ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 365 del 02/12/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA) in campo veterinario``, nelle versioni in lingua italiana e in lingua inglese.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA) in campo veterinario``, nelle versioni in lingua italiana e in lingua inglese.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 270/1993 e dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 106/2012 “Gli Istituti, in relazione allo svolgimento delle loro competenze, possono stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, sulla base di disposizioni regionali […]”;
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nel quadro dei propri compiti istituzionali – di cui all’art. 3, dell’Accordo sulla gestione dell’IZSVe approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015 – provvede all’effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- tra le finalità istituzionali dell’IZSVe rientra, pertanto, la realizzazione di attività di ricerca sanitaria che richiede la stipulazione dei correlati atti contrattuali, tra cui rientrano anche i cd. “Accordi per il trasferimento di materiale biologico”, accordi finalizzati allo scambio di materiale per scopi di ricerca, con i quali vengono definiti i diritti del Fornitore e i diritti ed obblighi del Ricevente rispetto al Materiale, Derivati e Modifiche;
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 1 di 5
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
tali accordi assolvono, quindi, l’esigenza di procurarsi materiali indispensabili per poter svolgere una fondata attività di ricerca ponendo le basi per un’eventuale futura collaborazione tra le parti.
Considerato il costante e crescente interesse manifestato da Istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali – quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Enti di ricerca, Istituzioni accademiche, Università e XX.XX.XX. – allo scambio di materiale biologico per le finalità sopra indicate, si propone l’approvazione di uno schema standard di “Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA) in campo veterinario”, documento che si allega al presente provvedimento, nelle versioni in lingua italiana e in lingua inglese, quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Nel rispetto del fine del pubblico interesse, lo schema di accordo sopracitato potrà essere derogato, di comune accordo tra le parti, per ragioni di opportunità e convenienza, nel caso in cui si rendano necessarie, in relazione a specifiche esigenze, modifiche sostanziali allo stesso, a seguito di apposita istruttoria e formale provvedimento di approvazione.
L’accordo sarà efficace dalla data di ultima sottoscrizione e, comunque, fino a quando non verrano terminate le attività di ricerca per le quali il Materiale viene richiesto. In forza dell’Accordo il “Fornitore” o “Provider” si impegnerà a fornire il materiale biologico, specificamente descritto all’art. 1, a titolo gratuito, salvo il costo delle spese di spedizione che verranno sostenute dal “Ricevente” o “Recipient”.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema standard di “Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA) in campo veterinario”, documento che si allega al presente provvedimento, nelle versioni in lingua italiana e in lingua inglese, quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di autorizzare la stipula dell’“Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA) in campo veterinario”, secondo lo schema standard di cui al punto che precede, con Istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali – quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Enti di ricerca, Istituzioni accademiche, Università e XX.XX.XX. – precisando che, nel rispetto del pubblico interesse, lo schema standard in parola potrà essere derogato, di comune accordo tra le parti, per ragioni di opportunità e convenienza, nel caso in cui si rendano necessarie, in relazione a specifiche esigenze, modifiche sostanziali allo stesso, a seguito di apposita istruttoria e formale provvedimento di approvazione;
3. di dare atto che con la sottoscrizione dell’accordo di cui al punto 1 – efficace dalla data di ultima sottoscrizione e comunque fino a quando non vengano terminate le attività di ricerca per le quali il Materiale viene richiesto – il “Fornitore” o “Provider” si impegna a fornire il materiale biologico, specificamente descritto all’art. 1, a titolo gratuito, salvo il costo delle spese di spedizione che verranno sostenute dal “Ricevente” o “Recipient”;
4. di imputare la spesa derivante dalla stipula dell’accordo in parola, nel caso in cui IZSVe risulti parte “Ricevente” o “Recipient”, a carico dei sottoconti 410040050 “PRO/SPEDIZ.TRASP” o 410040050 “RI1/SPEDIZIONI E TRASPORTI/RICERCHE
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 2 di 5
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
CORRENTI/FINALIZZATE”, in base alle indicazioni fornite dal relativo responsabile scientifico.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali, Anticorruzione e Trasparenza, che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema standard di “Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA) in campo veterinario”, documento che si allega al presente provvedimento, nelle versioni in lingua italiana e in lingua inglese, quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1);
2. di autorizzare la stipula dell’“Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA) in campo veterinario”, secondo lo schema standard di cui al punto che precede, con Istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali – quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Enti di ricerca, Istituzioni accademiche, Università e XX.XX.XX. – precisando che, nel rispetto del pubblico interesse, lo schema standard in parola potrà essere derogato, di comune accordo tra le parti, per ragioni di opportunità e convenienza, nel caso in cui si rendano necessarie, in relazione a specifiche esigenze, modifiche sostanziali allo stesso, a seguito di apposita istruttoria e formale provvedimento di approvazione;
3. di dare atto che con la sottoscrizione dell’accordo di cui al punto 1 – efficace dalla data di ultima sottoscrizione e comunque fino a quando non vengano terminate le attività di ricerca per le quali il Materiale viene richiesto – il “Fornitore” o “Provider” si impegna
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 3 di 5
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
a fornire il materiale biologico, specificamente descritto all’art. 1, a titolo gratuito, salvo il costo delle spese di spedizione che verranno sostenute dal “Ricevente” o “Recipient”;
4. di imputare la spesa derivante dalla stipula dell’accordo in parola, nel caso in cui IZSVe risulti parte “Ricevente” o “Recipient”, a carico dei sottoconti 410040050 “PRO/SPEDIZ.TRASP” o 410040050 “RI1/SPEDIZIONI E TRASPORTI/RICERCHE CORRENTI/FINALIZZATE”, in base alle indicazioni fornite dal relativo responsabile scientifico.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 4 di 5
X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa ⌧
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Pagina 5 di 5
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 365 del 02/12/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di ``Accordo per il trasferimento di materiale biologico a scopo di ricerca (MTA) in campo veterinario``, nelle versioni in lingua italiana e in lingua inglese.
