Accordo quadro per l’affidamento della fornitura, stampa e distribuzione di prodotti tipografici
Rep. n.
Accordo quadro per l’affidamento della fornitura, stampa e distribuzione di prodotti tipografici
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno in Roma, presso la sede della
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,
, nat_ a il , designat_, con provvedimento direttoriale prot. n. a ricevere, quale Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, gli atti in forma pubblica amministrativa senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:
- , dirigente pubblico, nato a il
, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Agenzia”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d, codice fiscale e partita IVA 06363391001;
- , nato a il , domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di
della Società (di seguito, per brevità,
“Società” o “Operatore Economico”), con sede legale in , alla Via/Piazza ; partita IVA:
; codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese: , capitale
sociale versato € ; aggiudicatario dell’appalto per la fornitura, stampa e distribuzione di prodotti tipografici.
Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano, mediante strumenti informatici, quanto segue.
Premessa
- Con determina n. , l’Agenzia ha avviato una procedura
aperta per l’affidamento della fornitura, stampa e distribuzione di prodotti tipografici;
- all’esito della procedura di gara l’offerta presentata dal Fornitore è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
- con provvedimento prot. / del , l’Agenzia ha
disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del Fornitore;
A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia.
È decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all’art. 32, commi 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016.
La Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e
termini di seguito stabiliti.
La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:
Bando e Disciplinare di gara;
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e suoi allegati (d’ora innanzi, per brevità, anche “Capitolato”);
Offerta economica della Società.
Resta inteso che in caso di mancata utilizzazione del massimale indicato nel contratto normativo nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dal Fornitore nei confronti dell’Agenzia, atteso che in nessun caso il contratto normativo garantisce al Fornitore l’erogazione di quantità minime o comunque predeterminate delle forniture e servizi di cui all’oggetto contrattuale;
- nel contratto esecutivo l’Agenzia determina la quantità massima presunta delle prestazioni e dei prodotti da fornire, nei limiti stabiliti nel presente contratto normativo. L’Agenzia potrà stipulare uno o più contratti esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, nei limiti del massimale indicato nel contratto normativo. Sulla base delle quantità e degli importi riportati nel contratto esecutivo l’Agenzia, nel corso della durata del presente atto, emetterà appositi ordinativi di fornitura dei diversi servizi e/o prodotti richiesti.
Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
• Allegato “A” (Schema di Contratto Esecutivo);
• Allegato “B” (Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sue appendici e allegati);
• Allegato “C” (Offerta economica dell’Appaltatore);
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Accordo Quadro;
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• Contratto esecutivo;
• Offerta economica dell’Appaltatore;
3. Ai fini del presente Contratto normativo, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:
• ACCORDO QUADRO (o “Contratto”):
l’Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura e dei servizi oggetto dell’appalto, come descritti nel Capitolato, nella misura che verrà richiesta dall’Agenzia mediante la sottoscrizione del/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro il Fornitore si obbliga a fornire i prodotti e i servizi indicati nel Capitolato, fino al raggiungimento del massimale ivi indicato.
• CONTRATTO ESECUTIVO:
Nel contratto esecutivo l’Agenzia determina la quantità massima presunta della fornitura e dei servizi descritti nel capitolato, che richiederà mediante la comunicazione al Fornitore di singoli Ordinativi di fornitura.
L’Agenzia è vincolata alla fornitura richiesta solo al momento dell’emissione dei singoli ordinativi di fornitura inviati al Fornitore in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i.
• ORDINATIVI DI FORNITURA
L’ordinativo di fornitura è l’apposita richiesta a consumo, ossia la singola commessa di affido, in esecuzione del/i contratto/i esecutivo/i.
• CONTRAENTE/COMMITTENTE:
Agenzia delle Entrate
• APPALTATORE/FORNITORE:
Affidatario della fornitura di cui al successivo articolo 2.
Art. 2 - Oggetto
Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l’affidamento della fornitura, stampa e distribuzione di prodotti tipografici di uso comune alle strutture dell’Agenzia delle Entrate secondo le modalità descritte nel presente contratto e nel capitolato e relative appendici e allegati da intendersi qui integralmente recepiti, nonché in conformità alle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici dell’Agenzia.
La stipula del contratto non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito all’emanazione dei singoli ordinativi di fornitura, per i quali non vige l’obbligo di un quantitativo minimo. L’Agenzia non assume alcun obbligo in merito al completo utilizzo del massimale contrattuale.
Di seguito sono indicati le tipologie e i quantitativi dei prodotti oggetto della fornitura. Si precisa che le quantità sono indicative e riferite ad un periodo annuale.
