CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PAPIERFABRIK PALM GMBH & CO. KG
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PAPIERFABRIK PALM GMBH & CO. KG
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Le presenti condizioni generali (di seguito, le Condizioni Generali) disciplinano tutte le vendite tra la società Papierfabrik Palm GmbH & CO. KG (di seguito il Venditore) e il cliente indicato nell’ordine (di seguito, il Cliente). L’applicazione delle clausole di acquisto eventualmente proposte dal Cliente è esclusa, anche quando il Venditore, ancorché consapevole di eventuali diverse condizioni di acquisto proposte dal Cliente, metta in atto la fornitura senza riserve. Eventuali accordi, che differiscano dalle presenti condizioni di vendita, sono da ritenersi validi solo nel caso in cui il Venditore li abbia autorizzati per iscritto, come integrazione alle presenti vendita Condizioni Generali.
1.2 Salvo diverso accordo scritto, la vendita tra le parti, in ogni modo avvenuta, comporta l’adesione del Cliente alle presenti Condizioni Generali.
1.3 Le condizioni generali di vendita per i fabbricanti di carta e cartoni della comunità europea (di seguito, CGV), adottate dalla CEPAC - Confederazione Europea dell’Industria delle Paste, Carte e Cartoni - la cui applicabilità è stata confermata dal CEPI nel 2007 quale normativa uniforme del settore, costituiscono una componente essenziale e parte integrante delle presenti Condizioni Generali, per quanto qui non espressamente previsto. Pertanto, in caso di incongruenza tra le CGV e le Condizioni Generali, prevalgono queste ultime.
2. RITARDO O MANCATA CONSEGNA
2.1 In deroga a quanto stabilito dall’articolo 6 a) delle CGV adottate da CEPAC vige quanto segue:
2.1.1 Impregiudicato quanto previsto all’art. 6 delle presenti Condizioni Generali nel caso di consegna di prodotti difettosi il Cliente è legittimato a risolvere il contratto solamente nel caso in cui il ritardo nella consegna dei Prodotti sia imputabile al Venditore.
2.1.2 Le clausole che prevedono la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni (in sostituzione della consegna della merce) si applicheranno solamente nel caso in cui il Cliente abbia preventivamente accordato per iscritto al Venditore una ragionevole proroga di almeno 4 settimane del termine per consegnare la merce. Il Cliente deve aver, inoltre, precisato espressamente che, qualora il Venditore non rispetti il termine prorogato, egli risolverà il contratto e/o farà valere il proprio diritto a essere risarcito dei danni o ottenere un indennizzo per le spese sostenute. Allo scadere del termine prorogato, qualora il Venditore lo richieda, il Cliente sarà tenuto a comunicare se intende attendere la consegna della merce oppure chiedere un risarcimento dei danni o un indennizzo delle spese o risolvere il contratto. Qualora il Cliente non risponda alla richiesta del Venditore entro il termine ragionevole da questi indicato, il Cliente non sarà più legittimato a rifiutare la fornitura o a risolvere il contratto e non avrà più la facoltà di richiedere un risarcimento dei danni, in sostituzione della consegna della merce, o un indennizzo per le spese.
2.1.3 Non occorre stabilire una proroga, come previsto al comma 2.1.2 delle presenti Condizioni Generali, solo nel caso in cui il Venditore comunichi l’intenzione di non effettuare la prestazione contrattualmente prevista. o sorgano delle circostanze particolari che legittimino una risoluzione immediata del contratto, dopo aver valutato gli interessi di entrambe le parti.
2.1.4 Il Cliente non può risolvere il contratto prima che siano scaduti i termini per la consegna, né a causa di un inadempimento lieve degli obblighi contrattuali da parte del Venditore. Inoltre, il Cliente non può risolvere il Contratto qualora sia unicamente, o prevalentemente, responsabile per l’insorgere di quelle circostanze che lo legittimerebbero alla risoluzione del contratto oppure qualora insorga una circostanza non imputabile al Venditore, nelle more dell’accettazione della merce da parte del Cliente.
2.1.5 Si applica quanto disposto all’art.7 delle Condizioni Generali per ciò che concerne il diritto al risarcimento dei danni o all’indennizzo delle spese sostenute nel caso di ritardata o mancata consegna.