Pubblicata dal 02/12/2022 al 17/12/2022 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxx - Gestione Atti
ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DI MATERIALE BIOLOGICO A SCOPO DI RICERCA (MTA) IN CAMPO VETERINARIO
TRA
Ente/istituto…………………………………………… con sede legale e amministrativa in ,
C.F/P.IVA ………………………………, PEC/e-mail …………………………………., rappresentato da , (qui di seguito denominato brevemente “Fornitore”)
E
Ente/istituto…………………………………………… con sede legale e amministrativa in ,
C.F/P.IVA ………………………………, PEC/e-mail …………………………………., rappresentato da , (qui di seguito denominato brevemente “Ricevente),
di seguito denominati separatamente “la Parte” e congiuntamente “le Parti”.
PREMESSO CHE
• IZSVe svolge istituzionalmente attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti, sia di origine animale che vegetale, nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria
• IZSVe effettua ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze in merito ad igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione secondo programmi e mediante convenzioni con istituti di ricerca italiani e stranieri
• l’ente (completare con brevi info)
• entrambe le Parti convengono che vi sia la necessità di garantire l’attività di ricerca anche attraverso lo scambio di materiale biologico da utilizzare unicamente a scopo di ricerca in conformità alle clausole del presente accordo.
Tenendo in considerazione gli obblighi derivanti da tale Collaborazione, le Parti si impegnano, ciascuna negli ambiti di propria competenza e supportate dai rispettivi rappresentanti legali e referenti scientifici, ad osservare quanto segue.
ART. 1. DEFINIZIONI
I termini sotto riportati assumono il seguente significato:
“Scopo commerciale”: si intende la domanda di brevetto, la vendita di prodotti o servizi, la locazione, la licenza o altro trasferimento del Materiale da utilizzarsi per qualsiasi scopo commerciale o per il beneficio diretto di qualsiasi entità a scopo di lucro, incluso l’uso del Materiale da parte di qualsiasi organizzazione, incluso il Ricevente, a eseguire ricerche per terze parti che ottengano diritti sui risultati della ricerca, per selezionare composti, per produrre o fabbricare prodotti per la vendita generale, o per condurre qualsiasi attività di ricerca che si traduca in qualsiasi vendita, locazione, licenza o trasferimento del Materiale a un entità con scopo di lucro.
“Informazioni riservate”: Ai fini del presente Accordo per "Informazioni Riservate" si intende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica che venga comunicata nell’ambito del presente Accordo. Il Materiale rientra tra le Informazioni Riservate. Queste non includono dati che:
a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato al Ricevente;
b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute dal Ricevente al momento della trasmissione;
c) siano state trasmesse al Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
d) siano state sviluppate indipendentemente dal Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
Pag. 1 / 6
e) vengano rivelate al Ricevente da una soggetto terzo non vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note al Ricevente per fatto a lui non imputabile;
f) una Parte debba fornire all’Autorità Giudiziaria o Amministrativa per obbligo imposto da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa ovvero nel corso di ispezioni o indagini da parte delle istituzioni/enti nazionali/statali/federali dell'Unione Europea alla cui giurisdizione il Fornitore e/o il Ricevente siano soggetti; in tal caso la Parte destinataria dell’obbligo dovrà tempestivamente informare per iscritto l’altra Parte prima della divulgazione in relazione alla tempistica e ed alle relative modalità; nel caso in cui tale comunicazione preventiva sia oggettivamente impossibile, la comunicazione verrà data immediatamente dopo al fine di limitare il più possibile la diffusione;
g) le Informazioni la cui divulgazione sia stata preventivamente autorizzata dal Divulgante.
“Materiale Originale”: il Materiale, descritto nella seguente tabella, che dovrà essere inviato al richiedente secondo i termini del presente contratto.
Microrganism o/Altro tipo di Materiale biologico | ID isolato/ materiale | Anno isolamento | Fonte di isolamento | Substrato di isolamento | Commenti | Quantità |
"Materiale": si intende il Materiale Originale che dovrà essere trasferito con il presente Accordo, l’eventuale Progenie, i Derivati non modificati e (le eventuali Modifiche), come di seguito definiti (per le Modifiche e Progenie verificare a seconda dei casi se includerle o meno nella definizione di Materiale).
"Progenie" consiste nel materiale discendente non modificato rispetto al Materiale Originale, come ad esempio cellule da cellule o organismo da organismo o vettore da vettore.