Per tutte le tipologie di prodotti per i quali sia richiesta la stampa del logo dell’Agenzia delle Entrate, dovrà essere utilizzato il logo adottato dall’Agenzia, riproducibile sia a colori che in bianco e nero.
La descrizione delle tipologie di prodotto, indicate di seguito, specificano se la stampa del logo sia richiesta a colori o in bianco e nero. In caso di stampa a colori dovranno essere utilizzati i seguenti Codici Pantone: 541 CV blu – 158 CV arancio.
Per gli usi delle strutture centrali dell’Agenzia:
a) un totale di n. 30.690 buste di colore bianco per corrispondenza, con finestra ove indicato, nel cui angolo superiore sinistro dovrà essere stampato, in bianco e nero, il logo dell’Agenzia delle Entrate e – in carattere “Century Gothic” formato 10 - l’intestazione, riguardante la Direzione o l’Ufficio richiedente.
Per l’esatta posizione del logo e dell’intestazione si rinvia all’allegato 1 del capitolato.
Il nome della Direzione dovrà essere scritto per esteso su un unico rigo sotto il logo per tutte le Direzioni Centrali con le seguenti eccezioni:
- per la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, il nome andrà disposto su due righe andando a capo dopo la virgola;
- per la Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi, il nome andrà disposto su due righe andando a capo dopo la parola Immobiliare;
- per la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare il nome andrà disposto su due righe, andando a capo dopo la lettera e;
- per la Direzione Centrale Affari Legali, Contenzioso e Riscossione il nome andrà disposto su due righe, andando a capo dopo la virgola.
Sarà possibile modificare la composizione del nome delle Direzioni Centrali per esigenze di natura grafica. Tale modifica verrà concordata con l’Ufficio Fornitori di concerto con gli Uffici interessati
Le buste dovranno essere fornite con grammatura standard rispetto alle dimensioni richieste; i quantitativi necessari presuntivi saranno i seguenti:
a1) n. 2.500 formato cm. 11 x cm. 23 con finestra- chiusura “strip”;
a2) n. 7.000 formato cm. 11 x cm. 23 - chiusura “strip”; a3) n. 500 formato cm. 11,4 x cm. 16,2 - chiusura “strip”; a4) n. 5.500 formato cm. 16 x cm. 23;
a5) n. 1.900 formato cm. 23 x cm. 33;
a6) n. 6.000 formato cm. 23 x cm. 33 a sacchetto - chiusura “strip”;
a7) n. 6.500 formato cm. 25 x cm. 35,3 a sacchetto - chiusura “strip”;
a8) n. 790 formato cm. 30 x cm. 40 - a sacchetto - chiusura “strip”;
b) n. 2.000 fogli di carta, formato cm. 21 x cm. 29,47 (formato A4), grammatura gr. 90/mq. In alto a sinistra dovrà essere stampato in carattere “Century Gothic” formato 10, in due colori, il logo dell’Agenzia e in colore blu l’intestazione della Direzione e/o dell’Ufficio richiedente. Per l’esatta posizione del logo e dell’intestazione si rinvia all’allegato 2 del capitolato; per la corretta stampa della denominazione delle Direzioni Centrali si rimanda a quanto indicato alla lettera a).
A piè di pagina, su richiesta, dovrà essere stampato, sempre con carattere “Century Gothic” formato 8, da sinistra a destra e centrato, l’indirizzo, i numeri telefonici e di fax e l’indirizzo di posta elettronica;
c) n. 2.000 fogli di carta, formato cm. 15 x cm. 21 (1/2 foglio), grammatura gr. 90/mq. Per quanto riguarda la stampa e il modello si fa riferimento a quanto indicato alla lettera b). Il logo e l’intestazione dovranno essere stampati sul lato corto e proporzionati alle dimensioni del foglio;
d) n. 2.000 cartoncini, formato cm. 10 x cm. 15, grammatura gr.