3. RITARDO NEI PAGAMENTI
3.1 In caso di ritardo nei pagamenti, il Venditore applicherà gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002.
4. RISERVA DI PROPRIETA’
4.1 Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 9 del CGV, il Cliente è tenuto a mettere in pratica tutte le azioni, ritenute necessarie dalle leggi in vigore nel luogo ove il Cliente ha la propria sede, per rendere effettiva e legalmente valida la riserva di proprietà oppure per concedere al Venditore una garanzia equivalente.
5. RECLAMI PER VIZI DELLA MERCE
5.1 In sostituzione dell’articolo 10 a) del CGV viene disposto quanto segue:
Occorre notificare tempestivamente per iscritto reclami aventi ad oggetto vizi materiali della merce, l’assenza di determinate caratteristiche della merce o della sua conservabilità (garantite da CARTIERA PALM ove possibile), così come una discrepanza di quantità (in eccesso o diminuzione) o qualità della merce, attenendosi alle seguenti modalità:
5.1.1 la notifica deve pervenire al più tardi entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della merce presso lo stabilimento dell’acquirente, qualora abbia per oggetto palesi divergenze dall’ordine per quantità o qualità dei beni;
5.1.2 la notifica deve pervenire prima dell’inizio del processo di lavorazione, e al più tardi entro 10 giorni dall’arrivo della merce presso il luogo di destinazione, qualora i vizi o le irregolarità siano riscontrabili con controlli superficiali o semplici verifiche;
5.1.3 la notifica deve pervenire senza indugio e al più tardi entro 12 mesi dall’arrivo della merce presso il luogo di destinazione, qualora i vizi e le irregolarità siano riscontrabili solo con accurate verifiche, effettuando dei test o attraverso la relativa lavorazione.
5.2 Nel caso il reclamo per i vizi della merce sia stato notificato tempestivamente, ogni ulteriore lavorazione della merce può avvenire solo con il consenso del Venditore.
5.3 In assenza di tempestivo reclamo per vizi, la parte di merce già sottoposta al processo di lavorazione non può essere oggetto di contestazione. Inoltre, almeno il 90% della merce contestata deve essere ancora disponibile, intatta e identificabile senza riserve.
5.4 La constatazione di un vizio riguardante esclusivamente una parte della merce fornita, non legittima il rifiuto da parte del Cliente di tutta la merce ordinata, né esonera il Cliente dal suo obbligo di saldare l’intera fornitura entro i termini prestabiliti per il pagamento.
6. GARANZIE
6.1 In sostituzione dell’articolo 10 b) del CGV viene disposto quanto segue:
In presenza di un reclamo per vizi, tempestivamente notificato entro i termini stabiliti dall’art. 5 delle presenti Condizioni Generali, il Venditore potrà decidere, a sua discrezione, se eliminare il vizio o procedere ad una fornitura sostitutiva, a condizione che il Cliente dimostri la preesistenza del vizio all’atto del trasferimento del rischio. Tutte le garanzie si estinguono 12 mesi dopo la consegna della merce. La merce usata non è coperta da alcuna garanzia.
6.2 In luogo dell’eliminazione dei vizi o di una fornitura sostitutiva, l’acquirente ha la facoltà di avvalersi dei rimedi di legge, e quindi di risolvere il contratto o ottenere la riduzione del corrispettivo, così come richiedere il risarcimento dei danni e l’indennizzo delle spese (gli ultimi due previsti dal comma 7 delle presenti condizioni di vendita), ove ricorrano le seguenti condizioni:
6.2.1 il Venditore ha lasciato decorrere inutilmente il tempo messo a sua disposizione per adempiere agli obblighi contrattuali;
6.2.2 il Venditore ha cercato di eliminare due volte i difetti o ha effettuato una consegna sostitutiva, ma ciò non ha sanato i vizi lamentati dal Cliente;
6.2.3 il Venditore ha rifiutato ingiustificatamente o ha tardato eccessivamente ad eliminare i vizi o a procedere ad una consegna sostitutiva;
6.2.4 per qualsiasi altro ragionevole motivo non sia proponibile al Cliente che i vizi della merce siano eliminati.