“Derivati non modificati" sono sostanze create dal Ricevente che costituiscono una subunità funzionale non modificata o un prodotto derivante dal Materiale Originale, ad esempio sottocloni di linee cellulari non modificate, sottoinsiemi purificati o frazionati del Materiale Originale, proteine espresse da DNA/RNA fornito dal Fornitore.
"Modifiche" sono sostanze create dal Ricevente che contengono/incorporano il Materiale Originale, ad esempio prodotti di ricombinazione omologa, prodotti di scambio di cassette, prodotti di trasmissione di linea germinale, incroci, nuove varietà, fusioni di cellule, prodotti di sub clonazione, ecc.
“Diritti brevettuali”: qualsiasi brevetto, applicazione di brevetto, segreto commerciale o qualsiasi altro diritto di proprietà del Fornitore che possa essere riconducibile al Materiale originale, inclusa qualsiasi alterazione del Materiale effettuata dal Fornitore, nonché qualsiasi sostituzione, divisione, continuazione, continuazione parziale, rinnovo, registrazione, conferma, estensione, certificato di protezione supplementare, nonché l’applicazione anche provvisoria di tale brevetto o l’ equivalente in ambito internazionale.
“Referente scientifico del progetto di ricerca del Fornitore” : ………………………
“Referente Scientifico del progetto di ricerca del Ricevente”: ……………………...
“Attività di Ricerca”: descrizione degli esperimenti/attività di ricerca che si intendono attuare con il Materiale, dettagliati nell’Allegato 1.
ART. 2. TRASFERIMENTO DEL MATERIALE
Il Fornitore trasferirà il Materiale al Ricevente entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Il destinatario del materiale contatterà il Fornitore, nella persona del referente scientifico del progetto, per organizzare data e modalità di ritiro e/o spedizione.
Pag. 2 / 6
Fatto salvo quanto previsto dai termini e dalle condizioni del presente Accordo, il Fornitore concede alla parte Ricevente una licenza esente da royalty, non esclusiva, in modo tale che il Materiale venga utilizzato per svolgere le attività di ricerca descritte nell'Allegato 1 - Descrizione delle attività.
Il Ricevente accetta che il Materiale:
a) non venga utilizzato a fini commerciali come sopra definiti; qualsiasi uso commerciale del Materiale è severamente vietato. Il Ricevente si impegna, inoltre, a non vendere, divulgare, trasferire, consegnare o distribuire il Materiale a parti Terze;
b) non venga utilizzato in soggetti umani per effettuare studi clinici, test diagnostici che coinvolgano i suddetti soggetti, umani senza il previo consenso scritto da parte del Fornitore;
c) venga utilizzato solo presso l’Istituto Ricevente e solo nei laboratori dello stesso, dal referente scientifico della Ricerca o dai suoi collaboratori sotto la sua diretta supervisione;
d) non venga trasferito a Terzi, senza il previo consenso scritto del Fornitore.
Il Ricevente inoltrerà al Fornitore, o al suo referente scientifico, qualsiasi richiesta di fornitura di Materiale che provenga da soggetti diversi da quelli che lavorano sotto la diretta supervisione del Referente scientifico della parte Ricevente.
Se richiesto, il Ricevente fornirà al Fornitore un riepilogo delle attività di ricerca ottenute grazie all’utilizzo del Materiale.
Il Ricevente utilizzerà il Materiale in conformità alla legislazione vigente nel proprio territorio di competenza e alle normative e linee guida nazionali applicabili al Materiale.
Il Ricevente dovrà accertare che i propri dipendenti, gli studenti, i collaboratori a qualsiasi titolo e i propri rappresentanti utilizzino il Materiale in conformità al presente Accordo.
ART. 3. TERMINI DI PAGAMENTO
Il Materiale verrà ceduto a titolo gratuito. Le spese di spedizione verranno sostenute dal Ricevente.
ART. 4. PROPRIETA’ INTELLETTUALE E USO DEI MATERIALI
In esecuzione del presente Accordo, il Materiale (incluso qualsiasi materiale contenuto o incorporato nelle Modifiche) è di proprietà di del fornitore che ne mantiene l’esclusiva proprietà.
Il Ricevente deve utilizzare il Materiale in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti, alle linee guida e alle raccomandazioni emesse da organismi internazionali e nazionali applicabili al Materiale stesso, secondo i termini e le modalità di cui al precedente art. 2. In particolare, il Materiale deve essere utilizzato nel rispetto delle norme etiche nonché delle linee guida etiche internazionali e nazionali in materia di ricerca animale.
Il Materiale potrà essere utilizzato sugli animali solo nel caso in cui tale uso sia esplicitamente approvato da un Comitato Etico o dalla normativa sul trattamento degli animali da laboratorio. Il trasferimento del Materiale non garantisce né implica in alcun modo che la proprietà del Materiale e di qualsiasi diritto intellettuale o industriale derivante dal Materiale stesso possa essere trasferita al Ricevente.
In particolare, il Materiale o le sue Modifiche non potranno essere utilizzati per scopo di lucro o commerciale, né per fornire un servizio che abbia finalità commerciali. Il Materiale non deve essere incorporato in alcun prodotto destinato alla vendita o utilizzato a scopo commerciale.