200/mq e n. 4.000 buste formato cm. 11,5 x cm. 16, grammatura gr. 80/mq. Il logo dell’Agenzia dovrà essere stampato in due colori sul lato lungo della busta e del cartoncino; l’intestazione della Direzione e/o dell’Ufficio richiedente dovrà essere stampata in colore blu. Per l’esatta posizione del logo e dell’intestazione attenersi al modello di cui alla lettera b). Il formato del carattere “Century Gothic” dovrà essere "9”;
e) n. 10.000 cartelline bianche, formato cm. 25 x cm. 35, grammatura gr. 300/mq. In alto al centro dovrà essere stampato il logo dell’Agenzia in bianco e nero; al di sotto, se richiesta, l’intestazione della Direzione Centrale e/o dell’Ufficio richiedente; al centro dovranno essere marcate tre righe equidistanti, per le annotazioni necessarie, secondo il modello di cui all’allegato 3 del capitolato;
f) n. 5.000 cartelline bianche, formato cm. 21 x cm. 30, grammatura gr. 300/mq. In alto al centro dovrà essere stampato, in bianco e nero, il logo dell’Agenzia; al centro dovranno essere marcate tre righe equidistanti, per le annotazioni necessarie, secondo il modello di cui alla lettera e);
f.1) n. 10.000 cartelline bianche, formato cm. 21 x cm. 30, grammatura gr. 300/mq. In alto al centro dovrà essere stampato, in due colori, il logo dell’Agenzia; al centro, in
colore blu, dovranno essere marcate tre righe equidistanti, per le annotazioni necessarie, secondo il modello di cui alla lettera e);
g) n. 3.000 cartelline in carta manilla giallo-oro, formato cm. 25 x cm. 35,3, grammatura gr. 260/mq, con stampa in bianco e nero, secondo il modello di cui all’allegato 4, lettere A, B, C, D del capitolato;
g.1) n. 3.000 cartelline in carta manilla verde – intenso, formato cm. 25 x cm. 35,3, grammatura gr. 260/mq, con stampa in
xxxxxx e xxxx, secondo il modello di cui al precedente punto g);
h) n. 7.000 cartelline formato chiuso cm. 25 X 35, formato aperto cm.
77 X 51, carta usomano gr. 300/mq., con stampa in bianco e nero, fustellata e cordonata, n° 4 cordonature a distanza di cm 1, secondo il modello di cui all’allegato 4.2 del capitolato;
i) n. 2.000 biglietti da visita solo fronte. Su di essi dovrà essere stampato in alto a sinistra, in due colori, il logo dell’Agenzia. Sotto di esso, al centro del biglietto, in colore blu, il nome del Dirigente o Funzionario e la carica che riveste; in basso a destra il numero telefonico, del cellulare, del fax e l’indirizzo di posta elettronica; a sinistra l’indirizzo, secondo il modello di cui all’allegato 5 del capitolato;
i.1) n. 1.000 biglietti da visita con stampa fronte/retro con stampa secondo il modello di cui al precedente punto i);
Per gli usi delle Direzioni Regionali /Provinciali:
j) n. 750.000 buste bianche per corrispondenza, formato cm. 11,5 x cm.
23 con due finestre: una in alto a sinistra, di cm. 3,2 x cm. 9, per la visualizzazione dell’Ufficio mittente, ed un’altra, in basso a destra, di cm. 2,5 x cm. 11, per la visualizzazione del nome e dell’indirizzo del destinatario, grammatura gr.100/mq., come da modello di cui all’allegato 6 del capitolato.
k) n. 5.030.000 avvisi di ricevimento (Mod. 23L) – di cui n. 30.000
bilingue italiano-tedesco per la DP di Bolzano - per la notifica degli
atti fiscali, di colore verde (Pantone 748u o similare). Per la stampa dei suddetti avvisi di ricevimento si dovrà far riferimento al modello di cui all’allegato 7 del capitolato e all’allegato 7.1 per la versione bilingue.
Le specifiche tecniche aggiornate, eventualmente dettate al riguardo da Poste Italiane S.p.A, verranno comunicate al Fornitore al momento dell’emissione del relativo ordinativo di fornitura;
l) n. 3.300.000 - di cui n. 11.000 bilingue italiano-tedesco per la DP di Bolzano - buste normalizzate di colore verde (Pantone 748u o similare) per la notifica degli atti fiscali, formato cm. 12 x cm. 23,5, grammatura gr. 100/mq. Per la stampa attenersi ai modelli di cui all’allegato 8 del capitolato e all’allegato 8.1 per la versione bilingue.
Eventuali specifiche tecniche aggiornate verranno comunicate al Fornitore al momento dell’emissione del relativo ordinativo di fornitura;
m) n. 965.000 - di cui n. 3.000 bilingue italiano-tedesco per la DP di Bolzano - , buste di colore verde (Pantone 748u o similare) per la notifica degli atti fiscali, a foglio intero senza alcun spessore, formato cm. 25 x cm. 35,3, grammatura gr. 100/110 mq. Per la stampa attenersi al modello di cui all’allegato 9 del capitolato e all’allegato 9.1 per la versione bilingue.
