 38. Formulari 42
PREMESSE
Il presente documento, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, disciplina la partecipazione alla gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito anche solo “Codice”), indetta dalla stazione appaltante.
L’affidamento in oggetto è disposto con Determina n. A19/169 del 16/10/2019, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo.
Il progetto esecutivo a base di gara è stato validato con verbale di verifica e di validazione atto prot. A19/158 e approvato con Determina prot. A19/160 del 7 ottobre 2019.
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema telematico messo a disposizione da Digital PA, denominato nel prosieguo per brevità “Piattaforma”, il cui accesso è consentito al seguente link: xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/
Mediante la piattaforma verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma sono contenute nei documenti al seguente link xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx, facenti parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, anche se non materialmente allegati, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.
A tal fine, gli operatori economici interessati, qualora non vi abbiano già provveduto, dovranno procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
Al suddetto indirizzo xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare, nonché un servizio di assistenza.
La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, firmata digitalmente, ed è disponibile nella sezione documentazione di gara sulla piattaforma, nonché sul profilo committente all’indirizzo w xx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxx/ sezione bandi di gara. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Avv. Xxxxxxxx Xxxx contattabile al numero di telefono
+39. 0000000000, pec: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
Capo 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione dei lavori
Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo all’esecuzione dei lavori nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di completamento dell’Interporto di Orte – Allaccio ferroviario alla linea Orte- Falconara – 2° e 3° Stralcio – Opere ferroviarie interne ed esterne.
Il luogo di esecuzione dei lavori è il settore sud del territorio del Comune di Orte (VT).
Art. 2. Valore dell’appalto
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione esecutiva ed esclusi gli oneri fiscali ammonta è così ripartito:
VOCE DI COSTO | IMPORTO |
oneri per l’esecuzione dei lavori | € 2.613.126,71 |
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso | € 135.223,30 |
Importo tale lavori | € 2.748.350,01 |
Art. 3. Importi a base d’asta
Gli importi a base di gara, sul quale il candidato dovrà formulare due distinti ribassi, sono i seguenti:
VOCE SOGGETTA A RIBASSO | IMPORTO |
oneri per l’esecuzione dei lavori | € 2.613.126,71 |
Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Art. 4. S oggetti ammessi
Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici:
a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme di aggregazione:
- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 45, comma 1, lettera d) e dell’articolo 48, del Codice;
- riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009;
- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
Per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;
Per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta l’offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a), b), c) e d), in una delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un’unica offerta.
Art. 5. R TI, consorzi e divieto di partecipazione plurima
Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione;
Ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
Se ricorre una delle condizioni di cui ai due precedenti capoversi, sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
Art. 6. R equisiti di ordine generale
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
6.1.Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale
(articolo 80, comma 1, del Codice)
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 6.3, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 2 del DGUE)
1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all’esclusione.
3. Se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numero 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria si applica il comma 10 dell’art. 80.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna (con provvedimento espresso) o in caso di revoca della condanna medesima.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al 6.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
6.2.Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia
(articolo 80, comma 2, del Codice)
Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 6.3, di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all’articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 6.3, dell’inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.
6.3.P ersone fisiche destinatarie dei provvedimenti ostativi
(articolo 80, comma 3, del Codice)
L’esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:
a) di una o più d’una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
1) in caso imprenditore individuale: il titolare;
2) in caso di società di persone: tutti i soci;
3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
--- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
--- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati, revisori);
--- i membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
--- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell’operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
5) limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
6) in tutti i casi: i procuratori speciali e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l’operatore economico concorre, o comunque di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori;
7) i direttori tecnici;
b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti
6.1 e 6.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l’esclusione è disposta qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Per un ulteriore approfondimento sul tema si rimanda al Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, che ha sostituito il precedente Comunicato del 26/10/2016.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 1 del DGUE)
1. Qualora l’operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell’anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle
condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), non si procede all’esclusione se l’offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l’offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l’operatore economico nell’anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l’operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 6.1 e 6.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dell’azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l’operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.
6.4.M otivi di esclusione per omessi pagamenti
(articolo 80, comma 4, del Codice)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 0 x 0-xxx, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).