Qualora il Ricevente volesse utilizzare il Materiale o le sue Modifiche a scopo di lucro o commerciale, dovrà negoziare qualsiasi tipo di autorizzazione/licenza con il Fornitore e/o con qualsiasi Terza Parte (se necessario e se richiesto). In alcun modo il Fornitore sarà obbligato ad accettare e autorizzare tale richiesta.
Il Ricevente potrà distribuire i prodotti derivati dal Materiale Originale, purché non si tratti di Progenie, Derivati non Modificati o Modifiche, e comunque con il previo consenso scritto da parte del Fornitore.
Il Ricevente che volesse presentare richiesta di brevetto derivante dall’utilizzo del Materiale di cui al presente Accordo, dovrà ottenere il previo consenso scritto da parte del Fornitore. La disciplina degli aspetti brevettuali sarà, quindi, regolata da specifico separato Accordo tra le Parti.
ART. 5. RESPONSABILITÀ
Il Materiale fornito nell'ambito del presente Accordo ha carattere sperimentale.
Il Ricevente, con la sottoscrizione del presente Accordo, garantisce che l’accesso al Materiale sarà limitato al solo personale qualificato, assumendosi la responsabilità di utilizzare e manipolare correttamente lo stesso in conformità agli standard scientifici internazionali generalmente accettati, comprese le disposizioni e le linee
Pag. 3 / 6
guida in materia di biosicurezza, salute e ricerca scientifica. Il laboratorio Ricevente applicherà adeguate condizioni di bio-contenimento e garantirà la massima cautela nell'utilizzo del Materiale in modo da ridurre al minimo qualsiasi rischio o danno a persone e a cose, proteggendo il Materiale da furti o da utilizzo improprio.
Il Ricevente sarà, quindi, ritenuto responsabile per eventuali perdite, costi, spese e danni provocati a Terzi, comprese le spese legali, risultanti dall’utilizzo improprio del Materiale da parte del Ricevente o dei suoi dipendenti, o comunque derivanti dalla violazione degli obblighi di cui al presente Accordo.
Il Ricevente si assume, inoltre, ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero derivare dallo stoccaggio o smaltimento del Materiale.
Il Ricevente accetta che il Materiale o le Progenie classificati nel Gruppo di Rischio 2 o superiore (come definito dalla normativa dell’Unione europea e da quella nazionale) costituiscono patogeni noti e che altro Materiale, non così designato, possa essere patogeno in determinate condizioni. Il Ricevente accetta che ogni attività di imballaggio e consegna o qualsiasi attività svolta nel proprio laboratorio avvenga per mano di personale qualificato e specificatamente formato nel rispetto delle vigenti leggi, regolamenti, raccomandazioni e linee guida in materia.
Il fornitore non si assume alcuna responsabilità e non garantisce che l'uso del Materiale non violi alcun brevetto, marchio, o altri diritto di proprietà di Xxxxx.
ART. 6. GARANZIE
Il Ricevente è consapevole che il Materiale viene fornito senza informazioni sul suo utilizzo, senza garanzie, espresse o implicite, inclusa ma non limitata, qualsiasi garanzia di idoneità per un utilizzo particolare del Materiale.
Tuttavia, il Fornitore dichiara e garantisce al Ricevente che l’esecuzione del presente Accordo non comporterà la violazione di alcun obbligo nei confronti di Xxxxx e nemmeno la violazione dei diritti riferibili a parti Terze. Non vi sono garanzie esplicite o implicite che il Materiale (e/o le Modifiche) non costituiscano un rischio per la sicurezza o la salute.
Se il Materiale non è idoneo per l'utilizzo per il quale è stato richiesto o non è stato consegnato in quantità sufficiente, il Ricevente è tenuto ad inviare una richiesta scritta al Fornitore entro dieci (10) giorni dal ricevimento del Materiale (o, in caso di mancata consegna del Materiale, entro dieci (10) giorni dalla data concordata di spedizione). In questi casi,il Fornitore sostituirà solo il Materiale. Questa garanzia è valida se il Ricevente ha conservato e utilizzato il Materiale come indicato nei documenti che lo accompagnano.
ART. 7. DURATA E CESSAZIONE
Il presente Accordo diventa efficace dalla data di ultima sottoscrizione e rimarrà valido per un periodo di
………. mesi e comunque fino a quando non vengano terminate le attività di ricerca per le quali il Materiale è stato richiesto.
Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di giorni.
Il recesso dev’essere comunicato alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata/raccomandata A/R.
In caso di risoluzione del presente Accordo, il Ricevente dovrà interrompere le attività poste in essere con l’utilizzo del Materiale e, su indicazione del Fornitore, dovrà restituire o distruggere il Materiale, le Modifiche e le informazioni riservate in riferimento al Materiale stesso.
Il presente Accordo sarà risolto senza preavviso nel caso il Ricevente violi le condizioni del presente Accordo. In tale caso la risoluzione decorre dalla data di conoscenza della violazione.
Scaduti i termini naturali del presente Accordo, il Materiale e le informazioni riservate in riferimento al Materiale stesso, dovranno essere eliminate o restituite al Fornitore.