Eventuali specifiche tecniche aggiornate verranno comunicate al Fornitore al momento dell’emissione del relativo ordinativo di fornitura;
n) n. 250.000 - di cui n. 1.000 bilingue italiano-tedesco per la DP di Bolzano- buste di colore verde (Pantone 748u o similare) per la notifica degli atti fiscali, a foglio intero con soffietto di cm. 5, con apertura laterale provvista di sistema incollante, formato cm. 25 x 35,3, grammatura gr. 120/mq.
Per la stampa si rinvia alla precedente lettera m);
o) n. 530.000 - di cui n. 7.500 bilingue italiano-tedesco per la DP di Bolzano - buste di colore verde (Pantone 748u o similare) per la notifica degli atti fiscali, senza alcun spessore, formato cm. 19 x 26, grammatura 100/110 mq.
Per la stampa attenersi al modello di cui all’allegato 10 del capitolato e all’allegato 10.1 per la versione bilingue.
Per la versione bilingue le buste dalle lettere l) fino alla o) dovranno recare, i seguenti uffici mittenti:
- Direzione Provinciale di Bolzano – Ufficio controlli;
- Direzione Provinciale di Bolzano – Ufficio Territoriale di Bolzano;
- Direzione provinciale di Bolzano;
- Direzione Provinciale di Bolzano – Ufficio Territoriale di Merano;
- Direzione provinciale di Bolzano – ufficio Territoriale di Bressanone e Brunico – sede di Bressanone;
- Direzione Provinciale di Bolzano - Ufficio Territoriale di Bressanone e Brunico – sede di Brunico.
Sulle buste dalla lettera l) alla lettera o) ad oggi è stampata, nell’angolo superiore destro, la seguente dicitura:
TASSA PAGATA
Convenzione Agenzia delle Entrate Anno 2005
Tuttavia, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, tale dicitura potrà subire delle modifiche che dovranno essere recepite dall’aggiudicatario senza alcun costo aggiuntivo.
I quantitativi indicati e le tipologie costituiscono una mera stima annuale, ricavata da un’analisi dei consumi degli anni precedenti e, pertanto, l’Agenzia si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le quantità e di variare le tipologie o le caratteristiche dei prodotti in relazione alle proprie effettive esigenze.
Tutti i dati inerenti alle singole richieste – tipo, quantitativo, misura, formato, colore della carta e della stampa, tipologia della stampa, modalità e luoghi di consegna – verranno specificati negli ordinativi di fornitura che saranno emessi nel corso della durata contrattuale.
Si precisa che con la sottoscrizione del contratto esecutivo, in conformità allo schema allegato, l’Agenzia determina la quantità massima presunta delle forniture e delle prestazioni da eseguire. L’Agenzia è vincolata alla fornitura richiesta nel contratto esecutivo solo al momento dell’emissione dei singoli ordinativi di fornitura inviati al Fornitore in esecuzione del predetto contratto esecutivo.
2. L’Appaltatore, entro 1 giorno dalla ricezione del contratto esecutivo, dovrà provvedere alla restituzione dello stesso debitamente sottoscritto.
L’Agenzia utilizzerà la fornitura nella misura che riterrà opportuna e, pertanto, erogherà al Fornitore i corrispettivi per i prodotti effettivamente richiesti e consegnati, senza impegno alcuno a raggiungere l’importo massimale del contratto. Le Parti stabiliscono, dunque, che il presente contratto ha natura di Accordo Quadro e che la Committente potrà variare in ogni momento la misura della fornitura richiesta, senza riconoscimento di sovrapprezzi.
Il presente contratto è sottoposto al regolamento dei contratti pubblici di cui al DPR n.207/2010.
Art. 3 - Durata del contratto
Il presente contratto ha durata biennale a far data dal giorno NON
COMPILARE e fino al raggiungimento del massimale di € ……non
compilare……… (XXX xxxxxxx).
Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto.
La Società espressamente accetta che è facoltà dell’Agenzia richiedere, alla scadenza, l’estensione del servizio pari al sesto/quinto del valore del contratto.
La Società espressamente accetta che è facoltà dell’Agenzia esercitare l’opzione di proroga prevista dall’art. 106, comma 11 del D.lgs n. 50/2016.
Art. 4 – Oneri a carico del fornitore
Il fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle seguenti operazioni:
a) stampa e distribuzione dei prodotti;
b) imballaggio, deposito e conservazione dei prodotti ordinati in attesa della loro distribuzione. I prodotti ordinati dovranno essere imballati a regola d’arte in modo da non pregiudicarne l’integrità ed il conseguente utilizzo;
c) tutti i trasporti relativi all’esecuzione della fornitura presso gli indirizzi e le sedi indicate dall’Agenzia.