L’operatore economico è altresì escluso se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
--- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella prevista dall’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6.5.Ulteriori motivi di esclusione
(articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater) d), e), del Codice)
L’esclusione è disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice;
b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
--- significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
--- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
--- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
--- l’aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
--- altri illeciti ritenuti rilevanti dalla stazione appaltante, che l’operatore economico ha comunque l’obbligo di dichiarare (es. rinvii a giudizio, risoluzioni contrattuali anche se impugnate, ecc).
d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), c-bis), c-ter), devono essere corredate dall’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico:
--- successivamente al deposito della domanda di concordato con continuità aziendale è ammesso su autorizzazione del tribunale e deve avvalersi di un Operatore economico ausiliario in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento, impegnato nei suoi confronti e nei confronti della Concedente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto e a subentrare
all'Offerente nel caso in cui questa fallisca o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto;
--- dopo il decreto di apertura del concordato è ammesso su autorizzazione del giudice delegato;
--- che ha ottenuto il decreto di ammissione al concordato con continuità, è ammesso salvo che il decreto di ammissione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici;
--- ferme restando le condizioni che precedono, è ammesso anche riunito in raggruppamento temporaneo, purché non in qualità di mandatario e sempre che nessuno degli altri operatori raggruppati sia assoggettato a una procedura concorsuale;
--- qualora prescritto da ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del Codice dei contratti, è ammesso solo se si avvale di un Operatore economico ausiliario alle condizioni previste da tale norma
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), a mero titolo orientativo ai fini dichiarativi, si rinvia alle Linee
guida n. 6 di ANAC (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017). È in
ogni caso effettuare le dichiarazioni anche per fattispecie non previste dal DGUE, mediante idonea
produzione documentale, anche mediante integrazione modifica del DGUE stesso.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
6.6.U lteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale
(articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)
L’esclusione è altresì disposta se per l’operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:
f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo
etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l’esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l’operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999 rispetta le seguenti condizioni, fatte salve le esclusioni, gli esoneri e le ulteriori deroghe previste dalla medesima Legge:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
6.7.M
otivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata
(art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 6.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo
n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.
Art. 7. Requisiti speciali
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.
7.1.R equisiti di idoneità professionale
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)
Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale; l’operatore economico deve risultare attivo e avente un oggetto sociale o un’attività compatibile con l’oggetto dell’appalto.
7.2.R equisiti di capacità economico finanziaria
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione B, del DGUE)
Non pertinente
7.3.R equisiti di capacità tecnico professionale
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
Possesso di adeguata attestazione SOA in corso di validità:
DESCRIZIONE | CAT. | CLASS. |
Categoria Prevalente | ||
Armamento ferroviario | OS29 | IV |
Categorie scorporabili | ||
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane | OG3 | III |
Impianti per la trazione elettrica | OS27 | I |
All’interno dell’importo della categoria prevalente OS29 sono contenute le opere appartenenti alla categoria OS30 per l’importo di € 120.365,21.
Tale categoria non superando la soglia del 10% non rientra tra le opere di cui al D.M. 10.11.2016
n. 248. Non supera altresì il valore minimo di € 150.000,00 ai fini della scorporabilità.
Art. 8. S istemi di garanzia della qualità
Possesso del sistema di garanzia della qualità aziendale ISO 9001 ai sensi dell’art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, settore IAF 28, obbligatorio per operatori economici che assumono lavori per i quali è necessaria l’attestazione SOA in classifica superiore alla II.
Art. 9. P ossesso dei requisiti per operatori economici a identità plurisoggettiva
Ai sensi dell’articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale di norma è prevista nel DGUE.
Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori assumibili da uno dei mandanti.
Per raggruppamento di tipo orizzontale si intende invece una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori (o i servizi) della stessa categoria, che nel caso di specie costituisce un raggruppamento verticale eterogeneo, connotato dalla presenza di sub-raggruppamenti orizzontali formati ciascuno, anche distintamente, da operatori economici che assumono le parti di lavori o servizi per la medesima categoria.
In ogni caso:
a) devono essere indicate le categorie di lavori/prestazioni o le quote di categorie lavori/prestazioni per le quali ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi si qualifica e intende assumere;
b) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
--- l’assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 6.1 a 6.8;
--- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1, per quanto di pertinenza;
--- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 7.3, dal raggruppamento nel suo complesso;
c) nei sub-raggruppamenti per l’esecuzione dei lavori i requisiti di cui al punto 7.3, lettera A), devono essere posseduti con riferimento all’articolo 92, commi 2 e 3, del DPR 207/2010 e all’articolo 48, comma 6, del Codice (minimo 40% mandataria e minimo 10% mandante). La capogruppo di ciascun sub-raggruppamento dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE)
1. Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri
operatori economici raggruppati. L’individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d’ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.
2. Costituisce eccezione alla nota n. 1 con la ripartizione delle prestazioni tra i singoli operatori economici raggruppati, che può essere presentata dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare l’identificazione di tutti gli operatori economici raggruppati e la ripartizione percentuale nell’ambito del raggruppamento.
Art. 10. Possesso dei requisiti in caso di consorzi di cooperative e consorzi stabili
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di cui all’art. 47 del Codice.
Art. 11. Avvalimento
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, qui integralmente richiamato, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale.