ART. 8. MISCELLANEA
Informazioni confidenziali: il Ricevente non deve fornire, vendere, condividere, rilasciare, trasmettere o distribuire a Parti terze il Materiale e/o qualsiasi informazione ad esso riconducibile, senza la previa autorizzazione scritta del Fornitore; il Ricevente è consapevole che il Fornitore potrà negare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo tale autorizzazione.
Il Ricevente si impegna a mantenere la riservatezza sul Materiale e a non divulgarne le informazioni a Xxxxx. Il Ricevente potrà ottenere il permesso, previa richiesta scritta al Fornitore di divulgare le informazioni confidenziali alle proprie società madri, affiliate e sussidiarie, previa accettazione da parte Loro del vincolo di riservatezza, in conformità ai termini ed alle condizioni del presente Accordo.
Pag. 4 / 6
Pubblicazioni: Il Ricevente è libero di pubblicare qualsiasi risultato ottenuto dall’utilizzo del Materiale. Qualsiasi pubblicazione riferita al Materiale (o sue Modifiche) dovrà menzionare il fornitore e riconoscere la fonte da cui il Materiale è stato ottenuto.
Forza Maggiore: Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile del mancato, inesatto o ritardato adempimento delle obbligazioni del presente Accordo, ove lo stesso sia stato causato, in via diretta o indiretta, da caso xxxxxxxx, forza maggiore o da altra causa allo stesso non imputabile. In tal caso il Fornitore notificherà l’evento tempestivamente e comunque appena possibile all’altra Parte. Se la forza maggiore dura più di 90 (novanta) giorni la Parte avrà il diritto di risolvere il contratto; la comunicazione di risoluzione sarà effettuata si sensi del presente art. 8.
Legge applicabile e foro competente: Il presente Accordo è interamente regolato e sarà interpretato in conformità alla legge italiana. Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo mediante una contrattazione amichevole. In caso di persistente disaccordo, le controversie relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova, Italia.
Disposizioni finali: Il presente Accordo sostituisce tutte le eventuali precedenti intese o comunicazioni orali o scritte intervenute tra le Parti. Il presente Accordo potrà essere emendato, modificato, sostituito o annullato, solo tramite Accordo scritto tra le Parti stesse.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente nell’ordinamento giuridico italiano, in particolare alle disposizioni del Codice Civile e alle condizioni generali di contratto disponibili nel sito web dell’Istituto (xxx.xxxxxxxxxx.xx) e successive modifiche e/o integrazioni.
Assegnazione: i diritti, gli obblighi e i doveri stabiliti con il presente Accordo non possono essere assegnati, trasferiti, delegati o subappaltati dal Ricevente se previo consenso scritto del Fornitore.
Comunicazioni: Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dal presente Accordo sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l’avvenuta ricezione agli indirizzi qui sotto riportati:
Se a IZSVe: c.att. Dott. . - Viale dell’Università, n. 10 – 00000 Xxxxxxx (XX) – Italy.
Se a ……………… : c.att. Dott. ……………. ………………
ART. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR). Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e, se del caso, a comunicare a terzi eventuali dati personali contenuti nel presente Contratto, o comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo fine e per il tempo necessario di adempiere agli impegni assunti in virtù dello stesso o per l'adempimento degli obblighi ad esso connessi.
Gli interessati hanno il diritto di accedere, rettificare o cancellare i propri dati personali, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità, di opporsi al trattamento e di proporre reclamo a un'autorità competente nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
Per esercitare i propri diritti, gli interessati possono scrivere a xxx@xxxxxxxxxx.xx e/o a (contatto
e-mail DPO Società).
ART. 10. NEGOZIAZIONE
Il presente Accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà come chiaramente e correttamente riportato nel suo contenuto.
Il presente atto, redatto in duplice copia, ad uso del Fornitore e del Ricevente, viene letto, confermato e sottoscritto.
Legnaro, ……………………………………(data) …………….., (data)
Pag. 5 / 6
Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Il Direttore generale
Dott. …………………………………………….
Firma……………………………………………
Per …………………………………………….
Il Legale rappresentante
Dott. …………………………………………….
Firma……………………………………………
Pag. 6 / 6
Allegato 1 – Descrizione delle attività
(Descrivere brevemente quale utilizzo si intende fare con il materiale)
Pag 1 / 1
BIOLOGICAL MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
FOR RESEARCH PURPOSES IN THE VETERINARY FIELD ONLY
BY AND BETWEEN
…………………………………………………. having its registered/principal office in
…………………………………….……………… PEC/e-mail ………………………………, fiscal code/VAT
n. ………………………………., represented by Prof./Dr xxxxxxxxxxx referred to as or “Provider”,
AND
…………………………………………………. having its registered/principal office in
…………………………………….……………… PEC/e-mail ………………………………, fiscal code/VAT
n. ………………………………., represented by Prof./Dr xxxxxxxxxxx referred to as “Recipient”;
and severally as “Party” and jointly as “ Parties”.
This Agreement sets out the understanding of the Parties with respect to the provision of certain biological material to the Recipient, which wishes to use the material for non-commercial evaluation purposes only subject to the terms and conditions of this Agreement.