Per la realizzazione dei prodotti di cui alla lettera k) dell’art. 2, (avvisi di ricevimento) il fornitore dovrà attenersi alle specifiche tecniche dettate da Poste Italiane S.p.A, vigenti al momento di emissione del relativo ordinativo di fornitura.
Art. 5 – “Visto si stampi” e termini di esecuzione della fornitura Per i prodotti di cui alle lettere a1), a2), a3), a4), a5), a6), a7), a8), b), c), d), e), f), f.1), g), g.1), h), i), i.1) j), l), m), n) e o) dell’art. 2, l’Appaltatore dovrà provvedere a recapitare all’Ufficio Fornitori entro il termine perentorio di n. 15 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, un campione in formato cartaceo ed elettronico (.pdf).
L’Ufficio Fornitori esaminati i campioni realizzati, procederà al rilascio del “visto si stampi”; dopodiché il Fornitore sarà in grado di procedere alla fornitura dei prodotti che verranno richiesti con i vari ordinativi di fornitura.
Per i prodotti di cui alla lettera k dell’art. 2 (mod. 23L), il campione verrà realizzato dietro richiesta dell’Ufficio Fornitori che, in prossimità
dell’emissione del contratto esecutivo, avrà cura di comunicare al Fornitore, via e-mail o via fax, le specifiche tecniche per la stampa dei suddetti modelli e del codice a barre dettate da Poste Italiane S.p.A, vigenti in quel determinato momento.
Il Fornitore, dal momento della ricezione delle suddette specifiche tecniche, dovrà provvedere entro 20 giorni lavorativi a recapitare un campione del modello richiesto in formato elettronico. L’Ufficio Fornitori, congiuntamente a Poste Italiane S.p.A, constatata la conformità del campione rispetto a quanto richiesto, ne darà comunicazione via fax al Fornitore, il quale, entro 5 giorni lavorativi, provvederà a fornire n. 100 campioni cartacei con una numerazione di prova, che verranno inoltrati, a cura dello stesso Ufficio Fornitori, a Poste Italiane S.p.A, per la richiesta di autorizzazione alla stampa del codice a barre.
Ottenuta l’autorizzazione di cui sopra, l’Ufficio Fornitori provvederà ad emettere l’ordinativo di fornitura. Per la trasmissione degli ordinativi di fornitura è prevista la forma scritta via e-mail o via fax.
Art. 6 – Termini e modalità di distribuzione e consegna
A seguito della ricezione dell’ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà provvedere alla stampa, all’allestimento, alla distribuzione ed alla consegna dei prodotti richiesti come di seguito indicato:
a) i prodotti di cui alle lettere a1), a2), a3), a4), a5), a6), a7), a8), b), c), d), e), f),f.1), g),g.1), h), i), i.1) dell’art. 2, per i quali sono previsti ordinativi bimestrali senza obblighi di quantitativi minimi - fatti salvi, in via eccezionale, ordinativi intermedi, a seguito di sopravvenute esigenze dei vari uffici - dovranno essere
consegnati entro 15 giorni lavorativi presso i vari uffici centrali dell’Agenzia ubicati in Roma in Via Giorgione n. 159 , in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x. 000 C/D, in Via X. Xxxxxx n. 12 e in Xxxxx Xxxxxxxx x. 0;
secondo il piano di ripartizione di seguito riportato, che fornisce soltanto una stima dei volumi annuali dei prodotti da destinare ai singoli Uffici delle Direzioni Regionali/Provinciali.