L’avvalimento è nel particolare ammesso:
--- per i requisiti tecnici di cui al punto 7.3,
La documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante, da indicarsi in dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
L’operatore economico ausiliario:
- non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice o in altri motivi di esclusione;
- non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
- non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto
«avvalimento a cascata»);
Alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale (documento informatico sottoscritto digitalmente dalle parti) o copia autentica, il contratto con il quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’operatore economico che ricorre all’avvalimento a fornire a quest’ultimo le risorse connesse ai requisiti di cui è carente per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e dell’ultimo periodo dell’articolo 89 del Codice e deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico, non potendosi l’avvalimento risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto. In caso di avvalimento delle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Art. 12. Subappalto
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)
a) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 105 del Codice;
b) l’offerente deve dichiarare le prestazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato;
c) le mere sub-forniture, così come definite dall’articolo 1, comma 1, della Legge n. 192 del 1998, non costituiscono subappalto;
d) non costituiscono subappalto le attività di cui al terzo comma dell’art. 105;
e) in ogni caso è vietato il subappalto a favore di operatori economici che hanno partecipato alla gara quali offerenti, singoli, in raggruppamento o quali consorziati indicati da un consorzio offerente.
Il subappalto deve in ogni caso essere autorizzato dalla stazione appaltante, per le cui modalità si rimanda all’art. 105 del Codice.
Art. 13. Sopralluogo assistito
Sarà possibile effettuare il sopralluogo per la formulazione dell'offerta, nei giorni e negli orari indicate nell’allegato al disciplinare di gara, recandosi direttamente presso la sede operativa della società - ufficio RUP – Dott. Avv. Xxxxxxxx Xxxx tel. n. 0000.000000, pec:
xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa richiesta di appuntamento da effettuarsi mezzo l’apposita funzionalità comunicazioni nella Piattaforma telematica.
Il sopralluogo assistito dovrà essere richiesto, nelle date indicate dalla stazione appaltante, fino a 5 giorni prima dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così da consentire l’organizzazione tecnica del sopralluogo medesimo. Per tali ragioni non si potrà dar corso a richieste di sopralluogo tardive. La mancata effettuazione del sopralluogo costituisce causa di esclusione dalla procedura.
All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento di conferma dell'effettuato sopralluogo, che verrà controfirmato dal RUP o da suo delegato.
Il concorrente dovrà dichiarare nel DGUE l’avvenuta effettuazione del sopralluogo assistito e consegnare all’interno della documentazione amministrativa l’attestato.
Si precisa che alla presa visione saranno ammessi i seguenti soggetti:
- il legale rappresentante dell’impresa,
- un dipendente o un incaricato della stessa, munito a tal fine di specifica delega;
- il direttore tecnico dell’impresa risultante dall’attestazione rilasciata da una SOA;
- in caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, la presa visione può essere effettuata da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori;
- in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure di tutti gli operatori economici indicati come esecutori dei lavori.
Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Art. 14. Assunzione di responsabilità:
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e di aver giudicato l’appalto remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;
Art. 15. Presentazione dell’offerta e termini
L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla Stazione appaltante, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio del xx/xx/xxxx – ore xx.00 (calcolare 37 giorni dalla GURI) - pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’offerta, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante l’utilizzo della (e la sottomissione al) Sistema, con le modalità ivi stabilite.
La presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx, accedendo all’area riservata ed individuando la procedura in oggetto.
Il plico digitale dovrà contenere le seguenti 2 buste digitali, il cui contenuto è nel prosieguo esplicitato:
a) la Documentazione amministrativa;
b) l’Offerta economica.
Ai fini della presentazione dell’offerta, i concorrenti devono prendere visione dell’apposito manuale "Gara Telematica - Guida alla partecipazione a una gara senza finestra temporale", disponibili sulla piattaforma digitale, xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx solo dopo essersi registrati nella piattaforma. E’ necessario essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo: xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx, e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto in caso di anomalie o malfunzionamenti) ovvero se, già registrati, effettuare il Login. Indi, visualizzata la gara in Home - "ultime
gare pubblicate" ovvero in "Bandi di gara", selezionare, in dettagli, "avvia la procedura di partecipazione".
Requisiti informatici per partecipare all’appalto:
Al fine di partecipare alla presente procedura è necessario essere in possesso, oltre che dei requisiti menzionati nella documentazione di gara, anche dei seguenti requisiti informatici:
a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema:
o Memoria Ram 1 GB o superiore
o Scheda grafica e memoria on-board
o Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori
o Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s
o Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).
b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxxx
c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.
d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da XxXX, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali.
Ai sensi dell’art. 79 comma 5-bis del Codice qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.
È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, nonché presso la sezione documentazione di gara direttamente a Sistema.