WHEREAS:
• The mission of the IZSVe is to monitor and preserve animal welfare and to control the animal and plant origin food-production chain; it is also involved in experimental research projects embracing the veterinary field;
• The IZSVe is involved in current research projects in collaboration with national and international organizations that aim at strengthening the existing knowledge in the field of veterinary hygiene and animal welfare, food safety and nutrition;
• The (your Institution) …………………is engaged in (please specify) ;
• Provider agrees to transfer to Recipient the following biological material only for research purposes in compliance with the clauses of the present Agreement.
NOW, THEREFORE,
in consideration of the covenants and obligations hereinafter set forth, the Parties hereto, individually and by their respective agents and representatives, hereby agree as follows:
ART. 1. DEFINITIONS
The above mentioned words have the following meanings in this Agreement:
“Commercial Purposes”: the application of patent, the sale of products or services, lease, license, or other transfer of the Material for any commercial purpose or for the direct benefit of any for-profit entity, including use of the Material by any organization, including Recipient, to perform research for third parties who obtain rights in research results, to screen compounds, to produce or manufacture products for general sale, or to conduct any research activities that result in any sale, lease, license, or transfer of the Material to a for-profit entity.
“Confidential Information”: Information of any nature protected or not by an intellectual property right (for example data, documents, methods, know-how, etc.) whatever their subject, transmission mode, origin, communicated within the frame of this Agreement. The Material is Confidential Information. Confidential information does not include information that:
a) is a part of the public domain at the date of this Agreement or became available following the aforementioned acquisition by act or behavior not prohibited by the Receiving Party;
b) is known or can be demonstrated that it was known by the Receiving Party at the time of transmission;
c) is disclosed to the Receiving Party and explicitly defined as non-confidential;
d) have been independently developed by the Receiving Party without using any of the confidential information;
e) is revealed to the Recipient Party by someone other than the Revealing Party that has no obligation to secrecy under the terms and conditions of the present Agreement; or else, information which becomes available/is disclosed to the Recipient Party by any other means not ascribable to the present Agreement;
f) a Party is required to disclose the Confidential Information to the Judicial or Administrative Authorities by reason of an obligation under the law or regulations, or by the Judicial or Administrative Authorities themselves or in the course of inspections or inquires by EU Federal or State regulatory agencies to whose jurisdiction Provider and/or the Recipient is/are subject; in such case, the Party receiving the obligation shall promptly inform the other Party in writing prior to disclosure as to the timing and manner of such disclosure; if such prior notice is objectively impossible, notice shall be given immediately thereafter in order to limit disclosure as much as possible.
g) have been previously agreed upon in written form by the Provider of such information.
“Original Material”: the Material to be delivered to the Recipient under the term of this Agreement is as below specified.
Microorganism/ Other biological material | Isolate ID Sample type | Year of isolation/Sa mple Collection date | Species | Substrate of Isolation | Comments | Quantity |
“Material”: Original Material, Unmodified Derivatives, (included/ but does not include Progeny and Modifications or other substances created by the Recipient through the use of the Material) (check as appropriate and also modify art 4.1)
“Progeny”: an unmodified descendant from the Material, such as virus from virus, cell from cell, or organism from organism.
“Unmodified Derivatives”: substances created by the Recipient which constitute an unmodified functional subunit or product expressed by the Original Material (for example subclones of unmodified cell lines, purified or fractionated subsets of the Original Material, proteins expressed by DNA/RNA supplied by the Provider, or monoclonal antibodies secreted by a hybridoma cell line).
“Modifications”: substances created by the Recipient which contain or incorporate the Material, such as homologous recombination products, germ line transmission products, crossover products, novel varieties, cell fusion, sub-clonation products, ecc.
“Patent Rights”: any patents, patent applications, trade secrets or other proprietary rights of the Provider having claims relating to the Original Material, including any altered forms of the Material made by the Provider, and any substitutions, divisions, continuations, continuations-in-part, reissues, renewals, registrations, confirmations, re-examinations, extensions, supplementary protection certificates or the like, or provisional applications of any such patents and patent applications, or foreign equivalents thereof.
“Provider's Scientist”: ……………………………….
“Recipient’s scientist”: ………………………………..
“Research activities”: (described in Annex 1) description of the experiments planned with the Material.
ART. 2. MATERIAL TRANSFER
Provider shall supply the Recipient the Material within thirty (30) days after the execution of this Agreement by both Parties.
The Recipient will contact Provider, in particular the Provider’s scientist, to arrange the date(s) of shipment.
Subject to the terms and conditions herein, the Provider grants to the Recipient a royalty-free, non-exclusive license to use the Material solely in performance of the Research activities described in Annex 1 – Description of activities.
The Recipient agrees that the Material:
a) will not be used for Commercial Purposes; any commercial use of the Material is strictly forbidden. The Recipient undertakes not to sell, disclose, transfer, give or distribute the Material to any third party;
b) will not be used in human subjects, in clinical trials, or for diagnostic purposes involving human subjects without the Provider's prior written consent;
c) will be used only at the Recipient organization and only in the Researcher's laboratories under the direction of the Researcher or others working under his or her direct supervision;
d) will not be further transferred without the Provider's prior written consent.