6.3 Peraltro il Venditore non è vincolato all’eliminazione dei vizi o a una fornitura sostitutiva, se ciò possa avere luogo esclusivamente a costi eccessivamente elevati. Tali costi sono da ritenersi sproporzionati se superano il 25% del prezzo di acquisto dell’oggetto della fornitura, non considerando peraltro il valore stesso della fornitura sostitutiva. In tal caso l’acquirente ha la facoltà di avvalersi dei rimedi di legge.
6.4 Qualora la merce sia stata successivamente trasferita a una destinazione diversa dalla sede del Cliente e le spese per l’eliminazione dei vizi o la fornitura sostitutiva siano incrementate di conseguenza (specialmente i costi di trasporto, di pedaggio, del lavoro e di materiale), il Cliente sarà tenuto a rifondere questi oneri maggiorati, sempre che il trasferimento ad un’altra sede corrisponda all’uso regolamentare della merce.
7. RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE
7.1 Eccezion fatta per quanto espressamente previsto nelle Condizioni Generali, si esclude qualsiasi genere di richiesta di risarcimento danni da parte del Cliente, ivi incluse anche le richieste di indennizzo dei costi e di risarcimento di xxxxx xxxxxxxxx. Questo vale in particolare per tutte le richieste originate dalla violazione di obblighi contrattuali e dalla violazione di obblighi per atti illeciti. L’esonero da responsabilità vige anche qualora il Venditore si sia avvalso della collaborazione di ausiliari o commessi.
7.2 Tuttavia, nei casi indicati all’art. 7.1 delle presenti Condizioni Generali, il Venditore è responsabile, qualora esso, o il suo personale dirigente o ausiliario, abbia agito (o omesso di agire) con dolo o colpa grave , così come in tutti quei casi in cui il Venditore, o il suo personale dirigente o ausiliario abbia inadempiuto colpevolmente agli obblighi contrattuali fondamentali (obblighi essenziali), mettendo a repentaglio lo scopo del contratto nel suo complesso.
7.3 Il Venditore è esonerato da responsabilità risarcitoria in luogo dell’adempimento, solo in caso di inadempimento lieve ai propri obblighi.
7.4 In caso di grave inadempimento, cagionato da colpa lieve, la responsabilità del Venditore è limitata all’ammontare al valore commessa della fornitura inadempiuta. Qualora il valore di tale fornitura dovesse corrispondere eccedere i danni tipicamente prevedibili, la responsabilità del Venditore si limita, ad ogni modo, al minor ammontare dei danni tipicamente prevedibili.
7.5 E’ fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle norme in materia di responsabilità da prodotto o se il Venditore ha espressamente garantito le caratteristiche o la conservabilità della merce o si è accollato il rischio degli approvvigionamenti. Inoltre, sono esclusi dall’esonero/limitazione di responsabilità i danni che hanno provocato il decesso di persone, lesioni personali o danni alla salute.
8. TOLLERANZA RIGUARDO ALLE QUANTITÀ
8.1 Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 12 delle CGV si dispone quanto segue: i limiti di tolleranza della quantità definiti per i formati di carta vengono raddoppiati per i rotoli di carta.
9. SCELTA DEL DIRITTO APPLICABILE, LUOGO DI ADEMPIMENTO, FORO COMPETENTE
9.1 In deroga a quanto previsto dall’articolo 11 del CGV, all’intero rapporto giuridico tra il Venditore e il Cliente si applica esclusivamente la legge italiana. E’ espressamente esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni, stipulata a Vienna in data 11.04.1980.
9.2 La sede centrale del Venditore ad […] costituisce il luogo di adempimento per tutti gli obblighi contrattuali reciproci, per esempio il pagamento da parte del Cliente o la consegna da parte del Venditore.
9.3 Per qualsiasi controversia tra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il foro di Milano.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 c.c. si approvano espressamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali del Venditore
2.1.1-2.1.2-2.1.4: ritardo o mancata consegna della merce e risoluzione del contratto 5.1: reclami per vizi;
5.4: ritiro della merce in caso di contestazione parziale; obbligo di pagamento nel caso di contestazione parziale;
7: limitazioni di responsabilità
9.3 (foro competente) Il Cliente
Ultimo aggiornamento: 01.05.2015