Regioni | J | K | L | M | N | O | ||
ABRUZZO | 26.670 | 202.613 | 118.681 | 18.492 | 3.484 | 379.025 | ||
BASILICATA | 8.420 | 34.792 | 26.243 | 5.245 | 905 | 7.717 | ||
CALABRIA | 9.076 | 205.159 | 156.025 | 34.843 | 7.072 | 30.491 | ||
CAMPANIA | 40.075 | 537.106 | 152.444 | 256.266 | 26.360 | 94.026 | ||
XXXXXX XXXXXXX | 56.273 | 217.937 | 108.961 | 33.654 | 8.736 | 12.350 | ||
FRIULI VENEZIA | ||||||||
GIULIA | 16.756 | 52.113 | 36.525 | 8.866 | 5.824 | 16.463 | ||
LAZIO | 15.360 | 478.404 | 402.288 | 57.080 | 41.081 | 13.432 | ||
LIGURIA | 32.814 | 102.430 | 69.316 | 19.205 | 1.144 | 10.880 | ||
LOMBARDIA | 232.331 | 945.227 | 739.506 | 100.009 | 89.208 | 91.282 | ||
MARCHE | 11.171 | 96.340 | 81.337 | 2.379 | 1.500 | 1.500 | ||
MOLISE | 1.396 | 23.960 | 20.974 | 1.097 | 1.500 | 3.186 |
PIEMONTE | 27.229 | 330.650 | 234.088 | 55.329 | 4.524 | 66.743 | ||
PUGLIA | 37.003 | 324.460 | 224.062 | 74.918 | 13.624 | 25.312 | ||
SARDEGNA | 11.869 | 167.721 | 81.849 | 19.859 | 2.609 | 11.551 | ||
SICILIA | 78.056 | 769.719 | 443.008 | 219.996 | 20.302 | 51.042 | ||
TOSCANA | 13.335 | 194.197 | 146.612 | 29.492 | 3.276 | 17.530 | ||
TRENTO | 7.680 | 24.958 | 31.716 | 5.911 | 2.080 | 5.612 | ||
UMBRIA | 1.396 | 63.894 | 36.832 | 3.568 | 1.500 | 13.432 | ||
VALLE D'AOSTA | 1.000 | 5.491 | 6.000 | 000 | 000 | 632 | ||
VENETO | 120.087 | 222.829 | 171.883 | 15.199 | 14.040 | 29.208 | ||
XXXXXXX | 0.000 | - | - | - | - | - | ||
XXXXXX 0 | 750.000 | 5.000.000 | 3.289.000 | 962.000 | 249.000 | 522.500 | ||
BOLZANO (bilingue) | - | 30.000 | 11.000 | 3.000 | 1.000 | 7.500 | ||
TOTALE 2 | 750.000 | 5.030.000 | 3.300.000 | 965.000 | 250.000 | 530.000 |
Qualora dovesse ritenersi necessaria una ulteriore fornitura per tutti gli uffici sopraindicati o per alcuni di essi, l’Agenzia provvederà a richiedere al Fornitore la relativa quotazione.
La consegna dei prodotti tipografici deve essere effettuata a cura, rischio e spese del fornitore, presso le sedi di cui all’Appendice 1 A del Capitolato, ovvero, eccezionalmente (ad esempio, in caso di istituzione di nuovo ufficio, trasferimento, accorpamento, ecc), presso diversa sede indicata dall’Agenzia nell’ordinativo di fornitura. La consegna avverrà in orario antimeridiano, salvo diversi accordi, e al piano.
Per i prodotti di cui alle lettere j), k), l), m), n) e o) dell’art. 2, nel corso della distribuzione annuale il fornitore dovrà apporre sui documenti di Trasporto la data di spedizione e quella di consegna, e dovrà far controfirmare gli stessi dall’Ufficio destinatario. Il fornitore, inoltre, dovrà far pervenire all’Ufficio Fornitori (e-mail: xx.xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx), con cadenza settimanale, un report
in formato elettronico relativo allo stato delle consegne, secondo il seguente schema (o analogo):
REGIONE
UFFICIO
DATA SPEDIZIONE
DATA CONSEGNA
N° DdT
DATA DdT
In caso di contestazioni, l’Ufficio Fornitori richiederà all’Appaltatore, senza oneri aggiuntivi, copia del Documento di Trasporto.
Il mancato rispetto di qualsivoglia termine indicato nel presente contratto comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
Art. 6 – Controlli di qualità e di produzione. Vigilanza dell’Agenzia Il fornitore dovrà effettuare un costante controllo sulla qualità della produzione.
In particolare la qualità della carta deve soddisfare le caratteristiche indicate al precedente articolo 2.
La caratteristiche della carta sono validate tramite:
- autocertificazione della cartiera produttrice;
- eventuale certificazione di analisi e controlli, eseguiti a cura dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio fornitori presso laboratori qualificati, su campioni prelevati dalle forniture ricevute.
L’autocertificazione sopraindicata deve essere prodotta all’Agenzia delle Entrate per ogni nuovo approvvigionamento di carta.
Durante la stampa dovranno essere effettuate continue verifiche di qualità del prodotto per avere una costanza di valori densitometrici dei colori rispetto alla cartella di colorazione standard.
L’Agenzia si riserva, durante ogni fase, la facoltà di procedere, mediante analisi di laboratorio e/o l’ausilio di esperti, ad ispezioni e verifiche, finalizzate al controllo di qualità ed al rispetto delle caratteristiche tecniche richieste, nonché il diritto di adottare variazioni tecniche, con la finalità di rendere il prodotto finito più rispondente alle esigenze istituzionali.
L’esecuzione delle attività stabilite nel presente contratto deve avvenire nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, delle leggi vigenti e delle buone regole dell’arte. La vigilanza sul rispetto di tali regole è affidata congiuntamente e disgiuntamente all’Ufficio Gare e Contenzioso e all’Ufficio Fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo e a tutte le ventuno Direzioni Regionali/Provinciali.