The Recipient will refer any request for the Material from anyone other than those persons working under the Researcher's direct supervision to the Provider's Scientist.
Upon request, the Recipient will provide to Provider with a summary of the Research Activities obtained with the Material.
The Recipient will use the Material in compliance with the legislation in force in the area of competence and governmental regulations and guidelines applicable to the Material and Modifications.
The Recipient shall ensure that the Recipient's employees, students and agents using the Material and Modifications agree to be bound by the terms of this Agreement.
ART. 3. FEE AND PAYMENT
The Material for the Research activities is provided for free. Shipping costs will be charged on the Recipient.
ART. 4. USE OF THE MATERIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY
In execution of this Agreement, The Material (including any Material contained or incorporated in Modifications) (check as appropriate with the definition of Material art 1) is owned by the Provider who maintains the ownership of the Material,
The transfer does not grant or imply the ownership of the Material, or any intellectual and industrial property rights to the Recipient.
Recipient shall use, and shall cause its researchers to use, the Materials in compliance with all applicable laws, regulations, guidelines and recommendations issued by national and international body applicable to the Material, according to the terms and conditions set out in the previous art 2. In particular Recipient shall use the Material in compliance with ethical lows, the research shall be conducted in accordance with the national and international ethical guidelines related to the use of animals in research.
The Material may be used on animals only if such use is explicitly approved by an Ethics Committee or by the legislation on the treatment of laboratory animals.
The Material will be used by the Recipient solely and strictly in connection with performing the Research activities at Recipient’s institutional facilities and under the direction of Recipient’s Scientist only.
No rights are provided to Recipient under any patent applications, trade secrets or other proprietary rights of Provider. In particular, no rights are provided to use the Material or Modifications for profit-making or commercial purposes, or provision of a commercial service based upon the Material or Modifications. The Material shall not be incorporated into any service or product for sale, or used for the commercial provision.
If Recipient desires to use the Material or Modifications for such profit-making or commercial purposes, Recipient agrees that it must first negotiate a license or other appropriate Agreement with Provider and third parties as may be required, and it is further understood by Recipient that Provider shall have no obligation to enter into such a license or agreement.
The Recipient may distribute substances created by the Recipient through the use of the Original Material only if those substances are not Progeny, Unmodified Derivatives, or Modifications with prior written notice to the Provider.
The Recipient wishing to submit a patent deriving from the use of the Material referred to in this Agreement, must obtain the prior written consent of Provider. The discipline of the patent will therefore be regulated by a specific separate agreement between the Parties.
ART. 5. LIABILITY
All Material provided within the framework of the present Agreement are to be used for experimental purposes.
By requesting the Material and signing this Agreement, the Recipient accepts responsibility for the proper handling and testing of the Material in accordance with generally accepted international scientific standards, including any disposition and guidelines regarding biosecurity, biosafety, health and scientific research. The Recipient guarantees that suitable handling and containment conditions are available and will be applied in the Recipient’s laboratory.
The Recipient accepts that the Material and any Progeny classified as Risk Group 2(as defined by EU Regulations on such matters) includes known pathogens and that any other Material, differently identified, may be pathogenic under certain conditions.
The Recipient represents that within its laboratories, the access to the Material will be restricted to personnel capable and qualified to safely handle those substances, using appropriate containment.
The Recipient shall use the utmost precaution to minimise any risk of harm to persons and property and to safeguard them from theft or misuse.
The Recipient assumes all liability for any and all third party damages and claims arising out of or relating to this Agreement, including the receipt, use, handling, storage, conservation of the Material.
The Recipient agrees to indemnify, defend and hold harmless Provider and its employees from and against any third party claims, losses, costs, expenses and damages, including reasonable attorneys' fees which may incur, suffer or be required to pay resulting from or arising in connection with the use, handling or storage of Material by the Recipient or the Recipient’s personnel, or the breach of any obligation of the Recipient hereunder.
Neither the Provider nor the Depositary will take the responsibility or guarantee that the use of the Material does not violate any patent, trademark or any other property right of any Third party.
ART. 6. WARRANTY
The Recipient acknowledges that the Material are supplied to the Recipient with no information on their use, warranties, express or implied, including but not limited to any warranty of fitness for a particular purpose.
However Provider represents and warrants to the Recipient that its execution will not result in a breach of any obligation to any third party or infringe or otherwise violate any third party’s rights. There are no express or implied warranties that the Material and/or Modifications will not pose a safety or health risk.
If the Material is not available for use or not delivered in sufficient amounts, the Recipient shall send a written notification to Provider within ten (10) days after the receipt of the Material (or in case non-delivery of Material, within ten (10) days of the agreed date of shipment). In these cases, Provider shall replace the Material only. This warranty is valid if the Recipient ensures that the Material has been stored or processed as indicated in the documents that will accompany it.
ART. 7. TERM AND TERMINATION
This Agreement shall be effective upon the execution and shall remain in force for a period of months
and anyway until research activities have been completed using the requested material.
This Agreement may be terminated at once by written notice by either Party within days after written
notice thereof from the terminating Party.
The withdrawal must be communicated to the other Party by registered letter with return receipt.