15.1. Sottoscrizione degli atti
Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale. I titolari dello strumento di Firma Digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di Firma Digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonera espressamente la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di Firma Digitale.
L’efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale sono disciplinate dal Codice dell’Amministrazione Digitale e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.
La domanda e le offerte sono sottoscritte:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente, ove ricorra il caso, allega copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2. Modalità di presentazione dell’offerta in caso di R.T.I. o consorzio
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento d'impresa, l'onere della trasmissione alla Piattaforma della documentazione di gara è in carico unicamente all'Operatore Economico mandatario che, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel sistema le ditte facenti parte del raggruppamento.
La registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario mentre non è obbligatoria la registrazione al portale degli Operatori Economici mandanti.
Per inserire la struttura del raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando Aggiungi partecipante al raggruppamento e compilare i campi richiesti.
La mandataria deve intendersi abilitata a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura, ferma restando la necessità di sottoscrizione congiunta dell’offerta.
Le mandanti eleggono domicilio presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall’impresa mandataria.
Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 16. Documentazione amministrativa ( busta a)
Il Concorrente debitamente registrato al Sistema accede con le proprie chiavi di accesso dall’indirizzo xxxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xx/.
Potrà procedere con la partecipazione dall’apposita sezione presente nei dettagli della procedura
Nell’apposito step “Documenti amministrativi", nell'area di partecipazione alla gara, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa.
All’interno della quale è necessario organizzare i seguenti documenti:
a) dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello denominato “DGUE LAVORI”;
b) documento attestante il versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per un importo parti ad € 140,00;
c) garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
d) imposta di bollo;
e) documento PASSOE;
f) attestazione avvenuto sopralluogo;
DOCUMENTI SOLO EVENTUALI (campi non obbligatori in Piattaforma):
g) procura;
h) documentazione relativa all’avvalimento;
i) atti relativi al R.T.I. o Consorzio;
Il tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.
16.1. a) Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti
La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici. Per mera organicità espositiva si rimanda al successivo art. 16.9 per le istruzioni specifiche di compilazione del modello, il quale è da considerarsi appendice al presente articolo.
Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:
- ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione del dichiarante, con allegazione del documento di identità del sottoscrittore;
- ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.
Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione di gara, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf e sottoscritto digitalmente dal/dai soggetto/i competente/i.
16.2. b) Contribuzione ANAC
Il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema copia scannerizzata del documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, pari ad € 140,00, recante evidenza del codice di identificazione della procedura – CIG - e la data del Pagamento.
Il pagamento del contributo potrà avvenire alternativamente:
- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire/allegare a Sistema la copia scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire/allegare a Sistema la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono, comunque, pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/_xxxxxxxxxxx
In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi, sia costituiti che costituendi, il versamento è unico. In tali casi il versamento potrà essere effettuato da uno qualsiasi dei soggetti partecipanti alla gara. Non è necessaria la sottoscrizione del documento, che in ogni caso potrà essere verificato d’ufficio.
L’omesso pagamento nei termini, in quanto condizione d’ammissibilità dell’offerta, comporta l’esclusione dalla procedura.
16.3. c) Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore
Il concorrente dovrà inserire/allegare in Piattaforma, nell’apposito campo, idonea garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice, a beneficio della stazione appaltante, per un importo pari al 2% (due per cento) del valore dell’appalto, ovvero pari a € 54.967,00.
La garanzia potrà essere costituita a scelta dell’offerente da:
a) contanti, bonifico, assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.
b) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
La garanzia dovrà essere rilasciata in conformità agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al decreto ministeriale (MISE) 19 gennaio 2018, n. 31, Pubblicato sulla G.U.
n. 83 del 10 aprile 2018) e, ai fini di semplificazione della procedura, gli offerenti saranno tenuti a presentare le sole schede tecniche, contenute nell’«Allegato B – Schede Tecniche» di cui al citato decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
-xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
Ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, il concorrente dovrà altresì caricare a sistema l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di cui ai precedenti capoversi, oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante. Tale impegno non è richiesto agli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese.
L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice, ivi compresa la riduzione del 50% per gli
offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese. A tal fine il concorrente dovrà dichiarare il possesso e la tipologia delle certificazioni che hanno legittimato la riduzione dell’importo, ovvero dichiarare il ricorrere di una delle condizioni ivi previste.
La fideiussione di cui alla lettera b), nonché l’impegno del fideiussore se assunto con atto separato, deve essere presentata in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, caricandola direttamente sulla piattaforma del Sistema.
Nel caso in cui l’istituto garante non emetta la fideiussione o l’impegno con firma digitale l’offerente deve, in alternativa, caricare sulla piattaforma del Sistema una copia scansionata per immagine della fideiussione cartacea purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
- la copia per immagine sia corredata da autenticazione di conformità all’originale cartaceo mediante firma digitale di un notaio abilitato;
- la copia per immagine riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità.