Art. 7 – Collaudo
Il fornitore è tenuto a certificare che i beni prodotti e pronti per la consegna siano conformi ai requisiti previsti dal presente contratto e dal Capitolato, dandone atto in apposita autocertificazione.
Il collaudo potrà essere predisposto presso i magazzini del fornitore e, in questo caso, dovrà avvenire nei 10 giorni antecedenti alla data per l’inizio delle consegne comunicata dal fornitore; il fornitore dovrà dare tempestiva e formale comunicazione dell’avvenuta predisposizione all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Fornitori.
Il collaudo sarà effettuato a campione per verificare che i prodotti siano conformi ai requisiti previsti dal Capitolato. In riferimento ai prodotti di cui alle lettere j, k, l, m, n, o dell’art. 2 il fornitore, prima dell’avvio delle relative consegne, dovrà far pervenire all’Ufficio Fornitori almeno n. 5 campioni di ciascuno di essi.
Art. 8 – Obblighi nei confronti del personale utilizzato
Il Fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando la Committente da ogni responsabilità in merito. Il Fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate alla fornitura dipenderanno solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si
limiterà a fornire al Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo.
Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
La Committente potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della Committente medesima e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 9 – Corrispettivi, fatturazione e pagamento
Per la fornitura, stampa e distribuzione di cui al presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimale globale di € NON COMPILARE (NON COMPILARE /00) + IVA.
I corrispettivi unitari riferiti ai singoli prodotti, così come elencati nell’art. 2 del presente contratto sono indicati nell’offerta economica che viene qui integralmente recepita:
PRODOTTO PREZZI UNITARI
……………. € NON COMPILARE
…………….. € NON COMPILARE
……………. € NON COMPILARE
Tali corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA e comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale. Il Fornitore dichiara pertanto, di rinunciare, fin d’ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.
Resta, altresì, inteso che l’Agenzia liquiderà alla Società il corrispettivo dovuto calcolato sulla base dei prezzi rapportati alle quantità effettivamente fornite.
Qualora si ritenesse necessario, l’Agenzia si riserva la facoltà di richiedere all’appaltatore la fornitura di ulteriori prodotti tipografici diversi da quelli sopra quotati. In tal caso il Fornitore dovrà presentare un preventivo per le suddette ulteriori forniture entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta. L’Agenzia, valutata la congruità dei prezzi offerti, sottoscriverà il relativo contratto esecutivo contenente le quantità massime presunte, ed emanerà conseguentemente l’ordinativo di fornitura in esecuzione del predetto contratto esecutivo. Nel caso in cui i prezzi non venissero ritenuti congrui, l’Agenzia si riserva la facoltà di affidare la fornitura ad altra impresa operante sul mercato e debitamente selezionata.
I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al numero di CIG , allo specifico Contratto Esecutivo e all’ordinativo cui si riferisce. L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione di ogni ordinativo di fornitura e dopo l’attestazione di regolare esecuzione da parte delle
strutture destinatarie, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Fornitore, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 20 del presente contratto.
La fatturazione avrà cadenza bimestrale Nella fattura dovranno essere indicati gli estremi degli Ordinativi di Fornitura cui questa si riferisce.
Il Fornitore si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto.
La Società indica il seguente indirizzo di posta elettronica al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto: NON COMPILARE.
Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto ed al relativo contratto esecutivo, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d – 00145 – Roma
– CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA. Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.
Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione.
Sull’importo netto di ciascuna fattura è effettuata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento); le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
La Società prende espressamente atto che l’Agenzia non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.Lgs. 9.11.2012 n. 192.
In caso di applicazione delle penali l’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà dell’Agenzia rivalersi, per l’importo corrispondente, sulla cauzione definitiva.
Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; il Fornitore avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese.
La Società Fornitrice dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel capitolato e nei relativi allegati e appendici.
Art. 10 - Penali
In caso di mancato rispetto della tempistica, ovvero di esecuzione incompleta o difettosa della fornitura, così come stabilita dal presente contratto, l’Agenzia ai sensi dell’art. 1382 c.c. applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto di ciascun ordinativo di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Resta ferma la risarcibilità del danno ulteriore.
Qualora i ritardi di cui al presente articolo superino i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il presente contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società fornitrice, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
L’irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale.
L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali.
Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per il Fornitore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il
ritardo o l’inadempimento dipendano da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito.