In the event of termination of this Agreement, the Recipient will have to interrupt the ongoing activities carried out with the use of the Material and, following the Provider indications, will have to return or destroy the Material, the Modifications and any confidential information referring to the Material itself.
This Agreement will be terminated without notice should the Receiver violate the terms of this Agreement. In this case, the termination will become effective from when awareness of the violation is acknowledged.
Once the natural terms of this Agreement have expired, the Material, the Modifications and the confidential information referring to the Material must be disposed of or returned to the Provider.
ART. 8. MISCELLANEOUS
Confidential information: The Recipient shall not give, sell, share, release, convey, or otherwise distribute the Material and/or any accompanying Confidential Information to any third party without the prior written permission of Provider The Recipient acknowledges that Provider may withhold its consent for any reason it deems necessary and is not obliged to give the reason thereof.
Confidential Information will be safeguarded and not disclosed to any third parties by the receiving Party. The Recipient also undertakes to retain in confidence and not disclose to any third party the Material.
The Recipient may disclose, with prior written permission, the Provider’s Confidential Information to the Recipient’s parent corporations, affiliates and subsidiaries only if such parent corporations, affiliates and subsidiaries agree to be bound by confidentiality and non-use provisions at least as protective of the Provider’s rights as those contained in this Agreement.
Publication: The Recipient is free to release scientific publications concerning the outcomes of the scientific research carried out with the Material. Every publication referred to the Material (and Modification) shall acknowledge the source of the Material, giving the due reference to Provider.
Force Majeure: The Provider will not be held responsible for the failure, the inaccurate or delayed fulfillment of the obligations of this Agreement, where the same has been caused, directly or indirectly, by unforeseeable circumstances, force majeure or any other cause not attributable to the same.
In the event of such force majeure, Provider thereby shall promptly notify the other Party in writing. If the force majeure lasts more than ninety (90) days, the Party shall have the right to terminate the Agreement; the notice of termination shall be made according to the present article 8.
Governing Law: Option one: This Agreement shall be governed interpreted and construed in accordance with the laws of Italy. The Parties shall endeavor to settle any dispute in connection with the interpretation or performance of this Agreement by amicable arrangement. In the event of continuing disagreement, the Parties shall refer the dispute to the courts of Padua. Option two: The Parties shall attempt in good faith to resolve any dispute arising out of or relating to this Agreement promptly by negotiation. Any Party may give the other Party written notice of any dispute not resolved in the normal course of business. Within 15 days after delivery of the notice, the receiving Party shall submit to the other a written response. In the event of continuing disagreement, the Parties shall refer the dispute to the courts of the general place of jurisdiction of the defending Party.
Entire Agreement: This Agreement constitutes the entire understanding of the Parties with respect to the matters contained herein, superseding all prior oral or written understandings or communications between the Parties relating to the present Agreement. This Agreement may be amended, modified, superseded or canceled, only by a written instrument executed by each Party’s duly authorized representatives.
For matters not expressly provided for in this Agreement, both Parties will refer to the applicable regulations in force under Italian law, in particular to the Italian Civil Code and the general terms of contract available at the IZSVe website (xxx.xxxxxxxxxx.xx) and subsequent additions and amendments.
Assignment: This Agreement and the rights, obligations and duties set forth herein may not be assigned, transferred, delegated or sub-contracted by the Recipient without the prior written consent of the Provider.
Notices: All notices and communications related to this Agreement shall be made by registered or certified letter, return receipt requested, telecopier or electronic transmission confirmed in writing by registered mail and shall be addressed as follows (or to other address as may hereafter be designed by written notice):
If to IZSVe: Att. Dr … - Viale dell’Università, n. 10 – 00000 Xxxxxxx (XX) - Xxxxx.
If to the Recipient: Att. Dr. …………………………… - ……………………………
ART. 9. TREATMENT OF PERSONAL DATA
The Parties agree to comply with the provisions of the General Data Protection Regulation UE 2016/679 (GDPR). The Parties mutually undertake to process and, if necessary, to communicate to third parties any personal data contained in this Contract or, in any case, acquired during its execution, for the sole purpose and for the time necessary to fulfilling the commitments undertaken thereunder or for the fulfilment of the obligations connected therewith.
Data subjects has a right to access, rectify or delete its personal data, the right to limit processing, the right to portability, to object to processing and to file a complaint with a competent authority within the limits provided for by applicable laws and regulations.
To exercise its rights, data subjects may write to xxx@xxxxxxxxxx.xx and/or to (e-mail contact
DPO Institution).
ART. 10. NEGOTIATION
This Agreement has been freely negotiated between the Parties hereto and represents their willingness as duly and clearly shown in the content hereof and properly considered.
In witness whereof, the Parties hereto have caused this Agreement to be executed in duplicate by their duly authorised representatives as of the day and year first above written.
This Agreement is made at the date and place of the last signature.
Legnaro, (date)
For Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Acting Director General
Dr. …………………………………………….
Signature……………………………………………
…………….., (date)
For …………………………………………….
Represented by
Dr. …………………………………………….
Signature……………………………………………
Annex 1 – Description of activities
(Please briefly describe how you intend to use the material)