La garanzia dovrà essere intestata a tutti i soggetti facenti parte il raggruppamento temporaneo.
Attenzione: il possesso della certificazione ambientale ISO 14001 non legittima la riduzione
cumulativa, che è prevista esclusivamente in caso di registrazione EMAS.
16.4. d) imposta di bollo
Il concorrente deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
a) se assolta in modo virtuale, mediante dichiarazione separata indicante a dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
b) in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto «Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014;
c) applicando la marca da bollo (contrassegno) su un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta economica; in ogni caso l’originale con la marca da bollo deve essere conservato dall’offerente;
d) mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» con il CIG;
In caso di concorrente esentato dall’assolvimento dell’imposta da bollo dovrà allegare a sistema idonea dichiarazione, con precisa indicazione del riferimento normativo presupposto dell’esenzione stessa.
La violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l’ammissione dell’offerta, tuttavia il documento sprovvisto di xxxxx sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).
16.5. e) Passoe
Il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema il documento rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC che attesta che il concorrente stesso può essere verificato tramite AVCPASS.
Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.
In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o in Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), D.Lgs. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante di ciascuna impresa che compone il raggruppamento/il consorzio.
In caso di partecipazione in Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b) e c), X.Xxx. 50/2016) il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale Rappresentante di ciascuna impresa che per il consorzio partecipa alla procedura e, dal consorzio medesimo.
Si precisa infine che, in caso di avvalimento, il documento Passoe dovrà riferirsi anche alle imprese ausiliarie.
N.B. Nella generazione del PASSOE l’operatore economico dovrà aggiornare l’elenco dei
soggetti da verificare, i quali dovranno coincidere perfettamente con quelli presenti nel DGUE
presentato da ciascun soggetto.
16.6. f) Attestazione sopralluogo
Il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema il documento (attestazione) rilasciato dalla stazione appaltante.
Il documento citato dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.
16.7. g) Procura (campo non obbligatorio);
Qualora la dichiarazione di cui all’Allegato del presente Disciplinare, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell’offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.
Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell’apposito campo in Piattaforma.
La stazione appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell’originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 15.1 del presente disciplinare.
16.8. h) Documentazione relativa all’avvalimento (campo non obbligatorio);
In caso di ricorso all’avvalimento, di cui al precedente art. 11 del presente Disciplinare, in conformità all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare/inserire a Sistema la documentazione, sottoscritta con firma digitale, di cui all’articolo citato.
16.9. i) Atti relativi al R.T.I o Consorzio (campo non obbligatorio);
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell’offerta, il concorrente deve allegare/a Sistema copia scannerizzata dell’atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta – con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente.
E’ facoltà della stazione appaltante richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.
16.10. I struzioni per la compilazione del DGUE
Il DGUE è richiesto all’operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari per quanto di propria competenza.
Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.
Il DGUE è articolato come segue:
Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante). Parte II. Informazioni sull’operatore economico.
Sezione A. Informazioni sull’operatore economico, con l’indicazione, in successione:
--- l’individuazione e la forma giuridica;
--- le modalità di partecipazione anche in caso di Forma aggregata, alla lettera a);
--- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
--- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 6.3;
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 1)
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all’avvalimento); è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”).
Sezione D. indicazione delle prestazioni per le quali si indica il subappalto facoltativo, alle condizioni di cui al punto 12.
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 6.1. a 6.7).
Sezione X. Xxxxxx legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 6.1 a carico di soggetti di cui al punto 6.3; inoltre, se ricorre il caso:
--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 6.3, lettera b);
(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 2);
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 6.4; Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:
--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 6.5, lettera a);
--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 6.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
--- gravi illeciti professionali di cui al punto 6.5, lettera c) e seguenti, con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 3);
--- conflitti di interesse di cui al punto 6.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 6.5, lettera e), relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 6.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune e informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:
--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 6.2;
--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 6.6, lettera f), con indicazione delle stesse;
--- iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 6.6, lettera g);
--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 6.6, lettera h);
--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 6.6, lettera i); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione;
--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 6.6, lettera l);
--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 6.6, lettera m); in tal caso fornire le opportune informazioni;
--- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 6.7, relativamente all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 6.3, lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4);
Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 7) Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A.
Sezione B. Capacità economica e finanziaria. Sezione C. Capacità tecniche e professionali.
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.
È necessaria l’allegazione del documento di identità di tutti i soggetti (o dell’unico soggetto) che sottoscrivono il documento solamente nel caso in cui i documenti non siano sottoscritti con firma digitale.