Art. 11 – Recesso
La Società espressamente acconsente a che l’Agenzia possa recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso, mediante lettera raccomandata, almeno 7 (sette) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Il tal caso, l’Agenzia riconoscerà alla Società esclusivamente i corrispettivi relativi alla parte di fornitura eseguita ed alle prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso. La Società rinuncia, fin d’ora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso alcuno a qualsiasi titolo.
L’Agenzia avrà facoltà di recedere dal contratto qualora, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più favorevoli per l’Amministrazione.
Art. 12 – Risoluzione del contratto
L’Agenzia ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi: a) frode e grave negligenza nell’esecuzione della fornitura; b) stato di inosservanza della Società riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto; c) manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; e) sospensione della fornitura da parte della Società senza
giustificato motivo; f) rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto; g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente contratto e dalla legislazione vigente; h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; i) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge, nonché – comunque - perdita delle condizioni per contrattare con la PA ai sensi dell’art. 80, D.Lgs. 50/2016; j) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., da ultimo modificata dal D.L. n. 187/2010.
In ogni caso, l’Agenzia può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 co.1 del D.lgs. 50/2016.
Con la risoluzione del contratto, sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno della Società.
L’affidamento a terzi verrà comunicato alla Società inadempiente, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche via fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidati e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in
più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni della Società.
Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 13 – Assicurazioni e garanzia di esecuzione
Il fornitore terrà indenne la Contraente da qualsiasi danno possa derivare alla stessa, ai propri dipendenti o a terzi o a cose di terzi in conseguenza di negligenze, ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici,
Il fornitore si obbliga a tenere indenne e a risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.
Le Parti concordemente stabiliscono che al presente contratto si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore. Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili e nessuna eccezione potrà essere sollevata dal fornitore, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi.
Il fornitore ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile n.
, con la Società .
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito con polizza n. NON COMPILARE del NON COMPILARE emessa da NON COMPILARE una garanzia di esecuzione per una somma pari ad € NON COMPILARE nelle forme e nei modi previsti dal Disciplinare di gara e dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Società, l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.
La cauzione prestata dalla Società a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà svincolata, a richiesta della Società, al momento in cui tali obbligazioni saranno state adempiute nella loro totalità.
Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal successivo art. 15, la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’Agenzia avrà reso nota, alla Società, l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l’Agenzia ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito.
Art. 14 - Subappalto
È consentito il subappalto, entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale e secondo le previsioni dell’art. 105, D.Lgs. 50/2016, nonché
nel rispetto delle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, se preventivamente comunicato all’Agenzia in sede di domanda di partecipazione.
Ai fini del presente articolo non costituisce subappalto l’affidamento, da parte della Società, dell’attività di trasporto e consegna dei prodotti tipografici. È fatta, comunque, salva la responsabilità diretta della Società nei confronti dell’Agenzia.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato.
L’Agenzia procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto alla Società di cedere il contratto.
In caso di inosservanza, da parte della Società, degli obblighi di cui al precedente comma, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Art. 16 – Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 106, comma 13, D.lgs. n. 50/2016 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della
regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla Legge 21.2.1991 n. 52.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società.
Art. 17 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica
della Società fornitrice
La Società, qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all’Agenzia, trasmettendo all’Ufficio Gare e Contenzioso tutta la documentazione riguardante l’operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della stessa.
L’Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.
Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.
Art. 18– Riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Art. 19 – Disposizioni antimafia
La Società prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.. La Società garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.Lgs. n. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
La Società si impegna a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti,
definitivi o provvisori, emessi a carico della Società ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85, D.Lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula del presente contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
L’Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove la Società non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., così come modificata dal
D.L. n. 187/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice
identificativo di xxxx (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge citata il conto dedicato è il seguente: NON COMPILARE – IBAN: NON COMPILARE
Il/I soggetto/i abilitato/i ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è/sono:
1) Cognome e nome: NON COMPILARE - C.F.: NON COMPILARE
2) Cognome e nome: NON COMPILARE - C.F.: NON COMPILARE Ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati dovrà essere comunicata all’Agenzia entro 7 giorni. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio per la stessa.
La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della Legge n. 136/2010.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
di Roma- della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.
Art. 21 – Tutela dei dati personali
I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del contratto esecutivo saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte della Committente nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto.
Art. 22 – Domicilio legale
A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- il Fornitore:
- l’Agenzia: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Gare e Contenzioso – Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx.
Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.
Art. 23 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 24 – Spese
Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.
A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Questo atto, da me letto ai comparenti, i quali lo approvano, occupa
pagine di mezzi fogli ed è stato scritto a macchina e a mano da persona di mia fiducia e da me.