16.9.1 Casi particolari nell’utilizzo del DGUE Parte II. Informazioni sull’operatore economico Sezione A. ultima parte:
--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l’indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
--- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l’indicazione degli altri consorziati;
--- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE; Sezione B. sono previsti spazi per l’individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell’appendice 1.
Sezione C. è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l’avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento «a cascata»).
Parte III. Motivi di esclusione
Sezione A. lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.
Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:
--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a
risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Sezione D. numero 7; condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001: lo spazio è previsto per l’individuazione della condizione con riferimento all’operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d’una delle persone fisiche incardinate nell’operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.
In caso di avvalimento, nel DGUE dell’operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall’articolo 89 del Codice.
16.9.2 Appendici integranti il DGUE
Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all’interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest’ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate. Esse Sono così articolate:
1. Soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1.
Capo 5 – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
Art. 17. Offerta economica (busta b)
Nell’apposito step “offerta economica” sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà caricare la propria offerta economica.
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo “Offerta economica” i seguenti documenti debitamente compilati e firmati digitalmente.
Il concorrente relativamente alla busta B dovrà compilare il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante e disponibile tra la documentazione di gara. Anche detto file deve essere firmato digitalmente.
L’offerta economica comprende:
a) il ribasso percentuale sulla base d’asta relativa ai lavori, pari ad € 2.613.126,71. Il ribasso è unico e si estende all’elenco dei prezzi unitari integrante il progetto esecutivo a base di gara;
Nell'offerta economica l'operatore economico dovrà poi indicare a pena d’esclusione i propri costi della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell’utile di impresa) e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime, condizionate, o che superino l’importo a base d’asta.
Per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione del modello “dichiarazione di offerta economica” dovrà essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario, e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Capo 6 – INVIO DELL’OFFERTA
Art. 18. Invio dell’offerta
I documenti amministrativi e i documenti di offerta possono essere inseriti a sistema a partire dal 22/10/2019 ed entro e non oltre il 28/11/2019 ore 12.00, pena la non ammissione alla procedura.
I documenti devono essere firmati digitalmente entro il termine sopra indicato.
Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima del 28/11/2019 ore 12.00; a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative.
La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
Non sarà accettata alcuna offerta oltre il 28/11/2019 ore 12.00, anche per causa non imputabile al Concorrente.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare l’offerta.
Predisposizione ed invio dell’offerta
Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà:
Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
Compilare i seguenti form on line:
o Anagrafica
o Legale rappresentante
o Forma di partecipazione
Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area "Documentazione di gara".
Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati;
Inserire nel sistema documenti allegati firmati digitalmente nell’apposito spazio previsto.
I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e
*.p7m, pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema.
Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l’invio tramite l’apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all’invio dell’offerta.
Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.
Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Capo 7 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
Art. 19. Criterio di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato a favore del prezzo più basso, ai sensi del comma9-bis dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si procederà con l’applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter. L’esclusione automatica non opera nel caso in cui le offerte ammesse sia inferiore a dieci.
Capo 8 – FASE DI GARA
Art. 20. Disciplina generale delle sedute
Tutte le operazioni in piattaforma avverranno a cura del RUP, o di soggetto delegato, in quanto unico soggetto in possesso delle credenziali ed abilitato ad operarvi.
Art. 21. Verifica dei plichi digitali e apertura busta della documentazione amministrativa
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno 29/11/2019 alle ore 10.00, presso gli uffici della stazione appaltante di Via dei Gladiatori s.n.c. ove il RUP, in seduta pubblica,
eventualmente supportato o sostituito da un seggio di gara nominato ad hoc, anche in veste monocratica, procederà operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
b) verifica della firma digitale ed apertura della Documentazione amministrativa;
c) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa;
Le Offerte Economiche resteranno chiuse a SISTEMA e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dal RUP, né dalla stazione appaltante né dagli altri concorrenti, né da terzi.
Il RUP, o il soggetto incaricato, procederà quindi all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa; in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse della Stazione Appaltante, il concorrente, verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. L’analisi di dettaglio della documentazione, una volta che essa risulti correttamente acquisita nel procedimento di gara, potrà essere analizzata dal Rup in successive sedute riservate.
21.1. Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti:
a) il cui plico è pervenuto dopo il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, oppure sia stato respinto dalla Piattaforma telematica in quanto tardivo;
b) i cui documenti digitali presentano modalità di criptazione o di formato digitale informatizzato tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza, ovvero che risulti illeggibile per cause imputabili all’operatore economico;
c) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione vincolante del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
d) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
e) che incorrono violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:
- motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione;
- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
f) assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di ammissione;
g) che, in caso di avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per l’operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere c), d) e e); oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
h) che hanno omesso il versamento del contributo di gara a favore dell’ANAC, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza della Corte di giustizia U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;
i) che in caso di raggruppamento temporaneo si ravvisi la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori cui si è impegnata una delle
imprese costituenti il raggruppamento, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza del Consiglio di stato, Ad. Plenaria, 27 marzo 2019, n. 6.
21.2. Soccorso istruttorio
Fuori dai casi di cui all’art. 22.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
- hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto, salvo l’impiego di misure egualmente efficaci;
b) che, in caso di avvalimento, hanno allegato un contratto di avvalimento che non sia completamente idoneo a garantire la Stazione appaltante in quanto incompleto sotto il profilo formale, a condizione che lo stesso contratto non sia affetto di nullità, il suo contenuto sia determinato o determinabile e che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti;
c) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 80, comma 5, lettera m), del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
d) la cui garanzia provvisoria:
- è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
e) che hanno omesso la presentazione del Passoe;
In ogni altro caso in cui l’integrazione documentali non determini la presentazione di una nuova offerta, e non leda sostanzialmente la par condicio tra gli offerenti.
21.3. Procedimento relativo al soccorso istruttorio
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, mediante interscambio sulla Piattaforma telematica, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo, la Stazione appaltante:
a) assegna all’offerente un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, graduato sulla base della complessità dell’integrazione documentale richiesta, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) la regolarizzazione degli inadempimenti nei termini prescritti alla lettera a), comporta l’ammissione dell’offerente; è escluso l’offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
c) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all’offerta;
d) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale e immediato, anche via telefono, o posta elettronica per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio
informale non comporta l’esclusione bensì l’attivazione del soccorso istruttorio di cui alle lettere a) e b).
Art. 22. Apertura busta della documentazione economica e formazione della graduatoria
Il Rup procederà immediatamente, ovvero in altra data comunicata agli offerenti, in seduta pubblica, all’apertura (sblocco) e visione delle Offerte Economiche dei concorrenti ammessi.
Si procederà quindi alla formulazione della graduatoria.
Ai fini della formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.
All’esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà comunque la visualizzazione della classificazione delle offerte.
La graduatoria provvisoria così visualizzata non dovrà essere considerata ai fini dell’aggiudicazione della procedura. Sarà il RUP a stilare, in modalità offline, la graduatoria provvisoria, nel rispetto dell’ordine decrescente delle offerte ammesse.
In caso di parità in graduatoria si procederà a sorteggio in seduta pubblica.
22.1. Cause di esclusione in fase di esame della «Documentazione Economica»
Sono escluse, dopo l’apertura della Busta interna dell’Offerta economica, le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che non contengono l’indicazione dei ribassi offerto, oppure contengono un’offerta in rialzo, ovvero che siano incomplete di una componente dell’offerta;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo;
e) che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo di quanto previsti dall’articolo 95, comma 10, del Codice, ai sensi del Capo 4, lettera d), ovvero:
- degli oneri di sicurezza aziendali propri dell’offerente;
- dei costi della manodopera propri dell’offerente;
Art. 23. Verifica di eventuali offerte anomale
Si attiverà il sub-procedimento di verifica dell’offerta al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 97, comma 3 del Codice. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta allorquando in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
A tal fine il RUP procede richiedendo per iscritto all’offerente sospettato di aver inviato un’offerta anomala di presentare le proprie spiegazioni a dimostrazione della congruità dell’offerta.
Nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili.
All'offerente è assegnato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni.
Il Rup, con l’eventuale supporto di una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare la non congruità dell’offerta può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni; in tal
caso all'offerente è assegnato un termine perentorio beve per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni ulteriori.
La Stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni se l’offerente non presenta le giustificazioni e le eventuali precisazioni entro il termine prescritto.
La Stazione appaltante esclude altresì l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, non seria, o che comunque incorra in una delle condizioni di cui al quinto comma dell’art. 97.
Capo 9 – AGGIUDICAZIONE
Art. 24. Proposta di aggiudicazione
La proposta di aggiudicazione è formulata a favore dell’offerta non anomala che risulti utilmente posizionata in graduatoria.
Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.
Art. 25. Aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito del soggetto competente presso la Stazione Appaltante. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al precedente art. 26 e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell’approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione:
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Xxxxxx, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all’articolo 80 del Codice.
Art. 26. Controllo sul possesso dei requisiti
Con tempestività e comunque prima della stipula del contratto, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione, con le seguenti modalità:
a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all’articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice, la verifica avverrà sul sistema Avcpass. Per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d’ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all’operatore economico, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni, anche per il tramite del sistema Avcpass;
b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono fornite dall’operatore economico entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
c) è sempre possibile, per l’operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall’ordinamento con riferimento all’articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;
d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall’aggiudicatario;
e) ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d’uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento.
Art. 27. Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.
Art. 28. Adempimenti posteriori all’aggiudicazione
L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice;
Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
- procedere in ogni momento alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
- revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- imputare all’aggiudicatario revocato o all’aggiudicatario che recede, i danni emergenti.
Capo 10 – STIPULA DEL CONTRATTO
Art. 29. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
Il contratto non può essere stipulato prima:
a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;
b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice, se applicabili;
c) dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo.
Art. 30. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la Stazione appaltante la/le garanzia/e definitiva/e di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, dando atto che l’art. 103;
c) alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione;
d) a depositare presso la Stazione appaltante le polizze assicurative pertinenti, se richieste dai documenti di gara;
e) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione dei servizi;
f) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula.
g) fa depositare copia bonifico a favore della Stazione Appaltante o assegno bancario, della somma di € 25.000,00, quale rimborso delle spese sostenute per il supporto tecnico- amministrativo per la predisposizione degli atti della presente di gara;
h) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’incarico e la sostituzione dell’aggiudicatario;
i) nel caso di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, ivi compresi i danni da ritardo o interruzione dei servizi ed i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall’aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.
Capo 11 – COMUNICAZIONI, QUESITI, DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI
Art. 31. Comunicazioni agli operatori economici
Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:
a) mediante la pubblicazione sul profilo di committente e/o nella pertinente sezione della Piattaforma, nei seguenti casi:
- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
- risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice, oppure per mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione, anche ai fini dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, anche se conseguenti al soccorso istruttorio;
Le richieste di chiarimenti e/o precisazione, formulate in lingua italiana ed indirizzate al RUP dovranno essere trasmesse dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx e dovranno pervenire entro e non oltre il 22/11/2019 ore 12.00.
b) se rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di operatori economici in Forma aggregata), o se rese nell’ambito della funzionalità “comunicazioni della procedura” della <piattaforma, nei seguenti casi:
- eventuale soccorso istruttorio;
- altre comunicazioni al singolo offerente o a offerenti specifici.
Art. 32. Quesiti, acquisizione delle informazioni e documentazione disponibile
Ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Codice, per quanto compatibile con le disposizioni che seguono:
- le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l’evasione da parte della Stazione appaltante;
- la Stazione appaltante provvede, ordinatoriamente, all’evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento;
- le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, e per il rispetto del termine di sei giorni dal termine per la presentazione dell’offerta previsto dall’art. 74, comma 4 del Codice; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
Le richieste di cui sopra devono essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma telematica per il tramite della specifica funzionalità presente nella stessa;
I quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo committente e nella sezione pertinente sulla Piattaforma.
Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve:
- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.
Art. 33. Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del Codice, l’accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:
a) tempestivamente a tutti gli offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all’articolo 80 del Codice o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni ai sensi dell’articolo 76, comma 2-bis del Codice;
b) agli offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura fino all’esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
c) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l’aggiudicazione.
33.1. Eventuali limitazioni all’accesso agli atti
L’accesso agli atti relativi al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all’anomalia delle offerte, è precluso in presenza di segreti tecnici o commerciali, qualora tale condizione sia stata preventivamente dichiarata dall’offerente in fase di presentazione dell’offerta e/o delle giustificazioni;
La mancanza delle preventive dichiarazioni costituisce manifestazione di volontà dell’offerente circa l’assenza di segreti tecnici o commerciali;
Le condizioni di cui al primo capoverso possono essere sindacate dalla Stazione appaltante che può disporre l’accesso agli atti se ne accerti l’oggettiva insussistenza, irrilevanza o pretestuosità; in ogni caso è consentito all’offerente l’accesso agli atti ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.
Art. 34. Controversie
34.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo
n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, sezione di Roma, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione.
34.2. Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale.
Art. 35. Supplente
Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Xxxxxx, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
a) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
b) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
c) non si procede al subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell’articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6, del Codice.
Art. 36. Riserva di aggiudicazione
La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice, ovvero di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 37. Altre disposizioni e informazioni
37.1. Computo dei termini
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
37.2. Regime transitorio
Sono fatte salve le soppressioni e sostituzioni che dovessero medio tempore, con riferimento alla legge di conversione del cd. decreto sblocca cantieri, le cui disposizioni sono richiamate nel presente documento.
37.3. Legge di gara
Costituiscono legge di gara, oltre al bando ed al presente disciplinare, l’allegato capitolato speciale di appalto.
37.4. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara
regolata dal presente disciplinare di gara. Il Titolare del trattamento dei dati personali relativamente alla gestione della procedura di gara è la Interporto Centro Italia Orte S.p.A.
Art. 38. F ormulari
a) DGUE
b) Dichiarazione di offerta economica
c) Modello attestazione sopralluogo.